LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122)
(GU n.162 del 15-7-2015)
Vigente al: 16-7-2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

                          Promulga 

la seguente legge:

                           Art. 1 
  1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella societa’
    della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze
    delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili
    di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e
    territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione
    scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e
    professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una
    scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,
    sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di
    educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo
    studio, le pari opportunita’ di successo formativo e di istruzione
    permanente dei cittadini, la presente legge da’ piena attuazione
    all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21
    della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche
    in relazione alla dotazione finanziaria.
  2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche
    garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali
    e la loro organizzazione e’ orientata alla massima flessibilita’,
    diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico,
    nonche’ all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle
    strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al
    coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito,
    l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale
    dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle
    competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della
    comunita’ scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle
    istituzioni e delle realta’ locali.
  3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il
    raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la
    valorizzazione delle potenzialita’ e degli stili di apprendimento
    nonche’ della comunita’ professionale scolastica con lo sviluppo del
    metodo cooperativo, nel rispetto della liberta’ di insegnamento, la
    collaborazione e la progettazione, l’interazione con le famiglie e il
    territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilita’
    dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
    e in particolare attraverso:
    a) l’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna
    disciplina, ivi compresi attivita’ e insegnamenti interdisciplinari;
    b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e
    i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell’autonomia di
    cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle
    famiglie;
    c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario
    complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole
    discipline, anche mediante l’articolazione del gruppo della classe.
  4. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si
    provvede nei limiti della dotazione organica dell’autonomia di cui al
    comma 201, nonche’ della dotazione organica di personale
    amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e
    finanziarie disponibili.
  5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione
    dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di
    istruzione, e’ istituito per l’intera istituzione scolastica, o
    istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti
    secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione
    scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze
    didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche
    come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto
    ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia
    concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta
    formativa con attivita’ di insegnamento, di potenziamento, di
    sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
  6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in
    merito agli insegnamenti e alle attivita’ curricolari,
    extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio
    fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonche’ di
    posti dell’organico dell’autonomia di cui al comma 64.
  7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane,
    finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e,
    comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
    individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in
    relazione all’offerta formativa che intendono realizzare, nel
    rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della
    quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilita’,
    nonche’ in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta
    formativa e delle attivita’ progettuali, per il raggiungimento degli
    obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
    a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,
    con particolare riferimento all’italiano nonche’ alla lingua inglese
    e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo
    della metodologia Content language integrated learning;
    b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e
    scientifiche;
    c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
    musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle
    tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e
    dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri
    istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
    d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
    democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
    interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
    tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilita’
    nonche’ della solidarieta’ e della cura dei beni comuni e della
    consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
    conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
    educazione all’autoimprenditorialita’;
    e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
    conoscenza e al rispetto della legalita’, della sostenibilita’
    ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita’
    culturali;
    f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di
    produzione e diffusione delle immagini;
    g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
    comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
    riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e
    attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
    praticanti attivita’ sportiva agonistica;
    h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con
    particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico
    e consapevole dei social network e dei media nonche’ alla produzione
    e ai legami con il mondo del lavoro;
    i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
    attivita’ di laboratorio;
    l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni
    forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
    potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio
    degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
    individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
    collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
    e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di
    indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati,
    emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca il 18 dicembre 2014;
    m) valorizzazione della scuola intesa come comunita’ attiva,
    aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
    l’interazione con le famiglie e con la comunita’ locale, comprese le
    organizzazioni del terzo settore e le imprese;
    n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di
    alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di
    classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione
    del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
    o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di
    istruzione;
    p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
    coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
    q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla
    premialita’ e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli
    studenti;
    r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua
    seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o
    di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con
    gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunita’ di
    origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
    s) definizione di un sistema di orientamento.
  8. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 7, le
    scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue
    della regione Friuli-Venezia Giulia possono sottoscrivere, senza
    nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni
    con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2
    dell’articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
  9. All’articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre
    2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
    2013, n. 128, le parole: «un’adeguata quota di prodotti agricoli e
    agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica»
    sono sostituite dalle seguenti: «un’adeguata quota di prodotti
    agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera
    corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di
    qualita’».
  10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono
    realizzate, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
    strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
    nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di
    formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle
    tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell’autonomia scolastica,
    anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale
    «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle
    realta’ del territorio.
  11. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, il Ministero
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca provvede, entro il
    mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione
    scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla
    quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e
    il mese di dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
    Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l’ulteriore
    risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto
    nel disegno di legge di stabilita’, relativa al periodo compreso tra
    il mese di gennaio ed il mese di agosto dell’anno scolastico di
    riferimento, che sara’ erogata nei limiti delle risorse iscritte in
    bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio
    dell’esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma
    143 e’ determinata la tempistica di assegnazione ed erogazione delle
    risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche al fine di
    incrementare i livelli di programmazione finanziaria a carattere
    pluriennale dell’attivita’ delle scuole. Entro novanta giorni dalla
    data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
    Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sono
    ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle
    istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge
    27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
  12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di
    ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento,
    il piano triennale dell’offerta formativa. Il predetto piano contiene
    anche la programmazione delle attivita’ formative rivolte al
    personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonche’ la
    definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione
    disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano puo’ essere rivisto
    annualmente entro il mese di ottobre.
  13. L’ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale
    dell’offerta formativa rispetti il limite dell’organico assegnato a
    ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca gli esiti della
    verifica.
  14. L’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 3 (Piano triennale dell’offerta formativa). – 1. Ogni
    istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le
    sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile
    annualmente. Il piano e’ il documento fondamentale costitutivo
    dell’identita’ culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche
    ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare,
    educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito
    della loro autonomia.
  15. Il piano e’ coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei
    diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a
    norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale,
    sociale ed economico della realta’ locale, tenendo conto della
    programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e
    riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi
    minoritari, valorizza le corrispondenti professionalita’ e indica gli
    insegnamenti e le discipline tali da coprire:
    a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico
    dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con
    riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi
    di flessibilita’, nonche’ del numero di alunni con disabilita’, ferma
    restando la possibilita’ di istituire posti di sostegno in deroga nei
    limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
    b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta
    formativa.
  16. Il piano indica altresi’ il fabbisogno relativo ai posti del
    personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei
    limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto
    del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto
    di quanto previsto dall’articolo 1, comma 334, della legge 29
    dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di
    attrezzature materiali, nonche’ i piani di miglioramento
    dell’istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
  17. Il piano e’ elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli
    indirizzi per le attivita’ della scuola e delle scelte di gestione e
    di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano e’
    approvato dal consiglio d’istituto.
  18. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico
    promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse
    realta’ istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel
    territorio; tiene altresi’ conto delle proposte e dei pareri
    formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le
    scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».
  19. All’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma
    2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 14
    del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione
    organica complessiva del personale docente di cui al comma 201 del
    presente articolo.
  20. Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione
    dei principi di pari opportunita’ promuovendo nelle scuole di ogni
    ordine e grado l’educazione alla parita’ tra i sessi, la prevenzione
    della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di
    informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori
    sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge
    14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
    ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui
    all’articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto
    decreto-legge n. 93 del 2013.
  21. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una
    valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie,
    assicurano la piena trasparenza e pubblicita’ dei piani triennali
    dell’offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui
    al comma 136. Sono altresi’ ivi pubblicate tempestivamente eventuali
    revisioni del piano triennale.
  22. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai
    posti dell’organico dell’autonomia, con le modalita’ di cui ai commi
    da 79 a 83.
  23. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse
    disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali
    dell’offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui ai commi
    62 e 63.
  24. Per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e
    dell’educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati,
    nell’ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati
    all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze
    certificate, nonche’ docenti abilitati all’insegnamento anche per
    altri gradi di istruzione in qualita’ di specialisti, ai quali e’
    assicurata una specifica formazione nell’ambito del Piano nazionale
    di cui al comma 124.
  25. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le
    materie di cui al comma 7, lettere e) e f), nonche’ al fine di
    promuovere l’eccellenza italiana nelle arti, e’ riconosciuta, secondo
    le modalita’ e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data
    di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il
    Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo,
    l’equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al
    diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e
    istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di
    competenza del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
    turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di
    istruzione secondaria di secondo grado.
  26. Nei periodi di sospensione dell’attivita’ didattica, le
    istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione
    con le famiglie interessate e con le realta’ associative del
    territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell’ambito delle
    risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
    vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
    pubblica, attivita’ educative, ricreative, culturali, artistiche e
    sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.
  27. Per sostenere e favorire, nel piu’ ampio contesto
    dell’apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n.
    92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in
    modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare
    le competenze chiave per l’apprendimento permanente, promuovere
    l’occupabilita’ e la coesione sociale, contribuire a contrastare il
    fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione,
    favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri
    adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di
    prevenzione e pena, il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
    della ricerca effettua, con la collaborazione dell’Istituto nazionale
    di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), senza
    ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un monitoraggio
    annuale dei percorsi e delle attivita’ di ampliamento dell’offerta
    formativa dei centri di istruzione per gli adulti e piu’ in generale
    sull’applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Decorso un triennio dal
    completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti e sulla
    base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche
    al predetto regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
    legge 23 agosto 1988, n. 400.
  28. L’insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con
    disabilita’ e’ assicurato anche attraverso il riconoscimento delle
    differenti modalita’ di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a
    carico della finanza pubblica.
  29. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
    statali, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre
    2006, n. 296, e successive modificazioni, e’ incrementato di euro
    123,9 milioni nell’anno 2016 e di euro 126 milioni annui dall’anno
    2017 fino all’anno 2021.
  30. I fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle
    istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e
    coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni
    dal 2015 al 2022.
  31. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la
    rielezione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e
    musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca in mancanza del
    parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti
    dall’articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono
    perfetti ed efficaci.
  32. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti
    opzionali nel secondo biennio e nell’ultimo anno anche utilizzando la
    quota di autonomia e gli spazi di flessibilita’. Tali insegnamenti,
    attivati nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a
    legislazione vigente e dei posti di organico dell’autonomia assegnati
    sulla base dei piani triennali dell’offerta formativa, sono parte del
    percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello
    studente, che ne individua il profilo associandolo a un’identita’
    digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini
    dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al
    percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali
    scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche
    in alternanza scuola-lavoro e alle attivita’ culturali, artistiche,
    di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito
    extrascolastico. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca, da adottare, ai sensi dell’articolo
    17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
    giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito
    il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le
    modalita’ di individuazione del profilo dello studente da associare
    ad un’identita’ digitale, le modalita’ di trattamento dei dati
    personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di
    ciascuna istituzione scolastica, le modalita’ di trasmissione al
    Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca dei
    suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di
    cui al comma 136, nonche’ i criteri e le modalita’ per la mappatura
    del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura
    della progettazione e della valutazione per competenze.
  33. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali,
    puo’ individuare percorsi formativi e iniziative diretti
    all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli
    studenti nonche’ la valorizzazione del merito scolastico e dei
    talenti. A tale fine, nel rispetto dell’autonomia delle scuole e di
    quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della
    pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere
    utilizzati anche finanziamenti esterni.
  34. Nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di
    istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei
    colloqui la commissione d’esame tiene conto del curriculum dello
    studente.
  35. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell’ambito
    dell’organico dell’autonomia, docenti cui affidare il coordinamento
    delle attivita’ di cui al comma 28.
