Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”

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Legge 27 dicembre 2006, n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria

2007)”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 – Supplemento ordinario n. 244
Art. 1.
1.
Per l’anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare e’ determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro,al netto di 12.520 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo delricorso al mercato finanziario di cui all’ articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compresol’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nelbilancio di previsione per il 2007, e’ fissato, in termini di competenza, in 240.500 milioni di euro per l’anno finanziario 2007.

2.
Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenutoconto degli effetti della presente legge, e’ determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di euro ed in 18.000 milioni di euro, al nettodi 8.850 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e’ determinato,rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in 208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e 2009, illivello massimo del saldo netto da finanziare e’ determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni di euro edil livello massimo del ricorso al mercato e’ determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di euro ed in 200.000 milioni di euro.

3.
I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare primadella scadenza o ristrutturare passivita’ preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4.
Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gliobiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento diprogrammazione economico-finanziaria 2007-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivantidalla lotta all’evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degliobiettivi di sviluppo ed equita’ sociale, dando priorita’ a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti allefasce di reddito piu’ basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevistinecessari per fronteggiare calamita’ naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.

5.
Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione che definisce irisultati derivanti dalla lotta all’evasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscaleai sensi del comma 4.

6.
Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
all’articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole: “, nonche’ delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degliarticoli 11 e 12,” sono soppresse;

b)
l’articolo 11 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 11. -(Determinazione dell’imposta). -1. L’imposta lorda e’ determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli onerideducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a)
fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b)
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

c)
oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

d)
oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

e)
oltre 75.000 euro, 43 per cento.

2.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’interoanno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principalee delle relative pertinenze, l’imposta non e’ dovuta.

3.
L’imposta netta e’ determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negliarticoli 12, 13, 15 e 16 nonche’ in altre disposizioni di legge.

4.
Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontaredei crediti d’imposta e’ superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza indiminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi”;

c)
l’articolo 12 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 12. -(Detrazioni per carichi di famiglia). – 1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a)
per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1)
800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se ilreddito complessivo non supera 15.000 euro;

2)
690 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3)
690 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la partecorrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b)
la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e’ aumentata di un importo pari a:

1)
10 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2)
20 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

3)
30 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

4)
20 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

5)
10 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c)
800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione e’ aumentata a900 euro per ciascun figlio di eta’ inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ognifiglio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con piu’ di tre figli a carico ladetrazione e’ aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente alrapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu’ figli, l’importo di 95.000euro e’ aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e’ ripartita nella misura del 50 per centotra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede unreddito complessivo di ammontare piu’ elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento ocessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso diaffidamento congiunto o condiviso la detrazione e’ ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Oveil genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte delladetrazione, per limiti di reddito, la detrazione e’ assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra leparti, e’ tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto,pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimoper l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e’ coniugato o, se coniugato,si e’ successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente equesti non e’ coniugato o, se coniugato, si e’ successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano,se piu’ convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);

d)
750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 delcodice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria.La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

2.
Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo,computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni,nonche’ quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, nonsuperiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sonocessate le condizioni richieste.

4.
Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e’ uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se irapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1,lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predettirapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali”;

d) l’articolo 13 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 13. -(Altre detrazioni). -1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di cui agli articoli 49, conesclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazionedall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
a)
1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo’essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante nonpuo’ essere inferiore a 1.380 euro;

b)
1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del redditocomplessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c)
1.338 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la partecorrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

  1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), e’ aumentata di un importo pari a:

a)
10 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;

b)
20 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;

c)
30 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;

d)
40 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;

e)
25 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.

  1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo dipensione nell’anno, pari a:
    a)
    1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo’essere inferiore a 690 euro;

b)
1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito

complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

c)
1.255 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la partecorrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

  1. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di eta’ non inferiore a 75 anni concorrono uno o piu’ redditi di pensionedi cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presentearticolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
    a)
    1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo’essere inferiore a 713 euro;

b)
1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del redditocomplessivo, e 7.250 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;

c)
1.297 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la partecorrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

  1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4del presente articolo, pari a:
    a)
    1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

b)
1.104 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la partecorrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro.

  1. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e’ maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifredecimali.”;
    e) all’articolo 24, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
    “3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo 13 nonche’ quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono”.
  2. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportatele seguenti modificazioni:
    a)
    al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: “, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi i e 2, delmedesimo testo unico, rapportate al periodo stesso” sono sostituite dalle seguenti: “ed effettuando le detrazioni previste negli articoli12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso” e, al secondo periodo, le parole: “Le deduzioni di cui all’ articolo 12,commi 1 e 2,” sono sostituite dalle seguenti: “Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13”;

b)
al comma 2, lettera c), le parole: “al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,” sono sostituite dalle seguenti:”effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13″;

c)
al comma 3, primo periodo, le parole: “delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,” sono sostituite dalle seguenti:”delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13″.

  1. Il comma 350 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ abrogato.
    9.
    Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennita’equipollenti e sulle altre indennita’ e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 17, comma 1, letteraa), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni, si applicano, se piu’ favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

10.
I trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalledisposizioni dei commi da 6 a 9, secondo le modalita’ indicate nel comma 322, da definire con decreto del Ministro dell’economia edelle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  1. Alla disciplina vigente dell’assegno per il nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    i livelli di reddito e gli importi annuali dell’assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori ealmeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonche’ ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figliominore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo la Tabella 1 allegataalla presente legge. Sulla base di detti importi annuali, sono elaborate a cura dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) letabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione;

b)
a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento;

c)
i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonche’ quelli per i nuclei senza figlipossono essere ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarieta’sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili dellefamiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

d)
nel caso di nuclei familiari con piu’ di tre figli o equiparati di eta’ inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazionedell’assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di eta’ superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purche’studenti o apprendisti;

e)
restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988,

n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che trovano applicazione a decorrere dall’anno 2008.

  1. All’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12 e’ inserito il seguente:
    “12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 una quota dell’accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49)e’ attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota e’fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 euro allitro. Con la legge finanziaria per l’anno 2010 la suddetta quota e’ rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispettodegli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della minoreentrata registrata nell’anno 2005 rispetto all’anno 2004 relativamente alla compartecipazione all’accisa sulla benzina di cui al comma
  2. L’ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa e riversato dalla struttura digestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione delle somme viene effettuata sullabase dei quantitativi erogati nell’anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico escarico previsto dall’articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e suiconsumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto del Ministerodell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ di applicazione delle disposizioni del presente comma”.
  3. Dopo l’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e’ inserito il seguente:
    “Art. 10-bis. -(Modalita’ di revisione ed aggiornamento degli studi di settore). -1. Gli studi di settore previsti all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni,sono soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell’ultimarevisione, sentito il parere della commissione di esperti di cui all’articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione degli studi di settore sitiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di contabilita’ nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, larappresentativita’ degli stessi rispetto alla realta’ economica cui si riferiscono. La revisione degli studi di settore e’ programmata conprovvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.
  4. Ai fini dell’elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specificiindicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico”.
  5. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori dicoerenza di cui al comma 2 dell’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodod’imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31maggio 1999, n. 195, si tiene altresi’ conto di specifici indicatori di normalita’ economica, di significativa rilevanza, idonei allaindividuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e allecondizioni di esercizio della specifica attivita’ svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui all’articolo10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell’articolo 10 della medesima legge.
    15.
    Il comma 399 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ abrogato.

16.
Il comma 4 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

“4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti:
a)
che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esuccessive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazionedel Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non puo’, comunque, essere superiore a7,5 milioni di euro;

b)
che hanno iniziato o cessato l’attivita’ nel periodo d’imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso dicessazione e inizio dell’attivita’, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonche’ quando l’attivita’costituisce mera prosecuzione di attivita’ svolte da altri soggetti;

c)
che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attivita'”.

  1. All’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 4, e’ inserito il seguente:
    “4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decretodel Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino,anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruita’, ai fini dell’applicazione degli studi disettore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
    n. 427, tenuto altresi’ conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all’articolo 10-bis, comma 2, della presentelegge, qualora l’ammontare delle attivita’ non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi
    o compensi dichiarati. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per attivita’, ricavi o compensi si intendono quelli indicati alcomma 4, lettera a). In caso di rettifica, nella motivazione dell’atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l’ufficio adisattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensipotenzialmente ascrivibili al contribuente. La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui aicommi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche’ al comma 2-bis dell’articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446″.
    18.
    Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate e introdotterispettivamente dai commi 16 e 17 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1°

gennaio 2007, ad esclusione di quelle previste alla lettera b) del comma 4 del citato articolo 10 che hanno effetto dal periodod’imposta in corso al 31 dicembre 2006.

19.
Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi disettore, sono individuati specifici indicatori di normalita’ economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiaratiovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell’attivita’, di liquidazione ordinaria ovvero di nonnormale svolgimento dell’attivita’, puo’ altresi’ essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per isoggetti cui si applicano gli studi di settore.

20.
Per i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con riferimento al primo periodo d’imposta di eserciziodell’attivita’, sono definiti appositi indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuita’ della stessa, tenutoconto delle caratteristiche e delle modalita’ di svolgimento della attivita’ medesima.

21.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori dicui al comma 20, anche per settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31dicembre 2006.

22.
Sulla base di appositi criteri selettivi e’ programmata una specifica attivita’ di controllo nei confronti dei soggetti che risultanoincoerenti per effetto dell’applicazione degli indicatori di cui al comma 20.

  1. All’articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    le parole: “con periodo d’imposta pari a dodici mesi e” sono soppresse;

b)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare deiricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi”.

  1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 23,limitatamente alla lettera a), hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007.
  2. All’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
    “2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e’ elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedeleindicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonche’ neicasi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita’ degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non siapplica se il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi disettore, non e’ superiore al 10 per cento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato”.
  3. All’articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
    “4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 e’ elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedeleindicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonche’ neicasi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita’ degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non siapplica se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione deglistudi di settore, non e’ superiore al 10 per cento di quella dichiarata”.
  4. All’articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
    “2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e’ elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedeleindicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonche’ neicasi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita’ degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non siapplica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non e’ superiore al 10 per centodi quello dichiarato”.
  5. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    all’articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativaall’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualita’ equantita’ dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”;

b)
all’articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: “Ai fini della detrazione la spesa sanitariarelativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura,qualita’ e quantita’ dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”.

29.
Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007. Fino al 31 dicembre2007, nel caso in cui l’acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con se’ la tesserasanitaria, l’indicazione del codice fiscale puo’ essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario, fatte salvele disposizioni di cui all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in materia di obbligo di rilevazione del codice fiscale da parte del farmacista.

30.
Al fine di contrastare l’indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolaridi partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l’operazione di compensazione per importi superioria 10.000 euro, comunicano all’Agenzia delle entrate, in via telematica, l’importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva

compensazione. La mancata comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo aquello di comunicazione, vale come silenzio assenso.

31.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalita’, anche progressive, per l’attuazione delledisposizioni del comma 30. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedirel’utilizzo indebito di crediti.

32.
Parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 30 e 31, per un importo pari a 214 milioni di euro per l’anno 2007, e’ iscrittasul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L’autorizzazione di spesa relativa al predetto Fondo e’ ridotta di183,8 milioni di euro per l’anno 2008.

  1. All’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: “da lire cinquecentomila a lire cinque milioni” sono sostituite dalle seguenti:”da euro 258 ad euro 2.582″ e il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: “La violazione e’ punibile in caso di liquidazione delleimposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto,nonche’ in caso di liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione e’ punibile a condizione che non trovi applicazione l’articolo 12­bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioniparticolarmente gravi, e’ disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facolta’ di rilasciare il visto di conformita’ el’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione,e’ disposta l’inibizione dalla facolta’ di rilasciare il visto di conformita’ e l’asseverazione. Si considera violazione particolarmente graveil mancato pagamento della suddetta sanzione”;

b)
al comma 1, lettera b), primo periodo,, le parole: “da lire un milione a lire dieci milioni” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 516ad euro 5.165”;

c)
dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:”1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis, si applicano, in quantocompatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato iltrasgressore e’ obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata”;

d)
il comma 2 e’ sostituito dal seguente:”2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalladirezione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base dellesegnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione e’ unico per ciascun anno solare di riferimento e,fino al compimento dei termini di decadenza, puo’ essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimentiivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione diulteriori provvedimenti”;

e)
al comma 3, le parole: “da lire cinquecentomila a lire cinque milioni” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 258 a euro 2.582”.

34.
Per le violazioni di cui all’articolo 7-bis e ai commi 1 e 3 dell’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successivemodificazioni, ferma restando l’applicazione dell’ articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nelle ipotesi incui la violazione sia stata gia’ contestata alla data di entrata in vigore della presente legge, non si da’ luogo a restituzione di quantoeventualmente pagato.

35.
I commi 7 e 8 dell’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dallalegge 2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati.

36.
Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita’ motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli sianoutilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.

37.
In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscaliprima del decorso del termine di due anni dall’ acquisto, e’ dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni equella risultante dall’ applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutatenecessita’ dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

38.
La riscossione dei compensi dovuti per attivita’ di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell’ambito delle strutturesanitarie private e’ effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:

a)
incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;

b)
registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoroautonomo resa nell’ambito della struttura.

39.
Le strutture sanitarie di cui al comma 38 comunicano telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensicomplessivamente riscossi per ciascun percipiente.

40.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalita’ per la comunicazione prevista dalcomma 39 nonche’ ogni altra disposizione utile ai fini dell’attuazione dei commi 38 e 39.

  1. Le disposizioni di cui ai commi da 38 a 40 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2007.
    42.
    Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 si applicano rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighiformali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell’attivita’.

43.
Dopo l’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e’inserito il seguente:

“Art. 25-ter. -(Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore). -1. Il condominio quale sostituto di imposta operaall’atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo dirivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse diterzi, effettuate nell’esercizio di impresa.

  1. La ritenuta di cui al comma 1 e’ operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67,comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917″.
  2. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:
    a)
    il sesto comma e’ sostituito dal seguente:”Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:

a)
alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confrontidelle imprese che svolgono l’attivita’ di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o diun altro subappaltatore;

b)
alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulleconcessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche’ dei loro ‘componenti ed accessori;

c)
alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;

d)
alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere”;

b)
e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:”Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell’economia e delle finanze, conpropri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensidell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitariaprevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977″.

45.
Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto comma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, 11.633, come modificato dal comma 44 del presente articolo, si applicano alle cessioni effettuate successivamente alladata di autorizzazione della misura ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

46.
Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
all’articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:”d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita’ per la conclusione degliaffari”;

b)
all’articolo 57, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:”1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta per lescritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita’ per la conclusione degli affari”.

47.
All’articolo 8, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: “una somma compresa tra lire un milione e lire quattromilioni” sono sostituite dalle seguenti: “una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000”.

48.
Il comma 22 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e’ sostituito dai seguenti:”22. All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazionesostitutiva di atto di notorieta’ recante l’indicazione analitica delle modalita’ di pagamento del corrispettivo. Con le medesimemodalita’, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare:

a)
se si e’ avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o ladenominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero delmediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa societa’;

b)
il codice fiscale o la partita I.V.A.;

c)
il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricolturadi riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa societa’;

d)
l’ammontare della spesa sostenuta per tale attivita’ e le analitiche modalita’ di pagamento della stessa.

22.1. In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, esuccessive modificazioni, il notaio e’ obbligato ad effettuare specifica segnalazione all’Agenzia delle entrate di competenza. In caso diomessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000euro e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esuccessive modificazioni”.
49.
Le disposizioni di cui al comma 22 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione conriferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.

50.
In coerenza ai principi recati dall’ articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4agosto 2006, n. 248, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore delgioco, nonche’ di assicurare l’ordine pubblico e la tutela del giocatore, con uno o piu’ provvedimenti del Ministero dell’economia edelle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalita’ per procedere alla rimozione dell’offerta,attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto diconcessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o diregolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nelrispetto degli obblighi comunitari. L’inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della presente disposizione comportal’irrogazione, da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a

180.000 curo per ciascuna violazione accertata.
51.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi da 535 a 538 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,sono abrogati e cessano di avere effetto tutti gli atti adottati.

52.
E’ autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, a favore del Ministero della pubblicaistruzione, per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da effettuare in collaborazione con leistituzioni scolastiche, finalizzate alla realizzazione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di conoscere larealta’ dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un approccio responsabile al gioco. Il Ministro della pubblica istruzioneprovvede, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a disciplinare lemodalita’ e i criteri per lo svolgimento delle campagne informative di cui al presente comma.

53.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati relativi all’import/export del sistema doganale; entro ilmedesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentatenell’anno precedente dai contribuenti residenti.

54.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali,sono stabilite le modalita’ tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni nel rispetto delle disposizioni e nelquadro delle regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, esuccessive modificazioni.

55.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane sono stabilite le modalita’ tecniche di trasmissione in via telematicadei dati dell’ import/export alle regioni.

56.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e’ istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria efinanziaria finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni dell’intero settore pubblico per l’analisi ed ilmonitoraggio della pressione fiscale e dell’andamento dei flussi finanziari.

57.
Ai fini di cui al comma 56, con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme ele innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissioneparlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria che esprime il proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottareentro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successivemodificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono definiti le regoletecniche per l’accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonche’ i servizi di natura amministrativa etecnica che il Ministero dell’economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la utilizzazione e lavalorizzazione del sistema.

  1. Alla legge 27 marzo 1976, n. 60, dopo l’articolo 2, e’ inserito il seguente:
    “Art. 2-bis. – 1. Ferme restando le attribuzioni di cui all’ articolo 2, la Commissione:
    a)
    effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismi nazionali e internazionali, per valutare l’impatto dellesoluzioni tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni;

b)
esprime un parere sulle attivita’ svolte annualmente dall’ anagrafe tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell’ anno”.

  1. Il secondo comma dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e’ sostituito dal seguente:
    “Il Ministero dell’economia e delle finanze ha facolta’ di rendere pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazionirelative ai dati di cui al primo comma, nonche’, per esclusive finalita’ di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezionicampionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita’ che rendanoquesti ultimi non identificabili”.
  2. Dall’attuazione dei commi 56, 57 e 59 non derivano oneri per il bilancio dello Stato.
    61.
    Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell’economia e dellefinanze, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, a fini di monitoraggio, le modalita’ perintrodurre in tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilita’ economica, nonche’ i tempi, le modalita’ e le specifiche tecnicheper la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilita’.

62.
Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l’articolo 2-bis e’ sostituito dal seguente:

“Art. 2-bis. -(Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni). -1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1°gennaio 2006, l’invito previsto dall’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e’ effettuato:
a)
con mezzi telematici ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22luglio 1998, n. 322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all’articolo2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazionicontenuti nell’invito;

b)
mediante raccomandata in ogni altro caso.

2.
L’Agenzia delle entrate puo’, su istanza motivata, derogare all’ obbligo previsto dalla lettera a) del comma 1, qualora sianoriconosciute difficolta’ da parte degli intermediari nell’espletamento delle attivita’ di cui alla medesima lettera a).

3.
Il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dalsessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

4.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e la modalita’ della risposta telematica”.

  1. I soggetti di cui all’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti alconiuge di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917del 1986, devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.
  2. All’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:
    “25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti e le casseaventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai qualisono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
    25-ter. Il contenuto, i termini e le modalita’ delle trasmissioni sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delleentrate”.
  3. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f-ter) e’ aggiunta la seguente:
    “f-quater) pattuizioni intercorse tra societa’ controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, una delle quali aventesede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamentodi somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale”.
  4. Le disposizioni di cui al comma 65 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007.
    67.
    Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all’articolo 2, dopo il comma 3, e’inserito il seguente:

“3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono residisponibili in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio”.

68.
All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo le parole: “titolari” sono inserite le seguenti: “, o dipendenti da loro delegati,”.

69.
All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ilcomma 12-bis e’ sostituito dal seguente:

“12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite e’ stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno2009 il limite e’ stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento unarelazione sull’applicazione del presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad emanare apposito decretoche individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presentecomma”.
70.
All’articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, il comma 5 e’ abrogato. La disposizione del periodo precedente si applica alle opere, forniture eservizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31dicembre 2006.

71.
All’articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: “nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto” sonosostituite dalle seguenti: “in quote costanti nell’ esercizio stesso e nei cinque successivi”.

72.
All’articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Per i soggetti che fruiscono di un regime diesenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile e’ diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota diesenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita e’riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti”.

73.
Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 72 del presente articolo, si applicano airedditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

74.
All’ articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al comma 1:

1)
alle lettere b) e c), dopo le parole: “dalle societa’,” sono inserite le seguenti: “nonche’ i trust,”;

2)
alla lettera d), dopo le parole: “di ogni tipo,” sono inserite le seguenti: “compresi i trust,”;

b)
al comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’ atto di costituzione del trust

o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali”;
c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Si considerano altresi’ residenti nel territorio dello Stato, salvo provacontraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprieta’ di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti realiimmobiliari, anche per quote, nonche’ vincoli di destinazione sugli stessi”.

  1. All’articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, dopo la lettera g-quinquies) e’ inserita la seguente:
    “g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti;”.
  2. All’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    al primo comma, lettera b), dopo le parole: “persone giuridiche,” sono inserite le seguenti: “nonche’ i trust,”;

b)
al secondo comma, lettera g), dopo le parole: “persone giuridiche,” sono inserite le seguenti: “nonche’ i trust,”.

  1. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    nel comma 48, dopo la lettera a), e’ inserita la seguente:”a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6per cento”;

b)
nel comma 49, dopo la lettera a), e’ inserita la seguente:”a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento” ;

c)
dopo il comma 49 e’ inserito il seguente:”49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 e’ una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensidella legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che superal’ammontare di 1.500.000 curo”.

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,

n.
346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
all’articolo 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:”4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore deidiscendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni disoggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali e’ acquisito o integrato ilcontrollo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventicausa proseguano l’esercizio dell’attivita’ d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data deltrasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, appositadichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, ilpagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’ articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata”;

b)
all’articolo 8, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:”l-bis. Resta comunque ferma l’esclusione dell’avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, dellequote sociali”;

c)
all’articolo 31, comma 1, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”.

  1. Le disposizioni di cui ai commi 77 e 78 si applicano alle successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonche’ agli attipubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate perla registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e’ sostituito dal seguente:
    “Art. 3. -(Modi di pagamento). -1. L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:
    a)
    mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalita’telematiche, apposito contrassegno;

b)
in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o medianteversamento in conto corrente postale.

2.
Le frazioni degli importi dell’imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o pereccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.

3.
In ogni caso l’imposta e’ dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui,rispettivamente, all’articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa – Allegato A – annessa al presente decreto, per iquali l’imposta minima e’ stabilita in euro 0,50″.

81.
All’articolo 39, comma 13, alinea, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: “somme giocate” sono inserite le seguenti: “, dovuto dal soggetto al qualel’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d’imposta e’ identificato nell’ ambito deiconcessionari individuati ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, esuccessive modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari dinulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d’imposta fino alla data di rilascio dei nulla ostasostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso”.

82.
All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, il comma 13-bis e’ sostituito dal seguente:

“13-bis. Il prelievo erariale unico e’ assolto dai soggetti passivi d’imposta, con riferimento a ciascun anno solare, medianteversamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministerodell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati:
a)
i periodi contabili in cui e’ suddiviso l’anno solare;

b)
le modalita’ di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;

c)
i termini e le modalita’ con cui i soggetti passivi d’imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;

d)
le modalita’ per l’utilizzo in compensazione del credito derivante dall’eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto alprelievo erariale unico dovuto per l’intero anno solare;

e)
i termini e le modalita’ con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stessocomma 4 dell’ articolo 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonche’ gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cuiall’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successivemodificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto;

f)
le modalita’ con cui l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo’ concedere su istanza dei soggetti passivi d’imposta larateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficolta'”.

83.
Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis dell’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dal comma 82 del presente articolo, il prelievoerariale unico e’ assolto dai soggetti passivi d’imposta con le modalita’ e nei termini stabiliti nei decreti del direttore generaledell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004, e 14luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, e successive modificazioni.

84.
Dopo l’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, sono inseriti i seguenti:

“Art. 39-bis. -(Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti). -1. Per gli apparecchi previsti all’articolo 110,comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre delsecondo anno successivo a quello per il quale e’ dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell’imposta dovuta per i periodicontabili e per l’anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari in applicazione dell’articolo 39, comma 13­bis, lettera e), ed al controllo della tempestivita’ e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico dovuto dei versamenti effettuatidai concessionari stessi.

  1. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l’esito del controllo automatizzato e’ comunicato alconcessionario di rete per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che rilevi eventuali dati o elementi non considerati
    o valutati erroneamente nel controllo dei versamenti, puo’ fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione autonoma dei monopolidi Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
  2. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite lemodalita’ di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, di cui al comma 1.
    Art. 39-ter. -(Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli automatici). -1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 39-bis, risultano dovute a titolo di prelievo erarialeunico, nonche’ di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolodefinitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale e’ dovuto il prelievo erarialeunico. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalita’ della sua formazione e dei tempi di consegna, siapplica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
    2.
    Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quartoanno successivo a quello per il quale e’ dovuto il prelievo erariale unico.

3.
L’iscrizione a ruolo non e’ eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario di rete provvede a pagare, con le modalita’ indicatenell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute entro trenta giorni dalricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 dell’articolo 39-bis ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. Inquesti casi, l’ammontare della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento e’ ridotto ad un sesto e gli interessi sonodovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

4.
Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l’Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dalconcessionario di rete ai sensi della convenzione di concessione. In tal caso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Statocomunica al concessionario della riscossione l’importo del credito per imposta, sanzioni e interessi che e’ stato estinto tramitel’escussione delle garanzie e il concessionario della riscossione procede alla riscossione coattiva dell’eventuale credito residuo secondole disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Art. 39-quater. -(Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico). -1. Gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’adempimento dei loro compiti si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri indicati nell’articolo 51 del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Per l’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche siapplicano le disposizioni dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successivemodificazioni.
2.
Il prelievo erariale unico e’ dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o lecui caratteristiche consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni, nonche’ tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, ilcui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievoerariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. E’responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore deilocali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cuiall’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecitocivile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati difunzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti chehanno commesso l’illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui e’ stato rilasciato ilnulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrativerelativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei localiin cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano gia’ debitori di tali somme a titoloprincipale.

3.
Gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono alIaccertamento della base imponibile e del prelievoerariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocatememorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate nonsiano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell’Amministrazione autonomadei monopoli di Stato determinano induttivamente l’ammontare delle somme giocate sulla base dell’importo forfetario giornalierodefinito con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4.
Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quintoanno successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli stessi commi 2 e 3, le somme sucui e’ calcolato il prelievo erariale unico.

Art. 39-quinquies. -(Sanzioni in materia di prelievo erariale unico). – 1. La sanzione prevista nell’articolo 11, comma 1, del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, si applica anche alle violazioni, indicate nello stesso comma 1,relative al prelievo erariale unico.
2.
Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla ostadi cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi econgegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale oamministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell’ammontare del prelievo erariale unico dovuto, conun minimo di euro 1.000.

3.
Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete aisensi del comma 13-bis, lettera e), dell’articolo 39 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro

8.000.
Art. 39-sexies. -(Responsabilita’ solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate). -1. I terzi incaricati della raccolta di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente responsabili con i concessionari di rete per ilversamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonche’ per irelativi interessi e sanzioni.

  1. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite lemodalita’ di accertamento e di contestazione della responsabilita’ solidale di cui al comma 1.
    Art. 39-septies. -(Disposizioni transitorie). -1. Per le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1dell’articolo 39-bis, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale unico, nonche’ di interessi e di sanzioni, itermini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli e per la notifica dellerelative cartelle di pagamento, sono rispettivamente fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.
  2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i datirelativi alle annualita’ di cui al comma 1 che i concessionari di rete devono comunicare all’Amministrazione autonoma dei monopoli diStato, nonche’ i relativi termini e modalita’ di trasmissione”.
    85.
    All’articolo 110, comma 5, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo leparole: “escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato” sono aggiunte le seguenti: “e gli apparecchi di cui al comma6”.

86.
All’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il comma 9 e’sostituito dal seguente:

“9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:
a)
chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 nonrispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative didetti commi, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b)
chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvistidei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro perciascun apparecchio;

c)
chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od incircoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate neicommi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e’ punito con la sanzione amministrativapecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’usoin luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi allecaratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi,corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d)
chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o incircoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previstidalle disposizioni vigenti, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e)
nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), e’ preclusa all’Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato la possibilita’ di rilasciare all’autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l’installazione diapparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni;

f)
nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzioneamministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio”.

  1. E’ istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell’economia edelle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto deiseguenti criteri:
    a)
    formula di gioco caratterizzata dalla possibilita’ di garantire elevati premi ai giocatori;

b)
assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attivita’ di gestione, dell’ 8 per centocome compenso per l’attivita’ dei punti di vendita, del 25 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e dell’ 11,29per cento a favore dell’UNIRE;

c)
raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, delle agenzie di scommessa, nonche’ negli ippodromi.

  1. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato introduce con uno o piu’provvedimenti scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri:
    a)
    raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle agenzie di scommessa;

b)
organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse affidata all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c)
esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo principale dal caso;

d)
per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote d’imposta previste all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

e)
per le scommesse a totalizzatore, applicazione di una imposta del 12 per cento e di un montepremi non inferiore al 75 per centodella posta di gioco.

  1. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propriprovvedimenti, ogni qual volta ritenuto necessario ai fini dell’equilibrio complessivo dell’offerta, le innovazioni da apportare al giocodel Lotto aventi ad oggetto, in particolare:
    a)
    la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni;

b)
la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, introdotti dall’articolo 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

c)
l’introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi di gioco del Lotto, anche prevedendo modalita’ di fruizione distinteda quelle attuali, al fine di ampliare l’offerta di giochi numerici a quota fissa.

  1. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sonostabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita’ di affidamento in concessione dellagestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:
    a)
    aggiudicazione, in base al criterio dell’offerta economicamente piu’ conveniente, della concessione ad un soggetto da individuare aseguito di procedura di selezione aperta ai piu’ qualificati operatori italiani ed esteri, secondo i principi e le regole previste in materiadalla normativa nazionale e comunitaria, evitando comunque il determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco;

b)
inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare con procedura di selezione, dell’Enalotto, dei suoi giochicomplementari ed opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, non che’ di ogni ulteriore gioco numerico basato su ununico totalizzatore a livello nazionale;

c)
revisione del regolamento e della formula di gioco dell’Enalotto e previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale,anche al fine di assicurare il costante allineamento dell’offerta del gioco all’evoluzione della domanda dei consumatori;

d)
assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine dipreservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare ed ininterrotto svolgimento, anche con l’apporto dei punti divendita titolari di contratti con concessionari per la commercializzazione di tali giochi;

e)
coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalita’ di progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici,anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita noncoincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto.

91.
Al fine di garantire la continuita’ di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonche’ la tutela dei preminentiinteressi pubblici connessi, nelle more dell’operativita’ della nuova concessione, da affidare a seguito della prevista procedura diselezione, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall’attuale concessionario, fino al 30 giugno 2007. Con provvedimentodel Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il termine puo’ essere prorogato unasola volta, per un uguale periodo, esclusivamente nel caso in cui tale misura si renda necessaria in relazione agli esiti della proceduradi selezione.

92.
I proventi derivanti dalle procedure di selezione di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato comunque entro il 28febbraio 2007.

93.
Al comma 1, lettera b), dell’articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4agosto 2006, n. 248, dopo le parole: “somma giocata;” sono aggiunte le seguenti: “i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora sianoorganizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sonoconsiderati giochi di abilita’;”.

94.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni, ai delegati dellagestione dimessi, salvo che per inadempienza contrattuale, in conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione deiservizi di distribuzione dei generi di monopolio e’ consentito ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopoliosu istanza da presentare all’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio, conl’osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditivita’ previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie e previoversamento forfetario della somma di 12.000 euro rateizzabili in tre anni. Le rivendite assegnate non sono soggette al triennio diesperimento previsto dal quinto comma dell’ articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

95.
Le disposizioni di cui al comma 94 hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

96.
I soggetti che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, sono stati autorizzati

o richiedono l’autorizzazione all’istituzione e gestione di depositi fiscali di tabacchi lavorati devono dimostrare il possesso dei localiadibiti a deposito per un periodo di almeno nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, per le nuoveautorizzazioni, dalla data della richiesta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro centoventi giornidalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalita’ di attuazione del presente comma.
97.
I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi, se in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decretodel Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, possono esercitare, anche in forma societaria o consortile, l’attivita’ di depositifiscali nelle superfici dei locali in loro possesso e ospitanti i depositi di cui sono delegati alla gestione a prescindere dall’effettivadisponibilita’, al momento della domanda, dei tabacchi che intendono distribuire, con autorizzazioni concesse con la stessa planimetriae con un distinto codice di accisa rispetto alle autorizzazioni in essere, considerando le capacita’ di stoccaggio dei nuovi depositi comeaggiuntive a quelle gia’ determinate e disponendo l’obbligo di contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti al fine di evitarecommistioni, secondo modalita’ da stabilire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto deldirettore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

98.
All’articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, le parole: “nei sette anni successivi” sonosostituite dalle seguenti: “nei nove anni successivi”.

99.
I termini di cui all’articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sonofissati, rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per l’anno 2004 e al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 perl’anno 2005.

100.
All’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: “e a 1.000 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2006” sono sostituite dalle seguenti: “, a 1.000 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2007”.

101.
A decorrere dall’anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 102, perciascun fabbricato e’ specificato:

a)
oltre all’indirizzo, l’identificativo dell’immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dalsubalterno. Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi unicamente in caso di variazione relativaanche a solo uno di essi;

b)
l’importo dell’imposta comunale sugli immobili pagata nell’anno precedente.

102.
La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in relazione aiperiodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell’imposta comunale sugliimmobili. Tali indicazioni sono riportate nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31dicembre 2007, solo in caso di variazione relativa anche a solo una di esse. Con decreto del capo del Dipartimento per le politichefiscali del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato­citta’ ed autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalita’ per l’attuazione delle disposizioni di cui al periodoprecedente ed al comma 101.

103.
In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si verifica il versamento dell’imposta comunale sugli immobili relativo a ciascunfabbricato, nell’anno precedente. L’esito del controllo e’ trasmesso ai comuni competenti.

104.
Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essereindicato l’importo dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno precedente.

105.
I comuni trasmettono annualmente all’Agenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlliprevisti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili,ove discordanti da quelli catastali, secondo modalita’ e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

106.
I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmenteper via telematica all’Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio e’istituito, i dati acquisiti nell’ambito dell’attivita’ di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

107.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello dicomunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione.

108.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 106 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 11 deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

  1. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    al comma 1, primo periodo, le parole: “, salvo prova contraria,” sono soppresse;

b)
al comma 1, lettera a), le parole: “beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie”sono sostituite dalle seguenti: “beni indicati nell’ articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle societa’ commerciali dicui all’articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie”;

c)
al comma 1, lettera b), dopo le parole: “locazione finanziaria;” sono aggiunte le seguenti: “per gli immobili classificati nellacategoria catastale A/10, la predetta percentuale e’ ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutatinell’esercizio e nei due precedenti, la percentuale e’ ulteriormente ridotta al 4 per cento;”;

d)
al medesimo comma 1, ultimo periodo, le parole: “4) alle societa’ ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani”sono sostituite dalle seguenti: “4) alle societa’ ed enti che controllano societa’ ed enti i cui titoli sono negoziati in mercatiregolamentati italiani ed esteri, nonche’ alle stesse societa’ ed enti quotati ed alle societa’ da essi controllate, anche indirettamente”;

e)
al comma 2, secondo periodo, le parole: “l’articolo 76” sono sostituite dalle seguenti: “l’articolo 110”;

f)
al comma 3, lettera b), dopo le parole: “locazione finanziaria;” sono aggiunte le seguenti: “per le immobilizzazioni costituite da beniimmobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale e’ ridotta al 3 percento;”;

g)
dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

“3-bis. Fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive per le societa’ e per gli entinon operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato aisensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratoricoordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi”;

h)
al comma 4-bis, le parole: “di carattere straordinario” sono soppresse.

110.
Le disposizioni di cui al comma 109, lettera b), se piu’ favorevoli ai contribuenti, e quelle di cui alle lettere c), d) e f) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. I trasferimenti erariali alle regioni sono ridotti in misura pari al gettito derivantedalla disposizione di cui al comma 109, lettera g).

111.
Le societa’ considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonche’ quelle che a tale datasi trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione insocieta’ semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro unanno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 112 a 118 a condizioneche tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presentelegge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certaanteriore al 1° novembre 2006.

112.
Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell’articolo 182del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso ditrasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmentericonosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive nella misuradel 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di impostasono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l’imposta sostitutiva e’ stabilita nella misura del10 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell’ipotesi di attribuzione ai soci delsaldo attivo di rivalutazione.

113.
Ai fini dell’ applicazione dell’articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso direcesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuitidegli importi assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al comma 112 da parte della societa’, al netto dell’imposta sostitutiva stessa.Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle societa’trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

114.
Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se didiversa natura, posti in essere dalle societa’ di cui al comma 111 successivamente alla delibera di scioglimento, si consideranoeffettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nelrispetto delle condizioni prescritte, il valore normale e’ quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi diimposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, conmodificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l’attribuzione della rendita catastale.

115.
L’applicazione della disciplina prevista dai commi da 111 a 114 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazionedei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle societa’che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, esuccessive modificazioni.

116.
Le assegnazioni ai soci sono soggette all’imposta di registro nella misura dell’ l per cento e non sono considerate cessioni aglieffetti dell’imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria ecatastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non puo’ essere inferiore a quellarisultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensidell’ articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, surichiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non e’determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioniconcernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti ladeterminazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti societa’, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazionicommerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. L’applicazione del presente comma deveessere richiesta, a pena di decadenza, nell’atto di assegnazione ai soci.

117.
Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per leimposte sui redditi.

118.
Entro trenta giorni dall’avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia diaccatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redattiai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

119.
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le societa’ per azioni residenti nelterritorio dello Stato svolgenti in via prevalente l’attivita’ di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati inmercati regolamentati italiani, nelle quali nessun socio possieda direttamente o indirettamente piu’ del 51 per cento dei diritti di votonell’assemblea ordinaria e piu’ del 51 per cento dei diritti di partecipazione agli utili ed almeno il 35 per cento delle azioni sia detenutoda soci che non possiedano direttamente o indirettamente piu’ dell’ 1 per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e piu’ dell’ 1per cento dei diritti di partecipazione agli utili, possono avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale disciplinato dalledisposizioni del presente comma e dei commi da 120 a 141 e dalle relative nonne di attuazione che saranno stabilite con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi del comma 141 entro il 30 aprile 2007.

120.
L’opzione per il regime speciale e’ esercitata entro il termine del periodo d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuenteintende avvalersene, con le modalita’ che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’opzione e’irrevocabile e comporta per la societa’ l’assunzione della qualifica di “Societa’ di investimento immobiliare quotata” (SIIQ) che deveessere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonche’ in tutti i documenti della societa’ stessa.

121.
L’attivita’ di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprieta’ o di altrodiritto reale ad essa destinati rappresentano almeno 1’80 per cento dell’attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essaprovenienti rappresentano almeno 1’80 per cento dei componenti positivi del conto economico. Agli effetti della verifica di dettiparametri, assumono rilevanza anche le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 11, comma 2, deldecreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ nonche’ quelle detenute nelle societa’ che esercitino l’opzione di cuial comma 125 e i relativi dividendi formati, a loro volta, con utili derivanti dall’attivita’ di locazione immobiliare svolta da tali societa’. In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili, anche nel caso di loro classificazione tra le attivita’ correnti, ai finidella verifica del parametro reddituale, concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attivita’ diverse dallalocazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate. La societa’ che abbia optato per il regime speciale deve tenerecontabilita’ separate per rilevare i fatti di gestione dell’attivita’ di locazione immobiliare e delle altre attivita’, dando indicazione, tra leinformazioni integrative al bilancio, dei criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni.

122.
Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza per due esercizi consecutivi di una delle condizioni diprevalenza indicate nel comma 121 determina la definitiva cessazione dal regime speciale e l’applicazione delle ordinarie regole gia’ apartire dal secondo dei due esercizi considerati.

123.
L’opzione per il regime speciale comporta l’obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci almeno 1’85 per cento dell’utilenetto derivante dall’attivita’ di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni indicate al comma 121; se l’utile complessivodi esercizio disponibile per la distribuzione e’ di importo inferiore a quello derivante dall’attivita’ di locazione immobiliare e dalpossesso di dette partecipazioni, la percentuale suddetta si applica su tale minore importo.

124.
Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza dell’obbligo di cui al comma 123 comporta ladefinitiva cessazione dal regime speciale a decorrere dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti.

125.
Il regime speciale puo’ essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle societa’ per azioni residenti nel territorio delloStato non quotate, svolgenti anch’esse attivita’ di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma121, e in cui una SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ, possieda almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell’assembleaordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili. L’adesione al regime speciale di gruppo comporta, per la societa’controllata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dai commi da 119 a 141, l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio in conformita’ai principi contabili internazionali.

126.
L’ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonche’ dei diritti reali su immobili destinatialla locazione posseduti dalla societa’ alla data di chiusura dell’ultimo esercizio in regime ordinario. L’importo complessivo delleplusvalenze cosi’ realizzate, al netto delle eventuali minusvalenze, e’ assoggettato a imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito dellesocieta’ e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive con l’aliquota del 20 per cento.

127.
Il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili e dei diritti reali su immobili di cui alcomma 126, rilevando anche agli effetti della verifica del parametro patrimoniale di cui al comma 121, a decorrere dal quarto periodod’imposta successivo a quello anteriore all’ingresso nel regime speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei diritti realianteriormente a tale termine, ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del valore della produzione assoggettati aimposizione ordinaria, si assume come costo fiscale quello riconosciuto prima dell’ingresso nel regime speciale, al netto delle quote diammortamento calcolate su tale costo e l’imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili o ai diritti reali alienaticostituisce credito d’imposta.

128.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro iltermine previsto per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle societa’ relativa al periodo d’imposta anteriore a quello dalquale viene acquisita la qualifica di SIIQ; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldodell’imposta sul reddito delle societa’ relativa ai periodi d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati aisensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di rateizzazione, sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gliinteressi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascunadelle predette rate.

129.
Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita, ferma restando, in tal caso,l’applicazione del comma 127.

130.
A scelta della societa’, in luogo dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, l’importo complessivo delle plusvalenze, al netto delleeventuali minusvalenze, calcolate in base al valore normale, puo’ essere incluso nel reddito d’impresa del periodo anteriore a quello didecorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltreil quarto, qualificandosi, in tal caso, interamente come reddito derivante da attivita’ diverse da quella esente.

131.
Dal periodo d’imposta da cui ha effetto l’opzione per il regime speciale, il reddito d’impresa derivante dall’attivita’ di locazioneimmobiliare e’ esente dall’imposta sul reddito delle societa’ e la parte di utile civilistico ad esso corrispondente e’ assoggettata adimposizione in capo ai partecipanti secondo le regole stabilite nei commi da 134 a 136. Si comprendono nel reddito esente i dividendipercepiti, provenienti dalle societa’ indicate nel comma 121, formati con utili derivanti dall’attivita’ di locazione immobiliare svolta datali societa’. Analoga esenzione si applica anche agli effetti dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, tenendo conto, a tal fine,

della parte del valore della produzione attribuibile all’attivita’ di locazione immobiliare. Con il decreto di attuazione previsto dal comma119, possono essere stabiliti criteri anche forfetari per la determinazione del valore della produzione esente.

