Ricostruzione di carriera: aspettativa e periodo di prova
Ricostruzione di carriera: aspettativa e periodo di prova

Elaborare un nuovo decreto dopo 30 giorni dall’inizio dell’aspettativa.

Ricostruzione di carriera: aspettativa e periodo di prova. Verifichiamo un caso specifico. Passati 30 giorni dall’inizio dell’aspettativa, va prodotto un nuovo decreto di ricostruzione?

Effettivamente sì, perché l’aspettativa fa slittare di 30 giorni l’anzianità.

Valutabilità del servizio civile svolto presso un comune.

Il servizio civile svolto da una docente nel 2014 presso il proprio Comune, è da considerare valutabile?

Purtroppo no, non è valutabile. Risulta invece valutabile il servizio civile sostitutivo del servizio di leva. Quest’ultimo è stato sospeso/abrogato nell’anno 2005.

A proposito della richiesta di aspettativa, non perdere quest’importante news!

Periodo di prova e immissione in ruolo.

Ancora a proposito di ricostruzione di carriera: aspettativa e periodo di prova, valutiamo un’altra casistica. Per un docente immesso in ruolo, l’anno di prova diventa poi un anno di preruolo oppure superato il periodo di prova il ruolo è retroattivo?

Una volta che il docente è immesso in ruolo, l’anno di prova è da considerarsi di ruolo. Quindi al momento della conferma in ruolo, se la prova è immediatamente superata, maturerà un anno di ruolo.

Se vuoi visualizzare i relativi video del Dott. Attanasio, clicca qui.

Se vuoi un riferimento solido e definitivo che ti permetta di affrontare ogni ricostruzione di carriera senza affanni, sei nel posto giusto:

“La ricostruzione di carriera del personale della scuola” è il manuale che affronta  passo dopo passo tutti gli step necessari per la lavorazione delle varie fasi costituenti il processo di ricostruzione di carriera del personale scolastico.

Ogni passaggio è illustrato con taglio pratico, schemi, esempi e con tante immagini commentate a corredo.

Creato per supportare Dirigenti Scolastici, Direttori SGA e Assistenti Amministrativi della scuola italiana.

Se vuoi saperne di più, clicca qui!

Leggi altri
articoli