Nota operativa n. 15 del 22/6/05

Oggetto: riscatto servizi ai fini TFR.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti da parte delle Sedi periferiche, si ritiene necessario riepilogare sinteticamente le norme che regolano l’istituto del riscatto per gli iscritti in regime TFR:

  1. Ai fini TFR possono essere riscattati esclusivamente servizi svolti a tempo determinato antecedentemente alla data del 30/05/2000 (DPCM 20/12/99) che non abbiano fatto sorgere il diritto all’iscrizione ai fini TFS né abbiano dato luogo ad alcun tipo di liquidazione e limitatamente all’orario effettivamente prestato.
  • Le condizioni indispensabili per l’accoglimento della domanda di riscatto sono:
  • aver prestato servizio con contratto a tempo determinato in essere alla data del 30/05/2000 (DPCM 20/12/99);
  • aver presentato la domanda in costanza di rapporto di lavoro. Così come avviene per il riscatto ai fini TFS, la domanda di riscatto ai fini TFR può essere presentata, in costanza di rapporto di lavoro, in qualsiasi momento purché in data antecedente a quella deldefinitivo collocamento a riposo.

Si precisa che:

  • il riscatto sarà valorizzato solo relativamente al TFR spettante per il contratto nel corso del  quale è stata presentata la domanda. E’ evidente che laddove la domanda sia inoltrata nel corso di un contratto di lavoro inferiore ai 15 gg. consecutivi nel mese la stessa non produrrà effetti concreti;
  • il periodo riscattato, quantificato in termini di somma da accantonare, andrà a costituire quota di TFR;
  • il riscatto ai fini TFR deve essere gestito attraverso la procedura prevista dall’applicativo NSI come per i riscatti ai fini TFS;

–          la retribuzione da prendere a base di calcolo per la quantificazione dell’onere è sempre quella prevista dallo stipendio tabellare a regime anche se la domanda è presentata nel corso di un contratto di lavoro prestato ad orario ridotto o a part-time .

Si procede di seguito ad una esemplificazione di un riscatto TFR di un dipendente del comparto Scuola (comparto con la più alta incidenza di riscatti) al fine di illustrare la relativa procedura. Ovviamente, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, la procedura va applicata anche per i comparti EE.LL. e Sanità.

Docente laureato con contratto a tempo determinato dal 4 al 18 dicembre 2003 con orario 9/18 (retribuzione tabellare intera mensile € 1.636,62 – retribuzione effettivamente percepita € 409,16 – retribuzione utile ai fini TFR € 818,31 ) che in data 5 dicembre 2003 presenta domanda di riscatto per servizi dall’1/1/98 al 30/06/98 e dall’1/1/99 al 30/06/99.

In data 12/10/2004 riceve il TFR relativo al periodo lavorato per un importo netto di € 46,29 al netto di € 0,44 per interessi e di € 10,70 per Irpef senza l’inclusione del periodo riscattato.

somma lorda: 56,99
imponibile: 56,99
aliquota: 23,00
irpef: 10,70
recuperi: 0
interessi: 0,44
netto a pagare: 46,29

Nel mese di maggio 2005 viene definita l’istruttoria di riscatto (con l’applicativo NSI) con i seguenti parametri:

  • Stipendio annuo tabellare (comprensivo di 13^)                                     € 19.639,44

(si ricorda che deve essere considerato lo stipendio tabellare intero anche se il docente alla data della domanda prestava servizio con orario ridotto)

  • età dell’iscritto alla data della domanda:                                              32
  • età collocamento a riposo:                                                                     65
  • coefficiente di riscatto:                                                                            3,87
  • mesi ammessi a riscatto (periodo di supplenza 9/18 dall’1/1/98 al 30/6/98 e periodo di supplenza

dall’1/1/99 al 30/06/99):                                                                       6

  • contributo di riscatto in unica soluzione:                                                € 364,82 (19.639,44 x 80% : 1.000 = 15,71

15,71155 x 3,87 x 6 = 364,82)

N.B.: Nel folder “periodi” dovrà essere evidenziato, oltre a “Riscatto TFR” anche “Riscatto contestuale” giacché per questo tipo di riscatti presentati nel corso di supplenze brevi non deve essere fatto scaturire il piano di ammortamento rateale. Viceversa, nel caso in cui la domanda di riscatto sia presentata da un iscritto in regime TFR con contratto a tempo indeterminato potrà essere ovviamente scelta dal medesimo anche l’opzione di pagamento rateale.

(con applicativo  

In data 19/05/2005 viene effettuata una riliquidazione della pratica di TFR

Bull Euroinp)  

con inclusione del periodo riscattato opzionando in composizione pratica il folder “riscatto”. I dati successivamente inseriti saranno: anno attribuzione,  retribuzione annua e mesi ammessi a riscatto. Automaticamente scaturirà l’importo di riscatto maturato.

anno attribuzione(stipendio/15)/12 con 13^mesiriscatto maturato
2003 anno di definizione19.639,44 retribuzione contributiva annua6 mesi ammessi a654,65 quota di
dell’istruttoria dicomprensiva di 13^ spettante allariscattoretribuzione da
riscatto (e comunque non oltredata della domanda. valutare nel TFR
anno di termine contratto )   

In pratica l’applicativo calcola 1 anno di buonuscita (19.639,44/15 = 1.309,30), poi 1 mese (1.309,30/12 = 109,11) e poi moltiplica per i mesi ammessi a riscatto (109,11 * 6 = 654,65).

Quest’ultimo importo viene liquidato come quota di TFR. Ovviamente la retribuzione annua utile al calcolo della quota di buonuscita è la stessa utilizzata per il calcolo del contributo di riscatto.

La riliquidazione al lordo di un Irpef pari ad € 88,59 e di un recupero per contributo di riscatto in un’unica soluzione pari ad € 364,82 fa scaturire un netto di € 201,24.

somma lorda: 711,64
TFR Prec. Liq.: 56,99
imponibile: 711,64
aliquota: 23,00
irpef precedente 10,70
irpef complessiva 99,29
irpef dovuta: 88,59
recuperi (contributo di riscatto): 364,82
interessi precedenti: 0,44 + interessi che scaturiscono in automatico con inserimento in delibera*
netto a pagare: 201,24 + interessi*

La procedura è analoga anche in caso di valutazione del riscatto contestualmente alla liquidazione del TFR.

Si rammenta che per il personale statale la domanda di riscatto debitamente istruita deve pervenire all’Istituto entro il termine massimo di 6 mesi dalla sua presentazione alla Amministrazione di appartenenza. In questo caso se il TFR è già stato liquidato e si deve procedere ad una riliquidazione – come nell’esempio riportato – la data inizio procedimento ai fini del calcolo degli interessi decorre dal 91° giorno successivo alla ricezione del mod. PR1.

Per le pratiche di riscatto del personale dei comparti EE.LL. e Sanità che, come noto, può presentare la domanda di riscatto direttamente all’Istituto, in caso di riliquidazione, la data inizio procedimento ai fini del calcolo degli interessi decorre dal 91° giorno successivo a quello in cui è stata presentata tutta la necessaria documentazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Luigi Marchione

f.to Luigi Marchione

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