L’istituzione scolastica può avvalersi dell’opera di esperti esterni nel caso in cui non siano reperibili tra il personale della Scuola specifiche competenze professionali necessarie, nei limiti previsti dalla normativa*.
* comma 6, art. 7, d.lgs. 165/01 e comma 4 art. 44 del d.i. 129/2018.
Il principio generale dell’ordinamento è che le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono.
È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*
*comma 5 bis, art. 7, d.lgs. 165/01.
È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione *
*comma 3 art. 43 d.i. 129/2018.
La scuola può contrattualizzare lavoratori autonomi occasionali e abituali.
Il lavoro autonomo occasionale si differenzia da quello autonomo professionale per il carattere episodico, saltuario o non programmato dell’attività.
L’esercizio dell’attività deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.
La continuità non significa che l’attività professionale debba svolgersi senza interruzioni; infatti, si può avere continuità anche quando l’attività è svolta per periodi limitati di tempo, purché l’esercizio della stessa sia destinato a ripetersi.
Per il Ministero delle Finanze* “l’attività svolta in forma abituale deve intendersi un normale e costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della professionalità”.
*circolare n. 7/1496 del 30 aprile 1977
In sostanza, l’elemento dell’abitualità abbinato a quello della professionalità sta a delimitare un’attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti.
L’iscrizione del professionista in albi, elenchi, ruoli o registri rappresenta un requisito indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale. Pertanto, un professionista iscritto ad un Albo professionale può esercitare la sua attività solo in modo professionale, quindi, solo con Partita IVA.
Infatti, l’abitualità è condizione necessaria per la qualificazione del requisito soggettivo*, ovvero vi è coincidenza tra la definizione di attività di lavoro autonomo ai fini imposte dirette e imposta sul valore aggiunto.
* di cui all’art. 5 del D.P.R. 633/72
Di contro, come conseguenza di tale definizione, il lavoro autonomo occasionale non costituisce presupposto impositivo ai fini della IVA.
I compensi erogati agli esperti esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo a secondo del regime fiscale di appartenenza.
Il decreto dignità* ha stabilito che lo split payment non si applica alle prestazioni di servizi (rese alla P.A.), i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto**.
* articolo 12, Dl 87/2018
**ex articolo 25, Dpr 600/1973
In altri termini, quindi, i compensi dei professionisti vengono nuovamente esclusi dall’applicazione dello split payment (come previsto dalla disciplina originaria). Le nuove norme, peraltro, si applicano alle operazioni per cui è emessa fattura dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto dignità).
Il professionista/lavoratore autonomo rilascia fattura tenendo conto del regime fiscale di appartenenza, nonché dell’appartenenza o meno alla cassa previdenziale.
Lo svolgimento d’attività di lavoro autonomo in via occasionale, senza partita IVA caratterizzata da non ripetitività della prestazione e dalla durata limitata nel tempo, comporta, invece:
· l’applicazione della ritenuta d’acconto 20%
· che il compenso non è assoggettato a contribuzione né iscrizione INPS – Gestione Separata sino a soglia esenzione pari a 5.000,00 euro (per la determinazione dell’ammontare ci si deve riferire alla somma dei compensi annui, riferimento anno solare, anche da più committenti); se si supera si applicano le ritenute INPS previste per la gestione separata, per la parte eccedente ovviamente;
· che l’attività non è assoggettata a contribuzione né iscrizione Inail; l’I.S. scolastica deve versare l’IRAP su tali compensi.
Quando il prestatore nel lavoro autonomo occasionale supera la soglia di 5.000 euro lordi annui nel corso dell’anno, scattano per esso obblighi legati ai contributi previdenziali obbligatori. Si tratta dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS, a cui il prestatore, al superamento di detta soglia, deve obbligatoriamente iscriversi.
I contributi previsti sono dovuti con aliquote differenziate a seconda che il lavoratore occasionale sia privo o meno di altra tutela previdenziale obbligatoria.
Tali ritenute si applicano solo sulla parte eccedenti la soglia di 5.000 euro.
Si precisa, inoltre, che le ritenute previdenziali sono 1/3 a carico del collaboratore 2/3 a carico del committente.
L’obbligo di effettuare il versamento (sia l’1/3 sia i 2/3 della ritenuta) è posto a carico del committente che deve provvedervi entro il 16 del mese successivo a quello di valuta del corrispettivo erogato, tramite modello F24EP.
I codici tributo da utilizzare nel campo causale contributi per i pagamenti correnti dei committenti sono:
Ø C10 – se il lavoratore per il quale si versano i contributi è titolare di ulteriori rapporti assicurativi e/o è già pensionato. In questo caso spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta della gestione separata;
Ø CXX – se il lavoratore percepisce solo redditi da attività relative alla gestione separata e non è pensionato. In questo caso si applica l’aliquota piena.
| Descrizione esperto esterno | Aspetto fiscale | Aspetto previdenziale |
| Professionista con cassa | Rilascia fattura con ritenuta d’acconto ed IVA (eccezioni: regime fiscale agevolati). No IRAP e split payment | Addebita contributo integrativo |
| Professionista senza cassa | Rilascia fattura con ritenuta d’acconto ed IVA (eccezioni: regime fiscale agevolati). No IRAP e split payment | Applica la rivalsa |
| Prestatore occasionale | Ritenuta d’acconto (l’I.S. deve applicare l’IRAP) | Soglia annuale per l’applicazione della gestione separata: € 5.000,00 (2/3 carico committente, 1/3 carico prestatore) |




