LEGGE 11 luglio 1980 , n. 312
Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.
Vigente al: 15-12-2020
TITOLO I
PERSONALE DEI MINISTERI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
(Area di applicazione)
Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli
impiegati civili ed agli operai delle amministrazioni dello Stato
destinatari del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio
1976, n. 268.
Sono esclusi i dirigenti, il personale di cui all’articolo 25,
undicesimo comma, della presente legge ed il personale con le
qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di
divisione ed equiparati di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca
dell’Istituto superiore di sanita’, ai direttori, ai direttori di
sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di
sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e
sperimentatori delle stazioni sperimentali per l’industria si applica
in via provvisoria, in attesa del definitivo assetto degli enti
medesimi, il trattamento economico dei docenti universitari. A tal
fine per i dirigenti di ricerca dell’Istituto superiore di sanita’,
per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di ricerca e
di sperimentazione agraria e talassografici e per i direttori delle
stazioni sperimentali per la industria si considerano gli stipendi
dei professori di ruolo dell’Universita’; per i primi ricercatori
dell’Istituto superiore di sanita’ gli stipendi degli assistenti di
ruolo maggiorati del 30 per cento; per i ricercatori dell’Istituto
superiore di sanita’ e per gli sperimentatori degli istituti di
ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e delle
stazioni sperimentali dell’industria gli stipendi degli assistenti di
ruolo maggiorati del 10 per cento.
L’Istituto centrale di statistica e’ autorizzato ad estendere al
dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni
previste dalla presente legge per il personale dei ministeri,
mediante deliberazione da sottoporre all’approvazione delle
amministrazioni competenti, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
Ai sensi dell’articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, si
provvede alla disciplina degli uffici e del personale comunque in
servizio presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
entro il limite della dotazione organica complessiva di 120 posti.
Fino a quando non sara’ provveduto ai sensi del citato articolo 17,
e nel rispetto comunque dei principi che saranno fissati in una
legge-quadro sul pubblico impiego, si applicano, nei confronti del
predetto personale, le vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748.
ART. 2.
(Qualifiche funzionali)
Il personale contemplato nel presente titolo e’ classificato in
otto qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il
livello retributivo stabilito dal successivo articolo 24.
Le qualifiche sono le seguenti:
Prima qualifica: attivita’ semplici.
Attivita’ elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si
richiede alcuna specifica preparazione.
Seconda qualifica: attivita’ semplici con conoscenze elementari.
Attivita’ semplici, manuali e non, comprese quelle di
conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio richieda
preparazione e conoscenze elementari.
Terza qualifica: attivita’ tecnico-manuali con conoscenze non
specialistiche.
Attivita’ tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non
specializzate; o, se di natura amministrativa, l’esecuzione di
operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Puo’
essere richiesta anche l’utilizzazione di mezzi, strumenti,
apparecchiature di uso semplice.
Quarta qualifica: attivita’ amministrative o tecniche con
conoscenze specialistiche e responsabilita’ personali.
Attivita’ amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che
presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e
contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e
tecnico-manuale, con capacita’ di utilizzazione di mezzi o strumenti
complessi o di dati nell’ambito di procedure predeterminate.
Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi
nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
Quinta qualifica: attivita’ con conoscenza specialistica e
responsabilita’ di gruppo.
Attivita’ professionali richiedenti preparazione tecnica; o
particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro, o perizia
nell’esecuzione; o interpretazione di disegni o di grafici e relative
elaborazioni. Possono comportare anche responsabilita’ di guida e di
controllo tecnico-pratico di altre persone.
Sesta qualifica: attivita’ con conoscenze professionali e
responsabilita’ di unita’ operative.
Attivita’ nel campo amministrativo o tecnico nell’ambito di
prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali;
particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e
attrezzature, richiedenti conoscenze particolari delle relative
tecnologie; funzioni di indirizzo e coordinamento di unita’ operative
comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo.
Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da responsabilita’
per le attivita’ direttamente svolte e per il risultato conseguito
dalle unita’ operative sottordinate.
Settima qualifica: attivita’ con preparazione professionale o con
eventuale responsabilita’ di unita’ organiche.
Attivita’ professionali comportanti o preposizione a uffici,
servizi o altre unita’ organiche non aventi rilevanza esterna, con
margini valutativi per il perseguimento dei risultati, e facolta’ di
decisione e proposta nell’ambito di direttive generali; ovvero
attivita’ di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo
amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione
professionale di settore a livello universitario.
La preposizione a unita’ organiche comporta piena responsabilita’
per le direttive o istruzioni impartite nell’attivita’ di indirizzo e
coordinamento e per i risultati conseguiti.
Ottava qualifica: attivita’ con specializzazione professionale o
con eventuale responsabilita’ esterna.
Attivita’ professionali comportanti preposizione a uffici o servizi
con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attivita’ di
coordinamento e di promozione, nonche’ di verifica dei risultati
conseguiti, relativamente a piu’ unita’ organiche non aventi
rilevanza esterna operanti nello stesso settore; oppure attivita’ di
studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti
preparazione professionale di livello universitario, con autonoma
determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli
obiettivi e agli indirizzi impartiti.
Vi e’ connessa responsabilita’ organizzativa nonche’
responsabilita’ esterna per i risultati conseguiti.
ART. 3.
(Profili professionali)
Ogni qualifica funzionale comprende piu’ profili professionali:
questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa,
considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti
culturali, al grado di responsabilita’, alla sfera di autonomia che
comporta, al grado di mobilita’ ed ai requisiti di accesso alla
qualifica.
Dopo il primo inquadramento ai sensi del successivo articolo 4 si
procedera’ ad un inquadramento definitivo, con decorrenze
corrispondenti a quelle del primo inquadramento, che sara’ preceduto
dall’inserimento dei profili professionali nelle qualifiche
funzionali.
I profili professionali saranno identificati dalla commissione di
cui al successivo articolo 10, e stabiliti con il procedimento di cui
all’articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. La prima
identificazione avverra’ entro 12 mesi dall’entrata in vigore di
questa legge.
Le modifiche successive seguiranno il medesimo procedimento.
ART. 4.
(Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in
servizio al 1 gennaio 1978)
Il personale in servizio alla data del 1 gennaio 1978 e’ inquadrato
nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa
data ed economici dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica
rivestita al 1 gennaio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:
nella seconda qualifica funzionale il personale della carriera
ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso o qualifica
equiparata e gli operai comuni;
nella terza qualifica funzionale il personale della carriera
ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso capo o qualifica
equiparata, delle carriere ausiliarie strutturate su un’unica
qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 165,
della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a
quella di commesso e gli operai qualificati;
nella quarta qualifica funzionale il personale della carriera
esecutiva ordinaria con le qualifiche di coadiutore e coadiutore
principale e qualifiche equiparate, della carriera ausiliaria atipica
con la qualifica corrispondente a quella di commesso capo, i vigili
del fuoco, gli operai specializzati, il personale con la qualifica di
tecnico, di tecnico capo dei fari, di guardia e di capo guardia di
sanita’;
nella quinta qualifica funzionale il personale della carriera
esecutiva ordinaria con la qualifica di coadiutore superiore o
qualifica equiparata, delle carriere esecutive strutturate su
un’unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di
stipendio 245, della carriera esecutiva atipica con le qualifiche
corrispondenti a quelle di coadiutore e coadiutore principale, i capi
operai, i capi squadra e i vice capi reparto del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
nella sesta qualifica funzionale il personale della carriera di
concetto con le qualifiche di segretario e segretario principale o
qualifiche equiparate, della carriera esecutiva atipica con la
qualifica corrispondente a quella di coadiutore superiore ed i capi
reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
nella settima qualifica funzionale il personale della carriera di
concetto con la qualifica di segretario capo o qualifica equiparata,
delle carriere di concetto strutturate su un’unica qualifica,
limitatamente al personale con parametro di stipendio 370, e della
carriera direttiva con le qualifiche di consigliere e di direttore di
sezione o qualifiche equiparate;
nell’ottava qualifica funzionale il personale della carriera
direttiva con la qualifica di direttore aggiunto di divisione o
qualifica equiparata e personale delle carriere direttive strutturate
su una unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di
stipendio 387 e superiore.
Ai fini dell’inquadramento previsto nel primo comma, si considerano
carriere ausiliarie atipiche quelle con parametro iniziale di
stipendio superiore a 100 e con parametro finale superiore a 165 e
carriere esecutive atipiche quelle con parametro superiore,
rispettivamente, a 120 e a 245.
Sono considerate inoltre atipiche, ai fini dell’inquadramento nelle
nuove qualifiche funzionali, le posizioni operaie ed impiegatizie per
le quali risulta una sola qualifica con parametri superiori a quelli
delle corrispondenti qualifiche tipiche.
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente
legge riveste la qualifica di commesso, coadiutore principale,
segretario principale, direttore di sezione o qualifiche
corrispondenti e gli operai specializzati che abbiano maturato oppure
abbiano in corso di maturazione l’anzianita’ che nel precedente
ordinamento avrebbe dato titolo all’ammissione allo scrutinio per il
conseguimento rispettivamente della qualifica di commesso capo,
coadiutore superiore, segretario capo, direttore aggiunto di
divisione e capo operaio, sono inquadrati o saranno inquadrati a mano
a mano che matureranno detta anzianita’ nella qualifica superiore
anche in soprannumero. A tal fine si osservera’ l’ordine risultante
dal ruolo di provenienza. (15)
Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1978 e
la data di entrata in vigore della presente legge, e’ inquadrato
nelle qualifiche funzionali con l’osservanza dei criteri innanzi
indicati. L’inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica
dal giorno della nomina ed economica da quello della effettiva
assunzione in servizio.
Per il dipendente che successivamente al 1 luglio 1978 abbia
conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per
effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un
nuovo inquadramento nella qualifica con decorrenza dalla data del
conseguimento dei miglioramenti stessi.
Nel caso in cui, dopo il 1 gennaio 1978, il dipendente abbia
conseguito un passaggio di carriera o una promozione alla qualifica
superiore che, se ottenuta prima, avrebbe determinato l’inquadramento
nella qualifica superiore, si procede, con effetto dalla data del
passaggio o della promozione, ad un nuovo inquadramento nella
suddetta qualifica, secondo le corrispondenze stabilite nel presente
articolo.
Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita,
corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai
profili professionali di cui al precedente articolo 3, e’ inquadrato
nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una
esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini
dell’inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica.
I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non
inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla
qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere
inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione
d’inquadramento prevista dal successivo articolo 10, nel profilo
professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni
esercitate.
((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA)).
((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA)).
((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA)).
((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA)).
I dipendenti assunti in servizio posteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1
giugno 1972, n. 319, quali vincitori dei concorsi per l’accesso alla
qualifica iniziale del troncone di concetto delle soppresse carriere
speciali, indetti ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nella qualifica
funzionale settima al compimento di due o di quattro anni di
effettivo servizio nella carriera di concetto, se provvisti,
rispettivamente, di diploma di laurea o di titolo di studio
equipollente, ovvero di diploma di istituto di istruzione secondaria
di secondo grado.
L’inquadramento alla predetta qualifica avverra’ secondo gli stessi
criteri stabiliti per il personale della carriera direttiva con
qualifica di consigliere.
Gli inquadramenti del personale di cui ai precedenti commi ottavo,
nono e quattordicesimo decorrono ai fini giuridici dal 1 gennaio 1978
ed ai fini economici dal 1 luglio 1978.
Le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, si applicano
ai soli fini giuridici con effetto dalla data di entrata in vigore
delle disposizioni stesse anche nei confronti degli impiegati del
Ministero delle finanze gia’ inquadrati nei ruoli indicati nel primo
comma dell’articolo 2 del citato decreto presidenziale, ai sensi
dell’articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, dopo il 1 luglio
1970 ma con decorrenza anteriore all’entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319.
Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, gia’ appartenenti alle soppresse carriere speciali e
successivamente inquadrati nelle carriere di concetto ordinarie in
virtu’ di opzione, possono chiedere, entro novanta giorni dalla
predetta data, di essere inquadrati, anche in soprannumero, nella
settima qualifica funzionale se pervenuti ai parametri 255 o 297,
ovvero all’ottava qualifica funzionale se pervenuti al parametro 370.
Fermi restando gli effetti derivati dall’applicazione dell’articolo
14 della legge 4 agosto 1975, n. 397, le disposizioni della suddetta
norma sono estese al personale incluso nelle graduatorie formate ai
sensi del medesimo articolo, provvedendosi all’inquadramento nelle
qualifiche quarta e sesta, anche in soprannumero, degli aventi
diritto secondo l’ordine delle predette graduatorie, con le
decorrenze giuridica ed economica previste dal presente titolo. (27)
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 28 gennaio 1986, n. 9, convertito con modificazioni dalla L.
24 marzo 1986, n. 78, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che:
“L’espressione “qualifica superiore” usata dall’articolo 4, quarto
comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per indicare la qualifica
di inquadramento del personale ivi contemplato, deve intendersi
esclusivamente come la qualifica funzionale istituita dall’articolo 2
della medesima legge, nella quale l’inquadramento puo’ essere
effettuato anche in soprannumero”; ha inoltre disposto (con l’art. 1,
comma 2) che: “L’inquadramento di cui al comma 1 non puo’ comunque
avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1978″.
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l’art. 22, comma 32)
che: “L’articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpreta
nel senso che gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei
profili professionali, ivi previsti, non producono effetti
sull’indennita’ di servizio all’estero che, fino alla data di entrata
in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, rimane stabilita secondo le misure
di base previste nella tabella n. 19 allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni ed integrazioni, in relazione al posto-funzione
conferito con provvedimento formale al personale in servizio
all’estero a decorrere dal 1 luglio 1978″.
ART. 5.
(Dotazioni organiche)
Con successivo disegno di legge da presentarsi entro il termine
previsto dall’articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, come modificato dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,
sara’ stabilita la dotazione organica complessiva per ogni qualifica
funzionale sulla base delle esigenze globali delle amministrazioni
interessate.
In attesa della legge di cui al comma precedente, la dotazione
organica cumulativa delle qualifiche funzionali e’ stabilita in
misura pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle
diverse carriere degli impiegati e degli operai esistenti alla data
del primo gennaio 1978, esclusi i ruoli ad esaurimento, aumentata del
numero di posti necessari alla sistemazione del personale di cui agli
articoli 31, 32, 33 e 34, nonche’ di quello interessato ai
trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 e 618.
Nelle nuove dotazioni sara’ reso indisponibile un numero di posti
pari a quello del personale non di ruolo da sistemare ai sensi degli
articoli 30, 31, 32, 33 e 34, nonche’ di quello interessato ai
trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 e 618.
ART. 6.
((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO)).
ART. 7.
(Accesso alle qualifiche)
L’accesso alle singole qualifiche funzionali avverra’ per pubblico
concorso consistente in una valutazione obiettiva del merito dei
candidati accertato con prove selettive a contenuto teorico-pratico
attinenti alle attivita’ e ai profili della qualifica.
In attesa di una disciplina organica, che sara’ stabilita in una
legge-quadro sul pubblico impiego, i concorsi, unici per tutte le
amministrazioni; saranno banditi annualmente anche limitatamente ai
posti disponibili negli uffici aventi sede in determinate regioni,
gruppi di regioni, compartimenti o altre circoscrizioni superiori
alla provincia, salva per tutti i cittadini la facolta’ di
parteciparvi.
Gli impiegati assegnati ad uffici operanti nella circoscrizione di
prima destinazione non possono essere trasferiti ad uffici aventi
sedi in circoscrizione diversa prima del compimento di cinque anni di
servizio effettivamente prestato nella sede di prima destinazione.
Per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso,
potra’ tenersi conto, oltre che dei posti disponibili alla data del
bando, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l’anno.
Le nomine ai posti eccedenti quelli disponibili alla data del bando
sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il
concorso venga espletato prima.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente
legge, saranno dettate norme per disciplinare il numero ed il
regolamento tipo delle prove di esame, lo svolgimento dei concorsi,
la nomina e la composizione delle Commissioni esaminatrici e quanto
occorra in materia di concorsi, nonche’ i criteri di destinazione dei
vincitori.
Le norme di cui all’articolo 1, 1) e all’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, relativi ai corsi
di preparazione, con concessione di borse di studio, per il
reclutamento di impiegati continuano a trovare applicazione ai fini
dell’accesso ai profili professionali ascritti alla settima e alla
ottava qualifica funzionale.
Le modalita’ di ammissione ai corsi e del relativo svolgimento, i
criteri per le prove di esame, la nomina e composizione delle
commissioni esaminatrici, nonche’ quanto altro occorra per la
organizzazione e lo svolgimento dei corsi medesimi, saranno dettate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L’accesso alle
qualifiche avverra’ indipendentemente dal tipo di diploma di laurea.
ART. 8.
(Accesso alle qualifiche IV e VI)
Per il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge di personale che alla stessa data apparteneva
alle soppresse carriere ausiliarie ed esecutive puo’ partecipare ai
concorsi pubblici per l’assunzione a profili appartenenti alle
qualifiche IV e VI con i criteri e le modalita’ di cui ai successivi
articoli 12 e 14.
ART. 9.
(Riserva di posti)
L’ottanta per cento dei posti che si renderanno disponibili nelle
varie qualifiche funzionali, dopo l’inquadramento definitivo del
personale nelle qualifiche, e’ riservato al personale in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia tutti
i requisiti all’uopo richiesti dal relativo bando.
Detti posti saranno conferiti mediante concorso interno nazionale
in conformita’ delle norme che saranno fissate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
La presente norma si applica una sola volta e contemporaneamente al
primo concorso pubblico.
ART. 10.
(Commissione paritetica per l’inquadramento nelle nuove qualifiche)
Per le operazioni relative all’inquadramento di cui ai precedenti
articoli 3 e 4 e’ istituita con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica
amministrazione, una commissione paritetica presieduta da un
sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e
composta da sei rappresentanti dell’amministrazione statale e da sei
rappresentanti dei dipendenti statali designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la quale
dovra’ pronunciarsi sull’identificazione concreta dei profili
professionali, sulla corrispondenza tra le attuali e le nuove
qualifiche di inquadramento ai sensi dell’ottavo comma del predetto
articolo 4 nonche’ su ogni altra questione che potra’ insorgere e
sara’ sottoposta al suo esame dalle singole amministrazioni in sede
di applicazione degli stessi articoli.
Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la
presenza di almeno la meta’ dei suoi componenti e a maggioranza dei
presenti.
ART. 11.
(Espletamento dei concorsi)
I concorsi per l’assunzione di personale banditi alla data di
entrata in vigore della presente legge saranno espletati ed i
vincitori saranno inquadrati nelle qualifiche funzionali in relazione
alla carriera o categoria cui si riferiva il concorso ed ai criteri
previsti per l’inquadramento nelle qualifiche stesse dalle
disposizioni contenute nei precedenti articoli concernenti il
personale in servizio alla data del 1 gennaio 1978.
I corsi di reclutamento di cui agli articoli 1, 1) e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, in via di
svolgimento o gia’ banditi alla data di entrata in vigore della
presente legge, saranno portati a termine ed i relativi vincitori
saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale con i criteri e
le modalita’ di cui al precedente comma. L’ammissione al corso e le
nomine nella qualifica funzionale verranno effettuate secondo
l’ordine delle rispettive graduatorie previste dagli articoli 15 e 20
del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701,
indipendentemente dal tipo di diploma di laurea posseduto dagli
ammessi ai corsi, salvo quanto prescrive l’articolo 2, comma nono,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n.
- ART. 12.
(Ammissione ai concorsi di personale in servizio) Ai concorsi pubblici potra’ partecipare il personale con profilo
professionale di qualifica immediatamente inferiore, in servizio da
almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del
titolo di studio prescritto, salvo che questo non sia
specificatamente richiesto dal particolare profilo professionale.
ART. 13.
(Titoli di studio) Salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli e quanto
previsto dai profili professionali, per l’accesso alle varie
qualifiche funzionali e’ prescritto il possesso dei seguenti titoli
di studio:
1) licenza di scuola elementare ed assolvimento dell’obbligo
scolastico per le qualifiche 1ª e 2ª;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado per
le qualifiche 3ª e 4ª;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per
le qualifiche 5ª e 6ª;
4) diploma di laurea per le qualifiche 7ª e 8ª.
ART. 14.
(Riserva di posti) Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:
50 per cento dalla 1ª alla 2ª qualifica;
40 per cento dalla 2ª alla 3ª e dalla 3ª alla 4ª qualifica;
30 per cento dalla 4ª alla 5ª qualifica;
30 per cento dalla 5ª alla 6ª qualifica;
30 per cento dalla 6ª alla 7ª qualifica;
30 per cento dalla 7ª all’8ª qualifica.
Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano
un’anzianita’ di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente
inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto
ai candidati esterni per l’accesso a tale qualifica inferiore, salvo
altro titolo di studio.
Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento,
viene considerata equipollente all’anzianita’ di qualifica quella
della carriera di appartenenza che ha dato titolo all’inquadramento
nella stessa qualifica.
La riserva sara’ totale per i profili la cui professionalita’ di
base puo’ essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla
qualifica immediatamente inferiore, sempreche’ cio’ risulti
espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso.
ART. 15.
(Congedo ordinario) Il congedo ordinario e’ stabilito in trenta giorni lavorativi da
fruirsi irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non
piu’ di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio,
nel qual caso l’impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il
primo semestre dell’anno successivo.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei
confronti del personale di cui al successivo articolo 133.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, saranno dettate norme per disciplinare
l’utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito sia per
l’aggiornamento professionale mediante corsi istituiti dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione, sia per il conseguimento
del titolo di istruzione della scuola dell’obbligo.
ART. 16.
(Aspettativa sindacale) Il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa per motivi
sindacali di cui agli articoli 45 e seguenti della legge 18 marzo
1968, n. 249, e’ fissato in 80 unita’ complessive.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, il contingente di cui al precedente comma verra’
annualmente rideterminato in relazione alla consistenza del personale
in servizio. ((28))
AGGIORNAMENTO
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l’art. 6, comma
8) che il presente articolo “per effetto dell’art. 54, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento” cessa di avere efficacia.
ART. 17.
(Abolizione dei rapporti informativi)
Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi
annuali.
Restano salve le relazioni previste, al termine del periodo di
prova, per la conferma in ruolo nonche’ i rapporti informativi e i
giudizi complessivi annuali relativi al personale che ha titolo per
accedere a posti dirigenziali per quanto richiesto dall’articolo 22,
settimo comma, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, avendo riguardo alle posizioni del
nuovo ordinamento che saranno indicate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
ART. 18.
(Sanzioni disciplinari e note di demerito)
Il servizio prestato nell’anno non viene valutato ai fini della
progressione economica e dell’anzianita’ richiesta per il passaggio
al livello retributivo superiore nei confronti del personale che
abbia riportato in quell’anno una delle sanzioni disciplinari di cui
all’articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, esclusa la censura, salvo i maggiori effetti
della sanzione irrogata.
Nel caso in cui l’attivita’ prestata sia stata comunque di scarso
rendimento, senza valida giustificazione, il capo ufficio del
personale interessato ha l’obbligo di presentare al consiglio di
amministrazione apposita relazione motivata accompagnata dalle
controdeduzioni dell’interessato.
Detta relazione va notificata al dipendente entro il mese di
gennaio successivo all’anno considerato e le controdeduzioni debbono
pervenire al capo ufficio entro il successivo mese di febbraio.
Il consiglio di amministrazione puo’ deliberare a carico del
dipendente interessato una nota di demerito che produrra’ gli stessi
effetti di cui al primo comma.
ART. 19.
(Ruoli unici nazionali)
Con una legge-quadro sul pubblico impiego verra’ costituito
l’organo centrale per l’amministrazione del personale statale e
saranno dettate norme per l’istituzione dei ruoli unici nazionali del
personale medesimo.
ART. 20.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2000, N. 85)).
ART. 21.
