INPS: Messaggio numero 3400 del 20/09/2019

In adesione al processo di digitalizzazione della gestione documentale e di semplificazione delle procedure nella pubblica amministrazione, l’Istituto ha rilasciato in  esercizio  un  applicativo volto a sostituire i modelli cartacei  di comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari  alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio (modelli “PL1” e “350/P”).

L’intero sistema è stato oggetto di sperimentazione da parte di alcune Strutture territoriali Inps  in collaborazione con alcune Amministrazioni ed enti datori di lavoro;  nel  frattempo,  le  Direzioni regionali dell’Istituto, si sono attivate  per  erogare  la formazione sul TFS telematico agli operatori di Sede impegnati sul  TFS  e alle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio di competenza, iscritte alle casse previdenziali ex Inadel ed ex Enpas gestite dall’ Istituto.

Poiché la sperimentazione ha dato i risultati attesi e l’utilizzo del nuovo sistema è stato esteso anche ad altre pubbliche amministrazioni, con  il  presente messaggio si comunica l’attivazione del sistema telematico in oggetto cui le Amministrazioni e gli enti datori di lavoro saranno in grado di accedere in esito al corso di formazione erogato a livello territoriale/regionale ed ottenuta l’abilitazione all’utilizzo di “Comunicazione di cessazione ai fini TFS”. A tal fine si evidenzia che tale abilitazione deve essere richiesta attraverso la compilazione del modulo “RA012”, scaricabile dal sito www.inps.it, da inviare,  tramite  PEC,  alla  Struttura territoriale Inps competente. L’accesso a “Ultimo Miglio TFS” è già possibile per  tutti  coloro che sono abilitati all’applicativo “Nuova PassWeb”.

La telematizzazione riguarda sia la modalità di acquisizione dei dati economici e giuridici, utili all’elaborazione del trattamento di fine servizio che avviene tramite l’ultimo miglio TFS e la posizione assicurativa, entrambi presenti in “Nuova PassWeb”, sia attraverso l’invio della “Comunicazione di cessazione TFS”, applicazione presente sul lato sinistro della home page di accesso ai servizi SIN per gli enti e le amministrazioni pubbliche.

Sul piano pratico, con il nuovo sistema, i dati giuridici ed economici necessari all’elaborazione   del TFS vengono acquisiti da “Posizione assicurativa” e da “Ultimo Miglio TFS”, mentre i dati diversi da quelli menzionati sono inviati dal datore di lavoro attraverso la “Comunicazione di cessazione TFS”.

Si ricorda che in “Ultimo Miglio TFS” i dati retributivi utili alla  prestazione vanno inseriti privi della tredicesima mensilità, se  si  tratta  di  un iscritto alla Cassa ex Enpas, ovvero comprensivi di tredicesima mensilità, se si tratta di iscritti alla Cassa ex Inadel.

In relazione alla nuova modalità telematica di comunicazione dei dati utili al TFS,  la  compilazione di “Ultimo Miglio TFS” è propedeutica alla compilazione ed all’invio della “Comunicazione di cessazione TFS”. Si precisa, inoltre, che l’utilizzo del nuovo applicativo costituisce la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all’elaborazione del  TFS, che dovrà sostituire da subito lo strumento cartaceo, anche in ragione della inadeguatezza di quest’ultimo rispetto alle esigenze di “Nuova PassWeb” e di certificazione della posizione assicurativa. Nello specifico, infatti, non verranno più autorizzate le richieste di sblocco della posizione assicurativa finalizzate a consentire l’intervento dell’operatore di Sede sui periodi successivi al 30 settembre 2012, qualora l’anomalia prodotta impedisca la liquidazione della prestazione di fine servizio.

Si evidenzia che non è possibile inviare in formato cartaceo i dati già inviati in via telematica e viceversa.

Si precisa, inoltre, che l’applicativo “Comunicazione di cessazione TFS” deve essere utilizzato esclusivamente per il personale che cessa in regime di TFS.

Qualora il dipendente, alla cessazione definitiva dal servizio, abbia diritto ad un TFR con montante TFS, è necessario che il datore di lavoro  segnali  in  “Comunicazione di cessazione TFS” il motivo dell’invio di quest’ultima,  mediante  la  selezione del check “Montante per TFR”;  in merito, possono concretamente verificarsi i seguenti casi:

dipendente a tempo indeterminato in regime di TFS che, in costanza di aspettativa dal servizio principale, instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato in regime TFR e poi risolve quest’ultimo rapporto contestualmente o successivamente all’aspettativa senza rientrare neanche un giorno nel ruolo principale in regime TFS.

In questo caso al dipendente spetta in pagamento un TFR con montante TFS. Al momento della definitiva cessazione dal servizio il datore di lavoro invierà una comunicazione di cessazione inserendo in “Ultimo Miglio TFS” i dati giuridico-economici relativi al solo periodo a tempo indeterminato fino al giorno immediatamente precedente l’inizio  della  aspettativa  non retribuita;

dipendente in regime di TFS che ha optato per il TFR aderendo ad un fondo di previdenza complementare.

