
Riportiamo le domande e risposte dal sito https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ relativamente alla gestione del Geen Pass e dei casi sospetti e dei focolai:
Gestione del green pass
- Come si ottiene la certificazione verde?
L’articolo, 9 del decreto-legge n.52/2021 prevede il rilascio della certificazione verde in caso di:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione può essere rilasciata anche a seguito di somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore). - È obbligatorio per il personale scolastico mostrare la certificazione verde COVID-19?
Sì, vige l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde. La procedura di controllo è agevolata dall’utilizzo di una piattaforma interoperabile nazionale, predisposta dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con quello della Salute. - Come avviene il controllo della certificazione verde?
Su richiesta del verificatore (dirigente scolastico o suo delegato), il personale in servizio a scuola mostra – in formato digitale oppure cartaceo – il QR Code abbinato alla propria certificazione verde COVID-19. L’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati:
a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa,
b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia,
c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.
All’avvio della piattaforma interoperabile, accedendo a SIDI, il Dirigente scolastico potrà automaticamente visualizzare le medesime schermate verde e rossa. - Quali sono le procedure da seguire nel caso di personale che non intenda esibire la certificazione verde? Dopo quanti giorni scatta la sospensione dal servizio?
In caso di mancata esibizione della certificazione verde COVID-19, il personale docente e ATA non può accedere o permanere nell’istituzione scolastica e viene considerato assente ingiustificato. La violazione dell’obbligo di possesso/esibizione della certificazione determina l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata, inoltre, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione e altri compensi/emolumenti. La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde.
La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare. - Sono previste sanzioni in caso di violazione dell’obbligo da parte del personale esterno?
È prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro. - Tutto il personale in servizio deve possedere la certificazione verde per poter accedere a scuola?
Sì. Il decreto-legge n.111/2021 ha introdotto l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico (docenti, ATA, dirigenti scolastici) delle scuole del sistema nazionale d’istruzione.
Il decreto-legge n.122/2021, ha esteso l’obbligo della certificazione verde anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Devono possedere la certificazione verde pure gli studenti che frequentano gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), in analogia con gli studenti universitari. - Chi altro deve esibire la certificazione verde per accedere a scuola?
Il decreto-legge n.122/2021 estende l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 a chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative del sistema nazionale di istruzione. L’obbligo si applica quindi a tutti i soggetti esterni che prestano attività lavorativa o professionale nella scuola (ad esempio addetti alle mense, addetti alle pulizie, collaboratori e consulenti esterni, ecc.), ai genitori e familiari degli studenti ed a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrano nei locali scolastici. - Sono previste eccezioni all’obbligo di possesso di certificazione verde?
L’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde non si applicano ai soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute (circolare n.35309/2021) sono esenti dalla campagna vaccinale.
Fino al 30 settembre 2021 in formato cartaceo, a tali soggetti viene rilasciata, una certificazione sostitutiva sufficiente a consentire l’accesso anche agli edifici destinati alle attività educative e scolastiche. - Sono previsti tamponi gratuiti per il personale?
Le scuole possono deliberare di utilizzare parte delle specifiche risorse loro assegnate per la copertura dei costi derivanti dall’effettuazione di tamponi diagnostici nei confronti del solo personale scolastico esentato dalla vaccinazione. “Si è, infatti, inteso promuovere un’azione orientata verso coloro che, non avendo la possibilità di vaccinarsi per motivi certificati di salute, si trovano ad essere privi della primaria copertura vaccinale e, quindi, con maggiore rischio per la diffusione dell’epidemia all’interno delle istituzioni scolastiche” (nota 18 agosto 2021, n.900). - Un docente può volontariamente consegnare copia cartacea della sua certificazione verde?
No, per ragioni di riservatezza, la certificazione verde non può essere consegnata in alcun caso, né, tantomeno, può essere trattenuta da parte del dirigente scolastico. - Il dirigente scolastico deve essere in regola con la certificazione verde?
Sì, come tutto il personale scolastico. - Cosa devo fare se mi sono contagiato dopo il primo vaccino?
La questione è chiarita dal Ministero della Salute nella circolare n.40711/2021.
In caso di infezione da SARS-CoV-2 entro il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è indicato il completamento della vaccinazione con una seconda dose da effettuare entro sei mesi dalla data del primo test molecolare con esito positivo.
In caso di infezione oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose,
“la schedula vaccinale è da intendersi completata in quanto l’infezione stessa è da considerarsi equivalente alla somministrazione della seconda dose. L’eventuale
somministrazione di una seconda dose non è comunque controindicata, anche per i
soggetti guariti, in precedenza non vaccinati, che hanno ricevuto una sola dose di vaccino dopo l’infezione da SARS-CoV-2”.
Gestione dei casi sospetti e focolai
- Come si procede se l’alunno o il docente risulta positivo al test molecolare?
Rimangono confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi di contagio possibili, probabili o confermati, da attuare in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti.
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n.34/2021 “in caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. - Quanto dura la quarantena di quanti hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni?
Il Ministero della Salute, con circolare n.36254/2021, ha aggiornato le indicazioni sulla quarantena di quanti hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. Nello specifico, distingue fra:
a) contatti asintomatici ad alto rischio, c.d. “contatti stretti”: “possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico“,
b) contatti asintomatici a basso rischio: “non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie“, mascherina, distanziamento fisico, igiene frequente delle mani, ecc. - Quanto dura la quarantena dei non vaccinati o di quanti non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni?
Nella stessa circolare n.36254/2021, il Ministero della Salute precisa per i non vaccinati o per coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni:
a) contatti asintomatici ad alto rischio, “possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo“. In assenza del test, anche in questo caso, la quarantena si chiude dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, senza necessità di esame diagnostico molecolare o antigenico,
b) contatti asintomatici a basso rischio: “non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie“, mascherina, distanziamento fisico, igiene frequente delle mani, ecc.
Le indicazioni valgono per i casi COVID.19 confermati da variante VOC non Beta o per cui non è disponibile il sequenziamento. - Quali sono i contatti “a basso rischio”?
Nella circolare n.36254/2021, il Ministero della Salute precisa che per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: – una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; – una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti. - Quali sono i sintomi per valutare se non mandare a scuola il proprio figlio?
Il Protocollo di sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 conferma l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. È pure confermato il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti. - Cosa devo fare se nella classe si è verificato un caso COVID-19?
Secondo quanto indicato dal CTS, “il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. Rimangono valide le disposizioni previste dallo stesso CTS per l’anno scolastico 2020-2021. - Sono previste azioni di screening per gli studenti?
L’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con il Ministero della Salute, il Commissario straordinario e il Ministero dell’Istruzione, sta definendo un piano di screening della popolazione scolastica, con particolare attenzione alla fascia di età 6-12 anni. Le scuole interessate saranno progressivamente individuate in collaborazione fra autorità sanitarie e uffici scolastici. - Esiste un quadro sintetico riassuntivo delle regole da adottarsi?
Utile la tabella sintetica alle pagg. 37-40 del documento dell’ISS “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)”, del 1 settembre 2021:
https://www.iss.it/documents/20126/0/Strategico+scuola+e+Protocollo+operativo+test_2021-2022+v5_Finale.pdf/d2a71626-e610-1d8b-9112-a55d392e9877?t=1630528624490