(Organizzazione del lavoro)
L’organizzazione del lavoro dei pubblici dipendenti sara’ ispirata
al principio della partecipazione e della responsabilita’,
valorizzando l’apporto individuale e la qualificazione professionale
degli addetti, la responsabilizzazione ad ogni livello, la mobilita’
ed il perfezionamento del personale, al fine di assicurarne un
continuo adeguamento ai valori di democrazia, funzionalita’, buon
andamento e imparzialita’.
Per le esigenze funzionali delle singole amministrazioni ed in
relazione a specifici progetti per il raggiungimento di ben definiti
obiettivi si potranno costituire, nell’ambito delle strutture delle
amministrazioni interessate, gruppi di lavoro anche
interprofessionali, particolarmente quando l’azione amministrativa si
estrinsechi in attivita’ di studio, di ricerca, di progettazione e di
programmazione, di verifica dei risultati conseguiti.
L’organizzazione del lavoro deve essere finalizzata nel suo
dinamico adeguamento alla realta’ operativa dell’amministrazione,
agli obiettivi di efficienza, di economicita’, di efficacia e di
redditivita’ dell’azione tecnico-amministrativa e volta ad assicurare
il massimo coordinamento tra i vari livelli dell’amministrazione
pubblica ed il soddisfacimento della domanda di servizi da parte
della collettivita’ nazionale, eliminando interferenze e duplicazioni
di competenze, pareri e concerti esterni non necessari.
ART. 22.
(Produttivita’ e rendimento)
Per il raggiungimento delle finalita’ di cui al precedente articolo
21 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale saranno dettate norme in materia di organizzazione
del lavoro nella pubblica amministrazione in armonia con i criteri ed
i principi ispiratori contenuti nello stesso precedente articolo.
Tali norme devono essere altresi’ finalizzate al recupero della
produttivita’ e al miglioramento dell’efficacia nelle prestazioni dei
servizi, anche mediante l’introduzione di idonee metodologie di
valutazione, che consentano l’individuazione e l’impiego di standards
di esecuzione differenziati secondo il tipo di attivita’ individuale
e di gruppo.
Gli standards di esecuzione sono definiti, e periodicamente
riveduti, in sede di relazione annuale al Parlamento sullo stato
della pubblica amministrazione, sulla base di indici di produttivita’
e di altre idonee misure di quantita’, qualita’ e costo del lavoro,
in funzione di programmi triennali di progressivo incremento della
produttivita’ nell’erogazione dei servizi di competenza delle singole
Amministrazioni.
Con successiva legge si determineranno nuovi criteri di valutazione
ai fini dell’accelerazione o del rallentamento nella progressione
economica del personale per merito o demerito.
ART. 23.
(Conservazione delle attribuzioni)
Fino a quando non sara’ provveduto all’inquadramento del personale
nelle nuove qualifiche in relazione ai profili professionali di cui
al precedente articolo 3, nulla e’ innovato circa i compiti e le
attribuzioni previsti dalla normativa vigente alla data dell’entrata
in vigore della presente legge per le qualifiche rivestite all’atto
dell’inquadramento.
ART. 24.
(Stipendi)
A decorrere dal 1 gennaio 1978 ai fini giuridici e dal 1 luglio
1978 agli effetti economici, al personale classificato nelle otto
qualifiche funzionali che individuano corrispondenti livelli
retributivi di cui al precedente articolo 2, competono i seguenti
stipendi annui lordi iniziali:
primo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 1.800.000
secondo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 2.196.000
terzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 2.556.000
quarto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 2.790.000
quinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 3.150.000
sesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 3.600.000
settimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 4.500.000
ottavo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 5.400.000
Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio
senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre
classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello
stipendio iniziale di livello.
Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa
l’ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50
per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni
biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di
stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al
conseguimento della classe di stipendio successiva.
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se
convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del
mese nel quale sorge il relativo diritto.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei
confronti del personale di cui al successivo articolo 133.
Al personale di cui al presente titolo non si applicano le
disposizioni relative all’aumento anticipato di stipendio per merito
previsto dall’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
ART. 25.
(Attribuzione nuovi stipendi)
Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1
luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale
collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente
articolo 4, si considera il trattamento economico complessivo annuo
lordo spettante alla stessa data per stipendio, assegno perequativo
pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni
previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976,
n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonche’
per la valutazione ai fini economici dell’anzianita’ di servizio.
Agli stessi fini si considera anche lo assegno personale
pensionabile previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1 della legge
15 novembre 1973, n. 734, e quello stabilito dall’articolo 202 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da
disposizioni analoghe.
Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra
determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di
inquadramento, e’ attribuito quest’ultimo stipendio.
Qualora invece detto trattamento sia superiore, e’ attribuito lo
stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e
con l’eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo
pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.
Ai fini dell’ulteriore progressione economica, ove siano stati
attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si
intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente
inferiore agli scatti convenzionali concessi.
Gli assegni ad personam di cui agli articoli 2, 3, 20 e 22 della
legge 15 novembre 1973, n. 734, e all’articolo 9 della legge 19
luglio 1977, n. 412, sono riassorbiti con la successiva progressione
economica, per passaggi di livello.
Per il personale di cui al terzo comma del precedente articolo 1 si
osservano, ai fini della determinazione dei nuovi stipendi, le
disposizioni di cui agli articoli da 71 a 75 del titolo III, capo I,
della presente legge.
Lo stanziamento per il compenso particolare da corrispondere al
personale dell’Istituto superiore di sanita’ ai sensi dell’articolo
54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e’ determinato annualmente, con
la legge di bilancio, al netto delle somme per la corresponsione al
personale dell’istituto stesso dell’assegno perequativo pensionabile
di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 e dell’assegno
pensionabile di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 964, iscritte nel
bilancio di previsione per l’anno 1979, nonche’ di quella occorrente
per la corresponsione al personale della carriera dei dirigenti di
ricerca e dei ricercatori dell’assegno speciale mensile di cui al
secondo comma dell’articolo unico della predetta legge 20 dicembre
1977, n. 964.
La somma disponibile per detto compenso particolare viene
distribuita in ragione diretta della radice quadrata di parametri
convenzionali ricavati dividendo lo stipendio annuo lordo derivante
dall’inquadramento nelle qualifiche funzionali per il valore del
punto parametrale.
Per il solo personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei
ricercatori del predetto Istituto la misura del compenso particolare
viene ridotta di un importo pari all’assegno speciale mensile di cui
al secondo comma dell’articolo unico della legge 20 dicembre 1977, n.
964.
Il personale della carriera diplomatica continua ad essere
disciplinato dal proprio ordinamento di settore. Ai funzionari della
predetta carriera con il grado di segretario di legazione e di primo
segretario di legazione e’ attribuito il trattamento economico
previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nella settima
qualifica funzionale, con la relativa progressione economica per
anzianita’ di servizio indipendentemente dal grado rivestito.
Ai consiglieri di legazione che non abbiano ancora conseguito il
trattamento stabilito per il primo dirigente e’ attribuito il
trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato
inquadrati nell’ottava qualifica funzionale.
Al suddetto personale della carriera diplomatica si applicano i
precedenti articoli 4 e 24 nonche’ il primo, secondo, terzo, quarto e
quinto comma del presente articolo.
Il dipendente che transiti alla qualifica superiore consegue nella
nuova posizione, anche ai fini dell’ulteriore progressione economica,
lo stipendio, tra quelli conseguibili nella qualifica per classe e
scatti e con l’eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di
importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente
posizione.
Nel caso in cui nella nuova qualifica, ai sensi di quanto previsto
dal penultimo comma del presente articolo, siano stati attribuiti
aumenti di stipendio convenzionali, ai fini della ulteriore
progressione economica, il dipendente si intende collocato allo
scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti
convenzionali concessi.
ART. 26.
(Riassunzione personale carriera ausiliaria Ministero dei beni
culturali ed ambientali)
Il personale della carriera ausiliaria che sia appartenuto o
appartenga al ruolo dei custodi e guardie notturne di cui alla
tabella IV, 2, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805, e che non abbia ottenuto o abbia avuto,
revocato dal Ministero: dell’interno il riconoscimento della
qualifica di agente di pubblica sicurezza, prevista dal regio decreto
31 dicembre 1923, n. 3164, puo’ chiedere, entro novanta giorni dalla
risoluzione del rapporto di impiego, l’inquadramento, anche in
soprannumero, con la possibilita’ della compensazione di cui
all’ultimo comma del presente articolo, nel ruolo di cui alla tabella
IV, 1, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805, purche’ in possesso di tutti i requisiti previsti dal
testo unico degli impiegati civili dello Stato.
Per i rapporti gia’ risolti la domanda d’inquadramento, da parte
degli interessati, deve essere presentata entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
L’inquadramento avverra’, sentito il Consiglio di amministrazione
del Ministero dei beni culturali ed ambientali, lasciando vacanti; in
relazione al soprannumero di cui al primo comma del presente
articolo, un pari numero di posti nel ruolo dei custodi e guardie
notturne, con esclusione dei posti che hanno formato oggetto di
concorso, facendo salve le anzianita’ pregresse.
ART. 27.
(Inquadramento del personale del lotto e attribuzione dei nuovi
stipendi)
Il personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre
1938, n. 1933 e successive modificazioni ed integrazioni e’
inquadrato nelle seguenti qualifiche funzionali con decorrenza
giuridica dal 1 gennaio 1978 ed economica dal 1° luglio 1978:
a) IV qualifica: aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e
commessi avventizi;
b) V qualifica: ricevitori.
Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1
luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale
inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente comma,
si considera:
a) per gli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi
avventizi il trattamento economico complessivo lordo annuo percepito
al 1 luglio 1978 o alla data di assunzione se successiva per
stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui all’articolo 18,
terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni
previste dai decreti del Presidente e della Repubblica 11 maggio
1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718,
nonche’ per la valutazione ai fini dell’anzianita’ di servizio;
b) per i ricevitori del lotto il trattamento complessivo lordo
annuo costituito dallo stipendio convenzionale pari a quello della
classe iniziale della seconda qualifica della carriera esecutiva
amministrativa degli impiegati civili dello Stato, dall’assegno
perequativo previsto dall’articolo 18, primo comma, della legge 15
novembre, 1973, n. 734, e dagli altri emolumenti indicati al
precedente punto a).
Ai ricevitori che nel triennio 1975-77 hanno conseguito, una
riscossione media compresa tra 24 e 102 milioni di lire e’ attribuito
un assegno annuo ad personam, pari all’1,30 per cento dell’importo
eccedente i 24 milioni di lire. Ai ricevitori che nello stesso
triennio 1975-77 hanno conseguito una riscossione media superiore ai
102 milioni di lire e’ attribuito un assegno annuo ad personam di
lire 1.014.000. Dal 1° luglio 1978 e’ attribuito ai ricevitori del
lotto ed ai reggenti incaricati della gestione di una ricevitoria un
compenso graduale sulle riscossioni mensili eccedenti l’importo di
lire 8.500.000 da calcolare come segue:
0,60 per cento per le riscossioni comprese tra lire 8.500.000 e
lire 21.000.000;
0,15 per cento per le riscossioni eccedenti l’importo di lire
21.000.000.
L’assegno ad personam, non pensionabile, sara’ riassorbito con i
futuri miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali.
In ogni caso le eventuali maggiori somme riscosse dai ricevitori
(titolari e reggenti) fino all’entrata in vigore della presente legge
sono irripetibili.
Nei confronti del personale del lotto si applicano le disposizioni
di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni,
concernenti il congedo, le aspettative e le assenze dal servizio. Il
limite di eta’ stabilito per il collocamento a riposo d’autorita’,
dall’articolo 6, lettera a), della legge 6 agosto 1967, n. 699, e’
ridotto a 65 anni. Il personale che ha superato detto limite di eta’
sara’ collocato in pensione nell’arco di tre anni.
Per quanto non previsto nel precedente comma continuano ad
applicarsi nei confronti del personale del lotto le norme attualmente
vigenti fino a quando con successiva legge sara’ provveduto ad
adeguare lo stato giuridico derivante al personale stesso dalla
attribuzione della qualifica funzionale, nonche’ alla necessaria
revisione della disciplina e struttura del gioco del lotto.
Continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive
modificazioni.
ART. 28.
(Spese di gestione e pagamento delle retribuzioni al personale del
lotto)
Le spese di gestione previste dall’articolo 95 del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato
dall’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1079, fino a quando non saranno emanate nuove
disposizioni in materia, saranno sostenute dal ricevitore o reggente,
con diritto al rimborso nella misura e con le modalita’ stabilite dal
predetto articolo 95 e successive modificazioni.
Fino a quando non saranno apportate le necessarie variazioni di
bilancio, le retribuzioni al personale del lotto stabilite
dall’articolo 27 della presente legge continueranno ad essere
prelevate dai fondi della riscossione della ricevitoria a norma del
combinato disposto dell’articolo 86 del regio decreto-legge 19
ottobre 1938, n. 1933 e dell’articolo 191 del regio decreto 25 luglio
1940, n. 1077.
ART. 29.
(Trattamento di quiescenza del personale del lotto)
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, da emanarsi
entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, sara’
soppresso il “Fondo trattamento quiescenza ed assegni straordinari al
personale del lotto” ordinato dalla legge 6 agosto 1967, n. 699.
Con lo stesso decreto saranno stabilite:
a) l’assunzione da parte dello Stato di tutti i compiti,
istituzionali dell’Ente, di cui all’articolo 3 della sopracitata
legge n. 699, fra cui, in via primaria, l’onere relativo alla
corresponsione degli assegni vitalizi al personale del lotto cessato
dal servizio anteriormente al 1 gennaio 1978 e le pensioni spettanti
al personale posto in quiescenza successivamente a tale data, ad
eccezione di quei compiti non piu’ compatibili con lo stato giuridico
derivante dall’attribuzione al personale del lotto della qualifica
funzionale;
b) l’erogazione, per le cessazioni dal servizio successive al 1
gennaio 1978, della indennita’ di buonuscita, a carico dell’ENPAS,
anche per i servizi o periodi gia’ riconosciuti utili
nell’ordinamento dell’Ente soppresso mediante versamento all’ENPAS
stesso delle indennita’ maturate;
c) l’attribuzione allo Stato del patrimonio dell’Ente;
d) l’assunzione da parte dello Stato di tutte le attivita’ e
passivita’ dell’Ente;
e) le modalita’ d’applicazione relative alle precedenti lettere
a), c), d).
Fino all’entrata in vigore del predetto decreto le pensioni al
personale del lotto continueranno ad essere erogate dall’Ente fondo,
tramite le direzioni provinciali del tesoro, secondo le norme e con
le modalita’ attualmente vigenti, salvo adeguamento e riliquidazione
da parte dello Stato di quelle con decorrenza originaria successiva
al 1 gennaio 1978.
Analogamente l’Ente fondo continuera’ ad erogare le indennita’ di
buonuscita salvo adeguamento e riliquidazione da parte dell’ENPAS per
le cessazioni dal servizio successive alla stessa data del 1 gennaio
1978, previa regolamentazione delle posizioni contributive per il
periodo compreso fra la data di decorrenza giuridica dello
inquadramento e quella di decorrenza economica.
ART. 30.
(Personale del ruolo speciale ad esaurimento e non di ruolo)
Ai fini dell’inquadramento nelle qualifiche funzionali del
personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22
dicembre 1960, n. 1600, ferme restando le altre disposizioni della
presente legge, si ha riguardo alle mansioni svolte, per almeno tre
anni, risultanti da atti formali. A tali fini sara’ adottato apposito
decreto del Ministro del tesoro inquadrando gli interessati nelle
qualifiche seconda, quarta, sesta e settima a seconda che le mansioni
relative si riferiscano a quelle delle carriere, rispettivamente,
ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive.
E’ soppresso l’articolo 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.
Al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato
classificato nelle categorie prima, seconda, terza e quarta, previste
dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n.
100, e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie
salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli
operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive
modificazioni, e’ corrisposto, a decorrere dal 1 luglio 1978, lo
stipendio iniziale previsto dall’articolo 24 della presente legge,
rispettivamente, per le qualifiche settima, sesta, quarta e seconda.
Lo stipendio del personale di cui al precedente comma e’ soggetto
ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.
Al predetto personale non di ruolo provvisto al 1 luglio 1978, o
alla data di assunzione se successiva, di un trattamento complessivo,
determinato ai sensi del primo comma dell’articolo 25 della presente
legge, di importo superiore allo stipendio iniziale del livello di
riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per
assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quello
stesso importo.
Per l’inquadramento in ruolo del suddetto personale non di ruolo si
applica l’articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, riducendo a
meta’ l’anzianita’ di servizio richiesta e conferendo lo stipendio
iniziale del livello di riferimento. Detta riduzione non potra’
comunque retrodatare l’inquadramento in ruolo a data anteriore al 1
gennaio 1978 agli effetti giuridici e a data anteriore al 1 luglio
1978 agli effetti economici.
ART. 31.
(Personale assunto ai sensi di disposizioni speciali)
Il sottoelencato personale civile assunto dalle amministrazioni
dello Stato ai sensi delle disposizioni a fianco indicate, in
servizio alla data del 30 aprile 1979 ed in possesso di tutti i
requisiti prescritti, ad eccezione del limite di eta’ e del titolo di
studio, e’ collocato, a domanda da presentare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere
favorevole del consiglio di amministrazione, nelle categorie del
personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio
decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni ed
integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a
quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n.
90 e successive modificazioni, a seconda delle mansioni per le quali
e’ avvenuta la assunzione o la conferma in servizio e con
l’attribuzione, a decorrere dal 1 luglio 1978 o dalla data di
assunzione se successiva, del trattamento economico previsto per le
categorie stesse dal precedente articolo 30.
Presidenza del Consiglio dei ministri:
personale assunto con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ((22)) luglio 1967, regolarmente retribuito a carico del
bilancio dello Stato;
personale retribuito a presentazione di fattura, utilizzato per
l’espletamento di mansioni di tipo direttivo, di concetto, esecutivo
ed ausiliario dall’ufficio del Ministro per il coordinamento della
ricerca scientifica e tecnologica.
Ministero di grazia e giustizia:
personale incaricato ai sensi degli articoli 9 e 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103;
dattilografi e stenodattilografi assunti ai sensi dell’articolo
27 della legge 11 agosto 1973, n. 533;
traduttori-interpreti, incaricati ai sensi della legge 14 luglio
1967, n. 568.
Ministero della difesa:
personale assunto con contratto ai sensi della legge 29 settembre
1962, numero 1483;
personale assunto a contratto per le esigenze degli addetti
militari all’estero ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27
dicembre 1973, n. 838.
Ministero degli affari esteri:
personale assunto con contratto ai sensi degli articoli 11, 12 e
13 della legge 17 luglio 1970, n. 569. In relazione al collocamento
nelle categorie non di ruolo di tale personale non si applica il
penultimo comma del presente articolo;
traduttori ed interpreti di cui allo articolo 24, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
personale “utilizzato” presso il dipartimento per la cooperazione
allo sviluppo per esigenze connesse all’attuazione di iniziative
sovvenzionate ai sensi dell’articolo 5, lettera i), della legge 15
dicembre 1971, n. 1222;
personale utilizzato presso gli uffici dell’amministrazione
centrale retribuito ai sensi dell’articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
personale di cui alla lettera e) dell’articolo 17 della legge 9
febbraio 1979, n. 38, in servizio presso il dipartimento per la
cooperazione allo sviluppo.
Ministero delle finanze:
personale incaricato ai sensi dell’articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103.
Ministero dei lavori pubblici:
personale assunto con contratto ai sensi dell’articolo 5 della
legge 24 dicembre 1969, n. 1013, e degli articoli 5 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186.
Ministero dei trasporti:
personale assunto con contratto a termine ai sensi dell’articolo
6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825.
Ministero del bilancio e della programmazione economica:
personale assunto a contratto a tempo pieno ai sensi
dell’articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito
nella legge 4 agosto 1973, n. 497.
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato:
personale della segreteria del Comitato interministeriale prezzi
che svolge prestazioni di stabile collaborazione con le mansioni:
ispettive, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;
di concetto, esecutive e ausiliarie, anche retribuito a
presentazione di fattura.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
collocatori a contratto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge
16 maggio 1956, n. 562 e successive modificazioni.
Per il personale a contratto in servizio al Ministero del bilancio
e della programmazione economica, ai fini della determinazione dello
stipendio spettante nella categoria di inquadramento, si ha riguardo
alla retribuzione annua percepita al 1 luglio 1978 diminuita di un
tredicesimo nonche’ della somma pari all’ammontare annuo in vigore a
quella data dell’indennita’ integrativa speciale che, a partire dalla
medesima data, e’ corrisposta allo stesso titolo in aggiunta allo
stipendio.
Per il personale assunto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n.
1483, e successive modificazioni ed integrazioni, degli articoli 11,
12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, dell’articolo 17 della
legge 9 febbraio 1979, n. 38, degli articoli 10 e 11 della legge 27
dicembre 1973, n. 838, dell’articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 settembre 1973, numero 1186, dell’articolo 5
della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 4 e 5 della
legge 16 maggio 1956, n. 562, e successive modificazioni,
dell’articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito
nella legge 4 agosto 1973, numero 497, dell’articolo 6 della legge 22
dicembre 1973, n. 825, il servizio prestato anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge e’ considerato servizio non
di ruolo ai fini del successivo inquadramento in ruolo. Tale
inquadramento non potra’ comunque avere decorrenza giuridica ed
economica anteriore, rispettivamente, al 1 gennaio 1978 e al 1 luglio
- Il personale del Ministero degli affari esteri, assunto ai sensi
degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569,
inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla
tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100,
potra’ continuare a prestare servizio all’estero occupando posti di
cancelliere, assistente commerciale, coadiutore, commesso o autista a
seconda se di concetto, esecutivo o ausiliario.
In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo del
personale di cui al presente articolo, sono ridotti di altrettante
unita’ i contingenti dello stesso personale previsti dalle norme che
ne hanno consentito l’assunzione.
Nei confronti del predetto personale si applica l’articolo 2 della
legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla meta’ della
anzianita’ di servizio richiesta per l’inquadramento che compete
nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.
ART. 32.
(Assistenti sociali utilizzati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale) Gli assistenti sociali dipendenti dall’Ente italiano di servizio
sociale assegnati, alla data del 30 aprile 1979, in relazione alla
trattazione specializzata di particolari problemi dei lavoratori
migranti e delle loro famiglie, a svolgere la propria attivita’
presso gli organi periferici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in base alla convenzione del 1 luglio 1967 e
successivi rinnovi, in possesso dei diplomi di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado e di quello di assistente sociale e di
tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di eta’, sono
collocati, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa risoluzione ad ogni
effetto del precedente rapporto, e su parere favorevole del Consiglio
di amministrazione, nella categoria seconda del personale non di
ruolo prevista dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4
febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.
Al predetto personale compete dal 1 luglio 1978 lo stipendio annuo
lordo iniziale previsto per la sesta qualifica funzionale, soggetto
ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.
L’eventuale differenza tra la retribuzione percepita a titolo di
assegni a carattere fisso e continuativo presso l’Ente italiano di
servizio sociale e lo stipendio spettante ai sensi del precedente
comma sara’ attribuita al personale interessato con assegno personale
riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo
dovuti.
Nei confronti di detto personale si applica l’articolo 2 della
legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla meta’ della
anzianita’ di servizio richiesta per l’inquadramento in ruolo che
compete nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.
ART. 33.
(Personale utilizzato nelle comunita’ dei Corpi di polizia) Il personale che al 30 aprile 1979 risulti utilizzato a tempo pieno
ed in modo continuativo presso le comunita’ del Corpo degli agenti di
pubblica sicurezza, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, se in possesso di tutti i requisiti prescritti,
ad eccezione del limite di eta’ e del titolo di studio, e’ collocato,
a domanda da produrre entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio
di amministrazione, nella categoria dei dipendenti non di ruolo dello
Stato, classificandolo alla quinta categoria che viene pertanto
istituita, in aggiunta a quelle della tabella I allegata al regio
decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed
integrazioni, per il disimpegno delle mansioni per le quali il
personale stesso e’ stato assunto.