132.
Le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui decorrono gli effettidell’opzione e delle quali sia stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformita’ alle norme del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del 1986 si imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito derivante dall’attivita’ di locazioneimmobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle altre attivita’ eventualmente esercitate. Con il decreto attuativo di cui alcomma 119, possono essere previsti criteri anche forfetari per la ripartizione delle suddette quote.

133.
Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate,secondo le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile dell’imposta sostitutiva d’ingresso di cui ai commi da 126 a 133 e acompensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali attivita’ diverse da quella esente.

134.
Le SIIQ operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggettidiversi da altre SIIQ, derivanti dall’attivita’ di locazione immobiliare nonche’ dal possesso delle partecipazioni indicate nel comma 121.La misura della ritenuta e’ ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell’utile di esercizio riferibile a contratti di locazione diimmobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta e’ applicata atitolo d’acconto, con conseguente concorso dell’intero importo dei dividendi percepiti alla formazione del reddito imponibile, neiconfronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale; b) societa’ in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, societa’ ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territoriodello Stato delle societa’ e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta e’ applicata a titolo d’impostain tutti gli altri casi. La ritenuta non e’ operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza complementare di cui al decretolegislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli organismi d’investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testounico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche’ su quelli che concorrono a formare il risultato maturato dellegestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Le societa’ che abbianoesercitato l’opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125 operano la ritenuta secondo le regole indicate nei precedentiperiodi solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ.

135.
Le partecipazioni detenute nelle societa’ che abbiano optato per il regime speciale non beneficiano comunque dei regimi diesenzione previsti dagli articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

136.
Per le riserve di utili formatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre l’applicazione del regime speciale,continuano a trovare applicazione, anche agli effetti delle ritenute, le ordinarie regole.

137.
Le plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in societa’ che abbiano optato o che,entro la chiusura del periodo d’imposta del conferente nel corso del quale e’ effettuato il conferimento, optino per il regime speciale,ivi incluse quelle di cui al comma 125, sono assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie regole di tassazione ovvero adun’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive con aliquota del 20 per cento;tuttavia, l’applicazione dell’imposta sostitutiva e’ subordinata al mantenimento, da parte della societa’ conferitaria, della proprieta’ o dialtro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali dipari importo, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodod’imposta nel quale avviene il conferimento; si applicano per il resto le disposizioni del comma 128.

138.
Agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, i conferimenti alle societa’ che abbiano optato per il regime speciale, ivi inclusequelle di cui al comma 125, costituiti da una pluralita’ di immobili prevalentemente locati si considerano compresi tra le operazioni dicui all’articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successivemodificazioni. Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, sono soggetti, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale,ad imposta in misura fissa.

139.
Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni e i conferimenti alle predette societa’, diversi da quelli del comma138, trova applicazione la riduzione alla meta’ di cui all’articolo 35, comma 10-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

140.
Le disposizioni del comma 137 si applicano agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni dei commi 137 e 138 si applicano anche aiconferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in societa’ per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalentel’attivita’ di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entrola data di chiusura del periodo d’imposta del conferente nel corso del quale e’ effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessadata, le medesime societa’ optino per il regime speciale.

141.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina recata dai commi da 119 a 140. In particolare, il decretodovra’ definire:

a)
le regole e le modalita’ per l’esercizio della vigilanza prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti autorita’;

b)
i criteri e le modalita’ di determinazione del valore normale di cui al comma 126;

c)
le condizioni, le modalita’ ed i criteri di utilizzo delle perdite riportabili a nuovo ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, formatesi nei periodi d’imposta di vigenza delregime speciale;

d)
i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in SIIQ e nelle societa’ controllate di cui al comma

125;

e)
il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le societa’ da essa controllate di cui al comma 125;

f)
i criteri di individuazione dei valori fiscali dell’attivo e del passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime fiscalespeciale;

g)
le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale che interessano le SIIQ e le societa’ da queste controllate;

h)
le modalita’ ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta preesistenti all’opzione;

i)
gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente disciplinati dai commi da 119 a 140 o dai principi generali valevoliai fini delle imposte dirette;

l)
gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini dell’applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento di cuial secondo periodo del comma 134.

  1. All’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, anonna dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    il comma 3 e’ sostituito dal seguente:”3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’ articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successivemodificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazioneda pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e dellefinanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla datadi pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non puo’ eccederecomplessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione puo’ essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui alcomma 2″;

b)
dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:”3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 puo’ essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso dispecifici requisiti reddituali.”;

c)
al comma 4:

1)
le parole: “dei crediti di cui agli articoli 14 e 15” sono sostituite dalle seguenti: “del credito di cui all’articolo 165”;

2)
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L’addizionale e’ dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domiciliofiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell’addizionalemedesima e’ effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto e’ stabilitonella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell’annoprecedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota di cui alcomma 3 e’ assunta nella misura deliberata per l’anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell’anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predettotermine”;

d)
il comma 5 e’ sostituito dal seguente:”5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testounico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,l’acconto dell’addizionale dovuta e’ determinato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo e’ trattenuto in un numero massimo di noverate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell’addizionale dovuta e’ determinato all’atto delle operazioni diconguaglio e il relativo importo e’ trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello incui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso dicessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta e’ prelevata in unica soluzione. L’importo da trattenere e quellotrattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322″;

e)
il comma 6 e’ abrogato.

143.
A decorrere dall’anno d’imposta 2007, il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF e’ effettuato direttamente ai comuni diriferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita’ diattuazione del presente comma.

  1. All’articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: “e 2007” sono soppresse.

145.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell’ articolo 52 del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l’istituzione di un’imposta di scopo destinata esclusivamente allaparziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelleindicate nel comma 149.

  1. Il regolamento che istituisce l’imposta determina:
    a)
    l’opera pubblica da realizzare;

b)
l’ammontare della spesa da finanziare;

c)
l’aliquota di imposta;

d)
l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all’esistenza diparticolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che gia’ godono di esenzioni o di riduzioni ai fini delversamento dell’imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 curo;

e)
le modalita’ di versamento degli importi dovuti.

  1. L’imposta e’ dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed e’ determinataapplicando alla base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
    148.
    Per la disciplina dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.

149.
L’imposta puo’ essere istituita per le seguenti opere pubbliche:

a)
opere per il trasporto pubblico urbano;

b)
opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;

c)
opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;

d)
opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;

e)
opere di realizzazione di parcheggi pubblici;

f)
opere di restauro;

g)
opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;

h)
opere relative a nuovi spazi per eventi e attivita’ culturali, allestimenti museali e biblioteche;

i)
opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica.

150.
Il gettito complessivo dell’imposta non puo’ essere superiore al 30 per cento dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica darealizzare.

151.
Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti alrimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

152.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono stabilite, sentite l’ANCI e l’Unione delle province d’Italia (UPI), le modalita’ ed i termini di trasmissione, agli entilocali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l’addizionale comunale e provinciale sull’imposta sull’energia elettrica di cuiall’articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, esuccessive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislativeconcernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonche’ le informazioniconcernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.

153.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono individuate le province alle quali puo’ essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno deglianni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell’addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi aforniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 28 novembre1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, con priorita’ per leprovince confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quellenelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni.

154.
All’articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la parola: “venti” e’sostituita dalla seguente: “trenta”.

155.
Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero dell’economia e delle finanze per ottenere un differimento delladata di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero sipronuncia sull’istanza entro i successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravi dellepassivita’ totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

156.
All’articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: “comune” e’ sostituita dalleseguenti: “consiglio comunale”.

157.
Dopo l’articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente:”Art. 20.1. -(Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti). -1. Ai fini della salvaguardia degli entilocali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigentisono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria”.

158.
Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delledisposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, esuccessive modificazioni, nonche’ degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, fermerestando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento formale, puo’ nominare uno o piu’ messinotificatori.

159.
I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti deisoggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altreentrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,nonche’ tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacita’ ed affidabilita’, forniscono idonea garanzia del correttosvolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione,organizzato a cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di idoneita’.

160.
Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell’ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre

entrate ai sensi dell’ articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Ilmesso notificatore non puo’ farsi sostituire ne’ rappresentare da altri soggetti.

161.
Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli odei parziali o ritardati versamenti, nonche’ all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificandoal contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi diaccertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo aquello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono esserecontestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni.

162.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragionigiuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne’ ricevuto dal contribuente,questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devonocontenere, altresi’, l’indicazione dell’ufficio presso il quale e’ possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, delresponsabile del procedimento, dell’organo o dell’ autorita’ amministrativa presso i quali e’ possibile promuovere un riesame anche nelmerito dell’atto in sede di autotutela, delle modalita’, del termine e dell’organo giurisdizionale cui e’ possibile ricorrere, nonche’ iltermine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’entelocale per la gestione del tributo.

163.
Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena didecadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo.

164.
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giornodel versamento, ovvero da quello in cui e’ stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborsoentro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

165.
La misura annua degli interessi e’ determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenzarispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cuisono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla datadell’eseguito versamento.

166.
Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione e’ inferiore a 49centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

167.
Gli enti locali disciplinano le modalita’ con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute alcomune a titolo di tributi locali.

168.
Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall’ articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascuntributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. Incaso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

169.
Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per ladeliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purche’ entroil termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddettotermine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

170.
Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell’articolo 117, secondo comma,lettera r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi al gettitodelle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l’inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni dicui all’articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalita’ ed i termini per l’effettuazione della trasmissione dei dati.

  1. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore dellapresente legge.
  2. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    al comma 5 dell’ articolo 9, le parole da: “; il relativo ruolo” fino a: “periodo di sospensione” sono soppresse;

b)
sono abrogati: il comma 6 dell’articolo 9; l’articolo 10; il comma 4 dell’articolo 23; l’articolo 51, ad eccezione del comma 5; ilcomma 4 dell’articolo 53; l’articolo 71, ad eccezione del comma 4; l’articolo 75; il comma 5 dell’articolo 76.

  1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
il comma 4 dell’articolo 5 e’ abrogato;

b)
al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole: “adibita ad abitazione principale del soggetto passivo” sono inserite le seguenti: “,intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,”;

c)
all’articolo 10, il comma 6 e’ sostituito dal seguente:”6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entronovanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestantel’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresi’, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’interaprocedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”;

d)
i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell’articolo 11 sono abrogati;

e)
all’articolo 12, comma 1, le parole: “90 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni” e le parole da: “; il ruolo deveessere formato” fino alla fine del comma sono soppresse;

f)
l’articolo 13 e’ abrogato;

g)
il comma 6 dell’articolo 14 e’ abrogato.

  1. Al comma 53 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,

n.
248, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementirilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico”.

175.
Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.

176.
Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)
il comma 2-bis dell’articolo 6, il comma 1-bis dell’articolo 20, l’articolo 20-bis, il comma 4-bis dell’articolo 23 e il comma 5-ter dell’articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;

b)
il comma 13-quinquies dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c)
iI terzo comma dell’articolo 6 ed il quarto comma dell’articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

177.
Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

178.
All’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al comma 3, le parole da: “sono a carico” fino a: “del committente” sono sostituite dalle seguenti: “sono a carico, in solido,dell’esecutore materiale e del committente responsabile”;

b)
al comma 19, il terzo periodo e’ soppresso.

179.
I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio competente, possono conferire i poteri diaccertamento, di contestazione immediata, nonche’ di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per leviolazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell’ente locale o dei soggettiaffidatari, anche in maniera disgiunta, delle attivita’ di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altreentrate, ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Siapplicano le disposizioni dell’articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all’efficacia del verbale di accertamento.

180.
I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa e’ di competenza degli ufficidegli enti locali.

181.
Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possessoalmeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione equalificazione, organizzato a cura dell’ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneita’.

182.
I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso ne’ essere sottoposti a misure di prevenzionedisposte dall’autorita’ giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

183.
I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,e successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini delladeterminazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’allegato 1, punto 4, del regolamentodi cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

184.
Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivemodificazioni:

a)
il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 restainvariato anche per l’anno 2007;

b)
in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2,lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

c)
il termine di cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e’ fissato al 31 dicembre 2007. Taleproroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex “2A”, e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali dimatrice cementizia contenenti amianto.

185.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni diparticolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita’ locali, sono equiparate ai soggettiesenti dall’imposta sul reddito delle societa’, indicati dall’articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati digestire le attivita’ connesse alle finalita’ istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sonoesenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Leprestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delleimposte sui redditi, carattere di liberalita’.

186.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare unonere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.

  1. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e 186 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.
    188.
    Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate dagiovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attivita’ lavorativa per la quale sono gia’ tenuti alversamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativodel Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nonsono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l’importo di 5.000 euro. Le minori entratecontributive per 1’ENPALS derivanti dall’applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui.

189.
In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale dicui al titolo V della parte seconda della Costituzione, e’ istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento algettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull’imposta e’ efficace a decorrere dal 1° gennaio 2007con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimentioperati a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.L’aliquota di compartecipazione e’ applicata al gettito del penultimo anno precedente l’esercizio di riferimento.

190.
Dall’anno 2007, per ciascun comune e’ operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionalealla riduzione complessiva, di cui al comma 189, operata sul fondo ordinario ed e’ attribuita una quota di compartecipazione in egualemisura, tale da garantire l’invarianza delle risorse.

191.
A decorrere dall’esercizio finanziario 2008, l’incremento del gettito compartecipato, rispetto all’anno 2007, derivante dalladinamica dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, e’ ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dalMinistro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomielocali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto difmalita’ perequative e dell’esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

  1. A decorrere dall’anno 2009 l’aliquota di compartecipazione e’ determinata in misura pari allo 0,75 per cento.
  2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedonoall’attuazione dei commi da 189 a 192 in conformita’ alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazionedei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.
  3. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    al comma 1 dell’articolo 65:

1)
la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:”d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalita’ di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonche’di visure e certificati ipotecari”;

2)
la lettera g) e’ sostituita dalla seguente:”g) al controllo di qualita’ delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti”;

3)
la lettera h) e’ sostituita dalla seguente:”h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita’ egarantendo l’accesso ai dati a tutti i soggetti interessati”;

b)
la lettera a) del comma 1 dell’articolo 66 e’ sostituita dalla seguente:”a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all’aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degliestimi catastali fermo restando quanto previsto dall’articolo 65, comma 1, lettera h)”.

195.
A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunita’ montane, le funzioni catastali loro attribuite dall’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificatodal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali.Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilita’ di esercitare le funzionicatastali affidandole a societa’ private, pubbliche o miste pubblico-private.

196.
L’efficacia dell’attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbanodecorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e dellefinanze, adottato previa intesa tra l’Agenzia del territorio e l’ANCI, recante l’individuazione dei termini e delle modalita’ per il gradualetrasferimento delle funzioni, tenendo. conto dello stato di attuazione dell’informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacita’ organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedenteperiodo non si applica ai poli catastali gia’ costituiti.

197.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, e’ in facolta’ dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con l’Agenzia delterritorio per l’esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sonotacitamente rinnovabili. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e dellefinanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto contodelle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dall’Agenzia del territorio e dall’ANCI, sono determinati i requisiti e glielementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli di qualita’ che i

comuni devono assicurare nell’esercizio diretto, nonche’ i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento deglistessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umanestrumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonche’ i termini dicomunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell’avvio della gestione delle funzioni catastali.

198.
L’Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, nel rispettodelle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche modalita’ d’interscambio in grado di garantire l’accessibilita’ e la interoperabilita’applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalita’ d’interscambio devonoassicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l’unitarieta’ del servizio su tutto il territorio nazionale nell’ambitodel sistema pubblico di connettivita’.

199.
L’Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all’utenza in tutte le fasi delprocesso, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltreassistenza e supporto ai comuni nelle attivita’ di specifica formazione del personale comunale. L’assegnazione di personale puo’ avereluogo anche mediante distacco.

200.
Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199,l’Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l’esito della attivita’ realizzata, dandone informazione alMinistro dell’economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni parlamentari.

201.
Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo leparole: “protezione civile” sono inserite le seguenti: “e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimentodelle attivita’ istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita’ statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevanteinteresse,”.

202.
La lettera b) del comma 2 dell’ articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e’ sostituita dalla seguente:”b) trasferiti per finalita’ istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile e’ sito, ovvero al patrimoniodella provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titologratuito a comunita’, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cuialla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, esuccessive modificazioni, o a comunita’ terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi inmateria di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche’ alle associazioniambientaliste riconosciute ai sensi dell’ articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se entro un anno daltrasferimento l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poterisostitutivi”.

203.
All’articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Entro la data del 30 giugno2007, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell’ economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’universita’ edella ricerca, ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalita’ e i terminidel trasferimento in favore delle universita’ statali di cui al presente comma”.

204.
Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agliimmobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze, con l’atto di indirizzo di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, relativo all’Agenzia del demanio, determina gli obiettivi annualidi razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici,anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato.

205.
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le postecorrispondenti al costo d’uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascunaamministrazione.

206.
Il costo d’uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni e’ commisurato ai valori correnti di mercato secondo i parametridi comune commercio forniti dall’Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attivita’.

207.
Gli obiettivi di cui al comma 204 possono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie econduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d’uso di cui al comma 205 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraversola riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.

208.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalita’ e itermini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonche’ i contenuti e le modalita’ di trasmissione delle informazioni da partedelle amministrazioni usuarie e conduttrici all’Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti nell’atto di indirizzo di cuial comma 204, definisce annualmente le relative modalita’ attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.

209.
Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono abrogati il comma 9 dell’articolo 55 della legge 27dicembre 1997, n. 449, gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonche’ il comma 4dell’articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

210.
Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell’impiego dei beni immobili dello Stato, nonche’ al fine dicompletare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui all’articolo 65 del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l’Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero per ibeni e le attivita’ culturali, individua i beni di proprieta’ dello Stato per i quali si rende necessario l’accertamento di conformita’ delledestinazioni d’uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione di legittimita’ per le costruzioni eseguite, ovverorealizzate in tutto o in parte in difformita’ dal provvedimento di localizzazione. Tale elenco e’ inviato al Ministero delle infrastrutture.

211.
Il Ministero delle infrastrutture trasmette l’elenco di cui al comma 210 alla regione o alle regioni competenti, che provvedono,entro il termine di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alleverifiche di conformita’ e di compatibilita’ urbanistica con i comuni interessati. In caso di presenza di vincoli, l’elenco e’ trasmessocontestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il terminepredetto. Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero delle infrastrutture emette un’ attestazione diconformita’ alle prescrizioni urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di locazione passiva, ha valore solo transitorio eobbliga, una volta terminato il periodo di locazione, al ripristino della destinazione d’uso preesistente, previa comunicazioneall’amministrazione comunale ed alle eventuali altre amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.

212.
In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da parte della regione, oppure delle autorita’ preposte allatutela entro i termini di cui al comma 211, e’ convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o per uno opiu’ immobili, in base a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

213.
Per le esigenze connesse alla gestione delle attivita’ di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio1965, n. 575, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando i principi generali dell’ordinamentogiuridico contabile, l’Agenzia del demanio puo’ conferire apposito incarico a societa’ a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporticon l’Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione che definisce le modalita’ di svolgimento dell’attivita’ affidata edogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

214.
Laddove disposizioni normative stabiliscano l’assegnazione gratuita ovvero l’attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti esocieta’ a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili di proprieta’ dello Stato per consentire il perseguimentodelle finalita’ istituzionali ovvero strumentali alle attivita’ svolte, la funzionalita’ dei beni allo scopo dell’assegnazione o attribuzione e’da intendersi concreta, attuale, strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all’esercizio delle funzioni attribuite, nonche’ al loro proseguimento.

215.
E’ attribuita all’Agenzia del demanio la verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisitiall’atto dell’assegnazione o attribuzione e successivamente l’accertamento periodico della permanenza di tali condizioni o dellasuscettibilita’ del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilita’ dello Stato, e per esso dell’Agenzia del demanio come stabilitodalle norme vigenti. A tal fine l’Agenzia del demanio esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalita’ previste dal regolamento dicui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.

216.
Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche e’ vietata la dismissione temporanea. I beniimmobili per i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata operata la dismissione temporanea siintendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilita’ del Ministero dell’economia e delle finanze e per esso dell’Agenziadel demanio. Il presente comma non si applica ai beni immobili in uso all’Amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, aterzi per lo svolgimento di attivita’ funzionali alle finalita’ istituzionali dell’Amministrazione stessa.

217.
Il comma 109 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che irequisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma devono sussistere in capo agli aventidiritto al momento del ricevimento della proposta di vendita da parte dell’amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, conpropri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di dismissione programmati.

218.
Dopo il comma 3 dell’articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’ aggiunto il seguente:”3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previstedal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento”.

219.
Le unita’ immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato, destinate ad uso abitativo e gestite dall’Agenzia del demanio,possono essere alienate dall’Agenzia medesima, ai sensi dell’articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

220.
All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al comma 1, dopo le parole: “codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli” sono inserite le seguenti:”314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325,”;

b)
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:”2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,

n.
575, e successive modificazioni”.

221.
Il comma 5 dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:”5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonche’ i proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita o dalla liquidazionedei beni, di cui al comma 3, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamentodegli interventi per l’edilizia scolastica e per l’informatizzazione del processo”.

222.
A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 delcodice civile, sull’indennita’ premio di fine servizio, di cui all’articolo 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sull’indennita’ dibuonuscita, di cui all’articolo 3 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032,

e successive modificazioni, nonche’ sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le formepensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratoridipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamenteun importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai edi impiegati, e’ dovuto sull’importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarieta’ nella misura del 15 per cento. Con decretodel Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ diattuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

223.
Il 90 per cento delle risorse derivanti dall’attuazione del comma 222 affluiscono allo stato di previsione dell’entrata per esseresuccessivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 1261 e destinate ad iniziative volte a favorire l’istruzione e la tutela delledonne immigrate.

224.
In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasportopromiscuo, immatricolati come “euro 0” o “euro 1”, per i predetti autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31dicembre 2007, e’ disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centriautorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo e’ anticipato dal centroautorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d’imposta da utilizzare incompensazione secondo le disposizioni previste dai periodi secondo e quarto del comma 231.

225.
Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai sensi del comma 224 possono richiedere, qualora non risultinointestatari di veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico localenell’ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad una annualita’. Con decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita’ di erogazione del rimborso di cui al presente comma.

226.
In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso lademolizione con le modalita’ indicate al comma 233, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “euro0” o “euro 1”, con autovetture nuove immatricolate come “euro 4” o “euro 5”, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 alchilometro, e’ concesso un contributo di euro 800 per l’acquisto di detti autoveicoli nonche’ l’esenzione dal pagamento delle tasseautomobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualita’. La predetta esenzione e’ estesa per un’altra annualita’ perl’acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture eautoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno seicomponenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo.

227.
Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione conle modalita’ indicate al comma 233, di veicoli immatricolati come “euro 0” o “euro 1” con veicoli nuovi a minore impatto ambientale,e’ concesso un contributo di euro 2.000 per ogni veicolo di cui all’articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come “euro 4” o “euro 5”. Il beneficio e’ accordato afronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e pesocomplessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come “euro 0” o “euro 1”.

228.
Per l’acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediantealimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonche’ mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno e’concesso un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell’alimentazioneivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sonocumulabili, ove se ne presentino le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 o 227.

229.
Le disposizioni di cui ai commi 226, 227 e 228 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai commi 226 e 227 hanno validita’ per iveicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni di cui al comma 228 hannovalidita’ per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto contratto e’ stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre2009, con possibilita’ di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010.

230.
Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione e delcontributo di cui ai commi 226, 227, 228 e 236, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registroautomobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del testounico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: a) la conformita’ del veicolo acquistato ai requisiti prescritti dai commi 226, 227, 228 e 236; b) la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centriautorizzati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformita’ dello stesso airequisiti stabiliti dai commi 226, 227, 228 e 236; c) copia del certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati. L’ente gestoredel pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all’acquisto del veicolo che fruisce dell’esenzione dalpagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all’archivionazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono alnecessario scambio dei dati.

231.
Ai fini dell’applicazione dei commi 224, 226, 227 e 228, i. centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero leimprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale

credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cuiviene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprieta’. Il credito di imposta non e’ rimborsabile, nonconcorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne’ dell’imponibileagli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle impostesui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa. Il contributo di cui aicommi 226, 227 e 228 spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato difamiglia.

232.
Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici oimportatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a)
copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;

b)
copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprieta’ del veicolo usato; in caso dimancanza, copia dell’estratto cronologico;

c)
copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprieta’ rilasciato dal pubblico registroautomobilistico relativi al veicolo demolito;

d)
copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente.

233.
Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo di consegnare ad un demolitore ilveicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione alpubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o allecase costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, dellademolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo presenta una relazione alParlamento sull’efficacia della presente disposizione, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dei trasporti, con valutazione degli effettidi gettito derivati dalla stessa. Le eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo con specifica previsione di leggeper alimentare il Fondo per la mobilita’ sostenibile, di cui al comma 1121, subordinatamente al rispetto del raggiungimento degliobiettivi di finanza pubblica.

234.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore delpubblico registro automobilistico ed il Comitato interregionale di gestione di cui all’articolo 5 del protocollo di intesa tra le regioni e leprovince autonome ed il Ministero dell’economia e delle finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli archivi regionalie nazionale delle tasse automobilistiche, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sonostabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenutee di consentire l’aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.

235.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e il Ministero per le riforme ele innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sonoeffettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme dei commi da 224 a 234 e sonostabiliti i criteri e le modalita’ per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.

236.
A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria “euro 3”,con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria “euro 0”, realizzata attraverso la demolizione con le modalita’indicate al comma 233, e’ concessa l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualita’. Il costo dirottamazione e’ a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed e’ anticipato dal venditore che recuperadetto importo quale credito d’imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni del comma 231. Si applicano, per ilresto, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 230 a 235, con il rispetto della regola degli aiuti “de minimis” di’ cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui al presente comma hanno validita’ per imotocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente. I suddetti motocicli non possono essereimmatricolati oltre il 31 marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti daicommi 230 e 233 possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.

237.
Al comma 63 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre2006, n. 286, e’ aggiunto il seguente periodo: “Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trentoe di Bolzano prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importidella citata tabella 1”.

238.
Il comma 59 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre2006, n. 286, e’ sostituito dal seguente: “59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare l’installazione su autoveicoli immatricolaticome “euro 0” o “euro 1″ di impianti a GPL o a metano per autotrazione, e’ autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascunodegli anni 2007, 2008 e 2009”. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.

239.
Fatte salve le agevolazioni gia’ in vigore, le misure della tassa automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per iltrasporto promiscuo immatricolati come “euro 0”, “euro 1”, “euro 2”, “euro 3” e “euro 4”, di cui al comma 321, non si applicano per iveicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, aidrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamentealla immatricolazione.

240.
All’articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: “per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12tonnellate” sono aggiunte le seguenti: “ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come Ni, presentino codice dicarrozzeria FO (Effe zero) con quattro o piu’ posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicoloespressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettivadei Motori”.

241.
Le disposizioni del comma 240 hanno effetto a decorrere dal 3 ottobre 2006. E abrogato il comma 55 dell’articolo 2 deldecreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

242.
Per i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraversofusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quelloattribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per unammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.

243.
Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell’articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi dicui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, negli anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai finifiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 242 a titolo di avviamento o beni strumentali materiali eimmateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.

244.
Le disposizioni dei commi 242 e 243 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamenteimprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predetteoperazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto dipartecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

245.
Le disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazioneaziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni che consentono ilriconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243.

246.
L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 245 e’ subordinata alla presentazione all’Agenzia delle entrate di unaistanza preventiva ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previstidai commi da 242 a 249.

247.
Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previsteper le imposte sui redditi.

248.
La societa’ risultante dall’aggregazione che nei primi quattro periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione pone inessere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 242 a 249, decadedall’agevolazione, fatta salva l’attivazione della procedura di cui all’articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

249.
Nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 248, la societa’ e’ tenutaa liquidare e versare l’imposta sul reddito delle societa’ e l’imposta regionale sulle attivita’ produttive dovute sul maggior reddito,relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensidei commi 242 e 243. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

250.
Dopo il comma 2-bis dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 1993, n. 494, e’ aggiunto il seguente:”2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presentedisposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensidell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296″.

251.
Il comma 1 dell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre1993, n. 494, e’ sostituito dal seguente:”1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalita’ turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime especchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto deiseguenti criteri:

a)
classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:

1)
categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenzaturistica;

2)
categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normalevalenza turistica. L’accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica e’ riservato alle regioni competenti per territorio conproprio provvedimento. Nelle more dell’emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento e’ da intendersi la B. Unaquota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall’utilizzo delle aree, pertinenze especchi acquei inseriti nella categoria A e’ devoluta alle regioni competenti per territorio;

b)
misura del canone annuo determinata come segue:

1)
per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano lemisure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano lo disposizioni maggiorative di cui ai commi21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTATmaturati alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato perla categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadratoper la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti cosi’ comedefinite dall’articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l’ancoraggio delle navi al di fuori degli specchiacquei di cui al numero 1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attivita’ commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone e’ determinatomoltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall’Osservatoriodel mercato immobiliare per la zona di riferimento. L’importo ottenuto e’ moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuocosi’ determinato e’ ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto:fino a 200 metri quadrati, O per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati efino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell’Osservatorio del mercatoimmobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del piu’ vicino comune costiero rispetto al manufatto nell’ambito territorialedella medesima regione;
2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata invigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; adecorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);
c)
riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:

1)
in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravita’ che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione,previo accertamento da parte delle competenti autorita’ marittime di zona;

2)
nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle societa’ sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alleFederazioni sportive nazionali con l’esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attivita’ commerciali;

d)
riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell’articolo 39del codice della navigazione e all’articolo 37 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

e)
obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigiaantistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

f)
riduzione, per le imprese turistico-ricettive all’aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento”.

252.
11 comma 3 dell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre1993, n. 494, e’ sostituito dal seguente:”3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei benidel demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nauticada diporto”.

253.
All’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e’aggiunto, in fine, il seguente comma:”4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere duratasuperiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell’entita’ e della rilevanza economica delle opere darealizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni”.

254.
Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devonoaltresi’ individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono inoltreindividuare le modalita’ e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per ilraggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

255.
All’articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e’aggiunto, in fine, il seguente comma:”1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalita’ turistico-ricreative versate in eccedenzarispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell’articolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versareallo stesso titolo, in base alla medesima disposizione”.

256.
I commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2003, n. 326, e il comma 4 dell’articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.

257.
Le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento allamera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l’occupazione consista nella realizzazione sui benidemaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto

e’ incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l’indennizzo dovuto e’ commisurato ai valori di mercato, fermarestando l’applicazione delle misure sanzionatone vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.

258.
Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il canone annuo per l’uso deibeni del demanio dovuto dalle societa’ di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regimeprecario, e’ proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l’erario pari a 3 milioni di euro nel2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009.

259.
Dopo l’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, e’ inserito il seguente:”Art. 3-bis. -(Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). -1. I beni immobili di proprieta’ dello Stato individuati ai sensi dell’articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo nonsuperiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro,ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attivita’ economiche o attivita’ diservizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

2.
Il Ministero dell’economia e delle finanze puo’ convocare una o piu’ conferenze di servizi o promuovere accordi di programma persottoporre all’approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo.

3.
Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 e’ riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e nonsuperiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,per l’esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo e’ corrisposto dal concessionario all’atto delrilascio o dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio.

4.
Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo ditempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.

5.
I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandipredisposti dall’Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto dilocazione il riconoscimento all’affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.

6.
Per il perseguimento delle finalita’ di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i benimedesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell’articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dicui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile”.

260.
Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredita’ giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con ilMinistro dell’interno ed il Ministro dell’economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti ovacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredita’ giacenti si applica la disposizionedell’articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attivita’ corrispondente al diritto di proprieta’ o ad altro diritto realenon notifichi all’Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredita’ giacenti. Nella comunicazioneinoltrata all’Agenzia del demanio gli immobili sui quali e’ esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprieta’ o ad altro dirittoreale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali.

261.
All’articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 e’aggiunto il seguente:”2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’ articolo 11, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondoperiodo, del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni puo’ essere stabilita in anni cinquanta”.

262.
All’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, e successive modificazioni, dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:”15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l’Agenzia del demanio puo’ individuare, d’intesa con gli enti territoriali interessati,una pluralita’ di beni immobili pubblici per i quali e’ attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi disviluppo territoriale, che possa costituire, nell’ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo edattrazione di interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di fattibilita’ dei programmi facenti capo ai programmi unitaridi valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo allesomme da attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamentoe la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonche’ per gli interventi sugli immobili confiscati allacriminalita’ organizzata. E’ elemento prioritario di individuazione, nell’ambito dei predetti programmi unitari, la suscettivita’ divalorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d’uso o locazione, nonche’ l’allocazione di funzioni di interesse sociale,culturale, sportivo, ricreativo, per l’istruzione, la promozione delle attivita’ di solidarieta’ e per il sostegno alle politiche per i giovani,nonche’ per le pari opportunita’.

15-ter. Nell’ambito dei processi di razionalizzazione dell’uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare l’assetto infrastrutturaledelle Forze armate alle esigenze derivanti dall’adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa puo’ individuare beniimmobili di proprieta’ dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalita’ istituzionali, suscettibili di permuta con gli entiterritoriali. Le attivita’ e le procedure di permuta sono effettuate dall’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero della difesa, nelrispetto dei principi generali dell’ ordinamento giuridico-contabile”.

263.
All’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al comma 13-bis, le parole: “L’Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministerodella difesa” sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministero della difesa, con decreti da adottare d’intesa con l’Agenzia del demanio”; leparole: “da inserire in programmi di dismissione per le finalita’ di cui all’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “da consegnare all’Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi didismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia”; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Relativamente a taliprogrammi che interessino Enti locali, si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto dispostodall’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell’ambito degli accordi di programma puo’ essereprevisto il riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto dellevalorizzazioni assentite.”;

b)
al comma 13-ter, le parole da: “il Ministero” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “con decreti adottati ai sensidel medesimo comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000milioni di euro, da consegnare all’Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per un valorecomplessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all’Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007. Con le modalita’ indicatenel primo periodo e per le medesime finalita’, nell’anno 2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobiliper un valore pari a complessivi 2.000 milioni di euro”;

c)
i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati.

  1. Il comma 482 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ abrogato.
    265.
    All’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, dopo il comma 6-ter e’ inserito il seguente:”6-quater. Sui beni immobili non piu’ strumentali alla gestione caratteristica dell’impresa ferroviaria, di proprieta’ di Ferrovie delloStato spa o delle societa’ dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, che siano ubicati in aree naturali protette e interritori sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso di alienazione degli stessi e’ riconosciuto il diritto di prelazione degli enti locali edegli altri soggetti pubblici gestori delle aree protette. I vincoli di destinazione urbanistica degli immobili e quelli peculiari relativi allaloro finalita’ di utilita’ pubblica sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita”.

266.
All’ articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguentimodificazioni:

a)
al comma 1, la lettera a) e’ sostituita’ dalla seguente:”a) sono ammessi in deduzione:

1)
i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

2)
per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazionee le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delletelecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;

3)
per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazionee le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delletelecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo,Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione e’ alternativa a quella di cui al numero 2), e puo’essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 dellaCommissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;

4)
per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazionee le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delletelecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali eprevidenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

5)
le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonche’, per isoggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere daa) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresiquelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca esviluppo, a condizione che l’attestazione di effettivita’ degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, inmancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, deiragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabiledel centro di assistenza fiscale”;

b)
al comma 4-bis.1, dopo le parole: “pari a euro 2.000” sono inserite le seguenti: “, su base annua,” e le parole da: “; la deduzione”fino a: “di cui all’articolo 10, comma 2” sono soppresse;

c)
al comma 4-bis.2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta nel caso di contratti di lavoro a tempoindeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalita’ di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successivemodificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per isoggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegatinell’esercizio di attivita’ commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita’ istituzionali, l’importo e’ ridotto in base alrapporto di cui all’articolo 10, comma 2”;

d)
al comma 4-ter, le parole: “la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1” sono sostituite dalle seguenti: “le deduzioni indicate nelpresente articolo”;

e)
dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

“4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell’ occupazione, in alternativa a quanto previsto dalcomma 4-quinquies, l’importo deducibile e’, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questocaso l’intera maggiorazione spetta nei limiti di intensita’ nonche’ alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto afavore dell’assunzione di lavoratori svantaggiati.
4-septies. Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non puo’comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e 1’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), e’ alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui aicommi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies”.
267.
Le deduzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comeda ultimo modificato dal comma 266, spettano, subordinatamente all’ autorizzazione delle competenti autorita’ europee, a decorreredal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, conconseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2).

268.
La deduzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come daultimo modificato dal comma 266, spetta in misura ridotta alla meta’ a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l’intero ammontarea decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.

269.
Nella determinazione dell’acconto dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive relativa al periodo d’imposta in corso al 1°febbraio 2007, puo’ assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando intale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268. Agli stessi effetti, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1°febbraio 2007, puo’ assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando ledisposizioni del comma 266 senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 267 e 268.

270.
Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui al comma 796, lettera b), un ammontare di risorse equivalente a quello che deriverebbe dall’incremento automatico dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, applicataalla base imponibile che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte dai commi da 266 a 269, e’ ad essericonosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di europer l’anno 2007, a 179 milioni di euro per l’anno 2008 e a 191,94 milioni di euro per l’anno 2009. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, le somme di cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito dell’impostaregionale sulle attivita’ produttive di ciascuna regione.

271.
Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture produttiveubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghepreviste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunita’ europea, a decorrere dal periodo d’impostasuccessivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, e’attribuito un credito d’imposta secondo le modalita’ di cui ai commi da 272 a 279.

272.
Il credito d’imposta e’ riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensita’ di aiuto previste dalla Cartaitaliana degli aiuti a finalita’ regionale per il periodo 2007-2013 e non e’ cumulabile con il sostegno de minimis ne’ con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

  1. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
    a)
    macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui alprimo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive gia’ esistenti o che vengonoimpiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271;

b)
programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c)
brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attivita’ svoltanell’unita’ produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sonoagevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta.

274.
Il credito d’imposta e’ commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente gliammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa strutturaproduttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodod’imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costosostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

275.
L’agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica e delle fibresintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita’ regionale 2007-2013,pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, nonche’ ai settori della pesca, dell’industria carbonifera,creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d’imposta a favore di imprese o attivita’ che riguardano prodotti o appartengono aisettori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, e’ riconosciuto nelrispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell’Unione europea e previa autorizzazione, oveprescritta, della Commissione europea.

276.
Il credito d’imposta e’ determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e deve essereindicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne’ della base imponibile dell’impostaregionale sulle attivita’ produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e’ utilizzabile ai

fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l’eventuale eccedenza e’ utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazionedella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito e’ concesso.

277.
Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loroacquisizione o ultimazione, il credito d’imposta e’ rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati infunzione. Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti aterzi, destinati a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno datodiritto all’agevolazione, il credito d’imposta e’ rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nelperiodo d’imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il creditod’imposta e’ rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi dellenuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non vieneesercitato il riscatto. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato che deriva dall’applicazione del presente comma e’ versato entro iltermine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

278.
Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sonoadottate le disposizioni per l’effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Taliverifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall’attribuzione del credito d’imposta, sono, altresi’, finalizzate alla valutazione dellaqualita’ degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l’opportunita’ di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventianaloga finalita’.

279.
L’efficacia dei commi da 271 a 278 e’ subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita’europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

280.
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’impostain corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese e’ attribuito un credito d’imposta nella misura del 10 per cento dei costisostenuti per attivita’ di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformita’ alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti diStato in materia, secondo le modalita’ dei commi da 281 a 285. La misura del 10 per cento e’ elevata al 15 per cento qualora i costi diricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con universita’ ed enti pubblici di ricerca.

281.
Ai fini della determinazione del credito d’imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l’importo di 15 milioni di euro perciascun periodo d’imposta.

282.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del redditone’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109,comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esuccessive modificazioni, ed e’ utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l’eventuale eccedenza e’utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, adecorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta conriferimento al quale il credito e’ concesso.

283.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati gliobblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attivita’ di ricerca e sviluppo agevolabili e lemodalita’ di verifica ed accertamento della effettivita’ delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cuial comma 280.

284.
L’efficacia dei commi da 280 a 283 e’ subordinata,’ ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita’europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

285.
Entro il 31 dicembre 2007 il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato hafacolta’ di bandire, nei limiti di una corretta ed equilibrata distribuzione territoriale, una o piu’ nuove gare, per un massimo di ulteriori

1.000 agenzie, alle medesime condizioni previste dai bandi di gara pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 199 del 28 agosto2006.
286.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il 20 per cento delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cuial comma precedente e’ destinato ad un Fondo finalizzato ad interventi a favore del personale dell’amministrazione finanziariaimpegnato nel contrasto dell’evasione fiscale. Con lo stesso decreto il medesimo Fondo e’ ripartito tra le competenti unita’ previsionalidi base dello stato di previsione del predetto Ministero.

287.
Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di un credito d’imposta a titolo di spesa di produzione,di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde diartisti emergenti.

288.
Possono accedere al credito d’imposta di cui al comma 287 fermo restando il rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, solo le imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale dibilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di serviziradiotelevisivi.

289.
Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione econtrollo della qualita’ ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n.

510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, e’ concesso un creditod’imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell’ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazionidi conformita’. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, nel rispetto delledisposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, le modalita’ per l’accesso all’agevolazione di cui al presente comma, entro unlimite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

290.
Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione mondiale del commercio, sono ammessi al credito di impostadi cui al comma precedente gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi o costituite informa cooperativa, per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento (CE) n.510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.

291.
Nell’articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,le parole: “La prima rata e’ versata entro il 27 dicembre 2006.” sono soppresse.

292.
Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all’articolo 35, commi8, lettera a), e 10, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernenti l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta diregistro alle cessioni e alle locazioni, anche finanziarie, di immobili. Tuttavia, il cedente o locatore puo’ optare per l’applicazionedell’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 10, numeri 8) ed 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, in presenza dei presupposti ivi previsti. In caso di opzione l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali sonodovute sulla base delle regole di cui all’articolo 35, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il cedente o locatore che intende esercitare l’opzione per ipotesi diverse da quelledisciplinate dall’articolo 35, comma 10-quinquies, del citato decreto-legge, ne da’ comunicazione nella dichiarazione annuale relativaall’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno 2006. Per le cessioni l’eventuale eccedenza dell’imposta di registro conseguenteall’effettuazione dell’opzione e’ compensata con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, fermo restando lapossibilita’ di chiedere il rimborso per gli importi che non trovano capienza in tale compensazione.

293.
All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo ilcomma 14 e’ inserito il seguente:”14-bis. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione diregolamenti ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute dal presente decreto regolino lamateria, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente”.

294.
All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,dopo il comma 23, e’ inserito il seguente:”23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l’articolo 2, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Ministro dellefmanze 11 settembre 2000, n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative all’esercizio di influenza dominante su altri agentidella riscossione, nonche’ al divieto, per i legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici dipendenti ovveroconiugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici dipendenti”.

295.
Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui ai decreti delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n. 642 e 26 aprile 1986, n. 131.

296.
Per l’anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonche’ alpersonale docente presso le universita’ statali ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall’impostalorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste acarico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l’acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica.

297.
Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’universita’ e della ricerca, sono stabilite le modalita’ di attuazione delle disposizionidi cui al comma 296.

298.
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro,per l’anno 2007, destinato all’erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, perle spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, definiscemodalita’, limiti e criteri per l’attribuzione dei contributi di cui al presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare il rispettodei limiti di stanziamento di cui al periodo precedente.

