Premessa
La qualificazione delle stazioni appaltanti è obbligatoria dal 1° luglio 2023, in base al nuovo Codice degli Appalti, con il blocco del rilascio del CIG (codice identificativo gara) per le stazioni appaltanti non qualificate.
Dal primo luglio, infatti, per effettuare le procedure di acquisizione di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (140mila euro) e per l’affidamento di lavori d’importo superiore a 500.000 euro, le stazioni appaltanti devono essere qualificate. Non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
Un sistema di verifica
La qualificazione è un sistema di verifica della capacità della stazione appaltante di procedere in via autonoma all’affidamento di servizi, forniture e lavori. La qualificazione era già prevista dal vecchio codice*, ma non è mai stata attuata: la relativa delibera Anac**, infatti, non è mai entrata in vigore.
La nuova normativa*** indica analiticamente i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina i requisiti premianti.
Le stazioni appaltanti qualificate possono:
a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie citate;
b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
c) svolgere attività di committenza ausiliaria;
d) procedere mediante appalto congiunto;
e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
f) procedere all’effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
g) eseguire i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate in determinate circostanze.
*artt. 37 e ss. del d.lgs. 50/2016
**del 28 settembre 2022, n. 441
***Nel d.lgs. 36/2023 la qualificazione viene disciplinata dagli artt. 62 e 63 e dall’Allegato II.4
Le stazioni non qualificate
Le stazioni non qualificate:
a) procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria, a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea citate, nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione;
f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);
g) qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.
Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell’ANAC l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione.
In caso di risposta negativa. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro quindici giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata.
La qualificazione delle stazioni appaltanti: l’allegato II.4
L’allegato II.4 indica, per l’ottenimento della qualificazione, i seguenti requisiti:
– iscrizione all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA);
– un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori e/o alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;
– disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale*
Oltre a tali requisiti obbligatori, alla stazione appaltante viene attribuito un livello di qualificazione secondo il grado di possesso (espresso con un punteggio) dei seguenti elementi:
– presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;
– sistema di formazione e aggiornamento del personale;
– numero di gare svolte nel quinquennio precedente al 31 dicembre 2022;
– assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC;
– per i lavori, assolvimento degli obblighi** in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.
*di cui agli articoli 25 e 26 del Codice (requisito richiesto dal 1° gennaio 2024)
**di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
I livelli di qualificazione
I livelli di qualificazione sono i seguenti:
a) base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;
b) intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all’articolo 14;
c) avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.
Per ottenere la qualificazione, le stazioni appaltanti dovranno presentare apposita istanza tramite l’apposita sezione dell’AUSA e trasmettere le informazioni e i dati richiesti dall’ANAC per la verifica dei requisiti di qualificazione.
La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda:
a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
b) la capacità di affidamento e controllo dell’intera procedura;
c) la capacità di verifica sull’esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per l’acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture. La legge ha assegnato all’ANAC il compito di stabilire i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all’allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima.
La qualificazione delle stazioni appaltanti: i chiarimenti dell’ANAC
Al fine di consentire una immediata operatività delle stazioni appaltanti già a partire dal 1° luglio 2023*, l’ANAC ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti. In particolare** il Presidente dell’ANAC avv. Giuseppe Busia ha firmato un documento contenente “prime indicazioni per l’avviso del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti”.
In tale documento viene innanzitutto precisato che a partire dal 1° luglio 2023 interverrà anche il blocco del rilascio del CIG per le stazioni appaltanti non qualificate. È stato tra l’altro chiarito che, al fine di razionalizzare l’avvio del sistema ed evitare disservizi, si consentirà la presentazione della domanda di iscrizione già a partire dal prossimo 1°giugno 2023, ferma restando la decorrenza degli effetti dell’iscrizione dal 1° luglio 2023.
Nel portale istituzionale dell’ANAC sono state inoltre pubblicate delle FAQ, le quali forniscono indicazioni molto precise e dettagliate, volte a chiarire ciascuno dei requisiti previsti per la qualificazione.
*data di avvio dell’efficacia del d.lgs. 36/2023
**con comunicato del 17 maggio 2023