DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994 , n. 297

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994 , n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
Vigente al: 15-12-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 121, cosi’ come modificata dalla
legge 26 aprile 1993, n. 126, che autorizza il Governo ad emanare un
testo unico concernente le disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle
scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 7 settembre e del 22 dicembre 1993;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza
generale del 17 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’8 aprile 1994;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
E M A N A il seguente decreto-legislativo:
Art. 1.

  1. E’ approvato l’unito testo unico delle disposizioni legislative
    vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
    e grado, composto di 676 articoli e vistato dal Ministro proponente.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’
    inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
    Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
    e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi’ 16 aprile 1994
    SCALFARO
    CIAMPI, Presidente del Consiglio
    dei Ministri
    JERVOLINO RUSSO, Ministro della
    pubblica istruzione
    Visto, il Guardasigilli: CONSO
    Parte I
    NORME GENERALI
    TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
    LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
    RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
    Art. 1.
    Formazione della personalita’ degli alunni e liberta’ di insegnamento
  2. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti
    della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti e’
    garantita la liberta’ di insegnamento intesa come autonomia didattica
    e come libera espressione culturale del docente.
  3. L’esercizio di tale liberta’ e’ diretto a promuovere, attraverso
    un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della
    personalita’ degli alunni.
  4. Egarantita l’autonomia professionale nello svolgimento
    dell’attivita’ didattica, scientifica e di ricerca.
    Art. 2.
    Tutela della liberta’ di coscienza degli alunni e diritto allo studio
  5. L’azione di promozione di cui all’articolo 1 e’ attuata nel
    rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.
  6. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a
    garantire il diritto allo studio.
    Art. 3.
    Comunita’ scolastica
  7. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della
    scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilita’ proprie
    del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione alla
    gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunita’ che
    interagisce con la piu’ vasta comunitasociale e civica, sono
    istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale,
    provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo 1.
  8. Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a
    che non si sara’ provveduto al riordinamento degli organi collegiali
    in base alla delega legislativa conferita al Governo dall’articolo 4
    della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
    Art. 4.
    Comunita’ Europea
  9. L’ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della
    responsabilita’ degli Stati membri della Comunita’ Europea, per
    quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del
    sistema di istruzione, favorisce la cooperazione tra gli Stati membri
    per lo sviluppo di una istruzione di qualita’ e della sua dimensione
    europea (( in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 126 del
    trattato dellla Comunita’ europea, quale sostituito dall’articolo G
    n. 36 del trattato sull’Unione europea )) sottoscritto a Maastricht
    il 7 agosto 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454.
  10. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 26 novembre
    1992 n. 470 e’ riconosciuto il diritto di soggiorno nel territorio
    della Repubblica agli studenti cittadini di uno Stato membro della
    Comunita’ europea, iscritti ad un istituto per conseguirvi, a titolo
    principale, una formazione professionale.
    TITOLO I
    ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E
    DEI
    GENITORI
    Capo I
    ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO E DI
    ISTITUTO
    E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
    Sezione I: Organi
    collegiali a livello di circolo e di istituto
    Art. 5.
    Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
  11. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio
    di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli
    istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai
    docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai
    docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello
    stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola
    classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di
    intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i
    docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315, comma 5, sono
    contitolari delle classi interessate. (64)
    1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro
    insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e
    con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le
    proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle
    materie il cui insegnamento e’ svolto in compresenza sono
    autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza
    didattica, dal singolo docente, sentito l’altro insegnante. Il voto
    unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle
    proposte formulate, nonche’ degli elementi di giudizio forniti dai
    due docenti interessati.
  12. Fanno parte, altresi’, del consiglio di intersezione, di
    interclasse o di classe.
    a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna
    delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai
    genitori degli alunni iscritti;
    b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori
    degli alunni iscritti alla classe;
    c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti
    dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonche’ due
    rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
    d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2012, N. 263 COME
    MODIFICATO DALL’AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 3/5/2013, N.102)).
  13. Nella scuola dell’obbligo alle riunioni del consiglio di classe
    e di interclasse puo’ partecipare, qualora non faccia gia’ parte del
    consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni
    iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori
    stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei
    Paesi membri della comunita’ europea.
  14. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche
    gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che
    coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e
    scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e
    nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali
    sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche,
    sentiti gli assistenti coadiutori.
  15. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal
    direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del
    consiglio stesso.
  16. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento
    didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di
    intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei
    docenti.
  17. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le
    competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni
    spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
  18. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono
    presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside
    oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si
    riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col
    compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine
    all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e
    con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra
    docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze
    in materia di programmazione valutazione e sperimentazione previste
    dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro
    argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai
    regolamenti alla loro competenza.
  19. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
  20. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.

11. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.

AGGIORNAMENTO (64)
Il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 ha disposto (con l’art. 11, comma
4) che “4. Sono abrogate le disposizioni contenute all’articolo 5,
comma 1, lettera d), e agli articoli 137 e 169 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”
Art. 6.
Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole
con particolari finalita’

  1. Gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano
    medico, socio-psico-pedagogico e dell’orientamento partecipano a
    pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe
    costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali per
    non vedenti e presso gli istituti statali per sordomuti nonche’
    presso le altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero
    della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed
    educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di
    difficolta’ e presso le altre scuole indicate nell’articolo 324,
    limitatamente alle sezioni o classi a cui e’ diretta l’attivita’ dei
    predetti specialisti.
    Art. 7.
    Collegio dei docenti
  2. Il collegio dei docenti e’ composto dal personale docente di
    ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto, ed e’
    presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresi’
    parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del
    successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarita’ di
    classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di piu’ istituti o
    scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo
    aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio
    collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.
  3. Il collegio dei docenti:
    a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del
    circolo o dell’istituto. In particolare cura la programmazione
    dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli
    ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di
    insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il
    coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel
    rispetto della liberta’ di insegnamento garantita a ciascun docente;
    b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la
    formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei
    docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo
    svolgimento delle altre attivita’ scolastiche, tenuto conto dei
    criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto;
    c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente
    per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o
    tre periodi;
    d) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’ azione
    didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e
    agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune
    misure per il miglioramento dell’attivita’ scolastica;
    e) provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli
    di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilita’
    finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla
    scelta dei sussidi didattici;
    f) adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze
    iniziative di sperimentazione in conformita’ degli articoli 276 e
    seguenti;
    g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o
    dell’istituto;
    h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di
    due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900
    alunni, e di quattro nelle scuole con piu’ di 900 alunni, i docenti
    incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno
    degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di
    assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all’articolo 6, le cui
    sezioni o classi siano tutte finalizzate all’istruzione ed educazione
    di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli
    alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio
    dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col
    direttore didattico o preside;
    i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di
    istituto;
    l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato
    per la valutazione del servizio del personale docente;
    m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni
    portatori di handicap;
    n) nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di
    lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani
    emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;
    o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile
    recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento
    degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e
    sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola
    con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
    p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine
    alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del
    personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai
    sensi degli articoli 468 e 506;
    q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle
    iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione
    delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo unico
    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990
    n. 309;
    r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente
    testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
  4. Nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti
    tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di
    intersezione, di interclasse o di classe.
  5. Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno
    scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il
    preside ne ravvisi la necessita’ oppure quando almeno un terzo dei
    suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per
    ogni trimestre o quadrimestre.
  6. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di
    servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
  7. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal
    direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma
    del precedente comma 2, lettera h).
    Art. 8.
    Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva
  8. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con
    popolazione scolastica fino a 500 alunni, e’ costituito da 14
    componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del
    personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli
    alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con
    popolazione scolastica superiore a 500 alunni e’ costituito da 19
    componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2
    rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8
    rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il
    preside.
  9. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i
    rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione
    alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono
    chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti
    dagli studenti.
  10. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore eta’ non
    hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo
    comma, lettera b), dell’articolo 10.
  11. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio
    dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo,
    tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di
    ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto; quelli dei genitori
    degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa
    legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli
    studenti dell’istituto.
  12. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del
    consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli
    specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti
    medico, psico-pedagogici e di orientamento.
  13. Il consiglio di circolo o di istituto e’ presieduto da uno dei
    membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i
    rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga
    detta maggioranza nella prima votazione, il presidente e’ eletto a
    maggioranza relativa dei votanti. Puo’ essere eletto anche un vice
    presidente.
  14. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una
    giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato
    amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta
    fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la
    presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell’istituto, ed il
    capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di
    segretario della giunta stessa.
  15. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la
    rappresentanza dei genitori e’ ridotta di una unita’; in tal caso e’
    chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto
    dagli studenti.
  16. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con
    l’orario di lezione.
  17. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva
    durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del
    triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono
    sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La
    rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
  18. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di
    istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio
    stesso.
    Art. 9.
    Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari
    finalita’
  19. Ai consigli di circolo o di istituto delle scuole di cui
    all’articolo 6 partecipa il legale rappresentante dell’ente gestore e
    il legale rappresentante della istituzione a cui sono affidati gli
    alunni che frequentano dette scuole.
  20. Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che
    operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico
    e dell’orientamento nel circolo o istituto.
    Art. 10.
    Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta
    esecutiva
  21. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli
    indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
  22. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e
    dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto
    concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o
    dell’istituto.
  23. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze
    del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di
    interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della
    giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione
    della vita e dell’attivita’ della scuola, nei limiti delle
    disponibilita’ di bilancio, nelle seguenti materie:
    a) adozione del regolamento interno del circolo o dell’ istituto
    che deve fra l’altro, stabilire le modalita’ per il funzionamento
    della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche
    e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la
    permanenza nella scuola nonche’ durante l’uscita dalla medesima, per
    la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi
    dell’articolo 42;
    b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature
    tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli
    audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di
    consumo occorrenti per le esercitazioni;
    c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze
    ambientali;
    d) criteri generali per la programmazione educativa;
    e) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attivita’
    parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare
    riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attivita’
    complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
    f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di
    realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere
    eventuali iniziative di collaborazione;
    g) partecipazione del circolo o dell’istituto ad attivita’
    culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
    h) forme e modalita’ per lo svolgimento di iniziative
    assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall’
    istituto.
  24. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresi’, i
    criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’
    assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’
    orario delle lezioni e delle altre attivita’ scolastiche alle
    condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli
    di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’
    andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o
    dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi
    amministrativi.
  25. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed
    aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
  26. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e
    degli edifici scolastici ai sensi dell’articolo 94.
  27. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei
    docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla
    prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del
    testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
    ottobre 1990 n. 309.
  28. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico,
    dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
  29. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia
    annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio
    scolastico provinciale.
  30. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il
    conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di
    istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio
    stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere.
  31. La giunta esecutiva ha altresi’ competenza per i provvedimenti
    disciplinari a carico degli alunni, di cui all’ultimo comma
    dell’articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del
    rispettivo consiglio di classe.
  32. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta
    esecutiva e’ ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in
    via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico
    provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene
    l’alunno.
    Art. 11.
    (( (Comitato per la valutazione dei docenti). ))
    ((1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e’ istituito,
    senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per
    la valutazione dei docenti.
  33. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e’ presieduto dal
    dirigente scolastico ed e’ costituito dai seguenti componenti:
    a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal
    collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
    b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e
    per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e
    un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione,
    scelti dal consiglio di istituto;
    c) un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico
    regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
  34. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei
    docenti sulla base:
    a) della qualita’ dell’insegnamento e del contributo al
    miglioramento dell’istituzione scolastica, nonche’ del successo
    formativo e scolastico degli studenti;
    b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in
    relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e
    dell’innovazione didattica e metodologica, nonche’ della
    collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla
    diffusione di buone pratiche didattiche;
    c) delle responsabilita’ assunte nel coordinamento organizzativo
    e didattico e nella formazione del personale.
  35. Il comitato esprime altresi’ il proprio parere sul superamento
    del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed
    educativo. A tal fine il comitato e’ composto dal dirigente
    scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera
    a), ed e’ integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di
    tutor.
  36. Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 su
    richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente
    scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente
    componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il
    consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il
    comitato esercita altresi’ le competenze per la riabilitazione del
    personale docente, di cui all’articolo 501)).

((67))

AGGIORNAMENTO (67)
La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l’art. 1, comma 129)
che la presente modifica ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
legge 107/2015.
Sezione II:
Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 12.
Diritto di assemblea

  1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori
    degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di
    riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalita’
    previste dai successivi articoli.
    Art. 13.
    Assemblee studentesche
  2. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore
    costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’
    approfondimento dei problemi della scuola e della societa’ in
    funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
  3. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di
    istituto.
  4. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilita’ dei
    locali l’assemblea di istituto puo’ articolarsi in assemblea di
    classi parallele.
  5. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono
    esprimere un comitato studentesco di istituto.
  6. Il comitato studentesco puo’ esprimere pareri o formulare
    proposte direttamente al consiglio di istituto.
  7. Econsentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una
    di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una
    giornata e, la seconda, di due ore. L’assemblea di classe non puo’
    essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno
    scolastico. Altra assemblea mensile puo’ svolgersi fuori dell’orario
    delle lezioni, subordinatamente alla disponibilita’ dei locali. Alle
    assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni, ed in
    numero non superiore a quattro, puo’ essere richiesta la
    partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e
    scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da
    inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere
    autorizzata dal consiglio d’istituto.
  8. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee
    possono essere utilizzate per lo svolgimento di attivita’ di ricerca,
    di seminario e per lavori di gruppo.
  9. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle
    lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere,
    oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
    Art. 14.
    Funzionamento delle assemblee studentesche
  10. L’assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio
    funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
  11. L’assemblea di istituto e’ convocata su richiesta della
    maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del
    10% degli studenti.
  12. La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea
    devono essere preventivamente presentati al preside.
  13. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente
    eletto dall’assemblea, garantisce l’esercizio democratico dei diritti
    dei partecipanti.
  14. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del
    regolamento o in caso di constatata impossibilita’ di ordinato
    svolgimento dell’assemblea.
    Art. 15.
    Assemblee dei genitori
  15. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o
    di istituto.
  16. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di
    interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori
    del circolo o dell’istituto.
  17. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o
    istituto, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse
    debbono essere concordate di volta in volta con il direttore
    didattico o preside.
  18. Nel caso previsto dal comma 3 l’assemblea di sezione o di classe
    e’ convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di
    intersezione, di interclasse o di classe; l’assemblea di istituto e’
    convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato
    eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora
    la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione
    scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione
    scolastica fino a 1000, trecento negli altri.
  19. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva
    del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i
    genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di
    avviso all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno. L’assemblea
    si svolge fuori dell’orario delle lezioni.
  20. L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il
    proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di
    circolo o di istituto.
  21. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilita’
    dei locali, l’assemblea di istituto puo’ articolarsi in assemblee di
    classi parallele.
  22. All’assemblea di sezione, di classe o di istituto possono
    partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside
    e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o
    dell’istituto.
    Capo II
    ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DISTRETTUALE
    Art. 16.
    Istituzione e fini del distretto scolastico
  23. Su proposta delle regioni, sentiti gli enti locali interessati e
    gli organi dell’amministrazione scolastica periferica competenti, i
    cui pareri sono allegati alle deliberazioni regionali, il territorio
    di ciascuna regione e’ suddiviso, con decreto del Ministro della
    pubblica istruzione, in comprensori che assumono la denominazione di
    “distretti scolastici”. I decreti dovranno indicare le sedi dei
    distretti. Con la stessa procedura si provvede alle eventuali
    variazioni.
  24. Ai fini del precedente comma le regioni provvedono ad adeguare
    la delimitazione dei distretti scolastici in modo che, di regola,
    essa coincida con gli ambiti territoriali dei distretti previsti
    dall’articolo 3, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 30
    dicembre 1992, n. 502 quali articolazioni dell’unita’ sanitaria
    locale.
  25. Il distretto scolastico realizza la partecipazione democratica
    delle comunita’ locali e delle forze sociali alla vita e alla
    gestione della scuola nelle forme e nei modi previsti dai successivi
    articoli.
  26. Esso opera per il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni
    scolastiche ed educative e delle attivita’ connesse e per la loro
    realizzazione, con l’obiettivo del pieno esercizio del diritto allo
    studio, della crescita culturale e civile della comunita’ locale e
    del migliore funzionamento dei servizi scolastici.
  27. Il distretto scolastico ha autonomia amministrativa ed ha la
    gestione dei fondi necessari per il proprio funzionamento. (26)

((26a))

AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l’art. 8,comma 2)
che “Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita’ di
elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e

distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo”.

AGGIORNAMENTO (26a)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001,
n. 463 ha disposto (con l’art. 8,comma 2)che “Con effetto dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti
nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita’ di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli
scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente
decreto legislativo”.
Art. 17.
Determinazione dei distretti

  1. Nella determinazione dei distretti si tiene conto dei seguenti
    criteri:
    a) il distretto scolastico deve corrispondere ad un ambito
    territoriale subprovinciale e ad una popolazione non superiore a
    100.000 abitanti. Puo’ estendersi fino a 200.000 nelle zone di
    intensa urbanizzazione. Nessun distretto scolastico puo’ avere
    estensione maggiore della provincia. In casi eccezionali, di un
    distretto potranno far parte comuni limitrofi anche se facenti parte
    di diversa provincia. Nell’ambito dei distretti scolastici dovra’, di
    regola, essere assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi di
    scuola, ad eccezione delle universita’, delle accademie di belle arti
    e dei conservatori di musica;
    b) nella delimitazione dell’area del distretto, si fa riferimento
    alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona
    interessata, nonche’ alla distribuzione della popolazione, delle
    infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare
    riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle
    comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione
    urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico;
    c) si deve evitare lo smembramento del territorio comunale in
    distretti diversi, a meno che non esistano i presupposti per

l’istituzione nello stesso comune di piu’ distretti. (26) ((26 a))

AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l’art. 8,comma 2)
che “Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita’ di
elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e

distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo”.

AGGIORNAMENTO (26a)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001,
n. 463 ha disposto (con l’art. 8,comma 2)che “Con effetto dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti
nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita’ di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli
scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente
decreto legislativo”.
Art. 18.
Organi del distretto

  1. L’organo di governo del distretto scolastico e’ il consiglio
    scolastico distrettuale.
  2. Esso e’ composto come segue:
    a) tre rappresentanti del personale direttivo in servizio nelle
    scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal
    corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;
    b) cinque rappresentanti del personale docente di ruolo e non di
    ruolo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel
    distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle
    medesime scuole; i seggi sono assegnati in modo tale da assicurare di
    regola la rappresentanza dei diversi ordini di scuola esistenti nel
    distretto;
    c) un rappresentante del personale direttivo e uno del personale
    docente in servizio nelle scuole pareggiate, parificate, e legalmente
    riconosciute comprese nel distretto, eletti dal corrispondente
    personale in servizio nelle medesime scuole;
    d) sette rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti
    alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute
    comprese nel distretto, riservando almeno un posto ai genitori degli
    alunni delle scuole non statali;
    e) tre membri non appartenenti al personale della scuola,
    residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali
    piu’ rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori
    dipendenti;
    f) due rappresentanti dei lavoratori autonomi, residenti nel
    distretto, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
    rappresentative sul piano nazionale;
    g) tre rappresentanti, residenti nel distretto, delle forze
    sociali rappresentative di interessi generali, di cui 1 designato
    dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tra
    gli imprenditori, e gli altri 2, designati dal consiglio provinciale,
    che siano espressione di enti, associazioni e istituzioni culturali,
    i quali per gli scopi perseguiti e i risultati ottenuti siano
    ritenuti capaci di concorrere allo sviluppo e al miglioramento della
    scuola;
    h) sette rappresentanti eletti dagli alunni degli istituti di
    istruzione secondaria superiore statali, pareggiati, parificati e
    legalmente riconosciuti compresi nel distretto, riservando un posto
    agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti;
    i) tre rappresentanti dell’amministrazione provinciale, di cui
    uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori del proprio
    seno, dal consiglio provinciale. Quando il territorio del distretto
    interessa piu’ provincie, i rappresentanti vengono eletti nel modo
    seguente: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui
    uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i
    rappresentanti delle provincie nel consiglio scolastico distrettuale,
    anche al di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza
    della minoranza;
    l) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e
    ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali
    comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in
    servizio nelle medesime scuole.
  3. Del consiglio scolastico distrettuale fanno altresi’ parte 7
    rappresentanti del comune, di cui 2 riservati alla minoranza, eletti,
    anche fuori del proprio seno, dal consiglio comunale del comune se
    esso coincide col distretto.
  4. Quando il territorio del distretto si estende su piu’ comuni il
    numero dei rappresentanti e’ elevato a 11, di cui 2 riservati alla
    minoranza.
  5. Nei casi previsti dal precedente comma i consigli comunali
    compresi nell’ambito del distretto provvedono ad eleggere ciascuno 3
    consiglieri, di cui 1 riservato alla minoranza, che congiuntamente
    eleggono i rappresentanti comunali del consiglio scolastico
    distrettuale, garantendo la rappresentanza della minoranza.
  6. Se in un comune sono istituiti piu’ distretti, esso avra’ sette
    rappresentanti per ogni distretto, dei quali due riservati alla
    minoranza.
  7. Qualora nell’ambito del distretto non esistano scuole
    pareggiate, parificate e legalmente riconosciute i posti previsti per
    i rappresentanti di cui al comma 2, lettera c) vanno ad aggiungersi a
    quelli di cui alle lettere a) e b) e cade la riserva di cui alla
    lettera d) ultima parte.
  8. Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente a
    maggioranza assoluta dei suoi componenti; qualora non si raggiunga
    detta maggioranza nella prima votazione, il presidente e’ eletto a
    maggioranza relativa dei votanti.
  9. Il consiglio puo’ eleggere nel proprio ambito una giunta
    esecutiva. Essa e’ composta dal presidente del consiglio scolastico
    distrettuale, che la presiede, e da altri sei membri eletti, con voto
    limitato a due nomi, dal consiglio stesso.
  10. I compiti di segreteria sono svolti da impiegati appartenenti
    ai ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle
    scuole ed istituti aventi sede nel distretto.
  11. Il consiglio scolastico distrettuale resta in carica per un
    triennio. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce,
    altresi’, ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne
    faccia richiesta.
  12. Le designazioni di cui al comma 2, lettere e), f) e g) nonche’
    l’elezione dei rappresentanti dei comuni sono richieste dal
    provveditore agli studi alle organizzazioni e agli enti interessati
    all’atto in cui vengono indette le elezioni dei membri indicati nelle
    lettere a), b), c) e d) del comma 2. La richiesta deve indicare la
    data nella quale si svolgeranno tali elezioni.
  13. Il presidente del consiglio scolastico distrettuale rappresenta
    il distretto, mantiene i rapporti per i problemi di comune interesse
    con i comuni, la provincia e la regione a cui appartiene il
    territorio del distretto, nonche’ con gli organi dell’amministrazione
    scolastica periferica e con le istituzioni scolastiche ed educative
    operanti nel territorio distrettuale.
  14. I presidenti dei consigli scolastici distrettuali di uno stesso
    comune o di una stessa provincia possono riunirsi per esaminare i
    problemi di comune interesse. A tali riunioni possono partecipare i
    competenti assessori comunali, provinciali e regionali, nonche’ i
    rappresentanti dell’amministrazione scolastica periferica.
  15. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico
    distrettuale, fissa l’ordine del giorno e cura l’esecuzione delle
    delibere del consiglio stesso.
  16. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal

presidente ad uno dei membri del consiglio stesso. (26) ((26a))

AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l’art. 8,comma 2)
che “Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita’ di
elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e

distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo”.

AGGIORNAMENTO (26a)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001,
n. 463 ha disposto (con l’art. 8, comma 2)che “Con effetto dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti
nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita’ di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli
scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente
decreto legislativo”.
Art. 19.
Funzioni del consiglio scolastico distrettuale

  1. Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di
    ogni anno, elabora, nel quadro delle direttive generali fissate dal
    Ministro della pubblica istruzione e previe opportune intese, anche
    attraverso una riunione annua, alla quale possono essere invitati tre
    membri, compreso il presidente, dei consigli di circolo o di
    istituto, con gli organi competenti delle istituzioni scolastiche
    interessate, con il provveditore agli studi, con le regioni e con gli
    enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, un programma
    per l’anno scolastico successivo attinente:
    a) allo svolgimento di attivita’ parascolastiche,
    extrascolastiche e interscolastiche;
    b) ai servizi di orientamento scolastico e professionale, e a
    quelli di assistenza scolastica ed educativa;
    c) ai servizi di medicina scolastica e di assistenza
    socio-psico-pedagogica;
    d) ai corsi di istruzione degli adulti e alle attivita’ di
    educazione permanente e di istruzione ricorrente;
    e) al potenziamento delle attivita’ culturali e sportive
    destinate agli alunni;
    f) ad attivita’ di sperimentazione;
    g) all’integrazione specialistica, al servizio
    socio-psico-pedagogico e a forme particolari di sostegno per gli
    alunni portatori di handicap nella scuole di ogni ordine e grado.
  2. In attuazione del predetto programma il consiglio scolastico
    distrettuale ha il potere di avanzare concrete specifiche proposte
    agli enti e organi competenti anche in ordine alla priorita’ delle
    diverse iniziative.
  3. Il consiglio scolastico distrettuale predispone altresi’ un
    programma per assicurare la necessaria integrazione specialistica e i
    servizi di sostegno per i fanciulli sordomuti che adempiono l’obbligo
    scolastico nelle scuole speciali o nelle classi ordinarie delle
    pubbliche scuole elementari e medie.
  4. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri
    generali per il coordinamento dell’uso delle attrezzature della
    scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta per lo
    svolgimento di attivita’ della scuola e l’organizzazione dei servizi
    necessari.
  5. Inoltre il consiglio scolastico distrettuale formula proposte:
    al provveditore agli studi, alla regione, agli enti locali, per
    quanto di rispettiva competenza, per tutto cio’ che attiene
    all’istituzione, alla localizzazione e al potenziamento delle
    istituzioni scolastiche, nonche’ all’organizzazione e allo sviluppo
    dei servizi e delle strutture relative, anche al fine di costituire
    unita’ scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di
    assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello
    Stato di ogni ordine e grado, ad eccezione delle universita’, delle
    accademie di belle arti e dei conservatori di musica;
    al Ministro della pubblica istruzione ed al provveditore agli
    studi per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte
    salve, le garanzie di legge per il personale stesso;
    al Ministro della pubblica istruzione, per l’inserimento nei
    programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore
    conoscenza delle realtalocali.
  6. Il consiglio scolastico distrettuale esprime parere ogni
    qualvolta ne sia richiesto dal provveditore agli studi, dalla regione
    o dagli enti locali, parere che e’ obbligatorio quando si tratti di
    interventi attinenti al programma elaborato ai sensi del comma 1 ma
    in esso non previsti.
  7. Il consiglio scolastico distrettuale provvede ai compiti di
    assistenza scolastica che siano affidati o delegati al distretto
    dalla regione o dagli enti locali, avendo di mira il coordinamento e
    l’integrazione delle attivita’ assistenziali svolte nel distretto con
    i restanti servizi scolastici, al fine della piena attuazione del
    diritto allo studio.
  8. Il consiglio scolastico distrettuale promuove altresi’
    iniziative di orientamento scolastico.
  9. Ai sensi dell’articolo 10 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 le
    regioni si avvalgono dei consigli scolastici distrettuali per compiti
    di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e
    formazione professionale e per l’attuazione delle iniziative
    rientranti nelle funzioni dei distretti scolastici.
  10. Il consiglio scolastico distrettuale predispone annualmente una
    relazione sull’attivita’ svolta e sui risultati raggiunti e la invia
    al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
  11. Il consiglio scolastico distrettuale delibera il regolamento
    interno, il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonche’ in
    ordine all’impiego dei mezzi finanziari.
  12. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente
    testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
  13. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore eta’ non
    hanno voto deliberativo sulle materie di cui al comma 11, riguardanti
    il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonche’ l’impiego dei

mezzi finanziari. (26) ((26 a))

AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l’art. 8,comma 2)
che “Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita’ di
elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e

distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo”.

AGGIORNAMENTO (26a)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001,
n. 463 ha disposto (con l’art. 8,comma 2)che “Con effetto dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti
nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita’ di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli
scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente
decreto legislativo”.
Capo III
ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO PROVINCIALE
Art. 20.
Consiglio scolastico provinciale

  1. Il consiglio scolastico provinciale comprende nell’ambito della
    sua competenza le scuole materne, elementari, medie e secondarie
    superiori della provincia.
  2. Il numero complessivo dei componenti del consiglio scolastico
    provinciale e’ determinato come segue:
    a) in proporzione alla popolazione scolastica della provincia:
    12, 16, 20 seggi quando il numero degli alunni iscritti alle scuole
    statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate
    nel comma 1 sia rispettivamente non superiore a 100.000 compreso fra
    100.001 e 300.000, superiore a 300.000;
    b) in proporzione al numero delle unita’ scolastiche delle scuole
    di cui alla precedente lettera a) comprese nella provincia: 12, 16,
    20 seggi quando il numero delle unita’ scolastiche sia
    rispettivamente non superiore a 100, compreso fra 101 e 300,
    superiore a 300;
    c) in proporzione al numero degli appartenenti al personale
    direttivo e docente delle scuole di cui alla precedente lettera a) e
    al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole
    medesime che siano statali: 12, 16, 20 seggi quando il suddetto
    personale sia rispettivamente in numero non superiore a 10.000,
    compreso fra 10.001 e 30.000, superiore a 30.000;
    d) 6 altri componenti.
  3. Fanno parte del consiglio scolastico provinciale:
    a) il provveditore agli studi;
    b) i rappresentanti del personale direttivo e docente di ruolo e
    non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1, eletti dal
    corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;
    c) i rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed
    ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel
    comma 1, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle
    suddette scuole;
    d) i rappresentanti del personale degli uffici dell’
    amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia,
    eletti dal corrispondente personale in servizio nei suddetti uffici;
    e) i rappresentanti del personale direttivo e docente delle
    scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel
    comma 1, designati dal Ministro della pubblica istruzione;
    f) i rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle
    scuole statali pareggiate, parificate e legalmente riconosciute
    comprese nella provincia, eletti dai genitori dei suddetti alunni;
    g) tre rappresentanti dei comuni della provincia, eletti dalle
    rappresentanze comunali dei consigli distrettuali della provincia in
    cui sono indette le elezioni: dei tre seggi disponibili, uno e’
    riservato alla minoranza;
    h) l’assessore alla pubblica istruzione dell’amministrazione
    provinciale o, in sua rappresentanza, un consigliere provinciale;
    i) un rappresentante del consiglio regionale, esclusa la regione
    Trentino-Alto Adige;
    l) i rappresentanti del mondo dell’economia e del lavoro di cui
    al comma 7.
  4. La meta’ dei seggi e’ riservata ai rappresentanti del personale
    docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel
    comma 1 e del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e
    legalmente riconosciute indicate nel comma medesimo, rispettivamente
    in ragione del 90 per cento e del 10 per cento. I seggi sono
    ripartiti fra i docenti dei diversi ordini di scuola
    proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello
    provinciale. Le frazioni di unita’ non inferiori a cinque decimi si
    arrotondano all’unita’ successiva.
  5. Il residuo numero dei seggi, detratto il numero dei seggi
    riservato ai componenti di cui alle lettere a), g), h), ed i) del
    comma 3, e’ attribuito secondo le seguenti proporzioni:
    a) il 20 per cento ai rappresentanti eletti del personale
    direttivo delle scuole statali in modo che sia garantita la presenza
    di un direttore didattico, di un preside di scuola media e di un
    preside di scuola secondaria superiore;
    b) il 10 per cento ai rappresentanti eletti del personale
    amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle
    scuole statali;
    c) il 5 per cento ai rappresentanti eletti del personale degli
    uffici dell’amministrazione scolastica periferica funzionanti nella
    provincia;
    d) il 5 per cento dei rappresentanti del personale dirigente
    delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute
    comprese nella provincia;
    e) il 25 per cento ai rappresentanti eletti dei genitori degli
    alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e
    legalmente riconosciute, comprese nella provincia, riservando almeno
    un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;
    f) il 35 per cento ai rappresentanti del mondo dell’ economia e
    del lavoro.
  6. Nella determinazione del numero dei quozienti le frazioni di
    unita’ non inferiori a cinque decimi si arrotondano all’unita’
    successiva; e’ comunque fatta salva la riserva di almeno il 50 per
    cento dei seggi a favore del personale docente.
  7. I seggi di cui alla lettera f) del comma 5 sono attribuiti a
    persone residenti nella provincia, in ragione del 60 per cento a
    rappresentanti, non appartenenti al personale della scuola, delle
    organizzazioni sindacali piu’ rappresentative che organizzano sul
    piano nazionale i lavoratori dipendenti, in ragione del 20 per cento
    a rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati dalle
    organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
    nazionale, e in ragione del 20 per cento a rappresentanti del mondo
    dell’economia, designati dalla camera di commercio, industria,
    artigianato e agricoltura.
  8. Il consiglio scolastico provinciale dura in carica tre anni
    scolastici. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce
    altresi’ ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia
    richiesta.
  9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle
    lettere b), c), d) e f) del comma 3 hanno luogo secondo le modalita’

di cui all’articolo 31. (26) ((26a))

AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l’art. 8,comma 2)
che “Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita’ di
elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e

distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo”.

AGGIORNAMENTO (26a)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001,
n. 463 ha disposto (con l’art. 8,comma 2)che “Con effetto dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti
nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita’ di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli
scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente
decreto legislativo”.
Art. 21.
Organi del consiglio scolastico provinciale

  1. Il consiglio scolastico provinciale elegge il presidente, la
    giunta esecutiva e i consigli di disciplina per il personale docente
    appartenente ai ruoli provinciali con esclusione del personale
    docente appartenente ai ruoli della scuola secondaria superiore.
  2. Il presidente e’ eletto a maggioranza assoluta dei componenti
    del consiglio nel suo seno; parimenti vengono eletti anche due
    vicepresidenti. Qualora non si raggiunga nella prima votazione la
    maggioranza prescritta, il presidente e il vice presidente sono
    eletti a maggioranza relativa dei votanti.
  3. Le funzioni di segretario del consiglio scolastico provinciale
    sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio
    stesso.
  4. La giunta esecutiva e’ formata da otto membri e dal provveditore
    agli studi, che ne e’ presidente; gli otto membri sono eletti nel suo
    seno dal consiglio, riservando almeno il 50 per cento ai docenti.
  5. Sono formati tre distinti consigli di disciplina per il
    personale docente della scuola materna, della scuola elementare e
    della scuola media. Ciascun consiglio e’ formato da quattro membri
    effettivi e da quattro supplenti, eletti, nell’ambito del consiglio
    scolastico provinciale, dalle corrispondenti categorie ivi
    rappresentate come segue: uno effettivo e uno supplente in
    rappresentanza del personale direttivo e tre effettivi e tre
    supplenti in rappresentanza del personale docente, rispettivamente
    della scuola materna, elementare, media. Ove in seno al consiglio di
    disciplina non sia possibile assicurare la presenza di uno o piu’
    appartenenti alle categorie del predetto personale, i rappresentanti
    sono designati dal consiglio scolastico provinciale che li sceglie
    tra il personale di ruolo in servizio nella provincia.
  6. I consigli di disciplina sono presieduti dal provveditore agli
    studi.
  7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato di
    qualifica funzionale non inferiore alla sesta in servizio

nell’ufficio scolastico provinciale. (26) ((26a))

AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l’art. 8,comma 2)
che “Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita’ di
elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e

distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo”.

AGGIORNAMENTO (26a)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001,
n. 463 ha disposto (con l’art. 8,comma 2)che “Con effetto dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti
nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita’ di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli
scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente
decreto legislativo”.
Art. 22.
Funzioni del consiglio scolastico provinciale

  1. Il consiglio scolastico provinciale:
    a) esprime pareri al provveditore agli studi e alla regione sui
    piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione
    territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative, indicandone
    le priorita’, tenendo conto delle proposte dei consigli scolastici
    distrettuali della provincia; tali pareri sono vincolanti per le
    materie demandate alla competenza del provveditore agli studi;
    b) indica i criteri generali per il coordinamento a livello
    provinciale dei servizi di orientamento scolastico, di medicina
    scolastica e di assistenza psico-pedagogica, tenuto conto dei
    programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali;
    c) approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione
    ed educazione degli adulti;
    d) formula al Ministro della pubblica istruzione e alla regione
    proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di
    adempimento dell’obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo
    studio, nonche’ di educazione permanente;
    e) accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica per la
    formulazione dei relativi piani di finanziamento;
    f) determina i criteri generali per l’utilizzazione, al di fuori
    dell’orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole
    ed esprime al provveditore agli studi parere in ordine al piano di
    utilizzazione degli edifici e locali scolastici disponibili;
    g) esprime al provveditore agli studi pareri obbligatori sui
    ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio,
    sulla riammissione in servizio del personale docente della scuola
    materna, elementare e media;
    h) esprime al provveditore agli studi parere vincolante sui
    trasferimenti d’ufficio del personale docente della scuola materna,
    elementare e media per accertata situazione di incompatibilita’ di
    permanenza nella scuola o nella sede;
    i) esprime al provveditore agli studi parere obbligatorio sulle
    proposte di ripartizione dei fondi destinati alle spese di
    funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli
    istituti;
    l) formula annualmente una relazione sull’andamento generale
    dell’attivita’ scolastica e dei servizi scolastici della provincia,
    anche sulla base delle relazioni dei consigli scolastici
    distrettuali, dei consigli di circolo e di istituto e
    dell’amministrazione scolastica periferica;
    m) esprime parere sul piano predisposto dal provveditore agli
    studi al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento
    della scuola elementare e di garantire la necessaria disponibilita’
    di organico;
    n) esercita le competenze previste dall’articolo 105 del testo
    unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
    1990 n. 309 in ordine all’organizzazione dei corsi di studio per i
    docenti sull’educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani
    dall’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche’ sul
    fenomeno criminoso nel suo insieme;
    o) compila gli elenchi del personale docente per la nomina nelle
    commissioni giudicatrici di concorsi come previsto dall’ articolo
    404, comma 4.
    p) predispone programmi e forme di integrazione e sostegno a
    favore degli alunni sordomuti come previsto dall’articolo 323, comma
    4.
    q) esprime parere al provveditore agli studi in ordine ai ricorsi
    proposti contro le decisioni in materia disciplinare degli alunni,
    adottate dai consigli di classe e dalla giunta esecutiva degli
    istituti;
    r) provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza
    in merito alla organizzazione e al funzionamento della scuola e ad
    ogni altra attivita’ ad essa connessa e si pronunzia su tutte le
    questioni che il provveditore agli studi ritenga di sottoporgli;.
    s) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente
    testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
  2. Il consiglio scolastico provinciale funziona unitariamente per
    le materie comuni a tutte le scuole e si articola, con regolamento
    interno, in sezioni verticali per singole materie e orizzontali per
    gradi di scuola, anche agli effetti dell’esame dei ricorsi relativi
    alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni.
  3. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico
    provinciale, fissa l’ordine del giorno e cura l’esecuzione delle
    delibere del consiglio stesso.
  4. I consigli di disciplina hanno competenza in materia
    disciplinare relativamente al personale docente della scuola materna,
    elementare e media.
  5. Salvo che non sia diversamente disposto, sulle questioni
    attinenti allo stato giuridico del personale docente il consiglio
    scolastico provinciale delibera per sezione orizzontale relativa al
    settore di scuola a cui appartiene il personale interessato con la

sola presenza della componente direttiva e docente. (26) ((26a))

AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l’art. 8,comma 2)
che “Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita’ di
elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e

distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo”.

AGGIORNAMENTO (26a)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001,
n. 463 ha disposto (con l’art. 8,comma 2)che “Con effetto dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti
nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita’ di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli
scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente
decreto legislativo”.
Capo IV
ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO NAZIONALE
Art. 23.
Consiglio nazionale della pubblica istruzione

  1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, istituito a
    norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
    416, sostituisce le sezioni seconda e terza del consiglio superiore
    della pubblica istruzione, le sezioni quarta e quinta del consiglio
    superiore delle antichita’ e belle arti per quanto concerne le
    materie scolastiche, e il consiglio di disciplina di cui all’articolo
    18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.
  2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e’ formato da
    74 componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.
  3. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:
    a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo
    delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l’universita’,
    eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, cosi’
    ripartite: 4 per la scuola materna, 14 per la scuola elementare, 14
    per la scuola media, 11 per gli istituti di istruzione secondaria
    superiore, 3 per le scuole di istruzione artistica, 1 per le scuole
    statali italiane all’estero;
    b) 3 rappresentanti del personale docente delle scuole
    pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designati dal
    Ministro della pubblica istruzione;
    c) 3 rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal
    corrispondente personale di ruolo;
    d) 3 rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, 1 di
    istituto di istruzione secondaria superiore e 1 di scuole di
    istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
    e) 2 rappresentanti dei direttori didattici, eletti dal
    corrispondente personale di ruolo;
    f) 1 rappresentante del personale dirigente delle scuole
    pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designato dal
    Ministro della pubblica istruzione;
    g) 3 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e
    ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal
    personale corrispondente in servizio nelle predette scuole;
    h) 5 rappresentanti del mondo dell’economia e del lavoro,
    designati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
    i) 2 rappresentanti del personale dell’amministrazione centrale e
    dell’amministrazione scolastica periferica, di cui uno appartenente a
    qualifica funzionale non inferiore alla settima, eletti dal personale
    di ruolo in servizio nei predetti uffici;
    l) 2 rappresentanti del consiglio universitario nazionale, eletti
    nel suo seno;
    m) 3 rappresentanti complessivi del personale docente, direttivo
    ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca,
    uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle
    d’Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette
    scuole.
  4. Il Consiglio nazionale e’ integrato da un rappresentante della
    provincia di Bolzano, ai sensi dell’articolo 9 del testo unificato
    dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973 n. 116 e 4
    dicembre 1981 n. 761 approvato con decreto del Presidente della
    Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, quando e’ chiamato ad esprimere
    il parere sul progetto della Provincia di modifica dei programmi di
    insegnamento e di esame.
  5. Non sono eleggibili nel consiglio nazionale i membri del
    Parlamento nazionale. I membri del Consiglio nazionale non sono
    rieleggibili piu’ di una volta. Il Consiglio nazionale si riunisce
    almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresi’ ogni qualvolta
    almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.
  6. Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.
  7. Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che
    sia stato eletto nell’ufficio di presidenza e nei consigli per il
    contenzioso puo’ chiedere di essere esonerato dal servizio per la
    durata del mandato.
  8. Il relativo periodo e’ valido a tutti gli effetti, come servizio
    di istituto nella scuola.
  9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle
    lettere a), c), d), e), g) ed i) del comma 3 sono effettuate con le
    modalita’ di cui al successivo articolo 31.
  10. Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla
    lettera m) del precedente comma 3, da effettuarsi con le modalita’ di
    cui al successivo articolo 31 le relative liste possono comprendere

fino a tre candidati ciascuna. (26)((26a))

AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l’art. 8,comma 2)
che “Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita’ di
elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e

distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo”.

AGGIORNAMENTO (26a)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001,
n. 463 ha disposto (con l’art. 8,comma 2)che “Con effetto dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti
nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita’ di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli
scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente
decreto legislativo”.
Art. 24.
Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione

  1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e’ presieduto
    dal Ministro della pubblica istruzione. Il consiglio elegge nel suo
    seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vice presidente;
    qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta
    maggioranza, il vicepresidente e’ eletto a maggioranza relativa dei
    votanti.
  2. Il Consiglio nazionale elegge altresi’:
    a) l’ufficio di presidenza;
    b) il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico;
    c) il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle
    scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado;
    d) il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e
    non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore
    statali e degli istituti di istruzione artistica statali.
  3. L’ufficio di presidenza e’ costituito da 7 consiglieri eletti
    dal consiglio nel suo seno.
  4. Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico e’
    formato da 5 membri effettivi e da 5 supplenti, designati dal
    Consiglio nazionale tra il personale ispettivo tecnico in servizio. I
    3 rappresentanti del predetto personale eletti nel consiglio
    nazionale sono di diritto membri effettivi del consiglio di
    disciplina.
  5. Il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle
    scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado e’ formato da 5
    rappresentanti del personale direttivo componenti del Consiglio
    nazionale in qualita’ di membri effettivi e da 5 membri supplenti
    designati dal Consiglio nazionale tra il personale direttivo di ruolo
    in servizio rispettando le proporzioni di cui alle lettere d) ed e)
    del comma 3 dell’articolo 23.
  6. Il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e
    non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore
    statali e degli istituti di istruzione artistica statali e’ formato
    da 5 membri effettivi e da 5 membri supplenti eletti dal Consiglio
    nazionale nel suo seno e appartenenti al personale medesimo,
    assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante dell’
    istruzione artistica in qualita’ di membro effettivo ed uno in
    qualita’ di supplente.
  7. Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i propri membri il
    presidente.
  8. Il presidente del consiglio di disciplina e’ sostituito, in caso
    di assenza o di impedimento, dal membro effettivo piu’ anziano di
    eta’ di ciascun consiglio.
  9. Ciascun comitato a carattere orizzontale di cui al comma 3 del
    successivo articolo 25 elegge, nel suo seno, un consiglio per il
    contenzioso, composto di 3 membri appartenenti al personale direttivo
    e docente, di cui uno con funzione di presidente.
  10. Al Consiglio nazionale sono assegnati, nei limiti delle
    dotazioni organiche, un funzionario della carriera dirigenziale
    dell’amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di
    dirigente e 5 funzionari dell’amministrazione della pubblica
    istruzione con qualifica funzionale non inferiore alla settima per le
    funzioni di segretario degli organi previsti nel presente capo e per
    sovrintendere ai servizi di segreteria.
  11. Con decreto del Ministero della pubblica istruzione sara’
    determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del
    personale delle altre qualifiche necessario per il funzionamento

degli uffici. (26) ((26a))

AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l’art. 8,comma 2)
che “Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita’ di
elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e

distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo”.

AGGIORNAMENTO (26a)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001,
n. 463 ha disposto (con l’art. 8,comma 2)che “Con effetto dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti
nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita’ di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli
scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente
decreto legislativo”.
Art. 25.
Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione

  1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le
    seguenti funzioni:
    a) formula annualmente, sulla base delle relazioni dell’
    amministrazione scolastica, una valutazione analitica dell’andamento
    generale dell’attivita’ scolastica e dei relativi servizi;
    b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine alla
    promozione della sperimentazione e della innovazione sul piano
    nazionale e locale, e ne valuta i risultati, propone al Ministro
    della pubblica istruzione sei nominativi per la scelta dei tre
    componenti dei consigli direttivi di esperti degli istituti regionali
    di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e del
    consiglio direttivo di esperti della biblioteca di documentazione
    pedagogica;
    c) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o
    disegni di legge e in genere in materia legislativa e normativa
    attinente alla pubblica istruzione;
    d) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla
    decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in
    servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole e
    istituti di ogni ordine e grado e del personale docente di ruolo
    della scuola secondaria superiore; sulla utilizzazione in compiti
    diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla
    restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi
    di incapacita’ o di persistente insufficiente rendimento attinente
    alla funzione direttiva;
    e) esprime parere vincolante sui trasferimenti d’ufficio del
    personale direttivo e del personale docente di ruolo degli istituti
    di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e
    gli istituti d’arte, per accertata situazione di incompatibilita’ di
    permanenza nella scuola o nella sede;
    f) esprime pareri obbligatori in ordine alle disposizioni di
    competenza del Ministro della pubblica istruzione in materia di
    concorsi, valutazione dei titoli e ripartizione dei posti di cui agli
    articoli 404, 416, 419, 422, 425 e 427 in materia di utilizzazioni di
    cui all’articolo 455, in materia di trasferimenti e passaggi di cui
    agli articoli 463 e 471 in materia di titoli valutabili e punteggi
    per il conferimento delle supplenze, al personale docente, in materia
    di concorsi e conferimento delle supplenze per il personale
    amministrativo, tecnico e ausilario, di cui agli articoli 553 e 581;
    g) esprime i pareri obbligatori previsti dagli articoli 119 e
    seguenti in ordine all’ordinamento della scuola elementare;
    h) esprime il parere obbligatorio previsto dall’articolo 74, in
    materia di calendario scolastico;
    i) esercita le ulteriori funzioni consultive previste
    dall’articolo 391 in ordine al riconoscimento del diploma di
    baccelleriato internazionale;
    l) esprime il parere obbligatorio sui piani e i programmi di
    formazione e le modalita’ di verifica finale dei corsi di
    riconversione professionale del personale docente della scuola, anche
    ai fini del valore abilitante degli stessi corsi, ai sensi
    dell’articolo 473;
    m) esprime parere obbligatorio al Ministro della pubblica
    istruzione in materia di titoli valutabili e relativo punteggio per
    gli incarichi e le supplenze di insegnamento nei conservatori di
    musica, nelle accademie di belle arti, nell’accademia nazionale di
    danza e nell’accademia nazionale di arte drammatica, esclusi gli
    insegnamenti della regia e della recitazione, e in materia di criteri
    per la formazione della commissione centrale competente per la
    decisione dei ricorsi;
    n) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente
    testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza;
    o) si pronuncia sulle questioni che il Ministro della pubblica
    istruzione ritenga sottoporgli.
  2. Nei casi di questioni generali in materia di programmazione
    dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici
    nonche’ di riforma di struttura di uno degli ordini scolastici, il
    parere e’ obbligatorio.
  3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione funziona
    attraverso cinque comitati a carattere orizzontale relativi
    rispettivamente alla scuola materna, alla scuola elementare, alla
    scuola media, alla scuola secondaria superiore, agli istituti di
    istruzione artistica; attraverso appositi comitati a carattere
    verticale per materie e problemi specifici relativi a due o piu’
    degli indicati settori; come corpo unitario per le materie di
    interesse generale. Il comitato relativo agli istituti di istruzione
    artistica e’ competente anche nelle materie concernenti i licei
    artistici e gli istituti d’arte.
  4. La composizione e il funzionamento dei comitati sono determinati
    con regolamento interno. Ai comitati partecipano a pieno titolo i
    rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e
    della Valle d’Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali
    scuole.
  5. Il presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
    presiede il Consiglio stesso, ne dispone la convocazione e puo’
    presiedere i comitati previsti dal comma 3.
  6. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua
    assenza o impedimento.
  7. I consigli di disciplina sono competenti per i procedimenti
    disciplinari per i quali sia prevista la irrogazione di una sanzione
    superiore alla censura e che rispettivamente riguardino il personale
    ispettivo, direttivo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e
    il personale docente delle scuole secondarie superiori.
  8. I consigli per il contenzioso, nell’ambito delle rispettive
    competenze, esprimono parere vincolante sui ricorsi proposti al
    Ministro della pubblica istruzione, ove previsti, in materia di
    trasferimenti e in materia disciplinare. Esprimono altresi’ pareri
    sulle materie indicate alle lettere d) ed e) del comma 1 del presente

articolo. (26) ((26a))

AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l’art. 8,comma 2)
che “Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi
II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli
scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate
tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita’ di
elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e

distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo”.

AGGIORNAMENTO (26a)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre
2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001,
n. 463 ha disposto (con l’art. 8,comma 2)che “Con effetto dalla
costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del
Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti
nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti
i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto
legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia
riferimento a modalita’ di elezione e di funzionamento e a competenze
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli
scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente
decreto legislativo”.
Capo V
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA
Art. 26.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 27.
Autonomia amministrativa