  36. Le attivita’ e i progetti di orientamento scolastico nonche’ di
    accesso al lavoro sono sviluppati con modalita’ idonee a sostenere
    anche le eventuali difficolta’ e problematiche proprie degli studenti
    di origine straniera. All’attuazione delle disposizioni del primo
    periodo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
    strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
    nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  37. Al fine di incrementare le opportunita’ di lavoro e le
    capacita’ di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza
    scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77,
    sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata
    complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di
    studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di
    almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si
    applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico
    successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
    presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani
    triennali dell’offerta formativa.
  38. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile
    2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,»
    sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero
    con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei
    settori del patrimonio e delle attivita’ culturali, artistiche e
    musicali, nonche’ con enti che svolgono attivita’ afferenti al
    patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti
    dal CONI,».
  39. L’alternanza scuola-lavoro puo’ essere svolta durante la
    sospensione delle attivita’ didattiche secondo il programma formativo
    e le modalita’ di verifica ivi stabilite nonche’ con la modalita’
    dell’impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza
    scuola-lavoro si puo’ realizzare anche all’estero.
  40. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si
    provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
    disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
    maggiori oneri per la finanza pubblica.
  41. All’articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre
    2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
    2013, n. 128, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Ai fini
    dell’attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle
    attivita’ di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con
    decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
    sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
    amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito
    il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui
    all’articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni,
    e’ adottato un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
    legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui e’ definita la Carta dei
    diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro,
    concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola
    secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di
    cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti
    dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare
    riguardo alla possibilita’ per lo studente di esprimere una
    valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con
    il proprio indirizzo di studio».
  42. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attivita’ di
    formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
    luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
    strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti
    agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed
    effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile
    2008, n. 81.
  43. Per le finalita’ di cui ai commi 33, 37 e 38, nonche’ per
    l’assistenza tecnica e per il monitoraggio dell’attuazione delle
    attivita’ ivi previste, e’ autorizzata la spesa di euro 100 milioni
    annui a decorrere dall’anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le
    istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.
  44. Il dirigente scolastico individua, all’interno del registro di
    cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili
    all’attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula
    apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l’orientamento
    scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni
    possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e
    delle arti performative, nonche’ con gli uffici centrali e periferici
    del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo. Il
    dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una
    scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state
    stipulate convenzioni, evidenziando la specificita’ del loro
    potenziale formativo e le eventuali difficolta’ incontrate nella
    collaborazione.
  45. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 e’ istituito presso
    le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il
    registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro. Il registro e’
    istituito d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’
    e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche
    sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle
    seguenti componenti:
    a) un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono
    visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a
    svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il
    registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonche’
    i periodi dell’anno in cui e’ possibile svolgere l’attivita’ di
    alternanza;
    b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui
    all’articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le
    imprese per l’alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la
    condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati
    personali, delle informazioni relative all’anagrafica, all’attivita’
    svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al
    patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri
    operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di
    alternanza.
  46. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7
    dell’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
  47. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si
    provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
    disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
    maggiori oneri per la finanza pubblica.
  48. Nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e
    nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla
    valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del
    secondo ciclo nonche’ alla trasparenza e alla qualita’ dei relativi
    servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate
    dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e
    formazione professionale, finalizzati all’assolvimento del
    diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. L’offerta formativa
    dei percorsi di cui al presente comma e’ definita, entro centottanta
    giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal
    Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
    concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
    intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
    le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
    dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al
    fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al
    presente comma pari opportunita’ rispetto agli studenti delle scuole
    statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto,
    nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di
    cui alla presente legge. All’attuazione del presente comma si
    provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a
    legislazione vigente e della dotazione organica dell’autonomia e,
    comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  49. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca, a valere sul Fondo previsto
    dall’articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
    successive modificazioni, destinate ai percorsi degli istituti
    tecnici superiori, da ripartire secondo l’accordo in sede di
    Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo
    28 agosto 1997, n. 281, dall’anno 2016 sono assegnate, in misura non
    inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole
    fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di
    occupabilita’ a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi
    attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell’anno
    precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce
    elemento di premialita’, da destinare all’attivazione di nuovi
    percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni
    esistenti.
  50. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli
    istituti tecnici superiori con il possesso di uno dei seguenti titoli
    di studio:
    a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
    b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi
    quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al
    decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio
    nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i
    rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
    di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 11 novembre 2011,
    pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale
    n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto
    del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 23
    aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio
    2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica
    superiore ai sensi dell’articolo 9 delle linee guida di cui al
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, di
    durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con
    accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
    le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  51. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli
    istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro novanta giorni
    dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con
    il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
    dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle
    finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
    dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
    emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a
    sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e
    dello sviluppo dell’occupazione dei giovani:
    a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle
    prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici
    superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni
    di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica
    finali;
    b) prevedere l’ammontare del contributo dovuto dagli studenti per
    gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
    c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in
    qualita’ di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui
    fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attivita’ possa
    avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro
    bilanci;
    d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalita’
    giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui
    fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un
    patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore
    a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un
    ciclo completo di percorsi;
    e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo
    gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di
    bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il
    territorio nazionale;
    f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in
    vigore della presente legge possano attivare nel territorio
    provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse,
    fermo restando il rispetto dell’iter di autorizzazione e nell’ambito
    delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli
    istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non
    inferiore a 100.000 euro.
  52. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
    della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
    in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del
    lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo
    economico, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
    Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede
    di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto
    legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate, senza nuovi o
    maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida relativamente
    ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all’area della
    Mobilita’ sostenibile, ambiti «Mobilita’ delle persone e delle merci
  • conduzione del mezzo navale» e «Mobilita’ delle persone e delle
    merci – gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare
    le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione
    allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile,
    di coperta e di macchina, integrando la composizione della
    commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti in
    materia.
  1. All’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e successive modificazioni,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, dopo la lettera b) e’ inserita la seguente:
    «b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida
    di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
    gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11
    aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure
    nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica,
    al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca 7 settembre 2011»;
    b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi professionali,»
    sono inserite le seguenti: «istituti tecnici superiori dell’area
    efficienza energetica,».
  2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 del regolamento
    di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
    2008, n. 37, e’ inserita la seguente:
    «a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di
    cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio
    2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008,
    conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali
    definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto
    del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 7
    settembre 2011».
  3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
    della ricerca, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
    legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di
    entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri
    competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti
    acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli
    istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida di
    cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio
    2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008,
    definiti ai sensi dell’articolo 69, comma 1, della legge l7 maggio
    1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di
    apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei
    suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi
    assimilabili. L’ammontare dei crediti formativi universitari
    riconosciuti non puo’ essere comunque inferiore a cento per i
    percorsi della durata di quattro semestri e a centocinquanta per i
    percorsi della durata di sei semestri.
  4. All’articolo 55, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole:
    «della durata di quattro semestri» sono inserite le seguenti: «,
    oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti
    dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
    ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86
    dell’11 aprile 2008».
  5. Per consentire al sistema degli istituti superiori per le
    industrie artistiche di continuare a garantire i livelli formativi di
    qualita’ attuali e di fare fronte al pagamento del personale e degli
    oneri di funzionamento connessi con l’attivita’ istituzionale e’
    autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2015.
  6. Nelle more dell’adozione dei regolamenti di cui all’articolo 2,
    comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l’autorizzazione di
    spesa di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre
    2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
    2013, n. 128, e’ incrementata di 2,9 milioni di euro per l’anno 2015
    e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
  7. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni dei
    commi 53 e 54, pari a euro 3,9 milioni per l’anno 2015 e a euro 5
    milioni annui a decorrere dell’anno 2016, si provvede per euro 2
    milioni per l’anno 2015 e per euro 3 milioni a decorrere dall’anno
    2016 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
    di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre
    1993, n. 537. Per i restanti euro 1,9 milioni per l’anno 2015 e euro
    2 milioni a decorrere dall’anno 2016 si provvede ai sensi di quanto
    previsto dal comma 204.
  8. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali
    degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento
    didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca adotta il Piano
    nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione
    europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la
    banda ultralarga.
  9. A decorrere dall’anno scolastico successivo a quello in corso
    alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni
    scolastiche promuovono, all’interno dei piani triennali dell’offerta
    formativa e in collaborazione con il Ministero dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca, azioni coerenti con le finalita’, i
    principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola
    digitale di cui al comma 56.
  10. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti
    obiettivi:
    a) realizzazione di attivita’ volte allo sviluppo delle
    competenze digitali degli studenti, anche attraverso la
    collaborazione con universita’, associazioni, organismi del terzo
    settore e imprese, nel rispetto dell’obiettivo di cui al comma 7,
    lettera h);
    b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali
    necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione
    delle istituzioni scolastiche;
    c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire
    la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonche’ lo
    scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra
    istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative
    del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
    d) formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo
    della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la
    formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli
    studenti;
    e) formazione dei direttori dei servizi generali e
    amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti
    tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione;
    f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la
    Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
    agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare
    riferimento alla connettivita’ nelle scuole;
    g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni
    scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di
    centri di ricerca e di formazione;
    h) definizione dei criteri e delle finalita’ per l’adozione di
    testi didattici in formato digitale e per la produzione e la
    diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti
    autonomamente dagli istituti scolastici.
  11. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell’ambito
    dell’organico dell’autonomia, docenti cui affidare il coordinamento
    delle attivita’ di cui al comma 57. Ai docenti puo’ essere affiancato
    un insegnante tecnico-pratico. Dall’attuazione delle disposizioni di
    cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
    la finanza pubblica.
  12. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le
    istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli
    tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per
    l’occupabilita’ attraverso la partecipazione, anche in qualita’ di
    soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di
    commercio, industria, artigianato e agricoltura, universita’,
    associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti
    tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei
    seguenti obiettivi:
    a) orientamento della didattica e della formazione ai settori
    strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva,
    culturale e sociale di ciascun territorio;
    b) fruibilita’ di servizi propedeutici al collocamento al lavoro
    o alla riqualificazione di giovani non occupati;
    c) apertura della scuola al territorio e possibilita’ di utilizzo
    degli spazi anche al di fuori dell’orario scolastico.
  13. I soggetti esterni che usufruiscono dell’edificio scolastico
    per effettuare attivita’ didattiche e culturali sono responsabili
    della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.
  14. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare
    le attivita’ previste nei commi da 56 a 61, nell’anno finanziario
    2015 e’ utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse
    gia’ destinate nell’esercizio 2014 in favore delle istituzioni
    scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle
    istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della
    legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A
    decorrere dall’anno 2016, e’ autorizzata la spesa di euro 30 milioni
    annui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai
    sensi del comma 11.
  15. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalita’ di cui ai
    commi da 1 a 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di
    coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai
    posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta
    formativa.
  16. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con cadenza
    triennale, con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’universita’
    e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
    finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
    amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo
    8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
    modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del
    presente articolo, e’ determinato l’organico dell’autonomia su base
    regionale.
  17. Il riparto della dotazione organica tra le regioni e’
    effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e
    sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento,
    senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il
    riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di
    sostegno e’ effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si
    tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica
    assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree
    interne, a bassa densita’ demografica o a forte processo
    immigratorio, nonche’ di aree caratterizzate da elevati tassi di
    dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto
    alla dotazione organica assegnata, considera altresi’ il fabbisogno
    per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e
    culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore
    nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la
    realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il
    personale della dotazione organica dell’autonomia e’ tenuto ad
    assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e
    disponibili.
