Cos’è il principio di rotazione negli appalti pubblici secondo l’art. 49 del D.Lgs. 36/2023
Il principio di rotazione degli affidamenti è regolamentato all’art. 49 del codice degli appalti di cui al d.lgs. 36/2023.
Rispetto al passato rappresenta un elemento di novità; infatti, nel Codice del 2016 il principio di rotazione veniva solamente richiamato per trovare poi una disciplina dettagliata nelle Linee Guida ANAC e nella giurisprudenza. Con il nuovo codice trova, invece, una puntuale disciplina.
Novità introdotte dal principio di rotazione rispetto al Codice del 2016
Il primo comma dell’articolo 49 riafferma (una continuità, questa, rispetto al passato) l’obbligatorietà dell’applicazione del principio di rotazione nell’ambito degli affidamenti sottosoglia comunitaria di lavori, servizi e forniture:
“Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione”.
Quando si applica il principio di rotazione negli affidamenti sottosoglia comunitaria
Nella Relazione illustrativa del nuovo Codice si legge:
“In continuità con la disciplina pregressa e con le previsioni delle Linee Guida ANAC n. 4 si impone il rispetto del principio di rotazione già nella fase degli inviti, con lo scopo di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della commessa da realizzare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici” (Consiglio di Stato, sez. V., 12 giugno 2019, n. 3943).
Il divieto di affidamento o aggiudicazione al contraente uscente: cosa prevede la normativa
Ciò trova conferma nel secondo comma dell’articolo 49, che stabilisce:
“È vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente”.
Questo implica la preclusione all’aggiudicazione e rende inutile l’invito del contraente uscente alla procedura di gara.
Pertanto, è vietato:
- Un nuovo affidamento diretto al contraente uscente.
- L’invito del contraente uscente alla procedura negoziata.
Affidamenti successivi nello stesso settore: come funziona la regola del “salto di turno”
Un’importante novità del nuovo Codice è l’assenza di limiti temporali.
La norma si limita a vietare due affidamenti consecutivi nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi.
L’aspetto temporale non è più rilevante: è sufficiente che si “salti un turno” tra due affidamenti consecutivi nello stesso settore.
Le deroghe al principio di rotazione: i requisiti previsti dall’art. 49
La norma introduce una deroga al principio di rotazione, consentendo di invitare nuovamente il contraente uscente in casi eccezionali.
L’art. 49, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 prevede quattro requisiti specifici, tutti necessari e non alternativi:
- Struttura del mercato: presenza di un mercato ristretto.
- Effettiva assenza di alternative: mancanza di altri operatori qualificati.
- Accurata esecuzione del precedente contratto: prestazione positiva e senza criticità.
- Qualità della prestazione resa: elevato standard qualitativo nell’appalto precedente.
Tutti i requisiti devono coesistere. Non è possibile derogare al principio di rotazione in presenza di un solo requisito.
Il ruolo del RUP nella valutazione per la deroga al principio di rotazione
La valutazione della sussistenza di questi requisiti è affidata al RUP (Responsabile Unico del Procedimento).
Il RUP deve motivare dettagliatamente la scelta di reinvitare il contraente uscente e garantire che l’eccezione al principio di rotazione sia giustificata da ragioni oggettive.
Quando il principio di rotazione non si applica: casi di esclusione e soglie economiche
Il principio di rotazione non si applica nei seguenti casi:
- Indagine di mercato senza limiti al numero di operatori invitati.
- Affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. (Soglia aumentata rispetto ai 1.000 euro delle precedenti Linee Guida ANAC).
In queste situazioni, è ammessa la partecipazione del contraente uscente.
L’importanza della trasparenza e della concorrenza: la sentenza TAR Milano n. 28/2025
La sentenza TAR Milano n. 28 del 7 gennaio 2025 si sofferma sulla corretta applicazione della deroga prevista dal comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs. 36/2023.
La sentenza impone la valutazione comparativa delle offerte e richiama i principi di:
- Trasparenza.
- Parità di trattamento.
- Competitività.
L’obiettivo è evitare il consolidamento di rendite di posizione a favore del gestore uscente.
Conclusioni: come applicare correttamente il principio di rotazione per una gestione efficace
Il principio di rotazione è un pilastro per garantire una competizione equa negli appalti pubblici.
Le novità introdotte dal D.Lgs. 36/2023, insieme alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa, richiedono un’attenta applicazione del principio di rotazione, con particolare attenzione alle deroghe e alle soglie economiche previste.
L’osservanza di queste regole assicura una gestione trasparente ed efficace degli appalti sottosoglia comunitaria.