  1. I consigli di circolo e di istituto e i consigli scolastici
    distrettuali gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento
    amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo.
  2. L’esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l’anno
    solare. Il consiglio di circolo o di istituto e il consiglio
    scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale.
    3.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
  6. Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio
    scolastico distrettuale sono firmati dal presidente del consiglio
    stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo.
    8.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
  7. A decorrere dall’anno finanziario 1994 le spese per le supplenze
    annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di
    ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con
    applicazione dell’articolo 27, comma 4.
    10.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
    11.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
  8. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di
    breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e
    di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei
    finanziamenti a tal fine previsti e nell’esercizio dei poteri di
    gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell’ambito
    dell’autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze
    che impongano il ricorso a tali supplenze.
  9. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a
    favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma possono
    ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
    14.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
    15.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
    16.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
    17.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
    18.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
    19.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
    20.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
    Art. 28.
    Vigilanza
  10. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
  11. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
  12. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
  13. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
  14. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
  15. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
  16. In caso di persistenti e gravi irregolarita’ o di mancato
    funzionamento del consiglio di circolo o di istituto (( . . .)), il
    provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale,
    procede allo scioglimento del consiglio.
  17. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
  18. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
    Art. 29.
    Istituzioni con personalita’ giuridica
  19. Negli istituti con personalita’ giuridica, le funzioni del
    consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva
    del consiglio di istituto, salve le competenze proprie di quest’
    ultimo.
  20. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
  21. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
  22. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
  23. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
  24. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a
    favore delle istituzioni di cui al comma 1 possono ottenere copia del
    bilancio preventivo e del conto consuntivo.
    Capo VI
    NORME COMUNI
    Art. 30.
    Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali
  25. L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze
    negli organi collegiali previste dalla presente parte spetta
    esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti
    a tali organismi.
  26. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti
    dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni,
    o a chi ne fa legalmente le veci.
  27. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti
    degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola
    secondaria superiore, qualunque sia la loro eta’.
    Art. 31.
    Elezioni
  28. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei
    consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno luogo per
    ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti
    gli elettori. Ciascun elettore puo’ votare la meta’ dei membri da
    eleggere se gli elegendi sono in numero superiore a uno.
  29. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di
    circolo o di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei
    consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della
    pubblica istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla
    base di liste di candidati per ciascuna componente.
    (( 3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero
    progressivo riflettente l’ordine di presentazione )).
  30. (( IL D.L. 28 AGOSTO 1995, N. 361, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
    DALLA L. 27 OTTOBRE 1995, N. 437 HA DISPOSTO (CON L’ART. 2) LA
    SOSTITUZIONE DEL PRESENTE COMMA CON L’ATTUALE COMMA 3 )).
  31. (( IL D.L. 28 AGOSTO 1995, N. 361, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
    DALLA L. 27 OTTOBRE 1995, N. 437 HA DISPOSTO (CON L’ART. 2) LA
    SOSTITUZIONE DEL PRESENTE COMMA CON L’ATTUALE COMMA 3 )).
  32. Nessun elettore puo’ concorrere alla presentazione di piu’ di
    una lista; nessun candidato puo’ essere incluso in piu’ liste per
    elezioni dello stesso livello ne puo’ presentarne alcuna.
  33. Ciascuna lista puo’ comprendere un numero di candidati sino al
    doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna
    categoria.
  34. Ogni elettore puo’ esprimere il proprio voto di preferenza per
    un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla
    categoria sia non superiore a tre; puo’ esprimere non piu’ di due
    preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore
    a cinque; negli altri casi puo’ esprimere un numero di voti di
    preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da
    attribuire.
  35. Il voto e’ personale, libero e segreto.
    Art. 32.
    (( Liste dei candidati del personale docente e direttivo ))
  36. Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di
    ruolo delle scuole statali nel consiglio scolastico provinciale e nel
    Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le liste dei candidati
    debbono essere distinte rispettivamente per la scuola materna, la
    scuola elementare, la scuola media, gli istituti di istruzione
    secondaria superiore e gli istituti di istruzione artistica. Sono,
    pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti
    al grado e ordine di scuola da rappresentare.
  37. Per quanto previsto dal comma 1 il personale docente dei licei
    artistici e degli istituti d’arte esercita il diritto di elettorato
    unitamente al personale docente degli istituti di istruzione
    artistica.
  38. Per le elezioni del personale direttivo nel Consiglio nazionale
    della pubblica istruzione, i presidi dei licei artistici e degli
    istituti d’arte esercitano il diritto di elettorato unitamente al
    personale direttivo degli istituti di istruzione artistica .
    Art. 33.
    Svolgimento delle elezioni
  39. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono
    stabilite le modalita’ per lo svolgimento delle elezioni, per la
    proclamazione degli eletti e per l’insediamento degli organi
    collegiali elettivi in applicazione del presente titolo, e, in
    particolare per:
    a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli
    elettori divisi per categoria;
    b) l’istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la
    partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli
    elettori;
    c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli
    scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone
    facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
    d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non
    turbare l’attivita’ didattica, va fatta al di fuori delle ore di
    lezione;
    e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi
    di schede;
    (( e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione
    delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della
    scuola e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ));
    f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire
    immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;
    g) la proclamazione degli eletti;
    h) la convocazione dell’organo;
    i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi
    decidenti.
  40. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali,
    distinte per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate,
    quando e’ possibile, congiuntamente.
  41. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e
    in quello successivo secondo le modalita’ da stabilirsi in base al
    comma 1.
    Art. 34.
    Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali
  42. Il comitato di valutazione dei docenti, il consiglio di
    intersezione, di interclasse e di classe sono nominati con
    provvedimento del direttore didattico o del preside.
  43. Il consiglio di circolo o di istituto, il consiglio scolastico
    distrettuale e il consiglio scolastico provinciale sono nominati con
    decreto del provveditore agli studi.
  44. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e’ nominato con
    decreto del Ministro della pubblica istruzione.
    Art. 35.
    Surroga dei membri cessati
  45. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali
    a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per
    qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilita’, si
    procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti,
    risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di
    esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
  46. I rappresentanti delle regioni e degli enti locali possono
    essere sostituiti dai rispettivi organi nel caso siano intervenute
    nuove elezioni.
  47. In ogni caso i membri subentrati cessano anch’essi dalla carica
    allo scadere del periodo di durata dell’organo.
    Art. 36.
    Elezione e partecipazione dei genitori
    nelle scuole con particolari finalita’
  48. I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o
    istituzioni di cui all’articolo 6, possono esercitare l’elettorato
    attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza.
  49. La commissione elettorale ha cura di assicurare l’espressione
    diretta e segreta del voto, secondo le modalita’ stabilite con
    ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
    Art. 37.
    Costituzione degli organi e validita’ delle deliberazioni
  50. L’organo collegiale e’ validamente costituito anche nel caso in
    cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria
    rappresentanza.
  51. Per la validita’ dell’adunanza del collegio dei docenti, del
    consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico
    distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative
    sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi
    comitati, nonche’ delle rispettive giunte, e’ richiesta la presenza
    di almeno la meta’ piu’ uno dei componenti in carica.
  52. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti
    validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano
    diversamente. In caso di parita’, prevale il voto del presidente.
  53. La votazione e’ segreta solo quando si faccia questione di
    persone.
    Art. 38.
    Decadenza
  54. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono,
    senza giusitificati motivi, a tre sedute consecutive dell’organo di
    cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le
    modalita’ previste dall’articolo 35.
    Art. 39.
    Adunanze degli organi collegiali
  55. Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al
    presente titolo si svolgono in orario compatibile con gli impegni di
    lavoro dei componenti eletti o designati.
    Art. 40.
    Regolamenti tipo
  56. In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo
    gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo
    predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.
    Art. 41.
    Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali
  57. La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente
    titolo e’ gratuita.
  58. Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e
    provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio.
  59. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
    spetta il trattamento di missione nei casi e secondo le modalita’
    previsti dalle vigenti disposizioni.
    Art. 42.
    Pubblicita’ delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del
    consiglio scolastico distrettuale
  60. Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono
    assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e
    i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno
    1990, n. 142.
  61. Le sedute del consiglio scolastico distrettuale sono pubbliche.
  62. Il consiglio di circolo e di istituto stabilisce nel proprio
    regolamento le modalita’ di ammissione in relazione all’accertamento
    del titolo di elettore e alla capienza ed idoneita’ dei locali
    disponibili, nonche’ le altre norme atte ad assicurare la tempestiva
    informazione e l’ordinato svolgimento delle riunioni.
  63. Il consiglio di circolo o d’istituto e il consiglio scolastico
    distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalita’ con
    cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della
    provincia, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di
    decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei
    lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di
    approfondire l’esame di problemi, riguardanti la vita e il
    funzionamento della scuola, che interessino anche le comunita’ locali
    o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunita’ stesse.
    Analogo invito puo’ essere rivolto dal consiglio scolastico
    distrettuale ai rappresentanti dei consigli di circolo o di istituto
    compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o di istituto ai
    rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale.
  64. Per il mantenimento dell’ordine il presidente esercita gli
    stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le
    riunioni del consiglio comunale.
  65. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato
    svolgimento dei lavori o la liberta’ di discussione e di
    deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la
    sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
  66. Alle sedute del consiglio scolastico distrettuale e del
    consiglio di circolo e di istituto non e’ ammesso il pubblico quando
    siano in discussione argomenti concernenti persone.
    Art. 43.
    Pubblicita’ degli atti
  67. Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati
    in apposito albo della scuola.
  68. I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico
    distrettuale sono pubblicati in apposito albo presso la sede del
    distretto e negli albi del comune e dei comuni e delle scuole,
    compresi nel distretto; quelli del consiglio scolastico provinciale
    sono pubblicati nell’albo del provveditorato agli studi e negli albi
    dei distretti e delle scuole della provincia; quelli del Consiglio
    nazionale della pubblica istruzione sono pubblicati nel bollettino
    ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
  69. Non sono soggetti a pubblicazione all’albo gli atti concernenti
    singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.
  70. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai
    documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.
    Capo VII
    ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA MATERNA
    Art. 44.
    Consigli di circolo di scuola materna
  71. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale e’
    costituito il consiglio di circolo. Esso e’ formato secondo le
    disposizioni di cui all’articolo 8.
  72. Il consiglio di circolo ha potere deliberante, oltre che per
    quanto riguarda l’approvazione del bilancio preventivo, del conto
    consuntivo e in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per il
    funzionamento amministrativo e didattico del circolo, sui seguenti
    argomenti:
    a) adozione del regolamento interno del circolo, che deve, fra
    l’altro, stabilire le modalita’ per la vigilanza dei bambini durante
    l’ingresso e la permanenza nella scuola nonche’ durante l’uscita
    dalla medesima;
    b) determinazione dei criteri di attuazione degli orientamenti
    dell’attivita’ educativa e per l’organizzazione dell’attivita’
    medesima;
    c) acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e del
    materiale di gioco necessari al funzionamento del circolo;
    d) le forme e le modalita’ per lo svolgimento di iniziative
    assistenziali che possano essere assunte dal circolo, per l’opera di
    prevenzione sanitaria e per l’attivita’ dell’assistenza sociale;
    e) promozione di contatti con altri circoli al fine di realizzare
    scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali
    iniziative di collaborazione;
    f) partecipazione del circolo ad attivita’ ricreative e ludiche
    di particolare interesse educativo.
  73. Per quanto non e’ previsto nel presente articolo si applica
    quanto disposto dall’articolo 10.
    Art. 45.
    Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola
    materna
  74. Per la composizione e il funzionamento del comitato per la
    valutazione del servizio dei docenti di scuola materna si applica
    quanto disposto dall’articolo 11.
    Art. 46.
    Collegio degi docenti di scuola materna
  75. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale e’
    istituito il collegio dei docenti. Esso e’ composto dai docenti di
    ruolo e non di ruolo del circolo ed e’ presieduto dal direttore
    didattico. Fanno parte del collegio anche i docenti di sostegno, che,
    ai sensi dell’articolo 315, comma 5, sono contitolari delle sezioni
    interessate.
    ((2. Il collegio dei docenti svolge i compiti di cui al comma 2,
    lettere b), h), i), l), dell’articolo 7. )) Inoltre:
    a) cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di
    adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze
    ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini;
    b) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di
    gioco;
    c) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro
    della disciplina di cui all’articolo 277;
    d) adotta iniziative per promuovere l’aggiornamento dei docenti e
    i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei
    bambini.
  76. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto
    disposto dall’articolo 7.
    Art. 47.
    Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna
  77. Fino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di
    scuola materna:
    a) si estendono in quanto applicabili le norme del presente
    titolo sugli organi di gestione;
    b) il collegio dei docenti di scuola materna e il comitato per la
    valutazione del servizio vengono istituiti presso la direzione
    didattica della scuola elementare del circolo di appartenenza;
    c) i docenti della scuola materna partecipano alle elezioni del
    consiglio di circolo della scuola elementare in cui prestano
    servizio. Ai rappresentanti del predetto personale sono riservati uno
    o due dei seggi da attribuire al personale docente a seconda che i
    componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19.
    Capo VIII
    NORME PARTICOLARI
    Art. 48.
    Tutela delle minoranze nelle province di Trieste e di Gorizia
  78. Nei consigli scolastici distrettuali e nei consigli scolastici
    provinciali delle province di Trieste e di Gorizia un quarto dei
    rappresentanti del personale docente delle scuole statali e un quinto
    dei rappresentanti dei genitori degli alunni sono riservati
    rispettivamente ai docenti e ai genitori degli alunni delle scuole
    statali con lingua d’insegnamento slovena.
  79. Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e
    di Gorizia un quinto dei rappresentanti degli alunni e’ riservato
    agli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena.
  80. Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i
    consigli scolastici provinciali sono tenuti, quando trattano problemi
    comunque riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua di
    insegnamento slovena e i piani provinciali relativi ai corsi di
    istruzione degli adulti e alle attivita’ di educazione permanente e
    di istruzione ricorrente degli adulti di lingua materna slovena, a
    richiedere il parere della commissione di cui all’articolo 624.
  81. Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di
    formulazione del programma, decisioni difformi dal parere di cui al
    comma 3, debbono adeguatamente motivarne le ragioni di merito.
  82. Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle
    anzidette materie da inviare alle competenti autorita’ per le
    ulteriori determinazioni, sono allegati i pareri espressi dalla
    commissione di cui al comma 3.
    Art. 49.
    Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano
  83. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di organi
    collegiali della scuola per le province di Trento e di Bolzano.
    Art. 50.
    Conservatori di musica. Accademie di belle arti. Accademie nazionali
    di danza e d’arte drammatica e Istituti superiori per le industrie
    artistiche.
  84. Le norme del presente titolo non si applicano ai conservatori di
    musica, alle accademie di belle arti, all’Accademia nazionale d’arte
    drammatica all’Accademia nazionale di danza ed agli Istituti
    superiori per le industrie artistiche, salvo quelle che si
    riferiscono al comitato di valutazione di cui all’articolo 11; al
    Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, nell’ambito di
    questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso.
  85. Alle istituzioni di cui al comma 1 si applicano le norme della
    parte II, titolo VI.
    TITOLO II
    RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE DELLE SCUOLE E
    ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE
    CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO.
    Capo I
    RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
    Art. 51.
    Piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica
  86. Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle
    unita’ scolastiche, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce
    i criteri, tempi e modalita’ per la definizione e l’articolazione di
    un piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica.
  87. Il piano pluriennale e’ definito ed approvato con decreto del
    Ministro della pubblica istruzione ed e’ aggiornato annualmente
    tenendo conto dei mutamenti intervenuti.
  88. Il piano deve tener conto, per ciascuna provincia, del numero
    degli alunni frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue
    prevedibili variazioni in relazione all’evoluzione demografica in
    atto nell’ambito territoriale considerato, nonche’ delle specifiche
    esigenze socioeconomiche in esso esistenti. In particolare, con
    effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da
    emanarsi ai sensi dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n.
    537 ed ai fini da essa previsti, esso terra’ conto altresi’ dell’eta’
    degli alunni, del numero degli alunni portatori di handicap, delle
    esigenze delle zone definite a rischio per problemi di devianza
    giovanile e minorile e, con specifica considerazione, delle
    necessita’ e dei disagi che possono determinarsi in relazioni a
    situazioni locali, soprattutto nelle comunita’ e zone montane e nelle
    piccole isole.
  89. A partire dall’anno scolastico 1989-90 si deve procedere ad un
    graduale ridimensionamento delle unita’ scolastiche sulla base dei
    seguenti parametri: almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi
    quelli relativi alle sezioni di scuola materna, per i circoli
    didattici: almeno 12 classi per le scuole medie; almeno 25 classi per
    gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi
    compresi i licei artistici e gli istituti d’arte. Il
    ridimensionamento deve essere effettuato senza pregiudicare
    l’erogazione del servizio nel territorio.
  90. Il piano deve prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie
    di unita’ scolastiche, determinandone modalita’ e tempi sulla base
    delle previsioni sulle cessazioni dal servizio del personale
    scolastico interessato.
  91. Il Ministro della pubblica istruzione puo’ disporre
    l’aggregazione anche di istituti di istruzione secondaria superiore
    di diverso ordine e tipo. Nei comuni montani con meno di 5000
    abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola
    materna, elementare e media secondo criteri e modalita’ stabiliti con
    ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
  92. Nell’ipotesi di cui al comma 6 gli oneri di personale e di
    funzionamento che, ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a
    carico di piu’ enti sono ripartiti sulla base di un’apposita
    convenzione da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti
    interessati.
    Art. 52.
    Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni
    educative
  93. Il piano di razionalizzazione di cui all’articolo 51 deve
    prevedere anche la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei
    convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli
    educandati femminili dello Stato che accolgono meno di 30 convittori
    o semiconvittori.
  94. Per i criteri e le modalita’ si applicano le disposizioni di cui
    all’articolo 51.
    Capo II
    ISTITUZIONE DELLE SCUOLE STATALI MATERNE, ELEMENTARI
    E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA E ARTISTICA
    Art. 53.
    Istituzione delle scuole statali e delle istituzioni educative
    statali
  95. L’istituzione delle scuole statali materne, elementari, medie e
    secondarie superiori viene effettuata dagli organi statali competenti
    secondo le norme degli articoli successivi, sentite le regioni
    interessate sull’ordine di priorita’ ai fini della loro attivita’ di
    programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli
    scolastici provinciali.
  96. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato sono
    istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
    concerto con i Ministri dell’interno e del tesoro.
    Art. 54.
    Istituzione delle scuole materne
  97. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
    con il Ministro del tesoro, e’ determinato, distintamente per
    ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di
    sezioni di scuola materna statali, su motivate proposte formulate dai
    provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e
    considerate le richieste dei comuni.
  98. Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto
    del provveditore agli studi. Ai fini della precedenza
    nell’istituzione delle scuole sara’ tenuto conto delle sedi ove si
    accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare
    riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.
    Art. 55.
    Istituzione delle scuole elementari
  99. Le scuole elementari sono istituite con decreto del provveditore
    agli studi.
  100. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione il territorio
    del provveditorato agli studi e’ ripartito in circoli didattici la
    cui direzione ha sede in una delle scuole.
  101. Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono effettuati tenendo
    prioritariamente presenti le necessita’ derivanti dallo sviluppo
    della popolazione scolastica, la situazione ambientale e l’esigenza
    che ogni circolo sia compreso in un unico distretto scolastico.
  102. Il Ministro della pubblica istruzione adegua annualmente la
    distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti, nei
    limiti del complessivo organico dei direttori didattici di cui al
    comma 6 e in conformita’ al piano pluriennale previsto dall’articolo
    51.
  103. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso deve essere
    superiore a venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole
    isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficolta’ di
    collegamento non consentano la possibilita’ di accorpamento o di
    trasporto degli alunni in altre scuole.
  104. Il ruolo organico del personale direttivo della scuola
    elementare e’ stabilito in 5000 posti.
    Art. 56.
    Istituzione delle scuole medie
  105. Le scuole medie sono istituite con decreto del Ministro della
    pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
  106. Ciascuna scuola ha, di regola, non oltre 24 classi.
  107. Possono funzionare classi collaterali, nonche’ corsi e classi
    distaccati in frazioni dello stesso comune o in comuni viciniori.
  108. Nelle localita’ nelle quali, per ragioni topografiche e per
    mancanza di idonee comunicazioni, non possano funzionare corsi o
    classi distaccati, ne’ possa organizzarsi il trasporto gratuito degli
    alunni, il Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con quello
    degli interni e con quello del tesoro, promuove iniziative atte a
    consentire il compimento dell’istruzione media obbligatoria, sulla
    base degli insegnamenti previsti dal presente testo unico, sempreche’
    vi siano almeno quindici obbligati che abbiano conseguito la licenza
    elementare.
    Art. 57.
    Istituzione dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, degli
    istituti magistrali
  109. I ginnasi-licei classici, i licei scientifici, gli istituti
    magistrali sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica
    istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
    Art. 58.
    Istituzione delle scuole magistrali
  110. Le scuole magistrali sono istituite, nel numero massimo di otto,
    con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
    il Ministro del tesoro, a seguito di convenzione con gli enti locali.
    Art. 59.
    Istituzione degli istituti tecnici
  111. Gli istituti di istruzione tecnica sono istituiti con decreto
    del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri
    dell’interno e del tesoro e con gli altri Ministri eventualmente
    interessati.
  112. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato
    per la istituzione e il funzionamento degli istituti e gli oneri
    assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi
    fini, da enti e privati. Lo stesso decreto puo’ inoltre istituire,
    sempre che non ne derivi maggior onere per l’erario, un convitto
    annesso all’istituto tecnico e determinarne le norme
    sull’ordinamento, sul funzionamento e sull’amministrazione.
  113. Il decreto istitutivo di istituti aventi finalita’ e ordinamenti
    speciali determina altresi’ la finalita’ degli istituti, la durata
    dell’insegnamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione
    degli alunni, i diplomi che saranno rilasciati.
    Art. 60.
    Istituzione degli istituti professionali
  114. Gli istituti professionali sono istituiti con decreto del
    Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
    dell’interno e con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri
    eventualmente interessati, acquisita l’indicazione vincolante
    dell’ordine di priorita’ della regione competente.
  115. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato
    per la istituzione e il funzionamento degli istituti e gli oneri
    assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi
    fini, da enti e privati. Lo stesso decreto puo’ inoltre istituire, ((
    sempre che non ne derivi maggior onere per l’erario )), un convitto
    annesso all’istituto professionale e determinarne le norme
    sull’ordinamento, sul funzionamento e sull’amministrazione.
  116. Il decreto istitutivo determina altresi’ la finalita’ degli
    istituti, la durata dell’insegnamento, le materie di insegnamento, i
    titoli di ammissione degli alunni, i diplomi che saranno rilasciati.
    Le successive modificazioni all’ordinamento didattico dei singoli
    istituti, che non comportino maggiori oneri per il bilancio dello
    Stato, sono disposte con decreto del Ministro della pubblica
    istruzione.
    Art. 61.
    Istituzione degli istituti d’arte
  117. Gli istituti d’arte sono istituiti con decreto del Ministro
    della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
  118. Il decreto istitutivo fissa il numero e la natura delle sezioni
    che compongono l’istituto, il numero delle ore settimanali di
    insegnamento da affidare per incarico, indica il contributo annuo a
    carico dello Stato per l’istituzione e il funzionamento dell’
    istituto e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e
    privati.
    Art. 62.
    Istituzione dei licei artistici
  119. I licei artistici sono istituiti con decreto del Ministro della
    pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
  120. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico
    dello Stato e determina, nell’ambito dell’ordinamento didattico
    vigente, i corsi che costituiscono l’Istituto.
    Art. 63.
    Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle
    arti; dell’accademia nazionale d’arte drammatica e dell’accademia
    nazionale di danza; degli istituti superiori per le industrie
    artistiche.
  121. I conservatori di musica, le accademie di belle arti, l’
    accademia nazionale d’arte drammatica e l’accademia nazionale di
    danza e gli istituti superiori per le industrie artistiche sono
    istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di
    concerto con il Ministro del tesoro. Con le stesse modalita’ possono
    essere istituite in comuni diversi da quelli in cui ha sede
    l’istituto, sezioni staccate con uno o piu’ corsi, e, per i
    conservatori di musica, anche limitatamente al periodo inferiore. Per
    gli istituti superiori per le industrie artistiche si provvede in
    conformita’ a quanto previsto dall’articolo 217.
  122. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico
    dello Stato; determina, nell’ambito dell’ordinamento didattico
    vigente, i corsi che costituiscono l’istituto; fissa la tabella
    concernente i posti di ruolo del personale direttivo e docente e gli
    insegnamenti da conferire per incarico nonche’ i posti di ruolo
    direttivo amministrativo e del restante personale amministrativo,
    tecnico e ausiliario.
  123. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
    con il Ministro del tesoro le scuole di musica esistenti presso gli
    Istituti per ciechi “I. Cavazza” di Bologna, “D. Martuscelli” di
    Napoli, “S. Alessio” di Roma, “Istituto per ciechi” di Milano,
    “Configliachi” di Padova possono essere trasformate in sezioni di
    conservatori, anche se abbiano sede nello stesso Comune. Il decreto
    istitutivo fissa le modalita’ di funzionamento di tali sezioni
    speciali, nonche’ le norme concernenti il numero dei corsi e
    l’inquadramento in ruolo del personale docente e amministrativo,
    tecnico e ausiliario. La ripartizione fra i singoli Istituti dei
    posti e degli insegnamenti relativi alle predette sezioni e’ disposta
    con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
    Capo III
    ISTITUZIONE DELLE SCUOLE E ISTITUTI A CARATTERE ATIPICO
    Sezione I: Istituto statale Augusto Romagnoli di specializzazione per
    gli educatori dei minorati della vista.
    Art. 64.
    Istituto statale “Augusto Romagnoli”. Finalita’
  124. L’Istituto statale Augusto Romagnoli di specializzazione per gli
    educatori dei minorati della vista e’ alle dirette dipendenze del
    Ministero della pubblica istruzione ed assolve i seguenti compiti:
    a) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per
    le scuole dei minorati della vista;
    b) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per
    le scuole per minorati psichici privi della vista;
    c) effettua e promuove ricerche, studi e pubblicazioni per il
    progresso educativo dei minorati della vista;
    d) presta opera di assistenza e consulenza tecnica in materia di
    istruzione ed educazione speciale;
    e) organizza corsi speciali di aggiornamento e di perfezionamento
    per gli educatori dei minorati della vista;
    f) promuove la ricerca e lo studio di materiale didattico e di
    apparecchi ad uso dei minorati della vista.
    Art. 65.
    Convitto – scuole annesse – strutture
  125. All’istituto statale “Augusto Romagnoli” di specializzazione per
    gli educatori dei minorati della vista e’ annesso, in forza di una
    convenzione da stipularsi tra il Ministero della pubblica istruzione
    e un istituto per ciechi dotato di personalita’ giuridica, un
    convitto di educandi minorati della vista.
  126. Presso il predetto istituto statale funzionano, ai fini del
    tirocinio degli allievi:
    a) la scuola materna;
    b) la scuola elementare con classi speciali per ambliopi e
    tardivi;
    c) una scuola media per il compimento dell’obbligo scolastico.
  127. L’istituto dispone di:
    a) una biblioteca in caratteri Braille e in stampa comune;
    b) un gabinetto per gli studi di psicologia.
    Art. 66.
    Funzionamento. Ammissione. Personale
  128. Le norme relative al funzionamento dell’istituto statale
    “Augusto Romagnoli” di specializzazione per gli educatori dei
    minorati della vista sono stabilite con apposito regolamento da
    emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite
    le associazioni e gli enti interessati con l’osservanza delle
    disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
    400.
  129. I ciechi sono ammessi ai corsi aventi i compiti di
    specializzazione di cui al comma 1, lettere a) e b) dell’articolo 64
    senza limiti di numero. Il numero dei posti riservati ai vedenti
    viene stabilito dal Ministero della pubblica istruzione sulla base
    delle norme regolamentari di cui al comma 1 del presente articolo.
  130. I corsi aventi compiti di specializzazione per gli educatori dei
    minorati della vista, di cui al comma 1, lettere a) e b)
    dell’articolo 64 hanno la durata di almeno un anno.
  131. Il ruolo organico del personale dell’istituto statale “Augusto
    Romagnoli” di specializzazione per gli educatori dei minorati della
    vista comprende le seguenti qualifiche:
    preside;
    docente di pedagogia;
    docente di tirocinio;
    assistente di tirocinio;
    docente di didattica musicale;
    istruttore tecnico pratico;
    assistenti;
    docenti di scuola materna;
    personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
  132. Il preside dell’istituto statale di specializzazione per gli
    educatori dei minorati della vista dirige anche le scuole annesse di
    cui all’articolo 65, comma 2 lettere a), b), c). Ai posti di preside,
    di docente e di assistente si accede ai sensi degli articoli 398 e
    seguenti salvo quanto disposto dal presente capo.
  133. Il posto di docente di didattica della musica della scuola di
    specializzazione e’ conferito mediante concorso pubblico per titoli
    ed esami fra coloro che sono forniti del diploma di composizione o di
    magistero di pianoforte e del diploma di specializzazione
    dell’istituto “Augusto Romagnoli”.
  134. Al docente di didattica musicale si applicano le norme sullo
    stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti di musica
    degli istituti magistrali.
  135. Gli insegnamenti della psicologia, della pediatria, dell’
    educazione fisica, dell’oculistica, sono affidati per incarico su
    proposta del preside dell’istituto.
  136. Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti o per supplire
    titolari assenti sono conferite ai sensi degli articoli 520 e
    seguenti.
  137. Il posto di istruttore tecnico-pratico viene conferito mediante
    concorso al quale possono partecipare coloro che sono forniti del
    diploma dell’istituto statale di specializzazione “Augusto Romagnoli”
    e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla licenza di
    scuola media. All’istruttore tecnico-pratico si applicano le norme
    giuridiche e il trattamento economico previsto per i docenti
    tecnico-pratici.
  138. I posti del personale docente e del personale assistente fanno
    parte di distinti ruoli speciali provinciali.
  139. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartiene ai
    ruoli provinciali.
    Sezione II: Istituti per sordomuti e istituti per non vedenti
    Art. 67.
    Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e istituti per non
    vedenti
  140. L’ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e
    Palermo e’ stabilito con regolamento governativo.
  141. Per gli istituti per non vedenti si applicano le disposizioni
    richiamate nell’articolo 322.
  142. L’accesso a posti di ruolo nelle sezioni e classi di scuole
    statali funzionanti negli istituti per non vedenti e negli istituti
    per sordomuti ha luogo mediante concorsi speciali.
  143. Detti concorsi si svolgono secondo le modalitastabilite dal
    presente testo unico, rispettivamente, per il reclutamento del
    personale direttivo e per il reclutamento del personale docente. I
    programmi di esame saranno adeguati alle specifiche caratteristiche
    educative e didattiche delle predette istituzioni.
  144. Ai concorsi speciali di cui al comma 4 sono ammessi coloro che,
    in possesso dei requisiti di cui al presente testo unico, siano
    forniti di apposito titolo di specializzazione conseguito al termine
    di un corso biennale teorico-pratico presso l’istituto statale “A.
    Romagnoli” di specializzazione per i minorati della vista, presso
    l’istituto professionale di Stato per sordomuti “A. Magarotto”,
    nonche’ presso altri istituti riconosciuti dal Ministero della
    pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono (( approvati
    con decreto del Ministro della pubblica istruzione )), sentito il
    Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
  145. L’accesso ai ruoli del personale assistente-educatore degli
    istituti statali per sordomuti e per non vedenti ha luogo mediante
    concorsi per titoli ed esami, e mediante concorsi per soli titoli, ai
    quali possono partecipare soltanto coloro che, in possesso dei
    requisiti di cui al presente testo unico e del diploma di maturita’
    magistrale, abbiano conseguito apposito titolo di specializzazione al
    termine di un corso biennale teorico-pratico presso scuole o istituti
    riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del
    predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la
    pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
    istruzione.
  146. Per lo svolgimento dei concorsi si applicano le norme del
    presente testo unico.
  147. Il servizio prestato dal personale assistente-educatore negli
    istituti di cui al comma 1 e’ riconosciuto come titolo valutabile nei
    concorsi magistrali.
    Sezione III: Scuola nazionale professionale di massofisioterapia.
    Art. 68.
    Scuola nazionale professionale di massofisioterapia
    Ammissione – Titoli
  148. Nell’istituto d’istruzione professionale per i ciechi di Firenze
    e’ istituita una Scuola nazionale professionale di massofisioterapia
    riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di
    massofisioterapia.
  149. Il titolo di studio minimo per l’ammissione e’ la licenza di
    scuola media.
  150. L’ammissione e’ subordinata al superamento da parte degli
    aspiranti di un esame preliminare che si effettua con le modalita’
    stabilite dal regolamento di cui all’articolo 69.
  151. La durata dell’insegnamento nella scuola nazionale professionale
    per massofisioterapia e’ di tre anni, distinti in un biennio
    culturale e professionale teorico-pratico e di un terzo anno
    riservato al perfezionamento con tirocinio di pratica giornaliera
    effettiva per non meno di 6 mesi presso ospedali o ambulatori o enti
    similari, indicati dal Ministero della sanita’.
  152. Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio
    favorevole di scrutinio finale, in unica sessione, l’esame di
    idoneita’ per l’ammissione al secondo corso; al termine del secondo
    corso si sostengono, ancora previo giudizio favorevole di scrutinio
    finale, in unica sessione: 1) gli esami di licenza con i quali si
    consegue titolo equipollente a tutti gli effetti a diploma di
    qualifica professionale; 2) gli esami di idoneita’ per l’ammissione
    al terzo corso.
  153. Al termine del terzo corso si sostiene l’esame di Stato per il
    conseguimento del diploma per l’esercizio professionale di
    massofisioterapia.
    Art. 69.
    Regolamento
  154. Le norme relative al funzionamento della scuola, ai programmi
    culturali e professionali della medesima sono stabilite con apposito
    regolamento governativo da emanarsi su proposta del Ministro della
    pubblica istruzione, di concerto con i Ministri della sanita’ e del
    tesoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 23
    agosto 1988 n. 400.
    Art. 70.
    Organico
  155. L’organico della scuola e’ costituito secondo la seguente
    tabella:
    Personale docente:
    Di ruolo – 2 Docenti tecnico professionali.
    Incaricato – 1 Cultura medica professionale
    Incaricato – 1 Cultura generale, cultura civica e tiflologica
    Incaricato – 1 Matematica, contabilita’ e scienze
    Incaricato – 1 Lingue straniere
    Incaricato – 1 Educazione fisica
    Incaricato – 2 Dattilografia in nero e Braille
    Incaricato – 1 Educazione alla vita di relazione.
    Non si da’ luogo all’incarico quando non sia possibile affidare
    l’insegnamento per completamento di orario al personale docente di
    altra scuola o dell’istituto professionale.
    Personale amministrativo e tecnico:
    Di ruolo – 1 Collaboratore amministrativo
    Incaricato – 1 Tecnico vedente di gabinetto.
  156. E’ conferito per incarico l’insegnamento delle materie culturali
    in generale.
  157. L’insegnamento medico professionale e’ conferito anch’esso per
    incarico con retribuzione pari a quella iniziale dei docenti di
    scuola media superiore.
  158. I due docenti tecnico-pratici massofisioterapisti sono assunti
    in organico per concorso per titoli ed esami fra diplomati
    massofisioterapisti di preferenza ciechi. Ad essi per completamento
    d’orario puoessere affidato – a giudizio della presidenza –
    l’insegnamento in parte di materie professionali.
  159. Per l’accesso ai posti di ruolo del personale docente si
    applicano le disposizioni di cui agli articoli 398 e seguenti.
    Art. 71.
    Rinvio
  160. Per quanto non previsto nella presente sezione si applicano le
    disposizioni di cui alla parte III del presente testo unico nonche’
    quelle del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento
    dell’istruzione professionale per i ciechi.
    Capo IV
    FORMAZIONE DELLE CLASSI E DELLE SEZIONI
    Art. 72.
    ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449 ))
    Art. 73.
    Piano concernente il rapporto allievi-classi
  161. Il rapporto allievi-classi, previsto dal piano pluriennale di
    cui all’articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e’
    ridefinito, per gli anni scolastici 1993-94, 1994-95 e 1995-96, in
    conformita’ al disposto dell’articolo 4, commi 10 e 11, della legge
    24 dicembre 1993, n. 537.
    Capo V
    CALENDARIO SCOLASTICO
    Art. 74.
    Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado
  162. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di
    istruzione secondaria superiore, l’anno scolastico ha inizio il 1
    settembre e termina il 31 agosto.
  163. Le attivita’ didattiche, comprensive anche degli scrutini e
    degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo
    compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione
    nel mese di luglio degli esami di maturita’.
  164. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.
    (68)
  165. L’anno scolastico puo’ essere suddiviso, ai fini della
    valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del
    collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi.
  166. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
    nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria
    ordinanza, il termine delle attivita’ didattiche e delle lezioni, le
    scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle
    festivita’ e degli esami.
  167. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 1995, N. 253 CONVERTITO CON
    MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 352.
  168. Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed i
    consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle
    lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto
    del disposto dei precedenti commi.
    7-bis. La determinazione delle date di inizio e di conclusione
    delle lezioni e il calendario delle festivita’ di cui ai commi 5 e 7
    devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno
    200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un
    congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano,
    degli interventi di cui all’articolo 193-bis, comma 1.

((78))

AGGIORNAMENTO (68)
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l’art. 5, comma 2) che “Nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati
dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni
indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016,
l’anno scolastico 2016/2017, in deroga all’articolo 74, comma 3, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e’ valido sulla base
delle attivita’ didattiche effettivamente svolte, anche se di durata
complessiva inferiore a 200 giorni. Ai fini della validita’ dell’anno
scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per la
valutazione degli studenti non e’ richiesta la frequenza minima di
cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59 e di cui all’articolo 14, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122″.
Ha inoltre disposto (con l’art. 5, comma 2-bis) che “Le
disposizioni del comma 2 si applicano anche nei territori dei comuni
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria non compresi negli
allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, nei quali risultino
edifici scolastici distrutti o danneggiati o siano state emanate
ordinanze di chiusura a causa degli eventi sismici verificatisi dal

mese di agosto 2016″.

AGGIORNAMENTO (78)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l’art. 121-ter, comma 1) che
“Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale
d’istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a
seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’anno scolastico
2019/2020 conserva comunque validita’ anche in deroga a quanto
stabilito dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati,
proporzionalmente, i termini previsti per la validita’ dei periodi di
formazione e di prova del personale delle predette istituzioni
scolastiche e per il riconoscimento dell’anzianita’ di servizio”.
Art. 75
Calendario scolastico per i conservatori di musica, le accademie di
belle arti, l’accademia nazionale di danza, l’accademia nazionale di
arte drammatica e gli
istituti superiori per le industrie artistiche

  1. Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti,
    per l’accademia nazionale di danza, per l’accademia nazionale di arte
    drammatica e per gli istituti superiori per le industrie artistiche,
    le norme relative all’anno scolastico e alle prove di esame per i
    corsi a carattere post-secondario sono stabilite con decreto del
    Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni
    relative agli ordinamenti scolastici e delle particolari esigenze di

detti istituti. ((41))

AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l’art. 14,comma 1)
che ” per ciascuna istituzione, con l’emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all’articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”
TITOLO III
REGIONI
Capo I
TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI ISTRUZIONE: INDICAZIONI NORMATIVE
Art. 76.
Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione
alle regioni a statuto ordinario

  1. Le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni
    amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti
    del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 3, 14 gennaio
    1972, n. 4, 15 gennaio 1972 n. 8, 15 gennaio 1972 n. 10, e 24 luglio
    1977 n. 616.
    Art. 77.
    Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sicilia in
    materia di istruzione
  2. La regione Sicilia esercita le funzioni amministrative in
    materia di istruzione in applicazione (( dei decreti del Presidente
    della Repubblica 16 febbraio 1979 )) n. 143 e 14 maggio 1985 n. 246.
    Art. 78.
    Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in
    materia di istruzione
  3. La regione Sardegna esercita le funzioni amministrative in
    materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente
    della Repubblica 22 maggio 1975 n. 480 e 19 giugno 1979 n. 348.
    Art. 79.
    Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle
    d’Aosta in materia di istruzione
  4. La regione Valle d’Aosta esercita le funzioni amministrative in
    materia di istruzione in applicazione del decreto legislativo del
    Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946 n. 365, del decreto del
    Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 861, (( della legge 16
    maggio 1978 n. 196, )) del decreto del Presidente della Repubblica 22
    febbraio 1982 n. 182 e del decreto legislativo 28 dicembre 1989 n.
    433.
    Art. 80.
    Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
    Friuli-Venezia Giulia in materia di istruzione
  5. La regione Friuli-Venezia Giulia esercita le funzioni
    amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti
    del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e 15 gennaio
    1987 n. 469.
  6. Le istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel
    territorio di Trieste sono altresi’ disciplinate dalla legge 19
    luglio 1961 n. 1012 e dalla legge 22 dicembre 1973, n. 932, salvo
    quanto previsto in materia di personale dagli articoli 425 e
    seguenti.
    Art. 81.
    Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
    Trentino-Alto Adige in materia di istruzione
  7. La regione Trentino-Alto Adige esercita le funzioni
    amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti
    del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, e 19
    novembre 1987, n. 526 e dei decreti legislativi 16 marzo 1992, n. 266
    e n. 267, fermo restando quanto previsto dai successivi commi.
  8. La provincia di Bolzano esercita le funzioni amministrative in
    materia di istruzione previste dal decreto del Presidente della
    Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, di approvazione del testo
    unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973
    n. 116 e 4 dicembre 1981 n. 761, dai decreti del Presidente della
    Repubblica 20 gennaio 1973 n. 115 e 15 luglio 1988 n. 301 e dal
    decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 265.
  9. La provincia di Trento esercita le funzioni amministrative in
    materia scolastica previste dai decreti del Presidente della
    Repubblica 12 agosto 1976 n. 667, 15 luglio 1988 n. 405 e dal decreto
    legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
    Capo II
    FORMAZIONE PROFESSIONALE E SISTEMA SCOLASTICO
    Art. 82.
    Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico
  10. A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la
    frequenza di uno dei corsi di formazione professionale previsti dalla
    legge 21 dicembre 1978, n. 845 o direttamente sul lavoro e’ data
    facolta’ di accesso alle diverse classi della scuola secondaria
    superiore secondo le modalita’ previste dal relativo ordinamento. Per
    gli allievi che frequentano attivita’ di formazione professionale,
    privi del titolo di assolvimento dell’obbligo scolastico, le regioni
    adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la
    necessaria integrazione con le attivita’ didattiche che dovranno
    essere attuate a cura della competente autorita’ scolastica, a cui
    compete altresi’ il conferimento del titolo. (42) ((42a))
  11. Per lo svolgimento delle attivita’ rientranti nelle loro
    attribuzioni le regioni possono utilizzare le sedi e le attrezzature
    degli istituti scolastici ai sensi degli articoli 95 e 96. (42)
    ((42a))
  12. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
    di Bolzano esercitano nelle materie di cui al presente capo le
    competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle
    relative norme di attuazione.
  13. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con
    i Ministri della difesa, delle finanze e del lavoro e della
    previdenza sociale, e’ stabilita, sulla base degli insegnamenti
    impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi
    di formazione generale, professionale e di perfezionamento,
    frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali in applicazione
    della legge 10 maggio 1983 n. 212, con quelli rilasciati dagli
    istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la
    frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell’ammissione
    agli esami di maturita’ professionale. In relazione al suddetto
    decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.
  14. In materia di interventi di formazione professionale si
    applicano anche le disposizioni dell’articolo 9 del decreto-legge 20
    maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19

luglio 1993, n. 236. (42) ((42a))

AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l’art. 31, comma
2) che le disposizioni dei commi 1, 2 e 5 del presente articolo
continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo
il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono
abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo

esaurimento delle predette classi.

AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l’art. 31, comma 2 del D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l’art. 2, comma 8-ter) che
“Dalle abrogazioni previste dall’articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.”
TITOLO IV
EDILIZIA E ATTREZZATURE SCOLASTICHE
Art. 83.
Competenze delle regioni a statuto ordinario in materia di edilizia
scolastica

  1. Le funzioni amministrative in materia di lavori pubblici
    concernenti le opere di edilizia scolastica sono esercitate, per il
    rispettivo territorio, dalle regioni a statuto ordinario.
  2. Tra le opere di edilizia scolastica di cui al comma 1 sono
    comprese quelle relative ai licei artistici e agli istituti d’ arte.
    Art. 84.
    Competenze delle regioni a statuto speciale in materia di edilizia
    scolastica
  3. A norma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della
    Repubblica 14 maggio 1985 n. 246 nel territorio della regione
    siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello
    Stato in materia di edilizia scolastica sono esercitate
    dall’amministrazione regionale.
  4. A norma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della
    Repubblica 19 giugno 1979 n. 348 nel territorio della regione
    Sardegna le funzioni amministrative in materia di edilizia scolastica
    sono esercitate dall’amministrazione regionale.
  5. A norma rispettivamente dell’articolo 26 del decreto del
    Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902 e dell’articolo 1
    della legge 16 maggio 1978 n. 196 si applicano alla regione
    Friuli-Venezia Giulia e alla regione Valle d’Aosta le disposizioni
    contenute nell’articolo 83 in ordine al trasferimento delle funzioni
    amministrative in materia di edilizia scolastica.
  6. A norma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della
    Repubblica 1 novembre 1973 n. 687 sono esercitate dalle province di
    Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli
    organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia
    scolastica.
    Art. 85.
    Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia
    scolastica
  7. Il comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti
    attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi
    alla istruzione materna, elementare e media.
  8. La provincia esercita in materia di edilizia scolastica i
    compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono
    connessi alla istruzione secondaria superiore e alla formazione
    professionale.
  9. La materia dell’edilizia scolastica nella scuola elementare e
    media comprende altresi’ gli oneri per l’arredamento e per le
    attrezzature.
  10. Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi
    ad edifici per scuole elementari statali.
    Art. 86.
    Principi fondamentali per l’esecuzione delle opere di edilizia
    scolastica
  11. Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme
    legislative per l’affidamento e l’esecuzione delle opere di edilizia
    scolastica, nei limiti dei principi fondamentali che seguono e di
    quelli stabiliti dalla legge quadro in materia di lavori pubblici 11
    febbraio 1994, n. 109:
    a) dovra’ essere previsto che per l’esecuzione delle opere gli
    enti obbligati, province e comuni e consorzi costituiti tra tali
    enti, operino, ove possibile con piani organici, per incentivare i
    processi di industrializzazione edilizia;
    b) dovranno essere previsti i tempi per l’acquisizione delle aree
    occorrenti da parte degli enti competenti e dovra’ essere garantita
    l’osservanza delle norme tecniche di cui al successivo articolo 90,
    comma 6;
    c) dovranno essere previsti i tempi per la progettazione,
    approvazione ed esecuzione delle opere, nonche’ le procedure
    surrogatorie regionali per i casi di inadempienza.
    Art. 87.
    Patrimonio indisponibile
  12. Le opere realizzate ai sensi dell’articolo 86 appartengono al
    patrimonio indisponibile degli enti competenti con destinazione ad
    uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.
    Art. 88.
    Aree per l’edilizia scolastica
  13. Per l’individuazione di aree da destinare all’edilizia
    scolastica, non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici,
    si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge 5
    agosto 1975, n. 412.
  14. In ogni caso vanno osservate le norme tecniche relative alla
    edilizia scolastica e agli indici minimi di funzionalita’ didattica,
    edilizia e urbanistica stabiliti con il decreto di cui al comma 6
    dell’articolo 90.
    Art. 89.
    Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi
  15. I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di
    impianti sportivi, devono essere distribuiti sul territorio e
    progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e
    localizzazioni ottimali il quale:
    a) configuri ogni edificio scolastico come struttura inserita in
    un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni
    di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative e,
    compatibilmente con la preminente attivita’ didattica della scuola,
    consenta la fruibilita’ dei servizi scolastici, educativi, culturali
    e sportivi da parte della comunita’, secondo il concetto
    dell’educazione permanente e consenta anche la piena attuazione della
    partecipazione alla gestione della scuola;
    b) favorisca l’integrazione tra piu’ scuole di uno stesso
    distretto scolastico, assicurando il coordinamento e la migliore
    utilizzazione delle attrezzature scolastiche e dei servizi, nonche’
    la interrelazione tra le diverse esperienze educative;
    c) consenta una facile accessibilita’ alla scuola per le varie
    eta’ scolari tenendo conto, in relazione ad esse, delle diverse
    possibilita’ di trasporto e permetta la scelta tra i vari indirizzi
    di studi indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali;
    d) permetta la massima adattabilita’ degli edifici scolastici per
    l’attuazione del tempo pieno e lo svolgimento delle attivita’
    integrative, in relazione al rinnovamento e aggiornamento delle
    attivita’ didattiche o di ogni altra attivita’ di tempo prolungato.
  16. Tutti gli edifici scolastici devono comprendere un’area per le
    esercitazioni all’aperto.
  17. Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e
    artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non
    superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano piu’
    di 20. Alla palestra devono essere annessi i locali per i relativi
    servizi.
  18. Le aree e le palestre sono considerate locali scolastici agli
    effetti della manutenzione, della illuminazione, della custodia,
    della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua
    da parte degli enti locali.
  19. Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell’
    arredamento scolastico.
  20. Sono privilegiati i progetti volti a realizzare impianti
    sportivi polivalenti di uso comune a piu’ scuole e aperti alle
    attivita’ sportive delle comunita’ locali e delle altre formazioni
    sociali operanti nel territorio. A tal fine il Ministero della
    pubblica istruzione e il Dipartimento per il turismo e lo spettacolo
    della presidenza del Consiglio dei Ministri definiscono d’intesa i
    criteri tecnici a cui devono corrispondere gli impianti sportivi
    polivalenti, nonche’ lo schema di convenzione da stipulare tra le
    autorita’ scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la
    utilizzazione integrata degli impianti medesimi.
  21. A norma dell’articolo 24 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 gli
    edifici scolastici, e relative palestre e impianti sportivi, devono
    essere realizzati in conformita’ alle norme dirette alla eliminazione
    ed al superamento delle barriere architettoniche.
    Art. 90.
    (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23))
    Art. 91.
    (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23))
    Art. 92.
    (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23))
    Art. 93.
    (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23))
    Art. 94.
    Piano di utilizzazione degli edifici scolastici e uso delle
    attrezzature
  22. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23)).
  23. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23)).
  24. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23)).
  25. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1996, N. 23)).
  26. Il consiglio di circolo o di istituto consente l’uso delle
    attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano
    richiesta, per lo svolgimento di attivita’ didattiche durante
    l’orario scolastico, sempreche’ non si pregiudichino le normali
    attivita’ della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale
    stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell’uso e
    dell’organizzazione dei servizi necessari.
    Art. 95.
    Uso delle sedi e delle attrezzature scolastiche nei rapporti tra
    scuola e regioni
  27. Per la realizzazione delle attivita’ di formazione professionale
    le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione
    secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le
    norme previste dai commi 4 e 5, dell’articolo 96.
  28. Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a
    disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei
    allo svolgimento di attivita’ di lavoro e di formazione tecnologica
    nell’ambito della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria
    superiore.
    Art. 96.
    Uso delle attrezzature delle scuole per attivita’ diverse da quelle
    scolastiche
  29. Per lo svolgimento delle attivita’ rientranti nelle loro
    attribuzioni, e’ consentito alle regioni ed agli enti locali
    territoriali l’uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e
    degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica
    istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli
    scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell’articolo 22.
  30. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e
    gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.
  31. In esse sono stabiliti le procedure per l’utilizzazione dei
    locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a
    carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del
    materiale e l’impiego dei servizi strumentali.
  32. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere
    utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attivita’
    che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione
    culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facolta’
    di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di
    circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal
    consiglio scolastico provinciale.
  33. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per
    iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e
    devono stabilire le modalita’ dell’uso e le conseguenti
    responsabilita’ in ordine alla sicurezza, all’igiene ed alla
    salvaguardia del patrimonio.
  34. Nell’ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati
    all’attivita’ istituzionale o nel periodo estivo, possono essere
    attuate, a norma dell’articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216,
    iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione
    individuale e la socializzazione della persona di eta’ minore al fine
    di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attivita’
    criminose.
    Art. 97.
    Finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per
    l’arredamento scolastico
  35. Per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle
    spese per l’arredamento concernenti scuole statali di ogni ordine e
    grado si osservano le disposizioni della legge 23 dicembre 1991, n.
    430 nei limti dei relativi stanziamenti e con le modalita’ ivi
    stabilite.
    Art. 98.
    Accesso dei fonogrammi nelle scuole
  36. In applicazione dell’articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n.
    93, il Ministro della pubblica istruzione emana disposizioni per
    incentivare l’accesso dei fonogrammi anche musicali registrati su
    disco, nastro e supporti analoghi nella scuola, quale mezzo di
    diffusione della cultura ed ausilio di incentivazione educativa,
    determinandone i criteri e i programmi nell’ambito degli stanziamenti
    di bilancio gia’ autorizzati.
    Parte II
    ORDINAMENTO SCOLASTICO
    TITOLO I
    LA SCUOLA MATERNA STATALE
    Capo I
    FINALITA’ E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA
    Art. 99.
    Finalita’ e caratteri
    1.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39))
    2.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39))

3. L’iscrizione e’ facoltativa; la frequenza e’ gratuita.

AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l’art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo commi 1 e 2 continuano ad
applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi
di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono
abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo
esaurimento delle predette sezioni e classi.
Art. 100.
Requisiti per l’ammissione

  1. L’ammissione alla scuola materna e’ subordinata al possesso del
    requisito dell’eta’ (( . . . )) e alla presentazione della
    certificazione delle vaccinazioni di cui all’articolo 117.
    Art. 101.
    Formazione delle sezioni
  2. La istituzione delle scuole materne e la composizione delle
    sezioni sono stabilite a norma degli articoli 54, 72 e 73.
  3. Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre
    sezioni corrispondenti all’eta’ dei bambini; le sezioni non possono
    comunque superare il numero di nove.
  4. Sono consentite sezioni con bambini di eta’ diverse e, nei
    centri minori, scuole costituite di una sola sezione.
  5. Alla formazione delle sezioni provvede il direttore della scuola
    sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e
    delle proposte del collegio dei docenti.
    Art. 102.
    Integrazione nelle sezioni di bambini handicappati
  6. Ai bambini handicappati e’ garantito il diritto alla educazione
    nelle sezioni comuni di scuola materna, ai sensi ed in conformita’
    agli articoli 312 e seguenti.
    Art. 103.
    Direzione della scuola materna statale
  7. Fino a quando non sia costituito il ruolo dei direttori della
    scuola materna, la direzione delle scuole materne statali e’
    affidata, nell’ambito del proprio circolo, al direttore didattico
    della scuola elementare.
    Art. 104.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39))

AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l’art. 19,comma
3) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette sezioni e classi.
Art. 105.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 106.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 107.
Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne
statali, alle loro attrezzature ed edilizia

  1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione
    e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a
    carico del comune ove hanno sede le scuole. E’ ugualmente a carico
    del comune il personale di custodia.
  2. Gli oneri per l’attrezzatura, l’arredamento e il materiale di
    gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato. Le
    attrezzature, l’arredamento ed il materiale forniti dallo Stato
    restano in proprieta’ dei comuni per essere utilizzati unicamente
    secondo l’originaria destinazione.
  3. I contributi dello Stato previsti dall’articolo 7 della legge 16
    settembre 1960, n. 1014, riguardano anche le spese di pertinenza dei
    comuni previste dal comma 1.
  4. Nella ripartizione dei contributi tra i comuni ai sensi della
    lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 (( della citata legge n. 1014,
    del 1960, )) sara’ preso in considerazione anche il numero degli
    alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio
    di ciascun comune.
    Art. 108.
    Assistenza scolastica
  5. L’assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli
    alunni della scuola materna statale e’ regolata secondo le norme in
    vigore per gli alunni della scuola elementare.
    TITOLO II
    L’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI
    COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
    Capo I
    OBBLIGO SCOLASTICO
    Art. 109.
    Istruzione obbligatoria
  6. In attuazione dell’articolo 34 della Costituzione, l’istruzione
    inferiore e’ impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la
    durata di almeno otto anni ed e’ obbligatoria e gratuita.
  7. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39))

3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39))

AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l’art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo commi 2 e 3 continuano ad
applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi
di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono
abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo
esaurimento delle predette sezioni e classi.
Art. 110.
Soggetti all’obbligo scolastico

  1. Sono soggetti all’obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al
    quattordicesimo anno di eta’.
  2. Agli alunni handicappati e’ consentito il completamento della
    scuola dell’obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di
    eta’.
  3. L’individuazione dell’alunno come persona handicappata va
    effettuata con le modalitadi cui all’articolo 313.
    Art. 111.
    Modalita’ di adempimento dell’obbligo scolastico
  4. All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole
    elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al
    rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche
    privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
  5. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano
    provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato
    devono dimostrare di averne la capacita’ tecnica od economica e darne
    comunicazione anno per anno alla competente autorita’.
    Art. 112.
    Adempimento dell’obbligo scolastico
  6. Ha adempiuto all’obbligo scolastico l’alunno che abbia
    conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l’abbia
    conseguito e’ prosciolto dall’obbligo se, al compimento del
    quindicesimo anno di eta’, dimostri di avere osservato per almeno
    otto anni le norme sull’obbligo scolastico.
    Art. 113.
    Responsabili dell’adempimento dell’obbligo scolastico
  7. Rispondono dell’adempimento dell’obbligo i genitori
    dell’obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.
    Art. 114.
    Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico
  8. Il sindaco ha l’obbligo di trasmettere ogni anno, prima della
    riapertura delle scuole, ai direttori didattici l’elenco dei
    fanciulli che per ragioni di eta’ sono soggetti all’obbligo
    scolastico, con l’indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le
    veci.
  9. Iniziato l’anno scolastico, l’elenco degli obbligati e’
    confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al
    fine di accertare chi siano gli inadempienti.
  10. L’elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell’autorita’
    scolastica, affisso nell’albo pretorio per la durata di un mese.
  11. Trascorso il mese dell’affissione di cui al comma 3, il sindaco
    ammonisce la persona responsabile dell’adempimento invitandola ad
    ottemperare alla legge.
  12. Ove essa non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli
    obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri
    impedimenti gravi, l’assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o
    non ve li presenti entro una settimana dall’ammonizione, il sindaco
    procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale.
    Analoga procedura e’ adottata in caso di assenze ingiustificate
    durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione
    dell’obbligo scolatico.
  13. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui
    all’articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e
    all’articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101.
    Capo II
    DISPOSIZIONI SULLA SCOLARITA’ DEI CITTADINI STRANIERI
    Art. 115.
    Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in
    Italia
  14. In attuazione della direttiva CEE n. 77/486 del 25 luglio 1977,
    gli alunni figli di stranieri residenti in Italia ((che abbiano la
    cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea,)) sono
    iscritti alla classe della scuola d’obbligo successiva, per numero di
    anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di
    provenienza.
  15. La domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli
    studi, che individua, possibilmente nell’ambito del distretto in cui
    e’ domiciliato l’alunno, la scuola piu’ idonea per struttura e
    disponibilita’ a garantire il migliore inserimento.
  16. L’iscrizione effettuata ai sensi del presente articolo non e’
    soggetta a ratifica da parte del Ministero.
  17. L’assegnazione alle classi degli alunni iscritti ai sensi del
    presente articolo e’ effettuata, ove possibile, raggruppando alunni
    dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il
    numero di cinque per ogni classe.
  18. Nelle scuole che accolgono gli alunni di cui al precedente comma
    1, la programmazione educativa deve comprendere apposite attivita’ di
    sostegno o di integrazione, in favore degli alunni medesimi, al fine
    di:
    a) adattare l’insegnamento della lingua italiana e delle altre
    materie di studio alle loro specifiche esigenze;
    b) promuovere l’insegnamento della lingua e della cultura del
    Paese d’origine coordinandolo con l’insegnamento delle materie
    obbligatorie comprese nel piano di studi.
  19. Per l’attuazione di quanto previsto nel precedente comma, si
    provvede secondo le disposizioni contenute nell’articolo 455.
  20. Alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse, puo’
    partecipare, qualora non faccia gia’ parte del consiglio stesso, un
    rappresentante dei genitori degli alunni medesimi.
  21. Il Ministero della pubblica istruzione adotta apposite
    iniziative per l’aggiornamento dei docenti che impartiscono
    l’insegnamento nelle attivita’ di cui al comma 5.
  22. Ai fini dell’attuazione del comma 5, lettera b), per
    l’insegnamento della lingua e della cultura di origine, ove queste
    non siano oggetto d’insegnamento nella provincia di residenza
    dell’alunno, si provvede nel quadro di intese tra i Ministeri degli
    affari esteri e della pubblica istruzione e la rappresentanza
    diplomatica dello Stato di cui l’alunno medesimo abbia la
    cittadinanza.
    Art. 116.
    (( IL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL
    PRESENTE ARTICOLO ))
    Capo III
    CERTIFICAZIONI SANITARIE PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’OBBLIGO
    Art. 117.
    Certificazioni
  23. All’atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza,
    della prima ammissione ad esami di idoneita’ o di licenza della
    scuola dell’obbligo e’ presentata certificazione delle vaccinazioni
    antidifterica ed antitetanica ai sensi delle leggi 6 giugno 1939 n.
    891 e 20 marzo 1968, n. 419; della vaccinazione antipoliomelitica ai
    sensi della legge 4 febbraio 1966 n. 51; della vaccinazione contro
    l’epatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 165.
    Parte II
    ORDINAMENTO SCOLASTICO
    TITOLO III
    LA SCUOLA ELEMENTARE
    Capo I
    FINALITA’ E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE
    Art. 118.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 ))

AGGIORNAMENTO (36)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l’art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette sezioni e classi.
Art. 119.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 ))((39))

AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l’art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette sezioni e classi.
Art. 120.
Circoli e direttori didattici

  1. La circoscrizione territoriale dei provveditorati agli studi e’
    divisa, a norma dell’articolo 55, in circoli didattici.
  2. Al circolo didattico e’ preposto il direttore didattico che
    svolge le funzioni previste dall’articolo 396.
    Art. 121.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
    Art. 122.
    Formazione delle classi
  3. Alla formazione delle classi provvede il direttore didattico
    sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e
    delle proposte del collegio dei docenti.
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
    Art. 123.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
    Art. 124.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
    Art. 125.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
    Art. 126.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
    Art. 127.
    Docenti di sostegno
  6. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari
    situazioni di difficolta’ di apprendimento determinate da handicap,
    si utilizzano docenti di sostegno il cui organico e’ determinato a
    norma dell’articolo 443 del presente testo unico, ed i cui compiti
    devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell’azione
    educativa, con l’attivita’ didattica generale.
  7. I docenti di sostegno fanno parte integrante dell’organico di
    circolo ed in esso assumono la titolarita’. Essi, dopo cinque anni di
    appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il
    trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e
    vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall’applicazione dei
    commi 5, 7 e 8 dell’articolo 133 del presente testo unico.
  8. I docenti di sostegno assumono la contitolarita’ delle classi in
    cui operano; collaborano con i docenti del modulo organizzativo di
    cui all’articolo 121, con i genitori e, con gli specialisti delle
    strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi
    personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica
    e alla elaborazione e verifica delle attivita’ di competenza dei
    consigli di interclasse e dei collegi dei docenti.
  9. L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei
    prescritti titoli di specializzazione e’ consentito, nei modi
    previsti dall’articolo 455, unicamente qualora manchino docenti di
    ruolo o non di ruolo specializzati.
  10. Nell’ambito dell’organico di circolo puo’ essere prevista
    l’utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un docente,
    fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico,
    con il compito di intervenire nella prevenzione e nel recupero,
    agevolare l’inserimento e l’integrazione degli alunni in situazione
    di difficolta’ e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri
    del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e
    rappresentativita’, del direttore didattico. A tal fine, il collegio
    dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore
    didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei
    moduli.
  11. L’esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap
    e’ oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica
    istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse,
    impartisce adeguate disposizioni.
    Art. 128.
    Programmazione ed organizzazione didattica
  12. La programmazione dell’attivita’ didattica, nella salvaguardia
    della liberta’ di insegnamento, e’ di competenza dei docenti che vi
    provvedono sulla base della programmazione dell’azione educativa
    approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell’articolo 7.
    2.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
    3.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39))
    4.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39))
  13. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
  14. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
  15. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
  16. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.

9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.

AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l’art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo commi 3 e 4 continuano ad
applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi
di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono
abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo
esaurimento delle predette sezioni e classi.
Art. 129.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39))

AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l’art. 19,comma
4)che le disposizioni del presente articolo sono abrogate, a
decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto 59/2004.
Art. 130.
Progetti formativi di tempo lungo

  1. Le attivita’ di tempo pieno, di cui all’articolo 1 della legge
    24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire (( . . . )) alle
    seguenti condizioni:
    a) che esistano le strutture necessarie e che siano
    effettivamente funzionanti;
    b) che l’orario settimanale, ivi compreso il “tempo-mensa”, sia
    stabilito in quaranta ore;
    c) che la programmazione didattica e l’articolazione delle
    discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l’
    organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per

ambiti disciplinari come previsto dall’articolo 128. (39) (( 46 ))

AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l’art. 19,comma
4)che le disposizioni del presente articolo sono abrogate, a
decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in

vigore del presente decreto 59/2004.

AGGIORNAMENTO (46)
Il D.L. 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni
dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176 ha disposto (con l’art. 1, comma 1)
che “al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum
arricchito e’ reintrodotta, nella scuola primaria, l’organizzazione
di classi funzionanti a tempo pieno, con un orario settimanale di
quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa.
Conseguentemente e’ richiamato in vigore l’articolo 130, comma 2, del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297″.
Art. 131.
Orario di insegnamento

  1. L’orario di insegnamento per i docenti elementari e’ costituito
    di ventiquattro ore settimanali di attivita’ didattica, di cui
    ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione
    didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun
    modulo, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.
  2. Nell’ambito delle ore di insegnamento, una quota puo’ essere
    destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di
    alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con
    riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi
    extracomunitari.
  3. L’orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve
    essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.
  4. A partire dal 1 settembre e fino all’inizio delle lezioni i
    collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano
    annuale di attivita’ didattica e per lo svolgimento di iniziative di
    aggiornamento.
  5. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662 )).
  6. A tal fine si puo’ provvedere anche mediante la prestazione di
    ore di insegnamento in eccedenza all’orario obbligatorio di
    ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni
    vigenti.
  7. Nell’orario di cui al comma 1 e’ compresa l’assistenza educativa
    svolta nel tempo dedicato alla mensa.
    Art. 132.
    Piano straordinario pluriennale di aggiornamento
  8. Ad integrazione dei normali programmi di attivita’ di
    aggiornamento, di cui agli articoli 282, 283 e 284, in relazione
    all’attuazione dei nuovi programmi di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 e del nuovo ordinamento
    previsto dal presente capo, il Ministro della pubblica istruzione
    attua, con la collaborazione delle Universita’ e degli Istituti
    regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, un
    programma straordinario di attivita’ di aggiornamento con durata
    pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da
    realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello
    stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
  9. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli
    ispettori tecnici e dei direttori didattici, collaborano alla
    gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di
    esonero dal servizio eventualmente necessari.
  10. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per
    ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto
    stabilito dall’articolo 128 devono assicurare la complessiva
    acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi, di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, ed
    offrire ai docenti momenti di approfondimento della programmazione e
    dello svolgimento dell’attivita’ didattica. In una fase successiva
    del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole
    discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in
    base alle loro propensioni o attitudini professionali.
  11. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3,
    universita’, associazioni professionali e scientifiche, enti e
    istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi
    statutari, la formazione professionale dei docenti, possono stipulare
    convenzioni con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
    aggiornamento educativi per la gestione di progetti di aggiornamento
    che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e
    professionale e di specifica utilita’ ai fini del piano pluriennale.
    Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza,
    stabilisce le modalita’ per la stipula delle convenzioni nonche’ i
    requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti
    dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni.
  12. Qualora non sussista la possibilita’ di provvedere alle esigenze
    di servizio, conseguenti all’attuazione del piano pluriennale di
    aggiornamento, nell’ambito del circolo, con personale disponibile ai
    sensi dell’articolo 121, si procede alla nomina di supplenti
    temporanei in sostituzione dei docenti impegnati nelle attivita’ di
    aggiornamento.
  13. Analogamente e’ consentito procedere alla nomina di supplenti
    temporanei, verificandosi le condizioni di cui al comma 5, in
    sostituzione dei docenti chiamati a prestare la loro opera per
    l’attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in qualita’ di
    docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei gruppi o per
    qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.
    Art. 133.
    Disposizioni per la gradualita’ e la fattibilita’
  14. Al fine di favorire la realizzazione della riforma
    dell’ordinamento della scuola elementare operata con le disposizioni
    di cui al presente capo e di garantire la necessaria disponibilita’
    di organico i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici
    provinciali e presi gli opportuni contatti con gli enti locali,
    curano l’apprestamento delle condizioni di fattibilita’ della
    riforma, predisponendo un apposito piano.
  15. Il piano deve fondarsi sulla preliminare ricognizione delle
    risorse disponibili e sulla conseguente individuazione delle
    esigenze; sulla valutazione dell’andamento demografico e sui suoi
    effetti in ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo;
    sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle possibilita’ di
    provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative
    esigenze.
  16. Compatibilmente con le capacita’ edilizie, sono operati
    opportuni accorpamenti di plessi e conseguente concentrazione di
    alunni nelle classi.
  17. Al fine di assicurare la disponibilita’ necessaria di organico
    per l’attuazione del modulo organizzativo di cui all’articolo 121
    senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna
    provincia alla data del 30 giugno 1990, sono consolidati, per
    l’utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino
    alla completa introduzione, su tutto il territorio nazionale, dei
    nuovi ordinamenti.
  18. Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 121,
    128 e 130, si realizza gradualmente, con la conversione dei posti
    istituiti o comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni.
  19. Soddisfatte le esigenze di cui all’articolo 121 i posti
    eventualmente residui nell’organico provinciale possono essere
    redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province nelle
    quali sia necessaria ulteriore disponibilita’ per l’attivazione del
    nuovo modulo organizzativo.
  20. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono
    impartite disposizioni al fine di consentire il trasferimento, a
    domanda, di docenti elementari dalle province nelle quali risulti
    coperto l’organico di cui all’articolo 121 alle province nelle quali
    sia necessaria ulteriore disponibilita’ di personale.
  21. L’attuazione degli articoli 121, 125, 129 e 130 non deve
    comunque comportare incremento di posti rispetto a quelli esistenti
    alla data del 30 giugno 1990, ivi compresi i posti delle dotazioni
    organiche aggiuntive. A partire dal 30 giugno 1990 e’ abrogata ogni
    altra disposizione per la determinazione delle dotazioni organiche,
    ivi comprese quelle aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della
    scuola elementare. Efatto comunque divieto di assumere, sotto
    qualsiasi forma, personale non di ruolo oltre i limiti posti dalla
    consistenza dell’organico consolidato, di cui al comma 5.
  22. Al termine di ogni quadriennio, a partire dal 30 giugno 1990,
    con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
    Ministro del tesoro, viene determinata, in relazione agli andamenti
    demografici e alla distribuzione territoriale della domanda
    scolastica, nonche’ all’attuazione del programma del nuovo modulo, la
    quota di sostituzione del personale che cessa dal servizio.
    Art. 134.
    Relazione sull’attuazione del nuovo ordinamento
  23. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli
    studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte
    dei conti una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella
    provincia di propria competenza nell’ultimo anno scolastico, per
    l’attuazione del nuovo ordinamento previsto dal presente capo. La
    Corte dei conti, in sede di relazione al Parlamento sul rendiconto
    generale dello Stato, riferisce in apposita sezione sui profili
    finanziari, a livello provinciale, connessi all’attuazione delle
    disposizioni di cui al presente capo.
  24. Entro quattro anni a partire dall’inizio dell’anno scolastico
    1990-91, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al
    Parlamento sui risultati conseguiti nell’attuazione del nuovo
    ordinamento della scuola elementare, anche al fine di apportare
    eventuali modifiche.
    Capo II
    CORSI DI ISTRUZIONE PER SOGGETTI ANALFABETI,SCARSAMENTE
    ALFABETIZZATI E ANALFABETI DI RITORNO
    Art. 135.
    Corsi di scuola dell’obbligo negli istituti di prevenzione e pena
  25. Ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354, negli istituti
    penitenziari, la formazione culturale e professionale e’ curata
    mediante l’organizzazione dei corsi della scuola d’obbligo e di corsi
    di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e
    con l’ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.
  26. Per l’insegnamento elementare presso le carceri e gli
    stabilimenti penitenziari e’ istituito, un ruolo speciale, al quale
    si accede mediante concorso per titoli ed esami riservato a coloro
    che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la
    partecipazione al concorso per posti di ruolo normale, abbiano
    conseguito il titolo di specializzazione di cui al comma 7.
  27. I programmi e le modalita’ delle prove di esame sono stabiliti
    con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con
    il Ministro di grazia e giustizia.
  28. I docenti iscritti nel ruolo speciale delle scuole elementari
    carcerarie vengono nominati nelle scuole carcerarie della provincia e
    possono chiedere il trasferimento ad altra provincia limitatamente ai
    posti disponibili nel medesimo ruolo. Ad essi spetta il trattamento
    giuridico ed economico dei docenti elementari di ruolo normale.
  29. I docenti medesimi, dopo 10 anni di permanenza nel ruolo,
    possono, su domanda, ottenere il passaggio nel ruolo normale.
  30. All’eventuale aumento del numero dei posti del ruolo speciale,
    quale risulta fissato in prima applicazione dalla legge 3 febbraio
    1963, n. 72, si provvede in conformita’ delle disposizioni che
    regolano il normale incremento delle classi delle scuole elementari.
  31. I docenti elementari del ruolo speciale debbono essere forniti
    dei titoli di specializzazione stabiliti con decreto del Ministro
    della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e
    giustizia. Per il rilascio dei predetti titoli il Ministero della
    pubblica istruzione d’intesa con il Ministero di grazia e giustizia
    istituisce ed autorizza appositi corsi di specializzazione.
    Art. 136.
    Scuole reggimentali
  32. I militari in servizio non provvisti di attestato di adempimento
    dell’obbligo scolastico o per i quali sia accertato che non
    conservino l’istruzione ricevuta nelle scuole elementari sono
    obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.
  33. L’autorita’ militare stabilisce dove l’insegnamento debba
    tenersi.
  34. Il corso elementare nelle predette scuole e’ diviso in due
    periodi della durata di cinque mesi ciascuno.
  35. Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli
    esami di proscioglimento dall’istruzione elementare dei militari che
    hanno compiuto il corso elementare.
  36. I provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al
    funzionamento delle scuole per militari assegnando ad esse
    annualmente, sentite le autorita’ militari e con il consenso degli
    interessati, docenti del ruolo nell’ambito delle disponibilita’
    dell’organico provinciale determinato a norma dell’articolo 121.
  37. Gli orari, i diari nonche’ le altre modalita’ di organizzazione
    e di funzionamento delle scuole per militari sono stabiliti con
    ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
    Ministro della difesa.
    Art. 137.
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2012, N. 263))
    Art. 138.
    Riconoscimento del grado di cultura
  38. Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il
    riconoscimento del loro grado di cultura nelle forme e alle
    condizioni prescritte con regolamento.
    Capo III
    SCUOLE ELEMENTARI ANNESSE A PARTICOLARI ISTITUZIONI; SCUOLE SPECIALI; CLASSI AD INDIRIZZO DIDATTICO
    DIFFERENZIATO.
    Art. 139.
    Scuole elementari annesse ai Convitti nazionali e agli educandati
    femminili
  39. Agli alunni convittori e semiconvittori dei convitti nazionali
    l’istruzione obbligatoria e’ impartita all’interno dei singoli
    istituti.
  40. Le scuole elementari annesse ai convitti nazionali sono
    istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in
    vigore per le altre scuole elementari statali.
  41. Le supplenze annuali e temporanee per le scuole elementari dei
    convitti nazionali sono conferite con le modalita’ previste per le
    corrispondenti scuole statali.
  42. Spetta ai convitti nazionali fornire locali idonei e sufficienti
    alle classi esistenti e provvedere a quanto occorre per il loro
    funzionamento.
  43. Alle scuole annesse possono essere iscritti anche alunni
    esterni.
  44. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
    scuole elementari annesse agli educandati femminili dello Stato.
    Art. 140.
    Scuole elementari annesse all’Istituto “Augusto Romagnoli”
  45. Presso l’Istituto statale “Augusto Romagnoli” di
    specializzazione per gli educatori dei minorati della vista funziona,
    ai fini del tirocinio degli allievi, (( la scuola elementare con
    classi per ambliopi e tardivi. ))
  46. Il preside dell’istituto dirige anche la scuola elementare.
    Art. 141.
    Scuole per alunni non vedenti e sordomuti
  47. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l’istruzione elementare
    e’ impartita nelle classi comuni o nelle scuole di cui agli articoli
    322 e 323.
    Art. 142.
    Sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato
  48. Le sezioni di scuola materna e le classi di scuola elementare
    gia’ gestite dall’Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate,
    continuano a funzionare in via sperimentale con il metodo Montessori
    e sono annesse ad un circolo didattico viciniore.
  49. Gli arredi e le attrezzature didattiche in dotazione alle
    sezioni e classi, rimangono destinate al loro funzionamento.
  50. L’Opera nazionale Montessori presta la propria assistenza
    tecnica alla sperimentazione dell’insegnamento con il metodo
    Montessori da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi
    elementari statali, secondo quanto previsto in apposita convenzione
    da stipulare tra il Ministero della pubblica istruzione e l’Opera, e
    in quelle gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da
    privati, secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare
    tra il gestore e l’Opera.
  51. Il personale docente da assegnare alle sezioni di scuola materna
    ed alle classi di scuola elementare che attuano il metodo Montessori
    deve essere in possesso dell’apposita specializzazione.
    Capo IV
    ITINERARIO SCOLASTICO
    Art. 143.
    Iscrizione alla prima classe
  52. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39))
  53. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
  54. All’atto della prima iscrizione e’ presentata la certificazione

sanitaria di cui all’articolo 117.

AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l’art. 19,comma
4)che le disposizioni del comma 1 del presente articolo sono
abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto 59/2004.
Art. 144.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 145.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 ))((39))

AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l’art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette sezioni e classi.
Art. 146.
Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione

  1. Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e
    quelli di seconda sessione.
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
    Art. 147.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 ))((39))

AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l’art. 19,comma
4)che le disposizioni del presente articolo sono abrogate a decorrere
dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto 59/2004.
Art. 148.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39))

AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l’art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette sezioni e classi.
Art. 149.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39))

AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l’art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette sezioni e classi
Art. 150.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 ))((39))

AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l’art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette sezioni e classi.
Capo V
LIBRI DI TESTO E BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
Art. 151.
Adozione libri di testo

  1. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, del
    regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
    1999, n. 275,)) I libri di testo ((possono essere)) adottati, secondo
    modalita’ stabilite dal regolamento, dal collegio dei docenti,
    sentiti i consigli d’interclasse.
    Art. 152.
    Libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica
  2. I criteri per la scelta dei libri di testo per l’insegnamento
    della religione cattolica sono determinati con l’intesa tra le
    competenti autorita’ scolastiche e la Conferenza episcopale italiana,
    prevista al punto 5 del Protocollo addizionale annesso all’accordo
    tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge
    25 marzo 1985, n. 121.
    Art. 153.
    Determinazione del prezzo massimo di copertina
  3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
    con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e’
    stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per
    ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei
    singoli volumi.
  4. Per gli acquisti effettuati a carico delle amministrazioni
    pubbliche tenute alla fornitura gratuita dei libri di testo sul
    prezzo di copertina sara’ effettuato uno sconto.
  5. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
    Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato e’ autorizzato
    a modificare, anno per anno, ove occorra in relazione al variare dei
    costi, i prezzi di cui al primo comma nonche’ a stabilire le norme

per l’attuazione dello sconto. ((23))

AGGIORNAMENTO (23)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l’art. 27, comma 4)
che “Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi
3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo
fino a tutto l’anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono
abrogate.”
Art. 154.
Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori

  1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
    con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato sono
    emanate le norme e le avvertenze per la compilazione dei libri di
    testo per la scuola elementare.
  2. Gli editori che pubblicano libri di testo per le scuole
    elementari, prima di iniziarne la diffusione sul mercato librario,
    devono farne denunzia al Ministero della pubblica istruzione,
    unendovi cinque esemplari di ciascun testo pubblicato, sul quale
    dev’essere indicato il prezzo di vendita. Il prezzo non puo’ essere
    modificato durante l’anno scolastico successivo alla data di
    presentazione del libro al Ministero.
  3. Il Ministero rimette all’editore ricevuta delle pubblicazioni,

con lettera raccomandata. ((23))

AGGIORNAMENTO (23)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l’art. 27, comma
4)che “Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631,
commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri
di testo fino a tutto l’anno scolastico 1999-2000, al termine del
quale sono abrogate.”
Art. 155.
Divieto di adozione libri di testo

  1. Il Ministro della pubblica istruzione quando accerti che sia
    stato messo in commercio, ed, eventualmente, gia’ adottato nelle
    scuole un testo, per il quale l’editore non abbia osservato
    compiutamente l’obbligo stabilito dal comma 2 dell’articolo 154,
    dispone il divieto di adozione del testo nelle pubbliche scuole per
    un periodo non superiore a cinque anni.
  2. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facolta’ di
    disporre, caso per caso, ed in qualsiasi momento, su conforme parere
    del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con provvedimento
    motivato, il divieto di adozione dei libri di testo, nei quali il
    contenuto o l’esposizione della materia non corrispondono alle
    prescrizioni didattiche ed alle esigenze educative, quali risultano

dai programmi ufficiali. ((23))

AGGIORNAMENTO (23)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l’art. 27, comma 4)
che “Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi
3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo
fino a tutto l’anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono
abrogate.”
Art. 156.
Fornitura gratuita libri di testo

  1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a
    rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo,
    compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni,
    secondo modalita’ stabilite dalla legge regionale, ferme restando le
    competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1. (6)
  2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni
    ai sensi degli articoli 277 e 278, qualora siano previste forme
    alternative all’uso del libro di testo, e’ consentita l’utilizzazione
    della somma equivalente al costo del libro di testo per l’acquisto da
    parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo
    le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di

sperimentazione. ((24))

AGGIORNAMENTO (6)
La Corte costituzionale con sentenza 15-30 dicembre 1994, n. 454
(in G.U. 1a s.s. 4/1/1995, n. 1) ha dichiarato “la illegittimita’
costituzionale dell’art. 156, comma 1,
del d.P.R. 16 aprile 1994 n. 297 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui esclude dalla
fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole
elementari che adempiono all’obbligo scolastico in modo diverso dalla
frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di

studio aventi valore legale.”

AGGIORNAMENTO (24)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l’art. 27,comma 4)
che il comma 2 del presente articolo, si intende riferito a tutta la
scuola dell’obbligo.
Art. 157.
Divieto commercio libri di testo

  1. E’ fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli
    ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai
    servizi dell’istruzione elementare di esercitare il commercio dei
    libri di testo.
  2. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.
    Art. 158.
    Biblioteche scolastiche
  3. Ogni classe elementare, esclusa la prima, ha una biblioteca
    scolastica per uso degli alunni.
  4. Le dotazioni librarie e le modalita’ per la gestione delle
    biblioteche di classe e della biblioteca di circolo sono stabilite ai
    sensi dell’articolo 10.
  5. Al mantenimento e all’incremento delle biblioteche di classe si
    provvede anche con:
    a) sussidi delle provincie, dei comuni e di altri enti locali;
    b) con eventuali donazioni e lasciti privati.
    Capo VI
    MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
    Art. 159.
    Oneri a carico dei comuni
  6. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla
    illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese
    necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del
    materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi
    o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e
    per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte
    le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti
    nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si
    provvede ai sensi dell’articolo 139.
  7. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l’arredamento,
    l’illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle
    direzioni didattiche nonche’ la fornitura alle stesse degli stampati
    e degli oggetti di cancelleria.
    Art. 160.
    Contributi dello Stato
  8. Lo Stato contribuisce, ai sensi e con i criteri di cui agli
    articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive
    modificazioni, alle spese per l’istruzione statale di pertinenza dei
    comuni e delle province.
    TITOLO IV
    LA SCUOLA MEDIA
    Capo I
    FINALITA’ E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA
    Art. 161.
    Finalita’ e durata della scuola media
  9. L’istruzione obbligatoria successiva a quella elementare e’
    impartita gratuitamente nella scuola media.
  10. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39))
  11. Non e’ ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del

corso.

AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l’art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo, comma 2 continuano ad
applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi
di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono
abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo
esaurimento delle predette sezioni e classi.
Art. 162.
Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo

  1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
    con quello del tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie
    per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo.
  2. Le condizioni per l’istituzione delle cattedre e dei posti di
    ruolo, nonche’ gli obblighi d’insegnamento, sono ugualmente stabiliti
    con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
    quello del tesoro.
  3. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle
    scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia
    impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre
    e per sesso.
  4. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale
    docente della scuola media, di cui all’articolo 444, comprendono
    anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di
    handicap, di tempo pieno, di attivita’ integrative, di libere
    attivita’ complementari e di attivita’ di istruzione degli adulti
    finalizzate al conseguimento del titolo di studio.

5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39))

AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l’art. 19,comma
4)che le disposizioni del presente articolo sono abrogate, a
decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto 59/2004.
Art. 163.
Direzione degli istituti

  1. Ad ogni istituto e’ preposto un preside che svolge le funzioni
    previste dall’articolo 396.
    Art. 164.
    Formazione delle classi
  2. Alla formazione delle classi e alla assegnazione ad esse dei
    singoli docenti provvede il preside sulla base dei criteri generali
    stabiliti dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei
    docenti.
  3. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi
    dell’articolo 115, comma 4, del presente testo unico.
    Art. 165.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
    Art. 166.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
    Art. 167.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
    Art. 168.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
    Capo II
    CORSI D’ISTRUZIONE PER SOGGETTI ANALFABETI, PRIVI DI TITOLO
    DI STUDIO, ANALFABETI DI RITORNO
    Art. 169.
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2012, N. 263))
    Art. 170.
    Integrazione di corsi di formazione professionale
  4. Per le attivita’ didattiche da svolgere, nell’ambito della
    scuola media, ad integrazione di corsi di formazione professionale,
    si applica quanto disposto dall’articolo 82.
    Art. 171.
    Corsi di scuola dell’obbligo negli istituti di prevenzione e pena
  5. Per i corsi di istruzione media negli istituti penitenziari si
    applicano le disposizioni di cui all’articolo 135, commi 1 e 6.
    Art. 172.
    Recupero scolastico di tossicodipendenti
  6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori
    possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di
    solidarieta’ sociale e le associazioni iscritti all’albo di cui
    all’articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente
    della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, entro i limiti numerici e con
    le modalita’ di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni.
    Capo III
    SCUOLE MEDIE ANNESSE A PARTICOLARI ISTITUTI E SCUOLE SPECIALI
    Art. 173.
    Scuole medie annesse ai Convitti nazionali e agli educandati
    femminili
  7. Agli alunni convittori e semiconvittori dei Convitti nazionali
    l’istruzione obbligatoria e’ impartita all’interno dei singoli
    istituti.
  8. A tal fine, ai Convitti nazionali sono annesse oltre alle scuole
    elementari di cui all’articolo 139, anche scuole medie statali.
  9. Le scuole medie annesse ai Convitti nazionali, sono istituite e
    funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti per le
    altre scuole medie statali.
  10. Alle scuole medie annesse possono essere iscritti anche alunni
    esterni.
  11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
    scuole medie annesse agli educandati femminili dello Stato.
    Art. 174.
    Scuole medie annesse agli istituti d’arte e ai conservatori di musica
  12. Nelle scuole medie annesse agli istituti d’arte e ai
    conservatori di musica la funzione di direzione e’ svolta dal preside
    dell’istituto o dal direttore del conservatorio.
  13. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame nelle
    predette scuole medie sono integrati, con decreto del Ministro della
    pubblica istruzione, in relazione agli insegnamenti specializzati.
    Art. 175.
    Scuole medie per non vedenti o sordomuti
  14. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l’istruzione media e’
    impartita nelle classi comuni delle scuole medie o nelle scuole di
    cui agli articoli 322 e 323.
    Capo IV
    ITINERARIO SCOLASTICO
    Art. 176.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39))

AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l’art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette sezioni e classi.
Art. 177.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39))

AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l’art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette sezioni e classi.
Art. 178.
Accesso alle classi successive alla prima
1.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39))
2.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )).((39))

3.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39))

AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l’art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo commi 1 e 3 continuano ad
applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi
di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono
abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo
esaurimento delle predette sezioni e classi.
Ha inoltre disposto (con l’art. 19, comma 4) che le disposizioni
del comma 2 del presente articolo sono abrogate a decorrere dall’anno
scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto 59/2004.
Art. 179.
Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione

  1. Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e
    quelli di seconda sessione.
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
    Art. 180.
    Esami di idoneita’
  3. Gli esami di idoneita’ alla frequenza della seconda e terza
    classe si svolgono in un’unica sessione.
  4. Per i candidati agli esami di idoneita’ che siano stati assenti
    per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che
    devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno
    scolastico successivo.
  5. Sono sedi di esami di idoneita’ tutte le scuole statali o
    pareggiate o legalmente riconosciute.
  6. La commissione per gli esami di idoneita’ e’ nominata e
    presieduta dal preside della scuola in cui l’esame ha luogo ed e’
    composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un
    docente della classe immediatamente inferiore.
    Art. 181.
    Norme sullo svolgimento degli esami
  7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
    Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le
    prove e le modalita’ di svolgimento degli esami di idoneita’ e di
    licenza.
  8. Per le prove di esame di alunni handicappati sono adottati i
    criteri stabiliti dall’articolo 318.
    Art. 182.
    R i p e t e n z a
  9. Una stessa classe di scuola statale pareggiata o legalmente
    riconosciuta puo’ essere frequentata soltanto per due anni, salvo nei
    casi in cui sia necessario completare il periodo di istruzione
    obbligatoria ai sensi dell’articolo 112.
  10. Agli alunni handicappati puo’ essere consentita una terza
    ripetenza in singole classi, a norma dell’articolo 316.
    Art. 183.
    Ammissione all’esame di licenza
  11. Al termine della terza classe si sostiene l’esame di licenza al
    quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei (( . . . )).
    2.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )). ((39))
  12. Al momento dell’ammissione agli esami di licenza e’ presentata

certificazione dell’avvenuta vaccinazione contro l’epatite virale B.

AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l’art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo comma 2 continuano ad
applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi
di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono
abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo
esaurimento delle predette sezioni e classi.
Art. 184.
Sede e sessione unica dell’esame di licenza

  1. Sono sedi di esame di licenza di scuola media le scuole medie
    statali e pareggiate nonche’, per i soli alunni interni, le scuole
    medie legalmente riconosciute, salvo quanto previsto dall’articolo
    362, comma 3, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti
    dall’autorita’ ecclesiastica.
  2. L’esame di licenza media si sostiene in un’unica sessione con
    possibilita’ di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e
    comprovati motivi.
  3. Le prove suppletive devono concludersi prima dell’inizio delle
    lezioni dell’anno scolastico successivo.
    Art. 185
    Esame di licenza e commissione esaminatrice
  4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
  5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275.
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)).
  8. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non
    abbia la idoneita’ alla terza classe della scuola media, ha facolta’,
    a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe.
    Art. 186.
    Valore della licenza
  9. L’esame di licenza media e’ esame di Stato.
  10. Il diploma di licenza media da’ accesso a tutte le scuole ed
    istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
    Art. 187.
    Rilascio diplomi e attestati
  11. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della
    commissione esaminatrice.
  12. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono
    essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
  13. In caso di smarrimento, purche’ l’interessato o, se questi e’
    minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando,
    su carta legale, sotto la sua personale responsabilita’, l’avvenuto
    smarrimento, il diploma di licenza e’ sostituito da un certificato
    rilasciato dal preside.
  14. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita
    menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del
    diploma originario smarrito.
  15. Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali
    rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e
    su tutti gli altri atti scolastici.
  16. Nei diplomi di licenza della scuola media non e’ fatta menzione
    delle prove differenziate sostenute dagli alunni portatori di
    handicap.
  17. Il rilascio degli attestati e dei diplomi di licenza agli alunni
    della scuola media e’ gratuito.
  18. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole medie
    pareggiate o legalmente riconosciute.
  19. Ai candidati che abbiano superato esami di idoneita’ o di
    licenza presso una scuola statale o presso una delle scuole previste
    dal comma 8, il rilascio degli attestati, dell’attestato di idoneita’
    e del diploma di licenza, e’ del pari gratuito.
  20. I diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da
    qualsiasi imposta, tassa o contributo.
    Capo V
    LIBRI DI TESTO
    Art. 188.
    Adozione dei libri di testo
  21. ((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, del
    regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
    1999, n. 275,)) I libri di testo ((possono essere)) adottati secondo
    modalita’ stabilite da apposito regolamento, dal collegio dei
    docenti, sentiti i consigli di classe.
    Art. 189.
    Libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica
  22. I criteri per la scelta dei libri di testo per l’insegnamento
    della religione cattolica sono determinati secondo quanto previsto
    dall’articolo 152.
    Capo VI
    GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
    Art. 190.
    Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato
  23. I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei,
    l’arredamento, l’acqua, il telefono, l’illuminazione, il
    riscaldamento, la manutenzione ordinaria e strordinaria, e a
    provvedere all’eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi.
  24. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei quali abbiano
    sede le classi e i corsi distaccati di cui al comma 4 dell’articolo
    56.
  25. Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri di cui agli
    articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive
    modificazioni, alle spese per l’istruzione statale di pertinenza dei
    comuni e delle province.
    TITOLO V
    ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
    Capo I
    FINALITA’ ED ORDINAMENTO
    Art. 191.
    Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
  26. L’istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di
    istituti e scuole immediatamente successivi alla scuola media; ad
    essi si accede con la licenza di scuola media. (42) (42a)
  27. Sono istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il
    ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici,
    il liceo artistico, l’istituto magistrale, la scuola magistrale, gli
    istituti professionali e gli istituti d’arte. (42) (42a)
  28. Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno per fine
    precipuo quello di preparare agli studi universitari; ((. . .)); il
    liceo artistico ha per fine quello di impartire l’insegnamento
    dell’arte, indipendentemente dalle sue applicazioni all’industria;
    ((. . .)); gli istituti d’arte hanno per fine precipuo quello di
    addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a seconda delle
    tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo. Fino
    all’attuazione dell’articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
    concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari,
    l’istituto magistrale conserva, quale fine precipuo, quello di
    preparare i docenti della scuola elementare; la scuola magistrale,
    quello di preparare i docenti della scuola materna. ((PERIODO
    SOPPRESSO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 88)). (42) (42a) ((53))
  29. Il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico e gli istituti
    tecnici hanno durata di cinque anni; il liceo artistico e l’istituto
    magistrale hanno la durata di quattro anni; gli istituti d’arte e la
    scuola magistrale hanno la durata di tre anni; gli istituti tecnici
    agrari con ordinamento speciale per la viticoltura e l’enologia hanno
    la durata di sei anni. La durata degli istituti professionali e’
    stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo
    quanto previsto dall’articolo 60, comma 3. Gli istituti tecnici, gli
    istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d’arte sono
    articolati in indirizzi e sezioni. In particolare, il liceo artistico
    si articola in due sezioni: la prima ha lo scopo di avviare allo
    studio della pittura, scultura, decorazione e scenografia; la seconda
    quello di avviare allo studio dell’architettura; le due sezioni hanno
    comune il primo biennio. (42) (42a)
  30. I diplomati degli istituti e scuole di istruzione secondaria
    superiore possono accedere a qualsiasi corso di laurea o di diploma
    universitario, ferme restando le condizioni e le modalita’ previste
    dal presente capo per gli istituti e scuole di durata inferiore al
    quinquennio. I diplomati degli istituti magistrali hanno accesso
    diretto alla Facolta’ di magistero. I diplomati del liceo artistico
    hanno accesso diretto all’Accademia di belle arti, se provenienti
    dalla prima sezione, ed alla Facolta’ di architettura, se provenienti
    dalla seconda. (42) (42a)
  31. Gli istituti magistrali ed i licei artistici sono completati,
    per consentire l’iscrizione degli alunni a corsi di laurea diversi da
    quelli di cui al comma 5, da un corso annuale integrativo, da
    organizzarsi dai provveditori agli studi, in ogni provincia, sotto la
    responsabilita’ didattica e scientifica delle universita’, sulla base
    di disposizioni impartite dal Ministro della pubblica istruzione.
    Negli istituti professionali, nonche’ negli istituti d’arte, che ne
    facciano richiesta, sono istituiti, in via sperimentale, estendendone
    la durata a cinque anni, previo parere di una commissione di esperti,
    nominata e presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, corsi
    annuali, biennali o triennali, atti a consentire una formazione
    corrispondente a quella degli istituti di istruzione secondaria
    superiore di durata quinquennale. Ai predetti corsi integrativi, che
    per gli istituti professionali non possono superare il numero di 700,
    sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo
    indirizzo e, rispettivamente, i licenziati degli istituti d’arte
    sempre di analogo indirizzo. Al termine dei corsi integrativi si
    consegue il diploma di maturita’ professionale o, rispettivamente, di
    maturita’ d’arte applicata, i quali danno accesso a qualsiasi corso
    di laurea o di diploma universitario. I corsi integrativi degli
    istituti professionali possono essere istituiti anche presso sedi di
    istituti tecnici. Con le medesime modalita’ sono istituiti presso gli
    istituti professionali, in numero non superiore a 50, corsi speciali
    intesi ad accentuare la componente culturale del loro primo biennio.
    (42) (42a)
  32. Agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono
    annessi, a seconda delle rispettive finalita’ ed indirizzi, gabinetti
    scientifici, laboratori, officine, reparti di lavorazione ed aziende.
  33. Ad ogni istituto e’ preposto un preside, che svolge le funzioni
    previste dall’articolo 396. (42) (42a)
  34. Gli istituti e scuole di cui al presente articolo sono
    complessivamente indicati, nei successivi articoli, con
    l’espressione: “istituti e scuole di istruzione secondaria

superiore”. (42) (42a)

AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l’art. 31, comma
2) che le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del presente
articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti
secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti,
e sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo

esaurimento delle predette classi.

AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l’art. 31, comma 2 del D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l’art. 2, comma 8-ter) che
“”Dalle abrogazioni previste dall’articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che

fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.”

AGGIORNAMENTO (53)
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 ha disposto (con l’art. 10, comma 1)
che:
“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, all’articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “gli istituti professionali hanno
per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione
teorico-pratica per l’esercizio di mansioni qualificate nei settori
commerciale e dei servizi, industriale e artigiano, agrario e
nautico” sono soppresse;
b) l’ultimo periodo.”
Capo II
CARRIERA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI
Art. 192.
Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle
capacita’ di scelte scolastiche e di iscrizione

  1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per
    scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per
    coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o
    legalmente riconosciuti, l’accesso alle classi successive alla prima
    ha luogo per esame di idoneita’. (42) ((42a))
  2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati
    dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il
    passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di
    diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati,
    anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e
    dall’ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai
    sensi dell’articolo 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli
    esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di
    diploma di maturita’, di abilitazione o di qualifica. (42) ((42a))
  3. Subordinatamente al requisito dell’eta’, che non puo’ essere
    inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli
    istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai
    dieci anni, il consiglio di classe puo’ consentire l’iscrizione di
    giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante
    l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso
    consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in
    scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata
    preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneita’ alla
    classe cui aspirano.
  4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o
    legalmente riconosciuta puo’ frequentarsi soltanto per due anni. In
    casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla
    proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti,
    ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, puo’ consentire,
    con deliberazione motivata, l’iscrizione per un terzo anno. Qualora
    si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a
    tal fine, gli specialisti di cui all’articolo 316.
  5. E’ consentito, subordinatamente alla decorrenza dell’intervallo
    prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa
    sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A
    tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera
    come sessione di esame. (42) ((42a))
  6. L’alunno d’istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente
    riconosciuta puo’ presentarsi ad esami di idoneita’ solo per la
    classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da
    lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe
    immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purche’,
    nell’uno e nell’altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione
    per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualita’ di
    alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente
    riconosciuta. (42) ((42a))
  7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine
    delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di
    condotta degli alunni. (42) ((42a))
  8. A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli
    specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di
    abilitazione o di maturita’, secondo quanto previsto dagli articoli
    successivi. (42) ((42a))
  9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra
    attivita’ culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo
    studente.
  10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4
    dell’articolo 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
  11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola
    secondaria superiore di studenti minori di eta’, contenente la
    specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di
    cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell’articolo 310,
    e’ sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi
    esercita la potesta’, nell’adempimento della responsabilita’

educativa di cui all’articolo 147 del codice civile.

AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l’art. 31, comma
2) che le disposizioni dei commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 del presente
articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora
funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi
iscritti, e sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo

al completo esaurimento delle predette classi.

AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l’art. 31, comma 2 del D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l’art. 2, comma 8-ter) che
“Dalle abrogazioni previste dall’articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.”
Art. 193.
Scrutini finali di promozione, esami di idoneita’ ed esami
integrativi

  1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della
    promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal
    consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza
    dei docenti. La promozione e’ conferita agli alunni che abbiano
    ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in
    ciascun gruppo di discipline. Gli studenti che, al termine delle
    lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possono essere
    valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a
    sostenere, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico
    successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di
    ammissione o non ammissione alla classe successiva.
  2. L’ammissione agli esami di idoneita’, di cui all’articolo 192,
    e’ subordinata all’avvenuto conseguimento, da parte dei candidati
    privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti
    ne occorrono per il corso normale degli studi. Ai fini della
    partecipazione agli esami di idoneita’ sono equiparati ai suddetti
    candidati privatisti, coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal
    frequentare l’istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente
    riconosciuta. Supera gli esami di idoneita’ chi abbia conseguito in
    ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore ai
    sei decimi.
  3. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal conseguimento
    della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il
    diciottesimo anno di eta’ il giorno precedente quello dell’inizio
    delle prove scritte degli esami di idoneita’; coloro che, nell’anno
    in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di eta’
    sono altresi’ dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di
    studio inferiore. Tale eta’ e’ abbassata a ventun anni per gli esami
    di idoneita’ nelle scuole magistrali.
  4. Gli esami di idoneita’ di cui all’articolo 192, comma 1, si
    svolgono in un’unica sessione estiva.
  5. Gli esami integrativi, di cui all’articolo 192, comma 2, si
    svolgono in un’unica sessione speciale, che deve aver termine prima

dell’inizio delle lezioni. (42) ((42a))

AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l’art. 31, comma
2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento

delle predette classi.

AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l’art. 31, comma 2 del D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l’art. 2, comma 8-ter) che
“Dalle abrogazioni previste dall’articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.”
Art. 193-bis.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Art. 193-ter.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
Capo III
ESAMI FINALI
Art. 194.
Esami finali nella scuola magistrale

  1. Al termine del corso di studi della scuola magistrale si
    sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione
    all’insegnamento nelle scuole materne. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 28
    GIUGNO 1995, N. 253 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO
    1995, n. 352 .
  2. Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano frequentato
    l’ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi
    nel relativo scrutinio finale.
  3. I privatisti che domandino di essere ammessi a sostenere i
    predetti esami debbono aver compiuto il diciottesimo anno di eta’
    entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di
    ammissione o aver conseguito in una precedente sessione la maturita’.
  4. Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente, di
    lingua e letteratura italiana e di pedagogia e in una prova orale di
    storia e geografia, di matematica, computisteria e scienze naturali,
    di igiene e puericultura, di religione, di musica e canto, di
    economia domestica, di plastica e di disegno, nonche’ in una prova
    pratica costituita da un saggio di lezione. La prova orale relativa
    all’insegnamento della religione cattolica non e’ sostenuta dai
    candidati che scelgano di non avvalersi di tale insegnamento.
  5. I privatisti non possono essere ammessi alla prova pratica, e
    conseguentemente non potra’ essere loro rilasciato il diploma di
    abilitazione, se, dopo aver superato le altre prove di esame, non
    abbiano compiuto un anno di tirocinio debitamente attestato. La prova
    pratica deve essere sostenuta, al termine dell’anno, nella stessa
    scuola magistrale nella quale si sostennero gli altri esami. (42)

((42a))

AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l’art. 31, comma
2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento

delle predette classi.

AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l’art. 31, comma 2 del D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l’art. 2, comma 8-ter) che
“Dalle abrogazioni previste dall’articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.”
Art. 195.
Esami di qualifica

  1. L’alunno che superi l’esame finale dei corsi degli istituti
    professionali consegue un diploma di qualifica, che varra’ ai fini
    degli inquadramenti contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel
    lavoro, da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque
    non superiore a tre mesi. Tale qualifica va trascritta nel libretto
    di lavoro.
  2. Ai fini dell’accesso alle qualifiche funzionali previste per i
    vari comparti dell’impiego pubblico, il diploma di cui al comma 1 e’
    riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili
    professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
    Esso da’ diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli
    titoli e per titoli ed esami per l’assunzione in ruoli di carattere
    tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola
    media.
  3. Con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell’articolo
    205, comma 1, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami, le
    relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione
    delle commissioni giudicatrici.
  4. Le norme regolamentari si attengono, di norma, a principi
    analoghi a quelli cui e’ conformata la disciplina degli esami di
    maturita’, salvo che per la composizione delle commissioni, per la
    quale valgono criteri analoghi a quelli concernenti la composizione
    delle commissioni giudicatrici degli esami di idoneita’.
  5. Gli esami di qualifica si svolgono in unica sessione annuale.

(42) ((42a))

AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l’art. 31, comma
2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento

delle predette classi.

AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l’art. 31, comma 2 del D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l’art. 2, comma 8-ter) che
“Dalle abrogazioni previste dall’articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.”
Art. 196.
Esami di licenza di maestro d’arte

  1. Con apposito regolamento, da emanarsi secondo le modalita’, i
    principi ed i criteri indicati nell’articolo 195, sono stabiliti i
    requisiti di ammissione agli esami di licenza di maestro d’arte, le
    relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione
    delle commissioni giudicatrici.
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 1995, N. 253 CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1995, n. 352. (42) ((42a))

AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l’art. 31, comma
2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento

delle predette classi.

AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l’art. 31, comma 2 del D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l’art. 2, comma 8-ter) che
“Dalle abrogazioni previste dall’articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.”
Art. 197.
Esami di maturita’

  1. A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico,
    nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell’istituto tecnico e
    nell’istituto magistrale si sostiene un esame di maturita’, che e’
    esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo
    conseguito nell’esame di maturita’ a conclusione dei corsi di studio
    dell’istituto tecnico e dell’istituto magistrale abilita,
    rispettivamente, all’esercizio della professione ed all’insegnamento
    nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni
    recate da leggi speciali.
  2. Si sostiene altresi’ un esame di Stato in unica sessione per il
    conseguimento del diploma di maturita’ professionale e di maturita’
    d’ arte applicata al termine dei corsi integrativi degli istituti
    professionali e, rispettivamente, degli istituti d’arte.
  3. Il diploma di maturita’ professionale e’ equipollente a quello
    che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo. Con
    il decreto di cui all’articolo 205 e’ stabilita la validita’ dei
    titoli conseguiti negli istituti professionali che non abbiano
    analogo indirizzo negli istituti tecnici. Ai fini dell’accesso alle
    qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell’impiego
    pubblico, il predetto diploma, al pari di quello di maturita’ d’arte
    applicata, e’ riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari
    profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione
    collettiva.
  4. Possono sostenere gli esami di maturita’ gli alunni degli
    istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali,
    pareggiati o legalmente riconosciuti, che abbiano frequentato
    l’ultimo anno di corso ovvero l’anno integrativo o l’ultimo degli
    anni integrativi istituiti presso gli istituti professionali o gli
    istituti d’arte statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, previa
    ammissione deliberata motivatamente dal consiglio di classe con
    almeno la meta’ dei voti, sulla base di uno scrutinio finale inteso a
    valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie
    di studio dell’ultimo anno di corso, con la formulazione di un
    giudizio analitico sul profitto conseguito in ciascuna di dette
    materie. Agli alunni non ammessi e’ comunicata, a loro richiesta, la
    motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio.
  5. Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di
    eta’ entro il termine prescritto per la presentazione della domanda
    di ammissione e dimostri di avere adempiuto all’obbligo scolastico
    puo’ chiedere di essere ammesso all’esame di maturita’. I candidati
    non considerati nel comma 4 sono sottoposti, per le materie per le
    quali non e’ prevista specifica prova negli esami di maturita’, a
    prove orali integrative dinanzi alla stessa commissione esaminatrice,
    tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato e’ provvisto.
    La commissione esaminatrice terra’ altresi’ conto di eventuali altre
    maturita’ o abilitazioni precedentemente conseguite.
  6. L’esame di maturita’ ha come fine la valutazione globale della
    personalita’ del candidato, considerata con riguardo anche ai suoi
    orientamenti culturali e professionali.
  7. L’esame consta di due prove scritte e di un colloquio.
  8. La prima prova scritta consiste nella trattazione di un tema
    scelto dal candidato tra quattro che gli vengono proposti e tende ad
    accertare le sue capacita’ espressive e critiche; la seconda prova
    scritta, che per gli esami di maturita’ tecnica, professionale e d’
    arte applicata, puo’ essere grafica o scritto-grafica, e’ indicata
    dal Ministero della pubblica istruzione entro il 10 maggio e verte su
    materie comprese nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico.
    I casi in cui gli esami possano constare di una sola prova scritta
    sono determinati con il regolamento di cui all’articolo 205, comma 1.
  9. Nelle scuole in cui l’insegnamento si svolge in lingua diversa
    da quella italiana, le prove sono svolte nella rispettiva lingua.
    Nelle scuole delle Valli ladine le prove saranno svolte, a scelta dei
    candidati, in lingua italiana o in lingua tedesca. Per le scuole con
    lingua d’insegnamento diversa da quella italiana, il Ministero
    provvede alla traduzione dei temi proposti nella rispettiva lingua d’
    insegnamento.
  10. I temi sono inviati dal Ministero. Qualora essi non giungano
    tempestivamente, il presidente della commissione esaminatrice
    provvede a che ciascun commissario presenti una terna di temi
    mezz’ora prima dell’inizio della prova, estraendone a sorte quattro
    per la prima prova ed uno per la seconda.
  11. La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente.
  12. Il colloquio, nell’ambito dei programmi svolti nell’ultimo
    anno, verte su concetti essenziali di due materie, scelte
    rispettivamente dal candidato e dalla commissione fra quattro
    indicate dal Ministero entro il 10 maggio, e comprende la discussione
    sugli elaborati. A richiesta del candidato il colloquio puo’
    svolgersi anche su un’ulteriore materia di insegnamento: in tal caso,
    il presidente puo’ nominare, ove occorra, un membro aggregato, che ha
    solamente voto consultivo. Il colloquio, che e’ collegiale, deve
    svolgersi alla presenza di almeno cinque componenti la commissione.
  13. A conclusione dell’esame di maturita’ viene formulato, per
    ciascun candidato, un motivato giudizio sulla base delle risultanze
    tratte dall’esito dell’esame, dal curriculum degli studi e da ogni
    altro elemento posto a disposizione della commissione. Il candidato
    lavoratore studente puo’, a sua discrezione, porre a disposizione
    della commissione copia del libretto di lavoro ed una dichiarazione
    dell’azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge,
    la sua qualifica e l’orario di lavoro.
  14. Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di
    maturita’ espressa a maggioranza. A parita’ di voti prevale il voto
    del presidente. Il giudizio di maturita’ e’ integrato da una
    valutazione espressa da tutti i componenti la commissione, ciascuno
    dei quali assegna un punteggio compreso tra 6 e 10. Nel caso in cui
    della commissione facciano parte membri aggregati a pieno titolo, la
    valutazione complessiva e’ rapportata a sessantesimi. Tale
    valutazione e’ valida ad ogni effetto di legge. Per ciascun candidato
    maturo la commissione esprime anche la propria valutazione
    relativamente all’orientamento dimostrato ai fini della scelta degli
    studi universitari e, per la maturita’ artistica e di arte applicata,
    ai fini della scelta degli studi nella facolta’ di architettura o
    nell’accademia di belle arti. Alla formulazione del giudizio,
    all’attribuzione del punteggio ed alla valutazione sull’orientamento
    partecipa l’intera commissione.
  15. I diplomi di maturita’ recano il punteggio attribuito a ciascun
    candidato; il giudizio e la valutazione sull’orientamento vengono
    comunicati per iscritto a richiesta dell’interessato.
  16. I candidati non maturi di istituti e scuole di istruzione
    secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti
    sono ammessi a ripetere l’ultima classe per un massimo di altri due
    anni; gli altri candidati non maturi possono essere ammessi a
    frequentare l’ultima classe, a giudizio espresso dalla maggioranza
    semplice della commissione.
  17. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con
    visita fiscale o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale
    dalla commissione, si trovino nell’assoluta impossibilita’ di
    partecipare alle prove scritte, e’ data facolta’ di sostenere le
    prove stesse in un periodo fissato dal Ministero prima della
    conclusione degli esami; per l’invio dei temi si seguono le modalita’
    di cui al comma 10.
  18. La norma sul rinvio delle prove scritte per coloro che si
    trovino nell’assoluta impossibilita’ di parteciparvi secondo il
    normale diario si applica anche agli altri tipi di esami previsti nel

presente capo.((16))

AGGIORNAMENTO ((16))
La L. 10 dicembre 1997, n. 425 ha disposto (con l’art. 8,comma 2)
che dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 1 della legge 425/1997, sono abrogati: gli articoli 197,
198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonche’ l’articolo 361, commi 1,
2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
Capo IV
NORME COMUNI A VARI TIPI DI ESAME
Art. 198.
Commissioni di esame

  1. La commissione per gli esami di idoneita’ e per gli esami
    integrativi e’ nominata dal preside ed e’ composta di docenti della
    classe cui il candidato aspira e di un docente della classe
    immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie
    comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti deve essere
    proporzionato al numero presumibile dei candidati e non puo’ mai
    essere inferiore a 3, compreso il presidente, che e’ il preside od un
    docente da lui delegato. Il preside provvede alla sostituzione dei
    commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.
  2. La commissione per gli esami finali della scuola magistrale e’
    composta dai docenti della scuola ed e’ presieduta da un preside o
    docente scelto dal Ministero della pubblica istruzione tra le
    categorie indicate con regolamento, da emanarsi ai sensi
    dell’articolo 205, comma 1.
  3. La commissione per gli esami di maturita’ e’ nominata dal
    Ministro della pubblica istruzione ed e’ composta dal presidente e da
    cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe
    dell’istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto che ha
    curato la preparazione dei candidati. Il membro interno piu’ anziano
    per servizio in ciascuna commissione e’ anche membro effettivo per i
    privatisti. (16)
  4. Il presidente della commissione di cui al comma 3 e’ scelto
    nelle seguenti categorie:
    a) docenti universitari di prima e seconda fascia, anche fuori
    ruolo;
    b) ricercatori universitari confermati, liberi docenti incaricati
    o assistenti universitari del ruolo ad esaurimento purche’
    appartengano a settori scientifico-disciplinari cui sono riferibili
    le materie attinenti all’esame ovvero siano stati docenti di ruolo di
    istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o
    pareggiati;
    c) provveditori agli studi a riposo purche’ provenienti
    dall’insegnamento o dal ruolo dei presidi degli istituti e scuole di
    istruzione secondaria superiore;
    d) presidi di ruolo o a riposo degli istituti e scuole di
    istruzione secondaria superiore statali o pareggiati;
    e) docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria
    superiore, statali o pareggiati, che da almeno un anno siano stati
    compresi in una graduatoria di merito nei concorsi a preside di
    istituti e scuole di istruzione secondaria superiore o che abbiano
    conseguito l’ultima classe di stipendio o che abbiano superato
    l’esame per merito distinto ed il cui insegnamento di cattedra si
    svolga nell’ultimo triennio o quadriennio che prepara all’esame di
    maturita’. In caso di assoluta necessita’, il Ministro puo’ derogare
    alle limitazioni previste dalla lettera b) circa l’utilizzazione dei
    liberi docenti, fermo restando il criterio del settore
    scientifico-disciplinare attinente all’esame. (16)
  5. I membri della commissione giudicatrice degli esami di maturita’
    sono scelti tra i docenti di ruolo degli istituti e scuole di
    istruzione secondaria superiore o tra i docenti abilitati che abbiano
    insegnato negli stessi istituti e scuole per almeno un anno le
    materie su cui verte l’esame. Per il membro interno si deroga a detti
    requisiti quando manchino docenti di ruolo o abilitati tra i docenti
    della classe. Dall’anno scolastico 1994-95 e fino all’entrata in
    vigore della riforma dell’istruzione secondaria di secondo grado e
    degli esami di maturita’, i membri delle commissioni giudicatrici,
    con esclusione del membro interno, sono scelti tra il personale
    docente di altre scuole o istituti statali ubicati nella provincia di
    cui fa parte il comune sede di esame e tra il personale docente che
    abbia l’abituale dimora nella medesima provincia e, per le specifiche
    discipline per le quali non sia possibile effettuare nomine in ambito
    provinciale, tra il personale proveniente da provincia limitrofa e,
    in subordine, da altra provincia della stessa regione o,
    ulteriormente in subordine, di altra regione. Delle commissioni
    giudicatrici non possono comunque far parte i docenti appartenenti
    alla stessa scuola sede di esame, ad eccezione del membro interno.
    (16)
  6. Il presidente delle commissioni degli esami di maturita’ nei
    licei artistici e’ scelto, oltre che nella categoria indicata alla
    lettera a) del comma 4, anche tra i ricercatori universitari
    confermati, i liberi docenti incaricati od assistenti universitari
    del ruolo ad esaurimento purche’ appartengano a settori
    scientifico-disciplinari attinenti all’esame, ovvero siano stati
    docenti di ruolo dei licei artistici statali o pareggiati, nonche’
    tra i docenti di ruolo delle accademie di belle arti e tra i docenti
    di ruolo dei licei artistici che abbiano conseguito da almeno un anno
    l’ultima classe di stipendio o che abbiano superato l’esame di merito
    distinto. I commissari per le materie artistiche sono scelti tra i
    docenti di ruolo dei licei artistici e delle accademie di belle arti
    e tra i docenti supplenti annuali che insegnino da almeno un biennio
    le materie su cui verte l’esame; i commissari per le materie
    culturali sono scelti tra i docenti di ruolo dei licei artistici e
    tra i docenti di cui al comma 5. (16)
  7. Nelle commissioni di maturita’ per gli istituti tecnici e
    professionali, un membro puo’ essere scelto dal Ministero tra gli
    estranei all’insegnamento, purche’ munito del titolo di studio
    attinente all’indirizzo specifico cui si riferisce l’esame e sia
    fornito di particolare competenza nel corrispondente settore tecnico;
    nelle medesime commissioni, limitatamente alle materie
    tecnico-professionali, in caso di necessita’ e di urgenza, si puo’
    prescindere dal requisito dell’abilitazione. (16)
  8. In caso di necessita’ e’ data facolta’ al presidente di nominare
    membri aggregati, a pieno titolo, per le materie per le quali non
    risultino nominati membri effettivi. (16)
  9. Nella sua prima riunione la commissione elegge il vice
    presidente. Ad ogni commissione giudicatrice di esame di maturita’
    sono assegnati, di regola, non piu’ di ottanta candidati. (16)
  10. Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri
    delle commissioni degli esami di maturita’, il Ministero della
    pubblica istruzione trasmette l’elenco dei docenti, i quali, pur
    avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina, ai vari
    provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti. Nel caso
    in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i provveditorati agli
    studi nominano i sostituti dei presidenti e dei commissari che ne
    abbiano fatto domanda – ove possibili – nell’ambito degli elenchi

trasmessi. (16) (42) ((42a))

AGGIORNAMENTO (16)
La L. 10 dicembre 1997, n. 425 ha disposto (con l’art. 8,comma 2)
che dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 1 della suddetta legge 425/1997, sono abrogati: gli
articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonche’ l’articolo
361, commi 1, 2 e 3, del testo unico approvato con decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l’art. 31, comma
2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento

delle predette classi.

AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l’art. 31, comma 2 del D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l’art. 2, comma 8-ter) che
“Dalle abrogazioni previste dall’articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.”
Art. 199.
Norme comuni agli esami di maturita’, di abilitazione, di qualifica e
di licenza di maestro d’arte

  1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 LUGLIO 1998, N. 323.
  2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 LUGLIO 1998, N. 323.
  3. Non sono concesse altre abbreviazioni dell’intervallo prescritto
    all’infuori di quelle indicate nei commi 1 e 2.
  4. I candidati respinti in uno degli esami di cui al comma 1 non
    sono ammessi a sostenere, nello stesso anno, altro esame dello stesso
    grado.
  5. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o
    alla vita religiosa possono sostenere gli esami di maturita’ e quelli
    di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne, oltre che
    negli istituti e scuole statali, negli istituti e scuole legalmente
    riconosciuti dipendenti dall’autorita’ ecclesiastica, che siano sedi
    degli esami di Stato.
  6. Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si
    applicano le disposizioni di cui all’articolo 187. Il certificato
    sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e

di maturitaerilasciato dal provveditore agli studi. (16) (42) ((42a))

AGGIORNAMENTO (16)
La L. 10 dicembre 1997, n. 425 ha disposto (con l’art. 8,comma
2)che dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art.
1 della L. 425/1997, si intendono espunti i riferimenti agli esami di

maturita’ di cui al presente articolo.

AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l’art. 31, comma
2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento

delle predette classi.

AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l’art. 31, comma 2 del D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l’art. 2, comma 8-ter) che
“Dalle abrogazioni previste dall’articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.”
Capo V
NORME FINALI SUGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Art. 200.
Tasse scolastiche e casi di dispensa

  1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le
    tasse scolastiche sono:
    a) tassa di iscrizione;
    b) tassa di frequenza;
    c) tassa per esami di idoneita’, integrativi, di licenza, di
    qualifica, di maturita’ e di abilitazione;
    d) tassa di rilascio dei relativi diplomi.
  2. Gli importi per esse determinati dalla tabella E annessa alla
    legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono adeguati,
    con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
    del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
    Ministri, secondo le modalita’ previste dall’articolo 7, comma 1, del
    decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni
    dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti
    legislativi da emanarsi ai sensi dell’articolo 4 della legge 24
    dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e di frequenza negli
    istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i
    licei artistici e gli istituti d’arte, e le tasse di esame e di
    diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle
    finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica
    istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle
    istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di funzionamento,
    amministrativo e didattico.
  4. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste
    misure differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del
    reddito del nucleo familiare, risultante dall’annuale dichiarazione
    effettuata ai fini fiscali.
  5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:
    gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di
    ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto
    decimi di media negli scrutini finali;
    gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi
    complessivi non superiori ai limiti di cui all’articolo 28, comma 4,
    della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti
    che, ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988,
    n. 67 (legge finanziaria 1988) sono rivalutati, a decorrere dall’anno
    1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con
    arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
  6. Ai fini dell’individuazione del reddito di cui al comma 5 si
    tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante
    dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale
    da lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei
    familiari tenuti all’obbligazione del mantenimento.
  7. Sono dispensati altresi’ dalle tasse scolastiche, nonche’
    dall’imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengono a
    famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle
    seguenti categorie:
    a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di
    civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o
    di lavoro;
    b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di
    liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di
    invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa
    di servizio o di lavoro;
    c) ciechi civili.
  8. Alla stessa condizione la dispensa e’ concessa a coloro che
    siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di
    liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra,
    mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
  9. Ai fini della dispensa e’ condizione il voto in condotta non
    inferiore ad otto decimi.
  10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole
    statali ed i figli di cittadini italiani residenti all’estero che
    vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal
    pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa e’
    concessa a condizioni di reciprocita’.
  11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli
    alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione
    superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari piu’ gravi. I
    benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di
    comprovata infermita’.
    Art. 201.
    Competenze della provincia in materia di istruzione secondaria
    superiore
  12. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8
    giugno 1990, n. 142 recante il nuovo ordinamento delle autonomie
    locali spettano alla provincia le funzioni amministrative concernenti
    i compiti connessi all’istruzione secondaria superiore, ivi compresa
    quella artistica, con riguardo anche all’edilizia scolastica, secondo
    le modalita’ stabilite dalla legislazione statale e regionale.
    Art. 202.
    Modelli viventi nei licei artistici
  13. Per l’assunzione dei modelli viventi nei licei artistici si
    applicano le disposizioni di cui all’articolo 275.
    Capo VI
    ISTITUZIONI EDUCATIVE
    Art. 203.
    Convitti nazionali
  14. I convitti nazionali hanno per fine di curare l’educazione e lo
    sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.
  15. I predetti istituti hanno personalita’ giuridica pubblica e sono
    sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati,
    per l’approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di
    amministrazione che sono indicati dal regolamento da emanarsi ai
    sensi dell’articolo 205.
  16. L’amministrazione di ciascun convitto e’ affidata ad un
    consiglio di amministrazione, composto:
    a) dal rettore, presidente;
    b) da due delegati, l’uno dal consiglio provinciale e l’altro dal
    consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai
    consigli medesimi anche fuori del loro seno;
    c) da due persone nominate dal Ministro della pubblica
    istruzione, una delle quali fra il personale direttivo e docente
    delle scuole medie frequentate dai convittori;
    d) da un funzionario dell’amministrazione finanziaria, designato
    dal direttore dell’ufficio corrispondente alle soppresse intendenze
    di finanza secondo la tabella allegata al decreto del Presidente
    della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
  17. Il consiglio di amministrazione del convitto e’ nominato con
    decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica
    tre anni e puo’ essere confermato. Il consigliere che senza
    giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive,
    decade dal suo ufficio. Le funzioni di presidente e di consigliere
    sono gratuite.
  18. Il consiglio di amministrazione puo’ essere sciolto dal Ministro
    della pubblica istruzione quando, richiamato all’osservanza di
    obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi
    motivi; in tal caso, l’amministrazione dell’ente e’ affidata dallo
    stesso ministro ad un commissario straordinario. Le indennita’ da
    corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di
    nomina e poste a carico del bilancio dell’ente.
  19. Il consiglio di amministrazione dei convitti approva il bilancio
    di previsione e delibera sul conto consuntivo, autorizza il rettore a
    stare in giudizio, cura a che tutte le spese siano fatte nei limiti
    del bilancio stesso, delibera sui contratti e le convenzioni, sulla
    misura delle rette e di ogni altra contribuzione, cura la
    conservazione e l’incremento del patrimonio, vigila sul personale e
    sul funzionamento dell’istituzione.
  20. I componenti il consiglio di amministrazione sono responsabili
    verso l’istituto dei danni economici ad esso arrecati a seguito di
    inosservanza delle leggi e dei regolamenti con dolo o colpa grave.
  21. I convitti possono richiedere, per la tutela dei loro interessi,
    e quando non trattisi di contestazioni con lo Stato, l’assistenza
    dell’Avvocatura dello Stato.
  22. Ai convitti nazionali possono essere annesse scuole elementari,
    scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
    Il rettore svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole
    ed istituti annessi.
  23. Ad ogni convitto nazionale e’ concesso il gratuito perpetuo uso
    degli immobili dello Stato posti a servizio dell’istituto medesimo,
    qualunque sia l’epoca in cui l’assegnazione e’ stata realizzata. Le
    opere di manutenzione ordinaria degli immobili statali concessi in
    uso fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.
  24. Ai fini dell’esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali
    di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni
    dello Stato.
  25. Agli istituti tecnici ed agli istituti professionali e
    particolarmente a quelli ad indirizzo agrario possono essere annessi
    convitti per alunni che frequentano l’istituto. L’amministrazione di
    detti convitti e’ affidata al consiglio di istituto ed alla sua
    giunta esecutiva, secondo le rispettive attribuzioni. Ai convitti
    predetti, ai fini di una razionale utilizzazione delle loro strutture
    e del personale in servizio, possono essere ammessi anche studenti
    provenienti da scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore
    diversi da quelli cui i convitti stessi sono ammessi, purche’ cio’
    non comporti modifiche alla consistenza organica del personale in
    servizio.
    Art. 204.
    Educandati femminili dello Stato ed istituti pubblici di educazione
    femminile
  26. Gli educandati femminili dello Stato hanno per fine di curare
    l’educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani che
    vi sono accolte.
  27. Ai predetti istituti e’ attribuita personalita’ giuridica
    pubblica; essi sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli
    studi, cui sono inviati per l’approvazione, gli atti e le
    deliberazioni dei consigli di amministrazione, che saranno indicati
    dal regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 205.
  28. L’amministrazione di ciascun educandato e’ affidata ad un
    consiglio di amministrazione, composto da un presidente e due
    consiglieri, salvo diversa disposizione dello statuto e salvo
    aggregazione, deliberata dallo stesso consiglio, di altri due membri
    designati da opere od enti di assistenza e previdenza che assumano
    l’obbligo di affidare all’educandato un ragguardevole numero di
    giovani; alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, la
    direttrice dell’educandato, la cui presenza e’ prescritta, ai fini
    della validita’ della seduta, quando si tratti dell’ordinamento e
    dell’andamento educativo e didattico dell’istituto; le proposte della
    direttrice in questa materia, qualora non siano state accolte,
    saranno allegate, insieme alle sue osservazioni, al verbale da
    sottoporsi all’autorita’ vigilante.
  29. Il consiglio di amministrazione dell’educandato e’ nominato con
    decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica
    tre anni e puo’ essere confermato. Le funzioni di presidente e di
    consigliere sono gratuite. Quando un membro del consiglio di
    amministrazione cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, durante il
    triennio, si procede alla sua sostituzione, limitatamente al
    rimanente periodo.
  30. Il consiglio di amministrazione puo’ essere sciolto dal Ministro
    della pubblica istruzione quando, richiamato all’osservanza di
    obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi
    motivi; in tal caso, l’amministrazione dell’ente e’ affidata dallo
    stesso ministro, per la durata massima di un anno, ad un commissario
    straordinario. Le indennita’ da corrispondere al predetto commissario
    sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio
    dell’ente.
  31. Il consiglio di amministrazione degli educandati delibera uno
    statuto che contiene le norme relative alla costituzione ed al
    funzionamento del consiglio di amministrazione stesso,
    all’amministrazione del patrimonio ed all’ammissione delle allieve,
    ferma restando l’osservanza dei principi informativi delle originarie
    tavole di fondazione. Lo statuto e’ approvato con decreto del
    Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
    tesoro, sentito il Consiglio di Stato.
  32. Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di
    previsione, sul conto consuntivo, sui contratti e convenzioni di
    qualsiasi natura, sulla misura delle rette e di ogni altra
    contribuzione e sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
    cura la conservazione e l’incremento del patrimonio; vigila
    direttamente sulla direttrice e, per suo tramite, sul restante
    personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto
    e delle scuole, ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli
    dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti.
  33. Agli educandati femminili dello Stato possono essere annesse
    scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione
    secondaria superiore. La direttrice svolge, in tal caso, le funzioni
    di direzione delle scuole ed istituti annessi.
  34. Per l’assistenza da parte dell’Avvocatura dello Stato, si
    applica agli educandati femminili dello Stato quanto previsto per i
    convitti nazionali.
  35. Ad ogni educandato femminile statale e’ concesso il gratuito
    perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio
    dell’istituto medesimo, qualunque sia l’epoca in cui l’assegnazione
    e’ stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria degli
    immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei lavori
    pubblici.
  36. Ai fini dell’esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali
    di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni
    dello Stato.
  37. Il presente articolo si applica, oltre che agli educandati
    femminili dello Stato, agli altri istituti pubblici di educazione
    femminile di cui al regio decreto 1? ottobre 1931, n. 1312, e
    successive modificazioni, salvo che per quelle disposizioni che siano
    riferibili esclusivamente ad istituzioni statali.
  38. La direzione dell’Educandato statale di Napoli e’ affidata ad
    un direttore didattico o ad un preside delle scuole annesse.
    Capo VII
    MATERIE DEMANDATE ALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE
    Art. 205.
    Regolamenti
  39. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista
    dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
    Ministro della pubblica istruzione emana uno o piu’ regolamenti per
    l’esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami.
    Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con
    propria ordinanza, le modalita’ organizzative degli scrutini ed esami
    stessi.
  40. Con uno o piu’ regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura
    di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica
    istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate
    le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, e
    l’eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di
    istituto o scuola per i quali essa sia prevista, nonche’
    l’istituzione di corsi di specializzazione di durata annuale negli
    istituti tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento
    negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreche’ sia
    possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nei
    bilanci degli istituti stessi. Con decreto del Ministro della
    pubblica istruzione sono definiti i programmi di insegnamento. E’
    fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto
    dall’articolo 60, comma 3.
    ((2-bis. Per ottimizzare le risorse disponibili nell’ambito della
    programmazione regionale dell’offerta formativa integrata fra
    istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 138 del
    decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i corsi di
    specializzazione e perfezionamento di cui al comma 2 possono essere
    istituiti in tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore
    nell’ambito delle attuali disponibilita’ di bilancio)).
  41. Per gli istituti aventi finalita’ ed ordinamento speciali gli
    indirizzi, le sezioni e le materie di insegnamento, con il relativo
    quadro orario, sono determinati con il decreto che provvede alla loro
    istituzione.
  42. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio
    decreto, la validita’ dei titoli di maturita’ conseguiti negli
    istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli
    istituti tecnici.
  43. Con uno o piu’ regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di
    cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
    di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate norme per il
    funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili
    dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonche’ per
    la definizione delle modalita’ con le quali il personale docente
    delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo svolgimento di
    particolari attivita’ formative da realizzare nell’ambito
    dell’istituzione educativa.
  44. Fino all’emanazione delle norme di cui al presente articolo
    restano ferme le disposizioni vigenti.
    TITOLO VI
    ISTRUZIONE ARTISTICA
    Art. 206
    Istituti di istruzione artistica
  45. L’istruzione artistica e’ impartita:
    a) negli istituti d’arte.
    b) nei licei artistici.
    c) negli istituti superiori di istruzione artistica, intendendosi
    in essi compresi le accademie di belle arti, gli istituti superiori
    per le industrie artistiche, i conservatori di musica e le accademie
    nazionali di arte drammatica e di danza. (41)
  46. Gli istituti ed enti che hanno il fine di promuovere
    l’istruzione artistica sono sottoposti alla vigilanza del Ministero
    della pubblica istruzione, che la esercita attraverso i provveditori
    agli studi per quanto concerne gli istituti di cui alle lettere a) e
    b) del comma 1 e direttamente per quanto concerne gli istituti di cui
    alla lettera c) del medesimo comma 1.
  47. Gli istituti d’arte ed i licei artistici sono disciplinati,
    fatto salvo quanto previsto nel presente titolo per tutti gli
    istituti di istruzione artistica, dalle norme del presente testo
    unico concernenti gli istituti di istruzione secondaria superiore di
    cui all’articolo 191.
  48. Gli istituti di istruzione artistica non statali possono
    ottenere il riconoscimento legale o il pareggiamento, secondo le

disposizioni della parte seconda, titolo ottavo. (42) ((42a))

AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l’art. 14,comma 1)
che ” per ciascuna istituzione, con l’emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all’articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,

372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”

AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l’art. 31, comma
2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi
limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a
decorrere dall’anno scolastico successivo al completo esaurimento

delle predette classi.

AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l’art. 31, comma 2 del D.Lgs
17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l’art. 2, comma 8-ter) che
“Dalle abrogazioni previste dall’articolo 31, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.”
TITOLO VI
ISTRUZIONE ARTISTICA
Capo I
ACCADEMIE DI BELLE ARTI
Art. 207
Finalita’

  1. Le Accademie di belle arti hanno il fine di preparare all’
    esercizio dell’arte.
  2. Nelle accademie si svolgono i corsi di pittura, scultura,
    decorazione e scenografia.
  3. I corsi hanno durata di quattro anni.
  4. All’accademia di belle arti si accede con esame di ammissione e
    con il possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria
    superiore.
  5. Non sono sottoposti ad esame di ammissione gli aspiranti in
    possesso della licenza di maestro d’arte, del diploma di maturita’ di
    arte applicata o del diploma di maturita’ artistica-prima sezione.
  6. Allo stesso corso dell’accademia non si puo’ essere iscritti per
    piu’ di cinque anni.
  7. I diplomi di licenza dei corsi di studio dell’accademia di belle
    arti hanno valore di qualifica accademica. Essi sono inoltre titoli
    validi per l’ammissione ai concorsi a cattedre di insegnamento negli
    istituti di istruzione secondaria, secondo quanto previsto

dall’articolo 402. ((41))

AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l’art. 14,comma 1)
che ” per ciascuna istituzione, con l’emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all’articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”
Art. 208
Insegnamenti

  1. Nel corso di pittura si impartiscono gli insegnamenti
    fondamentali delle seguenti materie: figura disegnata e dipinta,
    tecniche del disegno e della pittura, tecniche dell’incisione,
    pittura, anatomia artistica, storia dell’arte e del costume.
  2. Nel corso di scultura si impartiscono gli insegnamenti
    fondamentali delle seguenti materie: figura disegnata e modellata,
    tecniche del disegno, della plastica e della scultura, tecniche della
    scultura applicata, scultura, anatomia artistica, storia dell’arte e
    del costume.
  3. Nel corso di decorazione si impartiscono gli insegnamenti
    fondamentali delle seguenti materie: tecniche del disegno e della
    composizione decorativa, tecniche dell’incisione, decorazione,
    plastica ornamentale, anatomia artistica, anatomia degli animali,
    storia dell’arte e del costume.
  4. Nel corso di scenografia si impartiscono gli insegnamenti
    fondamentali di scenografia, stile, storia dell’arte e storia del
    costume.
  5. Oltre gli insegnamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono
    impartiti gli insegnamenti complementari di cui all’articolo 261,

comma 2, lettera a). ((41))

AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l’art. 14,comma 1)
che ” per ciascuna istituzione, con l’emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all’articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”
Art. 209
Insegnamento delle materie artistiche

  1. L’insegnamento delle materie artistiche nei corsi di pittura,
    scultura, decorazione, scenografia e’ impartito, nel limite del
    numero degli alunni di cui all’articolo 265, comma 1, cumulativamente

a tutti gli alunni dal rispettivo docente. ((41))

AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l’art. 14,comma 1)
che ” per ciascuna istituzione, con l’emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all’articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”
Art. 210
Insegnamento delle materie di cultura

  1. Per le materie di cultura, gli insegnamenti sono impartiti di
    regola separatamente agli alunni di ciascun anno di corso. Sono
    riuniti in unica classe soltanto gli alunni di quegli anni dello
    stesso corso o di corsi diversi fra i quali vi sia identita’ di

programma, sempre che non eccedano il numero di trentacinque. ((41))

AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l’art. 14,comma 1)
che ” per ciascuna istituzione, con l’emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all’articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”
Art. 211
Insegnamenti della storia dell’arte e dell’anatomia artistica

  1. Gli insegnamenti della storia dell’arte e dell’anatomia
    artistica debbono sempre impartirsi separatamente agli alunni dei due
    ultimi anni di ciascuno dei corsi di pittura, scultura, decorazione.
    La stessa disposizione si applica per l’insegnamento della storia

dell’arte nel corso di scenografia. ((41))

AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l’art. 14,comma 1)
che ” per ciascuna istituzione, con l’emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all’articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”
Art. 212
Direttore

  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
  3. L’incarico puo’ essere conferito, in via eccezionale, anche a
    persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta
    in meritata fama di singolare perizia nella sua arte.
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
    Art. 213
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
    Art. 214.
    A s s i s t e n t i
  6. In corrispondenza delle singole cattedre relative agli
    insegnamenti fondamentali presso le accademie di belle arti e’
    previsto un posto di assistente.
  7. L’assistente svolge attivita’ didattica coadiuvando il docente
    della cattedra in corrispondenza della quale e’ istituito il posto.
    (( 2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d’esame)).
  8. L’orario settimanale obbligatorio dell’assistente e’ di 16 ore.
  9. L’assistente puo’ essere trasferito ad altra cattedra della
    stessa materia o di materia affine, anche in altra sede, su domanda
    dell’interessato.
    Art. 215.
    Scuole operaie e scuole libere del nudo
  10. Presso le accademie di belle arti possono essere istituite
    scuole operaie serali e festive e scuole libere del nudo.
  11. Nelle dette scuole gli insegnamenti sono impartiti da docenti di
    ruolo o, in mancanza, da supplenti.
    Art. 216
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
    Capo II
    ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE
    Art. 217
    Istituti superiori per le industrie artistiche
  12. Con il concorso degli enti locali il Ministero della pubblica
    istruzione puo’ promuovere l’istituzione di istituti superiori per le
    industrie artistiche con il fine di raccogliere ed integrare gli
    insegnamenti e le esercitazioni relative alle tecniche delle varie
    arti, alle nozioni pratiche e teoriche necessarie per il buon
    andamento di una industria, alle cognizioni di cultura generale
    indispensabili per assumere funzioni tecniche e direttive in una
    industria artistica.
  13. A tali istituti si accede, nei limiti dei posti disponibili, con
    il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria
    superiore con corso di studi di durata quinquennale.
  14. Lo Stato puo’ assumere a suo carico la meta’ della spesa
    occorrente per l’istituzione e il mantenimento di questi istituti.
  15. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, agli istituti
    superiori per le industrie artistiche si applicano le disposizioni

relative alle accademie di belle arti. ((41))

AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l’art. 14,comma 1)
che ” per ciascuna istituzione, con l’emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all’articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”
Capo III
ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA
Sezione I: Accademia nazionale di arte drammatica
Art. 218
Finalita’

  1. L’Accademia nazionale d’arte drammatica, con sede in Roma, ha il
    fine di formare attori e registi del teatro drammatico.
  2. Il funzionamento dell’accademia e’ disciplinato con regolamento
    governativo adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto
    1988, n. 400.
  3. Oltre agli insegnamenti fondamentali nell’Accademia sono
    impartiti gli insegnamenti complementari di cui all’articolo 261,

comma 2, lettera a). ((41))

AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l’art. 14,comma 1)
che ” per ciascuna istituzione, con l’emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all’articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”
Art. 219
Ammissione all’Accademia

  1. Al primo anno di corso dell’Accademia si accede a seguito di

esame. ((41))

AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l’art. 14,comma 1)
che ” per ciascuna istituzione, con l’emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all’articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”
Art. 220
Direttore

  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
  5. Il Ministro puo’ in via eccezionale, conferire senza concorso il
    posto di direttore a persona che, per opere compiute o per
    insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia
    nella sua arte. Il Ministro puo’ esonerare dal periodo di prova la
    persona cosi’ nominata.
  6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
    Art. 221
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
    Art. 222
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
    Art. 223.
    Scritturazioni ed incarichi
  7. Per l’insegnamento della regia e della recitazione, il direttore
    provvede a scritturare, previa deliberazione del consiglio di
    amministrazione, artisti di riconosciuto valore, mediante contratto
    di diritto privato. La relativa spesa e’ a carico del bilancio
    dell’Accademia.
  8. Gli altri insegnamenti sono conferiti per pubblico concorso.
    Art. 224.
    Ammissione in teatri e compagnie sovvenzionate dallo Stato
  9. Ogni anno, i tre allievi che conseguano con le migliori
    classificazioni il diploma di licenza della Accademia d’arte
    drammatica, hanno diritto di essere ammessi, per un anno, in teatri e
    in compagnie sovvenzionate dallo Stato.
    Sezione II: Accademia nazionale di danza
    Art. 225.
    Corsi e finalita’ dell’Accademia
  10. L’Accademia nazionale di danza comprende un corso normale, della
    durata di otto anni, con il fine di formare danzatori e danzatrici,
    un corso di perfezionamento, della durata di tre anni, per la
    formazione di solisti, docenti e compositori di danza ed un corso di
    avviamento coreutico, della durata di tre anni.
  11. Il corso normale e’ diviso in tre periodi: periodo inferiore e
    periodo medio, ciascuno della durata di tre anni; periodo superiore,
    della durata di due anni.
  12. L’ammissione al corso di avviamento coreutico e gli esami
    relativi al corso stesso sono disciplinati con regolamento
    ministeriale.
    Art. 226.
    Ammissione ai corsi
  13. Al primo anno del corso normale si accede a seguito di esame,
    con il possesso della licenza elementare.
  14. Coloro che siano in possesso del diploma di danzatore possono
    iscriversi al corso di perfezionamento.
    Art. 227.
    Attestati e diplomi
  15. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del secondo
    periodo e’ rilasciato l’attestato di compimento del periodo stesso.
  16. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del terzo periodo
    e’ rilasciato il diploma di danzatore.
  17. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del corso di
    perfezionamento e’ rilasciato il relativo diploma.
  18. A coloro che abbiano superato l’esame al termine del corso di
    avviamento coreutico e’ rilasciato il relativo attestato.
  19. Il collegio docenti puo’ proporre al Ministero della pubblica
    istruzione il rilascio, in via eccezionale, del diploma di
    abilitazione di maestro di danza ad artisti italiani e stranieri che
    siano venuti in chiara fama di singolare perizia nella loro arte in
    campo internazionale.
    Art. 228
    Direttore
  20. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
  21. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
  22. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
  23. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
  24. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
  25. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
  26. Il Ministro puo’, in via eccezionale, conferire senza concorso
    il posto di direttore a persona che, per opere compiute o per
    insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia
    nella sua arte. Il Ministro puo’ esonerare dal periodo di prova la
    persona cosi’ nominata.
    Art. 229
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
    Art. 230
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
    Art. 231
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
    Art. 232.
    Materie di insegnamento
  27. Presso l’Accademia nazionale di danza vengono impartite lezioni
    delle seguenti materie artistiche e culturali:
    Corso normale (otto anni):
    Inferiore (3 anni):
    tecnica della danza;
    Medio (3 anni):
    tecnica della danza;
    composizione della danza;
    solfeggio;
    storia dell’arte, 5? e 6? anno;
    storia della musica, 5? e 6? anno.
    Superiore (2 anni):
    tecnica della danza;
    composizione della danza;
    teoria della danza;
    storia dell’arte;
    storia della musica;
    solfeggio;
    Corso di perfezionamento (3 anni):
    tecnica della danza;
    composizione della danza;
    teoria della danza;
    storia dell’arte;
    storia della musica;
    storia della danza e del costume;
    pianoforte (facoltativo).
  28. Le materie del corso di avviamento coreutico sono stabilite con
    regolamento ministeriale.
  29. Oltre agli insegnamenti di cui ai commi 1 e 2, nell’Accademia
    sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all’articolo
    261, comma 2, lettera a).
    Art. 233.
    Obblighi scolastici degli allievi
  30. E’ fatto obbligo a tutti gli allievi dei corsi normali
    dell’Accademia Nazionale di danza di frequentare la scuola media o un
    istituto di istruzione secondaria superiore.
  31. Coloro che gia’ frequentano scuole pubbliche o legalmente
    riconosciute o pareggiate, o che studiano privatamente, possono
    ottenere l’iscrizione ad anni successivi al 1 del corso normale a
    seconda degli anni di scuola secondaria gia’ superati.
  32. Presso tali scuole essi sono esentati dalla frequenza dei corsi
    di educazione fisica e dai relativi esami.
    Art. 234.
    Personale del corso di perfezionamento
  33. Il personale del corso di perfezionamento e’ scelto dal
    Consiglio di amministrazione tra artisti di riconosciuto valore ed e’
    scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tale
    genere di contratti. Quando la scelta cada sul direttore o su docenti
    dell’Accademia la nomina sara’ fatta con incarico annuale.
  34. In ogni caso la retribuzione e’ fissata di volta in volta dal
    Consiglio di amministrazione e al pagamento di essa si provvede con
    le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio
    dei Ministri – Dipartimento competente in materia di spettacolo.
    Art. 235.
    Insegnamento della composizione e della tecnica della danza
  35. Gli orari relativi alle materie di insegnamento impartite
    nell’Accademia sono stabiliti con i decreti concernenti le modalita’
    ed i criteri per la determinazione degli organici, di cui
    all’articolo 265.
    Art. 236.
    Pianisti accompagnatori
  36. I pianisti accompagnatori coadiuvano i docenti degli
    insegnamenti in corrispondenza dei quali sono istituiti i posti di
    pianista, svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive date
    dai docenti medesimi e dal direttore.
    Art. 237.
    S o v v e n z i o n i
  37. Per le spese relative al saggio annuale ed alle assegnazioni
    delle borse di studio stabilite in numero complessivo di quindici,
    per i tre anni di corso, nonche’ per le retribuzioni degli insegnanti
    nel corso di perfezionamento sara’ provveduto, per ciascun esercizio
    finanziario, con apposite sovvenzioni concesse dal Dipartimento della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente in materia di
    spettacolo.
    Art. 238.
    Obblighi particolari degli enti pubblici e degli enti sovvenzionati
    dallo Stato
  38. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato, i quali
    promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza
    abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare, nei corpi di
    ballo o nei gruppi danzatori o danzatrici, con preferenza, i
    diplomati della Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa
    pareggiate.
  39. Coloro che conseguano il diploma di danzatore sono ammessi, con
    facilitazioni da determinarsi e in quanto provvisti del diploma di
    istituto d’istruzione secondaria superiore, agli istituti preposti
    alla formazione dei docenti di educazione fisica negli istituti di
    istruzione secondaria.
  40. Qualora una scuola per il conseguimento di detto titolo venga
    istituita presso l’Accademia di danza essa dovra’ uniformarsi
    nell’ordinamento e nei programmi a quelli degli istituti di cui al
    comma 2.
    Capo IV
    CONSERVATORI DI MUSICA
    Art. 239
    Finalita’
  41. I Conservatori di musica hanno per fine l’istruzione musicale.
    ((41))
  42. Al conservatorio di musica si accede con esame di ammissione.
  43. I requisiti necessari per l’ammissione sono stabiliti con
    regolamento. Fino all’emanazione di nuove norme regolamentari al
    riguardo, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre
    1930, n. 1945 e successive modificazioni.
  44. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124.
  45. Presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie
    annesse di cui articolo 174, al fine dell’assolvimento dell’obbligo
    scolastico. ((41))
  46. Restano ferme le norme particolari relative al conservatorio di
    musica di Bolzano, adottate in attuazione dello statuto speciale per

il Trentino-Alto Adige.

AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l’art. 14,comma 1)
che ” per ciascuna istituzione, con l’emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all’articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”
Art. 240.
Insegnamento nei conservatori di musica

  1. L’insegnamento nei conservatori di musica e’ disciplinato con
    regolamento. Fino all’emanazione di nuove norme in materia, si
    applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945
    e successive modificazioni.
  2. All’elenco delle scuole di cui all’articolo 1, primo comma del
    regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e’ aggiunta la scuola di
    chitarra.
  3. Oltre agli insegnamenti fondamentali, nei conservatori sono
    impartiti gli insegnamenti complementari di cui all’articolo 261,
    comma 2, lettera a).
    Art. 241
    Direttore
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
  6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
  7. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
  8. Il Ministro puo’, in via eccezionale, conferire senza concorso i
    posti di direttore a persone che, per opere compiute o per
    insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia
    nella loro arte. Il Ministro puo’ esonerare dal periodo di prova il
    personale cosi’ nominato.
  9. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
    Art. 242
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
    Art. 243
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
    Art. 244.
    Conservatori di musica statizzati
  10. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di
    musica sotto indicati restano definiti dalle convenzioni annesse alle
    rispettive leggi di statizzazione:
    “G. Tardini” di Trieste (legge 13 marzo 1958, n. 248);
    “Nicolo’ Paganini” di Genova e “Francesco Morlacchi” di Perugia
    (legge 22 marzo 1974, n. 111);
    “F. E. Dall’Abaco” di Verona, “L. Canepa” di Sassari, “A. Vivaldi”
    di Alessandria, “U. Giordano” di Foggia, “L. D’Annunzio” di Pescara,
    “G. Frescobaldi” di Ferrara, “T. Schipa” di Lecce, “G. Nicolini” di
    Piacenza, “A. Venturi” di Brescia, e “C. Pollini” di Padova, liceo
    musicale pareggiato “A. Corelli” di Messina trasformato in sezione
    staccata del conservatorio di musica di Reggio Calabria (legge 8
    agosto 1977, n. 663);
    “V. Gianferri” di Trento (legge 13 agosto 1980, n. 473);
    (( “S. Tomadini” di Udine (legge 6 agosto 1981, n. 466).))
    ((2. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di
    Bolzano, Cagliari e Pesaro sono definiti dalle convenzioni previste
    dalla legge 30 novembre 1930, n. 1968. Per il conservatorio di
    Bolzano resta salvo il disposto dell’art. 239, comma 6. ))
    Art. 245.
    Disciplina della professione di maestro di canto
  11. Nessuno puo’ assumere il titolo di maestro di canto ed
    esercitare la relativa professione se non abbia conseguito in un
    conservatorio di musica statale o in un istituto musicale pareggiato
    il diploma di canto nel ramo didattico, salvo il disposto del comma
    2.
  12. Il docente di canto nei conservatori di musica statali e negli
    istituti musicali pareggiati e coloro che siano stati titolari delle
    cattedre di canto in tali istituti hanno diritto di assumere il
    titolo di maestro di canto e di esercitare la relativa professione
    ancorche’ siano sprovvisti del diploma di cui al comma 1.
  13. E’ istituito un albo professionale dei maestri di canto. Le
    norme concernenti la formazione dell’albo, le condizioni e le
    modalita’ per l’iscrizione ed ogni altra norma per l’attuazione delle
    disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto
    del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del
    tesoro.
  14. Le norme di cui al presente articolo non si applicano a coloro
    che insegnano canto nel campo della musica religiosa o corale ovvero
    che insegnano musica e canto negli istituti di istruzione secondaria
    oppure si trovino in possesso del titolo di abilitazione
    all’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole medie, purche’
    esercitino la loro attivita’ entro i limiti del rispettivo
    insegnamento.
    Art. 246.
    Disciplina delle professioni di docente di materie musicali in scuole
    di musica e di orchestrale
  15. Nessuno puo’ esercitare la professione di docente di materie
    musicali in istituti o scuole di musica, ne’ fare parte di orchestre
    che si producono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non
    abbia conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto
    musicale pareggiato il titolo previsto rispettivamente ai commi
    2 e 3.
  16. Per esercitare la professione di docente di materie musicali in
    istituti o scuole di musica e’ prescritto il possesso del diploma
    relativo allo strumento o agli strumenti che formano la rispettiva
    materia d’insegnamento.
  17. Per far parte delle orchestre di cui al comma 1 si richiede:
    a) il diploma, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche
    o liriche;
    b) l’attestato di compimento del periodo medio oppure, se il
    corso regolare di studi consti di due soli periodi, l’attestato di
    compimento del periodo inferiore, quando si voglia far parte di
    orchestre di operette.
  18. Le orchestre della RAI – Radiotelevisione italiana – S.p.a. sono
    comprese, agli effetti della presente legge, nel novero delle
    orchestre sinfoniche o liriche.
  19. Il diploma o l’attestato, rispettivamente a norma del presente
    articolo, debbono essere relativi allo strumento o agli strumenti che
    si vogliono suonare in orchestra.
  20. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ne’ ai
    luoghi di culto, e, in generale, agli istituti, collegi o convitti
    religiosi o che siano sotto la dipendenza di autorita’
    ecclesiastiche, sempre che le rispettive attivita’ artistiche e
    didattiche siano dirette a scopo di culto, ne’ ai conservatori di
    musica e agli istituti pareggiati.
  21. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano: alle
    orchestre dei caffe’, cinematografi e delle sale da ballo, con un
    numero di persone non superiori a sei; alle orchestre costituite, in
    occasione di saggi scolastici, da allievi di istituzioni pubbliche di
    assistenza e di beneficienza di collegi o convitti; alle orchestre
    costituite per feste di beneficenza; alle bande musicali.
  22. Coloro che ai sensi del presente articolo possono insegnare
    materie musicali o far parte di orchestre possono essere iscritti in
    appositi albi. Le norme concernenti la formazione degli albi, le
    condizioni per esservi iscritto, la determinazione dell’oggetto
    professionale e la disciplina sugli iscritti sono stabilite con
    decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i
    ministri del tesoro e della pubblica istruzione.
    Art. 247.
    Normalizzazione dell’intonazione di base degli strumenti musicali
  23. Il suono di riferimento per l’intonazione di base degli
    strumenti musicali e’ la nota “La”, la cui altezza deve corrispondere
    alla frequenza di 440 Hertz (HZ), misurata alla temperatura ambiente
    di 20 gradi centigradi.
  24. E’ fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle
    istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da
    enti pubblici, che gestiscono e utilizzano orchestre o altri
    complessi strumentali, e all’ente concessionario del servizio
    pubblico radiotelevisivo, di adottare stabilmente come suono di
    riferimento per l’intonazione la nota “La”, di cui al comma 1. Sono
    in ogni caso fatte salve le esigenze di ricerca e artistiche, quando
    non vengano eseguiti brani di musica e spettacoli lirici.
  25. Per ottemperare a quanto disposto dai commi 1 e 2, e’ fatto
    obbligo di utilizzare per la intonazione strumenti di riferimento
    pratico (diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori
    elettronici, eccetera) tarati alla frequenza di 440 Hertz e dotati di
    relativo marchio di garanzia, indicante la frequenza prescritta. E’
    ammessa la tolleranza, in piu’ o in meno, non superiore a 0,5 Hertz.
  26. I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati
    anche alla comprovata osservanza delle norme del presente articolo.
  27. L’utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla
    norma di cui al comma 3 e’ punita con la sanzione amministrativa
    pecuniaria per ogni esemplare da lire centomila a lire un milione.
  28. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono indicati
    gli istituti specializzati autorizzati a fornire la frequenza
    campione per la taratura degli strumenti di riferimento e ad
    esercitare funzioni di controllo.
  29. All’attuazione delle norme del presente articolo si provvede con
    regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di
    concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri.
    Art. 248.
    Accompagnatori al pianoforte
  30. In corrispondenza delle singole cattedre di canto nei
    Conservatori di musica e’ istituito un posto di accompagnatore al
    pianoforte.
  31. Gli accompagnatori al pianoforte coadiuvano i rispettivi
    docenti, svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive date
    dai titolari e dai direttori.
    Capo V
    ALUNNI, ESAMI E TASSE
    Art. 249.
    A l u n n i
  32. Agli alunni degli istituti di cui al presente titolo si
    applicano, in materia disciplinare, le disposizioni relative agli
    alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore. Le sanzioni
    disciplinari adottate dagli organi competenti sono comunicate al
    Ministero.
  33. Negli istituti di cui al presente titolo gli stranieri sono
    iscritti all’anno di corso per il quale siano ritenuti idonei a
    giudizio del collegio dei docenti.
    Art. 250
    Privatisti
  34. Non puo’ presentarsi all’esame di ammissione all’accademia di
    belle arti chi non abbia conseguito almeno quattro anni prima la
    licenza di scuola media.
  35. I periodi di tempo che devono intercorrere fra gli esami che si
    svolgono nei conservatori di musica sono stabiliti con regolamento.
  36. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
    candidati che abbiano raggiunto il ventiduesimo anno di eta’.
  37. All’esame di licenza dell’Accademia di belle arti non sono

ammessi candidati privatisti. ((41))

AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l’art. 14,comma 1)
che ” per ciascuna istituzione, con l’emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all’articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”
Art. 251.
Orari e programmi

  1. (( Gli orari di insegnamento e i programmi )) di esame negli
    istituti di cui al presente titolo sono approvati con decreto del
    ministro.
    Art. 252
    Esami
  2. Nelle accademie e nei conservatori si sostengono esami di
    ammissione, di promozione, di idoneita’, di licenza e di diploma.
  3. Con l’esame di ammissione si accede al primo anno dei corsi di
    studio.
  4. Agli anni successivi si accede, per gli alunni dell’istituto,
    mediante esame di promozione e, per i candidati esterni, mediante
    esami di idoneita’.
  5. L’esame di diploma e’ sostenuto al compimento dei corsi di
    studio.
  6. Presso l’Accademia nazionale di danza si sostiene un esame a
    conclusione del corso di perfezionamento e del corso di avviamento
    coreutico.
  7. Nell’anno scolastico si svolgono due sessioni di esame.
  8. Il candidato che nella prima sessione non superi o non compia
    l’esame e’ ammesso a sostenere o a ripetere le prove solo nella
    seconda sessione dello stesso anno.
  9. Le commissioni d’esame sono composte da docenti dell’istituto e,
    per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di
    diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due
    membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell’istituto e sono
    presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in

mancanza, da un docente non di ruolo. ((41))

AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l’art. 14,comma 1)
che ” per ciascuna istituzione, con l’emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all’articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”
Art. 253.
Tasse scolastiche

  1. Le tasse dovute negli istituti di cui al presente titolo sono le
    seguenti:
    A. Conservatori di musica (con esclusione delle scuole annesse):
    tassa di esame di ammissione;
    tassa di immatricolazione;
    tassa di frequenza di ciascuno anno;
    tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze.
    B. Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere del
    nudo). Accademie nazionali di arte drammatica e di danza:
    tassa di esame di ammissione alle varie scuole;
    tassa di immatricolazione;
    tassa di frequenza di ciascun anno;
    tassa di diploma.
  2. Gli importi delle tasse di cui al comma 1 sono determinati ai
    sensi e con le modalita’ dell’articolo 7, comma 1 del decreto legge
    27 aprile 1990, n. 90 convertito con modificazione dalla legge 26
    giugno 1990, n. 165, sulla base di quelli stabiliti nella tabella E
    allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).
  3. Le tasse di frequenza possono essere pagate in due rate: la
    prima all’atto dell’iscrizione, la seconda entro il mese di gennaio.
  4. Sono dispensati dal pagamento delle tasse:
    gli studenti che abbiano conseguito, a seconda del titolo di
    studio richiesto per l’iscrizione al primo anno di corso, il giudizio
    complessivo di ottimo nella licenza media o una media di sessanta
    sessantesimi nell’esame di maturita’;
    gli studenti che abbiano conseguito, nella valutazione conclusiva
    degli esami di corso, una votazione non inferiore agli otto decimi
    nei conservatori di musica ed a ventiquattro trentesimi nelle
    accademie;
    gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi
    complessivi non superiori ai limiti stabiliti con l’articolo 28,
    comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria
    1986), come rivalutati ai sensi dell’articolo 21, comma 9 della legge
    11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) e successive
    modificazioni.
  5. Ai fini dell’individuazione del reddito di cui al terzo alinea
    del comma 4 si tiene conto del solo reddito personale dello studente,
    se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito
    personale da lavoro dipendente si tiene conto del reddito complessivo
    dei familiari tenuti all’obbligazione del mantenimento.
  6. Sono altresi’ dispensati dal pagamento delle tasse, comprese
    quelle di bollo e di diploma, gli orfani di guerra o per ragioni di
    guerra o di caduti per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati
    o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o di dispersi o
    prigionieri di guerra, coloro che siano essi stessi mutilati o
    invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i ciechi civili. Il
    predetto beneficio e’ sospeso per i ripetenti.
  7. Salvo che per l’Accademia nazionale di danza, gli studenti di
    cittadinanza straniera sono dispensati dal pagamento delle tasse.
    Capo VI
    DISPOSIZIONI COMUNI AI CONSERVATORI DI MUSICA, ALLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E ALLE ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE
    DRAMMATICA E DI DANZA.
    Art. 254
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
    Art. 255
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
    Art. 256
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
    Art. 257
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
    Art. 258.
    Esercizio finanziario
  8. L’esercizio finanziario degli istituti ha durata annuale e
    coincide con l’anno solare.
  9. Per la gestione autonoma degli istituti, il servizio di
    tesoreria e’ affidato, in base ad apposita convenzione, ad un
    istituto di credito di notoria solidita’ che lo disimpegna mediante
    conto corrente bancario fruttifero.
  10. Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati
    dall’istituto bancario che disimpegna il servizio di tesoreria
    mediante reversali d’entrata e mandati di pagamento emessi dagli
    istituti e firmati nei modi di cui all’articolo 259, comma 1.
  11. Gli istituti hanno l’obbligo di trasmettere all’ente incaricato
    del servizio di tesoreria le firme autografe delle persone abilitate
    alla sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento. Le
    somme maturate per interessi sono iscritte, in entrata, nel bilancio
    dell’esercizio successivo alla loro maturazione.
  12. A decorrere dal 1? gennaio 1994 il servizio di cassa e’ affidato
    all’Ente poste italiane. Per il predetto servizio si applicano le
    disposizioni di cui all’articolo 27, comma 5.
    Art. 259.
    Servizi amministrativi, di segreteria e contabili
  13. Ad ogni istituto sono assegnati non piu’ di due impiegati della
    VIII qualifica funzionale del ruolo dei direttori amministrativi, dei
    quali l’impiegato con maggiore anzianita’ di qualifica sovraintende
    ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili ed e’
    responsabile della osservanza delle norme legislative e
    regolamentari. Questi provvede anche alla esecuzione delle
    deliberazioni del consiglio di amministrazione e firma,
    congiuntamente al presidente del consiglio medesimo e, in caso di
    assenza o impedimento di quest’ultimo, al consigliere incaricato,
    tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma
    dell’istituto; ha inoltre le mansioni di funzionario delegato ai
    termini degli articoli 325 e seguenti del regolamento per
    l’amministrazione del patrimonio e per la contabilita’ generale dello
    Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
    successive modificazioni, ed e’ sottoposto alle disposizioni vigenti
    in materia. Egli risponde al direttore dell’istituto dei servizi di
    segreteria e di quelli connessi all’attuazione delle norme
    legislative e regolamentari.
  14. Il rapporto informativo sul direttore dei servizi di segreteria,
    amministrativi e contabili e’ compilato dal direttore dell’istituto,
    sentito il parere del presidente del consiglio di amministrazione. Il
    dirigente preposto all’istruzione artistica esprime il giudizio
    complessivo.
  15. L’impiegato del ruolo dei direttori amministrativi che
    sovrintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili puo’
    essere incaricato di mansioni di carattere ispettivo sui servizi
    amministrativi degli istituti di istruzione artistica esistenti nella
    provincia dove ha sede l’istituto in cui egli e’ titolare e in
    province limitrofe.
  16. Possono essere comandati presso il Ministero della pubblica
    istruzione non piu’ di due direttori amministrativi per
    l’espletamento di compiti ispettivi sui servizi amministrativi degli
    istituti di istruzione artistica e sul personale addetto ai servizi
    stessi.
    Art. 260.
    Servizi di economato e di archivio
  17. Ad ogni istituto e’ assegnato un coordinatore amministrativo con
    il compito di coadiuvare il direttore dei servizi di segreteria,
    amministrativi e contabili, e di provvedere ai pagamenti relativi
    alle piccole spese d’ufficio con l’apposito fondo posto a sua
    disposizione dal presidente del consiglio di amministrazione; egli
    inoltre attende alla compilazione ed all’aggiornamento
    dell’inventario dei beni mobili di proprieta’ dell’istituto, di cui
    assume la responsabilita’ in qualita’ di consegnatario.
  18. Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e di
    copia e per mansioni di collaborazione contabile ed amministrativa,
    ad ogni istituto possono essere assegnati non piu’ di cinque
    impiegati della quarta qualifica funzionale.
    Capo VII
    DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA
    Art. 261.
    Iniziative di promozione
  19. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facolta’ di
    promuovere presso gli istituti di istruzione artistica ogni
    iniziativa che sia riconosciuta utile all’incremento delle arti e
    delle industrie collegate.
  20. Al fine anzidetto il Ministro della pubblica istruzione, di
    concerto, ove occorra, con altri Ministri competenti, ed entro i
    limiti dei fondi stanziati in bilancio, e’ autorizzato:
    a) ad istituire insegnamenti complementari permanenti,
    facoltativi ed obbligatori, per discipline che, pur non essendo
    comprese nei programmi ordinari, siano riconosciute necessarie ai
    fini dell’incremento dell’arte e delle industrie artistiche;
    b) a favorire l’organizzazione di esposizioni artistiche ed
    industriali presso istituti di istruzione artistica od altri enti
    disposti a tale organizzazione;
    c) a promuovere comitati o consorzi temporanei o permanenti per
    particolari imprese a favore dell’arte e delle industrie artistiche.
  21. I posti di insegnamento di cui al comma 2, lettera a), aventi
    carattere permanente sono determinati, ai fini della loro copertura
    con le procedure concorsuali di cui all’articolo 270, previa
    definizione didattica dei corsi medesimi da effettuarsi con decreto
    del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale
    della pubblica istruzione.
  22. Gli istituti di istruzione artistica possono contribuire alle
    attivita’ di cui al comma 2, lettere b) e c) anche con fondi forniti
    dal proprio bilancio.
    Art. 262.
    Locali e arredamento
  23. I fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della
    pubblica istruzione per spese di uffici e di locali e di
    rappresentanza, per acquisto e conservazione di materiale artistico e
    didattico e per le altre esigenze di funzionamento sono ripartiti
    annualmente tra gli istituti.
  24. I progetti dei lavori e forniture per la costruzione,
    ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili destinati a
    sede di accademie, istituti superiori per le industrie artistiche,
    conservatori e licei artistici e per i quali sono contratti mutui,
    sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, ferma restando
    l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela
    storico-artistica, ambientale e di difesa del suolo.
  25. L’approvazione del progetto dei lavori equivale a dichiarazione
    di pubblica utilita’.
    Art. 263.
    Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine
  26. Il consiglio di amministrazione e’ autorizzato a concedere a
    privati l’uso di locali dell’istituto per fini analoghi a quelli
    dell’istituto stesso e l’uso di strumenti a scopo di studio.
  27. Gli eventuali proventi di tali concessioni sono inscritti nel
    bilancio dell’istituto per l’esercizio seguente.
  28. I lavori eseguiti nelle officine degli istituti d’arte possono
    essere venduti al pubblico a profitto del bilancio dell’istituto.
    Capo VIII
    PERSONALE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI
    Sezione I: Ruoli e organici
    Art. 264.
    Ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle accademie e
    dei conservatori
  29. I ruoli del personale delle accademie e dei conservatori sono i
    seguenti:
    ruoli dei direttori dei conservatori di musica e delle accademie
    nazionali di arte drammatica e di danza;
    ruoli del personale docente dei conservatori di musica, delle
    accademie di belle arti e delle accademie nazionali d’arte drammatica
    e di danza;
    ruoli degli assistenti delle accademie di belle arti, degli
    accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e
    dell’accademia nazionale d’arte drammatica, dei pianisti
    accompagnatori e delle assistenti educatrici dell’accademia nazionale
    di danza;
    ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
  30. L’identificazione delle qualifiche e delle aree funzionali del
    personale appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 e’ disciplinata con
    i procedimenti e i contratti previsti dal decreto legislativo 3
    febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
  31. I ruoli del personale di cui al comma 1 sono nazionali.
  32. Salvo quanto previsto nel presente titolo in materia di
    reclutamento e di orario di servizio, al personale direttivo dei
    conservatori di musica, dell’accademia nazionale di danza e
    dell’accademia nazionale di arte drammatica ed al personale docente
    delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti si
    applicano le norme contenute nella parte III del presente testo
    unico, relative al personale direttivo e docente delle istituzioni
    scolastiche.
  33. Agli assistenti delle accademie di belle arti, agli
    accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica,
    dell’accademia nazionale d’ arte drammatica e dell’accademia
    nazionale di danza ed ai pianisti accompagnatori dell’accademia
    nazionale di danza si applicano le norme contenute nella parte III
    del presente testo unico, relative al personale docente.
  34. Alle assistenti educatrici dell’accademia nazionale di danza si
    applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il
    trattamento economico del personale educativo dei convitti nazionali
    e degli educandati.
  35. Salvo quanto ivi previsto in ordine ai ruoli provinciali, al
    personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le norme
    contenute nella parte III del presente testo unico, relative al
    personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
    scolastiche. Al personale appartenente al ruolo dei direttori
    amministrativi si applicano, fino a quando non saranno efficaci i
    contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
    relativi al personale del comparto della scuola, le norme di stato
    giuridico e sul trattamento economico del corrispondente personale
    del comparto “Ministeri”.
    Art. 265.
    Organici
  36. Le modalita’ ed i criteri per la determinazione delle dotazioni
    organiche relative agli insegnamenti delle accademie di belle arti,
    dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte
    drammatica e di danza sono stabiliti con decreto del Ministro della
    pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla
    base, per quanto riguarda il numero degli allievi dei conservatori di
    musica, delle norme di cui all’articolo 15 del regio decreto 11
    dicembre 1930, n. 1945 e, per le accademie di belle arti, delle norme
    del presente titolo, tenuto conto che, per le accademie medesime, non
    puo’ essere superato il numero di 80 alunni per ogni insegnamento di
    ciascun corso.
  37. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
    con il Ministro del tesoro sono altresi’ determinati i posti relativi
    agli insegnamenti di cui all’articolo 261, comma 3.
  38. Con la medesima modalita’ di cui ai commi 1 e 2 sono
    determinate, prima dell’inizio di ogni anno scolastico, le dotazioni
    organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
  39. L’organico del personale appartenente al ruolo delle assistenti
    educatrici dell’Accademia nazionale di danza e’ determinato in una
    unita’ per ogni 100 allievi.
  40. A decorrere dall’anno scolastico 1994-1995, gli organici sono
    rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio
    e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento dei
    vari insegnamenti. I criteri e le modalita’ per la rideterminazione
    degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono
    stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
    concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
    Art. 266.
    Orario di servizio
  41. L’orario di servizio e’ stabilito in sede di contrattazione
    collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
    successive modificazioni.
  42. Fino a quando non saranno efficaci i contratti collettivi di cui
    al comma 1, si applicano le norme vigenti.
    Art. 267.
    Cumulo di impieghi
  43. Il divieto di cumulo di impieghi di cui all’articolo 508 del
    presente testo unico non si applica al personale docente dei
    conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di
    quanto previsto nell’articolo 273.
  44. L’esercizio contemporaneo dell’insegnamento nei conservatori di
    musica e di altre attivita’ presso enti lirici o istituzioni di
    produzione musicale e’ regolato dagli articoli 273 e 274.
    Art. 268.
    Competenze in materia di stato giuridico del personale
  45. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed
    ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di
    belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di
    arte drammatica e di danza e’ attribuita al direttore dell’accademia
    o del conservatorio la competenza a provvedere: a) alla concessione
    dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo
    essi siano richiesti; b) all’irrogazione delle sanzioni disciplinari
    dell’avvertimento scritto e della censura; c) alle ricostruzioni
    della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in
    conseguenza degli accordi contrattuali, nonche’ ai riscatti, computi
    e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza.
  46. Il dirigente preposto all’istruzione artistica provvede: a) alla
    nomina e conferma in ruolo; b) alla concessione dei congedi
    straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori
    amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi
    motivo detti provvedimenti siano richiesti; c) alla concessione del
    prolungamento eccezionale delle aspettative; d) all’irrogazione delle
    sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle
    superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.
  47. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad
    esso assimilato previsto dal presente articolo, non si applicano le
    disposizioni del presente testo unico che disciplinano l’anno di
    formazione.
    Sezione II: Reclutamento
    Art. 269.
    Accesso ai ruoli direttivi e relativi concorsi
  48. L’accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di
    musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza
    avviene mediante concorsi per titoli ed esami.
  49. I concorsi constano di una prova scritta e di una prova orale
    dirette ad accertare la preparazione culturale e l’attitudine del
    candidato all’esercizio della funzione direttiva nei conservatori di
    musica e nelle predette accademie.
  50. Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati
    in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in
    ruolo e sono ammessi ad un anno di prova. Le nomine sono disposte nei
    limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad
    eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su
    posti dei quali si preveda la soppressione nell’anno scolastico
    successivo.
  51. Per la partecipazione al concorso per direttore dell’Accademia
    nazionale di danza e’ richiesto il requisito di cui all’articolo 228,
    comma 5.
  52. Per quanto riguarda le modalita’ di svolgimento dei concorsi,
    gli orientamenti programmatici per le prove di esame e i titoli
    valutabili si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo
    I, capo II, sezione III del presente testo unico.
  53. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un docente
    universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali
    o da un ispettore tecnico ovvero da un direttore di ruolo delle
    predette istituzioni e composte da due direttori di ruolo e da un
    funzionario dell’Amministrazione della pubblica istruzione con
    qualifica non inferiore a dirigente.
  54. Il presidente e’ scelto per sorteggio dal dirigente preposto
    all’istruzione artistica tra coloro i quali siano compresi in
    appositi elenchi compilati, per i docenti universitari, dal Consiglio
    universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo,
    dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due direttori di
    ruolo, componenti della commissione, sono scelti per sorteggio tra
    coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato dal Consiglio
    nazionale della pubblica istruzione.
  55. In materia di esoneri si applicano le disposizioni dettate per
    le commissioni giudicatrici dei concorsi di reclutamento del
    personale docente delle altre istituzioni scolastiche.
  56. Ai componenti delle commissioni sono corrisposti i compensi
    previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
    n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata.
    Art. 270.
    ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 AGOSTO 2019, N. 143

(72) ((75))

AGGIORNAMENTO (72)
Il D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143 ha disposto (con l’art. 8, comma 4,
alinea) che la presente modifica decorre dall’anno accademico
2020/2021.
Ha inoltre disposto (con l’art. 8, comma 4, lettera c)) che sono
“fatte salve le graduatorie di cui al citato articolo 270, comma 1,

vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

AGGIORNAMENTO (75)
Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L.
5 marzo 2020, n. 12, nel modificare l’art. 8, comma 4 del D.P.R. 7
agosto 2019, n. 143, ha conseguentemente disposto (con l’art.
3-quater, comma 2) che “Le abrogazioni disposte dall’articolo 8,
comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall’anno
accademico 2021/2022″.
Art. 271.
Commissioni giudicatrici

  1. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di
    ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l’incarico di
    direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della materia
    cui si riferisce il concorso con un’anzianita’ giuridica nel ruolo di
    almeno dieci anni e composte da due docenti di ruolo con almeno
    cinque anni di anzianita’ nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui
    si riferisce il concorso.
  2. I presidenti delle commissioni giudicatrici sono scelti per
    sorteggio dal dirigente preposto all’istruzione artistica fra coloro
    i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal Consiglio
    nazionale della pubblica istruzione. I componenti sono scelti per
    sorteggio tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
    che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente delle predette
    commissioni giudicatrici non puo’ essere, di regola, conferita al
    medesimo docente per piu’ di due volte immediatamente successive
    nella medesima sede.
  3. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni
    quando il numero dei concorrenti sia superiore a duecento. Il
    presidente della commissione assicura il coordinamento di tutte le
    sottocommissioni cosi’ costituite.
  4. Per i concorsi relativi a particolari discipline, in caso di
    mancanza di docenti titolari dell’insegnamento, la nomina puo’ essere
    conferita a docenti di ruolo titolari dell’insegnamento di discipline
    affini, ovvero, ove cio’ non sia possibile, a persone esperte
    estranee alla scuola.
  5. A ciascuna commissione e’ assegnato un segretario, scelto tra il
    personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla
    quarta. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite
    secondo modalita’ definite con ordinanza del Ministro della pubblica
    istruzione.
  6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
    disposizioni dettate per i concorsi per il personale docente delle
    altre istituzioni scolastiche.
    Art. 272.
    Conferimento delle supplenze
  7. Per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee si
    applicano, per quanto non previsto diversamente dal presente
    articolo, le disposizioni recate dagli articoli 520 e 521.
  8. Le nomine di supplenza sono conferite dal direttore del
    Conservatorio o dell’Accademia, che le firma congiuntamente al
    direttore amministrativo, sulla base di graduatorie nazionali
    compilate da commissioni nominate dal Ministero.
  9. Le commissioni sono costituite dal presidente, scelto dal
    dirigente preposto all’istruzione artistica tra i direttori di
    conservatorio o di accademia, e da tre docenti di ruolo della materia
    per la quale si deve compilare la graduatoria per il conferimento
    delle supplenze. Le commissioni sono nominate ogni tre anni.
  10. Le graduatorie hanno carattere permanente.
  11. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con
    propria ordinanza, l’integrazione delle graduatorie di cui al comma
    2, con l’inclusione di nuovi aspiranti e l’aggiornamento delle stesse
    con la valutazione di nuovi titoli.
  12. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 500, le
    commissioni possono costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con un
    numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Alle
    sottocommissioni e’ preposto il presidente della commissione
    originaria, la quale a sua volta e’ integrata da un altro componente
    e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa
    assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi’
    costituite.
  13. Le commissioni possono funzionare anche presso alcune delle
    istituzioni interessate, scelte dal dirigente preposto all’istruzione
    artistica; alle commissioni costituite in sottocommissioni, sara’
    assegnata comunque una unica sede.
  14. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre conservatori o
    accademie presso cui aspira alle supplenze, fermo restando il diritto
    al conferimento di supplenze presso tutti i conservatori o accademie,
    sulla base della posizione in graduatoria.
  15. Il disposto di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applica per
    la formazione delle graduatorie da compilare dopo che avranno cessato
    di avere validita’, secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie
    compilate secondo le disposizioni dell’articolo 67 della legge 11
    luglio 1980, n. 312.
  16. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per
    soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento
    delle supplenze annuali e temporanee in uno degli istituti indicati
    nella domanda di supplenza.
  17. La precedenza assoluta di cui al comma 10 opera dopo quella
    prevista dall’articolo 17, comma 5 del decreto legge 3 maggio 1988 n.
    140, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988 n. 246, a
    favore di coloro che sono compresi nelle graduatorie ad esaurimento
    compilate ai fini delle immissioni in ruolo, senza concorso, previste
    dal medesimo decreto legge.
  18. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio
    decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i
    titoli valutabili e il relativo punteggio. Ai titoli di studio e di
    servizio possono essere assegnati non piu’ di 15 punti; ai titoli
    artistico-culturali e professionali possono essere assegnati non piu’
    di 40 punti. Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 24
    per tali ultimi titoli non sono inclusi nelle graduatorie.
  19. Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i
    provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il
    conferimento delle supplenze e’ ammesso ricorso da parte dei singoli
    interessati, entro il termine di 15 giorni dalla data di
    pubblicazione all’albo delle graduatorie e dei provvedimenti
    conseguenti, ad una commissione centrale presso il Ministero della
    pubblica istruzione, formata secondo criteri stabiliti con decreto
    del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
    nazionale della pubblica Istruzione.
  20. Resta fermo quanto previsto, in materia di scritturazione e di
    incarichi, dall’articolo 223 per l’Accademia d’arte drammatica e
    dall’articolo 234 in materia di incarichi per l’Accademia nazionale
    di danza.
  21. Per il conferimento delle supplenze al personale
    amministrativo, tecnico e ausiliario delle accademie e dei
    conservatori di musica si applicano le disposizioni di cui alla parte
    III, titolo III, del presente testo unico; le competenze in materia
    dei capi di istituto, presidi o direttori didattici, ivi previste, si
    intendono riferite ai direttori di accademia o di conservatorio.
  22. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio di musica
    di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle
    supplenze adottate in attuazione dello statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige. ((25))

AGGIORNAMENTO (25)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l’art. 4, comma 14)che
“dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5
sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581,
582, 585 e 586 del testo unico.”
Art. 273.
Contratti di collaborazione

  1. I conservatori di musica, per lo svolgimento di attivita’
    didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere
    con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione
    con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di
    produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti
    organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti
    enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale
    docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del
    competente organo di amministrazione del conservatorio.
  2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori
    di musica, vengono disposti secondo l’ordine di apposite graduatorie
    compilate in base alle norme relative al conferimento delle
    supplenze. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente
    all’insegnamento di discipline corrispondenti all’attivita’ artistica
    esercitata.
  3. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si
    intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga
    occupato da un docente di ruolo.
  4. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di
    servizio dei docenti.
  5. Il compenso per le attivita’ previste nel contratto di
    collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari
    all’entita’ del trattamento economico complessivo che compete ad un
    docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della
    tredicesima mensilita’, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni
    altra indennita’ di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
  6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attivita’
    contrattuale il compenso viene calcolato con le modalita’ di cui al
    precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del
    personale di ruolo.
  7. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei
    conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti
    annuali o biennali, rinnovabili per le attivita’ di rispettiva
    competenza.
  8. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica
    istruzione eiscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far
    fronte all’onere derivante ai conservatori per la stipula dei
    contratti di collaborazione.
    (( 9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede )) ogni anno
    alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in
    relazione alle esigenze accertate.
    Art. 274.
    Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla data
    del 13 luglio 1980
  9. I docenti dei conservatori di musica che, alla data del 13
    luglio 1980, abbiano esercitato, oltre l’insegnamento, attivita’
    presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e che,
    avvalendosi della facolta’ di scelta del rapporto di dipendenza
    organica per l’una o l’altra attivita’, abbiano optato, entro il 31
    ottobre 1993, per la dipendenza dagli enti lirici o istituzioni
    predette, perdendo conseguentemente la qualita’ di titolari nei
    conservatori di musica, hanno la precedenza assoluta rispetto a
    qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di
    collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all’atto
    dell’opzione.
  10. Il contratto di cui al comma 1 ha durata triennale e puo’ essere
    rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre
    il compimento del 60? anno di eta’.
  11. In tali casi i posti restano indisponibili per l’intera durata
    del contratto.
  12. Il compenso per le attivita’ previste nel contratto di
    collaborazione relativo al personale contemplato nel presente
    articolo ha carattere onnicomprensivo ed e’ pari all’entita’ del
    trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli
    interessati all’atto dell’opzione con le esclusioni indicate
    nell’articolo 273. Dopo un quinquennio di attivita’ contrattuale il
    compenso e’ rivalutato secondo quanto previsto al comma 6
    dell’articolo 273, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo
    stipendio della seconda classe.
  13. Per le situazioni di cumulo verificatesi prima del 13 luglio
    1980, non si daluogo alla riduzione dello stipendio di cui
    all’articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e
    successive modificazioni, sino alla scadenza del termine del 31
    ottobre 1993.
  14. Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di
    trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti
    sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore
    all’importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina
    derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici.
    Art. 275.
    ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124))
    TITOLO VII
    NORME COMUNI
    Capo I
    SPERIMENTAZIONE, RICERCA EDUCATIVA,
    FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
    Sezione I: Sperimentazione e ricerca educativa
    Art. 276.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
    Art. 277.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
    Art. 278.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
    Art. 279.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
    Art. 280.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
    Art. 281.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
    Sezione II: Aggiornamento culturale del personale ispettivo,
    direttivo e docente
    Art. 282.
    Criteri generali
  15. L’aggiornamento e’ un diritto-dovere fondamentale del personale
    ispettivo, direttivo e docente. Esso e’ inteso come adeguamento delle
    conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle
    connessioni interdisciplinari; come approfondimento della
    preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla
    innovazione didattico-pedagogica.
  16. L’aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali
    nell’ambito del circolo didattico, dell’istituto, del distretto e con
    iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli
    istituti regionali di cui all’articolo 287.
  17. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle
    proposte dei distretti, favoriscono con l’organizzazione di idonee
    attrezzature e di servizi, l’autoaggiornamento e l’aggiornamento,
    anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione
    dell’andamento didattico del circolo o dell’istituto e di eventuali
    iniziative di sperimentazione.
    Art. 283.
    Iniziative di aggiornamento delle istituzioni scolastiche
  18. Nell’ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti
    degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati
    fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni
    ordine e grado, per la realizzazione di attivita’ di aggiornamento
    destinate al personale della medesima istituzione scolastica
    destinataria e di altre istituzioni scolastiche.
  19. Alla liquidazione delle spese per le finalita’ di cui al comma 1
    provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi
    dell’articolo 27 e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate
    ai sensi del medesimo articolo 27.
  20. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede
    mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche
    oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei
    provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della
    pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalita’
    stabilite dalle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma
    2.
    Art. 284.
    Specifiche iniziative di aggiornamento
  21. Il Ministero della pubblica istruzione adotta ai sensi
    dell’articolo 115 apposite iniziative per l’aggiornamento dei docenti
    che impartiscono l’insegnamento nelle attivita’ di sostegno e di
    integrazione nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di
    lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza
    di uno dei Paesi membri della Comunita’ europea.
  22. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del
    personale della scuola e’ data priorita’ alle iniziative in materia
    di educazione alla salute, e di prevenzione delle tossicodipendenze
    come previsto dall’articolo 104 del testo unico approvato con decreto
    del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  23. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e
    culturali all’estero il Ministero della pubblica istruzione, di
    concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove
    l’organizzazione di corsi di aggiornamento.
    Art. 285.
    Consulenza tecnico-scientifica in materia di aggiornamento e
    collaborazione con universita’ ed istituti di ricerca
  24. Alle attivita’ di aggiornamento del personale direttivo e
    docente nell’ambito del circolo didattico, dell’istituto, del
    distretto, regionale e nazionale, prestano la propria assistenza e
    collaborazione gli ispettori tecnici.
  25. Possono essere chiamati a prestare la loro opera anche esperti e
    docenti universitari stranieri per l’aggiornamento dei docenti delle
    scuole con lingua d’insegnamento diversa da quella italiana. L’
    utilizzazione del predetto personale e’ regolata con apposito
    disciplinare tipo approvato dal Ministro della pubblica istruzione di
    concerto con il Ministro del tesoro.
  26. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
    aggiornamento educativi, possono organizzare direttamente iniziative
    di aggiornamento previo accordo con i consigli dei circoli o degli
    istituti interessati ovvero prestare, per lo stesso fine, opera di
    collaborazione tecnico-scientifica.
  27. Ai fini del coordinamento con l’istruzione universitaria, il
    Ministro della pubblica istruzione, come previsto dall’articolo 4
    della legge 9 maggio 1989 n. 168, sente il Ministro dell’universita’
    e della ricerca scientifica e tecnologica sulle iniziative di
    aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo,
    direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in
    collaborazione con le universita’ ed eventualmente con gli istituti
    regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, i
    cui oneri fanno carico al bilancio della pubblica istruzione.
  28. Le universita’, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge
    19 novembre 1990 n. 341, possono partecipare alla progettazione ed
    alla realizzazione di attivita’ culturali e formative promosse da
    terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione
    organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di
    istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi,
    anche di diritto privato.
    Art. 286.
    Piano straordinario pluriennale di aggiornamento per la scuola
    elementare
  29. Ad integrazione dei normali programmi di attivita’ di
    aggiornamento, in relazione all’attuazione del nuovo ordinamento e
    dei nuovi programmi per la scuola elementare, il Ministro della
    pubblica istruzione attua un piano straordinario pluriennale di
    aggiornamento ai sensi dell’articolo 132.
    Sezione III : Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
    educativi
    Art. 287.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
    Art. 288.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
    Art. 289.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
    Art. 290.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
    Art. 291.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
    Art. 292.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
    Art. 293.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
    Art. 294.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
    Art. 295.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
    Sezione IV: Disposizioni per le regioni a statuto speciale
    Art. 296.
    Disposizioni speciali per il Trentino-Alto Adige
  30. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nelle
    province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze
    in materia loro attribuite dallo statuto speciale per il
    Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della
    Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  31. Ai sensi dell’articolo 28 del testo unificato approvato con
    decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983 n. 89, la
    Provincia di Bolzano istituisce uno o piu’ istituti di ricerca,
    sperimentazione ed aggiornamento educativi, in relazione al
    particolare ordinamento scolastico vigente nella provincia stessa.
    Per l’utilizzazione di personale della scuola negli istituti di cui
    al presente comma lo Stato provvede ai sensi dell’articolo 294, commi
    2, 3, 4 e 6, per un numero di unita’ di comando da stabilire d’
    intesa con la provincia ai sensi dell’articolo 4 del citato testo
    unificato.
  32. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della
    Repubblica 15 luglio 1988 n. 405, la provincia di Trento,
    nell’esercizio delle proprie competenze, istituisce un istituto di
    ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi. Per
    l’utilizzazione di personale della scuola nell’istituto di cui al
    presente comma, lo Stato provvede ai sensi dell’articolo 294, commi
    2, 3, 4 e 6, per un numero di unita’ di comando da stabilire d’intesa
    con la provincia ai sensi dell’articolo 5 del citato testo unificato.
    Art. 297.
    Disposizioni speciali per la Valle d’Aosta
  33. Ai sensi dell’articolo 33 della legge 16 maggio 1978 n. 196, con
    legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell’articolo 3,
    lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, puo’
    essere istituito, sentito il consiglio scolastico regionale, un
    istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento
    educativi per la Valle d’Aosta, secondo gli articoli 287 e seguenti.
  34. L’istituto di cui al comma 1 svolge le funzioni di cui al
    presente capo con particolare riguardo alle esigenze connesse
    all’attuazione degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26
    febbraio 1948 n. 4.
  35. Il consiglio direttivo dell’istituto e’ nominato dalla regione.
  36. I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, di
    cui al primo alinea, dell’articolo 289, comma 1, sono eletti, al di
    fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti
    alle corrispondenti categorie in servizio nella regione.
  37. I tre membri, di cui al terzo alinea dell’articolo 289, comma 1,
    sono scelti dalla regione su sei nominativi proposti dal consiglio
    scolastico regionale al di fuori dei propri membri.
  38. I quattro membri, di cui al quarto alinea dell’articolo 289,
    comma 1, sono scelti d’intesa fra il Ministro della pubblica
    istruzione e la regione, su otto nominativi proposti dal Consiglio
    universitario nazionale.
  39. Il presidente e’ eletto dal consiglio direttivo tra i membri
    scelti dal consiglio regionale.
  40. La regione nomina il segretario dell’istituto, scegliendolo tra
    le categorie di cui all’articolo 294, comma 1.
  41. La regione provvede all’espletamento dei concorsi per
    l’assegnazione di personale comandato presso l’istituto, a norma
    dell’articolo 294, commi 2 e seguenti. L’assegnazione di tale
    personale e’ comunque subordinata all’accertamento della piena
    conoscenza della lingua francese.
  42. Qualora il personale da assegnare non presti servizio nelle
    scuole del territorio regionale, la regione inoltra la richiesta di
    assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, il quale adotta
    il provvedimento di comando.
  43. I contributi di cui all’articolo 295, comma 1, lettera a), e
    comma 2, nonche’ gli oneri per il personale comandato, sono a carico
    del bilancio della regione.
  44. Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed
    innovazione di ordinamenti, strutture e di aggiornamento culturale e
    professionale del personale direttivo e docente della scuola sono
    esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla regione, a
    seconda che si tratti di iniziative di interesse nazionale ovvero di
    interesse regionale.
    Art. 298.
    Disposizioni speciali per la Sicilia
  45. Nelle materie previste dal presente capo la regione Sicilia
    svolge le funzioni amministrative contemplate dal decreto del
    Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
    Sezione V : Norme finali
    Art. 299.
    Sede degli istituti
  46. Gli istituti regionali di cui al presente capo, fino a quando
    non avranno la disponibilita’ di propri locali, hanno sede presso gli
    uffici scolastici regionali, e nelle province di Trento e Bolzano
    presso gli uffici scolastici provinciali.
    Art. 300.
    Norme transitorie sul personale
  47. Il personale assunto dal soppresso Centro didattico nazionale
    denominato Centro europeo dell’educazione ed in servizio alla data di
    entrata in vigore della legge 30 luglio 1973, n. 477, e’ assunto, con
    decreto del Ministero della pubblica istruzione, in qualita’ di
    diurnista nelle categorie del personale non di ruolo di cui al regio
    decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, tenuto
    conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni esercitate.
  48. Ai fini del collocamento nei ruoli organici dell’amministrazione
    centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione si
    applica il disposto della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e i periodi
    di anzianita’ richiesti dalla legge stessa sono ridotti a meta’ a
    decorrere dalla data di assunzione di cui al comma 2.
  49. Il servizio prestato dal personale direttivo e docente presso i
    soppressi centri didattici e’ valido, a tutti gli effetti, come
    servizio di istituto nella scuola.
    Art. 301.
    Statuti e norme finali
  50. I consigli direttivi degli Istituti regionali di ricerca,
    sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo
    dell’educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica
    deliberano lo statuto per il funzionamento e la gestione
    amministrativo-contabile dell’ente. Lo statuto e’ approvato con
    decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
    Ministro del tesoro ed il Ministro della funzione pubblica, udito il
    Consiglio di Stato.
  51. Al riordinamento degli istituti di cui al comma 1 si provvede
    con i decreti legislativi da emanarsi in attuazione della delega
    recata dall’articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
    Capo II
    ORDINAMENTO DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE FISICA
    Art. 302.
    Organizzazione dell’insegnamento
  52. L’insegnamento dell’educazione fisica e’ obbligatorio in tutte
    le scuole ed istituti di istruzione secondaria.
  53. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662 )).
    Art. 303.
    Esoneri dalle esercitazioni pratiche
  54. Il capo d’istituto concede esoneri temporanei o permanenti,
    parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche incompatibili con lo
    stato di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli
    opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi da
    effettuarsi tramite la competente unita’ sanitaria locale.
  55. L’esonero e’ concesso anche ai candidati privatisti agli esami
    da sostenersi presso l’istituto, sulla base di idonea certificazione
    rilasciata agli interessati dalla competente unita’ sanitaria locale.
    Art. 304
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 GIUGNO 2009, N. 122 ))
    Art. 305.
    Sussidi
  56. Il Ministero della pubblica istruzione puo’ concedere sussidi
    per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a
    palestre.
  57. La corresponsione dei sussidi prevista dal comma 1 e’
    subordinata all’esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi
    o arredi,cui il sussidio si riferisce, esecuzione o fornitura che e’
    controllata dal provveditore agli studi.
    Art. 306.
    Docenti di educazione fisica a disposizione del CONI
  58. Il Ministro della pubblica istruzione puo’ mettere a
    disposizione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), per
    una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai
    campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali a essi
    comparabili, docenti di ruolo o non di ruolo di educazione fisica che
    siano atleti o preparatori tecnici di livello nazionale in quanto
    facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire
    loro la preparazione atletica e la preparazione alle gare sportive.
    Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti e’
    a carico del C.O.N.I.
  59. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 1 e’
    valido a tutti gli effetti, come servizio d’istituto nella scuola,
    salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto
    al congedo ordinario.
  60. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di
    cui al comma 1 si applica nei limiti di durata della nomina.
  61. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente
    articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze
    temporanee.
    Art. 307.
    (( (Organizzazione e coordinamento periferico) ))
    ((1. L’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di
    educazione fisica sono di competenza degli uffici scolastici
    regionali e del dirigente ad essi preposto, che puo’ avvalersi della
    collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di
    educazione fisica, il quale puo’ essere dispensato in tutto o in

parte dall’insegnamento)). ((67))

AGGIORNAMENTO (67)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l’art. 1, comma
328) che la presente modifica ha effetto dal 1 settembre 2015.
Art. 308.
Ruoli organici e cattedre

  1. I docenti di educazione fisica appartengono a distinti ruoli
    provinciali per la scuola media e per la scuola secondaria superiore.
  2. La cattedra di ruolo si istituisce in ogni scuola, anche quando
    essa abbia un numero settimanale di ore di lezione inferiore a 18,
    solo nel caso in cui sia possibile il completamento dell’orario
    presso altre scuole o istituti possibilmente nell’ambito del medesimo
    distretto e, comunque, in numero non superiore a tre. In tale caso la
    cattedra e’ istituita presso la scuola o istituto avente l’orario
    piu’ elevato.
  3. Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica
    sportiva, il docente puo’ assumere, in aggiunta all’orario d’obbligo,
    altre sei ore.
    Capo III
    INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DIRITTI
    DELLE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE
    Sezione I: Insegnamento della religione cattolica
    Art. 309.
    Insegnamento della religione cattolica
  4. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado
    l’insegnamento della religione cattolica e’ disciplinato dall’accordo
    tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo
    addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, e dalle
    intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera
    b).
  5. Per l’insegnamento della religione cattolica il capo di istituto
    conferisce incarichi annuali d’intesa con l’ordinario diocesano
    secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.
  6. I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica
    fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli
    stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle
    valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono
    avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica.
  7. Per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e
    di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla
    famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale
    nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica,
    riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e
    il profitto che ne ritrae.
    Art. 310.
    Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di
    scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
    religione cattolica.
  8. Ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo tra la Repubblica Italiana
    e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel
    rispetto della liberta’ di coscienza e della responsabilita’
    educativa dei genitori, e’ garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni
    ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
    dell’insegnamento della religione cattolica.
  9. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori
    esercitano tale diritto, su richiesta dell’autorita’ scolastica,
    senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di
    discriminazione.
  10. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento
    della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media
    ((e’ esercitato, per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscrizione
    non d’ufficio , dai genitori)) o da chi esercita la potesta’
    nell’adempimento della responsabilita’ educativa di cui all’articolo
    147 del codice civile.
  11. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano
    personalmente all’atto dell’iscrizione, per ogni anno scolastico, a
    richiesta dell’autorita’ scolastica, il diritto di scegliere se
    avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
    cattolica.
    Sezione II: Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla
    cattolica
    Sezione II: Diritti delle altre confessioni religiose diverse
    dalla cattolica.
    Art. 311.
    Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica
  12. La Repubblica Italiana, nel garantire la liberta’ di coscienza
    di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non
    universitarie, il diritto di avvalersi o di non avvalersi di
    insegnamenti religiosi.
  13. Per dare reale efficacia all’attuazione del diritto di avvalersi
    o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che
    l’insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle
    classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non
    avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell’insegnamento di
    altre materie, ne’ secondo orari che abbiano per i detti alunni
    effetti comunque discriminanti.
  14. Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica si
    osservano le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, in
    quanto applicabili, e quelle delle leggi emanate a seguito di intese
    tra lo Stato e singole confessioni religiose.
  15. Per le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese si osservano le
    disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 agosto 1984,
    n. 449.
  16. Per l’Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7?
    giorno si osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12
    della legge 22 novembre 1988, n. 516.
  17. Per le Assemblee di Dio in Italia si osservano le disposizioni
    di cui agli articoli 8 e 9 della legge 22 novembre 1988, n. 517.
  18. Per l’Unione delle Comunita’ ebraiche italiane si osservano le
    disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1989,
    n. 101.
    Capo IV
    ALUNNI IN PARTICOLARI CONDIZIONI
    Sezione I: Alunni handicappati
    Paragrafo I: Diritto all’educazione, all’istruzione e alla
    integrazione dell’alunno handicappato
    Art. 312.
    Principi generali
  19. L’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
    handicappate sono disciplinati dalla legge quadro 5 febbraio 1992 n.
    104, le cui disposizioni, per quanto concerne il diritto
    all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica sono
    richiamate nel presente paragrafo.
    Art. 313.
    Soggetti aventi diritto
  20. Epersona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
    psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e’ causa di
    difficolta’ di apprendimento, di relazione o di integrazione
    lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o
    di emarginazione.
  21. L’individuazione dell’alunno come persona handicappata, ai fini
    dell’esercizio dei diritti previsti dalla presente sezione, e’
    effettuata secondo i criteri stabiliti nell’atto di indirizzo e
    coordinamento di cui al comma 6 dell’articolo 314. In attesa
    dell’adozione dell’atto di indirizzo e coordinamento, al fine di
    garantire i necessari interventi di sostegno, all’individuazione
    provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo o
    un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso
    l’unita’ sanitaria locale di residenza dell’alunno.
    Art. 314.
    Diritto all’educazione ed all’istruzione
  22. Egarantito il diritto all’educazione e all’istruzione della
    persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi
    comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
  23. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
    potenzialita’ della persona handicappata nell’apprendimento, nella
    comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
  24. L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non puo’
    essere impedito da difficolta’ di apprendimento ne’ da altre
    difficolta’ derivanti dalle disabilita’ connesse all’handicap.
  25. All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed
    all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi
    funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della
    formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui
    definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei
    genitori della persona handicappata, gli operatori delle unita’
    sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente
    specializzato della scuola con la partecipazione del docente
    operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal
    Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le
    caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno
    e pone in rilievo sia le difficolta’ di apprendimento conseguenti
    alla situazione di handicap e le possibilita’ di recupero, sia le
    capacita’ possedute che devono essere sostenute, sollecitate e
    progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte
    culturali della persona handicappata.
  26. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale
    seguono, con il concorso degli operatori delle unita’ sanitarie
    locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli
    effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente
    scolastico.
  27. I compiti attribuiti alle unita’ sanitarie locali dai commi 4 e
    5 sono svolti secondo le modalita’ indicate con apposito atto di
    indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
    della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  28. Il profilo dinamico-funzionale e’ aggiornato a conclusione della
    scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e
    durante il corso di istruzione secondaria superiore.
  29. Ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico,
    temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la
    scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione
    scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d’intesa con le
    unita’ sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione,
    pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanita’ e del
    lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
    minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della
    scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori
    ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di
    handicap e per i quali sia accertata l’impossibilita’ della frequenza
    della scuola dell’obbligo per un periodo non inferiore a trenta
    giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
    dall’autorita’ scolastica mediante una relazione sulle attivita’
    svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, e’
    equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i
    minori sono iscritti.
  30. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli
    obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche
    mediante l’utilizzazione di personale in possesso di specifica
    formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
    i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida
    di personale esperto.
    Art. 315.
    Integrazione scolastica
  31. L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle
    sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si
    realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e
    seguenti anche attraverso:
    a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con
    quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi
    e con altre attivita’ sul territorio gestite da enti pubblici o
    privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le
    unita’ sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze,
    stipulano gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge
    8 giugno 1990, n. 142. (4)
    Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con i
    Ministri per gli affari sociali e della sanita’, sono fissati gli
    indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di
    programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e
    verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di
    socializzazione individualizzati, nonche’ a forme di integrazione tra
    attivita’ scolastiche e attivita’ integrative extrascolastiche. Negli
    accordi sono altresi’ previsti i requisiti che devono essere
    posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione
    alle attivita’ di collaborazione coordinate;
    b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi
    didattici nonche’ di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma
    restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
    all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante
    convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza
    pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale
    didattico;
    c) la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da
    realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
  32. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi
    del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
    successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire
    l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli
    alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivita’ di
    sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.
  33. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)).
  34. Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono
    garantite attivita’ didattiche di sostegno, con priorita’ per le
    iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera c), realizzate con
    docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari
    individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del
    conseguente piano educativo individualizzato.
  35. I docenti di sostegno assumono la contitolarita’ delle sezioni e
    delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione
    educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attivita’
    di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe

e dei collegi dei docenti.

