Legge 7 agosto 2012, n. 135 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario

Legge 7 agosto 2012, n. 135Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisionedella spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimonialedelle imprese del settore bancario(Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012)
Titolo I – Disposizioni di carattere generale
Art. 1. Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure
Art. 2. Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni
Art. 3. Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passiveArt. 3-bis. Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione
Art. 4. Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche
Art. 5. Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni
Art. 6. Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici
Titolo II – Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali
Art. 7. Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri
Art. 8. Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali
Art. 9. Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi
Art. 10. Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio
Art. 11. Riordino delle Scuole pubbliche di formazioneArt. 12. Soppressione di enti e societàArt. 13. Istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenzialeArt. 14. Riduzione delle spese di personale
Titolo III – Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria
Art. 15. Disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica
Titolo IV – Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali
Art. 16. Riduzione della spesa degli enti territorialiArt. 16-bis. Patto Governo-regioni per il trasporto pubblico locale
Art. 17. Riordino delle province e loro funzioni
Art. 18. Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio
Art. 19. Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali
Art. 20. Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali
Titolo V – Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di carattere finanziario
Art. 21. Riduzione dell’iva
Art. 22. Salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
Art. 23. Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili

Titolo V-bis – Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, e misure dirazionalizzazione dell’amministrazione economixo-finanziaria nonché misure di rafforzamentopatrimoniale delle imprese del settore bancario
Art. 23-bis. Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello Stato Art. 23-ter. Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici Art. 23-quater. Incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell’Agenzia del territorio esoppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippicoArt. 23-quinquies. Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell’economia e delle finanzee delle Agenzie fiscali Art. 23-sexies. Emissione di strumenti finanziari Art. 23-septies. Condizioni di sottoscrizione Art. 23-octies. Conformità con la disciplina degli aiuti di Stato Art. 23-novies. Procedura Art. 23-decies. Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari Art. 23-undecies. Risorse finanziarie Art. 23-duodecies. Disposizioni di attuazione Art. 24. Copertura finanziariaArt. 24-bis. Clausola di salvaguardia Art. 25. Entrata in vigore
Titolo I – Disposizioni di carattere generale
Art. 1. Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

  1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati inviolazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degliobblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli,costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del dannoerariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nelcontratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti diacquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all’applicazione dell’articolo 26, comma 3, della legge23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periododel presente comma non si applica alle Amministrazioni delloStato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualitàe di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazioneinteressata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.(comma così modificato dall’art. 1, comma 154, legge n. 228 del 2012)
  2. (abrogato dall’art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
    2-bis. (abrogato dall’art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
  3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzionidi cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali dicommittenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possonoprocedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonomeprocedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti acondizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.
  4. (abrogato dall’art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)
  5. (comma inesistente, come da avviso di rettifica comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2012)
  6. Nell’ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanzeavvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a talfine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell’economia e delle finanze e con Consip S.p.A.
  7. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2,comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, leamministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, comeindividuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totalepartecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas,carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute adapprovvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali dicommittenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici dinegoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure digara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E’ fatta salva lapossibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, acondizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenzapubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa etelefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica,gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi adisposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedenteperiodo devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque esseresottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso diintervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni dimaggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine diconcorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese dellepubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in viasperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presentecomma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e perdanno erariale.(comma così modificato dall’art. 1, comma 151, legge n. 228 del 2012, poi dall’art. 1, comma 494, legga n. 208 del 2015)
  8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa diresponsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra ilprezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.
  9. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione deibeni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza delvalore complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8.
  10. Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario straordinario di cui all’articolo 2 del decreto-legge n.52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012 ed a Consip s.p.a. dell’avvenuta stipula dei contrattiquadro e delle convenzioni.
  11. (comma abrogato dall’art. 2 della legge n. 10 del 2016)
  12. L’aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ai sensidell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 può offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di committenzaregionali, nel corso della durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizionieconomiche previste nella convenzione che troverà applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a fardata da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui relativi portali previaverifica dell’effettiva riduzione.
  13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hannodiritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso noninferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancoraeseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delleconvenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatorenon acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3,della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso siinserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausoledifformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l’amministrazione pubblica ne dàcomunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione delbilancio e del patrimonio di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.(comma così modificato dall’art. 1, comma 153, legge n. 228 del 2012)
  14. Fermo restando quanto previsto all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali dicommittenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso diesercizio del diritto di recesso dell’aggiudicatario di cui al successivo comma 15, possono stipulare una convenzione di cuiall’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente durata fino al 30 giugno 2013, interpellandoprogressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che sianoofferte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito.
  15. Con riferimento alle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile ricorrere, le quantità ovvero gli importimassimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all’importo originario, a decorreredalla data di esaurimento della convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva lafacoltà di recesso dell’aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto.
  16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla datadi esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centraledi committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti oservizi analoghi. L’aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15.
    16-bis. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casidi particolare interesse per l’amministrazione, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese allecondizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente».
  17. Il Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistemainformatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, anche al fine digarantire quanto previsto al successivo comma 18.
  18. Consip S.p.A. può disporre, sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze, delsistema informatico di e-procurement di cui al comma 17 per l’effettuazione delle procedure che la medesima svolge inqualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni nonché per leulteriori attività che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma19. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi,stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di e-procurement di cui alcomma 17, per l’effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualità di centrale dicommittenza.
  19. Al fine di migliorare l’efficienza, la rapidità e la trasparenza dei processi di dismissione nonché diminuirne i relativicosti, il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., realizza un Programma per l’efficientamentodelle procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189, del d.P.R. 13 novembre 2002, n.254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche mediante l’impiego di strumentitelematici.
  20. Nell’ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministerodell’economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presentedecreto, sono stabilite le modalità di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblicanonché le modalità di versamento di dette somme all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinentiprogrammi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l’80% dei proventi delledismissioni, per la destinazione a progetti innovativi dell’amministrazione che effettua la dismissione.
  21. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall’anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto dibeni e servizi. Una quota di tale riduzione è rapportata, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissariostraordinario di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del2012, agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore mediano dei costi peracquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti, desumibile dai dati delsistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione delle spesedi ciascun Ministero è determinata secondo gli importi indicati nell’allegato 1 del presente decreto. I predetti importi sonoaccantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni dicompetenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli interessati.
  22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre una differente ripartizione della riduzione loro assegnatanell’ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 21.
  23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo quantoprevisto dai commi 5 e 24.
  24. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte leseguenti:“l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle qualiè più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svoltenell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio diprocedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.”.
  25. All’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, leparole: “Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimentodell’amministrazione generale, del personale e dei servizi”.
  26. Il ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi diintercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 25 milioni di euro per l’anno 2012 e a euro 40milioni a decorrere dall’anno 2013, della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi aicomuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro 30 milioni per l’anno2012 e a euro 70 milioni a decorrere dall’anno 2013, nonché delle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quellirelativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l’anno 2012e a euro 10 milioni a decorrere dall’anno 2013. I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui alcomma 21.
    26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione dibeni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell’anno2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l’acquisizione dicomponenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisitenell’anno 2011, nonché per la manutenzione di beni e servizi, da effettuare prioritariamente da imprese locali ovepossibile, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento. Con decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e lasemplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cuial decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione del presente comma.(comma così modificato dall’art. 1, comma 156, legge n. 228 del 2012)
    26-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al pagamento deicontributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari è sospesa la concessione dei contributi dicui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. (comma così modificato dall’art. 1, comma 77, legge n. 228 del 2012)
    Art. 2. Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni
  27. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delleagenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalitàpreviste dal comma 5, nella seguente misura:
    a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misuranon inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un ulteriore riduzione non inferiore al10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli entidi ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale nondirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
  28. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguitodell’applicazione dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono ariferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell’amministrazione civile dell’interno leriduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all’esito della procedura di soppressione e razionalizzazionedelle province di cui all’articolo 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dallesuddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.
  29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 percento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all’articolo 799 del decretolegislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) delpresente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativaper riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensidell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell’ordinamento militare, di cui aldecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organichedegli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta,esclusi l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo della poliziapenitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione deivolumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l’esplicita estensione dell’istituto del collocamento inaspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.
  30. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.
  31. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottareentro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente,anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste acondizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altraamministrazione. Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e nondel Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all’estero alla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nellepercentuali ivi previste, all’esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.
  32. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 nonpossono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate inmisura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali edi mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi.
  33. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale deivigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresìescluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall’articolo 23-quinquies, nonché la Presidenza delConsiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15giugno 2012.
  34. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 8.
  35. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
  36. Entro sei mesi dall’adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamentidi organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:
    a) alla concentrazione dell’esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degliuffici eliminando eventuali duplicazioni;b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;d) all’unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali,compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l’esercizio unitario delle funzioni di cui allalettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all’utilizzo congiuntodelle risorse umane;f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165.
    10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all’articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livellodirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.
    10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall’articolo 23-quinquies, a decorrere dalladata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 28 febbraio 2013, i regolamenti diorganizzazione dei Ministeri, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministrocompetente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economiae delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte deiconti ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente delConsiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascunodei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. (comma modificato dall’art. 1, comma 406, legge n. 228 del 2012)
    10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioniinteressate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies.
  37. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuoveassunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i postivacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario alcomplesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, everifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministerodell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri difinanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto dispostodall’articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumeroall’esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali,avviano le procedure di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quantoprevisto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:(comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lettera a), legge n. 125 del 2013)
    a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini deldiritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente primadell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamentomedesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regimedelle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all’ente diappartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l’articolo 72,comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per ilpersonale di cui alla presente lettera:
    1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapportomedesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dellostesso sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso iltrattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturatoil diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell’articolo 24 del citatodecreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22, deldecreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre2011, n. 148;
    b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio,tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimentodelle posizioni soprannumerarie;c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2013, al nettodei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);d) (lettera abrogata dall’art. 2 della legge n. 10 del 2016)e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trentagiorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cuialla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degliinterventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alleeccedenze, con graduale riassorbimento all’atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portandoa compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.
  38. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiaranol’esubero, comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell’articolo 33 del decretolegislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entroil predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.(comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lettera a), legge n. 125 del 2013)
  39. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacantipresso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto neglielenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazionipubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità inorganico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che nonaccolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.
  40. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali ofinanziarie dell’amministrazione.
  41. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre2016 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall’articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.(comma così modificato dall’art. 1, comma 4, decreto-legge n. 210 del 2015, il termine è stato differito dall’art. 7, comma4, legge n. 21 del 2016)
    15-bis. All’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per le ipotesi diresponsabilità dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui siverifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data dimaturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualificadirigenziale».
  42. Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi diformazione nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili.
  43. Nell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole “fatta salva la sola informazione aisindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “fatti salvi la sola informazione aisindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti irapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’articolo 9”.
  44. Nell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
    a) le parole “previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 9” sonosostituite dalle seguenti: “previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista neicontratti di cui all’articolo 9”;b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli ufficicomportano l’individuazione di esuberi o l’avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività etrasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell’articolo 33, alleorganizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame suicriteri per l’individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giornidall’avvio dell’esame, in assenza dell’individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblicaamministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità”.
  45. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all’entrata in vigore del presente decreto è comunque dovutal’informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenticontratti collettivi.
  46. Ai fini dell’attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia deipropri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sullabase di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All’esito di tale processo, e comunque nonoltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di I e II fascia conferiti ai sensi dell’articolo19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine non possono essere conferitio rinnovati incarichi di cui alla citata normativa.
    20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31 dicembre 2012 alleAgenzie fiscali non si applica l’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cuiconferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari dialtro incarico presso le predette Agenzie o presso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
    20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entroquindici giorni dalla data dell’incorporazione.
    20-quater. All’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui alcomma 5-bis»;b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli diamministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubblicheamministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puòcomunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sonoin ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori aquello previsto al periodo precedente. 5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui alcomma 5-bis non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente dellaCorte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedonolimiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente»; c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle societàcontrollate dalle pubbliche amministrazioni».
    20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater si applicano rispettivamente a decorrere dal primo rinnovo deiconsigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e aicontratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto.
    Art. 3. Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive
  47. In considerazione dell’eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie diraggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore delpresente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014, 2105 e 2016, l’aggiornamento relativo alla variazione degli indiciISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel contoeconomico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensidell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa laCommissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalitàistituzionali.(comma così modificato dall’art. 10, comma 7, legge n. 11 del 2015, poi dall’art. 10, comma 6, legge n. 21 del 2016)
  48. Al d.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) la lettera b) dell’articolo 10 è sostituita dalla seguente «b) le regioni, relativamente agli immobili delloStato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensidell’articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, può essere concesso l’uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato per leproprie finalità istituzionali»;b) all’articolo 10, la lettera d) è abrogata;c) all’articolo 11, la lettera a) è abrogata.
    2-bis. All’articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le parole “di enti locali territoriali e” sono soppresse;b) dopo le parole “immobili di proprietà degli stessi enti.” è aggiunto il seguente periodo: “Le Regioni e glienti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono concedere alle Amministrazioni delloStato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l’uso gratuito di immobili di loro proprietà.”.
  49. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facoltà direcedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2013, anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto.(comma così modificato dall’art. 49, comma 01, legge n. 98 del 2013)
  50. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggettoimmobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica aisensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa laCommissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazionescaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corsoai sensi dell’articolo 1339 codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il dirittodi recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata invigore del presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenticondizioni:(comma così modificato dall’art. 24, comma 4, legge n. 89 del 2014)
    a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso,per il periodo di durata del contratto di locazione;b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressiagli esiti dei piani di razionalizzazione di cui ai sensi all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre2009, n. 191, ai piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione edaccorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
    4-bis. Per le caserme delle Forze dell’ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i comuniappartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinatodall’Agenzia delle entrate.(comma introdotto dall’art. 1, comma 500, legge n. 208 del 2015)
  51. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto allascadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioniallocative alternative economicamente più vantaggiose per l’Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenzadelle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, l’eventuale prosecuzionenell’utilizzo dopo la scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell’elenco di cui al primo periodo delcomma 4 e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà haesercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del comma 4, deve essere autorizzata condecreto del Ministro competente d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita l’Agenzia del demanio. Perle altre amministrazioni comprese nell’elenco di cui al primo periodo del comma 4 deve essere autorizzata dall’organo divertice dell’Amministrazione e l’autorizzazione è trasmessa all’Agenzia del Demanio per la verifica della convenienzatecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l’autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi allacompetente Procura regionale della Corte dei conti.
  52. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuovastipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruitodall’Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all’articolo 2, comma 222, dellalegge 23 dicembre 2009, n. 191, nell’ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli diriorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
  53. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altreamministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. Leregioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesacorrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall’applicazione della presente disposizione.(comma così sostituito dall’art. 24, comma 4, legge n. 89 del 2014)
  54. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensidell’articolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,n. 410.
