Legge 3 maggio 1999, n. 124
(in GU del 10 maggio 1999, n. 107)
Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico
Art. 1.
(Accesso ai ruoli del personale docente)
- L’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, di seguito denominato “testo unico”, è sostituito dal seguente:
“Art. 399. – (Accesso ai ruoli) – 1. L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola
materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo,
per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli
ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui
all’articolo 401. - Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano
posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla
corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della
procedura concorsuale successiva. - I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella
stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici.
La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 21 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104″. - All’articolo 400 del testo unico, al comma 1 sono premessi i seguenti:
“01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale,
con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei
concorrenti. L’indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell’ambito
della regione, nel triennio di riferimento, di un’effettiva disponibilità di cattedre o di posti di
insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 442 per le nuove nomine e
dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli
specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonchè del numero dei passaggi di cattedra
o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola
secondaria resta fermo quanto disposto dall’articolo 40, comma 10, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. - All’indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero della
pubblica istruzione, che determina altresì l’ufficio dell’amministrazione scolastica periferica
responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e della approvazione
della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell’esiguo numero dei candidati,
si ponga l’esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni
giudicatrici, il Ministero dispone l’aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l’ufficio
dell’amministrazione scolastica periferica che deve curare l’espletamento dei concorsi così
accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell’ordine in cui sono inseriti nella graduatoria,
il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione. - I bandi relativi al personale educativo, nonchè quelli relativi al personale docente della
scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti
delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di
specializzazione richiesti, ne facciano domanda”. - All’articolo 400 del testo unico, dopo il comma 15, è inserito il seguente:
“15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della
scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una
prova facoltativa sulle tecnologie informatiche”. - Il comma 17 dell’articolo 400 del testo unico è sostituito dal seguente:
“17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all’entrata in
vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente”. - Il comma 18 dell’articolo 400 del testo unico è abrogato.
- L’articolo 401 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 401. – (Graduatorie permanenti) – 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli
del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d’arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le
assunzioni in ruolo di cui all’articolo 399, comma 1. - Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con
l’inserimeno dei docenti che hanno superato le prove dell’ultimo concorso regionale per
titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che
hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra
provincia. Contemporaneamente all’inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato
l’aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella
graduatoria permanente. - Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con
regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la
procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l’aggiornamento e l’integrazione delle
graduatorie permanenti sono improntate a princìpi di semplificazione e snellimento
dell’azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già
inclusi in graduatoria. - La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei
corrispondenti concorsi per titoli ed esami. - Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l’esaurimento delle
corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 3 maggio
1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate
in graduatorie nazionali dall’articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonchè delle graduatorie
provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270. - La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell’amministrazione scolastica
territorialmente competente. - Le disposizioni concernenti l’anno di formazione di cui all’articolo 440 si applicano anche
al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo. - La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la
nomina stessa è stata conferita. - Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al
personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle
altre istituzioni educative”. - All’articolo 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo periodo del comma 15,
concernenti, rispettivamente, la costituzione delle commissioni esaminatrici e l’attribuzione
dei compensi per i concorsi per soli titoli, sono abrogati.
Art. 2.
(Norme transitorie relative al personale docente) - Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo
unico, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo
all’inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente
graduatoria di altra provincia:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la
partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o
di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di
concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente
legge, in una graduatoria per l’assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da
quest’ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell’ultimo concorso per
titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. - Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli
esami della sessione riservata di cui al comma 4. - Il regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 401 del testo unico, come sostituito dal
comma 6 dell’articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima
integrazione delle graduatorie permanenti. - Contemporaneamente all’indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l’entrata
in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione o
dell’idoneità richiesta per l’insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e
negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all’inserimento nelle
graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono
ammessi i docenti non abilitati, nonchè gli insegnanti della scuola elementare, gli
insegnanti tecnico-pratici, d’arte applicata e il personale educativo non in possesso di
idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi
comprese le istituzioni scolastiche italiane all’estero, ovvero negli istituti e scuole di
istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne
autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo
compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente
legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve
essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di
concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale
interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota
proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o
posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non
superiore a 120 ore, finalizzato all’approfondimento della metodologia e della didattica
relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti
universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed
esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale
volte all’accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli
insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l’esonero dal servizio.
