
Il personale ATA su spezzone orario ha diritto al completamento, ma sullo stesso profilo e solo se al momento dell’accettazione della supplenza non vi era disponibilità su posto intero. Lo prevede la circolare annuale delle supplenze 25089 del 6 agosto 2021, che fornisce indicazioni operative
“L’art. 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento.
È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. A tale riguardo, si reputa utile rammentare che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.”
Esempio: un collaboratore scolastico che accetta uno spezzone orario perché al momento dell’accettazione non vi era disponibile posto intero, può completare l’orario, ovvero può accettare un posto intero sempre per il profilo del collaboratore scolastico.
Fonte: Orizzonte scuola - ATA | pubblicato in data