  55. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 222, sono aggiunti i seguenti commi:“222-bis. L’ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad unparametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni interessate pongono inessere entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente disposizione piani di razionalizzazione degli spazi nelrispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detti piani devono esserecomunicati all’Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generaledello Stato, il rapporto mq/addetto scaturente dagli indicati piani di razionalizzazione dalle stesse predisposti. In caso dinuova costruzione o di ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto è determinato dall’Agenzia del demanio entro il31 dicembre 2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni adesito della razionalizzazione degli spazi è dalle stesse utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di previsione perl’anno successivo a quello in cui è stata verificata e accertata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze lasussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, per essere destinata alla realizzazione di progetti di miglioramento dellaqualità dell’ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purché inseriti nell’ambito dei piani dirazionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni casoessere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recatedal presente decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti dirispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.222-ter. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell’utilizzo, a qualunque titolo, deglispazi destinati all’archiviazione della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembredi ogni anno, con le modalità di cui al d.P.R. 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio. In assenza di taleattività di cui al presente comma le Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi dispesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222 bis. Le predette Amministrazioni devono comunicareannualmente all’Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all’esito della procedura di cui sopra, perconsentire di avviare, ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi dideposito delle Amministrazioni”.
  56. Nell’ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica, gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nelconto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all’Agenzia del demanio, entro, e non oltre, il 31 dicembredi ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneità efunzionalità dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali.L’Agenzia del Demanio, verificata, ai sensi e con le modalità di cui al comma 222 dell’articolo 2 della legge n. 191 del2009, la rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne dà comunicazioneagli Enti medesimi. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l’Agenzia del Demanio effettua lasegnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti. La formalizzazione del rapporto contrattualeavviene, ai sensi del citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gli Enti devono riconoscere canonied oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo congruito dalla competente Commissione di congruitàdell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  57. All’articolo 306 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4è inserito il seguente:”4 bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa,sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, sono definiti i contenuti essenziali nonché le eventualicondizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di compravendita stipulati in forma pubblicoamministrativa o notarile, tra l’amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dalmomento della loro sottoscrizione, e sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la qualesi pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sulla efficacia della gestione”.
    11-bis. In considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, al finedi agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economicoconsolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31dicembre 2009, n. 196, il termine per l’esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione sull’acquisto di abitazionioggetto delle predette procedure non può essere inferiore a centoventi giorni a decorrere dalla ricezione dell’invitodell’ente. I termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sonoprorogati, di diritto, di centoventi giorni. Al fine di agevolare l’acquisto della proprietà da parte dei conduttori, l’eventualesconto offerto dagli enti proprietari a condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che tale mandato,unitamente a quelli conferiti da altri conduttori di immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga unadeterminata percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione, spetta al conduttore di immobili non di pregio anche inassenza del conferimento del mandato. La predetta disposizione si applica anche alle procedure in corso alla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto quando non sia già scaduto il termine per l’esercizio deldiritto di prelazione.
  58. All’articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 5 è sostituito dal seguente: “L’Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventimanutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti,con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica ancheavvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L’esecuzionedegli interventi manutentivi mediante tali operatori è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzionequadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero,in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall’Agenzia del demanio. Gli atti relativi agliinterventi gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllodegli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventigestiti dall’Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalità previste dalla propria organizzazione. Ilricorso agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi quadro è disposto anche per gli interventidisciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e leattività culturali. Dell’avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sulsito internet dell’Agenzia del demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con leconvenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura un’adeguataorganizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando all’interno dei provveditorati unapposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attività affidate dall’Agenzia del demanio e di quelle previstedall’articolo 12, comma 8, del presente decreto, dotato di idonee professionalità.”;b) al comma 7, prima delle parole: “Restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobiliriguardanti il Ministero della difesa“ sono aggiunte le parole “Salvo quanto previsto in relazione all’obbligo diavvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5”;c) al comma 2, lettera d), dopo le parole “gli interventi di piccola manutenzione” sono aggiunte le parole:“nonché quelli atti ad assicurare l’adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”.
  59. L’Agenzia del demanio può destinare quota parte dei propri utili di esercizio all’acquisto di immobili per soddisfareesigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle stesse le condizioni recate dal primo periodo delcomma 4 del presente articolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla base dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 2,comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell’articolo 12, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.
  60. Al fine di consentire agli operatori economici il più efficace utilizzo degli strumenti disciplinati dall’articolo 3-bis deldecreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivemodifiche e integrazioni, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: “per un periodo non superiore a cinquanta anni”;b) al comma 2, dopo le parole “Ministero dell’economia e delle finanze” sono aggiunte le seguenti “-Agenzia del demanio”;c) il comma 3 è così sostituito: “Ai Comuni interessati dal procedimento di cui al comma 2 è rimessa, perl’intera durata della concessione o della locazione, un’aliquota pari al 10 per cento del relativo canone.Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai Comuni è, altresì, riconosciuta una somma noninferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensidell’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R.6 giugno 2001, n. 380, e delle relative leggi regionali, per l’esecuzione delle opere necessarie allariqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario o dal locatario all’atto delrilascio o dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio.” ;d) il comma 5 è così sostituito: “I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni dicui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall’Agenzia del demanio, prevedendoespressamente:
    a. il riconoscimento all’affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o direcesso dal contratto di locazione nei casi previsti dal contratto;b. la possibilità, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di subconcedere leattività economiche o di servizio di cui al precedente comma 1. Alle concessioni disciplinatedal presente articolo non si applica, pertanto, il divieto di cui all’articolo 5, comma 3, deld.P.R. n. 296 del 13 settembre 2005.”
  61. Al comma 1 dell’articolo 33-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,dopo le parole “ o fondi immobiliari.” sono aggiunte le seguenti parole: “Alle società di cui al presente comma siapplicano, ai soli fini fiscali, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge 27 dicembre2006, n. 296”.
  62. Le previsioni di cui all’articolo 17, comma 3 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beniimmobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 57, comma 7, del medesimodecreto.
  63. All’articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma16-sexies, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: “Nell’ambito della liquidazione del patrimonio trasferito, la proprietàdegli immobili utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell’economia e delle finanze è trasferita allo Stato. Ilcorrispettivo del trasferimento è costituito dalla proprietà di beni immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuaree valutare a cura dell’Agenzia del Demanio, previa intesa con le società di cui al comma 16-ter. Con separato atto, dastipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono regolati i rapporti tra le partiinteressate”.
  64. All’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni, ledisposizioni di cui all’ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione dei beni immobili, fatta salva la competenza,prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici.
  65. Al comma 8, dell’articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24febbraio 2012, n. 14, le parole: “30 giugno 2012”, sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2012”.
    19-bis. Il compendio costituente l’Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa peri suoi specifici compiti istituzionali e di quelle destinate alle finalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Magistrato alle Acque di Venezia, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito in proprietà al comune,che ne assicura l’inalienabilità, l’indivisibilità e la valorizzazione attraverso l’affidamento della gestione e dello sviluppo allasocietà Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai sensi dell’articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme ricavate per effetto dell’utilizzo del compendiosono esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione dell’Arsenale tramite la suddetta società. L’Arsenaleè sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42. Per le finalità del presente comma, l’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero della difesa e conil Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, procede alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegnadello stesso alla società Arsenale di Venezia S.p.A.. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è definita, adecorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia in misuraequivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento.(comma così modificato dall’art. 34, comma 2, legge n. 221 del 2012)
    Art. 3-bis. Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione
  66. I contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati adinterventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché alrisarcimento dei danni subìti dai beni mobili strumentali all’attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alladelocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, e dei dannisubiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio,del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodottiagricoli e alimentari, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con iprovvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con lemodalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori di cuiall’articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti conapposita convenzione con l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000milioni di euro, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati aisoggetti danneggiati dagli eventi sismici. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze è concessa la garanziadello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità dimonitoraggio ai fini del rispetto dell’importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui alpresente comma è elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cuiall’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (comma modificato dall’art. 1, comma 366, legge n. 147 del 2013, poi dall’art. 13, comma 5, legge n. 125 del 2015)
  67. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo albeneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, perciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spesestrettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sonostabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate nel limite dell’autorizzazione di spesa di cui al comma6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto difinanziamento agevolato. (comma così modificato dall’art. 1, comma 374, legge n. 228 del 2012)
  68. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all’Agenzia delle entrate gli elenchidei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singolerate.
  69. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base deglistati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessariall’esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutiveespresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale delfinanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto difinanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altroonere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidentedella Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l’ammontare dovuto, fermo restando ilrecupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamentenecessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione aisensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate inapposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione. In tutti i casi dirisoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degliinteressi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatorecomunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l’ammontaredovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonchédelle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario,mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzoruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per laricostruzione.(comma così modificato dall’art. 1, comma 376, legge n. 228 del 2012, poi dall’art. 1, comma 376, legge n. 228 del 2012)
  70. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurareuniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna,Lombardia e Veneto definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6giugno 2012, n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2, comma 2, delmedesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza,anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e dell’autorizzazione di spesa dicui al comma 6.
  71. Al fine dell’attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal2013.
  72. All’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, il comma 3-quater è sostituito dal seguente: «3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al d.P.R. 5ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all’articolo 13, comma 2, della legge12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bisnonché l’ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all’articolo 8, comma 5, letterab), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all’articolo39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
  73. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012,per le annualità 2012 e 2013 è autorizzata l’assunzione con contratti di lavoro flessibile fino a 170 unità di personale per icomuni colpiti dal sisma individuati dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e fino a 50 unità dipersonale da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5dell’articolo 1 del citato decreto-legge. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operanoi vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dallegraduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime evigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispettodell’ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L’assegnazione delle risorse finanziarie per leassunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto fra i comuni interessati avviene previaintesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni conle unioni per poter attivare la presente disposizione.
    8-bis. I comuni individuati nell’allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge1º agosto 2012, n. 122, e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati adincrementare le risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteriapplicati per l’attuazione dei commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazionicomunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del patto di stabilitànonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono destinati afinanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato diemergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.(comma introdotto dall’art. 11, comma 01, legge n. 221 del 2012)
  74. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell’ambito della quota assegnata aciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l’anno 2012, euro 20 milioni per l’anno 2013,euro 20 milioni per l’anno 2014, euro 25 milioni per l’anno 2015 ed euro 25 milioni per l’anno 2016.(comma così sostituito dall’art. 7, comma 9-quater, legge n. 164 del 2014)
    Art. 4. Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche
  75. – 2. – 3. (abrogati dall’art. 1, comma 562, legge n. 147 del 2013)
    3-bis. Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successiviprovvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazionipubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione discissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinqueesercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All’acquisto dell’efficaciadella suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto ditrasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A. (comma così modificato dall’art. 1, comma 408, legge n. 228 del 2012)
    3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi,le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurementcontinuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 12, commi da 2 a 10, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti diacquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività dimanutenzione. La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi delMinistero dell’economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapportinonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale dicommittenza, per le acquisizioni di beni e servizi.(comma così modificato dall’art. 1, comma 504, legge n. 208 del 2015)
    3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.A.svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, alSistema pubblico di connettività ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Reteinternazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi all’articolo 86 del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro aisensi dell’articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cuiall’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.
    3-quinquies. (abrogato dall’art. 1, comma 518, legge n. 208 del 2015)
    3-sexies. (abrogato dall’art. 1, comma 562, legge n. 147 del 2013)
  76. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivicompresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costocomplessivamente sostenuto nell’anno 2013.(comma così sostituito dall’art. 16, comma 1, legge n. 114 del 2014, poi così modificato dall’art. 28 del decreto legislativon. 175 del 2016)
  77. A tali società si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 4.(comma così sostituito dall’art. 16, comma 1, legge n. 114 del 2014, poi così modificato dall’art. 28 del decreto legislativon. 175 del 2016)
  78. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di dirittoprivato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativanazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codicecivile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributia carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico el’alta formazione tecnologica .e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni edattività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportivedilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, dicoordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.
    6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si applicano all’associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo consigliodi amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membridi cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due designati dall’assemblea traesperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Aimembri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso, fatto salvo ilrimborso delle spese documentate. L’associazione di cui al presente comma non può detenere il controllo in società o inaltri enti privati e le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretosono cedute entro il 31 dicembre 2012.
  79. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorionazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo n. 165 del 200, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell’articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizistrumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. è ammessal’acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell’articolo 30 della legge 7 dicembre2000, n. 383, dell’articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, edell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni nongovernative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n.49, e relativi regolamenti di attuazione.
  80. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamentepubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e acondizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell’affidamento sia complessivamente pari o inferiore a200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti divolontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 dellalegge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e dellecooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.(La Corte costituzionale, con sentenza n. 229 del 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 8 nella partein cui si applica alle Regioni ad autonomia ordinaria)
    8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
  81. – 10. – 11. (abrogati dall’art. 1, comma 562, legge n. 147 del 2013)
  82. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione deisuddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, perle retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.
  83. L’amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 deld.P.R. 14 maggio 2007, n. 114.(comma così modificato dall’art. 28 del decreto legislativo n. 175 del 2016)
  84. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali insede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società atotale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali; dalla predetta data perdonocomunque efficacia, salvo che non si siano già costituti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contrattie negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.
    Art. 5. Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni
  85. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall’1 gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sullesomme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quantoconsiderato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nellariscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a unmassimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresì, le modalità con lequali al gruppo Equitalia S.p.A. è, comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilanciocertificato.
  86. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblicaamministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa(Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 perl’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi. Tale limite puòessere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non siapplica alle autovetture utilizzate dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodottiagroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per iservizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelliessenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell’area tecnico-operativa della difesa e per i servizi divigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché peri servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero. I contratti di locazione onoleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l’assenso delcontraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza delcontratto.(comma così sostituito dall’art. 15, comma 1, legge n. 89 del 2014)
  87. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l’utilizzo delleautovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio deltitolare.
  88. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinaredei dirigenti.
  89. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, ilpersonale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altreamministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale èconseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuovemansioni, ferma restando l’area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
  90. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensidell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  91. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delleamministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuatedall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonchéle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valorenominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione adecorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l’approvvigionamentodei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone ladurata e fermo restando l’importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alleuniversità statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivantidall’applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorronoper gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essereutilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
  92. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubblicheinserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale distatistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autoritàindipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruitisecondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamentieconomici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità,dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattualipiù favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione dellapresente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilitàdisciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente eamministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delleattività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale inquestione di fruire delle ferie.(comma così modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 228 del 2012)
  93. E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011(leggasi “n. 165 del 2001” – n.d.r.), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dellapubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2,della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per lesocietà e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblicicollocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichidirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società daesse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organielettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedentisono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la duratanon può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essererendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazioneinteressata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia.(comma modificato dall’art. 6, comma 1, legge n. 114 del 2014, poi dall’art. 17, comma 3, legge n. 124 del 2015)
  94. All’articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria,convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 9, il primo periodo è sostituito dai seguenti:“Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all’articolo 1, comma 447, della legge27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonchédeterminare conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano convenzioni con il Ministero dell’economiae delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione deiservizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di qualità e di prezzo previsti nel decreto dicui al quinto periodo del presente comma per l’acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento.La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni edesterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute all’utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui alquinto periodo del presente comma, senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano ledisposizioni di cui al comma 6.”;.b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:“9-bis. I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi dipagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore dellapresente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 percento.9-ter. Il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cuiall’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazionedella spesa pubblica, individua le regioni assoggettate al piano di rientro previsto all’articolo 2, commi 77 e78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali, sono tenute autilizzare i servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario definisce itempi e le modalità di migrazione dei servizi.9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, ovvero a quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere inviolazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare edeterminano responsabilità erariale” .
