R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4664 del 2020, proposto da
Michele Bara, Paola Barra, Rosa Chianese, Teresa D’Errico, Daniela Giaccio, Ilaria Sarli, Mariagrazia Mazzeo, Maria Filomena Dell’Imperio, Annalisa Gennatiempo, Alfonso Balzano, Salvatore Tettone, Elisabetta Maria Rita Amato (in seguito anche: parte ricorrente), rappresentati e difesi dagli avvocati Ezio Maria Zuppardi, Mario Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ezio Maria Zuppardi in Napoli, viale Gramsci, 16;
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Bernardo Eleonora, Amoroso Vincenza, Falanga Francesca non costituiti in giudizio;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
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⦁ in parte qua, del Provvedimento del Ministero dell’Istruzione – USR CAMPANIA – Ufficio VI A.T. Napoli prot. m_pi. AOOUSPNA. Registro Ufficiale.U.0023452 del
16.11.2020, nella parte in cui non applica e dispone in favore dei ricorrenti il beneficio della riserva “R” di cui all’art. 2 co. 6, 7 e 8 del Bando di concorso ordinario, per titoli ed esami, a 2.004 posti per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi -DSGA indetto dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca con DDG del 20 dicembre 2018, n. 2015, e li pospone ai primi 177 vincitori di concorso ordinari senza riserva;
⦁ in parte qua, per quanto possa occorre se ed in quanto da ritenere lesivi per gli interessi dei ricorrenti, dei Decreti Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per La Campania – Direzione Generale di Napoli prot. m_pi. AOODRCA. Registro Ufficiale.U.0036392 del 06.11.2020 e prot. m_pi. AOODRCA. Registro Ufficiale.U.0036495 del 06-09.11.2020 di approvazione rispettivamente della graduatoria di merito e dell’elenco degli idonei relative al Bando di concorso indicato sub “a”;
⦁ di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per l’interesse dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2021 il dott. Luca Cestaro, celebrata l’udienza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale ai sensi degli artt. 4 co. 1 del D.L. 28/2020 (conv. con L. 70/2020) e 25 del D.L. 137/2020;
Quanto alla fondatezza della pretesa,
Considerato che:
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-) la parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe nella parte in cui hanno formato la graduatoria dei vincitori del concorso per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi -DSGA indetto dal Ministero dell’istruzione con DDG del 20 dicembre 2018, n. 2015;
-) in particolare, il Ministero non avrebbe ben applicato l’art. 2 co. 6 del bando che prevede una riserva pari al 30% di quelli banditi per ciascuna procedura regionale in favore degli assistenti amministrativi che – come i ricorrenti – siano stati dichiarati idonei al concorso e siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2 del D.M. n.863 del 18.12.2018;
-) è pacifico che i ricorrenti abbiano i titoli per applicare la riserva in commento e che siano risultati idonei;
Considerato, ancora, che, all’esito dell’ordinanza istruttoria n. 2469/2020, la P.A. ha risposto di aver applicato la riserva ma solo nell’ambito dei “vincitori” del concorso (i.e. dei primi 240 graduati) e, quindi, in favore di coloro che, a prescindere dalla riserva, sarebbero comunque risultati vincitori e in misura molto inferiore al 30%;
Rilevato che tanto si evince anche dall’elenco dei vincitori e dall’elenco degli idonei (in atti) da cui risulta che, nella graduatoria dei 240 vincitori, sono stati inseriti appena 17 beneficiari della riserva (il 30% di 240 equivale a ben 60 posti) e che tra gli idonei non vincitori sono compresi diversi soggetti, tra cui i ricorrenti, non riservatari;
Ritenuto che:
-) tale modo di procedere equivalga a disapplicare la riserva;
-) essa vada, invece, applicata nel senso di attribuire i posti messi a concorso, in primo luogo, ai beneficiari della riserva, purché rientranti nella percentuale prevista dal bando;
-) l’istanza cautelare debba, pertanto, essere accolta nel senso di riformulare la graduatoria secondo i criteri appena indicati;
-) le spese della fase cautelare debbano essere compensate;
Quanto alla necessità di integrare il contraddittorio,
Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l’approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall’eventuale accoglimento del predetto gravame;
/
Considerato che – in ragione dell’elevato numero dei controinteressati (da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dai ricorrenti) e delle rilevate difficoltà nell’acquisire i corretti indirizzi dei medesimi da
parte del Ministero intimato – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.; Ritenuto, pertanto, di autorizzare – alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;
Atteso che l’art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;
Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);
Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell’intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;
Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l’effettuazione della notifica per pubblici proclami:
a) nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente,
(III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia- amministrariva.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l’indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell’amministrazione competente (VI) l’indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
/
a) l’Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell’elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o
informatico) indicato dall’amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione vene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
a) l’Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
b) l’amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell’elenco integrati dall’avviso;
c) la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l’elenco integrati dall’avviso;
d) in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall’amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l’attività di pubblicazione del ricorso sul sito.
Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;
Ritenuto di rinviare la causa all’udienza pubblica del 7.6.2021;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):
-) accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione;
-) compensa le spese della presente fase cautelare;
-) dispone l’integrazione del contraddittorio nei sensi indicati in motivazione;
-) rinvia la causa all’udienza pubblica del 7.6.2021;
/
-) manda alla segreteria di comunicare la presente ordinanza alle parti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente Ida Raiola, Consigliere
Luca Cestaro, Consigliere, Estensore
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