Al predetto personale compete dal 1 luglio 1978 lo stipendio annuo
lordo iniziale della prima qualifica funzionale, suscettibile degli
aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.
ART. 34.
(Personale della scuola elementare collocato fuori ruolo) Il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola
elementare, collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi
dell’articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, puo’ optare,
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
per il collocamento nel corrispondente ruolo organico
dell’amministrazione presso cui presta servizio. Il personale
docente, che nel preesistente ordinamento ha conseguito il parametro
397 alla data di entrata in vigore della presente legge, e’
equiparato, ai fini dell’inquadramento nelle qualifiche funzionali,
ai segretari capi; quello che ha conseguito il parametro 330 e 280 e’
equiparato ai segretari principali. Il personale ispettivo e
direttivo e’ equiparato al personale della carriera direttiva con
qualifica di direttore aggiunto di divisione.
Il predetto personale e’ inquadrato nelle rispettive qualifiche
funzionali in soprannumero e in tale posizione soprannumeraria
permane fino alla emanazione della legge per la determinazione delle
dotazioni organiche di qualifica, di cui al precedente articolo 5.
Al personale di cui ai precedenti commi si applica la normativa di
stato giuridico e di trattamento economico, relativa al personale
appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato
nel ruolo di provenienza e’ valido a tutti gli effetti come servizio
effettuato nel ruolo di inquadramento.
ART. 35.
(Inquadramento personale ex imposte di consumo) Il personale delle abolite imposte di consumo di nomina comunale,
di nomina privata di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro
21 aprile 1940, in servizio alle dipendenze del Ministero delle
finanze alla data del 1 gennaio 1978 ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, e’ inquadrato,
salvo quanto previsto nei successivi commi, nella qualifica
funzionale settima, sesta, quarta e seconda, con decorrenza giuridica
dalla stessa data ed economica dal 1 luglio 1978, avuto riguardo alle
funzioni determinate, rispettivamente, dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del
decreto del Ministro delle finanze n. 7/3726 del 4 agosto 1977,
emanato in attuazione dell’articolo 15, primo comma, della legge 4
agosto 1975, n. 397.
Il personale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 23
dicembre 1948 e 14 luglio 1969 e’ escluso dall’inquadramento nelle
nuove qualifiche funzionali.
Il personale di nomina privata che alla data del 1 gennaio 1978
rivestiva le sotto elencate qualifiche e’ inquadrato nella qualifica
funzionale per ciascuna indicato:
impiegato d’ordine di amministrazione centrale e brigadiere di
gestione: quinta qualifica;
capo ufficio aziende locali non dirigente, ispettore di aziende
locali, cassiere principale e impiegato di concetto di
amministrazione centrale: settima qualifica;
direttore di seconda categoria, vice direttore di prima categoria
e ispettore centrale: ottava qualifica.
Il personale di nomina comunale che alla data del 1 gennaio 1978
rivestiva le qualifiche terminali delle carriere ausiliarie,
esecutive, di concetto e direttive specificatamente previste nei
regolamenti dei comuni di provenienza, e’ collocato nella qualifica
funzionale immediatamente superiore a quella nella quale e’
inquadrato il personale delle altre qualifiche delle rispettive
carriere.
Per il dipendente che successivamente al 1 luglio 1978 abbia
conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per
effetto della progressione economica si procede ad un nuovo
inquadramento, con decorrenza dalla data di conseguimento dei
miglioramenti stessi.
Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge verranno
effettuate le promozioni di cui all’articolo 13 del decreto del
Presidente, della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.
Nel caso in cui la qualifica superiore, conferita in attuazione del
citato articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.
649, comporti l’inquadramento nella qualifica funzionale superiore,
si procede, con effetto dalla data di decorrenza della promozione, al
nuovo inquadramento nella suddetta qualifica funzionale con le
modalita’ di cui al presente articolo.
Nell’ipotesi in cui il conferimento della qualifica superiore non
comporti l’inquadramento nella qualifica funzionale superiore, si
procede comunque ad un nuovo inquadramento economico nella qualifica
funzionale di competenza, con effetto dalla data di decorrenza della
promozione.
Art. 36.
(Attribuzione dei nuovi stipendi al personale delle ex imposte di
consumo) Per la determinazione del nuovo stipendio annuo spettante dal 1
luglio 1978, si considerano le voci retributive fisse e continuative
soggette a contribuzione ai fini pensionistici, nonche’ le
aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11
maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n.
718, e quanto attiene alla valutazione, ai fini economici,
dell’anzianita’ di servizio.
Ai fini dell’individuazione del trattamento economico utile per
l’inquadramento nella qualifica funzionale di competenza, l’importo
annuo di cui al primo comma e’ diminuito di un tredicesimo, nonche’
della somma pari all’ammontare annuo dell’indennita’ integrativa
speciale in vigore dalla data del 1 luglio 1978.
L’importo relativo alle variazioni dell’indennita’ di contingenza
verificatesi dal 1 luglio 1978 alla data di entrata in vigore della
presente legge e’ aggiunto alla somma detratta ai sensi del
precedente comma per indennita’ integrativa speciale per essere
corrisposta, in aggiunta allo stipendio, a titolo di indennita’ di
contingenza.
Le variazioni dell’indennita’ di contingenza continuano ad
applicarsi nei confronti del personale di nomina privata secondo i
criteri di cui al primo comma dell’articolo 2 del decreto-legge 1
febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31
marzo 1977, n. 91.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il
valore del punto di contingenza spettante per i gradi dal settimo al
dodicesimo del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile
1940 e regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 649, e’ adeguato alla misura di lire 2.389 stabilita
dall’accordo interconfederale del 25 gennaio 1975.
La tredicesima mensilita’ spettante al personale di nomina privata
e’ costituita da un dodicesimo dello stipendio annuo previsto per
qualifica di competenza, nonche’ dall’indennita’ di contingenza
spettante per il mese di dicembre di ciascun anno.
ART. 37.
(Trattamento di previdenza al personale delle ex imposte di consumo) Per i trattamenti di pensione e di anzianita’ e per le relative
contribuzioni previste per il personale delle abolite imposte di
consumo restano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649,
salvo quanto previsto dal successivo comma.
Al personale delle abolite imposte di consumo iscritto al Fondo
speciale di previdenza INPS regolato dal regio decreto 20 ottobre
1939, n. 1863, e successive modificazioni, si applicano le
disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
fermo restando il diritto alle indennita’ comunque spettanti per la
risoluzione del rapporto di lavoro.
ART. 38.
(Trattamento economico degli ufficiali giudiziari ed aiutanti
ufficiali giudiziari e coadiutori) Con effetto dal 1 luglio 1978 gli articoli 148, 155, 169, 171 e 178
dell’ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive
modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
ART. 148 – “All’ufficiale giudiziario che con la percezione dei
diritti al netto del due per cento per le spese d’ufficio e del dieci
per cento per la tassa erariale non venga a percepire l’importo dello
stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla sesta
qualifica funzionale, compete a carico dell’erario un’indennita’
integrativa fino a raggiungere l’importo medesimo.
Tale importo e’ progressivamente elevato, in relazione
all’anzianita’ di servizio maturata dall’ufficiale giudiziario,
all’ammontare dello stipendio spettante ai dipendenti della sesta
qualifica funzionale di pari anzianita’ di servizio.
Il presidente della corte di appello provvede alla virtuale
attribuzione ai fini suddetti delle classi di stipendio e degli
aumenti periodici biennali nei limiti, alle condizioni e con la
procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.
Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato
dell’anzianita’ di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in
materia, agli impiegati dello Stato, e’ attribuito agli ufficiali
giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento
economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su
proposta del presidente della corte di appello, sentito il pubblico
ministero”.
ART. 155 – “Quando l’ammontare dei diritti computabili ai fini
dell’indennita’ integrativa al netto del due per cento per le spese
di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale superi
annualmente lo importo dello stipendio spettante al personale
appartenente alla sesta qualifica funzionale avente la stessa
anzianita’ di servizio dell’ufficiale giudiziario, lo stesso deve
versare all’erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente
tale importo”.
ART. 169 “All’aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti
percepiti al netto del due per cento per le spese di ufficio e del
dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l’importo
dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla
quarta qualifica funzionale compete a carico dell’erario una
indennita’ fino a raggiungere l’importo medesimo.
Tale importo e’ progressivamente elevato, in relazione
all’anzianita’ di servizio maturata dall’aiutante ufficiale
giudiziario, all’ammontare dello stipendio spettante al personale
della quarta qualifica funzionale di pari anzianita’ di servizio.
Si applicano all’aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di
cui al terzo e quarto comma dell’articolo 148.
Per la liquidazione della indennita’ integrativa, l’ufficiale
giudiziario o, dove esiste, l’ufficiale giudiziario dirigente esegue
le prescrizioni di cui al primo comma dell’articolo 149 anche nei
confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso articolo
149 e negli articoli 150 e 152″.
ART. 171. – “Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le
disposizioni di cui all’articolo 154.
Quando l’ammontare dei diritti computabili ai fini dell’indennita’
integrativa, al netto del due per cento per le spese di ufficio e del
dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l’importo
dello stipendio spettante al personale appartenente alla quarta
qualifica funzionale avente la stessa anzianita’ di servizio
dell’aiutante ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare
all’erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale
importo”.
ART. 178. – “Al coadiutore che con la percezione dei diritti di cui
al precedente articolo, al netto del dieci per cento delle tasse
erariali sui diritti medesimi, non consegue l’importo dello stipendio
iniziale spettante al personale appartenente alla quarta qualifica
funzionale compete, a carico dell’erario, una indennita’ integrativa
sino a raggiungere l’importo medesimo.
Tale importo e’ progressivamente elevato, in relazione
all’anzianita’ di servizio maturata dal coadiutore, all’ammontare
dello stipendio spettante al personale della quarta qualifica
funzionale, di pari anzianita’ di servizio.
La liquidazione, il controllo delle indennita’ ed il versamento
delle eccedenze all’erario sono effettuati a norma degli articoli
149, 150, 151 e 171, in quanto applicabili”.
ART. 39.
(Trattamento economico degli ufficiali giudiziari, aiutanti,
ufficiali giudiziari e coadiutori in servizio al 1 luglio 1978) Ai fini della determinazione dell’indennita’ integrativa di cui
agli articoli 148, 169 e 178 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni,
spettante agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e
coadiutori dal 1 luglio 1978 o dalla data di assunzione se
successiva, in relazione alla qualifica funzionale di riferimento di
cui al precedente articolo 38 si ha riguardo al trattamento economico
complessivo annuo lordo della qualifica statale presa a riferimento a
tali fini dagli stessi articoli del predetto decreto n. 1229,
costituito dallo stipendio, dall’assegno perequativo pensionabile
stabilito dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, dalle aggiunzioni di
cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n.
268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonche’ da
quanto attiene alla valutazione ai fini economici dell’anzianita’ di
servizio, considerando a quest’ultimo riguardo la stessa anzianita’
di servizio dell’interessato.
Nel caso in cui il trattamento economico, come sopra determinato,
sia inferiore allo stipendio iniziale della qualifica funzionale di
riferimento, aia fini della indennita’ integrativa si considera il
predetto stipendio.
Qualora invece detto trattamento sia superiore, agli stessi fini si
considera lo stipendio della qualifica di riferimento, tra quelli
conseguibili nella qualifica medesima per classe o scatti, anche
convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al
trattamento stesso. Ove siano stati computati aumenti di stipendio
convenzionali, per la ulteriore progressione economica da valutare ai
fini dell’indennita’ integrativa si considera la posizione relativa
allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti
convenzionali.
Per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari che
al 1 luglio 1978 abbiano un’anzianita’ di servizio non inferiore ai
trenta anni, ai fini della determinazione dell’indennita’ integrativa
di cui al presente articolo, si considera lo stipendio previsto,
rispettivamente, per la settima e la quinta qualifica funzionale.
ART. 40.
(Inquadramento nelle qualifiche funzionali dei segretari comunali) I segretari comunali con parametro di stipendio 190 e 257 sono
inquadrati, ai fini giuridici dal 1° gennaio 1978 ed economici dal 1
luglio 1978, alla qualifica funzionale settima e transitano a quella
ottava al compimento dell’anzianita’ prevista dalle norme vigenti per
la promozione alla qualifica di segretario capo, previa dichiarazione
scritta di disponibilita’ a trasferirsi in sedi di classe terza con
le modalita’ previste dalle vigenti disposizioni.
Con le stesse decorrenze di cui al precedente comma sono inquadrati
nell’ottava qualifica funzionale:
i segretari capi titolari di comuni della classe terza;
i segretari capi titolari di comuni della classe quarta con
parametro di stipendio 387 e superiore;
i segretari capi titolari di comuni della classe quarta con
parametro di stipendio 307, previa dichiarazione scritta di cui al
comma precedente. In mancanza di detta dichiarazione gli interessati
potranno accedere all’ottava qualifica funzionale solo al compimento
dell’anzianita’ prevista dalla tabella D allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, per il
conseguimento del parametro di stipendio 387.
In deroga al disposto di cui all’articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i segretari capi
inquadrati nella ottava qualifica funzionale previa dichiarazione di
cui al presente articolo potranno essere trasferiti d’ufficio dal
prefetto o dal Ministero dell’interno, secondo la rispettiva
competenza, in sedi della classe terza della stessa o di altra
provincia, nell’ambito regionale, rimaste vacanti dopo l’espletamento
dei concorsi di cui all’articolo 7 del medesimo decreto.
I segretari comunali idonei dei concorsi per esami e per titoli ai
posti della soppressa qualifica di segretario capo di 1ª classe
espletati ai sensi dell’articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604
e dell’articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, e della
qualifica di segretario generale di 2ª classe espletati ai sensi
dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno
1972, n. 749, saranno inseriti nelle graduatorie dei due concorsi
immediatamente successivi che verranno banditi per la copertura di
posti di segretario generale di 2ª classe dopo l’entrata in vigore
della presente legge.
Tale inserimento avverra’ sulla base del punteggio riportato nelle
prove d’esame integrato con quello che sara’ attribuito dalla
commissione del concorso agli eventuali titoli posseduti.
Il punteggio complessivo sara’ maggiorato dal coefficiente di
anzianita’ che sara’ stabilito con decreto del Ministro dell’interno
su proposta di un gruppo misto formato di rappresentanti dei
Ministeri dell’interno, del tesoro, nonche’ dell’Associazione
nazionale comuni d’Italia, della Unione province d’Italia e delle
organizzazioni sindacali provinciali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale.
ART. 41.
(Attribuzione nuovo stipendio ai segretari comunali) Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1
luglio 1978 o dalla data dell’assunzione se successiva, al personale
collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente
articolo 40 si considera il trattamento economico complessivo annuo
lordo percepito alla predetta data o alla data di assunzione se
successiva, per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui
alla legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti
del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile
1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718. Si considera altresi’
l’importo corrispondente ad un aumento periodico del 2,50 per cento
dello stipendio iniziale della qualifica di inquadramento per ogni
tre anni interi di servizio di ruolo o riconosciuto tale, prestato in
qualita’ di segretario comunale fino alla data del 30 giugno 1978,
per un massimo di sei trienni, con esclusione dei primi tre anni di
servizio.
Si applicano il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma del
precedente articolo 25.
Il compenso mensile spettante ai sensi dell’articolo 39, secondo
comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, agli incaricati delle
funzioni di segretario comunale presso comuni della classe quarta e’
pari allo stipendio iniziale della settima qualifica.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)).
TITOLO II
PERSONALE DELLA SCUOLA
CAPO I
NORME RELATIVE AL PERSONALE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE,
SECONDARIA E ARTISTICA DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E DELLE SCUOLE
SPECIALI DELLO STATO
ART. 42.
(Categorie di personale)
Il presente titolo si applica al personale statale della scuola
materna, elementare, secondaria e artistica, delle istituzioni
educative e delle scuole speciali dello Stato, che svolge le funzioni
proprie dell’attuale personale:
ispettivo tecnico-periferico;
direttivo;
docente;
educativo;
non docente.
ART. 43.
(Funzioni)
Le funzioni e le attribuzioni proprie del personale di cui al
precedente articolo 42 sono quelle definite nei decreti del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e n. 420, e nelle
precedenti disposizioni in vigore, salvo quanto previsto nel
successivo articolo 45 per il personale non docente.
ART. 44.
(Ordinamento del personale)
L’ordinamento del personale della scuola si articola in otto
qualifiche funzionali a cui corrispondono i livelli retributivi di
cui al successivo articolo 50.
ART. 45.
(Qualifiche e profili professionali)
Le qualifiche funzionali del personale non docente dovranno
conformarsi ai principi indicati nell’articolo 2 della presente
legge.
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge saranno
identificati con le modalita’ di cui all’articolo 9 della legge 22
luglio 1975, n. 382, sentita una apposita commissione, i profili
delle singole qualifiche in armonia con quanto disposto dal primo
comma del presente articolo.
La commissione di cui al comma precedente, presieduta da un
sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e
composta pariteticamente da sei rappresentanti dell’amministrazione e
da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale, e’ nominata entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con
decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro del tesoro.
Per la formulazione dei profili si applica quanto disposto
nell’articolo 3, primo comma, della presente legge.
ART. 46.
(Inquadramento nelle qualifiche funzionali)
Il personale in servizio alla data del 1 giugno 1977 e’ inquadrato
nelle qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed
economici dal 1° aprile 1979, avuto riguardo alla qualifica rivestita
al 1 giugno 1977 e secondo le seguenti corrispondenze:
nella seconda qualifica gli accudienti di convitto;
nella terza qualifica i bidelli, i guardarobieri, i custodi dei
convitti e degli educandati, gli aiutanti cuochi e gli aiutanti
guardarobieri;
nella quarta qualifica il personale delle carriere esecutive e
gli assistenti della scuola materna;
nella quinta qualifica il personale della carriera di concetto di
segreteria;
nella sesta qualifica i docenti di materie per il cui
insegnamento e’ richiesto il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o equipollente; il personale educativo;
nella settima qualifica i docenti di materie per il cui
insegnamento e’ richiesto il diploma di laurea o il diploma di
istituto superiore e i docenti equiparati ai sensi della nota 2 alla
tabella C, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88,
compresi tutti gli insegnanti di educazione tecnica della scuola
media; i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento; gli
assistenti dei licei artistici;
nell’ottava qualifica il personale ispettivo tecnico-periferico e
il personale direttivo.
Il personale delle carriere esecutive che, alla data del 1 aprile
1979, abbia la qualifica di applicato superiore od equiparata, ovvero
abbia maturato l’anzianita’ per conseguirla senza scrutinio o l’abbia
comunque conseguita prima dell’entrata in vigore della presente
legge, e’ collocato in un livello retributivo ad esaurimento con
stipendio iniziale annuo lordo di lire 3.150.000.
Il personale della carriera di concetto che, alla data del 10
aprile 1979, abbia la qualifica di segretario capo, ovvero abbia
maturato l’anzianita’ per conseguirla senza scrutinio o l’abbia
comunque conseguita prima dell’entrata in vigore della presente
legge, e collocato nella sesta qualifica ai soli fini retributivi.
L’inquadramento di cui ai precedenti secondo e terzo comma sara’
disposto anche nei confronti del personale, rispettivamente, delle
carriere esecutive con qualifica di applicato od equiparata e della
carriera di concetto con qualifica di segretario, ai quali, alla data
di entrata in vigore della presente legge, risultino attribuiti
rispettivamente il parametro 213 ed il parametro 297. Detto
inquadramento avverra’ gradualmente al maturare dell’anzianita’
richiesta dal precedente ordinamento per lo scrutinio alle qualifiche
di applicato superiore od equiparate e segretario capo.
Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1 giugno 1977 e la
data di entrata in vigore della presente legge, e’ inquadrato nelle
qualifiche funzionali con l’osservanza dei criteri indicati nel
presente articolo.
Per i dipendenti assunti nel periodo tra il 1 giugno 1977 e il 1°
aprile 1979 l’inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica
dalla data indicata nel provvedimento di nomina ed economica dal 1
aprile 1979; per coloro che sono stati nominati successivamente a
questa ultima data l’inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza
giuridica dalla data indicata nel provvedimento di nomina ed
economica dalla effettiva assunzione del servizio.
Ove la data di decorrenza giuridica indicata nel provvedimento di
nomina fosse anteriore al 1 giugno 1977, la decorrenza giuridica
dell’inquadramento nelle qualifiche viene fissata a questa ultima
data, fermo restando il riconoscimento del periodo anteriore al 1
giugno 1977 ai fini della determinazione del maturato economico della
vecchia carriera.
ART. 47.
(Accesso alle qualifiche funzionali e passaggi di qualifica)
L’assunzione del personale di cui al presente titolo e’
disciplinata dalla normativa vigente in materia.
Il personale non docente puo’ partecipare ai concorsi pubblici per
l’accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, se in
servizio in quella inferiore da almeno 5 anni senza demerito,
indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per
l’accesso alla qualifica funzionale superiore, purche’ detto titolo
non sia specificamente richiesto dal particolare tipo di attivita’
tecnica o specialistica.
I concorsi riservati previsti dall’articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si svolgono per
il passaggio dalla II alla III qualifica e dalla 111 alla IV
qualifica per una aliquota di posti del 40 per cento e dalla IV alla
V qualifica per una aliquota di posti del 30 per cento.
Per il passaggio dalla II alla III qualifica si applicano le stesse
disposizioni previste dall’articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per il passaggio dalla III
alla IV qualifica.
Ai fini di cui al presente articolo nel primo quinquennio
decorrente dalla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento, e’
considerata equipollente all’anzianita’ di qualifica quella di
carriera.
ART. 48.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 1989, N. 357, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 DICEMBRE 1989, N. 417)).
ART. 49.
(Passaggio dalla II alla III qualifica)
Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili
nella III qualifica funzionale sono interamente assegnati mediante
concorsi riservati per titoli al personale non docente inquadrato
nella II qualifica.
Il numero dei posti da assegnare ai concorsi riservati di cui al
precedente comma dovra’ complessivamente raggiungere, man mano che si
verificano le disponibilita’, il numero delle unita’ di personale
interessato.
ART. 50.
(Stipendi)
A decorrere dal 1 giugno 1977 ai fini giuridici e dal 1 aprile 1979
agli effetti economici, al personale inquadrato ai sensi del
precedente articolo 45 nelle qualifiche funzionali competono i
seguenti stipendi annui lordi iniziali:
prima qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 1.800.000
seconda qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 2.196.000
terza qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 2.556.000
quarta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 2.790.000
quinta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 3.600.000
sesta qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 3.924.000
settima qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 4.500.000
ottava qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 5.400.000
Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio
senza demerito nella qualifica di appartenenza sono attribuite altre
classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello
stipendio iniziale di livello.
Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa
l’ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50
per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni
biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di
stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbibili al
conseguimento della classe di stipendio successiva.
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se
convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del
mese nel quale sorge il relativo diritto.
Il servizio prestato nell’anno non viene valutato ai fini della
progressione economica e dell’anzianita’ richiesta per il passaggio
alla qualifica funzionale superiore nei confronti del personale che
abbia riportato in quell’anno una delle sanzioni disciplinari di cui
ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 417 e
420, rispettivamente, agli articoli 94 e 16, superiore alla censura,
salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Per il personale docente di cui alla tabella C, quadro I, annessa
al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, immesso in ruolo con
effetto da data anteriore al 31 maggio 1979, l’anzianita’ maturata al
1 giugno 1979 e’ aumentata di un anno agli effetti della progressione
di carriera.
Lo stipendio di cui al presente titolo e’ onnicomprensivo, salva
l’attribuzione dell’indennita’ integrativa speciale, della 13ª
mensilita’ e, ove spettanti, delle quote di aggiunta di famiglia, del
compenso per lavoro straordinario, del trattamento di missione, delle
indennita’ e degli assegni per il servizio all’estero, dei compensi
per partecipazione a commissioni di esame nelle scuole elementari,
secondarie e artistiche, dell’indennita’ di rischio, del compenso per
prestazioni di lavoro in orario notturno e festivo, dell’assegno di
sede, del compenso previsto per i direttori didattici dall’articolo
28 della legge 15 novembre 1973, n. 734, di eventuali assegni
personali non pensionabili e di ogni altra indennita’ prevista da
norme speciali.
