Definizione e modalità di individuazione
La figura del RUP nel nuovo codice. L’acronimo RUP indica adesso il Responsabile Unico del Progetto* per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Un primo elemento di discontinuità rispetto al passato è la mutata denominazione in “Responsabile Unico del Progetto” (e non del Procedimento), pur con lo stesso acronimo. Si è voluto così evidenziare che il nuovo RUP è responsabile dell’intero intervento, al fine di evitare sovrapposizioni e confusione con il Responsabile del Procedimento**.
Il RUP è nominato nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara o, in mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato; in caso di mancata nomina, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento.
*ex Art. 15
**vedi art. 5 della legge n. 241/1990
I requisiti per l’individuazione
Il RUP è individuato:
-Tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale;
-Tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa;
-In alcuni casi, anche tra i dipendenti non in possesso dei requisiti richiesti.
In caso di ricorrenza dell’ultimo punto, è previsto che lo svolgimento delle attività di supporto al RUP venga affidato ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste.
La figura del RUP nel nuovo codice: i responsabili di Fase
Altro elemento di novità è rappresentato dalla possibilità, per il Responsabile del Progetto, di affidarsi a “Responsabili di Procedimento” o di “Fase”, rispettivamente per la fase di “affidamento”, tenuta distinta dalla fase di “programmazione”, e dalle fasi di “progettazione ed esecuzione”, espressamente accorpate.
Nel caso della nomina dei responsabili di fase, il RUP risponderà per l’attività di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre i primi saranno responsabili con riferimento alla fase di pertinenza di ciascuno, secondo gli specifici compiti assegnati. Tale suddivisione consente una maggiore specializzazione all’interno delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, anche se creerà inevitabilmente delle criticità in merito all’effettiva ripartizione delle responsabilità.
La struttura di supporto
Il nuovo Codice prevede che le stazioni appaltanti possano istituire una struttura di supporto al RUP, e possano destinare risorse finanziarie per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo. Tali risorse non possono essere superiori all’1% dell’importo posto a base di gara.
Inoltre, le stazioni appaltanti possono conferire, su proposta del R.U.P., incarichi per la migliore realizzazione dell’intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche.
La previsione di tale dotazione economica stabile e predeterminata ha la finalità di consentire al RUP di espletare le proprie funzioni in maniera più efficiente, scegliendo autonomamente – e sotto la propria responsabilità – le risorse destinate al proprio ausilio.
Il RUP e le Commissioni giudicatrici (art. 51).
È inoltre degna di nota la possibilità per il RUP di far parte delle Commissioni giudicatrici e anche di presiederle. È previsto infatti che “nel caso di aggiudicazione dei contratti…con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente”*; “la commissione è presieduta da un dipendente della stazione appaltante ed è composta da suoi funzionari, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP”**.
Infine, la commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento***.
*cfr art. 51
**cfr art. 93
***cfr art. 225
La figura del RUP nel nuovo codice: l’allegato I.2
Nell’allegato vengono disciplinati nel dettaglio:
– i compiti specifici del RUP;
– i requisiti di professionalità imposti dalla complessità e dalla natura dei contratti da affidare;
– le ipotesi di incompatibilità tra le funzioni del RUP e le ulteriori funzioni tecniche e, in particolare, l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto;
– gli obblighi formativi delle amministrazioni nei confronti del RUP;
– le ipotesi e le modalità di affidamento degli incarichi di supporto al RUP e la possibilità per quest’ultimo di affidarli direttamente, sotto la propria responsabilità di risultato.