  18. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del
    personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali,
    suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di
    concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici
    scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti
    locali, definiscono l’ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore
    alla provincia o alla citta’ metropolitana, considerando:
    a) la popolazione scolastica;
    b) la prossimita’ delle istituzioni scolastiche;
    c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle
    specificita’ delle aree interne, montane e delle piccole isole, della
    presenza di scuole nelle carceri, nonche’ di ulteriori situazioni o
    esperienze territoriali gia’ in atto.
  19. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 66 non
    devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  20. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con decreto del
    dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico
    dell’autonomia e’ ripartito tra gli ambiti territoriali. L’organico
    dell’autonomia comprende l’organico di diritto e i posti per il
    potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento,
    incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al
    quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si
    provvede nel limite massimo di cui al comma 201.
  21. All’esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale
    ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall’organico dell’autonomia
    come definite dalla presente legge, a decorrere dall’anno scolastico
    2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di
    rilevazione delle inderogabili necessita’ previste e disciplinate, in
    relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e’
    costituito annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro
    dell’economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non
    facenti parte dell’organico dell’autonomia ne’ disponibili, per il
    personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilita’ o
    assunzioni in ruolo. A tali necessita’ si provvede secondo le
    modalita’, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del
    Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di
    tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale
    aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste
    dalla normativa vigente ovvero mediante l’impiego di personale a
    tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente
    ad un solo anno scolastico. All’attuazione del presente comma si
    provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato
    di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo,
    fermo restando quanto previsto dall’articolo 64, comma 6, del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  22. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o
    maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra
    istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti,
    costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla
    valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di
    funzioni e di attivita’ amministrative, nonche’ alla realizzazione di
    progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali
    di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra
    autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti
    «accordi di rete».
  23. Gli accordi di rete individuano:
    a) i criteri e le modalita’ per l’utilizzo dei docenti nella
    rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia
    di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonche’ di assistenza e
    di integrazione sociale delle persone con disabilita’, anche per
    insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di
    progettazione funzionali ai piani triennali dell’offerta formativa di
    piu’ istituzioni scolastiche inserite nella rete;
    b) i piani di formazione del personale scolastico;
    c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle
    proprie finalita’;
    d) le forme e le modalita’ per la trasparenza e la pubblicita’
    delle decisioni e dei rendiconti delle attivita’ svolte.
  24. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a
    carico delle istituzioni scolastiche, l’istruttoria sugli atti
    relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi
    e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di
    fine rapporto del personale della scuola, nonche’ sugli ulteriori
    atti non strettamente connessi alla gestione della singola
    istituzione scolastica, puo’ essere svolta dalla rete di scuole in
    base a specifici accordi.
  25. Il personale docente gia’ assunto in ruolo a tempo
    indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge
    conserva la titolarita’ della cattedra presso la scuola di
    appartenenza. Al personale docente assunto nell’anno scolastico
    2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo
    unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
    continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto
    legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di
    prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il
    personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e’
    assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico
    2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario
    nell’anno scolastico 2016/2017 e’ assegnato agli ambiti territoriali.
    Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilita’ territoriale e
    professionale del personale docente opera tra gli ambiti
    territoriali.
  26. Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il
    rispetto dell’organico dell’autonomia e nell’ambito delle risorse
    finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  27. L’organico dei posti di sostegno e’ determinato nel limite
    previsto dall’articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24
    dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall’articolo
    15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
    ferma restando la possibilita’ di istituire posti in deroga ai sensi
    dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
    dell’articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006,
    n. 296.
  28. Nella ripartizione dell’organico dell’autonomia si tiene conto
    delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con
    insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli-Venezia
    Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello
    dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa e’ determinato
    a livello regionale.
  29. Restano salve le diverse determinazioni che la regione Valle
    d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato
    e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente
    ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze
    riferite agli organici regionali e provinciali.
  30. Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla
    riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico,
    nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando
    i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio,
    garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane,
    finanziarie, tecnologiche e materiali, nonche’ gli elementi comuni
    del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A
    tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e
    coordinamento ed e’ responsabile della gestione delle risorse
    finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto
    previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
    165, nonche’ della valorizzazione delle risorse umane.
  31. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura
    dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico
    propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito
    territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di
    sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare
    avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate
    dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede
    ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio
    1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo’ utilizzare i docenti in
    classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati,
    purche’ posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della
    disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti
    con gli insegnamenti da impartire e purche’ non siano disponibili
    nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di
    concorso.
  32. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in
    coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa. L’incarico ha
    durata triennale ed e’ rinnovato purche’ in coerenza con il piano
    dell’offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze
    e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La
    trasparenza e la pubblicita’ dei criteri adottati, degli incarichi
    conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la
    pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica.
  33. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico
    e’ tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilita’
    derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinita’, entro il
    secondo grado, con i docenti stessi.
  34. L’incarico e’ assegnato dal dirigente scolastico e si
    perfeziona con l’accettazione del docente. Il docente che riceva piu’
    proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L’ufficio scolastico
    regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non
    abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia
    del dirigente scolastico.
  35. Il dirigente scolastico puo’ individuare nell’ambito
    dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo
    coadiuvano in attivita’ di supporto organizzativo e didattico
    dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del
    presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
    della finanza pubblica.
  36. Il dirigente scolastico, nell’ambito dell’organico
    dell’autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche,
    disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe
    rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di
    migliorare la qualita’ didattica anche in rapporto alle esigenze
    formative degli alunni con disabilita’.
  37. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma
    7, il dirigente scolastico puo’ effettuare le sostituzioni dei
    docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci
    giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato
    in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale
    del grado di istruzione di appartenenza.
  38. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici,
    a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale
    per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della
    retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti e’ incrementato in
    misura pari a euro 12 milioni per l’anno 2015 e a euro 35 milioni
    annui a decorrere dall’anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello
    Stato. Il Fondo e’ altresi’ incrementato di ulteriori 46 milioni di
    euro per l’anno 2016 e di 14 milioni di euro per l’anno 2017 da
    corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.
  39. Al fine di tutelare le esigenze di economicita’ dell’azione
    amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico
    dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per
    dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, da emanare entro
    trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
    sono definite le modalita’ di svolgimento di un corso intensivo di
    formazione e della relativa prova scritta finale, volto
    all’immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei
    dirigenti scolastici. Alle attivita’ di formazione e alle immissioni
    in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse
    disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni
    autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre
    1997, n. 449, e successive modificazioni.
  40. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:
    a) i soggetti gia’ vincitori ovvero utilmente collocati nelle
    graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi
    di procedure concorsuali successivamente annullate in sede
    giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il
    reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale
    del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13
    luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
    n. 56 del 15 luglio 2011;
    b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno
    nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di
    entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva,
    nell’ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente
    scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 novembre 2004,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26
    novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3
    ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
    n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della
    procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
  41. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell’articolo
    17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive
    modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione del
    decreto di cui al comma 87 del presente articolo, sono in atto i
    contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento di
    dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 luglio 2011,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15
    luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi
    formativi di cui al medesimo comma 87.
  42. Per le finalita’ di cui al comma 87, oltre che per quelle
    connesse alla valorizzazione di esperienze professionali gia’
    positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 88,
    lettera a), che, nell’anno scolastico 2014/2015, hanno prestato
    servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una
    sessione speciale di esame consistente nell’espletamento di una prova
    orale sull’esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione
    sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento
    di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di
    lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.
  43. All’attuazione delle procedure di cui ai commi da 87 a 90 si
    provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a
    legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
    finanza pubblica.
  44. Per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di
    dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilita’ e
    previo parere dell’ufficio scolastico regionale di destinazione,
    fermo restando l’accantonamento dei posti destinati ai soggetti di
    cui al comma 88, i posti autorizzati per l’assunzione di dirigenti
    scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai
    soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per
    il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto
    direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
    speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca, con proprio decreto, predispone le
    necessarie misure applicative.
  45. La valutazione dei dirigenti scolastici e’ effettuata ai sensi
    dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
  46. Nell’individuazione degli indicatori per la valutazione del
    dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al
    perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio
    scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ai sensi del
    regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
    marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel
    decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri
    generali:
    a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al
    raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed
    efficacia dell’azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi
    assegnati nell’incarico triennale;
    b) valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del
    personale dell’istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti
    collegiali;
    c) apprezzamento del proprio operato all’interno della comunita’
    professionale e sociale;
    d) contributo al miglioramento del successo formativo e
    scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici,
    nell’ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e
    rendicontazione sociale;
    e) direzione unitaria della scuola, promozione della
    partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della
    comunita’ scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella
    rete di scuole.
  47. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici e’
    composto secondo le disposizioni dell’articolo 25, comma 1, del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e puo’ essere articolato
    con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli
    oggetti di valutazione. La valutazione e’ coerente con l’incarico
    triennale e con il profilo professionale ed e’ connessa alla
    retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili
    azioni di supporto alle scuole impegnate per l’attuazione della
    presente legge e in relazione all’indifferibile esigenza di
    assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione
    del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui
    al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per
    il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei
    di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre
    anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere
    conferiti, nell’ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici
    del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ai
    sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30
    marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per
    il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi
    previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al
    presente comma e’ autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa
    nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del
    triennio. La percentuale di cui all’articolo 19, commi 5-bis e 6, del
    citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici
    del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, e’
    rideterminata, nell’ambito della relativa dotazione organica, per il
    triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore spesa
    non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per
    le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti in
    base alla procedura pubblica di cui all’articolo 19, comma 1-bis, del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
    modificazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e
    previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del Ministero
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, che renda
    conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra
    amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonche’ i
    criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.
  48. Per l’anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca e’ autorizzato ad attuare un piano
    straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale
    docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e
    grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno
    dell’organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all’esito
    delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo
    anno scolastico ai sensi dell’articolo 399 del testo unico di cui al
    decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali
    sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami
    banditi anteriormente al 2012. Per l’anno scolastico 2015/2016, il
    Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’
    altresi’ autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla
    Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di
    istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto
    come indicato nella medesima Tabella, nonche’ tra le regioni in
    proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle
    scuole statali, tenuto altresi’ conto della presenza di aree montane
    o di piccole isole, di aree interne, a bassa densita’ demografica o a
    forte processo immigratorio, nonche’ di aree caratterizzate da
    elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla Tabella
    1 sono destinati alla finalita’ di cui ai commi 7 e 85. Alla
    ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di
    concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all’ufficio
    scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle
    istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle
    graduatorie di cui al comma 96. A decorrere dall’anno scolastico
    2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell’organico
    dell’autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A
    decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, i posti per il
    potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di
    contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico
    2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di
    cui all’articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
    non sono disponibili per le operazioni di mobilita’, utilizzazione o
    assegnazione provvisoria.
  49. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui
    al comma 95:
    a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in
    vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico
    per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto
    direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il
    reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni
    ordine e grado;
    b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in
    vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del
    personale docente di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della
    legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
    esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e
    precedenza posseduti alla data dell’ultimo aggiornamento delle
    graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.