L’ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e
l’esclusione dall’esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La
commissione esaminatrice è composta da docenti del corso ed è presieduta da un
commissario esterno di nomina ministeriale. All’onere derivante dall’attuazione del
presente comma, nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l’anno 1999, si provvede con
le disponibilità di pari importo di cui all’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1,
comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che vengono conservate in bilancio alla
chiusura dell’esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate alle apposite unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. - I commi 27, 28 e 29 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.
Art. 3.
(Personale docente, assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori
delle Accademie e dei Conservatori) - All’articolo 270 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. L’accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici,
degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di
musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di
danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante
concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie
nazionali permanenti.”;
b) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: “I concorsi sono indetti a
livello nazionale, ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione. L’indizione è
subordinata alla previsione del verificarsi, nel quinquennio di riferimento, di una effettiva
disponibilità di cattedre e di posti.”;
c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
“10-bis. Le graduatorie restano valide fino all’entrata in vigore della graduatoria relativa al
concorso successivo corrispondente.”;
d) il comma 13 è sostituito dal seguente:
“13. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i
concorsi per titoli ed esami e per le graduatorie permanenti relative al personale docente
delle altre istituzioni scolastiche”. - Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, di cui all’articolo 270,
comma 1, del testo unico, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo,
hanno titolo all’inclusione:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per
l’aggiornamento delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e
professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle
supplenze, nonchè nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti
richiesti dalla previgente normativa e abbiano superato le prove di un precedente concorso
per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto o
superino gli esami di una sessione riservata, consistenti in una prova orale volta
all’accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità didattiche
relativamente agli insegnamenti da svolgere; all’onere derivante dallo svolgimento della
predetta sessione riservata si provvede entro il limite di spesa di cui all’articolo 2, comma
4;
c) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in
relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto. - Alla sessione di cui al comma 2, lettera b), sono ammessi i docenti che abbiano
prestato servizio di effettivo insegnamento nelle Accademie statali, pareggiate o
legalmente riconosciute e nei Conservatori di musica o negli Istituti musicali pareggiati per
almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e la data di
entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno
scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti
corrispondenti ai posti di ruolo. - All’inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti si provvede secondo le modalità
definite dal regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 401 del testo unico, come sostituito
dal comma 6 dell’articolo 1 della presente legge.
Art. 4.
(Supplenze) - Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali
per l’intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente
di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l’utilizzazione del personale in
soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi
titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in
attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale
docente di ruolo. - Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di
fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico si
provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine
delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a
costituire cattedre o posti orario. - Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
- I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso
mediante assunzione di personale docente non di ruolo. - Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3
e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un
regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel
rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti. - Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al
termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all’articolo 401
del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell’articolo 1 della presente legge. - Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le
graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali
graduatorie sono improntati a princìpi di semplificazione e snellimento delle procedure con
riguardo anche all’onere di documentazione a carico degli aspiranti. - Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo
unico, come sostituito dal comma 6 dell’articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto,
nell’ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle
istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di
istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle
classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti. - I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola
elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova
facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla
precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono
all’insegnamento di una corrispondente lingua straniera. - Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo
di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta
limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime. - Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al
personale della terza qualifica di cui all’articolo 51 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto “Scuola”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali
per titoli di cui all’articolo 554 del testo unico. - Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed
ATA delle Accademie e dei Conservatori. - Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme
particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige. - Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli
articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.
Art. 5.