ART. 51.
(Attribuzione nuovi stipendi)
Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1
aprile 1979 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al
personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del
precedente articolo 45 si considera il trattamento economico
complessivo lordo annuo spettante alla stessa data per:
1) stipendio comprensivo degli aumenti periodici comunque
attribuiti e assegno annuo pensionabile di cui all’articolo 12 della
legge 30 luglio 1973, n. 477;
2) somma di lire 300.000 annue di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;
3) somma di lire 120.000 annue di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;
4) somma di lire 276.000 annue prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 962, per il
personale non docente;
5) somma di lire 120.000 annue a favore del personale non docente
nella carriera esecutiva avente i parametri 143 e 163 e la somma di
lire 200.000 annue per il personale della medesima carriera avente i
parametri 183 e 213, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;
6) somma corrisposta in ragione di lire 9.600 annue per ogni anno
di servizio comunque prestato;
7) eventuali assegni personali pensionabili in godimento.
Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato
non raggiunga lo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento,
la differenza e’ attribuita come segue:
lire 20.000 mensili, ovvero l’intera differenza se d’importo
inferiore, dal 1 aprile 1979;
ulteriori lire 25.000 mensili, ovvero tutta la restante somma se
d’importo inferiore, dal 1 gennaio 1980;
l’importo residuo dal 1° gennaio 1981.
Al suddetto personale e’ assicurata la ulteriore progressione
economica per maturata anzianita’, ancorche’ non sia stata
interamente corrisposta la differenza per la classe di stipendio
iniziale, attribuendo gli aumenti periodici sullo stipendio iniziale
di qualifica funzionale o la differenza con la classe successiva e
aggiungendone l’importo alle somme come sopra determinate.
Le differenze fra il trattamento economico complessivo come sopra
determinato per le posizioni iniziali delle singole carriere previste
dall’ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge e i nuovi stipendi iniziali delle qualifiche
funzionali sono dovute, negli importi e alle scadenze indicate al
precedente secondo comma, anche al personale nominato in ruolo dopo
il l” aprile 1979 e al personale non di ruolo. Al personale docente
non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all’orario
settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di
ruolo le somme predette sono dovute in proporzione.
Qualora il trattamento determinato ai sensi del primo comma sia
superiore allo stipendio iniziale di qualifica, e’ attribuito lo
stipendio tra quelli conseguibili nella qualifica stessa per classi e
scatti e con la eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di
importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.
Nei confronti del personale cui dopo il 1° aprile 1979 viene
ricostruita la posizione economica per retrodatazione di nomina in
ruolo e per riconoscimenti di servizi pre-ruolo anche con effetto
successivo, si procede prima alla determinazione del maturato
economico della vecchia carriera e successivamente alla collocazione
nel nuovo ordinamento retributivo secondo i criteri di cui al
presente articolo.
Per il dipendente che, successivamente al 1° aprile 1979, abbia
conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per
effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un
nuovo inquadramento nella qualifica funzionale con decorrenza dalla
data del conseguimento dei miglioramenti stessi.
Nel caso in cui, dopo il 1 giugno 1977, il dipendente abbia
conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe
determinato l’inquadramento nella qualifica superiore, si procede,
con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nella
suddetta qualifica, secondo i criteri stabiliti nel presente
articolo.
All’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, le parole “di un terzo” sono sostituite con le
parole “della meta'”.
Il servizio prestato dagli ispettori tecnici-periferici nel ruolo
del personale direttivo e’ valutato, ai fini di cui all’articolo 18
del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, nella misura della
meta’.
((Il disposto di cui all’articolo 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, come modificato dal nono
comma del presente articolo, si applica, altresi’, al personale
direttivo delle istituzioni educative statali ed al personale non
docente per il servizio di ruolo prestato nella carriera
immediatamente inferiore)).
Ai fini dell’ulteriore progressione economica, ove siano stati
attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si
intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente
inferiore agli scatti convenzionali concessi.
Al personale collocato nella seconda qualifica funzionale ed in
servizio alla data del 1 aprile 1979, anche se con trattamento
economico complessivo come sopra determinato inferiore a lire
2.196.000 annue lorde, e’ attribuita comunque la classe di stipendio
immediatamente superiore allo stipendio iniziale.
Ai presidi di ruolo non vedenti delle scuole statali di istruzione
secondaria ed artistica sono estese le disposizioni dell’articolo 4,
ultimo comma, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito
nella legge 26 luglio 1970, n. 576.
ART. 52.
(Trattamento economico nei casi di passaggio di qualifica funzionale
o di cambiamento di posizione giuridica)
Nel caso di passaggio ad altra qualifica anche mediante concorso,
di personale statale gia’ di ruolo, il personale stesso e’ collocato,
nella nuova qualifica, nella posizione stipendiale che comporta un
trattamento economico d’importo immediatamente superiore a quello
spettante. A tal fine sono attribuiti nella classe di stipendio
spettante nella nuova qualifica gli aumenti periodici necessari,
anche se convenzionali. Qualora l’importo del trattamento economico
spettante nella precedente qualifica si collochi tra l’ultimo aumento
convenzionale possibile e la successiva classe di stipendio, il
personale interessato e’ collocato in tale ultima classe.
Ai fatti dell’ulteriore progressione economica, ove siano stati
attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si
intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente
inferiore agli scatti convenzionali concessi.
Il personale direttivo che e’ nominato ispettore tecnico periferico
e’ inquadrato nella classe di stipendio immediatamente superiore a
quella relativa al trattamento economico in godimento, con
l’attribuzione comunque di un beneficio non inferiore all’importo
corrispondente a 4 aumenti periodici nella classe relativa allo
stipendio percepito all’atto della nomina.
ART. 53.
(Personale non di ruolo)
Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 51, quarto
comma, per l’attribuzione del trattamento economico, secondo le
disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente,
non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di
ruolo di corrispondente qualifica.
Al personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore
inferiore all’orario settimanale di servizio previsto per il
corrispondente personale di ruolo, il trattamento economico di cui al
precedente comma e dovuto in proporzione.
Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del
Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni
speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti
periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1
giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello
stipendio iniziale.
Il presente articolo si applica altresi’ alle ispettrici
disciplinari dell’Accademia nazionale di danza alle quali spetta il
trattamento iniziale del personale educativo.
Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, provvisto di un trattamento economico
complessivo, determinato secondo i criteri indicati nel precedente
articolo 51, d’importo superiore allo stipendio iniziale della
qualifica di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici del
2,50 per cento sullo stipendio iniziale di qualifica, necessari per
assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore
al suddetto trattamento economico complessivo.
Ai docenti di religione dopo – quattro anni di insegnamento si
applica una progressione economica di carriera con classi di
stipendio corrispondenti all’ottanta per cento di quelle attribuite
ai docenti laureati di ruolo, con l’obbligatorieta’ di costituzione e
accettazione di posto orario con trattamento cattedra.
ART. 54.
(Personale ispettivo tecnico-periferico e personale direttivo della
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonche’ delle
istituzioni educative)
A decorrere dal 1 aprile 1979 ed in attesa di una piu’ organica
regolamentazione della materia, al personale ispettivo
tecnico-periferico e direttivo della scuola compete, in aggiunta allo
stipendio, una indennita’ nella seguente misura annua lorda:
ispettori tecnici-periferici lire 1.500.000;
personale direttivo con anzianita’ di servizio superiore a 5 anni
lire 1.500.000;
personale direttivo con anzianita’ di servizio fino a 5 anni lire
1.000.000.
La predetta indennita’ e’ intesa a compensare tutte le attivita’
connesse all’esercizio della funzione direttiva, svolte anche fuori
del normale orario di servizio.
L’indennita’ non e’ dovuta al personale comandato o collocato in
posizione che non comporti l’effettivo esercizio della funzione
ispettiva o della direzione di istituzioni scolastiche.
In nessun caso puo’ essere percepita piu’ di una indennita’.
Al personale direttivo con qualifica di vice rettore, di vice
direttore e di vice direttrice e al docente che a norma dell’articolo
3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, in. 417, sostituisce il capo d’istituto per assenza o
impedimento dello stesso, la indennita’ e’ corrisposta in relazione
all’effettivo esercizio della direzione dell’istituzione educativa o
scolastica, nei periodi in cui detta indennita’ non e’ corrisposta
rispettivamente al rettore, al direttore e alla direttrice titolari
dell’Istituzione educativa, o al capo d’istituto. Nei circoli
didattici affidati in reggenza perche’ privi di titolare, al docente
collaboratore scelto dal direttore didattico ai sensi del citato
articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417, l’indennita’ e’ corrisposta nella misura
della meta’ di quella prevista per il personale direttivo incaricato.
Al personale direttivo incaricato indennita’ e’ attribuita, in
aggiunta allo stipendio in godimento, in misura pari a quella
prevista per il personale direttivo con anzianita’ di servizio fino a
5 anni.
Con la stessa decorrenza del 1 aprile 1979, l’articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, e’
modificato come segue:
“In relazione ai particolari, impegni connessi con il funzionamento
della scuola, l’autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per
il personale direttivo, compreso quello incaricato, puo’ essere
disposta nell’ambito e con i limiti appresso indicati:
fino a 140 ore annue per le scuole elementari con piu’ di 60
classi, per le scuole medie con piu’ di 24 classi, per le scuole
secondarie superiori con piu’ di 18 classi e per le istituzioni
educative con popolazione scolastica superiore a 500 alunni.
Il limite di cui sopra puo’ essere aumentato:
di 3 ore mensili:
a) per ogni 2 classi di dopo scuola o a funzionamento serale;
b) per ogni due corsi integrativi, sperimentali, di
perfezionamento o post-diploma;
c) per gli istituti d’arte, i conservatori di musica, ove
funzioni una scuola media annessa;
d) per le scuole funzionanti con doppi turni;
di un’ora mensile per l’attivita’ di educazione popolare;
di un’ora mensile per le altre attivita’ comprese nei programmi
compilati dai consigli di circolo o di istituto ai sensi della
lettera d) dell’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974; n. 416;
di 13 ore mensili per il personale in servizio nelle istituzioni
scolastiche in cui funzionino scuole a tempo pieno, officine,
laboratori, o reparti di lavorazione, convitti o aziende annesse,
nonche’ nelle istituzioni educative presso le quali funzionino scuole
statali.
Le sezioni di scuola materna sono computate ai fini dei
raggruppamenti di cui al precedente primo comma unitamente alle
classi delle scuole elementari presso cui sono funzionanti.
Le ore di lavoro straordinario retribuibili a ciascun capo di
istituto non potranno comunque superare le 25 ore mensili.
La spesa complessiva non potra’ superare la somma pari al
corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unita’ di personale
avente titolo alla corresponsione del lavoro straordinario negli
ambiti e con i limiti sopra indicati”.
ART. 55.
(Abolizione dei rapporti informativi per il personale non docente)
Nei riguardi del personale non docente di ruolo e non di ruolo sono
abrogate le disposizioni concernenti i rapporti informativi e i
giudizi complessivi, di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Restano salve le relazioni previste dall’articolo 17, secondo
comma, della presente legge, per la conferma in ruolo.
ART. 56.
(Concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice
direttrice degli educandati femminili dello Stato)
Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice
direttrice degli educandati femminili dello Stato, previsti dal primo
comma dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, sono ammessi rispettivamente anche gli
istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti
tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei
ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano
forniti di laurea e abilitazione all’insegnamento negli istituti e
scuole di istruzione secondaria.
ART. 57.
(Passaggi di ruolo)
I passaggi di ruolo di cui all’articolo 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere
disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad
altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i
correlativi passaggi inversi.
Detti passaggi sono consentiti altresi’ al personale educativo, al
personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche
e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i
requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
La tabella H allegata al citato decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, s’intende modificata ed integrata
secondo quanto sopra previsto.
ART. 58.
(Trasferimenti a domanda)
Nella tabella di valutazione di cui al secondo comma dell’articolo
68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417, sara’ previsto un punteggio particolare per il personale
ispettivo tecnico-periferico, direttivo, docente ed educativo, che
sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni.
Nell’ordinanza di cui al sesto comma dell’articolo 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sara’
previsto un punteggio particolare per il personale non docente che
sia rimasto nella stessa scuola per almeno 3 anni.
ART. 59.
(Assegnazioni provvisorie di sede)
La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede, di cui
all’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, e’ limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al
coniuge o di ricongiungimento alla famiglia per esigenze di
assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per
gravi esigenze di salute. ((7))
La disposizione di cui al precedente comma si applica altresi’ al
personale delle istituzioni educative statali.
Il personale non docente puo’ essere provvisoriamente assegnato ad
una sede nei limiti di cui al citato articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nel senso
indicato dal presente articolo.
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 20 maggio 1982, n. 270 ha disposto (con l’art. 19, comma 10)
che: “Ad integrazione di quanto previsto dal primo comma
dell’articolo 59 della legge 11 luglio 1980, n. 312, hanno titolo a
chiedere l’assegnazione provvisoria di sede anche gli insegnanti
trasferiti d’ufficio per soppressione di posto”.
ART. 60.
(Trasferimenti d’ufficio per soppressione di posto o di cattedra)
Ai fini dei trasferimenti d’ufficio del personale direttivo e
docente per soppressione di posto o di cattedra, nella tabella
prevista dall’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417, sara’ previsto un punteggio particolare per
il servizio di ruolo nella scuola di titolarita’ e, subordinatamente,
nella sede.
La disposizione di cui al precedente comma si applica altresi’ al
personale delle istituzioni educative statali.
Un criterio analogo sara’ altresi’ applicato ai trasferimenti
d’ufficio per soppressione di posto del personale non docente.
ART. 61.
(Disciplina della responsabilita’ patrimoniale del personale
direttivo, docente, educativo e non docente)
La responsabilita’ patrimoniale di personale direttivo, docente,
educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria
ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per
danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a
comportamenti degli alunni e’ limitata ai soli casi di dolo o colpa
grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.
La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla
responsabilita’ del predetto personale verso l’Amministrazione che
risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni
sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa
grave, la Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle
responsabilita’ civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da
terzi.
ART. 62.
(Valutazione del servizio militare ai fini del conferimento di
incarichi e supplenze)
Il servizio militare e valutato ai fini del conferimento degli
incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non
docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative.
L’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce
le modalita’ ed i termini per la formazione delle graduatorie
provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al
personale docente, educativo e non docente, prevedera’ la valutazione
del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi
sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di
scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non
docente.
ART. 63.
(Maggiorazione di anzianita’ ai fini del trattamento di quiescenza
per il personale delle scuole ed istituzioni statali aventi
particolari finalita)
Al personale direttivo, docente ed assistente educatore delle
scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalita’ o delle
sezioni e classi speciali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e’ riconosciuta, ai fini del
trattamento di quiescenza, una maggiorazione di anzianita’ pari ad un
terzo del periodo di servizio effettivamente prestato nelle medesime
scuole ed istituzioni o sezioni e classi, sino, alla entrata in
vigore della presente legge.
Il predetto beneficio e’ riconosciuto agli stessi fini al personale
docente delle scuole carcerarie.
ART. 64.
(Modifica dell’articolo 121 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417)
L’articolo 121, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e’ cosi’ modificato:
“Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli
educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e
dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali
e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei
convitti annessi agli istituti tecnici professionali”.
ART. 65.
(Idonei di precedenti concorsi)
Le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n.
184, sono estese agli idonei dei concorsi nei ruoli della carriera di
concetto amministrativa della Amministrazione centrale e di quella
scolastica periferica della pubblica istruzione, riservati al
personale interno e banditi in applicazione dell’articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Il personale di cui al precedente comma conseguira’ la nomina in
prova secondo l’ordine di graduatoria del concorso e fino a totale
esaurimento della graduatoria stessa, via via che si rendono
disponibili i posti nella relativa dotazione organica.
CAPO II.
NORME RELATIVE AL PERSONALE DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLE
ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE
DRAMMATICA E DI DANZA.
ART. 66.
(Inquadramento nelle qualifiche funzionali)
In attesa della revisione del trattamento giuridico ed economico
del personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle
arti e delle accademie nazionali d’arte drammatica e di danza, in
rapporto alla configurazione che a dette istituzioni sara’ data in
sede di riforma degli istituti d’istruzione secondaria superiore e
delle universita’, il suddetto personale in servizio alla data del 1
giugno 1977 e’ inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini
giuridici dalla stessa data ed economici dal 1 aprile 1979, avuto
riguardo alla qualifica rivestita al 1 giugno 1977 e secondo le
seguenti corrispondenze:
nella terza qualifica il personale della carriera ausiliaria;
nella quarta qualifica il personale della carriera esecutiva;
nella quinta qualifica il personale della carriera di concetto;
nella sesta qualifica gli accompagnatori al pianoforte e pianisti
accompagnatori di cui alla tabella G, quadro III, annessa al
decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 marzo 1976, n. 88;
nella settima qualifica i docenti di cui alla tabella F, quadro
III, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, fruenti di stipendio
corrispondente all’ex parametro 243; gli assistenti delle accademie
di belle arti; il personale della carriera direttiva con qualifica di
consigliere e direttore di sezione;
nell’ottava qualifica i direttori e i docenti di cui alle tabelle
E ed F, quadri I, II e III, fruenti di stipendio corrispondente a
parametri superiori all’ex parametro 243; il personale della carriera
direttiva con qualifica di direttore amministrativo aggiunto.
Il personale docente di cui alla tabella F, quadro III, del
decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 marzo 1976, n. 88, inquadrato nella settima qualifica,
consegue il passaggio alla qualifica successiva al maturare
dell’anzianita’ prescritta dal vecchio ordinamento per il passaggio
dal parametro 243 al 341.
Il personale docente di materia gia’ compresa nel terzo ruolo, di
cui alla tabella C allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165, immesso
in ruolo a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 1981-82 sara’
collocato direttamente nell’ottava qualifica.
Al personale amministrativo della carriera direttiva dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza, si applicano le
norme e le decorrenze relative al corrispondente personale direttivo,
contenute nel titolo I della presente legge.
Nei confronti del rimanente personale di cui ai commi precedenti
operano, in quanto applicabili, le norme di cui al capo I del
presente titolo.
Per il personale docente inquadrato nell’ottava qualifica i periodi
di permanenza stabiliti per il conseguimento delle classi di
stipendio successive all’iniziale sono aumentati di due anni per
ciascuna classe.
Per gli assistenti delle accademie di belle arti, immessi in ruolo
con effetto da data anteriore al 31 maggio 1979, l’anzianita’
maturata al 10 giugno 1979 e’ aumentata di un anno agli effetti della
progressione di carriera.
ART. 67.
(Competenza per la formazione delle graduatorie degli aspiranti ad
incarico e valutazione della specifica professionalita)
Le graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento
nei conservatori di musica, nelle accademie di belle arti,
nell’accademia nazionale di danza e nell’accademia nazionale di arte
drammatica, esclusi gli insegnamenti della regia e della recitazione,
sono compilate da commissioni operanti presso ciascun istituto e
presiedute dal direttore.
Le commissioni sono costituite da tre docenti della materia per la
quale si deve compilare la graduatoria per il conferimento degli
incarichi. I componenti sono designati dal collegio dei docenti tra i
nominativi proposti dai sindacati piu’ rappresentativi che
organizzano su scala nazionale le categorie dei docenti dei
conservatori e delle accademie.
Le commissioni si rinnovano ogni due anni.
Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio
decreto, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, i
titoli valutabili e il relativo punteggio. Ai titoli di studio e di
servizio potranno essere assegnati non piu’ di 15 punti; ai titoli
artistico-culturali e professionali potranno essere assegnati non
piu’ di 40 punti. Gli aspiranti che riporteranno un punteggio
inferiore a 24 per tali ultimi titoli non saranno inclusi nelle
graduatorie.
Sulla base delle graduatorie formulate ai sensi dei precedenti
commi le nomine saranno conferite dal direttore del conservatorio e
dell’accademia che le firma congiuntamente al direttore
amministrativo.
Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i provvedimenti
adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento
dei nuovi incarichi e’ ammesso ricorso da parte dei singoli
interessati, entro il termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione all’albo degli istituti delle graduatorie e dei
provvedimenti conseguenti, ad una commissione centrale presso il
Ministero della pubblica istruzione, formata secondo i criteri che
saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione
sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti,
all’accademia nazionale di danza e all’accademia nazionale di arte
drammatica non si applicano il primo e il secondo comma dell’articolo
17 della legge 9 agosto 1978, n. 463, le cui disposizioni rimangono
ferme per gli altri istituti di istruzione artistica.
ART. 68.
(Cumulo di impieghi)
Gli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, devono essere interpretati nel senso che il
divieto di cumulo ivi previsto non si applica al personale docente
dei conservatori di musica, nei limiti di cui al successivo articolo
69.
L’esercizio contemporaneo dell’insegnamento nei conservatori di
musica e di altre attivita’ presso enti lirici o istituzioni di
produzione musicale e’ regolato dagli articoli che seguono.
((Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche
ai docenti delle accademie di belle arti)).
ART. 69.
(Contratti di collaborazione)
I conservatori di musica, per lo svolgimento di attivita’
didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere
con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione
con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di
produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti
organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti
enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale
docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del
competente organo di amministrazione del conservatorio.
Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di
musica, vengono disposti secondo l’ordine di apposite graduatorie
compilate in base alle norme relative al conferimento degli incarichi
di insegnamento. I contratti medesimi possono riferirsi
esclusivamente all’insegnamento di discipline corrispondenti
all’attivita’ artistica esercitata.
I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono
tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da
un professore di ruolo.
I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio
dei docenti.
Il compenso per le attivita’ previste nel contratto di
collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari
all’entita’ del trattamento economico complessivo che compete ad un
docente di ruolo alla 1ª classe di stipendio, con esclusione della
138 mensilita’, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra
indennita’ di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attivita’ contrattuale
il compenso viene calcolato con le modalita’ di cui al precedente
comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di
ruolo.
((Gli enti possono stipulare con il personale docente dei
conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti
annuali o biennali, rinnovabili per le attivita’ di rispettiva
competenza)).
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica
istruzione sara’ iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per
far fronte all’onere derivante ai conservatori per la stipula dei
contratti di collaborazione.
Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,
provvedera’ ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i
conservatori in relazione alle esigenze accertate.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 OTTOBRE 1986, N. 689)).
ART. 70.
(Contratti di collaborazione per il personale gia’ in servizio)
Il personale docente che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, oltre all’insegnamento esercita attivita’ presso enti
lirici o istituzioni di produzione musicale e’ tenuto a scegliere il
rapporto di dipendenza organica per l’una o l’altra attivita’ entro
un anno dall’entrata in vigore della presente legge, salvo proroga
per un termine comunque non superiore ad un altro anno da parte degli
enti o istituzioni interessati. (7) (14) (19) (22) ((26))
Per le situazioni di cumulo verificatesi prima dell’entrata in
vigore della presente legge, non si da’ luogo alla riduzione dello
stipendio di cui all’articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 2960, e successive modificazioni, sino alla scadenza del termine
di cui al precedente comma.
I docenti dei conservatori di musica che per effetto dell’opzione
perdono la qualita’ di titolari hanno la precedenza assoluta rispetto
a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di
collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all’atto
dell’opzione.
Il contratto di cui al precedente comma ha durata triennale e puo’
essere rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non
oltre il compimento del 600 anno di eta’.
In tali casi i posti restano indisponibili per l’intera durata del
contratto.
Il compenso per le attivita’ previste nel contratto di
collaborazione relativo al personale contemplato nel presente
articolo ha carattere onnicomprensivo ed e’ pari all’entita’ del
trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli
interessati all’atto dell’opzione con le esclusioni indicate nel
precedente articolo 69. Dopo un quinquennio di attivita’ contrattuale
il compenso e’ rivalutato secondo quanto previsto al sesto comma del
precedente articolo 69, qualora il compenso stesso risulti inferiore
allo stipendio della seconda classe.
Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di
trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti
sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore
all’importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina
derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici.
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 20 maggio 1982, n. 270 ha disposto (con l’art. 74, comma 1) che
il termine previsto dal primo comma del presente articolo e’
prorogato sino all’inizio dell’anno scolastico 1985-1986.
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 25 luglio 1985, n. 403 ha disposto (con l’articolo unico) che:
“il termine per l’opzione tra l’attivita’ didattica e quella
professionale – gia’ fissato dall’articolo 70, primo comma, della
legge 11 luglio 1980, n. 312, e prorogato dall’articolo 74 della
legge 20 maggio 1982, n. 270 e’ ulteriormente prorogato sino all’11
luglio 1986″.
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L.3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni dalla L. 4
luglio 1988, n. 246, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che: “Il
termine previsto dall’articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio
1980, n. 312, per l’esercizio dell’opzione rispetto alle attivita’
presso gli enti lirici o istituzioni di produzione musicale, e’
ulteriormente prorogato sino al termine dell’anno scolastico
1987-88″.
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla
L. 27 dicembre 1989, n. 417, ha disposto (con l’art. 10, comma 7-bis)
che il termine previsto dal primo comma del presente articolo e’
riaperto fino al 30 settembre 1990.
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 5 gennaio 1994, n. 24 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che
il termine previsto dal primo comma del presente articolo e’
differito al 31 ottobre 1993.
TITOLO III
PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELLE UNIVERSITA’ E DEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
CAPO I.
PERSONALE DOCENTE.
ART. 71.
(Progressione economica)
La progressione economica dei docenti di ruolo delle Universita’ e
degli Istituti di istruzione universitaria si sviluppa in otto classi
biennali di stipendio con un aumento costante, in ciascuna classe,
dell’8 per cento rispetto al parametro iniziale ed in successivi
aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di
stipendio finale, salvo quanto disposto dal successivo articolo 72,
quarto comma.
Ogni punto parametrale corrisponde a lire 18.000 annue lorde.
ART. 72.
(Trattamento economico dei professori universitari, dei professori
incaricati esterni e degli assistenti di ruolo)
Ai professori universitari di ruolo e’ attribuito lo stipendio
spettante all’assistente con pari anzianita’ nel rispettivo ruolo,
maggiorato del 50 per cento.
La classe finale di stipendio dei professori universitari di ruolo,
che si consegue al compimento del 16° anno di servizio, da intendersi
comprensivo del riconoscimento spettante per i servizi preruolo ai
sensi delle norme vigenti, e’ integrata fino a conseguire
l’equiparazione economica allo stipendio del dirigente generale di
livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle
norme sulle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali.
Agli assistenti di ruolo ed ai professori incaricati esterni e’
attribuita la classe iniziale di stipendio corrispondente al
parametro 250.
Agli assistenti di ruolo che abbiano superato da un anno il
giudizio di cui al secondo comma dell’articolo 8 della legge 26
gennaio 1962, n. 16, e’ attribuita la classe di stipendio
corrispondente al parametro 300 e competono successivamente altre 6
classi biennali di stipendio con una progressione, in ciascuna
classe, pari all’8 per cento dello stipendio iniziale, salvo poi il
conferimento dei normali aumenti biennali in ragione del 2,50 per
cento dell’ultima classe.
Ai professori incaricati esterni con 5 anni e con 11 anni di
anzianita’ di incarico e’ attribuita la classe di stipendio
corrispondente al parametro, rispettivamente, 320 e 375, salvo i
normali aumenti biennali in ragione del 2,50 per cento delle singole
classi di stipendio.
Le classi di stipendio per il secondo incarico conferito ad un
incaricato esterno universitario o per l’incarico attribuito ad un
professore universitario di ruolo oppure a coloro che ricoprono altro
ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o
privato, o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato
sono calcolate in ragione del 50 per cento delle classi di stipendio
previste per gli incaricati esterni.
Ai fini di quanto previsto nel presente e nel precedente articolo
vale quanto disposto col successivo articolo 81, quarto comma.
Gli stipendi spettanti agli incaricati interni non sono
suscettibili di aumenti biennali.
Con effetto dal 31 ottobre 1978 la durata complessiva della
carriera degli assistenti di ruolo, prevista con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e’ ridotta di
due anni per coloro che alla predetta data abbiano superato il
giudizio di cui al secondo comma dell’articolo 8 della legge 26
gennaio 1962, n. 16, ai fini del conseguimento delle successive
classi stipendiali o degli aumenti biennali di stipendio.
ART. 73.
(Passaggio degli assistenti nel ruolo dei professori)
L’assistente di ruolo che acceda al ruolo dei professori
universitari e’ collocato nella classe di stipendio di importo pari o
immediatamente superiore allo stipendio spettante nel ruolo di
provenienza e, comunque, non oltre la terza classe, conservando come
assegno personale l’eventuale maggiore retribuzione in godimento,
comprensiva dell’eventuale assegno percepito a titolo di incarico.
Nella prima applicazione della presente legge nei confronti dei
professori e degli assistenti in ruolo alla data di entrata in vigore
della legge stessa, l’anzianita’ richiesta per il conseguimento della
classe di stipendio successiva a quella spettante per effetto delle
norme di cui ai precedenti articoli e’ ridotta di un anno.
ART. 74.
(Determinazioni dei nuovi stipendi)
I nuovi stipendi di cui al presente capo competono sulla base del
trattamento complessivo annuo lordo spettante alla data del 1
novembre 1978 per:
a) stipendio;
b) assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973,
n. 766;
c) lire 25.000 mensili di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;
d) lire 10.000 mensili di cui alla legge 10 novembre 1978, n.
701;
e) somma attribuita in sede di valutazione ai fini economici
dell’anzianita’ di servizio;
f) eventuali assegni personali pensionabili.
Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato
non corrisponda ad uno degli stipendi risultanti dalla nuova
disciplina, e’ conferita la classe di stipendio immediatamente
superiore; la classe successiva di stipendio si consegue in tal caso
dopo due anni e sei mesi.
Il diritto dei professori di ruolo alla equiparazione economica di
cui all’articolo 72 e’ mantenuto con le stesse decorrenze maturate o
che saranno maturate.
Nei confronti del personale cui dopo il 1 novembre 1978 viene
ricostruita la posizione economica per retrodatazione di nomina in
ruolo o per riconoscimenti di servizio pre-ruolo anche con effetto
successivo, si procede alla determinazione del maturato economico con
riguardo unicamente agli elementi del preesistente ordinamento e si
provvede poi alla collocazione nel nuovo ordinamento retributivo,
secondo i criteri di cui al presente articolo.
Per il dipendente che, successivamente al 1 novembre 1978, abbia
conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per
effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un
nuovo inquadramento con decorrenza dalla data del conseguimento dei
miglioramenti stessi.
ART. 75.
(Decorrenze)
Il trattamento economico di cui al presente capo decorre agli
effetti economici dal 1 novembre 1978 e, agli effetti giuridici:
a) dal 1 giugno 1977 per gli assistenti di ruolo ed i professori
incaricati che al 1 novembre 1978 abbiano maturato almeno il
parametro 387 o successivo, nonche’ per i professori di ruolo che
abbiano maturato alla stessa data almeno il parametro 609 o
successivo;
b) dal 1 novembre 1978 per i restanti assistenti di ruolo,
professori incaricati esterni e professori ordinari.
ART. 76.
(Ambiente di lavoro e tutela della salute)
Al personale di cui al presente capo e’ attribuita l’indennita’ di
rischio nei limiti e alle condizioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.
Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la
presente norma.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con
il Ministro del tesoro saranno opportunamente integrate le tabelle
allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n.
146, al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle
Universita’.
ART. 77.
(Personale docente dell’Accademia navale, aeronautica e dell’istituto
idrografico della Marina – Incompatibilita’ per i componenti del
Consiglio universitario nazionale)
Ai professori, di ruolo ed incaricati, e agli assistenti
dell’Accademia navale, dell’Accademia aeronautica e dell’Istituto
idrografico della Marina si applica il trattamento economico dei
docenti universitari, con l’osservanza delle disposizioni degli
articoli da 71 a 75 del presente capo.
I componenti del Consiglio universitario nazionale provvisorio del
Ministero della pubblica istruzione che abbiano presentato domanda di
partecipazione ai concorsi banditi dal Ministero stesso o dalle
Universita’ degli studi e concernenti materie che comunque rientrino
nelle competenze attribuite all’organo consultivo universitario
nazionale, non possono prendere parte alle sedute del Consiglio in
ordine agli atti che concernono i concorsi ai quali partecipano.
CAPO II.
PERSONALE NON DOCENTE DELL’UNIVERSITA’.
ART. 78.
(Area di applicazione)
Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano al
personale non docente delle Universita’, degli Istituti di istruzione
universitaria, degli Osservatori astronomici astrofisici,
vulcanologici e vesuviano e, fino all’effettivo inquadramento
previsto dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, al personale delle
Opere universitarie.
Il personale non docente gia’ appartenente alla soppressa Opera,
universitaria dell’Universita’ degli studi della Calabria, in
servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 19 giugno 1978, n. 632, dal 1 novembre 1978, e’
inquadrato nei ruoli del personale non docente delle Universita’ e
degli Istituti di istruzione universitaria mediante incremento delle
dotazioni organiche dei rispettivi ruoli fino alla concorrenza delle
unita’ di personale da immettere in ruolo.
Al predetto personale si applicano le norme della presente legge.
Il personale medesimo viene inquadrato nelle corrispondenti
qualifiche funzionali del personale non docente universitario, sulla
base del trattamento economico come previsto dai commi primo e
secondo dell’articolo 83 in godimento alla data del 1 marzo 1978.
Ai fini dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 80 il
servizio prestato presso le Opere e’ considerato corrispondente a
quello prestato presso le Universita’ e gli Istituti di istruzione
universitaria.
ART. 79.
(Ordinamento)
L’ordinamento del personale non docente, di cui al precedente
articolo 78, si articola in qualifiche funzionali determinate sulla
base dei contenuti di professionalita’ e di complessita’ del lavoro,
delle attribuzioni e responsabilita’ connesse, del grado di
autonomia, del livello di preparazione culturale richiesto.
ART. 80.
(Declaratoria e profili professionali)
Le qualifiche del personale non docente universitario di cui
all’articolo 78 saranno uniformate ai principi di cui all’articolo
2.
E’ istituita una commissione nazionale paritetica, nominata, entro
60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto
dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, presieduta da un
sottosegretario o per sua delega da un dirigente generale e composta
da otto rappresentanti della pubblica amministrazione e da
altrettanti rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
L’identificazione delle qualifiche e dei profili professionali
sara’ fatta dalla commissione di cui al precedente comma.
La commissione determinera’ le procedure per gli inquadramenti
previsti dal successivo articolo 85, in modo che sia rispettata la
correlazione tra posizione funzionale e professionalita’ degli
interessati da un lato e i contenuti di ciascuna qualifica funzionale
dall’altro. A tale fine saranno definiti con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, entro
90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri
oggettivi, i mezzi e gli organi di accertamento delle mansioni e
funzioni svolte dal personale di cui all’articolo 78 ed entro 120
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, le declaratorie delle
qualifiche funzionali e dei profili professionali relativi a ciascuna
qualifica, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 79.
La commissione nella formulazione delle proprie proposte si
atterra’ a quanto appresso indicato:
V qualifica: personale che svolge mansioni o funzioni richiedenti
alta specializzazione;
VII qualifica: personale inserito in strutture dotate di
laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico,
didattico o di assistenza sanitaria, e in centri di calcolo, il
quale, provvisto di particolare qualificazione professionale, esegue
controlli od analisi mediante l’uso di apparecchiature di elevata
complessita’. Personale dei servizi amministrativi e tecnici che,
nell’eseguire con autonomia il lavoro assegnato, coordina il lavoro
dei propri collaboratori in strutture delle quali cura la direzione
controllando la regolarita’ giuridica e tecnica degli atti emessi;
VIII qualifica: personale direttivo e tecnico che, inserito
organicamente in programmi di ricerca di base finalizzata, svolge
attivita’ di ricercatore, assumendone la conduzione e la
responsabilita’; personale direttivo tecnico inserito in strutture
dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse
scientifico, didattico o di assistenza sanitaria e in centri di
calcolo con incarico di controllo dell’efficienza e dell’uso delle
apparecchiature, di sopraintendere alla corretta effettuazione delle
tecniche di analisi e di coordinare l’effettuazione delle letture
avendo la responsabilita’ delle valutazioni finali dei risultati;
personale direttivo tecnico amministrativo che ha la responsabilita’
di uffici, servizi o laboratori complessi di notevole importanza.
Il personale con la qualifica di infermiere professionale,
vigilatrice d’infanzia e tecnico di radiologia, che abbia
effettivamente svolto e svolga le relative mansioni, sara’ inserito
nella VI qualifica.
Il personale che svolge mansioni proprie delle carriere di
infermiere generico, di infermiere professionale, vigilatrice di
infanzia e tecnico di radiologia e’ inquadrato per mansioni, a
prescindere dal titolo di studio e professionale richiesto, sempre
che abbia frequentato con profitto appositi corsi di qualificazione
professionale da istituirsi da parte delle singole Universita’
esclusivamente a tal fine entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge.
ART. 81.
(Stipendi)
A decorrere dal 1 marzo 1977 ai fini giuridici e dal 1 marzo 1978
agli effetti economici, al personale classificato nelle otto
qualifiche e funzionali competono gli stipendi come indicati nel
precedente articolo 24.
Al compimento di ogni biennio di servizio senza demerito nel
livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con
un aumento costante dell’8 per cento dello stipendio iniziale di
livello per i primi 16 anni.
Dopo il conseguimento dell’ultima classe di stipendio, la
progressione economica e’ costituita da aumenti periodici in ragione
del 2,50 per cento dello stipendio inerente alla classe medesima per
ogni biennio di permanenza senza demerito nella stessa.
Ai fini dell’applicazione delle leggi vigenti che prevedono
l’attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per
situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di
stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali,
ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50 per cento
delle medesime.
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se
convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del
mese nel quale sorge il relativo diritto.
ART. 82.
(Inquadramento provvisorio nelle qualifiche funzionali)
Il personale in servizio alla data del 1 marzo 1977 e’ inquadrato
nelle qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data e ai
fini economici dal 1 marzo 1978, avuto riguardo alla qualifica
rivestita al 1 marzo 1977, secondo le seguenti corrispondenze:
nella seconda qualifica: il personale ausiliario e gli operai
comuni;
nella terza qualifica: i portantini e gli operai qualificati;
nella quarta qualifica: il personale delle carriere esecutive,
gli operai specializzati e capi operai;
nella quinta qualifica: il personale delle carriere esecutive
atipiche con parametro iniziale 148 e terminale 275;
nella sesta qualifica: il personale delle carriere di concetto;
nella settima qualifica: il personale delle carriere direttive.
Il personale ausiliario e gli operai comuni che intendano svolgere
anche mansioni di pulizia vengono inquadrati a domanda, da presentare
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nella terza qualifica.
Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1 marzo 1977 e la
data di entrata in vigore della presente legge, e’ inquadrato nelle
qualifiche funzionali con l’osservanza dei criteri innanzi indicati.
Per i dipendenti assunti nel periodo compreso tra il 1 marzo 1977
ed il 1 marzo 1978 l’inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza
giuridica dalla data della nomina ed economica dal 1 marzo 1978; per
coloro che sono stati nominati successivamente a questa ultima data,
l’inquadramento nelle qualifiche ha la decorrenza giuridica dal
giorno della nomina ed economica dalla effettiva assunzione in
servizio.
ART. 83.
(Attribuzione nuovi stipendi)
Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1
marzo 1978 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al
personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del
precedente articolo 82 si considera il trattamento economico
complessivo lordo annuo spettante alla predetta data o alla data di
assunzione in servizio se successiva, per stipendio, assegno
perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734,
o assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n.
766, aggiunzioni previste dalla legge 4 aprile 1977, n. 121, dal
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, dalla
legge 10 novembre 1978, n. 701, nonche’ per la valutazione ai fini
economici dell’anzianita’ di servizio.
Agli stessi fini si considera anche l’assegno personale
pensionabile previsto dall’ultimo comma dell’art. 1 della legge 15
novembre 1973, n. 734 e quello stabilito dall’articolo 202 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra
determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello
d’inquadramento, e’ attribuito quest’ultimo stipendio.
Qualora l’importo del trattamento economico raggiunto si collochi
tra due classi di stipendio, il personale interessato e’ collocato
nella classe di stipendio immediatamente superiore a tutti gli
effetti.
Il trattamento economico di cui al precedente 1° comma, per il
personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva dei tecnici
e ai ruoli degli infermieri delle Universita’ e degli Istituti
d’istruzione universitaria, degli osservatori astronomici,
astrofisici, vulcanologici e vesuviano, viene determinato dal 1 marzo
1978 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge in
misura pari a quella spettante agli appartenenti alla carriera
amministrativa esecutiva con uguale anzianita’, qualora piu’
favorevole.
Per il dipendente che, successivamente al 1 marzo 1978, abbia
conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per
effetto della progressione economica o di carriera, si procede ad un
nuovo inquadramento nella qualifica con decorrenza economica dalla
data del conseguimento dei miglioramenti stessi.
Nel caso in cui, dopo il 1 marzo 1977, il dipendente abbia
conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe
determinato l’inquadramento nella qualifica superiore, si procede,
con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nella
suddetta qualifica secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.
Gli assegni personali che non concorrono alla formazione del
trattamento economico sono gradualmente riassorbiti con i seguenti
criteri:
1) fino alla concorrenza della differenza di trattamento
conseguito nell’inquadramento;
2) per eventuali eccedenze fino alla concorrenza dell’aumento
derivante dalla attribuzione delle classi di stipendio successive a
quella maturata al 1 marzo 1979.
Per il personale non docente inquadrato in soprannumero ovvero
immesso in ruolo successivamente alla data del 1 marzo 1978 e prima
dell’entrata in vigore della presente legge, l’inquadramento nella
qualifica funzionale spettante e’ determinato sulla base del
trattamento economico derivante dall’applicazione nei confronti del
personale stesso degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre 1977,
n. 808, e con i criteri previsti nel presente articolo.
ART. 84.
(Accesso alle qualifiche funzionali e di livello)
Alle qualifiche dei singoli livelli funzionali si accede per
concorsi pubblici che saranno svolti ogni anno in unica tornata nel
semestre maggio-ottobre.
Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sara’
stabilita la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno
fissate le prove d’esame, e tutte le modalita’ necessarie per lo
svolgimento dei concorsi.
Ai concorsi pubblici potra’ partecipare il personale della
qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno 5 anni senza
demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio
richiesto per l’accesso alla qualifica superiore, salvo che questo
non sia specificatamente richiesto da norme di carattere generale,
per il particolare tipo di attivita’ tecnica specialistica o
professionale.
Nel concorso pubblico di accesso alle qualifiche saranno previste
riserve di posti per i candidati provenienti dal livello
immediatamente inferiore. L’entita’ di tali riserve sara’ stabilita,
sentita la commissione di cui al precedente articolo 80, all’atto
della determinazione delle declaratorie e dei profili di cui allo
stesso articolo.
Potranno fruire delle riserve di cui al precedente comma i
candidati interni che abbiano una anzianita’ di cinque anni, maturata
nella qualifica immediatamente inferiore a quella a cui si concorre,
ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l’accesso
alla stessa qualifica inferiore.
Nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore
del presente provvedimento e’ considerata equipollente alla
anzianita’ di qualifica quella maturata nella carriera di
provenienza.
ART. 85.
(Decorrenza)
Il personale di cui all’articolo 78 in servizio alla data del 1
luglio 1979, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio,
salvo il caso espressamente richiesto da norme di carattere generale
per il particolare tipo di attivita’ tecnica, specialistica o
professionale, e’ collocato, dalla stessa data del 1 luglio 1979, ai
fini giuridici ed economici, nella qualifica funzionale
corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
ART. 86.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 1986, N. 23)).
ART. 87.
(Dotazioni organiche)
Le dotazioni organiche di qualifica saranno stabilite con
successiva legge, sulla base dell’attuale dotazione organica
complessiva del personale, di cui al presente capo.
Fermo restando il disposto di cui agli articoli 13 e 14 della legge
25 ottobre 1977, n. 808, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto col Ministro del tesoro saranno determinati i
contingenti delle singole qualifiche professionali. Con le stesse
modalita’ i contingenti delle singole qualifiche e dei relativi
profili professionali potranno essere modificati per essere adeguati
alle effettive esigenze delle istituzioni universitarie.
ART. 88.
(Inquadramento in soprannumero)
Nella prima applicazione della presente legge e nel rispetto della
dotazione organica complessiva delle qualifiche funzionali
l’inquadramento del personale nel profilo professionale della
qualifica di competenza avviene con riferimento alle mansioni svolte,
anche in soprannumero.
In relazione agli inquadramenti in soprannumero che si
verificheranno saranno resi indisponibili altrettanti posti di
organico nelle qualifiche dello stesso livello o di altro livello, i
quali saranno utilizzati in corrispondenza della riduzione dei
soprannumeri.
ART. 89.
(Trattamento economico nei casi di passaggio di qualifica o di
cambiamento di posizione giuridica)
Il personale che otterra’ il passaggio ad altra qualifica
funzionale, anche a seguito di concorso, sara’ collocato, nella nuova
qualifica, alla classe di stipendio che assicuri un trattamento
economico immediatamente superiore a quello in godimento nella
qualifica di provenienza.
In tal caso la classe successiva si consegue dopo due anni e sei
mesi.
ART. 90.
(Ambiente di lavoro e salute)
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con
il Ministro del tesoro saranno opportunamente integrate le tabelle
allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n.
146, al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle istituzioni
universitarie.
ART. 91.
(Mobilita’ del personale)
Il personale non docente di cui al presente capo e’ assegnato alle
singole istituzioni universitarie.
I Consigli di amministrazione provvederanno alla ripartizione del
personale fra i singoli istituti o servizi, e alla regolamentazione
dei trasferimenti all’interno dello stesso ateneo sulla base di
criteri prefissati sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in campo nazionale.
Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la
presente norma.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno definiti
i criteri per i trasferimenti a domanda da una sede all’altra.
ART. 92.
(Aggiornamento del personale)
Il Ministero della pubblica istruzione, le Universita’ e le Opere
universitarie indiranno annualmente corsi nazionali decentrati di
aggiornamento e di qualificazione professionale per il personale di
cui al presente capo.
Tali corsi potranno essere svolti nell’ambito delle prestazioni
ordinarie del personale stesso, con il consenso degli interessati e
delle rispettive facolta’.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre
mesi dall’entrata in vigore della presente legge, saranno dettate
norme per disciplinare l’utilizzazione annuale di 150 ore di permesso
retribuito, sia per l’aggiornamento professionale mediante i corsi di
cui ai commi precedenti, sia per il conseguimento del titolo
d’istruzione della scuola dell’obbligo o di altro titolo di
istruzione superiore.
ART. 93.
(Rapporti informativi e valutazione delle sanzioni)
In relazione al nuovo ordinamento del personale di cui al presente
capo sono aboliti i rapporti informativi.
Il servizio prestato nell’anno non viene valutato ai fini della
progressione economica e dell’anzianita’ richiesta per il passaggio
alla qualifica superiore nei confronti del personale che abbia
riportato in quell’anno una sanzione disciplinare, salvo i maggiori
effetti della sanzione irrogata.
Ai fini della interruzione della progressione economica di cui al
comma precedente non viene considerata la censura.
ART. 94.
(Disposizioni varie)
Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere
al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria, e
fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi
comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o
delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il
personale interessato relative agli elementi necessari per la
determinazione del trattamento stesso.
Nei confronti del personale di cui al precedente articolo 78
operano, in quanto applicabili, gli articoli 15, 17, secondo comma,
23 e 132, secondo comma, della presente legge.
ART. 95.
(Personale addetto all’assistenza sanitaria)
((L’indennita’ di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, e all’art.