299.
All’articolo 67 del testo’ unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, letteram), sono apportate le seguenti modifiche:

a)
al primo periodo, dopo le parole: “compensi erogati” sono inserite le seguenti: “ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici perprestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalita’ dilettantistiche, equelli erogati”;

b)
al secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: “e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratoritecnici”.

  1. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al
    n. 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  2. All’articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, ‘di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)
    dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sonoseparatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.”;

b)
l’ultimo periodo e’ soppresso.

302.
All’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:”3-bis. Quando l’omissione o incompletezza riguarda l’indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all’articolo 110,comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, siapplica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicatinella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000″.

303.
La disposizione del comma 302 si applica anche per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della presentelegge, sempre che il contribuente fornisca la prova di cui all’articolo 110, comma 11, primo periodo, del citato testo unico delleimposte sui redditi. Resta ferma in tal caso l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 471.

304.
All’articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “, asomministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione” sono sostituite dalle seguenti: “e a somministrazioni di alimenti e bevande,con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,”.

305.
Per l’anno 2007 le detrazioni di cui al comma 304 spettano nella misura del 50 per cento.

306.
Nell’articolo 36, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,

n. 248, le parole: “edilizia residenziale convenzionata pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “edilizia residenziale convenzionata”. Ladisposizione recata dal periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalladata di entrata in vigore della presente legge.
307.
Per la uniforme e corretta applicazione delle norme di cui all’articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all’articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e all’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 aprile 1986, n. 131, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati periodicamente i criteriutili per la determinazione del valore normale dei fabbricati ai sensi dell’articolo 14 del citato decreto n. 633 del 1972, dell’articolo 9,comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, edell’articolo 51, comma 3, del citato decreto n. 131 del 1986.

308.
Nell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguentimodificazioni:

a)
al secondo comma, le parole: “di cui alle lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alle lettere a), b) ed e)”;

b)
dopo l’ultimo comma, e’ aggiunto il seguente:”Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all’attivita’ esercitata edalle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo e al secondo comma sonoeseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta”.

309.
All’articolo 1, comma 497, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: “per lesole cessioni fra persone fisiche” sono sostituite dalle seguenti: “e fatta salva l’applicazione dell’articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di personefisiche”.

310.
Nell’articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: “e diterreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione,” sono soppresse.

  1. Al comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con ilMinistro dello sviluppo economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007,possono essere individuate le attivita’ per le quali l’imposta e’ dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.”;

b)
nel secondo periodo, le parole: “di cui al periodo precedente”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui al primo periodo del presentecomma”.

312.
All’articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esuccessive modificazioni, dopo la parola: “devianza,” sono inserite le seguenti: “di persone migranti, senza fissa dimora, richiedentiasilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo,”.

313.
Nell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: “previste dal decreto legislativo 21aprile 1993, n. 124” sono aggiunte le seguenti: “, nonche’ quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Statimembri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui aldecreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successivemodificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239”.

314.
Il comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e’ sostituito dal seguente:”2. La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ sostituita dalla seguente:”e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizionie nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributiversati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullospazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239″”.

315.
All’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a)
nel primo periodo del comma 1, le parole: “situati negli Stati membri dell’Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e lecui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 10-bis,” sono sostituite dalle seguenti: “conformi alle direttivecomunitarie situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sonoinclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1°aprile 1996, n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del testo unico delle disposizioni inmateria di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,”;

b)
al comma 9, le parole: “situati negli Stati membri della Comunita’ economica europea e conformi alle direttive comunitarie” sonosostituite dalle seguenti: “conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderentiall’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239”.

316.
Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e’sostituito dal seguente: “Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da societa’ o enti, diversi dalle banche, il cuicapitale e’ rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Statiaderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’ articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ovvero da quote, l’aliquota del 12,50 per cento si applica acondizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale diriferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degliStati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4settembre 1996, e successive modificazioni, o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento diemissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti”.

317.
All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, le parole: “in mercatiregolamentati italiani” sono sostituite dalle seguenti: “in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Statiaderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni”.

318.
All’articolo 54, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: “ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese” sonoinserite le seguenti: “, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di eta’ inferiore a 35 anni”.

319.
All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti:”i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi dieta’ compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla praticasportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministrodelegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e le attivita’ sportive;i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, esuccessive modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una universita’ ubicata in un comune diverso da quello diresidenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita’ immobiliari situate nellostesso comune in cui ha sede 1′ universita’ o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro;i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di nonautosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro”;

b)
al comma 2, primo periodo, le parole: “e) e f)” sono sostituite dalle seguenti: “e), f), i-quinquies) e i-sexies)”; nel secondo periododel medesimo comma le parole: “dal comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal comma 2” ed e’ aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: “Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sonostate sostenute per le persone indicate nell’articolo 12 ancorche’ non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimoarticolo”.

320.
All’articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Tale misura siapplica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione”.

321.
A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tabella di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dellefinanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, e’ sostituita dalla Tabella 2 annessa alla

presente legge. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data dientrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in favore delleregioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma.

322.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme del comma 321 esono definiti i criteri e le modalita’ per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome diTrento e di Bolzano.

  1. Le disposizioni dell’articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
    n. 178, nonche’ quelle dell’articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo2003, n. 39, si interpretano nel senso che le esenzioni ivi previste si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di autoveicoli le cuirichieste di iscrizione al pubblico registro automobilistico siano state presentate entro i sessanta giorni successivi alla data di acquisto,ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  2. Al comma 72 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    il primo periodo e’ sostituito dai seguenti: “Le disposizioni della lettera a) del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo diimposta successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Le altre disposizioni del medesimo comma 71, in derogaall’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, hanno effetto apartire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.”;

b)
nel terzo periodo, dopo le parole: “legge 23 agosto 1988, n. 400,”, sono inserite le seguenti: “sentite le Commissioni parlamentaricompetenti”;

c)
nel quarto periodo, dopo le parole: “La modifica e’ effettuata,” sono inserite le seguenti: “prioritariamente con riferimento alledisposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 71,”.

325.
All’articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera f-quater) e’ aggiunta la seguente:”f-quinquies) le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e daquelle di cui all’articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell’intermediazione siconsiderano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell’Unione europea; lesuddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse e’ ivi soggettopassivo d’imposta”.

326.
All’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le percentuali di cuialle lettere a) e c) sono ridotte rispettivamente all’1 per cento e al 10 per cento per i beni situati in comuni con popolazione inferioreai 1.000 abitanti”.

  1. Il comma 37 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
    n. 248, e’ sostituito dal seguente:”37. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie dicontribuenti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2008″.
    328.
    All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo ilcomma 37 sono inseriti i seguenti:”37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1°gennaio 2008 devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi e’ consentitala deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilitodall’articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verificazioneperiodica di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondole modalita’ stabilite con il regolamento di cui al comma 37-ter.

37-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giornidalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono emanate disposizioni atte a disciplinare le modalita’ di rilascio dellecertificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi”.

329.
L’aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislativeconcernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e’ ridotta a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto.

330.
All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportatele seguenti modificazioni:

a)
al numero 8) dopo le parole: “escluse le locazioni di” sono inserite le seguenti: “fabbricati abitativi effettuate in attuazione di pianidi edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all’articolo31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della

costruzione o dell’intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di”;

b)
al numero 8-bis), le parole da: “, entro quattro anni” fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: “dalle impresecostruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31,primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione odell’intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore aquattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata”.

331.
Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esuccessive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter)dell’articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzisia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facolta’ per le cooperative sociali dicui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre1997, n. 460. Nella tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esuccessive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente numero:”127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionatadalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457″.

332.
All’articolo 6, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente:”c-bis) a societa’ che svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi da altra societa’ controllata, controllante o controllatadalla stessa controllante, ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile”.

333.
All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: “ai centri” sono inserite le seguenti: “e, adecorrere dall’anno 2006, agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all’articolo 1, comma 4, eall’articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell’albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n.12,”

334.
All’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al comma 1-bis, alinea, le parole: “e le minusvalenze” e “gli immobili e” sono soppresse e, dopo le parole: “o da collezione”, sonoinserite le seguenti: “di cui al comma 5”;

b)
dopo il comma 1-bis e’ inserito il seguente:”1-bis.l. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis”;

c)
il comma 2 e’ sostituito dal seguente:”2. Per i beni strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui alcomma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo deibeni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. E tuttaviaconsentita la deduzione integrale, nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali ilcui costo unitario non sia superiore a curo 516,4. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali e’ ammessa acondizione che la durata del contratto non sia inferiore alla meta’ del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilitonel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Aifini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all’articolo 164,comma 1, lettera b), la deducibilita’ dei canoni di locazione finanziaria e’ ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazionefinanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d’imposta in cui maturano. Le spese relative all’ammodernamento, allaristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sonoimputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite del5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all’inizio del periodo d’imposta dal registro di cuiall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l’eccedenza e’deducibile in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi”;

d)
al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: “Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che ilcontribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’ arte o professione, e’deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, unimporto pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobilinonche’ quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristichenon sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono”.

335.
Le disposizioni introdotte dal comma 334 in materia di deduzione dell’ ammortamento o dei canoni di locazione finanziariadegli immobili strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1° gennaio2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d’imposta 2007,2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.

336.
All’articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d-bis) e’ aggiunta la seguente:”d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e inteseinternazionali”.

337.
Fino al 31 dicembre 2006 le comunicazioni previste dall’ articolo 8, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall’articolo 37, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si considerano validamente effettuate anche se il contribuente,invece di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazionedell’IVA, abbia indicato il numero di partita IVA dei predetti soggetti.

338.
All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre2006” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007”.

339.
All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
il comma 34 e’ sostituito dal seguente:”34. In sede di prima applicazione del comma 33, l’aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenutinelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell’anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia delterritorio dall’AGEA. L’Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazionicolturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni ed inparticolare all’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l’Agenzia del territorio, con apposito comunicato dapubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, peri sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul propriosito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2, del decretolegislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro iltermine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamentodelle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati; i nuovi redditi cosi’ attribuiti producono effetti fiscali dal 10gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”;

b)
il comma 36 e’ sostituito dal seguente:”36. L’Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall’AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamentoe da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell’ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catastoterreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita’ ai fini fiscali, nonche’ quelli che non risultanodichiarati al catasto. L’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilita’, per ciascun comune, dell’elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualoraaccertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessantagiorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti aisensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano allarichiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell’Agenziadel territorio provvedono con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relativedichiarazioni redatte in conformita’ al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne irelativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1°gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di taleindicazione, dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttoredell’Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilitemodalita’ tecniche ed operative per l’attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall’articolo 28del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successivemodificazioni”.

340.
Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nellecitta’ del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, con particolare riguardo al centro storico di Napoli, e’ istituito nello statodi previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno deglianni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.

341.
Le aree di cui al comma 340 devono essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale e leagevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 340 sono disciplinate in conformita’ e nei limitiprevisti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita’ regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuovacostituzione.

342.
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico,formulata sentite le regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e l’identificazione, laperimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici. Con decreto del Ministro dellosviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalita’ e le procedure per laconcessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 340concedibili, secondo le modalita’ previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

343.
Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazionedelle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE unarelazione annuale sugli esiti delle predette attivita’.

344.
Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edificiesistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almenoil 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,

spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a unvalore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

345.
Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edificiesistenti o unita’ immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestrecomprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico delcontribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione

che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.

346.
Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all’ installazione di pannelli solari per la produzione diacqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case diricovero e cura, istituti scolastici e universita’, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degliimporti rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali dipari importo.

347.
Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazioneinvernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta unadetrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fmo a un valoremassimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

348.
La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 e’ concessa con le modalita’ di cui all’articolo 1 della legge 27dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto delMinistro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreche’ siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

a)
la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti e’ asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmentedell’asseverazione;

b)
il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, un “attestato di qualificazione energetica”, predisposto edasseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell’unita’ immobiliareed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti,per un identico edificio di nuova costruzione. L’attestato di qualificazione energetica comprende anche l’indicazione di possibiliinterventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unita’ immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione.Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l’attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

  1. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
  2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.
    350.
    All’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:”1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l’installazione dei pannellifotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzioneenergetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unita’ abitativa”.

351.
Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metricubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite difabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto aivalori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche’ del fabbisogno dienergia per il condizionamento estivo e l’illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenutiper conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.

352.
Per l’attuazione del comma 351 e’ costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Condecreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e lemodalita’ per l’accesso e l’erogazione dell’incentivo, nonche’ i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamentoestivo e l’illuminazione.

353.
Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e lorocombinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quotapari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascunapparecchio, in un’unica rata.

354.
Ai soggetti esercenti attivita’ d’impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energeticaper l’illuminazione nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dalreddito d’impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi:

a)
sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;

b)
sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purche’ alloggiate inapparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento;

c)
sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti adalto rendimento ottico, maggiore o uguale all’80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade

a ioduri metallici;

d)
azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso.

355.
Nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e il terzo periodo d’imposta successivia quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senzatenere conto delle disposizioni del comma 354.

356.
All’onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sullerisorse del Fondo di cui al comma 362.

357.
Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della migrazione della televisione analogica allatelevisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per l’anno 2007, con il pagamento delcanone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta,ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spesesostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, perl’acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio2000, n. 212, nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo d’impostasuccessivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si assume, quale imposta del periodo d’impostaprecedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma.

358.
Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienzadi potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonche’ per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza dipotenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importirimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un’unica rata.

359.
Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l’acquisto e 356. l’installazione di variatori di velocita'(inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, inun’unica rata.

360.
Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocita’ (inverter) di cui aicommi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocita’ (inverter) di cui ai medesimicommi, nonche’ le modalita’ per l’applicazione di quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delledisposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.

361.
Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche a cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al comma 357 al fine di garantire ilrispetto del principio di neutralita’ tecnologica e la compatibilita’ con le piattaforme trasmissive esistenti, nonche’ le modalita’ perl’applicazione di quanto disposto al medesimo comma 357.

362.
Il maggiore gettito fiscale derivante dall’incidenza dell’imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili diorigine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nelDocumento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, e’ destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, allacostituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornituraenergetica per finalita’ sociali.

363.
Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e’ istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il triennio2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.

364.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entrotre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, le modalita’ e i termini per l’utilizzo delladotazione del Fondo di cui al comma 362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per lariduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per unasomma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361.

365.
Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono stipulati accordi tra il Governo, le regioni e gli enti localiche garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano gia’ esistenti, di strutture amministrative, almeno presso ciascuncomune capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte essere coperti dallerisorse del Fondo di cui al comma 362.

366.
All’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, le parole: “inclusenell’obiettivo n. l di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni” sono sostituitedalle seguenti: “del Mezzogiorno”.

367.
Nel decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante le disposizioni di attuazione della direttiva 2003/301CE relativa allapromozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, l’articolo 3 e’ sostituito dal seguente:”Art. 3. -(Obiettivi indicativi nazionali). – 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenoreenergetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale delcarburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

a)
entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;

b)
entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;

c)
entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.

  1. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono, nell’ambito dei rispettivi programmi di agevolazione dicui ai commi 1 e 5 dell’articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e suiconsumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo dibiodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5″.
  2. Nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioniin materia di interventi nel settore agroenergetico, l’articolo 2-quater e’ sostituito dal seguente:”Art. 2-quater. -(Interventi nel settore agroenergetico). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumobenzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l’obbligodi immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati alcomma 4, con le modalita’ di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto
    o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
    2.
    Per l’anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e’ fissata nella misura dell’ 1,0 per cento di tutto il carburante, benzina egasolio, immesso in consumo nell’anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dall’anno 2008, talequota minima e’ fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate lesanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell’obbligo previsto per i singoli anni diattuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiereagroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cuiall’articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo dibiodiesel che annualmente puo’ godere della riduzione dell’accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l’incentivazione delbioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.

3.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ilMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalita’ per l’attuazione dell’obbligo di cuial comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto dellaquantita’ di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.

4.
I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, ilbioetanolo e suoi derivati, l’ETBE e il bioidrogeno.

  1. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:
    a)
    nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili edell’impiego dei biocarburanti;

b)
nei contratti di fornitura dei’ biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

6.
Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere laproduzione e l’impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varieta’ vegetali dadestinare ad utilizzazioni energetiche.

7.
Ai fini dell’articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas e’ equiparato al gasnaturale.

8.
Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilita’ e larintracciabilita’ della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie aricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolareriferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l’ubicazione dei siti diproduzione”.

369.
Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 1, il comma 423 e’ sostituito dal seguente:”423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fontirinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonche’ di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo edi prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli,costituiscono attivita’ connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di redditoagrario”.

370.
All’onere derivante dall’attuazione del comma 369, pari a un milione di curo a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediantecorrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

371.
Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali eamministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
all’ articolo 21:

1)
il comma 6 e’ sostituito dal seguente:”6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile,

come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oliminerali del biodiesel e’ effettuata in regime di deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere usato comecombustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 61.”;

2)
i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono abrogati;

b)
dopo l’articolo 22 e’ inserito il seguente:”Art. 22-bis. -(Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa). – 1. Nell’ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, e’ applicata una aliquota di accisa parial 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all’allegato 1. Con decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politicheagricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati irequisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programmapluriennale nonche’ le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, icriteri per l’assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorita’ al prodotto proveniente da intesedi filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programmapluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi inconsumo. Per ogni anno di validita’ del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, nonimmessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennalepurche’ vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dallapredetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altribeneficiari. Nelle more dell’entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni delregolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L’efficacia della disposizione di cui alpresente comma e’ subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita’ europea, alla preventivaautorizzazione da parte della Commissione europea.

2.
Nelle more dell’autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell’entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1,per l’anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate e’ assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256del 2003, dall’Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitatividi biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari delpredetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell’accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso inconsumo. La parte restante del contingente e’ assegnata, dall’Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell’ambito dicontratti quadro o intese di filiera e delle relative quantita’ di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti,proporzionalmente a tali quantita’. L’eventuale mancata realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera,nonche’ dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall’accesso al contingente agevolato per ivolumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all’operatore nell’ambito del programmapluriennale per i due anni successivi.

3.
Entro il 1° marzo di ogni anno di validita’ del programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politicheagricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel edelle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell’anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine dievitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, diconcerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricolealimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validita’ del programma di cui al comma 1, e’ rideterminata lamisura dell’agevolazione di cui al medesimo comma 1.

4.
A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell’agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 e’conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l’erario, a partire dall’anno successivo a quello della rideterminazione.Qualora la misura dell’aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventivaautorizzazione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita’ europea, l’efficacia delle disposizioni di cui alpresente comma e’ subordinata all’autorizzazione stessa.

5.
Per l’anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al programma triennale di cui all’articolo 21, commi 6-bis e 6-ter, del presente decreto nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006; nell’ambito del predetto programma, a partire dal 1° gennaio2007, l’aliquota di accisa ridotta relativa all’etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola e’ rideterminata in euro298,92 per 1.000 litri”.

  1. Con effetto dal 1° gennaio 2008 nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e suiconsumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all’articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    il comma 5 e’ sostituito dal seguente:”5. Allo scopo di incrementare l’utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale e’ stabilita, nell’ambito diun programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile suiseguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:

a)
bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;

b)
etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;

c)
additivi e riformulanti prodotti da biomasse:

1)
per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;

2)
per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.”;

b)
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

“5-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di73 milioni di euro annui, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell’agevolazione prevista dal comma 5,tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai finidell’impiego nella carburazione, nonche’ le modalita’ di verifica della loro idoneita’ ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutatasull’intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall’inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppoeconomico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i costi industriali medidei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al finedi evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, diconcerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricolealimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, e’ eventualmente rideterminata la misuradell’agevolazione di cui al medesimo comma 5.5-ter. In caso di aumento dell’ aliquota di accisa sulle benzine di cui all’allegato I, l’aliquota di accisa relativa all’ETBE, di cui al comma5, lettera b), e’ conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente conquanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8maggio 2003, relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti”.
373.
L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 372 e’ subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivodella Comunita’ europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

374.
Per l’anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all’ articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assegnato secondo le modalita’ di cui all’articolo 22-bis, comma 2, primo periodo, e’ incrementatain misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei limiti di tali risorse, puo’ essere destinata anche come combustibileper riscaldamento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato della sommadi euro 16.726.523 a valere sulle disponibilita’ del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all’articolo 148 della legge23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle disponibilita’recate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attivita’ produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero dell’economia edelle finanze e’ autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

375.
Per l’anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel di cui all’articolo 22-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da assegnare secondo le modalita’ dettate dall’articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che risultassero non assegnati al termine dell’anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e losviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all’articolo 1, comma 422, della medesima legge n. 266 del 2005.

376.
Gli importi annui previsti dall’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,come modificato dal comma 520 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, all’incrementodel contingente di biodiesel di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli anni2007-2010. Il restante 50 per cento e’ assegnato al Fondo di cui all’articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,destinando l’importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari eforestali nel campo bioenergetico.

377.
In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ ambiente e della tutela del territorio e del maree delle politiche agricole alimentari e forestali, per le finalita’ di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all’articolo 22-bis, comma 5, del testo unico di cui al medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995.

378.
All’articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: “, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzodefinite dalla Commissione biocombustibili, di cui all’ articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” sono soppresse.

379.
Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di quanto disposto dai commi da 367 a 378, per “intesa di filiera” e”contratto quadro” si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

380.
E’ esentato dall’accisa, entro un importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere dall’anno 2007, l’impiego afini energetici nel settore agricolo, per autoconsumo nell’ambito dell’impresa singola o associata, dell’olio vegetale puro, come definitodall’allegato I, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari eforestali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono definite le modalita’ per l’accesso all’agevolazione di cui al presente comma.

381.
All’ onere derivante dall’ attuazione del comma 380, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, siprovvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1°ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

382.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministrodelle politiche agricole alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cuiall’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi:

a)
incentivare l’impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all’ articolo 90 delregolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003;

b)
incentivare l’impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall’agricoltura, dalla zootecnia, dalle attivita’

forestali e di trasformazione alimentare, nell’ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici;

c)
incentivare l’impiego a fini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e ingrado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.

383.
Ai certificati verdi riconosciuti ai produttori di energia ai sensi del comma 382 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo1, comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

384.
Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’sostituito dal seguente:”122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domesticoattraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministerialedi cui all’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successivemodificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alleforniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria”.

  1. Il secondo periodo del comma 369 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ soppresso.
  2. I commi 370, 371 e 372 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:”370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa inmateria di protezione dei dati personali; per l’acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatoricommerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze; per l’acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devonocorrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. L’importo fisso annuale e la percentuale di aumento possonocomunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze anche tenendo conto dei costicomplessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall’ Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguatorendimento degli investimenti e dell’andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sonoindividuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall’Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatoricommerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
    371.
    Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l’acquisizione,anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell’Agenzia del territorio.

372.
Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371,e’ soggetto altresi’ ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti aisensi del comma 370 e, nell’ipotesi di dati la cui acquisizione non e’ soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativatributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successivemodificazioni”.

  1. Sono prorogate per l’anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unita’immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio ediliziorelative:
    a)
    agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spesesostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

b)
alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal l° gennaio 2007.

  1. Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
    389.
    Al fine di incentivare l’abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppoeconomico e’ istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all’erogazione di contributi ai gestori di attivita’commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’eliminazione delle barrierearchitettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministrodell’economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d’intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarieta’ sociale,definisce modalita’, limiti e criteri per l’attribuzione dei contributi di cui al presente comma.

390.
All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: “per i setteperiodi d’imposta successivi” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “per gli otto periodi d’imposta successivi l’aliquotae’ stabilita nella misura dell’ 1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007 l’aliquota e’ stabilita nella misura del3,75 per cento”.

  1. Per l’anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
    392.
    Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente leagevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprieta’ contadina, e’ prorogato al 31 dicembre 2007.

393.
Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria infavore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

  1. A decorrere stalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007 si applicano:
    a)
    le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche’ la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l’aliquota di cui al

numero 1) della predetta lettera d) e’ stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b)
le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c)
le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specificiterritori nazionali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30novembre 2001, n. 418;

d)
le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica,di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

e)
le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4, dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388;

f)
le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente nonmetanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g)
le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno dellaprovincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, esuccessive modificazioni;

h)
le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2,comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

395.
L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 394, lettera a), e’ subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita’ europea.

396.
Le disposizioni dell’articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicanoanche alle somme versate nel periodo d’imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31dicembre 2007.

397.
Le disposizioni dell’articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogateal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.

398.
All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: “Per gli anni 2003, 2004,2005 e 2006” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007”.

399.
Per l’anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi diassistenza sanitaria, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e’ fissato in euro 3.615,20.

400.
Le disposizioni dell’articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche relativamente al periodod’imposta 2006.

401.
Il comma 9 dell’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:”9. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi adapparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’ 80per cento. La percentuale di cui al precedente periodo e’ elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia deiveicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo”.

402.
11 comma 3-bis dell’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e’ sostituito dal seguente:”3-bis. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativiad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80per cento”.

403.
Le disposizioni introdotte dai commi 401 e 402 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al31 dicembre 2006; per il medesimo periodo d’imposta, nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito edell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinatatenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402.

404.
Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamentida emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a)
alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonche’ allaeliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell’ambito delle procedure sull’autorizzazione alleassunzioni la possibilita’ della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell’articolo 28, commi 2, 3 e4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli ufficidirigenziali;

b)
alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c)
alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o lariorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base deiprincipi di efficienza ed economicita’ a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell’interno, il Ministro

dell’economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e leinnovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali,l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprieta’ pubblica;

d)
alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e)
alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f)
alla riduzione delle dotazioni organi che in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione dellerisorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque il15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e diformazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferioreall’8 per cento all’anno fino al raggiungimento del limite predetto;

g)
all’avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura inconsiderazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all’unificazione dei servizi contabili degli ufficidella rete diplomatica aventi sede nella stessa citta’ estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 delregolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell’ufficiounificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.

405.
I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalladata della loro emanazione.

406.
Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materieivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.

407.
Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento dellafunzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze gli schemi di regolamento dicui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:

a)
da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modificaorganizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;

b)
da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi daraggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.

408.
In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui allanormativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani diriallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto sianoeffettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predispone entro il 31 marzo 2007, sonoapprovati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblicaamministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nelle more dell’approvazione dei piani non possono esseredisposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze amiate, ai Corpi di polizia e al Corponazionale dei vigili del fuoco.

409.
Il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificanosemestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione suirisultati di tale verifica.

410.
Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui alcomma 404 e’ fatto divieto, per gli armi 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

411.
I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell’esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente ilmonitoraggio sull’osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e allaCorte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

412.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, ilMinistro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, emana linee guida per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da404 a 416.

413.
Le direttive generali per l’attivita’ amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani eprogrammi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui alcomma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.

414.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmidi cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilita’dirigenziale.

415.
L’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 e’ coordinata anche al fine del conseguimento dei risultatifinanziari di cui al comma 416 dall'”Unita’ per la riorganizzazione” composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblicaamministrazione, dell’economia e delle finanze e dell’interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attivita’ conseguentialla predetta attuazione. Nell’esercizio delle relative funzioni l’Unita’ per la riorganizzazione si avvale, nell’ambito delle attivita’istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture gia’ esistenti presso le competenti amministrazioni.

416.
Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa noninferiori a 7 milioni di euro per l’anno 2007, 14 milioni di euro per l’anno 2008 e 20 milioni di euro per l’anno 2009.

417.
Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, oltre alle specifiche misure distabilizzazione previste dai commi 418 e 419, e’ istituito un “Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici” finalizzato allarealizzazione di piani straordinari per l’assunzione a tempo indeterminato di personale gia’ assunto o utilizzato attraverso tipologiecontrattuali non a tempo indeterminato.

418.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblicaamministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previoconfronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le procedure per l’assegnazionedelle risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono, altresi’, fissati irequisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalita’ di selezione.

419.
E’ fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque minisuccessivi all’attribuzione delle stesse. L’inosservanza di tale divieto comporta responsabilita’ patrimoniale dell’autore della violazione.

420.
Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 417 e’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Ilmedesimo Fondo puo’ essere, altresi’, alimentato da:

a)
una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cuiall’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al venti per cento delle somme giacentisui conti di cui all’articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della definizione del regolamento previstadal medesimo comma;

b)
una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cuiall’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al 5 per cento dei versamenti a titolo didividendi derivanti da societa’ pubbliche, eccedenti rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento nettodelle pubbliche amministrazioni, definiti nel documento di programmazione economico finanziaria.

  1. Al comma 7 dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,

n.
248, dopo le parole: “non si applicano” sono inserite le seguenti: “ai commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, e”.

  1. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con dettidecreti si provvede altresi’ all’attuazione di disposizioni legislative recanti limiti per specifiche categorie di spesa in modo daassicurare, nel sistema dell’autonomia contabile e di bilancio della Presidenza e dandone adeguata evidenza, l’invarianza in termini difabbisogno e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle disposizioni legislative medesime”.
  2. Fino al completo riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006,
    n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l’efficacia dell’articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, e’ sospesa.
  3. All’ articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio2006, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)
    al secondo periodo, dopo le parole: “segreteria tecnica” sono aggiunte le seguenti: “che costituisce struttura di missione ai sensidell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303”;

b)
dopo il quarto periodo, e’ inserito il seguente: “Non si applicano l’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,nonche’ l’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermorestando il vincolo di spesa di cui al presente comma”;

c)
in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: “Allo scopo di assicurare la funzionalita’ del CIPE, l’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica, altresi’, all’Unita’ tecnica – finanza diprogetto di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cuiall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all’articolo 6 del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi dell’articolo 22, comma 2, dellalegge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di direzione ricadente tra quelli di cui all’articolo 29,comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”.

  1. In coerenza con la revisione dell’ordinamento degli enti locali prevista dal titolo V della parte seconda della Costituzione e conil conferimento di nuove funzioni agli stessi ai sensi dell’ articolo 118 della Costituzione, con regolamento da adottare ai sensidell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministero dell’interno, sonoindividuati gli ambiti territoriali determinati per l’esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici dell’Amministrazionedell’interno, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri e indirizzi:
    a)
    semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei procedimenti e contenimento dei relativi costi;

b)
realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;

c)
ottimale impiego delle risorse;

d)
determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attivita’ economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alle realta’ etnico-linguistiche;

e)
ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificita’ dell’ambito territoriale di riferimento e alla esigenza di garantireprincipalmente la prossimita’ dei servizi resi al cittadino.

  1. Ai fini di quanto previsto dai commi da 404 a 416 l’articolazione periferica del Ministero dell’economia e delle finanze e’ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l’opportunita’, interregionale e interprovinciale, in relazione alle esigenze diconseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all’utenza.
  2. Con le modalita’, i tempi e i criteri previsti dai commi da 404 a 416 si provvede:
    a)
    al riordino dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e delle finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali deltesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche’ delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali deiservizi vari;

b)
alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali.

428.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 404 gli uffici di cui al comma 427, lettera a), assumono le seguenti denominazioni: “Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze” e “Ragionerie territoriali dello Stato”.

429.
Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici territoriali dell’economia e delle finanze possono delegare alle aziende sanitarielocali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica.

430.
Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalita’ dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, leDirezioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1° dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite trale strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico.

431.
Al medesimo fine di cui al comma 430, l’Amministrazione della pubblica sicurezza provvede alla razionalizzazione delcomplesso delle strutture preposte alla formazione e all’aggiornamento del proprio personale, nonche’ dei presidi esistenti nei settorispecialistici della Polizia di Stato.

432.
I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall’articolo 6 della legge 31marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, e dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottatientro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

433.
Con successivi provvedimenti si provvede alla revisione delle norme concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza dilivello B, garantendo ai funzionari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, l’applicazione adesaurimento dell’articolo 42, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonche’ il loro successivoimpiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si provvede altresi’ ad adeguare l’organico dei dirigenti generalidi pubblica sicurezza, nonche’ la disciplina relativa all’inquadramento nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando,comunque, l’invarianza della spesa.

434.
Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 430 a 433 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni dieuro per l’anno 2007, a 8,1 milioni di euro per l’anno 2008 e a 13 milioni di euro per l’anno 2009.

435.
Al fine di conseguire il piu’ razionale impiego delle risorse umane, logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizianell’espletamento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di conseguire gli obiettivi di sicurezza pubblica nell’ambito dellerisorse disponibili, il Ministro dell’interno, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, predispone, entro il 30giugno 2007, appositi piani pluriennali, di carattere interforze, di riarticolazione e ridislocazione dei presidi territoriali delle Forze dipolizia, con l’obiettivo di realizzare una riduzione della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio, almeno pari al5 per cento entro l’anno 2007 e ad un ulteriore 5 per cento entro l’anno 2008, anche mediante le convenzioni di cui al comma 439.

436.
Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre2009.

437.
Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscatied affidati in uso alle Forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore possono essere utilizzati per tuttii compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria definiti dall’ amministrazione assegnataria.

438.
Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre2009. L’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) procede alla realizzazione degli investimenti di cuiall’articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con priorita’ per il “Centro polifunzionale della Polizia di Stato” diNapoli, rientrante tra quelli previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005, nonche’ alla realizzazione degli investimenti di cui al primoperiodo del presente comma.

439.
Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezzadei cittadini, il Ministro dell’interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali cheprevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presentecomma non si applica l’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

440.
Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto,ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati edella contabilita’, non puo’ eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse. Talemisura deve essere raggiunta mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto allepredette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all’8 per cento all’anno fino al raggiungimento del limitepredetto. Le disposizioni del presente comma non si applicano all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ed alle Agenzie fiscali.

441.
Le agenzie e gli enti di cui al comma 440 adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, iprovvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di cui al medesimo comma,riducendo contestualmente le dotazioni organiche.

442.
I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui al comma 441 sono trasmessi alla Presidenza delConsiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato.

443.
I processi riorganizzativi di cui ai commi da 440 a 442 devono essere portati a compimento entro il termine massimo di unanno dalla data di entrata in vigore della presente legge salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 440.

444.
I competenti organi di controllo delle amministrazioni effettuano il monitoraggio sull’osservanza delle disposizioni di cui aicommi da 440 a 445 e ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamenteverificano ogni anno il rispetto del parametro di cui al comma 440 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento dellefunzioni di supporto.

445.
In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti di cui al comma 441, o di mancato rispetto, a partiredal 1° gennaio 2008, del parametro di cui al comma 440, gli organi di governo dell’ente o dell’agenzia sono revocati o sciolti ed e’nominato in loro vece, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissariostraordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione dell’attivita’ istituzionale e di procedere, entro il termine massimo di unanno, all’attuazione di quanto previsto dai commi da 440 a 444.

446.
Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi dellapubblica amministrazione per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale, tutte le amministrazioni dello Stato,ad eccezione delle Forze armate compresa l’Arma dei carabinieri, per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedureinformatiche e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e deiservizi del tesoro.

447.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi emodalita’ di erogazione del pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato medianteordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Il Ministero della difesa assicura, per le Forzearmate compresa l’Arma dei carabinieri, l’invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie alDipartimento della ragioneria generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per lefinalita’ di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

448.
I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenzadel Consiglio dei ministri ai fini di quanto previsto dall’articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

449.
Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successivemodificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati,entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, letipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogniordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzanoi parametri di prezzo-qualita’ come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ognicaso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.

450.
Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine egrado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievocomunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 11, comma 5, delregolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

451.
Il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare l’introduzionedella carta di acquisto elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni e servizi. Successivamente, conregole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82, e successive modificazioni, e’ disciplinata l’introduzione dei predetti sistemi di pagamento per la pubblicaamministrazione.

452.
Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogniordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, avvengono, per le convenzioni che hanno attivo il negozioelettronico, attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabiliall’amministrazione procedente e sussistano ragioni di imprevedibile necessita’ e urgenza certificata dal responsabile dell’ufficio.

453.
Con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioninella pubblica amministrazione, possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti da effettuare a caricodell’aggiudicatario delle convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

454.
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze e con il supporto della CONSIP Spa, realizza, sentita l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture, un programma per l’adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione deifabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, chevengono utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Dall’ attuazione del presente comma non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

455.
Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituirecentrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice deicontratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazionied enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nelmedesimo territorio.

456.
Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1,della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

457.
Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l’armonizzazione dei piani dirazionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell’utilizzo degli strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi. Nel quadrodel patto di stabilita’ interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per larazionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalita’ e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi.Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

458.
E’ abrogato l’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 3.All’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “Per le finalita’ di cui al presente articolo, nonche'” e leparole: “, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2,” sono soppresse.

459.
Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri del consiglio di amministrazione della Societa’ di cui aldecreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, nonche’ della Societa’ di cui all’articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16marzo 1999, n. 79, e’ ridotto a tre. I componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall’incarico alla data di entrata invigore della presente legge ed i nuovi componenti sono nominati entro i successivi quarantacinque giorni. Il limite di tre si applicaanche per il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle societa’ di cui al comma 461.

460.
La Societa’ Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppod’impresa Spa” ed e’ societa’ a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, lepriorita’ e gli obiettivi della Societa’ e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed isuoi eventuali aggiornamenti e, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dellosviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Societa’ e delle sue controllate dirette edindirette che, ai fini della loro efficacia e validita’, necessitano della preventiva approvazione ministeriale.

461.
Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Societa’ di cui al comma460 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori nonstrategici di attivita’. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovra’ prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero dellesocieta’ controllate sia ridotto a non piu’ di tre, nonche’ entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una societa’ veicolo, dellepartecipazioni di minoranza acquisite; per le societa’ regionali si procedera’ d’intesa con le regioni interessate anche tramite lacessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazionidi riorganizzazione, nonche’ quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse.

462.
All’articolo 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono soppresse le parole: “, regionali e locali”.

463.
Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
all’articolo 2, comma 5, le parole: “, regionali e locali” sono soppresse;

b)
all’articolo 2, il comma 6 e’ sostituito dal seguente:”6. I diritti dell’azionista in riferimento alla societa’ Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesacon il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze,nomina gli organi della societa’ e ne riferisce al Parlamento”;

c)
all’articolo 2, dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente:”6-bis. Un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi diamministrazione e di revisione della Societa’.”;

d)
l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente:”Art. 4. – 1. La societa’ presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attivita’ svolte ai fini dellavalutazione di coerenza, efficacia ed economicita’ e ne riferisce alle Camere”.

464.
All’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, le parole: “e con il Ministro per le politiche agricole” sono soppresse.

465.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, entro quarantacinque giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo volto, ove necessario, al contenimento del numero dei componentidei consigli di amministrazione delle societa’ non quotate partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze e rispettive societa’controllate e collegate, al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l’oggetto sociale delle societa’.

466.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il conferimento di nuovi incarichi, nelle societa’ di cui alcomma 465, i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile,

non possono superare l’importo di 500.000 euro annui, a cui potra’ essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 percento della retribuzione fissa, che verra’ corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi sarannorivalutati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Percomprovate ed effettive esigenze il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ concedere autorizzazioni in deroga. Nellaregolamentazione del rapporto di amministrazione, le societa’ non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento dellacessazione dell’incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualita’ di indennita’.

467.
L’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attivita’ propedeutiche ai processi di dismissione di societa’partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presuppostinormativi e di mercato per l’attivazione di detti processi.

468.
Le disposizioni di cui al comma 216 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al personale conqualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonche’ ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore.

469.
Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita’ e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delleAmministrazioni pubbliche, nonche’ di incrementarne l’efficienza e migliorare la qualita’ dei servizi, con uno o piu’ regolamenti, daemanare ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta delMinistro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazionisindacali, procede, senza oneri diretti o indiretti a carico delle amministrazioni pubbliche, al riordino, alla semplificazione e allarazionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica.

470.
Gli uffici centrali del bilancio valutano, in sede di applicazione delle norme di spesa e minore entrata, la congruenza delleclausole di copertura.

471.
All’articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: “e’ sottoposto alla vigilanza della Presidenza delConsiglio dei ministri” sono sostituite dalle seguenti: “e’ sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorioe del mare”.

472.
All’articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con regolamento, daadottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarieche si rendano necessarie per rimodulare l’assetto organizzativo e strutturale dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, ondeconsentire ad esso l’ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una piu’ efficiente e razionale gestione delle risorsefinanziarie disponibili”.

473.
Il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e’ sostituito dal seguente: “La Corte definisceannualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita’ previamente deliberate dalle competentiCommissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti”.

474.
Presso il Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituita la Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di diecimembri, per le seguenti finalita’ di studio e di analisi:

a)
formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riformadei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia diretto a:

1)
per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato, disegnare una diversa classificazione della spesa, anche medianteridefinizione delle unita’ elementari ai fini dell’approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad unaefficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attivita’ pubbliche e la responsabilizzazione dellecompetenti amministrazioni;

2)
migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota distanziamenti afferenti alle autorizzazioni legislative di spesa, nonche’ con una prospettazione delle decisioni in termini diclassificazione funzionale, economica e per macrosettori;

3)
armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, per un piu’ agevole consolidamento dei conti dicassa e di contabilita’ nazionale;

b)
elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento dellafinanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistemadelle autonomie territoriali, nonche’ all’efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del Patto distabilita’ europeo;

c)
elaborare studi e analisi concernenti l’attivita’ di monitoraggio’ sui flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale delloStato del Ministero dell’economia e delle finanze;

d)
valutare, in collaborazione con l’ISTAT e con gli altri enti del sistema statistico nazionale, 1′ affidabilita’, la trasparenza e lacompletezza dell’informazione statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica;

e)
svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche, studi e rilevazioni e cooperare alle attivita’ poste inessere dal Parlamento in attuazione del comma 480.

475.
La Commissione di cui al comma 474 opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell’economia e delle finanze,sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalita’ e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento unarelazione sull’ attivita’ svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l’anno in corso. Per l’anno 2007 la Commissione avviala propria attivita’ sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 474 a 481, con priorita’ per le attivita’ di supporto del programma dicui al comma 480.

476.
Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 474, e’ istituito un apposito Servizio studi nell’ambito delDipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, cui e’ preposto un dirigente di primafascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso.

477.
Per l’espletamento della sua attivita’ la Commissione di cui al comma 474 si avvale, altresi’, della struttura di supporto dell’AltaCommissione di studio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, laquale e’ contestualmente soppressa. La Commissione puo’ altresi’ avvalersi degli strumenti di supporto gia’ previsti per laCommissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all’articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, iviincluso l’accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto comma del medesimo articolo 32, nonche’ l’istituzione di una segreteria tecnicae la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine e’autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2007.

478.
Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui alcomma 474 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonche’ la data di inizio della sua attivita’. I membri della Commissione,incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanzapubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa di nomi indicata dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al presente comma e’ comunicato alle competenti Commissioni parlamentari.

479.
I componenti della Commissione di cui al comma 474 sono nominati per un triennio e possono, alla scadenza, essere rinnovatiper una sola volta.

480.
Per l’anno 2007 il Ministro dell’economia e delle finanze, avvalendosi anche della Commissione di cui al comma 474, promuovela realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioini centrali, anche in relazionealla applicazione delle disposizioni del comma 507, individuando le criticita’, le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibilistrategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate, sul piano della qualita’ e dell’economicita’. Ai finidell’attuazione del programma di cui al presente comma, le amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, alMinistero dell’economia e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di competenza, anche alla lucedell’applicazione delle disposizioni del comma 507 e delle altre disposizioni di cui ai commi da 404 a 512, indicando le difficolta’emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla allocazione delle risorse e alle azioni che possono incrementare l’efficaciadella spesa. Il Governo riferisce sull’attuazione del programma di cui al presente comma nell’ambito del Documento diprogrammazione economico-finanziaria presentato nell’anno 2007. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre2007, presenta al Parlamento una relazione sui risultati del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delleamministrazioni centrali di cui al presente comma e sulle conseguenti iniziative di intervento. In allegato alla relazione un appositodocumento da’ conto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 482.

