
Concorso per titoli ATA: i bandi sono stati pubblicati nelle scorse settimane ed entro il 14 maggio gli aspiranti hanno potuto presentare domanda di inserimento o aggiornamento. Le graduatorie provinciali permanenti (ATA 24 mesi) verranno utilizzate il prossimo anno scolastico per le supplenze e i ruoli
Gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando in questi giorni i decreti con le commissioni giudicatrici. Sono queste a valutare le domande degli aspiranti.
Come sono composte le commissioni
Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell’art.555 D.Lvo. 297/94 per i concorsi dell’area B.
Per i concorsi dell’area A si applicano le disposizioni dell’art.11 – lett. b) del D.P.R.31 maggio 1974, n.420.
Area B
Le commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono così composte:
a) per la quinta qualifica: di un presidente scelto tra gli impiegati con qualifica di dirigente, e di altri due membri di cui uno preside, direttore didattico o rettore e l’altro docente d’istituto di istruzione secondaria superiore delle materie sulle quali vertono le prove di esame;
b) per la IV qualifica: di un presidente, scelto tra i presidi, direttori didattici o rettori e di altri due membri, di cui uno impiegato con qualifica non inferiore alla ottava dell’amministrazione scolastica centrale e periferica e l’altro appartenente alla corrispondente qualifica del personale A.T.A., con almeno cinque anni di anzianità.
2. Quando trattasi di concorsi per il conferimento di posti di infermiere il componente della commissione appartenente al personale A.T.A. è sostituito da un sanitario designato dalle competenti autorità sanitarie.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono espletate da un impiegato con qualifica non inferiore alla VI dell’ amministrazione scolastica centrale e periferica.
4. Almeno un terzo dei componenti della commissione dev’essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
5. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorsi di ammissione agli impieghi statali.
Area A
Per le carriere esecutive ed ausiliarie: di un presidente, scelto tra i presidi, direttori didattici o rettori e di altri due membri, di cui uno impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione e l’altro appartenente alla
carriera del personale non docente, con almeno cinque anni di anzianità.
Ricordiamo la suddivisione dei profili ATA:
A) Collaboratore scolastico (CS), presente in tutte le scuole.
AS) Collaboratore scolastico addetto all’azienda agraria (CR), presente solo negli istituti agrari.
B) Assistente Amministrativo (AA), presente in tutte le scuole, Assistente Tecnico (AT), presente solo nelle scuole secondarie di II grado, Cuoco (CU), previsto solo per nei convitti/educandati, Infermiere (IF), previsto solo nei convitti/educandati, Guardarobiere (GU), previsto solo nei convitti/educandati.
Esclusione, domande nulle
Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L’amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui all’art. 4 concernente l’obbligo di chiedere l’inserimento nelle graduatorie permanenti o l’aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.
L’esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione
prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.
Sono nulle le domande d’inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell’organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art.8, comma 3).
L’inammissibilità o la nullità della domanda, l’esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Direttore Generale Regionale o del funzionario da questi delegato prima dell’approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
I candidati che abbiano richiesto l’aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
Allegato G
Soltanto dopo che sarà completata la valutazione delle domande, si potrà compilare l’allegato G per la scelta delle istituzioni scolastiche.
“Si segnala che anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l’a.s. 2021-22 (Allegato G), è adottata la modalità telematica.
L’istanza sarà resa disponibile dopo che gli uffici provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Tale applicazione web implica che i termini della trasmissione on-line del modello G saranno contestuali su tutto il territorio nazionale“, si legge nella nota di indizione dei concorsi.
Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota.
Nelle graduatorie ATA 24 mesi possono accedere coloro che hanno maturato 24 mesi di servizio, ovvero 23 mesi e 16 giorni di servizio.
Nei bandi diffusi dagli Usr le tabelle di valutazione per i titoli di cultura e di servizio per ogni profilo.
Concorso ATA 24 mesi, domande dal 23 aprile. Requisiti e Bandi Usr [AGGIORNATO]
Fonte: Orizzonte scuola - ATA | pubblicato in data