Nel corso di una procedura negoziale, a seguito della verifica di regolarità contributiva, è emerso un DURC irregolare. L’operatore economico è perciò risultato non soddisfare il requisito di perdurante regolarità contributiva, regolarità che, per giurisprudenza consolidata, deve sussistere fin dalla presentazione dell’offerta e permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sent. n. 10547 del 25 luglio 2022).
L’operatore economico ha argomentato la non definitività dell’irregolarità contributiva. In favore dell’operatore non vale però tale profilo, considerato che la regolarità del DURC sussiste comunque in caso di: [……]
- d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l’ipotesi cui all’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999 (art. 3, comma 2, lett. “d” ed “e”, DM 30 gennaio 2015).
Ne deriva, al contrario, che il DURC chiesto dall’Amministrazione è risultato irregolare proprio perché le omissioni contributive dell’operatore economico non sono state oggetto di contenzioso; peraltro, rispetto alle medesime, l’operatore economico ha tenuto un contegno acquiescente, chiedendone successivamente la rateizzazione.
Fonte: DSGA Online | pubblicato in data