481.
Per il potenziamento delle attivita’ e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorreredall’anno 2007, e’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro da destinare alDipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell’economiae delle finanze lo stanziamento e’ ripartito tra le amministrazioni interessate per gli scopi di cui al presente comma. A decorrere dalmedesimo anno 2007 e’ altresi’ autorizzata la spesa di 600.000 euro in favore di ciascuna Camera per il potenziamento e ilcollegamento delle strutture di supporto del Parlamento, anche avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e di istituti di ricerca.In relazione alle finalita’ di cui al presente comma, una quota, stabilita con decreto del Ministro dell’ economia e delle finanze, dellerisorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e’ destinata ad un programma straordinario di reclutamento dipersonale con elevata professionalita’. Le relative modalita’ di reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni inmateria, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

  1. All’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    il comma 1 e’ sostituito dal seguente:”1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita’ e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazionipubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualita’ dei servizi, con uno o piu’ regolamenti, da emanare ai sensidell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per leriforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministrointeressato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, allatrasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonche’ di strutture amministrativepubbliche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)
fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attivita’ analoghe o complementari, conconseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b)
trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti didiritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalita’ previste dalla legge 4 dicembre 1956, n.1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del presente comma, nonche’ dall’articolo 9, comma1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c)
razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi;

d)
per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passivita’ nei limiti dell’attivo della singola liquidazione;

e)
abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o dialtre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di dirittoprivato ai sensi della lettera b)”;

b)
i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati.

483.
Dall’attuazione del comma 482 deve derivare un miglioramento dell’indebitamento netto non inferiore a 205 milioni di euro perl’anno 2007, a 310 milioni di euro per l’anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. A tal fine, entro il 30 settembre2007, il Governo da’ conto dei provvedimenti adottati in apposito documento allegato alla relazione di cui al comma 480.

484.
La societa’ di cui all’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, acquista nell’anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956,

n. 1404, e successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.
485.
La lettera e) dell’articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell’articolo 52 della legge 27dicembre 2002, n. 289, e’ sostituita dalla seguente:”e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi,odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalita’ di versamento fissate dal Consiglio di amministrazione dellafondazione con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni”.

486.
I commi 89, 90 e 91 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituiti dai seguenti:”89. L’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministerodell’economia e delle finanze e’ soppresso. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le competenze dell’Ispettorato sonoattribuite ad uno o piu’ Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

90.
Il personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alle procedure di liquidazione previste dalla legge4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, e’ destinato alle altre attivita’ istituzionali del citato Dipartimento dellaragioneria generale dello Stato.

91.
Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancoraeffettuata, ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e della legge 27ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei servizi ai fini dell’indennita’ di anzianita’ e del trattamento integrativo di previdenza,provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presentedisposizione, l’INPS, l’INPDAP e l’INAIL, limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria,concordano con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, anche in viapresuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, l’ammontare dei capitali di copertura necessari. L’INPS el’INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di perfezionamento dell’accordo con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,al Ministero dell’economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti lepregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi”.

487.
L’ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno finanziario 2006 e successivi e’ annualmente determinato con decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze con riferimento ai servizi resi nell’anno precedente dalla societa’ di cui all’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione e delcontenzioso degli enti pubblici, nel limite dello stanziamento di bilancio a legislazione vigente.

488.
Sono trasferiti alla societa’ FINTECNA o a societa’ da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva,ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle societa’ inliquidazione coatta amministrativa interamente controllate da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio,separato dal residuo patrimonio della societa’ trasferitaria. Alla data del trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatteamministrative di EFIM e delle predette societa’, con conseguente estinzione delle stesse e con contestuale cessazione dalla carica deiloro commissari liquidatori. La societa’ trasferitaria procede alla cancellazione di tali societa’ dal registro delle imprese.

489.
Il trasferimento di cui al comma 488 decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione al Ministerodell’economia e delle finanze del rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative, che e’ presentato dal commissarioliquidatore di EFIM in liquidazione coatta amministrativa entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.Al predetto commissario devono essere comunicati, almeno centoventi giorni prima, i rendiconti finali delle procedure delle societa’ dicui al comma 488.

490.
Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 488, il commissario liquidatore di EFIM predispone una situazionepatrimoniale di riferimento tenendo conto del rendiconto finale di cui al comma 489. Un collegio di tre periti verifica, entro novantagiorni dalla nomina, tale situazione patrimoniale e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell’esito finale dellaliquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve, tra l’altro, tenere conto delle garanzie di cui al comma 491, nonche’ di tuttii costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione di detti patrimoni, individuando altresi’ il fabbisogno finanziariostimato per la chiusura della liquidazione medesima. I componenti del collegio sono designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla societa’trasferitaria e il presidente e’ scelto dal Ministero dell’economia e delle finanze. L’importo massimo del compenso per i periti e’determinato dal Ministero dell’economia e delle finanze con il decreto di cui al comma 497 ed e’ ad esclusivo carico delle parti. Ilvalore stimato dell’esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento stesso, che e’ corrisposto dalla societa’trasferitaria al Ministero dell’economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto al comma 494.

491.
Effettuato il trasferimento, la societa’ trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finalemonetizzazione degli attivi, la piu’ celere definizione dei rapporti creditori e debitori e dei contenziosi in corso e il pagamento deicreditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni dal proprio. La societa’trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla presente legge,ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la garanzia

dello Stato prevista dall’articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio1993, n. 33, e successive modificazioni. Le disponibilita’ finanziarie rivenienti e conseguenti ai trasferimenti di cui ai commi da 488 a497 devono affluire su un apposito conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per conto dello Stato, intestatoalla societa’ trasferitaria. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e’ fissato, tenendo conto del fabbisogno finanziario,come individuato ai sensi del comma 490, l’ammontare delle risorse finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero edepositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti.

492.
Dalla data del trasferimento, la societa’ trasferitaria subentra automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei qualisono parti EFIM in liquidazione coatta amministrativa e le societa’ di cui al comma 488, in luogo di essi, senza che si faccia luogoall’interruzione dei processi e senza mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative a tali processi oalle eventuali transazioni non possono comunque superare, per ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio,l’ammontare di 300.000 euro.

493.
Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio dei periti di cui al comma 490, determina l’eventuale maggioreimporto risultante dalla differenza tra l’esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo versatodi cui al medesimo comma 490. Di tale eventuale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per cento e’ attribuito alMinistero dell’economia e delle finanze e la residua quota del 30 per cento e’ di competenza della societa’ trasferitaria in ragione delmigliore risultato conseguito nella liquidazione.

494.
Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni coatte amministrative delle societa’ non interamentecontrollate, direttamente o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data di cui al comma 489 icommissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore e’ assunta dalla societa’trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni e’ disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.

495.
Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 488 a 494 sono esenti da qualunque imposta, diretta oindiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

  1. Le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 si applicano, in quanto compatibili, alla societa’ ITALTRADE Spa in liquidazione.
    497.
    Il Ministero dell’economia e delle finanze stabilisce con uno o piu’ decreti i criteri e le modalita’ di attuazione dei commi da 488a 496.

498.
I commissari liquidatori, nominati a norma dell’articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure diamministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinariadisciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, puo’ disporre l’attribuzione al medesimo organocommissariale, se del caso con composizione collegiale, dell’incarico relativo a piu’ procedure che si trovano nella fase liquidatoria,dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare lemassime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l’incarico di commissario puo’ essereattribuito a studi professionali associati o a societa’ tra professionisti, in conformita’ a quanto disposto all’articolo 28, primo comma,lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

499.
Il numero dei commissari nominati o confermati ai sensi del comma 498 non puo’ superare la meta’ del numero deicommissari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli stessi stipulano convenzioni con i professionisti la cui operasi rende necessaria nell’interesse della procedura, al fine di ridurre i costi a carico dei creditori.

500.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatorinominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui aldecreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonche’ delle modifiche e degli adattamenti suggeriti dalla diversita’delle procedure.

501.
Il compenso dei commissari di cui al comma 498 e’ determinato nella misura spettante in relazione al numero delle proceduread essi assegnate ridotto del 30 per cento.

502.
All’articolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:”1-bis. La facolta’ prevista dall’articolo 97 del decreto legislativo n. 270 e’ esercitata dal Commissario straordinario nominato ai sensidell’articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facolta’ e’ esercitata, dopo lachiusura della procedura a norma dell’articolo 4-bis, comma 11, del presente decreto dall’assuntore del concordato. Se, al momentodella chiusura della procedura, il commissario straordinario e’ costituito parte civile nel processo penale, l’assuntore subentranell’azione anche se e’ scaduto il termine previsto dall’articolo 79 del codice di procedura penale”.

503.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture, e’ autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalita’ del Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti,societa’ e organismi di diritto pubblico che svolgono attivita’ nel medesimo settore della SOGESID Spa.

504.
Per la realizzazione delle finalita’ di cui al comma 503, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi diamministrazione della SOGESID Spa sono sciolti e sono nominati un Commissario straordinario e un subcommissario, con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministrodelle infrastrutture.

505.
A decorrere dall’anno 2007, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblicaamministrazione, di cui all’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successivemodificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi dicontenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica agli organi costituzionali.

506.
Agli enti pubblici di ricerca, all’Istituto nazionale di economia agraria, all’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e lanutrizione, al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizitecnici e alle agenzie regionali per l’ambiente, non si applica l’articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

507.
Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, e’ accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziariderivanti dalla presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni dieuro, delle dotazioni delle unita’ previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesapredeterminate legislativamente, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi(categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore dellaprotezione civile, del Fondo ordinario delle universita’ statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali,ad altri trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all’estero aventi natura obbligatoria, delle pensionidi guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonche’ alle confessioni religiose di cuialla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria 12) e alle spese in conto capitale,con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per learee sottoutilizzate, dei limiti di impegno gia’ attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delleacquisizioni di attivita’ finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle unita’ previsionali di basedello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per unimporto complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono esseredisposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo, anche interessando diverse unita’ previsionali relative alle suddettecategorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa lapossibilita’ di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto e’ trasmesso alParlamento per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

508.
Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, puo’ comunicare all’Ufficio centrale delbilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unita’ previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione,fatta eccezione per le spese obbligatorie e per quelle predeterminate legislativamente, da destinare a consuntivo, per una quota nonsuperiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l’incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e nondirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa.

509.
Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte, in manieralineare, per un importo complessivo pari a euro 126,4 milioni per l’anno 2007, a euro 335,4 milioni per l’anno 2008 e a euro 11,4milioni per l’anno 2009.

510.
Nell’ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell’ articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132,convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall’articolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre2003, n. 350, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

511.
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di520 milioni di euro per l’anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigenteconseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell’ articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All’utilizzo del Fondo per le finalita’ di cui al primo periodo si provvede condecreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentaricompetenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.

512.
Dopo il comma 177 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e’ inserito il seguente:”177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche medianteattualizzazione, e’ disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previaverifica dell’assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulledisponibilita’ del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni delpresente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico delloStato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell’economia e delle finanze ­Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all’ISTAT e alla Banca d’Italia la data di attivazione delleoperazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare”.

513.
Per l’anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamenteincrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, adeffettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unita’. In questo contingente sono compresi

1.316
agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, convertito,con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal l° gennaio 2007con le modalita’ previste all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2006, n. 49.

  1. Per l’anno 2007 e’ autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007, l’assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.

515.
Per l’anno 2007, per esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e dellacriminalita’ organizzata, l’Arma dei carabinieri e’ autorizzata, in deroga all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorreredall’anno 2008. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzionenei vari gradi dei relativi reclutamenti.

516.
Per l’anno 2007, al fine di garantire il consolidamento dell’azione di contrasto all’economia sommersa, nonche’ la pienaefficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo della guardia di finanza e’ autorizzato, in derogaall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5milioni di euro per l’anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Con decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, adottato di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro ilpredetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.

517.
Per l’anno 2007, e’ autorizzato, in deroga all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento dimagistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

518.
Per l’anno 2007, e’ autorizzato, in deroga all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento dimagistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, entro il limite di spesa di 1,370 milioni di euro per l’anno2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Alla ripartizione delle predette assunzioni, si provvede mediante decretodel Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblicaamministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

519.
Per l’anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 e’ destinata alla stabilizzazione a domanda delpersonale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisitoin virtu’ di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche noncontinuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purche’ sia statoassunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione delpersonale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Leamministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all’ articolo23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle moredella conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario delCorpo nazionale dei vigili del fuoco e’ consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all’ articolo 6 del decretolegislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto delMinistro dell’interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigentidisposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonche’ modalita’ abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cuial presente comma sono autorizzate secondo le modalita’ di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, esuccessive modificazioni.

520.
Per l’anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, e’ costituito, nello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegatoin attivita’ di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonche’ all’assunzione dei vincitori diconcorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l’anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008. All’utilizzodel predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consigliodei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzionepubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

521.
Le modalita’ di assunzione di cui al comma 519 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all’ articolo 1,commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 519, fermo restando ilrelativo onere a carico del fondo previsto dall’articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restantepersonale quanto disposto dall’articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.

522.
Al fine di potenziare l’attivita’ di sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensidell’articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato e’ autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1°gennaio 2007, in deroga all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorsopubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativoonere, pari a 2,2 milioni di euro per l’anno 2007 e a 5,24 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediantecorrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamenteai fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. 11 Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

523.
Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed ilCorpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale atempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento diquella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni delpersonale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presentecomma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con laprofessionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, edalla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.

524.
L’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali procede a bandire il corso-concorso perl’accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali secondo le vigenti disposizioni normative. Il corso-concorso, fermo restandoper il resto quanto previsto dalle norme vigenti, ha una durata di nove mesi ed e’ seguito da un tirocinio pratico di tre mesi pressouno o piu’ comuni. Durante il corso e’ prevista una verifica volta ad accertare l’apprendimento.

525.
Per l’anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui allatabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degliagenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria,reclutati ai sensi dell’articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell’articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anchese cessati dal servizio nel limite di 500 unita’ e comunque, entro un limite di spesa annua di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno2007. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi perqualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure diautorizzazione di cui al comma 536, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i requisiti e le modalita’ per le predetteassunzioni, nonche’ i criteri per la formazione della relativa graduatoria e le modalita’ abbreviate del corso di formazione, anche inderoga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

526.
Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresi’ procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente dipersonale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioniavvenute nell’anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519.Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempoindeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, e’ autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agliarticoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi dicui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventigiorni di servizio. Con decreto del Ministro dell’interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica divigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonche’ modalita’ abbreviate per il corsodi formazione.

527.
Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, leamministrazioni di cui al comma 523 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543, possonoprocedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita’, nel limite di un contingente complessivo dipersonale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale fine e’ istituito un apposito fondo nellostato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008, a 100milioni di euro per l’anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite diuna spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sonoconcesse secondo le modalita’ di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni

528.
Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensidell’articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essereattuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico. Nell’attesa delleprocedure di conversione di cui al presente comma i contratti di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007.

529.
Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 523, che procedono all’assunzione di personale atempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,nonche’ dal comma 538 del presente articolo, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del totaledei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o piu’ contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per ladurata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbianofronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attivita’ di servizio.

530.
Al fine di potenziare l’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, nonche’ l’attivita’ di monitoraggio e contenimentodella spesa, una quota parte, stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle risorse previste per il finanziamentodi specifici programmi di assunzione del personale dell’amministrazione economico-finanziaria, e’ destinata alle agenzie fiscali. Lemodalita’ di reclutamento del personale dell’amministrazione economicofinanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite,anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, secondoperiodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2005, n. 248.

  1. All’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
    n. 140, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    dopo le parole: “attivita’ di controllo fiscale,” sono inserite le seguenti: “dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano

determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d’imposta,”;

b)
dopo le parole: “di tali risorse” sono inserite le seguenti: “, per l’amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione aquelle di rispettiva competenza,”;

c)
le parole: “con effetto dall’anno 2004” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2004 e 2005”;

d)
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con effetto dall’anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misuratale da destinare alle medesime finalita’ un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento”.

532.
Al comma 213-bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: “, nonche’ al personale delle agenzie fiscali”.

533.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, conmodificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, e’ ridotta di 500.000 euro per l’anno 2007.

  1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente a Poste italiane Spa.
    535.
    All’articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dallalegge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: “31 dicembre 2006” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007”.

536.
Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalita’ di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata daanalitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validita’ di cui all’articolo 1,comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ prorogato al 31 dicembre 2008.

537.
All’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: “A decorrere dall’anno 2008” sono sostituite dalleseguenti: “A decorrere dall’anno 2010”.

538.
Con effetto dall’anno 2007, all’articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: “60 per cento” sonosostituite dalle seguenti: “40 per cento”.

  1. I commi 228 e 229 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
    540.
    All’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguentilettere:

“h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri;h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri;h-quater) del personale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile;h-quinquies) del personale di magistratura della giustizia amministrativa”.

541.
Le assunzioni autorizzate per l’anno 2006 con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.

542.
Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo,il Garante per la protezione dei dati personali e’ autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al25 per cento della consistenza attualmente prevista dall’articolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali,di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla presente legge.

543.
L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali,puo’ proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenzaattuale, mediante le risorse ad essa assicurate in via continuativa dall’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n.266, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale. La delibera dell’Autorita’ recante la proposta motivata di cui alperiodo precedente e’ sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri per l’approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni e ilMinistro dell’economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva.

544.
Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi compiti recati dalla presente legge, con particolare riferimento allepolitiche di contrasto del lavoro sommerso e di prevenzione degli incidenti sul lavoro e del fenomeno delle morti bianche, il Ministerodel lavoro e della previdenza sociale e’ autorizzato:

a)
all’immissione in servizio fino a trecento unita’ di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, peresami, a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoroe della previdenza sociale, ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Campania, Molise e Sicilia;

b)
all’immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento delle competenze economiche, del personale inservizio risultato vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione.

545.
Per l’attuazione del comma 544, a decorrere dall’anno 2007 e’ autorizzata la spesa annua di 8,5 milioni di euro con riferimentoal comma 544, lettera a), e di 5 milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera b).

546.
Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per lacontrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall’articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,a carico del bilancio statale sono incrementate per l’anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 di 2.193 milioni di euro.

547.
In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensidell’articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione delle disposizioni di cui alcomma 546, e’ reso esigibile interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al medesimo comma 546.

  1. All’ articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
    “7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell’ipotesi diaccordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell’esame dell’ipotesi di accordo da parte del Consiglio deiministri, il predetto termine puo’ essere sospeso una sola volta e per non piu’ di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie deicomitati di settore o del Presidente del Consiglio dei ministri. L’ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi settegiorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimentirichiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all’ARAN, fatta salva l’autonomia negoziale delle parti in ordine ad un’eventualemodifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dallasottoscrizione dell’ipotesi di accordo, che e’ trasmesso dall’ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al comitato di settoreentro tre giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso comunque dall’applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo acarico del bilancio dello Stato anche nell’ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 3, non siesprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo”.
    549.
    Le risorse previste dall’articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramentiretributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l’anno 2007 di 374 milionidi euro e a decorrere dall’anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Inaggiunta a quanto previsto dal primo periodo e’ stanziata, per l’anno 2007, la somma di 40 milioni di euro e a decorrere dall’anno2008 la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia dicui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell’ordine e della sicurezzapubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonche’ alle speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agliaccresciuti impegni in campo internazionale.

550.
Il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali del Ministerodell’interno e’ incrementato, a decorrere dal 2007, di 6 milioni di euro.

551.
Allo scopo del miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale, adecorrere dal 2007 e’ autorizzata la spesa di 6 milioni di euro da destinare, con criteri fissati in sede di contrattazione integrativa, alpersonale applicato alle attivita’ di programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS Spa e suiconcessionari autostradali, nonche’ alle attivita’ di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006,pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006.

552.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, in sede di contrattazione integrativa, un importo non superiore a un milione di euro annui,viene destinato a garantire il funzionamento della Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell’ex Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, con modalita’ stabilite ai sensi dell’articolo 5, lettera a), del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090,convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive modificazioni.

  1. Nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 634, a decorrere dall’anno 2007 e’ stanziata la somma di euro
    7.000.000 annui per le finalita’ di cui all’articolo 2-octies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dallalegge 25 giugno 2005, n. 109, da destinare ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro dellapubblica istruzione sono stabiliti i criteri di riparto della citata somma.
    554.
    Le somme di cui ai commi 546 e 549, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto1978, n. 468.

555.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorreredalla data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi,con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico,ovvero nello svolgimento di attivita’ operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta ferma la vigentedisciplina in materia prevista dai contratti collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi sindacali.

556.
Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’ amministrazione statale, gli oneriderivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonche’ quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici alpersonale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensidell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previstidall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione dellerelative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazionidello Stato di cui al comma 546. A tale fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia edelle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

557.
Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695,gli enti sottoposti al patto di stabilita’ interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento delladinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine,nell’ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543

del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente laconsistenza dei fondi stessi con l’obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all’articolo 1,comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermorestando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presentecomma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

558.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delleregole del patto di stabilita’ interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personalenon dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu’ dicontratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche noncontinuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche’ del personale di cui al comma1156, lettera f), purche’ sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge . Alleiniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamentodi prove selettive.

559.
Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, ecollocato in mobilita’ collettiva alla data del 29 settembre 2006 puo’ essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali neilimiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

560.
Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all’assunzione di personale a tempodeterminato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelbandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con iquali hanno stipulato uno o piu’ contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per ladurata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.

561.
Gli enti che non abbiano rispettato per l’anno 2006 le regole del patto di stabilita’ interno non possono procedere adassunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

562.
Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilita’ interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a caricodelle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondenteammontare dell’anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni dirapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui alcomma 558.

563.
Il personale, gia’ appartenente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccato presso l’Ente tabacchi italiani,dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto dall’articolo 4,comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto del Ministrodelle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, che ne fa esplicita richiesta,viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruolidegli enti presso i quali presta al momento servizio. Su dichiarazione dei relativi enti e’ riconosciuta l’eventuale professionalita’acquisita con l’assegnazione della qualifica o profili corrispondenti. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede, senza aggraviodi spesa, ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dalDipartimento per le politiche fiscali.

564.
All’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente:4-bis. “La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmentedestinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, puo’ essere destinata ad assunzioni stagionali aprogetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro”.

565.
Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009,in attuazione del protocollo d’intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionaleper la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propriacondivisione:

a)
gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall’articolo 1, commi 98 e 107,della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l’anno 2006, dall’ articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, allordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ilcorrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’ 1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale conrapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altreforme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;

b)
ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l’anno 2004,delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l’anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonche’ le spese relative alle assunzioni a tempodeterminato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensidell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

c)
gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell’ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per ilconseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:

1)
individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e larelativa spesa;

2)
individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro atempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni ela relativa spesa;

3)
predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva dipersonale. In tale ambito e nel rispetto dell’obiettivo di cui alla lettera a), puo’ essere valutata la possibilita’ di trasformare le posizionidi lavoro gia’ ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nelladefinizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalledisposizioni di cui ai commi da 513 a 543;

4)
fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recatedall’articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessicon gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;

d)
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per glianni 2007 e 2008 dall’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall’articolo 1, commi da 198 a 206, della legge23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma;

e)
alla verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi. previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e2009, nonche’ di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2006,si provvede nell’ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’intesa 23 marzo 2005, sancitadalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nelsupplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione e’ giudicata adempiente accertato l’effettivoconseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione e’ considerata adempiente solo ove abbia comunque assicuratol’equilibrio economico.

566.
Al fine di dare continuita’ alle attivita’ di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all’assunzione di personale a tempoindeterminato, nei limiti della dotazione organica all’uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dalCIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvedeprioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o checonsegua tale requisito in virtu’ di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio peralmeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge purche’ abbiasuperato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3,e’ rideterminato in euro 30.300.000. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti gliIstituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attivita’ da svolgere nonche’ i criteri e i parametri didistribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento.

567.
E’ autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6 milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionaleintegrativa, all’incentivazione della produttivita’ del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri inrelazione all’incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di stabilizzazione e diricostruzione in atto, di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni,dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, ivi incluse la gestione e l’amministrazione degli interventi.

568.
Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti dalla applicazione della tariffa consolare di cui all’articolo 56 deldecreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, nel limite di 10milioni di euro annui, e’ destinata al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all’estero.

  1. L’articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e’ abrogato.
    570.
    Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche’ dalla tabella C allegata alla legge 23agosto 2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d’anno a decorrere dall’anno 2007.

571.
Al fine di potenziare l’attivita’ ispettiva, il Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro e’ incrementato di sessanta unita’ dipersonale, di cui tre tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque ispettori, quattordici sovrintendenti e diciassetteappuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all’organico dell’Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.

572.
Per le finalita’ di cui al comma 571, e’ autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente diunita’ di personale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

573.
Nel nuovo contingente di cui al comma 571 deve essere previsto almeno il 50 per cento di unita’ gia’ in possesso di esperienzae capacita’ operativa nella materia giuslavoristica.

574.
Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all’ ecomafia ed alle altre forme di criminalita’ organizzata in campo ambientale,anche attraverso azioni di ricerca operativa e di intelligence, e per ottimizzare gli interventi di prevenzione e repressione delleviolazioni commesse in danno dell’ ambiente sul territorio nazionale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e’ autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente, che e’ a tale fine autorizzatoper l’anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di venti unita’ di personale, di cui sei tenenti, dodici

ispettori e due appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all’organico dell’Arma dei carabinieri previsto dallenorme vigenti.

575.
Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale, previstodall’articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e’ ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007.

576.
Per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni, l’adeguamento retributivo previsto dall’articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restandoil procedimento di determinazione ivi disciplinato, e’ corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, conriferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi, conapplicazione nell’anno 2009 nella misura piena dell’indice di adeguamento e reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.

577.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dall’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi dell’ articolo 22-bis, comma 1, dello stesso decreto-legge, sulla basedei medesimi principi e modalita’. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma trovaapplicazione anche nei confronti del personale di cui all’articolo 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successivemodificazioni, nonche’ del personale di cui all’articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successivemodificazioni, in relazione ai trattamenti indennitari comunque denominati in godimento.

578.
L’articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che ai dirigenti dellepubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonche’ ai magistrati ordinari, amministrativi econtabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, e’riconosciuta l’anzianita’ di servizio. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

579.
Sui provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 577, aventi riflessi sull’organizzazione e sullagestione dei rapporti di lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormenterappresentative.

580.
Al fine di contribuire all’ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualita’ delle attivita’ formativepubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nellavalutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, e’ istituita l’Agenzia perla formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguitoindicata come Agenzia per la formazione. Essa e’ dotata di personalita’ giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa econtabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e’soppressa a far tempo dal 31 marzo 2007 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, laquale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L’Istituto diplomatico, la Scuola superioredell’amministrazione dell’interno e la Scuola superiore dell’economia e delle finanze fanno parte dell’Agenzia per la formazione, che necoordina l’attivita’, mantenendo la loro autonomia organizzativa e l’inquadramento nelle rispettive amministrazioni. Il regolamento dicui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.

581.
L’Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca,sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamentodelle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa;supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell’analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento dimodelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.

582.
Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato e’ affidata alla Agenzia per la formazione ed alleScuole speciali, costituite per il reclutamento e la formazione del personale delle carriere militare e dei Corpi di polizia. Il reclutamentoe la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, dellaquale gli enti locali possono avvalersi altresi’ per la formazione dei loro dirigenti.

583.
Salvo quanto disposto dal comma 582, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l’aggiornamentoprofessionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, atal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attivita’ diaccreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propridipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell’istituzione formativa, mediante proceduracompetitiva tra le strutture accreditate.

584.
Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblicaamministrazione, sentite le organizzazioni sindacali piu’ rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigentedello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato adipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ilconcorso aperto ai cittadini dei Paesi dell’Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria.

585.
Con uno o piu’ regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensidell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblicaamministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministrodell’interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti,a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all’innovazione ed allamodernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in

forma associativa, nonche’ i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l’ammontare delle spese attualmente sostenute e daconseguire consistenti miglioramenti nella qualita’ e nei risultati dell’attivita’ formativa e di sostegno all’innovazione, attenendosi aiseguenti criteri:
a)
accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni eduplicazioni;

b)
precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

c)
disciplina della missione e dell’attivita’ della Agenzia per la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario delsistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione all’Agenzia per la formazionedei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attivita’ delle strutture di cui al comma 580, la realizzazione delle sinergiepossibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie;

d)
definizione dell’organizzazione della Agenzia per la formazione, anche mediante la previsione di autonome strutture organizzative;definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti dellaformazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delleregioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell’Agenziaper la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome;

e)
ad eccezione delle Scuole di cui ai commi 580 e 582, soppressione delle strutture aventi finalita’ identiche o analoghe a quelleelencate nel comma 581; attribuzione all’Agenzia per la formazione delle relative attivita’ e dotazioni umane, strumentali e finanziarie,ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto; scorporo eattribuzione all’Agenzia per la formazione degli uffici o delle risorse dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attivita’ dicui al predetto comma 581, nell’ambito di strutture o organismi pubblici o comunque partecipati dallo Stato non destinati allasoppressione in quanto svolgenti anche altre attivita’;

f)
trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui allalettera e), oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all’Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell’Agenziastessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottatosulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell’Agenzia per la formazionemantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell’articolo 11, commi 5 e6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

586.
Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 585 dovra’ derivare una riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euronel 2007 e a 6 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti.

587.
Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in viatelematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco dei consorzi di cui fanno parte e dellesocieta’ a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura dellapartecipazione, la durata dell’impegno, l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, il numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

588.
Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, e’ vietata l’erogazione di somme a qualsivogliatitolo da parte dell’amministrazione interessata a favore del consorzio o della societa’, o a favore dei propri rappresentanti negliorgani di governo degli stessi.

589.
Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazionesostenuta nell’anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.

590.
Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono per le regioni principio fondamentale di coordinamento dellafinanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita’ e crescita dell’Unione europea.

591.
I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione publica. IlMinistro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere.

592.
All’articolo 43, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: “legge 28 febbraio 1986, n. 41″sono aggiunte le seguenti: “; gli effetti si estendono anche alle eventuali partite debitorie pregresse a carico dell’Ente. definite alladata di entrata in vigore della presente legge”.

593.
Fermo restando quanto previsto al comma 466, per gli amministratori delle societa’ partecipate direttamente o indirettamentedallo Stato, la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da entipubblici o da societa’ a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, non puo’ superare quella del primo presidente dellaCorte di cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo puo’ ricevere attuazione, se non sia statopreviamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sulsito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonche’ comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione,l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di dannoerariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.

594.
Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell’Unione europea, non possono essere coperte con fondiderivanti da trasferimenti, a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l’acquisto o la gestione di sedidi rappresentanza in Paesi esteri, o per la istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica,commerciale, turistica.


  1. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma precedente, una cifra pari alle spese daciascuna regione sostenute nell’anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quella regione dallo Statonel medesimo anno.

596.
Le disposizioni di cui ai commi 594 e 595 costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai finidel rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita’ e crescita dell’Unione europea.

597.
Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle associazioni nazionali degli enti locali presso gli organi dell’Unione europea, non e’consentito a comuni e province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o l’istituzione diuffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica.

598.
E fatto altresi’ divieto a comuni e province di coprire, con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte delloStato, le spese sostenute, anche in forma associata, nell’ambito delle fattispecie di cui al comma 596.

599.
Qualora gli enti locali sostengano, anche in forma associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 596, una cifrapari alle spese da ciascun ente sostenute nell’anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quell’entedallo Stato nel medesimo anno.

600.
All’articolo 1, comma 213-bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: “dell’Istituto nazionale della previdenzasociale (INPS)” sono inserite le seguenti: “, dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS),dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)”.

601.
A decorrere dall’anno 2007, al fine di aumentare l’efficienza e la celerita’ dei processi di finanziamento a favore delle scuolestatali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unita’ previsionale di base, i seguentifondi: “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi delpersonale a tempo indeterminato e determinato” e “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”. Ai predetti fondiaffluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita’ previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblicaistruzione “Strutture scolastiche” e “Interventi integrativi disabili”, nonche’ gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'”Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio” destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro dellapubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui alpresente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sullerisorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attivita’di monitoraggio.

602.
Le disponibilita’ iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso dell’ anno di competenza,sono utilizzate nell’esercizio successivo. La quota del predetto fondo non ripartita nell’anno 2006 e’ assegnata nell’anno 2007, alleistituzioni scolastiche autonome, per il miglioramento dell’offerta formativa e per la formazione del personale, sulla base di quantoprevisto dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 33 del 3 aprile 2006.

603.
Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonche’ enti ecclesiastici che abbiano le finalita’ di cui all’articolo 1,comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegiuniversitari legalmente riconosciuti.

604.
Ai collegi universitari di cui al comma 603 e’ applicata l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista dall’articolo 10,primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.


  1. Per meglio qualificare il ruolo e l’attivita’ dell’amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell’istruzione, con uno

o piu’ decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
a)
nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per laformazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilita’ dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi,da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realta’ territoriali, in modo daincrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresi’, alla revisione dei criteri e parametri diriferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L’adozione diinterventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilita’ e l’individualizzazione delladidattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;

b)
il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall’articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, conl’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolasticiregionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;

c)
la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, daverificare annualmente, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri ­Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilita’ dello stesso, per complessive 150.000 unita’, al fine di dare adeguatasoluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu’ funzionali gli assetti scolastici,di attivare azioni tese ad abbassare l’eta’ media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato e’predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unita’. Le nomine disposte inattuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cuiall’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all’applicazione del piano triennale, il Ministrodella pubblica istruzione realizza un’attivita’ di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita’ di formazione eabilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonche’ di verificare, al fine della

gestione della fase transitoria, l’opportunita’ di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi.Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sonofatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia’ in possesso di abilitazione, econ riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presentelegge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazioneall’insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didatticadella musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intendesciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionaledella pubblica istruzione (CNPI), e’ successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predettegraduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano perl’assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, e’ abrogata con effetto dal 1° settembre2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestatianteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell’abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenzadei termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/ 2006-2006/2007, privi del requisito di servizio diinsegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi deldecreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e’riconosciuto il diritto all’iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola mediaprevisto dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato gia’ effettuate su posti della medesima classe diconcorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate lenomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedurariservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª seriespeciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessiper effetto dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dalbando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservatebandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previstidalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi diformazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l’ iterconcorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati.L’onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti dibilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l’ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria delconcorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi’, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hannofrequentato nell’ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano prividel requisito di almeno un anno di incarico di presidenza;

d)
l’attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attivita’ di monitoraggio a sostegno delle competenze dell’autonomia scolasticarelativamente alle supplenze brevi, con l’obiettivo di ricondurre gli scostamenti piu’ significativi delle assenze ai valori medi nazionali;

e)
ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’adozione diun piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009,finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l’insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapidoconseguimento dell’obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;

f)
il miglioramento dell’efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell’istruzione professionale anche attraverso la riduzione, adecorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita’, di piu’elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.

606.
Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del comma 605 e’ adottato di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 605 e’ adottato d’intesa con il Ministro della salute. Ildecreto concernente la materia di cui alla lettera c) del comma 605 e’ adottato di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.


  1. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, e’ ridefinita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Ildecreto e’ adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatoriepermanenti di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sonofatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e gia’ riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) dellapredetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente commasono definiti criteri e requisiti per 1′ accreditamento delle strutture formative e dei corsi.

608.
Ai fini di quanto previsto dall’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per leriforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, un pianoorganico di mobilita’, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuoriruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli ufficidell’amministrazione scolastica, nonche’ presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalita’del predetto personale. In connessione con la realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al citato articolo 35,comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e’ prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.

  1. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di riconversione professionale del personale docente insoprannumero sull’organico provinciale, finalizzato all’assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per idocenti interessati, e’ finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili conl’esperienza professionale maturata, nonche’ all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno.L’assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l’anno scolastico 2007/2008.
  2. Allo scopo di sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell’Unione europea ed i processi diinnovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonche’ per favorirne l’interazione con il territorio, e’ istituita, presso ilMinistero della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la “Agenzia nazionale perlo sviluppo dell’autonomia scolastica”, di seguito denominata “Agenzia”, avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, innuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:

a)
ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;

b)
formazione e aggiornamento del personale della scuola;

c)
attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;

d)
partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;

e)
collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazionetecnica superiore;

f)
collaborazione con le regioni e gli enti locali.

611.
L’organizzazione dell’Agenzia, con articolazione centrale e periferica, e’ definita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L’Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagliIstituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa(INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l’avvio delle attivita’ dell’Agenzia, e in attesa della costituzionedegli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o piu’ commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presentecomma e’ individuata la dotazione organica del personale dell’Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50per cento dei contingenti di personale gia’ previsti per l’INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodocontrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresi’, lemodalita’ di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purche’ costituitemediante procedure selettive di natura concorsuale.

612.
Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonche’ l’autonomia amministrativa dell’Istituto nazionale per la valutazionedel sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono apportate leseguenti modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:

a)
le parole: “Comitato direttivo” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: “Comitato di indirizzo”;

b)
l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente: “Art. 4. – (Organi). – 1. Gli organi dell’Istituto sono:

a)
il Presidente;

b)
il Comitato di indirizzo;

c)
il Collegio dei revisori dei conti”;

c)
all’articolo 5, il comma i e’ sostituito dal seguente: “1. Il Presidente e’ scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e conadeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all’estero. E’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro, tra una tema dinominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell’Istituto fra i propri componenti. L’incarico ha durata triennale ed e’ rinnovabile, con lemedesime modalita’, per un ulteriore triennio”;

d)
all’articolo 6, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. Il Comitato di indirizzo e’ composto dal Presidente e da otto membri, nelrispetto del principio di pari opportunita’, dei quali non piu’ di quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti del Comitatosono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell’Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata daun’apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all’acquisizione dei curricula. La commissioneesaminatrice, nominata dal Ministro, e’ composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenzeamministrative e scientifiche”.

  1. L’INVALSI, fermo restando quando previsto dall’articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personaledell’area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato nelsupplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generaledell’ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, assume i seguenti compiti:
    a)
    formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;

b)
definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;

c)
formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione;

d)
realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.

614.
Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata aldecreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, conconseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori.

615.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente e i componenti del Comitato direttivodell’INVALSI cessano dall’incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro della pubblica istruzione, nomina uno o piu’ commissari straordinari.

616.
Il riscontro di regolarita’ amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali e’ effettuato da due revisori deiconti, nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali

scolastici. La minore spesa derivante dall’attuazione del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate.

617.
I revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della pubblica istruzione, gia’nominati dal competente ufficio scolastico regionale, sono confermati fino all’emanazione del decreto di nomina dei rispettivi Ministerie comunque non oltre l’entrata in vigore del provvedimento di modifica al regolamento concernente le “Istruzioni generali sullagestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 1° febbraio2001, n. 44.

618.
Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita’delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso sututti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativodelle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizioeffettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale eprofessionale, in sostituzione dell’attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o piu’ prove scritte, cui sono ammessi tutti coloroche superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito;periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguentesoppressione dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dalpresente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione e’ affidata al regolamento medesimo.

619.
In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 618 si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorsoordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 novembre2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti edisponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso, compresi i candidati in possesso deiprescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbianosuperato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e ilrilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell’esame finale previsto dal bando medesimo. Siprocede, altresi’, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati cheabbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipatoperche’ non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall’amministrazione con le medesime modalita’ di cui sopra, che si conclude nell’anno scolastico2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39,comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l’ordine della graduatoria di merito.

620.
Dall’attuazione dei commi da 605 a 619 devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore aeuro 448,20 milioni per l’anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l’anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere dall’anno 2009.


  1. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento diminori economie, si provvede:

a)
relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelledeterminate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in manieralineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483;

b)
relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione diquelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell’amministrazione centrale e periferica della pubblicaistruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 620.

622.
L’istruzione impartita per almeno dieci anni e’ obbligatoria ed e’ finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studiodi scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta’. L’eta’ perl’accesso al lavoro e’ conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita’ ai sensi degli articoli 28,comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L’adempimento dell’obbligo di istruzionedeve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previstedai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottatodal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettividi apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzionee le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire econtrastare la dispersione e di favorire il successo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorronoalla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministrodella pubblica istruzione. Il predetto decreto e’ redatto sulla base di criteri predefmiti con decreto del Ministro della pubblicaistruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita’ airispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonche’ alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L’innalzamento dell’obbligodi istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/ 2008.

623.
Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, l’ultimo annodell’obbligo scolastico di cui al precedente comma puo’ essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento conadeguate forme di apprendistato.

624.
Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazioneprofessionale di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamentidestinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per centosono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi

sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione diconcerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

625.
Per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e’ autorizzata la spesa di50 milioni di euro per l’anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnateannualmente ai sensi del precedente periodo e’ destinato al completamento delle attivita’ di messa in sicurezza e di adeguamento anorma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per le finalita’ di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione el’ente locale interessato concorrono, nell’ambito dei piani di cui all’articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali perl’ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa insicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque – nonsuccessivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell’accordo denominato “patto per la sicurezza” tra Ministerodella pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.

626.
Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, e successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sullavoro (INAIL) definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamentodi progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per l’abbattimento delle barriere architettoniche ol’adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanzadell’INAIL determina altresi’ l’entita’ delle risorse da destinare annualmente alle finalita’ di cui al presente comma, utilizzando a talefine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dell’articolo 24 del citato decretolegislativo n. 38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione dell’INAIL definisce i criteri e le modalita’per l’approvazione dei singoli progetti e provvede all’approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.

627.
Al fine di favorire ampliamenti dell’offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anchein orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, piu’ in generale, della popolazione giovanile e degliadulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alleistituzioni scolastiche.

628.
La gratuita’ parziale dei libri di testo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e’ estesa aglistudenti del primo e del secondo anno dell’istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 siapplica anche per il primo e per il secondo anno dell’istruzione secondaria superiore e si applica, altresi’, limitatamenteall’individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi alsecondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici aglistudenti e ai loro genitori.


  1. Le amministrazioni interessate possono, a fronte di particolari esigenze, disporre che il beneficio previsto dall’ articolo 27,comma 1, della citata legge n. 448 del 1998 sia utilizzato per l’assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli alunni, inpossesso dei requisiti richiesti che adempiono l’obbligo scolastico.

630.
Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di eta’, sono attivati, previoaccordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all’ampliamentoqualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di eta’, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentaliimprontate a criteri di qualita’ pedagogica, flessibilita’, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di eta’. I nuovi servizipossono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorita’ per quelle modalita’ che si qualificano come sezioni sperimentali aggregatealla scuola dell’infanzia, per favorire un’effettiva continuita’ del percorso formativo lungo l’asse cronologico 0-6 anni di eta’. IlMinistero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale diinnovazione ordinamentale ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. Atale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste dall’articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate alfinanziamento dell’articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della medesima legge. L’articolo 2 del decreto legislativo 19febbraio 2004, n. 59, e’ abrogato.

631.
A decorrere dall’anno 2007, il sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all’articolo 69 della legge 17maggio 1999, n. 144, e’ riorganizzato nel quadro del potenziamento dell’alta formazione professionale e delle misure per valorizzarela filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dellosviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aisensi del medesimo decreto legislativo.

632.
Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall’Unione europea,allo scopo di far conseguire piu’ elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso leistituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati “Centriprovinciali per l’istruzione degli adulti”. Ad essi e’ attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimentodi un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale,nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilita’ complessive di organico. Alla

riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.

633.
Per gli anni 2007, 2008 e 2009, e’ autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministerodella pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al miglioresupporto delle attivita’ didattiche.

