In molte segreterie, oggi, la difficoltà non è più solo “fare” una ricostruzione di carriera, ma capire quale ricostruzione applicare. Dopo il D.L. 69/2023 il sistema, di fatto, si muove su un doppio binario, dove convivono vecchie penalizzazioni e nuovi calcoli integrali.
Quando si arriva alla predisposizione del decreto, il rischio di applicare la norma sbagliata alla persona sbagliata è altissimo.
In questo articolo ci concentriamo sull’aspetto più delicato della riforma: la distinzione pratica tra vecchio calcolo con abbattimento (il famoso “terzo” congelato) e nuovo riconoscimento integrale del servizio, con un focus sui punti che generano ancora dubbi applicativi, soprattutto per Scuola Primaria e Insegnanti di Religione.
| INDICE |
| 1. Il vecchio sistema: perché la regola “4 anni + 2/3” penalizzava i docenti |
| 2. La svolta del D.L. 69/2023: riconoscimento integrale (ma attenzione ai giorni effettivi) |
| 3. Il “doppio binario”: chi rientra nel nuovo calcolo e chi resta al vecchio |
| 4. I nodi irrisolti: il “caso” della Scuola Primaria e i Docenti di Religione |
1) Il vecchio sistema: la regola “4 anni + 2/3” e perchè penalizzava soprattutto gli ata
Fino all’anno scolastico 2022/2023, la ricostruzione di carriera si basava su un meccanismo di abbattimento dell’anzianità ormai storico.
Il servizio pre-ruolo non veniva riconosciuto integralmente fin da subito:
- i primi 4 anni venivano valutati per intero ai fini giuridici ed economici;
- il periodo eccedente i 4 anni veniva riconosciuto solo per i 2/3 ai fini giuridici ed economici, mentre il restante 1/3 veniva valutato ai soli fini economici.
In pratica, quel “terzo” eccedente veniva congelato: non serviva a maturare subito lo scatto stipendiale, ma veniva recuperato solo dopo aver raggiunto anzianità elevate (16, 18 o 20 anni a seconda del profilo).
Sul piano operativo, inoltre, va ricordata una differenza importante: per il personale docente il sistema prevedeva una semplificazione gestionale sul conteggio, la cosiddetta fictio iuris sulla “valutazione dell’anno”. In presenza di 180 giorni di servizio (o servizio ininterrotto dal 1° febbraio agli scrutini), l’annualità poteva essere valutata come anno scolastico utile, con un effetto “semplificante” sul conteggio.
Art. 485 D.Lgs. 297/94 (vecchia formulazione); Art. 489 D.Lgs. 297/94
2) La svolta del D.L. 69/2023: riconoscimento integrale, ma conteggio sul servizio effettivo
Per rispondere alle procedure d’infrazione europea sulla disparità di trattamento, il legislatore ha cambiato le carte in tavola. La nuova normativa stabilisce che il servizio pre-ruolo viene riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici, eliminando la penalizzazione del terzo.
La novità, tuttavia, non va letta come un semplice “miglioramento automatico”: l’eliminazione dell’abbattimento si accompagna a un cambio di criterio sul computo temporale, specificamente per il personale docente. Per i soggetti rientranti nella nuova disciplina, non si applica più la fictio iuris dei 180 giorni: si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato.
In termini pratici, questo significa che la segreteria non “arrotonda” più all’anno scolastico utile, ma deve ricostruire e sommare i giorni effettivi di servizio, con inevitabili ricadute su calcoli, controlli e tracciabilità istruttoria.
D.L. 69/2023, art. 14; Art. 485 e 489 D.Lgs. 297/94 (nuova formulazione)
3) Il “doppio binario”: chi rientra nel nuovo calcolo e chi resta al vecchio
La chiave che evita l’errore principale è una sola: guardare la data di immissione in ruolo. Il nuovo art. 485 specifica che il riconoscimento integrale si applica al personale docente “immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023-2024 e confermato in ruolo”.
Ne deriva una gestione differenziata:
- Neo-immessi (dal 2023/24): si applica il nuovo calcolo (riconoscimento integrale, ma conteggio dei giorni effettivi senza arrotondamenti).
- Immessi in ruolo prima del 2023/24: anche se presentano domanda oggi, l’interpretazione prevalente è che debbano continuare ad applicarsi le regole previgenti (D.L. 370/70), mantenendo quindi l’abbattimento di 1/3 ma beneficiando della valutazione dell’anno con soli 180 giorni.
Questa distinzione non è solo formale: applicare le nuove regole a ritroso potrebbe danneggiare chi ha molti anni di precariato con servizi brevi.
Sul piano gestionale, questo sposta l’attenzione della segreteria: meno “calcolo manuale” e più corretta alimentazione del sistema. Il SIDI, infatti, elabora la progressione applicando la normativa vigente: la qualità del risultato dipende dalla qualità del dato inserito (periodi, tipologie contrattuali, interruzioni). Quando l’input è corretto, l’elaborazione è coerente; quando l’input è incompleto o incongruente, l’errore diventa “strutturale”.
D.L. 69/2023; D.L. 370/70; Art. 676 D.Lgs. 297/94
4) I nodi irrisolti: il “caso” della Scuola Primaria e i Docenti di Religione
Se per la secondaria la linea di demarcazione sembra più netta, per altri ordini di scuola la normativa lascia spazio a dubbi pericolosi.
- Scuola Primaria: la modifica al comma 3 dell’art. 485 (che riguarda le elementari) non riporta esplicitamente la limitazione temporale “immessi in ruolo dal 2023”. Questo silenzio normativo potrebbe indurre letture difformi: da un lato l’interpretazione estensiva (applicazione più ampia del riconoscimento integrale), dall’altro quella prudenziale (coerenza sistematica con l’impianto del doppio binario). In assenza di chiarimenti definitivi e uniformi, la gestione più solida resta quella che parte dai dati oggettivi della posizione (immissione, conferma, servizi) e ricostruisce l’istruttoria in modo difendibile;
- Docenti di Religione: per gli insegnanti di Religione la questione è ancora più sensibile: la norma fa riferimento all’”immissione in ruolo”, status tecnicamente diverso da quello degli incaricati. Da qui il dubbio operativo: applicare il nuovo criterio del servizio effettivo e del riconoscimento integrale, oppure mantenere la disciplina previgente (con le sue regole di computo e abbattimento) nei casi non perfettamente sovrapponibili al concetto di “ruolo”.
D.L. 69/2023, art. 14; D.L. 370/1970
Conclusione
La ricostruzione di carriera docenti, dopo il D.L. 69/2023, richiede un cambio di impostazione: non basta conoscere la regola “nuova”, serve soprattutto saper gestire correttamente la convivenza tra vecchio e nuovo regime.
Per le segreterie, la priorità diventa una: inserire correttamente i dati, verificare con attenzione la posizione del dipendente rispetto al “doppio binario” e restare vigili su indicazioni interpretative che potrebbero non essere immediatamente recepite dal sistema. In un contesto normativo in evoluzione, l’operatore è chiamato a garantire che l’elaborazione sia pienamente aderente al diritto maturato dal dipendente: è questa attenzione istruttoria che evita pratiche errate, ritardi, rielaborazioni e il rischio concreto di future contestazioni.
Per approfondire i dubbi sul calcolo della Ricostruzione di Carriera dopo il D.L. 69/2023 e verificare con precisione la posizione di ciascun docente, partecipa al corso “Ricostruzione al Sidi: le informazioni da inserire” in programma mercoledì 25 febbraio, con Ivana Ferraiuolo, la nostra specialista in Ricostruzione di Carriera al SIDI.