(Insegnanti tecnico-pratici e utilizzazioni presso gli enti e le associazioni di cui all’articolo
456, comma 2, del testo unico) - All’articolo 5 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in
compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio
di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui
insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di
rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l’altro insegnante. Il voto unico
viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonchè degli
elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.”;
b) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le parole: “i docenti tecnico-pratici e”; al
medesimo comma 4, secondo periodo, sono soppresse le parole: “i docenti tecnico-pratici
o”. - Al comma 12 dell’articolo 326 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai
fini delle assegnazioni di cui all’articolo 105, comma 7, del medesimo testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti corsi di
studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse
dall’amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni
professionali, previa autorizzazione dell’amministrazione medesima”.
Art. 6.
(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario – ATA) - L’articolo 551 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 551. – (Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi). – 1. L’accesso al ruolo dei
responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo
alla graduatoria permanente di cui all’articolo 553. - Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano
posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria
permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale
successiva. - Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili
amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza. - I posti disponibili e vacanti per l’accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il
contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica
funzionale superiore di cui al comma 1 dell’articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50
per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente”. - All’articolo 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono premessi i seguenti:
“01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente
alla disponibilità di posti. - All’indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della
pubblica istruzione. - Spetta agli uffici dell’amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti,
all’inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei
posti da conferire all’inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle
graduatorie compilate a seguito dell’espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la
competenza degli stessi uffici dell’amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli
adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonchè
riguardo all’approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino alla data da cui
decorre la validità della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente”;
c) è aggiunto in fine il seguente comma:
“5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili
amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della
pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l’organizzazione
ad un ufficio dell’amministrazione scolastica periferica. L’ufficio che ha curato lo
svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all’approvazione delle relative
graduatorie e all’assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione
a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell’ufficio scolastico periferico della
provincia nella quale ha sede l’Accademia o il Conservatorio di assegnazione”. - L’articolo 553 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 553. – (Graduatorie permanenti). – 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli
dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare
per le assunzioni in ruolo di cui all’articolo 551, comma 4. - Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con
l’inserimento di coloro che hanno superato le prove dell’ultimo concorso per titoli ed esami
e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente
di altra provincia. Contemporaneamente all’inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato
l’aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella
graduatoria permanente. - Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità definite dal
regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 401. - La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei
corrispondenti concorsi per titoli ed esami. - Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l’esaurimento delle
corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 3 maggio
1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate
in graduatorie nazionali dall’articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426. - Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili
amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza. - Ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le
graduatorie concorsuali previste dall’articolo 552, comma 5-bis, sono ripartite in
graduatorie provinciali”. - L’indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per l’accesso alla
terza qualifica del personale ATA delle Accademie e dei Conservatori avvengono con le
modalità di cui al comma 5-bis dell’articolo 552 del testo unico, inserito dalla lettera c) del
comma 2 del presente articolo. - Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento è a carico della provincia di
Trento. - Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 553 del testo
unico, come sostiuito dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo all’inclusione oltre al
personale che chiede il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:
a) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la
partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;
b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo precedente concorso per titoli ed
esami e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria
per l’assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest’ultimo requisito per il
personale che abbia superato le prove dell’ultimo concorso per titoli ed esami bandito
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. - Il regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 401 del testo unico, come sostituito dal
comma 6 dell’articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima
integrazione delle graduatorie permanenti. - Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nelle
graduatorie del concorso per soli titoli in due province, ferma restando tale collocazione,
indica una delle due province ai fini dell’assunzione come supplente. - L’articolo 557 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 557. – (Concorsi riservati) – 1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40
per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica
di cui all’articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Scuola”,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre
1995, è conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano
inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una
idoneità in appositi concorsi riservati. - Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle
qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per
l’ammissione alla qualifica cui aspirano, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per
la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo o,
a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica
cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 556, comma 4, per particolari attività
tecniche o specialistiche. - I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle
due prove scritte e nel colloquio previsti dall’articolo 552 per i concorsi pubblici. - Il concorso riservato per la terza qualifica è per titoli, integrato da una o più prove
pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il
concorso viene indetto. - L’integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante
l’inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati. - I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell’amministrazione scolastica periferica
sulla base di una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicità
quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma
1″. - Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge e quelle che saranno compilate a seguito delle procedure dei medesimi concorsi
riservati in corso di svolgimento sono trasformate nelle graduatorie permanenti di cui
all’articolo 557 del testo unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo. - I modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella I allegata al
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Scuola”, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, per l’accesso
rispettivamente alla III e IV qualifica del personale ATA, che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, abbiano prestato cinque anni di servizio anche non continuativo nelle
Accademie di belle arti e nei licei artistici, sono inseriti, a domanda, sulla base
dell’anzianità di servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini dell’assunzione in ruolo sui
posti annualmente disponibili. L’inserimento nella graduatoria per la III qualifica è
comunque subordinato al superamento di una prova di idoneità all’espletamento delle
funzioni dello specifico profilo, i cui contenuti e modalità sono definiti con ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione. All’onere derivante dallo svolgimento della predetta
prova di idoneità si provvede entro il limite di spesa di cui all’articolo 2, comma 4. I modelli
viventi in possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma sono assunti, nei limiti
del fabbisogno annuale, con contratto di durata annuale per un numero di ore compreso
tra le dieci e le venti settimanali. L’ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle Accademie
di belle arti e nei licei artistici è soddisfatto mediante il ricorso a contratti di prestazione
d’opera. I modelli viventi che siano stati inclusi, ai sensi del presente comma, nelle
graduatorie ad esaurimento per l’assunzione nei ruoli del personale ATA hanno titolo
altresì, a domanda, alla precedenza nell’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, da parte dei capi d’istituto delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, nei
corrispondenti profili professionali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
l’articolo 275 del testo unico è abrogato. In sede nazionale verrà attivato un confronto fra
amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali sulle modalità di attuazione del
presente comma.
Art. 7.
(Insegnanti di sostegno) - Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, che
abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado per attività di sostegno
per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e la data di
entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno
scolastico 1994-1995, sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all’articolo 2.
Le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relativamente
all’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap in connessione con le
discipline di competenza. Nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle
scuole di ogni ordine e grado è data la priorità al personale in possesso del titolo di
specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
970 del 1975. Nelle operazioni di mobilità, al predetto personale è riservato il 50 per cento
dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado. - Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con
rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per
l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline
previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento
del servizio di cui all’articolo 485 del testo unico.
Art. 8.
(Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato) - Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello
Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte
dei comuni e delle province. - Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle
istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito
nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili
professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili.
Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale
ATA statale è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale
vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale
di provenienza nonchè il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in
presenza della relativa disponibilità del posto. - Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di
assistente di cattedra appartenente al VI livello nell’ordinamento degli enti locali, in servizio
nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato
ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici. - Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo
tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di
concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per la funzione pubblica, sentite l’Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI), l’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e l’Unione delle
province d’Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale
conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonchè della revisione delle
tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell’articolo 31, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in
relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i
criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito. - A decorrere dall’anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si
procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in
misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell’anno finanziario
precedente a quello dell’effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la
determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro
dell’interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l’ANCI, l’UNCEM e
l’UPI.
Art. 9.
(Norme sul personale dell’organico provvisorio necessario per assicurare il funzionamento
iniziale dei provveditorati agli studi delle province di nuova istituzione) - Le assegnazioni del personale sui posti dell’organico provvisorio necessario per
assicurare il funzionamento iniziale dei provveditorati agli studi delle province di nuova
istituzione cessano con la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato dei
vincitori dei concorsi indetti per la copertura dei posti di organico negli uffici predetti,
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1996, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997. Allo
stesso personale è comunque consentita l’opzione per la permanenza nella sede già
assegnata con priorità rispetto all’assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi predetti.
In relazione alle opzioni esercitate dal predetto personale, i vincitori dei concorsi possono
essere assegnati su posti vacanti di provveditorati agli studi anche di altre regioni.
