Docenti e personale Ata assenti per maltempo: cosa succede


Persiste lo stato di calamità naturale in molte aree del nostro Paese a causa dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile nelle scorse ore per via dei violenti nubifragi abbattutisi sulla penisola. Molti i comuni che su tutto il territorio italiano hanno deciso di chiudere le porte degli istituti ai propri studenti o che hanno optato per la sospensione delle attività didattiche.

Ma qual è la differenza tra le due azioni e che conseguenze ha sul personale scolastico? Scopriamolo nel dettaglio.

Sospensione o chiusura?

È preliminarmente necessario chiarire che:
i poteri di sospensione delle attività o di chiusura delle scuole e, conseguentemente, di sospensione del servizio pubblico scolastico, sono unicamente a panaggio dei prefetti – quali rappresentanti locali dei poteri del Governo – e dei sindaci. Queste figure, infatti, hanno il compito di emanare provvedimenti straordinari al fine di salvaguardare la sicurezza e/o l’incolumità pubblica.
Vediamo nel dettaglio i due provvedimenti.

La sospensione delle attività scolastiche è un provvedimento dettato da eventi di natura straordinaria. Per farci un’idea, anche il periodo della pausa scolastica in corrispondenza delle festività natalizie o pasquali è da intendersi come tale. La scuola, per cui, resta aperta e vengono espletati tutti i servizi (il personale Ata – e soltanto questo – dovrà recarsi a scuola per svolgere le proprie prestazioni) tranne le lezioni; motivo per il quale docenti e studenti non hanno l’obbligo di recarvisi.

La chiusura della scuola è invece un provvedimento che si dispone in rispetto ad eventi gravi (es. calamità naturali) o per interventi di manutenzione straordinaria tali da impedire l’accesso ai locali.

Cosa accade a docenti e personale Ata?

A seguito dell’allerta meteo lanciata dalla Protezione Civile nelle scorse ore, molti docenti non sono riusciti a raggiungere la propria sede scolastica, allegando – a mezzo di giustificazione – l’ordinanza di chiusura emessa dal sindaco del comune di residenza. Ma è proprio così che è possibile giustificare la propria assenza senza incorrere in conseguenze?
Alcune questioni:

  • Può la chiusura della scuola provare l’impossibilità di adempiere all’obbligazione fondamentale posta in capo al lavoratore, come previsto dall’articolo 2106 del Codice civile?
  • Dovrebbe il dipendente dimostrare la propria impossibilità a recarsi sul luogo di lavoro così come prevede il Codice civile (articoli 1218 e 2104 del Codice civile: il primo si riferisce all’onere della prova, il secondo alla necessità che l’impedimento sia effettivo)?

Le questioni sollevate non risultano presenti nel CCNL vigente; tuttavia l’ARAN – Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni – ha definito la nozione di “forza maggiore” come un evento non imputabile né ai lavoratori né al datore di lavoro.

Tenendo fermo il concetto di “forza maggiore“, pertanto, i due articoli di riferimento sono il 1256 e 1258 del Codice civile i quali dispongono quanto segue:

  • «L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile».
  • «La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa».

Il cosiddetto “onere della prova” potrebbe anche essere in questo caso quella della “forza maggiore“, cioè dell’allerta meteo della località d’interesse, purché tale allerta sia “ufficiale”, ovvero emanata dalle autorità pubbliche competenti.

Dal momento che il rapporto di lavoro che interessa il personale scolastico è di natura civilistica ed obbligazionaria tra i soggetti che lo sottoscrivono, la norma giuridica che lo disciplina è l’articolo 1256 del Codice civile, la quale stabilisce quanto di seguito:
L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (in questo caso il dipendente scolastico), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”I giorni di chiusura per “onere della prova”, ovvero per causa di “forza maggiore” sono pertanto da conteggiarsi – per docente e personale Ata – come giorni di servizio effettivamente svolto. Ciò in virtù del fatto che il dipendente non si trova nella condizione di espletare le proprie mansioni proprio a causa di quella “forza maggiore” che gli organi preposti hanno legittimamente varato. . L’ARAN specifica inoltre che il soggetto impossibilitato a raggiungere il proprio posto di lavoro – sempre per le cause cosiddette di “forza maggiore” – non potrà essere suscettibile di sanzioni, dal punto di vista disciplinare, a patto che lo abbia in precedenza comunicato al Preside d’Istituto nella regolare osservanza delle attuali norme contrattuali.


 


 

Fonte: Universo Scuola | pubblicato in data

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