ASSEGNAZIONE ALLE SCUOLE FONDI PER IL FUNZIONAMENTO, P.C.T.O. E MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/22

PREMESSA E NORME DI RIFERIMENTO

Entro il mese di settembre il Ministero deve provvedere a comunicare alle Istituzioni scolastiche l’importo dei finanziamenti previsti per il Funzionamento. In tale occasione vengono comunicati anche i fondi per gli ex “Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro”, ora P.C.T.O., e quelli relativi al M.O.F.. A stabilirlo è il comma 11 della Legge 107/2015, nota ai più come riforma della “Buona Scuola” o “Legge Renzi sulla Buona Scuola”, citata anche nell’art. 5, comma 10, del D.I. 129/2018, che recita:

11. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l’ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilita’, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell’anno scolastico di riferimento, che sara’ erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell’esercizio finanziario successivo.

 

Anche quest’anno, dunque, il Ministero ha puntualmente provveduto a tale adempimento con nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021.

 

TIPOLOGIA E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI FONDI

La nota evidenzia subito che, in relazione all’entità dei fondi, i criteri di ripartizione alle scuole sono i seguenti:

  • La ripartizione del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico avviene in attuazione di quanto previsto dal D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, che ha individuato i criteri ed i parametri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico.
  • In attuazione del CCNL comparto Istruzione e Ricerca, siglato il 19/4/2018 e, in particolare, ai sensi dell’art. 40, comma 1, è stato previsto che a decorrere dall’anno scolastico 2018-2019, le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali, definiti sulla base dei precedenti CCNL, confluiscono in un unico fondo, denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”.

 

Giova ricordare che i fondi per il Funzionamento sono accreditati direttamente alle Scuole e vengono resi materialmente disponibili sui conti presso la Tesoreria della Banca d’Italia, pertanto deve essere disposta dalla Scuola una variazione al Programma Annuale per quanto attiene i fondi di competenza dell’esercizio in corso (ovvero periodo settembre-dicembre 2021, nel caso di specie) e, contestualmente, occorrerà tenere conto della quota di finanziamento relativa al periodo gennaio – agosto 2022 ai fini della predisposizione del Programma Annuale per il prossimo esercizio finanziario.

 

Per quanto attiene invece le voci di spesa che compongono il finanziamento degli Istituti contrattuali relativi al Miglioramento dell’Offerta Formativa (accredito “virtuale” in quanto disposto sui capitoli di competenza presso la piattaforma NOIPA per il pagamento con Cedolino Unico ai dipendenti), la nota del 30/09 recita:

 

“….si ricorda che le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali di cui all’art. 40, comma 1 e comma 2 del succitato CCNL sono così definiti:

a) fondo per l’istituzione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014;

b) ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva di cui all’art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014;

c) funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014;

d) incarichi specifici del personale ATA di cui all’art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014;

e) misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014;

f) ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all’art. 30 del CCNL 29/11/2007;

g) risorse per la valorizzazione del personale scolastico.”

 

FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

La nota riporta quanto già affermato più volte dal Ministero sul fondo “aggiuntivo” rispetto ai tradizionali finanziamenti del M.O.F., che fu istituito con la sopra richiamata Legge 107/2015 e più precisamente all’art. 1, comma 126 che si riporta di seguito:

 

 126. Per la valorizzazione del merito del personale docente e’ istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresi’ i fattori di complessita’ delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

Tale fondo, inizialmente denominato “fondo per la valorizzazione del merito del personale docente” in relazione sia ai beneficiari del compenso (solo i docenti), sia in relazione alla motivazione dell’erogazione del compenso (valorizzare il merito di taluni docenti sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di valutazione delle Scuole secondo apposita procedura ben definita) è stato, negli ultimi due anni scolastici, confermato per quanto concerne il finanziamento che va a sommarsi alle risorse contrattuali disponibili per la contrattazione a livello di Istituto, ma completamente stravolto sia per quanto attiene i beneficiari che in relazione alle motivazioni dell’erogazione del compenso. Infatti, a decorrere dallo scorso anno scolastico 2020/21, non viene più definito “fondo per la valorizzazione del merito del personale docente” ma “fondo per la valorizzazione del personale scolastico”.

Sono dunque cambiati due elementi fondamentali:

  1. La “platea” dei possibili beneficiari (non più solo docenti ma tutto il personale scolastico, ivi compreso tutto il personale ATA dai Direttore S.g.a., Ass.ti Amm.vi, Coll.ri Scolastici fino ai Coll.ri dei servizi addetti alle Aziende, cuochi, guardarobieri, infermieri, laddove presenti);
  2. La “motivazione” dell’erogazione del compenso (non più solo “merito” ma valorizzazione del personale, dunque legata alle attività e gli impegni svolti e non più al merito).

 

“Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 88 CCNL 29 novembre 2007.”