634.
Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, e’ autorizzata la spesa di euro 220 milioni adecorrere dall’anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell’economia edelle finanze, le variazioni di bilancio per l’assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a 633.

635.
Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale diistruzione, a decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unita’ previsionali di base “Scuole non statali” dello stato diprevisione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinareprioritariamente alle scuole dell’infanzia.

636.
Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l’assegnazione deicontributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque nonsiano legate con societa’ aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguenteordine di priorita’: scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.

637.
Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo cheil fabbisogno finanziario, riferito alle universita’ statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, daesso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente,incrementato del 3 per cento. Il Ministro dell’universita’ e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisognofinanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle universita’ italiane (CRUI), tenendo conto degliobiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendol’equilibrata distribuzione delle opportunita’ formative.

638.
Il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto nazionale di fisica nucleare, l’Ente per le nuovetecnologie, l’energia e l’ambiente, il Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l’Istituto nazionale di geofisicae vulcanologia concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisognofinanziario complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizioprecedente incrementato del 4 per cento annuo.

639.
Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al comma 638 e’ determinato annualmente nella misura inferiore tra ilfabbisogno programmato e quello realizzato nell’anno precedente incrementato del tasso di crescita previsto dal medesimo comma

  1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’universita’ e della ricerca e del Ministro dellosviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi delpresente comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisognocomplessivo programmato e possono essere altresi’ determinati i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento delfabbisogno programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli entimedesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attivita’ per conto e nell’interesse dei Ministeri che li finanziano.

  2. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n.350.

641.
Per le finalita’ di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazionee la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, e’ autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per glianni 2007, 2008 e 2009.

642.
Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal comma 637 e per i principali enti pubblicidi ricerca dal comma 638 e’ incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

643.
Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro atempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivodell’anno precedente, purche’ entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminatocomplessivamente intervenute nel precedente anno.

  1. Sono fatti salvi i principi di cui ai commi 526 e 529.
    645.
    Nell’anno 2007, gli enti di cui al comma 643 possono avviare procedure concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoroa tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non puo’ comunque intervenire in data antecedente al 1° gennaio 2008, fermi ilimiti di cui al medesimo comma 643 riferiti all’anno 2006.

646.
Ai fini dell’applicazione dei commi 643 e 645, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso gia’ pubblicatiovvero a procedure gia’ avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all’esito dei medesimi sono computatiai fini dell’applicazione dei predetti commi.

647.
In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell’universita’ e della ricerca, con propriodecreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la CRUI, disciplina le modalita’ disvolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle universita’ successivamente alla data di emanazione del predetto decretoministeriale, con particolare riguardo alle modalita’ procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell’attivita’ di ricerca,garantendo celerita’, trasparenza e allineamento agli standard internazionali.

648.
Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma 647 definisce un numero aggiuntivodi posti di ricercatore da assegnare alle universita’ e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.

649.
Per l’anno 2007, il personale in servizio con contratto a tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca,che risulti vincitore di concorso per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, gia’ espletato ovvero con procedure in corsoalla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dal comma 523, puo’ esseremantenuto in servizio a tempo determinato per l’anno 2007, qualora i relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci difunzionamento o del Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi.

650.
All’onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l’anno 2007, di 40 milioni di euro per l’anno2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

651.
Fermo quanto previsto dai commi 643, 644 e 645, entro il 30 aprile 2007 il Ministro dell’universita’ e della ricerca, sentiti ipresidenti degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di assunzioni di ricercatori nell’ambito degli enti pubblici di ricercavigilati dal Ministero dell’universita’ e della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalita’ procedimentali con particolareriferimento ai criteri di valutazione dei pregressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e dell’attivita’ di ricerca svolta.


  1. Per l’attuazione del piano di cui al comma 651, e’ autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2008.

653.
Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, e’ fatto divieto alle universita’ statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoliaccademici aventi valore legale, di istituire e attivare facolta’ o corsi di studio in comuni diversi da quello ove l’ateneo ha la sedelegale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante o di razionalizzazione dell’offerta didattica mediante accorpamento disedi decentrate gia’ esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, o di istituzione di centri diricerca funzionali alle attivita’ produttive della regione.

654.
In favore della “Fondazione Collegio europeo” di Parma e’ autorizzata per ciascuno degli anni 2007-2008, la somma di 500.000euro da destinare al funzionamento.

655.
Ai fini della tutela dell’unita’ economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorronoalla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 656 a 672, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,secondo comma, della Costituzione.

656.
A decorrere dall’anno 2007, e’ avviata una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzanoindicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzataad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilita’ interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e lemodalita’ di sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle fmanze, di concerto con il Ministro per gliaffari regionali e le autonomie locali, sentita la predetta Conferenza.

657.
In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 656, per il triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali diciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 658, non puo’ essere superiore, per l’anno 2007, alcorrispondente complesso di spese finali dell’anno 2005 diminuito dell’ 1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non puo’ esseresuperiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell’anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto distabilita’ interno, aumentato, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento.

  1. Il complesso delle spese finali e’ determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:
    a)
    spese per la sanita’, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b)
spese per la concessione di crediti.

  1. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.
    660.
    Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano,entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro dell’economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in contocapitale, nonche’ dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tale fine, entro il31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell’ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell’economia e delle finanze. In casodi mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territoriprovvedono alle finalita’ di cui ai commi da 676 a 695 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, aisensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora lepredette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettiviterritori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695.

661.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica,oltre che nei modi stabiliti dal comma 660, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misuraproporzionale all’incidenza della finanza di ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale

complessiva, anche mediante l’assunzione dell’esercizio di funzioni statali, attraverso l’emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con lemodalita’ stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalita’ el’entita’ dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita’ definite.

662.
Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, le norme di attuazione devono altresi’ prevedere ledisposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti lamanovra finanziaria dello Stato e l’ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme diattuazione, nonche’ le modalita’ per il versamento dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e dell’addizionale dell’imposta sulreddito delle persone fisiche.

663.
Resta ferma la facolta’ delle regioni e delle province autonome di Trento e di Boh zano di estendere le regole del patto distabilita’ interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonche’ per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

664.
Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano autorizzano le proprie strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento, secondoquanto stabilito dall’articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fmo ad un ammontare complessivo dellerelative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di tali strutture. Le regioni e leprovince autonome sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; e’ fatta comunque salva la facolta’ di prevedere un limiteinferiore all’indebitamento.

665.
Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, si procede, anche nei confronti di una sola o piu’ regioni oprovince autonome, a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilita’ interno e l’anno di prima applicazione delle regole. Lenuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza e di cassa. Il saldo di competenza e’ calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza traincassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.

666.
Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita’ interno, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita’interno nel sito “www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa,attraverso un prospetto e con le modalita’ definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

667.
Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita’ interno, ciascuna regione e provincia autonoma e’ tenuta adinviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze

-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente e dalresponsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalita’ definite dal decreto di cui al comma 666.
668.
Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita’ interno, ciascuna regione a statuto speciale e provinciaautonoma e’ tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nelcomma 662. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall’accordoconcluso ai sensi del comma 660.

669.
In caso di mancato rispetto del patto di stabilita’ interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con le procedure di cui aicommi 667 e 668, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’ articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffidala regione o provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento.Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generaledello Stato, entro la medesima data, con le modalita’ definite dal decreto di cui al comma 666. Qualora l’ente non adempia, ilpresidente della regione, in qualita’ di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono esserecomunicati, entro la medesima data, con le stesse modalita’. Allo scopo di assicurare al contribuente l’informazione necessaria per ilcorretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale delloStato, cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 666 degli elenchi contenenti le regioni e le province autonome chenon hanno rispettato il patto di stabilita’ interno, di quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le quali icommissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.

670.
Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 669, nella regione o nella provincia autonoma interessata,con riferimento all’anno in corso, si applica automaticamente:

a)
l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nellamisura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio;

b)
la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l’aumento di 5 puntipercentuali delle tariffe vigenti.

671.
Nelle regioni e nelle province autonome in cui l’imposta regionale sulla benzina e’ gia’ in vigore nella misura massima previstadalla legge si applica l’ulteriore aumento di euro 0,0129.

672.
Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui aicommi 670 e 671.

673.
L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 34-quinquies del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e’ soppresso.

  1. Il primo periodo del comma 323 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e’ soppresso.
    675.
    All’articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e’ aggiunto il seguente comma: “l-bis. Le aliquote e lecompartecipazioni definitive di cui all’articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio del secondo annosuccessivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione al fine di assicurare la copertura degli onericonnessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1”.

676.
Ai fini della tutela dell’unita’ economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanticoncorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui aicommi da 677 a 695, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzocomma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

677.
La manovra finanziaria e’ fissata in termini di riduzione ‘del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008e 2009.

678.
Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti di cui al comma 676 devono seguire laseguente procedura:

a)
calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 680 e risultanti dai propri conticonsuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:

1)
province: 0,400 per l’anno 2007, 0,210 per l’anno 2008 e 0,117 per l’anno 2009;

2)
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l’anno 2007, 0,205 per l’anno 2008 e 0,155 per l’anno 2009;

b)
calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, comerisultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:

1)
province: 0,041 per l’anno 2007, 0,022 per l’anno 2008 e 0,012 per l’anno 2009;

2)
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l’anno 2007, 0,017 per l’anno 2008 e 0,013 per l’anno 2009;

c)
determinare l’importo annuo della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) eb). Gli enti che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa determinano l’importo delconcorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b).

679.
Nel caso in cui l’incidenza percentuale dell’importo di cui al comma 678, lettera c), sull’importo della media triennale 2003­2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti, per i comuni di cui al comma 676, superiore all’8 per cento, ilcomune deve considerare come obiettivo del patto di stabilita’ interno l’importo corrispondente all’8 per cento della suddetta mediatriennale.

680.
Il saldo finanziario e’ calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali,correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dallariscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.

681.
Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilita’ interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devonoconseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero del comma 679. Le maggiori entratederivanti dall’attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita’ interno.

682.
Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilita’ interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenzae di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall’amministrazione statale interessata.

683.
Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali al nettodelle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo finanziario non sonoconsiderate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all’estinzione anticipata di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitantinel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie perl’attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco.

684.
Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita’ interno deve essere approvato,a decorrere dall’anno 2007, iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale da consentire ilraggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto di stabilita’ interno determinato per ciascun anno. Gli enti locali che hannoapprovato il bilancio di previsione in data anteriore a quella dell’entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare lenecessarie variazioni di bilancio.

  1. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita’ interno, le province e i comuni con popolazione superiore a
    5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale delloStato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto distabilita’ interno nel sito “www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo ladefinizione indicata al comma 683, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita’ definiti con decreto del predettoMinistero, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e’ definito il prospetto dimostrativodell’obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678 e 679.
  2. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita’ interno, ciascuno degli enti di cui al comma 676 e’ tenuto ainviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile delservizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita’ definiti dal decreto di cui al comma 685.

  3. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso periodo, per i qualisono disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, quest’ultimo costituisce la base annuale di calcolo su cuiapplicare le regole del patto di stabilita’ interno. Gli enti istituiti nel 2006 sono soggetti alle nuove regole del patto di stabilita’ internodall’anno 2009 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell’esercizio 2007.

688.
Gli enti locali commissariati ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilita’ interno dall’anno successivo a quello dellarielezione degli organi istituzionali.

689.
Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilita’ interno, gli enti locali per i qualinegli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l’organo consiliare e’ stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 deltesto unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

690.
Le informazioni previste dai commi 685 e 686 sono messe a disposizione dell’UPI e dell’ANCI da parte del Ministerodell’economia e delle finanze secondo modalita’ e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

691.
In caso di mancato rispetto del patto di stabilita’ interno, accertato con la procedura di cui al comma 686 del presente articolo,il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali adadottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono esserecomunicati al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data,con le modalita’ definite dal decreto di cui al comma 685. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente dellaprovincia, in qualita’ di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati,entro la medesima data, con le modalita’ indicate dal decreto di cui al comma 685. Allo scopo di assicurare al contribuentel’informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimentodella Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 685 degli elenchi contenenti gli entilocali che non hanno rispettato il patto di stabilita’ interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonche’ di quelli peri quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.

  1. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 691:
    a)
    nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell’addizionale comunaleall’imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l’imposta maggiorando l’aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;

b)
nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, l’imposta provinciale di trascrizione, per i pagamentieffettuati a decorrere dal 1° luglio, e’ calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse.

693.
Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui alcomma 692.

  1. I commi 23, 24, 25 e 26 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono abrogati.

695.
All’articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: “per il Consiglio superiore della magistratura,”sono inserite le seguenti: “per gli enti gestori delle aree naturali protette,”.

696.
I trasferimenti erariali per l’anno 2007 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recatedall’articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

697.
Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cuiall’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 152,della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate per l’anno 2007.

698.
All’articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: “non supera il 12 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “non supera il 15 percento”. All’articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: “non superiore al 16 per cento” sonosostituite dalle seguenti: “non superiore al 15 per cento” e la lettera c) e’ abrogata.

699.
Al comma 3 dell’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo e’ soppresso con decorrenza dal 1°gennaio 2007.

  1. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
    701.
    Il primo periodo del comma 150 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ sostituito dal seguente: “Continuanoad applicarsi le disposizioni recate dall’articolo 1, commi 30, 32 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.

702.
In ragione del contributo apportato nel 2006 al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la ripartizionedell’incremento del gettito compartecipato di cui al comma 191, sara’ effettuata nel 2008 esclusivamente a favore dei comuni chehanno rispettato nel 2006 il patto di stabilita’ interno.

703.
Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli effetti

sul fabbisogno e sull’indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:
a)
fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall’attribuzione diuna quota di compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, e’ incrementato in misura pari al 40 per centoper i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e lapopolazione residente complessiva e’ superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento dellamaggiore assegnazione e’ finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale;

b)
fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall’attribuzione diuna quota di compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, e’ incrementato in misura pari al 30 per centoper i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di eta’ inferiore a cinque anni e lapopolazione residente complessiva e’ superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento dellamaggiore assegnazione e’ finalizzato ad interventi di natura sociale;

c)
ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e’ concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42milioni di euro, per le medesime finalita’ dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

d)
alle comunita’ montane e’ attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazioneresidente nelle zone montane.


  1. A decorrere dall’anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all’articolo 144 del testo unico di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previapresentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese di investimento.

705.
In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 deltesto unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Ministero dell’interno provvede, su richiesta della commissionestraordinaria, ad erogare in un’unica soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell’IRPEF spettantiper l’intero esercizio.

706.
Per la copertura degli oneri di cui all’articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

707.
Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, nellacondizione di cui all’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ corrisposto dal Ministerodell’interno un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milionidi euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto,gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.

708.
Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi da 704 a 707 si provvede a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34,comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

709.
All’articolo 1, comma 494, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il secondo periodo, e’ aggiunto il seguente: “Laripartizione e’ effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione e per il 10 per cento in base al territorio, assicurando il 40 percento del fondo complessivo ai soli comuni confinanti con il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano”.

710.
Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilanciosono confermate, per l’anno 2007, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

711.
Al comma 3 dell’articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: “servizi non commerciali” sono inserite leseguenti: “, per i quali e’ previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti,”.


  1. A decorrere dall’anno 2007, la dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 4, del regolamento recante determinazione dellerendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni, di cui al decreto del Ministro dell’interno 1° luglio 2002, n. 197,attestante il minor gettito dell’imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata alMinistero dell’interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si e’verificata la minore entrata.

713.
Per l’anno 2007 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati peruna quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 percento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

714.
All’articolo 242, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l’individuazionedegli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino alla fissazione di nuoviparametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente”.

715.
Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi dell’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, gli incarichi di cui all’articolo 110 del medesimo testo unico nonche’ l’incarico di revisore dei conti e i rapportidi consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa sono risolti di diritto se non rinnovati entro quarantacinque giornidall’insediamento della commissione straordinaria per la gestione dell’ente.

716.
Ai fini dell’invarianza delle disposizioni recate dai commi da 703 a 707 sul fabbisogno e sull’indebitamento netto dellepubbliche amministrazioni, il fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive

modificazioni, e’ ridotto di 195 milioni di euro per l’anno 2007, di 130 milioni di euro per l’anno 2008 e di 65 milioni di euro per l’anno2009.

717.
Il comma 2-ter dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente: “2-ter. Icontributi previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi alle impreseeditrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in linguafrancese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione chele imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano i requisitidi cui alle lettere b), c), d), e), , f) e g) del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente icontributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 1°gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresigli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero acondizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di societa’ abilitate secondo lanormativa dello Stato in cui ha sede l’impresa”.

718.
Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esuccessive modificazioni, l’assunzione, da parte dell’amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi diamministrazione di societa’ di capitali partecipate dallo stesso ente non da’ titolo alla corresponsione di alcun emolumento a caricodella societa’.

719.
L’indennita’ di fine mandato prevista dall’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n.119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.

720.
All’articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sonoapportate le seguenti modifiche:

a)
al comma 3, primo periodo, le parole “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti “ventiquattro mesi”;

b)
al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi”;

c)
al comma 4, secondo periodo, la parola: “perfezionate” e’ sostituita dalla seguente: “bandite”.

721.
Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degliapparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell’ammontare dei compensi e delle indennita’ dei componentidegli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle societa’ partecipate e alridimensionamento delle strutture organizzative.

722.
La disposizione di cui al comma 721 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini delrispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita’ e crescita dell’Unione europea.

723.
I risparmi di spesa derivanti dall’attuazione del comma 721 devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanciregionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi dell’anno precedente.


  1. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualita’ dell’azione di governo degli enti locali, e’ istituitaun’Unita’ per il monitoraggio con il compito di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure premialipreviste dalla normativa vigente e di provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali anche mediante lavalutazione delle loro attivita’, la misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e l’apprezzamento dei risultaticonseguiti, tenendo altresi’ conto dei dati relativi al patto di stabilita’ interno. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministrodell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sonoemanate le disposizioni relative alla composizione dell’Unita’, alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. Al Ministro per gliaffari regionali e le autonomie locali sono attribuite le funzioni di vigilanza sull’Unita’. Per il funzionamento dell’Unita’ e’ istituito unfondo, nell’ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro adecorrere dal 2007. Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

725.
Nelle societa’ a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito alpresidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non puo’ essere superiore per il presidente all’80 per cento e per icomponenti al 70 per cento delle indennita’ spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell’articolo82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilita’ di prevedere indennita’ di risultatosolo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata.

726.
Nelle societa’ a totale partecipazione pubblica di una pluralita’ di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura iviprevista, va calcolato in percentuale della indennita’ spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota dipartecipazione e, in caso di parita’ di quote, a quella di maggiore importo tra le indennita’ spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.


  1. Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all’articolo 84 del testo unicodi cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.

728.
Nelle societa’ a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni

cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle societa’ in cui la partecipazione degli enti locali e’pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggettidiversi dagli enti locali nelle societa’ in cui la partecipazione degli enti locali e’ inferiore al 50 per cento del capitale.


  1. 11 numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle societa’ partecipate totalmente anche in viaindiretta da enti locali, non puo’ essere superiore a tre, ovvero a cinque per le societa’ con capitale, interamente versato, pari osuperiore all’importo che sara’ determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affariregionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita laConferenza Stato-citta’ e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle societa’ miste ilnumero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anchequelli eventualmente designati dalle regioni non puo’ essere superiore a cinque. Le societa’ adeguano i propri statuti e gli eventualipatti parasociali entro tre mesi dall’ entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

730.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina deicompensi degli amministratori delle societa’ da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio diamministrazione di dette societa’. L’obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

  1. Nell’articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)
    al comma 1, dopo le parole: “consigli circoscrizionali” sono inserite le seguenti: “dei soli comuni capoluogo di provincia”;

b)
al comma 2, dopo la parola: “circoscrizionali” sono inserite le seguenti: “, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia,”.

732.
Nel comma 3 dell’articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero: “5.000” e’sostituito dal seguente: “15.000”.

  1. Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle societa’ quotate in borsa.

734.
Non puo’ essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, societa’ a totale o parziale capitale pubblicochi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

735.
Gli incarichi di amministratore delle societa’ di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sonopubblicati nell’ albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicita’ e’soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell’obbligo di pubblicazione e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniariafino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la societa’. La stessa sanzione si applica agli amministratorisocietari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero,per le indennita’ di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento.


  1. Le norme del presente comma costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui agliarticoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumentiderivati, da parte delle regioni e degli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essereimprontate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell’esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concluderetali operazioni solo in corrispondenza di passivita’ effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di creditoassunti.

737.
All’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: “2-bis. A partire dal 1° gennaio2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e glienti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento deldebito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, alMinistero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione deicontratti medesimi, e’ elemento costitutivo dell’efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 delpresente articolo, in materia di monitoraggio. 2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione allavigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza”.

738.
Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall’articolo 41 della legge n. 448 del 2001 conservano, per almeno cinque anni,appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativasopra citata. L’organo di revisione dell’ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi.

739.
Dal 1° gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma 17 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,si aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l’enteassume, ancorche’ indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento. Sono escluse leoperazioni di tale natura per le quali la delibera della Giunta regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006, purche’completate entro e non oltre il 31 marzo 2007. .

740.
Al comma 17, primo periodo, dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono soppresse le parole: “non collegati aun’attivita’ patrimoniale preesistente”.

741.
All’articolo 255 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,il comma 10 e’ sostituito dal seguente: “l0. Non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione dei residui attivi epassivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi gia’ attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relativespese, nonche’ l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206”.

742.
L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimomodificato dal comma 746, e’ stabilito per l’anno 2007:

a)
in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestionespeciale minatori, nonche’ in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b)
in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a),della gestione esercenti attivita’ commerciali e della gestione artigiani.

743.
Conseguentemente a quanto previsto dal comma 742, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati perl’anno 2007 in 16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742, lettera a), e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni dicui al comma 742, lettera b).

744.
Gli importi complessivi di cui ai commi 742 e 743 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 742,lettera a), della somma di 945,10 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamentodell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989,nonche’ al netto delle somme di 2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione specialeminatori e dell’ENPALS.

745.
All’articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: “secondo i seguenti criteri” fino alla fine del commasono sostituite dalle seguenti: “secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l’applicazione di aliquotecontributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati”.

746.
All’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il quinto periodo e’ sostituito dalseguente: “Sono altresi’ escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 dellalegge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, e successivemodificazioni, rivalutato, a decorrere dall’anno 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabilitiannualmente con legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 37, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, eannualmente adeguato secondo i medesimi criteri”.

747.
Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste italiane Spa verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute perpagamenti di pensioni effettuati fino alla fine dell’anno 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste italiane Spa, ai sensidell’articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento delle pensioni a carico dell’INPS fino alla predetta data siintendono concesse direttamente all’INPS e, conseguentemente, sono apportate le necessarie variazioni nelle scritturazioni del contodel patrimonio dello Stato.

748.
Ai fini della copertura dei maggiori oneri a carico della gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennita’ agliinvalidi civili, ciechi e sordi di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 534 milioni di euro perl’esercizio 2005 e in 400 milioni di euro per l’anno 2006:

a)
per l’anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2005, trasferite allagestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri perprestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro;

b)
per l’anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse:

1)
le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2005, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, perun ammontare complessivo pari a 87,48 milioni di euro;

2)
le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2005 delmedesimo Istituto, per un ammontare complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

  1. All’ articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, sono apportate le seguentimodifiche:
    a)
    le parole: “1° gennaio 2008” e “31 dicembre 2007”, ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “1° gennaio 2007” e “31 dicembre 2006”;

b)
al comma 5:

1)
nel primo periodo, la parola: “erogate” e’ soppressa;

2)
nel secondo periodo, le parole: “alle prestazioni maturate” sono sostituite dalle seguenti: “ai montanti delle prestazioniaccumulate”;

c)
al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: “alle prestazioni pensionistiche maturate” sono sostituite dalle seguenti: “ai montantidelle prestazioni”;

d)
al comma 3, le parole da: “Entro il 31 dicembre” fino a: “lettera b), n. 1):” sono sostituite dalle seguenti: “Per ricevere nuoveadesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR:”;

e)
al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: “alla costituzione” sono inserite le seguenti: “, entro il 31 marzo 2007,”;

f)
il comma 3-bis e’ sostituito dal seguente: “3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, ledisposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell’organismo di sorveglianza si applicanoa decorrere dal 1° luglio 2007.”;

g)
il comma 4 e’ sostituito dal seguente: “4. A decorrere dal l° gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hannoprovveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioniimpartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte dellaCOVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera b), l’autorizzazione o l’approvazione in

ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresi’ provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma3, lettera b), n. l), ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche conriferimento al periodo compreso tra il l° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all’articolo 8, comma 7,lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionisticacomplementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all’aderente e’ consentitotrasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimodi partecipazione di due anni di cui all’articolo 14, comma 6″.
750.
Per le disposizioni di cui al comma 749 sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione.

751.
All’articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: “Commissione di vigilanza sulleforme pensionistiche complementari” sono sostituite dalle seguenti: “Commissione di vigilanza sui fondi pensione”.

752.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base deldecreto-legge 13 novembre 2006, n. 279.

753.
All’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e. successive modificazioni, dopo il comma 4, e’ inserito ilseguente: “4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421,possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1° gennaio2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformita’ delle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007”.

754.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sonodisciplinate le modalita’ di regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti dell’INPS, relativi agli sgravi contributivi di cui aidecreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati rispettivamente nella GazzettaUfficiale n. 184 del 20 agosto 1994 e n. 57 del 10 marzo 1998. Nelle more dell’emanazione del decreto sono sospese le procedureesecutive e le imprese stesse non sono considerate morose ai fini del rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC).

755.
Con effetto dal 1° gennaio 2007, e’ istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato deitrattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, le cui modalita’ di finanziamento rispondono al principio dellaripartizione, ed e’ gestito, per conto dello Stato, dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Ilpredetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civilemedesimo.

756.
Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, almedesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all’articolo3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle formepensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo e’ versato mensilmente daidatori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalita’ stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione deltrattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un’unica domanda, presentatadal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalita’ stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta acarico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossionedei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

757.
Le modalita’ di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigoredella presente legge.

758.
Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivantidall’esonero dal versamento del contributo di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comemodificato dal comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivantidall’applicazione della presente disposizione, nonche’ dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma766, nonche’ degli oneri di cui al comma 765, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all’elenco 1 annesso alla presente legge, alfinanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759.

759.
Con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono trimestralmenteaccertate le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 758.

760.
Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle formepensionistiche complementari di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, quantificando altresi’ le adesioni alleforme pensionistiche complementari derivanti dall’applicazione dei commi 749 e seguenti del presente articolo, specificandodettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalita’ di utilizzo del Fondo di cui al comma 755. Nella prima relazione il Ministroriferisce altresi’ sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale apposita gestione INPS, alimentatacon il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva.

761.
Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 755 e la relativa assegnazione ai singoli interventi di cuiall’elenco 1 annesso alla presente legge e’ altresi’ trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioniparlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni.

762.
Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 758, nei limiti degli importi di cui all’elenco 1 annesso alla presentelegge, sono accantonati e possono essere utilizzati per gli importi accertati ai sensi del comma 759, con appositi decreti delPresidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, subordinatamente alla decisione delleautorita’ statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo di cui al comma 755 e alla conseguente compatibilita’degli effetti complessivi del comma 758 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilita’dell’Italia.

763.
All’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Nelrispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996,

n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurarel’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, lastabilita’ delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e’ da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trentaanni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, e’ redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro dellavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonche’ dal Nucleo di valutazione della spesaprevidenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli entimedesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio delpro rata in relazione alle anzianita’ gia’ maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti ecomunque tenuto conto dei criteri di gradualita’ e di equita’ fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non venganoaffrontate, dopo aver sentito l’ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essereadottate le misure di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509″. Sono fatti salvi gli atti e ledeliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della datadi entrata in vigore della presente legge.

  1. All’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: “1. Dal reddito d’impresa e’ deducibile un importo pari al 4 per cento dell’ammontaredel TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settoreprivato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo e’elevato al 6 per cento.
  2. Il datore di lavoro e’ esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistichecomplementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo2120 del codice civile.
  3. Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistichecomplementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo2120 del codice civile, e’ assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri,correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni”;

b)
il comma 4 e’ abrogato;

c)
al comma 5, le parole: “al presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”.

765.
Ai fini della realizzazione di campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dellavoro e della previdenza sociale, volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonche’ per farefronte agli oneri derivanti dall’attuazione delle connesse procedure di espressione delle volonta’ dei lavoratori di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e’ autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Alla ripartizione dellepredette somme si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), da emanareentro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita’ di attuazione di quanto previsto dalpredetto articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volonta’ dellavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall’ articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 252del 2005.

766.
Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successivemodificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
l’articolo 8 e’ sostituito dal seguente: “Art. 8. – (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistichecomplementari e al Fondo per l’erogazione del TFR). – 1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per ilversamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al “Fondo per l’erogazioneai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” istituito presso latesoreria dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, e’ riconosciuto, in funzione compensativa, l’esonero dal versamento deicontributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, perciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell’allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFRmaturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L’esonerocontributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando, nell’ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per

maternita’ e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio1982, n. 297, nonche’ il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l’esonero di cuial presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singololavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l’importo differenziale e’ trattenuto, a titolo diesonero contributivo, dal datore di lavoro sull’ammontare complessivo dei contributi dovuti all’INPS medesimo. L’onere derivante dalpresente comma e’ valutato in 414 milioni di euro per l’anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009″;

b)
alla tabella A, le parole: “prevista dall’articolo 8, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “prevista dall’articolo 8, comma 1”.

767.
Le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativoall’anno 2007 possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare deidipendenti delle amministrazioni pubbliche.

768.
Con effetto dal l° gennaio 2007, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratoriartigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal l°gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento.

769.
Con effetto dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoriaed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e’ elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. Inconseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma dellequote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.

770.
Con effetto dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2,comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquotacontributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesimadata per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computodelle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento.

  1. All’articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    al comma 2:

1)
la parola “dodici” e’ sostituita dalla seguente: “tredici”;

2)
le parole: “cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo” sono sostituite dalleseguenti: “sei eletti dagli iscritti al Fondo”;

b)
il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “3. Il presidente del comitato amministratore e’ eletto tra i componenti eletti dagli iscritti alFondo”.

772.
L’incremento contributivo di cui al comma 770 non puo’ in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepitodal lavoratore superiore ad un terzo dell’aumento dell’aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile gia’riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compensonetto mensile riconosciuto sulla base dell’ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, icompensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantita’ e qualita’ del lavoro eseguito e devono tenereconto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalita’, anche sulla base dei contratti collettivinazionali di riferimento.

773.
Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gliapprendisti artigiani e non artigiani e’ complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai finiprevidenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ stabilita la ripartizione del predetto contributo tra legestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributiviprevisti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di cui al presentecomma viene meno per le regioni l’obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendistiartigiani di cui all’articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero diaddetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro e’ ridotta inragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodicontributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno dicontratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi alsecondo. A decorrere dal l° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo VI deldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennita’giomaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione e’ stabilita con ildecreto di cui al secondo periodo del presente comma.

774.
L’estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell’ambitodel regime dell’assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall’articolo 1,comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilita’ sorte a decorrere dall’entratain vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l’indennita’ integrativaspeciale gia’ in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, e’attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilita’.

775.
Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu’ favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, gia’definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.

  1. E abrogato l’articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
    777.
    L’articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, siinterpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad entiprevidenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabilerelativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri e’ determinata moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per cento e dividendoil risultato per l’aliquota contributiva per invalidita’, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fattisalvi i trattamenti pensionistici piu’ favorevoli gia’ liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.

778.
Con effetto dall’anno 2006, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, alle prestazioni economiche erogate a norma dell’articolo14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, siapplicano le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni. E’ abrogato ilcomma 2 dell’articolo 14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto2005, n. 168.

779.
Con riferimento alla gestione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sonoridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sudelibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattieprofessionali, nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2007.

780.
Con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, e’ stabilita con riferimento alla gestione di cuiall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l’assicurazione contro gliinfortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso diincremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell’ente accertato in sede di bilancio consuntivo perl’anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazioneprevisionale e programmatica per l’anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.


  1. La riduzione dei premi di cui al comma 780 e’ prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previstidal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali:

a)
abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni disicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all’interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro;

b)
non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

  1. Dopo l’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e’ inserito il seguente: “Art. 13-bis. -(Disposizioni in tema dimenomazione dell’integrita’ psicofisica) – 1. All’articolo 178 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno1965, n. 1124, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche’ lemalattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, abbiano subito o subiscano una menomazione dell’integrita’psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento”.
    2.
    All’articolo 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: “purche’non superiore all’ottanta per cento” sono inserite le seguenti: “e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, conmenomazione dell’integrita’ psicofisica di qualunque grado, purche’ non superiore al 60 per cento”.

3.
All’articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: “di grado non inferiore al 50per cento” sono inserite le seguenti: “e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche’ le malattie professionali denunciate a decorreredal 1° gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione dell’integrita’ psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento”.

4.
All’articolo 76, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: “invalidita’permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3” sono inserite le seguenti: “e, per gli infortunisul lavoro verificatisi nonche’ le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidita’ conseguentea menomazioni elencate nella predetta tabella”.

5.
All’articolo 218, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: “invalidita’permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3” sono inserite le seguenti: “e, per gli infortunisul lavoro verificatisi nonche’ le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidita’ conseguentea menomazioni elencate nella predetta tabella”.

6.
All’articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e’ aggiunto il seguente comma: “Ferme restando tutte le altre condizioni, pergli infortuni sul lavoro verificatisi nonche’ le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, lo speciale assegnocontinuativo mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o dallamalattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell’integrita’ psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento”.

7.
All’articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, pergli infortuni sul lavoro verificatisi nonche’ le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, dell’integrita’ psicofisica di grado superiore al 20 per cento””.

783.
All’articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: “sulla domanda” sono inseritele seguenti: “, laddove quest’ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l’avvio del procedimento,salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualita’ e stati soggettivi, gia’ in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre

pubbliche amministrazioni acquisibili d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla datadel suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicita’ l’elenco completo delladocumentazione necessaria al fine dell’esame della domanda”.

784.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli interessi legali di cui all’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,come modificato dal comma 783, sulle prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti in agricoltura,decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli di cui all’articolo 9-quinquies, comma3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successivemodificazioni.

  1. Il comma 4 dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
    n.
    81, si interpreta nel senso che per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione deicoltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del Presidentedella Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
  2. Al comma 5 dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,

n.
81, le parole: “e assimilati” sono soppresse.

  1. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991,

n.
381, e di cooperative che esplicano l’attivita’ nell’area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonche’ di altrecooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell’articolo 35 del testo unico delle normeconcernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai finidel versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, aifini dei contributi previdenziali ed assistenziali e’ aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalita’ di calcolo: del 30per cento per l’anno 2007; del 60 per cento per l’anno 2008; del 100 per cento per l’anno 2009. Il calcolo e’ effettuato sulladifferenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cuiall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. E fatta salva,nei periodi indicati al primo periodo, la facolta’ di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte,purche’ non inferiori all’imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo haefficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e’corrisposta un’indennita’ giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della duratacomplessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventimorbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per lacorresponsione dell’indennita’ di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predettaprestazione e’ pari al 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di indennita’ per degenza ospedaliera previsto dalla normativavigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottantagiorni nell’arco dell’anno solare. Per la certificazione e l’attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennita’ siapplicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasceorarie di reperibilita’ e di controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presentecomma, che abbiano titolo all’indennita’ di maternita’, e’ corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal l° gennaio 2007un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, lacui misura e’ pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennita’ di maternita’. Le disposizioni dicui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall’articolo 84 del testo unico delledisposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.
  2. La facolta’ di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000,
    n. 53, e’ estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.
    790.
    Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con ilMinistro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sonostabilite le modalita’ di attuazione della disposizione di cui al comma 789. Con il medesimo decreto sono adeguate le tabelle emanateper l’applicazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

791.
All’articolo 64, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a)
le parole da: “con decreto del Ministro del lavoro” fino a: “provvedimento,” sono soppresse;

b)
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, e’ disciplinata l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenientidallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto”.

792.
All’articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Per i soggetti che abbianoproseguito l’attivita’ lavorativa ancorche’ l’evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presentelegge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purche’ l’invalidita’ permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quartodella capacita’ lavorativa o della rivalutazione dell’invalidita’ con percentuale onnicomprensiva anche del danno biologico e moralecome indicato all’articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni dicontribuzione previsti dall’articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza e’ pari all’ultima retribuzione annuaintegralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 1”.

793.
Per gli assistenti domiciliari all’infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, i contributiprevidenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio dellelavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano daimprese individuali o persone giuridiche. L’INPS determina le modalita’ ed i termini di versamento.

794.
All’articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, le parole: “inferiore all’80 per cento” sono sostituite dalleseguenti: “di qualsiasi entita’ e grado”.

795.
All’articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, dopo le parole: “dalle stragi di tale matrice,” sono aggiunte leseguenti: “e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori,siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti”.

796.
Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009,in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionaleper la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso lapropria condivisione:

a)
il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, e’ determinato in 96.040 milioni di euro perl’anno 2007, in 99.082 milioni di euro per l’anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l’anno 2009, comprensivi dell’importo di 50milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l’ospedale “Bambino Gesu'”.All’articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: “a decorrere dall’anno 2006” sono sostituite dalleseguenti: “limitatamente all’anno 2006”;

b)
e’ istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l’anno 2007, di 850 milioni di euro per l’anno2008 e di 700 milioni di euro per l’anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi e’ disposta con decretodel Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L’accesso alle risorse del Fondo di cui alla presentelettera e’ subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve contenere sia le misure diriequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Pianosanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali diassistenza, sia le misure necessarie all’azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall’articolo 8dell’intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presupponeche sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale regionaleall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive. Qualora nel procedimento diverifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nelpiano di rientro, la regione interessata puo’ proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute edell’economia e delle finanze. In ogni caso l’accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che,con riferimento all’anno d’imposta dell’esercizio successivo, l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’aliquotadell’imposta regionale sulle attivita’ produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all’integralecopertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha carattere generalizzato e non settoriale e non e’ suscettibile di differenziazioniper settori di attivita’ e per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e’ statoconseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata puo’ ridurre, con riferimento all’anno d’impostadell’esercizio successivo, l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attivita’produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi diriorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell’equilibrioeconomico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all’articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l’accordo e le determinazioni in esso previste possonocomportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi gia’ adottati dalla medesima regione in materia diprogrammazione sanitaria. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, assicura l’attivita’ diaffiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l’accordo di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali dasottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze, sia per i Nucleida realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell’ambito del Sistema nazionale di verifica e controllosull’assistenza sanitaria di cui all’articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c)
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: “all’anno d’imposta 2006″sono sostituite dalle seguenti: “agli anni di imposta 2006 e successivi”. Il procedimento per l’accertamento delle risultanze contabiliregionali, ai fini dell’avvio delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivemodificazioni, e’ svolto dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;

d)
al fine di consentire in via anticipata l’erogazione del finanziamento a carico dello Stato:

1)
in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia e

delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, e’ autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimentoalle somme indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare sulle contabilita’ speciali di cui al comma 6 dell’articolo 66 dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle sommedovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dall’intesaespressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita’ finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitarionazionale per i medesimi anni;

2)
per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a concedere alla Regione sicilianaanticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di finanziamento della quota indistinta, qualerisulta dall’intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita’ finanziarie complessive destinate al finanziamento delServizio sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni della medesima regione;

3)
alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell’ultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica degliadempimenti di cui all’articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la possibilita’ di un incremento di detta percentualecompatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;

4)
all’erogazione dell’ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito dell’esito positivo della verifica degliadempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;

5)
nelle more dell’intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita’ finanziarie complessive destinate al finanziamento delServizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal ripartoper l’anno 2006, quale risulta dall’intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall’ anno 2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto internolordo nominale programmato;

6)
sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alleregioni per gli esercizi successivi;

7)
sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascunaregione e provincia autonoma, connessi alla mobilita’ sanitaria interregionale di cui all’articolo 12, comma 3, lettera b), del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche’ alla mobilita’ sanitaria internazionale di cui all’articolo 18,comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministerodella salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano;

e)
ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino all’anno 2005, alnetto per l’anno 2005 della copertura derivante dall’incremento automatico delle aliquote, di cui all’articolo 1, comma 174, della legge30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine della riduzionestrutturale del disavanzo, sottoscrivono l’accordo richiamato alla lettera b) del presente comma, risultano idonei criteri di copertura acarattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo tecnico per laverifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;

f)
per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall’Agenzia italiana delfarmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre2005, n. 18 dell’8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvorideterminazioni delle medesime da parte dell’AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa;

g)
in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008 elimitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziariper il Servizio sanitario nazionale, approvate dall’AIFA e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziendefarmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti ditutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio diamministrazione dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegnoal versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall’AlFA, secondo lemodalita’ indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi dell’AIFA, per un importo complessivoequivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci. L’AIFA delibera, entro il10 febbraio 2007, l’approvazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, ilripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento, da partedell’azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo dacorrispondersi entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano ilversamento alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all’AIFA, al Ministerodell’economia e delle finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre2007. La mancata corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci dell’ aziendafarmaceutica inadempiente, l’automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre2006;

h)
in coerenza con quanto previsto dalla lettera g) l’AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di spettanza dovute al farmacista eal grossista per i farmaci oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione, in modo tale da assicurare, attraverso lariduzione delle predette quote e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, unaminore spesa dello stesso Servizio di entita’ pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni acarico dei grossisti;

i)
in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte conclusivadella lettera f), 1’AIFA provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni attuative di quanto previsto dalle norme di cui allelettere g) e h);

l)
nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, e’ consentito l’accesso agliimporti di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negliesercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:

1)
con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispettodell’obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui all’articolo 5 del decreto-legge 18settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l’avvenuta applicazione, entro la datadel 28 febbraio 2007, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come daultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l’integralecontenimento del 40 per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di una quota fissa per confezione,possono adottare anche diverse misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purche’ di importoadeguato a garantire l’integrale contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita’ e’ verificata entro il 28 febbraio 2007 dalTavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supportotecnico dell’AIFA;

2)
con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispettodell’obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l’avvenuta presentazione, da parte della regioneinteressata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell’usoappropriato degli stessi e degli appalti per l’acquisto dei farmaci, la cui idoneita’ deve essere verificata congiuntamente nell’ambito delComitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verificadegli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005;

m)
all’articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

1)
il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all’articolo 1,comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche’ da percorsi definiti ed adeguati periodicamente condecreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del Ministrodella salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degliodontoiatri”;

2)
al terzo periodo, le parole: “Il Ministro della sanita'” sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministro della salute, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze,” e dopo le parole: “di Trento e di Bolzano,” sono inserite le seguenti: “entro il 31 marzo2007,”;

n)
ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importofissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come rideterminato dall’articolo 83, comma 3,della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programmacon le regioni e l’assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alleeffettive disponibilita’ di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente lettera e’ vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazionestrutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regionimeridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliativecon prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmidi assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro all’implementazione e all’ammodernamento deisistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all’integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regionie per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto fra le regioni del maggiore importo di cui alla presentelettera e’ effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:

1)
innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campodell’oncologia e delle malattie rare;

2)
superamento del divario Nord-Sud;

3)
possibilita’ per le regioni che abbiano gia’ realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva;

4)
messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;

5)
premialita’ per le regioni sulla base della tempestivita’ e della qualita’ di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamentotecnologico gia’ eseguiti per una quota pari al 10 per cento;

o)
fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall’articolo 1, comma 170, quartoperiodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore dellapresente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitarionazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro dellasanita’ 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predettosconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubblichee private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli standardorganizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate.All’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, sentite le societa’scientifiche e le associazioni di categoria interessate”;

p)
a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota dipartecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime dipronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione e’ stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelliafferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di unaquota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non e’, comunque; dovuta dagliassistiti non esenti di eta’ inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l’accesso alpronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri piu’ elevati;

q)
all’articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera a)e’ sostituita dalla seguente: “a) con le procedure di cuiall’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al citatodecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali diassistenza, finalizzata all’inserimento, nell’elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni gia’ erogate in regime diricovero ospedaliero, nonche’ alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedalieroin regime di ricovero ordinario diurno”;

r)
a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato irisultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalita’piu’ idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali;

s)
a decorrere dal l° gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle strutture private gia’ convenzionate, ai sensi dell’articolo6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensidell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

t)
le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamentiprovvisori delle strutture private, di cui all’articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonconfermati dagli accreditamenti definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;

u)
le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non possano essereconcessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successivemodificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 delmedesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il provvedimento di ricognizione e’ trasmesso al Comitatoparitetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 9 della citata intesa 23 marzo2005. Per le regioni impegnate nei piani di rientro previsti dall’accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio 2008 di cui allapresente lettera e alla lettera s) sono anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non sisia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cuiall’articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

v)
il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell’Agenziaper i servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesasuperi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale. Fermo restandoquanto previsto dal comma 5 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma 409dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della salute, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da assumere, condecorrenza dal 1° maggio 2007, come base d’asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti tenendoconto dei piu’ bassi prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degliosservatori esistenti e di quelle rese disponibili dall’ottemperanza al disposto del successivo periodo della presente lettera. Entro il 15marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero della salute – Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per iltramite dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006;entro la stessa data le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono alla predetta Direzionegenerale, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle aziendesanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici e’ parte di una piu’ ampia fornitura di benie servizi, l’offerente deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. IlMinistero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell’Istitutosuperiore di sanita’ e dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una programmazioneannuale, di studi sull’appropriatezza dell’impiego di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costirispetto ad ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero della salute;

z)
la disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8aprile 1998, n. 94, non e’ applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale, che, nell’ambito deipresidi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori dellecondizioni di autorizzazione all’immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per lequali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie e’ consentito solo nell’ambito dellesperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In caso diricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23,convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti diricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui allapresente lettera, anche sotto il profilo della responsabilita’ amministrativa per danno erariale. Fino alla data di entrata in vigore delledisposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale responsabilita’ e’ attribuita al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali,delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.


