Il personale ATA e in particolare il direttore assolve alle funzioni amministrative, contabili e gestionali connesse all’attività della scuola in qualità di lavoratore pubblico subordinato, al quale è applicabile lo Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) e il Codice Civile.
L’art. 2094 c.c. precisa che è prestatore di lavoro subordinato chi “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. L’espressione “sotto la direzione” indica che l’imprenditore/P.A. ha il potere di determinare le modalità di esecuzione della prestazione di lavoro (subordinazione tecnica) affinché la collaborazione del dipendente sia idonea a soddisfare le finalità dell’imprenditore/P.A. (subordinazione funzionale). Più precisamente il contratto di lavoro subordinato consente all’imprenditore/P.A. di pianificare e coordinare, attraverso l’esercizio del potere direttivo, la prestazione di lavoro del singolo con le prestazioni rese da altri lavoratori in altrettanti contratti di lavoro.
Infatti, nella P.A. il potere di organizzazione e di direzione dei dipendenti è stabilito dall’art. 5 del d.lgs. 165/2001: le PP.AA, e le scuole, assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare “la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa”. In altre parole l’attività amministrativa è strumentale al raggiungimento del pubblico interesse che nel settore Istruzione corrisponde al dovere etico di istruire, formare ed educare i discenti.
I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e attuazione del processo di insegnamento/apprendimento, cioè di progettare e realizzare interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei discenti, al fine di garantire loro il successo formativo (art. 1 co 2 e art. 16 dPR 275/1999).
Il PTOF ne rappresenta la formalizzazione e, pertanto, esplicita la progettazione didattica e organizzativa che le singole scuole adottano. Nel settore Istruzione il Pubblico Interesse è rappresentato, in concreto, dal raggiungimento dei complessivi obiettivi operativi evidenziati dal PTOF, ai quali l’attività amministrativa del dirigente e del direttore è strumentale.
Tutta l’attività curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa del PTOF, e di conseguenza del Programma Annuale finanziario, delinea e circoscrive l’area in cui dirigenti e direttori svolgono le loro funzioni e i loro compiti obbligatori.
Il valore di documenti o Linee Guida che prospettano diverse fonti e/o situazioni è nullo e non incidono sui cardini e sui principi del potere organizzativo.
Permane però una differenza: il dirigente, pur in regime di onnicomprensività, viene autorizzato dall’USR competente ad attuare iniziative/progetti specifici con finanziamenti esterni (ad es. PON), come tali inseriti nel PTOF e nel Programma Annuale, e compensati al dirigente ai sensi dell’art. 53, co. 7, d.lgs. 165/2001 e dell’art. 19, co. 3, CCNL 11.04.2006.
Il direttore non può, invece, accedere a compensi a carico di tali finanziamenti esterni in quanto contrattualmente non previsto, pur dovendo assumere e svolgere compiti relativi alle proprie competenze nell’ambito dei PON e/o PNRR.
In questi giorni sono ancora in svolgimento le trattative all’ARAN per la chiusura del CCNL/Istruzione e ricerca: si auspica che in quella sede venga superato ed eliminato questo vincolo poco realistico quanto inopportuno, anche per colmare questa differenza tra due figure che lavorano le une affianco alle altre.
Fonte: DSGA Online | pubblicato in data