  50. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di
    cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c),
    partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di
    assunzione secondo le modalita’ e nel rispetto dei termini stabiliti
    dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie
    di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa
    domanda, per quale delle due categorie essere trattati.
  51. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le
    modalita’ e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
    a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti
    entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e
    disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma
    95, secondo le ordinarie procedure di cui all’articolo 399 del testo
    unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
    successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici
    regionali;
    b) in deroga all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto
    legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i
    soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano
    destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla
    lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica
    al 1º settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in
    organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera
    a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;
    c) in deroga all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto
    legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i
    soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano
    destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle
    lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza
    giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla
    Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.
  52. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c)
    del comma 98, l’assegnazione alla sede avviene al termine della
    relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza
    diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso
    l’assegnazione avviene al 1º settembre 2016, per i soggetti impegnati
    in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016 ovvero al termine degli
    esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di
    secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine
    delle attivita’ didattiche. La decorrenza economica del relativo
    contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede
    assegnata.
  53. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere
    b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono
    l’ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni.
    Esprimono, inoltre, l’ordine di preferenza tra tutte le province, a
    livello nazionale. In caso di indisponibilita’ sui posti per tutte le
    province, non si procede all’assunzione. All’assunzione si provvede
    scorrendo l’elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando
    priorita’ ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli
    iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al
    punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.
  54. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l’ordine di
    cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun
    soggetto e’ assunto sono determinate scorrendo, nell’ordine, le
    province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la
    tipologia di posto secondo la preferenza indicata.
  55. I soggetti di cui al comma 98, lettere b) e c), accettano
    espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data
    della sua ricezione secondo le modalita’ di cui al comma 103. In caso
    di mancata accettazione, nel termine e con le modalita’ predetti, i
    soggetti di cui al comma 96 non possono essere destinatari di
    ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del
    piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la
    proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non
    partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle
    rispettive graduatorie. Le disponibilita’ di posti sopravvenute per
    effetto delle rinunce all’assunzione non possono essere assegnate in
    nessuna delle fasi di cui al comma 98.
  56. Per le finalita’ di cui ai commi da 95 a 105 e’ pubblicato un
    apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il medesimo avviso
    disciplina i termini e le modalita’ previste per le comunicazioni con
    i soggetti di cui al comma 96, incluse la domanda di assunzione e
    l’espressione delle preferenze, la proposta di assunzione,
    l’accettazione o la rinuncia. L’avviso stabilisce quali comunicazioni
    vengono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata ovvero
    attraverso l’uso, anche esclusivo, del sistema informativo, gestito
    dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, in
    deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice
    dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
    2005, n. 82, e successive modificazioni.
  57. E’ escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale
    gia’ assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze
    dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 96,
    lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal
    tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi e’ iscritto o
    in cui e’ assunto. Sono altresi’ esclusi i soggetti che non sciolgano
    la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno
    2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.
  58. A decorrere dal 1º settembre 2015, le graduatorie di cui, al
    comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini
    dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.
  59. La prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del
    personale docente ed educativo previste dall’articolo 5 del
    regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione
    13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia,
    per i soli soggetti gia’ iscritti alla data di entrata in vigore
    della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario
    di assunzioni di cui al comma 95 del presente articolo.
  60. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, l’inserimento
    nelle graduatorie di circolo e di istituto puo’ avvenire
    esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di
    abilitazione.
  61. Per l’anno scolastico 2016/2017 e’ avviato un piano
    straordinario di mobilita’ territoriale e professionale su tutti i
    posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti
    assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale
    personale partecipa, a domanda, alla mobilita’ per tutti gli ambiti
    territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di
    permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del
    testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
    successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili
    inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico
    2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai
    sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di
    cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito
    del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere
    b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico
    2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle
    operazioni di mobilita’ su tutti gli ambiti territoriali a livello
    nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale.
    Limitatamente all’anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a
    tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, anche in
    deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere
    l’assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo’
    essere disposta dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
    della ricerca nel limite dei posti di organico dell’autonomia
    disponibili e autorizzati.
  62. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel
    rispetto della procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi
    3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
    modificazioni, l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale
    docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti
    modalita’:
    a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per
    titoli ed esami ai sensi dell’articolo 400 del testo unico di cui al
    decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma
    113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a
    concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni
    scolastiche nei piani triennali dell’offerta formativa. I soggetti
    utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici
    per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti
    dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facolta’
    assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della
    proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo
    l’ordine di graduatoria, la preferenza per l’ambito territoriale di
    assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno
    concorso. La rinuncia all’assunzione nonche’ la mancata accettazione
    in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la
    cancellazione dalla graduatoria di merito;
    b) i concorsi di cui alla lettera a) sono banditi anche per i
    posti di sostegno; a tal fine, in conformita’ con quanto previsto
    dall’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
    aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente
    articolo, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte
    prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di
    sostegno della scuola dell’infanzia, per i posti di sostegno della
    scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di
    primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il
    superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi
    titoli da’ luogo ad una distinta graduatoria di merito compilata per
    ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di cui
    alla lettera a) non possono essere predisposti elenchi finalizzati
    all’assunzione a tempo indeterminato sui posti di sostegno;
    c) per l’assunzione del personale docente ed educativo, continua
    ad applicarsi l’articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al
    decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento
    delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle
    graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai
    sensi delle ordinarie facolta’ assunzionali, nei ruoli di cui al
    comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi
    da 79 a 82 ed esprimono, secondo l’ordine delle rispettive
    graduatorie, la preferenza per l’ambito territoriale di assunzione,
    ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua
    ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l’articolo 1, comma
    4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.
  63. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per
    ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere
    alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all’articolo
    400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
    297, come modificato dal comma 113 del presente articolo,
    esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di
    abilitazione all’insegnamento e, per i posti di sostegno per la
    scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola
    secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del
    relativo titolo di specializzazione per le attivita’ di sostegno
    didattico agli alunni con disabilita’. Per il personale educativo
    continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per
    l’accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici
    per titoli ed esami non puo’ comunque partecipare il personale
    docente ed educativo gia’ assunto su posti e cattedre con contratto
    individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
  64. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami
    di cui all’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo
    16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente
    articolo, e’ dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare e’
    stabilito nei relativi bandi.
  65. Le somme riscosse ai sensi del comma 111 sono versate
    all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai
    pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica»
    dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca, per lo svolgimento della procedura
    concorsuale.
  66. All’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo
    16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) il primo periodo del comma 01 e’ sostituito dai seguenti: «I
    concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base
    regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e
    disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
    nonche’ per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative
    graduatorie hanno validita’ triennale a decorrere dall’anno
    scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono
    efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso
    successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio»;
    b) al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: «di
    un’effettiva» sono inserite le seguenti: «vacanza e»;
    c) al primo periodo del comma 02, le parole: «All’indizione dei
    concorsi regionali per titoli ed esami» sono sostituite dalle
    seguenti: «All’indizione dei concorsi di cui al comma 01» e, al
    secondo periodo del comma 02, le parole: «in ragione dell’esiguo
    numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione
    dell’esiguo numero dei posti conferibili»;
    d) al terzo periodo del comma 02, la parola: «disponibili» e’
    sostituita dalle seguenti: «messi a concorso»;
    e) al comma 1, le parole: «e, per le scuole e per le classi di
    concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione
    all’insegnamento, ove gia’ posseduto» sono soppresse;
    f) al comma 14, la parola: «e’» e’ sostituita dalle seguenti:
    «puo’ essere»;
    g) al comma 15 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
    predetta graduatoria e’ composta da un numero di soggetti pari, al
    massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento»;
    h) il comma 17 e’ abrogato;
    i) al comma 19, dopo le parole: «i candidati» sono inserite le
    seguenti: «dichiarati vincitori» e le parole: «eventualmente
    disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;
    l) al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse.
  67. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro
    il 1º dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l’assunzione
    a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni
    scolastiche ed educative statali ai sensi dell’articolo 400 del testo
    unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
    modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei
    limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti
    vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia, nonche’ per i
    posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto
    bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di
    maggiore punteggio:
    a) il titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito a
    seguito sia dell’accesso ai percorsi di abilitazione tramite
    procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del
    conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;
    b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo
    continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni
    scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.
  68. Il personale docente ed educativo e’ sottoposto al periodo di
    formazione e di prova, il cui positivo superamento determina
    l’effettiva immissione in ruolo.
  69. Il superamento del periodo di formazione e di prova e’
    subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per
    almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le
    attivita’ didattiche.
  70. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e
    di prova e’ sottoposto a valutazione da parte del dirigente
    scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi
    dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
    aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente
    articolo, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono
    affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.
  71. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
    della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalita’ di
    valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attivita’
    formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed
    educativo in periodo di formazione e di prova.
  72. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di
    prova, il personale docente ed educativo e’ sottoposto ad un secondo
    periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
  73. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da
    115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo
    unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  74. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
    valorizzarne le competenze professionali, e’ istituita, nel rispetto
    del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
    l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
    istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
    dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico,
    puo’ essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in
    formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
    all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e
    software, per l’iscrizione a corsi per attivita’ di aggiornamento e
    di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti
    accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
    della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
    o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi
    post lauream o a master universitari inerenti al profilo
    professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
    l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
    nonche’ per iniziative coerenti con le attivita’ individuate
    nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e
    del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di
    cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne’ reddito
    imponibile.
  75. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
    concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
    entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
    legge, sono definiti i criteri e le modalita’ di assegnazione e
    utilizzo della Carta di cui al comma 121, l’importo da assegnare
    nell’ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo
    conto del sistema pubblico per la gestione dell’identita’ digitale,
    nonche’ le modalita’ per l’erogazione delle agevolazioni e dei
    benefici collegati alla Carta medesima.
  76. Per le finalita’ di cui al comma 121 e’ autorizzata la spesa
    di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall’anno 2015.
  77. Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente,
    la formazione in servizio dei docenti di ruolo e’ obbligatoria,
    permanente e strutturale. Le attivita’ di formazione sono definite
    dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano
    triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani
    di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
    regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
    marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita’ nazionali indicate nel
    Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
    Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentite
    le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
  78. Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e per la
    realizzazione delle attivita’ formative di cui ai commi da 121 a 124
    e’ autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere
    dall’anno 2016.
  79. Per la valorizzazione del merito del personale docente e’
    istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
    della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200
    milioni annui a decorrere dall’anno 2016, ripartito a livello
    territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla
    dotazione organica dei docenti, considerando altresi’ i fattori di
    complessita’ delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a
    maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca.
  80. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati
    dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi
    dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
    aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente
    articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del
    fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.
  81. La somma di cui al comma 127, definita bonus, e’ destinata a
    valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle
    istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di
    retribuzione accessoria.
  82. Dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in corso
    alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 11
    del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
    e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). – 1. Presso
    ogni istituzione scolastica ed educativa e’ istituito, senza nuovi o
    maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la
    valutazione dei docenti.
