La disciplina
Il FVOE – cos’è e come usarlo. Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico, che ha di fatto mandato in pensione definitivamente l’avcpass, viene disciplinato nel nuovo codice*. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico, FVOE, opera presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Il FVOE consente:
• alle stazioni appaltanti, attraverso l’applicativo web di ANAC, l’acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici.
• agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l’inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico.
L’operatore economico, accedendo al fascicolo, ha la possibilità di creare un magazzino di dati, dove raccogliere documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.
Una volta caricati i documenti da parte dell’operatore economico, il FVOE è consultabile dalle stazioni appaltanti che possono utilizzare le certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale con una validità di 120 giorni dalla data di emissione della certificazione.
*cfr articolo 24
Cosa è effettuato tramite il FVOE?
In particolare, mediante il FVOE sono effettuati:
– la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l’utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario;
– il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione* e il possesso dei requisiti speciali**;
– l’accertamento del possesso dei requisiti di selezione e dell’assenza dei motivi di esclusione*** in capo ai soggetti ausiliari, così come previsi nel Codice dei Contratti;
– il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti.
Naturalmente, per il miglior funzionamento del fascicolo virtuale e per la ottimizzazione dei servizi e la semplificazione dei controlli che potranno offrirsi, sarà fondamentale la collaborazione delle amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni riferite al possesso dei requisiti, le quali dovranno consentire, in tempo reale, la disponibilità delle certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate, mediante inter – operabilità.
*di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti
**di cui agli articoli 83 e 84 del Codice dei Contratti
***ai sensi dell’articolo 80
Il FVOE – cos’è e come usarlo: altre nozioni utili
Appare utile ricordare che il FVOE:
– è operativo dal 25/10/2022
– è obbligatorio dal 09/11/2022
– la verifica dei requisiti non si ferma alla fase di aggiudicazione ma viene estesa alla fase di esecuzione e dunque al mantenimento dei requisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara
– il Fascicolo verrà utilizzato per tutte le procedure di affidamento.
È prevista l’istituzione dell’elenco degli operatori economici già verificati. Attraverso questo elenco una stazione appaltante che sta aggiudicando una gara può osservare se un determinato operatore economico risulta già stato verificato in una precedente gara.
Il Fascicolo digitale consentirà alle stazioni appaltanti di utilizzare gli accertamenti già effettuati da un’altra stazione appaltante per ammettere l’operatore economico alla gara, velocizzando l’attività di verifica dei requisiti generali. In tal modo, gli operatori economici vedranno ridotti notevolmente gli oneri di riprodurre per ogni procedura di gara le certificazioni a comprova dei requisiti posseduti. Agli operatori economici non viene più imposto l’onere di produrre per ogni gara cui intendono partecipare.
La documentazione
La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale che, in prima applicazione, sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti attraverso il FVOE sono i seguenti:
– Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
– Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
– Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo* dell’impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;
– Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
– Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate;
– Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.
– Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici
La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, in prima applicazione, includono:
– fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate;
– dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).
– le Attestazioni SOA;
– i Certificati Esecuzione Lavori (CEL).
– le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti.
*ex art.39 d.P.R. n.313/2002
Il FVOE – cos’è e come usarlo: l’iter
I passi da seguire per i controlli nel FVOE:
a) la stazione appaltante/ente aggiudicatore, tramite il Responsabile del Procedimento abilitato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento. Essa indica inoltre il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti. Si fa presente che il CIG deve essere quello ordinario per attivare il FVOE e deve essere almeno nello stato PERFEZIONATO;
b) l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” (documento che attesta che l’operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;
c) la stazione appaltante accede al sistema, ricerca l’operatore economico e associa il CIG ad ogni partecipante alla gara;
d) dopo l’associazione va acquisito il PASSOE, bisogna verificarne la conformità e dopo procedere con l’ammissione del partecipante;
e) si procede con la comprova dei requisiti; la stazione appaltante può scaricare con un semplice download i documenti già disponibili a sistema. In caso contrario, può richiedere i documenti previsti tramite l’apposita funzione.