Premessa
La verifica dei requisiti degli operatori economici è un procedimento fondamentale che ha la finalità di valutare l’affidabilità di chi partecipa alla gara d’appalto.
Il nuovo codice dei contratti pubblici incide profondamente sulla disciplina dei requisiti di ordine generale per partecipare alle gare, distinguendo in modo esplicito tra esclusioni automatiche ed esclusioni facoltative.
La stazione appaltante ha l’obbligo di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e quindi l’assenza delle cause di esclusione automatica (art. 94) attraverso:
- la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico FVOE (art.24);
- la consultazione degli altri documenti allegati dall’operatore economico;
- l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati
Il FVOE consente la verifica dei requisiti di cui agli articoli 94 (cause di esclusione automatiche), 95 (cause di esclusione non automatiche) e 98 (illecito professionale grave) del codice, attraverso:
- documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati (PDND);
- dati e/o informazioni forniti dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti mediante interoperabilità delle piattaforme digitali di approvvigionamento con la PDND.
Fase del controllo
“L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace”.*
* art. 17 comma 5 del nuovo codice dei contratti pubblici
La documentazione da acquisire
Premesso che l’esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima, i documenti ricorrenti da acquisire sono i seguenti:
- CASELLARIO: si precisa che l’elenco dei reati di cui all’art. 94 sono tassativi, pertanto non costituiscono cause di esclusione automatica tutti i reati non elencati nel citato articolo; vanno controllati esclusivamente i soggetti declinati al comma 3;
- CARICHI PENDENTI: sono utili per valutare l’affidabilità dell’o.e.; ai fini dell’esclusione automatica, infatti, deve trattarsi di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;
- CERTIFICATO DELL’ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE: Richiesta tramite FVOE, ovvero via PEC all’Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la stazione appaltante*;
* art. 31 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313
- ANNOTAZIONI RISERVATE ANAC: ulteriori requisiti generali* possono essere accertati mediante la consultazione del Casellario Informatico gestito da ANAC;
* definiti dall’art. 94, comma 5,
- ANTIMAFIA: La Comunicazione antimafia o l’Informazione antimafia può essere acquisita* sempre tramite il sistema FVOE ovvero, in mancanza con la Consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia, BDNA, istituita presso il Ministero dell’interno. Nel caso di mancato funzionamento della BDNA, va inoltrata richiesta alla Prefettura competente avendo come criterio di riferimento quello della sede dell’operatore economico. Secondo l’art. 83 del codice antimafia la documentazione antimafia non va chiesta, tra l’altro per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non superi i 150.000 euro**;
* comma 2 art. 94
** fatto salvo quanto disposto dall’ art. 1, co. 52 del D.Lgs. 190/2012
- PAGAMENTO IMPOSTE, TASSE e REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA: la verifica del rispetto di tale obbligo viene esercitata avvalendosi del sistema FVOE, ovvero, in alternativa, per le Imposte e tasse, va inviata richiesta via pec alla struttura dove ha territorialmente sede l’operatore economico e, rispettivamente, tramite i portali Inps – Inail per acquisire il Durc;
- PROCEDURE CONCORSUALI: l’amministrazione deve accertare che l’impresa non versi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, fatto salvo il concordato con continuità aziendale, o se è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, pena l’esclusione. Tale controllo viene svolto mediante il Tribunale, sezione fallimentare del luogo di residenza dell’operatore. Nel caso in cui si volessero attuare ulteriori accertamenti, è possibile consultare il portale della Camera di commercio a cui è iscritta l’impresa;
- VISURA CAMERALE: a parte il FVOE, potete utilizzare l’applicazione gratuita al seguente link: https://verifichepa.infocamere.it/vepa/)*
* comma 3 art. 100
- LEGGE n. 68/1999: dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito*
* comma 5 art. 94: certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68
- DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE: art. 16: Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione)
- DGUE: art. 91: Con il documento di gara unico europeo, redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, prodotto secondo il comma 1, l’operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano: a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, della presente Parte; b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’articolo 100 e, se richiesto, dei requisiti di cui all’articolo 103);
- PATTO D’INTEGRITA’
* art. 83 bis D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
- DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
* art. 3 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
- VERIFICA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
* comma 10 art. 18

Progetti “PNRR”
Oltre ai principali documenti sopra illustrati (si precisa che trattasi dei documenti più ricorrenti che la scuola deve acquisire), nell’ambito del PNRR occorre acquisire altri documenti:
- Dichiarazione titolare effettivo
- Dichiarazione DNSH e CAM
- Dichiarazioni e documenti art. 47 del D.Lgs. 31 maggio 2021, n. 77
Verifica requisiti semplificata per affidamenti diretti
È prevista una semplificazione per la verifica dei requisiti in riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro. La disciplina nasce per evitare le lungaggini e le difficoltà legate ad una verifica sistematica del possesso dei requisiti di partecipazione anche per i micro-affidamenti.