  1. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato e’ incrementato per l’anno 2006 di 2.000 milioni di euro.Tale importo e’ ripartito fra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno, salvo diversa proposta di riparto elaboratadalle regioni da trasmettere al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007.

798.
Al secondo periodo del comma 289 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: “per ciascuno degli anni2006, 2007 e 2008” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Con le risorse dicui al presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economiae delle finanze per l’attivita’ di affiancamento alle regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all’articolo 1, comma 180,della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attivita'”.

799.
Con le modalita’ di cui all’articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, suproposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, e’ modificato il Piano sanitario nazionale 2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di armonizzame icontenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2007-2009.

800.
I consiglieri e referendari medici in servizio presso t’Ufficio medico della Presidenza del Consiglio dei ministri possono svolgereattivita’ professionali sanitarie esterne, secondo modalita’ definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.


  1. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall’articolo 96 del decreto legislativo 24aprile 2006, n. 219, e’ stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto alpubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalita’. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di applicarsile disposizioni di cui all’articolo 73, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all’articolo 85, comma 25, dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.

802.
Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 801 aun prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito INTERNET dell’AIFA. Per lo stessoperiodo, fino al 31 dicembre 2007 le aziende farmaceutiche titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio nella cessione deiprodotti al dettagliante devono assicurare un margine non inferiore al 25 per cento calcolato sul prezzo massimo di vendita di cui alperiodo precedente.

803.
Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 802 e’ calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto,ai sensi della normativa vigente, gli ospedali, e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui alcomma 801 dai produttori e dai titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

804.
Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c) delcomma 10 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, stabilito dai titolari dell’autorizzazioneall’immissione in commercio ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non puo’ essere superiore, per l’anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla basedelle variazioni dell’indice ISTAT sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.

805.
Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realta’ regionali nelleattivita’ realizzative del Piano sanitario nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 e’ istituito un Fondo per il cofinanziamento deiprogetti attuativi del Piano sanitario nazionale nonche’ per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte delle regioni Valle d’Aostae Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

806.
L’importo annuale del Fondo di cui al comma 805 e’ stabilito in 65,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionalirealizzate dal Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, condecreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, per l’integrazione ed il cofmanziamento dei progetti regionali in materia di:

a)
sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni di euro;

b)
iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro;

c)
malattie rare, per 30 milioni di euro;

d)
implementazione della rete delle unita’ spinali unipolari, per 10,5 milioni di euro.

807.
L’importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 806 e’ assegnato con decreto del Ministro della salute, su proposta delComitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 9 dell’intesa 23 marzo 2005 sancita dallaConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nelsupplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuatividel Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie di cui al comma 806, coerenti con linee progettualipreviamente indicate con decreto del Ministro della salute.


  1. Per il proseguimento dell’intervento speciale per la diffusione degli screening oncologici di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e’ autorizzata la spesa di 20 milioni dieuro per l’anno 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero della salutedi finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari.

809.
A decorrere dal 2007 e’ autorizzato il finanziamento per un importo di 500.000 euro annui per il funzionamento della Consultadel volontariato per la lotta contro 1’Aids istituita presso il Ministero della salute. La Consulta e’ convocata e sentita almeno tre voltel’anno, al fine di raccogliere contributi e pareri riguardo alla ideazione, realizzazione e verifica, dei programmi di informazione eprevenzione nella lotta contro la diffusione dell’epidemia da HIV (AIDS). La Consulta puo’ dare incarico ad esperti di redigere pareti estudi sui predetti programmi.

810.
All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: “accertamenti specialistici prescritti” sono aggiunte le seguenti: “ovvero dei dispositividi assistenza protesica e di assistenza integrativa”;

b)
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: “presidi di specialistica ambulatoriale” sono inserite le seguenti: “, delle strutture perl’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa”;

c)
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: “5-bis. Per le finalita’ di cui al comma 1, a partire dal 1° luglio 2007, il Ministerodell’economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al comma 2, in conformita’ alle regoletecniche concernenti il Sistema pubblico di connettivita’ ed avvalendosi, ove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per latrasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell’ economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all’INPS, secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consigliodei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile 2007,ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, suproposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale,previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e lemodalita’ di trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione e’ reso entro il31 marzo 2007; in mancanza, il predetto decreto puo’ essere comunione emanato. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia edelle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori disposizioni attuatine del presente comma. 5-ter. Per latrasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, e’ definito un contributo da riconoscere ai medici convenzionati con il SSN, per l’anno 2008, neilimiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12”;

d)
al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: “All’atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazionispecialistiche” sono inserite le seguenti: “ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa” e dopo le parole:”codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche” sono aggiunte le seguenti: “ovvero i codici del nomenclatore delle prestazionidi assistenza protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti erogati nell’ ambito dell’assistenza integrativa”;

e)
al comma 8, primo periodo, e successive modificazioni, dopo le parole: “pubbliche e private” sono aggiunte le seguenti: “e per lestrutture di erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale dell’assistito”;

f)
al comma 9, primo periodo, dopo le parole: “Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi” sono inseritele seguenti: “del comma 5-bis e”; al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: “e al nomenclatore ambulatoriale” sonoaggiunte le seguenti: “nonche’ al nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati nell’ambito dell’assistenza integrativa”;

g)
al comma 10, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: “Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concertocon il Ministero della salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsierogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministerodell’economia e delle finanze, nonche’ le modalita’ di trasmissione”.


  1. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una societa’ di farmacisti ai sensidell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sia condannato con sentenza passata in giudicato, peril reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, l’autorita’ competente puo’ dichiarare la decadenza dall’autorizzazioneall’esercizio della farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall’articolo 113, primo comma, lettera e), del testo unicodelle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza e’ comunque dichiarata quando la sentenza abbiaaccertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell’ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

812.
Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, accertata con sentenza passata in giudicato, e’ commessa da altrosanitario che, personalmente o per il tramite di una societa’ di cui e’ responsabile, eroga prestazioni per conto del Servizio sanitarionazionale, e’ subito avviata, sulla base delle norme vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il Servizio sanitarionazionale; il rapporto e’ risolto di diritto quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell’ipotesi dimancata costituzione in giudizio della parte civile.

813.
Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell’utilizzazione delle risorse previste nella Tabella C allegata alla presente legge e destinateal finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successivemodificazioni, un importo pari a 10 milioni di euro e’ vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli Istituti zooprofilatticisperimentali in materia di sicurezza degli alimenti e tre importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento diprogetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione dellaerogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento di progetti per l’utilizzazione di cellule staminali e al finanziamento diprogetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attivita’ di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

814.
Per gli anni 2007 e 2008, nell’ambito delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 12 del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 502, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, una quota non inferiore al 5 per cento e’destinata, in via sperimentale, ai progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui all’articolo 12-bis, comma 6, del citato decretolegislativo n. 502 del 1992, presentati da ricercatori di eta’ inferiore ai quaranta anni e previamente valutati, secondo la tecnica divalutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato e’ composto da ricercatori, di nazionalita’ italiana o straniera, di eta’ inferiore aiquaranta anni, operanti, almeno per la meta’, presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sullabase di indici bibliometrici, quali l’ impact factor ed il citation index. L’attuazione del presente comma e’ demandata ad appositodecreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’universita’ edella ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  1. L’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 814 e’ quantificato nel limite massimo di
    100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
    816.
    Ai fini del completamento delle attivita’ di cui all’articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 4,comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e’ autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009a favore dell’Istituto superiore di sanita’.

817.
Per il consolidamento e rafforzamento degli scopi perseguiti dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori e’ autorizzatal’erogazione di un ulteriore contributo straordinario annuo pari ad euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

818.
La natura esclusiva degli incarichi del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore amministrativo e del direttoresanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre2003, n. 288, comporta l’incompatibilita’ con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attivita’professionale.

819.
Con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concluso ai sensi dell’articolo 4 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, sono definiti gli indirizzi per la realizzazione di un programmadi farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l’ATEA e le singole regioni per l’utilizzazione delle risorse di cuiall’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pari a 25 milioni di euro, confluite nelle fonti di finanziamento delbilancio ordinario dell’AlFA.

820.
Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilita’ della data di scadenza posta conmodalita’ “a secco”, la data di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni dei medicinali per uso umano devono esserestampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalita’ che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazionie lo sfondo del materiale di confezionamento.

821.
All’articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al comma 2, dopo le parole: “oggetto delle convenzioni ubicati sul territoriodell’Unione europea” sono inserite le seguenti: “nei Paesi la cui normativa consenta la lavorazione del plasma nazionale, provenienteda donazioni volontarie e non retribuite, all’estero, in regime di reciprocita’, da parte di aziende parimenti ubicate sul territoriodell’Unione europea”.

822.
All’articolo 15 della legge n. 219 del 2005, il comma 6 e’ sostituito dal seguente: “6. Le convenzioni di cui al presente articolosono stipulate decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 5 del presente articolo”.

823.
All’articolo 16, comma 1, della legge n. 219 del 2005 alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “ed allaesportazione di emoderivati pronti per l’impiego ottenuti da plasma regolarmente importato, a condizione che gli stessi risultinoautorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari”.

824.
L’articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, e’ sostituito dal seguente: “Art. 27. – (Produzione di medicinaliderivati dal sangue o dal plasma). – 1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione dimedicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati allaproduzione di prodotti finiti emoderivati, devono invece rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea europea, versione vigente, edalle direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall’ articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24aprile 2006, n. 219”.

  1. All’articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    alla lettera c), le parole: “le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici” sono sostituite dalleseguenti: “le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro ei dispositivi su misura”;

b)
la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: “d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entratedel bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personaleaddetto. L’importo dovuto e’ maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancatopagamento entro l’anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di quanto dovuto. Iproventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sullecorrispondenti imita previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale deifarmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attivita’ del settore dei dispositivi medici, con particolareriguardo alle attivita’ di sorveglianza del mercato, anche attraverso l’aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attivita’ di vigilanza sugli incidenti, alla formazionedel personale ispettivo, all’attivita’ di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi inmateria di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implichino l’utilizzazione di dispositivi medici, nonche’ perla stipula di convenzioni con universita’ e istituti di ricerca o con esperti del settore”;

c)
la lettera e) e’ sostituita dalla seguente: “e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare alMinistero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall’articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativapecuniaria di cui al comma 4 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell’articolo 19 del decreto legislativo

n.
332 del 2000. Per l’inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio deidispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute,di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositiviche abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decretodel Ministro della salute. La tariffa e’ dovuta anche per l’inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi gia’ inclusi nellabanca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze, alle competenti unita’ previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute edutilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)”.

826.
Al fine di favorire il mantenimento di un’efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate,l’ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale

al netto dell’imposta sul valore aggiunto non superiore ad euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dal quinto periodo delcomma 40 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, disposta, limitatamente all’arco temporaledecorrente dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, ii 1l’ articolo 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e’ prorogata per il triennio 2007-2009. La misura dell’ulteriore riduzione e’annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per una maggiore spesacomplessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.Per la copertura dei relativi oneri e’ autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

827.
E’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per lapromozione da parte del Ministero della salute ed il finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell’ articolo9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da autorizzare da parte della regione Lazio con lapartecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e di altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella citta’ diRoma, di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta’,con compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria, in cui far confluire il Centro di riferimento della regione Lazio per lapromozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione, gia’ operante pressol’Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-IFO.

828.
Per consentire il potenziamento delle attivita’ affidate alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tuteladella salute nelle attivita’ sportive e ai laboratori per il controllo sanitario sulle attivita’ sportive di cui agli articoli 3 e 4 della legge 14dicembre 2000, n. 376, e’ autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 una spesa ulteriore di 2 milioni di euro.

829.
All’ articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. I comuni, singoli o associati, e lecomunita’ montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione. A talipiani e’ destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresi’, alrisanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale eavvalendosi delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6”.

830.
Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura delconcorso della Regione a tale spesa e’ pari al 44,85 per cento per l’anno 2007, al 47,05 per cento per l’anno 2008 e al 49,11 percento per l’amo 2009.

831.
L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 830 resta sospesa fino al 30 aprile 2007. Entro tale data dovra’ essereraggiunta l’intesa preliminare all’emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria,gia’ disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni. In caso di mancatoraggiungimento dell’intesa entro tale data, il concorso della Regione siciliana di cui al comma 830 e’ determinato, per l’anno 2007, inmisura pari al 44,09 per cento.


  1. Nelle norme di attuazione di cui al comma 831, e’ riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale noninferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorioregionale; tale retrocessione aumenta simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione allaspesa sanitaria, come disposto dal comma 830. Alla determinazione dell’importo annuo della quota da retrocedere alla Regione siprovvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo pareredella Commissione paritetica prevista dall’articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

833.
A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana e’ retrocessoalla Regione un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a titolo di contributo di solidarieta’ nazionale, dicui all’articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni 2008 e 2009 e ad integrazione, per l’anno 2008, dei finanziamentiattribuiti ai sensi dell’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge2 dicembre 2005, n. 248. L’erogazione dei contributi e’ subordinata alla redazione di un piano economico finalizzato prevalentementeal risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi, nonche’ ad investimenti infrastrutturali.

834.
L’articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successivemodificazioni, e’ sostituito dal seguente: “Art. 8. – Le entrate della regione sono costituite:

a)
dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nelterritorio della regione;

b)
dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell’energia elettrica e delle tasse sulleconcessioni governative percette nel territorio della regione;

c)
dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

d)
dai nove decimi dell’imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;

e)
dai nove decimi della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nellaregione;

f)
dai nove decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumiregionali delle famiglie rilevati annualmente dall’ISTAT;

g)
dai canoni per le concessioni idroelettriche;

h)
da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facolta’ di istituire con legge in armonia con i principi delsistema tributario dello Stato;

i)
dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

l)
da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;

m)
dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate,. ad eccezione di quelle di spettanza di altrienti pubblici. Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturatenell’ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuoridel territorio della regione”.

835.
Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 e’ autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascunodegli anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla regione Sardegna delle quote di compartecipazione all’imposta sul valore aggiuntoriscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n.250, per gli anni 2004, 2005 e 2006.

836.
Dall’anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sulproprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

837.
Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie MeridionaliSarde) e le funzioni relative alla continuita’ territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone relativi alleFerrovie della Sardegna ed alle Ferrovie Meridionali Sarde, il Ministero dei trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna, entro il 31marzo 2007, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari,demaniali ed agli investimenti in corso.

838.
L’attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito delle imposte di cui alle lettere a) e m) del primo commadell’articolo 8 dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834del presente articolo, non puo’ determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente a 344 milioni dieuro per l’anno 2007, a 371 milioni di euro per l’anno 2008 e a 482 milioni di euro per l’anno 2009. La nuova compartecipazione dellaregione Sardegna al gettito erariale entra a regime dall’anno 2010.

839.
Dall’attuazione del combinato disposto della lettera f), del primo comma, dell’articolo 8 del citato Statuto speciale di cui allalegge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, e del comma 836 delpresente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non puo’ derivare alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli anni2007-2009 la quota dei nove decimi dell’imposta sul valore aggiunto sui consumi e’ attribuita sino alla concorrenza dell’importorisultante a carico della regione per la spesa sanitaria dalle delibere del CIPE per gli stessi anni 2007-2009, aumentato dell’importo di300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

  1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 837 rimangono a carico dello Stato.
    841.
    Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all’innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppoeconomico e’ istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitivita’ e lo sviluppo, al quale sonoconferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all’articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all’articolo 52 dellalegge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo e’ altresi’ conferita la somma di 300 milioni di europer il 2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cuial comma 842, la continuita’ degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell’ambito delFondo per la competitivita’ e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelledettate per il funzionamento del Fondo di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo e’ altresi’ alimentato, perquanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dallerisorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell’ ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cuiall’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorsestanziate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

842.
A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze nonche’ con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concertocon il Ministro per i diritti e le pari opportunita’, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’ articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono finanziati, nelrispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005,i progetti di innovazione industriale individuati nell’ambito delle aree tecnologiche dell’efficienza energetica, della mobilita’ sostenibile,delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attivita’culturali.

843.
Per l’individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma 842, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti iMinistri dell’universita’ e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e leautonomie locali e per i diritti e le pari opportunita’ nonche’ gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessiconcorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessita’ dei compiti, tra i soggetti in possesso dicomprovati requisiti di capacita’ ed esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto,nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere acarico delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla definizione delle modalita’ e dei criteri per l’individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilita’ attuative.

844.
Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,di concerto con i Ministri dell’universita’ e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affariregionali e le autonomie locali, nonche’ con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta iprogetti di cui al comma 842 sulla base delle proposte del responsabile, e ne definisce le mortalita’ attuative, anche prevedendo che

dell’esecuzione siano incaricati enti strumentali all’amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle disposizioninazionali e comunitarie, ove le risorse di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico delle risorsestanziate per i singoli progetti. I progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi per l’approvazione, previaistruttoria, al CIPE, che si pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri e allapresenza dei Ministri componenti senza possibilita’ di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di trenta giorni, il Ministro dellosviluppo economico puo’ comunque procedere all’attuazione del progetto. Il CIPE, con propria delibera, adotta, entro due mesi dalladata di entrata in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per l’attuazione del presente comma.

845.
Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformita’ alla normativacomunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l’individuazione dei progetti e delle azioni, sullo statodegli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per lagestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento.

846.
I progetti di cui al comma 842 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali eregionali. A tal fine, e’ istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una sedestabile di concertazione composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e delleamministrazioni centrali dello Stato, di cui uno designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Essa si pronuncia:

a)
sul monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale;

b)
sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema degli incentivi;

c)
sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza di impresa.


  1. In attesa della riforma delle misure a favore dell’innovazione industriale, e’ istituito il Fondo per la finanza d’impresa, al qualesono conferite le risorse del Fondo di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all’articolo 4, comma 106,della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonche’ le risorse destinate all’attuazione dell’articolo 106 della legge23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dell’articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo e’altresi’ conferita la somma di 50 milioni di euro per l’anno 2007, di 100 milioni di euro per l’anno 2008 e di 150 milioni di euro perl’anno 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazioneal capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o societa’ finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e lapartecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gliinterventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale inmateria di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondoper la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed ilconsolidamento delle imprese operanti in comparti di attivita’ ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale dellepiccole e medie imprese localizzate nelle aree dell’obiettivo 1 e dell’obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio,del 21 giugno 1999, nonche’ a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese.

848.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita laBanca d’Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge vengono stabiliti le modalita’ di funzionamento del Fondo di cui al comma 847, anche attraverso l’affidamento direttoad enti strumentali all’amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i singoliprogetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonche’ i criteri per la realizzazione degli interventi di cui almedesimo comma 847, le priorita’ di intervento e le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico deifondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui al comma 847.

849.
Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 848, l’attuazione dei regimi di aiuto gia’ ritenuti compatibili con il mercato comune dalla Commissione europea prosegue secondo le modalita’ gia’ comunicate alla Commissione stessa.

850.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 847 le ulteriori disponibilita’ deglialtri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto.

851.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entroun mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modellidi utilita’ e sulla registrazione di disegni e modelli nonche’ i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d’impresa. Sonoesonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilita’, leuniversita’, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalita’ di ricerca e le amministrazioni della difesa e dellepolitiche agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli diutilita’ e per la registrazione di disegni e modelli, previsti dall’articolo 227 del codice della proprieta’ industriale, di cui al decretolegislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualita’ per il brevetto per invenzioneindustriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilita’; c) dal secondo quinquennio per la registrazione didisegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate all’entrata del bilancio delloStato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attivita’ delmedesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medieimprese la piena partecipazione al sistema di proprieta’ industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l’introduzione dellaricerca di anteriorita’ per le domande di brevetto per invenzione industriale.

852.
Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino dell’apparato produttivo anche mediante salvaguardia econsolidamento di attivita’ e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del

decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, d’intesa con il Ministero del lavoro edella previdenza sociale, un’apposita struttura e prevede forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, anche modificando ilproprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le attivita’ ricognitive e di monitoraggio, delle camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura. Tale struttura opera in collaborazione con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisid’impresa oggetto d’intervento. A tal fine e’ autorizzata la spesa di 300.000 euro a decorrere dall’anno 2007, cui si provvede medianteriduzione dell’ autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento siprovvede, anche mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati almonitoraggio delle attivita’ industriali e delle crisi di impresa.

853.
Gli interventi del Fondo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalita’ fissati con delibera del CIPE, su proposta del Ministrodello sviluppo economico, con la quale si provvede in particolare a determinare, in conformita’ agli orientamenti comunitari inmateria, le tipologie di aiuto concedibile, le priorita’ di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettereai benefici e per l’eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per l’attuazione degli interventi di cui al presentecomma il Ministero dello sviluppo economico puo’ avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. Icommi 5 e 6 dell’articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,sono abrogati.

854.
Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione concernente l’operativita’ delle misure disostegno previste dai commi da 841 a 853, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate.

855.
Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, esuccessive modificazioni, l’ambito di operativita’ del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FR1) e’esteso agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112, per gli investimenti produttivi e per la ricerca.

856.
Per le finalita’ di cui al comma 855, la Cassa depositi e prestiti Spa e’ autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del Fondodi cui al medesimo comma 855 un incremento nell’importo massimo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sulbilancio dello Stato fissati ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, cheallo scopo possono essere integrati:

a)
a valere sul Fondo per la competitivita’ e lo sviluppo di cui al comma 841, secondo la procedura di cui al comma 844, per ilfinanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi delmedesimo comma 844;

b)
a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 858.


  1. Ai fini dell’attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi delcomma 856, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformita’ agli indirizzifissati dai Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per laregolamentazione delle modalita’ di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la duratamassima del piano di rientro.

858.
Ai fini dell’attuazione del comma 856 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti dilegislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 857, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in conformita’ agli indirizzi fissati dai Ministri dell’economia e delle finanzee dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l’impegnodei relativi limiti annuali di spesa, nonche’ per la regolamentazione delle modalita’ di intervento, prevedendo anche la misura minimadel tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a carico delleregioni e delle province autonome.

859.
Le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 integrano la dotazione del Fondo dicui al comma 855 dell’anno successivo.

860.
Nell’ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per l’attuazione degliinterventi di promozione e assistenza tecnica per l’avvio di imprese innovative operanti in comparti di attivita’ ad elevato impattotecnologico, di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono essere previstianche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione ai sensi dell’articolo 14 della legge 17febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e della direttiva del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 16gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni delFondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica di cui al citato articolo 14 della legge n. 46 del 1982.

861.
Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovativepuo’ essere affidata l’istruttoria dei programmi di cui al comma 860, secondo modalita’ anche semplificate, determinate con decretodel Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

862.
Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data discadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura noninferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2007. La relativarendicontazione e” completata entro i sei mesi successivi.


  1. In attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l’indirizzo assunto nelle Linee guida perl’elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con l’intesa sancita dalla Conferenza

unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le areesottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsionedel Ministero dello sviluppo economico, e’ incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e2008, 5.000 milioni per l’anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionalerelativi al periodo di programmazione 2007-2013. Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente e’ destinato alfinanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali. La dotazione aggiuntiva complessivaed il periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non possono essere variati, salvo approvazione da parte del CIPE,sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

864.
Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l’indirizzo assunto nelle Linee guida di cui al comma 863, costituisce la sededella programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorita’ individuate, il quadro diriferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia. Pergarantire l’unitarieta’ dell’impianto programmatico del Quadro strategico nazionale e per favorire l’ottimale e coordinato utilizzo dellerelative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministerodello sviluppo economico e’ istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia’ esistenti, senza nuovi o maggiorioneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dairappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti.

865.
Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l’esercizio 2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, dellalegge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la legge finanziaria determina la quota delle risorse di cui al comma 863 daiscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

866.
Le somme di cui al comma 863, iscritte nella Tabella F allegata alla presente legge, ai sensi del comma 865, sono interamenteimpegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione. Le somme non impegnate nell’esercizio di assegnazione possono esseremantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio 2013.

867.
Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di cui all’accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 traMinistero dell’economia e delle finanze, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Magistrato alle acque di Venezia e il Commissario delegato per l’emergenza socio-economico e ambientale relativa ai canaliportuali di grande navigazione della Laguna di Venezia-Porto Marghera, nonche’ per gli interventi di risanamento del Polo chimicoLaghi di Mantova e’ autorizzata la spesa complessiva di euro 209 milioni, di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e2009 e euro 53 milioni per l’anno 2010. L’utilizzo delle risorse e’ disposto con decreto interministeriale del Ministro dello sviluppoeconomico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

868.
Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e delmare, formulano un piano per la riassegnazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme versateallo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006 enon riassegnabili per effetto dell’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 1, comma 46, della legge23 dicembre 2005, n. 266.

869.
Le risorse individuate con delibere CIPE n. 19/2004, del 29 settembre 2004, n. 34/05, del 27 maggio 2005, e n. 2/06, del 22marzo 2006, per gli anni 2006 e 2007 e destinate a Sviluppo Italia Spa per contributi a fondo perduto a favore dell’autoimprenditorialita’ e dell’autoimpiego sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per una quota di 225 milioni di euro nell’anno 2007 e di 75 milioni di euro nell’anno 2008.

870.
Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, e’ istituito, nello stato di previsione delMinistero dell’universita’ e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondoconfluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle universita’, nonche’ le risorse del Fondo per leagevolazioni alla ricerca, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricercadi base, di cui all’articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell’universita’ e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

871.
Il Fondo di cui al primo periodo del comma 870 e’ alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dallalegge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, dellerisorse assegnate dal CIPE, nell’ ambito del riparto dell’apposito Fondo.

872.
In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, e successive modificazioni, il Ministro dell’universita’ e della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economiae delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e diBolzano, provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo, garantendo comunque il finanziamento di un programmanazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da universita’ ed enti pubblici di ricerca, valutatemediante procedure diffuse e condivise nelle comunita’ disciplinari internazionali interessate.

873.
Il Ministro dell’universita’ e della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzanodefinisce i criteri di accesso e le modalita’ di utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni alfine di garantire la massima efficacia ed omogeneita’ degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamentotrovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 870.

874.
E’ autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l’anno 2009 dadestinare ad integrazione del Fondo di cui al comma 870.

875.
Al fine di assicurare una piu’ efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione degli interventi di cui alcomma 631, e’ istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l’istruzione e formazione tecnicasuperiore. Al Fondo confluiscono le risorse annualmente stanziate a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondoiscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonche’ le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, perprogetti finalizzati alla realizzazione dell’istruzione e formazione tecnica superiore, con l’obiettivo di migliorare l’occupabilita’ deigiovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.

876.
Il Fondo di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, e’ integrato di 30 milionidi euro per l’anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppoeconomico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,definisce le modalita’ per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.

877.
All’articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: “controgaranzie” sonoinserite le seguenti: “e cogaranzie”.

878.
Per le finalita’ previste dall’articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dalcomma 877 del presente articolo, e’ attribuito un contributo di 30 milioni di euro per l’anno 2007 e di 20 milioni di euro per ciascunodegli anni 2008 e 2009.

879.
Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano anche alle societa’ finanziarie di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 114, come da ultimo modificato dal comma 877 del presente articolo.

880.
All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, sono apportate. le seguenti modificazioni:

a)
i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;

b)
al comma 1, il secondo periodo e’ soppresso;

c)
al comma 23, secondo periodo, le parole: “ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28” sono sostituite dalle seguenti: “al fondodi garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

d)
al comma 24, le parole: “ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28” sono sostituite dalle seguenti: “al fondo di garanzia di cuiall’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

881.
Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati”confidi”, anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 deltesto unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e32 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondirischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Talirisorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.

882.
Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell’articolo 13del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono esseredestinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico dicui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche’, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppooperativo dei confidi stessi. Per le medesime finalita’, in attesa dell’ attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo edel Consiglio, del 26 ottobre 2005, III direttiva in materia di antiriciclaggio, i confidi non sono assoggettati agli obblighi di cuiall’articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

883.
Per le finalita’ di cui all’articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati contributiquindicennali di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali del settoreaeronautico, ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge14 maggio 2005, n. 80.

884.
Per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono autorizzati contributiquindicennali di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alleimprese nazionali ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 maggio 2005, n. 80.

885.
Per le finalita’ di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennalirispettivamente di 50 milioni di euro per l’anno 2007, di 40 milioni di euro per l’anno 2008 e di 30 milioni di euro per l’anno 2009, daerogare alle imprese nazionali ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

886.
Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppoeconomico e dell’universita’ e della ricerca e del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio deiministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo coordinato anche in conformita’ alle direttive adottate congiuntamentedai tre Ministri.

887.
Le amministrazioni di cui al comma 886 conformano la propria attivita’ a quanto disposto dal medesimo comma, in modo daassicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche tramite l’emanazione di bandi unitari e l’acquisizione delle

domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delledomande stesse.

888.
Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e a favore del Fondoper la mobilita’ al servizio delle fiere previsto dalla legge 27 febbraio 2006, n. 105, e’ autorizzato un contributo quindicennale di 3milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

  1. All’articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: “372” e’ sostituita dalla seguente: “371”.
    890.
    All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 371 sono inseriti i seguenti: “371-bis. In attesadell’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 366, puo’ essere riconosciuto un contributo statalea progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubblichecomplessivamente impiegate in ciascun progetto. 371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma 371-bis ed i relativi oneriper il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di cui al comma 372”.
  2. All’articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: “371” e’ sostituita dalla seguente: “371-ter”.

892.
Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la societa’ dell’informazione, e’autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare,entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblicaamministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali per gli interventi relativi alle regioni e agli entilocali, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalita’ operative e digestione di tali progetti.

893.
E istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, denominato “Fondo per il sostegno agliinvestimenti per l’innovazione negli enti locali”, con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,2008 e 2009. Il Fondo finanzia progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell’attivita’ amministrativa, inparticolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese.

894.
Con successivo decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e leautonomie locali, di concerto con il Ministro dell’ economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle regioni enegli enti locali di cui all’articolo 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri didistribuzione ed erogazione del Fondo di cui al comma 893.

895.
Nella valutazione dei progetti da finanziare, di cui al comma 892, e’ data priorita’ a quelli che utilizzano o sviluppanoapplicazioni software a codice aperto. I codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati sono mantenuti inun ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web individuato dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblicaamministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili.


  1. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell’economia nel settore dell’industria nazionale ad elevato contenutotecnologico e’ istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milionidi euro per l’anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l’anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l’anno 2009, per la realizzazione diprogrammi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall’anno 2010, perla dotazione del fondo si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successivemodificazioni. Con uno o piu’ decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministerodell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell’ ambito della predettapianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilita’ del fondo, disponendo delle conseguenti variazioni dibilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le modalita’ e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.

897.
Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sono abrogati. Conseguentemente e’ ripristinata la Direzionegenerale di commissariato e di servizi generali di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.

898.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e’ istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 25milioni di euro, destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonche’delle unita’ navali, effettuate d’intesa con il Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche mediante l’impiegodel genio militare. Con uno o piu’ decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorioe del mare, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizionedel fondo di cui al presente comma.

899.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e’ istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 20milioni di euro, destinato alla ristrutturazione e all’adeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e deglistabilimenti militari. Con uno o piu’ decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministerodell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.

900.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e’ istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 5milioni di euro, destinato all’ammodernamento del parco autoveicoli, dei sistemi operativi e delle infrastrutture dell’Arma dei

carabinieri. Con uno o piu’ decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell’economiae delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.

901.
Per l’anno 2007, le dotazioni delle unita’ previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa concernentiinvestimenti fissi lordi (categoria 21) sono ridotte, in maniera lineare, di 50 milioni di euro.

902.
E’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007 finalizzata ad interventi sanitari che si rendano eventualmentenecessari in favore di personale affetto da infermita’ letali ovvero da invalidita’ o inabilita’ permanente nonche’ al monitoraggio dellecondizioni sanitarie del personale militare e civile italiano impiegato e delle popolazioni abitanti in aree interessate da conflitti per iquali siano in corso missioni internazionali e di assistenza umanitaria, nonche’ in poligoni di tiro nazionali, e nelle zone adiacenti, neiquali siano sperimentati munizionamento e sistemi di armamento.

903.
Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti dell’Unione europea per il salvataggio e la ristrutturazionedelle imprese in difficolta’ sugli aiuti di Stato del Fondo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e’ autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2007 e di 35milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

904.
Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, la dotazionedel fondo da ripartire di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel quale confluiscono gli importi delledotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, e’ integrata di 565 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e2008 e di 170 milioni a decorrere dall’anno 2009, ai fini della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione aglioneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma.

905.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481,sono emanate, tenendo conto dei principi del diritto comunitario, disposizioni in merito all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1­ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, comemodificato dall’articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente alla cessione delle quote superiori al 20per cento del capitale delle societa’ che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale controllatedirettamente o indirettamente dallo Stato.

906.
Il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall’articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato dall’articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n.266, nei soli confronti delle societa’ di cui al comma 905 del presente articolo, e’ rideterminato in ventiquattro mesi a decorrere dalladata di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 905.

907.
Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilita’ i committenti tenutiall’applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.

  1. Nei casi di cui al comma 907, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
    n. 163, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristichetecniche ed estetiche dell’opera, i costi, i tempi e le garanzie dell’operazione, nonche’ i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
  2. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    all’articolo 86, dopo il comma 3, e’ inserito il seguente: “3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, neicasi previsti dalla normativa vigente, dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizioe di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo dellavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valorieconomici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivoapplicabile, il costo del lavoro e’ determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu’ vicino a quello preso inconsiderazione”;

b)
all’articolo 87, al comma 2, la lettera e) e’ abrogata;

c)
all’articolo 87, al comma 4, le parole: “In relazione a servizi e forniture,” sono soppresse;

d)
all’articolo 87, dopo il comma 4, e’ inserito il seguente: “4-bis. Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 40 delpresente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamenteall’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa”.

  1. All’articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al comma 1, l’alinea e’ sostituito dal seguente: “Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o alavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unita’ produttiva della stessa, nonche’ nell’ambito dell’interociclo produttivo dell’azienda medesima:”;

b)
e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: “3-bis. L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonche’ con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dalsubappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

911.
L’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e’ sostituito dal seguente: “2. In caso di appalto diopere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, nonche’ con ciascuno degli

eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamentiretributivi e i contributi previdenziali dovuti”.


  1. L’offerente di cui al comma 908 puo’ essere anche un’associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dalsoggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In casodi fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte di uno deidue soggetti costituenti l’associazione temporanea di imprese, l’altro puo’ sostituirlo, con l’assenso del committente, con altrosoggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

913.
L’adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazioneed eventuale gestione funzionale dell’opera secondo le modalita’ previste.

914.
Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o diservizi pubblici locali la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilita’ deimezzi tecnici necessari ed idonei all’espletamento del servizio e’ assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggettiterzi.

915.
Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488,relativi all’anno 2006, e’ autorizzata un’ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2007.

916.
Il 40 per cento delle disponibilita’ finanziarie del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n.266, deve essere destinato per la realizzazione e il completamento di strutture logistiche intermodali di I livello le cui opere e servizisono gia’ previsti dai piani regionali trasporti.

917.
Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 febbraio 1999, n. 4°, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488,relativi all’anno 2006, e’ autorizzata un’ulteriore spesa di 54 milioni di euro per l’anno 2007


  1. Per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto di merci, nonche’, ove si individuino misure compatibili con ilmercato comune ai sensi dell’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunita’ europea, per interventi di riduzione del costo del lavorodelle imprese di autotrasporto di merci relativo all’anno 2006, al fondo istituito dall’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre2005, n. 266, e’ assegnata la somma di euro 186 milioni per l’anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma1, della legge 23 agosto 1988, n. 4, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e ilMinistro per le politiche europee, sono disciplinate le modalita’ di utilizzazione del fondo di cui al primo periodo. L’efficacia dellemodalita’ di utilizzazione di tale fondo e’ comunque subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo dellaComunita’ europea, alla autorizzazione della Commissione europea.

919.
A carico del fondo di cui al comma 918 e’ prelevato l’importo di 70 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favoredei soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessivapari o superiore a 11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al comma 918 sono determinati criteri e modalita’ per la fruizione di detteagevolazioni.

920.
Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per l’anno 2006, ai sensi del comma 108 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre2005, n. 266, e’ prelevato l’importo di 42 milioni di euro, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa, per essere destinato allamisura prevista all’articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in vigoreil giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

921.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze, da emanare entro il 31 marzo 2007, e’ stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia dimotorizzazione di cui all’articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entratepari ad almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza e’ autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta allesomme gia’ stanziate sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione dati del Dipartimento per itrasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti e la spesa di 10 milionidi euro per la predisposizione del piano generale di mobilita’, i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione diefficacia degli interventi.

922.
Per la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione e al completamento di progetti informatici di competenza del Ministerodelle infrastrutture, gia’ previsti nell’ambito del Piano triennale per l’informatica 2007-2009 e’ autorizzata la spesa di euro 8.500.000per l’anno 2007 e di euro 4.200.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da iscrivere nello stato di previsione del medesimoMinistero.

923.
Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio2007, ai sensi del comma 12 dell’articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’ stabilito unincremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per leoperazioni eseguite dagli uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai centri privati concessionari di dette operazioni ai sensidello stesso articolo 80, comma 8.

924.
E autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 a favore dell’Agenzia nazionale per la diffusione delletecnologie per l’innovazione.

925.
Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di completare il “Programma per losviluppo della larga banda nel Mezzogiorno”, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del suddetto Programma da parte del Ministero dellecomunicazioni per il tramite della Societa’ infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia Spa (Infratel Italia) di cui all’articolo 7 deldecreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 10milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

926.
Nell’ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CIPE,con propria delibera ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 61, assegna ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2009 al Ministerodelle comunicazioni per la realizzazione delle finalita’ di cui al comma 925. Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondodestinate al Ministero dello sviluppo economico per l’anno 2009 sono diminuite di 50 milioni di euro.

927.
Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, e’ istituito presso il Ministero dellecomunicazioni il “Fondo per il passaggio al digitale” per la realizzazione dei seguenti interventi:

a)
incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale;

b)
incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell’obbligo di copertura del servizio universale;

c)
favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilita’ diffusi su piattaforma televisivadigitale;

d)
favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate;

e)
incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.


  1. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 927 e le concrete modalita’ direalizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata dellesperimentazioni, nonche’ le modalita’ di monitoraggio e di verifica degli interventi.

929.
Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 927 e’ autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni2007, 2008 e 2009.

930.
Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonche’ la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioniamministrative previste dall’articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo.

931.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 57, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non siapplicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

932.
Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all’Unione europeanonche’ il fondo di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo.

933.
Dopo l’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, esuccessive modificazioni, e’ inserito il seguente: “Art. 2-bis. – 1. Il fondo rotativo di cui all’articolo 2 puo’ essere, a cura dell’entegestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o istituti di credito. I costi dellagaranzia o assicurazione sono dall’ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti. Le condizioni e le modalita’ delcontratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all’approvazione del comitato di gestione del fondo e non devono comportareoneri a carico del fondo”.

934.
All’articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: “per le finalita’ di cui allapresente legge” sono sostituite dalle seguenti: “per interventi volti a sostenere l’internazionalizzazione del sistema produttivoitaliano”.

935.
All’articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, esuccessive modificazioni, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: “Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, aisensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, possono essere concessi contributid’intesa con i Ministri competenti a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medieimprese dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell’attrazione della domanda estera”.

936.
Per le finalita’ di cui al comma 61 dell’ articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, anche alfine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso l’adozione di strumenti di marchioconsortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le azioni a sostegno del “made in Italy” e’ incrementato di ulteriori 20 milionidi euro per l’anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Quota parte delle risorse di cui al precedenteperiodo, per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e’ destinata all’erogazione dicontributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualita’ e di salubrita’ dei prodotti tessili cardati, realizzaticon materie prime secondarie, che valorizzano la tipicita’ delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti. Condecreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale, sono individuate le modalita’per accedere ai contributi di cui al precedente periodo.

937.
Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualita’, in linea con le finalita’ fissatedalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e’ autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni 2007 e 2008. A valere sull’autorizzazione dispesa di cui al presente comma, una somma pari a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, e’ destinata alfinanziamento del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 97.

938.
L’utilizzo delle risorse di cui al comma 937 avviene secondo i criteri e le modalita’ di utilizzo di cui al decreto del Ministro delle attivita’ produttive 16 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003.

939.
All’articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre2006, n. 286, e’ aggiunto, in fine, il seguente capoverso: “5-ter. L’affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delleattivita’ commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali, in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f)del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:

a)
verifica preventiva della sussistenza delle capacita’ tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire unadeguato livello e la regolarita’ del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;

b)
valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l’efficienza, la qualita’ e la varieta’ dei servizi, gli investimenti in coerenzacon la durata degli affidamenti e la pluralita’ dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza alprogetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte;

c)
modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitivita’ dell’offerta in termini di qualita’ e disponibilita’ dei servizi nonche’ deiprezzi dei prodotti oil e non oil”.