    10-bis. Restano escluse dall’applicazione del comma 10, lettera b), capoverso 9-quater, le procedure diapprovvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
    10-ter. Il comma 5 dell’articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è sostituito dal seguente:«5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito alcollega di pari anzianità. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle università puòconservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sial’ente o istituzione in cui abbia svolto l’incarico. L’attribuzione di assegni ad personam, in violazione delle disposizioni di cuial presente comma è illegittima ed è causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l’erogazione».
  95. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, e in attesadell’applicazione di quanto disposto dall’articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, aifini dell’attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività ericonoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:
    a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all’unità organizzativa di diretta responsabilità,nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell’amministrazione. Gli obiettivi,predeterminati all’atto del conferimento dell’incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili,ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propricollaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.
    11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale èeffettuata dal dirigente in relazione:
    a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; b) al contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza e ai comportamentiorganizzativi dimostrati.
    11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternitàe parentale.
    11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell’Organismo indipendente di valutazione,l’impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare isistemi di misurazione e valutazione in uso.
    11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata,comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri dicui ai commi 11 e 11-bis è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorsedisponibili ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per centorispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalitàstabilite nel sistema di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applicaai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.
    11-sexies. (comma abrogato dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013)
  96. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, è inserito il seguente:“3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi delcomma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativial funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche(CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima”.
  97. L’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.
  98. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito inlegge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorità portuali le riduzioni ivi dispostesono ulteriormente aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, deicomitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e deitrasporti in possesso di specifica professionalità.
    14-bis. La Banca d’Italia, nell’ambito del proprio ordinamento, tiene conto dei principi di riduzione della spesa contenutinel presente decreto.
    Art. 6. Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici
  99. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 dall’articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (LeggeFinanziaria 2007), costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto deiparametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea e si applicano anche alle Fondazioni, Associazioni,Aziende speciali, Agenzie, Enti strumentali, Organismi e altre unità istituzionali non costituite in forma di società oconsorzio, controllati da amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali indicate nell’elenco ISTAT ai sensi dell’articolo1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), e successive modifiche eintegrazioni. Per controllo si deve intendere la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unitàistituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i dirigenti.
  100. (comma abrogato dall’art. 2 della legge n. 10 del 2016)
  101. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni legislative, il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa alDipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delleamministrazioni pubbliche è esteso alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con riferimento agliobblighi previsti dall’articolo 4, commi 4, 5, 9, 10, e 11 del presente decreto.
  102. (comma abrogato dall’art. 77 del d.lgs. n. 118 del 2011, a partire dal 1° gennaio 2015)
  103. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei criteri dicontabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di talenatura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell’acquirente o, per i beniprodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori.
  104. Nelle more dell’attuazione della delega prevista dall’articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed al fine digarantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso la rilevazione puntuale dei costi, effettuataanche mediante l’acquisizione dei documenti contenenti le informazioni di cui al comma 5, a decorrere dal 1 gennaio2013, tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad adottare il sistemainformativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica. Le predettescritture contabili saranno integrate, per l’acquisto di beni e servizi, con l’utilizzo delle funzionalità di ciclo passivo resedisponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di acquisti.
  105. Le Amministrazioni di cui al comma 6 potranno fruire, con le modalità di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre2009, 196, delle informazioni utili al monitoraggio della propria gestione.
  106. A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo digarantire le informazioni necessarie all’attuazione delle finalità di cui al comma 5. Con decreto del Ministero dell’economiae delle finanze, sentito l’ISTAT, sono definite le modalità di contabilizzazione degli investimenti per le amministrazioni dicui al presente comma.
  107. Con riferimento alle opere che abbiano avuto rappresentazione nei documenti contabili degli enti fino all’esercizio incorso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, sentitiil Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Istat, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione e la raccolta diinformazioni relative alle opere d’importo più rilevante. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alperiodo precedente sono in particolare individuati gli enti interessati alla ricognizione, le caratteristiche delle opere rilevatee le modalità per l’invio delle informazioni.
  108. Nelle more del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato, in via sperimentale per il triennio 2013 –2015, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propriapertinenza, a partire dall’esercizio finanziario 2013, ha l’obbligo di predisporre un apposito piano finanziario pluriennalesulla base del quale ordina e paga le spese, da aggiornare con cadenza mensile. A decorrere dall’entrata in vigore delpresente decreto sono avviate le attività propedeutiche all’avvio della sperimentazione di cui al periodo precedente.(comma così modificato dall’art. 6, comma 11-quater, legge n. 64 del 2013)
  109. Il piano finanziario dei pagamenti indica, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione aciascun impegno, il preciso ammontare del debito e l’esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titolie dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a scadenza l’obbligazione.
  110. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari i provvedimenti diapprovazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente emesse.
  111. Al fine di consentire la corretta imputazione all’esercizio finanziario di competenza economica delle spese dei Ministeriche hanno dato luogo a debiti non ancora estinti relativi a somministrazioni, forniture e appalti, mediante l’esattaindividuazione della data di insorgenza degli stessi, le richieste di reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti aresidui passivi caduti in perenzione ovvero di attribuzione delle risorse finanziarie occorrenti per l’estinzione dei debitiformatisi fuori bilancio, da inoltrare all’amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio centrale del bilancio, devonoessere corredate dai titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dal creditore, quali prioritariamente i provvedimentidi approvazione degli stati di avanzamento lavori e le fatture regolarmente emesse.
  112. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti, negli esercizifinanziari 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, anche nelle more dell’adozione del piano finanziario di cui al comma 10, condecreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione dellaspesa, possono essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamentieffettuati mediante l’emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze –Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati difinanza pubblica.(comma così modificato dall’art. 9, comma 11, legge n. 15 del 2014, poi dall’art. 10, comma 10, legge n. 11 del 2015)
  113. Le somme stanziate nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente non impegnatealla chiusura dell’esercizio, costituiscono economie di bilancio. Le stesse, con l’esclusione di quelle riferite ad autorizzazionidi spese permanenti ed a fondi da ripartire, sono reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza dell’eserciziosuccessivo a quello terminale dell’autorizzazione medesima. Qualora dette somme non risultino impegnate nei tre annisuccessivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa, la relativa autorizzazione è definanziata per i corrispondentiimporti. Delle operazioni effettuate ai sensi del presente comma viene data apposita evidenza nella nota integrativa albilancio di previsione.
    15-bis. Dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per i comuni effettuate, in applicazione dell’articolo 14, comma 2, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono esclusi icontributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario. Il Ministero dell’interno èautorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti ministeriali di attuazione.
  114. In via sperimentale, per gli esercizi 2013, 2015, 2016 e 2017, relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale,con legge di bilancio gli stanziamenti di competenza possono essere rimodulati negli anni ricompresi nel bilanciopluriennale, assicurandone apposita evidenza, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, per adeguarlialle corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi del comma 10.(comma modificato dall’art. 10, comma 10, legge n. 11 del 2015, poi modificato dall’art. 10, comma 8-ter, legge n. 21 del2016)
  115. (comma abrogato dall’art. 77 del d.lgs. n. 118 del 2011)
  116. I termini previsti nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella GazzettaUfficiale 21 giugno 2012, n. 143, in attuazione dell’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono prorogati rispettivamente come segue:
    a) all’articolo 1, comma 4, il termine del “28 giugno 2012” è prorogato al “27 luglio 2012”;b) all’articolo 3, comma 4, al primo periodo, il termine del “31 luglio 2012” è prorogato al “30 agosto 2012”e, all’ultimo periodo, il termine del “31 agosto 2012” è prorogato al “28 settembre 2012”;c) all’articolo 3, comma 5, il termine del “28 settembre 2012” è prorogato al “31 ottobre 2012”;d) all’articolo 3, comma 7, il termine del “31 ottobre 2012” è prorogato al “30 novembre 2012″;e) all’articolo 4, il termine del “1° novembre 2012” è prorogato al “1° dicembre 2012” e quello del “1°novembre 2016” è prorogato al “1° dicembre 2016”.
  117. Le convenzioni, di cui all’articolo 1, comma 5-bis, lettera f) del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito conmodificazioni dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali, si intendonoapprovate e producono effetti a far data dalla sottoscrizione. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione dellesuddette convenzioni è approvata con decreto del Presidente della Regione Siciliana, sentite le regioni interessate. (comma così modificato dall’art. 25, comma 10, legge n. 98 del 2013)(La Corte costituzionale, con sentenza n. 229 del 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma nella parte incui non contiene, dopo le parole «sentite le regioni interessate», le parole «e d’intesa con la Regione Sardegna»)
  118. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 616, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “A decorrere dal 2013 gli ambiti territorialiscolastici sono limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni.”;b) dopo il comma 616 è inserito il seguente comma:“616-bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livelloper i fondi europei, nonché a ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca e dal Ministero dell’economia e delle finanze.”.
    Titolo II – Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali
    Art. 7. Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri
  119. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio deiMinistri procede ad operare i seguenti interventi:
    a) riduzione delle spese di funzionamento sul proprio bilancio autonomo tali da comportare un risparmiocomplessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n 303 del 1999, comerideterminata dalla tabella C della Legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 5 milioni di euro per l’anno2012 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013;b) contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche deisingoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 20 milioni dieuro er l’anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
  120. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1, lettera b) sono versate all’entrata del bilancio delloStato.
  121. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono soppresse le seguentistrutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
    a) “Segreteria tecnica dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione” di cui all’articolo 1,comma 22- bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede al riordino della predetta Unità, integrandola se necessariocon un contingente di personale inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello previsto per lasoppressa Segreteria tecnica;b) “Progetto Opportunità delle Regioni in Europa” di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri15 dicembre 2011;c) “Unità per l’e-government e l’innovazione per lo sviluppo” di cui al decreto del Presidente del Consigliodei Ministri 15 dicembre 2011.
  122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli uffici cui attribuire, ove necessario, i compitisvolti dalle strutture di missione di cui al comma 3.
  123. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguentimodificazioni:
    a)all’articolo 2190, comma 1, le parole da «euro 6.000.000» a «nell’anno 2014» sono sostituite dalleseguenti: « euro 5.500.000 nell’anno 2012, euro 3.800.000 nell’anno 2013 e euro 3.000.000 nell’anno2014»b) all’articolo 582, comma 1, lettera d), la cifra «459.330.620,21» è sostituita dalla seguente:«403.330.620,21».
  124. Per l’anno 2012, con il decreto di cui all’articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono rideterminatele consistenze del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissatadell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in servizio.
  125. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riferita all’anno 2012 è ridotta di 5,6 milioni di euro.
  126. La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2,comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta dell’importo annuo di euro 17.900.000 a decorrere dall’anno2012.
  127. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 613 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo2010, n. 66, è ridotta dell’importo di euro 8.700.000 per l’anno 2012 e dell’importo di euro 7.900.000 a decorreredall’anno 2013.
  128. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguentimodificazioni: all’articolo 536, comma 1, lettera b), dopo le parole “Ministro della difesa” aggiungere le parole “di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze”.
  129. Gli importi di cui all’articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 20 milioni di euro per l’anno2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.
  130. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali delloStato assicurano, a decorrere dall’anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare edindebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell’allegato n. 2.
  131. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesapari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12.
  132. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015,gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 12. Il Ministro dell’economia e dellefinanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degliobiettivi di cui al medesimo comma.
  133. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi intermini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce alConsiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delledotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5,lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorseaccantonate di cui al citato comma 13.
  134. Il fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, in termini di sola cassa, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e2013 e di 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.
  135. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventistrutturali di politica economica è ridotto di 94 milioni di euro per l’anno 2012 e di 10 milioni di euro per l’anno 2013.
  136. Il fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011,n. 183, è ridotto di 39 milioni di euro per l’anno 2012.
  137. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni eintegrazioni, è ridotta di 8,9 milioni di euro per l’anno 2012.
  138. La lettera c), dell’articolo 2, comma 5 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 è soppressa.
  139. Il Fondo di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 è alimentato per 550 milioni di euro perciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal presente decreto.
    21-bis. I termini di prescrizione e decadenza sospesi ai sensi dell’articolo 8, comma 1, numero 3), del decreto-legge 6giugno 2012, n. 74, relativi all’attività delle diverse articolazioni dell’Agenzia delle entrate operanti con riguardo aicontribuenti con domicilio fiscale, ad una delle date indicate nell’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, neicomuni individuati ai sensi dello stesso comma 1, sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo disospensione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficaciatemporale delle norme tributarie.
  140. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro ElaborazioneDati del Ministero dell’interno, di cui all’ articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, accede, in via telematica, conmodalità disciplinate con apposita convenzione, al registro delle imprese istituito dall’articolo 8 della legge 23 dicembre1993, n. 580, e disciplinato dal d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, nonché agli atti, ai documenti ed alle informazionicontenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio, senza oneri per lo Stato.
  141. Lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito delprogramma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno 2012, è ridotto di 67.988.000 euro per l’anno 2012, di 91.217.000 euro per l’anno2013 e di 95.645.000 a decorrere dall’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando, l’accantonamento relativo alMinistero dell’interno.
  142. E’ annullato l’Accordo di Programma sottoscritto il 15 luglio 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ilcomune di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria avente ad oggetto il trasferimento del LaboratorioTipologico Nazionale nell’ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro.
  143. Le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi e prestiti rivenienti dall’annullamento dell’Accordo diprogramma di cui al comma 24, ammontanti a 5 milioni di euro, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restanoacquisite all’erario.
  144. Alla revisione della spesa nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provvede altresì con le risorsedi seguito indicate:
    a) al secondo periodo dell’articolo 2, comma 172, del decreto-legge del 3 ottobre 2006 n. 262, convertito inlegge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole “atitolo di contribuzione degli utenti dei servizi, “ sono aggiunte le seguenti “pari a ad euro 2.500.000 perl’anno 2012 e”;b) mediante la soppressione dei contributi (agli enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a privati perattività dell’aviazione civile) di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, iscrittinello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
    26-bis. Il commissario straordinario dell’Aero Club d’Italia adegua lo statuto ai principi in materia sportiva previsti daldecreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonché aiprincipi desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo. Per il raggiungimento di taliobiettivi l’incarico di commissario straordinario è prorogato, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, finoalla data di insediamento degli organi ordinari dell’ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla datadi entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  145. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materiadi istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.
  146. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per glianni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministerodell’istruzione, dell’università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.
  147. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni informato elettronico.
  148. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sulweb o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell’interessato di ottenere surichiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.
  149. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano lecomunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.
  150. All’attuazione delle disposizioni dei commi da 27 a 31 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  151. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
  152. Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare tutte ledisponibilità liquide esigibili depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero,aperte presso la tesoreria statale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni. di cui all’articolo 35, comma 9, deldecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
  153. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, icontratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 33 in essere alla data di entrata in vigore delpresente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmenteprevista dei contratti stessi.