Art. 10.
(Proroga di graduatorie per ispettore tecnico) - La proroga stabilita dall’articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
dall’articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica, fino al 31
dicembre 1999, anche agli idonei delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico
del Ministero della pubblica istruzione, indetti con i decreti del Ministro della pubblica
istruzione del 6 luglio 1984, pubblicati nel supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta
Ufficiale n. 264 del 25 settembre 1984, e del 23 maggio 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a
serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988, e con i decreti del medesimo
Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a
serie speciale, n. 2 del
10 gennaio 1989, approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel medesimo
articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del 1994. Resta fermo quanto disposto
dall’articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 11.
(Disposizioni varie) - Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 213, le parole “e dai docenti dell’Accademia” sono sostituite
dalle seguenti: “dai docenti e dagli assistenti dell’Accademia”;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 214, è inserito il seguente:
“2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d’esame.”;
c) il comma 4 dell’articolo 239 è abrogato;
d) al comma 1 dell’articolo 251 le parole: “Gli orari e i programmi di insegnamento e” sono
sostituite dalle seguenti: “Gli orari di insegnamento e i programmi”;
e) il comma 8 dell’articolo 252 è sostituito dal seguente:
“8. Le commissioni d’esame sono composte da docenti dell’istituto e, per gli esami di
compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono
integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell’istituto e
sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un
docente non di ruolo.”;
f) al comma 1 dell’articolo 257, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) delibera le spese a carico del bilancio dell’istituto e determina il limite di somma che il
presidente del consiglio di amministrazione è autorizzato a spendere direttamente con
propri provvedimenti;”. - I docenti che abbiano superato le prove del concorso per titoli integrato da un colloquio
per l’accesso ai ruoli del personale direttivo, indetto, ai sensi dell’articolo 9, comma 1-bis,
del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 1989, n. 417, ancorchè ammessi con riserva, possono essere immessi nei
predetti ruoli purchè in possesso dei prescritti requisiti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso medesimo.
L’assunzione e l’assegnazione della sede avverranno sulla base di graduatorie da
utilizzare dopo l’esaurimento di quelle relative ai docenti di cui al predetto articolo 9,
comma 1-bis, e da compilare secondo i medesimi criteri e modalità. Le immissioni in ruolo
sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente vacanti e destinati alla
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base alle norme vigenti. - Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a procedere alla nomina in ruolo dei
vincitori dei concorsi per titoli ed esami e, laddove occorra, all’aggiornamento delle
graduatorie permanenti anche qualora le graduatorie dei precedenti concorsi non siano
state ancora registrate dagli organi di controllo. - Il personale docente che abbia superato con riserva le prove scritte e orali delle sessioni
riservate di abilitazione indette ai sensi delle ordinanze del Ministro della pubblica
istruzione nn. 394, 395 e 396 del 18 novembre 1989, e nn. 99, 100 e 101 del 9 aprile
1990, e che sia stato escluso dalle relative graduatorie pur essendo in possesso dei
requisiti riconosciuti utili dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ai fini dell’ammissione
alle predette sessioni riservate, indicati nella circolare del Ministro della pubblica istruzione
2 giugno 1997, n. 344, è da considerare abilitato a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge. - Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola materna e nella
scuola media, in esecuzione di decisioni giurisdizionali di primo grado, sulla base delle
graduatorie dei concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270,
sui posti delle dotazioni organiche aggiuntive determinate ai sensi dell’articolo 20 della
medesima legge n. 270 del 1982. Sono fatti salvi gli effetti di tutti i provvedimenti
conseguenti alle predette nomine adottati fino alla data di entrata in vigore della presente
legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche non si procede ad ulteriori
nomine in ruolo. - Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside negli istituti
professionali di Stato, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 19 aprile
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a
serie speciale, n. 56-bis del 17 luglio 1990,
sono valide per la nomina sui posti vacanti e disponibili fino all’anno scolastico 1998-1999. - Nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi i diritti dei vincitori dei
concorsi ordinari in fase di svolgimento o già conclusi alla data di entrata in vigore della
presente legge. - Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli e alle relative graduatorie,
sostituite dalle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 6 della presente legge, si
intendono effettuati alle predette graduatorie permanenti. - A decorrere dall’anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in
via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell’anno scolastico 1998-1999, sono
ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale
costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio
dell’educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce
le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d’esame e
l’articolazione delle cattedre provvedendo anche all’istituzione di una specifica classe di
concorso di strumento musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio
effettivo nell’insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel
periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della
presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994-1995, sono
immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall’anno scolastico
1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle
graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6
dell’articolo 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo
l’espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non
siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento di educazione musicale nella scuola
media l’inclusione nelle graduatorie permanenti è subordinata al superamento della
sessione riservata di esami di abilitazione all’insegnamento, da indire per la nuova classe
di concorso ai sensi dell’articolo 2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di
cui all’articolo 3, comma 2, lettera b). - I docenti di educazione fisica nella scuola media e nella scuola secondaria di secondo
grado nonchè di educazione musicale nella scuola media, mantenuti in servizio ai sensi
degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed inclusi nelle graduatorie
provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e dell’articolo 15 della legge 16 luglio 1984,
n. 326, sono gradualmente assunti a tempo indeterminato nei limiti dei posti che vengono
annualmente accantonati per gli stessi in ambito provinciale prima delle operazioni di
mobilità territoriale e professionale. Nel caso di ulteriore disponibilità per le assunzioni a
tempo indeterminato risultanti dopo le operazioni di trasferimento e di passaggio, le
assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul contingente dei posti destinato ai
docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico, come
sostituito dall’articolo 1, comma 6, della presente legge. - I docenti di educazione fisica di cui al comma 10 hanno titolo all’immissione in ruolo,
per detto insegnamento, nella provincia in cui prestano servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi nelle graduatorie
nazionali formulate ai sensi dell’articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426. - Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi del comma 8
dell’articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, la retribuzione individuale di anzianità, prevista dal
comma 1 dell’articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con
qualifica dirigenziale del comparto “Ministeri”, sottoscritto il 9 gennaio 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997, determinata
al 1o
gennaio 1991 in base all’applicazione del primo comma dell’articolo 4 del decretolegge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
1982, n. 869, viene rideterminata con il procedimento di cui al comma 1 dell’articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, a decorrere dal 1o
gennaio 1998. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in lire
2.677 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo
scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione della
presente legge. - L’articolo 473, comma 2, secondo periodo, del testo unico deve intendersi nel senso
che nei corsi con valore abilitante la presenza di personale docente universitario e di
personale direttivo della scuola è garantita in modo cumulativo o alternativo. - Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di
insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è
considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure
se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o
febbraio fino al termine delle
operazioni di scrutinio finale. - All’articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall’articolo 1
del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole: “e, limitatamente al primo corso concorso,
coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside
incaricato” sono soppresse;
b) al medesimo comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel primo corso
concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l’avvio
delle procedure di inquadramento di cui all’articolo 25-ter, il 50 per cento dei posti così
determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un
triennio la funzione di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a
loro riservato. Ai fini dell’accesso al corso di formazione il predetto personale viene
graduato tenendo conto dell’esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e
professionali posseduti e dell’anzianità di servizio maturata quale preside incaricato”;
c) al comma 5, secondo periodo, le parole: “il 40 per cento” sono sostituite dalle seguenti:
“il 50 per cento”.
Art. 12.
(Disposizioni concernenti i docenti di cui all’articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre
1993, n. 537) - A decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 i docenti di cui all’articolo 3, comma 22,
quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono immessi in ruolo. All’onere
finanziario derivante dal presente articolo, valutato in lire 1.259 milioni per l’anno 1999, in
lire 3.131 milioni per l’anno 2000 e in lire 1.227 milioni per l’anno 2001, si provvede
mediante l’utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione.
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