Organico ATA 2021/22, DSGA in Istituti con 500 alunni. Reggenze e abbinamenti scuole sottodimensionate

Organico di diritto personale ATA a.s. 2021/22, istituzione posto di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e creazione posto in organico di fatto.

Organici ATA 2021/22

Il Ministero, come già riferito dalla nostra redazione, ha pubblicato la circolare n. 14196/2021 relativa all’organico di diritto del personale ATA a.s. 2021/22, organico costituito complessivamente da 204.574 posti, così suddivisi per profilo:

  • Assistente amministrativo: 46.902 posti
  • Assistente tecnico: 17.191 posti
  • Collaboratore scolastico: 131.143
  • DSGA: 8.016 posti
  • Cuoco, guardarobiere, infermiere e addetto alle aziende agrarie: 1.322 posti

Tabelle con ripartizione regionale dei vari profili

Posto DSGA in organico di diritto

L’articolo 3 dello schema di decreto interministeriale, richiamato dalla succitata circolare, predispone che è possibile istituire in organico di diritto un posto di DSGA nelle istituzioni scolastiche autonome con almeno 600 alunni; parametro questo che scende a 400 per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.  Ciò, ai sensi dell’articolo 19, comma 5 ter, del DL n. 98/11, convertito in legge n. 111/2011, come introdotto dall’articolo 12, comma 1 lettera
c), del DL n. 104/2013, convertito in legge n. 12/2013.

Per il solo anno scolastico 2021/22, inoltre, i summenzionati parametri numerici sono ridotti rispettivamente a 500 e 300 alunni, come previsto dall’articolo 1, comma 978, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Schematizzando, è possibile istituire in organico di diritto un posto di DSGA:

  • nelle scuole autonome con almeno 600 alunni (400 per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche)
  • per il solo 2021/22, nelle scuole autonome con almeno 500 alunni (300 per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche).

DSGA soprannumerari

Nelle scuole sottodimensionate per l’a.s. 2021/22, alla luce di quanto detto sopra, non potrà essere istituito il posto di DSGA, ragion per cui i direttori dei servizi generali e amministrativi titolari in tali istituzioni scolastiche possono partecipare alle operazioni di mobilità in qualità di soprannumerari, ai fini dell’assegnazione di una nuova sede di titolarità per l’anno scolastico 2021/22.

Posto DSGA e scuole sottodimensionate

Nelle scuole sottodimensionate (ossia con un numero di alunni inferiore a 600/400 ovvero a 500/300 per il solo a.s. 2021/22), come leggiamo nel DI e nella relativa circolare, il posto di DSGA non è assegnabile in via esclusiva, ma in comune con altra istituzione scolastica, individuata anche tra le altre scuole sottodimensionate.

Nello specifico, il posto di DSGA in una scuola sottodimensionata:

  1. può essere attivato tra due scuole sottodimensionate (tale operazione va effettuata esclusivamente in organico di fatto e non costituisce operazione di dimensionamento, ma è finalizzata alla sola creazione del posto di DSGA);
  2. può essere attribuito, a titolo di incarico aggiuntivo (la cosiddetta reggenza), a DSGA di ruolo già titolare in scuola normo-dimensionata.

Ai fini del contenimento della spesa pubblica, la priorità va data agli incarichi aggiuntivi (cioè alle reggenze), eccetto quei casi in cui l’attivazione del posto tra due scuole sottodimensionate sia dovuta ad esigenze di efficacia e qualità del servizio.

I criteri per l’individuazione delle scuole da abbinare, nonché quelli per l’assegnazione delle reggenze, sono definiti in sede contrattazione decentrata regionale, tenendo in considerazione:

  • la prossimità tra le sedi;
  • la tipologia e le peculiarità delle istituzioni scolastiche;
  • il numero di alunni, plessi e succursali delle istituzioni medesime.

I posti attivati in organico di fatto, secondo le modalità sopra illustrate, fanno parte della dotazione organica provinciale di DSGA.

Nello schema di decreto, infine, si sottolinea che, in caso di eventuali fusioni tra sedi sottodimensionate, disposte negli anni  scolastici successivi dai piani regionali di dimensionamento, il posto istituito in situazione di fatto è nuovamente incardinato nell’organico di diritto.

Schema di decreto organici -ata-a-s-2021-2022

Nota 4196 2021

 


 

Fonte: Orizzonte scuola - ATA | pubblicato in data

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