31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761, compete soltanto al personale dei policlinici universitari a
gestione diretta ed a quello delle cliniche universitarie
convenzionate indicato nelle relative convenzioni)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 1981, N. 255, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 LUGLIO 1981, N. 391)).
L’indennita’ suddetta si perde in caso di trasferimento a uffici o
servizi diversi da quelli per i quali era stata attribuita.
ART. 96.
(Aspettative sindacali)
Il numero delle aspettative sindacali da concedere ai sensi e nei
limiti degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai
dipendenti di cui al presente titolo che ricoprono cariche elettive
in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale
maggiormente rappresentative, e’ stabilito con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali
interessate.
ART. 97.
(Norme transitorie)
Nelle more della determinazione delle dotazioni organiche di
ciascuna qualifica e comunque, non oltre un triennio, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti che si
renderanno vacanti saranno considerati disponibili ai fini dei
concorsi da bandire specificatamente per la corrispondente qualifica
nella quale si e’ verificata la vacanza.
TITOLO IV
PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
ART. 98.
(Classificazione del personale)
Gli impiegati e gli operai dei monopoli di Stato, esclusi i
funzionari con qualifica dirigenziale, sono classificati, con un
unico stato giuridico, nelle seguenti otto qualifiche funzionali,
suddivise in profili professionali:
qualifica I: dipendenti che svolgono semplici attivita’ manuali;
qualifica II: dipendenti che svolgono attivita’ per le quali non
occorrono conoscenze professionali, ma e’ sufficiente una modesta
esperienza di lavoro;
qualifica III: dipendenti che svolgono semplici operazioni
tecnico-manuali o amministrativo-contabili nell’ambito di autonomia
vincolata da apposite istruzioni, in grado di esercitare ciascuno i
compiti relativi alle diverse posizioni della categoria, salvo
eventuale tirocinio di pratica professionale;
qualifica IV: dipendenti che svolgono attivita’ richiedenti una
specializzata preparazione professionale, nonche’ dipendenti che
svolgono attivita’ di collaborazione, coordinamento e controllo di
carattere tecnico o amministrativo entro i limiti delle istruzioni
esistenti;
qualifica V: dipendenti posti a capo di magazzini che svolgono
attivita’ di natura tecnica o amministrativo-contabile, o
commerciale, o elettrocontabile o di vigilanza o controlli
caratterizzata da adeguata autonomia nonche’ di guida e coordinamento
di gruppi di lavoratori, oppure attivita’ manuali che richiedono
cognizioni tecnico-pratiche di alta specializzazione;
qualifica VI: dipendenti posti a capo di fasi di lavorazione o di
magazzini di maggiore importanza o preposti ai servizi di
amministrazione, di computisteria; alla elaborazione e programmazione
dati del sistema informativo; agli acquisti, alla conduzione lavori,
oppure dipendenti adibiti ad attivita’ che richiedono una particolare
preparazione tecnica o amministrativa, con autonomia decisionale
nell’ambito delle istruzioni esistenti nonche’ ad attivita’ di
collaborazione qualificata e ricerche, studi ed elaborazioni connessi
a programmi di interventi;
qualifica VII: dipendenti con compiti di diretta collaborazione
con i dirigenti, o adibiti a compiti di studio, di programmazione, di
analisi, di elaborazione dati, di progettazione, di direzione lavori
e collaudi, di elaborazione di atti istruttori particolarmente
complessi, oppure preposti nell’ambito dell’unita’ organica in cui
operano, con discrezionalita’ di poteri e responsabilita’ per i
risultati, ad attivita’ di guida e di coordinamento.
Dipendenti preposti ad attivita’ tecniche o
amministrativo-contabili particolarmente complesse, di guida e di
coordinamento di altre posizioni di lavoro, con responsabilita’
dirette, nell’ambito dell’autonomia e della discrezionalita’
assegnate a detto personale dalle norme e procedure del sistema in
cui lo stesso opera. E’ richiesta una profonda conoscenza dei servizi
dell’Amministrazione, acquisibile attraverso una vasta esperienza
nelle diverse branche della Azienda, congiunta a doti organizzative
di spiccata attitudine allo svolgimento dei compiti relativi;
qualifica VIII: dipendenti con compiti di: diretta collaborazione
con i dirigenti; attivita’ di direzione, coordinamento operativo e
controllo, con competenza propria e delegata; ricerca scientifica;
analisi del sistema informativo; ricerca economica; ricerca
giuridico-amministrativa; ricerca statistica; progettazione,
direzione lavori e collaudi implicanti uno specializzato apporto
professionale con autonoma e completa elaborazione; partecipazione ad
organi collegiali, commissioni o comitati, che non siano riservati ai
dirigenti.
Con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale e previo
parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato,
saranno definiti, per ogni qualifica, i singoli profili e i relativi
contenuti professionali. Analoga procedura sara’ seguita per le
successive modificazioni, soppressioni o istituzioni di nuovi
profili.
ART. 99.
(Dotazione organica delle qualifiche)
La dotazione organica complessiva del personale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato viene fissata in
21.200 unita’, cosi’ ripartita in prima applicazione della presente
legge, tra le qualifiche funzionali.
Qualifica Posti numero
I…………………………………………………. 300
II e III………………………………………… 11.600
IV………………………………………………. 5.600
V…………………………….. …………………2.500
VI………………………………………………… 700
VII……………………………………………. (a) 420
VIII………………………….. ……………………80
——
21.200
——
(a) In tale dotazione sono compresi i posti assegnati al profilo
professionale di vice dirigente della VI categoria.
Alla determinazione definitiva dei contingenti dei singoli profili
professionali che terra’ conto della nuova organizzazione del lavoro
e che non potra’ comunque superare per ogni qualifica il limite
totale massimo dei posti di cui al primo comma, si provvedera’ con
decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il
consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.
La medesima procedura sara’ seguita per le variazioni dei profili e
dei relativi contingenti, che si rendessero eventualmente necessarie.
ART. 100.
(Tabella degli stipendi)
Al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali spettano
gli stipendi annui lordi di cui alla presente tabella:
Importo
Qualifica lire
I……………………………….. 1.800.000
II………………………………. 2.250.000
III……………………………… 2.580.000
IV………………………………. 2.808.000
V……………………………….. 3.186.000
VI………………………………. 3.726.000
VII……………………………… 4.500.000
VIII…………………………….. 5.500.000
Gli stipendi sopra indicati si riferiscono alla posizione iniziale
delle corrispondenti qualifiche e si articolano in ulteriori otto
classi biennali, con un aumento costante dell’8 per cento rispetto
alla misura iniziale.
Dopo il conseguimento dell’ultima classe di stipendio la
progressione economica e’ costituita da aumenti periodici costanti
del 2,50 per cento sulla classe medesima.
Ai fini dell’applicazione delle leggi vigenti che prevedono
l’attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per
situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di
stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali,
ognuno dei quali comporta un aumento del 2,50 per cento delle
medesime.
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se
convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal 1° giorno del mese
nel quale sorge il relativo diritto.
Si applica, in quanto compatibile, il disposto di cui al primo
comma dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1079.
ART. 101.
(Inquadramento nelle nuove qualifiche)
Il personale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale, in servizio al 1
ottobre 1978, e’ inquadrato, con effetto economico da tale data,
nelle singole qualifiche funzionali, con riguardo alla qualifica
rivestita alla data del 30 settembre 1978, salvo quanto previsto dal
comma successivo, secondo il seguente quadro di equiparazione e con
decorrenza giuridica 1 luglio 1977:
Qualifica Profilo professionale
Qualifiche di provenienza funzionale di equiparazione
– – –
Commesso………………… II Commesso
Operaio comune fino al compi-
mento di due anni di servi-
zio, salva opzione di per-
manenza nella presente ca-
tegoria………………… II Agente
Agente di controllo………. III |
Commesso capo……………. III > Agente di collaborazione
Dattilografo…………….. III |
Operaio con professionalita |
interna, di cui alla tabella |
I allegata al presente tito- |
lo III |
> Agente di produzione
Operaio comune con piu di due |
anni di servizio, da adibire |
al ciclo produttivo III |
Capo tecnico…………….. IV |
Computista………………. IV > Assistente
Dattilografo operatore elet- |
tro-contabile IV |
Agente di custodia……….. IV Agente verificatore
Operaio di mestiere di cui
alla tabella II allegata al
presente titolo…………. IV Agente specializzato
Revisore………………… V |
Interprete-traduttore…….. V | Operatore amministra-
> tivo contabile
Computista superiore……… V |
Computista principale…….. V |
Capo laboratorio e vice capo |
officina……………….. V |
Capo tecnico superiore……. V > Operatore tecnico
Capo tecnico principale…… V |
Capo operaio…………….. V Agente capo
Capo revisore……………. VI | Capo settore ammini-
> strativo contabile
Interprete traduttore princi- |
pale…………………… VI |
Capo reparto lavorazione….. VI |
> Capo settore tecnico
Capo officina……………. VI |
Ispettore tecnico………… VI Vice dirigente tecnico
Ispettore amministrativo….. VI Vice dirigente
amministrativo
Ispettore superiore tecnico.. VII |
> Vice dirigente tecnico
Vice direttore di stabilimen- |
to…………………….. VII |
Ispettore superiore ammini-
strativo……………….. VII Vice dirigente ammi-
nistrativo
Dirigente amministrativo….. VII Capo dei servizi am-
ministrativi e contabili
Dirigente lavorazioni…….. VII Capo dei servizi lavorazioni
Dirigente manutenzione e im-
pianti…………………. VII Capo dei servizi manuten-
zione
Ispettore capo aggiunto tec- |
nico…………………… VIII |
> Vice dirigente coordinatore
Direttore di stabilimento ag- | tecnico
giunto…………………. VIII |
Ispettore capo aggiunto…… VIII Vice dirigente coordinatore
amministrativo
Nei confronti dei dipendenti, in servizio al 1 ottobre 1978 e che
alla data del 30 giugno 1977 esercitavano in modo oggettivamente
riscontrabile, sulla base delle tabelle I, II e III allegate al
presente titolo, funzioni o mansioni superiori a quelle proprie della
qualifica o carriera di appartenenza, l’inquadramento e’ effettuato
con la medesima decorrenza 1 ottobre 1978 ai fini economici e 1
luglio 1977 ai fini giuridici, nella qualifica funzionale
corrispondente alle funzioni o mansioni esercitate.
In sede di reclutamento della mano d’opera stagionale, i lavoratori
comuni, da assumere nel profilo di agente, che siano stati occupati
gia’ in almeno due cicli stagionali, riceveranno la retribuzione
iniziale prevista per la terza qualifica funzionale.
Il personale assunto o che abbia conseguito una posizione superiore
in base al precedente ordinamento nel periodo compreso tra il 1
ottobre 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, e’
inquadrato, dalla data di nomina o del conseguimento e con riguardo
alla qualifica rivestita, nelle qualifiche funzionali di cui al
presente articolo con l’attribuzione del relativo trattamento
economico.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede
nazionale ed il Consiglio di amministrazione, sara’ provveduto ad
integrare la tabella III allegata al presente titolo con altre
mansioni di, qualifica funzionale superiore, oggettivamente
riscontrabili, sulla base dei medesimi criteri informatori, ai fini
dell’inquadramento del personale interessato con le stesse decorrenze
di cui al primo comma.
Il personale operaio, in servizio alla data del 1 ottobre 1978,
adibito a mansioni di natura non salariale, escluse quelle di
anticamera, e’ inquadrato, a domanda, dalla stessa data del 1 ottobre
1978, nella terza qualifica funzionale.
Fino a quando non saranno definiti i profili professionali
attinenti alle varie qualifiche, il personale di cui ai commi
precedenti continuera’ a svolgere le mansioni in atto esercitate.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 GIUGNO 1981, N. 283, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 1981, N. 432)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 GIUGNO 1981, N. 283, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 1981, N. 432)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 GIUGNO 1981, N. 283, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 1981, N. 432)).
ART. 102.
(Anzianita’ minima)
Ai fini dell’applicazione del successivo articolo 112, nel primo
quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l’anzianita’ di servizio acquisita nella soppressa qualifica di
provenienza, nonche’ le anzianita’ maturate nelle qualifiche che
diano titolo all’inquadramento nella medesima qualifica funzionale
sono considerate equipollenti a quella maturata nella qualifica
funzionale di inquadramento.
Ove l’inquadramento sia effettuato con riguardo alle funzioni o
mansioni esercitate anziche’ in base alla qualifica rivestita, il
computo dell’anzianita’ di servizio di cui all’articolo 112 ha
effetto con riferimento alla decorrenza giuridica dell’inquadramento.
ART. 103.
(Conseguimento di qualifica funzionale superiore)
Al dipendente in servizio al 1 ottobre 1978 e che alla data di
entrata in vigore della presente legge ritenga, in base alle
declaratorie di cui all’articolo 98 e alle tabelle I, II e III
allegate al presente titolo, di esercitare, o di avere esercitato al
30 giugno 1977, mansioni annoverabili in una qualifica funzionale
superiore a quella nella quale e’ stato inquadrato, puo’ essere
conferita a domanda – sempre che le funzioni superiori se svolte dopo
il 30 giugno 1977 abbiano avuto carattere continuativo e siano state
determinate da obiettive esigenze di servizio di natura permanente –
detta qualifica funzionale superiore, con il corrispondente
trattamento economico con decorrenza non anteriore al 1 ottobre 1978
e con decorrenza giuridica non anteriore al 1 luglio 1977.
La relativa domanda deve essere presentata, entro sessanta giorni
dalla data di comunicazione in via amministrativa dei provvedimenti
di inquadramento nella qualifica funzionale, al direttore dello
stabilimento, opificio o capo dell’ufficio, il quale la inoltrera’
con il proprio motivato parere, unitamente a quello delle
organizzazioni sindacali locali, alla commissione di cui al
successivo articolo 104.
Analoga domanda e nei termini di cui sopra puo’ essere presentata
dal dipendente che, inquadrato in un profilo professionale, ritenga
di avere esercitato mansioni relative a profilo diverso nell’ambito
della stessa qualifica funzionale.
Il dipendente, il quale in base alle declaratorie di cui
all’articolo 98 abbia esercitato mansioni o funzioni superiori con
carattere di continuita’ per almeno tre anni nel decennio precedente
alla data del 30 giugno 1977, oppure a prescindere da tale decennio,
per almeno cinque anni con carattere di continuita’, puo’ ottenere, a
domanda, il conferimento della qualifica funzionale superiore e le
corrispondenti funzioni con decorrenza giuridica dal 1 luglio 1977 ed
economica dal 1 ottobre 1978.
All’accertamento delle predette mansioni o funzioni ed alla
determinazione della relativa qualifica funzionale e profilo di
inquadramento provvedera’ la commissione di cui al successivo
articolo 104.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 GIUGNO 1981, N. 283, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 1981, N. 432)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 GIUGNO 1981, N. 283, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 1981, N. 432)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 GIUGNO 1981, N. 283, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 1981, N. 432)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 GIUGNO 1981, N. 283, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 1981, N. 432)).
Il personale di dattilografia che abbia esercitato anche
promiscuamente le mansioni previste dall’articolo 25 della legge 23
dicembre 1956, n. 1417, e successive modificazioni, viene inquadrato
a domanda a qualifica superiore, con decorrenza giuridica non
anteriore al 1 luglio 1977 ed economica non anteriore al 1 ottobre
1978.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 GIUGNO 1981, N. 283, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 1981, N. 432)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 GIUGNO 1981, N. 283, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 1981, N. 432)).
ART. 104.
(Commissione nazionale paritetica)
E’ istituita presso la Direzione generale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato una commissione nazionale paritetica,
nominata con decreto del Ministro delle finanze, presieduta dal
direttore generale o da un dirigente generale, composta da sei
dirigenti in rappresentanza dell’amministrazione e da altrettanti
dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in sede nazionale, nonche’ da un segretario e
relativi supplenti.
((Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la
presenza di almeno la meta’ dei suoi componenti ed a maggioranza dei
presenti)).
La commissione, oltre a quanto previsto dagli altri articoli,
esprime parere:
a) sulla formulazione dei singoli profili professionali e sulla
ripartizione dei contingenti organici;
b) sulle modalita’ di espletamento dei concorsi interni;
c) sull’attribuzione di funzioni superiori alla III qualifica.
In tutti i casi in cui, in base alle norme contenute nel presente
titolo, la commissione e’ chiamata a pronunciarsi, l’interessato deve
presentare apposita domanda al capo dell’opificio od ufficio, che
l’inoltrera’ entro trenta giorni dal ricevimento alla commissione
medesima, corredata del proprio parere e di quello delle
organizzazioni sindacali locali maggiormente rappresentative.
ART. 105.
(Inquadramento ai fini economici)
Nella prima applicazione della presente legge, ai fini della
determinazione degli stipendi da attribuire con effetto 1 ottobre
1978, al personale dipendente dall’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato che viene inquadrato con pari decorrenza nelle otto
qualifiche funzionali, si osservano i seguenti criteri:
a) nei confronti di ciascun dipendente viene accertato il
maturato economico costituito dalla somma dello stipendio annuo ed
eventuali assegni personali pensionabili, della indennita’
pensionabile annua di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, della
anticipazione di lire 540.000 annue di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 ed al decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, in godimento al 30 settembre
1978;
b) a tale maturato economico sono aggiunte la somma di lire
120.000 annue e la somma annua di lire 800 per ogni mese o frazione
superiore a quindici giorni di servizio di ruolo e non di ruolo
prestato alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato.
Per i dipendenti ex operai stagionali, ai fini del computo di cui
sopra ((ed ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza)),
l’occupazione per complessivi duecentosettanta giorni corrisponde ad
un anno di servizio. ((Per il computo ai fini del trattamento di
quiescenza e previdenza si applica l’articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l’articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1032)).
Per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso altre
Amministrazioni dello Stato l’attribuzione del relativo importo di
lire 800 annue e’ subordinata alla presentazione entro il termine
perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in
vigore della presente legge di apposita domanda corredata dalla
necessaria documentazione ove quest’ultima non sia gia’ acquisita
agli atti dell’Amministrazione.
Nei confronti del personale di cui alla legge 22 dicembre 1975, n.
727, e successive modificazioni, la quota di cui alla lettera b) del
precedente comma primo e’ attribuita in base agli anni di servizio
svolto presso le imprese o cooperative appaltatrici riconosciuti in
relazione a quanto previsto al secondo comma dell’articolo 1 della
legge 8 agosto 1977, n. 557;
c) determinato il totale complessivo degli addendi indicati alle
precedenti lettere e’ attribuito a ciascun dipendente lo stipendio o
la classe di stipendio previsti per la rispettiva qualifica
funzionale di inquadramento, di importo pari o immediatamente
inferiore al predetto totale; nel caso di importo inferiore al
dipendente e’ attribuito altresi’ un assegno personale di importo
pari alla differenza, utile ai fini della tredicesima mensilita’ e
del trattamento di quiescenza e previdenza e riassorbibile solo nel
caso di passaggio di qualifica funzionale o di accesso alle
qualifiche direttive ad esaurimento o dirigenziale.
Ove il dipendente sia in godimento dell’indennita’ di funzione
prevista dall’articolo 14 della legge 5 marzo 1961 n. 90 e
l’ammontare complessivo costituito dalla predetta indennita’ e dal
totale di cui al punto a) dovesse eventualmente risultare maggiore
del nuovo trattamento economico ad esso spettante nella, qualifica di
inquadramento a termini del precedente comma, sara’ conteggiata detta
indennita’ di funzione, ai fini della determinazione dell’assegno
personale di cui al comma stesso.
ART. 106.
(Modificazioni delle situazioni soggettive)
In via transitoria i dipendenti che, in base al precedente
ordinamento, avrebbero maturato entro il 30 giugno 1979 la successiva
classe di stipendio o il successivo normale aumento periodico,
fruiranno di un ulteriore inquadramento a decorrere dalla data in cui
avrebbero maturato il predetto beneficio.
Nel caso in cui, successivamente al 30 settembre 1978 e prima
dell’entrata in vigore della presente legge, il dipendente sia
comunque pervenuto, in base al precedente ordinamento, ad un
trattamento economico o ad una qualifica che, se conseguiti al 30
settembre 1978, avrebbero determinato un piu’ favorevole trattamento
oppure l’inquadramento in una qualifica funzionale superiore, si
procede, con effetto dalla data della intervenuta modificazione, ad
un nuovo inquadramento ed alla determinazione del nuovo trattamento
economico.
Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei dipendenti
che conseguono il miglioramento in base a concorsi gia’ indetti alla
data di entrata in vigore della presente legge e che si riferiscano a
posti disponibili al 31 dicembre 1978.
L’ulteriore inquadramento di cui ai commi precedenti sara’
effettuato con i criteri previsti per il primo inquadramento, ferma
restando, ai soli fini del computo dell’importo annuo delle lire 800
indicato al punto b) del precedente artico lo 105, la data del 30
settembre 1978.
ART. 107.
(Assunzioni – Passaggi di qualifica funzionale)
L’assunzione nei profili professionali di cui alla tabella V o il
passaggio alle qualifiche funzionali superiori di cui alla tabella VI
allegate al presente titolo avvengono:
alla I e II qualifica:
mediante pubblico concorso indetto localmente e con
partecipazione territorialmente limitata.
Il personale assunto nella I qualifica accede alla II, senza
concorso, al compimento di un anno di servizio.
alla III qualifica:
mediante passaggio automatico, senza concorso, degli agenti
della seconda qualifica al compimento di 2 anni di anzianita’ di
servizio, per essere adibiti al ciclo produttivo, salvo opzione del
dipendente di rimanere nella qualifica di assunzione. Al fabbisogno
di personale in alcuni profili previsti per la III qualifica sara’
provveduto nella misura del 70 per cento mediante pubblici concorsi
indetti localmente con partecipazione territorialmente limitata e
nella restante misura del 30 per cento attraverso prove pratiche
riservate ai dipendenti con profili professionali diversi della
medesima III qualifica;
mediante esame per titoli, dei commessi, al compimento di 2
anni di anzianita’ di servizio, nel limite dei posti disponibili nel
corrispondente profilo professionale.
alla IV e alla V qualifica:
a) nella misura del 40 per cento del fabbisogno di personale,
mediante pubblico concorso;
b) nella misura del 50 per cento del predetto fabbisogno,
mediante concorsi interni per esami, cui potranno partecipare i
dipendenti della qualifica immediatamente inferiore;
c) nella misura del restante 10 per cento, mediante prova
pratica alla quale potra’ partecipare il personale appartenente alla
medesima qualifica, con profilo diverso. In mancanza di candidati, la
riserva e’ portata in aumento al contingente previsto per i concorsi
di cui al punto b).
I concorsi e le prove pratiche avranno carattere regionale o
circoscrizionale e per taluni profili l’assunzione potra’ essere
effettuata totalmente per concorso interno, per esami.
((Alla VI qualifica:
a) nella misura del 70 per cento del fabbisogno di personale,
mediante pubblico concorso;
b) nella misura del 20 per cento del predetto fabbisogno
mediante concorsi interni, per esami, riservati ai dipendenti della
quinta qualifica;
c) nella restante misura del 10 per cento, mediante prova
pratica alla quale potra’ partecipare il personale appartenente alla
medesima qualifica, con profilo diverso. In mancanza di candidati, la
riserva e’ portata in aumento al contingente previsto per i concorsi
di cui al punto b).
Per i profili professionali la cui specializzazione puo’ essere
acquisita soltanto nell’ambito dell’azienda, la assunzione sara’
effettuata totalmente mediante concorso interno per esami.
I concorsi e le prove pratiche avranno carattere regionale o
circoscrizionale.
Alla VII qualifica:
mediante concorsi interni, per esami, ai quali puo’ partecipare
il personale della qualifica immediatamente inferiore e quello con
profilo diverso della stessa VII qualifica.
Ai profili di vice dirigente si accede esclusivamente per
concorso pubblico.
Alla VIII qualifica:
mediante concorsi interni, per esami, ai quali puo’ partecipare
il personale della qualifica immediatamente inferiore che sia almeno
in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado e quello
con profilo diverso della stessa VIII qualifica.