  154. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonché gli altri servizi acquistati nell’ambito delle medesimeprocedure, possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto dicui all’articolo 43, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  155. All’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole “integrare i fondi stessi” sono aggiunte “nonché l’autorizzazione di spesa di cui alla legge18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all’attuazione del pianoprogrammatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l’autorizzazione di spesa dicui all’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell’economia e delle finanzeè autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio”;b) è aggiunto in fine il seguente periodo: “Sono abrogati l’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, ilsecondo periodo dell’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.
  156. All’articolo 4, comma 4-septies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30luglio 2010, n. 122, le parole “fatta eccezione per” sono sostituite dalla seguente “compreso” e le parole da “, le cuicompetenze fisse” sino alla fine del comma sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici edeffettua controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento alnumero di posti d’organico dell’istituzione scolastica.
  157. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilità speciali scolastiche di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 28dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non sono più alimentate. Lesomme disponibili alla stessa data sono versate all’entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascunodegli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte è versata nell’anno 2016. Dallo stesso anno le contabilità speciali sonosoppresse. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuoleiscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
  158. In deroga all’articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni è versataall’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2012 a valere sulle contabilità speciali scolastiche di cui al comma 39 ed èacquisita all’erario.
  159. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n.4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, conriferimento all’anno scolastico che ha termine nell’anno finanziario di riferimento.
  160. All’articolo 5, comma 1, del d.P.R. 25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:«1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli importi della contribuzionestudentesca disposti, ai sensi del presente comma e del comma 1-ter, per gli studenti iscritti oltre la durata normale deirispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. I relativi incrementi possono essere disposti dalle università entro ilimiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, daadottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei principi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo contodegli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero deglistudenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all’università’e della specifica condizione degli studenti lavoratori. 1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui al comma 1-bis non possono superare:a) il 25 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre ladurata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuatadall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14settembre 2011, n. 148; b) il 50 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre ladurata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia dieuro 150.000, come individuata dall’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011; c) il 100 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti oltre la duratanormale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia superiore alla soglia di euro 150.000, come individuatadall’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011. 1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura noninferiore al 50 per cento del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le borse di studio di cui all’articolo 18 deldecreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e per la parte residua ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio, conparticolare riferimento a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attività a tempoparziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale e materiale didattico.1-quinquies. Per i prossimi tre anni accademici a decorrere dall’anno accademico 2013-2014, l’incremento dellacontribuzione per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello il cuiISEE familiare sia non superiore a euro 40.000 non può essere superiore all’indice dei prezzi al consumo dell’interacollettività».
    42-bis. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuove un processo di accorpamento dei consorziinteruniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la spesa per il funzionamento degli stessi attraverso lacostituzione di un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare l’adeguato supporto, in termini diinnovazione e offerta di servizi, alle esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore ricerca e del settoreistruzione. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    42-ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo ordinamento, l’articolo 2, comma 9, terzo periodo, dellalegge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che, ai fini della decorrenza della proroga del mandato dei rettoriin carica, il momento di adozione dello statuto è quello dell’adozione definitiva all’esito dei controlli previsti dal comma 7del medesimo articolo.
    Art. 8. Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali
  161. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l’acquisto di beni e servizi, e diriduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa affinché:
    a) in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, perfavorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti;b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anchedegli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilitàorganizzativa e funzionale di un’unica struttura;c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legateall’espletamento dell’attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l’anno 2013, delle relative speseper un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalitàoperative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumentodell’erogazione di servizi online;d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere eduna diminuzione del numero degli apparati telefonici;e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale chelo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l’attivazione immediata diiniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull’intero territorio nazionale che prevedanol’accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzionedegli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all’utenza e delle innovatemodalità operative connesse all’aumento dell’informatizzazione dei servizi,g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazionedei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 percento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.
  162. L’INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, dovrà provvedere:
    a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti che consenta diminimizzare il costo dei servizi finanziari di incasso e pagamento;b) ad una revisione qualitativa e quantitativa dell’attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale,nell’ambito dei processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al fine diindirizzare tali attività alla realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel piano disviluppo dell’Istituto e di conseguire complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento deicosti sostenuti nel 2011;c) dovrà prevedere il conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto del proprio patrimonioimmobiliare da reddito, con l’obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggioreefficienza economica e pervenire alla completa dismissione del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge adesso applicabili.
  163. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare lariduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anchecostituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblicaamministrazione, come individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge30 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa(Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti delservizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di ricerca di cui all’allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5per cento nell’anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall’anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedinell’anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per glienti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in formasocietaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi dirazionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti allemisure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad appositocapitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l’anno 2012 il versamento avvieneentro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonomedi Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
    3-bis. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all’articolo 4, comma 2, le parole: «a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000» sono sostituitedalle seguenti: «a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000»;b) all’articolo 4, comma 4, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti:«da euro 5.000 a euro 50.000»;c) all’articolo 4, comma 4-bis, le parole: «da un minimo di lire 5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000»sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 50.000»; d) all’articolo 4, comma 4-sexies, le parole: «da lire 400.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti:«da euro 400 a euro 1.000»;e) all’articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: «da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000»; f) all’articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituitedalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000».
  164. Per gli enti di ricerca indicati nell’allegato n. 3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato iviindicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli entiinteressati si applica quanto previsto dal precedente comma.
    4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a eccezione dell’Invalsi, di cuiall’allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, deldecreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all’articolo7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell’importo di 51.196.499 euro a decorreredal 2013.
    4-ter. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l’Entenazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica provvede all’approvazione di apposite delibere intesea coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione separata INPS di cuiall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, ilriparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l’entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighicontributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata.
    Art. 9. Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi
  165. – 2. – 3. – 4. – 5. – 6. 7. (abrogati dall’art. 1, comma 562, legge n. 147 del 2013)
    7-bis. All’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per la Corte dei conti»sono inserite le seguenti: «, per il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro» e dopo le parole: «Presidente dellaCorte dei conti» sono inserite le seguenti: «, del Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro».
    7-ter. All’articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo le parole: «le funzioni previste» sono inseritele seguenti: «dalla legge e» e le parole: «o che gli sono attribuite dall’ufficio di presidenza» sono soppresse.
    7-quater. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica.
    Art. 10. Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio
  166. La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo assume la denominazione di Prefettura – Ufficio territoriale dello Stato eassicura, nel rispetto dell’autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali, lefunzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio. Le funzioni dirappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate, tra l’altro, mediante costituzione presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. Al fine delconseguimento dei livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici delleamministrazioni statali sono esercitate da un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva.
  167. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, fermorestando il mantenimento in capo alle Prefetture – Uffici territoriali del governo di tutte le funzioni di competenza dellePrefetture, si provvede all’individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni della Prefettura – Ufficio territoriale del governoconnessi all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti norme generali regolatrici della materia:
    a) contenimento della spesa pubblica;b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture –Uffici territoriali del governo e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, giàorganizzati su base provinciale, salvo l’adeguamento dello stesso ambito a quello della città metropolitana,laddove costituita, e fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, presidi in specificiambiti territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e delsoccorso pubblico, nonché alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili esociali;c) in coerenza con la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato, individuazione di modalità, ancheulteriori a quelle di cui all’articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successivemodificazioni, per assicurare, su scala provinciale, regionale o sovraregionale, l’ottimale esercizio coordinatodell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e costituzione di un ufficio unico di garanzia deirapporti tra i cittadini e lo Stato in ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che esercita i propricompiti esclusivamente mediante utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;d) realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferichedell’amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolare riferimento alle funzioni digestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativiautomatizzati, di gestione dei contratti, nonché utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietàpubblica, in modo da assicurare la riduzione di almeno il 20 per cento della spesa sostenuta dallo Stato perl’esercizio delle medesime funzioni;d-bis) attribuzione delle singole funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferichedell’amministrazione dello Stato, di cui alla lettera d), ad un unico ufficio, che ne assume la responsabilitàdiretta ed esclusiva; e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del presente comma, con riferimento alle risorse che nonrisultano più adibite all’esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario da parte di altrestrutture periferiche dell’amministrazione dello Stato:
    1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle risorse umane ad altrefunzioni, ovvero collocamento in mobilità delle relative unità ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di quelle finanziarie in capo agli ufficiindividuati per l’esercizio unitario di ciascuna di tali funzioni.
  168. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per la pubblicaamministrazione e la semplificazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti permateria. Lo schema di regolamento, previo parere della Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l’espressionedei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data ditrasmissione. Decorso il termine per l’espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato. Al fine dievitare soluzioni di continuità nell’integrazione dei sistemi informativi centrali e periferici del Ministero dell’Economia edelle Finanze, necessaria per l’azione di monitoraggio e controllo delle grandezze finanziarie e della spesa pubblica inparticolare, la competenza sulle infrastrutture informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso alle RagionerieTerritoriali dello Stato rimane attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze.
  169. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.Dall’applicazione del presente articolo sono esclusi gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, i Posti di ispezionefrontaliera e gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari.
    Art. 11. Riordino delle Scuole pubbliche di formazione(omissis)
    Art. 12. Soppressione di enti e società
  170. – 6. (omissis)
  171. All’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono attribuite le attività a carattere tecnico-operativo relative alcoordinamento di cui all’articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A talfine, l’Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte lequestioni relative al FEAGA ed al FEASR ed è responsabile nei confronti dell’Unione europea degli adempimenti connessialla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture delsettore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondiagricoli, alle attività di monitoraggio dell’evoluzione della spesa, di cui al citato regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo alfinanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata aisensi della vigente normativa europea. In materia l’Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gliatti dei procedimenti.(comma così sostituito dall’art. 1, comma 295, lettera a), legge n. 147 del 2013)
  172. (omissis)
  173. – 10. – 11. – 12. (commi abrogati dall’art. 1, comma 295, lettera b), legge n. 147 del 2013)
  174. – 23. (omissis)
  175. – 30. (commi abrogati dall’art. 39, comma 1-bis, legge n. 98 del 2013)
    Art. 13. Istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale(omissis)
    Art. 14. Riduzione delle spese di personale
  176. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall’articolo 16, comma 1, del decreto legge 6luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguentimodificazioni alle disposizioni vigenti in materia:
    a) all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo dall’articolo 9,comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, le parole “Per il quadriennio 2010-2013” sono sostituite dalle seguenti “Per il quinquennio 2010-2014”;b) all’articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “Per l’anno 2014” sonosostituite dalle seguenti “Per l’anno 2015”;c) all’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “A decorrere dall’anno 2015” sono sostituite dalle seguenti “Adecorrere dall’anno 2016”.
  177. All’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, le parole “A decorrere dall’anno 2010” sono sostituite dalle seguenti “Per gli anni 2010 e 2011”. Infine è aggiunto il seguente periodo “La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per iltriennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell’anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2016”.
  178. All’articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nellalegge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole “Per il quadriennio 2009-2012” sono sostituite dalle seguenti “Per iltriennio 2009-2011” e, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: “13-bis Per il triennio 2012-2014 il sistema delleuniversità statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinatonel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondentepersonale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura delcinquanta per cento per l’anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2016. L’attribuzione a ciascuna universitàdel contingente delle assunzioni di cui al periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuatecomunicandone gli esiti al Ministero dell’economia e delle finanze. Al fine di completarne l’istituzione delle attività, sino al31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti delMinistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.”.
  179. All’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133, le parole “Per il triennio 2011-2013” sono sostituite dalle seguenti “Per il quadriennio 2011-2014” eall’ultimo periodo le parole “del 50 per cento per l’anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015” sonosostituite dalle seguenti parole “del 50 per cento per l’anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2016”.
    4-bis. In relazione all’esigenza di ottimizzare l’allocazione del personale presso le amministrazioni soggette agli interventidi riduzione organizzativa previsti dall’articolo 2 del presente decreto ed al fine di consentire ai vincitori di concorso unapiù rapida immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del predettoarticolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non dispongano di graduatorie incorso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni. Le assunzioni di cui al presentecomma sono effettuate nei limiti delle facoltà e delle procedure assunzionali vigenti e nell’ambito dei posti vacanti all’esitodel processo di riorganizzazione di cui al comma 5 dell’articolo 2 del presente decreto. L’assunzione di cui al primo periodoavviene previo consenso del vincitore e l’eventuale rinuncia dell’interessato non determina decadenza del dirittoall’assunzione. In relazione a quanto previsto dal presente comma, all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «31 luglio 2012» sonosostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
  180. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lecamere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempoindeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, sino all’anno2014; nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, per l’anno 2015; nellimite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, a decorrere dall’anno 2016. Sonofatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. All’articolo 2, comma 22, dellalegge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole “ e 2012”. L’individuazione dei limiti avviene complessivamentesu base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere èstabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un’apposita commissione,costituita senza oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministerodello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell’economia edelle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica eduno in rappresentanza di Unioncamere. Dalle disposizioni del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico del bilancio dello Stato.(comma così modificato dall’art. 4, comma 16-ter, legge n. 125 del 2013)
    5-bis. A decorrere dall’anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende specialicreate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa cameradi commercio dal comma 22 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dalla normativa in materia dicontratti di lavoro flessibile.
  181. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui l’articolo66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, per un numero di unità non superiore all’80 per cento a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.
  182. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell’applicazione della disposizionedi cui all’articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisitiprevisti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie dadestinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.(comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera b), legge n. 125 del 2013)
  183. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le procedure previste dairispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi effettivamente operativi un numero di unità dipersonale non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure è inclusaanche la revisione della nozione di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compitiassegnati alla struttura dalla normativa di riferimento. In ogni caso i dipendenti di età inferiore a 32 anni, salvo casieccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi.(lettera così modificata dall’art. 1, comma 5, legge n. 10 del 2016)
  184. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui alpresente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall’esterno, di personale di livello non dirigenzialemunito di diploma di laurea.
  185. (soppresso dalla legge di conversione)
  186. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 626, comma 1, le parole “100 unità” sono sostituite dalle seguenti “70 unità”;b) all’articolo 639, comma 3, le parole da “è stabilito” sino a “unità” sono sostituite dalle seguenti “è stabilitoentro il limite massimo di 624 unità”.
  187. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite previsto dal comma11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all’estero ai sensi dell’articolo639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.
