Derogare a CONSIP è possibile? Le 3 condizioni essenziali per gli acquisti autonomi delle Scuole

Per le istituzioni scolastiche, l’obbligo di verificare e, nei casi previsti, aderire alle Convenzioni Consip non è una formalità: la normativa collega alla violazione conseguenze particolarmente incisive, fino alla nullità del contratto, oltre a profili disciplinari e di responsabilità erariale. 

Allo stesso tempo, una scuola non può permettersi di “fermarsi” quando lo strumento centralizzato non offre il bene necessario, quando le specifiche tecniche non sono compatibili con il fabbisogno, oppure quando emergono oggettive ragioni di convenienza. Proprio per evitare la paralisi amministrativa, il legislatore ha previsto deroghe puntuali, utilizzabili però solo al ricorrere di condizioni rigorose e soprattutto dimostrabili documentalmente.

In questo articolo analizziamo le deroghe legittime e il punto più importante in chiave operativa: come costruire una decisione a contrarre inattaccabile, in grado di reggere verifiche e controlli.

INDICE
1. La regola ferrea: prima si controlla, poi (forse) si deroga
2. Condizione 1: L’indisponibilità o l’inidoneità tecnica (mancano le “caratteristiche essenziali”)
3. Condizione 2: La convenienza economica (il risparmio come “scudo”)
4. Condizione 3: La necessità di un acquisto unitario non scorporabile
5. Come scrivere la Determina: l’obbligo di motivazione puntuale

1) La regola ferrea: prima si controlla, poi (forse) si deroga

Il primo passaggio, spesso sottovalutato, è anche quello che mette in sicurezza l’intera procedura: la verifica preliminare. Prima di avviare una procedura di acquisto, deve essere sempre subordinata alla verifica, da parte del Dirigente Scolastico, della presenza o meno del bene/servizio richiesto nell’ambito delle Convenzioni Consip, degli Accordi Quadro e del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA). 

Solo se questa verifica dà esito negativo (o se rientriamo nelle deroghe che vedremo tra poco), le Istituzioni Scolastiche possono scegliere una modalità di acquisizione autonoma. 

Saltare o trattare superficialmente questa fase non è un dettaglio: significa esporre la procedura al rischio più grave, cioè la contestazione di legittimità dell’affidamento e, nei casi previsti, la nullità del contratto.

2) Condizione 1: l’indisponibilità o l’inidoneità tecnica (mancano le “caratteristiche essenziali”)

La prima ipotesi di deroga è la più “tecnica”: si verifica quando ciò che offre Consip non è idoneo a soddisfare lo specifico fabbisogno della scuola per mancanza di caratteristiche essenziali.

La Legge 208/2015 (art. 1 comma 510) stabilisce che si può procedere autonomamente qualora il bene o servizio in convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali. Non si tratta di preferenze soggettive, né di scelte di comodità. L’inidoneità deve essere oggettiva e documentabile, e deve emergere da un confronto tra:

  • fabbisogno dell’istituzione scolastica (requisiti minimi, vincoli di compatibilità, destinazione d’uso);
  • specifiche tecniche del bene/servizio in convenzione.

Se il prodotto Consip non ha quella specifica “caratteristica essenziale” che vi serve (es. una determinata potenza di calcolo o certificazione), la deroga è legittima. 

3) Condizione 2: la convenienza economica (il risparmio come “scudo”)

La seconda ipotesi è la più frequente, ma anche quella che richiede maggiore disciplina istruttoria: l’acquisto autonomo è ammesso quando, a parità di qualità, l’affidamento esterno consente un corrispettivo più basso rispetto ai parametri qualità/prezzo degli strumenti CONSIP.
Il punto critico non è dichiarare “costa meno”, ma dimostrarlo con un confronto omogeneo

  • stesso livello qualitativo e prestazionale;
  • condizioni di fornitura confrontabili (garanzie, consegna, assistenza, eventuali costi accessori);
  • prezzo effettivamente inferiore.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha confermato che il risparmio effettivo è condizione sufficiente per non aderire alla convenzione.
Tuttavia, il confronto deve essere omogeneo: stesso livello qualitativo, prezzo inferiore. Inoltre, c’è una condizione accessoria: tra l’amministrazione e l’impresa affidataria non devono essere insorte contestazioni sull’esecuzione di eventuali contratti precedenti.

D.L. 95/2012 art. 1 comma 1

4) Condizione 3: la necessità di un acquisto unitario non scorporabile

Esiste un terzo scenario, spesso legato a progetti complessi (come i laboratori PNRR). 

La deroga è ammessa qualora, per la particolarità del progetto, sia inderogabilmente necessario procedere all’acquisizione unitaria di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme non formi oggetto di uno strumento Consip. 

In parole povere: se dovete acquistare un “pacchetto chiavi in mano” dove l’integrazione tra le parti è fondamentale e Consip vende solo i pezzi sfusi, potete procedere autonomamente. 

5) Come scrivere la Determina: l’obbligo di motivazione puntuale

Avere le condizioni non basta: bisogna scriverle bene

Se decidete di acquistare fuori Consip, non potete limitarvi a un “visto” generico. 

Il Dirigente deve attestare di aver provveduto alla verifica preliminare e dare adeguato conto delle risultanze nella determina a contrarre (o in un atto autonomo allegato). 

Dovete produrre una dichiarazione circostanziata (c.d. comparazione di convenienza) che spieghi perché il bene Consip non va bene o perché l’acquisto autonomo è economicamente più vantaggioso. 

Una stampa dell’esito della verifica o uno screenshot della pagina Consip messo agli atti è il minimo sindacale per proteggere la scuola da contestazioni. 

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