940.
Al fine di garantire i livelli occupazionali del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale dellaMaiella e’ erogata a favore dell’ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e dell’ente Parco nazionale della Maiella lasomma di euro 2.000.000, a decorrere dall’anno 2007, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso talienti. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normativevigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attivita’professionale e collaborazione presso gli enti Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati, a decorrere dal1° gennaio 2007 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. Al relativoonere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

941.
In relazione a quanto previsto dal comma 61 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al secondo periodo delcomma 49 del medesimo articolo 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali aisensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli”.

942.
Allo scopo di potenziare l’attivita’ di promozione e sviluppo del “made in Italy”, anche attraverso l’acquisizione di benistrumentali ad elevato contenuto tecnologico e l’ammodernamento degli impianti gia’ esistenti, e’ concesso, a favore degli entifieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2007 a valere sulle disponibilita’ di cuiall’articolo 14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115; convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168, che e’ contestualmente abrogato. Le modalita’, i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con decreto del Ministro dellosviluppo economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

943.
Per le politiche generali concernenti le collettivita’ italiane all’estero, la loro integrazione, l’informazione, l’aggiornamento e la promozione culturale a loro favore, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all’estero nonche’ il coordinamento delleiniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, e’ autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l’anno2007 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

944.
Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successivemodificazioni, e’ autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per l’anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, daripartire secondo le modalita’ di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295.

945.
Per l’attuazione del Protocollo d’intesa tra il Governo italiano e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e’ autorizzata laspesa di 40 milioni di euro per l’anno 2007, finalizzata al completamento del terzo lotto, secondo stralcio, tratto Gattinara-Padriciano,della grande viabilita’ triestina.

946.
All’articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, l’alinea e’ sostituito dal seguente: “Spettano alla Regione le seguenti quote fisse dellesottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione stessa:”.

947.
In applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivicontenute, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 9, comma 7, del medesimo decreto relative ai servizi di trasporto ferroviariointerregionale, da definire previa intesa fra il Ministero dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri sarannoquantificati con successivo provvedimento, al numero 4) del primo comma dell’articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: “otto decimi” sonosostituite dalle seguenti: “9,1 decimi”.

948.
L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 946 e 947 decorre dal 1° gennaio 2008; conseguentemente, sono ridotte leseguenti autorizzazioni di spesa per gli importi sotto indicati:

a)
stato di previsione del Ministero dei trasporti: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l’importo di euro1.875.000;

b)
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l’importodi euro 68.408.000.

949.
Per la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, esuccessive modificazioni, e’ autorizzata la spesa di 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di europer l’anno 2009.

950.
Per il finanziamento della promozione della candidatura italiana all’Esposizione universale del 2015 da parte della Presidenzadel Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, e’ autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e di 1milione di euro per l’anno 2008.


  1. Per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione internazionale di Saragozza del 2008 e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di europer l’anno 2007, di 3,8 milioni di euro per l’anno 2008 e di 450.000 euro per l’anno 2009.

952.
Per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione universale di Shanghai 2010 e’ autorizzata la spesa di 800.000 euro per l’anno2007, di 1,25 milioni di euro per l’anno 2008 e di 7 milioni di euro per l’anno 2009.


  1. Per la partecipazione dell’Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente, unCommissariato per l’Esposizione di Saragozza 2008 e un Commissariato generale per l’Esposizione di Shanghai 2010. Essi cessano dioperare entro nove mesi dalla chiusura delle relative Esposizioni, dopo la presentazione dei rendiconti finali delle spese di cui,rispettivamente, ai commi 951 e 952.

954.
Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delcommercio internazionale, sono nominati il Commissario del Governo per l’Esposizione di Saragozza 2008 ed il Commissario generaledel Governo per l’Esposizione di Shanghai 2010.

955.
Con decreto del Ministro degli affari esteri, sono altresi’ nominati i Segretari generali del Commissariato e del Commissariatogenerale, scelti tra i funzionari della carriera diplomatica con il grado di ministro plenipotenziario, i quali esercitano le loro funzioni inraccordo con i rispettivi Commissari, sostituendoli in caso di assenza o di impedimento.

956.
Il Commissario e il Commissario generale gestiscono i fondi di cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952 e ordinano le spese daeffettuare in Italia e all’estero per la partecipazione dell’Italia, nonche’ le spese per le manifestazioni a carattere scientifico, culturaleed artistico collegate alle finalita’ delle esposizioni. Il Commissario e il Commissario generale, nello svolgimento dei loro compiti, sonoautorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di contabilita’ generale dello Stato in materia di contratti. Il Commissario e ilCommissario generale presentano al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data di chiusuradelle rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle spese sostenute.

957.
Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario e il Commissario generale si avvalgono ciascuno del supporto di undirigente di prima fascia ovvero di un dirigente incaricato di funzioni dirigenziali generali ai sensi dell’articolo 19, comma 4, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga all’articolo 3, comma 147, della legge 24dicembre 2003, n. 350, nominato dal Ministero degli affari esteri tra gli appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni didirettore amministrativo, e di cinque unita’ di personale dipendente dal medesimo Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche dicui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando o inaltre posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti. Le strutture di supporto al Commissario e al Commissario generalecomprendono altresi’ personale assunto con contratto a tempo determinato, che ha diritto a un trattamento onnicomprensivo a caricodel Commissariato o del Commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme dello Stato ospitante nell’ambito delleEsposizioni. Tale personale, ove assunto in Italia, ha diritto altresi’ al rimborso delle spese di viaggio ed alloggio nelle sedi espositive,esclusa ogni indennita’ di missione. Il Commissario e il Commissario generale possono avvalersi di consulenti in possesso di specificheprofessionalita’.

958.
Il Commissario e il Commissario generale, se dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, i Segretari generali e i direttoriamministrativi sono collocati per tutta la durata dell’incarico nella posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettiviordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e successivemodificazioni, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare.

959.
Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’ economia e delle finanze, e’ stabilita l’indennita’spettante al Commissario, al Commissario generale, ai Segretari generali, ai direttori amministrativi ed al restante personale di cui alcomma 957, per l’intero periodo di svolgimento delle funzioni, dovunque svolte, dalla data di conferimento dell’incarico. Taleindennita’ non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza dell’incarico, dei relativi oneri e dell’intensita’ dell’impegnolavorativo. Essa non puo’ essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della carrieradiplomatica, di quella dirigenziale e delle altre carriere del Ministero degli affari esteri e si aggiunge, per il personale dipendente dapubbliche amministrazioni, alle competenze stipendiali di base metropolitane.

960.
Per i periodi di servizio prestati fuori sede e’ corrisposto ai soggetti di cui ai commi 954, 955 e 957 il rimborso delle sole spesedi viaggio, in conformita’ alle disposizioni vigenti.

961.
Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ nominato un collegio ditre revisori dei conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi Ministeri, dei quali uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, confunzioni di presidente, e due designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del commercio internazionale.

  1. Agli oneri derivanti dai commi da 953 a 961 si provvede nell’ ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 951 e 952.
    963.
    A decorrere dall’anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previstodall’articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall’articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre1999, n. 494, e confluito nel fondo consolidato di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e’incrementato di 175 milioni di euro annui.

964.
Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema “Alta Velocita/Alta Capacita'” della linea Torino-Milano-Napoli e’autorizzata la spesa complessiva di 8.100 milioni di euro nel periodo 2007-2021, di cui 400 milioni per l’anno 2007, 1.300 milioni perl’anno 2008, 1.600 milioni per l’anno 2009 e 4.800 milioni per il periodo 2010-2021, in ragione di 400 milioni di euro annui. Le sommedi cui al precedente periodo sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione.

965.
Per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e, in particolare, per la progettazione definitiva del raddoppiodell’intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridoio plurimodaleTirreno-Brennero, e’ autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

966.
Gli oneri per capitale ed interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla data del 31 dicembre2005 per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria ad alta velocita’ “Linea Torino-Milano-Napoli”, nonche’ gli oneri delle relative operazioni di copertura, sono assunti direttamente a carico del bilancio dello Stato. Fatti salvi idiritti dei creditori del patrimonio separato costituito da Infrastrutture Spa sono abrogati il comma 1, ultimo periodo, il comma 2,ultimo periodo, e il comma 4 dell’articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

967.
La Cassa depositi e prestiti Spa, in quanto succeduta ad Infrastrutture Spa ai sensi dell’articolo 1, comma 79, della legge 23dicembre 2005, n. 266, promuove le iniziative necessarie per la liquidazione del patrimonio separato costituito da Infrastrutture Spa.A seguito della predetta liquidazione cessa la destinazione dei crediti e proventi di cui al comma 4 dell’articolo 75 della legge 27dicembre 2002, n. 289, e sono estinti i debiti di Ferrovie dello Stato Spa e di societa’ del Gruppo relativi al citato patrimonio separatosia nei confronti del patrimonio separato stesso sia nei confronti dello Stato.

968.
L’assunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato di cui al comma 966 nonche’ l’estinzione dei debiti di Ferrovie delloStato Spa e di societa’ del gruppo di cui al comma 967 si considerano fiscalmente irrilevanti.

969.
I criteri e le modalita’ di assunzione da parte dello Stato degli oneri di cui al comma 966, di liquidazione del patrimonioseparato di cui al comma 967, nonche’ i criteri di attuazione del comma 964, sono determinati con uno o piu’ decreti di natura nonregolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.

970.
Al comma 8 dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente:”L’incremento annuo del canone dovuto per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria Alta Velocita/Alta Capacita’ non dovra’ comunque essere inferiore al 2 per cento”.

971.
E autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l’anno 2007 da riconoscere a Trenitalia Spa, a titolo di contributo per laremunerazione degli obblighi di servizio pubblico con lo Stato forniti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26giugno 1969, ed in conformita’ all’articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, fino al 2003.

972.
Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione delle quote capitale dei mutui accesi in applicazione del decreto-legge 7dicembre 1993, n. 505, convertito, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, per il triennio 2007-2009, e’ posto a carico dello Stato, perl’importo annuo di 27 milioni di euro, l’onere per il servizio del debito gia’ contratto nei confronti di Infrastrutture Spa, per il periododal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in relazione alla realizzazione del “Sistema alta velocita/alta capacita'”.

973.
E’ autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per l’anno 2007, in relazione all’adeguamento dei corrispettivi per glioneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di servizio con le regioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 19novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000,pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, ed all’articolo 52 della legge 23 dicembre2000, n. 388, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti.


  1. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e’ autorizzata l’ulteriorespesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; tale maggiore spesa e’ destinata, in misura non inferiore al 50 percento, agli investimenti nella rete regionale e locale.

975.
Il comma 84 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ sostituto dal seguente: “84. Sono concessi, ai sensidell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a Ferrovie dello Stato Spa o a societa’del gruppo contributi quindicennali di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 per la prosecuzione degli interventi relativi alsistema alta velocita/alta capacita’ Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 a copertura degliinvestimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale”.

976.
A valere sulle risorse di cui al comma 974, la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e’ destinataspecificamente all’ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso.

977.
Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e’ autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro adecorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 per le esigenze infrastrutturalidelle capitanerie di porto.

978.
Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e’ altresi’ autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per consentire lo sviluppodel programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera.

979.
Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontanalombarda, a valere sulle risorse di cui al comma 977, e’ autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorreredall’anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. A tal fine le

funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS Spa per la realizzazione dell’autostrada PedemontanaLombarda, dell’autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne di Milano, sono trasferiti da ANAS Spa medesimaad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alla realizzazione delle infrastrutture autostradali e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalla regione Lombardia o da soggettoda essa interamente partecipato. Sempre a valere sugli importi di cui al comma 977, e’ altresi’ autorizzato un contributoquindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e di 6 milioni di euro adecorrere dall’anno 2009 per la realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate. A valere sul medesimostanziamento una quota e’ destinata al potenziamento della rete ferroviaria locale lombarda con priorita’ per le tratte ad altafrequentazione adibite al trasporto dei pendolari.

980.
Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall’articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successivofinanziamento a carico dell’articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrenti dagli anni 2003, 2004 e 2005,non impegnate al 31 dicembre 2006, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi aquelli terminali dei rispettivi limiti.

981.
Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana diFormia di cui alla delibera CIPE n. 98/06 del 29 marzo 2006, a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, comma 92, del decreto-legge 3ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che sono corrispondentemente ridotte, e’autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007. A tal fine, il completamento della progettazione edella relativa attivita’ esecutiva, relativamente alla realizzazione dell’opera, puo’ avvenire anche attraverso affidamento di ANAS Spaad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa societa’ e dalla provincia di Latina. Conatto convenzionale e’ disciplinato il subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti alla realizzazione delle predette opere infrastrutturali.


  1. Per assicurare l’autonomia finanziaria alle autorita’ portuali nazionali e promuovere 1′ autofinanziamento delle attivita’ e larazionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuninell’ambito portuale, con priorita’ per quelli previsti nei piani triennali gia’ approvati, ivi compresa quella per il mantenimento deifondali, sono attribuiti a ciascuna autorita’ portuale, a decorrere dall’anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza:

a)
il gettito della tassa erariale di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, conmodificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni;

b)
il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.

983.
A decorrere dall’anno 2007 e’ istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell’ammontare di 50 milioni dieuro, la cui dotazione e’ ripartita annualmente tra le autorita’ portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, alquale compete altresi’ il potere di indirizzo e verifica dell’attivita’ programmatica delle autorita’ portuali. A decorrere dall’anno 2007sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle autorita’ portuali per manutenzioni dei porti.

984.
Le autorita’ portuali sono autorizzate all’applicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti per l’espletamento dei compitidi vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali.

985.
Resta ferma l’attribuzione a ciascuna autorita’ portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capoIII del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e all’articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355.

986.
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 982, nonche’ quelle di cui al comma 985 si interpretano nel senso che lenavi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone opresso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati, sonosoggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle merci.

987.
Gli uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di cui ai commi 982, 984 e 985 senza alcun onere per gli enti cui e’devoluto il relativo gettito.

988.
In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle autorita’ portuali ad esse non si applica il disposto dell’articolo 1,comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e si applica il sistema di tesoreria mista di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre 2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due annualita’ nelmese di giugno negli anni 2007 e 2008.

  1. Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle autorita’ portuali, il Governo e’ autorizzato ad adottare, entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, esuccessive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117,ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonche’ i criteri per la istituzione delle autorita’ portuali e la verifica del possesso dei requisitiprevisti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, delcollegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacita’ di autofinanziamento.
  2. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorita’ portuali, con decreto adottato di concerto tra ilMinistero dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture, e’ determinata, per i porti rientrantinelle circoscrizioni territoriali delle autorita’ portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascunaautorita’ portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennalicon contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.

991.
E’ autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2007, a valere sulle risorse per larealizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive

modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili. Con il decreto di cui alcomma 990, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle competenti autorita’ portuali e garantiti con idoneeforme fideiussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresi’ a farsi carico di una congrua parte dell’investimento, sono stabilite lemodalita’ di attribuzione del contributo.

992.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 13, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 giugno 1990, n. 165, la realizzazione in porti gia’ esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relativevarianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attivita’ di ampliamento, ammodernamento eriqualificazione degli stessi.

993.
Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorita’ portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici noneconomici delle autorita’ medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni noncostituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull’applicazionedell’imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorita’ portuali perdono efficacia ed i relativiprocedimenti tributari si estinguono.

994.
E’ autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall’anno 2007, a valere sulle risorse perla realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successivemodificazioni; quale contributo per i mutui contratti nell’anno 2007 per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultinoimmediatamente cantierabili.

995.
Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite ledisposizioni attuative del comma 994 al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 994.

996.
All’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: “11-bis. Nei siti oggetto diinterventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetrocomprende in tutto o in parte la circoscrizione dell’Autorita’ portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anchecontestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attivita’ di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possanopregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale, e’presentato dall’Autorita’ portuale, o laddove non istituita, dall’ente competente, al Ministero delle infrastrutture, che lo approva entrotrenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare perl’approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenireentro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dal comma 6 del citato articolo252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche’, limitatamente alle attivita’ di dragaggio inerenti al progetto, gli effettiprevisti dal comma 7 dello stesso articolo. 11-ter. I materiali derivanti dalle attivita’ di dragaggio, che presentano caratteristichechimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonche’ non esibiscono positivita’ a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati performare terreni costieri, su autorizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede nell’ambitodel procedimento di cui al comma 11-bis. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materialidi dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazionedella regione territorialmente competente. 11-quater. I materiali derivanti dalle attivita’ di dragaggio e di bonifica, se non pericolosiall’origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processifinalizzati all’immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque distrutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto e’ approvato dal Ministero delle infrastrutture, d’intesa con ilMinistero dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazionenaturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilita’ almeno equivalenti a: Kminore o uguale 1,0 x 10-9 m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle attivita’ di refluimento, imateriali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V,del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell’area derivante dall’ attivita’ di colmata inrelazione alla destinazione d’uso. 11-quinquies. L’idoneita’ del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi11-ter e 11-quater viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie ecriteri stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entroquarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione, nell’ambito dell’intervento didragaggio, di strutture adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attivita’ di dragaggio nonche’ dalle operazioni dibonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito e’ fissato in trenta mesi senza limitazione diquantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per lasalvaguardia della Laguna di Venezia. 11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell’eventualita’ di unadiversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall’attivita’ di dragaggio”.

997.
All’articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la lettera m) e’ sostituita dalla seguente: “m) assicura lanavigabilita’ nell’ ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto dispostodall’articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali puo’ indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili dinecessita’ ed urgenza puo’ adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto all’articolo 5, commi 11-bis eseguenti, ove applicabili”.

998.
Ai fini di completare il processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le societa’ esercenti iservizi di collegamento ritenuti essenziali peri finalita’ di cui all’articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza in data non anteriore al 31

dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette societa’ entro il 30 giugno2007. A tal fine e’ autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

999.
Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei trasporti, diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione delrimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l’utenza,nonche’ forme di flessibilita’ tariffaria non distorsive della concorrenza. Le convenzioni sono notificate alla Commissione europea perla verifica della loro compatibilita’ con il regime comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si applicano le convenzioniattualmente in vigore.

  1. Sono abrogati:
    a)
    gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;

b)
i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n.160;

c)
il secondo comma dell’articolo 8 e l’articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684;

d)
l’articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

  1. All’articolo 1, primo comma, della legge 19 maggio 1975, n. 169, dopo le parole: “partecipa in misura non inferiore al 51%”sono aggiunte le seguenti: “fino all’attuazione del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle singole societa’ che ne fannoparte”.
  2. Al fine di garantire gli interventi infrastrutturali volti ad assicurare il necessario adeguamento strutturale, per l’ampliamentodel porto di Taranto il Ministro delle infrastrutture procede ai sensi dell’articolo 163 del codice dei contratti pubblici di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  3. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti porti con connotazioni di hub portuali di interessenazionale, nonche’ per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell’intermodalita’ e delle attivita’ ditranshipment, e’ autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l’anno 2008 da iscrivere nello stato di previsione della spesa delMinistero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse nazionale.
  4. Le risorse di cui al comma 1003 sono finalizzate, fino alla concorrenza del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto diGioia Tauro, quale piattaforma logistica del Mediterraneo in aggiunta ai porti gia’ individuati, tra i quali quello di Augusta e il portocanale di Cagliari, nonche’ al fine di incentivare la localizzazione nella relativa area portuale di attivita’ produttive anche in regime dizona franca in conformita’ con la legislazione comunitaria vigente in materia.
  5. Per l’adozione del piano di sviluppo e di potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale e per la determinazionedell’importo di spesa destinato a ciascuno di essi, e’ istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministrodell’interno, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dalMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell’universita’ e della ricerca nonche’ dai presidenti delleregioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti,approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti.
  6. Le somme di cui al comma 1003 non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere, compresequelle provenienti dai ribassi d’asta, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per gli interventi dicui ai commi 1003, 1004 e 1005.
  7. Agli interventi realizzati ai sensi dei commi 1003, 1004 e 1005 si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo N,sezione II, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  8. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nelterritorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia, e, in particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San Giulianodi Puglia, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie destinando il 50 per cento delle risorse stesse al comune di San Giulianodi Puglia e il restante 50 per cento ai rimanenti comuni con precedenza ai comuni del cratere mediante ordinanze del Presidente delConsiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comunicolpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e2009, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3luglio 1991, n. 195, che e’ a tal fine integrata di 80 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008e 2009. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmigia’ previsti da altri interventi infrastrutturali statali.
  9. Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successivemodificazioni, e’ autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore dei comuni della Val diNoto riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanita’, titolari di programmi comunitari URBAN, che abbiano unapopolazione superiore a 30.000 abitanti e non siano capoluoghi di provincia.
  10. Per le finalita’ di cui all’articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e’ autorizzata la spesa di 20 milioni di europer l’anno 2007, di 30 milioni di euro per l’anno 2008 e di 50 milioni di euro per l’anno 2009. Le risorse di cui al presente commapossono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalita’ di cui al primo comma dell’articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato per le opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da appositaconvenzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono piu’ ammesse domande di contributo finalizzate allaricostruzione post terremoto.
  11. Ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita perl’anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31dicembre 2005, e’ consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti eversamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia’eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalita’ di rateizzazione. Per il ritardatoversamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorche’ siano state notificate le cartelle esattoriali.
  12. Per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997,le risorse di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sonointegrate di un contributo annuo di 52 milioni di euro per l’anno 2007 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, daerogare alle medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Una quotapari a 17 milioni di euro per l’anno 2007 e’ riservata, quanto a 12 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all’articolo 14,comma 14, e quanto a 5 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all’articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge. I terminidi recupero dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell’ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668,all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, sono prorogati al 31dicembre 2007. Ai relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede a valere sul contributo previsto per l’anno 2007.
  13. A valere sulle risorse di cui al comma 977, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioniBasilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, e’autorizzato un contributo quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare, allemedesime regioni, secondo modalita’ e criteri di ripartizione, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  14. Per l’attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche, colpiti dagli eventi alluvionalinell’anno 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 977, e’ autorizzato un contributo quindicennale di 1,5 milioni di euro, adecorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare secondo modalita’ e criteri determinati con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri. Per il sostegno degli interventi a favore delle popolazioni delle regioni Liguria e Veneto, nonche’ dellaprovincia di Vibo Valentia e del comune di Marigliano in Campania colpite dagli eventi alluvionali e meteorologici dell’anno 2006, e’autorizzata altresi’ la spesa, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 10 milioni di euro complessivi. E autorizzata inoltre laspesa di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 per la regione Umbria colpita dagli eventimeteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro dei danni causati dall’esplosione verificatasi nell’oleificio “Umbra olii”, nel comune diCampello sul Clitumno in provincia di Perugia.
  15. Per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio 2006 nelterritorio della provincia di Vibo Valentia, e’ autorizzato un contributo di 8 milioni di euro per l’anno 2007, da erogare ai comuniinteressati secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  16. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, destinati al cofinanziamento delle opere di cuialla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, possono essere utilizzati per il finanziamento parziale dell’operaintera, con le stesse modalita’ contabili e di rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge n. 443 del 2001.Per il completamento del programma degli interventi di cui all’articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e’ autorizzata una spesadi 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, destinata alla realizzazione di completamenti delle opere in corso direalizzazione. Il Ministero dei trasporti provvede, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, ad un piano di riparto di tali risorse, valutando le esigenze piu’ valide ed urgenti in tema di trasporto.
  17. Nelle more dell’organico recepimento nell’ordinamento delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicolipesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro deitrasporti, sentito il parere del Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle competenti Commissioniparlamentari, sono individuate le tratte della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate le disposizionirecate dalla citata direttiva 2006/ 38/CE. Gli introiti derivati dall’applicazione della direttiva 2006/38/CE sono utilizzati per investimentiferroviari.
  18. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ANAS Spa predispone un nuovo piano economico-finanziario, riferito all’intera durata della sua concessione, nonche’ l’elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero diintegrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano. Il piano e’ approvato con decreto delMinistro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dei trasporti e il Ministro dell’ambientee della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari; con analogo decreto e’ approvatol’aggiornamento del piano e dell’elenco delle opere che ANAS Spa predispone ogni cinque anni. In occasione di tali approvazioni e’altresi’ sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante, aventevalore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti.
  19. Ferma l’attuale durata della concessione di ANAS Spa fino alla data di perfezionamento della convenzione unica ai sensi delcomma 1018, all’articolo 7, comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8agosto 2002, n. 178, le parole: “trenta anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinquanta anni”. In occasione del perfezionamento dellaconvenzione unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, puo’ adeguare la duratadella concessione di ANAS Spa.
  20. A decorrere dal l° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e’ fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 42 per cento del predetto canone e’corrisposto direttamente ad ANAS Spa che provvede a dame distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 1018e che lo destina alle sue attivita’ di vigilanza e controllo sui predetti concessionari secondo direttive impartite dal Ministro delleinfrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede, neilimiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, all’esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa neiriguardi di ANAS Spa, nonche’ dei concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a quelle previstedall’articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163; all’alinea del medesimo comma 3 dell’articolo 163, le parole: “, ove non vi siano specifiche professionalita’ interne,”sono soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari sono corrispondentementemodificate al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni del presente comma.
  21. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto, in particolare, dagli articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, esuccessive modificazioni, e 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, e’ soppresso. A decorrere dal l°gennaio 2007 e’ istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade, un sovrapprezzo il cui importo e’ pari: a) per le classi dipedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2008 e a 3millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal l°gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2009. Iconseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa, quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare 1′ adduzione deltraffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’adeguamento e il miglioramentodelle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, su propostadi ANAS Spa, sono stabilite le modalita’ di attuazione del presente comma, ivi incluse quelle relative al versamento del sovrapprezzo,nonche’ quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente comma. Conseguentemente alle maggiori entrate sono ridotti ipagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.
  22. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e’ istituito un nuovo fondo per contribuire al finanziamento diinvestimenti in infrastrutture ferroviarie. Al fondo, confluiscono, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, gli introitiderivanti da ulteriori sovrapprezzi sui pedaggi autostradali, da istituire per specifiche tratte della rete. Le concrete modalita’ diattuazione della misura di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministrodei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei contratti di servizio con le impreseferroviarie e’ stabilito che una quota corrispondente alle risorse di cui al presente comma e’ destinata all’acquisto di materiale rotabileper i servizi ferroviari regionali e metropolitani ed alla copertura dei costi di gestione dei servizi stessi.
  23. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai commi 1020 e 1021, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, sono impartite ad ANAS Spa, anche in deroga all’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come da ultimo modificato dai commi 1019, 1024 e 1028 delpresente articolo, direttive per realizzare, anche attraverso la costituzione di apposita societa’, le cui azioni sono assegnate alMinistero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture, l’autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attivita’ volte alla vigilanza e controllo suiconcessionari autostradali, nonche’ al concorso nella realizzazione dei compiti di cui all’articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresi’ perassicurare le modalita’ di gestione e dell’ eventuale trasferimento delle partecipazioni gia’ possedute da ANAS Spa in societa’concessionarie autostradali. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un nuovo capitolo di bilancio nel qualeaffluiscono, in caso di costituzione della predetta societa’, quota parte dei contributi statali gia’ attribuiti ad ANAS Spa per essereconseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, le attivita’ della medesima societa’.
  24. All’articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
    n. 178, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: “, in conformita'” fino a: “da essa costituite” sono sostituite dallaseguente: “svolge” ed il secondo periodo e’ soppresso. Nell’articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 5 sono abrogati.
  25. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all’articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n.382, e successive modificazioni, e’ soppresso. ANAS Spa subentra nella mera gestione dell’intero patrimonio del citato Fondo, neicrediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali, nonche’ nei rapporti con il personale dipendente. Il subentronon e’ soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilita’ nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione ederivanti altresi’ dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali sono impiegate da ANAS Spa, secondo ledirettive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ad integrazione dellerisorse gia’ stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delledeliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.Le predette disponibilita’, alle quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1026 nonche’ quelle di cui all’articolo 9 della predettalegge n. 382 del 1968, sono evidenziate in apposita posta di bilancio di ANAS Spa; del loro impiego viene reso altresi’ conto, in modoanalitico, nel piano economico-finanziario di cui al comma 1018.
  26. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad ANAS Spa a copertura degli investimenti funzionali aicompiti di cui essa e’ concessionaria ed all’ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano le disposizioni valideper il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all’articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A talfine e’ autorizzata la spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi,dell’importo di 60 milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da ANAS Spa di cui alcontratto di programma 2003-2005.
  27. E’ autorizzata la spesa complessiva di 23.400.000 euro per l’anno 2008 per il ripristino della quota, relativa allo stesso anno,dei contributi annuali concessi per l’ammortamento dei mutui in essere contratti ai sensi dell’articolo 2, commi 86 e 87, della legge 23dicembre 1996, n. 662, rispettivamente per l’importo di 4 milioni di euro ciascuno, nonche’ dell’articolo 19-bis del decreto-legge 25marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, alla legge 23 maggio 1997, n. 135, per l’importo di 15.400.000 euro.
  28. All’articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
    n. 178, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), dellalegge 5 agosto 1978, n. 468”.
  29. Nell’elenco di cui al comma 1018, assumono priorita’ la costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattereinternazionale e la messa in sicurezza delle vie di accesso, in ottemperanza alla direttiva 20O4/54/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.
  30. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    al comma 82 le parole da: “; in fase di prima applicazione” sino alla fine del comma sono soppresse;

b)
al comma 83:

1)
sono premesse le seguenti parole: “Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la suaregolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi all’approntamento delle infrastrutture e alla gestione del serviziosecondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualita’ e in condizioni di economicita’ e di redditivita’, e nel rispetto dei principicomunitari e delle eventuali direttive del CIPE,”;

2)
alla lettera g) le parole: “in particolare” sono soppresse;

c)
il comma 84 e’ sostituito dal seguente: “84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le parti e redatticonformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida sulla regolazionedei servizi di pubblica utilita’ (NARS), sono sottoposti all’esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica(CIPE), anche al fine di verificare l’attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si intende assolto positivamente in casodi mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all’ordine del giorno. Gli schemi di convenzione,unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioniparlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere e’ reso entro trenta giorni dallatrasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzionipossono essere comunque adottate. Qualora non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti entro quattromesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82, il concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta. Qualora ilconcedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai commi 87 e 88.”;

d)
al comma 85, capoverso 5:

1)
la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: “c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti diforniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonche’ di lavori, ancorche’ misti con forniture o servizi e intale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni”;

2)
la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: “d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazioneall’approvazione di ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine siapplica l’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori alle impresecomunque collegate ai concessionari, che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione,a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazioneall’azionariato stabile di Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilita'”;

3)
la lettera e) e’ sostituita dalla seguente: “e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interessedegli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita’ e professionalita’, nonche’, per almeno alcuni di essi, diindipendenza”;

e)
al comma 87, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “Nel caso in cui il concessionario, in occasione dell’aggiornamento delpiano finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui al comma 82, non convenga sulla convenzione unica, ovvero siverifichi quanto previsto dal comma 88, il rapporto concessorio si estingue, salvo l’eventuale diritto di indennizzo.”;

f)
il comma 88 e’ sostituito dal seguente: “88. Qualora ANAS Spa ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa cheil concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta di convenzione, il rapporto concessorio si estingue,salvo l’eventuale diritto di indennizzo.”;

g)
al comma 89, lettera a), il capoverso 5 e’ sostituito dal seguente: “5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previaverifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche’ una sua proposta, ai Ministri delleinfrastrutture e dell’economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimentomotivato nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, inpresenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente,entro il 31 ottobre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, cheva ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi trenta giorni,previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche’ una sua proposta, ai Ministri delle

infrastrutture e dell’economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano con provvedimento motivato le integrazionitariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”.

  1. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l’assetto territoriale e l’organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei serviziofferti, e’ istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all’acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Talefondo, per il quale e’ autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e’ destinato a contributinella misura massima del 75 per cento:
    a)
    per l’acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;

b)
per l’acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;

c)
per l’acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.

  1. Il Ministero dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto un piano di riparto tra le regioni e le province autonome, in conformita’ aiseguenti criteri:

a)
priorita’ al completamento dei programmi finanziati con la legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni, e con la legge26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni;

b)
condizioni di vetusta’ degli attuali parchi veicolari;

c)
congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;

d)
priorita’ alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septiesdell’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotti dall’articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005,n. 266.

  1. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari dicui al comma 1031, le regioni, le regioni a Statuto speciale e le province autonome possono coordinarsi attraverso centri di acquistocomuni per modalita’ di trasporto, anche con il supporto del Ministero dei trasporti.
  2. Nel 2007 il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero dei trasporti e’incrementato di 15 milioni di euro.
  3. Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’aggiornamento delPiano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Per ilfinanziamento delle attivita’ connesse all’attuazione, alla valutazione di efficacia ed all’aggiornamento del Piano e’ autorizzata la spesadi 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
  4. Al fine di consolidare ed accrescere l’attivita’ del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione edantinfortunistica stradale, e’ autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata allarealizzazione di azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, adaggiornare le conoscenze e le capacita’ dei conducenti, a rafforzare i controlli su strada anche attraverso 1′ implementazione diidonee attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli.
  5. Nel 2007 per la razionalizzazione di servizi resi dal Ministero dei trasporti a favore dei cittadini a sostegno della sicurezzastradale, e’ autorizzata la spesa di 15 milioni di euro, finalizzati alla conduzione della centrale di infomobilita’, all’implementazione deicontrolli del circolante, delle ispezioni e delle verifiche previste dal codice della strada, al servizio di stampa ed invio delle patenti card,ivi comprese le relative spese di funzionamento.
  6. Per la realizzazione di interventi volti all’ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell’infrastrutturaferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior livello della sicurezza dellacircolazione, per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprieta’ del Ministero dei trasporti, e’ autorizzata la spesadi 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
  7. Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto e’ autorizzata la spesa di 7 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
  8. Nei limiti e per le finalita’ di cui alla sezione 3.3.1, paragrafo 15, della “Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale”del 30 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 317 del 30 dicembre 2003, il Ministero dei trasporti e’autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all’articolo 19 della legge 14 giugno1989, n. 234, un contributo non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti progetti innovativi:
    a)
    connessi all’applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmentemigliorativi rispetto allo stato dell’arte del settore nell’Unione europea, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico oindustriale;

b)
limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamentecollegate alla parte innovativa del progetto.

  1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce lemodalita’ ed i criteri per l’ammissione, la concessione e l’erogazione dei benefici di cui al comma 1040. A tal fine e’ autorizzato uncontributo di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
  2. Per le finalita’ di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministero dei trasporti e’ autorizzato aconcedere 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma.
  3. Al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il raggiungimento delle finalita’ di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 9gennaio 2006, n. 13, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro dell’universita’ e della ricerca,provvede alla riorganizzazione, anche attraverso fusione ed accorpamento con altri enti pubblici di ricerca, dell’Istituto nazionale perstudi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge23 agosto 1988, n. 400.
  4. Al fine del completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno, e’ autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2008. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto definisce gli interventi immediatamente cantierabili,tendenti ad eliminare i “colli di bottiglia” del sistema logistico nazionale ed a realizzare le interconnessioni stradali e ferroviarie fra hub portuali e interporti. E’ autorizzato altresi’ un contributo di 5 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete immaterialedegli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale.
  5. Al fine di promuovere una intesa tra lo Stato e la regione Veneto per la costruzione ed il completamento della realizzazionedelle opere infrastrutturali nella regione medesima, a valere sulle risorse di cui al comma 977, e’ autorizzato un contributoquindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e di 5 milioni di eurodall’anno 2009.
  6. L’articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e’ sostituito dal seguente: “Art. 4. – (Fondo per favorire il potenziamento, lasostituzione e l’ammodernamento delle unita’ navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima,fluviale e lacuale). -1. Al fine di favorire la demolizione delle unita’ navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblicolocale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non piu’ conformi ai piu’ avanzati standard in materia di sicurezza dellanavigazione e di tutela dell’ambiente marino e la cui eta’ e’ di oltre venti anni e che, alla data del 1° gennaio 2006, risultino iscrittenei registri tenuti dalle Autorita’ nazionali, e’ autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. IlMinistro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata,di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina con decreto, in conformita’ con la normativa comunitariae internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida dell’IMO in materia di demolizione dellenavi A. 962 (23) e di sviluppo del Piano di demolizione delle navi (MEPC Circ. 419 del 12 novembre 2004), i criteri e le modalita’ diattribuzione dei benefici di cui al presente comma”.
  7. Le funzioni statali di vigilanza sull’attivita’ di controllo degli organismi pubblici e privati nell’ambito dei regimi di produzioniagroalimentari di qualita’ registrata sono demandate all’Ispettorato centrale repressione frodi di cui all’articolo 10, comma 1, deldecreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazionedi “Ispettorato centrale per il controllo della qualita’ dei prodotti agroalimentari” e costituisce struttura dipartimentale del Ministerodelle politiche agricole alimentari e forestali.
  8. I controlli di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge11 marzo 2006, n. 81, e i compiti di cui all’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4045/89, a decorrere dal 1° luglio 2007, sonodemandati all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  9. All’articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le parole: “la prova preliminare di fermentazione e” sono soppresse.
  10. Per l’effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai sensi dell’articolo 18, commi 1-bis e 6, del decretolegislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dall’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito,con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e’ autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l’anno 2007.
  11. In attuazione dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezionedelle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli alimentari, e’ istituito un contributo destinato acoprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione dell’esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione,delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a nonna del citato regolamento. L’importo e le modalita’ diversamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze. I relativi proventi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allostato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalita’ di salvaguardia dell’immagine e di tutela incampo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  12. All’articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n.231, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    il comma 5-ter e’ abrogato;

b)
il comma 5-quater e’ sostituito dal seguente: “5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismipagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell’istituto tesoriere delle somme ivi indicate”.

  1. All’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: “l’ENEA e l’ASI”, sono aggiunte le seguenti: “,nonche’ il Corpo forestale dello Stato”.
  2. All’articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sonoapportate le seguenti modificazioni:
    a)
    il comma 4 e’ abrogato;

b)
al comma 4-bis, le parole: “Al Fondo di cui al comma 4 e’ altresi’ attribuita” sono sostituite dalle seguenti: “All’AGEA e’ attribuita”.

  1. Entro il 30 settembre 2007, il Commissario straordinario dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazionefondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281,ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005, effettua una puntuale ricognizione della situazione debitoriadell’EIPLI e definisce, con i creditori, un piano di rientro che trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali chestabilisce le procedure amministrative e finanziarie per il risanamento dell’EIPLI. Fino alla predetta data sono sospese le procedureesecutive e giudiziarie nei confronti dell’EIPLI. Dopo aver proceduto al risanamento finanziario dell’Ente, il Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali emana, d’intesa con le regioni Puglia, Basilicata e Campania, un decreto per la trasformazione dell’EIPLIin societa’ per azioni, compartecipata dallo Stato e dalle regioni interessate. Al fine di concorrere alle esigenze piu’ immediatedell’EIPLI e’ assegnato, allo stesso, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l’anno 2007.
  2. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: “e’ prorogato di cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “e’ prorogato di seianni”. L’onere per l’attuazione del presente comma per l’anno 2007 e’ pari a 271.240 euro.
  3. Le disposizioni dell’articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248, non si applicano alle spese per l’energia utilizzata per il sollevamento dell’acqua ai fini della sua distribuzione.
  4. Al fine di garantire l’avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del27 maggio 2005, per l’esercizio 2007 e’ stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 e’stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.
  5. Per le finalita’ di cui al comma 1058 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:
    a)
    per l’anno 2007:

1)
46.958.020,22 euro quale terza annualita’ del contributo quindicennale previsto dall’articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre2003, n. 350;

2)
45.730.000 euro quale prima annualita’ della quota parte del contributo quindicennale di cui all’articolo 1, comma 78, della legge23 dicembre 2005, n. 266;

b)
per l’anno 2008:

1)
46.958.020,22 euro quale quarta annualita’ del contributo quindicennale previsto dall’articolo 4, comma 31, della legge 24dicembre 2003, n. 350;

2)
45.730.000 euro quale seconda annualita’ della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo 1 dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266;

3)
50.000.000 di euro quale prima annualita’ del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge24 dicembre 2003, n. 350;

c)
per l’anno 2009:

1)
46.958.020,22 euro quale quinta annualita’ del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell’articolo 4 della legge 24dicembre 2003, n. 350;

2)
45.730.000 euro quale terza annualita’ della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo 1 della legge23 dicembre 2005, n. 266;

3)
50.000.000 di euro quale seconda annualita’ del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge24 dicembre 2003, n. 350.

  1. Per la prosecuzione delle opere previste dal comma 1059 per l’anno 2010 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:

a)
46.958.020,22 euro quale sesta annualita’ del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell’articolo 4 della legge 24dicembre 2003, n. 350;

b)
45.730.000 euro quale quarta annualita’ della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo 1 dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266;

c)
50.000.000 di euro quale terza annualita’ del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell’ articolo 4 della legge24 dicembre 2003, n. 350.

  1. Le somme di cui ai commi 1058, 1059 e 1060 sono immediatamente impegnabili anche a carico degli esercizi futuri.
  2. Le autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 4, comma 31, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, nonche’ dall’articolo 1,comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per gli importi di cui ai commi 1059 e 1060.
  3. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera, costituito presso l’Agenzia per leerogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e’ altresi’ attribuita, per l’anno 2007, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milionidi euro, quale competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.
  4. All’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    le parole: “lire 80 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “160.000 euro”;

b)
le parole: “lire 2 miliardi” sono sostituite dalle seguenti: “4 milioni di euro”.

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degliimprenditori agricoli, alle modalita’ di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonche’ le condizioni per poter beneficiare degli interventiprevisti dalla legislazione in materia.
  2. Ai fini dell’incentivazione della pratica dell’allevamento apistico e del nomadismo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l), dellalegge 24 dicembre 2004, n. 313, agli apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti di cui all’articolo 3 dellamedesima legge n. 313 del 2004 che attuano la pratica del nomadismo e’ riconosciuta l’aliquota ridotta di accisa prevista al punto 5della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativesanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Con decreto delMinistro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita’ per l’accesso all’agevolazione di cui al presente comma.
  3. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    le parole: “50 milioni di lire” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”;

b)
le parole: “300 milioni di lire” sono sostituite dalle seguenti: “a 300.000 euro”.