AGGIORNAMENTO (4)
Si riporta in nota il testo dell’avviso di rettifica in G.U.
21/11/1994, n. 272 :” Alla pag. 97, all’art.315, al comma 1, la
lettera a) si compone di due periodi, che devono intendersi
conseguenti l’uno all’altro”.
Art. 316.
Modalita’ di attuazione dell’integrazione scolastica

  1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione
    e all’aggiornamento del personale docente per l’acquisizione di
    conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti
    handicappati ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente
    della Repubblica 23 agosto 1988 n. 399, nel rispetto delle modalita’
    di coordinamento con il Ministero dell’universita’ e della ricerca
    scientifica e tecnologica di cui all’articolo 4 della legge 9 maggio
    1989, n. 168. Il Ministero della pubblica istruzione provvede
    altresi’:
    a) all’attivazione di forme sistematiche di orientamento,
    particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio
    almeno dalla prima classe della scuola media;
    b) all’organizzazione dell’attivita’ educativa e didattica
    secondo il criterio della flessibilita’ nell’articolazione delle
    sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla
    programmazione scolastica individualizzata;
    c) a garantire la continuita’ educativa fra i diversi gradi di
    scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di
    scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo
    dell’esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli
    ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola
    dell’obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di eta’;
    nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei
    docenti, sentiti gli specialisti di cui all’articolo 314, su proposta
    del consiglio di classe, puo’ essere consentita una terza ripetenza
    in singole classi.
  2. Fino alla prima applicazione dell’articolo 9 della legge 19
    novembre 1990 n. 341, relativamente alle scuole di specializzazione,
    si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 325.
  3. L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei
    prescritti titoli di specializzazione e’ consentita unicamente
    qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Resta
    salvo il disposto dell’articolo 455, comma 12.
  4. Gli accordi di programma di cui all’articolo 315 comma 1,
    lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di
    aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unita’
    sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e
    di recupero individualizzati. Resta salvo il disposto dell’articolo
    479, comma 10.
    Art. 317.
    Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica
  5. Presso ogni ufficio scolastico provinciale e’ istituito un
    gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal
    provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi
    dell’articolo 455, due esperti designati dagli enti locali, due
    esperti delle unita’ sanitarie locali, tre esperti designati dalle
    associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative
    a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base
    dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro
    novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio
    1992 n. 104. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
  6. Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di
    istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di
    lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e
    studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di
    integrazione predisposte dal piano educativo.
  7. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza
    e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole
    scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unita’ sanitarie
    locali per la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi
    di programma di cui all’articolo 315 e agli articoli 39 e 40 della
    legge 5 febbraio 1992 n. 104, per l’impostazione e attuazione dei
    piani educativi individualizzati, nonche’ per qualsiasi altra
    attivita’ inerente all’integrazione degli alunni in difficolta’ di
    apprendimento.
  8. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da
    inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della
    giunta regionale. Il presidente della giunta regionale puo’ avvalersi
    della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione
    degli accordi di programma di cui alle disposizioni richiamate nel
    comma 3.
    Art. 318.
    Valutazione del rendimento e prove d’esame
  9. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti
    e’ indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per
    quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici,
    quali attivita’ integrative e di sostegno siano state svolte, anche
    in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune
    discipline.
  10. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli
    elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d’esame corrispondenti
    agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso
    dell’allievo in rapporto alle sue potenzialita’ e ai livelli di
    apprendimento iniziali.
  11. Nell’ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni
    handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi piu’ lunghi
    per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di
    assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
  12. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla
    valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con
    l’uso degli ausili loro necessari.
    Paragrafo II: Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno
    Art. 319.
    Posti di sostegno
  13. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)).
  14. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)).
  15. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)).
  16. Per l’assegnazione o l’utilizzazione nei posti di sostegno i
    docenti devono essere forniti di apposito titolo di specializzazione
    rilasciato ai sensi dell’articolo 325.
  17. L’utilizzazione nei posti di sostegno dei docenti privi dei
    prescritti titoli e’ consentita, a norma dell’articolo 315,
    unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo
    specializzati; trovano applicazione, al riguardo, le disposizioni
    contenute nell’articolo 455, comma 12.
    Art. 320.
    Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola
    elementare
  18. Per quanto concerne gli interventi a favore degli alunni
    portatori di handicap nella scuola elementare trovano applicazione le
    disposizioni contenute nell’articolo 127.
  19. Sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico
    distrettuale possono essere assicurate ulteriori forme di
    integrazione specialistica e di sostegno, nonche’ interventi
    socio-psico-pedagogici, secondo le rispettive competenze, dallo Stato
    e dagli enti locali, nei limiti delle rispettive disponibilita’ di
    bilancio.
    Art. 321.
    Programmazione educativa nella scuola media
  20. Nell’ambito delle attivita’ rientranti nella programmazione
    educativa di cui all’articolo 167 sono previste forme di integrazione
    e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da
    realizzare mediante l’utilizzazione dei docenti di sostegno.
  21. Nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap devono
    essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il
    servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno
    secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli enti locali
    preposti, nei limiti delle rispettive disponibilita’ di bilancio e
    sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico
    distrettuale.
    Paragrafo III: Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed
    altre scuole con particolari finalita’
    Art. 322.
    Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti
  22. L’obbligo scolastico si adempie per gli alunni non vedenti nelle
    classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole
    speciali di cui ai commi successivi.
  23. Scuole elementari statali speciali funzionano presso gli
    istituti per non vedenti di cui alla tabella allegata alla legge 26
    ottobre 1952 n. 1463 ed altre scuole di tale tipologia possono essere
    istituite – con le modalita’ di cui all’articolo 55 – presso altri
    istituti per non vedenti che siano riconosciuti ai fini
    dell’assolvimento dell’obbligo scolastico con decreto del Ministro
    della pubblica istruzione.
  24. Nelle province in cui le suddette scuole statali funzionano, il
    personale docente e’ iscritto in ruoli speciali provinciali. Il
    personale direttivo appartiene ad apposito ruolo speciale nazionale.
  25. Gli istituti di cui al precedente comma 2 continuano a fornire i
    locali occorrenti e a provvedere, oltreche’ ad ogni arredamento
    scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al
    funzionamento dei relativi internati, a tal fine obbligandosi con
    apposita convenzione da stipularsi con il competente provveditore
    agli studi. Le convenzioni sopra indicate sono sottoposte alla
    approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
  26. Gli alunni, nelle scuole elementari per non vedenti, non possono
    superare il numero di 15 per ciascuna classe.
  27. Nelle scuole elementari per non vedenti possono istituirsi corsi
    preparatori per coloro che, pur avendo conoscenze scolastiche gia’
    acquisite da vedenti, abbiano bisogno di apprendere i metodi
    tiflologici ai fini della prosecuzione degli studi.
  28. Oltre alle scuole medie derivanti dalla trasformazione delle
    scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi, possono
    essere istituite, con le modalita’ di cui all’articolo 56, scuole
    medie speciali per non vedenti.
  29. I programmi e gli orari delle scuole medie speciali per non
    vedenti sono determinati con decreto del Ministro della pubblica
    istruzione anche in relazione alle esigenze degli insegnamenti
    speciali in atto presso le scuole gia’ esistenti.
    Art. 323.
    Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti
  30. L’obbligo scolastico si adempie per gli alunni sordomuti nelle
    classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole
    speciali di cui ai commi successivi.
  31. Scuole elementari statali e scuole medie statali per sordomuti,
    oltre a quelle statizzate gia’ gestite dall’Ente nazionale protezione
    e assistenza sordomuti (E.N.S.), possono essere istituite con le
    modalita’ di cui agli articoli 55 e 56.
  32. Nelle scuole che accolgono alunni sordomuti sono assicurati la
    necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo
    le rispettive competenze dallo Stato e dagli enti locali preposti, in
    attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio
    scolastico distrettuale.
  33. I consigli scolastici provinciali, in accordo, con gli enti
    locali, sentite le associazioni dei minorati dell’udito, e sulla base
    dei programmi di cui al comma 3, predispongono, a livello
    provinciale, i programmi e le forme di integrazione e sostegno a
    favore degli alunni sordomuti.
  34. Allo stesso fine gli enti locali favoriscono il processo di
    integrazione sociale dei ragazzi sordomuti anche attraverso
    l’istituzione di servizi sociali aperti al di fuori delle scuole di
    cui al comma 2.
  35. Fino all’entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina
    dei convitti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, i
    convitti annessi alle istituzioni scolastiche statizzate, di cui al
    comma 2, sono posti, in via transitoria, alle dipendenze del
    Ministero medesimo.
  36. Dei consigli delle istituzioni statizzate di cui ai commi 2 e 6
    fanno parte un rappresentante dei non udenti, nominato dall’Ente
    nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.) e un
    rappresentante del comune in cui ha sede l’istituzione.
  37. Gli immobili di proprieta’ dell’E.N.S. adibiti a sedi
    scolastiche e convittuali, nonche’ gli arredi e le attrezzature
    didattiche e scientifiche assegnati in proprieta’ ai comuni
    conservano la destinazione originaria e comunque, anche nel caso di
    loro trasformazione patrimoniale, devono essere destinati ad
    istituzioni scolastiche o a servizi sociali.
    Art. 324.
    Scuole con particolari finalita’
  38. Sono scuole con particolari finalita’, ai sensi delle
    disposizioni del presente testo unico, oltre alle scuole funzionanti
    presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali
    per sordomuti anche le scuole funzionanti presso altre istituzioni
    statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione
    per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori
    di handicap e di minori in stato di difficolta’, nonche’ le scuole e
    gli istituti statali che si avvalgono, agli stessi fini, di
    interventi specializzati a carattere continuativo.
    Paragrafo IV: Titoli di specializzazione per l’insegnamento agli
    alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti.
    Art. 325.
    Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di
    specializzazione per l’insegnamento agli alunni handicappati, non
    vedenti e sordomuti.
  39. Il personale direttivo e docente preposto alle scuole per non
    vedenti e per sordomuti, alle scuole con particolari finalita’ ed
    alle sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono alunni
    portatori di handicap deve essere fornito – fino all’applicazione
    dell’articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 – di apposito
    titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso
    teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti
    riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del
    predetto corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica
    istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
  40. Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei
    requisiti prescritti per l’accesso ai posti di ruolo a cui si
    riferisce la specializzazione.
  41. Sono validi altresi’ quali titoli di specializzazione i titoli
    conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in
    vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n.
    970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data,
    purche’ a seguito di corsi indetti prima della data medesima.
    Sezione II: Alunni in particolari situazioni di disagio
    Art. 326.
    Interventi a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle
    tossicodipendenze
  42. A favore dei minori indicati nell’articolo 1 della legge 19
    luglio 1991 n. 216 sono attuati, nell’ambito delle strutture
    scolastiche e con le modalita’ ivi previste, interventi finalizzati
    ad eliminare le condizioni di disagio. Ai sensi degli articoli 104,
    105 e 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
    Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, concernenti interventi in materia
    di educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti
    dall’alcolismo, dal tabagismo, dall’uso delle sostanze stupefacenti o
    psicotrope, nonche’ dalle patologie correlate, si applicano, nel
    settore scolastico, le disposizioni di cui ai commi seguenti.
  43. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le
    attivita’ di educazione alla salute e di informazione sui danni
    derivanti dall’alcoolismo, dal tabagismo, dall’uso delle sostanze
    stupefacenti o psicotrope, nonche’ dalle patologie correlate.
  44. Le attivita’ di cui al comma 2 si inquadrano nello svolgimento
    ordinario dell’attivita’ educativa e didattica, attraverso
    l’approfondimento di specifiche tematiche nell’ambito delle
    discipline curricolari.
  45. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali
    differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di
    applicazione, per la promozione di attivita’ da realizzarsi nelle
    scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato
    tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da
    venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della
    prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione
    sociale, rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano
    di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma
    2 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
  46. Il comitato, che funziona sia unitariamente sia attraverso
    gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve
    approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
    a) della pedagogia preventiva;
    b) dell’impiego degli strumenti didattici, con particolare
    riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di
    comunicazione di massa;
    c) dell’incentivazione di attivita’ culturali, ricreative e
    sportive, da svolgersi eventualmente anche all’esterno della scuola;
    d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da
    altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla
    prevenzione primaria.
  47. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di
    loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni,
    delle province autonome e dei comuni.
  48. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del
    personale della scuola e’ data priorita’ alle iniziative in materia
    di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.
  49. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell’ambito
    provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi
    annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni
    scolastiche nell’esercizio della loro autonomia.
  50. Nell’esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un
    comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti
    nell’ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati
    distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui
    membri sono scelti tra esperti nei campi dell’educazione alla salute
    e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonche’ tra
    rappresentanti di associazioni di familiari. Detti comitati sono
    composti da sette membri.
  51. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a
    partecipare rappresentanti delle autorita’ di pubblica sicurezza,
    degli enti locali territoriali e delle unita’ sanitarie locali,
    nonche’ esponenti di associazioni giovanili.
  52. All’attuazione delle iniziative concorrono gli organi
    collegiali della scuola, nel rispetto dell’autonomia ad essi
    riconosciuta. Le istituzioni scolastiche interessate possono
    avvalersi anche dell’ assistenza del servizio ispettivo tecnico.
  53. Il provveditore agli studi d’intesa con il consiglio scolastico
    provinciale, e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza
    corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado
    sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall’uso
    di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche’ sul fenomeno criminoso
    nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A
    tal fine puo’ stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite
    convenzioni con enti locali, universita’, istituti di ricerca ed
    enti, cooperative di solidarieta’ sociale e associazioni iscritti
    all’albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dall’articolo
    116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
    Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. (( Ai fini delle assegnazioni di
    cui all’articolo 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con
    decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ai predetti
    corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione
    sulla stessa materia promosse dall’amministrazione scolastica a
    livello nazionale e periferico o da enti e associazioni
    professionali, previa autorizzazione dell’amministrazione medesima)).
  54. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori
    possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di
    solidarieta’ sociale e le associazioni iscritti nell’albo di cui
    all’articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente
    della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, entro i limiti numerici e
    con le modalita’ di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I
    corsi saranno finalizzati anche all’inserimento o al reinserimento
    nell’attivita’ lavorativa.
  55. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui
    all’articolo 456, possono essere disposte, nel limite massimo di
    cento unita’, ai fini del recupero scolastico e dell’acquisizione di
    esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni
    iscritti nell’albo di cui all’articolo 116 del testo unico approvato
    con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a
    condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i
    corsi di cui al comma 12.
  56. Il Ministero della pubblica istruzione assegna annualmente ai
    provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica
    di ciascuno, fondi per le attivita’ di educazione alla salute e di
    prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole
    scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con
    particolare riguardo alle iniziative di cui al comma 17.
  57. L’onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico
    -scientifico di cui al comma 4 e dei comitati di cui al comma 9 e’
    valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d’anno a decorrere
    dall’anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio
    decreto disciplina l’istituzione e il funzionamento del comitato
    tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e
    interdistrettuali e l’attribuzione dei compensi ai componenti dei
    comitati stessi.
  58. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto
    e con i servizi pubblici per l’assistenza socio-sanitaria ai
    tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza
    rivolti agli studenti all’interno delle scuole secondarie superiori.
  59. I centri possono realizzare progetti di attivita’ informativa e
    di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i
    servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le
    informazioni e le consulenze sono erogate nell’assoluto rispetto
    dell’anomimato di chi si rivolge al servizio.
  60. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi
    diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione,
    approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative
    all’educazione alla salute ed alla prevenzione delle
    tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare
    nell’ambito dell’istituto con la collaborazione del personale
    docente, che abbia dichiarato la propria disponibilita’. Nel
    formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in
    ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
  61. Le iniziative di cui al comma 19 rientrano tra quelle previste
    dall’articolo 10 comma 2, lettera e), del presente testo unico, e
    sono deliberate dal consiglio d’istituto, sentito, per gli aspetti
    didattici, il collegio dei docenti.
  62. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si
    svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, e’
    volontaria.
  63. Ai fini dell’accesso ai finanziamenti da valere sul fondo
    nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito presso la
    Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari
    sociali, il Ministero della pubblica istruzione propone
    all’approvazione del Ministro per gli affari sociali progetti mirati
    alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze, previa
    predisposizione di studi di fattibilita’, indicanti i tempi, le
    modalita’ e gli obiettivi che si intendono conseguire.
    Capo V
    NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO
    Art. 327.
    Interventi
  64. Le funzioni amministrative trasferite alle regioni ai sensi
    degli articoli 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della
    Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 in materia di diritto allo studio
    concernono tutte le strutture, i servizi e le attivita’ destinate a
    facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante
    servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di
    istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l’
    assolvimento dell’obbligo scolastico nonche’, per gli studenti capaci
    e meritevoli ancorche’ privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
    Le funzioni suddette concernono fra l’altro: gli interventi di
    assistenza medico-psichica; l’assistenza ai minorati pisco-fisici;
    l’erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole
    elementari.
  65. Le funzioni amministrative indicate nel comma 1 sono attribuite
    ai comuni che le svolgono secondo le modalita’ previste dalla legge
    regionale. La regione promuove le opportune forme di collaborazione
    tra i comuni interessati.
  66. Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito
    alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali
    concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.
  67. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
    di Bolzano esercitano nelle materie di cui al presente capo le
    competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle
    relative norme di attuazione.
    Capo VI
    DISCIPLINA DEGLI ALUNNI
    Art. 328.
    Sanzioni disciplinari
  68. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole medie e
    delle scuole e istituti di istruzione secondaria superiore, ivi
    compresi gli alunni dei licei artistici e degli istituti d’arte, sono
    stabilite con regolamento, salvo quanto disposto dai commi seguenti.
  69. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
  70. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
  71. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
  72. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
  73. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )).
  74. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole
    elementari sono stabilite con regolamento.
  75. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, secondo
    il relativo ordine di scuola, agli alunni delle scuole annesse ai
    convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato.
  76. Le norme disciplinari relative agli alunni dei convitti
    nazionali e degli educandati femminili dello Stato, concernenti
    infrazioni da essi compiute in qualita’ di convittori o
    semiconvittori, sono stabilite con regolamento.
    Capo VII
    NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI PROGRAMMI
    Art. 329.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
    Art. 330.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
    ((Capo VIII))
    Art. 330-bis
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 ))
    TITOLO VIII
    ISTRUZIONE NON STATALE
    Capo I
    SCUOLA MATERNA
    Art. 331
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
    MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
    Art. 332
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
    MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
    Art. 333
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
    MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
    Art. 334
    Titolo di studio prescritto per l’insegnamento
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) ((43))

AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l’art. 1-bis, comma 7)che
“l’articolo 334 del citato testo unico si applica limitatamente agli
effetti di cui all’articolo 1, comma 4-bis, secondo periodo, della
legge 10 marzo 2000, n. 62″.
Art. 335
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 336
Cittadini ed enti di Stati membri dell’Unione Europea

  1. E’ fatta salva l’applicazione della normativa comunitaria sulla
    equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto attiene l’
    apertura e la gestione delle scuole private e l’esercizio in esse
    dell’insegnamento, dei cittadini ed enti degli stati membri dell’

Unione Europea. ((40))

AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l’art. 1-bis,comma 7) che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli
articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonche’ per le disposizioni dell’articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.
Art. 337
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 338
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 339.
Sussidi alle scuole materne non statali

  1. Alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente
    alunni di disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi
    la refezione scolastica gratuita, il Ministero della pubblica
    istruzione, tenendo conto del numero degli alunni accolti e delle
    condizioni economiche e sociali della zona, puo’ corrispondere
    assegni, premi, sussidi e contributi entro il limite dello
    stanziamento iscritto a tal fine nello stato di previsione del

medesimo Ministero.(( 40 ))

AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l’art. 1-bis,comma 7) che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli
articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonche’ per le disposizioni dell’articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.
Art. 340
Ripartizione dello stanziamento di bilancio

  1. Le domande presentate dalle scuole materne per ottenere l’
    erogazione degli assegni, premi, sussidi e contributi debbono
    pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro i termini
    stabiliti dal Ministro, per il tramite dei provveditori agli studi
    che su di esse esprimono il loro motivato avviso, sentiti i pareri
    del consiglio scolastico provinciale e del comitato provinciale di
    assistenza e beneficienza.
  2. Il Ministro, in base alle domande pervenute, compila il piano
    annuale di ripartizione delle somme di cui al comma 1, tenendo
    soprattutto presenti le esigenze delle scuole materne del
    Mezzogiorno, delle isole e delle localita’ dichiarate economicamente
    depresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo

1978, n. 218. ((40))

AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l’art. 1-bis,comma 7) che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli
articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonche’ per le disposizioni dell’articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.
Art. 341
Provvidenze disposte da altre amministrazioni o enti

  1. Nella concessione degli assegni, premi, sussidi e contributi si
    tiene conto delle provvidenze eventualmente disposte allo stesso

titolo da parte di altre amministrazioni o enti. ((40))

AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l’art. 1-bis,comma 7) che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli
articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonche’ per le disposizioni dell’articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.
Art. 342
Predeterminazione dei criteri per la concessione dei sussidi

  1. Ai fini di cui all’articolo 339 si applica il disposto

dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ((40))

AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l’art. 1-bis,comma 7) che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli
articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonche’ per le disposizioni dell’articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.
Capo II
ISTRUZIONE ELEMENTARE
Art. 343
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 344
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) ((43))

AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250,convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l’art. 1-bis,comma 6) che
“nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento
della parita’ di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di
studio gia’ attivati, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di
parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai
sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare
fino al loro completamento. Le convenzioni in corso con le scuole
parificate non paritarie di cui all’articolo 344 del medesimo testo
unico si intendono risolte di diritto al termine dell’anno scolastico
in cui si completano i corsi funzionanti in base alle convenzioni;
conseguentemente, i contributi statali previsti dalle predette
convenzioni sono progressivamente ridotti in ragione delle classi
funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni frequentanti,
fino al completamento dei corsi. “
Art. 345
Convenzioni

  1. Le condizioni e le modalita’ per la stipula della convenzione ed
    i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti
    con regolamento governativo.
  2. E’ fatta salva l’applicazione della normativa comunitaria sulla
    equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l’
    apertura e la gestione delle scuole parificate e l’esercizio in esse
    dell’insegnamento, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell’

Unione Europea. ((43))

AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l’art. 1-bis,comma 7) che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli
articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonche’ per le disposizioni dell’articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia; inoltre
l’articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie.
Art. 346
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 347
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 348
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 349
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 350
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 351
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Capo III
ISTRUZIONE SECONDARIA
Art. 352
Scuole e corsi

  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
    CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
    CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
    CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
    CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
    CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
  6. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto ordinario
    in ordine alle istituzioni formative che operano nelle materie
    spettanti alle regioni stesse ai sensi delle disposizioni vigenti.
    Sono fatte salve altresi’ le competenze attribuite alle regioni a
    statuto speciale ed alle province autonome dai rispettivi statuti e

relative norme di attuazione. ((43))

AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l’art. 1-bis,comma 7) che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli
articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonche’ per le disposizioni dell’articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia; inoltre
l’articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie.
Art. 353
Soggetto gestore

  1. Le scuole non statali e i corsi di cui all’articolo 352 possono
    essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani
    che abbiano compiuto il trentesimo anno di eta’ e siano in possesso
    dei necessari requisiti professionali e morali. A tal fine sono
    equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti
    alla Repubblica.
  2. La stessa facolta’ di cui al comma 1 e’ riconosciuta alle
    persone giuridiche italiane ma in tal caso i requisiti sopra indicati
    per le persone fisiche devono essere posseduti dal rappresentante
    legale dell’ente.
  3. E’ fatta salva l’applicazione della normativa comunitaria sulla
    equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l’
    apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini ed
    enti degli Stati membri dell’Unione Europea.
  4. Non sono considerati stranieri agli effetti di quanto previsto
    dall’articolo 366 e sono quindi sottoposti all’esclusiva vigilanza
    del Ministero della pubblica istruzione, in conformita’ a quanto
    previsto nel presente titolo, le scuole, i corsi e gli organismi
    culturali mantenuti da enti religiosi stranieri dipendenti dalla
    Santa Sede che abbiano ottenuto la personalita’ giuridica in Italia.
  5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 3 e 4 l’apertura e il
    funzionamento di scuole e corsi gestiti da cittadini ed enti

stranieri sono disciplinati dall’articolo 366. ((43))

AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l’art. 1-bis,comma 7) che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli
articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonche’ per le disposizioni dell’articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia; inoltre
l’articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie.
Art. 354
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 355
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) ((43))

AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l’art. 1-bis,comma 6)
“nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento
della parita’ di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di
studio gia’ attivati, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di
parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai
sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare
fino al loro completamento.”
Art. 356
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) ((43))

AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l’art. 1-bis,comma 6)
“nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento
della parita’ di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di
studio gia’ attivati, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di
parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai
sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare
fino al loro completamento.”
Art. 357
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) ((43))

AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l’art. 1-bis,comma 6)
“nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento
della parita’ di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di
studio gia’ attivati, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di
parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai
sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare
fino al loro completamento.”
Art. 358.
Oneri a carico del soggetto gestore

  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
    CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
    2.(( IL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
    DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL
    PRESENTE COMMA)).
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
    CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
    CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
  4. Resta fermo il rilascio gratuito degli attestati e diplomi agli

alunni delle scuole medie, ai sensi dell’articolo 187. ((43))

AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l’art. 1-bis,comma 7) che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli
articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonche’ per le disposizioni dell’articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.
Art. 359
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 360
Personale direttivo e docente delle scuole pareggiate

  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
    CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
    CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
    CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
    CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO
    CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).
  6. Ai docenti di scuole secondarie pareggiate che passino, per
    effetto di statizzazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato,
    sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le
    norme vigenti per i docenti dei ruoli statali. Ad essi e ai presidi
    e’ riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera,
    il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate. ((43))
  7. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )).

AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250,convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l’art. 1-bis,comma 7) che
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto 250/2005 sono abrogate le
disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capi I, II e III,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, fatto
salvo il comma 6 dell’articolo 360, le cui disposizioni continuano ad
applicarsi nei confronti del personale dirigente e docente gia’ di
ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo
indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni
vigenti.
Art. 361
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 362
Scuole dipendenti dalle autorita’ ecclesiastiche

  1. Qualora si debba procedere alla sospensione o revoca del
    pareggiamento o riconoscimento legale di una scuola dipendente
    dall’ autorita’ ecclesiastica, il Ministro della pubblica
    istruzione ne da’ preventiva notificazione motivata alla medesima
    autorita’.
  2. I laureati in sacra teologia, di cui all’articolo 10
    dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato
    con legge 25 marzo 1985, n. 121, e i laureati in altre discipline
    ecclesiastiche sono ammessi a partecipare agli esami di
    abilitazione o di concorso per il conseguimento dell’abilitazione o
    dell’ idoneita’, ai soli fini dell’insegnamento nelle scuole
    dipendenti dalle autorita’ ecclesiastiche relativamente alle
    discipline per cui sono richieste le lauree in lettere o in
    filosofia. Agli stessi fini, i laureati in diritto canonico e in
    utroque iure sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione
    o di concorso per il conseguimento dell’abilitazione o della
    idoneita’, relativamente alle discipline giuridiche.
  3. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio
    o alla vita religiosa possono sostenere, in qualita’ di alunni
    esterni, esami di ammissione, d’idoneita’ e di licenza, con piena
    validita’, a tutti gli effetti, nelle scuole legalmente
    riconosciute dipendenti dall’autorita’ ecclesiastica. Essi possono
    altresi’ sostenere gli esami di maturita’ o di abilitazione, oltre
    che nelle scuole statali, nelle scuole dipendenti dall’anzidetta

autorita’ che siano sede degli esami di Stato. ((43))

AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l’art. 1-bis,comma 7) che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli
articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonche’ per le disposizioni dell’articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.
Art. 363
Licei linguistici

  1. I Licei linguistici privati possono ottenere il riconoscimento
    legale se conformati ad uno dei seguenti licei linguistici:
    a) Civica scuola superiore femminile “Alessandro Manzoni” di
    Milano;
    b) Civica scuola superiore femminile “Grazia Deledda” gia’
    “Regina Margherita” di Genova;
    c) Istituto di cultura e lingue “Marcelline” di Milano;
    d) Liceo linguistico femminile “Santa Caterina da Siena” di
    Venezia-Mestre;
    e) Liceo linguistico “Orsoline del Sacro Cuore” di Cortina
    d’Ampezzo.
  2. Il corso di studi dei licei linguistici e’ di durata
    quinquennale. I programmi sono approvati con decreto del Ministro
    della pubblica istruzione.
  3. Il titolo di studio finale assume la denominazione di licenza
    linguistica. Gli esami di licenza hanno luogo davanti ad
    un’apposita commissione giudicatrice, costituita in analogia alle
    norme che regolano gli esami di maturita’ a conclusione degli studi
    nelle scuole secondarie superiori.
  4. La licenza linguistica e’ titolo d’istruzione secondaria

superiore e da’ accesso alle facolta’ universitarie. ((43))

AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l’art. 1-bis,comma 7) che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli
articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonche’ per le disposizioni dell’articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.
Art. 364
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 365
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 ))
Art. 366
Scuole ed istituzioni culturali straniere in Italia

  1. Fatto salvo quanto previsto per i cittadini ed enti degli Stati
    membri dell’Unione Europea e quanto stabilito nell’articolo 353,
    comma 4, i cittadini e gli enti stranieri, che intendono istituire o
    gestire, nel territorio della Repubblica, scuole di qualunque ordine
    e grado, ed organismi culturali di qualunque tipo, quali accademie,
    corsi di lingue, istituti di cultura e d’arte, doposcuola, convitti,
    collegi, pensionati, corsi di conferenze e simili, devono essere
    muniti di una speciale autorizzazione. Le domande di autorizzazione
    devono essere presentate al prefetto della provincia, che le
    trasmette al Ministero degli affari esteri, il quale le inoltra al
    Ministero della pubblica istruzione, che delibera sulla concessione
    dell’autorizzazione.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a quelle
    scuole e a quegli organismi culturali di proprieta’ o diretta
    emanazione di persone od enti italiani, indirettamente promossi da
    enti o persone straniere o che siano controllati da tali enti o
    persone o che comunque con essi abbiano rapporti amministrativi, a
    meno che non si versi nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell’
    articolo 353.
  3. La vigilanza ed il controllo sulle scuole e sugli organismi
    culturali di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal Ministero della
    pubblica istruzione e dai provveditorati agli studi. Per l’esercizio
    di tali funzioni apposite direttive sono impartite dal Ministro della
    pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
  4. Il Ministro della pubblica istruzione puo’, con proprio decreto,
    emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri, ordinare la
    soppressione di quegli organismi culturali e la chiusura di quelle
    scuole straniere che, a suo giudizio, non siano ritenute idonee a
    continuare la propria attivita’. In casi, pero’, d’urgenza
    determinata da particolari contingenze, il prefetto competente per
    territorio puo’ ordinare la chiusura provvisoria di scuole od
    organismi culturali stranieri, informandone i competenti Ministeri.
  5. Le scuole e gli organismi culturali stranieri istituiti a
    seguito di accordi internazionali, svolgono la propria attivita’ nel
    modo indicato nei detti accordi. Sono tuttavia tenuti a fornire al
    Ministero della pubblica istruzione tutte le notizie che da questo

siano ad essi eventualmente richieste.((43))

AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l’art. 1-bis,comma 7) che
sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341,
342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli
articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonche’ per le disposizioni dell’articolo 366, riguardanti
le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.
Capo IV
ISTITUTI MUSICALI E SCUOLA DI MUSICA
Art. 367
Istituti musicali pareggiati

  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 )).
  3. Il trattamento giuridico ed economico dei direttori e dei
    docenti di ruolo, nonche’ del personale direttivo e docente
    incaricato e’ quello stabilito per il corrispondente personale dei
    conservatori di musica.
  4. Lo svolgimento della carriera dei direttori e dei docenti di
    ruolo degli Istituti musicali pareggiati e’ corrispondente a quello
    stabilito per i direttori e i docenti dei conservatori di musica.
    Art. 368
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
    Art. 369
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
    Capo V
    SCUOLE DI DANZA
    Art. 370
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
    Art. 371
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003, N. 132 ))
    Art. 372
    Esami e rilascio dei diplomi e degli attestati
  5. Gli esami nelle scuole di danza pareggiate sono presieduti da un
    commissario di nomina ministeriale.
  6. I diplomi e gli attestati rilasciati dalle scuole di danza
    pareggiate sono parificati a tutti gli effetti ai corrispondenti

titoli rilasciati dall’Accademia nazionale di danza. ((41))

AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l’art. 14,comma 1)
che ” per ciascuna istituzione, con l’emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all’articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”
Art. 373.
Denominazione delle scuole di danza

  1. Nessuna scuola di danza o di ballo, all’infuori dell’Accademia
    nazionale di danza, puo’ assumere o conservare la denominazione di
    Accademia.
    Art. 374
    Spese
  2. Le spese di viaggio e le indennita’ per i commissari e per il
    funzionario amministrativo di cui all’articolo 371, determinate in
    base alle disposizioni vigenti per il similare personale che si reca
    presso gli istituti musicali pareggiati, gravano a carico dell’ente

che provvede al mantenimento della scuola. ((41))

AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l’art. 14,comma 1)
che ” per ciascuna istituzione, con l’emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all’articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”
Art. 375.
Impiego di personale negli spettacoli di danza

  1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato i quali
    promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza
    abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare nei corpi di
    ballo o nei gruppi di danzatrici con preferenza le diplomate
    dell’Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.
    Capo VI
    ACCADEMIE DI BELLE ARTI
    Art. 376
    Riconoscimento
  2. Gli istituti mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti
    forniti di personalita’ giuridica possono ottenere il pareggiamento
    delle accademie di belle arti statali o il riconoscimento legale. Le
    relative condizioni e modalita’ sono stabilite con regolamento
    governativo adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto

1988, n. 400. ((41))

AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l’art. 14,comma 1)
che ” per ciascuna istituzione, con l’emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all’articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252,
372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”
TITOLO IX
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
E SCAMBI CULTURALI
Capo I
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
Art. 377.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane
all’estero

  1. I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all’estero
    sono riconosciuti secondo quanto disposto dagli articoli 629, 634 e
    635.
    Art. 378.
    Titoli di studio conseguiti in scuole italiane all’estero pareggiate
    o aventi riconoscimento legale
  2. I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane medie e
    negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all’
    estero, pareggiati o aventi riconoscimento legale, sono validi per la
    iscrizione ad istituti in Italia, anche se di tipo diverso, secondo
    le modalita’ previste dall’articolo 192, comma 3.
  3. Per l’ammissione alla prima classe della scuola media si
    prescinde dal giudizio sull’equipollenza del titolo presentato
    purche’ risulti che questo, nel paese di origine, corrispondeva ad un
    corso di studi valido per l’ammissione a scuole medie.
    Art. 379
    Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero dai
    lavoratori italiani e loro congiunti emigrati
  4. I (( cittadini di Stati membri dell’Unione europea, degli Stati
    aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della
    Confederazione elvetica )) che abbiano conseguito (( in uno Stato
    diverso dall’Italia )) un titolo di studio nelle scuole straniere
    corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono
    ottenere l’equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di
    studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di
    lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi
    stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione,
    d’intesa con il Ministro degli affari esteri.
  5. Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l’
    attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi istituiti ((
    in uno Stato diverso dall’Italia )) dal Ministero degli affari esteri
    ai sensi dell’articolo 636, comma 1, lettere a) e b), ovvero siano in
    possesso di un titolo straniero che comprenda la lingua italiana tra
    le materie classificate.
  6. I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei
    commi 1 e 2, rilasciano il documento comprovante l’equipollenza sulla
    base di tabelle stabilite con decreto del Ministro della pubblica
    istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
    di concerto con il Ministro degli affari esteri.
  7. I (( cittadini di Stati membri dell’Unione europea, degli Stati
    aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della
    Confederazione elvetica )) che abbiano conseguito (( in uno Stato
    diverso dall’Italia)) un titolo finale di studio nelle scuole
    straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione
    secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere
    l’equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio
    finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative
    eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di
    studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro
    della pubblica istruzione, composta di 7 membri, uno dei quali
    designato dal Ministero degli affari esteri.
  8. Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore
    agli studi al quale e’ stata presentata la domanda dell’interessato.
  9. I programmi e le modalita’ di svolgimento delle prove sono
    stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione,
    sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, d’intesa
    con il Ministro degli affari esteri.
  10. Il documento comprovante l’equipollenza e’ rilasciato dal
    provveditore agli studi.
  11. La validita’ in Italia di attestati di qualifica professionale
    acquisiti (( in uno Stato diverso dall’Italia )) da (( cittadini di
    Stati membri dell’Unione europea, degli Stati aderenti all’Accordo
    sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica )),
    diversi da quelli considerati nel terzo comma dell’ articolo 4 della
    legge 3 marzo 1971, n. 153, e’ concessa sulla base di tabelle di
    equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro del lavoro e
    della previdenza sociale, da emanarsi d’intesa con il Ministro degli
    affari esteri e sentito il Ministro della pubblica istruzione ove si
    tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il
    documento comprovante l’estensione della validita’ e’ rilasciato
    dall’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
  12. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 2006, N. 29 )).
    Art. 380
    (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 2006, N. 29 ))
    Art. 381.
    Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’ estero dai
    cittadini che hanno acquisito la cittadinanza italiana per
    matrimonio o naturalizzazione.
  13. Coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per
    matrimonio o per naturalizzazione possono beneficiare delle
    disposizioni di cui all’articolo 379, relativamente alle
    dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’
    estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane
    elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle
    scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali di
    istruzione secondaria superiore.
  14. Gli interessati devono esibire al provveditorato agli studi, a
    cui inoltrano la prescritta domanda di equipollenza, documentazione
    idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero.
  15. Le prove di cui all’articolo 379, comma 1, possono essere
    sostenute dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo
    soltanto dopo un soggiorno in Italia di almeno sei mesi. Gli
    interessati possono comprovare il requisito di cui al presente comma
    con qualunque documento proveniente dalla pubblica amministrazione
    che sia idoneo a provarlo.
    Art. 382.
    Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole straniere in
    Italia da cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto
    all’estero per motivi di lavoro o professionali o da loro
    congiunti.
  16. I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all’
    estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti
    possono beneficiare delle disposizioni di cui all’articolo 379,
    relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di
    studio, conseguiti nelle scuole straniere in Italia, corrispondenti
    alla licenza elementare e media italiana e ai titoli finali di studio
    dell’istruzione secondaria superiore, a condizione che l’iscrizione
    presso dette scuole straniere sia avvenuta per l’esigenza didattica
    di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera del
    medesimo o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola
    frequentata all’estero.
  17. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, verificato
    che la domanda di iscrizione e’ conforme a quanto disposto nel comma
    1 ed accertato che la scuola straniera in Italia e’ riconosciuta
    dallo Stato di riferimento ed autorizzata ai sensi dell’articolo 366
    rilascia nulla osta alla prosecuzione degli studi presso la scuola
    straniera.
  18. La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio e’
    rilasciata dal provveditorato agli studi a cui gli interessati
    inoltrano la relativa domanda, corredata dal nulla osta di cui al
    comma 2, nonche’ da un attestato rilasciato dall’autorita’ consolare
    comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia
    risieduto all’estero per motivi di lavoro o professionali propri o
    dei propri congiunti.
    Art. 383.
    Equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero dai profughi
  19. I cittadini italiani ed i loro familiari a carico, anche se di
    cittadinanza non italiana, con la qualifica di profugo di cui all’
    articolo 1 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 e dall’articolo 1
    della legge 15 ottobre 1991, n. 344, in possesso di titoli finali di
    studio, possono ottenerne l’equipollenza con i corrispondenti titoli
    finali di studio italiani. Coloro i quali siano in possesso di titoli
    di studio intermedi possono ottenerne l’equipollenza coi titoli di
    studio finali italiani di grado immediatamente inferiore.
  20. Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l’equipollenza, e’
    emanato dal provveditore agli studi della provincia nella quale gli
    interessati hanno stabilito o intendono stabilire la loro residenza.
    Le modalita’, le condizioni e i presupposti per l’emanazione del
    suddetto provvedimento sono stabiliti con decreto del Ministro della
    pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri.
  21. Sono fatte salve le disposizioni in materia di prosecuzione
    degli studi presso le scuole italiane statali, pareggiate o
    legalmente riconosciute, di cui agli articoli 377 e 378.
    Art. 384.
    Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai cittadini
    jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana
  22. Ai cittadini della ex Jugoslavia appartenenti alla minoranza
    italiana, costretti a lasciare il loro Paese per eventi bellici o per
    motivi di guerra civile, che abbiano ottenuto il permesso
    straordinario di soggiorno ai sensi dell’articolo 1 della legge 23
    dicembre 1991 n. 423 e successive modificazioni, si applicano le
    disposizioni di cui all’articolo 383.
  23. I soggetti di cui al comma 1, provenienti da scuole aventi
    riconoscimento legale secondo l’ordinamento scolastico della ex
    Jugoslavia, che chiedono l’iscrizione ad una classe della scuola
    dell’obbligo, sono iscritti, indipendentemente dall’eta’, alla classe
    a cui si viene iscritti nella scuola italiana dell’obbligo dopo un
    numero di anni di scolarita’ corrispondente a quelli frequentati
    all’estero con esito positivo. Il carattere legale della scuola di
    provenienza e’ attestato dalla competente autorita’ diplomatica o
    consolare italiana. La disposizione di cui al presente comma si
    applica anche ai cittadini italiani che sono costretti a lasciare la
    ex Jugoslavia per eventi bellici o per motivi di guerra civile.
  24. Ai fini dell’iscrizione a classi di istituti di istruzione
    secondaria superiore si applica l’articolo 378.
    Art. 385.
    Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nell’area culturale
    tedesca dai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti
    nella provincia di Bolzano.
  25. A norma dell’articolo 29 del testo unificato approvato con
    decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 le
    disposizioni contenute nell’articolo 379 si applicano anche ai
    cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti in provincia di
    Bolzano che abbiano conseguito nei paesi dell’area culturale tedesca
    un titolo finale di studio in scuole corrispondenti a istituti
    italiani di istruzione secondaria superiore non esistenti in
    provincia di Bolzano tra quelli con insegnamento in lingua tedesca.
  26. La provincia, ai sensi dell’articolo 9 del citato testo
    unificato, puo’ adeguare le prove integrative e i programmi d’esame
    previsti dall’articolo 379, nonche’ le modalita’ di svolgimento delle
    prove stesse, al particolare ordinamento delle scuole con
    insegnamento in lingua tedesca. Le competenze spettanti, ai sensi
    dell’articolo 379, al provveditore agli studi sono esercitate
    dall’intendente per la scuola in lingua tedesca.
  27. Su richiesta della provincia, il ministero della pubblica
    istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
    dichiara la equipollenza dei titoli rilasciati all’estero per la
    specializzazione all’insegnamento nelle scuole aventi particolare
    finalita’ di cui all’articolo 324, ivi comprese le scuole per non
    vedenti e sordomuti funzionanti nella provincia di Bolzano.
    Art. 386.
    Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in scuole elvetiche da
    cittadini italiani residenti a Campione d’Italia
  28. I benefici previsti dai precedenti articoli 379 e 382,
    relativamente all’equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle
    scuole elvetiche corrispondenti alle scuole italiane di istruzione
    secondaria superiore e di istruzione professionale, e dei titoli di
    studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti ai titoli di
    studio finali d’istruzione secondaria superiore italiani, sono estesi
    ai cittadini residenti a Campione d’Italia.
    Art. 387.
    Riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle
    qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari nei
    paesi di origine.
  29. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
    deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
    della pubblica istruzione, e’ disciplinato, in conformita’ con la
    normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e
    professionali, nonche’ delle qualifiche di mestiere acquisite dai
    cittadini extracomunitari nei paesi di origine, e sono istituiti
    altresi’ gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da
    svolgersi presso istituti scolastici italiani.
    Art. 388.
    Riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti in Italia e
    nella Repubblica di San Marino
  30. A norma dell’accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica
    di San Marino, ratificato e reso esecutivo con la legge 18 ottobre
    1984 n. 760, i titoli di studio conseguiti in ciascuno dei due Stati
    sono riconosciuti nell’altro Stato secondo le disposizioni ivi
    previste.
    Art. 389.
    Formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti comunitari
  31. In materia di formazione scolastica dei figli dei lavoratori
    migranti comunitari si applicano le disposizioni di cui all’articolo
    115.
    Art. 390.
    Scuole europee. Riconoscimento dei titoli di studio post-secondari
    rilasciati da un Paese membro della Comunita’ europea.
  32. Per l’equivalenza con i diplomi nazionali dei titoli di studio
    rilasciati dalla scuola europea di Lussemburgo e per il
    riconoscimento degli studi ivi compiuti si applicano le disposizioni
    statutarie rese esecutive in Italia con la legge 3 gennaio 1960 n.
    102 e le loro successive modificazioni.
  33. Per le scuole europee istituite in altri Paesi della Comunita’
    si applicano le disposizioni di cui al Protocollo del 13 aprile 1962
    reso esecutivo in Italia con la legge 19 maggio 1965 n. 577 e loro
    successive modificazioni.
  34. Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il
    Ministro della pubblica istruzione, si pronuncia con le modalita’ ivi
    previste, sul riconoscimento dei titoli di formazione professionale
    che diano accesso all’insegnamento nelle scuole statali e non statali
    di istruzione secondaria e artistica, compresi i conservatori e le
    accademie.
  35. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina a livello
    comunitario, alla equiparazione dei titoli di studio e professionali
    si provvede ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del decreto
    legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
    Art. 391.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1996, N. 777 ))
    Art. 392.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 777 ))
    Art. 393.
    Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dall’International
    School of Trieste
  36. Sono riconosciuti a tutti gli effetti i titoli di studio
    rilasciati dall’International School of Trieste. Il riconoscimento
    dei titoli di studio e’ subordinato all’accertamento della conoscenza
    della lingua italiana da parte dei candidati mediante prove d’esame.
    Capo II
    SCAMBI CULTURALI
    Art. 394.
    Scambi culturali
  37. Gli scambi di classi, gli scambi di alunni, gli scambi di
    docenti e le altre iniziative dirette a costituire rapporti in
    collaborazione tra le istituzioni scolastiche italiane e di altri
    Paesi sono disposte sulla base di accordi tra lo Stato italiano e i
    Paesi interessati, o sulla base di programmi predisposti dai
    competenti organi della Comunita’ Europea o delle altre
    organizzazioni internazionali a cui l’Italia partecipa.
  38. Per gli scambi di docenti si applica inoltre l’articolo 457.
    Parte Terza
    PERSONALE
    TITOLO I
    PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO,
    DIRETTIVO E ISPETTIVO
    Capo I
    FUNZIONE DOCENTE, DIRETTIVA E ISPETTIVA
    Art. 395.
    Funzione docente
  39. La funzione docente e’ intesa come esplicazione essenziale
    dell’attivita’ di trasmissione della cultura, di contributo alla
    elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a
    tale processo e alla formazione umana e critica della loro
    personalita’.
  40. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere
    il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attivita’
    connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti
    alla natura dell’attivita’ didattica e della partecipazione al
    governo della comunita’ scolastica.
    In particolare essi:
    a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale,
    anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
    b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno
    parte;
    c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative
    della scuola, deliberate dai competenti organi;
    d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive
    classi;
    e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso
    di cui siano stati nominati componenti.
    Art. 396.
    Funzione direttiva
  41. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di
    coordinamento delle attivita’ di circolo o di istituto; a tal fine
    presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura
    l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita
    le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le
    competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che
    non implichino assunzione di responsabilita’ proprie delle funzioni
    di ordine amministrativo.
  42. In particolare, al personale direttivo spetta:
    a) la rappresentanza del circolo o dell’istituto;
    b) presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la
    valutazione del servizio dei docenti, i consigli di intersezione,
    interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di
    circolo o di istituto;
    c) curare l’esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti
    organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
    d) procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad
    esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base
    dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto
    e delle proposte del collegio dei docenti;
    e) promuovere e coordinare, nel rispetto della liberta’ di
    insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attivita’
    didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell’ambito del
    circolo o dell’istituto;
    f) adottare o proporre, nell’ambito della propria competenza, i
    provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale
    docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;
    g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o
    nell’istituto;
    h) tenere i rapporti con l’amministrazione scolastica nelle sue
    articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno
    competenze relative al circolo e all’istituto e con gli organi del
    distretto scolastico;
    i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano
    medico e socio-psico-pedagogico;
    l) curare l’attivita’ di esecuzione delle normative giuridiche e
    amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la
    vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico, l’ammissione
    degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell’orario e
    del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei
    congedi e delle aspettative, l’assunzione dei provvedimenti di
    emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della
    scuola.
  43. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla
    programmazione dell’azione educativa, dispone l’assegnazione dei
    docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui
    all’articolo 121 del presente testo unico e l’assegnazione degli
    ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le
    condizioni per la continuita’ didattica, nonche’ la migliore
    utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali,
    assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.
  44. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai
    rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed alle direttrici e
    vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con gli
    adattamenti resi necessari dall’organizzazione e dalle finalita’
    proprie di dette istituzioni.
  45. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione
    direttiva e’ esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o
    dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell’articolo 7 del
    presente testo unico.
    Art. 397.
    Funzione ispettiva
  46. La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del
    Ministro della pubblica istruzione e nel quadro delle norme generali
    sull’istruzione, alla realizzazione delle finalita’ di istruzione e
    di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.
  47. Essa e’ esercitata da ispettori tecnici che operano in campo
    nazionale, in campo regionale e provinciale.
  48. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare
    le attivita’ di aggiornamento del personale direttivo e docente delle
    scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito
    ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento,
    all’impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di
    apprendimento, nonche’ alle iniziative di sperimentazione di cui
    curano il coordinamento; possono essere sentiti dai consigli
    scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono
    attivita’ di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni
    scolastiche (( ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministero
    della pubblica istruzione, )) dal sovrintendente scolastico regionale
    o dal provveditore agli studi; prestano la propria assistenza e
    collaborazione nelle attivita’ di aggiornamento del personale
    direttivo e docente nell’ambito del circolo didattico, dell’istituto,
    del distretto, regionale e nazionale.
  49. Gli ispettori tecnici svolgono altresi’ attivita’ di studio, di
    ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori
    generali, i capi dei servizi centrali, i sovrintendenti scolastici e
    i provveditori agli studi.
  50. Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige
    una relazione sull’andamento generale dell’attivita’ scolastica e dei
    servizi.
    Capo II
    RECLUTAMENTO
    Sezione I: Norme generali
    Art. 398.
    Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
    grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte
  51. I ruoli del personale direttivo e ispettivo sono nazionali.
  52. I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresi’,
    provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le
    disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento
    economico dei docenti elementari.
  53. I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente
    amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici
    scolastici provinciali.
    Sezione II: Reclutamento del personale docente ed educativo
    Art. 399
    Accesso ai ruoli
  54. L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna,
    elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli
    istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine
    annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per
    il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di
    cui all’articolo 401.
  55. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed
    esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno
    ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria
    permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della
    procedura concorsuale successiva.
    ((3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno
    scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di
    nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento,
    l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione
    scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo
    determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque
    anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di
    titolarita’, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o
    soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al
    personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio
    1992, n. 104, purche’ le condizioni ivi previste siano intervenute
    successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi
    concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui
    all’articolo 401 del presente testo unico.)) ((72))
    ((3-bis. L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del
    periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria
    finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo
    determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad
    eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami,
    di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo)).

((72))

AGGIORNAMENTO (67)
La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l’art. 1, comma 108)
che “Per l’anno scolastico 2016/2017 e’ avviato un piano
straordinario di mobilita’ territoriale e professionale su tutti i
posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti
assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale
personale partecipa, a domanda, alla mobilita’ per tutti gli ambiti
territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di
permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili
inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico
2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai
sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di
cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito
del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere
b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico
2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle
operazioni di mobilita’ su tutti gli ambiti territoriali a livello
nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale.
Limitatamente all’anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a
tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, anche in
deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere

l’assegnazione provvisoria interprovinciale”.

