Il trattamento fiscale e previdenziale degli incarichi interni

Introduzione 

I compensi pagati al personale interno sono, di norma, di natura pensionabili, pertanto, agli stessi si applicano tutte le ritenute previdenziali e fiscali. Tali compensi vengono trasmessi alla RTS per i dovuti conguagli, facendoli confluire nella c.u. dei dipendenti stessi, tramite l’applicativo ex pre 96. Ciò nonostante, le II.SS. devono inviare le c.u. (nota 1) per tali compensi, e comunicare le ritenute fiscali applicate con il mod. 770 e l’IRAP tramite la relativa dichiarazione.

Però, a partire dal 1° gennaio 2020 le scuole non dovranno più inviare all’INPS le denunce mensili per gli emolumenti corrisposti al proprio personale e comunicati a NoiPA, in quanto gli stessi saranno acquisiti automaticamente sul conto individuale degli assicurati attraverso le denunce trasmesse dal MEF – NoiPA per il conguaglio annuale ai fini fiscali e contributivi.

Il trattamento accessorio

Ricordiamo che il trattamento accessorio entra a far parte della retribuzione pensionabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.*

* con la legge 335/95

In particolare all’articolo 2 è stabilito che per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono esclusi, infine, dalla base imponibile ai soli fini contributivi le somme tassativamente riportate dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 314/97, che stabilisce una deroga al principio della coincidenza tra l’imponibile fiscale e quello previdenziale.

Il d.lgs. 314/1997

Successivamente, il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 ha stabilito il principio dell’unificazione delle basi imponibili (fiscale e previdenziale) per il trattamento pensionistico delle attività di lavoro dipendente.

Questo principio generale ovviamente deve essere integrato con le disposizioni specifiche vigenti in materia previdenziale, in relazione alle diverse fattispecie.

Tale unificazione, infatti non comporta un’immedesimazione assoluta del profilo previdenziale con quello fiscale, tanto è che in deroga a tale principio sono previste alcune eccezioni dovute alla diversa natura del prelievo.

Dal 1° gennaio 1998, pertanto, sono utili alla pensione gli emolumenti attualmente indicati agli articoli 49 e 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi*.

*approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni (art. 6 D. Lgs. n. 314/1997).

Le disposizioni previste dagli articoli 49 e 51 del TUIR stabiliscono, come principio generale, l’onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente e, quindi, la totale imponibilità di tutti gli emolumenti che il lavoratore riceve in relazione alla prestazione di lavoro resa con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 49 stabilisce che “Sono redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi ad oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri .. omissis ….”.

Il citato art. 51, inoltre, stabilisce, al comma 1, l’onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente e, quindi, la totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore riceve e, nei commi successivi, alcune specifiche deroghe al principio della totale imponibilità elencando le componenti che non concorrono a formare il reddito o vi concorrono solo in parte.

In tale contesto non è più necessario, ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di un emolumento, individuare la sussistenza o meno del nesso sinallagmatico tra retribuzione e prestazione di lavoro, come imposto dalla precedente disciplina*, in quanto risulta contributivamente imponibile tutto ciò che il dipendente consegue in relazione al rapporto di lavoro indipendentemente dalla effettiva prestazione di lavoro, e che costituisce reddito da lavoro dipendente, come stabilito dalla circolare INPS 6/2014.  

*com’è noto, l’art. 2, comma 9, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, valutava gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di “retribuzione in denaro o in natura, in dipendenza del rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi ritenuta.

Codice tributoRitenutaPersonale a tempo indeterminatoPersonale a tempo determinatoPersonale breve e saltuario
P101INPDAP CONTO STATO24,20%24,20%(*)
P101INPDAP CONTO DIPENDENTE8,80 %8,80 %(*)
P909F.C.0,35 %0,35 %(*)
100EIRPEFAliquota massimaAliquota massimaAliquota massima
380EIRAP8,50 %8,50 %8,50 %
DM10INPS  (DS)—–1,61 %1,61 %

(*) Supplenti brevi: la retribuzione accessoria assoggettabile a contribuzione è soltanto quella eccedente la misura del 18%.

Collaborazioni plurime

Alle I.S. scolastiche è consentito il ricorso alle Collaborazioni plurime, quelle cioè riservate al personale scolastico di altre istituzioni scolastiche.*

*disciplinate agli artt. 35 e 57 del CCNL del comparto “Scuola” del 29 novembre 2007.

Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento o mansioni svolte nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

Il trattamento fiscale e previdenziale è lo stesso previsto per il personale interno, pertanto, sono assoggettati a tutte le ritenute fiscali e previdenziali.

Nota 1
Compensi corrisposti dalle amministrazioni dello Stato (Art. 29, comma 2, del DPR n. 600 del 1973)
L’articolo 29, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, riguardante le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, prevede che ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo (ufficio secondario) devono comunicare agli uffici che invece dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo (ufficio principale), entro la fine dell’anno e comunque non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme corrisposte, l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Il sostituto d’imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo pur non dovendo rilasciare una CU al percipiente, dovrà procedere all’invio di una CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il punto 683. Tale barratura certificherà che le predette informazioni sono state inviate al sostituto principale che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. Il sostituto d’imposta che eroga emolumenti aventi carattere fisso e continuativo tenuto al rilascio della CU, emetterà una certificazione comprensiva di tutti i compensi corrisposti, evidenziando, nei punti da 531 a 566, le somme e i valori corrisposti dall’ufficio secondario. In questo caso sarà necessario riportare anche il codice 8 nel punto 537 per individuare il conguaglio effettuato, nelle ipotesi stabilite dal comma 2, dell’art. 29 del DPR n. 600/73.

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