In questi casi non vige l’obbligo per la stazione appaltante di verifica puntuale dei requisiti dell’affidatario. Gli operatori economici devono attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
L’unico obbligo in capo alla stazione appaltante è quello di verificare le dichiarazioni tramite sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
I controlli non sono, quindi, sistematici, ma a campione.
È previsto che, se a seguito del controllo a campione di un operatore economico questo non abbia i requisiti necessari per poter partecipare all’appalto, la stazione appaltante deve procedere obbligatoriamente:
- alla risoluzione del contratto;
- all’escussione dell’eventuale cauzione definitiva;
- alla comunicazione all’ANAC;
- alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento diretto inferiore ai 40.000 €, indette dalle medesime stazioni appaltanti, per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.
Pertanto, in caso di affidamenti* di importo inferiore a 40.000€, NON OCCORRE EFFETTUARE ALCUN CONTROLLO e all’operatore economico va chiesta SOLO l’autocertificazione di cui al comma dell’art. 52, in cui vengono attestati tutti i requisiti necessari per accedere alla procedura (oltre alla dichiarazione dei flussi finanziari).
* i cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b)
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – Autocertificazioni
Art. 41 (L) Validità dei certificati
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore (il DURC, ad esempio, ha validità 120 giorni, mentre gli altri certificati di norma hanno validità 6 mesi).
Art. 48 (R) Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Continuità nel possesso dei requisiti
I requisiti di partecipazione alle gare – incluso quello dell’adeguata idoneità tecnico economica – devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (Art. 96).
Silenzio assenso
L’ANAC risponde* in maniera negativa, non ravvisando i presupposti per l’applicazione del silenzio assenso tra amministrazioni e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici), così come modificata dalla Legge Madia.
* con il Parere funzione consultiva n. 57 del 15 novembre 2023, (cfr. altresì il parere 57-bis)
Per l’Authority, in caso di inutile decorso del suddetto termine generale di 30 giorni, la procedura rimane ferma e l’eventuale aggiudicazione non acquista efficacia fintanto che non perviene la documentazione richiesta che può essere comunque sollecitata*»
* parere MT n.188/2018
Da segnalare in materia, che il T.A.R. Campania* implicitamente sostiene che la soluzione prospettata dall’ANAC è del tutto contraria al principio del risultato.
* I, 18 novembre 2024, n. 6332

La gestione delle procedure su MEPA
Veniamo alla gestione delle procedure sulla piattaforma ufficiale MEPA. A partire dal 1° gennaio 2024 sono diventate efficaci numerose disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, in particolare quelle in tema di digitalizzazione, utilizzo delle Piattaforme telematiche, pubblicità degli atti di gara, trasparenza, accesso agli atti, e-procurement nazionale, Banca dati ANAC e Fascicolo Virtuale Operatore Economico.
Le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti devono, quindi, utilizzare esclusivamente le Piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26 del Codice.
Deroga a tale obbligo: viene prorogata fino al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell’Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, al fine di consentire l’assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Non è consentito, dunque, l’inserimento ex post dei dati e delle informazioni relativi agli affidamenti.
È confermata in via definitiva la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP per l’acquisizione del CIG con riferimento a tutte le fattispecie per cui è previsto l’utilizzo della scheda P5, ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
Quanto detto vale sia che operiamo su MEPA sia fuori MEPA. Pertanto, per appalti di valore inferiore a € 40.000 (sia che operiamo fuori MEPA, per valori inferiori a € 5.000, sia che usiamo MEPA a prescindere dal valore d’appalto e comunque inferiore a € 40.000) si applicano i controlli semplificati*
* cui al punto 5, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D. Lgs. 36/2023.
Nell’ambito di tale confine, occorre semplicemente, in materia di requisiti, chiedere all’operatore economico la semplice AUTOCERTIFICAZIONE, accompagnata dalla dichiarazione di Tracciabilità dei flussi finanziari*
* ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136.
Non esiste un’autocertificazione standard (come il DGUE), l’o.e. può anche fornirla con un proprio format, purché completa in ogni sua parte. Stessa cosa per la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.
Non va attivato il FVOE, né vanno richiesti tutti i documenti attestanti fatti e situazioni autocertificate.
Non attivando il FVOE (obbligatorio solo per valori di appalto pari o superiore a € 40.000), i documenti a corredo dell’offerta possono essere anche presentati fuori MEPA utilizzando il canale classico dell’email.
Solo in caso di acquisto nell’ambito del PNRR, occorre aggiungere la documentazione di cui al punto 4.
Per valori, invece, pari o superiori a € 40.000,00 si attivano tutti i controlli di cui al punto 3.