AGGIORNAMENTO (72)
Il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla
L. 20 dicembre 2019, n. 159, ha disposto (con l’art. 1, comma
17-novies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis
dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 17-octies del presente
articolo, non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di
lavoro. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale
immesso in ruolo con decorrenza precedente a quella indicata al comma
3 del medesimo articolo 399 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, come sostituito dal citato comma
17-octies del presente articolo”.
Art. 400.
Concorsi per titoli ed esami

  1. I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su
    base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e
    disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
    nonche’ per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative
    graduatorie hanno validita’ triennale a decorrere dall’anno
    scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono
    efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso
    successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio.
    L’indizione dei concorsi e’ subordinata alla previsione del
    verificarsi nell’ambito della regione, nel triennio di riferimento,
    di un’effettiva vacanza e disponibilita’ di cattedre o di posti di
    insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 442 per
    le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilita’
    professionale del personale docente recate dagli specifici contratti
    collettivi nazionali decentrati, nonche’ del numero dei passaggi di
    cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione
    professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto
    dall’articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  2. All’indizione dei concorsi di cui al comma 01 provvede il
    Ministero della pubblica istruzione, che determina altresi’ l’ufficio
    dell’amministrazione scolastica periferica responsabile dello
    svolgimento dell’intera procedura concorsuale e della approvazione
    della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell’esiguo
    numero dei posti conferibili si ponga l’esigenza di contenere gli
    oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il
    Ministero dispone l’aggregazione territoriale dei concorsi, indicando
    l’ufficio dell’amministrazione scolastica periferica che deve curare
    l’espletamento dei concorsi cosi’ accorpati. I vincitori del concorso
    scelgono, nell’ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il
    posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione.
  3. I bandi relativi al personale educativo, nonche’ quelli
    relativi al personale docente della scuola materna e della scuola
    elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle
    scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in
    possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano
    domanda.
  4. I concorsi constano di una o piu’ prove scritte, grafiche o
    pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei
    titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e
    professionali, nonche’, per gli insegnamenti di natura
    artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali.
  5. E’ stabilita piu’ di una prova scritta, grafica o pratica
    soltanto quando si tratti di concorsi per l’accesso ai ruoli del
    personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e
    degli istituti d’arte e la classe di concorso comprenda piu’
    insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
  6. Nel concorso per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento
    nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i
    candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale,
    di accertamento della conoscenza di una o piu’ lingue straniere e
    della specifica capacita’ didattica in relazione alle capacita’ di
    apprendimento proprie della fascia di eta’ dei discenti. Detta prova
    e’ integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono
    ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno
    ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.
  7. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni
    giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti
    dal comma 9.
  8. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue
    straniere oggetto della prova, nonche’, sentito il Consiglio
    nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il
    punteggio minimo necessario per il superamento della prova
    facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di
    cui al comma 4 tra prova d’esame e titoli. E’ attribuita specifica
    rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere,
    per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in
    una delle lingue straniere come sopra determinate.
  9. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui
    al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione
    articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale e’
    finalizzata all’accertamento della preparazione sulle problematiche
    educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi
    d’insegnamento e sugli ordinamenti.
  10. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti
    attinenti ai compiti di istituto.
  11. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonche’ i
    criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal
    Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
    della pubblica istruzione.
  12. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui
    quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la
    prova orale e venti per i titoli.
  13. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale
    i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a
    ventotto quarantesimi.
  14. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo
    congiuntamente secondo le modalita’ stabilite dal decreto del
    Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro,
    l’attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi,
    sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.
  15. Fino al termine dell’ultimo anno dei corsi di studio
    universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4
    della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano
    superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova
    orale conseguono l’abilitazione all’insegnamento, qualora questa sia
    prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano gia’
    abilitati possono avvalersi dell’eventuale migliore punteggio
    conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli
    altri fini consentiti dalla legge.
  16. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la
    prova orale si da’ luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei
    soli candidati che hanno superato dette prove.
  17. Nei concorsi per titoli ed esami puo’ essere attribuito un
    particolare punteggio anche all’inclusione nelle graduatorie di
    precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe
    di concorso o al medesimo posto.
  18. La graduatoria di merito e’ compilata sulla base della somma
    dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o
    pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. La
    predetta graduatoria e’ composta da un numero di soggetti pari, al
    massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento.
    ((71))
    15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del
    personale docente della scuola secondaria puo’ essere attribuito un
    punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa
    sulle tecnologie informatiche.
  19. L’ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure
    concorsuali provvede anche all’approvazione delle graduatorie.
  20. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 2015, N. 107.
  21. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124.
  22. Conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si
    collocano in una posizione utile in relazione al numero delle
    cattedre o posti messi a concorso.
  23. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli
    studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono
    invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
  24. La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla graduatoria

per la quale la nomina stessa e’ stata conferita.

AGGIORNAMENTO (71)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l’art. 1, comma
604) che “Sino al termine di validita’, le graduatorie di tutti i
gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per
le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui
all’articolo 400, comma 15, del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo
previsto dal bando, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo
per i vincitori del concorso”.
Art. 401
Graduatorie permanenti

  1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del
    personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi
    compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, sono trasformate in
    graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di
    cui all’articolo 399, comma 1.
  2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente
    integrate con l’inserimeno dei docenti che hanno superato le prove
    dell’ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima
    classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno
    chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente
    di altra provincia. Contemporaneamente all’inserimento dei nuovi
    aspiranti e’ effettuato l’aggiornamento delle posizioni di
    graduatoria di coloro che sono gia’ compresi nella graduatoria
    permanente.
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 APRILE 2004, N. 97, CONVERTITO CON
    MODIFICAZIONI DALLA L. 4 GIUGNO 2004, N. 143 )).
  4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce
    elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
  5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo
    l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi
    dell’articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate
    in graduatorie nazionali dall’articolo 8-bis del decreto-legge 6
    agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
    ottobre 1988, n. 426, nonche’ delle graduatorie provinciali di cui
    agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
  6. La nomina in ruolo e’ disposta dal dirigente
    dell’amministrazione scolastica territorialmente competente.
  7. Le disposizioni concernenti l’anno di formazione di cui
    all’articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in
    ruolo ai sensi del presente articolo.
  8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla
    graduatoria per la quale la nomina stessa e’ stata conferita.
  9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i
    necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti
    nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre

istituzioni educative. (32)

AGGIORNAMENTO (4)
Si riporta in nota il testo dell’avviso di rettifica in G.U.
21/11/1994, n. 272 :” Alla pag. 117, all’art.401, il comma 3, si
compone di due periodi, che devono intendersi conseguenti l’uno

all’altro”.

AGGIORNAMENTO (33)
Il D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla
L. 20 agosto 2001, n. 333, ha disposto (con l’art. 2, comma 3) che il
presente articolo si interpreta nel senso che l’integrazione e
l’aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del
punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in

posizione di parita’, dell’anzianita’ di iscrizione in graduatoria.

Art. 402.
Requisiti generali di ammissione

  1. Fino al termine dell’ultimo anno dei corsi di studi universitari
    per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge
    19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti
    e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi
    compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, e’ richiesto il
    possesso dei seguenti titoli di studio:
    a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o (( presso gli
    istituti magistrali, od abilitazione valida, )) per i concorsi a
    posti di docente di scuola materna;
    b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i
    concorsi a posti di docente elementare;
    c) laurea conformemente a quanto stabilito (( con decreto del
    Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per
    l’insegnamento )) della disciplina o gruppo di discipline cui il
    concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di
    insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti
    per i quali e’ sufficiente il diploma di istruzione secondaria
    superiore.
  2. Per le classi di concorso per le quali e’ prevista l’ammissione
    sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene
    conto dei titoli medesimi in luogo del titolo di studio.
    L’accertamento dei titoli, qualora non sia gia’ avvenuto, e’ operato
    dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima
    dell’inizio delle prove di esame.
  3. Per l’ammissione agli esami di concorso a cattedre di
    insegnamento dell’educazione musicale sono validi anche gli attestati
    finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi
    non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e
    gli istituti musicali pareggiati. Gli attestati rilasciati, a
    decorrere dal 1990, sono validi soltanto se conseguiti all’esito di
    corsi i cui programmi abbiano ottenuto l’approvazione ministeriale.
  4. Alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda
    e’, altresi’, richiesto il possesso dei requisiti per l’ammissione ai
    concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato.
  5. Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite di eta’
    previste dalle norme vigenti.
  6. Non si applica alcun limite di eta’ per la partecipazione ai
    concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento
    dell’abilitazione. Non si applica alcun limite di eta’ per la
    partecipazione ai concorsi per soli titoli.
    Art. 403.
    Requisito specifico di ammissione
  7. Per i concorsi a cattedre o a posti di insegnamento nelle scuole
    aventi particolari finalita’, in aggiunta ai titoli di studio di cui
    all’articolo 402 e’ richiesto il titolo di specializzazione.
    Art. 404.
    Commissioni giudicatrici
  8. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami
    sono presiedute da un professore universitario o da un preside o
    direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due
    docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianita’ nel ruolo,
    titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in
    possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica
    istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
    A ciascuna commissione e’ assegnato un segretario, scelto tra il
    personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla
    quarta.
  9. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici
    sono nominati, a seconda della competenza a curarne l’espletamento,
    dal sovrintendente scolastico regionale ovvero dal provveditore agli
    studi. Almeno un terzo dei componenti della Commissione deve essere
    di sesso femminile, salvo motivata impossibilita’.
  10. Essi sono scelti nell’ambito della regione in cui si svolgono i
    concorsi stessi.
  11. Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda
    che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in
    quiescenza, ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di
    inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla
    facolta’ di chiedere l’esonero dal servizio e di personale che a tale
    esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli
    elenchi, facendo piu’ frequente ricorso, nell’ordine, al primo ed al
    secondo di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il
    settantesimo anno di eta’ al momento dell’inizio del concorso. Per il
    personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal
    Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale
    docente, dai consigli scolastici provinciali.
  12. Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal
    Consiglio universitario nazionale.
  13. Ai fini di cui all’articolo 400, comma 3, il Ministro della
    pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il
    Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi
    per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonche’ i requisiti
    professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione
    delle predette commissioni e’ assicurata la presenza di almeno un
    componente idoneo ai fini dell’accertamento della conoscenza della
    lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove
    necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei
    requisiti stabiliti con il predetto decreto.
  14. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari
    componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al
    comma 6, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a
    diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di
    cui al medesimo comma 6.
  15. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie
    funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.
  16. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria
    ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
    le modalita’ di formazione degli elenchi e di costituzione delle
    commissioni giudicatrici.
  17. Modalita’ analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le
    commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del
    personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono
    presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da
    una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un
    direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un
    istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono
    composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con
    almeno cinque anni di anzianita’ nel ruolo.
  18. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le
    commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalita’ di scelta,
    con tre altri componenti, di cui uno puo’ essere scelto tra i presidi
    e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500
    concorrenti.
  19. In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle
    quali e’ preposto il presidente della commissione originaria, che a
    sua volta e’ integrata da un altro componente e si trasforma in
    sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il
    coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi’ costituite.
  20. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le
    commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o
    decaduti dalla nomina, provvede l’ufficio scolastico preposto allo
    svolgimento delle procedure concorsuali.
  21. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124.
  22. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228)).
  23. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo massimo
    assegnato, l’importo complessivo dei gettoni di presenza, determinato
    in base al totale delle giornate in cui vi sono state sedute, e’
    ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei componenti che si
    dimettano dall’incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti
    loro attribuibili e’ operata un’uguale riduzione sull’importo
    calcolato in base al numero delle giornate in cui essi hanno
    effettivamente partecipato alle sedute.
    Art. 405.
    Norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale docente
  24. Il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio
    decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
    alla revisione periodica della tipologia delle classi di concorso per
    l’accesso ai ruoli del personale docente, ivi compresi quelli dei
    conservatori di musica e delle accademie, in modo che esse
    corrispondano ad ampie aree disciplinari, pur nel rispetto di
    un’adeguata specializzazione.
    Art. 406.
    Esclusione
  25. L’esclusione dal concorso e’ disposta per difetto dei requisiti
    o per intempestivita’ della domanda o di documenti la cui
    presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza.
  26. L’esclusione e’ disposta dall’organo che cura lo svolgimento del
    concorso con provvedimento motivato di cui e’ data comunicazione
    all’interessato.
    Sezione III: Reclutamento del personale direttivo
    Art. 407.
    Concorsi
  27. I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale
    direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per
    tipi di istituzioni educative, ogni tre anni.
  28. Le graduatorie dei concorsi hanno validita’ triennale.
  29. I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al
    numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili
    all’inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando. Le nomine
    sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di
    organico conseguenti ad eventuali soppressioni; esse non sono, in
    ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione
    nell’anno scolastico successivo.
    Art. 408.
    Requisiti di ammissione
  30. Ai concorsi possono partecipare i docenti ed il personale
    educativo, forniti di laurea, che appartengono ai ruoli del tipo e
    grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo
    e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di
    almeno cinque anni effettivamente prestato.
  31. Ai fini dell’ammissione ai concorsi direttivi, sono da
    considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale
    docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi,
    coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo
    alla restituzione a detti ruoli.
  32. Fermo restando il requisito dell’anzianita’ di servizio, si
    osservano, per l’accesso ai posti direttivi di ciascun tipo e grado
    di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui ai
    successivi articoli.
    Art. 409.
    Scuola materna e scuola elementare
  33. Ai concorsi a posti di direttore didattico di scuola elementare
    sono ammessi i docenti delle scuole materne ed elementari forniti di
    una delle lauree che saranno determinate dal bando, o di diploma di
    abilitazione alla vigilanza scolastica.
    Art. 410.
    Scuola media
  34. Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi:
    a) i docenti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi
    laurea, nonche’ i docenti di ruolo di educazione fisica laureati;
    b) i docenti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di
    istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli
    istituti d’arte, nonche’ i vice rettori aggiunti del ruolo ad
    esaurimento, che nelle prove d’esame di un concorso a cattedre di
    scuola media abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.
    Art. 411.
    Scuole secondarie superiori
  35. Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo
    scientifico, di istituto magistrale, di istituti tecnici e di
    istituti professionali, esclusi quelli di cui al comma 3, sono
    ammessi i docenti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o
    di istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonche’ i docenti
    laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a
    cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si
    riferisce il posto direttivo.
  36. Ai medesimi concorsi sono altresi’ ammessi i presidi di ruolo
    della scuola media, i vice rettori dei Convitti nazionali e le vice
    direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove
    d’esame di un concorso a cattedre del tipo di istituto o scuola, cui
    si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di
    almeno 7 decimi.
  37. Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari,
    industriali e nautici e degli istituti professionali per
    l’agricoltura, per l’industria e l’artigianato e per le attivita’
    marinare sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli dei rispettivi
    tipi di istituto forniti di una delle lauree richieste per
    l’ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli
    istituti stessi.
  38. I docenti di materie non tecniche degli istituti di cui al
    precedente comma, sono ammessi a concorsi indicati nel comma 1,
    purche’ abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento degli
    istituti e scuole ivi indicate.
    Art. 412.
    Licei artistici ed istituti d’arte
  39. Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli
    istituti d’arte sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli di
    materie artistiche, professionali, di storia dell’arte o di storia
    dell’arte applicata, delle accademie di belle arti, dei licei
    artistici e degli istituti d’arte, forniti di laurea o del diploma di
    accademia di belle arti.
  40. Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel
    comma 1 per i docenti di materie artistico-professionali e di arte
    applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti
    d’arte per effetto di precedenti norme che non prevedono tali titoli
    e nei casi in cui per l’accesso all’insegnamento non sia richiesto
    alcun titolo di studio ai sensi dell’articolo 402.
    Art. 413.
    Istituti di educazione
  41. Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e
    vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, sono ammessi,
    rispettivamente, gli istitutori e le istitutrici delle predette
    istituzioni, forniti di laurea e di abilitazione all’insegnamento
    negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che abbiano
    maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni
    effettivamente prestato, nonche’ i vice rettori aggiunti del ruolo ad
    esaurimento con un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato.
    Partecipano inoltre i docenti di ruolo nelle scuole elementari
    forniti di laurea e di abilitazione all’insegnamento negli istituti e
    scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato almeno 5 anni di
    effettivo servizio di ruolo, nonche’ i docenti di ruolo, forniti di
    laurea, che abbiano prestato almeno 5 anni di servizio effettivo
    nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. Ai
    predetti concorsi sono altresi’ ammessi anche gli istitutori e le
    istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e
    professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un
    servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di
    laurea e abilitazione all’insegnamento negli istituti e scuole di
    istruzione secondaria.
  42. Ai concorsi a posti di rettore dei convitti nazionali e di
    direttrice degli educandati femminili dello Stato sono ammessi
    rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con anzianita’
    nel relativo ruolo di almeno 2 anni di servizio effettivamente
    prestato.
  43. Per quanto non previsto specificamente per i concorsi di cui al
    presente articolo si applicano le norme generali che disciplinano il
    reclutamento del personale direttivo della scuola.
    Art. 414.
    Commissioni giudicatrici
  44. Le commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale
    direttivo sono nominate con decreto del direttore generale o capo del
    servizio centrale competente e sono composte da:
    a) un docente universitario, con funzione di presidente;
    b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di
    scuola cui si riferisce il concorso;
    c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle
    scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;
    d) un funzionario dell’amministrazione della pubblica istruzione
    con qualifica di dirigente.
  45. I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti
    universitari ed il personale direttivo che abbia superato il periodo
    di prova, compresi in appositi elenchi.
  46. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di
    sesso femminile, salvo motivata impossibilita’.
  47. Gli elenchi sono compilati, per i docenti universitari, dal
    Consiglio universitario nazionale; per il personale direttivo, dal
    Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
  48. L’inclusione negli elenchi e’ effettuata a domanda sulla base di
    specifici requisiti culturali, professionali e di servizio,
    determinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le
    organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto.
    Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati
    a riposo da non piu’ di tre anni.
  49. Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le
    persone che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici non
    possono essere nominate nel quadriennio successivo.
  50. Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto
    tempestivamente alle integrazioni, l’organo competente nomina
    direttamente i componenti le commissioni medesime.
  51. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le
    commissioni di cui al comma 1 sono integrate, secondo le medesime
    modalita’ di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di
    500 o frazione di 500 concorrenti.
  52. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto
    del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti
    le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono
    corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente
    della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata. Il
    compenso al presidente e’ determinato con riferimento ad una sola
    sottocommissione con il maggior numero di candidati.
    Art. 415.
    Prove di esame e valutazione
  53. I concorsi per il reclutamento del personale direttivo constano
    di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare
    l’attitudine e la capacita’ del candidato all’esercizio della
    funzione direttiva.
  54. Le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 40 da
    assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli.
    Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti
    28 su 40 assegnati alla prova scritta.
  55. Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli
    istituti d’arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25
    da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli.
    Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti
    17,50 su 25 assegnati alla prova scritta.
  56. Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato
    almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d’esame, con non meno
    di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di
    preside dei licei artistici e degli istituti d’arte, almeno 35 dei 50
    punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.
  57. La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalita’
    formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di
    scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e ai
    mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di
    carattere socio-culturale e pedagogico dell’azione direttiva nella
    scuola, nonche’ sull’ordinamento scolastico e la relativa
    legislazione.
  58. La valutazione dei titoli viene effettuata solo per i candidati
    che abbiano superato la prova scritta e la prova orale.
  59. Il disposto di cui al comma 6 si applica anche alle procedure
    concorsuali in atto alla data del 1? febbraio 1994, per le quali non
    si sia provveduto alla valutazione dei titoli.
  60. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero
    di domande di partecipazione, puo’ disporre, con propria ordinanza,
    lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale o
    interregionale. In tal caso, il sovrintendente scolastico della sede
    ove ha luogo la prova scritta cura l’organizzazione delle operazioni
    relative allo svolgimento di tale prova.
    Art. 416.
    Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e criteri di
    ripartizione dei punteggi per i titoli
  61. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
    Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti per i
    concorsi per il reclutamento del personale direttivo:
    a) gli orientamenti programmatici per le prove di esame dei
    concorsi relativi a ciascun tipo di scuola e di istituzione
    educativa, nell’ambito degli argomenti indicati nel precedente
    articolo 415;
    b) i titoli valutabili, con particolare riguardo ad incarichi
    direttivi espletati, e le relative tabelle di valutazione.
    Art. 417.
    Graduatorie
  62. Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono
    compilate sulla base del punteggio risultante, per ciascun
    concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e
    dei punti assegnati per i titoli.
  63. Nei casi di parita’ di punteggio si applicano i criteri di
    preferenza stabiliti dall’articolo 5 del testo unico approvato con
    decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
    successive modificazioni e integrazioni.
  64. Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente
    indicata per ogni concorrente la votazione di esame.
  65. Le graduatorie sono approvate con decreto del competente
    direttore generale o capo del servizio centrale e sono utilizzabili,
    nell’ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il
    conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi
    riserva a favore di particolari categorie.
    Art. 418.
    Esclusioni
  66. Nei limiti del successivo articolo 497, sono esclusi dai
    concorsi a posti del personale direttivo, con provvedimento motivato
    del direttore generale o capo del servizio centrale competente,
    coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale
    docente ed educativo, una sanzione disciplinare superiore alla
    censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
    Sezione IV: Reclutamento del personale ispettivo
    Art. 419.
    Ruolo degli ispettori tecnici
  67. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio
    decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
    alla ripartizione dei posti del ruolo unico degli ispettori tecnici
    tra la scuola materna, elementare e secondaria, nell’ambito
    dell’Amministrazione centrale e di quella periferica e, relativamente
    alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori disciplinari.
  68. Agli ispettori tecnici si applicano le disposizioni di stato
    giuridico e di trattamento economico gia’ previste per gli ispettori
    tecnici centrali dal decreto del Presidente della Repubblica 30
    giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni.

((76))

AGGIORNAMENTO (76)
Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L.
5 marzo 2020, n. 12, ha disposto (con l’art. 3-bis, comma 3) che “A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 1, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al
personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero
dell’istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto,
le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello
Stato”.
Art. 420.
Concorsi a posti di ispettore tecnico

  1. L’accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico si consegue
    mediante concorsi per titoli ed esami, distinti a seconda dei
    contingenti risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1
    dell’articolo 419.
  2. Ai predetti concorsi sono ammessi:
    a) per il contingente relativo alla scuola materna, i direttori,
    i docenti di scuola materna, ed il personale direttivo della scuola
    elementare;
    b) per il contingente relativo alla scuola elementare, i docenti
    elementari, gli istitutori, le istitutrici e i direttori didattici di
    scuola elementare;
    c) per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti
    di istruzione secondaria superiore, nonche’ agli istituti d’arte ed
    ai licei artistici, i presidi e i docenti della scuola media e degli
    istituti di istruzione secondaria superiore, i vice rettori aggiunti
    del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei convitti
    nazionali, le vice direttrici e le direttrici degli educandati
    femminili dello Stato, nonche’ i presidi e i docenti dei licei
    artistici e degli istituti d’arte, i docenti dei conservatori di
    musica e delle accademie di belle arti.
  3. Per l’ammissione ai concorsi di cui al presente articolo e’
    richiesto il possesso della laurea, salvo i casi in cui,
    limitatamente all’istruzione artistica, per l’accesso
    all’insegnamento o a posti di preside, essa non sia prevista.
  4. Il personale docente ed educativo deve avere una anzianita’
    complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.
  5. Ai fini dell’ammissione ai concorsi ispettivi, sono da
    considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale
    docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi,
    coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo
    alla restituzione ai detti ruoli.
  6. I concorsi a posti di ispettore tecnico sono indetti ogni due
    anni dal Ministero della pubblica istruzione, nei limiti dei posti
    disponibili nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola,
    e tenuto conto dei settori d’insegnamento.
  7. I bandi stabiliscono altresi’ le modalita’ di partecipazione, il
    termine di presentazione delle domande, i titoli di ammissione e i
    titoli valutabili, nonche’ il calendario delle prove scritte.

((76))

AGGIORNAMENTO (76)
Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L.
5 marzo 2020, n. 12, ha disposto (con l’art. 3-bis, comma 3) che “A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 1, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al
personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero
dell’istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto,
le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello
Stato”.
Art. 421.
Commissioni esaminatrici

  1. Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono
    nominate con decreto del direttore generale o capo del servizio
    centrale competente e sono composte da:
    a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino
    un insegnamento compreso nel settore disciplinare di cui trattasi;
    b) un funzionario dell’amministrazione della pubblica istruzione
    con qualifica di dirigente;
    c) un ispettore tecnico.
  2. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice
    deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilita’.
  3. Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d’arte e
    i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a
    seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti
    delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica,
    dell’Accademia nazionale di danza e dell’Accademia nazionale d’arte
    drammatica.
  4. Il presidente e’ nominato tra i membri di cui alla lettera a)
    del comma 1.
  5. Sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto
    del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai componenti
    le commissioni giudicatrici previste dal presente articolo sono
    corrisposti i compensi stabiliti dal predetto decreto del Presidente
    della Repubblica e successive modificazioni, in misura triplicata.

((76))

AGGIORNAMENTO (76)
Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L.
5 marzo 2020, n. 12, ha disposto (con l’art. 3-bis, comma 3) che “A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 1, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al
personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero
dell’istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto,
le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello
Stato”.
Art. 422.
Prove d’esame

  1. I concorsi per titoli ed esami di ispettore tecnico constano di
    tre prove scritte e di una prova orale.
  2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 45
    da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla
    valutazione dei titoli.
  3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
    nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su
    45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova
    orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una
    votazione non inferiore a punti 20 su 25.
  4. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola materna ed
    elementare, la prima prova scritta verte su problemi
    pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola; la
    seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza
    sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare
    riguardo a quelli dei Paesi della Comunita’ europea.
  5. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola media e per
    gli istituti di istruzione secondaria superiore, la prima prova
    scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su
    argomenti attinenti agli insegnamenti compresi nei relativi settori
    disciplinari; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed
    esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunita’
    europea.
  6. La prova orale e’ intesa ad accertare la capacita’ di
    elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche
    mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonche’
    sulla legislazione scolastica italiana.
  7. La valutazione dei titoli e’ effettuata soltanto nei riguardi
    dei candidati che abbiano superato la prova orale.
  8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
    Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i
    programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.

((76))

AGGIORNAMENTO (76)
Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L.
5 marzo 2020, n. 12, ha disposto (con l’art. 3-bis, comma 3) che “A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 1, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al
personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero
dell’istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto,
le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello
Stato”.
Art. 423.
Graduatorie

  1. Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono
    approvate con decreto del direttore generale competente.
  2. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di
    esame ed il colloquio con la valutazione prescritta, sono collocati
    in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove
    anzidette e dei punti assegnati per i titoli.
  3. A parita’ di punteggio si applicano i criteri di preferenza
    stabiliti dall’articolo 5 del testo unico approvato con decreto del
    Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
    modificazioni e integrazioni.
  4. I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il
    numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell’ordine della
    graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne
    siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione
    della graduatoria stessa.
    Art. 424.
    Esclusioni
  5. Nei limiti di cui al successivo articolo 497, sono esclusi dai
    concorsi a posti del personale ispettivo tecnico, con provvedimento
    motivato del direttore generale, oltre coloro che risultino sforniti
    dei requisiti prescritti, coloro che abbiano riportato, dopo la
    nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare
    superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

((76))

AGGIORNAMENTO (76)
Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L.
5 marzo 2020, n. 12, ha disposto (con l’art. 3-bis, comma 3) che “A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 1, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al
personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero
dell’istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto,
le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello
Stato”.
Sezione V: Reclutamento del personale docente, direttivo ed ispettivo
delle scuole con lingua d’insegnamento diversa dall’italiano.
Paragrafo I: Scuole con lingua d’insegnamento slovena di Trieste e
Gorizia.
Art. 425.
Reclutamento del personale docente

  1. Per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola
    materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di
    istruzione secondaria e degli istituti d’arte e dei licei artistici
    con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e
    Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli
    titoli a norma del presente testo unico.
  2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua
    materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti
    articoli.
  3. Per l’ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di
    lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di
    insegnamento slovena e’ richiesta adeguata conoscenza della lingua
    slovena, da dimostrare, sia per l’ammissione ai concorsi per titoli
    ed esami sia per l’ammissione ai concorsi per soli titoli con un
    colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata dal
    sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.
  4. Sono esonerati dal colloquio di cui al comma 3 gli aspiranti che
    abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole
    con lingua di insegnamento slovena.
  5. Nei concorsi a posti di docente della scuola materna e della
    scuola elementare e a cattedre di istituti o scuole di istruzione
    secondaria e degli istituti d’arte e licei artistici diverse da
    quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, le prove
    dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai
    concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno
    maturato l’anzianita’ di servizio di cui alla lettera b)
    dell’articolo 401 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
  6. Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di
    insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano in possesso
    di un titolo di studio conseguito all’estero dichiarato equipollente
    dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
    nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell’ammissione ai
    predetti concorsi.
  7. Ai fini previsti dagli articoli 403 e 481 il Ministero della
    pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
    istruzione, puo’ dichiarare equipollenti titoli di specializzazione
    conseguiti all’estero a seguito della frequenza di corsi in lingua
    slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi.
    Art. 426.
    Bandi di concorso e commissioni esaminatrici
  8. I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con
    lingua di insegnamento slovena sono provinciali e sono indetti dai
    provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la
    scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria
    superiore con lingua di insegnamento slovena sono regionali e sono
    indetti dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia
    Giulia.
  9. Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione
    impartisce le disposizioni generali per l’organizzazione dei
    concorsi. L’ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure
    concorsuali provvede, con atto avente carattere definitivo, anche
    all’approvazione delle relative graduatorie e all’assegnazione della
    sede ai vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono
    comunque adottati dal provveditore agli studi territorialmente
    competente. I titoli di abilitazione sono rilasciati dal
    sovrintendente scolastico regionale.
  10. Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi
    per l’insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane,
    sono formate da personale che abbia piena conoscenza della lingua
    slovena.
  11. I presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui al comma 3,
    sono scelti di regola tra coloro che prestano servizio nelle scuole
    con lingua d’insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della
    lingua slovena.
  12. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle
    commissioni giudicatrici sono compilati, ogni quadriennio, dalla
    commissione di cui all’articolo 624, che assiste il sovrintendente
    scolastico della regione Friuli-Venezia Giulia per i problemi
    riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d’insegnamento
    slovena.
  13. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
    disposizioni dettate dall’articolo 404 e, in particolare, quella di
    cui al comma 3.
    Paragrafo II: Scuole con lingua d’insegnamento tedesca, scuole delle
    localita’ ladine della provincia di Bolzano e scuole delle localita’
    ladine della provincia di Trento.
    Art. 427.
    Reclutamento del personale docente
  14. Per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola
    elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, degli
    istituti d’arte e licei artistici con lingua d’insegnamento tedesca e
    delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle localita’
    ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per
    titoli ed esami e per titoli a norma del presente testo unico.
  15. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua
    materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle localita’ ladine,
    i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del
    Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
  16. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo,
    ad eccezione di quelli per l’insegnamento dell’italiano, le prove si
    svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi
    esclusivamente coloro che hanno maturato l’anzianita’ di servizio di
    cui alla lettera b) dell’articolo 401 nelle scuole con lingua di
    insegnamento tedesca o nelle scuole delle localita’ ladine.
  17. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento
    tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle
    classi di concorso di tedesco nella scuola media in lingua italiana
    della provincia di Bolzano e di tedesco negli istituti di istruzione
    secondaria superiore in lingua italiana della provincia di Bolzano,
    possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di
    studio conseguito all’estero, dichiarato equipollente dal Ministero
    della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
    pubblica istruzione ai soli fini dell’insegnamento. ((PERIODO
    SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 2015, N. 107)).
  18. Nelle scuole d’istruzione primaria e secondaria della provincia
    di Bolzano i concorsi relativi alle discipline da impartire in lingua
    diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua di
    insegnamento.
  19. Per l’insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, a
    seconda che si tratti di scuole in lingua tedesca o di scuole in
    lingua italiana, e’ richiesta una adeguata conoscenza della lingua
    d’insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi
    a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26
    luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Nei confronti del
    personale non di ruolo il relativo attestato conserva validita’ oltre
    il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini
    dell’accesso al ruolo, sempreche’ gli interessati continuino a
    prestare servizio in qualita’ di docenti non di ruolo o si trovino
    inclusi nelle relative graduatorie.
  20. Per il reclutamento del personale docente delle scuole delle
    localita’ ladine della provincia di Trento si applicano le
    disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
    Art. 428.
    Bandi di concorsi e commissioni esaminatrici
  21. I concorsi di cui all’articolo 427 sono provinciali e sono
    indetti dai competenti intendenti scolastici.
  22. Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con
    provvedimenti aventi carattere definitivo.
  23. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento
    nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi
    per il ruolo dei docenti di lingua italiana nelle scuole elementari
    in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l’insegnamento di
    lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e
    scuole di istruzione secondaria e negli istituti d’arte e licei
    artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna
    tedesca.
  24. Le commissioni dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole
    delle localita’ ladine sono formate da personale di madre lingua
    corrispondente a quella nella quale e’ impartito l’insegnamento cui
    si riferisce il concorso.
    Paragrafo III: Disposizioni comuni al personale delle scuole in
    lingua slovena delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle localita’ ladine.
    Art. 429.
    Reclutamento del personale direttivo
  25. Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di ogni
    tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento
    slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle localita’
    ladine sono ammessi i docenti ed il personale educativo di ruolo
    delle rispettive scuole ed istituzioni in possesso dei requisiti
    prescritti dal presente testo unico.
  26. Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena,
    sono regionali e sono indetti dal sovrintendente scolastico regionale
    del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua
    tedesca o delle localita’ ladine sono provinciali e sono indetti dai
    competenti intendenti scolastici.
  27. Gli organi predetti approvano le graduatorie con provvedimenti
    aventi carattere definitivo.
  28. Per il reclutamento del personale direttivo delle scuole delle
    localita’ ladine della provincia di Trento si applicano le
    disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
    Art. 430.
    Reclutamento del personale ispettivo
  29. Nei concorsi a posti di ispettore tecnico e’ riservato apposito
    contingente da destinare alle scuole di cui al presente capo.
  30. Concorre ai posti del predetto contingente il personale docente
    e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
    educative con lingua di insegnamento diversa dall’italiano, purche’
    in possesso dei requisiti prescritti dal presente testo unico.
    Art. 431.
    Prove d’esame e valutazione dei titoli
  31. Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio
    nazionale della pubblica istruzione, stabilisce, per i concorsi per
    titoli ed esami del personale docente e per i concorsi a posti del
    personale direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al presente
    capo, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili.
  32. Con lo stesso decreto sono stabilite le valutazioni per i
    concorsi per soli titoli a posti del personale docente.
    Art. 432.
    Rinvio
  33. Per quanto non e’ previsto dal presente capo si applicano le
    norme di carattere generale che disciplinano i concorsi per il
    reclutamento del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente
    della scuola.
  34. Sono fatte salve le disposizioni contenute nello statuto
    speciale per il Trentino-Alto Adige e nelle relative norme di
    attuazione in materia di ordinamento scolastico in provincia di
    Bolzano.
    Sezione VI: Norme sulle commissioni di concorso
    Art. 433.
    Incompatibilita’
  35. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso
    coloro che abbiano relazioni di parentela o affinita’ entro il quarto
    grado con uno o piu’ concorrenti.
    Art. 434.
    Esonero dall’insegnamento
  36. Il personale direttivo e docente nominato presidente o
    componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed
    esami o per soli titoli, puo’ essere esonerato, a domanda, dagli
    obblighi di servizio per tutto il periodo di partecipazione ai lavori
    delle commissioni.
  37. Se detti lavori si concludono dopo il 31 marzo, il personale
    docente, eventualmente esonerato, che nel corso dell’anno scolastico
    abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi, riprende il
    suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori della
    commissione si concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella
    scuola in supplenze o in attivita’ parascolastiche o nei corsi di
    recupero e di sostegno.
  38. Il posto occupato dal personale esonerato e’ conferito come
    supplenza di durata pari al periodo dell’esonero.
  39. Il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni
    esaminatrici e’ valido a tutti gli effetti come servizio di istituto
    nella scuola.
    Art. 435.
    Norma comune sulle procedure concorsuali
  40. Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle prove dei
    concorsi per titoli ed esami, puo’ essere chiamato a svolgere le
    funzioni di vigilanza, in caso di necessita’, il personale direttivo,
    docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in
    servizio nelle scuole prescelte quali sede d’esame. Le procedure
    attuative sono oggetto di specifica ordinanza del Ministro della
    pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni sindacali
    della scuola maggiormente rappresentative.
    Sezione VII: Nomine in ruolo
    Art. 436.
    Nomina ed assegnazione della sede
  41. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di
    cui agli articoli 442 e 470, comma 1. L’assegnazione della sede e’
    disposta, secondo l’ordine di graduatoria, tenuto conto delle
    preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle
    cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti
    delle dotazioni organiche aggiuntive.
  42. Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine
    stabilito, e di accettazione condizionata, l’interessato decade dalla
    nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla
    graduatoria per la quale la nomina stessa e’ stata conferita.
  43. Il personale, che ha accettato la nomina con l’assegnazione
    della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo
    e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l’assunzione del
    servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato e’
    immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di
    personale contemplato dal presente testo unico.
  44. Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola
    accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il
    termine stabilito.
  45. Il personale scolastico di ruolo in servizio all’estero, il
    quale a seguito del superamento di un concorso possa accedere ad
    altro ruolo, puo’ chiedere la proroga dell’assunzione in servizio e
    dell’effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non
    superiore a tre anni. I relativi effetti giuridici ed economici
    decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.
    Art. 437.
    Nomina in prova e decorrenza della nomina
    (( 1. Il personale docente, educativo e direttivo della scuola )) e
    delle istituzioni educative e’ nominato in prova.
  46. La nomina decorre dalla data di inizio dell’anno scolastico.
  47. Il personale docente ed educativo cosi’ nominato, e’ ammesso ai
    sensi dell’articolo 440, ad un anno di formazione, che e’ valido come
    periodo di prova.
    Art. 438.
    P r o v a
  48. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il
    servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180
    giorni nell’anno scolastico.
  49. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il
    periodo di prova del personale docente e’ valido anche se prestato
    per un orario inferiore a quello di cattedra.
  50. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato
    sulla cattedra, sul posto o nell’ufficio per il quale la nomina e’
    stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo
    di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti
    dall’amministrazione scolastica.
  51. Per il personale direttivo la conferma in ruolo e’ disposta con
    decreto del direttore generale o capo del servizio centrale
    competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli
    studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita
    ispettiva.
  52. Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni
    di effettivo servizio, la prova e’ prorogata di un anno scolastico,
    con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in
    ruolo.
  53. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi.
    Art. 439.
    Esito sfavorevole della prova
  54. In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli
    studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di
    personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito
    il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di
    personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria
    superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale
    competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
    se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali,
    provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da
    altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di
    provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione
    giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel
    ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno
    scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.
    Art. 440.
    Anno di formazione
  55. Durante l’anno di formazione il Ministero della pubblica
    istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere
    nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
    aggiornamento educativi e le universita’, e tramite i provveditorati
    agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.
  56. L’anno di formazione ha inizio con l’anno scolastico dal quale
    decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua
    validita’ e’ richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
  57. L’anno di formazione e’ svolto, anche per i docenti nominati in
    relazione a disponibilita’ risultanti dalle dotazioni organiche
    aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle
    cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti
    all’espletamento delle attivita’ istituzionali, ivi comprese quelle
    relative all’utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche
    aggiuntive previste dall’articolo 455.
  58. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell’anno
    di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del
    servizio una relazione sulle esperienze e sulle attivita’ svolte.
    Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal
    capo d’istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime
    il parere per la conferma in ruolo.
  59. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale
    educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello
    Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e
    dell’Accademia nazionale di danza.
  60. Compiuto l’anno di formazione il personale docente consegue la
    conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto
    conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il
    provvedimento e’ definitivo.
    Sezione VIII: Organici
    Art. 441.
    Istituzione delle cattedre e posti orario
  61. Negli istituti statali di istruzione secondaria le cattedre sono
    istituite anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle
    classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo,
    purche’ nel complesso le ore di insegnamento non siano inferiori a
    quelle previste per l’istituzione di una cattedra della stessa
    materia.
  62. A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni
    staccate o nelle scuole coordinate o in corsi (( e classi di altri
    istituti funzionanti )) sia nella stessa sede sia in sede diversa
    della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile,
    nonche’ le ore disponibili dei corsi serali.
    Art. 442.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39))

AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l’art. 19,comma
3)che le disposizioni del presente articolo sono continuano ad
applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi
di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono
abrogate, a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo
esaurimento delle predette sezioni e classi.
Art. 443.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449))
Art. 444.
Criteri di determinazione delle dotazioni dei ruoli organici del
personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria
ed artistica.

  1. Le dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli
    istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica sono
    determinate sulla base dell’accertamento di tutti i posti di
    insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che
    funzionano all’inizio dell’anno scolastico successivo, tenuto conto
    del numero delle classi esistenti nell’anno scolastico in corso.
  2. I posti orario di cui all’articolo 441 sono costituiti
    prioritariamente nell’ambito di ciascun istituto o scuola e,
    successivamente, per l’utilizzazione massima possibile delle frazioni
    di ore ai fini dell’istituzione di posti di ruolo organico, tra
    istituti e scuole, possibilmente nell’ambito del medesimo distretto e
    comunque in numero non superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti
    fissi tali da assicurare stabilita’ al ruolo organico medesimo.
  3. Le dotazioni organiche sono determinate, su base provinciale,
    dal provveditore agli studi, secondo modalita’ e criteri che, nel
    rispetto delle norme del presente testo unico, sono stabiliti dal
    Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanare
    d’intesa con il Ministro del tesoro.
    Art. 445.
    (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662 ))
    Art. 446
    Organici del personale educativo
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 81 )).
  5. A decorrere dall’anno scolastico 1994-1995 gli organici sono
    rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio
    e, comunque, nel limite delle effettive esigenze previste dal piano
    di cui all’articolo 52.
  6. I criteri e le modalita’ per la rideterminazione degli organici
    medesimi e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono
    stabiliti con la procedura di cui all’articolo 442, comma 4.
  7. Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le
    dotazioni organiche di cui al comma 1 sono raddoppiate.
  8. La determinazione degli organici e’ effettuata in relazione alle
    sedi di funzionamento del convitto.
  9. Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai
    sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno,
    con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
    il Ministro del tesoro.
    Capo III
    DIRITTI E DOVERI
    Sezione I: Congedi e aspettative
    Art. 447.
    Disciplina contrattuale
  10. In attesa che siano perfezionati i contratti collettivi cui il
    decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
    modificazioni, affida la disciplina di tutte le materie relative al
    rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, nel quadro della
    sua riconduzione alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato
    nell’impresa, i diritti e doveri del personale della scuola sono
    definiti dagli articoli che seguono.
  11. Resta comunque ferma la garanzia della liberta’ di insegnamento
    e dell’autonomia professionale nello svolgimento dell’attivita’
    didattica.
    Art. 448.
    Valutazione del servizio del personale docente
  12. Il personale docente puo’ chiedere la valutazione del servizio
    prestato per un periodo non superiore all’ultimo trennio.
  13. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la
    valutazione del servizio di cui all’articolo 11, sulla base di
    apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel
    caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola,
    acquisisce gli opportuni elementi di informazione.
  14. La valutazione e’ motivata tenendo conto delle qualita’
    intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche
    con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del
    comportamento nella scuola, dell’efficacia dell’azione educativa e
    didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell’attivita’ di
    aggiornamento, della partecipazione ad attivita’ di sperimentazione,
    della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola,
    dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonche’ di attivita’
    speciali nell’ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a
    delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione
    alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo,
    ne’ analitico, ne’ sintetico e non e’ traducibile in punteggio.
  15. Avverso la valutazione del servizio e’ ammesso ricorso al
    provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per
    settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in
    via definitiva.
    Art. 449.
    Congedo ordinario
  16. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro, di
    cui all’articolo 447, rimane fermo il diritto del personale
    direttivo, docente ed educativo (( a trenta giorni lavorativi di
    congedo ordinario nell’anno scolastico.))
  17. Il diritto al congedo ordinario e’ irrinunciabile.
  18. Il congedo ordinario deve essere fruito, compatibilmente con le
    esigenze di servizio, durante i periodi di sospensione delle
    attivita’ didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la
    fruizione del congedo medesimo e’ consentita per un periodo non
    superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente ed
    educativo, l’esercizio di tale facolta’ e’ subordinato alla
    possibilita’ di sostituire il personale che se ne avvale con altro
    personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione
    che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale
    corresponsione di compensi per ore eccedenti.
  19. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata
    lavorativa, e’ considerata aggiuntiva al congedo ordinario.
  20. Al personale della scuola e’ attribuito, in aggiunta ai periodi
    di congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso
    dell’anno solare come segue:
    a) due giornate aggiunte al congedo ordinario;
    b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto
    dell’esigenza di servizio.
  21. Le quattro giornate di riposo, di cui alla lettera b) del comma
    5, devono essere fruite dal personale docente nel corso dell’anno
    solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il
    periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle
    lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi
    intrannuali di sospensione dell’attivita’ didattica.
    Art. 450.
    Congedi straordinari e aspettative
  22. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le
    disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente
    della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificate dall’articolo
    3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L’aspettativa per mandato
    parlamentare e’ disciplinata dall’articolo 71 del decreto legislativo
    3 febbraio 1993, n. 29.
  23. Il periodo massimo stabilito per il congedo straordinario e’
    computato per anno scolastico.
  24. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 454 in materia di
    congedi straordinari per attivita’ artistiche e sportive.
  25. Il personale docente che sia stato collocato in aspettativa per
    infermita’ o per motivi di famiglia, per un periodo non inferiore a
    centocinquanta giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il 30
    aprile, e’ impiegato nella scuola di titolarita’ per supplenze o per
    lo svolgimento di altri compiti connessi con il funzionamento della
    scuola medesima. Quando il rientro in servizio coinvolga le classi
    terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa per
    aspettativa e’ ridotto, ai fini predetti, a novanta giorni.
    Art. 451.
    Organi competenti a disporre congedi e aspettative
  26. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo,
    sono concessi dal provveditore agli studi per il personale direttivo;
    dal direttore didattico o dal preside per il personale docente.
  27. Per il personale dei conservatori di musica e delle accademie si
    applica il disposto dell’articolo 268.
    Art. 452.
    Proroga eccezionale dell’aspettativa
  28. L’organo competente a concedere l’aspettativa puo’
    eccezionalmente consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di
    particolare gravita’, una proroga, senza assegni, di durata non
    superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il
    periodo massimo fruibile di cui all’articolo 70 del testo unico
    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
    1957, n. 3.
  29. Il periodo di proroga eccezionale non e’ valido ne’ ai fini
    della carriera ne’ ai fini del trattamento di quiescenza.
  30. Per la determinazione dell’organo competente a disporre la
    concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative nei
    riguardi del personale dei conservatori di musica e delle accademie
    si applica il disposto dell’articolo 268.
    Sezione II: Utilizzazione ed esoneri
    Art. 453.
    Incarichi e borse di studio
  31. Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia
    conseguito la conferma in ruolo, puo’ essere autorizzato dal
    Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze
    di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell’esigenza di
    continuita’ dell’insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per
    la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e
    per l’espletamento di attivita’ di studio, di ricerca e di consulenza
    tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti
    stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non
    piu’ di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni
    professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.
    ((2. Per la pertecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso
    e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli
    incarichi di cui al comma 4 il personale puo’ essere esonerato dai
    normali obblighi di servizio per la durata dell’incarico)).
    3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)).
  32. Nei casi di incarichi relativi all’espletamento di attivita’ di
    studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre
    amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri,
    organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico
    dell’amministrazione o dell’ente presso cui vengono svolti gli
    incarichi stessi.
  33. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano
    trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell’ultimo
    incarico conferito.
  34. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attivita’ previste
    dal presente articolo e’ valido, a tutti gli effetti, come servizio
    d’istituto nella scuola.
  35. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorche’ il
    personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di
    amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri,
    di organismi o enti internazionali.
  36. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l’autorizzazione
    di cui al comma 1 e’ disposta di concerto con il Ministero del
    tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l’esonero dai
    normali obblighi di servizio.
    9.((PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)). Possono
    essere autorizzati altresi’ incarichi presso enti pubblici, Stati o
    enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico
    dell’ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al
    personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni
    statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi ed
    enti internazionali si applica il disposto di cui all’articolo 2
    della legge 13 agosto 1984, n. 476.
    Art. 454.
    Attivita’ artistiche e sportive
  37. Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile,
    nel rispetto del criterio di continuita’ dell’insegnamento, possono
    essere concessi congedi straordinari con diritto alla corresponsione
    degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di
    materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo
    svolgimento di attivita’ artistiche e ai docenti di educazione
    fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di
    attivita’ tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni
    anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono
    cumulabili con i congedi straordinari.
    (( 2. Il Ministero della pubblica istruzione )) puo’ mettere a
    disposizione del C.O.N.I., per una durata non superiore ad un anno,
    in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a
    manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e
    non di ruolo di educazione fisica che siano atleti e preparatori
    tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di
    rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione
    atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo
    la retribuzione spettante ai predetti docenti e’ a carico del
    C.O.N.I.
  38. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 2 e’
    valido a tutti gli effetti, come servizio d’istituto nella scuola,
    salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto
    al congedo ordinario.
  39. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di
    cui al comma 2, si applica nei limiti di durata della nomina.
  40. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente
    articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze
    temporanee.
    Art. 455.
    Utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche
    aggiuntive e di altro personale docente di ruolo
  41. L’utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive
    e’ finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle
    supplenze annuali, nonche’ di posti comunque disponibili per l’intero
    anno scolastico, in misura prevalente rispetto a tutte le altre
    attivita’ previste dai successivi commi. Relativamente alle attivita’
    previste dai commi 7 e 11, l’utilizzazione e’ consentita nel limite
    del 15 per cento delle dotazioni organiche medesime.
  42. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, l’utilizzazione dei
    docenti delle predette dotazioni organiche aggiuntive assicura il
    soddisfacimento, nell’ordine, delle seguenti esigenze:
    a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere
    a costituire cattedre o posti orario;
    b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e
    disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi nell’ambito del
    distretto o dei distretti viciniori;
    c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al comma
    7;
    d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle
    scuole a tempo pieno;
    e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi
    di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di
    studio e per l’insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media
    per lavoratori;
    f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi dell’articolo
    456, comma 1;
    g) partecipazione, nella scuola media, e, per quanto compatibile,
    nella scuola materna, alla realizzazione della programmazione
    educativa.
  43. Ai fini di cui al comma 2, il provveditore agli studi definisce
    il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o
    scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della
    dotazione aggiuntiva per la scuola materna e media.
  44. In caso di eccedenza detto personale e’ utilizzato
    prioritariamente presso circoli didattici o scuole materne e scuole
    medie dello stesso distretto o del distretto viciniore.
  45. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore i
    docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore
    agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f)
    del comma 2.
  46. Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dalle
    scuole cui e’ stato assegnato all’inizio dell’anno scolastico.
  47. Il personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni
    organiche aggiuntive – nel rispetto delle priorita’ indicate nei
    commi 1 e 2 – che sia in possesso di specifici requisiti, puo’ essere
    utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte
    del normale orario di servizio, in attivita’ didattiche-educative e
    psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo
    didattico o scuola, secondo criteri e modalita’ da definirsi mediante
    apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
    Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare
    riferimento all’attivita’ di sostegno, di recupero e di integrazione
    degli alunni portatori di handicap e di quelli che presentano
    specifiche difficolta’ di apprendimento, nonche’ per insegnamenti
    speciali e attivita’ integrative o complementari.
  48. I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono
    essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti
    finalizzati al conseguimento di titoli di studio.
  49. Per tali attivita’, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola
    media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale
    docente di ruolo, purche’ nell’ambito della provincia sia comunque
    disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale
    docente delle dotazioni organiche aggiuntive.
  50. Il numero massimo dei corsi che possono essere istituiti in
    ciascuna provincia e’ determinato nei limiti delle dotazioni
    organiche di cui all’articolo 162.
  51. L’utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto
    nei commi 7 e 8 e’ disposta dal capo d’istituto, nei limiti numerici
    risultanti dalla disponibilita’ di personale di ruolo assegnato alla
    scuola, purche’ il personale docente cosi’ utilizzato sia
    sostituibile con altro personale di ruolo assegnato alla scuola
    stessa. Nei limiti predetti e’ possibile concedere esoneri parziali o
    totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in
    attivita’ di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per
    il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento
    attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli
    ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all’articolo 325,
    purche’ organizzati, nell’ambito delle disponibilita’ finanziarie
    previste dall’apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
    del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero
    della pubblica istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine da
    questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli
    istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all’
    articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
    1980, n. 382.
  52. E’ fatto divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni
    organiche aggiuntive, dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle
    lezioni, dalla sede cui e’ stato assegnato. Nella scuola dell’obbligo
    i posti relativi al sostegno degli alunni portatori di handicap
    vengono coperti prioritariamente con personale specializzato,
    secondariamente con personale di ruolo, compresi i titolari di
    dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine con
    personale eventualmente in soprannumero.
  53. Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione
    secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti
    d’arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli
    insegnamenti e’ effettuata dai provveditori agli studi secondo
    modalita’ stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con
    proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del
    personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base
    anche delle consistenze di personale in servizio.
    Art. 456.
    Utilizzazioni in compiti connessi con la scuola
    1.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
    2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
    3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
    4.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
    5.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
    6.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
    7.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
    8.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
    9.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
    10.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
    11.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
  54. Non si applicano al personale della scuola le disposizioni che
    prevedono comandi, con riguardo alla generalita’ dei dipendenti
    civili dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, senza specifico
    riferimento allo stesso personale della scuola; fanno eccezione le
    disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n. 87, nella legge
    9 agosto 1948, n. 1077, nel regio decreto 24 luglio 1924, n. 1100 e
    nella legge 23 agosto 1988, n. 400. Possono, inoltre, essere disposti
    comandi di personale della scuola presso l’Istituto superiore di
    educazione fisica (I.S.E.F.) di Roma e presso gli I.S.E.F.
    pareggiati, purche’ con oneri a loro carico.
  55. Restano ferme le norme che l’articolo 294 detta per la
    dotazione di personale necessaria al funzionamento degli istituti
    regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del
    Centro europeo dell’educazione e della Biblioteca di documentazione
    pedagogica, nonche’ le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3,
    alla legge 13 agosto 1980, n. 464, e alla legge 2 dicembre 1967, n.
    1213, nel limite di un contingente di docenti della scuola elementare
    e di direttori didattici non superiore a duecento unita’. E’ fatto
    altresi’ salvo quanto disposto dall’articolo 458 circa il
    mantenimento ad esaurimento nell’assegnazione ai compiti attualmente
    svolti dal personale della scuola che trovasi nelle condizioni ivi
    previste.
  56. Il presente articolo non si applica ai comandi, disposti in
    base ad accordi internazionali, presso enti od organismi stranieri od
    internazionali. Non si applica altresi’ ai comandi relativi allo
    svolgimento di compiti di insegnamento che le vigenti disposizioni
    pongono a carico del Ministero della pubblica istruzione.
    15.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
    16.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
    17.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 )).
    Art. 457.
    Scambio di docenti con altri paesi
  57. Econsentito, anche in assenza di specifici accordi culturali, lo
    scambio di docenti con altri Paesi e, in particolare, con quelli
    della Comunita’ europea.
  58. L’attuazione dello scambio e’ disciplinata con regolamento.
    Art. 458.
    Mantenimento ad esaurimento
  59. Il personale direttivo e docente della scuola elementare,
    assegnato, alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982,
    n. 270, ad attivita’ parascolastiche di assistenza e vigilanza
    sanitaria, ad attivita’ di servizio sociale scolastico e ad attivita’
    connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del
    Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell’articolo 5 della legge
    2 dicembre 1967, n. 1213, e’ mantenuto ad esaurimento
    nell’assegnazione ai compiti svolti.
  60. Dalla data del 1? gennaio 1994, i docenti mantenuti ad
    esaurimento nell’assegnazione a compiti diversi da quelli di
    istituto, sono restituiti in via temporanea all’insegnamento e
    utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della
    sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata,
    salvo che i docenti interessati chiedano di essere inquadrati nei
    ruoli dell’amministrazione in cui prestano servizio o che
    l’amministrazione stessa non se ne assuma, comunque, l’onere.
    Art. 459.
    ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190))
    Sezione III: Mobilita’ del personale direttivo e docente
    Paragrafo I: Norme generali
    Art. 460.
    Trasferimenti a domanda e d’ufficio
  61. I trasferimenti del personale direttivo, docente ed educativo
    sono disposti a domanda o d’ufficio.
    Art. 461.
    Norme procedurali
  62. Non si da’ luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo
    giorno dall’inizio dell’anno scolastico, anche se riguardano
    movimenti limitati all’anno scolastico medesimo e anche se
    concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.
  63. I provvedimenti che comportino movimenti di personale gia’ in
    attivita’ di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno
    dall’inizio dell’anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono
    eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede,
    dopo l’inizio dell’anno scolastico successivo.
    Paragrafo II: Mobilita’ a domanda
    Art. 462.
    Trasferimenti
  64. I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto
    dall’inizio dell’anno scolastico successivo.
  65. I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali
    sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del personale
    appartenente ai ruoli nazionali dal direttore generale o capo del
    servizio centrale competente.
  66. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare
    domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente,
    indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.
  67. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il
    provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al
    trasferimento appartengono.
  68. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento
    formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di
    valutazione di cui all’articolo 463, con l’osservanza delle
    precedenze previste per particolari categorie di docenti.
  69. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono
    annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande,
    i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle
    domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi.
  70. Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla
    mobilita’ e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo in
    sede di contrattazione.
    Art. 463.
    Tabella di valutazione
  71. I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto
    dell’anzianita’ di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e
    dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con
    decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio
    nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo e’
    valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza.
  72. Nella tabella di valutazione e’ previsto un punteggio
    particolare per il personale direttivo, docente ed educativo, che sia
    rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni.
  73. L’anzianita’ di servizio di ruolo e’ valutata in modo che il
    servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia
    computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o
    valutato. E’ altresi’ attribuito un punteggio per il superamento
    delle prove di concorsi per titoli ed esami per l’accesso al ruolo di
    appartenenza o ai ruoli di pari livello o di livello superiore.
  74. Ai soli fini dei trasferimenti e dei passaggi del personale
    docente ed educativo, la valutazione dell’anzianita’ relativa ai
    servizi pre-ruolo ha luogo anche prima del completamento del periodo
    di prova.
    Art. 464.
    Trasferimenti nell’ambito dello stesso comune
  75. I trasferimenti nell’ambito dello stesso comune sono disposti
    con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso.
    Art. 465
    Trasferimenti provinciali e interprovinciali
  76. Sino all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 470, comma
    1, i trasferimenti nell’ambito della provincia sono disposti con
    precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.
  77. I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per
    cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia
    per compensazione.
  78. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i
    posti di insegnamento la cui disponibilita’, nella misura fissata dal
    comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.
  79. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per
    qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece
    assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che
    saranno disposte su sedi provvisorie.
    ((5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
    altresi’ per i trasferimenti e le nuove nomine del personale
    direttivo e del personale educativo.))
    Art. 466.
    Trasferimenti annuali
  80. I trasferimenti a domanda del personale direttivo, docente ed
    educativo sono disposti anche su posti lasciati vacanti a seguito del
    collocamento fuori ruolo, del comando o dell’esonero dal servizio dei
    titolari, purche’ tali posizioni di stato siano di durata annuale e
    siano note all’inizio dello svolgimento delle operazioni di
    trasferimento.
  81. I trasferimenti sui posti di cui al comma 1 sono disposti
    limitatamente all’anno scolastico cui si riferisce la vacanza. Essi
    sono prorogati d’ufficio qualora la vacanza stessa venga a protrarsi
    anche all’anno scolastico successivo.
  82. Il trasferimento, ai sensi del presente articolo, puo’ essere
    chiesto dagli interessati in via subordinata al non accoglimento
    della domanda di trasferimento definitivo. L’eventuale proroga puo’
    essere disposta soltanto se l’interessato non chieda ed ottenga il
    trasferimento definitivo.
  83. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede secondo
    i medesimi criteri seguiti per i trasferimenti a domanda definitivi.
  84. I docenti trasferiti ai sensi del presente articolo rimangono
    titolari delle rispettive sedi di provenienza, alle quali sono
    restituiti nel caso in cui venga meno la disponibilita’ dei posti in
    cui sono stati trasferiti. I posti delle sedi di provenienza possono
    essere assegnati, per trasferimento, ai sensi del presente articolo.
    Paragrafo III: Mobilita’ d’ufficio
    Art. 467.
    Trasferimenti d’ufficio
  85. Si fa luogo al trasferimento d’ufficio soltanto in caso di
    soppressione di posto o di cattedre ovvero per accertata situazione
    di incompatibilita’ di permanenza del personale nella scuola o nella
    sede.
  86. In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto,
    ai fini della scelta del personale da trasferire, ove piu’ siano gli
    interessati, delle esigenze di famiglia e dell’anzianita’ di servizio
    di ruolo di cui alla tabella prevista dall’articolo 463.
  87. Ai fini dei trasferimenti d’ufficio del personale direttivo,
    docente ed educativo per soppressione di posto o di cattedra, nella
    tabella di cui all’articolo 463 e’ previsto un punteggio particolare
    per il servizio di ruolo nella scuola di titolarita’ e,
    subordinatamente, nella sede.
  88. Ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di
    soppressione di posto o di cattedra, si tiene conto di tutti gli
    elementi previsti dalla tabella di valutazione.
  89. I trasferimenti d’ufficio per soppressione di posto o di
    cattedra sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti a
    domanda del personale proveniente da altro comune o, in mancanza, da
    altro distretto.
    Art. 468.
    (( (Trasferimento per incompatibilita’ ambientale)
  90. Quando ricorrano ragioni d’urgenza, il trasferimento d’ufficio
    per accertata situazione di incompatibilita’ di permanenza nella
    scuola o nella sede puo’ essere disposto anche durante l’anno
    scolastico. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza, puo’ essere
    nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del
    dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di
    personale docente ed educativo, o da parte del dirigente preposto
    all’ufficio scolastico regionale, se trattasi di dirigente
    scolastico. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato
    per la convalida al dirigente dell’ufficio scolastico regionale, se
    disposto nei confronti di personale docente ed educativo, ovvero al
    capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica
    istruzione, se riguarda dirigenti scolastici. In mancanza di
    convalida, e in ogni caso in mancanza di presentazione della
    richiesta di parere dell’organo collegiale competente, nel termine di
    dieci giorni dall’adozione, il provvedimento di sospensione e’
    revocato di diritto.
  91. Qualora le ragioni d’urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla
    sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell’ambiente
    scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l’istituzione scolastica
    e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di
    uno o piu’ docenti, lesivi della dignita’ delle persone che operano
    nell’ambito scolastico, degli studenti e dell’istituzione scolastica,
    tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il
    dirigente scolastico, nella garanzia del rispetto dei principi
    costituzionali e del principio di parita’ di trattamento di cui
    all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.
    216, attuativo della direttiva 2000/78/CE, puo’ adottare il
    provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti,
    con le modalita’ previste dal comma 1. Nel caso in cui i fatti di cui
    al primo periodo del presente comma siano riferibili a comportamenti
    di dirigenti scolastici, il provvedimento di sospensione e’ adottato
    dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale e la
    convalida e’ operata, entro il termine di dieci giorni, dal capo del
    competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione.
    Entro il termine di cinque giorni dall’adozione del provvedimento di
    sospensione, il docente o il dirigente scolastico interessati possono
    produrre proprie memorie difensive all’organo competente a disporre
    la convalida. In mancanza di convalida, il provvedimento di
    sospensione e’ revocato di diritto)).
    Art. 469.
    Organi competenti
    (( 1. Il trasferimento d’ufficio per soppressione di posto o di
    cattedra e’ disposto dal dirigente preposto all’ufficio scolastico
    regionale. Il trasferimento d’ufficio del personale docente ed
    educativo, determinato da accertata situazione di incompatibilita’ di
    permanenza nella scuola o nella sede, e’ disposto dal dirigente
    preposto all’ufficio scolastico regionale, su parere del competente
    consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale per il
    personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e
    della scuola secondaria di primo grado, ovvero su parere del
    corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale
    della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e
    scuole di istruzione secondaria superiore e artistica. I suddetti
    pareri devono essere resi nel termine di novanta giorni successivi al
    ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per
    l’effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che
    si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine,
    l’amministrazione puo’ procedere all’adozione del provvedimento.))
  92. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 SETTEMBRE 2007, N. 147 CONVERTITO,
    CON
    MODIFICAZIONI, DALLA L. 25 OTTOBRE 2007, N. 176)).
    ((3. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento
    d’ufficio debba aver luogo per provincia diversa da quella in cui
    l’interessato presta servizio, la sede e’ stabilita sulla base di
    criteri di viciniorita’ e raggiungibilita’. ))
    Paragrafo IV: Passaggi
    Art. 470.
    Mobilita’ professionale
  93. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali
    ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e
    modalita’ per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilita’
    professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella
    territoriale, nonche’ per il superamento della ripartizione tra posti
    riservati alla mobilita’ da fuori provincia e quelli riservati alle
    immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui
    posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il
    completamento delle operazioni relative alla mobilita’ professionale
    e territoriale in ciascun anno scolastico.
  94. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati
    l’ordine di priorita’ tra le varie operazioni di mobilita’, i criteri
    e le modalita’ di formazione delle relative graduatorie, nonche’ i
    criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo
    articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che
    i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del
    prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo
    previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito
    dell’anzianita’.
  95. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di
    sostegno vacanti e disponibili, si da’ precedenza, ai fini della
    copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti
    richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto
    titolo di specializzazione.
    Art. 471.
    Passaggi di cattedra e di presidenza
  96. I passaggi di cattedra e di presidenza sono effettuati con i
    criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi.
  97. La percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da
    applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo e’
    stabilita in sede di contrattazione.
  98. I passaggi di cattedra e di presidenza sono disposti secondo
    quanto previsto da apposite tabelle approvate con decreto del
    Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
    della pubblica istruzione.
    Art. 472.
    Passaggi di ruolo
  99. I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo sono
    disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra.
  100. Possono essere disposti passaggi del personale docente da un
    ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto
    dalla tabella n. 2 allegata al presente testo unico.
  101. I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti
    per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di
    famiglia.
  102. I passaggi possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un
    altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in
    cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
  103. I passaggi sono consentiti altresi’ al personale educativo, al
    personale docente diplomato delle scuole secondarie ed artistiche ed
    al personale docente delle scuole materne, con le modalita’ del
    presente articolo.
  104. L’assegnazione della sede e’ disposta secondo l’ordine di
    graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli
    interessati.
    Art. 473.
    Corsi di riconversione professionale
  105. Al fine di rendere possibile una maggiore mobilita’
    professionale all’interno del comparto della scuola, in relazione a
    fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di
    emergenza di situazioni di soprannumerarieta’ del personale docente,
    ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei
    programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione
    professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante.
  106. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono
    programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici, che
    possono prevedere forme di convenzioni con universita’ ed enti di
    ricerca, nonche’ con enti ed organizzazioni esterni ed organismi
    aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore
    abilitante e’ comunque garantita la presenza di personale docente
    universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini
    della valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati a
    curare l’attivita’ didattica e formativa sono nominati dagli stessi
    provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo
    modalita’ che ne rendono compatibile la frequenza con la normale
    prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonche’ del
    coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti
    tra il personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un
    numero limitato di partecipanti o che richiedono particolari
    qualificazioni tecnico-professionali, i piani periodici possono
    prevedere corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale,
    con modalita’ organizzative che escludono comunque la nomina di
    personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai
    corsi. ((25))
  107. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i quali
    vi sia disponibilita’ di posti o cattedre e sono destinati
    prioritariamente ai docenti utilizzati per l’insegnamento cui si
    riferiscono i corsi stessi.
  108. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo,
    e’ il possesso del titolo di studio previsto per l’insegnamento cui
    si riferiscono i corsi stessi.
  109. Gli specifici accordi contrattuali di cui all’articolo 470
    definiscono criteri di programmazione e modalita’ di svolgimento dei
    corsi di riconversione professionale, con riguardo anche alla loro
    distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione e le
    modalita’ di verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore
    abilitante degli stessi, sono approvati dal Ministro della pubblica
    istruzione, con decreto da emanarsi sentito il Consiglio nazionale
    della pubblica istruzione. Nella formulazione dei programmi si terra’
    conto della nuova tipologia delle classi di concorso di cui
    all’articolo 405.
  110. I compensi dovuti ai coordinatori ed ai docenti, che hanno
    svolto attivita’ didattica e formativa, sono determinati, fino alla
    sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all’articolo 45 del
    decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
    modificazioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da
    emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con la Presidenza
    del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica,
    sulla base di parametri analoghi a quelli relativi ai compensi
    previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento. I relativi oneri
    gravano sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa
    del Ministero della pubblica istruzione fino all’attivazione della

predetta contrattazione collettiva.

AGGIORNAMENTO (25)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l’art. 11,comma 13)
che “l’articolo 473, comma 2, secondo periodo, del testo unico deve
intendersi nel senso che nei corsi con valore abilitante la presenza
di personale docente universitario e di personale direttivo della
scuola e’ garantita in modo cumulativo o alternativo.”
Art. 474.
Organi competenti

  1. I provvedimenti relativi ai passaggi, sono adottati dagli organi
    competenti a disporre i trasferimenti a domanda.
    Paragrafo V: Assegnazioni provvisorie
    Art. 475.
    Assegnazioni provvisorie di sede
  2. Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle
    scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di
    istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il
    trasferimento, puo’, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad
    una delle sedi richieste per trasferimento.
  3. Puo’ essere altresi’ presentata domanda di assegnazione
    provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro
    i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini
    stabiliti.
  4. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o
    posti comunque disponibili per l’intero anno scolastico.
  5. Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei
    confronti di personale di prima nomina.
    ((5. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede e’
    limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla
    famiglia)) per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai
    genitori anziani o per gravi esigenze di salute. Hanno altresi’
    titolo a chiedere l’assegnazione provvisoria di sede gli insegnanti
    trasferiti d’ufficio per soppressione di posto.
  6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche al personale
    delle istituzioni educative statali.
  7. Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per
    posti ai quali non sia possibile destinare ne’ personale docente di
    ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, ne’ eventuale personale
    docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.
    Art. 476.
    Organo competente
  8. L’assegnazione provvisoria e’ disposta dal provveditore agli
    studi subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo,
    ed ha durata di un anno scolastico.
  9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono
    annualmente stabiliti i titoli valutabili ed i criteri di valutazione
    in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni
    provvisorie di sede, nonche’ le modalita’ e i termini di
    presentazione delle domande.
    Paragrafo VI: Disposizioni particolari
    Art. 477.
    Incarichi di presidenza
  10. Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e
    nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli
    istituti d’arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal
    provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali
    di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da
    conferire. Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella
    italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito.
  11. Per ciascun tipo di incarico di presidenza il provveditore agli
    studi compila due distinte graduatorie:
    a) sono iscritti nella prima graduatoria i docenti inclusi nelle
    graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti
    del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;
    b) sono iscritti nella seconda graduatoria i docenti di ruolo che
    abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a
    posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di
    quello al cui incarico di presidenza aspirano. La domanda per
    l’iscrizione nelle suddette graduatorie puo’ essere presentata al
    solo provveditorato agli studi della provincia nella quale
    l’aspirante presta servizio. Gli aspiranti di cui alla lettera a)
    sono inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto
    conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di piu’ di una
    partecipazione, con il punteggio piu’ favorevole, cui e’ aggiunta una
    adeguata valutazione per ciascuna delle idoneita’ conseguite nei
    concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di
    quello al cui incarico di presidenza aspirano. La votazione
    conseguita al concorso e’ rapportata a 100. Con ordinanza del
    Ministro della pubblica istruzione sono determinati, per la
    fissazione del punteggio complessivo, gli altri titoli degli
    aspiranti di cui alla suddetta lettera a), maturati dopo la
    partecipazione al concorso o all’ultimo concorso a posti di preside,
    nonche’ la tabella di valutazione dei titoli stessi. La medesima
    ordinanza determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla
    lettera b), nonche’ la tabella di valutazione dei titoli stessi e
    fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata della
    compilazione delle graduatorie.
  12. Nell’ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si
    da’ luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera b) del comma 2,
    se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui
    alla lettera a) dello stesso comma. Qualora la vacanza si verifichi
    nel corso dell’anno scolastico, l’incarico e’ conferito a un docente
    scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata, dando la
    precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente comma
    2 e secondo l’ordine di inclusione nelle stesse. In ogni caso non si
    da’ luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti
    trasferiti per incompatibilita’ ambientale o che abbiano riportato
    una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati
    riabilitati.
    Art. 478.
    Sostituzione docenti assenti
  13. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile
    sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in
    servizio nel circolo didattico, i direttori didattici devono
    utilizzare personale di altri circoli viciniori, che sono indicati
    dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresi’ agli
    altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti
    nell’ambito del medesimo distretto.
  14. Nelle scuole elementari, nell’ambito del piano annuale di
    attivita’, si procede ai sensi dell’articolo 131, commi 5 e 6.
    Art. 479.
    Docenti in soprannumero
  15. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base degli
    specifici accordi contrattuali di cui all’articolo 470, determina,
    con propria ordinanza, i criteri di utilizzazione del personale
    esuberante, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 461 e
    seguenti, nonche’ delle norme recate, in materia, dai contratti
    collettivi.
  16. Con la medesima ordinanza sono impartite disposizioni volte
    espressamente a disporre l’utilizzazione del personale
    soprannumerario di educazione tecnica e di educazione fisica nelle
    scuole medie, anche per le supplenze in sostituzione dei docenti di
    discipline diverse assenti sino a dieci giorni.
  17. Il personale docente delle scuole materne, qualora si abbiano
    situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, e’ utilizzato
    nei limiti del soprannumero, purche’ sia provvisto di diploma di
    istituto magistrale, in posti di insegnamento nelle scuole
    elementari. Il predetto personale, se fornito del prescritto titolo
    di studio, e’ utilizzato, sempre nel limite del soprannumero, nelle
    scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria
    superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, in
    cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui da’ accesso il
    titolo di studio posseduto. Per il personale docente soprannumerario
    l’utilizzazione e’ disposta anche d’ufficio.
  18. Il personale docente delle scuole elementari, qualora, dopo la
    completa attuazione del nuovo ordinamento, con riferimento anche
    all’introduzione da esso prevista dell’insegnamento di una lingua
    straniera, si abbiano situazioni di soprannumero nel ruolo di
    appartenenza, e’ utilizzato nei limiti del soprannumero nelle scuole
    medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
    ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, in cattedre
    corrispondenti alle classi di concorso per le quali il predetto
    personale sia provvisto del prescritto titolo di studio. Per il
    personale docente soprannumerario l’utilizzazione e’ disposta anche
    d’ufficio.
  19. Nell’ambito della scuola media e degli istituti e scuole di
    istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli
    istituti d’arte, il personale docente, qualora si abbiano situazioni
    di soprannumero nel ruolo di appartenenza, e’ utilizzato, nei limiti
    del soprannumero, in scuole dello stesso o di altro ordine e grado,
    in cattedre corrispondenti a classi di concorso diverse da quelle di
    titolarita’, purche’ sia provvisto del prescritto titolo di studio.
    Il personale docente appartenente ai ruoli degli istituti e scuole di
    istruzione secondaria superiore puo’ essere utilizzato anche nella
    scuola media. Per il personale docente soprannumerario
    l’utilizzazione e’ disposta anche d’ufficio.
  20. Le utilizzazioni in scuole di grado inferiore possono essere
    disposte soltanto a domanda, salvo che nell’ipotesi di cui al comma
  21. Parimenti a domanda possono essere disposte utilizzazioni in
    provincia diversa da quella di titolarita’.
  22. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
    individuati gli insegnamenti tecnico-professionali o
    artistico-professionali di carattere rigidamente specialistico per i
    quali non e’ possibile disporre utilizzazioni di titolari di altri
    insegnamenti.
  23. Le utilizzazioni disposte nell’anno precedente, su posti e
    cattedre che rimangano vacanti e disponibili dopo le operazioni
    relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cattedra o di ruolo, sono
    prorogate, anche d’ufficio, per l’anno scolastico successivo, purche’
    permanga la situazione di soprannumerarieta’ che ha dato luogo
    all’utilizzazione e sempre che non possa procedersi a nuova
    utilizzazione a domanda. In conseguenza, tali posti e cattedre non
    sono disponibili per nuove nomine in ruolo.
  24. Per le utilizzazioni del personale docente in soprannumero si
    applicano anche le disposizioni di cui all’articolo 455.
    Art. 480.
    Inquadramenti in profili professionali amministrativi
  25. Il personale docente, appartenente a ruoli in cui si abbiano
    situazioni di soprannumero, dopo le utilizzazioni ed i passaggi di
    cui all’articolo 479, puo’ essere inquadrato, a domanda da
    presentarsi al provveditore agli studi delle province di titolarita’,
    nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei ruoli
    dell’amministrazione centrale e dell’amministrazione scolastica
    periferica della pubblica istruzione.
  26. Il personale docente inquadrato ai sensi del comma 1 e’ tenuto a
    frequentare un corso di formazione avente ad oggetto l’ordinamento
    dei servizi dell’amministrazione scolastica.
  27. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo
    nelle scuole di ogni ordine e grado, che sia utilizzato, alla data
    del 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge 23
    ottobre 1992, n. 421, presso gli uffici regionali e provinciali
    dell’amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione,
    puo’ essere inquadrato, a domanda, da presentarsi al provveditore
    agli studi della provincia di titolarita’, nelle qualifiche
    funzionali e nei profili professionali di cui al comma 1.
  28. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati su
    posti disponibili nei limiti delle dotazioni organiche costituite
    cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del
    Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel
    supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio
    1991, e successive modificazioni, e per le sedi che presentino
    disponibilita’ di posti. Il cinquanta per cento dei posti di cui alla
    predetta tabella B e’ comunque reso indisponibile per gli accessi
    tramite concorsi fino a quando permarranno le posizioni
    soprannumerarie di cui al comma 1.
  29. Agli inquadramenti si provvede secondo l’ordine di graduatorie
    risultanti dalla valutazione dell’intera anzianita’ di servizio
    riconosciuta nella qualifica di provenienza. Le graduatorie sono
    compilate sulla base di criteri definiti con ordinanza del Ministro
    della pubblica istruzione.
  30. Il personale di cui ai commi 1 e 3 e’ inquadrato in qualifiche
    funzionali in corrispondenza di quanto previsto dalla tabella che
    segue, con la conservazione, ai soli fini giuridici, dell’anzianita’
    maturata nella qualifica di provenienza; viene fatta salva la
    posizione economica gia’ acquisita per stipendio ed indennita’ di
    funzione, attribuendosi all’interessato, oltre allo stipendio base
    della qualifica funzionale nella quale e’ inquadrato, una
    retribuzione individuale di anzianita’ di importo corrispondente alla
    differenza fra lo stipendio in godimento e quello di nuova
    attribuzione.
    Qualifica Qualifica
    funzionale funzionale

nella scuola nei Ministeri —

Personale appartenente al ruolo dei
docenti laureati . . . . . . . . . . . VII VII
Personale appartenente al ruolo dei
docenti diplomati. . . . . . . . . . . VI VI
Personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario . . . . . . . . . . . . . . V VI
IV IV
III III

  1. Agli inquadramenti di cui al presente articolo si provvede
    prioritariamente rispetto a quelli effettuati in base alle
    disposizioni di carattere generale in materia di mobilita’ dei
    dipendenti pubblici, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993,
    n. 29, e successive modificazioni, che comunque restano confermate
    per tutte le ipotesi diverse da quelle previste ai commi 1 e 3.
    Art. 481.
    S o s t e g n o
  2. Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola
    dell’obbligo, dopo le operazioni di utilizzazione del personale
    docente di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione,
    si procede all’accantonamento di un numero di posti pari a quello
    necessario per le nomine del personale docente non di ruolo fornito
    del prescritto titolo di specializzazione.
  3. Effettuato l’accantonamento dei posti di cui al comma 1,
    nell’ambito del numero dei posti residui sono utilizzati i docenti di
    ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione.
  4. Dopo le operazioni di cui al comma 2 si procede
    all’effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo per
    il quale e’ stato disposto l’accantonamento di posti di cui al comma
    1.
    Art. 482.
    Passaggi di cattedra per modifiche di ordinamento
  5. Nei casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di
    programmi di insegnamento, i docenti di materie non piu’ previste e
    comunque diversamente denominate o raggruppate, sono assegnati dal
    Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio
    nazionale della pubblica istruzione, a materia o gruppo di materie
    affini, conservando a tutti gli effetti lo stato giuridico ed
    economico in godimento.
  6. Su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
    il Ministro della pubblica istruzione puo’ disporre la frequenza
    obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e di qualificazione.
    Art. 483.
    Mobilita’ del personale direttivo e docente privo della vista
  7. Il personale direttivo e docente privo della vista delle scuole
    di ogni ordine e grado ha la precedenza nei trasferimenti, passaggi e
    assegnazioni provvisorie, relativi al movimento interregionale,
    interprovinciale ed intercomunale.
  8. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi
    particolari finalita’, il quale si sia trovato o venga a trovarsi
    nelle condizioni di soprannumerarieta’, e’ consentito, a domanda, il
    trasferimento presso i provveditorati agli studi di appartenenza
    secondo i criteri stabiliti per la mobilita’ volontaria dei pubblici
    dipendenti.
  9. Detto personale e’ impiegato per consulenze e docenze ai fini
    della formazione e dell’aggiornamento psico-didattico e metodologico
    dei docenti di sostegno operanti nell’area della minorazione visiva.
  10. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una
    sezione operativa insieme al gruppo di lavoro per gli handicappati.
    Paragrafo VII: Contenzioso amministrativo
    Art. 484.
    R i c o r s o
  11. Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d’ufficio o a
    domanda e’ ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, che
    decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica
    istruzione.
    Sezione IV: Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.
    Art. 485.
    Personale docente
  12. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed
    artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e
    pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualita’ di docente non di
    ruolo, e’ riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed
    economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del
    periodo eventualmente eccedente, nonche’ ai soli fini economici per
    il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto
    riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di
    stipendio successive a quella attribuita al momento del
    riconoscimento medesimo.
  13. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, e’
    riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato
    presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato
    in qualita’ di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle
    scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti
    educandati e quelle all’estero, nonche’ nelle scuole popolari,
    sussidiate o sussidiarie.
  14. Al personale docente delle scuole elementari e’ riconosciuto,
    agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il
    servizio prestato in qualita’ di docente non di ruolo nelle scuole
    elementari statali o degli educandati femminili statali, o
    parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o
    pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonche’
    i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne
    statali o comunali.
  15. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al
    personale docente delle scuole elementari statali o parificate per
    ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e’ riconosciuto per
    intero ai fini giuridici ed economici.
  16. Al personale docente contemplato nel presente articolo e’
    riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente
    indicati, il servizio prestato in qualita’ di docente incaricato o di
    assistente incaricato o straordinario nelle universita’.
  17. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purche’
    prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo
    di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di
    apposito provvedimento legislativo.
  18. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il
    servizio civile sostitutivo di quello di leva e’ valido a tutti gli
    effetti.
    Art. 486.
    Personale direttivo
  19. Al personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado,
    compreso quello appartenente alle istituzioni educative statali, e’
    riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e nella misura della
    meta’, soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato nella
    carriera di provenienza.
  20. Al personale direttivo delle scuole elementari statali o
    parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e’
    riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
  21. I benefici di cui al presente articolo assorbono quelli previsti
    da altre leggi per il riconoscimento del servizio ai fini della
    carriera.
  22. I provvedimenti relativi al riconoscimento dei servizi sono
    adottati dal provveditore agli studi sia per i presidi sia per i
    direttori didattici.
    Art. 487.
    Passaggio ad altro ruolo
  23. In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale
    direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed
    artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato
    nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo.
    Art. 488.
    Riconoscimento del servizio prestato per opera di assistenza nei
    paesi in via di sviluppo
  24. L’opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo di cui
    alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, resa
    con il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla
    carriera di appartenenza, e’ valutabile nella stessa carriera agli
    effetti di cui all’articolo 485, come servizio non di ruolo, solo se
    prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.
    Art. 489.
    Periodi di servizio utili al riconoscimento
  25. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il
    servizio di insegnamento e’ da considerarsi come anno scolastico
    intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validita’
    dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della
    prestazione.((25))
  26. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per
    gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del

periodo richiesto per il riconoscimento.

AGGIORNAMENTO (25)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l’art. 11, comma 14)
che “il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico e’ da intendere nel
senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a
decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 e’ considerato come anno
scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure
se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio
fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
Art. 490.
Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici

  1. Il riconoscimento dei servizi non e’ disposto per i servizi non
    di ruolo compresi in periodi che risultino gia’ considerati servizio
    di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da
    leggi speciali.
  2. I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli
    previsti da altre leggi.
  3. I riconoscimenti di servizi gia’ effettuati in applicazione di
    norme piu’ favorevoli sono fatti salvi e sono cumulabili con quelli
    previsti dal presente testo unico se relativi a periodi
    precedentemente non riconoscibili.
  4. I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli
    sono disposti all’atto della conferma in ruolo.
  5. Le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previsti
    dagli articoli 485 e 486, hanno effetto da data non anteriore al 1?
    luglio 1975.
    Sezione V: Doveri
    Art. 491.
    Orario di servizio dei docenti
  6. Fino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui al
    decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
    modificazioni, l’orario obbligatorio di servizio dei docenti e’
    determinato secondo quanto previsto dai commi seguenti.
  7. L’orario di servizio per i docenti e’ costituito:
    a) dalle ore da destinare all’insegnamento;
    b) dalle ore riguardanti le attivita’ connesse con il
    funzionamento della scuola.
  8. L’orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola
    materna e’ stabilito in 25 ore settimanali per le attivita’
    educative.
  9. L’orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola
    elementare e’ costituito di 24 ore settimanali di attivita’
    didattica, secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 131.
  10. L’orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli
    istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e’ di 18 ore
    settimanali.
  11. Il rapporto di lavoro a tempo parziale e’ regolato sulla base
    delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29
    dicembre 1988, n. 554.
    Capo IV
    DISCIPLINA
    Sezione I: Sanzioni disciplinari
    Art. 492.
    Sanzioni
  12. Fino al riordinamento degli organi collegiali ((. . . )), le
    sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono
    regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo
    e dagli articoli seguenti.
  13. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri,
    possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
    a) la censura;
    b) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un
    mese;
    c) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un
    mese a sei mesi;
    d) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo
    di sei mesi e l’utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per
    lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione
    docente o direttiva;
    e) la destituzione.
  14. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare
    e’ costituito dall’avvertimento scritto, consistente nel richiamo
    all’osservanza dei propri doveri.
    Art. 493.
    C e n s u r a
  15. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e
    motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i
    doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.
    Art. 494.
    Sospensione dall’insegnamento
    o dall’ufficio fino a un mese
  16. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio consiste nel
    divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita
    del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto
    dall’articolo 497. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio
    fino a un mese viene inflitta:
    a) per atti non conformi alle responsabilita’, ai doveri e alla
    correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in
    servizio;
    b) per violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o
    attivita’ non soggetti a pubblicita’;
    c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai
    doveri di vigilanza.
    Art. 495.
    Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei
    mesi
  17. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese
    a sei mesi e’ inflitta:
    a) nei casi previsti dall’articolo 494 qualora le infrazioni
    abbiano carattere di particolare gravita’;
    b) per uso dell’impiego ai fini di interesse personale;
    c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il
    regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi
    atti; d) per abuso di autorita’.
    Art. 496.
    Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei
    mesi e utilizzazione in compiti diversi
  18. La sanzione della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio
    per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, dopo che sia trascorso
    il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da
    quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa
    al rapporto educativo, e’ inflitta per il compimento di uno o piu’
    atti di particolare gravita’ integranti reati puniti con pena
    detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata
    pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di
    condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello,
    e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria
    dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione
    dall’ esercizio della potesta’ dei genitori. In ogni caso gli atti
    per i quali e’ inflitta la sanzione devono essere non conformi ai
    doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l’incompatibilita’
    del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio
    nell’esplicazione del rapporto educativo.
  19. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti
    i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso
    l’Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e
    provinciali, ai quali e’ assegnato il personale che ha riportato
    detta sanzione.
  20. In corrispondenza del numero delle unita’ di personale
    utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente articolo, sono
    lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto
    dall’articolo 456, comma 1.
    Art. 497.
    Effetti della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio
  21. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio di cui
    all’articolo 494 comporta il ritardo di un anno nell’attribuzione
    dell’aumento periodico dello stipendio.
  22. La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio di cui
    all’articolo 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di
    due anni nell’aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e’
    elevato a tre anni se la sospensione e’ superiore a tre mesi.
  23. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data
    in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione
    inflitta.
  24. Per un biennio dalla data in cui e’ irrogata la sospensione da
    uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione e’ superiore a
    tre mesi, il personale direttivo e docente non puo’ ottenere il
    passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non puo’
    altresi’ partecipare a concorsi per l’accesso a carriera superiore,
    ai quali va ammesso con riserva se e’ pendente ricorso avverso il
    provvedimento che ha inflitto la sanzione.
  25. Il tempo di sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio e’
    detratto dal computo dell’anzianita’ di carriera.
  26. Il servizio prestato nell’anno non viene valutato ai fini della
    progressione economica e dell’anzianita’ richiesta per l’ammissione
    ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che
    abbia riportato in quell’anno una sanzione disciplinare superiore
    alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
    Art. 498.
    D e s t i t u z i o n e
  27. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto
    d’impiego, e’ inflitta:
    a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti
    alla funzione;
    b) per attivita’ dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla
    scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
    c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di
    somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi
    fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della
    medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si
    abbiano compiti di vigilanza;
    d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime
    commessi pubblicamente nell’esercizio delle funzioni, o per concorso
    negli stessi;
    e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in
    relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
    f) per gravi abusi di autorita’.
    Art. 499.
    Recidiva
  28. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa
    specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione
    dell’avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la
    sanzione immediatamente piu’ grave di quella prevista per
    l’infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della
    stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta (( la
    sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d)
    del comma 2 dell’articolo 492, )) va inflitta, rispettivamente, la
    sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima;
    nel caso in cui tale misura massima sia stata gia’ irrogata, la
    sanzione prevista per l’infrazione commessa puo’ essere aumentata
    sino a un terzo.
    Art. 500.
    Assegno alimentare
  29. Nel periodo di sospensione dall’ufficio e’ concesso un assegno
    alimentare in misura pari alla meta’ dello stipendio, oltre agli
    assegni per carichi di famiglia.
  30. La concessione dell’assegno alimentare va disposta dalla stessa
    autorita’ competente ad infliggere la sanzione.
    Art. 501.
    Riabilitazione
  31. Trascorsi due anni dalla data dell’atto con cui fu inflitta la
    sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per
    la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole,
    puo’ chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione,
    esclusa ogni efficacia retroattiva.
  32. Il termine di cui al comma 1 e’ fissato in cinque anni per il
    personale che ha riportato la sanzione di cui all’articolo 492, comma
    2, lettera d).
    Sezione II: Competenze, provvedimenti cautelari e procedure.
    Art. 502
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 ))
    Art. 503
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 ))
    Art. 504
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 ))
    Art. 505
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 ))
    Art. 506
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 ))
    Art. 507
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 ))
    Art. 508.
    I n c o m p a t i b i l i t a’
  33. Al personale docente non e’ consentito impartire lezioni private
    ad alunni del proprio istituto.
  34. Il personale docente, ove assuma lezioni private, e’ tenuto ad
    informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresi’
    comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
  35. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il
    direttore didattico o il preside possono vietare l’assunzione di
    lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio
    di circolo o di istituto.
  36. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside
    e’ ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via
    definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
  37. Nessun alunno puo’ essere giudicato dal docente dal quale abbia
    ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame
    svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
  38. Al personale ispettivo e direttivo e’ fatto divieto di impartire
    lezioni private.
  39. L’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di
    ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal
    presente titolo non e’ cumulabile con altro rapporto di impiego
    pubblico.
  40. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico e’
    tenuto a darne immediata notizia all’amministrazione.
  41. L’assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto
    dall’impiego precedente, salva la concessione del trattamento di
    quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in
    vigore.
  42. Il personale di cui al presente titolo non puo’ esercitare
    attivita’ commerciale, industriale e professionale, ne’ puo’ assumere
    o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche
    in societa’ costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di
    cariche in societa’ od enti per i quali la nomina e’ riservata allo
    Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica
    istruzione.
  43. Il divieto, di cui al comma10, non si applica nei casi si
    societa’ cooperative.
  44. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10
    viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale
    competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla
    situazione di incompatibilita’.
  45. L’ottemperenza alla diffida non preclude l’azione disciplinare.
  46. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che
    l’incompatibilita’ sia cessata, viene disposta la decadenza con
    provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale
    competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
    istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con
    provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio
    scolastico provinciale, per il personale docente della scuola
    materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della
    pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e
    scuole di istruzione secondaria superiore.
  47. Al personale docente e’ consentito, previa autorizzazione del
    direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni
    che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attivita’
    inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’ orario di
    insegnamento e di servizio.
  48. Avverso il diniego di autorizzazione e’ ammesso ricorso al
    provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
    Capo V
    CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO, UTILIZZAZIONE IN ALTRI COMPITI, RESTITUZIONE E RIAMMISSIONE
    Sezione I: Cessazioni
    Art. 509.
    Collocamento a riposo per raggiunti limiti d’eta’
    1.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351 COME
    MODIFICATO DAL D.P.R. 11 GENNAIO 2001, N. 101 )).
  49. Il personale in servizio al 1 ottobre 1974, che debba essere
    collocato a riposo per limiti di eta’ e non abbia raggiunto il numero
    di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, puo’
    essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione
    nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di eta’.
  50. Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di
    eta’, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il
    minimo della pensione, puo’ essere trattenuto in servizio fino al
    conseguimento di tale anzianita’ minima e, comunque, non oltre il
    settantesimo anno di eta’.
  51. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351.
  52. Al personale di cui al presente titolo e’ attribuita, come alla
    generalita’ dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici
    non economici, la facolta’ di permanere in servizio, con effetto
    dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
    per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta’ per il
    collocamento a riposto per essi previsti.
  53. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la
    decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane fissata
    al 1 ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso
    sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4
    agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.
    Art. 510.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351 ))
    Art. 511.
    D e c a d e n z a
  54. Al personale di cui al presente titolo si applicano, in materia
    di decadenza dall’impiego, le disposizioni di cui al testo unico
    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
    1957, n. 3, e successive modificazioni.
    Art. 512.
    Dispensa dal servizio
  55. Salvo quanto previsto dall’articolo 514 per l’utilizzazione in
    altri compiti, il personale di cui al presente titolo, ((e’
    dispensato dal servizio per inidoneita’ fisica o incapacita’)) o
    persistente insufficiente rendimento.
    Art. 513.
    Organi competenti
  56. I provvedimenti di collocamento a riposo sono adottati dal
    provveditore agli studi sia per il personale appartenente a ruoli
    provinciali sia per il personale appartenente a ruoli nazionali.
  57. I provvedimenti di accettazione delle dimissioni sono adottati
    dal provveditore agli studi per il personale appartenente a ruoli
    provinciali e dal direttore generale o capo del servizio centrale
    competente per il personale appartenente a ruoli nazionali.
  58. I provvedimenti di decadenza e di dispensa sono adottati dal
    provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale,
    se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e
    media o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi
    di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria
    superiore. Per il personale appartenente ai ruoli nazionali, il
    provvedimento di decadenza e di dispensa e’ adottato dal Ministero
    della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
    pubblica istruzione.
    Sezione II: Utilizzazioni in altri compiti, restituzioni e riammissioni
    Art. 514.
    Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo
    per motivi di salute
  59. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di
    salute puo’ a domanda essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in
    altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e
    professionale.
  60. L’utilizzazione di cui al comma 1 e’ disposta dal Ministero per
    la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
    istruzione.
  61. Dal 1? gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi
    del comma 1, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal
    provveditore agli studi dell’attuale sede di servizio in supplenze
    temporanee di breve durata, salvo che il provveditore stesso, sulla
    base di accertamento medico nei confronti del docente da parte della
    unita’ sanitaria locale e sentito anche il capo d’istituto, non
    ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno
    all’insegnamento.
    Art. 515.
    Restituzione ai ruoli di provenienza
  62. Il personale gia’ appartenente ad altro ruolo del personale
    ispettivo, direttivo e docente puo’ a domanda essere restituito al
    ruolo di provenienza con effetto dall’inizio dell’anno scolastico
    successivo alla data del provvedimento di restituzione.
  63. Il provvedimento di restituzione e’ disposto dal direttore
    generale o capo del servizio centrale competente per il personale
    appartenente ai ruoli nazionali e, per il personale appartenente ai
    ruoli provinciali, dal provveditore agli studi.
  64. Il personale direttivo puo’ essere restituito all’insegnamento,
    nei casi di incapacita’ o di persistente insufficiente rendimento
    nello svolgimento delle funzioni, con provvedimento del direttore
    generale o capo del servizio centrale competente, sentito il
    Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
  65. Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso
    la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso
    di permanenza nel ruolo stesso.
    Art. 516.
    Riammissione in servizio
  66. Al personale di cui al presente titolo si applicano, per quanto
    concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo
    unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
    gennaio 1957, n. 3.
  67. La riammissione in servizio e’ subordinata alla disponibilita’
    del posto o della cattedra e non puo’ aver luogo se la cessazione dal
    servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere
    transitorio o speciali.
  68. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione
    giuridica ed economica che vi occupava all’atto della cessazione dal
    rapporto di servizio.
  69. Il provvedimento di riammissione in servizio e’ adottato dal
    direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito
    il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale
    appartenente ai ruoli nazionali e dal provveditore agli studi,
    sentito il Consiglio scolastico provinciale, per il personale della
    scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale
    della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di
    istruzione secondaria superiore.
  70. La riammissione in servizio ha effetto dall’anno scolastico
    successivo alla data del relativo provvedimento.
    Sezione III: Norme finali
    Art. 517.
    A p p l i c a b i l i t a’
  71. Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale
    ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole
    statali di ogni ordine e grado, escluse le universita’, compresi i
    docenti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti
    tecnici, i docenti di arte applicata, gli assistenti delle accademie
    di belle arti e le assistenti-educatrici dell’Accademia nazionale di
    danza, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori,
    nonche’ al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e
    degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli
    istituti di istruzione tecnica e professionale. Si applicano
    altresi’, in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva
    diversa particolare disposizione della disciplina del personale non
    di ruolo statale.
    Art. 518.
    Collocamento fuori ruolo
  72. I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente
    titolo, nei casi in cui siano previsti, possono essere disposti
    soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma
    in ruolo.
    Art. 519.
    Regioni a statuto speciale
  73. Nelle materie disciplinate dal presente titolo, sono fatte salve
    le disposizioni contenute negli statuti delle regioni a statuto
    speciale e nelle relative norme di attuazione.
    Capo VI
    PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO NON DI RUOLO
    Sezione I: Supplenze
    Art. 520.
    Supplenze annuali
  74. Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che
    risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31
    dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno
    scolastico, qualora non sia possibile provvedere mediante il
    personale docente di ruolo delle dotazioni organiche aggiuntive o
    mediante l’utilizzazione di personale in soprannumero, il
    provveditore agli studi dispone il conferimento di supplenze annuali,
    in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per
    l’assunzione di personale docente di ruolo, e sempreche’ ai posti
    medesimi non sia stato gia’ assegnato, a qualsiasi titolo, personale
    di ruolo. Sono altresi’ conferite supplenze annuali per la copertura
    dei posti di sostegno accantonati, ai sensi dell’articolo 481, per le
    nomine del personale non di ruolo fornito del prescritto titolo di
    specializzazione. A tal fine sono compilate apposite graduatorie
    provinciali.
  75. I posti delle dotazioni organiche aggiuntive non possono essere
    coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo.
  76. In deroga al divieto di cui al comma 2, nelle scuole della
    provincia di Bolzano, qualora i relativi posti non siano coperti, e’
    consentita l’assunzione di personale supplente, nel limite del 15 per
    cento delle dotazioni organiche aggiuntive, per lo svolgimento delle
    attivita’ previste nel comma 7 dell’articolo 455.
  77. I criteri per il conferimento delle supplenze sono definiti con
    l’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di cui
    all’articolo 522.
  78. Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali nella
    scuola media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria
    superiore sono precedute dal raggruppamento di tutte le frazioni
    d’orario. Le cattedre o posti orario cosi’ formati debbono essere
    assegnati ad un unico docente.
  79. Il provveditore agli studi cura la compilazione, la
    pubblicazione e l’aggiornamento di distinti elenchi delle cattedre,
    dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore di
    insegnamento disponibili nel territorio di competenza, ivi compresi i
    posti e le ore di insegnamento tecnico-pratico e di educazione
    fisica.
  80. Ogni capo di istituto da’ al provveditore agli studi immediata
    notizia delle variazioni che intervengono nel numero delle cattedre,
    dei posti e delle ore di insegnamento disponibili, ad eccezione delle

ore di insegnamento della religione cattolica. ((25))

AGGIORNAMENTO (25)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l’art. 4, comma 14)che
“dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5
sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581,
582, 585 e 586 del testo unico.”
Art. 521.
Supplenze temporanee

  1. Alla copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a
    costituire cattedre o posti orario si provvede mediante il
    conferimento di supplenze temporanee, sino al termine delle attivita’
    didattiche.
  2. Le supplenze temporanee sono conferite dal provveditore agli
    studi, ad eccezione di quelle relative a disponibilita’ non superiori
    a sei ore settimanali, le quali sono conferite dal capo di istituto
    sulla base delle graduatorie compilate dall’istituto o scuola, sempre
    che si tratti di ore comunicate, preventivamente ed in tempo utile,
    ai provveditori agli studi, ai fini degli accorpamenti per la
    costituzione dei posti-orario e dopo aver effettuato a livello
    provinciale tutti gli accorpamenti necessari e possibili. Sono
    altresi’ conferite dal provveditore agli studi le supplenze
    temporanee su posti di insegnamento nella scuola materna ed
    elementare non conferibili per supplenza annuale ai sensi
    dell’articolo 520.
  3. Sono parimenti conferite dal capo d’istituto, con il rispetto
    delle procedure previste dal precedente comma 2, tutte le supplenze
    temporanee diverse da quelle contemplate nel comma 1.
  4. I criteri per il conferimento delle supplenze sono definiti con
    l’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di cui
    all’articolo 522.
  5. Il conferimento delle supplenze temporanee e’ consentito
    esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze
    di servizio. La retribuzione spetta limitatamente alla durata

effettiva delle supplenze medesime. ((25))

AGGIORNAMENTO (25)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l’art. 4, comma 14)che
“dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5
sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581,
582, 585 e 586 del testo unico.”
Art. 522.
Compilazione delle graduatorie provinciali

  1. La formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento
    delle supplenze annuali al personale docente della scuola materna,
    elementare, media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria
    superiore e’ curata dal provveditore agli studi secondo le modalita’
    e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica
    istruzione con apposita ordinanza, emanata sentiti i rappresentanti
    delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
    rappresentative su base nazionale. I titoli valutabili ed i relativi
    punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica
    istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
    con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di
    abilitazione e di specializzazionee al servizio prestato, attinenti
    al tipo di insegnamento per il quale si chiede l’inclusione nella
    graduatoria provinciale.
  2. Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti, impartiti
    nella scuola materna e media, nonche’ negli istituti e scuole di
    istruzione secondaria superiore, vengono compilate due graduatorie,
    da utilizzarsi nel seguente ordine di successione:
    a) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di
    abilitazione valido per l’insegnamento o per il gruppo di
    insegnamenti richiesto;
    b) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di studio
    dichiarato valido per l’ammissione a concorsi per posti di
    insegnamento od a concorsi a cattedre.
  3. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno carattere permanente. Il
    Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria
    ordinanza, l’integrazione delle graduatorie con l’inclusione di nuovi
    aspiranti e l’aggiornamento delle stesse con la valutazione dei nuovi
    titoli.
  4. La compilazione delle predette graduatorie e’ effettuata alla
    scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite.
  5. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie per l’immissione
    in ruolo sulla base dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla
    precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e
    temporanee nella provincia in cui hanno presentato le relative
    domande di supplenza.
  6. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle
    graduatorie provvisorie, ciascun interessato puo’ presentare ricorso
    in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla
    posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla supplenza
    annuale.
  7. Le graduatorie definitive sono pubblicate nell’albo dell’ufficio
    scolastico provinciale subito dopo l’esame dei ricorsi e non sono di
    per se’ impugnabili.
  8. Negli istituti d’arte e nei licei artistici le graduatorie degli
    aspiranti a supplenze relative a discipline per le quali le vigenti
    disposizioni non richiedono titoli di studio o di abilitazione
    specifici sono compilate da commissioni provinciali formate secondo
    criteri che sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica
    istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
    le attribuzioni del provveditore agli studi possono essere delegate,
    per le predette graduatorie, ad un capo d’istituto di istruzione
    artistica.
  9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso
    all’insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella
    graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di
    accertamento della conoscenza di una o piu’ lingue straniere, hanno
    titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i
    cui titolari provvedono all’insegnamento di una corrispondente lingua
    straniera. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con
    propria ordinanza, i criteri e le modalita’ per l’attuazione di

quanto sopra disposto. ((25))

AGGIORNAMENTO (25)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l’art. 4, comma 14)che
“dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5
sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581,
582, 585 e 586 del testo unico.”
Art. 523.
Valutazione dei servizi

  1. L’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che
    stabilisce le modalita’ ed i termini per la formazione delle
    graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali
    al personale docente ed educativo, prevede una valutazione del
    servizio militare secondo criteri uniformi sia nei confronti del
    personale docente di ogni ordine e grado di scuola sia nei confronti
    del personale educativo.
  2. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio
    militare di leva o per richiamo, e l’opera di assistenza tecnica in
    Paesi in via di sviluppo a mente della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
    e successive modificazioni, prestati senza demerito, dopo il
    conseguimento del titolo di studio che da’ diritto all’iscrizione
    nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico.
  3. Analogamente e’ valutata l’attivita’ svolta senza demerito come
    titolare di borse di studio per giovani laureati o di addestramento
    didattico e scientifico conferite a norma di legge, come lettore di
    lingua italiana in universita’ straniere, ovvero, dopo la laurea,
    come ricercatore retribuito presso universita’, istituti di
    istruzione universitaria, gruppi, centri, laboratori ed istituti di
    ricerca operanti nella organizzazione del Consiglio nazionale delle
    ricerche o del Centro nazionale per l’energia nucleare.
  4. Il mandato politico o amministrativo che comporti l’esonero
    dall’insegnamento e’ valutato per il periodo di tempo successivo
    all’interruzione dell’insegnamento, conseguente al conferimento del
    mandato, e per tutta la durata del mandato stesso, come servizio

scolastico. ((25))

AGGIORNAMENTO (25)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l’art. 4, comma 14)che
“dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5
sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581,
582, 585 e 586 del testo unico.”
Sezione II: Contenzioso amministrativo
Art. 524.
Ricorsi

  1. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie
    definitive, di cui all’articolo 522, per il conferimento delle
    supplenze annuali nella scuola materna, elementare, media e negli
    istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e’ ammesso
    ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di
    quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti
    stessi all’albo dell’ufficio scolastico provinciale, alle commissioni
    di cui all’articolo 525.
  2. Con il ricorso i singoli interessati non possono proporre motivi
    attinenti alla legittimita’ delle graduatorie, deducibili e non
    dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie
    provvisorie.
  3. Per la notifica dei ricorsi ai controinteressati si applica
    l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
    1971, n. 1199. Il termine di cui al secondo comma del medesimo
    articolo 4 e’ ridotto a dieci giorni.
  4. Le commissioni decidono, in via definitiva, entro trenta giorni
    dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente
    tale termine, i ricorsi si intendono respinti.
  5. Le commissioni decidono anche sui ricorsi del personale docente
    non di ruolo avverso il licenziamento disposto dal capo di istituto
    per scarso rendimento. Contro la decisione delle commissioni e’
    ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione, il quale
    decide entro sessanta giorni, su conforme parere del competente
    consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica
    istruzione.
  6. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie
    definitive per il conferimento delle supplenze relative alle
    discipline degli istituti di istruzione artistica, e’ ammesso ricorso
    da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni
    dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all’albo
    degli istituti, ad una commissione centrale presso il Ministero della
    pubblica istruzione formata secondo i criteri stabiliti dal decreto

previsto nell’articolo 272. ((25))

AGGIORNAMENTO (25)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l’art. 4, comma 14)che
“dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5
sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581,
582, 585 e 586 del testo unico.”
Art. 525.
Commissione per i ricorsi

  1. Presso ogni provveditorato agli studi sono istituite apposite
    commissioni competenti a decidere sui ricorsi di cui all’articolo
    524, esclusi quelli previsti nel comma 6 di detto articolo. Tali
    commissioni sono composte:
    a) per la scuola materna ed elementare, dal provveditore agli
    studi o da un impiegato di detto ufficio di qualifica funzionale non
    inferiore alla settima, da lui delegato, che la presiede, da un
    direttore didattico, da un impiegato con qualifica funzionale non
    inferiore alla settima o, in mancanza, con qualifica funzionale non
    inferiore alla sesta, da due docenti della scuola materna e da due
    docenti della scuola elementare. Uno dei docenti della scuola materna
    ed uno dei docenti elementari debbono essere, ove possibile,
    supplenti annuali. Il direttore didattico e gli impiegati sono
    nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresi’ gli
    altri componenti della commissione, fra i docenti proposti dai
    rappresentanti provinciali dei sindacati di categoria maggiormente
    rappresentativi su base nazionale. Nello stesso modo vengono nominati
    inoltre un direttore didattico, un impiegato con qualifica funzionale
    non inferiore alla settima od alla sesta, un docente della scuola
    materna ed un docente della scuola elementare, per supplire eventuali
    assenti;
    b) per la scuola media e gli istituti e scuole di istruzione
    secondaria superiore, dal provveditore agli studi, che la presiede,
    da un capo di istituto di ruolo, da un impiegato del provveditorato
    stesso con qualifica funzionale non inferiore alla settima, da due
    docenti di ruolo, da un docente supplente annuale e da un docente
    tecnico-pratico. Il provveditore agli studi, puo’ delegare a
    presiedere la Commissione l’impiegato con qualifica funzionale non
    inferiore alla settima. Il capo di istituto e gli impiegati sono
    nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina gli altri
    componenti della commissione fra i docenti di ruolo, i supplenti
    annuali e i docenti tecnico-pratici proposti dai rappresentanti
    provinciali dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi
    su base nazionale. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un capo
    di istituto, un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla
    settima del provveditorato agli studi e due docenti per supplire
    eventuali assenti.
  2. La proposta da parte dei sindacati di categoria, prevista dal
    comma 1, ha luogo sino all’emanazione del regolamento di cui
    all’articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ferma
    restando la composizione delle commissioni per i ricorsi.
  3. Le commissioni per i ricorsi rimangono in carica un anno.
  4. Le commissioni possono essere consultate dal Provveditore agli
    studi su ogni altra questione relativa al personale docente non di

ruolo. ((25))

AGGIORNAMENTO (25)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l’art. 4, comma 14)che
“dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5
sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581,
582, 585 e 586 del testo unico.”
Sezione III: Retribuzione ed assenze
Art. 526.
R e t r i b u z i o n e