    12-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, per specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative,che non trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto reclutato in loco di cuiall’articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, o con le operazioni di mobilità del personale scolastico atempo indeterminato già collocato fuori ruolo all’estero, in deroga al comma 12, può essere conservato, ad invarianza dispesa, un limitato numero di posti vacanti e disponibili nel contingente di cui all’articolo 639 del medesimo decretolegislativo, sui quali possono essere assegnate unità di personale, da individuare tra coloro utilmente collocati nellagraduatorie previste dall’articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riformulate sulla base di prove selettiveantecedenti al 6 luglio 2012, nonché i dirigenti scolastici individuati dalle procedure selettive anch’esse indette prima del 6luglio 2012, ai sensi dell’articolo 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell’areadirigenziale V. Con il provvedimento di cui all’articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degliaffari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e dellaricerca, individua il numero di posti di cui al primo periodo, fermo restando il raggiungimento del livello medio annuo deirisparmi scontati nei saldi di finanza pubblica in relazione al comma 12. Dall’attuazione del presente comma non devonoderivare maggiori oneri per la finanza pubblica.(comma introdotto dall’art. 9, comma 1, legge n. 125 del 2013)
  188. (comma abrogato dall’art. 15, comma 4, legge n. 128 del 2013)
  189. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita neiruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base altitolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia diappartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale medianteassegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
  190. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzionepubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l’attuazione del comma 14. Al fine di garantire l’effettivoconseguimento delle economie, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministerodell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalpredetto comma 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni,fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, ilMinistro dell’economia e delle finanze provvede, a decorrere dall’anno 2013, con proprio decreto,alla riduzione, nellamisura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 112 del 2008.(comma così modificato dall’art. 15, comma 4, legge n. 128 del 2013)
  191. Ai fini dell’applicazione dei parametri previsti dall’articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall’articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presentiminoranze di lingua madre straniera
  192. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione deiposti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la duratadell’anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base deiseguenti criteri:
    a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non èin possesso della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché il medesimo possegga titolo distudio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado d’istruzioneo per ciascuna classe di concorso;b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso diformazione;c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigentiscolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni incui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi dellemedesime lettere;d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico, prioritariamente assegnati al personaledella medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui siapplichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di dettopersonale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato adisposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nellamedesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a)e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione.
  193. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzopredisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.
  194. Per la durata dell’utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi dei commi 17 e 18 percepisce lo stipendioproprio dell’ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e),del comma 17, la differenza è erogata dall’istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziariaa tal fine assegnata all’istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli dispesa fissa.
  195. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo delpersonale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine diconsentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.
    20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che per l’anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamenteutilizzabile a seguito dell’espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), può esserecollocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l’accesso al trattamento pensionisticoentro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della liquidazione deltrattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a),numeri 1) e 2), del presente decreto.
  196. I risparmi conseguenti all’applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cuiall’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  197. Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega aidocenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui dettidocenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docentedelegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso laspecifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del CCNL relativo al personalescolastico.
  198. Per l’anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del contingente degli esperti di cuiall’articolo 168 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 inviate all’estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente inservizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  199. Per l’anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del d.P.R. n. 18 del 1967 non si procede adadeguamenti retributivi e non si sostituiscono 100 unità di personale cessato.
  200. Per l’anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di euro4.300.000 e di euro 5.000.000.
  201. Per l’anno 2012, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 299 è ridotta dieuro 2.800.000.
  202. All’articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:”5-bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gliaccertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziendesanitarie locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricercaprovvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, inproporzione all’organico di diritto delle regioni con riferimento all’anno scolastico che si conclude in ciascun eserciziofinanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcunasomma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.”.
    Titolo III – Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria
    Art. 15. Disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesafarmaceutica
  203. Ferma restando l’efficacia delle disposizioni vigenti in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari di cui all’articolo 2,commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e larealizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l’efficienza nell’uso delle risorse destinate al settore sanitario el’appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
  204. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ulteriore sconto dovuto dalla farmacie convenzionateai sensi del secondo periodo del comma 6 dell’articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è rideterminato al valore del 2,25 per cento. Limitatamente al periododecorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2012, l’importo che le aziendefarmaceutiche devono corrispondere alle Regioni ai sensi dell’ ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 11 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è rideterminato al valore del 4,1 per cento. Perl’anno 2012 l’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica territoriale, di cui all’articolo 5 deldecreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivemodificazioni, è rideterminato nella misura del 13,1 per cento. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsile vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Entro il 1° gennaio 2017, l’attuale sistema di remunerazione dellafiliera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoriamaggiormente rappresentative e l’Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, daemanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo icriteri stabiliti dal comma 6-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si provvede condecreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede diConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite leCommissioni parlamentari competenti. Solo con l’entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avereefficacia le vigenti disposizioni che prevedono l’imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per leerogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione èriferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita l’invarianza dei saldi di finanza pubblica.(comma modificato dall’art. 7, comma 1, legge n. 15 del 2014, poi dall’art. 7, comma 3, legge n. 11 del 2015, poi dall’art.6, comma 2, legge n. 21 del 2016)
  205. A decorrere dall’anno 2013 l’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica territoriale, dicui all’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,n. 222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dell’ 11,35 per cento al netto degli importi corrisposti dalcittadino per l’acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall’AIFA in base a quantoprevisto dall’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripianodi cui all’articolo 5, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre2007, n. 222. A decorrere dall’anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati alleregioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in basealla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Serviziosanitario nazionale.
  206. A decorrere dall’anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nellamisura del 3,5 per cento e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10.
  207. Il tetto di cui al comma 4 è calcolato al netto della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzioneper conto, nonché al netto della spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere c) e c-bis) dell’articolo 8, comma 10,della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le preparazioni magistrali e officinali effettuate nellefarmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i plasmaderivati di produzione regionale.
  208. La spesa farmaceutica ospedaliera è calcolata al netto delle seguenti somme:
    a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell’articolo 1,comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive disposizioni di proroga, a frontedella sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alladeliberazione del Consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227;b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzanoa seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale, in sede di contrattazionedel prezzo ai sensi dell’articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alleprovince autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata(payment by results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo delmedicinale ai sensi dell’articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
  209. A decorrere dall’anno 2013, è posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell’eventualesuperamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presentearticolo. Il restante 50 per cento dell’intero disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali è superatoil tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fattoregistrare un equilibrio economico complessivo.
  210. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal primo periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:
    a) l’AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di farmaci, invia provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro il 30 settembre successivo, unbudget annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali da parte delle strutture pubbliche, relativiagli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per ifarmaci ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le somme di cui al comma 6 restituitedall’azienda al Servizio sanitario nazionale e quelle restituite in applicazione delle lettere g), h) e i); dalcalcolo è altresì detratto il valore, definito sulla base dei dati dell’anno precedente, della minore spesaprevedibilmente conseguibile nell’anno per il quale è effettuata l’attribuzione del budget, a seguito delledecadenze di brevetti in possesso dell’azienda presa in considerazione; b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze dibrevetto che avvengono nell’anno per il quale è effettuata l’attribuzione del budget, nonché le risorseincrementali derivanti dall’eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all’anno precedente sono utilizzatedall’AIFA, nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della definizione del budget di ciascuna azienda;l’80 per cento delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; ovenon vengano autorizzati farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci innovativi assorba soltantoparzialmente tale quota, le disponibilità inutilizzate si aggiungono alla prima quota del 10 per cento,destinata ai budget aziendali; il residuo 10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia perulteriori esigenze connesse all’ evoluzione del mercato farmaceutico;c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di AIC, incrementata delle somme utilizzate per i duefondi di cui alla lettera b), deve risultare uguale all’onere a carico del Servizio sanitario nazionale perl’assistenza farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla normativa vigente;d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l’assistenza farmaceutica ospedaliera si fariferimento ai dati trasmessi nell’ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto delMinistro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, al nettodella spesa per la distribuzione diretta di medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio della spesa per singolomedicinale, si fa riferimento ai dati trasmessi dalle regioni nell’ambito del nuovo sistema informativosanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dallaregioni relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto; ai fini delladefinizione dei budget aziendali, nelle more della completa attivazione del flusso informativo dei consumi deimedicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non hanno fornito i dati, o li hanno forniti parzialmente,viene attribuita la spesa per l’assistenza farmaceutica ospedaliera rilevata nell’ambito del nuovo sistemainformativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005;(lettera così modificata dall’art. 49, comma 2-bis, lettera a), legge n. 98 del 2013)e) l’AIFA procede mensilmente al monitoraggio della spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regionee a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della salute ed al Ministero dell’economia e dellefinanze e alle regioni;f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa, l’AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo acarico delle aziende farmaceutiche secondo le modalità stabilite alle lettere seguenti del presente comma;g) il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome in proporzionealla quota di riparto delle complessive disponibilità del Servizio sanitario nazionale, al netto delle quoterelative alla mobilità interregionale;l’entità del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC è calcolata in proporzione al superamento delbudget definitivo attribuito secondo le modalità previste dal presente comma;h) la quota del superamento del tetto imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dellospecifico fondo di cui alla lettera b), è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari diAIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti dabrevetto;(lettera così modificata dall’art. 1, comma 228, legge n. 147 del 2013)i) in caso di superamento del budget attribuito all’azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica dimedicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16dicembre 1999 che non abbiano la caratteristica di farmaci innovativi, il 50 per cento della quota disuperamento riconducibile a tali medicinali è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziendetitolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativicoperti da brevetto; (lettera così modificata dall’art. 1, comma 228, legge n. 147 del 2013)i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal citatoregolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati nella circolare dell’Agenzia europea per i medicinaliEMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita deliberadell’AIFA, tra quelli già in possesso dell’autorizzazione all’immissione in commercio, destinati alla cura dimalattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall’articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000, esuccessive modificazioni, ancorché approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento;(lettera introdotta dall’art. 1, comma 228, legge n. 147 del 2013)j) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche,di quanto dovuto nei termini previsti comporta l’adozione da parte dell’AIFA di provvedimenti di riduzionedel prezzo di uno o più medicinali dell’azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali dacoprire l’importo corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restandoquanto previsto dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubblicheamministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti;k) in sede di prima applicazione della disciplina recata dal presente comma, ai fini della definizione deibudget delle aziende farmaceutiche per l’anno 2013, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) b) e c),dai fatturati aziendali relativi al 2012 è detratta una quota derivante dalla ripartizione fra tutte le aziendefarmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato relativo all’anno 2012, dell’ammontare delsuperamento, a livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno.
  211. All’articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera h), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «»;b) alla lettera i), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfanie a quelli»;c) dopo la lettera i) è inserita la seguente:«i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisitiprevisti dal citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati nella circolaredell’Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonché ad altrifarmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell’AIFA, tra quelli già in possessodell’autorizzazione all’immissione in commercio, destinati alla cura di malattie rare e chesoddisfano i criteri stabiliti dall’articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000, esuccessive modificazioni, ancorché approvati prima della data di entrata in vigore del suddettoregolamento;».
  212. L’AIFA segnala al Ministro della salute l’imminente ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo che,tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui sono utilizzati e della numerosità dei pazienti trattabili, potrebberodeterminare forti squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale.
  213. Al fine di incrementare l’appropriatezza amministrativa e l’appropriatezza d’uso dei farmaci il comitato ed il tavolo diverifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmenteche da parte delle Regioni si sia provveduto a garantire l’attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottopostia registro e l’attivazione delle procedure per ottenere l’eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceuticheinteressate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Serviziosanitario nazionale.
  214. La disciplina dei commi da 4 a 10 del presente articolo in materia di spesa farmaceutica sostituisce integralmentequella prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; conseguentemente i riferimenti alla lettera b) contenuti nello stessoarticolo 17 del citato decreto legge devono intendersi come riferimenti ai commi da 4 a 10 del presente articolo.
    11-bis. 11 medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio dipatologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Serviziosanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la denominazione di uno specificomedicinale a base dello stesso principio attivo accompagnato dalla denominazione di quest’ultimo. L’indicazione dellospecifico medicinale è vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da unasintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all’aarticolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012,n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; l’indicazione è vincolante per il farmacista anchequando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente.(comma così sostituito dall’art. 13-bis, comma 1, legge n. 221 del 2012)
    11-ter. Nell’adottare eventuali decisioni basate sull’equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principiattivi, le Regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall’Agenzia italiana del farmaco.(comma introdotto dall’art. 13-bis, comma 1, legge n. 221 del 2012)
    11-quater. L’esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussistesolo ove accertato dalla European Medicine Agency (EMA) o dall’Agenzia italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettivecompetenze. Non e’ consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare né trabiosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nel medesimolotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di razionalizzare la spesa perl’acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, siapplicano le seguenti disposizioni: (comma introdotto dall’art. 1, comma 407, legge n. 232 del 2016)
    a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti glioperatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine lecentrali regionali d’acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerarelo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione; b) al fine di garantire un’effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un’ampia disponibilità delleterapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell’accordo-quadro,classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il medico ècomunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenutoidoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti; c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologicodurante il periodo di validità del contratto di fornitura, l’ente appaltante, entro sessanta giorni dal momentodell’immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre ilconfronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescrittodalle lettere a) e b); d) l’ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previstedal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del presentecomma, non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale.
    12 . Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono fissate misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni eservizi e ulteriori misure in campo sanitario per l’anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti le predette misure sonoapplicate, salvo la stipulazione, entro il 15 novembre 2012, del Patto per la salute 2013-2015, sancita dalla Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8,comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nella quale possono essere convenute rimodulazioni delle misure, fermorestando l’importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali. Con il medesimo Patto si procede al monitoraggiodell’attuazione delle misure finalizzate all’accelerazione del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario nazionale.
  215. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni eservizi:
    a) ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relativea contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti deifarmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorreredalla data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2013 eper tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31dicembre 2012. Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alleesigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunqueconseguire l’obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purchéassicurino l’equilibrio del bilancio sanitario;(lettera così modificata dall’art. 1, comma 131, lettera a), legge n. 228 del 2012)b) all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio2011, n. 111, il quarto e quinto periodo sono sostituiti dai seguenti:«Qualora sulla base dell’attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisieffettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitaricorrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative deiprezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti cheabbia l’effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, esenza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitariehanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all’articolo1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendonodifferenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati della primaapplicazione della presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivimedici per le finalità della presente disposizione è effettuata dalla medesima Agenzia di cui all’articolo 5 deldecreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro della salute,di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualità, di standardtecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della predetta individuazione resta ferma l’individuazionedi dispositivi medici eventualmente già operata da parte della citata Agenzia. Le aziende sanitarie cheabbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell’espletamento delle gare indette in sedecentralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e serviziindispensabili per garantire l’attività’ gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo aconvenzioni-quadro anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti inampliamento di contratto stipulato da altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o forniture»;b-bis) l’articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6luglio 2012, n. 94, è abrogato;c) sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativiall’assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell’articolo 1,comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché tenendo conto della mobilitàinterregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, nel rispetto dellariorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all’assistenza 24 ore su 24 sul territorioadeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard deiposti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello nonsuperiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per lariabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidiospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per milleabitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto è a carico dei presidiospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed èconseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse. Nelle singole regioni eprovince autonome, fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e dellecorrispondenti unità operative complesse, è sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensidell’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.Nell’ambito del processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano unaverifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedalierepubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati inpiù sedi, e promuovono l’ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurnoall’assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l’assistenza residenziale e domiciliare; c-bis) è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, nell’ambito delle varie forme in cui questaè garantita, che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifichesinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere;d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale,ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni eservizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nellapiattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessaCONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensidell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quantodisposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilitàamministrativa;(lettera così modificata dall’art. 9-sexies del decreto-legge n. 78 del 2015, poi dall’art. 1, comma 503, leggen. 208 del 2015)d-bis) con la procedura di cui al quarto e quinto periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica degliadempimenti di cui all’articolo 12 dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso d’anno, unmonitoraggio trimestrale del rispetto dell’adempimento di cui alla medesima lettera d);(lettera introdotta dall’art. 9-sexies del decreto-legge n. 78 del 2015)e) costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigentelegislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e facilitymanagement in termini tali da specificare l’esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori,servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all’importo complessivo dell’appalto. Allaverifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all’articolo12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’Autorità nazionaleanticorruzione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione dellaCONSIP e dell’Autorità nazionale anticorruzione, secondo modalità condivise, tutte le informazioninecessarie alla verifica del predetto adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali dicommittenza regionali alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centraliregionali;f) il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è rideterminato, perl’anno 2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento;(lettera così modificata dall’art. 1, comma 131, lettera b), legge n. 228 del 2012)f-bis) all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,dopo il penultimo periodo è inserito il seguente: «Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero ecura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttoresanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all’articolo 4, comma 9, del presidioospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge»;g) all’articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 è inserito ilseguente comma:“1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 percento del limite di remunerazione assegnato.”.