L’accesso al profilo di vice dirigente coordinatore tecnico o
amministrativo e’ riservato nella misura dell’80 per cento del
fabbisogno di personale, mediante concorso interno, ai dipendenti
della VII qualifica funzionale con il profilo di vice dirigente
tecnico o amministrativo.
Il restante 20 per cento e’ destinato a pubblico concorso.
Per l’accesso al profilo di vice dirigente coordinatore tecnico
sono richiesti il diploma di laurea e le abilitazioni professionali
prescritte.
Con le modalita’ stabilite dal successivo art. 111 saranno
individuati i profili cui puo’ accedersi per pubblico concorso)).
Il conferimento dei posti e’ subordinato al raggiungimento da
parte dei vincitori dei concorsi esterni e interni per le varie
categorie delle sedi indicate nei relativi bandi. Si applica il
disposto dell’ultimo comma dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1977,
n. 556.
ART. 108.
(Titoli di studio)
Per le assunzioni mediante pubblici concorsi sono richiesti i
seguenti titoli di studio:
I, II e III qualifica: licenza della scuola elementare e
assolvimento dell’obbligo;
((IV e V qualifica)): diploma di istituto di istruzione
secondaria di 10 grado o titolo equipollente;
((VI qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di
2° grado;
VII qualifica: diploma di laurea;
VIII qualifica: diploma di laurea e abilitazione o
specializzazione da individuare con decreto del Ministro delle
finanze seguendo la procedura prevista dal successivo art. 111)).
Salvo quanto previsto alla lettera b), terzultimo comma, del
precedente articolo 107 per i concorsi interni e per le prove
pratiche, i titoli di studio necessari saranno stabiliti con decreto
del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di
amministrazione, all’atto della definizione dei singoli profili
professionali di cui all’ultimo comma dell’articolo 98 della presente
legge.
ART. 109.
(Accesso alle qualifiche dirigenziali e alla qualifica funzionale
VIII)
Salvo quanto previsto al comma successivo, l’accesso alle
qualifiche dirigenziali, secondo le modalita’ fissate dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive
modificazioni, e’ riservato al personale dell’VIII qualifica, nonche’
al personale della VII qualifica con almeno cinque anni di anzianita’
di servizio complessivamente maturata nel profilo professionale di
vice dirigente e nella soppressa qualifica di ispettore superiore od
equiparato.
Restano ferme le disposizioni del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 748 in favore del personale delle qualifiche ad
esaurimento di ispettore generale e di ispettore capo ed equiparate.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 GIUGNO 1981, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 1981, N. 432)).
ART. 110.
(Concorsi)
I concorsi pubblici di reclutamento vertono su prove attitudinali
e/o a contenuto tecnico-pratico attinenti alla professionalita’ del
relativo profilo.
I concorsi interni e le prove pratiche, che possono avere
caratteristiche analoghe a quelli esterni, dovranno tendere
all’effettivo accertamento del grado di professionalita’ del
dipendente. Le modalita’ ed i programmi di esame saranno regolati con
decreto del Ministro per le finanze sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il
Consiglio di amministrazione.
ART. 111.
(Modalita’ di svolgimento dei concorsi e dei corsi professionali)
Con decreto del Ministro per le finanze, da emanare con
l’osservanza delle modalita’ di cui all’articolo precedente, sara’
provveduto a determinare:
i programmi di esame per i concorsi pubblici, i concorsi interni
e per l’espletamento delle prove pratiche relative al cambio di
profilo;
la durata, il tipo, i programmi di insegnamento e di esame dei
corsi professionali per la qualificazione del personale, utili anche
per il passaggio a qualifica superiore;
i titoli professionali e di servizio da valutare;
i casi e le modalita’ di passaggio da un profilo professionale
all’altro, nell’ambito della stessa qualifica;
la composizione delle Commissioni esaminatrici;
i requisiti che i dipendenti devono possedere per la
partecipazione ai concorsi interni;
i profili cui potra’ accedersi totalmente per concorso interno
oppure totalmente per pubblico concorso;
i requisiti ed il titolo di studio necessari per il passaggio di
qualifica o per il cambio di profilo, del personale appartenente a
profili tecnici;
i titoli di studio specifici nonche’ le abilitazioni e le
specializzazioni necessari per l’assunzione, mediante pubblici
concorsi, ai vari profili professionali.
ART. 112.
(Anzianita’ minima di servizio)
Le anzianita’ minime di servizio nella categoria di appartenenza
necessarie per l’ammissione ai concorsi interni per il passaggio di
qualifica funzionale sono le seguenti:
tre anni dalla III alla IV qualifica;
quattro anni dalla IV alla V qualifica;
cinque anni dalla V alla VI qualifica;
quattro anni dalla VI alla VII qualifica;
quattro anni dalla VII alla VIII qualifica. ((18))
AGGIORNAMENTO (18)
La L. 16 marzo 1987, n. 123 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che:
“Ai Fini dell’ammissione ai concorsi interni per il passaggio alla V
qualifica funzionale, profilo di operatore professionale,
l’anzianita’ richiesta dall’articolo 112 della legge 11 luglio 1980,
n. 312, e’ ridotta da quattro a tre anni nei confronti dei dipendenti
della IV qualifica funzionale con profilo professionale di
assistente”; ha inoltre disposto (con l’art. 5, comma 2) che: “Ai
fini dell’ammissione ai concorsi interni per il passaggio alla VI
qualifica funzionale, profili professionali di collaboratore,
collaboratore tecnico e collaboratore interprete bilingue,
l’anzianita’ richiesta dall’articolo 112 della legge 11 luglio 1980,
n. 312, e’ ridotta da cinque a quattro anni nei confronti dei
dipendenti della V qualifica funzionale con profilo di operatore
professionale”.
ART. 113.
(Riserva di posti per il primo concorso pubblico)
Nel primo concorso pubblico, indetto per ogni singola qualifica
funzionale successivamente all’inquadramento del personale nel nuovo
ordinamento, l’80 per cento dei posti destinati a concorso pubblico
e’ riservato al personale in servizio, che abbia tutti i requisiti
all’uopo richiesti dal relativo bando.
ART. 114.
(Assunzioni senza concorso)
Oltre a quanto previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968,
n. 482, l’Amministrazione dei monopoli di Stato puo’ procedere
all’assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per
causa direttamente connessa con il servizio, che ne faccia richiesta
entro due anni dall’evento, nei limiti dei posti disponibili nella I,
II, III e IV qualifica funzionale, ferme restando le limitazioni ed
esclusioni previste dalle norme particolari per le assunzioni
obbligatorie presso l’Amministrazione dei monopoli.
In caso di rinuncia da parte del coniuge o di sua inesistenza
l’Amministrazione ha facolta’ di assumere un figlio maggiorenne del
dipendente deceduto, che ne faccia richiesta entro il termine di cui
al primo comma, o, se piu’ favorevole, di due anni dal raggiungimento
della maggiore eta’.
Allorche’ piu’ figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di
assunzione, l’Amministrazione puo’ procedere solo per uno di essi.
La norma trova applicazione anche per gli eventi verificatisi nei
due anni precedenti all’entrata in vigore della presente legge,
qualora gli aventi titolo ne facciano richiesta entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge.
ART. 115.
(Funzioni di qualifica funzionale superiore)
Il personale puo’ essere utilizzato per esigenze di servizio ((in
un profilo professionale)) della qualifica funzionale immediatamente
superiore con l’attribuzione del trattamento economico di cui al
comma successivo, comprensivo del premio di rendimento industriale.
L’indennita’ per l’esercizio della funzione di qualifica funzionale
superiore e’ pari alla differenza tra la retribuzione iniziale della
qualifica rivestita e quella iniziale della qualifica superiore
effettivamente esercitata.
Qualora l’utilizzazione sia determinata da carenza di personale a
carattere definitivo, la relativa indennita’ compete dal primo giorno
di utilizzazione ed il conferimento delle relative funzioni non puo’
avere, di regola, ((durata superiore a dodici mesi)), salvo rinnovo,
per una sola volta, da disporsi con provvedimento motivato.
In tal caso sara’ provveduto all’immediata indizione del concorso
per la copertura del posto vacante.
Ove, invece, la predetta utilizzazione sia determinata da carenze
di personale aventi carattere temporaneo, la relativa indennita’
compete dal primo giorno, sempreche’ l’utilizzazione stessa abbia
durata almeno di 15 giorni consecutivi non computando, a tale fine,
per le categorie superiori alla V. il congedo ordinario.
Restano ferme in ogni caso le norme di cui al precedente articolo
110, secondo comma.
ART. 116.
(Trattamento economico nei casi di passaggi di qualifica funzionale)
Il dipendente che transita a qualifica funzionale superiore
consegue nella nuova posizione la classe di stipendio che gli
assicuri lo stipendio di importo immediatamente superiore al
trattamento complessivo, per stipendio ed eventuale assegno personale
di cui all’articolo 105, lettera c), in godimento all’atto del
passaggio; se quest’ultimo trattamento risulta d’importo superiore
anche a quello inerente alla ottava classe di stipendio della nuova
qualifica funzionale, al dipendente sono attribuiti in tale classe
gli aumenti periodici necessari per assicurargli uno stipendio
immediatamente superiore al trattamento gia’ in godimento.
Nei casi di cui sopra e’ altresi’ valutata, ai fini dell’ulteriore
progressione economica nella qualifica funzionale superiore, la
frazione di biennio maturata nella posizione stipendiale di
provenienza, qualora al compimento del biennio il dipendente avesse
dovuto conseguire nella precedente posizione uno stipendio d’importo
superiore a quello attribuitogli all’atto del passaggio di qualifica.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione
anche nei confronti dei dipendenti dell’Amministrazione dei monopoli
di Stato vincitori dei pubblici concorsi, provenienti da una
qualifica funzionale inferiore.
Nei casi di passaggio ad altro profilo, nell’ambito della stessa
qualifica funzionale, si conserva lo stipendio in godimento e
l’anzianita’ maturata nella qualifica funzionale medesima e’ utile ai
fini dell’ulteriore progressione economica.
ART. 117.
(Valutazione del personale)
I rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali sono
soppressi, salvo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 17
della presente legge.
Il servizio prestato nell’anno non viene valutato ai fini della
progressione economica e dell’anzianita’ richiesta per il passaggio a
categoria superiore nei confronti del personale che abbia riportato
in quell’anno una sanzione disciplinare superiore alla censura.
Nel caso di sospensione della qualifica il ritardo e’ di due anni.
Qualora il capo dell’ufficio, stabilimento ed opificio, riconosca,
previo richiamo scritto, che il servizio prestato nell’anno sia stato
di scarso rendimento, ha l’obbligo di presentare al Consiglio di
amministrazione apposita relazione motivata, accompagnata dalle
contro-deduzioni dell’interessato.
Il Consiglio di amministrazione puo’ deliberare, a carico di
quest’ultimo, a seguito di eventuali ulteriori accertamenti, una nota
di demerito che produrra’ gli stessi effetti di cui al secondo comma.
ART. 118.
(Rappresentanza del personale in seno al Consiglio di amministrazione
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)
Il numero dei rappresentanti del personale dell’Azienda nel
Consiglio di amministrazione e’ elevato da 4 a 6.
Detti rappresentanti vengono eletti direttamente da tutto il
personale in servizio.
I rappresentanti del personale sono, in caso di assenza o di
impedimento, sostituiti da supplenti eletti con la stessa procedura e
nella stessa lista in numero uguale ai membri effettivi.
Le norme per l’elezione, da effettuarsi con il sistema
proporzionale, saranno stabilite con decreto del Ministro per le
finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in sede nazionale.
Le nuove elezioni dei rappresentanti del personale verranno indette
dal Ministro delle finanze, sentite le predette organizzazioni
sindacali, non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
I rappresentanti del personale della Azienda nel Consiglio di
amministrazione, in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge, manterranno l’incarico fino alla nomina dei nuovi
eletti.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n.
721 e successive modificazioni.
ART. 119.
(Aspettative e permessi per motivi sindacali)
Il numero delle aspettative sindacali da concedere, ai sensi e nei
limiti degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai
dipendenti dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che
ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni
sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e’
stabilito con decreto del Ministro per le finanze, sentite le
organizzazioni sindacali interessate ed il Consiglio di
amministrazione.
Il contingente delle aspettative e’ ripartito tra le organizzazioni
sindacali in rapporto al rispettivo grado di rappresentativita’ da
desumere dai risultati delle elezioni dei rappresentanti del
personale in seno al Consiglio di amministrazione.
Il numero delle assenze da autorizzare ai sensi degli articoli 47 e
48 della citata legge n. 249 e’ fissato, per ciascuna provincia e per
ciascuna organizzazione sindacale, con le modalita’ di cui al
precedente primo comma. ((28))
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l’art. 6, comma
8) che il presente articolo “per effetto dell’art. 54, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento” cessa di avere efficacia.
ART. 120.
(Revoca delle designazioni)
I rappresentanti del personale nominati in seno agli organi
collegiali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su
designazione delle organizzazioni sindacali, decadono dalla carica
ove queste ne revochino la designazione.
La decadenza dei rappresentanti di cui sopra decorre dalla data del
provvedimento dell’Amministrazione, da emanare entro quindici giorni
dalla ricezione della comunicazione.
ART. 121.
(Ritenute per contributi sindacali)
I contributi sindacali dei dipendenti dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nella misura e sugli istituti retributivi
stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali,
vengono trattenuti a cura dell’Amministrazione stessa su delega del
lavoratore e versati alle organizzazioni sindacali interessate.
ART. 122.
(Orario e turni di lavoro – Aspettative – Permessi per frequenza
corsi scolastici)
L’orario settimanale di lavoro e’ ripartito in 5 giornate
lavorative da lunedi a venerdi.
Una diversa regolamentazione dell’orario dovra’ essere concordata
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede
nazionale; resta fermo l’orario vigente per i doppi turni ed i cicli
continui di lavoro.
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali predette maggiormente rappresentative in
sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sara’ provveduto
alla disciplina:
a) del lavoro straordinario, dei doppi: turni e dei cicli
continui di lavoro ai fini della piu’ proficua utilizzazione degli
impianti e dei macchinari;
b) delle assenze effettuate dai dipendenti per fruire del diritto
allo studio;
c) delle aspettative sindacali di cui all’articolo 119.
ART. 123.
(Congedo ordinario)
A tutto il personale dipendente dalla Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato competono 30 giorni lavorativi di congedo ordinario
per ciascun’anno, di cui 10 giorni saranno fruiti in un unico periodo
da concordare tra l’Amministrazione stessa e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale.
ART. 124.
(Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro)
Le norme sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono
estese a tutti i dipendenti dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato ai quali e’ altresi’ esteso il disposto di cui al
secondo comma dell’articolo 18 della legge 13 maggio 1975, n. 157.
Alla liquidazione e al pagamento della indennita’ di inabilita’
assoluta temporanea provvede direttamente la stessa Amministrazione.
Le norme per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo
saranno emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro, per le finanze di concerto
con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.
ART. 125.
(Trattenute per scioperi brevi)
Per le astensioni dal lavoro per parte della giornata lavorativa,
si applicano al personale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato le disposizioni di cui al successivo articolo 171.
Per le astensioni effettuate antecedentemente alla entrata in
vigore della presente legge nessuna ulteriore trattenuta puo’ essere
disposta a tale titolo ne’ puo’ farsi luogo a restituzione di esse.
ART. 126.
(Servizio pre-ruolo)
I periodi delle pregresse prestazioni lavorative rese dal personale
alle dipendenze di imprese appaltatrici, riconosciuti ai sensi della
legge 22 dicembre 1975, n. 727 e 8 agosto 1977, n. 557, sono
computabili a domanda ai fini del trattamento di quiescenza statale,
ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, salvo che gli interessati non abbiano
esercitato il diritto di opzione previsto dal terzo comma
dell’articolo 5 della citata legge n. 727.
ART. 127.
(Trattamento di quiescenza e di previdenza)
Ai fini della determinazione della base pensionabile di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e
successive modificazioni e del trattamento di previdenza di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si
applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 161.
ART. 128.
(Gestione diretta del trattamento economico)
Alla determinazione, liquidazione e pagamento delle competenze
fisse ed accessorie spettanti al personale dipendente, provvede
direttamente l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
mediante i propri organi sulla base di ruoli di spesa emessi dalla
Direzione generale, secondo le procedure previste dall’ordinamento
contabile approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1928 e
successive modificazioni.
Per il pagamento di cui al precedente comma l’Amministrazione dei
monopoli di Stato applichera’ la procedura gia’ in atto prevista per
le altre Aziende autonome.
ART. 129.
(Personale in particolari posizioni)
Al personale non di ruolo ed a quello ad esaurimento dell’ex
Azienda monopoli banane si applicano le disposizioni della presente
legge.
La disposizione di cui all’ultimo comma dell’articolo 19 della
legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente la spesa per il personale
comandato presso altre amministrazioni statali, e’ estesa a tutti i
dipendenti dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
ART. 130.
(Premio per l’incremento del rendimento industriale)
Al fine di accrescere la produttivita’ aziendale e per adeguare il
premio per l’incremento del rendimento industriale stabilito dalla
legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni, al nuovo
ordinamento del personale di cui alla presente legge, con decreto del
Ministro delle finanze, da emanarsi su parere del Consiglio di
amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in sede nazionale, il predetto premio, spettante a
tutto il personale che presta effettivo servizio nell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifica
dirigenziale, anche dopo la data del 31 dicembre 1979, sara’
ristrutturato ed adeguato con effetto dal 1 ottobre 1978 sulla base
dei seguenti criteri:
le nuove misure giornaliere del premio saranno determinate in
modo che per il personale che svolga attivita’ lavorativa ripartita
in cinque giornate l’importo globale settimanale per le prestazioni
di servizio sia pari a quello spettante al personale che presti la
propria attivita’ in sei giornate lavorative settimanali;
per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 1978 la spesa per la
ristrutturazione e l’adeguamento di detto premio non puo’ superare
l’importo di lire 750 milioni e per l’anno 1979 l’importo di lire 3
miliardi;
il compenso incentivante di cui all’articolo 8 della legge 3
luglio 1970, n. 483, sara’ corrisposto a tutto il personale compreso
quello con qualifica dirigenziale, in effettivo servizio presso
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in relazione al
miglioramento della produttivita’ del personale rispetto agli
standards accertati al 1 gennaio 1979, fermo restando il limite
dell’8 per cento previsto nel surrichiamato articolo 8;
i predetti standards e le successive eventuali variazioni saranno
determinati al fine di accrescere la operosita’ e il rendimento del
personale ed assicurare la migliore efficienza aziendale e la massima
economicita’ delle singole strutture operative, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede
nazionale e su parere del Consiglio di amministrazione
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
ART. 131.
(Interpretazione autentica)
Il punto 3 del primo comma dell’articolo 5 della legge 8 agosto
1977, n. 556, e’ sostituito dal seguente:
3) Carriera del personale dell’esercizio:
amministrativi:
diploma di ragioniere e perito commerciale;
tecnici:
a) branca " Coltivazioni tabacchi": diploma di perito agrario;
diploma di perito industriale per la chimica industriale; diploma di
geometra; diploma di perito industriale per la meccanica, per
l’elettrotecnica, per l’elettronica industriale;
b) branca “Manifatture tabacchi”: diploma di perito industriale
per la meccanica, per l’elettrotecnica, per l’elettronica industriale
o per la chimica industriale; diploma di geometra;
c) branca “Sali e chinino”: diploma di perito industriale per
la meccanica o per l’elettrotecnica o per l’elettronica industriale o
per l’industria mineraria o per la chimica industriale; diploma di
geometra;”.
ART. 132.
(Norme di adeguamento)
Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.
Gli operai dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
equiparati a tutti gli effetti agli impiegati della stessa
Amministrazione e sono assoggettati alle norme sullo stato giuridico
vigenti per questi ultimi.
Ai necessari adeguamenti si provvedera’ con decreto del Ministro
per le finanze, sentiti la Commissione di cui all’articolo 104 ed il
Consiglio di amministrazione.
TABELLA I.
OPERAI CON PROFESSIONALITA'
INTERNA
Addetto a mansioni di controllo nella produzione.
Addetto alla conduzione di macchine per l’imballaggio dei generi di
monopolio.
Addetto alla conduzione e piccola manutenzione di impianti di
lavanderia meccanica.
Addetto alle operazioni di caricamento, di conduzione e di pulizia
di impianti meccanici per l’incenerimento dei residui.
Approntatore di spedizioni o distributore di generi di monopolio e
pesatore di sale o tabacchi greggi.
Conduttore di impianti di concia e profumazione.
Conduttore, con incarico della piccola manutenzione di impianti
tecnologici e di macchine per la lavorazione del tabacco, del sale e
delle materie sussidiarie.
Conduttore di locomobili a scartamento ridotto, di mezzi semoventi,
di trazione, trasporto e sollevamento e mezzi similari.
Fermentatore.
Giardiniere.
Preparatore di soluzioni concianti o profumati o di colle speciali.
Rilegatore di libri e registri.
TABELLA II.
QUALIFICHE DI MESTIERE
Aggiustatore meccanico.
Aggiustatore meccanico oppure elettromeccanico per la conduzione –
con incarico delle piccole riparazioni – di macchine per la
confezione, l’impacchettamento, la cellofanatura o di gruppi per
l’impacco e l’imballaggio di generi di monopolio.
Aggiustatore meccanico, con l’incarico della conduzione e piccola
manutenzione di impianti frigoriferi e di condizionamento d’aria.
Compositore e scompositore dei convogli ferroviari a scartamento
ordinario.
Conducente di automezzi e trattori, per la conduzione dei quali e’
richiesta almeno la patente C, con incarico della manutenzione e
piccole riparazioni.
Conduttore, con incarico della piccola manutenzione, di impianti
per la produzione del sale per ebollizione.
Conduttore di macchine da stampa o da riproduzione, con incarico
della manutenzione e piccole riparazioni.
Conduttore di ruspe, spalatrici meccaniche, gru elettriche o mezzi
similari.
Cuoco.
Elettromeccanico.
Fabbro fucinatore o forgiatore.
Falegname.
Idraulico-tubista.
Infermiere patentato.
Lattoniere e stagnino.
Muratore.
Pittore e verniciatore.
Preparatore nei laboratori chimici o di controllo qualita’.
Saldatore elettrico e autogenista.
Saliniere.
Tecnologo per la classifica, cura, fermentazione e conservazione
dei tabacchi greggi o per la conservazione degli articoli diversi e
assistenza nei collaudi degli stessi.
Vulcanizzatore.
Operaio specializzato.
Attrezzatore linee elettriche (ad esaurimento).
Carpentiere in ferro e in legno (ad esaurimento).
Fonditore (ad esaurimento).
Meccanico (ad esaurimento).
Picconiere minatore (ad esaurimento).
Specialista alla confezione di nastri per macchine e indumenti di
lavoro.
TABELLA III.
