Concorso ATA ex LSU per collaboratori scolastici, servizio “addetto mensa” non è valutabile. Sentenza

Una lavoratrice dopo aver esposto di aver svolto per più di dieci anni il servizio di “addetto mensa” presso un Istituto scolastico, quale dipendente di cooperative o di società cui era stato affidato il relativo servizio, sostiene l’illegittimità della sua esclusione dalla procedura concorsuale che richiedeva almeno 10 anni di servizi di pulizia e ausiliari, per violazione di legge. Si pronuncia il TAR del Lazio con sentenza del 21/5/2021 n 5934/21.

Il fatto

Parte ricorrente nel ricorso come prodotto tramite il proprio difensore ritiene di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando per poter partecipare alla procedura ed in specie di quello relativo all’aver “svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi”, e conclude pertanto per l’illegittimità del gravato provvedimento di esclusione dalla procedura in quanto in contrasto con la previsioni di legge richiamate e sostanzialmente privo di istruttoria e motivazione. Per il TAR le censure sono palesemente infondate.

La norma

Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall’articolo l, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’art. 58, comma 5 ter prevede: “Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad avviare un ‘apposita procedura selettiva, per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dallo gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi”. In aderenza a quanto previsto dalla richiamata disposizione, sia il Decreto MIUR n. 1074 del 20.11.2019 che ha disciplinato la relativa procedura selettiva che il successivo Decreto Dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019 di indizione della procedura selettiva, hanno previsto quale requisito di ammissione l’aver “svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019,servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi per titoli”.

Dunque, per il TAR, La disciplina richiamata è chiara nell’ammettere alla procedura selettiva esclusivamente coloro che, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato di imprese titolari di servizi di pulizie, hanno svolto servizi di pulizia e ausiliari presso istituzioni scolastiche.

Il servizio mensa non è equiparabile al servizio di pulizia e ausiliario

Diversamente la ricorrente, risulta essere stata addetta al “servizio mensa” in qualità di dipendente della ditta e prima ancora (nel corso degli ultimi 10 anni) di altre società svolgenti il servizio mensa presso l’Istituto xxxx e per tale motivo non le è stato riconosciuto dall’Amministrazione il possesso del requisito dei 10 anni di servizio.

In ragione della diversità oggettiva tra servizi di mensa (o ristorazione) e servizi di pulizia e della precisa volontà del legislatore di limitare l’ammissione all’eccezionale procedura di selezione oggetto di causa esclusivamente a coloro che, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato di imprese titolari di servizi di pulizie, abbiano svolto servizi di pulizia e ausiliari presso istituzioni scolastiche (cfr. Cons. St., ord. n. 4934 del 2020), il provvedimento di esclusione per carenza del requisito specifico di ammissione si presenta vincolato e pienamente conforme al dettato normativo.

Nel caso di specie è infatti indubbio che la ricorrente abbia prestato la sua attività lavorativa con la qualifica di operario (livello 6) del CCNL per i dipendenti da Aziende dei Settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, con mansioni di “addetto mensa”.

L’attività di servizio mensa non è simile a quella di pulizia

Parte ricorrente sostiene che tuttavia i compiti espletati dagli “addetti mensa” sono in sostanza simili a quelli degli addetti alle pulizie, richiedendo anch’essi compiti di pulizia delle apparecchiature e dei locali destinati alla refezione, per cui la Commissione avrebbe omesso di effettuare tale verifica incorrendo nel vizio di eccesso di potere. Rilevato che tali mansioni promiscue sono previste per il livello “sesto super” del CCNL e non per quello sesto, nel quale risulta essere inquadrata la ricorrente, come da contratto allegato e depositato in giudizio; ad ogni modo dirimente ai fini dell’infondatezza della censura è la considerazione della ratio della normativa che ha previsto la procedura straordinaria per l’internalizzazione del servizio di pulizie in passato affidato a Società esterne operanti nel medesimo settore (con conseguente applicazione ai dipendenti del relativo CCNL), senza che possano ritenersi residuati spazi alla discrezionalità dell’Amministrazione, e meno che mai della Commissione di concorso, sulla valutazione in concreto delle attività svolte dai candidati ai fini di ritenere il possesso del requisito di ammissione.

 


 

Fonte: Orizzonte scuola - ATA | pubblicato in data

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