  216. A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 8-quinquies deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati perl’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell’importo e deicorrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, taleda ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5 per cento per l’anno2012, dell’1 per cento per l’anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall’anno 2014. Qualora nell’anno 2011 talunestrutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, leindicate percentuali di riduzione della spesa possono tenere conto degli atti di programmazione regionale riferiti allepredette strutture rimaste inoperative, purché la regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altrearee della spesa sanitaria, il rispetto dell’obiettivo finanziario previsto dal presente comma. La misura di contenimentodella spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole regioni eprovince autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degliaccordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome diTrento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell’applicazione della misuradi contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare,a decorrere dal 2013, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), terzo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.(lettera così modificata dall’art. 49, comma 2-bis, lettera b), legge n. 98 del 2013)
  217. In deroga alla procedura prevista dall’articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 esuccessive modificazioni, in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatorialea carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conproprio decreto, entro il 15 settembre 2012, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle struttureaccreditate, di cui all’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sullabase dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto dell’esigenza direcuperare, anche tramite la determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza ancora esistenti a livello locale enazionale.
  218. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data dientrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, nonché le tariffe delle prestazioni relativeall’assistenza protesica di cui all’articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimentofino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitarionazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenzaospedaliera di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimocomma 15, costituiscono riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse acarico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica. (comma così sostituito dall’art. 6, comma 3, legge n. 21 del 2016)
  219. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15 restano a carico deibilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degliadempimenti, istituito ai sensi dell’articolo 12 dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leRegioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispettodell’equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificatamente previsto per le regioni chehanno sottoscritto l’accordo di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successivemodificazioni su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitarioregionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile.
    17-bis. (comma abrogato dall’art. 2 della legge n. 10 del 2016)
  220. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo, secondo, terzo, quarto periodo dell’articolo 1, comma 170, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311.
  221. Al quinto periodo dell’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: “Con la medesimacadenza di cui al quarto periodo” sono sostituite con le seguenti: “Con cadenza triennale, a decorrere dalla data di entratain vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95”.
  222. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del periodo di riferimento delPiano di rientro ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in sede di verifica annuale e finale, ilraggiungimento degli obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione.
  223. Il comma 3 dell’ articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio2011, n. 111 è sostituito dai seguenti:”3. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascunodegli anni 2013, 2014 e 2015.3-bis. Alla verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalità previstedall’articolo 2, comma 73, della citata legge n. 191 del 2009. La regione è giudicata adempiente ove sia accertatol’effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione è considerataadempiente ove abbia conseguito l’equilibrio economico ed abbia altresì assicurato il contenimento delle spesecomplessive di personale per un importo non inferiore a quello risultante dall’applicazione della percentuale di cui almedesimo comma 71, rispettivamente, nella misura di un terzo della stessa per l’anno 2013 e di due terzi per l’anno2014.3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Pianirestano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.”.
  224. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e delcorrelato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di 900 milioni di euro per l’anno 2012, di 2.000milioni di euro per l’anno 2014 e di 2.100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. Le predette riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalitàproposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, insede di espressione dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie annue per ilServizio sanitario nazionale, entro il 30 settembre 2012, con riferimento all’anno 2012 ed entro il 30 novembre 2012 conriferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini predetti, all’attribuzionedel concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, allaripartizione del fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale siprovvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trentoe Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedurepreviste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predettoarticolo 27, l’importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sullequote di compartecipazione ai tributi erariali.
  225. A decorrere dall’anno 2013, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per ilfinanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 149, è annualmente pari allo 0,25 per cento delle predette risorse.
  226. Si applicano, a decorrere dall’esercizio 2013, le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre2009, n. 191.
  227. L’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,n. 111 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita dei trattamenti economici ancheaccessori del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto compatibili, anche al personaleconvenzionato con il servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore. La disciplina prevista dall’articolo 9, commi3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, in materia di certificazione dei crediti, e dall’articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei crediti, e i relativi decretiattuativi, trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e le condizionifissate dalle medesime disposizioni.
    25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi nazionali di valutazione sull’applicazione delle norme di cui al presentearticolo, il Ministero della salute provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi informativi del Servizio sanitarionazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tuttii flussi informativi su base individuale. Il complesso delle informazioni e dei dati individuali così ottenuti è reso disponibileper le attività di valutazione esclusivamente in forma anonima ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno2011, n. 118. Il Ministero della salute si avvale dell’AGENAS per lo svolgimento delle funzioni di valutazione degli esitidelle prestazioni assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. A tal fine,l’AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario nazionale dicui al presente comma in modalità anonima.
    25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previstodal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Governo provvede all’acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entroil 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l’attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi efabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.
    Titolo IV – Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali
    Art. 16. Riduzione della spesa degli enti territoriali
  228. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione dellespese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui alpresente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
  229. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurarel’importo di 700 milioni di euro per l’anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.050milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. L’ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione è determinato,tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministerodell’economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancata deliberazione della Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministerodell’economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno (), ripartendo la riduzione inproporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministerodell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statutoordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, ed esclusequelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengonoridotte, per l’importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro adecorrere dall’anno 2015, per ciascuna regione in misura proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo[e del terzo periodo]. La predetta riduzione è effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate allaprogrammazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate. [In caso di insufficienza delle predette risorse le regionisono tenute a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue.](comma così modificato dall’art. 1, comma 117 e comma 468, legge n. 228 del 2012; poi dichiarato parzialmenteillegittimo da Corte costituzionale, con sentenza n. 79 del 2014, limitatamente al terzo periodo dove non prevede le parole() «sino all’anno2015», a parte del quarto periodo e all’ultimo periodo)
  230. Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Provinceautonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l’importo complessivo di 600 milioni dieuro per l’anno 2012, 1.200 milioni di euro per l’anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l’anno 2014 e 1.575 milioni di euroa decorrere dall’anno 2015. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l’importo delconcorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote dicompartecipazione ai tributi erariali o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e ilMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo perlo sviluppo e la coesione, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto delMinistero dell’economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancato accordo in sede diConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,l’accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro il 15 febbraio diciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. Finoall’emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predetteautonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni di euro derivanti dallepredette procedure. In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui al presentecomma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d’atto, la nuova programmazione nellimite delle disponibilità residue, con priorità al finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo inmateria di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.(comma così modificato dall’art. 1, commi 118 e 469, legge n. 228 del 2012, poi dall’art. 11, comma 8, legge n. 64 del2013)
  231. Dopo il comma 12 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma: “12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni a statuto speciale edelle province autonome di Trento e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell’ultimo accordo ilmiglioramento di cui:
    a) al comma 10 del presente articolo;b) all’articolo 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, conmodificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;c) (soppressa dalla legge di conversione)d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.”
  232. L’ultimo periodo del comma 11 e l’ultimo periodo del comma 12 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183sono abrogati.
  233. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed itrasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di europer l’anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l’anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l’anno 2014 e 2.600 milioni di euro adecorrere dall’anno 2015. Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate dalpresente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l’anno 2012 edi 2.250 milioni di euro per l’anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo contoanche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio2012, n. 52, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settorimerceologici, dei dati raccolti nell’ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché deifabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città edautonomie locali, sulla base dell’istruttoria condotta dall’ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell’interno entro il 15ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell’anno 2012. Le riduzioni da applicare a ciascun comune adecorrere dall’anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, inproporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermorestando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della mediacostituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti icomuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all’articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle entrateprovvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all’atto del pagamento agli stessi comunidell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmenteall’imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di imposta municipalepropria risultino incapienti per l’effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento albilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n.1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio” che è reintegrata con i successivi versamenti dell’imposta municipalepropria spettante ai comuni.(comma così modificato dall’art. 8, comma 2, lettere a) e b) e dall’art. 11, comma 2, legge n. 213 del 2012, poi dall’art. 1,comma 119, legge n. 228 del 2012, poi dall’art. 10-quinquies della legge n. 64 del 2013)
    6-bis. Per l’anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzionedi cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui alsecondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamenteper l’estinzione o la riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel 2012per l’estinzione o la riduzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le modalità di cui al comma 6. A tale finei comuni comunicano al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalitàdefinite con decreto del Ministero dell’interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l’importo non utilizzato per l’estinzioneo la riduzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termineperentorio il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012.Nel 2013 l’obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dalMinistero dell’interno nel medesimo anno.(comma introdotto dall’art. 8, comma 3, legge n. 213 del 2012)
    6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno2012, si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorsedisponibili sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio.(comma introdotto dall’art. 8, comma 3, legge n. 213 del 2012)
  234. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed itrasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni dieuro per l’anno 2012 e di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.250 milioni di euro a decorreredall’anno 2015. Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi dellaspesa effettuate dal commissario straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costonei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell’ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard,nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-cittàed autonomie locali, sulla base dell’istruttoria condotta dall’UPI e recepite con decreto del Ministero dell’interno entro il 15ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell’anno 2012, ed entro il 31 dicembre di ciascun anno precedentea quello di riferimento relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi. In caso di mancatadeliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell’interno è comunque emanatoentro i 15 giorni successivi, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, perl’anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’ interno, l’Agenzia delleentrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province interessate a valere sui versamentidell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi iciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all’atto delriversamento del relativo gettito alle province medesime. Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dalperiodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni daimputare a ciascuna provincia sono pari agli importi indicati nell’allegato 3-bis del presente decreto. Qualora le somme dariversare alle province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione deiveicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 risultinoincapienti per l’effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio delloStato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenziadelle entrate – Fondi di Bilancio” che è reintegrata con i successivi versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro laresponsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.(comma così modificato dall’art. 8, comma 2, lettere a) e b), legge n. 213 del 2012, poi dall’art. 1, comma 121, legge n.228 del 2012, poi dall’art. 10, comma 1, lettera a), legge n. 64 del 2013)
  235. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all’articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanareentro il 31 dicembre 2012 d’intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuositàper la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tradipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti,considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all’articolo 76, comma 7, terzo periodo, delcitato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad unlivello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti cherisultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventualisituazioni di soprannumero di cui all’articolo 2, comma 11, e seguenti.
  236. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto allestesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
  237. All’articolo 28-quater, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quarto periodo è sostituito dal seguente:«Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi all’agente della riscossione l’importooggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l’agente della riscossione ne dàcomunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo oggetto della certificazione è recuperatomediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi diriequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui alpresente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso incui il recupero non sia stato possibile, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolaredel credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.».
  238. Il comma 1 dell’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l’ente localepuò assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limitenell’anno di assunzione del nuovo indebitamento.
  239. All’articolo 4-ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44:
    a) ai commi 1 e 2 le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle parole: “20 settembre”;b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole “Entro lo stesso termine i comuni possono variare lecomunicazioni già trasmesse”;b-bis) al comma 3, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni»; c) al comma 5, le parole “entro il 30 luglio” sono sostituite dalle parole “entro il 5 ottobre”.
    12-bis. Nell’anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla regione Siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiaridi risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pariall’83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti aicomuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presentedecreto. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.
    12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto possono essere modificati, ainvarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
    12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-bis, nonché l’utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avvieneai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari cedutida ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale infavore dei creditori.
    12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero dell’economia e dellefinanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimentodell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
    12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2012,si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibilisulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».
    12-septies. Le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all’articolo 14, comma 22, del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono disporre, con proprialegge, l’anticipo all’anno 2013 della maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito dellepersone fisiche di base prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
    12-octies. Il fondo istituito dall’articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è attribuito al Commissario straordinario del Governo per l’attuazione delpiano di rientro dall’indebitamento pregresso, previsto dall’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Commissario straordinario del Governo è autorizzato astipulare il contratto di servizio di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del piano di rientro.
    Art. 16-bis. Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale(articolo così sostituito dall’art. 1, comma 301, legge n. 228 del 2012)
  240. A decorrere dall’anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasportopubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione algettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L’aliquota di compartecipazione è applicata allaprevisione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell’entrata, ed è stabilita,entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia edelle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l’equivalenza dellerisorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:
    a) 465 milioni di euro per l’anno 2013, 443 milioni di euro per l’anno 2014, 507 milioni di euro annui adecorrere dal 2015;b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione e dell’accisasulla benzina, per l’anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quotadi accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successivemodificazioni, ivi comprese quelle di cui all’articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  241. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sonoabrogati:
    a) il comma 12 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;b) i commi da 295 a 299 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;c) il comma 3 dell’articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111, e successive: modificazioni;d) il comma 3 dell’articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214.
  242. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all’Autorità di regolazione dei trasporti, di cuiall’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede diConferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorsedel Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costidei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviariregionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati aincentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizimedesimi mediante:
    a) un’offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda ditrasporto pubblico;b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondenteincremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.
  243. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine diottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale eferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all’adozionedi un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano iservizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenerediseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto deicosti dell’infrastruttura, previsto dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quellepiù idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione,rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, ancheferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.
  244. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, daemanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui alcomma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, dicui al comma 4, nell’anno precedente. Per l’anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e dellemodalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano diriprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario.
  245. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è ripartito a titolo dianticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorseripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delleverifiche di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoriaggio. La relativa erogazione a favoredelle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.
  246. A decorrere dal 1º gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari diinteresse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all’Osservatorio istituito ai sensidell’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stessoOsservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una bancadi dati e un sistema informativo per la verifica dell’andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno. Icontributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico eferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate.
  247. Le risorse di cui al comma 1 non possonoessere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Fermerestando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esuccessive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascunaregione è svolto dall’Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo, in conformità alle disposizioni del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.
  248. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l’equilibrio economico dellagestione e l’appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio deiministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede diConferenza unificata, sono stabilite, per l’ipotesi di squilibrio economico:
    a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell’eventualenomina di commissari ad acta;b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblicolocale;c) le verifiche sull’attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l’eventuale nomina dicommissari ad acta.
