Tabelle stipendiali per docenti di religione: cosa cambia?

I docenti di religione cattolica sono destinatari di una normativa in parte diversa rispetto alla generalità dei docenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Tale particolarità riguarda molteplici aspetti della carriera dei docenti di religione tra cui anche quello del trattamento economico.

Infatti, diversamente dagli altri docenti, gli insegnanti di religione sono inquadrati in solo due ruoli e/o profili: docenti di religione del primo ciclo (infanzia e primaria) e docenti di scuola secondaria.

Se per i primi, per quanto riguarda la parte economica, nulla cambia rispetto ai docenti comuni su ruolo infanzia o ruolo primaria, per i quali il trattamento economico è lo stesso (es. l’insegnante di scuola dell’infanzia ha il medesimo trattamento economico dell’insegnante della scuola primaria), particolarmente rilevante è considerare il trattamento economico dei docenti di religione di scuola secondaria.

Per questi ultimi, sia che insegnino in scuole medie di primo grado sia che insegnino in scuole medie di secondo grado il trattamento economico è lo stesso ed è quello previsto per i docenti laureati di scuola media superiore.

Pertanto, se per i docenti di ruolo comune il trattamento economico è differenziato a seconda che si tratti di docente di scuola media di 1° o docente di scuola media superiore, per i docenti di religione sia incaricati che di ruolo tale differenziazione non opera.

Ciò comporta che nel caso di inquadramento, ricostruzioni di carriera e scatti biennali dei docenti di religione, incaricati o di ruolo, di scuola media di primo grado e/o di secondo grado occorrerà considerare solo le tabelle stipendiali previste dal CCNL, pro tempore vigente, per i docenti laureati di scuola di secondo grado.

Alla luce di tale particolarità i docenti di religione di scuola secondaria (fattispecie che, ricordiamo, comprende docenti di religione di scuola secondaria di primo grado e di secondo grado), qualora si verifichino le condizioni, potranno recuperare l’anzianità ai fini economici al compimento del 16 anno.

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