Se nelle ultime settimane hai lavorato pratiche di riliquidazione inserendo l’indennità una tantum prevista per l’anno 2023 dalla legge 197/2022, ti invito a leggere fino in fondo questo articolo.
La notizia che ha fatto il giro del web
Da settimane circola un’interpretazione: l’indennità una tantum riconosciuta al personale della scuola andrebbe inserita nel calcolo delle riliquidazioni.
L’hanno ripresa tabelle e simulatori online, l’hanno promossa diversi formatori, e in tanti — in buona fede — l’hanno applicata alle proprie pratiche.
Ma è falso.
Chi segue i corsi Docendo Academy lo sa da tempo: quell’indennità è una voce accessoria, e come tale non entra nell’ultimo miglio pensione.
La risposta ufficiale dell’INPS
Nei giorni scorsi è arrivata la risposta della Direzione Centrale Pensioni dell’INPS:
Circa la natura dell’indennità una tantum prevista per l’anno 2023 dall’art. 1, comma 330, della legge 197/2022, a favore del personale statale, rilevante ai fini dei trattamenti pensionistici del personale scolastico, si conferma che la stessa indennità sia da considerarsi come voce accessoria e, come tale, deve essere esclusa dalla retribuzione pensionabile ai fini della determinazione della quota A di pensione.
Nero su bianco: l’indennità una tantum è voce accessoria e deve essere esclusa dalla retribuzione pensionabile ai fini della determinazione della quota A di pensione.
La questione è chiusa.
Cosa significa per te
Significa che ogni pratica di riliquidazione lavorata inserendo l’una tantum poggia su un presupposto sbagliato. Non alcune: tutte.
Il punto, adesso, è correggerle…
Da dove ripartire
Il metodo corretto è quello che Stefania Pierangeli ha illustrato passo per passo nel corso sulle Riliquidazioni dello scorso 14 maggio: chi l’ha seguito, oggi, non ha nessuna pratica da rifare.
La registrazione integrale è disponibile e puoi acquistarla cliccando qui.