    Art. 17. Riordino delle province e loro funzioni(Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, sentenza n. 220 del 2013)
    Art. 18. Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio(Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, sentenza n. 220 del 2013)
    Art. 19. Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali
  249. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 27 è sostituito dal seguente:“27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nellematerie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensidell’articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117,secondo comma, lettera p), della Costituzione:a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi ditrasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazioneterritoriale di livello sovracomunale;e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e lariscossione dei relativi tributi;g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni aicittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestionedei servizi scolastici;i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché inmateria di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale;(lettera così modificata dall’art. 1, comma 305, legge n. 228 del 2012)l-bis) i servizi in materia statistica”(lettera aggiunta dall’art. 1, comma 305, legge n. 228 del 2012)b) il comma 28 è sostituito dal seguente: “28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sonoappartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una odi più isole e il comune di Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, medianteunione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusionedella lettera l). Se l’esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presentearticolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutturetecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l’approvvigionamento dilicenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell’informatica.”; c) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente: “28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previstoal comma 17, lettera a), dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”;d) il comma 30 è sostituito dal seguente: “30. La regione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua,previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensioneterritoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamenteassociata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i princìpi di efficacia,economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28.Nell’ambito della normativa regionale, i comuni avviano l’esercizio delle funzioni fondamentali in formaassociata entro il termine indicato dalla stessa normativa.”;e) il comma 31 è sostituito dai seguenti: “31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvodiverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizioassociato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, inquanto compatibile, l’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza delpredetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livellidi efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, daadottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sonoobbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.31-ter. I comuni interessati assicurano l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempientiun termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazionel’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131”.
  250. I commi da 1 a 16 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 settembre 2011, n. 148, sono sostituiti dai seguenti:“1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della finanzapubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e deiservizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 14 deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivemodificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l’applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni etutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un’unione di comuni cui si applica, inderoga all’articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplinadi cui al presente articolo.2. Sono affidate inoltre all’unione di cui al comma 1, per conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, la titolarità della potestàimpositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitateper mezzo dell’unione. I comuni componenti l’unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell’unioneper l’anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30novembre, di un documento programmatico, nell’ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall’unione entro ilprecedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblicaamministrazione e semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimentoamministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla suaattuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l’unione.3. L’unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzionie ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 111 del codice diprocedura civile. Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni edai servizi loro affidati, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall’anno 2014, le unioni dicomuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuniaventi corrispondente popolazione.4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensidell’articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengono o sonoappartenuti a comunità montane.5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti,conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identicocontenuto, per l’istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede,secondo il proprio ordinamento, a sancire l’istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelleproposte di cui al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o nonconforme alle disposizioni di cui al presente articolo.6. Gli organi dell’unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.7. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell’unione nonché, in prima applicazione, da dueconsiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la datadi istituzione dell’unione in tutti i comuni che sono membri dell’unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia cheuno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all’elezione del presidente dell’unione ai sensi del comma 8, primo periodo,il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell’unione esercita tutte le funzionidi competenza dell’unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decretolegislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. 8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell’unione, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidentedell’unione tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettanole competenze attribuite al sindaco dall’articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, fermerestando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell’unione le attribuzioni di cui all’articolo 54 delmedesimo testo unico, e successive modificazioni.9. La giunta dell’unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindacicomponenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Allagiunta spettano le competenze di cui all’articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essadecade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.10. Lo statuto dell’unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglioadotta lo statuto dell’unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalladata di istituzione dell’unione.11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell’unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 delcitato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, inriferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventicorrispondente popolazione. Gli amministratori dell’unione, dalla data di assunzione della carica, non possono continuare apercepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già attribuiti in qualità di amministratorilocali ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.12. L’esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensidell’articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla scadenza del predetto periodo, non siacomprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione,secondo modalità stabilite con il decreto di cui all’articolo 14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli stessi si applica ladisciplina di cui al comma 1.13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell’unione, nei comuni che siano partidella stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte decadono di diritto.”.
  251. L’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:”Art. 32 (Unione di comuni) 1. L’unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associatodi funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comunimontani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazionedell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzionitra loro o con singoli comuni.3. Gli organi dell’unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità oemolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra icomponenti dell’esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoliconsigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari aquella complessiva dell’ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, larappresentanza di ogni comune.4. L’unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principiprevisti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziarioe contabile, al personale e all’organizzazione.5. All’unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioniloro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per ilpersonale dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese dipersonale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure dirazionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivirisparmi di spesa in materia di personale.6. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con lamaggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall’unione e le corrispondentirisorse.7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell’interno per le finalità di cui all’articolo 6, commi 5 e 6″.
  252. – 5. – 6. (commi abrogati dall’art. 1, comma 104, legge n. 56 del 2014)
  253. Sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies e 3-octies dell’articolo 15 del codicedell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
    Art. 20. Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzionicomunali
  254. A decorrere dall’anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all’articolo 15,comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusioneper incorporazione di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento deitrasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque nonsuperiore a 1,5 milioni di euro.
    1-bis. A decorrere dall’anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento deitrasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, sentita la ConferenzaStato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedentele disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedentirispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e alnumero dei comuni originari. (comma introdotto dall’art. 1, comma 18, legge n. 208 del 2015)
  255. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le normepreviste per le fusioni di cui all’articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esuccessive modificazioni.
  256. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
  257. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno sono disciplinati le modalità e termini perl’attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusioneper incorporazione di cui ai commi 1 e 3.
  258. A decorrere dall’anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri diriparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l’esercizio associato di funzionicomunali, di cui al decreto del Ministro dell’interno 1º settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui aicommi 1, 3 e 4 del presente articolo.
    Titolo V – Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di carattere finanziario
    Art. 21. Riduzione dell’iva
  259. All’articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, e successive modifiche, sonoapportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1-ter:
    1)nel primo periodo, le parole: “1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012”, sono sostituitedalle seguenti: “1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013”;2) il secondo periodo è abrogato;3) nel terzo periodo le parole “sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali”, sonosostituite dalla seguenti: “sono rispettivamente rideterminate nella misura dell’11 e del 22 percento”;.
    b) al comma 1-quater:
    1) sono soppresse le parole “, secondo e terzo periodo”;2) le parole “30 settembre 2012”, sono sostituite dalle parole: “30 giugno 2013”;3) le parole da “a 13.119 milioni di euro” sino alla fine del comma, sono sostituite dalleseguenti “a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013”.
  260. Con la legge di stabilità per l’anno 2013 sono indicate le misure di attuazione del programma di razionalizzazione dellaspesa pubblica previsto dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 94 del 2012, e le disposizioni aventi ad oggetto l’eliminazione o riduzione di regimi di esenzione, esclusione efavore fiscale previste dall’articolo 40, comma 1-quater, del decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del2011, come modificato dal comma 1 del presente articolo. I risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal primoperiodo concorrono, unitamente ai risparmi di spesa derivanti dai regolamenti di riordino, trasformazione e soppressionedi enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, di cui all’articolo 12 delpresente decreto, al fine di evitare l’aumento, dal 1° luglio 2013, delle aliquote IVAprevisto dall’articolo 40, comma 1-ter,del citato decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, come modificato dal comma 1.
    Art. 22. Salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
  261. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quaterdell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila ilnumero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia direquisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l’accesso alpensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
    a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorchéalla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall’attività lavorativa ecollocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successivemodificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizionedell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, oveprevista, della mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ailavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità invigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall’articolo 6 del citato decreto ministerialedel 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazionestraordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all’accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulatialla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;c) ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 nonché di cuiall’articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentementealla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, cheperfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamentopensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nel periodo compreso fra ilventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;d) ai lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, che risultino in possessodei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data dientrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra ilventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201del 2011.
  262. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, daadottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definitele modalità di attuazione del comma 1. L’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapportodi lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi deirequisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto legge n. 201del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensionedeterminato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzatead usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
    Art. 23. Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili
  263. Per l’anno 2013 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settoredell’autotrasporto merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, le risorse sono ripartite per le esigenze del settore.
  264. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sulreddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all’esercizio finanziario2013 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consigliodei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010, si applicano ancheall’esercizio finanziario 2013 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per glianni: da 2009 a 2012, da 2010 a 2013 e da 2011 a 2014. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del5 per mille nell’anno 2013 sono quantificate nell’importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembredi ciascun anno possono esserlo nell’esercizio successivo. All’articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 1,è inserito il seguente: «1-bis. Nel caso in cui si verifichi l’estinzione di movimenti o partiti politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanziregistrati dai relativi rendiconti inerenti ai contributi erariali ricevuti, come certificati all’esito dei controlli previstidall’articolo 9, possono essere versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle finalità di cui all’articolo1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
  265. Per le finalità di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2013.
  266. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione delle borse distudio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, è incrementata di 90 milioni di euro per l’anno2013
  267. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, è autorizzata la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
  268. Ai fini della proroga per l’anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cuiall’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l’anno 2013.
  269. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il piano diimpiego di cui all’articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2013. Si applicano ledisposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata laspesa di 72,8 milioni dieuro per l’anno 2013, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per ilpersonale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 102 del 2009
  270. La dotazione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 658 milioni di euro per l’anno 2013 ed è ripartita,con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità di cui all’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre2011, n. 183, come indicate nell’allegato 3 della medesima legge, con esclusione delle finalità già oggetto difinanziamento ai sensi del presente articolo, nonché, in via prevalente per l’incremento della dotazione del Fondo di cuiall’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al finanziamento dell’assistenza domiciliareprioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica.
  271. E’ autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per l’anno 2012, per gli interventi connessi alle eccezionali avversitàatmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012;
  272. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede, quanto ad euro 4.012.422, mediante riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata alloStato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e, quanto ad euro 4.987.578, mediante riduzionedell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, di cui al fondo per ilriparto della quota del 5 per mille del gettito IRPEF in base alle scelte del contribuente.
    10-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, una ulteriorequota non superiore a 6 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipomafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine dell’anno 2011 edaccertate con le procedure di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, e determinate con decreto del Ministro dell’interno,di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell’anno 2012,agli interventi di cui al comma 9 del presente articolo.
  273. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell’emergenza umanitaria nel territorionazionale ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in relazione all’eccezionale afflusso dicittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa umanitaria, dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri12 febbraio 2011 e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 6 ottobre 2011, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235 dell’8ottobre 2011, è autorizzata la spesa massima di 495 milioni di euro, per l’anno 2012, da iscrivere su apposito fondo dellostato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attività solutorie di interventiurgenti già posti in essere. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con ilMinistero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, èindividuato l’ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovverodirettamente al Ministero dell’interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate nell’eserciziopossono esserlo in quello successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propridecreti le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine diassicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamentodell’emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell’accoglienza, è istituito presso il Ministero dellavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione ècostituita da 5 milioni di euro per l’anno 2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita laConferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente e nei limiti delle risorse dicui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l’accoglienza dei minori stranieri nonaccompagnati.
  274. Con ordinanze adottate, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 11, ai sensi dell’articolo5, commi 4-ter e 4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvederà a regolare la chiusura dello stato diemergenza ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell’interno e delle altre amministrazionicompetenti, degli interventi concernenti l’afflusso di immigrati sul territorio nazionale.
    12-bis. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A far data dai 30 giorni dall’entrata in vigore delledisposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarieper la determinazione dell’ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221».
    12-ter. Al comma 4 dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lemedesime informazioni sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito allacompilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonchéin sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione».
    12-quater. All’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al primo periodo la parola: «1.143» èsostituita dalla seguente: «1.113», al secondo periodo le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni»e, al terzo periodo, le parole: «50 milioni» dalle seguenti: «90 milioni».
    12-quinquies. Per l’anno 2012 il contributo di cui all’articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, èincrementato di 30 milioni di euro.
    12-sexies. Le somme non utilizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonché le residue disponibilità finanziarie dellagestione liquidatoria dell’Azienda universitaria Policlinico Umberto I, di cui all’articolo 2, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, versate all’entrata delbilancio dello Stato a seguito della conclusione della gestione commissariale dell’Azienda medesima, sono riassegnate adapposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il completamento delleresiduali attività di definizione delle pendenze in essere alla data della cessazione della suddetta gestione.
    12-septies. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune di L’Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti delCommissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilità dell’equilibrio finanziario, anche pergarantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per ilsolo esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazioneemergenziale, nel limite di euro 26.000.000 per il comune di L’Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 per laprovincia di L’Aquila mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 14, comma 1, deldecreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    12-octies. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell’isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti edei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoriacontro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall’articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino al 31 dicembre 2014.(comma così modificato dall’art. 10, comma 8, legge n. 11 del 2015)
    12-novies. I criteri della riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura delfondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto previsto dall’articolo 7, comma 31-sexies,del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed i relativiprovvedimenti attuativi già adottati dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2013. Fino alla predetta data continua ad applicarsi il sistema dicontribuzione diretta a carico degli enti locali.
    12-decies. Nella massa passiva di cui al documento di accertamento del debito approvato con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze del 4 agosto 2010 e con l’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono conservati i debiti conseguenti alle aperture dicredito, anche nel caso in cui i relativi contratti siano sostituiti con successive e diverse operazioni di finanziamento.
    12-undecies. Al fine di armonizzare la normativa di settore del trasporto pubblico regionale e locale con i principi e i criteristabiliti dagli articoli 2 e 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, ed in attuazione dell’articolo119 della Costituzione, all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: «alleaziende esercenti i servizi stessi» sono inserite le seguenti: «, determinate secondo il criterio dei costi standard che dovràessere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d’asta previsti nel bando di garao nella lettera di invito delle procedure concorsuali di cui al successivo articolo 18, comma 2, lettera a)».
    12-duodecies. Al comma 7 dell’articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «Per gli anni 2004-2012» sonosostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2013». è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di cui alprimo periodo del comma 8-quinquies dell’articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dall’articolo 11, comma6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14. Al terzo periodo dell’articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: «2012», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente:«2013». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l’anno2013 e 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delFondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    12-terdecies. Sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui all’articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,nella misura di 2 milioni di euro per l’anno 2013, senza l’obbligo di cofinanziamento, con specifica destinazione alcompletamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, soprattutto al fine di efficientare le attivitàdell’autotrasporto anche con riferimento al trasporto di merci pericolose, nell’ambito del progetto UIRNet del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi dell’articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012,n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è UIRNet SpA.
    12-quaterdecies. Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare letecnologie dell’osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attività di ricercascientifica, tutti i dati e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da piattaforme satellitari nell’ambito di attivitàfinanziate con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei limitiimposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale. A tale fine, la catalogazione e la raccolta dei dati geografici,territoriali ed ambientali generati da tutte le attività sostenute da risorse pubbliche è curata da ISPRA, che vi provvedecon le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Presidente dellaRepubblica, sulla base di una intesa tra Presidenza del Consiglio – Dipartimento della protezione civile, Ministero delladifesa, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca e regioni, adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, sono definite le modalità per la gestione della piattaforma e per l’accesso, l’interoperatività e lacondivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni in essa conservati, e gli obblighi di comunicazione edisponibilità dei dati acquisiti da parte di tutti i soggetti che svolgono tale attività con il sostegno pubblico, anche parziale.Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    12-quiquiesdecies. L’importo massimo delle sanzioni di cui all’articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6settembre 2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza ad accertare e sanzionare le quali èdell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente il caso in cui le pratiche commerciali scorrettesiano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela delconsumatore, affidata ad altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati, èaumentato a 5.000.000 di euro.
    12-sexiesdecies. A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cuiall’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta,importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all’uso sportivo aisensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, anche in relazione alladichiarazione del possesso di tale qualità resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero,in assenza, prodotta dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i dati relativi all’attività istituzionale e diverifica svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
    12-septiesdecies. Al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure relative al concorsostraordinario per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di assicurare l’interscambio e la tempestivadiffusione delle informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, damettere a disposizione delle stesse regioni e province autonome e dei candidati. L’onere per la realizzazione dellapiattaforma, che non può eccedere il limite di 400.000 euro, è a carico del bilancio del Ministero della salute, che vi faràfronte con quota parte delle somme di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.Alla predetta lettera d) dell’articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: «e per iniziative che favoriscano il completamento e il miglioramento della rete di assistenza e di venditacostituita dalle farmacie territoriali».