  83. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e’ presieduto dal
    dirigente scolastico ed e’ costituito dai seguenti componenti:
    a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal
    collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
    b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e
    per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e
    un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione,
    scelti dal consiglio di istituto;
    c) un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico
    regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
  84. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei
    docenti sulla base:
    a) della qualita’ dell’insegnamento e del contributo al
    miglioramento dell’istituzione scolastica, nonche’ del successo
    formativo e scolastico degli studenti;
    b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in
    relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e
    dell’innovazione didattica e metodologica, nonche’ della
    collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla
    diffusione di buone pratiche didattiche;
    c) delle responsabilita’ assunte nel coordinamento organizzativo
    e didattico e nella formazione del personale.
  85. Il comitato esprime altresi’ il proprio parere sul superamento
    del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed
    educativo. A tal fine il comitato e’ composto dal dirigente
    scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera
    a), ed e’ integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di
    tutor.
  86. Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 su
    richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente
    scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente
    componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il
    consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il
    comitato esercita altresi’ le competenze per la riabilitazione del
    personale docente, di cui all’articolo 501».
  87. Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici
    regionali inviano al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
    della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni
    scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi
    dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
    aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente
    articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato
    tecnico scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca, previo confronto con le parti
    sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida
    per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali
    linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sulla base delle
    evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici
    regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso,
    indennita’, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento
    comunque denominato.
  88. A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a
    tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo,
    amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni
    scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e
    disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei
    mesi, anche non continuativi.
  89. Nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca e’ istituito un fondo per i
    pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad
    oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di
    contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei
    mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la
    dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016,
    fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 31
    dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
    febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni.
  90. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o
    ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data
    di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un
    provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, puo’
    transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli
    dell’amministrazione di destinazione, di cui all’articolo 1, comma 2,
    del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, previa valutazione
    delle esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione
    medesima e nel limite delle facolta’ assunzionali, fermo restando
    quanto disposto dall’articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre
    2014, n. 190.
  91. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 331, della legge
    23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano nell’anno scolastico
    2015/2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 12
    milioni nell’anno 2015 e ad euro 25,1 milioni nell’anno 2016, si
    provvede ai sensi del comma 204.
  92. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici
    assegnati presso il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
    della ricerca ai sensi dell’articolo 26, comma 8, primo periodo,
    della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e’
    confermato per l’anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite
    numerico di cui al medesimo primo periodo.
  93. E’ istituito il Portale unico dei dati della scuola.
  94. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca, in conformita’ con l’articolo 68, comma 3, del codice
    dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
    2005, n. 82, e successive modificazioni, e in applicazione del
    decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente
    l’accesso e la riutilizzabilita’ dei dati pubblici del sistema
    nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i
    dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al
    Sistema nazionale di valutazione, l’Anagrafe dell’edilizia
    scolastica, i dati in forma aggregata dell’Anagrafe degli studenti, i
    provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell’offerta formativa,
    compresi quelli delle scuole paritarie del sistema nazionale di
    istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e
    successive modificazioni, i dati dell’Osservatorio tecnologico, i
    materiali didattici e le opere autoprodotti dagli istituti scolastici
    e rilasciati in formato aperto secondo le modalita’ di cui
    all’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
    modificazioni. Pubblica altresi’ i dati, i documenti e le
    informazioni utili a valutare l’avanzamento didattico, tecnologico e
    d’innovazione del sistema scolastico.
  95. Il Portale di cui al comma 136, gestito dal Ministero
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentito il Garante
    per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del
    curriculum dello studente di cui al comma 28, condivisi con il
    Ministero da ciascuna istituzione scolastica, e il curriculum del
    docente di cui al comma 80.
  96. Il Portale di cui al comma 136 pubblica, inoltre, la
    normativa, gli atti e le circolari in conformita’ alle disposizioni
    del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, e del decreto
    legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  97. I dati presenti nel Portale di cui al comma 136 o comunque
    nella disponibilita’ del Ministero dell’istruzione, dell’universita’
    e della ricerca non possono piu’ essere oggetto di richiesta alle
    istituzioni scolastiche.
  98. Per l’anno 2015 e’ autorizzata la spesa di euro 1 milione per
    la predisposizione del Portale di cui al comma 136 e, a decorrere
    dall’anno 2016, e’ autorizzata la spesa di euro 100.000 annui per le
    spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale.
  99. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni
    scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi alla
    gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un
    canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del
    Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e
    valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni
    scolastiche medesime, a decorrere dall’anno scolastico successivo a
    quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
    e’ avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un
    servizio di assistenza. Il servizio di assistenza e’ realizzato
    nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
    disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  100. Ai fini di incrementare l’autonomia contabile delle
    istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli
    adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca provvede, con proprio decreto, di
    concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro
    centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
    legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al
    decreto del Ministro della pubblica istruzione 1º febbraio 2001, n.
    44, provvedendo anche all’armonizzazione dei sistemi contabili e alla
    disciplina degli organi e dell’attivita’ di revisione
    amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati.
  101. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole,
    previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e’ autorizzata la spesa di euro 8
    milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 a favore
    dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
    istruzione e di formazione (INVALSI). La spesa e’ destinata
    prioritariamente:
    a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli
    apprendimenti;
    b) alla partecipazione dell’Italia alle indagini internazionali;
    c) all’autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.
  102. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli
    investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di
    istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la
    manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno
    a interventi che migliorino l’occupabilita’ degli studenti, spetta un
    credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in
    ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31
    dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo
    d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  103. Il credito d’imposta di cui al comma 145 e’ riconosciuto alle
    persone fisiche nonche’ agli enti non commerciali e ai soggetti
    titolari di reddito d’impresa e non e’ cumulabile con altre
    agevolazioni previste per le medesime spese.
  104. Il credito d’imposta di cui al comma 145 e’ ripartito in tre
    quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 145 sono
    ammesse al credito d’imposta nel limite dell’importo massimo di euro
    100.000 per ciascun periodo d’imposta. Per i soggetti titolari di
    reddito d’impresa, il credito d’imposta, ferma restando la
    ripartizione in tre quote annuali di pari importo, e’ utilizzabile
    tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
    legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non
    rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale
    sulle attivita’ produttive.
  105. Il credito d’imposta e’ riconosciuto a condizione che le somme
    siano versate in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello
    Stato secondo le modalita’ definite con decreto del Ministro
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il
    Ministro dell’economia e delle finanze. Le predette somme sono
    riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del
    Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca per
    l’erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10 per cento
    delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo
    e’ assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie
    delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media
    nazionale, secondo le modalita’ definite con il decreto di cui al
    primo periodo.
  106. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica
    comunicazione dell’ammontare delle somme erogate ai sensi del comma
    148, nonche’ della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni
    stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una
    pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico
    del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, nel
    rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei
    dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
    All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle
    risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
    vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
    dello Stato.
  107. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito
    d’imposta di cui ai commi da 145 a 149, valutati in euro 7,5 milioni
    per l’anno 2016, in euro 15 milioni per l’anno 2017, in euro 20,8
    milioni per l’anno 2018, in euro 13,3 milioni per l’anno 2019 e in
    euro 5,8 milioni per l’anno 2020, si provvede ai sensi dei commi 201
    e seguenti.
  108. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
    917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) al comma 1, la lettera e) e’ sostituita dalla seguente:
    «e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in
    misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi
    delle universita’ statali»;
    b) al comma 1, dopo la lettera e) e’ inserita la seguente:
    «e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo
    ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del
    sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10
    marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo
    non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni
    liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta
    formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies),
    che non e’ cumulabile con quello di cui alla presente lettera»;
    c) al comma 2, dopo le parole: «lettere c), e),» e’ inserita la
    seguente: «e-bis),».
  109. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
    avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
    presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza
    dei requisiti per il riconoscimento della parita’ scolastica di cui
    all’articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con
    particolare riferimento alla coerenza del piano triennale
    dell’offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente
    e al rispetto della regolarita’ contabile, del principio della
    pubblicita’ dei bilanci e della legislazione in materia di contratti
    di lavoro. Ai fini delle predette attivita’ di verifica, il piano
    straordinario e’ diretto a individuare prioritariamente le
    istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da
    un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero
    degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. Il
    Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca presenta
    annualmente alle Camere una relazione recante l’illustrazione degli
    esiti delle attivita’ di verifica. All’attuazione del presente comma
    si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
    strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
    nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  110. Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal
    punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico,
    dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e
    antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di
    apprendimento e dall’apertura al territorio, il Ministro
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con proprio
    decreto, d’intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e
    impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione
    dell’edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del
    Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del
    Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in
    vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui
    al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l’acquisizione
    da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli
    enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e
    interessati alla costruzione di una scuola innovativa.
  111. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine di
    cui al comma 153, provvedono a selezionare almeno uno e fino a cinque
    interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione
    della selezione al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
    della ricerca.
  112. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
    con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
    tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
    Bolzano, indice specifico concorso con procedura aperta, anche
    mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte
    progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai
    sensi del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma 158
    e comunque nel numero di almeno uno per regione.
  113. I progetti sono valutati da una commissione di esperti, cui
    partecipano anche la Struttura di missione di cui al comma 153 e un
    rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
    della ricerca. La commissione, per ogni area di intervento, comunica
    al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca il
    primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento.
    Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza o
    altro emolumento comunque denominato.
  114. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento
    possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti
    individuati a seguito del concorso di cui al comma 155 del presente
    articolo, ai sensi dell’articolo 108, comma 6, del codice dei
    contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
    decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  115. Per la realizzazione delle scuole di cui al comma 153 e’
    utilizzata quota parte delle risorse di cui all’articolo 18, comma 8,
    del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300
    milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di
    locazione da corrispondere all’Istituto nazionale per l’assicurazione
    contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello
    Stato nella misura di euro 3 milioni per l’anno 2016, di euro 6
    milioni per l’anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere
    dall’anno 2018.
  116. All’Osservatorio per l’edilizia scolastica di cui all’articolo
    6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la Struttura
    di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di
    interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, istituita
    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014
    presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono attribuiti,
    senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche compiti
    di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di
    edilizia scolastica nonche’ di diffusione della cultura della
    sicurezza. Alle sedute dell’Osservatorio e’ consentita, su specifiche
    tematiche, la partecipazione delle organizzazioni civiche aventi
    competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e
    predefiniti. E’ istituita una Giornata nazionale per la sicurezza
    nelle scuole.
  117. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico
    in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale
    predisposta in attuazione dell’articolo 10 del decreto-legge 12
    settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
    novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176
    del presente articolo, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale
    in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, e’
    aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento, sostituisce
    i piani di cui all’articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18
    ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
    dicembre 2012, n. 221, anche tenendo conto dei dati inseriti
    nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica, ed e’ utile per
    l’assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa
    in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse di cui
    all’articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a
    beneficio degli enti locali con la possibilita’ che i canoni di
    investimento siano posti a carico delle regioni. La programmazione
    nazionale e’ altresi’ utile per l’assegnazione di tutte le risorse
    destinate nel triennio di riferimento all’edilizia scolastica,
    comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell’otto per
    mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
    all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive
    modificazioni, nonche’ quelle di cui al Fondo previsto dall’articolo
    32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo
    incrementato dall’articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre
    2007, n. 244, in riferimento al quale i termini e le modalita’ di
    individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e
    antisismico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio
    dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per
    interventi di edilizia scolastica di cui all’articolo 18, comma
    8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive
    modificazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione
    nazionale triennale 2015-2017.