QUALIFICA FUNZIONALE
DI INQUADRAMENTO
Preposto alle lavorazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII
Preposto ai riscontri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII
Preposto ai servizi di manutenzione e impianti. . . . . . . . . . VII
Capo del magazzino tabacchi greggi esterni e capo magazzino centrale
ricambi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII
Capo agenzia coltivazioni e magazzini esterni con ciclo di
lavorazioni di tabacco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII
Dirigente di deposito generi di monopolio e sali. . . . . . . . . VII
Preposto all’ufficio di contabilita’ e segreteria. . . . . . . . . VI
Vice del preposto alle manutenzioni. . . . . . . . . . . . . . . . VI
Capo fase lavorazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI
Preposto ai servizi di economato e di cassa. . . . . . . . . . . . VI
Capo magazzino tabacchi greggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI
Capo centro elaborazione dati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI
Capo laboratorio di controllo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI
Preposto ai lavori murari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI
Vice del capo agenzia di coltivazioni. . . . . . . . . . . . . . . VI
Capo settore o capo centro e/o incaricato della classifica dei
tabacchi sciolti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI
Secondo contabile dei depositi generi di monopolio o sali. . . . . VI
Capo magazzino perfetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
Vice capo fase, capo magazzini minori . . . . . . . . . . . . . . . V
Vice capo settore coltivazioni o funzioni equiparate. . . . . . . . V
Preposto ai magazzini per i movimenti interni ed esterni dei generi
nei depositi tabacchi e/o sali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
Preposto ai servizi generali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
((
TABELLA IV
===========================================================
Qualifica Funzionale | Profilo professionale di base
===========================================================
I |Aiuto agente
-----------------------------------------------------------
II |Commesso
|Agente
------------------------------------------------------------
III |Agente di collaborazione
|Agente di produzione
-----------------------------------------------------------
IV |Agente qualificato
|Agente verificatore
|Assistente
-----------------------------------------------------------
V |Operatore specializzato manutentore o
|di lavorazione
|Operatore amministrativo-contabile
|Operatore tecnico
-----------------------------------------------------------
VI |Agente capo coordinatore
|Collaboratore amministrativo , contabile,
|commerciale
|Collaboratore interpretebilingue
|Collaboratore tecnico
------------------------------------------------------------
VII |Collaboratore capo settore
|amministrativo,
|contabile, commerciale, d'informatica
|Interprete traduttore bilingue
|Collaboratore capo settore tecnico
|Vice dirigente tecnico
|Vice dirigente amministrativo
-----------------------------------------------------------
VIII |Coordinatore capo dei servizi
|amministrativi, contabili, commerciali,
|d'informatica
|Coordinatore capo dei servizi lavorazioni
|Coordinatore capo dei servizi
|manutenzione
|Vice dirigente coordinatore tecnico
|Vice dirigente coordinatore
|amministrativo
|Analista di sistemi
|Ricercatore
|Esperto
|Sperimentatore
TABELLA V
Assunzioni mediante pubblico concorso
=================================================================
Qualifica funzionale | Profilo professionale di base
=================================================================
I |Aiuto agente
-----------------------------------------------------------------
II |Agente
|Commesso
-----------------------------------------------------------------
III |Agente di collaborazione
-----------------------------------------------------------------
IV |Assistente
-----------------------------------------------------------------
V |Operatore specializzato
|manutentore o di
|lavorazione
-----------------------------------------------------------------
VI |Collaboratore amministrativo,
|contabile, commerciale
|Collaboratore tecnico
|Collaboratore interprete bilingue
-----------------------------------------------------------------
VII |Vice dirigente tecnico o
|amministrativo
-----------------------------------------------------------------
VIII |Vice dirigente coordinatore
|tecnico o amministrativo
|Analista di sistemi
|Sperimentatore
|Esperto
))
TABELLA VI
((TABELLA
ABROGATA DAL D.L. 6 GIUGNO 1981, N. 283, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 1981, N. 432)).
TITOLO V
PERSONALE DIRIGENTE
ART. 133.
(Retribuzioni)
In attesa che apposita legge da approvarsi entro il 30 giugno 1980
provveda alla riforma dello stato giuridico ed economico della
dirigenza statale, alla revisione dell’organico, delle
responsabilita’, delle funzioni e dei criteri di accesso, di
selezione e di mobilita’ dei dirigenti dello Stato, le retribuzioni
attualmente spettanti nelle stesse misure stabilite con provvedimenti
di legge a decorrere dal 1 dicembre 1972 sono transitoriamente
elevate, a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo
articolo 134, dal 1 gennaio 1979, in ragione del 40 per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1979 lo stipendio annuo lordo delle
qualifiche ad esaurimento di Ispettore generale e di Direttore di
divisione o equiparata;, di cui all’articolo 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972; n. 748, e’ stabilito in
misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all’80 per cento
della retribuzione per stipendio ed indennita’ di funzione spettante
al primo dirigente con pari anzianita’ di qualifica.
Resta ferma l’attribuzione al personale di cui al precedente
secondo comma, sino al 31 dicembre 1978, dell’assegno perequativo di
cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, o analoghe indennita’
pensionabili, e delle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente
della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116, 21
novembre 1978, n. 718 ed altre disposizioni analoghe nonche’ dei
miglioramenti di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 1979, n. 223.
ART. 134.
(Compenso per lavoro straordinario)
Il miglioramento temporaneo derivante dall’applicazione del
precedente articolo 133 non opera ai fini della determinazione dei
compensi per lavoro straordinario, chiunque ne sia il beneficiario.
ART. 135.
(Disciplina economica della nomina a primo dirigente)
Nei casi di conferimento della qualifica di primo dirigente, il
raffronto necessario ai fini di quanto previsto dall’articolo 12,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1079, o disposizioni analoghe, deve intendersi tra lo
stipendio in godimento e la retribuzione iniziale della nuova
posizione. Gli aumenti biennali di cui allo stesso articolo 12, terzo
comma, del decreto suindicato sono conferiti sul solo stipendio.
TITOLO VI
PERSONALE MILITARE.
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.
Art. 136
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 137
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 138
((IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))
Art. 139
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 140
((IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))
Art. 141
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 142
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
CAPO II.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE FORZE DI POLIZIA E PER IL CORPO DEGLI
AGENTI DI CUSTODIA.
Art. 143
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 144
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 145
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
CAPO III
NORME PARTICOLARI PER LE FORZE ARMATE.
Art. 146
((IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))
Art. 147
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 148
((IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))
Art. 149
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 150
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 151
((IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))
TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE
ART. 152.
(Disciplina dell'anzianita)
L’eventuale maggiore anzianita’ rispetto a quella conferita nei
livelli retributivi con l’inquadramento effettuato in applicazione
della presente legge sara’ disciplinata anche gradualmente a
cominciare dal triennio 1979-1981.
Nei confronti di coloro che maturino il diritto al trattamento di
quiescenza il riconoscimento di cui al comma precedente verra’
comunque effettuato con priorita’.
ART. 153.
(Effetti dei nuovi stipendi)
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione della
presente legge hanno effetto sui relativi aumenti biennali, sulla
tredicesima mensilita’, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sulle indennita’ di buonuscita e di
licenziamento, sull’assegno alimentare previsto dall’articolo 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da
disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali
e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro,
o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
Le nuove misure degli stipendi hanno effetto altresi’ sulla
retribuzione prevista dall’articolo 4, quinto comma, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n.
1599, ratificato, con modificazioni dalla legge 16 aprile 1953, n.
326.
In sede di prima applicazione della presente legge i nuovi stipendi
spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto gia’
corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e degli
altri emolumenti che cesseranno di competere in quanto conglobati nel
predetto emolumento fondamentale.
ART. 154.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1994, N. 724)).
ART. 155.
(Scrutini di promozione e concorsi interni)
Sono fatti salvi gli scrutini di cui agli articoli 38 e 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e
all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 420, per le promozioni decorrenti con effetto dal 1 gennaio
1980 per posti disponibili alla data del 31 dicembre 1979.
Sono fatti salvi altresi’ gli scrutini di cui al precedente primo
comma per posti disponibili fino all’entrata in vigore della presente
legge.
Al personale promosso in applicazione dei precedenti commi si
applicano le disposizioni contenute rispettivamente nel sesto e
settimo comma del precedente articolo 4 e nel settimo e ottavo comma
del precedente articolo 51.
I concorsi per passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21
e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.
1077, sono portati a termine se gia’ indetti entro la data di entrata
in vigore della presente legge.
La promozione alla qualifica di direttore di divisione o
equiparata, dei ruoli ad esaurimento, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e’ conferita
anche in soprannumero agli impiegati delle carriere direttive che
hanno conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o
equiparata anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge e che, alla data del 31 dicembre 1972, rivestivano la
qualifica di direttore di sezione o equiparata.
ART. 156.
(Trattamento per i ricercatori e gli sperimentatori)
Ai ricercatori e agli sperimentatori di cui al terzo comma
dell’articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano conseguito o conseguano nelle forme previste dal
precedente ordinamento il parametro piu’ elevato, viene attribuito il
trattamento previsto per i primi ricercatori.
ART. 157.
(Conferimento di promozione)
La disposizione di cui all’articolo 155, ultimo comma, si applica
anche ai funzionari delle carriere direttive delle aziende dipendenti
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che hanno
conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o
equiparata anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge e che, alla data del 31 dicembre 1972, rivestivano la
qualifica di direttore di sezione o equiparata. ((2))
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 22 dicembre 1980, n. 873 ha disposto (con l’art. 15, comma 1)
che: “Con l’espressione “direttore di divisione o equiparata”
contenuta nel testo dell’articolo 157 della legge 11 luglio 1980, n.
312, deve intendersi il personale della carriera direttiva che ha
conseguito l’inquadramento nella VIII categoria professionale, ai
sensi degli articoli 29 e 34 della legge 3 aprile 1979, n. 101,
anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 11
luglio 1980, n. 312″.
ART. 158.
(Personale dei Gabinetti e delle Segreterie particolari)
Agli estranei all’Amministrazione dello Stato chiamati a norma
delle vigenti disposizioni alle cariche presso i Gabinetti e le
Segreterie particolari dei ministri e dei sottosegretari di Stato
compete il trattamento economico per stipendio, indennita’
integrativa speciale, aggiunta di famiglia ed altri assegni di
carattere fisso e continuativo nonche’ il trattamento di missione in
vigore per il personale di ruolo statale delle seguenti posizioni:
dirigente superiore di cui all’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, se capi di
Gabinetto dei ministri senza portafoglio;
primo dirigente di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, se segretari particolari;
della qualifica VII di cui al precedente articolo 2 se addetti
con funzioni ai Gabinetti dei ministri senza portafoglio;
della qualifica non superiore alla V di cui al precedente
articolo 2 se addetti ai Gabinetti medesimi con funzioni di ordine.
Il servizio effettivamente prestato nelle posizioni che danno
titolo al trattamento di cui al precedente comma e’ valutato ai fini
della normale progressione economica per aumenti biennali e classi di
stipendio.
E’ soppresso l’articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale
23 maggio 1945, n. 260.
ART. 159.
(Cumulo di impieghi)
All’articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, le
parole “di un terzo” sono sostituite con le parole “della meta'”.
ART. 160.
(Trattamento di fine servizio)
Con effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti
nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi da effettuarsi
in applicazione della presente legge, le nuove misure degli stipendi
derivanti dagli inquadramenti stessi sono considerate ai fini della
liquidazione del trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, nonche’ ai fini della indennita’ di buonuscita. I nuovi
stipendi si considerano altresi’ per la determinazione
dell’indennita’ di licenziamento dovuta al personale non di ruolo.
Nei confronti del personale in servizio alle date di decorrenza
giuridica stabilite per le rispettive categorie di appartenenza,
cessato dal servizio successivamente alle date stesse fino a quelle
di decorrenza economica, l’inquadramento viene effettuato ai soli
fini del trattamento di quiescenza, sulla base del trattamento
economico considerato ai fini dell’inquadramento stesso, spettante
alla data della cessazione dal servizio, comprensivo, se dovuta,
della valutazione convenzionale ai fini economici dell’anzianita’ di
servizio. La rideterminazione delle pensioni ai sensi del presente
comma ha effetto dalle date di decorrenza economica degli
inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi.
Su dette pensioni non e’ dovuta la perequazione automatica di cui
all’articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei
confronti del personale di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, in
servizio alla data del 1 luglio 1977 e cessato dal servizio dopo tale
data e fino al 30 settembre 1978, nonche’ del personale di cui alla
legge 3 aprile 1979, n. 101; in servizio alla data del 1 gennaio 1977
e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30 aprile 1978.
ART. 161.
(Base pensionabile)
Per le cessazioni dal servizio successive alla data di decorrenza
economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei
livelli retributivi ai fini della determinazione della base
pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificati dagli articoli
15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonche’ del trattamento
di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032, l’ultimo stipendio integralmente percepito
deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di
stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all’atto della
cessazione dal servizio.
Nei confronti del restante personale dello Stato non inquadrato
nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi le disposizioni
di cui al precedente comma si applicano esclusivamente con
riferimento agli aumenti biennali di stipendio.
Le quote mensili, di cui al precedente comma, si considerano
maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla
data di attribuzione dell’ultimo stipendio fino alla cessazione dal
servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore a
giorni quindici e trascurando le frazioni inferiori.
Sulle quote aggiuntive, di cui ai precedenti commi, sono operate le
normali ritenute per la quiescenza e per la previdenza.
ART. 162.
(Interpretazione del terzo comma dell’articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748)
Il terzo comma dell’articolo 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, va interpretato nel senso che
tutti gli impiegati promossi nei ruoli ad esaurimento, con decorrenza
12 dicembre 1972, debbono essere considerati, agli effetti dei
benefici sull’esodo volontario previsto dal decreto medesimo, in
possesso delle corrispondenti qualifiche indicate nella prima parte
del comma stesso.
ART. 163.
(Speciale elargizione alle famiglie dei vigili del fuoco deceduti
durante le operazioni di soccorso)
A decorrere dal 1 gennaio 1978 alle famiglie del personale
permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto in
attivita’ di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni
riportate durante le operazioni di soccorso, e’ corrisposta una
speciale elargizione nella misura di lire 50 milioni. Le modalita’ di
attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
ART. 164.
(Compenso per prestazioni rese in eccedenza all’orario di obbligo
degli operai adibiti a servizi di vigilanza e custodia)
L’articolo 14 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e’ sostituito,
con effetto dal 1 giugno 1979, dal seguente:
“Le prestazioni effettivamente rese in eccedenza alle quaranta ore
settimanali degli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza,
guardiania e custodia, dagli operai comandati su navi o addetti al
servizio delle piccole navi e, in ogni caso, dagli operai che
prestano opera discontinua, sono retribuite nella misura e secondo
criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di
lavoro straordinario”.
ART. 165.
(Integrazione mensile ai pensionati)
Ai titolari di pensioni o assegni indicati nell’articolo 1, primo
comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono concesse, a decorrere
dal 1 giugno 1979, le seguenti integrazioni mensili lorde, da
corrispondersi anche sulla tredicesima mensilita’:
a) lire 20.000 e lire 10.000 rispettivamente per le pensioni
dirette e per quelle di riversibilita’, per le cessazioni dal
servizio aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976;
b) lire 40.000 e lire 20.000 rispettivamente per le pensioni
dirette e per quelle di riversibilita’, per le cessazioni dal
servizio successive al 1 gennaio 1977.
Il precedente comma si applica anche ai titolari di pensione a
carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli
uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai
portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale
telefonico statale e del Fondo per il trattamento di quiescenza ed
assegni straordinari per il personale del lotto. Il relativo onere e’
a carico dei Fondi e della Cassa predetti.
Al personale nei cui confronti hanno trovato applicazione i
benefici economici di cui alle leggi 27 maggio 1977, n. 284 e 5
agosto 1978, n. 505, nonche’ al personale nei cui confronti ha
trovato applicazione l’articolo 20 del decreto-legge 30 gennaio 1976,
n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n.
88, le integrazioni mensili lorde di cui al primo comma sono dovute
nella misura del 50 per cento.
Alla corresponsione delle integrazioni mensili provvedono d’ufficio
le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative
partite di pensione e le amministrazioni competenti per le pensioni
provvisorie.
Le integrazioni mensili di cui al presente articolo non sono dovute
al personale nei cui confronti trova applicazione il precedente
articolo 160 e non possono in ogni caso essere cumulate con i
trattamenti di pensione liquidati o da liquidarsi in applicazione
della presente legge e delle leggi 6 febbraio 1979, n. 42, 3 aprile
1979, n. 101, nonche’ della legge 2 aprile 1979, n. 97.
ART. 166.
(Modifiche di procedure)
I decreti di cui al titolo II, parte II, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni ed integrazioni, acquistano immediata efficacia ai fini
della corresponsione delle prestazioni dovute; i decreti concessivi
sono trasmessi alla Corte dei conti per il riscontro in via
successiva.
I controlli di legge sui decreti emessi ai fini del trattamento di
quiescenza a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti
di previdenza presso il Ministero del tesoro sono effettuati in via
successiva.
ART. 167.
(Personale postelegrafonico a contratto)
Le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 23 gennaio 1974,
n. 15 sono applicabili sino al 31 dicembre 1982, anche mediante la
proroga o il rinnovo dei contratti gia’ stipulati, sempre che vi sia
il consenso del personale interessato.
Il personale assunto ai sensi del precedente comma puo’ essere
applicato anche all’espletamento del programma per la costruzione di
alloggi di servizio, da assegnare in locazione semplice ai dipendenti
dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e
dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici, previsto dalla legge
7 giugno 1975, n. 227.
Ai fini dell’assunzione, della proroga o del rinnovo di cui al
primo comma, e’ valido, a tutti gli effetti, il diploma di laurea in
ingegneria o in architettura.
A decorrere dal 1 gennaio 1979, al personale assunto ai sensi
dell’articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 e del primo comma
del presente articolo, o il cui contratto sia stato prorogato o
rinnovato per effetto dello stesso primo comma, compete l’indennita’
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni e integrazioni.
L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato
in lire 250.000.000 per l’anno 1979, gravera’ sugli stanziamenti del
capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del bilancio
dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per
l’esercizio finanziario 1979 e dei corrispondenti capitoli per gli
anni successivi.
ART. 168.
(Compenso per il personale del Ministero di grazia e giustizia)
In considerazione della eccezionale situazione in cui versa
l’Amministrazione giudiziaria per le esigenze di normalizzazione dei
servizi, e’ autorizzata, per un biennio a decorrere dal 1 giugno
1979, la devoluzione al personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie e dell’ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri,
nonche’ a quello di altre Amministrazioni dello Stato che presti
effettivo servizio presso la ragioneria centrale del Ministero di
grazia e giustizia, di un importo corrispondente a 5.500.000 ore
annue di lavoro straordinario in aggiunta alle erogazioni previste
dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1977, n. 422 e dall’articolo 1 della legge 22 luglio 1978, n.
385.
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il
Consiglio di amministrazione, il suddetto monte ore verra’ ripartito
fra i vari uffici dell’Amministrazione giudiziaria, in relazione alle
unita’ di personale in servizio ed al carico di lavoro con
l’indicazione di parametri basati sulla effettiva presenza in
servizio e del limite massimo per ciascun dipendente. (5) (11) (12)
((25))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 6 giugno 1981, n. 284, convertito con modificazioni dalla L.
1 agosto 1981, n. 431, ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che le
disposizioni del presente articolo si applicano sino al 31 dicembre
1983; ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 2) che: “Il monte ore
aggiuntivo indicato nel primo comma dell’articolo suddetto e’
integrato con n. 4.110.000 ore per l’anno 1981 ed e’ fissato in n.
7.312.000 ore per l’anno 1982 ed in n. 3.386.250 ore per l’anno
1983″.
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 12 agosto 1983, n. 372, convertito con modificazioni dalla L.
11 ottobre 1983, n. 547, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che le
disposizioni del presente articolo restano ulteriormente in vigore
fino al 31 dicembre 1983; ha inoltre disposto (con l’art. 3, comma 2)
che: “Il monte ore per il periodo dal 1 giugno 1983 al 31 dicembre
1983 e’ fissato in 4.230.000 ore, delle quali 130.000 per il
personale degli archivi notarili”.
AGGIORNAMENTO (12)
La L. 12 aprile 1984, n. 65 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che
le disposizioni del presente articolo restano ulteriormente in
vigore; ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 2) che: “Il monte
ore per il periodo dal 1 gennaio 1984 al 31 dicembre 1984 e’ fissato
in 7.640.000 ore, delle quali 240.000 per il personale degli archivi
notarili”.
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l’art. 3, comma 60)
che le disposizioni del presente articolo “si interpretano nel senso
che si applicano al personale in esse espressamente previsto purche’
in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme
stesse”.
ART. 169.
(Personale di cui all’articolo 59, penultimo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833)
La norma di cui al terzo comma dell’articolo 59 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, con la quale viene aumentato di 3 unita’ il
numero dei posti previsti nella tabella XIX, quadro A, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,
s’interpreta nel senso che, fino alla emanazione della legge di
riordinamento del Ministero della sanita’ all’ufficio centrale della
programmazione sanitaria, all’ufficio per l’attuazione della legge
istitutiva del Servizio sanitario nazionale e al segretariato del
Consiglio sanitario nazionale sono preposti i dirigenti generali
nominati in conseguenza del predetto aumento.
ART. 170.
(Ritenute per contributi sindacali)
I contributi sindacali del personale di cui alla presente legge,
nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi
statutari delle organizzazioni sindacali, sono trattenuti a cura
delle amministrazioni su delega del dipendente e versati alle
organizzazioni sindacali interessate.
In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta
stabilita dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali,
il dipendente ha facolta’ di revocare la delega con effetto dalla
data di decorrenza della modifica purche’ notifichi la revoca alle
organizzazioni sindacali entro il termine dei trenta giorni dalla
data in cui e’ stata resa pubblica la modifica stessa.
Restano salve le norme di cui all’articolo 50 della legge 18 marzo
1968, n. 249.
ART. 171.
(Trattenute per scioperi brevi)
Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le
relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate
all’effettiva durata dell’astensione dal lavoro. In tal caso la
trattenuta per ogni ora e’ pari alla misura oraria, senza le
maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento, del compenso per
il lavoro straordinario aumentata della quota corrispondente agli
emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la
determinazione della tariffa predetta.
Il precedente comma non puo’ trovare applicazione qualora,
trattandosi di lavoro basato sull’interdipendenza funzionale di
settori, reparti, servizi e uffici oppure riferito a turni od
attivita’ integrate, lo sciopero limitato ad una o piu’ ore
lavorative produca effetti superiori o piu’ prolungati rispetto a
quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro.
Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione,
potranno preventivamente stabilirsi i casi in cui la trattenuta sulle
retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto
dal primo comma del presente articolo.
Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione,
nonche’ le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale saranno stabiliti i casi in cui la trattenuta sulle
retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto
dal secondo comma del presente articolo.
ART. 172.
(Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento
economico)
Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere
al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e
fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi
comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o
delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il
personale interessato relative agli elementi necessari per la
determinazione del trattamento stesso.
ART. 173.
(Norme abrogative)
Con effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui alla
presente legge sono soppressi:
l’assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre
1973, n. 734, gli assegni annui pensionabili di cui alle leggi 30
luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 23 gennaio 1975, n.
29, 20 maggio 1975, n. 170 e 20 dicembre 1977, n. 964, l’indennita’
pensionabile di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851;
le aggiunzioni senza titolo di cui ai decreti del Presidente
della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116, 11
maggio 1976, n. 271, 21 novembre 1978, n. 718, 17 novembre 1978, n.
711, 30 dicembre 1976, n. 962 e alle leggi 28 aprile 1976, n. 155, 4
aprile 1977, n. 121, 10 novembre 1978, n. 701, agli articoli 2, 3 e 5
della legge 14 aprile 1977, n. 112 e all’articolo 3 della legge 17
novembre 1978, n. 715;
le somme attribuite per la valutazione ai fini economici delle
anzianita’ di servizio;
ogni altra aggiunzione o emolumento attribuito a titolo di
acconto;
l’articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628;
l’articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;
gli articoli 21 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie comunque non
compatibili con la presente legge.
ART. 174.
(Onere finanziario)
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge per gli
anni 1979 e 1980, valutato in complessive lire 1.702 miliardi – che
vengono ad aggiungersi alle autorizzazioni di spesa per complessive
lire 1.890.336 milioni di cui alla legge 13 agosto 1979, n. 374 e
successive proroghe – si provvede quanto a lire 139 miliardi a carico
dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6854 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1979;
quanto a lire 33 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al
capitolo n. 6856 del predetto stato di previsione all’uopo
utilizzando l’accantonamento “Modificazioni alle disposizioni sulla
nomina del conciliatore e del vice pretore onorario”; quanto a lire
1.530 miliardi mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1980,
all’uopo utilizzando l’accantonamento “Revisione del trattamento
economico dei pubblici dipendenti”.
Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 175.
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 11 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - PANDOLFI - LA MALFA
REVIGLIO - LAGORIO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO