Premessa
Il Principio di rotazione degli affidamenti viene disciplinato da un apposito articolo del codice*. Appare subito evidente che mentre nel Codice del 2016 il principio di rotazione veniva solamente richiamato per trovare poi una disciplina più di dettaglio nelle Linee Guida ANAC e nella giurisprudenza, esso trova oggi una puntuale disciplina proprio all’interno del nuovo testo codicistico.
La nuova norma fissa in maniera chiara i principi di applicazione, stabilisce le circostanze di deroga al citato principio e conferma ed estende la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti, soprattutto di importo minimo.
*art. 49 del D.lgs. 36/2023.
Ambito di applicazione
Il Legislatore* riafferma l’obbligatorietà dell’applicazione del principio di rotazione nell’ambito degli affidamenti sottosoglia comunitaria di lavori, servizi e forniture, affermando una continuità con il passato. Nella Relazione illustrativa che accompagna il testo del nuovo Codice si può leggere:
“In continuità con la disciplina pregressa e con le previsioni dell ANAC**, si impone il rispetto del principio di rotazione già nella fase degli inviti, con lo scopo di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della commessa da realizzare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici”***.
Ciò trova conferma nella nuova norma, nella parte in cui si vieta sia l’affidamento che l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente. In quanto preclusa l’aggiudicazione dell’appalto al contraente uscente, appare evidente l’assoluta inutilità di invitarlo alla procedura di gara. Pertanto:
• è vietato un nuovo affidamento diretto al contraente uscente;
• è vietato l’invito alla procedura negoziata al contrante uscente, stante l’impossibilità di una nuova aggiudicazione allo stesso.
*cfr. primo comma dell’articolo 49
**cfr. Linee Guida ANAC n. 4
***rif. Consiglio di Stato, sez. V., 12 giugno 2019, n. 3943.
Il nuovo principio di rotazione. Mancato riferimento a limiti temporali
Per gli operatori economici già precedentemente invitati ma non risultati aggiudicatari non vengono invece poste limitazioni ad un nuovo invito.
Con riferimento al divieto di nuovo affidamento o aggiudicazione ad un contraente uscente, la norma non fa più riferimento a limiti temporali, bensì si limita ad indicare “due consecutivi affidamenti che abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”.
Pertanto, da un punto di vista temporale, non ci sono limiti in mesi o anni: semplicemente l’appalto non deve essere quello immediatamente successivo.
Dal punto di vista dell’oggetto dell’appalto, non è preclusa ad un precedente contraente l’assegnazione di un qualsiasi appalto, ma solamente di quello che abbia ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
La norma aggiunge anche la possibilità che ogni stazione appaltante distingua gli affidamenti in fasce in base al valore economico. Se la stazione appaltante si occuperà di effettuare previamente tale ripartizione in fasce, il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applicherà poi con riferimento a ciascuna fascia solo all’interno di essa.
Il nuovo principio di rotazione. Le deroghe.
La nuova norma prevede che il contraente uscente possa essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto SOLO in casi motivati dalla sussistenza di precisi requisiti:
– struttura del mercato;
– effettiva assenza di alternative;
– accurata esecuzione del precedente contratto.
La Relazione illustrativa precisa che i richiamati requisiti debbano essere concorrenti e non alternativi tra loro.
Per effetto di ciò viene resa assolutamente residuale e difficilmente percorribile l’ipotesi di un affidamento diretto al precedente affidatario.
Inoltre, il principio di rotazione non si applica quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata.
Tale deroga si giustifica in quanto in detta ipotesi non ricorre la ratio che caratterizza il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale, in attuazione del principio di concorrenza, ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, esigenza che non viene in rilievo allorché la stazione appaltante decida di non introdurre alcuno sbarramento al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata all’esito dell’indagine di mercato.
Infine, si può derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. Le Linee Guida ANAC prevedevano la medesima deroga per affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro. Il nuovo Codice ha ritenuto di confermare e, anzi, estendere, tale previsione, che favorisce la semplificazione e la velocizzazione degli affidamenti di importo minimo.