  118. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della
    presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi
    dell’articolo 11 del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488,
    dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell’articolo
    2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonche’ ai
    finanziamenti erogati ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 gennaio
    1996, n. 23, fatte salve quelle relative a interventi in corso di
    realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, come
    previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono destinate all’attuazione di
    ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici
    scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
    della presente legge, gli enti locali beneficiari dei predetti
    finanziamenti trasmettono al Ministero dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca e alla societa’ Cassa depositi e
    prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la
    revoca delle citate risorse ancora da erogare. Le conseguenti
    economie accertate, a seguito del completamento dell’intervento
    finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate,
    secondo criteri e modalita’ definiti con decreto del Ministro
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il
    Ministro dell’economia e delle finanze, a ulteriori interventi
    urgenti di edilizia scolastica individuati nell’ambito della
    programmazione nazionale di cui al comma 160, fermi restando i piani
    di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa,
    nonche’ agli interventi che si rendono necessari all’esito delle
    indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177
    a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati
    risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica.
  119. Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di
    entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei
    piani di edilizia scolastica relativi alle annualita’ 2007, 2008 e
    2009, finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge 27
    dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di
    ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all’esito
    del monitoraggio restano nella disponibilita’ delle regioni per
    essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli
    edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella
    rispettiva programmazione regionale predisposta ai sensi
    dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
    come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo,
    nonche’ agli interventi che si rendono necessari all’esito delle
    indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177
    a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati
    risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Gli interventi
    devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, che definisce
    tempi e modalita’ di attuazione degli stessi.
  120. A valere sui rimborsi delle quote dell’Unione europea e di
    cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le
    risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia
    scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai
    beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo
    unico per l’edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base
    della programmazione regionale di cui al comma 160, nello stesso
    territorio ai quali erano destinate e per progetti con analoghe
    finalita’ di edilizia scolastica. Le risorse sono altresi’ destinate
    agli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini
    diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e
    a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti
    dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni
    di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad
    audit riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e
    alle conseguenti restituzioni delle risorse dell’Unione europea e di
    cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente
    riduzione del Fondo unico per l’edilizia scolastica.
  121. La sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a),
    della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da
    applicare nell’anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il
    patto di stabilita’ interno per l’anno 2014, e’ ridotta di un importo
    pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell’anno
    2014, purche’ non gia’ oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini
    della verifica del rispetto del patto di stabilita’ interno. A tale
    fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilita’
    interno nell’anno 2014 comunicano al Ministero dell’economia e delle
    finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello
    Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di
    entrata in vigore della presente legge, le spese sostenute nell’anno
    2014 per l’edilizia scolastica.
  122. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli
    interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati
    ai sensi dell’articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n.
    289, e successive modificazioni, con le delibere del Comitato
    interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04
    del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e
    n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo
    programma stralcio, come rimodulati dalla delibera del CIPE n.
    17/2008 del 21 febbraio 2008, e’ consentito agli enti beneficiari,
    previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero
    delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data
    di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31
    dicembre 2015, l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta
    per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza
    delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite
    complessivo del finanziamento gia’ autorizzato. Le modalita’ della
    rendicontazione sono rese note attraverso il sito web istituzionale
    del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta
    giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La
    mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l’utilizzo
    delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilita’
    dell’ente, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
    entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo
    periodo del presente comma. Le somme relative a interventi non
    avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente
    vincolanti, anche giacenti presso la societa’ Cassa depositi e
    prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalita’ di
    edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella
    programmazione nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160,
    secondo modalita’ individuate dallo stesso Comitato, nonche’ degli
    interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini
    diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e
    di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti
    dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Al fine di garantire la
    sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell’articolo
    18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con
    la delibera del CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi
    di intervento finanziati ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della
    legge 12 novembre 2011, n. 183, con la delibera del CIPE n. 6 del 20
    gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per le opere
    pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari
    si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta,
    ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
    presente legge per quelli presentati precedentemente. Gli enti
    beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei
    trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro centottanta
    giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la
    revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate
    dal CIPE alle medesime finalita’ di edilizia scolastica in favore di
    interventi compresi nella programmazione nazionale triennale
    2015-2017, secondo modalita’ individuate dal medesimo Comitato.
  123. Il termine di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la
    progettualita’ per gli interventi di edilizia scolastica, di cui
    all’articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre
    1995, n. 549, come da ultimo modificato dal comma 167 del presente
    articolo, e’ differito al 31 dicembre 2018.
  124. All’articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28
    dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole:
    «inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici
    scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul
    territorio delle zone soggette a rischio sismico» sono sostituite
    dalle seguenti: «di edilizia scolastica e puo’ essere alimentato
    anche da risorse finanziarie di soggetti esterni».
  125. All’articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
    e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «2-octies. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli
    interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni
    competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite
    conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si
    intendono acquisiti con esito positivo».
  126. All’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno
    2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
    2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1º settembre
    2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º novembre 2015».
  127. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 239, della legge 23
    dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, destinate alla
    realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli
    edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n.
    8-00143 del 2 agosto 2011 delle Commissioni riunite V e VII della
    Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte
    obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore
    della presente legge, sono destinate alla programmazione nazionale di
    cui all’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
    convertito, con, modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
    come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo,
    nonche’ agli interventi che si rendono necessari all’esito delle
    indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177
    a 179 del presente articolo a quelli che si rendono necessari sulla
    base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica.
  128. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 159 a 176
    e’ effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29
    dicembre 2011, n. 229.
  129. Le risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille
    dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo
    48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni,
    relative all’edilizia scolastica sono destinate agli interventi di
    edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi
    eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del
    Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, anche
    sulla base dei dati contenuti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica.
  130. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 del decreto-legge 12
    settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
    novembre 2013, n. 128, sono inseriti i seguenti:
    «2-bis. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1 e con
    riferimento agli immobili di proprieta’ pubblica adibiti all’alta
    formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell’alta
    formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all’articolo 1
    della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal
    Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, a stipulare mutui
    trentennali sulla base dei criteri di economicita’ e di contenimento
    della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato,
    con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo
    del Consiglio d’Europa, con la societa’ Cassa depositi e prestiti Spa
    e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita’ bancaria,
    ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo lº settembre
    1993, n. 385. Ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 30
    dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati
    sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A
    tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni
    annui per la durata dell’ammortamento del mutuo a decorrere dall’anno
    2016, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
    all’articolo 1, comma 131, della citata legge n. 311 del 2004. Alla
    compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di
    indebitamento netto, derivanti dall’attuazione delle disposizioni del
    presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l’anno 2017,
    a euro 15 milioni per l’anno 2018, a euro 30 milioni per l’anno 2019
    e a euro 30 milioni per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo
    del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
    a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi
    pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
    ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
    dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
    2-ter. Le modalita’ di attuazione del comma 2-bis sono stabilite
    con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto
    con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
    da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
    presente disposizione».
  131. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n.
    58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87,
    sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le parole: «2014/2015» sono sostituite dalle seguenti:
    «2015/2016»;
    b) dopo le parole: «ove non e’ ancora attiva» sono inserite le
    seguenti: «, ovvero sia stata sospesa,»;
    c) le parole: «e comunque fino e non oltre il 31 luglio 2015»
    sono sostituite dalle seguenti: «alla data di effettiva attivazione
    della citata convenzione e comunque fino a non oltre il 31 luglio
    2016».
  132. Agli oneri derivanti dal comma 174 si provvede a valere sulle
    risorse di cui all’articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno
    2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
    2013, n. 98.
  133. All’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
    al comma 1, terzo periodo, le parole: «40 milioni annui per la durata
    dell’ammortamento del mutuo, a decorrere dall’anno 2015» sono
    sostituite dalle seguenti: «40 milioni per l’anno 2015 e per euro 50
    milioni annui per la durata residua dell’ammortamento del mutuo, a
    decorrere dall’anno 2016» e, al comma 2, dopo le parole: «effettuati
    dalle Regioni,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso la
    delegazione di pagamento,».
  134. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e
    di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti e’
    autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l’anno 2015 per
    finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici,
    anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali
    proprietari, a valere sul Fondo di cui al comma 202.
  135. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
    della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
    entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le
    modalita’ per l’erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui
    al comma 177, tenendo conto anche della vetusta’ degli edifici
    valutata anche in base ai dati contenuti nell’Anagrafe dell’edilizia
    scolastica.
  136. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici
    che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche
    possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui ai
    commi 160, 161, 162, 163, 166 e 170.
  137. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
    data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti
    legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e
    alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di
    istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla
    presente legge.
  138. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel
    rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20
    della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche’
    dei seguenti:
    a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema
    nazionale di istruzione e formazione attraverso:
    1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia
    di istruzione gia’ contenute nel testo unico di cui al decreto
    legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche’ nelle altre fonti
    normative;
    2) l’articolazione e la rubricazione delle disposizioni di
    legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il
    contenuto precettivo di ciascuna di esse;
    3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle
    disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando
    integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza
    giuridica, logica e sistematica, nonche’ per adeguare le stesse
    all’intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e
    dell’Unione europea;
    4) l’adeguamento della normativa inclusa nella codificazione
    alla giurisprudenza costituzionale e dell’Unione europea;
    5) l’indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;
    b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di
    formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
    secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione
    sociale e culturale della professione, mediante:
    1) l’introduzione di un sistema unitario e coordinato che
    comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per
    l’accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi
    formativi alle universita’ o alle istituzioni dell’alta formazione
    artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche
    statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze
    in un quadro di collaborazione strutturata;
    2) l’avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per
    l’assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata
    triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale.
