Circolare 29/04/2003 Inf8‐1

INFORMATIVA  N. 8

Oggetto: valutabilità ai fini della indennità di buonuscita del compenso corrisposto per le ore di insegnamento eccedenti le 18 settimanali.

Continuano ad essere notificati all’Istituto ricorsi tendenti ad ottenere la valutazione nell’indennità di buonuscita del compenso corrisposto al personale docente per le ore di insegnamento eccedenti le 18 settimanali.

Si precisa in proposito che il DPR 417/74 ed il DPR 209/87 hanno fissato l’orario obbligatorio di servizio dei docenti  degli Istituti  e Scuole di istruzione  secondaria  ed  artistica  in 18 ore settimanali prevedendo inoltre che ogni ora  di  insegnamento  eccedente,  per  qualsiasi motivo, il citato orario, comprese quelle eventualmente incluse nell’orario di cattedra, fosse compensata per tutto il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione  di  1/18  del trattamento economico in godimento.

Alcune cattedre, infatti  (ad esempio  quelle  di Scienze  naturali, Chimica  e Geografia, Disegno e Storia dell’Arte dei licei artistici) , sono rimaste strutturate, ai sensi del  decreto ministeriale 1°.12.1952 , in numero di 10 ore settimanali con obbligo però di tenere 2 corsi per un totale di 20 ore.

Alla luce delle suddette disposizioni sembrerebbe pertanto che per tali cattedre le 2 ore settimanali eccedenti le 18 siano obbligatorie.

In tal senso, peraltro, si sono più volte espressi sia  i  Tribunali  Amministrativi Regionali sia il Consiglio di Stato.

Al fine di evitare ulteriore contenzioso  che vedrebbe  l’Istituto  sicuramente  soccombente ed anche alla luce del concorde avviso del MIUR e del Dipartimento della Funzione Pubblica, si dispone che per i soli docenti retribuiti per un numero di ore di insegnamento superiore a quello ordinario di cattedra, in esecuzione di  un preciso  obbligo  istituzionale , il compenso  corrisposto per le ore eccedenti alle 18 settimanali sia incluso nella base  di  calcolo  della  indennità  di buonuscita.

In particolare:

  1. per il personale collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 2002 , le Sedi provinciali dell’Istituto dovranno riliquidare d’ufficio l’indennità di buonuscita ;
  2. per il personale già cessato dal servizio alla data  del  1°  settembre  2002  e  che  abbia presentato nei termini di prescrizione quinquennale dalla  data  di  collocamento  a  riposo ricorso in materia, ancora pendente alla data della presente informativa , le Sedi provinciali dovranno riliquidare l’indennità di buonuscita provvedendo  a  dichiarare  cessata  la  materia  del contendere e chiedendo la compensazione delle spese di giudizio;
  3. per il personale già cessato dal servizio alla data del 1° settembre 2002 e che abbia presentato istanza stragiudiziale di riliquidazione , pervenuta nei previsti termini prescrizionali, le Sedi provinciali dovranno riliquidare l’indennità di buonuscita.

La competente Direzione Centrale Entrate fornirà indicazioni sulla regolarizzazione contributiva per ciascuna delle suddette fattispecie.

IL DIRIGENTE GENERALE
( Dott. Luigi Marchiane)

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