Il nuovo codice entra in vigore il primo luglio 2023.
Le norme da applicare per i progetti PNRR. L’entrata in vigore del nuovo Codice* è disposta al 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023. È previsto, inoltre, un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, con estensione della vigenza di alcune precedenti disposizioni**.
*(D.lgs. 36/2023)
**d. lgs 50/2016 e dei decreti semplificazioni (DL 76/2020) e semplificazioni bis (DL 77/2021).
Queste disposizioni creano non pochi problemi applicativi, in quanto bisognerà districarsi in un vero e proprio ginepraio di norme. Difatti dopo il primo luglio potremmo trovarci nell’assurda condizione di dover applicare, per la medesima stazione appaltante, sia le disposizioni del vecchio codice, sia del nuovo, sia dei decreti semplificazioni.
Il nuovo codice non si applicherà agli appalti PNRR
Appare pacifico, invece, che il nuovo codice non si applicherà mai agli appalti PNRR. Gli affidamenti e i contratti a valere su progetti PNC e PNRR e sulle relative infrastrutture di supporto, infatti, sono fuori dalla cornice giuridica del nuovo Codice.
Il Legislatore* stabilisce infatti che, anche dopo il 1° luglio 2023, per le procedure di affidamento e i contratti finanziati dal PNRR si applicano non il Codice, bensì le c.d. Semplificazioni Bis**, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC (vedi il DL PNRR 3). Ovviamente per quanto non disciplinato dal citato decreto semplificazioni vale la deadline dell’efficacia del nuovo codice.
*art. 225 comma 8 del D.Lgs 36
**disposizioni del D.L. 77/2021
Il suddetto decreto contiene importanti misure volte alla semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte delle stazioni appaltanti.
L’obiettivo del legislatore è la riduzione dei tempi delle gare, attraverso modifiche alle procedure e mediante la semplificazione degli oneri in capo agli operatori economici. Il decreto, volto a dare impulso alla ripartenza mediante modifiche in materia di appalti, oltre ad apportare novità normative, proroga alcune disposizioni volte a semplificare e ad accelerare le procedure ad evidenza pubblica.
Tra le varie novità, ritengo siano da citare soprattutto 3 articoli:
- Art. 47, rubricato “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”;
- Art. 51 relativamente alle soglie contrattuali;
- Art. 55 in merito alle deroghe.
In merito al primo punto, il legislatore ha previsto:
1) requisiti obbligatori e quindi a pena di esclusione;
2) requisiti il cui mancato rispetto può dar luogo all’irrogazione di penali;
3) requisiti solo premiali, il cui possesso può quindi al più comportare l’assegnazione di un punteggio superiore ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.
Le norme da applicare per i progetti PNRR: gli obiettivi
L’obiettivo è quello di garantire le pari opportunità, sia generazionali che di genere, e di promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili. In merito al secondo punto, sono state elevate, sempre nel solco della semplificazione, le fasce sottosoglia ai fini della definizione delle procedure da attuare.
Per quello che più interessa alle II.SS., viene previsto che si provveda ad affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, nel rispetto dei principi generali e dell’esigenza di scegliere tra gli operatori economici in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuandoli tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
Per valori di appalto pari o superiori a € 139.000 e fino alla soglia comunitaria (attualmente € 140.000) si provvede con la procedura negoziata, senza bando*, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
*rif. articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016
In merito al terzo punto, per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, agli investimenti ricompresi nell’ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell’ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l’istruzione, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti stabiliti per legge**, possono procedere anche in deroga alla citata normativa.
**articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Le norme da applicare per i progetti PNRR: la deroga
I dirigenti scolastici possono procedere anche in deroga a quanto previsto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca*; infine, le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all’attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.
Sono poi previste delle semplificazioni per gli acquisti di beni e servizi informatici ai fini della realizzazione del PNRR**, che consistono sostanzialmente nella possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie possa compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR.
*dall’articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto 28 agosto 2018, n. 129
**ex D.L. 77/2021 Art. 53 c. 1