    12-duodevicies. All’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli effetti delle disposizioni del presente articolo,per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanzaai sensi dell’articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, esuccessive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all’entrata in vigore della legge 8 novembre1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmaciestabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo»; b) al comma 5, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «b-bis) per l’attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologiafarmaceutiche, sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e 0,08punti per i secondi dieci anni»; c) al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A seguito dell’approvazione dellagraduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che nonrisulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall’assegnazione, ivincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L’inutile decorso deltermine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termineprevisto per l’accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono ingraduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all’esaurimento delle sedi messe aconcorso o all’interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria, valida per dueanni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per lacopertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate daivincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma»; d) al comma 7, primo periodo, le parole: «, di età non superiore ai 40 anni,» sono soppresse; e) al comma 17, alle parole: «La direzione della farmacia privata» sono premesse le seguenti: «A decorreredal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,».
    12-undevicies. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475, dopo l’articolo 1-bis è inserito il seguente: «Art. 1-ter. – 1. Le sedi farmaceutiche di cui all’articolo 1-bis sono considerate, agli effetti della normativa vigente, comesedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite».
    Titolo V-bis – Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, e misure dirazionalizzazione dell’amministrazione economixo-finanziaria nonché misure di rafforzamentopatrimoniale delle imprese del settore bancarioArt. 23-bis. Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello Stato 1. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell’ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, checontinua ad avvalersi dell’organismo di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio2007, è attribuito a Cassa Depositi e Prestiti Società per azioni (CDP S.p.A.) il diritto di opzione per l’acquisto dellepartecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. I diritti di opzione possonoessere esercitati anche disgiuntamente entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
  275. Entro dieci giorni dall’eventuale esercizio dell’opzione, CDP S.p.A provvede al pagamento al Ministero dell’economia edelle finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento del valore del patrimonio netto contabile come risultante dalbilancio, consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna società per la quale ha esercitato l’opzione di cui alcomma 1. Conseguentemente si provvede ai relativi adempimenti connessi al trasferimento delle partecipazioni.
  276. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, entro sessanta giorni dalla data di eserciziodell’opzione di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è determinato il valore definitivo di trasferimento,ritenuto congruo da CDP S.p.A.
  277. I corrispettivi provvisorio e definitivo derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui alpresente articolo, al netto degli oneri inerenti alle medesime, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essereriassegnati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato o destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimofine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e alFondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementarel’importo stabilito dall’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delMinistro dell’economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicatenel presente comma.
  278. Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. continuano a svolgere le attività loro già affidate sulla base diprovvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La Simest S.p.A., nellagestione degli interventi di sostegno finanziario all’internazionalizzazione del sistema produttivo, continua ad osservare leconvenzioni con il Ministero dello sviluppo economico già sottoscritte o che verranno sottoscritte in base alla normativa diriferimento.
  279. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Sace, è abrogato l’articolo 6, commi 2 e18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Simest S.p.A. sono abrogati l’articolo 1,commi 6 e 7, e l’articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100.
  280. All’articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto il seguente periodo: «I decreti ministeriali di cui alla presente lettera sonosoggetti al controllo preventivo della Corte dei conti e trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari».
  281. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando quanto previsto dal comma 1, entro 10 giorni dalla data di pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente disposizione, CDP S.p.A. provvede comunque a presentarele necessarie preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta o comunque per l’emissione da parte di Autoritàpubbliche, istituzioni, enti o altre autorità di atti o provvedimenti di loro competenza. I termini per il rilascio dei relativipareri e nulla-osta ovvero per l’emissione dei relativi atti da parte delle Autorità pubbliche competenti decorrono dalladata di comunicazione dell’istanza.
    Art. 23-ter. Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici 1. All’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1:
    1) al primo periodo, fra le parole: «dell’economia e» e: «finanze» è inserita la seguente:«delle»; dopo le parole: «capitale sociale pari» le parole: «a 2 milioni» sono sostituite dalleseguenti: «ad almeno un milione e comunque non superiore a 2 milioni»; dopo le parole:«immobiliari chiusi promossi» sono inserite le seguenti: «o partecipati»; dopo le parole: «informa consorziata» sono inserite le seguenti: «o associata» e dopo le parole: «ai sensi» leparole: «dell’articolo 31» sono soppresse; 2) al terzo periodo, dopo le parole: «Il capitale» sono inserite le seguenti: «della società digestione del risparmio di cui al primo periodo del presente comma» e dopo le parole: «dalMinistero dell’economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quantoprevisto dal successivo comma 8-bis»; 3) al quinto periodo, dopo la parola: «investono» è inserita la seguente: «anche»;
    b) al comma 2:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «immobiliare promossi» sono inserite le seguenti: «opartecipati», dopo le parole: «in forma consorziata» sono inserite le seguenti: «o associata»;dopo le parole: «ai sensi» sono soppresse le parole: «dell’articolo 31»; dopo le parole: «delfondo medesimo,» sono inserite le seguenti: «ovvero trasferiti,» e dopo la parola: «diritti»sono inserite le seguenti: «reali immobiliari,»; 2) al secondo periodo dopo le parole: «Tali apporti» sono inserite le seguenti: «otrasferimenti»; 3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Possono presentare proposte di valorizzazioneanche soggetti privati secondo le modalità di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
    c) al comma 3:
    1) al primo periodo, le parole: «nel fondo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:«nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater» e le parole: «ai decreti legislativi 17 marzo1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175,» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo7 settembre 2005, n. 209»; 2) al secondo periodo, la parola: «suddetti» è soppressa e dopo la parola: «fondi» sonoaggiunte le seguenti: «di cui al comma 1. Il 20 per cento del piano di impiego di cui alprecedente periodo è destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle quotedei fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater»; 3) all’ultimo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 8-ter e 8-quater»;
    d) al comma 4:
    1) al primo periodo, dopo la parola: «conferimento» sono inserite le seguenti: «otrasferimento» e le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui aicommi 2, 8-ter e 8-quater»; 2) al secondo periodo, le parole: «di cui al comma 2» sono soppresse; 3) al quarto periodo, dopo la parola: «apporto» sono inserite le seguenti: «o iltrasferimento»; le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui aicommi 2, 8-ter e 8-quater»; le parole: «all’espletamento» sono sostituite dalle seguenti: «alcompletamento» e tra le parole: «delle procedure» e: «di valorizzazione e di regolarizzazione»è inserita la seguente: «amministrative»; 4) al quinto periodo, dopo le parole: «non sia completata,» sono inserite le seguenti:«secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio,» e dopo leparole: «i soggetti apportanti» le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse; 5) dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «A seguito dell’apporto ai fondi di cui alcomma 8-ter da parte degli Enti territoriali è riconosciuto, in favore di questi ultimi, unammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo;compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società digestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è corrisposta indenaro»;
    e) al comma 7, dopo le parole: «Agli apporti» sono inserite le seguenti: «e ai trasferimenti»; f) al comma 8-bis:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «gestione del risparmio» la parola: «del» è sostituita dalleseguenti: «costituita dal»; 2) al secondo periodo è soppressa la parola: «predetta» e dopo le parole: «società di gestionedel risparmio» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»; 3) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sonoregolati i rapporti fra la società di gestione di cui al comma 1 e l’Agenzia del demanio. Per leattività svolte ai sensi del presente articolo dall’Agenzia del demanio, quest’ultima utilizzaparte delle risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze. Le risorse di cui all’ultimo periodo del comma 1dell’articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono utilizzate dall’Agenzia del demanioper l’individuazione o l’eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o dellesocietà, per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni della società, nonché per tuttele attività, anche propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente articolo»;
    g) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti: «8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dell’economia e delle finanze,attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalità di cuiall’articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o più fondi comuni d’investimento immobiliare, a cuitrasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché dirittireali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell’economia e delle finanzesono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l’ammortamento deititoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possonoessere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondospeciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati perincrementare l’importo stabilito dall’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consigliodei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla determinazione dellepercentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Le società controllate direttamente oindirettamente dallo Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di immobili diproprietà. Possono altresì essere trasferiti o conferiti ai medesimi fondi i beni valorizzabili, suscettibili ditrasferimento ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,individuati dall’Agenzia del demanio e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei competenti organidegli Enti interessati, della volontà di valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti delMinistro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,disciplinano, altresì, le modalità di concertazione con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli digoverno territoriale interessati, nonché l’attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispettodella ripartizione e per le finalità previste dall’articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,limitatamente ai beni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimentoai predetti fondi immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche i soggetti di cuial comma 2 con le modalità ivi previste, ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure dicui all’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, anche in deroga all’obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioniimmobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni urbanistiche noncompatibili con le strategie di trasformazione urbana. La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazioneed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presentecomma, è destinata alla riduzione del debito dell’Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parteeventualmente eccedente, a spese di investimento. 8-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 8-ter, il Ministro dell’economia e delle finanze, attraversola società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresì, con le modalità di cui all’articolo 4del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,n. 410, uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi delcomma 4, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalitàistituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari. Con uno o più decreti del Ministerodella difesa, sentita l’Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro sessanta giorni dall’entrata in vigoredelle presenti disposizioni, sono individuati tutti i beni di proprietà statale assegnati al medesimo Dicastero enon utilizzati dallo stesso per finalità istituzionali. L’inserimento degli immobili nei predetti decreti nedetermina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti, l’Agenzia del demanio avvia le procedure di regolarizzazione evalorizzazione previste dal presente articolo ovvero dall’articolo 33-bis, limitatamente ai beni suscettibili divalorizzazione. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote dei fondia cura del Ministero dell’economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria destinazionealla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Con decretodel Ministero dell’economia e delle finanze, su indicazione dell’Agenzia del demanio, sono assegnate unaparte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 percento delle stesse, agli Enti territoriali interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorserivenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del debito dell’Ente e, solo in assenza deldebito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivantidalla cessione delle quote del Ministero dell’economia e delle finanze sono versate all’entrata del bilanciodello Stato per essere riassegnate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamentodei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale perreiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perentiin conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l’importo stabilito dall’articolo 35,comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministrodell’economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalitàindicate nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui alsecondo periodo del presente comma, non suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilitàdell’Agenzia del demanio per la gestione e l’amministrazione secondo le norme vigenti. Spettanoall’Amministrazione della difesa tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti decreti,fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formalericonsegna dei medesimi all’Agenzia del demanio. La predetta riconsegna è da effettuarsi gradualmente ed’intesa con l’Agenzia del demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla pubblicazione in GazzettaUfficiale dei relativi decreti individuativi. 8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con provvedimenti dell’Agenzia del demanio è dispostod’ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l’accatastamento o laregolarizzazione catastale degli immobili di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli in usoall’Amministrazione della difesa. A seguito dell’emanazione dei predetti provvedimenti, la competenteAgenzia fiscale procede alle conseguenti attività di iscrizione catastale. In caso di dismissione degli immobilidi proprietà dello Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere eseguite, anche successivamenteagli atti o ai provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti. Tutte le attività rese in favore delleAmministrazioni dall’Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 33-bis, sonosvolte da quest’ultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convezioni con le parti interessate.».
    1-bis. All’articolo 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che haaccompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione dellanuova convenzione».
  282. Sono abrogati:
    a) l’articolo 3, comma 6, l’articolo 5, commi 5-bis e 5-ter, e l’articolo 7 del decreto legislativo 28 maggio2010, n. 85; b) al comma 1 dell’articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «, a uso diverso da quelloresidenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decretolegislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all’articolo 1,comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; c) l’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; d) i periodi dal secondo al quinto dell’articolo 2, comma 196-bis, della legge n. 191 del 2009.
    Art. 23-quater. Incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell’Agenzia delterritorio e soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico(omissis)
    Art. 23-quinquies. Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell’economiae delle finanze e delle Agenzie fiscali (omissis)
    Art. 23-sexies. Emissione di strumenti finanziari (omissis)
    Art. 23-septies. Condizioni di sottoscrizione (omissis)
    Art. 23-octies. Conformità con la disciplina degli aiuti di Stato (omissis)
    Art. 23-novies. Procedura (omissis)
    Art. 23-decies. Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari (omissis)
    Art. 23-undecies. Risorse finanziarie
  283. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sonoindividuate le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Le predette risorse, daiscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuatemediante:
    a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascunMinistero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni,pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate,comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi naturaobbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinateal finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendentida parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali; b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa; c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità specialinonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusionedi quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenticon l’Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relativeautorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo; d) emissione di titoli del debito pubblico.
  284. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio,è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Ipareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi allecondizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di decreto,corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per iprofili finanziari, da esprimere entro cinque giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l’espressionedei pareri, il decreto può essere comunque adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio sonocomunicati alla Corte dei conti.(comma così modificato dall’art. 1, comma 357, lettera f), legge n. 228 del 2012)
    2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizionedei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze può essereautorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di pagamento sulpertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.(comma aggiunto dall’art. 1, comma 357, lettera f), legge n. 228 del 2012)
    Art. 23-duodecies. Disposizioni di attuazione
  285. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, daadottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazionedel presente titolo ed il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la remunerazione, i casi di riscatto,rimborso e conversione nonché ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione deiNuovi Strumenti Finanziari.
  286. Il Ministero delle economia e delle finanze riesamina le misure previste dal presente titolo secondo quanto previstodalle comunicazioni della Commissione europea.
    2-bis. Per garantire la maggiore efficienza operativa, ai fini della contribuzione alla sottoscrizione del capitale per lapartecipazione al Meccanismo europeo di stabilità (MES), mediante i versamenti stabiliti dagli articoli 9 e 41 del Trattatoche istituisce il medesimo Meccanismo, sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cuicaratteristiche sono stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o parte del netto ricavo a tale finalità.
    Art. 24. Copertura finanziaria
  287. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 11, 3, comma 16, 3-bis, comma 6, 5, comma 1, 7, comma 21, 21, comma 1,22 e 23, ad esclusione del comma 9, del presente provvedimento, pari a 3.780,250 milioni di euro per l’anno 2012, a10.544 milioni di euro per l’anno 2013, a 11.157,150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, che aumentano a10.558,328 milioni di euro per l’anno 2013, a 11.207,150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 ai fini dellacompensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo di parte dellemaggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.
  288. I risparmi di spesa derivanti dall’applicazione delle misure del presente decreto, non utilizzati per la copertura dellostesso sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
  289. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio per l’attuazione del presente decreto.
    Art. 24-bis. Clausola di salvaguardia
  290. Fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all’azionedi risanamento cosi come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicanoalle predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relativenorme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia difinanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamentoregionale o provinciale.
    Art. 25. Entrata in vigore
  291. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
    Allegato 1. Riduzione spese per acquisto di beni e servizi(omissis)
    Allegato 2. Riduzione di spesa dei ministeri da realizzare con la legge di stabilità(omissis)
    Allegato 3. Riduzione trasferimenti enti di ricerca(omissis)

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