    L’accesso al concorso e’ riservato a coloro che sono in possesso di
    un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo
    livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la
    classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a
    un’istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A
    questo fine sono previsti:
    2.1) la determinazione di requisiti per l’accesso al concorso
    nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari
    acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle
    concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con
    il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come
    crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;
    2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il
    periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione
    della funzione di docente;
    3) il completamento della formazione iniziale dei docenti
    assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:
    3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un
    diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario al termine
    di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni
    scolastiche o loro reti, dalle universita’ o dalle istituzioni
    dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a
    completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica
    delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza,
    della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;
    3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione
    finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonche’
    del periodo di apprendistato;
    3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l’effettuazione, nei
    due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini
    formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in
    sostituzione di docenti assenti, presso l’istituzione scolastica o
    presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
    3.4) la possibilita’, per coloro che non hanno partecipato o non
    sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2),
    di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per
    l’insegnamento secondario di cui al numero 3.1);
    4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo
    indeterminato, all’esito di positiva conclusione e valutazione del
    periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a
    85 del presente articolo;
    5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga
    gradualmente l’unico per accedere all’insegnamento nella scuola
    secondaria statale, anche per l’effettuazione delle supplenze;
    l’introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti
    percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonche’
    in merito alla valutazione della competenza e della professionalita’
    per coloro che hanno conseguito l’abilitazione prima della data di
    entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente
    lettera;
    6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei
    docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne
    la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonche’ delle
    norme di attribuzione degli insegnamenti nell’ambito della classe
    disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di
    flessibilita’, fermo restando l’accertamento della competenza nelle
    discipline insegnate;
    7) la previsione dell’istituzione di percorsi di formazione in
    servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei
    docenti, consentendo, secondo principi di flessibilita’ e di
    valorizzazione, l’attribuzione di insegnamenti anche in classi
    disciplinari affini;
    8) la previsione che il conseguimento del diploma di
    specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo
    necessario per l’insegnamento nelle scuole paritarie;
    c) promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con
    disabilita’ e riconoscimento delle differenti modalita’ di
    comunicazione attraverso:
    1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno
    al fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con
    disabilita’, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di
    formazione universitaria;
    2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il
    sostegno didattico, al fine di garantire la continuita’ del diritto
    allo studio degli alunni con disabilita’, in modo da rendere
    possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno
    per l’intero ordine o grado di istruzione;
    3) l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni
    scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di
    competenza istituzionale;
    4) la previsione di indicatori per l’autovalutazione e la
    valutazione dell’inclusione scolastica;
    5) la revisione delle modalita’ e dei criteri relativi alla
    certificazione, che deve essere volta a individuare le abilita’
    residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati
    di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private
    o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi
    degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della
    legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per
    l’integrazione e l’inclusione o agli incontri informali;
    6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti
    a livello territoriale per il supporto all’inclusione;
    7) la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in
    servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti
    pedagogico-didattici e organizzativi dell’integrazione scolastica;
    8) la previsione dell’obbligo di formazione in servizio per il
    personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle
    specifiche competenze, sull’assistenza di base e sugli aspetti
    organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di
    integrazione scolastica;
    9) la previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare per
    gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 12,
    comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    d) revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel
    rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonche’ raccordo con i
    percorsi dell’istruzione e formazione professionale, attraverso:
    1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e
    delle opzioni dell’istruzione professionale;
    2) il potenziamento delle attivita’ didattiche laboratoriali
    anche attraverso una rimodulazione, a parita’ di tempo scolastico,
    dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al
    primo biennio;
    e) istituzione del sistema integrato di educazione e di
    istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi
    educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di
    garantire ai bambini e alle bambine pari opportunita’ di educazione,
    istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e
    barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonche’ ai
    fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei
    genitori, della promozione della qualita’ dell’offerta educativa e
    della continuita’ tra i vari servizi educativi e scolastici e la
    partecipazione delle famiglie, attraverso:
    1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
    della scuola dell’infanzia e dei servizi educativi per l’infanzia
    previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei
    servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo
    8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
    modificazioni, prevedendo:
    1.1) la generalizzazione della scuola dell’infanzia;
    1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua
    del personale dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola
    dell’infanzia;
    1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei
    servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia,
    diversificati in base alla tipologia, all’eta’ dei bambini e agli
    orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei
    servizi educativi per l’infanzia e dei docenti di scuola
    dell’infanzia, nonche’ il coordinamento pedagogico territoriale e il
    riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
    dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il
    regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;
    2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e
    degli enti locali al fine di potenziare la ricettivita’ dei servizi
    educativi per l’infanzia e la qualificazione del sistema integrato di
    cui alla presente lettera;
    3) l’esclusione dei servizi educativi per l’infanzia e delle
    scuole dell’infanzia dai servizi a domanda individuale;
    4) l’istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento
    dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di
    gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la
    gestione diretta delle scuole dell’infanzia e da parte delle regioni
    e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle
    famiglie utenti del servizio;
    5) l’approvazione e il finanziamento di un piano di azione
    nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla
    presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli
    essenziali delle prestazioni;
    6) la copertura dei posti della scuola dell’infanzia per
    l’attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del
    sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento
    per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di
    entrata in vigore della presente legge;
    7) la promozione della costituzione di poli per l’infanzia per
    bambini di eta’ fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e
    istituti comprensivi;
    8) l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
    dello Stato, di un’apposita commissione con compiti consultivi e
    propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, dalle regioni e
    dagli enti locali;
    f) garanzia dell’effettivita’ del diritto allo studio su tutto il
    territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in
    tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle
    prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con
    particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione
    ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente,
    tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell’identita’
    digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di
    studente e rendere possibile l’accesso a programmi relativi a beni e
    servizi di natura culturale, a servizi per la mobilita’ nazionale e
    internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per
    l’acquisto di materiale scolastico, nonche’ possibilita’ di associare
    funzionalita’ aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso
    borsellino elettronico;
    g) promozione e diffusione della cultura umanistica,
    valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali,
    teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creativita’
    connessa alla sfera estetica, attraverso:
    1) l’accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e
    professionali, alla formazione artistica, consistente
    nell’acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di
    pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e
    teatrali, mediante:
    1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti
    nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima
    infanzia, nonche’ la realizzazione di un sistema formativo della
    professionalita’ degli educatori e dei docenti in possesso di
    specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali
    e didattico-metodologiche;
    1.2) l’attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni
    ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi,
    accreditati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca e dal Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
    turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
    Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;
    1.3) il potenziamento e il coordinamento dell’offerta formativa
    extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale,
    coreutico e teatrale anche in funzione dell’educazione permanente;
    2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole
    secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonche’
    l’aggiornamento dell’offerta formativa anche ad altri settori
    artistici nella scuola secondaria di primo grado e l’avvio di poli,
    nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e
    performativo;
    3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell’offerta
    formativa delle scuole secondarie di secondo grado;
    4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici
    promuovendo progettualita’ e scambi con gli altri Paesi europei;
    5) l’armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera
    del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al
    percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini
    dell’accesso all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e
    all’universita’;
    6) l’incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e
    le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e
    innovazione;
    7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni
    artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane
    che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani
    talenti;
    8) la sinergia e l’unitarieta’ degli obiettivi nell’attivita’
    dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana
    all’estero;
    h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia
    di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero al fine
    di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero
    degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
    Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca nella
    gestione della rete scolastica e della promozione della lingua
    italiana all’estero attraverso:
    1) la definizione dei criteri e delle modalita’ di selezione,
    destinazione e permanenza in sede del personale docente e
    amministrativo;
    2) la revisione del trattamento economico del personale docente
    e amministrativo;
    3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane
    all’interno di scuole straniere o internazionali;
    4) la revisione della disciplina dell’insegnamento di materie
    obbligatorie secondo la legislazione locale o l’ordinamento
    scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;
    i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e
    certificazione delle competenze degli studenti, nonche’ degli esami
    di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di
    certificazione delle competenze, attraverso:
    1) la revisione delle modalita’ di valutazione e certificazione
    delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione,
    mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della
    valutazione, e delle modalita’ di svolgimento dell’esame di Stato
    conclusivo del primo ciclo;
    2) la revisione delle modalita’ di svolgimento degli esami di
    Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di
    secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui
    ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88
    e 89.
  139. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati su
    proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
    pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle
    finanze nonche’ con gli altri Ministri competenti, previo parere
    della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
    legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli
    schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l’espressione del
    parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
    e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta
    giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono
    comunque essere adottati. Se il termine previsto per l’espressione
    del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta
    giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della
    delega previsto al comma 180, o successivamente, quest’ultimo e’
    prorogato di novanta giorni.
  140. Con uno o piu’ decreti adottati ai sensi dell’articolo 17,
    commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
    modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme
    regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le
    modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla
    disciplina legislativa conseguente all’adozione dei decreti
    legislativi di cui al comma 180 del presente articolo.
  141. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
    decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei principi e
    criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182 del
    presente articolo, il Governo puo’ adottare disposizioni integrative
    e correttive dei decreti medesimi.
  142. Dall’attuazione delle deleghe di cui ai commi 180 e 184 non
    devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica. A tal fine, per gli adempimenti previsti dai decreti
    legislativi adottati in attuazione dei commi 180 e 184 le
    amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa
    allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali
    allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformita’
    all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
    qualora uno o piu’ decreti legislativi determinino nuovi o maggiori
    oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono
    emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore
    dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilita’,
    che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  143. Alla provincia autonoma di Bolzano spetta la legittimazione
    attiva e passiva nei procedimenti giudiziari concernenti il personale
    docente, direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale.
  144. Al fine di rispondere alle esigenze socio-culturali e
    linguistiche della scuola dei diversi gruppi linguistici, la
    provincia autonoma di Bolzano adotta linee guida, sulla base di
    ricerche di settore, per la personalizzazione dei percorsi didattici
    e formativi, nell’ambito della flessibilita’ ordinamentale e ferma
    restando l’autonomia delle istituzioni scolastiche, per rispondere
    alle esigenze socio-culturali e linguistiche dei tre gruppi
    linguistici italiano, tedesco e ladino, nel quadro dell’unitarieta’
    dell’ordinamento scolastico provinciale definito dall’articolo 19 del
    testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
    agosto 1972, n. 670.
  145. La provincia autonoma di Bolzano si adegua alla normativa
    statale sugli esami di Stato con legge provinciale, al fine di
    integrare i percorsi nazionali con aspetti culturali e linguistici
    legati alla realta’ locale. Le norme per l’attuazione delle predette
    disposizioni sono adottate dalla provincia autonoma, sentito il
    Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. La
    provincia autonoma nomina i presidenti e i membri delle commissioni
    per l’esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado. In
    relazione al particolare ordinamento scolastico di cui all’articolo 9
    del testo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica
    10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, la terza prova
    dell’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo
    grado e’ determinata in aderenza alle linee guida definite dalla
    provincia autonoma sentito il Ministero dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca.
  146. In attuazione dell’articolo 19 del testo unico di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la
    provincia autonoma di Bolzano, d’intesa con l’universita’ ed il
    conservatorio di musica che hanno sede nella provincia stessa,
    disciplina la formazione disciplinare e pedagogico-didattica degli
    insegnanti delle scuole funzionanti nella provincia autonoma di
    Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici, anche
    nelle materie artistiche, nonche’ le modalita’ e i contenuti delle
    relative prove di accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a
    livello nazionale, con possibilita’ di discostarsi dalla tempistica
    nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove
    necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed
    in vigore nella provincia autonoma stessa. Tale formazione puo’
    comprendere fino a quarantotto crediti formativi universitari del
    percorso quinquennale per attivita’ di insegnamento che riguardano il
    relativo contesto culturale. La provincia autonoma di Bolzano,
    d’intesa con l’universita’ ed il conservatorio di cui al primo
    periodo, definisce altresi’ il punteggio con il quale integrare la
    votazione della prova di accesso, in caso di possesso di
    certificazioni di competenze linguistiche almeno di livello B1 del
    Quadro comune europeo di riferimento. Al fine di garantire ai futuri
    insegnanti delle scuole con lingua di insegnamento tedesca e delle
    scuole delle localita’ ladine la formazione nella madre lingua,
    l’abilitazione all’insegnamento si consegue mediante il solo
    compimento del tirocinio formativo attivo (TFA). Il TFA stesso,
    nonche’ le relative modalita’ di accesso a numero programmato, sono
    disciplinati dalla provincia autonoma di Bolzano. Per lo specifico
    contesto linguistico e culturale della provincia autonoma di Bolzano
    e per l’impegno istituzionale della Libera Universita’ di Bolzano a
    garantire nei percorsi di formazione i presupposti per l’acquisizione
    delle competenze indispensabili al fine di poter partecipare alla
    vita culturale ed economico-sociale e di accedere al mondo del lavoro
    nella provincia stessa, la Libera Universita’ di Bolzano, d’intesa
    con il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
    ha facolta’ di ampliare, in tutti i corsi di laurea e di laurea
    magistrale da essa attivati, i settori scientifici e disciplinari
    afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai
    rispettivi decreti ministeriali tra le attivita’ formative di base e
    caratterizzanti.
