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La sostituzione del direttore e il compenso per la sostituzione

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Ci viene chiesto da un collega di trattare della sostituzione del direttore, una possibilità abbastanza limitata, in quanto non si tratta di mero esercizio di firma, ma avviene solo per esercizio dei “pieni poteri” di direttore …

La sostituzione del personale che assolve mansioni di più alto contenuto professionale, dirigenti e direttori, è molto differente da quella tradizionalmente scolastica, che prevede i supplenti. Le previsioni normative sono quelle statuite per tutte le PP.AA., nelle quali per i dirigenti ed anche per i funzionari, non esiste alcuna norma di diritto positivo che preveda il rimpiazzo tramite personale supplente né la sostituzione, ad esempio, durante le ferie/altro.

Come ben precisa l’orientamento applicativo dell’ARAN (CIRS100), il CCNL non individua le ipotesi di assenza che comportano la necessità di sostituzione del direttore, se non ovviamente in tutti quei casi in cui l’assenza del direttore possa causare disfunzioni all’attività amministrativa scolastica. Ad esempio, atti/firme direttamente ed esclusivamente imputabili al direttore sono la certificazione sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa d’Istituto e le firme sui mandati/reversali. Moltissime altre sono, invece, attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti operate con il personale di segreteria.

Pertanto, senza alcun automatismo e solo per evitare malfunzionamenti gestionali, nei casi di di temporanea assenza del direttore l’art. 56 del CCNL 29.11.2007 dispone che il direttore possa essere sostituito dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47 stesso CCNL, come ripreso poi dalla Sequenza Contrattuale 25.07.2008.

Due sono le tipologie di personale che possono sostituire temporaneamente il direttore sga, in ordine:
a) personale con obbligo di sostituzione (seconda posizione economica),
b) personale che si rende disponibile alla sostituzione (prima posizione economica).

Ai sensi dell’art. 47 CCNL 2007, il dirigente scolastico prioritariamente dovrà conferire l’incarico al personale di cui sopra al punto a) per il quale sussiste l’obbligo alla sostituzione.

… ma quale è il compenso per la sostituzione del direttore??

L’art. 69 del CCNL 4.08.95, mai disapplicato né modificato, detta le regole per il calcolo dell’indennità, che non è a carico delle risorse del FIS/contrattuali, ma assegnata a parte.

Il primo comma dell’articolo 69 del CCNL 4.08.95 prevede che agli aventi diritto spetta un’indennità di direzione pari alla differenza tra i livelli iniziali di inquadramento e quello percepito, per l’intera durata della sostituzione, che comunque deve essere almeno per un periodo superiore a quindici giorni.

Bisogna ricordare che molta differenza tra buon funzionamento e disservizio è data da una buona programmazione dell’attività lavorativa e dall’utilizzo di tutti gli strumenti digitali ad oggi a disposizione delle segreterie.

 


 

Fonte: DSGA Online | pubblicato in data