L’Italia con D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio che intende tutelare il processo di Whistleblowing.
Questa normativa tende a tutelare i soggetti (whistleblowers) che segnalano attività illecite che ledono l’interesse e l’integrità della Pubblica Amministrazione.
Il decreto, entrato in vigore il 30 marzo 2023 con disposizioni che avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023, raccoglie in un unico codice l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti.
Una protezione finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower: in tal modo il segnalante è maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.
Possiamo identificare le seguenti novità:
Chi può segnalare?
Sono legittimati a segnalare tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs 165/01. Il whistleblower è il dipendente che segnala o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile un illecito amministrativo, di cui è venuta a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.
Cosa si può segnalare?
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
Come si può segnalare?
Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti. La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto, in via prioritaria, è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6, è possibile effettuare una segnalazione esterna.
1 – Canale Interno
Uno degli aspetti fondamentali del whistleblowing è la corretta gestione del canale di segnalazione interno. Il decreto prevede che l’Amministrazione renda disponibile un ambiente di segnalazione sicuro e confidenziale per i whistleblower che decidono di denunciare attività illecite.
Il Decreto prevede un canale facilmente accessibile, pubblicizzato, che deve garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Il canale interno deve consentire di effettuare segnalazioni in forma scritta anche con modalità informatiche (piattaforma online) o orale, attraverso linee telefoniche o in alternativa con sistemi di messaggistica vocale.
Se si pensa di realizzare una piattaforma online, bisogna prevedere degli strumenti che rendano semplice e veloce il flusso informativo, strumenti che consentano il dialogo tra segnalatore e gestore della segnalazione in maniera sicura e criptata e che garantiscano la massima tutela dell’operato dei gestori della segnalazione in termini di sicurezza e riservatezza.
La gestione del canale di segnalazione dovrà essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione o è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato. All’interno della Scuola l’ufficio preposto alla raccolta delle segnalazioni potrebbe essere l’Ufficio del Dirigente Scolastico.
L’art. 4 del decreto 23/2023 prevede che per le pubbliche amministrazioni cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest’ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna.
2- Canale Esterno (ANAC)
L’Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l’ANAC. E’ possibile segnalare all’Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
- non è prevista, nell’ambito del proprio contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Si riporta il link per inviare una segnalazione attraverso il portale ANAC:
https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p0
I dati richiesti dalla portale esterno ANAC li trovate su questo link:
3- Divulgazione pubblica
La divulgazione pubblica deve essere inquadrata nel rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito
4- Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile
Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
La protezione dei dati personali del segnalante
Il trattamento di dati personali relativi alla segnalazione è effettuato dai soggetti del settore pubblico, nonché da ANAC, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.
L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, del regolamento (UE) 2016/679.
La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Adempimenti per la Scuola
Con l’entrata in vigore del D. L.vo 24/2023 si presume che le scuole:
– attivino un canale interno ovvero utilizzano gli strumenti previsti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle Istituzioni scolastiche della propria Regione, pertanto è necessario consultare le procedure previste dal Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell’USR;
– istituiscano le necessarie procedure amministrative per la gestione delle segnalazioni e garantiscano l’adeguata informazione a tutti i dipendenti;
– se viene implementato un canale interno bisogna definire il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018. Si ricorda la necessità di aggiornare il registro delle attività di trattamento.
A titolo di esempio, si condivide, un estratto dal PTPCT della Sicilia 2023-25, sulla gestione della segnalazione:
Software OpenSource
L’ ANAC ha implementato una applicazione informatica “Whistleblower” per l’acquisizione e la gestione – nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente – delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti, così come raccomandato dal disposto dell’art. 54 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e previsto dalle Linee Guida di cui alla Determinazione n. 6 del 2015.
L’applicativo e la documentazione di installazione sono disponibili sul repository Github dell’ANAC, all’indirizzo https://github.com/anticorruzione/openwhistleblowing.
La distribuzione del software è regolata dalla Licenza Pubblica dell’Unione Europea, che ne consente il libero uso a qualunque soggetto interessato senza ulteriore autorizzazione da parte di ANAC.
I prerequisiti per l’installazione sono:
- sistema operativo RedHat Enterprise Linux o Centos 7.*
- 100 GB di disco per lo storage di allegati
- 4 GB RAM (suggeriti 8)
Ci auguriamo una nota esplicativa, da parte del nostro Direttore Generale dell’USR, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che possa coadiuvarci ad implementare le corrette procedure applicative a tutela del segnalante nel pieno rispetto della nuova disciplina in materia di del Whistleblowing.