  147. La provincia autonoma di Bolzano e’ delegata ad esercitare le
    attribuzioni dello Stato in materia di riconoscimento dei titoli di
    formazione professionale rilasciati da un Paese membro dell’Unione
    europea ai fini dell’esercizio della professione di docente nelle
    scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica in relazione
    alle classi di concorso esistenti nella sola provincia autonoma di
    Bolzano o ai soli fini dell’accesso ai posti di insegnamento nelle
    scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia autonoma di
    Bolzano o ai posti di insegnamento nelle scuole delle localita’
    ladine della provincia autonoma di Bolzano per materie impartite in
    lingua tedesca. Resta fermo che il beneficiario del riconoscimento
    delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze
    linguistiche necessarie. L’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo
    427 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
    297, e’ soppresso.
  148. Sono fatte salve le potesta’ attribuite alla provincia
    autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di
    attuazione, nonche’ ai sensi dell’articolo 10 della legge
    costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La provincia autonoma di
    Bolzano provvede all’adeguamento del proprio ordinamento nel rispetto
    dei principi desumibili dalla presente legge.
  149. Per l’adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti
    attuativi della presente legge non e’ richiesto il parere dell’organo
    collegiale consultivo nazionale della scuola.
  150. Il regolamento di cui all’articolo 64, comma 4, lettera a),
    del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per
    la procedura del piano straordinario di assunzioni.
  151. In sede di prima applicazione della presente legge e
    limitatamente all’anno scolastico 2015/2016, per la determinazione
    dell’organico dell’autonomia non e’ richiesto il parere di cui
    all’articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
  152. Fermo restando il contingente di cui all’articolo 639, comma
    3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
    297, e successive modificazioni, le disposizioni della presente legge
    si applicano alle scuole italiane all’estero in quanto compatibili e
    nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  153. Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei
    contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente
    legge.
  154. Al fine di adeguare l’applicazione delle disposizioni della
    presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena o con
    insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia, il
    Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca emana,
    entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima
    legge, un decreto stabilendo, per le medesime scuole, le norme
    speciali riguardanti in particolare:
    a) la formazione iniziale e l’aggiornamento, l’abilitazione e il
    reclutamento del personale docente;
    b) le modalita’ di assunzione, formazione e valutazione dei
    dirigenti scolastici;
    c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli
    organi collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale.
  155. Per l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge
    nonche’ del decreto di cui al comma 197, per quanto riguarda le
    scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue
    della regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministero dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca si avvale dell’Ufficio per
    l’istruzione in lingua slovena.
  156. L’articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e i
    commi 8 e 9 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
    sono abrogati a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2015/2016.
  157. Al comma 7 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011,
    n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
    111, la parola: «docente,» e’ soppressa.
  158. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, la dotazione
    organica complessiva di personale docente delle istituzioni
    scolastiche statali e’ incrementata nel limite di euro 544,18 milioni
    nell’anno 2015, 1.828,13 milioni nell’anno 2016, 1.839,22 milioni
    nell’anno 2017, 1.878,56 milioni nell’anno 2018, 1.915,91 milioni
    nell’anno 2019, 1.971,34 milioni nell’anno 2020, 2.012,32 milioni
    nell’anno 2021, 2.053,60 milioni nell’anno 2022, 2.095,20 milioni
    nell’anno 2023, 2.134,04 milioni nell’anno 2024 e 2.169,63 milioni
    annui a decorrere dall’anno 2025 rispetto a quelle determinate ai
    sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
    98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
    111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
    presente legge, nonche’ ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 2-bis,
    del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
  159. E’ iscritto nello stato di previsione del Ministero
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca un fondo di parte
    corrente, denominato «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e
    la valorizzazione dell’istruzione scolastica», con uno stanziamento
    pari a 83.000 euro per l’anno 2015, a 533.000 euro per l’anno 2016, a
    104.043.000 euro per l’anno 2017, a 69.903.000 euro per l’anno 2018,
    a 47.053.000 euro per l’anno 2019, a 43.490.000 euro per l’anno 2020,
    a 48.080.000 euro per l’anno 2021, a 56.663.000 euro per l’anno 2022
    e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023. Al riparto del
    Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro
    dell’economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma
    puo’ destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del
    Fondo ai servizi istituzionali e generali dell’amministrazione per le
    attivita’ di supporto al sistema di istruzione scolastica.
  160. Per l’anno 2015 il Fondo relativo alle spese di funzionamento
    della Scuola nazionale dell’amministrazione, iscritto nel bilancio
    dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
    finanze, in aggiunta allo stanziamento di cui all’articolo 17, comma
    3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e’ incrementato
    di 1 milione di euro per l’espletamento della procedura concorsuale
    per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.
  161. Agli oneri derivanti dai commi 25, 26, 39, 55, ultimo periodo,
    62, 86, 94, 123, 125, 126, 132, 134, 135, 141, 144, 158, 176, 177,
    201, 202 e 203, pari complessivamente a 1.012 milioni di euro per
    l’anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l’anno 2016, a 2.909,5
    milioni di euro per l’anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l’anno
    2018, a 2.911,2 milioni di euro per l’anno 2019, a 2.955,067 milioni
    di euro per l’anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l’anno 2021,
    a 2.924,5 milioni di euro per l’anno 2022, a 2.947,437 milioni di
    euro per l’anno 2023, a 2.986,277 milioni di euro per l’anno 2024 e a
    3.021,867 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, nonche’
    agli oneri derivanti dai commi 150 e 151, valutati in 139,7 milioni
    di euro per l’anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l’anno 2017, in
    96,3 milioni di euro per l’anno 2018, in 88,8 milioni di euro per
    l’anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l’anno 2020 e in 75,5
    milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede:
    a) quanto a 1.000 milioni di euro per l’anno 2015 e a 3.000
    milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, mediante riduzione
    del Fondo «La Buona Scuola», di cui all’articolo 1, comma 4, della
    legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    b) quanto a 36.367.000 euro per l’anno 2020, a 76.137.000 euro
    per l’anno 2021, a 22.937.000 euro per l’anno 2023, a 61.777.000 euro
    per l’anno 2024 e a 97.367.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025,
    mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
    strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
    del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    c) quanto a euro 12 milioni per l’anno 2015, mediante
    corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento di cui
    all’articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296.
  162. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in
    termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle
    medesime disposizioni richiamate dall’alinea del comma 204, pari a
    178.956.700 euro per l’anno 2015, 338.135.700 euro per l’anno 2016,
    379.003.500 euro per l’anno 2017, 419.923.410 euro per l’anno 2018,
    466.808.650 euro per l’anno 2019, 479.925.100 euro per l’anno 2020,
    370.049.800 euro per l’anno 2021, 350.029.000 euro per l’anno 2022,
    368.399.000 euro per l’anno 2023, 351.818.000 euro per l’anno 2024 e
    293.754.500 euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede
    mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
    effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
    all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6,
    comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
    modificazioni.
  163. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e
    verifica spettanti al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
    della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze, con
    decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
    e’ costituito, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 e senza
    maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di
    verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del Ministero
    dell’economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa
    concernente l’organico dell’autonomia in relazione all’attuazione del
    piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei
    docenti nonche’ l’utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui al
    comma 132. Gli eventuali risparmi rispetto alle previsioni contenute
    nella presente legge connesse all’attuazione delle disposizioni di
    cui ai commi da 95 a 105, accertati nell’esercizio finanziario 2015
    con decreto del Ministro dell’istruzione dell’universita’ e della
    ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
    anche tenendo conto delle verifiche effettuate dal comitato di cui al
    primo periodo, sono destinati nel medesimo anno all’incremento del
    Fondo di cui al comma 202.
  164. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al
    comma 206, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella
    prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive
    ai sensi dell’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.
    1. Ai componenti del comitato di cui al comma 206 non spetta
      alcun compenso, indennita’, gettone di presenza, rimborso di spese o
      emolumento comunque denominato.
  165. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti
    della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente
    scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre
    di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio
    del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della
    carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta
    programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca comunica al Ministero dell’economia
    e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
    le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento
    dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.
  166. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  167. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle
    regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
    Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le
    relative norme di attuazione.
  168. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
    quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi’ 13 luglio 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca</code></pre></li>

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Tabella 1
(Articolo 1, comma 95)

=====================================================================
| | POSTI DI POTENZIAMENTO | |
| |————————————| |
| | | | Secon- | | POSTI DI |
| | | Secon- |daria di| | POTEN- |
| | |daria di|secondo | | ZIAMENTO |
| | | primo | grado | | PER IL |
| | Primaria | grado | (*) |TOTALE | SOSTEGNO | +==================+==========+========+========+=======+===========+ |Abruzzo | 449 | 176 | 607 | 1.232 | 182 | +——————+———-+——–+——–+——-+———–+ |Basilicata | 264 | 109 | 394 | 767 | 50 | +——————+———-+——–+——–+——-+———–+ |Calabria | 664 | 268 | 967 | 1.899 | 193 | +——————+———-+——–+——–+——-+———–+ |Campania | 1.815 | 810 | 2.689 | 5.314 | 691 | +——————+———-+——–+——–+——-+———–+ |Emilia-Romagna | 1.307 | 487 | 1.581 | 3.375 | 433 | +——————+———-+——–+——–+——-+———–+ |FriuliVenezia G. | | | | | | |() | 421 | 164 | 529 | 1.114 | 91 |
+——————+———-+——–+——–+——-+———–+
|Lazio | 1.653 | 647 | 2.112 | 4.412 | 788 |
+——————+———-+——–+——–+——-+———–+
|Liguria | 478 | 193 | 649 | 1.320 | 164 |
+——————+———-+——–+——–+——-+———–+
|Lombardia | 2.852 | 1.065 | 3.091 | 7.008 | 1.023 |
+——————+———-+——–+——–+——-+———–+
|Marche | 517 | 198 | 698 | 1.413 | 189 |
+——————+———-+——–+——–+——-+———–+
|Molise | 188 | 76 | 271 | 535 | 34 |
+——————+———-+——–+——–+——-+———–+
|Piemonte | 1.250 | 488 | 1.506 | 3.244 | 416 |
+——————+———-+——–+——–+——-+———–+
|Puglia | 1.236 | 513 | 1.820 | 3.569 | 468 |
+——————+———-+——–+——–+——-+———–+
|Sardegna | 530 | 215 | 769 | 1.514 | 162 |
+——————+———-+——–+——–+——-+———–+
|Sicilia | 1.595 | 668 | 2.131 | 4.394 | 649 |
+——————+———-+——–+——–+——-+———–+
|Toscana | 1.078 | 427 | 1.432 | 2.937 | 354 |
+——————+———-+——–+——–+——-+———–+
|Umbria | 363 | 139 | 460 | 962 | 94 |
+——————+———-+——–+——–+——-+———–+
|Veneto | 1.473 | 563 | 1.767 | 3.803 | 465 |
+——————+———-+——–+——–+——-+———–+
|TOTALE | 18.133 | 7.206 | 23.473 |48.812 | 6.446 |
+——————+———-+——–+——–+——-+———–+

(*) Inclusi i posti per la lingua slovena. 
(**) Inclusi gli insegnanti tecnico-pratici. 
Il 90 per cento dell'organico per il potenziamento e' distribuito

in proporzione agli alunni. Il 10 per cento e’ distribuito sulla base
dei seguenti indicatori: dispersione scolastica, presenza di alunni
stranieri, presenza di aree interne, presenza di aree isolane e
montane, presenza di aree a bassa densita’ demografica.

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