Inoltre è scritto esplicitamente che non esiste alcun vincolo di destinazione di tali risorse se non quelli stabiliti dalla libera Contrattazione a livello di Istituto. A questo proposito la nota di assegnazione fornisce anche chiarimenti circa i criteri utilizzati per la ripartizione alle Scuole:

“Al riguardo, si precisa che, l’art. 1, comma 249 della Legge n. 160 del 2019 (Legge di bilanci per il 2020) ha disposto che “le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”. In particolare, verranno distribuiti alle istituzioni scolastiche ed educative statali euro 142.800.000,00, nella misura dell’80 per cento in proporzione al numero dei posti della dotazione organica del personale docente, educativo e ATA di ciascuna istituzione scolastica e del 20 per cento delle risorse sulla base dei seguenti fattori di complessità delle istituzioni medesime e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, aventi tutti il medesimo peso:

  • percentuale di alunni con disabilità;
  • percentuale di alunni stranieri;
  • numero medio di alunni per classe;
  • percentuale di sedi scolastiche in aree totalmente montane o in piccole isole.

 

AVANZI FONDI M.O.F. ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI

Un ulteriore vincolo molto stringente era in passato rappresentato dall’impossibilità di utilizzare le economie derivanti dai precedenti anni scolastici per altre voci di spesa in piani gestionali differenti. Fino a pochi anni fa, infatti, se una scuola, ad esempio, aveva delle Economie su risorse destinate alle ore eccedenti (Piano Gestionale 25XX/6), non poteva utilizzarle per incrementare la quota delle Funzioni strumentali, o per le attività complementari di educazione fisica (P.G. 25XX/5), e viceversa. Ora invece tutte le economie provenienti da qualsiasi voce di finanziamento confluiscono nel fondo senza vincolo di destinazione originaria e possono essere utilizzate trasferendo i fondi anche su altri piani gestionali diversi da quello originario.

 

“……………, si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, del CCNI siglato il 22 settembre 2021, “[…] resta ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire con la contrattazione integrativa di istituto le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate negli anni precedentianche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell’articolo 40 del CCNL 2016-2018”. Ne consegue che se risultano economie provenienti dagli anni precedenti le medesime andranno ad incrementare il budget per la contrattazione dell’a.s. 2021-2022, senza il vincolo originario di destinazione, tenuto conto delle specifiche esigenze dell’istituzione scolastica.”

A tal proposito però occorre evidenziare che, in mancanza di un intervento ministeriale – Direzione Generale Risorse Umane e Finanziaria sulla piattaforma NOIPA, le risorse rimangono “caricate” nei piani gestionali originari (nell’esempio precedente l’economia resterà caricata sul P.G. 25XX/6 e non su quello dove vorremmo spendere le somme 25XX/5). Laddove si dovesse verificare la necessità di uno spostamento delle risorse da un P.G. all’altro, il Ministero invita le scuole a comunicare le proprie esigenze di variazione e annuncia la predisposizione di apposita funzionalità che sarà resa prossimamente disponibile:

 

“nelle more della messa a disposizione di un’apposita funzionalità (come accennato in seguito), si invitano le istituzioni scolastiche a voler comunicare eventuali variazioni tra piani gestionali entro il 30 novembre p.v. (e comunque non oltre la fine del presente esercizio finanziario), all’indirizzo di posta elettronica: [email protected].”

 

RISORSE AGGIUNTIVE GIÀ ASSEGNATE PER EMERGENZA COVID-19

La nota prosegue con l’elencazione delle azioni e delle relative assegnazioni di risorse aggiuntive messe in campo dalla Pubblica Istruzione per fronteggiare l’emergenza pandemica da Covid-19, che, oltre che fornire un quadro completo agli Istituti Scolastici, ribadisce ed esplicita modalità e termini di spesa, rendicontazione ed eventuale restituzione delle economie relativamente alle singole tipologie di finanziamento ed in dettaglio:

  • Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021: stanziate per favorire l’attività didattica ed il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti;
  • Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021;
  • Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021: stanziate per contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022;
  • Risorse ex art. 58, comma 4-ter, D.L. 73/2021: stanziate per consentire l’attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022.;
  • Programma operativo nazionale (PON) “Per la scuola”, 2014-2020;
  • D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997), art. 1, lettera a).;

 

NOTA TECNICA….MA NON SOLO.

Se analizziamo le note ministeriali di assegnazione delle risorse finanziarie emesse negli ultimi anni, possiamo notare come da “mera nota tecnica”, dalla quale ci si potrebbe aspettare una fredda elencazione di numeri e dati, il documento in questione è diventato, sempre di più, occasione non solo per comunicare le “spettanze” agli Istituti Scolastici, ma anche per “rendicontare” (se si può utilizzare questo termine forse improprio) il lavoro svolto dal Ministero in relazione ai fondi, alle procedure amministrative, al miglioramento dei servizi contabili ed amministrativi, evidenziando quali lacune siano state colmate e quale siano le prospettive e gli interventi futuri volti alla semplificazione dei processi (operazione non sempre facile e quasi mai realmente realizzata dalle amministrazioni centrali troppo avulse dalla realtà delle scuole), alla implementazione delle funzionalità ed ai servizi di supporto (help desk) amministrativo-contabili.

 

INTERVENTI DI INNOVAZIONE, DI SVILUPPO DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE E DI SUPPORTO ALL’AUTONOMIA

Il Ministero comunica che prosegue il processo avviato con l’approvazione del nuovo regolamento di contabilità D.I. 129/2018 attraverso le azioni di:

 

 


 

Fonte: ANQUAP | pubblicato in data

Leggi altri
articoli