  1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agro-alimentare, e’istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile inagricoltura, avente una disponibilita’ finanziaria di 10 milioni di euro all’anno per il quinquennio 2007-2011.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinati i criteri, lemodalita’ e le procedure di attuazione del Fondo di cui al comma 1068, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti diStato nel settore agricolo.
  3. L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, e’ abrogato.
  4. All’onere di cui al comma 1068, pari a 10 milioni di euro annui per il quinquennio 2007-2011, si provvede mediantecorrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per lefinalita’ di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 11 Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne leconseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpiti, e’ istituito presso il Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo confluiscono le risorse di cui all’articolo 1-bis, commi 13 e 14, deldecreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31dicembre 2006, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione delMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 292, e alla legge regionale dellaCampania 1° febbraio 2005, n. 3, la giunta regionale della Campania, d’intesa con il Ministero della salute e con i competenti ufficidell’Unione europea, entro il 15 gennaio 2007 provvede a sviluppare una campagna informativa e ad adottare un nuovo pianotriennale per il contenimento e l’eradicazione della brucellosi, adeguato alle attuali esigenze, secondo principi di tutela previsti dallaspeciale normativa di riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite dal consiglio regionale della Campania il 29 novembre2006, a salvaguardia del patrimonio genetico della specie allevata, del livello occupazionale del comparto, delle produzioniagrozootecniche-alimentari di filiera e del consumatore.
  7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono disciplinate le modalita’ operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1068, nel rispetto degliorientamenti comunitari in materia.
  8. Per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d’imposta di cui alcomma 271 si applica con le modalita’ di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 agosto 2002, n. 178, nonche’ in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, edagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d’imposta per gli imprenditoriagricoli si applica, nell’ambito delle disponibilita’ complessive del credito d’imposta di cui al comma 271, nei limiti della somma di 10milioni di euro per l’anno 2007 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
  9. All’articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ilquinto periodo del comma 9-bis deve intendersi nel senso che l’autorita’ di vigilanza nomina un nuovo commissario unico insostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali, dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, in caricaalla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta. Nel medesimo periodo del comma 9-bis le parole: “, salvo che entrodetto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell’articolo 214 del citato regio decreto” sono sostituite dalleseguenti: “la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovocommissario unico”. Al medesimo comma 9-bis, le parole: “entro il 30 giugno 2007”, sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31dicembre 2007”.
  10. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, per il personale operaio forestale di cui all’articolo 1,comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le procedure di stabilizzazione, di cui al comma 521 del presente articolo, siapplicano, nell’ambito delle disponibilita’ del fondo ivi previsto, anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile 1985, n. 124.
  11. All’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio2006, n. 233, le parole: “commi 2, 3 e 5” sono sostituite dalle seguenti: “commi 2, 3, 5 e 6”.
  12. Per l’attuazione dell’articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore deilavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversita’ atmosferiche eccezionali, compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale dicui all’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni.
  13. A decorrere dall’anno 2007, il contributo previsto dall’articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n.182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, 11.231, e’ incrementato di 3 milioni di euro.
  14. La Cassa depositi e prestiti e’ autorizzata a concedere all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutuiventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprieta’ coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successivemodificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limitedi 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
  15. Al fine di armonizzare l’attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d’azione per leforeste dell’Unione europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ilMinistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e dellelinee guida definite ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensidell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire lagestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalita’ degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadropossono accedere alle risorse di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazionedi cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002.
  16. L’intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno perscopo, altresi’, l’integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e latrasformazione di biomasse derivanti da attivita’ forestali, nonche’ lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi che operano lagestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale afini energetici nonche’ i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005.
  17. Per l’attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008e 2009.
  18. L’autorizzazione di spesa per l’attuazione del Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici di cuiall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,2008, 2009.
  19. All’articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: “al 31 marzo 2005″ sono sostituite dalle seguenti:”al 31 dicembre 2005”. In relazione alle minori entrate che derivano all’INPS, sono trasferiti allo stesso Istituto gli importi di 15,3milioni di euro per l’anno 2007 e 10,3 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2011.
  20. All’articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30maggio 2003, n. 119, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: “In caso di superamento di tale limite, la restituzione del prelievosupplementare non opera per la parte eccedente il 20 per cento”.
  21. Dalla base imponibile del reddito di impresa e’ escluso il 25 per cento del valore degli investimenti in attivita’ di promozionepubblicitaria realizzati da imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa in mercati esteri nel periodo di imposta incorso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media deglianaloghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.
  22. La misura dell’esclusione di cui al comma 1088 e’ elevata al 35 per cento del valore degli investimenti di promozionepubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o piu’ settorimerceologici, e al 50 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all’estero riguardanti prodotti a indicazionegeografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
  23. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 si applica anche alle imprese in attivita’ alla data di entrata in vigore dellapresente legge, anche se con un’attivita’ di impresa o di lavoro autonomo inferiore a tre anni. Per tali imprese la media degliinvestimenti da considerare e’ quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alladata di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 del decreto legislativo18 maggio 2001, n. 228, in alternativa alla esclusione dalla. base imponibile ai fini IRES o IRE possono beneficiare di un credito diimposta di importo pan ad un terzo del beneficio di cui ai commi 1088 e 1089 e per le medesime finalita’. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalita’applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 25 milioni di euro per l’anno 2007 e 40 milioni di euro annui perciascuno degli anni 2008 e 2009.
  24. L’attestazione di effettivita’ delle spese sostenute e’ rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, daun revisore dei conti o da un professionista iscritto all’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periticommerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’ articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centrodi assistenza fiscale.
  25. Le modalita’ di applicazione dell’incentivo fiscale sono, per quanto non previsto dai commi da 1088 a 1091 del presentearticolo, le stesse disposte dall’articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto1994, n. 489.
  26. Le societa’ di persone, le societa’ a responsabilita’ limitata e le societa’ cooperative, che rivestono la qualifica di societa’agricola ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presentearticolo, possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  27. Si considerano imprenditori agricoli le societa’ di persone e le societa’ a responsabilita’ limitata, costituite da imprenditoriagricoli, che esercitano esclusivamente le attivita’ dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione evalorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, il reddito e’ determinato applicando all’ammontare dei ricavi ilcoefficiente di redditivita’ del 25 per cento.
  28. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,sono dettate le modalita’ applicative del comma 1093.
  29. All’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il secondo periodo e’ soppresso.
  30. I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attivita’ di bancoposta presso la clientela privata ai sensidell’articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sonoinvestiti in titoli governativi dell’ area euro a cura di Poste Italiane Spa.
  31. E’ abrogato, limitatamente ai fondi di cui al comma 1097 del presente articolo, il vincolo di cui all’articolo 14 del decretoluogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, e successive modificazioni, ivi comprese le disposizioni in materia contenute nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
  32. L’attuazione progressiva del nuovo assetto di cui al comma 1097, da completare entro il 31 dicembre 2007, e’ effettuata incoordinamento con il Ministero dell’economia e delle finanze.
  33. Per l’attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, esuccessive modificazioni, e dei protocolli attuativi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall’inquinamento,adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, ratificata ai sensi della legge 25 gennaio 1979, n. 30, e’ autorizzata la spesa di 10 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
  34. Per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a tutela dell’ambiente marino conseguenti a danni provocati daisoggetti di cui al primo comma dell’articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare applica il tariffario internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori (SCOPIC).
  35. Il secondo comma dell’articolo 14 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e’ sostituito dal seguente: “Le somme recuperate acarico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 12 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e sonoriassegnate nella misura del 50 per cento con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attivita’ di difesa del mare dagli inquinamenti”.
  36. Per l’attuazione di un programma triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere abusive site nelle areenaturali protette nazionali e’ autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
  37. Nelle aree naturali protette 1’acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all’articolo 7, sesto comma, della legge 28febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione ovvero, in assenza di questi,a favore dei comuni. Restano confermati gli obblighi di notifica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare degliaccertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche le procedure e lemodalita’ di demolizione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  38. Restano altresi’ confermate le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzanoche disciplinano la materia di cui ai commi 1103 e 1104 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  39. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell’ecosistema nei territori dicui all’articolo 1 della legge 2 maggio 1990, n. 102, limitatamente alla provincia di Sondrio, a decorrere dalla data di entrata in vigoredella presente legge e per un periodo di due anni, le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico sono rilasciate previo parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che allo scopo si avvale dell’Agenziaper la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici.
  40. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ estesa al personaledegli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 2, comma 36, della legge 9dicembre 1998, n. 426. Per il personale di cui al periodo precedente, nei limiti del territorio di competenza, e’ riconosciuta la qualificadi agente di pubblica sicurezza e si applicano le disposizioni previste dall’ articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  41. Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una piu’ efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestionedei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione deirifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all’interno dei quali non sia assicuratauna raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:
    a)
    almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;

b)
almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;

c)
almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.

  1. Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 1108 e’stabilita con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della quantita’ dirifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l’obiettivo “Rifiuti zero”.
  2. Per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unitesui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto 1’11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalladelibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti,e’ istituito un Fondo rotativo.
  3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, individua le modalita’ per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore asettantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, e’individuato il tasso di interesse da applicare.
  4. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:
    a)
    installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;

b)
installazione di impianti di piccola taglia per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricita’ e calore;

c)
sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;

d)
incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile e terziario;

e)
eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;

f)
progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.

  1. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro all’anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all’articolo 2, comma 3, della legge l° giugno2002, n. 120.
  2. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate all’incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui alcomma 1110.
  3. Il Fondo di cui al comma 1110 e’ istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definitele modalita’ di gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa puo’ avvalersi per l’istruttoria, l’erogazione e per tutti gli atti connessi allagestione dei finanziamenti concessi di uno o piu’ istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare unaomogenea e diffusa copertura territoriale.
  4. Per l’anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo etutela ambientale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e’ riservata in sede di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e latracciabilita’ dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all’esigenza di prevenzione e repressione dei gravifenomeni di criminalita’ organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti.
  5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati allapromozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energiaelettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, cosi’ come definite dall’articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Sono fattisalvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti gia’ autorizzati e di cui sia stataavviata concretamente la realizzazione anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottatecon delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i qualisi applicano le disposizioni di cui al comma 1118.
  6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, conpropri decreti ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a definire i criteri e le modalita’ dierogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale concedibili alle fonti rinnovabili di cui all’articolo 2 dellacitata direttiva 2001/77/CE. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri decreti ai sensi dell’articolo 17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, a definire le condizioni e le modalita’ per l’eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi aspecifici impianti gia’ autorizzati all’entrata in vigore della presente legge e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cuial periodo precedente, nonche’ a ridefinire l’entita’ e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fontienergetiche rinnovabili utilizzate da impianti gia’ realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tenendoconto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano suiprezzi dell’energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttiveeuropee in materia di energia elettrica.
  7. E’ fatta salva la normativa previgente per la produzione di energia elettrica di cui all’articolo 11, comma 14, del decreto-legge14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
  8. Alla normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all’articolo 17, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati; all’articolo 20, comma 6 delmedesimo decreto, le parole: “e da rifiuti” sono soppresse;

b)
alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, all’articolo 22, al comma 1, sono soppresse le parole: “o assimilate”; al comma 5 e’ soppressol’ultimo periodo; al comma 7 sono soppresse le parole: “ed assimilate”;

c)
alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nella rubrica degli articoli 22 e 23, le parole: “e assimilate” sono soppresse;

d)
alla legge 10 gennaio 1991, n. 10, all’articolo 1, nel comma 3, primo periodo, le parole “o assimilate” e le parole: “ed inorganici”sono soppresse ed il secondo periodo e’ soppresso; all’articolo 11 della medesima legge, nella rubrica, le parole: “o assimilate” sonosoppresse; all’articolo 26, comma 7, della medesima legge le parole: “o assimilate” sono soppresse;

e)
al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all’articolo 2, comma 15, le parole: “e inorganici” sono soppresse;

f)
alla legge 1° marzo 2002, n. 39, all’articolo 43, comma 1, la lettera e) e’ abrogata;

g)
alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all’articolo 1, il comma 71 e’ abrogato;

h)
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo 229, il comma 6 e’ abrogato;

i)
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all’articolo 52, comma 3, lettera a), sono soppresse le parole “ed assimilate”.

  1. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualita’ dell’ aria nelle aree urbane nonche’ alpotenziamento del trasporto pubblico, e’ istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e delmare, il Fondo per la mobilita’ sostenibile, con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
  2. Il Fondo di cui al comma 1121 destina le proprie risorse, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, prioritariamente all’adozione delle seguenti misure:
    a)
    potenziamento ed aumento dell’efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore deicomuni a maggiore crisi ambientale;

b)
incentivazione dell’intermodalita’;

c)
introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilita’ sostenibile;

d)
valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;

e)
realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

f)
riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali dismistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonche’ il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impattoambientale;

g)
realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;

h)
promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilita’ ciclistica.

  1. Una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo di cui al comma 1121, e’ destinata agli interventi di cui alla legge 19ottobre 1998, n. 366.
  2. E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per lo svilupposostenibile, allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilita’ ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche,l’educazione e l’informazione ambientale e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.
  3. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 1124 risorse per un importo annuo di 25milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, limitatamente ai progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile, d’intesa con il Ministro degliaffari esteri sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuateannualmente le misure prioritarie da finanziare con il predetto Fondo.
  4. E’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare l’attuazione e il monitoraggio di un “Piano d’azione per la sostenibilita’ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”, predisposto dal Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d’intesa con le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in attuazione del decretolegislativo 19 novembre 1997, n. 414. Il Piano prevede l’adozione di misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilita’ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri:
    a)
    riduzione dell’uso delle risorse naturali;

b)
sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;

c)
riduzione della produzione di rifiuti;

d)
riduzione delle emissioni inquinanti;

e)
riduzione dei rischi ambientali.

  1. Il piano di cui al comma 1126 indica gli obiettivi di sostenibilita’ ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle seguenticategorie merceologiche:

a)
arredi;

b)
materiali da costruzione;

c)
manutenzione delle strade;

d)
gestione del verde pubblico;

e)
illuminazione e riscaldamento;

j)
elettronica;

g)
tessile;

h)
cancelleria;

i)
ristorazione;

l)
materiali per l’igiene;

m)
trasporti.

  1. Per il monitoraggio degli obiettivi di cui al comma 1127 e’ istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dell’ambientee della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico nonche’ daipresidenti delle regioni interessate.
  2. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e delsostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, e’ avviato, a partire dall’anno 2007, un programma sperimentale alivello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l’asporto delle merci che, secondo i criteri fissatidalla normativa comunitaria e dalle nonne tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili.
  3. Il programma di cui al comma 1129, definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entrocentoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e’finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell’ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal l° gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per 1’asporto delle merci che non rispondanoentro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.
  4. Per l’avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 e’ destinata una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul”Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale” del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  5. Al fine di assicurare il monitoraggio delle attivita’ e dei dati relativi alla difesa del suolo e la piena integrazione con il sistemainformativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e’ autorizzata la spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007,2008 e 2009. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, nonche’ le amministrazioni e gli enti territoriali trasmettono trimestralmente al Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), leinformazioni riguardanti le attivita’ di propria competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delleacque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto idrogeologico. Il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare con proprio decreto istituisce un Osservatorio per la raccolta, l’aggiornamento, l’elaborazione e ladiffusione dei dati oggetto di monitoraggio.
  6. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall’articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sonoprorogati fino al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al comma 404, lettera a), del presente articolo per gli uffici di livello dirigenzialegenerale del Ministero per i beni e le attivita’ culturali si tiene conto di quanto gia’ disposto dall’articolo 2, comma 94, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
  7. All’articolo 2, comma 98, lettere b) e c), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: “spesa derivante dall’attuazione del comma 1”, sono inserite le seguenti: “dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni”.
  8. Per l’anno 2007, continuano ad applicassi le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
    n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.
  9. Al fine di sostenere interventi in materia di attivita’ culturali svolte sul territorio italiano, e’ istituito presso il Ministero per ibeni e le attivita’ culturali un Fondo per l’attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie. Con decreti del Ministroper i beni e le attivita’ culturali si provvede al finanziamento degli interventi a valere sul predetto Fondo.
  10. Per le finalita’ di cui al comma 1136, e’ assegnato al Ministero per i beni e le attivita’ culturali un contributo di 20 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
  11. A favore di specifiche finalita’ relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonche’ diprogetti per la loro gestione e’ assegnato al Ministero per i beni e le attivita’ culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascunodegli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, sentitoil Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.
  12. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 381, e’ autorizzata laspesa di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.
  13. Al Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, e’assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tale contributo e’ finalizzato a favore diinterventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonche’ ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. Inderoga al comma 4 del citato articolo 12, gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita’culturali.
  14. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonche’ per l’istituzione del fondo in favoredell’editoria per ipovedenti e non vedenti di cui alla tabella A, n. 86, allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, da destinare anche infavore di case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei allafruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonche’ alla catalogazione,conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati, sono aumentati di un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2007.
  15. Per consentire al Ministero per i beni e le attivita’ culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze chepossano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione dimodelli museali, archivistici e librari, nonche’ di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per lamanutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, e’ autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l’anno2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali sono stabilitiannualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme.
  16. Al comma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio1997, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le risorse finanziarie giacenti nelle contabilita’ speciali dei capi degli Istituticentrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma e all’articolo 7 deldecreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ove non impegnate conobbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del Ministro per ibeni e le attivita’ culturali nell’ambito dell’aggiornamento del piano e dell’assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del citato decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993, e, con lemodalita’ di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, possono essere trasferite da una contabilita’ speciale ad un’altra ai finidell’attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione ove possibile, nell’ambito della stessa regione. Entro e nonoltre il 30 gennaio 2007 i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita’ culturali titolari delle predettecontabilita’ speciali sono tenuti a comunicare all’ufficio di gabinetto e all’ufficio centrale di bilancio del medesimo Ministerol’ammontare delle risorse finanziarie non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate da riprogrammate”.
  17. Alla legge 17 aprile 2003, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    il titolo e’ sostituito dal seguente: “Istituzione del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah”;

b)
all’articolo 1, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. E’ istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e dellaShoah, di seguito denominato “Museo”, quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica inItalia”;

c)
all’articolo 1, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. ll Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il pensiero e lacultura dell’ebraismo italiano; in esso un reparto dovra’ essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah inItalia; b) promuovere attivita’ didattiche nonche’ organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostrepermanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell’incontro tra culturee religioni diverse”;

d)
all’articolo 1, al comma 3, dopo le parole: “della collaborazione” aggiungere le seguenti: “dell’Unione delle Comunita’ EbraicheItaliane (UCEI) e”.

  1. E’ autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007 a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazioneartistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, destinata, quanto a 10 milioni di euro,all’ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti per lapropria attivita’ con priorita’ verso gli immobili di proprieta’ pubblica e demaniale e, quanto a 10 milioni di euro, al loro funzionamentoamministrativo e didattico.
  2. Per le finalita’ di cui alla legge 14 aprile 2004, n. 98, e’ disposta l’ulteriore erogazione di euro 1.500.000 annui per ciascunodegli anni 2007, 2008 e 2009.
  3. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa, sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto1967, n. 800; l’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; i titoli III e IV deldecreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali 21 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla GazzettaUfficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e modalita’ di erogazione di contributi in favore delle attivita’ di spettacoloviaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed inmateria di autorizzazione all’esercizio dei parchi di divertimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’interno in materia disicurezza.
  4. L’articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente: “Art. 24. ­(Contributi dello Stato). – 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioniliricosinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali. Tali criteri sono determinati sulla base deglielementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese”.
  5. Le risorse stanziate con apposita delibera CIPE, ai sensi del comma 219 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,si intendono prorogate per il biennio 2008-2009.
  6. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delleattivita’ di produzione nel settore cinematografico, all’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In tale convenzione sono stabilite, altresi’,per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il31 dicembre 2006, per le quali non vi sia. stata completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla Direzionegenerale per il cinema del Ministero per i beni e le attivita’ culturali dall’istituto gestore del Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, deldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le modalita’ per pervenire all’estinzione del debito maturato, per le singole operefinanziate secondo un meccanismo che preveda, tra l’altro, l’attribuzione della totalita’ dei diritti del film in capo, alternativamente,all’impresa ovvero al Ministero per i beni e le attivita’ culturali, per conto dello Stato”.
  7. Al fine di razionalizzare e rendere piu’ efficiente l’erogazione e l’utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno delleattivita’ di produzione nel settore cinematografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    all’articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: “finanziamento” e’ sostituita dalla seguente: “sostegno”;

b)
all’articolo 12, comma 5, le parole: “erogazione dei finanziamenti e dei contributi” sono sostituite dalle seguenti: “erogazione deicontributi” e le parole: “finanziamenti concessi” sono sostituite dalle seguenti: “contributi concessi”;

c)
l’articolo 13 e’ sostituito dal seguente: “Art. 13. – (Disposizioni per le attivita’ di produzione). – 1. A valere sul Fondo di cuiall’articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.

2.
Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, e’ concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale dicui all’articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente e’ elevata fino al 90 per cento.

3.
Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, e’ concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12,comma 5.

4.
Nel decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalita’ con le quali, decorsi cinque anni dall’erogazionedel contributo, e nel caso in cui quest’ultimo non sia stato interamente restituito, e’ attribuita al Ministero per i beni e le attivita’culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, all’impresa di produzione interessata, la piena titolarita’ dei diritti di sfruttamento e diutilizzazione economica dell’opera.

  1. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dallasottocommissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefici dilegge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributoconcesso, la sua intera restituzione, nonche’ la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all’articolo 3. Per un analogo periododi tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legalirappresentanti dell’impresa esclusa.
  2. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all’articolo 3, per lo sviluppo disceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo e’ revocato in caso di mancata presentazione delcorrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributiprevisti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, e’destinata all’autore della sceneggiatura.

7.
Un’apposita giuria, composta da cinque eminenti personalita’ della cultura, designate dal Ministro, provvede all’attribuzione deipremi di qualita’ di cui all’articolo 17.”;

d)
all’articolo 8, al comma 1, lettera a), le parole: “nonche’ all’ammissione al finanziamento di cui all’articolo 13, comma 6, delpresente decreto, ed alla valutazione delle sceneggiature di cui all’articolo 13, comma 8” sono sostituite dalle seguenti: “nonche’ allavalutazione delle sceneggiature di cui all’articolo 13, comma 6” e, al comma 2, lettera d), le parole: “comma 8” sono sostituite dalleseguenti: “comma 6”;

e)
all’articolo 17, comma 1, le parole: “comma 9” sono sostituite dalle seguenti: “comma 7”;

f)
all’articolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: “comma 8” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6”.

  1. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilita’ secondaria esistente nella Regione siciliana e nellaregione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro perciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e’ assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Condecreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorsetra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilita’ presente in ciascuna di esse, esono stabiliti criteri e modalita’ di gestione per l’utilizzo delle predette risorse.
  2. Per la realizzazione di opere viarie del Veneto e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007.
  3. Per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e’ autorizzata la spesa di 30milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita’ diapplicazione e di erogazione dei finanziamenti.
  4. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)
    al comma 92, le parole: “in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture “Interventi per larealizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell’ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria”” sono sostituite dalle seguenti:”in due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del maredenominati rispettivamente “Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria” e “Interventi di tuteladell’ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria””;

b)
al comma 93, le parole: “Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e delmare e” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto”.

  1. A carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, conmodificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, dastabilire in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del presente articolo:

a)
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con propriodecreto, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali

comparativamente piu’ rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisceuna cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione dioccupazione regolare nonche’ alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalladata di entrata in vigore della presente legge, e’ istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze, un apposito Fondo per l’emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato alfinanziamento, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino iprocessi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008,nei limiti di 10 milioni di euro annui;

b)
sono destinati 25 milioni di euro per l’anno 2007 alla finalita’ di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

c)
in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamentidi cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita’ ai dipendenti delle imprese esercenti attivita’ commerciali con piu’ dicinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu’ di cinquanta dipendenti e delleimprese di vigilanza con piu’ di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;

d)
in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed ilreinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazionidi crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri emodalita’ inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milionidi euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

e)
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e’ autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milionedi euro per l’anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita’ socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attivadel lavoro riferite a lavoratori impegnati in attivita’ socialmente utili, nella disponibilita’ da almeno sette anni di comuni conpopolazione inferiore a 50.000 abitanti;

f)
in deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all’anno2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all’articolo 16della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attivita’ socialmenteutili nel limite massimo complessivo di 2.450 unita’. Alle misure di cui alla presente lettera e’ esteso l’incentivo di cui all’articolo 7,comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere.dall’anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal ime e’ integrato del predetto importo;

g)
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo perl’occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare eriqualificare la capacita’ di azione istituzionale e l’informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommersoed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezionesociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

  1. In via sperimentale per l’anno 2007 ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso alicenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nell’ambito di procedure concorsuali in corso, e’concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro, ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni diesercizio delle facolta’ di cui al comma 4 dell’articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a titolo di sperimentazione per ladurata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in riferimento all’assunzione di lavoratori in esuberodipendenti dalle predette imprese beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’applicazione degli sgravi contributivi previstidall’articolo 8, commi 4 e 4-bis, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo le procedure ivi previste comeintegrate dalle previsioni di cui al comma 1158. Alla fine del periodo di sperimentazione, con decreto del Ministro dello sviluppoeconomico di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, attesi gli esitidella sperimentazione, si puo’ disporre la prosecuzione degli interventi, compatibilmente con la disponibilita’ delle predette risorse.
  2. Per le vendite intervenute nell’anno 2007 dopo l’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro edella previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ disposta, sulla base di apposito accordo sindacalestipulato in sede governativa e di apposita relazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessita’dell’intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori dipendenti, la concessione delle agevolazioni contributive che si applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione dell’azienda o del ramo di azienda.
  3. All’assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi di cui al comma 1156 si provvede con decreto del Ministro dellavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
  4. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratoriultracinquantacinquenni, e’ istituito l’accordo di solidarieta’ tra generazioni, con il quale e’ prevista, su base volontaria, latrasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di eta’ e la correlativaassunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di eta’inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e leorganizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti le modalita’ della stipula e icontenuti degli accordi di solidarieta’ di cui al comma 1160, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalita’ di ripartizione delle risorse per l’attuazione degli accordi nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e 82,2 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
  6. All’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: “e lire 60 miliardi a decorrere dall’anno 2000” sonosostituite dalle seguenti: “, euro 37 milioni per l’anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall’anno 2008”.
  7. Per il finanziamento delle attivita’ di formazione professionale di cui all’articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e’ autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l’anno 2007.Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successivemodificazioni.
  8. A decorrere dall’anno 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall’Albania possono ottenere a domanda, dall’INPS, la ricostruzione,nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi dilavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dal l° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto, dinatura non regolamentare, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita’ di attuazione delpresente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del presentecomma, anche ai fini dell’applicazione dell’ articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanatiai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  9. Per le finalita’ di cui all’articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ autorizzata la spesa nel limitemassimo di euro 27.000.000 per l’anno 2007 e di euro 51.645.690 per l’anno 2008 a valere sul Fondo per l’occupazione di cuiall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,che a tal fine e’ integrato dei predetti importi, rispettivamente, per l’anno 2007 e per l’anno 2008.
  10. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e’ autorizzato a prorogare, previaintesa con la regione interessata, limitatamente all’esercizio 2007, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigenterelativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attivita’ socialmente utili (ASU) e perl’attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASUnella disponibilita’ degli stessi enti da almeno un triennio, nonche’ ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraversoconvenzioni gia’ stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo l° dicembre 1997, n. 468, e successivemodificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddetteconvenzioni, il termine di cui all’articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ prorogato al 31 dicembre 2007. Ai finidi cui al presente comma, il Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e’ rifinanziato di 50 milioni di euro per l’anno 2007.
  11. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio2007.
  12. Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, l’obbligo di fornituradei dati gravante sulle societa’ e sugli enti di cui all’articolo 44, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e’ esteso alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  13. I dati di cui al comma 1168 sono messi a disposizione, con modalita’ definite da apposite convenzioni, del Ministero dellavoro e della previdenza sociale anche mediante collegamenti telematici.
  14. Per l’attuazione di quanto previsto dai commi 1168 e 1169, nonche’ per la realizzazione della banca dati telematica di cuiall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, il Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale puo’ avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell’INPS e dell’INAIL.
  15. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto dellepredette convenzioni, e’ titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  16. Nel settore agricolo, l’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenzialioperate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quaterdell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.All’articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3 e’ abrogato.
  17. Al fine di promuovere la regolarita’ contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previstidall’ordinamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza socialeprocede, in via sperimentale, con uno o piu’ decreti, all’individuazione degli indici di congruita’ di cui al comma 1174 e delle relativeprocedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze nonche’ i Ministri di settore interessati e le organizzazioni comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale dei datori dilavoro e dei lavoratori.
  18. Il decreto di cui al comma 1173 individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme inmateria di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono
    definiti gli indici di congruita’ del rapporto tra la qualita’ dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantita’ delle ore di lavoronecessarie nonche’ lo scostamento percentuale dall’indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristicheproduttive e tecniche nonche’ dei volumi di affari e dei redditi presunti.
  19. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazionesociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita’ contributiva, fermi restando glialtri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche’ di quelli regionali, territoriali o aziendali,laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentativesul piano nazionale.
  20. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti socialicomparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge, sono definite le modalita’ di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarita’ contributiva di cui al comma 1175,nonche’ le tipologie di pregresse irregolarita’ di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da nonconsiderare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell’entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sonofatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarita’ contributiva nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.
  21. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale,previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati, adeccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.
  22. L’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delledisposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall’articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sonopunite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non e’ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  23. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 1177 e 1178 integrano, a decorrere dall’anno 2007, la dotazione delFondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 luglio 1993, n. 236.
  24. All’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, il comma 2 e’ sostituito dai seguenti: “2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo informa coordinata e continuativa, anche nella modalita’ a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazionecon apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazionisono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale e’ ubicata la sede di lavoro entro il giornoantecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. Lacomunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia atempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Lamedesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essiassimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro ilventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale e’ ubicata la loro sedeoperativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. 2-bis. In caso di urgenzaconnessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo’ essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione delrapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediantecomunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalita’ del lavoratore e del datore dilavoro”.
  25. L’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e’ abrogato.
  26. Fino alla effettiva operativita’ delle modalita’ di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatoriedi cui al decreto previsto dall’articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l’obbligo dicomunicazione all’INAIL di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamenteattraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione deve essere effettuata all’IPSEMA per gli assicurati del settoremarittimo.
  27. Al comma 5 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere: “e-bis)trasferimento del lavoratore; e-ter) distacco del lavoratore; e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; e-quinquies)trasferimento d’azienda o di ramo di essa”.
  28. All’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 e’ sostituito dai seguenti: “6. Le comunicazioni diassunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale e’ ubicata la sededi lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delledirezioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazionecontro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche’ nei confronti della Prefettura – Ufficioterritoriale del Governo. 6-bis. All’articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: “olo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze” sono soppresse. 6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datoridi lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e’ ubicata la sededi lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalita’ e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma”.
  29. E’ abrogato l’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
  30. Alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per il finanziamento di attivita’ promozionalied eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a piu’ elevato rischio infortunistico, nelrispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale”.
  31. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casiin cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattieprofessionali di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e’ istituito presso ilMinistero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguitodenominato Fondo. Al Fondo e’ conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto delMinistro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall’INAIL, nonche’ i requisiti e lemodalita’ di accesso agli stessi.
  32. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: “e di 100 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006” sono sostituite dalle seguenti: “e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni2003, 2004, 2005, 2006 e 2007”.
  33. Ai fini della collocazione in mobilita’, entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione,conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagnistraordinaria, nel limite complessivo di 6.000 unita’, a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenzeoccupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1″ gennaio 2007 al28 febbraio 2007. Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonche’ alle imprese del settoredell’elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,Sardegna e Sicilia sono riservate rispettivamente 1.000 e 500 delle unita’ indicate nel periodo precedente. Gli oneri relativi allapermanenza in mobilita’, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi cheeccedono la mobilita’ ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilita’ in base al presente comma si applicano, ai fini del trattamentopensionistico, le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e alla tabella A allegata al decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 503, come sostituita dalla citata legge n. 724 del 1994, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 59, commi 6, 7,lettere a) e b), e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le imprese o i gruppi di imprese che intendonoavvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 marzo2007. Per l’attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2007, di 59 milioni di euro per l’anno2008 e di 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
  34. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondoper l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, puo’disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuita’, deitrattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita’ e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzatialla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego dilavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 cherecepiscono le intese gia’ stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il20 maggio 2007. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 410,della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro edella previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia’definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numerodei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e’ ridotta del 10 percento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. All’articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’articolo 13, comma 2, lettera b),del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertite, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: “31 dicembre2006” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007”.
  35. Nell’ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma 1190, sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo perl’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l’anno 2007, di una indennita’ pari al trattamento massimo di integrazione salarialestraordinaria, nonche’ alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestanolavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto delMinistro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
  36. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti dascritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell’INPS territorialmentecompetenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del comma 1193.
  37. L’istanza di cui al comma 1192 puo’ essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipuladi un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, conle organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente piu’ rappresentative finalizzato alla regolarizzazionedei rapporti di lavoro di cui al comma 1192. Nell’istanza il datore di lavoro indica le generalita’ dei lavoratori che intende regolarizzareed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazionedell’istanza medesima.
  38. L’accordo sindacale di cui al comma 1193, da allegare all’istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediantela stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispettodella procedura dettata dalla normativa vigente, l’effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile conriferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza diregolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonche’ ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.
  39. Ai fini del comma 1192 si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti alperiodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 1193. L’accesso alla procedura di cui ai commi da 1192 a 1201 e’ consentitoanche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti ilpagamento dell’onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sonocomunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 1196. In ogni caso l’accordo sindacale di cui alcomma 1194 comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratorila cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.
  40. All’adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggettodella procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo pertempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalita’: a) versamento all’attodell’istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto; b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pariimporto senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico. La misura deltrattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione e’ determinata in proporzione alle quote contributiveeffettivamente versate.
  41. Il versamento della somma di cui al comma 1196 comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia diversamenti di contributi e premi, nonche’ di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alladenuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 51 del testo unico delle disposizioni per 1’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30giugno 1965, n. 1124, nonche’ all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.
  42. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di unanno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo evigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza deilavoratori. Resta ferma la facolta’ dell’organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergerenella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell’integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro.Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, i datori di lavoro devonocompletare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela dellasalute e della sicurezza dei lavoratori. L’efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degliobblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi delleaziende sanitarie locali ovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le attivita’ produttive previsti dalregolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412.
  43. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1196 sono temporaneamente sospese nella misura del 50 per cento edefinitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 1194.
  44. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per unperiodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamentoper giusta causa.
  45. Ferma restando l’attivita’ di natura istruttoria di spettanza dell’INPS, il direttore della direzione provinciale del lavoro,congiuntamente ai direttori provinciali delIINPS, dell’INAIL e degli altri enti previdenziali, nell’ambito del coordinamento di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al comma 1192,previa, ove necessario, richiesta di integrazione della documentazione prodotta.
  46. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti allediverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavorosubordinato nonche’ di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, icommittenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cuinelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alleassociazioni nazionali comparativamente piu’ rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208.
  47. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata econtinuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell’accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice diprocedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.
  48. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensidel comma 4 dell’articolo 61 e dell’ articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche attraversoaccordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonche’ stabilire condizioni piu’favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio relativeall’evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto delle ritenuteprevidenziali, al fine di effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigoredelle disposizioni di cui alla presente legge.
  49. La validita’ degli atti di conciliazione di cui al comma 1203 rimane condizionata all’adempimento dell’obbligo, per il solodatore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo dicontributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla meta’ dellaquota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.
  50. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell’INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente aicontratti stipulati con ciascun lavoratore e all’attestazione dell’avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovutoai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensilisuccessivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, approva irelativi accordi con riferimento alla possibilita’ di integrare presso la gestione separata dell’INPS la posizione contributiva dellavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensionilavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti dicui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.
  51. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono l’effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civilecon riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui alcomma 1205 comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte suiredditi, nonche’ di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamentodei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoriacontro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,nonche’ all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089,in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, e’ precluso ogni accertamento di natura fiscale econtributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.
  52. L’accesso alla procedura di cui al comma 1202 e’ consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari diprovvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l’accordosindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stessecondizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino alcompleto assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206.
  53. Per le finalita’ dei commi da 1202 a 1208 e’ autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
  54. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203 prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore aventiquattro mesi.
  55. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2006” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007” edopo le parole: “e di 45 milioni di euro per il 2006” sono inserite le seguenti: “nonche’ di 37 milioni di euro per il 2007”.
  56. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2006” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2007”. Aifini dell’attuazione del presente comma, e’ autorizzata per l’anno 2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo perl’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19luglio 1993, n. 236.
  57. Al fine di prevenire l’instaurazione delle procedure d’infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo dellaComunita’ europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altrienti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili,degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agliobblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunita’ europee, ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 1, del citatoTrattato.
  58. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1213, che si rendano responsabili della violazione degli obblighiderivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita’europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, edall’articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
  59. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1213 indicati dalla Commissione europea nelleregolazioni finanziarie operate a carico dell’Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalita’ strutturali.
  60. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1213 degli onerifinanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunita’ europee ai sensi dell’articolo 228,paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunita’ europea.
  61. Lo Stato ha altresi’ diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altrienti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salva­guardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna resedalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.
  62. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 1215, 1216 e 1217:
    a)
    nei modi indicati al comma 1219, qualora l’obbligato sia un ente territoriale;

b)
mediante prelevamento diretto sulle contabilita’ speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, aisensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicatinella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c)
nelle vie ordinarie, qualora l’obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui allelettere a) e b).

  1. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari dicui ai commi 1215, 1216 e 1217, e’ stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministrodell’economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell’entita’ del creditodello Stato nonche’ l’indicazione delle modalita’ e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a caratterepluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati piu’ decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in ragione delprogressivo maturare del credito dello Stato.
  2. I decreti ministeriali di cui al comma 1219, qualora l’obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sullemodalita’ di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell’intesa e’ di quattro mesi decorrenti dalla data dellanotifica, nei confronti dell’ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L’intesa ha adoggetto la determinazione dell’entita’ del credito dello Stato e l’indicazione delle modalita’ e dei termini del pagamento, ancherateizzato. Il contenuto dell’intesa e’ recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell’economia edelle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o nonancora liquidi, possono essere adottati piu’ provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze in ragione del progressivomaturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
  3. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, all’adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 1220 provvedeil Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati piu’provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo ilprocedimento disciplinato nel presente comma.
  4. Le notifiche indicate nei commi 1218 e 1219 sono effettuate a cura e spese del Ministero dell’economia e delle finanze.
  5. I destinatari degli aiuti di cui all’articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita’ europea possono avvalersi di tali misureagevolative solo se dichiarano, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, e secondo le modalita’ stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella GazzettaUfficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiutiche sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.
  6. All’articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole: “, del Ministro delle finanze quando si tratta diprocedimenti del giudice tributario. Negli altri casi e’ proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri” sono sostituitedalle seguenti: “. Negli altri casi e’ proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze”.
  7. Le disposizioni di cui al comma 1224, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presentelegge. Al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighiinternazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero dell’economia e delle finanze. I pagamenti di somme didenaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello Stato italianosono effettuati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesacon il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire per losvolgimento delle funzioni di cui al comma 1224, ed al presente comma.
  8. Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devonoprovvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  9. Per il sostegno del settore turistico e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e2009. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita’ del turismo, si provvede all’attuazione del presente comma.
  10. Per le finalita’ di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interessenazionale, anche in relazione all’ esigenza di incentivare l’adeguamento dell’offerta delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanzaeconomica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonche’ al fine di favorirel’unicita’ della titolarita’ tra la proprieta’ -dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attivita’ di gestione, ivi inclusi i processi dicrescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al fine dipromuovere forme di turismo ecocompatibile, e’ autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.Per l’applicazione del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano, un decreto recante l’individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalita’ di attuazione.
  11. E’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all’Osservatorio nazionaledel turismo di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente per le attivita’ di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazionedi strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitivita’ del settore.
  12. Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e diBolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblicolocale, a decorrere dall’anno 2007 e’ autorizzata la spesa di 190 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono assegnatealle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende ditrasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cuiall’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Lespese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importiassegnati sono escluse dal patto di stabilita’ interno.
  13. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,
    n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: “presso le aziende di trasporto pubblico locale” sono aggiunte le seguenti: “e presso leaziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all’articolo 23 del decreto-legge 24dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47”.
  14. Alle lettere a), b) e c) del comma 74 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: “Agenzia delle entrate:0,71 per cento”, “Agenzia del territorio: 0,13 per cento” e “Agenzia delle dogane: 0,15 per cento” sono sostituite, rispettivamente,dalle seguenti: “Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento”, “Agenzia del territorio: 0,1592 per cento” e “Agenzia delle dogane: 0,1668per cento”.
  15. II comma 69 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e’ sostituito dal seguente: “69. L’autorizzazione di spesa dicui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto permille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e’ ridotta di 35 milioni di euro per l’anno 2007 e di 80 milioni di euro perciascuno degli anni 2008 e 2009”.
  16. Per l’anno finanziario 2007, fermo quanto gia’ dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, unaquota pari al 5 per mille dell’imposta stessa e’ destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita’:
    a)
    sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, esuccessive modificazioni, nonche’ delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previstidall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cuiall’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b)
finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’universita’;

c)
finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

  1. Una quota pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma 1234 del presentearticolo e’ destinata all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale ed alle organizzazioni nazionali rappresentativedegli enti di cui alla lettera a) del comma 1234 riconosciute come parti sociali.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarieta’sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite l’individuazione dei soggetti e le modalita’ di ripartodelle somme di cui al comma 1235.
  3. Per le finalita’ di cui ai commi da 1234 a 1236 e’ autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro per l’anno2008.
  4. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e’ istituito un fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per l’anno 2007e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenutain efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi,materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l’adeguamento delle capacita’ operative e dei livelli diefficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il fondo e’ altresi’ alimentatocon i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrispostidall’Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle citate missioni di pace. A tale fine non si applica l’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa e’autorizzato con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze, a disporre lerelative variazioni di bilancio.
  5. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e’ autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di unprogramma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze armate.
  6. E’ autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento dellapartecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e’ istituito un apposito fondo nell’ambito dello stato di previsionedella spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.
  7. Il termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle missioni internazionali di cui al decreto-legge 5 luglio 2006,
    n. 224, alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20ottobre 2006, n. 270, in scadenza al 31 dicembre 2006, e’ prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le amministrazioni competentisono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell’ultimo semestre a valeresul fondo di cui al comma 1240. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell’economia e delle finanzedispone il necessario finanziamento. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a disporre, con propri decreti, le relativevariazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l’articolo 5 del citato decreto-legge n. 253 del 2006, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006.
  8. E’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione trail Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n.224.
  9. L’autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzatanel campo delle biotecnologie, di cui all’articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ ridotta di 10 milioni di europer ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per l’anno 2009.
  10. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dallalegge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23dicembre 2005, n. 266, e’ incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2007, di 45 milioni di euro per l’anno 2008 e di 35 milioni dieuro per l’anno 2009.
  11. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell’informazione e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo delsettore dell’editoria, il Governo elabora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di riformadella disciplina dello stesso settore. La riforma dovra’ essere riferita tanto al prodotto quanto al mercato editoriale e alle provvidenzepubbliche ed essere indirizzata a sostenere le possibilita’ di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e la creazione di nuoviposti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e con la normativa europea. In particolare la riforma dovra’ tenereconto della normativa europea in materia di servizi postali, privilegiando, quali destinatarie delle agevolazioni tariffarie, le impreseeditoriali di minori dimensioni, l’editoria destinata alle comunita’ italiane all’estero e le imprese no profit.
  12. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,nonche’ all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge3 maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto.In questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il termine indicato dall’articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre2005, n. 266.
  13. I contributi previsti dall’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle impreseradiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano ilproprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento,nonche’ alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita’ di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7agosto 1990, n. 250. Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisitidi accesso. A decorrere dall’ anno 2007, il finanziamento annuale di cui al comma 1244 spetta, nella misura del 15 per centodell’ammontare globale dei contributi stanziati, alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigoredella presente legge.
  14. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005,sono prorogate fino al 31 dicembre 2006.
  15. Gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle pubblicazioni di atti, di cui all’articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,all’articolo 2, comma 26, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e all’articolo 1, comma 21, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sonoposti a carico delle Autorita’ interessate.
  16. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e’ incrementato di 210 milioni di euro per l’anno 2007 e di 180 milioni di euro perciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l’Osservatorionazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle provinceautonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall’altro, nonche’ la partecipazione dell’associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; persperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; persostenere l’attivita’ dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all’articolo 17 della legge 3agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione edi analisi per l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le miglioriiniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pienofunzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.
  17. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresi’ del Fondo per le politiche della famiglia al fine di:
    a)
    finanziare l’elaborazione, realizzata d’intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo,promozionale e orientativo degli interventi relativi all’attuazione dei diritti della famiglia, nonche’ acquisire proposte e indicazioni utiliper il Piano e verificarne successivamente l’efficacia, attraverso la promozione e l’organizzazione con cadenza biennale di unaConferenza nazionale sulla famiglia;

b)
realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa i