Parliamo di ricostruzione di carriera, quando ricorrere al SIDI.
L’elaborazione dei provvedimenti di ricostruzione di carriera per i docenti di religione cattolica è un tema complesso, spesso problematico, per le segreterie scolastiche.
A differenza di quanto accade con gli altri docenti, esiste una normativa specifica che regola il rapporto di lavoro (e quindi della carriera) tra docenti di religione e amministrazione scolastica.
Docenti di religione, cosa prevede la normativa
I docenti di religione incaricati a tempo determinato hanno diritto alla ricostruzione di carriera se:
1) destinatari di un incarico di insegnamento di religione cattolica (contratto a tempo determinato dal 1° settembre al 31 agosto)
- con orario cattedra o di almeno 12 ore se docente di scuola materna o elementare
- con orario cattedra se docente di scuola secondaria (con l’unica eccezione di un orario inferiore a quello cattedra ma di almeno 12 ore per ragioni strutturali)
2) hanno svolto 4 incarichi, anche ad orario parziale e discontinuo (ovvero incarichi con orario inferiore a quello cattedra e non per forza continuativi)
3) hanno insegnato religione con il titolo di studio idoneo previsto dalla normativa vigente
Capita talvolta che non si verifichino queste condizioni. Se incaricati però, i docenti di religione [^1] hanno comunque diritto ad un aumento biennale sul trattamento economico iniziale. L’incremento previsto è del 2,5% per ogni biennio di servizio svolto.
Altre specificità sui docenti di religione e la ricostruzione di carriera
Per le scuole medie e medie superiori esiste solo il profilo di docente di scuola secondaria. Il trattamento economico fa riferimento a quello previsto per la scuola media superiore.
E’ utile precisare che anche per questa categoria di docenti il diritto alla ricostruzione di carriera si prescrive entro 10 anni dalla nascita del relativo diritto. L’istanza dovrà essere presentata tra il 1° settembre e il 31 dicembre dell’anno corrente.
La ricostruzione di carriera dei docenti di religione incaricati, come previsto dal rapporto di lavoro, può definirsi a tempo determinato.
Questo significa che è soggetta alla condizione del rinnovo periodico degli incarichi con l’orario minimo previsto.
Infatti, quando viene meno uno di questo requisiti (o l’incarico o l’orario minimo per aver diritto alla ricostruzione di carriera o entrambi) la progressione economica di carriera si interrompe fino a quando (e se) il docente riacquista i requisiti per il diritto alla ricostruzione di carriera.
Quando vengono riacquisiti i requisiti per il diritto alla ricostruzione, il servizio di insegnamento di religione è utile per la progressione di carriera sospesa.
La condizione necessaria è che esso si svolga nell’arco temporale senza i requisiti specifici previsti (generalmente l’orario) e per almeno 180 giorni.
Bisogna aggiungere tale servizio all’anzianità, sospesa al tempo della perdita dei requisiti specifici, nella misura dei ⅔ ai fini giuridici ed economici e ⅓ ai fini economici.
E’ opportuno precisare che le ricostruzioni di carriera dei docenti di religione incaricati NON possono essere elaborate al SIDI, ma devono essere elaborate in maniera manuale.
La carriera dei docenti di religione di ruolo
La carriera dei docenti di religione di ruolo è disciplinata dalle norme relative ai docenti di ruolo comune. Si differenziano tuttavia in due aspetti:
- come anticipato, esiste solo il ruolo di docenti di scuola secondaria per i docenti di religione che insegnano sia alle scuole medie sia alle scuole superiori. Il trattamento economico riservato fa riferimento al trattamento economico previsto dalla normativa di comparto per i docenti di scuola media superiore;
- i docenti di religione possono essere destinatari di un assegno ad personam quando sono assunti a tempo indeterminato. La differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante come docente di ruolo viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera.
E’ utile precisare che per lo stesso docente non sono sovrapponibili le ricostruzioni di carriera da incaricato e quelle di ruolo.
Questo perché la ricostruzione di carriera da incaricato considera nella valutazione dei servizi solo quelli svolti per l’insegnamento della religione.
Diversamente, la ricostruzione di carriera di ruolo considera anche quelli svolti per l’insegnamento di altre materie, sempre se riconoscibili secondo le norme comuni di settore.
La ricostruzione di carriera da incaricato inoltre può subire delle sospensioni e delle rivalutazioni.
Pertanto, pur considerando gli stessi servizi di religione del medesimo docente, la valutazione degli stessi può essere diversa.
Sono sicuro che dopo la lettura di quest’articolo avrai più chiare le idee sulla ricostruzione di carriera e su quando effettivamente ricorrere al SIDI.
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[^1]: un unicum nell’ambito del comparto scuola