Anche in questo caso al dipendente spetta in pagamento un TFR con montante TFS. Tempestivamente, rispetto alla data di adesione al fondo di previdenza complementare, il datore di lavoro dovrà inviare una comunicazione di  cessazione  inserendo  in “Ultimo Miglio TFS” i dati giuridico-economici relativi al solo periodo decorrente  dalla data  di  iscrizione al Fondo ex Enpas/ex Inadel fino alla data  di  adesione  alla  previdenza complementare, poiché tale data coincide con l’ultimo giorno in regime di TFS. Successivamente saranno fornite le istruzioni operative di compilazione dell’ultimo miglio TFS per questa particolare fattispecie.

Fino a quando non sarà telematizzata anche la comunicazione dei dati utili all’elaborazione del TFR, rimane ferma la necessità di invio,  dopo il  collocamento  a riposo, del modello “TFR1” ai fini della comunicazione dei dati giuridici ed economici riguardanti il periodo in TFR.

Poiché il nuovo sistema utilizza come base di calcolo del TFS i periodi indicati in posizione assicurativa, completi di cassa e regime previdenziale, si ricorda a tutti i datori di lavoro di procedere alla sistemazione della posizione assicurativa dell’interessato prima di inviare la comunicazione di cessazione, inserendo cassa e regime previdenziale per i periodi utili al TFS e codificando con il “tipo servizio”/”tipo impiego” corretto tutti i periodi di servizio.

Diversamente, l’assenza della cassa e/o del regime previdenziale comporterà la mancata valutazione del relativo periodo nella liquidazione della prestazione; la codifica non corretta del “tipo servizio”/”tipo impiego” potrà causare l’errata valutazione del relativo periodo di servizio, evento che potrebbe produrre danni o vantaggi indebiti al titolare della prestazione o ai suoi aventi causa.

Giova ricordare che la presenza di una posizione assicurativa consolidata, ai fini pensionistici, non impedisce la compilazione e l’invio di “Ultimo Miglio TFS” e della “Comunicazione di cessazione TFS”, potendo l’amministrazione procedere ugualmente alla sistemazione della posizione aprendo la lavorazione come “Certificazione Ultimo Miglio TFS” o come “Attività di servizio” ed utilizzando le funzioni del menù “Modifiche Generalizzate”.

Si richiama, inoltre,  l’attenzione  sulle  modalità di inserimento nella procedura “Comunicazione di cessazione TFS”, della retribuzione  percepita al  30  aprile 2014, in applicazione dell’articolo 13 del decreto-legge n. 66/2014.

Tale norma ha ridotto a 240.000 euro annui il  limite  retributivo  riferito  al primo presidente della Corte di Cassazione da far valere, a decorrere dal 1° maggio 2014, quale livello remunerativo massimo omnicomprensivo  annuo  per chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, secondo quanto previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Come già indicato nella circolare n. 153/2015 e nella successiva circolare n.  64/2019,  il citato articolo 13 prevede, al comma 4, che la riduzione fino al limite di 240.000 euro opera, ai fini dei trattamenti previdenziali, con  riferimento alle  anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014. Qualora la retribuzione percepita al momento della cessazione dal servizio sia pari a € 240.000 è, pertanto, necessario che il datore di lavoro comunichi anche la retribuzione  in  godimento  dall’interessato al 30  aprile 2014.

Per fare fronte a tale esigenza, gli operatori dell’ente o dell’amministrazione pubblica dovranno inserire in “Ultimo Miglio TFS” la retribuzione percepita al momento del collocamento a riposo (240.000 euro comprensivi anche di tredicesima), mentre nell’apposita sezione presente nella procedura “Comunicazione di cessazione TFS” va inserita la retribuzione percepita al 30 aprile 2014, se superiore al predetto importo.

Analogamente a quanto già indicato in precedenza, la retribuzione  deve  essere comunicata priva della tredicesima mensilità nel caso di un dipendente iscritto  alla  Cassa ex Enpas (sarà  poi l’applicativo SIN TFS a calcolarla);  se,  invece, il  dipendente è iscritto  alla cassa ex Inadel, la retribuzione dovrà essere indicata comprensiva della quota di tredicesima.

È sempre opportuna l’indicazione dell’IBAN sul  quale  accreditare  il  TFS spettante all’iscritto, ove conosciuto dal datore di lavoro, anche se ciò non costituisce un  dato  obbligatorio  da inserire in “Comunicazione di cessazione TFS”; resta comunque ferma la facoltà dell’iscritto di

modificare tale informazione in un qualunque momento successivo al collocamento a riposo.

Si ricorda, infine, che per i dipendenti statali, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 1032/1973, è sempre obbligatorio l’invio dello stato di servizio a corredo dei dati necessari all’elaborazione dell’indennità di buonuscita; per esigenze di omogeneità, anche nel caso dei dipendenti degli enti iscritti al Fondo ex Inadel, costituisce buona prassi inviare in allegato alla comunicazione di cessazione gli atti fondamentali di costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, con riguardo almeno alla prima assunzione in ruolo ed alle eventuali precedenti assunzioni non di ruolo, allo scopo di evitare supplementi istruttori da parte della  Sede Inps competente volti a chiarire iscrizioni dubbie.

Per le ulteriori istruzioni di dettaglio si rinvia ai  manuali “Ultimo Miglio TFS”  e “Comunicazione  di cessazione TFS”, reperibili nel portale istituzionale.

Il Direttore Generale vicario Vincenzo Damato

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