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Cos'è la Scuola di Alta Formazione? Chi potrà tenere corsi per insegnanti e Ata?

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge riguardante la riforma del sistema di reclutamento e formazione dei futuri docenti italiani. Prevista dal PNRR, la riforma ha fatto molto discutere nelle ultime settimane. Tra gli aspetti più discussi, la formazione continua dei docenti, articolata in corsi e aggiornamenti, erogati dalla Scuola di Alta Formazione.

Cos’è la Scuola di Alta Formazione prevista dalla riforma reclutamento e formazione docenti

La Scuola di Alta formazione sarà l’organo deputato all’aggiornamento professionale di:

  • docenti;
  • personale ATA;
  • dirigenti scolastici.

È una struttura online deputata all’erogazione di vari corsi, presieduta da un comitato tecnico scientifico dal profilo professionale di qualità.

La sua funzione è normata dall’articolo 44 contenuto nel decreto PNRR, che afferma che la Scuola ha il ruolo di promuovere e coordinare la formazione dei docenti secondo i criteri di continuità rispetto la formazione iniziale e di pluralismo dell’autonomia didattica del docente.

L’articolo 44 esplicita anche il coinvolgimento del personale ATA e dei dirigenti scolastici nei corsi di formazione, includendo di fatto tutti i professionisti del mondo scuola.

Gli standard garantiti dalla scuola saranno allineati con quelli internazionali richiesti dalla Comunità Europea, grazie alla partecipazione congiunta di Indire, Invalsi e di diverse università italiane e straniere.

La formazione dei docenti verterà tanto sulle discipline di appartenenza quanto su un aggiornamento pedagogico, metodologico e didattico – con attenzione anche alle tecnologie digitali utili all’insegnamento – con lo scopo di formare professionisti sempre più competenti e preparati.

I corsi erogati non riguarderanno solo il personale neoassunto, ma anche i docenti già di ruolo, nell’ottica di un aggiornamento permanente articolato su percorsi dalla durata almeno triennale.

Previste anche attività di coaching e mentoring di supporto agli studenti, di progettazione e sperimentazione di nuove metodologie didattiche. I docenti coinvolti seguiranno i corsi fuori dall’orario di servizio (un’ora aggiuntiva per l’infanzia e primaria, due per le secondarie).

Sono previste 15 ore annuali per l’infanzia e la primaria e 30 per la secondaria, sia di primo che di secondo grado per attività di sviluppo professionale del docente. Le altre ore sono invece per le attività di coaching, mentoring e supporto.

I corsi possono essere retribuiti, con compensi forfettari.

Struttura della Scuola di Alta Formazione

L’organigramma della Scuola di Alta Formazione è composto dalle seguenti figure:

  • Presidente: Viene nominato dal Presidente del Consiglio tramite decreto. Emerge da una proposta del ministro dell’Istruzione, tra professori universitari ordinari o soggetti equivalenti, distinti per esperienza e qualifica professionale. Rappresenta legalmente il Comitato di indirizzo, che presiede e coordina le strategie di sviluppo della formazione;
  • Comitato di indirizzo: Organo presieduto dal Presidente, che prevede al suo interno altri 4 membri: il presidente INDIRE, il presidente INVALSI, due professionisti altamente qualificati nominati dal Ministro dell’Istruzione;
  • Comitato Tecnico Scientifico: Organo che garantisce l’adeguamento della Scuola agli standard internazionali attesi. È composto da sette membri di comprovata esperienza professionale, nominati dal Ministro dell’Istruzione secondo criteri da lui stesso stabiliti.

Presente anche una Direzione Generale,presieduta da un Direttore Generale scelto tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, nominato dal ministro dell’Istruzione. Non ha diritto di voto alle riunioni del comitato di indirizzo ma partecipa alle riunioni.

Chi può erogare i corsi di formazione

La Scuola di Alta Formazione si articola in maniera eterogenea, erogando diversi tipi di corsi e attività formative. Possono prendere parte attiva alla formazione:

  • Le università;
  • Le istituzioni scolastiche;
  • Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • Scuola nazionale dell’amministrazione;
  • Enti pubblici di ricerca;
  • Istituzioni museali;
  • Enti culturali, purché rappresentino i paesi le cui lingue sono comprese nei programmi scolastici italiani.

Il ministro dell’Istruzione può valutare le richieste di altri soggetti, che devono essere all’altezza per idoneità professionale, moralità e capacità economico finanziaria.

 


 

Fonte: Universo Scuola | pubblicato in data