  1. Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il
    trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente
    personale docente di ruolo.
  2. Quando il docente abbia un numero di ore settimanali d’
    insegnamento inferiore all’orario obbligatorio di servizio previsto
    dall’articolo 491, il trattamento economico e’ dovuto in proporzione.
    Parimenti e’ dovuta in proporzione l’indennita’ integrativa speciale,
    di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni
    ed integrazioni.
  3. La nomina del personale non di ruolo, il quale in base a vigenti
    norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini
    giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della
    nomina stessa.
    Art. 527.
    Retribuzione supplenze annuali
  4. Il trattamento economico di cui all’articolo 526 e’ corrisposto
    mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato.
  5. Al supplente annuale il cui servizio sia cominciato non piu’
    tardi del 1? febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni
    di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per
    almeno 180 giorni, anche se non continuativi, e che si trovi in
    servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto
    trattamento economico e’ dovuto fino al termine dell’anno scolastico.
  6. Al supplente annuale, che abbia iniziato il servizio dopo il 1?
    febbraio e che partecipi agli esami della sessione estiva, il
    trattamento economico e’ corrisposto fino al termine dei relativi
    lavori. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale, il
    trattamento economico e’ corrisposto per l’intera durata della
    sessione medesima.
    Art. 528.
    Retribuzione supplenze temporanee
  7. La retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo
    conferite e quale sia la loro durata ((. . .)), spetta limitatamente
    al servizio effettivamente prestato.
  8. Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell’
    anno scolastico, il trattamento economico di cui al comma 1 dell’
    articolo 527 e’ corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di
    servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.
    Art. 529.
    Congedi ed assenze per i supplenti annuali al primo anno di servizio
  9. Ai docenti supplenti annuali al primo anno di servizio possono
    essere accordati congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia
    fino a un massimo di dieci giorni nell’anno scolastico, senza diritto
    ad alcun trattamento economico.
  10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall’
    amministrazione il rapporto di impiego dei docenti supplenti annuali
    al primo anno di servizio e’ mantenuto per 30 giorni con trattamento
    economico ridotto alla meta’.
    Art. 530.
    Congedi ed assenze del personale supplente al secondo anno di
    servizio
  11. Le assenze per gravi motivi, ivi comprese le assenze per
    accertata malattia, ed il relativo trattamento economico del
    personale supplente annuale delle scuole di ogni ordine e grado che
    si trovi almeno al secondo anno di servizio scolastico continuativo
    sono disciplinate dai contratti collettivi di cui al decreto
    legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
    Art. 531.
    Mandato parlamentare e amministrativo
  12. I supplenti annuali, cui e’ conferito un mandato parlamentare od
    amministrativo, con esonero dal servizio, mantengono, fino al termine
    dell’anno scolastico durante il quale scade il loro mandato, i
    diritti inerenti alla loro appartenenza alla graduatoria per il
    conferimento delle supplenze, computandosi come anni di servizio gli
    anni del mandato.
    Art. 532.
    Altri congedi
  13. I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono
    regolati, entro i limiti della durata della nomina, secondo le norme
    in vigore per il personale non di ruolo in servizio nelle
    Amministrazioni dello Stato.
    Art. 533.
    Computo congedi e assenze
  14. Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il
    docente supplente annuale resta assente fino a quello in cui riprende
    servizio, secondo le norme in vigore per i docenti di ruolo.
  15. Entro cinque giorni dall’assenza il capo di istituto deve
    accertarne la causa; se l’assenza non risulti giustificata il docente
    e’ licenziato.
  16. I docenti che non riprendano servizio alla scadenza del termine
    massimo di congedo o di assenza o che dal servizio si allontanino
    dopo aver gia’ raggiunto il suddetto termine massimo sono licenziati.
    Art. 534.
    Organo competente
  17. I congedi al personale docente supplente sono concessi dal capo
    di istituto.
  18. I supplenti annuali richiamati in servizio militare o trattenuti
    alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale e comunque
    per disposizioni dell’autorita’ militare, sono collocati in congedo,
    secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.
    Sezione IV: Disciplina
    Art. 535.
    S a n z i o n i
  19. Ai docenti non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono
    essere inflitte, secondo la gravita’ della mancanza, le seguenti
    sanzioni disciplinari:
    1) l’ammonizione;
    2) la censura;
    3) la sospensione della retribuzione fino ad un mese;
    4) la sospensione della retribuzione e dall’insegnamento da un
    mese ad un anno;
    5) l’esclusione dall’insegnamento, da un anno a cinque anni;
    6) l’esclusione definitiva dall’insegnamento.
  20. Le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 sono inflitte
    dal capo dell’istituto. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal
    provveditore agli studi, che per quelle indicate ai numeri 4), 5) e
    6) decide su conforme parere del competente Consiglio di disciplina.
    Art. 536.
    Applicazione delle sanzioni
  21. Per tutte le mancanze ai doveri d’ufficio che non siano tali da
    compromettere l’onore e la dignita’ e non costituiscano grave
    insubordinazione, si applicano, secondo i casi, le sanzioni di cui ai
    numeri 1), 2) e 3 dell’articolo 535.
  22. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all’
    ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che
    abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n.
    3) dell’articolo 535.
  23. Per l’insubordinazione grave, per le abituali irregolarita’ di
    condotta e per i fatti che compromettono l’onore e la dignita’ si
    applicano, secondo la gravita’ dei casi e delle circostanze, le altre
    sanzioni disciplinari.
    Art. 537.
    Effetti delle sanzioni
  24. Le sanzioni di cui ai numeri 4) e 5) dell’articolo 535
    comportano l’esclusione dall’insegnamento nelle scuole e negli
    istituti statali, pareggiati, legalmente riconosciuti, parificati ed
    autorizzati, nonche’ l’esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti
    di insegnamento nelle scuole e negli istituti statali e pareggiati,
    per la durata della sanzione inflitta.
  25. L’esclusione definitiva dall’insegnamento comporta anche
    l’esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di insegnamento.
    Art. 538.
    P r o c e d u r e
  26. L’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 535 e’
    disposta, previa contestazione degli addebiti, con facolta’ del
    docente non di ruolo di presentare le sue controdeduzioni entro il
    termine massimo di dieci giorni che puo’ essere ridotto a due per le
    sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) dell’articolo 535.
  27. Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta all’
    interessato.
  28. Qualora la gravita’ dei fatti lo esiga, l’autorita’ scolastica
    puo’ sospendere cautelarmente dal servizio, a tempo indeterminato, il
    docente non di ruolo anche prima della contestazione degli addebiti.
    La sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione. L’
    autorita’ scolastica dispone la corresponsione degli assegni
    alimentari, entro i limiti della durata della nomina.
  29. Se alla sospensione segue la sanzione disciplinare della
    esclusione dall’insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui e’
    stata disposta la sospensione.
  30. Se, il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento
    dell’incolpato, la sospensione e’ revocata ed il docente non di ruolo
    riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti
    della durata della nomina.
    Art. 539.
    Procedimenti penali
  31. Il docente non di ruolo sottoposto a procedimento penale per
    delitto puo’ essere sospeso dal servizio dal capo di istituto. La
    sospensione deve essere disposta immediatamente quando sia emesso
    contro il docente non di ruolo provvedimento di custodia cautelare.
  32. Se il procedimento penale ha termine con sentenza di assoluzione
    perche’ il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha commesso ovvero
    perche’ il fatto non costituisce reato, la sospensione e’ revocata ed
    il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non
    percepiti, entro i limiti della durata della supplenza.
  33. Tuttavia l’autorita’ scolastica quando ritenga che dal
    procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che rendano il
    docente non di ruolo passibile di sanzione disciplinare puo’
    provvedere ai sensi del precedente articolo 535.
  34. La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione
    di querela o di non procedibilita’ per mancanza o irregolarita’ di
    querela.
  35. Se alla sospensione dal servizio prevista dal comma 1 segue la
    sanzione disciplinare della esclusione dall’insegnamento, questa ha
    effetto dalla data in cui e’ stata disposta la sospensione. Dalla
    stessa data ha effetto l’esclusione definitiva dall’insegnamento di
    cui all’articolo 535.
  36. Il supplente temporaneo sottoposto a procedimento penale per
    delitto puo’ essere licenziato dal capo di istituto.
  37. Deve essere provveduto all’immediato licenziamento del supplente
    temporaneo contro il quale sia stato emesso provvedimento di custodia
    cautelare.
  38. Il docente non di ruolo che riporti condanna definitiva alla
    reclusione, senza beneficio della sospensione condizionale dalla
    pena, cessa dal servizio e il rapporto d’impiego e’ risolto di
    diritto.
  39. In ogni caso, e’ fatta salva l’applicazione delle sanzioni
    disciplinari di cui all’articolo 535.
  40. La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al comma
    8.
    Art. 540.
    R i c o r s i
  41. Contro le sanzioni inflitte dal capo di istituto e’ ammesso
    ricorso, entro trenta giorni, al provveditore agli studi, il quale
    decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni e’ ammesso ricorso
    ((al Ministero )) della pubblica istruzione.
  42. Il termine del ricorso ((al Ministero )) e’ di 30 giorni.
    Sezione V: Norma finale e di rinvio
    Art. 541.
    Norma finale e di rinvio
  43. Per l’insegnamento di materie professionali e di lavorazioni
    richiedenti particolare perizia e specializzazione negli istituti
    professionali, il Ministero della pubblica istruzione, su proposta
    della giunta esecutiva dell’istituto, puo’ consentire l’assunzione di
    personale esperto per periodi determinati di tempo, che non eccedano
    la durata dell’anno scolastico, mediante contratti di prestazione
    d’opera professionale.
  44. Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente
    non di ruolo si applicano, in quanto compatibili, le norme del
    presente testo unico riferite ai docenti di ruolo.
  45. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano
    altresi’ al personale educativo non di ruolo.
    TITOLO II
    PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
    E AUSILIARIO
    Capo I
    AREE FUNZIONALI – RUOLI
    Art. 542.
    Rinvio alla contrattazione
  46. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed
    ausiliario (A.T.A.) delle scuole di ogni ordine e grado, delle
    istituzioni educative, dei conservatori di musica, delle accademie di
    belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza
    e’ disciplinato dai contratti collettivi di cui al decreto
    legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni.
  47. Fino alla stipulazione dei predetti contratti collettivi si
    applicano le norme di cui agli articoli che seguono.
    Art. 543.
    Aree funzionali
  48. Il personale statale amministrativo, tecnico ed ausiliario
    (A.T.A.) delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
    educative, delle accademie di belle arti e dei conservatori di
    musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, e’
    collocato nell’area funzionale dei servizi tecnici e nell’area
    funzionale dei servizi amministrativi.
    Art. 544.
    R u o l i
  49. I ruoli del personale di cui all’articolo 543 sono provinciali,
    ad eccezione dei ruoli del personale delle accademie di belle arti,
    dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte
    drammatica e di danza, che sono nazionali. Essi sono amministrati
    dagli uffici scolastici provinciali, che provvedono al reclutamento,
    a tutti gli atti di carriera ed al trattamento di quiescenza e
    previdenza.
    Art. 545.
    Qualifiche funzionali
  50. Le qualifiche funzionali di ciascun ruolo del personale A.T.A.
    sono le seguenti:
    Terza qualifica: attivita’ tecnico-manuali con conoscenze non
    specialistiche. Attivita’ tecniche manuali che presuppongono
    conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura
    amministrativa, l’esecuzione di operazioni amministrative, tecniche,
    o contabili elementari. Puo’ essere richiesta anche l’utilizzazione
    di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.
    Quarta qualifica: attivita’ amministrative o tecniche con
    conoscenze specialistiche e responsabilita’ personali. Attivita’
    amministrative-contabili, tecniche, o tecnico-manuali che
    presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e
    contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e
    tecnico-manuale, con capacita’ di utilizzazione di mezzi o strumenti
    complessi o di dati nell’ambito di procedure predeterminate. Le
    prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi
    nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
    Quinta qualifica: attivita’ con conoscenza specialistica e
    responsabilita’ di gruppo. Attivita’ professionali richiedenti
    preparazione tecnica o particolari conoscenze nella tecnologia del
    lavoro o perizia nell’esecuzione o interpretazione di disegni o di
    grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche
    responsabilita’ di guida e di controllo tecnico-pratico di altre
    persone.
    Ottava qualifica: attivita’ con specializzazione professionale o
    con eventuale responsabilita’ esterna. Attivita’ professionali
    comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a
    stabilimenti od opifici; ovvero attivita’ di coordinamento e di
    promozione, nonche’ di verifica dei risultati conseguiti,
    relativamente a piu’ unita’ organiche non aventi rilevanza esterna
    operanti nello stesso settore; oppure attivita’ di studio e di
    elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione
    professionale di livello universitario, con autonoma determinazione
    dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli
    indirizzi impartiti. Vi e’ connessa responsabilita’ organizzativa,
    nonche’ responsabilita’ esterna per i risultati conseguiti.
    Art. 546.
    Profili professionali
  51. Ogni qualifica funzionale comprende piu’ profili professionali
    fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per
    il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di
    responsabilita’, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di
    mobilita’ ed ai requisiti di accesso alla qualifica.
  52. I profili professionali delle qualifiche del personale A.T.A.
    sono inseriti nelle seguenti aree funzionali:
    a) l’area funzionale dei servizi generali ausiliari comprende il
    profilo professionale degli ausiliari;
    b) l’area funzionale dei servizi tecnici comprende i profili
    professionali dei guardarobieri, degli aiutanti cuochi, dei cuochi,
    degli infermieri e dei collaboratori tecnici;
    c) l’area funzionale dei servizi amministrativi comprende i
    profili professionali dei collaboratori amministrativi, dei
    coordinatori amministrativi e dei coordinatori amministrativi dei
    conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle
    accademie nazionali di arte drammatica e di danza. Alla stessa area
    appartiene anche il profilo professionale dei direttori
    amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle
    arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. A
    questi ultimi, si applicano le norme riguardanti lo stato giuridico
    ed economico dei dipendenti civili dello Stato.
  53. I profili professionali sono definiti con i contratti collettivi
    di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
    modificazioni.
    Art. 547.
    Collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali
  54. Fino alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, la
    collocazione dei profili professionali nelle qualifiche funzionali e’
    la seguente.
  55. Appartengono alla terza qualifica funzionale i profili
    professionali degli ausiliari, dei guardarobieri e degli aiutanti
    cuochi.
  56. Appartengono alla quarta qualifica funzionale i profili
    professionali dei collaboratori amministrativi, dei collaboratori
    tecnici, dei cuochi e degli infermieri.
  57. Appartengono alla quinta qualifica funzionale i profili
    professionali dei coordinatori amministrativi, compresi i
    coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle
    accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte
    drammatica e di danza.
  58. Appartengono all’ottava qualifica funzionale i profili
    professionali dei direttori amministrativi dei conservatori di
    musica, delle accademie di belle arti e delle accademie di arte
    drammatica e di danza.
    Art. 548
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 GIUGNO 2009, N. 119 ))
    Art. 549.
    Consiglio di amministrazione provinciale
  59. Presso ogni ufficio scolastico e’ istituito un consiglio di
    amministrazione provinciale, presieduto dal provveditore agli studi,
    composto da un preside e da un direttore didattico, scelti tra quelli
    di ruolo della provincia. Ad esso sono attribuite le funzioni
    stabilite in materia di personale A.T.A. dal presente testo unico,
    dai regolamenti e dai contratti collettivi.
  60. Le funzioni di segretario del consiglio sono disimpegnate da un
    impiegato con qualifica non inferiore alla sesta dell’ufficio
    scolastico provinciale.
  61. I membri del consiglio di amministrazione provinciale durano in
    carica per un triennio e sono nominati con decreto del provveditore
    agli studi.
    Capo II
    RECLUTAMENTO
    Art. 550.
    Disciplina regolamentare
  62. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 41 del
    decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
    modificazioni, sono disciplinati:
    a) i requisiti generali di accesso all’impiego e la relativa
    documentazione;
    b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalita’ di svolgimento
    delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei
    partecipanti;
    c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e
    preferenza per l’ammissione all’impiego;
    d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di
    collocamento per le qualifiche previste dalla legge;
    e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni
    esaminatrici.
  63. In attesa dell’emanazione del regolamento si applicano le
    disposizioni di cui agli articoli che seguono. Sono comunque portate
    a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata
    in vigore del regolamento stesso.
  64. Le nomine, da conferire a seguito delle procedure concorsuali,
    sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di
    organico attuata ai sensi dell’articolo 548, comma 6; esse non sono,
    in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la
    soppressione nell’anno scolastico successivo.
    Art. 551.
    (( (Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi).))
    ((1. L’accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo
    mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria
    permanente di cui all’articolo 553.
  65. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed
    esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno
    ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti
    posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale
    successiva.
  66. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
    ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle
    Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte
    drammatica e di danza.
  67. I posti disponibili e vacanti per l’accesso ai ruoli di
    responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai
    corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica
    funzionale superiore di cui al comma 1 dell’articolo 557, sono
    ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli
    ed esami e la graduatoria permanente. ))
    Art. 552.
    Concorsi per titoli ed esami
    (( 01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza
    triennale, subordinatamente alla disponibilita’ di posti.
  68. All’indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato
    dal Ministero della pubblica istruzione.
  69. Spetta agli uffici dell’amministrazione scolastica periferica
    determinare con loro decreti, all’inizio di ciascuno dei tre anni
    scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da
    conferire all’inizio di ciascun anno scolastico ai candidati
    utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito
    dell’espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza
    degli stessi uffici dell’amministrazione scolastica periferica
    riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle
    procedure dei concorsi medesimi, nonche’ riguardo all’approvazione
    degli atti ed ai provvedimenti ed attivita’ conseguenti. ))
  70. (( Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami
    restano valide fino alla data da cui decorre la validita’ della
    graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente. ))
  71. Nei concorsi per titoli ed esami e’ attribuito un particolare
    punteggio anche all’inclusione nelle graduatorie di precedenti
    concorsi per titoli ed esami.
  72. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in un
    colloquio. Una delle due prove scritte verte su elementi di diritto
    pubblico; l’altra e’ intesa ad accertare il possesso delle cognizioni
    tecniche necessarie all’assolvimento delle funzioni proprie della
    qualifica da conferire. Il colloquio verte sulle materie oggetto
    delle prove scritte e sull’ordinamento dell’amministrazione della
    pubblica istruzione. Il programma di esame e’ determinato dal bando
    di cui al comma 3 dell’articolo 551.
  73. Il titolo di studio richiesto per l’ammissione ai concorsi e’
    stabilito con regolamento.
  74. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
    Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e’ emanata la tabella
    di valutazione dei titoli.
    (( 5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
    anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica,
    delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte
    drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero
    della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o
    interregionale, affidandone l’organizzazione ad un ufficio
    dell’amministrazione scolastica periferica. L’ufficio che ha curato
    lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche
    all’approvazione delle relative graduatorie e all’assegnazione della
    sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo
    indeterminato sono stipulati dal dirigente dell’ufficio scolastico
    periferico della provincia nella quale ha sede l’Accademia o il
    Conservatorio di assegnazione. ))
    Art. 553.
    (( (Graduatorie permanenti). ))
    ((1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei
    responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie
    permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui
    all’articolo 551, comma 4.
  75. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente
    integrate con l’inserimento di coloro che hanno superato le prove
    dell’ultimo concorso per titoli ed esami e di coloro che hanno
    chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente
    di altra provincia. Contemporaneamente all’inserimento dei nuovi
    aspiranti e’ effettuato l’aggiornamento delle posizioni di
    graduatoria di coloro che sono gia’ compresi nella graduatoria
    permanente.
  76. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le
    modalita’ definite dal regolamento di cui al comma 3 dell’articolo
    401.
  77. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce
    elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
  78. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo
    l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi
    dell’articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate
    in graduatorie nazionali dall’articolo 8-bis del decreto-legge 6
    agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
    ottobre 1988, n. 426.
  79. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
    ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle
    Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte
    drammatica e di danza.
  80. Ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti del
    personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste
    dall’articolo 552, comma 5-bis, sono ripartite in graduatorie
    provinciali. ))
    Art. 554.
    Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale
  81. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate
    mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei
    limiti delle vacanze dell’organico, dai provveditori agli studi sulla
    base di un’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale
    indichera’, fra l’altro, i titoli ed i criteri di valutazione.
  82. Ai predetti concorsi e’ ammesso il personale A.T.A. non di
    ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con
    qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi
    sono indetti. E’ consentita la partecipazione al solo concorso
    indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di
    pubblicazione del bando.
  83. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due
    anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a
    quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a
    partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.
  84. Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente
    articolo si prescinde dal limite massimo di eta’ previsto dalle
    vigenti disposizioni.
  85. Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono effettuate
    tramite le apposite liste di collocamento previste dalla legge,
    previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze
    annuali gia’ compilate alla data del 5 luglio 1988 ((,)) (( salvo
    quanto previsto dall’art. 587.))
  86. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per
    l’accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore
    tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica
    istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni
    sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio
    da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale
    richiesto per l’ ammissione al concorso.
  87. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno
    carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei
    successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per
    la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio
    complessivo riportato e i concorrenti gia’ compresi in graduatoria,
    ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e
    ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi
    titoli, purche’ abbiano presentato apposita domanda di permanenza,
    corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.
  88. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili,
    secondo l’ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed
    aggiornate con i criteri sopra indicati.
    Art. 555.
    Commissioni
  89. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del
    personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono cosi’ composte:
    a) per la quinta qualifica: di un presidente scelto tra gli
    impiegati con qualifica di dirigente, e di altri due membri di cui
    uno preside, direttore didattico o rettore e l’altro docente
    d’istituto di istruzione secondaria superiore delle materie sulle
    quali vertono le prove di esame;
    b) per la IV qualifica: di un presidente, scelto tra i presidi,
    direttori didattici o rettori e di altri due membri, di cui uno
    impiegato con qualifica non inferiore alla ottava
    dell’amministrazione scolastica centrale e periferica e l’altro
    appartenente alla corrispondente qualifica del personale A.T.A., con
    almeno cinque anni di anzianita’.
  90. Quando trattasi di concorsi per il conferimento di posti di
    infermiere il componente della commissione appartenente al personale
    A.T.A. e’ sostituito da un sanitario designato dalle competenti
    autorita’ sanitarie.
  91. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono
    espletate da un impiegato con qualifica non inferiore alla sesta
    dell’amministrazione scolastica centrale e periferica.
  92. Almeno un terzo dei componenti della commissione deve essere di
    sesso femminile, salvo motivata impossibilita’.
  93. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano le
    disposizioni vigenti in materia di concorsi di ammissione agli
    impieghi statali.
    Art. 556.
    Norme particolari di accesso
  94. Resta salva la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie
    presso le pubbliche amministrazioni. Il personale della quarta e
    della terza qualifica da assumere nei relativi ruoli provinciali, e’
    nominato in ruolo nell’ordine delle graduatorie provinciali compilate
    per il conferimento delle supplenze annuali, nei limiti delle
    aliquote previste.
  95. Restano salve le riserve e le precedenze previste, per le nomine
    a seguito di concorsi, dalle norme vigenti per gli impiegati civili
    dello Stato.
  96. Il personale A.T.A. non di ruolo incluso nelle graduatorie per
    il conferimento delle supplenze relative all’anno scolastico
    1986-1987 ha titolo a partecipare ai concorsi ordinari, (( di cui
    agli articoli 551, 552, 553 e 554, per l’accesso ai ruoli cui si
    riferiscono le singole graduatorie, ))sulla base dei titoli di studio
    a suo tempo richiesti per l’inclusione nelle graduatorie stesse.
  97. Il personale A.T.A. puo’ partecipare ai concorsi pubblici per l’
    accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, se in
    servizio in quella inferiore da almeno 5 anni senza demerito,
    indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l’
    accesso alla qualifica funzionale superiore, purche’ detto titolo non
    sia specificamente richiesto dal particolare tipo di attivita’
    tecnica o specialistica.
    Art. 557.
    (( (Concorsi riservati) ))
    ((1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per
    cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda
    e terza qualifica di cui all’articolo 51 del contratto collettivo
    nazionale di lavoro del comparto “Scuola”, pubblicato nel supplemento
    ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995,
    e’ conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente
    inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti,
    periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneita’ in
    appositi concorsi riservati.
  98. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli
    impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se
    privi del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla qualifica
    cui aspirano, purche’ in possesso del titolo di studio richiesto per
    la qualifica di appartenenza e di una anzianita’ di almeno cinque
    anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianita’, se in
    possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui
    accedono, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 556, comma 4, per
    particolari attivita’ tecniche o specialistiche.
  99. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami.
    Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti
    dall’articolo 552 per i concorsi pubblici.
  100. Il concorso riservato per la terza qualifica e’ per titoli,
    integrato da una o piu’ prove pratiche attinenti alle mansioni
    proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso
    viene indetto.
  101. L’integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1
    avviene mediante l’inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei
    nei concorsi riservati.
  102. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici
    dell’amministrazione scolastica periferica sulla base di una
    ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con periodicita’
    quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie
    permanenti di cui al comma 1. ))
    Art. 558.
    Concorsi per l’estero
  103. Per la selezione del personale amministrativo, tecnico ed
    ausiliario da destinare all’estero, si applica quanto disposto dagli
    articoli 640 e seguenti.
    Art. 559.
    Nomina in ruolo
    (( 1. La nomina in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto ))
    dall’inizio dell’anno scolastico. La rinuncia alla nomina in ruolo
    comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa
    e’ stata conferita.
    Art. 560.
    Adempimenti degli immessi in ruolo
  104. Per la nomina in prova, il periodo di prova, la nomina in ruolo
    e gli adempimenti connessi con la nomina, al personale
    amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le disposizioni
    che, per la generalita’ dei dipendenti civili dello Stato, sono
    recate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della
    Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall’articolo 7 della legge 22
    agosto 1985 n. 444.
  105. Il personale di ruolo in servizio all’estero, il quale a seguito
    di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, puo’
    chiedere la proroga dell’assunzione in servizio e dell’ effettuazione
    del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due
    anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data
    di effettiva assunzione in servizio.
  106. Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi
    annuali.
    Capo III
    DIRITTI E DOVERI
    Sezione I: Congedi e aspettative
    Art. 561.
    Rinvio alla contrattazione
  107. In materia di diritti e doveri e di disciplina del personale
    amministrativo, tecnico e ausiliario, per quanto non diversamente
    disposto dai contratti collettivi da stipulare ai sensi del decreto
    legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si
    applicano le disposizioni recate dagli articoli che seguono.
    Art. 562.
    Congedo ordinario
    (( 1. Il personale A.T.A. ha diritto a trenta giorni lavorativi di
    congedo ordinario nell’anno solare. ))
  108. Al personale A.T.A. sono attribuite, in aggiunta ai periodi di
    congedo, sei giornate complessive di riposo da fruire nell’anno
    solare come segue:
    a) due giornate aggiuntive al congedo ordinario;
    b) quattro giornate a richiesta degli interessati tenendo conto
    delle esigenze di servizio.
  109. Il congedo ordinario deve essere fruito su richiesta del
    dipendente e previa autorizzazione del capo d’istituto,
    compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel
    corso di ciascun anno solare anche in piu’ periodi, uno dei quali non
    inferiore a quindici giorni.
  110. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata
    lavorativa, e’ considerata aggiuntiva al congedo ordinario.
    Art. 563.
    Congedi straordinari e aspettative
  111. Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le
    disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente
    della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, come modificate dall’articolo
    3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L’aspettativa per mandato
    parlamentare e’ disciplinata dall’articolo 71 del decreto legislativo
    3 febbraio 1993, n. 29.
  112. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo,
    sono concesse dal direttore didattico o dal preside.
    Art. 564.
    Proroga eccezionale dell’aspettativa
  113. Il Consiglio provinciale di amministrazione, ove ricorrano
    motivi di particolare gravita’ e risulti esaurito il periodo massimo
    fruibile di cui all’articolo 70 del testo unico approvato con decreto
    del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, puo’ consentire
    all’impiegato che lo richieda un ulteriore periodo di aspettativa,
    senza assegni e di durata non superiore ai sei mesi.
  114. Il periodo di proroga eccezionale non e’ valido ne’ ai fini
    della carriera ne’ ai fini del trattamento di quiescenza.
    Sezione II: Mobilita’
    Art. 565.
    Mobilita’ professionale nel comparto
  115. La mobilita’ professionale nel comparto e’ disciplinata dai
    contratti collettivi a norma dell’articolo 45 del decreto legislativo
    3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
    Art. 566.
    Trasferimenti
  116. I trasferimenti del personale amministrativo, tecnico ed
    ausiliario di ruolo sono disposti annualmente dal provveditore agli
    studi in base ai criteri di cui all’articolo 32 del testo unico
    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
    1957, n. 3, ed a quanto disposto in sede di contrattazione.
  117. I trasferimenti nell’ambito della provincia sono disposti con
    precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.
  118. I trasferimenti, da un ruolo provinciale a un altro del medesimo
    profilo professionale di diversa provincia, sono disposti sia sul 50%
    dei posti che risultino vacanti e disponibili entro il 31 marzo di
    ogni anno, sia per compensazione.
  119. I posti che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e
    vacanti dopo il 31 marzo sono assegnati nella misura intera alle
    nuove nomine in ruolo, che sono disposte su sedi provvisorie.
  120. Ai fini del trasferimento gli aspiranti debbono inoltrare
    domanda al provveditore agli studi competente territorialmente in
    relazione al ruolo cui aspirano ad essere trasferiti, indicando le
    sedi desiderate in ordine di preferenza.
  121. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il
    provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti
    appartengono.
  122. Il provveditore agli studi competente forma una graduatoria
    degli aspiranti sulla base dell’anzianita’ di servizio e delle
    condizioni di famiglia degli aspiranti stessi.
  123. I trasferimenti sono disposti a favore degli impiegati che si
    siano utilmente collocati nella graduatoria in relazione al numero
    dei posti da attribuire ed alla disponibilita’ delle sedi richieste.
  124. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria
    ordinanza, il termine per la presentazione delle domande, i documenti
    che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse, i
    criteri di valutazione dei titoli relativi al servizio ed alle
    condizioni di famiglia, nonche’ gli adempimenti propri del
    provveditore agli studi. L’ordinanza deve prevedere un punteggio
    particolare per il personale che sia rimasto nella stessa scuola per
    almeno 3 anni.
    Art. 567.
    Trasferimento d’ufficio
  125. Ai fini dei trasferimenti d’ufficio del personale
    amministrativo, tecnico ed ausiliario, per soppressione di posto,
    nella tabella di valutazione dei titoli e’ previsto un punteggio
    particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarita’ e,
    subordinatamente, nella sede.
  126. Il trasferimento d’ufficio per incompatibilita’ e’ disciplinato
    dall’articolo 32, comma 4, del testo unico approvato con decreto del
    Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dai contratti
    collettivi in materia di mobilita’.
    Art. 568.
    Assegnazione provvisoria
  127. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, che abbia
    chiesto e non ottenuto il trasferimento, puo’ a domanda essere
    provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per
    trasferimento.
  128. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede e’
    limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o di
    ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli
    minori o inabili ed ai genitori, o per gravi esigenze di salute.
    Hanno altresi’ titolo a chiedere l’assegnazione provvisoria coloro
    che siano stati trasferiti d’ufficio per soppressione di posto.
  129. La domanda di assegnazione provvisoria di sede puo’ essere
    inoltre presentata per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i
    quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei tempi
    stabiliti.
  130. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per posti
    comunque disponibili per l’intero anno scolastico e non sono
    consentite nei confronti del personale di prima nomina.
  131. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i
    trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni sui posti vacanti e
    disponibili all’inizio di ogni anno scolastico, ad eccezione di
    quelli richiesti dal personale trasferito d’ufficio, il quale ritrovi
    nell’organico di fatto posto disponibile nella scuola di precedente
    titolarita’.
  132. Con la stessa ordinanza di cui all’articolo 566 il Ministro
    della pubblica istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i criteri
    di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le
    assegnazioni provvisorie di sede, nonche’ le modalita’ e i termini di
    presentazione delle domande.
    Sezione III: Riconoscimento dei servizi
    Art. 569.
    Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera
  133. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio
    non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e’
    riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed
    economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai
    soli fini economici. (( sono fatte salve le eventuali disposizioni
    piu’ favorevoli contenute nei contratti collettivi gia’ stipulati
    ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3
    febbraio 1993, n. 29. ))
  134. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente
    inferiore e’ riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione
    della meta’.
  135. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il
    servizio civile sostitutivo di quello di leva e’ valido a tutti gli
    effetti.
  136. I riconoscimenti di servizi gia’ effettuati in applicazione di
    norme piu’ favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli
    previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente
    non riconoscibili.
    Art. 570.
    Periodi di servizio utili al riconoscimento
  137. Ai fini del riconoscimento di cui all’articolo 569, e’ utile
    soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e
    istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
    Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di
    aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e
    puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo
    dei periodi richiesti per il riconoscimento.
  138. Il riconoscimento dei servizi e’ disposto all’atto della nomina
    in ruolo.
    Sezione IV: Orario
    Art. 571.
    Orario di servizio
  139. Sino al perfezionamento dei contratti collettivi di lavoro di
    cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
    modificazioni, l’orario di servizio del personale amministrativo,
    tecnico ed ausiliario e’ determinato in 36 ore settimanali.
  140. Tale orario puo’ essere articolato anche con criteri di
    flessibilita’, con turnazioni e recuperi, sulla base delle esigenze
    di servizio e delle necessita’ degli utenti.
  141. L’articolazione dell’orario e’ disposta sulla base delle norme
    stabilite nella contrattazione.
  142. Il consiglio d’istituto stabilisce i criteri generali per la
    fissazione dei turni di servizio, che devono essere continuativi,
    salvo quanto previsto dal comma 2, in relazione alle esigenze di
    funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto conto, anche, di
    tutte le attivita’ parascolastiche ed interscolastiche comprese nei
    programmi compilati in attuazione dell’articolo 10, comma 2, lettera
    e).
    Art. 572.
    Tempo parziale
  143. Il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale
    amministrativo, tecnico ed ausiliario e’ regolato sulla base delle
    disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre
    1988 n. 554.
    Sezione V: Disposizioni particolari
    Art. 573.
    Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale
  144. Il provveditore agli studi, su conforme parere del consiglio di
    amministrazione provinciale, predispone annualmente un programma di
    attivita’ di aggiornamento e di qualificazione culturale e
    professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
  145. Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire, ove
    possibile, la continuita’ del servizio nelle scuole o istituzioni
    educative.
  146. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono
    stabiliti i criteri generali per un uniforme orientamento dell’
    attivita’ di aggiornamento e di qualificazione, nonche’ la
    ripartizione dei fondi tra gli uffici scolastici provinciali.
  147. La materia cui al presente articolo trova ulteriori definizioni
    in sede di contrattazione.
    Art. 574.
    Responsabilita’ patrimoniale
  148. La responsabilita’ patrimoniale del personale amministrativo,
    tecnico ed ausiliario per danni arrecati direttamente all’
    Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni e’
    limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della
    vigilanza sugli alunni stessi.
  149. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche alla
    responsabilita’ del predetto personale verso l’Amministrazione che
    risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni
    sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa
    grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle
    responsabilita’ civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da
    terzi.
    Capo IV
    DISCIPLINA
    Art. 575.
    Sanzioni disciplinari
  150. In materia di responsabilita’ disciplinare si applica, nei
    confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, quanto
    disposto dall’articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
    29, e successive modificazioni.
  151. La tipologia e l’entita’ delle infrazioni e delle relative
    sanzioni sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro.
    Art. 576.
    Procedimento disciplinare
  152. Fino all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 575, si
    applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
  153. La censura e’ inflitta dal provveditore agli studi.
  154. Il procedimento per l’irrogazione della censura e’ quello
    previsto dall’articolo 101 del testo unico approvato con decreto del
    Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  155. Il preside o il direttore didattico e’ competente a compiere gli
    accertamenti preliminari del caso e, ove e’ necessario, rimette gli
    atti al provveditore agli studi.
  156. Il provveditore agli studi, che abbia comunque notizia di una
    infrazione disciplinare, svolge gli opportuni accertamenti
    preliminari e contesta subito gli addebiti all’impiegato invitandolo
    a presentare le giustificazioni.
  157. Il provveditore agli studi, quando in base alle indagini
    preliminari ed alle giustificazioni dell’impiegato, ritenga che non
    vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l’archiviazione
    degli atti dandone comunicazione all’interessato. Qualora ritenga che
    l’infrazione sia punibile con la censura provvede all’ irrogazione
    della sanzione. Negli altri casi, sempre che non ritenga necessarie
    ulteriori indagini, trasmette gli atti alla commissione di
    disciplina, di cui all’articolo 577, entro il quindicesimo giorno da
    quello in cui sono pervenute le giustificazioni. Qualora, infine,
    ritenga necessarie ulteriori indagini, nomina, entro lo stesso
    termine, un funzionario istruttore scegliendolo tra impiegati aventi
    qualifica superiore a quella dell’incolpato.
  158. Il provveditore agli studi provvede, in via definitiva, con
    decreto motivato, a dichiarare prosciolto da ogni addebito
    l’impiegato o ad infliggere una delle sanzioni disciplinari di cui
    agli articoli 79, 80, 81 e 84 del testo unico approvato con decreto
    del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in conformita’
    della deliberazione della commissione di disciplina provinciale,
    salvo che egli ritenga di disporre in modo piu’ favorevole
    all’impiegato.
  159. Il servizio prestato nell’anno non viene valutato ai fini della
    progressione economica e dell’anzianita’ richiesta per il passaggio
    alla qualifica funzionale superiore nei confronti del personale che
    abbia riportato in quell’anno una delle sanzioni disciplinari, di cui
    all’articolo 575, superiore alla censura, salvo i maggiori effetti
    della sanzione irrogata.
    Art. 577.
    Commissione di disciplina provinciale
  160. Fino all’attuazione delle norme sul procedimento disciplinare,
    di cui all’articolo 575, ed alla costituzione del collegio arbitrale
    di disciplina previsto dalle disposizioni ivi richiamate, ovvero,
    all’attivazione di eventuali procedure di conciliazione da definire
    con i contratti collettivi di lavoro, continua ad operare la
    commissione di disciplina provinciale per il personale
    amministrativo, tecnico ed ausiliario, costituita ai sensi
    dell’articolo 578.
    Art. 578.
    Composizione della commissione di disciplina provinciale
  161. All’inizio di ogni triennio e’ costituita, con decreto del
    provveditore agli studi, una commissione di disciplina provinciale.
  162. La commissione di disciplina di cui al comma 1 e’ presieduta da
    un preside ed e’ composta di un direttore didattico di scuola materna
    o di un direttore didattico di scuola elementare e di un impiegato di
    qualifica funzionale superiore alla sesta dell’ufficio scolastico,
    che non sia il capo dell’ufficio stesso, e di due impiegati
    appartenenti alle qualifiche del personale amministrativo, tecnico ed
    ausiliario.
  163. Per la validita’ delle riunioni e’ necessaria la presenza di
    tutti i componenti.
  164. Le funzioni di segretario sono esercitate da impiegati della
    sesta qualifica dell’ufficio scolastico.
  165. Per ciascuno dei membri e per il segretario e’ nominato un
    supplente di qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso
    di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il
    membro piu’ anziano, il quale e’, a sua volta, sostituito dal
    rispettivo membro supplente.
  166. Qualora durante il triennio il presidente o taluno dei membri
    effettivi o supplenti od il segretario effettivo o supplente venga a
    cessare dall’incarico si provvede alla sostituzione, per il tempo che
    rimane al compimento del triennio, con le modalita’ previste dal
    presente articolo.
    Capo V
    UTILIZZAZIONE E DIMISSIONI
    Art. 579.
    Utilizzazione in altri compiti o funzioni
  167. Gli impiegati appartenenti al personale amministrativo, tecnico
    ed ausiliario, se riconosciuti permanentemente non idonei agli
    specifici compiti del ruolo di appartenenza, possono essere
    trasferiti, a domanda, con decreto del provveditore agli studi, su
    parere favorevole del consiglio di amministrazione provinciale,
    sempre che vi sia disponibilita’ di posti, in altro profilo
    professionale della medesima qualifica funzionale per i cui compiti
    sia loro riconosciuta la necessaria idoneita’.
  168. L’inidoneita’ permanente ai compiti del ruolo di appartenenza
    deve essere accertata in conformita’ a quanto previsto dagli articoli
    71 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
    Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il collegio medico accerta anche
    l’idoneita’ a nuovi compiti.
  169. Gli impiegati trasferiti conservano l’anzianita’ di carriera
    acquisita e sono collocati in ruolo nel posto loro spettante secondo
    tale anzianita’.
    Art. 580.
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351 ))
    TITOLO III
    PERSONALE A.T.A. NON DI RUOLO
    Art. 581.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 13 DICEMBRE 2000, N. 430 ))
    Art. 582.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 13 DICEMBRE 2000, N. 430 ))
    Art. 583.
    Norma comune alle supplenze temporanee ed a quelle annuali
  170. La nomina conferita al personale supplente annuale e temporaneo,
    che, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedito ad
    assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non anche ai
    fini economici, nei limiti della durata della nomina stessa.
  171. Ai fini del pagamento delle supplenze annuali e temporanee si
    applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, commi 9, 10, 11 e
    12.
    Art. 584.
    Requisiti culturali e deroghe
  172. I titoli di studio richiesti per il conferimento di supplenze
    per posti della III, IV e V qualifica sono quelli prescritti per l’
    ammissione ai concorsi di accesso al ruolo.
  173. Ai soli fini del conferimento delle supplenze e della
    partecipazione ai concorsi per l’accesso ai posti relativi ai profili
    professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore
    amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria
    ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
    rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti
    al diploma di qualifica professionale richiesto per l’accesso ai
    ruoli.
    Art. 585.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 13 DICEMBRE 2000, N. 430 ))
    Art. 586.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 13 DICEMBRE 2000, N. 430 ))
    Art. 587.
    Le assunzioni tramite l’ufficio provinciale del lavoro
  174. Le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio
    1987, n. 56 e successive modificazioni, nel caso si tratti di
    assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un
    titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo, si applicano al
    personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
  175. Il comma 1 si applica soltanto dopo l’esaurimento delle
    graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze
    annuali di cui al precedente articolo 581.
    Art. 588.
    Assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di
    ruolo
  176. Le assenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
    non di ruolo sono disciplinate dal decreto legislativo del Capo
    provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, articoli 2, 3 e 4.
    Art. 589.
    Modelli viventi
  177. Ai modelli viventi si applicano le disposizioni dell’articolo
    275.
    Titolo IV
    NORME COMUNI AL PERSONALE
    Capo I
    DIRITTI SINDACALI
    Art. 590.
    Liberta’ sindacali
  178. Le liberta’ sindacali sono disciplinate dagli articoli 54 e 55
    del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
    modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata, e
    dalle disposizioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 45
    del richiamato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  179. Fino alla stipulazione dell’apposito accordo previsto dall’
    articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 si
    osservano, in materia di aspettative e permessi sindacali, le

disposizioni degli articoli 591 e 592.((7))

AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l’art. 6,comma
8) che “per effetto dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,[. . .]
cessano di avere efficacia gli articoli 590, comma 2, 591 e 592 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 591.
Aspettative sindacali e trattamento economico

  1. I dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie
    organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
    rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente
    organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.
  2. Fatta salva la riduzione da operare ai sensi del comma 12, il
    numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e’ fissato
    in rapporto di una unita’ per ogni 5.000 dipendenti in attivita’ di
    servizio. Il conteggio per l’assegnazione delle unita’ da collocare
    in aspettativa e’ effettuato globalmente per le amministrazioni dello
    Stato e per la scuola.
  3. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in
    relazione alla rappresentativa delle medesime, provvede, entro il
    primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del consiglio dei
    ministri, sentite le organizzazioni interessate.
  4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l’elenco dei
    destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo
    viene pubblicato ogni anno nel bollettino ufficiale del Ministero
    della pubblica istruzione.
  5. Sono altresi’ annualmente pubblicati nel bollettino ufficiale
    del Ministero della pubblica istruzione, con decreti del Ministero
    della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola
    comunque in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di
    istituto.
  6. Gli elenchi di cui ai commi 4 e 5 devono riportare, oltre all’
    indicazione delle sedi di titolarita’, anche quella degli enti, degli
    uffici o delle organizzazioni beneficiari del comando,
    dell’aspettativa, dell’utilizzazione o del collocamento fuori ruolo.
  7. Al personale collocato in aspettativa sono corrisposti, a carico
    dell’amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti
    nella qualifica di appartenenza, escluse soltanto le indennita’ che
    retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura
    speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
  8. Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita
    dichiarazione rilasciata dall’interessato, quelli eventualmente
    percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di
    retribuzione, escluse le indennita’ per rimborso spese.
  9. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti
    gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e
    del diritto al congedo ordinario.
  10. L’aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi
    causa, del mandato sindacale.
  11. Contestualmente alla definizione, nell’ambito della
    contrattazione collettiva, degli accordi che, ai sensi dell’articolo
    54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
    modificazioni disciplinano l’intera materia delle aspettative e dei
    permessi sindacali, cessa l’efficacia delle norme recate dai commi
    precedenti.
  12. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti, previsti
    dagli accordi sindacali di comparto, in atto alla data del 12 gennaio
    1994, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e
    successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per

cento. ((7))

AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l’art. 6,comma
8) che “per effetto dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,[. . .]
cessano di avere efficacia gli articoli 590, comma 2, 591 e 592 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 592.
Permessi sindacali

  1. Fino alla definizione degli accordi di cui al comma 11,
    dell’articolo 591, si applicano, in materia di permessi sindacali
    annuali retribuiti le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991
    n. 262.
  2. Fino alla medesima data, al personale che usufruisce di permessi
    annuali retribuiti si applicano in materia di trattamento economico
    le disposizioni contenute nell’articolo 591.
  3. L’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere
    certificata al capo del personale dell’amministrazione di
    appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale e’
    stato utilizzato il permesso. E’ vietato il cumulo dei permessi

sindacali giornalieri ed orari. ((7))

AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l’art. 6,comma
8) che “per effetto dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,[. . .]
cessano di avere efficacia gli articoli 590, comma 2, 591 e 592 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 593.
Spazi e sedi

  1. Nelle sedi delle istituzioni scolastiche e’ concesso alle
    organizzazioni sindacali l’uso gratuito di appositi spazi per l’
    affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed
    altri scritti o stampati, conformi alle disposizioni generali sulla
    stampa e contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale.
  2. A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale
    maggiormente rappresentative e’, altresi’, concesso nella sede
    centrale dei singoli Ministeri e delle aziende autonome, l’uso
    gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto
    delle disponibilita’ obiettive e secondo le modalita’ che saranno
    determinate dalle amministrazioni interessate, sentite le
    organizzazioni sindacali.
    Art. 594.
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 313 A SEGUITO DEL
    REFERENDUM POPOLARE)).
    Art. 595.
    Trattenute per scioperi brevi
  3. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le
    relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all’
    effettiva durata dell’astensione dal lavoro. In tal caso la
    trattenuta per ogni ora e’ pari alla misura oraria, senza le
    maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento, del compenso per
    il lavoro straordinario, aumentata della quota corrispondente agli
    emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la
    determinazione della tariffa predetta.
  4. Il comma 1 non puo’ trovare applicazione qualora, trattandosi di
    lavoro basato sull’interdipendenza funzionale di settori, reparti,
    servizi e uffici, oppure, riferito a turni od attivita’ integrate, lo
    sciopero limitato ad una o piu’ ore lavorative produca effetti
    superiori o piu’ prolungati rispetto a quelli derivanti dalla
    limitata interruzione del lavoro.
  5. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di
    amministrazione, possono preventivamente stabilirsi i casi in cui la
    trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di
    quanto previsto dal comma 1.
  6. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di
    amministrazione, nonche’ le organizzazioni sindacali maggiormente
    rappresentative sul piano nazionale sono stabiliti i casi in cui la
    trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di
    quanto previsto dal comma 2.
    Art. 596.
    Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300
  7. Ai dipendenti della scuola si applica la legge 20 maggio 1970,
    n. 300, secondo le modalita’ stabilite dal decreto legislativo 3
    febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
  8. In materia di esercizio del diritto di sciopero e di
    salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati si
    applicano le disposizioni della legge 12 giugno 1990, n. 146.
    Art. 597.
    Commissioni provinciali e regionali
  9. Presso ogni ufficio provinciale si costituisce una commissione
    sindacale di cui fa parte un rappresentante per ciascuno dei
    sindacati piu’ rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le
    categorie del personale direttivo, docente, educativo e
    amministrativo tecnico ed ausiliario delle scuole materne,
    elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative.
  10. Il provveditore agli studi, ogni qualvolta si proceda in ordine
    alle materie sotto indicate, convoca prima la commissione di cui al
    comma 1 per esporre alla stessa gli elementi conoscitivi concernenti
    la situazione degli organici e i criteri generali ai quali intende
    attenersi per l’adeguamento dei medesimi per le nomine in ruolo del
    personale docente, educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario,
    per la mobilita’ di detto personale, per la formazione delle
    graduatorie provinciali del personale docente, educativo,
    amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo per le procedure
    di conferimento delle supplenze.
  11. La commissione, tenuto conto degli elementi conoscitivi forniti
    dal provveditore agli studi, formula proprie osservazioni e proposte
    entro il termine massimo di sei giorni.
  12. I membri della commissione hanno diritto ad avere in visione gli
    atti utili alla determinazione degli elementi conoscitivi e dei
    criteri generali di cui al secondo comma.
  13. Le graduatorie provinciali compilate per il conferimento delle
    supplenze o ad altri fini sono pubblicate dai provveditori agli studi
    in tutte le scuole sede di distretto o in scuole opportunamente
    scelte ed in tempo utile indicate.
  14. Presso ciascun ufficio scolastico regionale si costituisce una
    commissione sindacale con i criteri di composizione e di
    funzionamento previsti dal presente articolo, in relazione alle
    attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici.
  15. Ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio
    1993, n. 29, e successive modificazioni, la contrattazione collettiva
    definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del
    personale, sostitutive di quella stabilita dai commi precedenti.
    Capo II
    TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA
    Art. 598
    Trattamento di quiescenza
  16. Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza,
    nonche’ per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si
    applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni
    recate dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del
    personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del
    Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
    modificazioni ed integrazioni.
  17. Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole
    legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano
    stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto e’ fissato nella
    misura del 18 per cento.
    Art. 599.
    Trattamento di previdenza
  18. Ai fini della determinazione del trattamento di previdenza,
    nonche’ per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si
    applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni
    recate dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del
    personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del
    Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive
    modificazioni ed integrazioni.
  19. Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti
    nel comma 2 dell’articolo 485, salvo il servizio di docente
    elementare di ruolo, che e’ di per seutile a tali fini.
    Art. 600.
    Competenze in materia di quiescenza
  20. La ripartizione delle competenze tra gli uffici centrali e
    periferici in materia di trattamento di quiescenza, di riscatto, di
    riunione e ricongiunzione di periodi e servizi utili in quiescenza,
    nonche’ in materia di trattamento di previdenza, e’ stabilita con
    regolamento da emanarsi con decreto del Ministro per la pubblica
    istruzione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
    1988, n. 400.
    Art. 601.
    Tutela dei soggetti portatori di handicap
  21. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104,
    concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
    persone handicappate si applicano al personale di cui al presente
    testo unico.
  22. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina
    in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilita’.
    Capo III
    TRATTAMENTO DI SERVIZIO
    Art. 602.
    Trattamento economico
  23. Il trattamento economico del personale ispettivo tecnico,
    direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario
    e’ disciplinato dalle norme vigenti al momento dell’entrata in vigore
    del presente testo unico e dalle loro eventuali successive
    modificazioni, sino all’entrata in vigore dei contratti collettivi di
    cui all’articolo 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
    TITOLO V
    VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E
    NORME FINALI SUL PERSONALE SCOLASTICO.
    Capo I
    NORMA FINALE
    Art. 603.
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
    Art. 604.
    R i n v i o
  24. Per quanto non previsto dal presente testo unico al personale
    della scuola si applicano le norme concernenti gli impiegati civili
    dello Stato.
    Parte Quarta
    ORDINAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLA PUBBLICA
    ISTRUZIONE E DEL RELATIVO PERSONALE.
    TITOLO I
    ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL RELATIVO PERSONALE
    Art. 605.
    Competenze del Ministero della pubblica istruzione
  25. Il Ministero della pubblica istruzione provvede, mediante i suoi
    uffici centrali e periferici, ai servizi relativi all’istruzione
    materna, elementare, media, secondaria superiore e artistica.
  26. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza sui
    seguenti enti:
    a) vigilanza sull’Ente per le scuole materne della Sardegna,
    secondo le modalita’ stabilite dalla legge 1? giugno 1942, n. 901,
    istitutiva dell’ente;
    b) vigilanza sull’Ente nazionale di assistenza magistrale,
    secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio
    dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con la legge 21
    marzo 1953, n. 100, e successive modificazioni e secondo le norme
    dello statuto dell’ente; sono iscritti d’ufficio all’Ente, e
    sottoposti alla ritenuta di cui all’articolo 3 del citato decreto
    legislativo del Capo provvisorio dello Stato e successive
    modificazioni, gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari
    statali, i docenti di ruolo delle scuole elementari statali, i
    docenti di ruolo delle scuole materne statali e i direttori
    didattici;
    c) sorveglianza sull’Unione nazionale per la lotta contro
    l’analfabetismo nei limiti conseguenti al disposto dell’articolo 2
    della legge 2 aprile 1968, n. 470 e delle disposizioni dello statuto
    dell’ente; nel potere di sorveglianza e’ compresa la facolta’ di
    disporre accertamenti e ispezioni relativamente all’impiego, da parte
    dell’ente, del contributo annuo, a carico dello Stato, di lire 150
    milioni, previsto dall’articolo 1 della predetta
    legge;
    d) vigilanza sull’Opera nazionale Montessori, secondo quanto
    previsto dalle leggi 3 marzo 1983, n. 66, e 16 febbraio 1987, n. 46;
    e) vigilanza sull’Ente per il museo nazionale della scienza e
    della tecnica “Leonardo da Vinci”, ai sensi dell’articolo 1 della
    legge 2 aprile 1958, n. 332.
  27. Il Ministero esercita altresi’ la vigilanza su altri enti quando
    sia previsto dal rispettivo ordinamento.
    Art. 606.
    Attribuzioni dell’Amministrazione centrale
    (( 1. Nell’ambito delle competenze di cui all’art. 605, )) spetta
    all’amministrazione centrale:
    a) coordinare l’attivita’ delle scuole di ogni ordine e grado nel
    quadro degli obiettivi di educazione e formazione dell’infanzia e
    della gioventu’;
    b) collaborare con le amministrazioni interessate all’ordinamento
    delle scuole all’estero;
    c) promuovere la diffusione delle tematiche attinenti alla
    formazione ed ai rapporti tra scuola e mondo dell’arte, della cultura
    e della scienza mediante congressi, mostre, esposizioni,
    incoraggiamenti, aiuti e premi per pubblicazioni, studi e ricerche;
    d) esercitare le funzioni amministrative e di vigilanza previste
    dal presente testo unico in ordine alle scuole non statali di ogni
    ordine e grado, ai corsi di preparazione agli esami, alle scuole ed
    istituzioni culturali straniere in Italia.
    Art. 607.
    M i n i s t r o
  28. Il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da assumere e
    verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa
    alle direttive generali impartite, ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
    del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato
    dall’articolo 2 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, ed
    in particolare esercita i compiti indicati nell’articolo 14 del
    decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
    dall’articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
  29. Il Ministro esercita altresi’ i compiti allo stesso demandati
    dalle disposizioni del presente testo unico e da altre disposizioni
    di legge.
    Art. 608.
    Sottosegretari di Stato
  30. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i
    compiti ad essi delegati con decreto ministeriale da pubblicarsi
    nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della
    legge 23 agosto 1988, n. 400.
    Art. 609.
    Gabinetto del Ministro e segreterie particolari
  31. Per la costituzione e il funzionamento del gabinetto del
    Ministro e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato e
    per il personale addetto a tali uffici trovano applicazione le
    disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 27
    marzo 1944 n. 335, nel regio decreto legge 10 luglio 1924 n. 1100,
    nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre
    1946 n. 112, nell’articolo 1 del decreto legislativo del Capo
    provvisorio dello Stato 22 luglio 1947 n. 735 e nell’articolo 158
    della legge 11 luglio 1980 n. 312.
    Art. 610.
    D i r i g e n t i
  32. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3
    febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, ai dirigenti spetta
    la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa
    l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso
    l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
    risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
    della gestione e dei relativi risultati.
  33. Ai dirigenti, in relazione alla qualifica, all’ufficio a cui
    sono preposti o ai compiti loro assegnati, si applicano le
    disposizioni contenute nel capo II del titolo II del decreto
    legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e le
    disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
    1972 n. 748 compatibili con le disposizioni dei predetti decreti
    legislativi.
  34. L’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e
    delle relative funzioni e l’individuazione degli uffici
    corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative
    funzioni sono disposte ai sensi dell’articolo 6 del decreto
    legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
    Art. 611
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347 ))
    Art. 612.
    Consiglio di amministrazione – organi competenti in materia
    disciplinare
  35. Ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
    della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni,
    presso l’Amministrazione centrale della pubblica istruzione e’
    costituito il consiglio di amministrazione.
  36. La composizione del consiglio di amministrazione e’ modificata
    secondo quanto disposto dall’articolo 48 del decreto legislativo 3
    febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che ha abrogato le
    norme che prevedono forme di rappresentanza, anche elettiva, del
    personale nei consigli di amministrazione.
  37. Per gli organi competenti in materia disciplinare si osservano
    le disposizioni dell’articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio
    1993, n. 29 e successive modificazioni.
    Art. 613
    Ufficio scolastico regionale
  38. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347.
  39. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347.
  40. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e per
    la fornitura dell’arredamento e degli impianti dell’acqua,
    dell’illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede
    l’amministrazione della provincia in cui ha sede l’ufficio scolastico
    regionale. Il relativo onere e’ ripartito fra tutte le province della
    circoscrizione regionale in misura proporzionale al numero degli
    alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di

esse.(29) (37)((47))

AGGIORNAMENTO (29)
Il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347 ha disposto (con l’art. 6,comma
1) che “In ciascun capoluogo di regione e’ istituito l’ufficio
scolastico regionale, di livello dirigenziale generale, che
costituisce un autonomo centro di responsabilita’ amministrativa, al
quale sono assegnate tutte le funzioni gia’ spettanti agli uffici
periferici dell’amministrazione della pubblica istruzione a norma
della vigente legislazione. Esso assorbe gli uffici scolastici
regionali di cui all’articolo 613 del testo unico approvato con
decreto legislativo n. 297 del 1994, che sono soppressi alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, ed esercita le funzioni
non trasferite alle istituzioni scolastiche o non riservate
all’amministrazione centrale dal presente regolamento, o non
conferite alle regioni e agli enti locali”; ha inoltre disposto (con
l’art. 9,comma 1) che “gli obblighi di cui agli articoli 613, comma
3, e 614, comma 4, del medesimo testo unico si intendono riferiti

alle sedi dei nuovi uffici periferici dell’amministrazione”.

AGGIORNAMENTO (37)
Il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 ha disposto (con l’art. 11, comma
1) che “gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma
4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti

alle sedi dei nuovi uffici periferici dell’amministrazione.”

AGGIORNAMENTO (47)
Il D.P.R. 21 dicembre 2007, n.260 ha disposto ( con l’art. 10,comma
1) che “Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma
4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti
alle sedi dei nuovi uffici periferici dell’amministrazione”.
Art. 614
Provveditorato agli studi

  1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347.
  2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347.
  3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347.
  4. L’Amministrazione provinciale e’ tenuta a fornire i locali per
    il provveditorato agli studi e a provvedere all’arredamento e alla

manutenzione dei medesimi. (29) (37)((47))

AGGIORNAMENTO (29)
Il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347 ha disposto (con l’art. 9,comma
1) che “gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma
4, del medesimo testo unico si intendono riferiti alle sedi dei nuovi

uffici periferici dell’amministrazione”.

AGGIORNAMENTO (37)
Il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 ha disposto (con l’art. 11, comma
1) che “gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma
4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti

alle sedi dei nuovi uffici periferici dell’amministrazione.”

AGGIORNAMENTO (47)
Il D.P.R. 21 dicembre 2007, n.260 ha disposto ( con l’art. 10,comma
1) che “Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma
4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono riferiti
alle sedi dei nuovi uffici periferici dell’amministrazione”.
Art. 615
Personale

  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347 )).
  2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del
    decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni.
    Art. 616
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347 ))
    Art. 617.
    Regione Valle d’Aosta
  3. Ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
    Stato 11 novembre 1946, n. 365, i servizi dalla legge attribuiti al
    provveditorato agli studi sono demandati, nella Regione Valle
    d’Aosta, alla Sovrintendenza agli studi per la Valle d’Aosta. Ai
    relativi servizi provvede la Valle, con uffici e personale propri, ed
    eventualmente con funzionari dello Stato, comandati, su sua
    richiesta, dal Ministero della pubblica istruzione.
  4. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
    1975 n. 861 le competenze attribuite al sovrintendente scolastico
    regionale nei confronti del personale della scuola sono esercitate
    dal Sovrintendente agli studi per la Valle d’Aosta, il quale e’
    funzionario della regione.
    Art. 618.
    Provincia di Trento
  5. Ai sensi degli articoli 1 e 10 del decreto del Presidente della
    Repubblica 15 luglio 1988 n. 405, la provincia di Trento esercita le
    attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato
    nelle materie indicate dal citato decreto del Presidente della
    Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.
  6. Ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto citato nel comma 1,
    in materia di amministrazione scolastica nella provincia di Trento
    trovano applicazione le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6.
  7. Il Ministro della pubblica istruzione nomina, su proposta della
    giunta provinciale di Trento, un sovrintendente scolastico, scelto
    tra i dirigenti dell’amministrazione centrale della pubblica
    istruzione e dell’amministrazione scolastica periferica con qualifica
    non inferiore a dirigente, tra il personale della carriera direttiva
    dell’amministrazione provinciale con qualifica non inferiore a
    dirigente o equiparata e tra il personale docente universitario di
    ruolo, il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito
    di laurea, in servizio nelle scuole della provincia.
  8. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia
    di istruzione elementare e secondaria, che le vigenti disposizioni
    conferiscono ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti
    scolastici regionali. La provincia puo’ attribuire al sovrintendente
    scolastico funzioni rientranti in altre materie di propria
    competenza.
  9. Nei confronti del personale statale di ruolo e non di ruolo, il
    sovrintendente esercita altresi’ le attribuzioni che sono deferite
    dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi ed ai
    sovrintendenti scolastici regionali.
    (( 6. I ricorsi proposti dal personale statale di cui al comma 5 ))
    avverso provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente sono
    decisi dal (( Ministero della pubblica istruzione. ))
  10. Il sovrintendente scolastico esercita inoltre le attribuzioni
    previste dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
    Art. 619.
    Provincia di Bolzano
  11. A norma dell’articolo 1 del testo unificato dei decreti del
    Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre
    1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
    10 febbraio 1983, n. 89, le attribuzioni dell’amministrazione dello
    Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare, media,
    secondaria superiore e artistica esercitate sia direttamente dagli
    organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti
    ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono
    esercitate, nell’ambito del proprio territorio, dalla provincia di
    Bolzano, ai sensi e nei limiti dell’articolo 16 dello statuto
    speciale per il Trentino-Alto Adige.
  12. Per l’amministrazione della scuola in lingua italiana e per la
    vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle localita’
    ladine il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere
    della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente
    scolastico.
  13. Per l’amministrazione delle scuole materne, elementari e
    secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano,
    sentito il parere del Ministro della pubblica istruzione, nomina un
    intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del
    gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.
  14. Per l’amministrazione delle scuole delle localita’ ladine, il
    Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico
    su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino
    nel consiglio scolastico provinciale.
    Art. 620.
    Regione siciliana
  15. Nel territorio della regione siciliana l’ufficio scolastico
    regionale e i provveditorati agli studi, nello svolgimento delle
    funzioni attribuite alla regione, si attengono alle disposizioni di
    cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14
    maggio 1985 n. 246.
    Art. 621
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347 ))
    Art. 622
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347 ))
    TITOLO II
    ORGANI COLLEGIALI DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
    Art. 623.
    Organi collegiali operanti nell’amministrazione centrale
  16. Salvo quanto previsto dall’articolo 612, nell’Amministrazione
    centrale operano i seguenti organi collegiali:
    a) il Consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni
    previste dall’articolo 146 del testo unico approvato con decreto del
    Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e successive
    modificazioni;
    b) il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui
    all’articolo 23;
    c) la Consulta presso il centro studi per l’edilizia scolastica,
    di cui all’articolo 90;
    d) la Commissione centrale per i ricorsi in materia di supplenze
    di insegnamento nei conservatori di musica e nelle accademie di cui
    all’articolo 272;
    e) il Comitato tecnico scientifico per la formulazione di
    proposte in materia di interventi a favore di alunni in particolari
    condizioni di disagio, di cui all’articolo 326;
    f) la Commissione per i pareri in materia di insegnamenti a
    titolo privato nelle accademie di belle arti, di cui all’articolo
    211, comma 1;
    g) la Commissione per i pareri in materia di conferimento di
    diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura o dell’arte, di cui
    all’articolo 6 della legge 16 novembre 1950, n. 1093;
    h) la Commissione per i ricorsi in materia di supplenze per
    l’insegnamento di specifiche discipline negli istituti d’arte e nei
    licei artistici di cui all’articolo 524.
    Art. 624.
    Organi collegiali operanti nell’amministrazione periferica
  17. Salvo quanto previsto dagli articoli 575 e seguenti
    nell’amministrazioneperiferica operano i seguenti organi collegiali:
    A – presso gli uffici scolastici regionali:
    1 – la Commissione sindacale di cui all’articolo 597;
    2 – per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con
    lingua d’insegnamento slovena il sovrintendente scolastico della
    regione Friuli-Venezia Giulia e’ assistito da una commissione da lui
    nominata e composta:
    a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro
    rispettivi delegati;
    b) da due presidi, di cui uno di scuola media, un direttore
    didattico e tre docenti, di cui uno della scuola elementare, uno
    della scuola media e uno degli istituti e scuole di istruzione
    secondaria superiore di lingua slovena preposti dal personale docente
    e direttivo delle rispettive scuole;
    c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre
    designati dal consiglio provinciale di Trieste e due da quello di
    Gorizia, con voto limitato. La Commissione e’ altresi’ competente in
    materia di formazione degli elenchi del personale direttivo e docente
    da nominare nelle commissioni giudicatrici dei concorsi per il
    reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di
    insegnamento slovena ai sensi dell’articolo 426.
    B – Presso i provveditorati agli studi:
    1) il Consiglio scolastico provinciale di cui all’articolo 20;
    2) il Consiglio di amministrazione provinciale del personale
    amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui all’articolo 549;
    3) la Commissione di disciplina provinciale del predetto personale
    di cui all’articolo 577;
    4) la Commissione delle graduatorie per gli incarichi di
    presidenza di cui all’articolo 477, comma 2;
    5) le Commissioni per i ricorsi in materia di supplenze di
    insegnamento di cui all’articolo 525;
    6) la Commissione per i ricorsi in materia di supplenze del
    personale amministrativo tecnico e ausiliario, di cui all’articolo
    586;
    7) la Commissione sindacale di cui all’articolo 597;
    8) la Commissione per il parere in materia di conti consuntivi
    delle scuole di cui all’articolo 28.
    Parte V
    SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
    TITOLO I
    ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO
    Capo I
    DISPOSIZIONI GENERALI
    Art. 625
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 626
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Capo II
    SCUOLE ED ISTITUZIONI EDUCATIVE STATALI
    Art. 627
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 628
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 629
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 630
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 631
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 632
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Capo III
    SCUOLE NON STATALI
    Art. 633
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 634
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 635
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Capo IV
    INIZIATIVE E ATTIVITA’ A FAVORE DEI LAVORATORI ITALIANI E LORO CONGIUNTI
    Art. 636
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 637
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 638
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    TITOLO II
    PERSONALE DESTINATO ALLE SCUOLE E AD ALTRE INIZIATIVE SCOLASTICHE
    Capo I DESTINAZIONE ALL’ESTERO
    Art. 639
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 640
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 641
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 642
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 643
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 644
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 645
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 646
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 647
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 648
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 649
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 650
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 651
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Capo II
    SITUAZIONI PARTICOLARI
    Art. 652
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 653
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 654
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 655
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 656
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Capo III
    TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
    Art. 657
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 658
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 659
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 660
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 661
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 662
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 663
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 664
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 665
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 666
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 667
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 668
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 669
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 670
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 671
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 672
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 673
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 674
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 675
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))
    Art. 676.
    Norma di abrogazione
  18. Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella
    formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad
    eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo
    unico stesso, che sono abrogate.
    VISTO, Il Ministro della pubblica istruzione
    RUSSO JERVOLINO
    Tabella n. 1 (articolo 197, comma 8)
    TESTO UNICO
    SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
    Materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta,
    grafica o scritto-grafica
    Maturita’classica
    1) Latino sc. (versione dal latino) 2) Greco sc. (versione dal greco)
    Maturita’scientifica
    1) Latino sc. (versione dal latino)
    2) Matematica sc.
    3) Lingua straniera sc.
    Maturita’magistrale
    1) Latino sc. (versione dal latino)
    2) Matematica sc.
    Maturita’artistica
    1) Composizione e sviluppo di un tema
    architettonico gr.
    2) Saggio di figura dal vero gr.
    Maturita’ tecnica
    Istituti tecnici agrari
    1) Agronomia e coltivazioni sc.
    2) Estimo sc.
    3) Elementi di costruzioni gr.
    Specializzazione: Viticoltura ed enologia
    1) Viticoltura sc.
    2) Enologia, legislazione e commercio
    viticolo-enologico sc.
    3) Elementi di costruzioni enologiche
    rurali gr.
    4) Estimo rurale con applicazioni
    viticolo-enologiche sc.
    Istituti tecnici commerciali amministrativi e a indirizzo mercantile
    1) Ragioneria sc.
    2) Tecnica commerciale sc.
    3) Lingua straniera sc.
    Specializzazione: Commercio con l’estero
    1) Ragioneria sc.
    2) Tecnica commerciale sc.
    3) Seconda lingua straniera sc.
    4) Terza lingua straniera sc.
    Specializzazione: Amministrazione industriale
    1) Ragioneria sc.
    2) Tecnica Commerciale sc.
    3) Lingua straniera sc.
    4) Ragioneria e tecnica amministrativa
    delle aziende industriali sc.
    Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue
    estere
    1) Tecnica professionale, amministrativa,
    organizzativa e operativa sc.
    2) Prima lingua straniera sc.
    3) Seconda lingua straniera sc.
    4) Stenografia gr.
    Istituti tecnici per geometri
    1) Costruzioni e disegno di costruzione gr.
    2) Topografia e disegno topografico sc. gr.
    3) Estimo sc.
    Istituti tecnici femminili
    Indirizzo generale
    1) Economia domestica sc.
    2) Disegno gr.
    3) Lingua straniera sc.
    4) Esercitazioni pratiche di lavori
    femminili gr.
    Indirizzo: Econome-dietiste
    1) Contabilita’, matematica finanziaria
    e statistica sc.
    2) Lingua straniera sc.
    Indirizzo: Dirigenti di comunita’
    1) Psicologia e pedagogia sc.
    2) Lingua straniera sc.
    Istituti tecnici nautici
    Indirizzo: capitani
    1) Navigazione sc.
    2) Lingua inglese sc.
    Indirizzo: Macchinisti
    1) Macchine sc.
    2) Disegno di macchine gr.
    3) Lingua inglese sc.
    Indirizzo: Costruttori
    1) Teoria della nave sc.
    2) Costruzioni navali e disegno di
    costruzioni navali gr.
    3) Lingua inglese sc.
    Istituti tecnici per il turismo
    1) Tecnica turistica sc.
    2) Seconda lingua straniera sc.
    3) Terza lingua straniera sc.
    Istituti tecnici industriali
    Indirizzo: Arti fotografiche:
    1) Disegno applicato all’arte fotografica gr.
    2) Tecnologia fotografica e cinematografica sc.
    Indirizzo: Arti grafiche
    1) Disegno applicato alle arti grafiche gr.
    2) Impianti grafici e disegno gr.
    3) Tecnologia grafica sc.
    Indirizzo: Chimico conciaria
    1) Impianti di conceria e disegno sc.gr.
    Indirizzo: Chimica industriale
    1) Impianti chimici e disegno sc.gr.
    Indirizzo: Costruzioni areonautiche
    1) Aerotecnica e costruzioni aeronautiche sc.
    2) Disegno di costruzioni aeronautiche
    e studi di fabbricazione sc. gr.
    Indirizzo: Cronometria
    1) Meccanica applicata all’orologeria e
    disegno sc. gr.
    Indirizzo: disegnatori di tessuti
    1) Disegno tessile gr.
    2) Disegno artistico per tessuti gr.
    3) Analisi, composizione e fabbricazione
    dei tessuti sc.
    Indirizzo: Edilizia
    1) Costruzioni edili, stradali, idrauliche sc. gr.
    2) Disegno di costruzioni gr.
    3) Disegno tecnico gr.
    4) Topografia e disegno gr.
    Indirizzo: Elettronica industriale
    1) Elettronica generale e misure elettriche sc. gr.
    2) Disegno tecnico gr.
    Indirizzo: Elettrotecnica
    1) Elettrotecnica generale sc.
    2) Impianti elettrici e disegno gr.
    3) Costruzioni elettromeccaniche,
    tecnologia e disegno gr.
    Indirizzo: Energia nucleare
    1) Disegno tecnico gr.
    2) Elettronica generale e nucleare,
    misure elettriche sc.
    Indirizzo: Fisica industriale
    1) Impianti industriali e disegno sc. gr.
    2) Elettrotecnica sc.
    Indirizzo: Industrie alimentari
    1) Tecnologie, impianti e disegno sc. gr.
    Indirizzo: Industria cartaria
    1) Impianti di cartiere e disegno sc. gr.
    Indirizzo: Industrie cerealicole
    1) Industrie cerealicole sc.
    2) Disegno tecnico sc. gr.
    3) Meccanica e macchine sc.
    Indirizzo: Industrie metalmeccaniche
    1) Studi di fabbricazione e disegno gr.
    2) Tecnologia meccanica sc.
    Indirizzo: Industria mineraria
    1) Arte mineraria sc.
    2) Arricchimento dei minerali sc.
    3) Topografia e disegno sc. gr.
    Indirizzo: Industria navalmeccanica
    1) Teoria della nave sc.
    2) Costruzioni navali, disegno e studi
    di fabbricazione sc. gr.
    Indirizzo: Industria ottica
    1) Ottica sc.
    2) Disegno tecnico gr.
    Indirizzo: Industria tessile
    1) Analisi, composizione e fabbricazione
    dei tessuti sc.
    2) Disegno tessile gr.
    Indirizzo: Maglieria
    1) Analisi, composizione e fabbricazione
    delle maglie sc.
    2) Disegno tecnico gr.
    Indirizzo: Materie plastiche
    1) Impianti di materie plastiche e disegno gr.
    Indirizzo: Meccanica
    1) Meccanica applicata alle macchine sc.
    2) Disegno di costruzioni meccaniche
    e studi di fabbricazione gr.
    Indirizzo: Meccanica di precisione
    1) Disegno di costruzioni meccaniche di
    precisione e relativi studi di
    fabbricazione sc. gr.
    2) Tecnologia della meccanica fine e di
    precisione sc.
    Indirizzo: Metallurgia
    1) Metallurgia, siderurgia sc.
    2) Impianti metallurgici e disegno gr.
    3) Lavorazione dei metalli sc.
    Indirizzo: Telecomunicazioni
    1) Radioelettronica sc.
    2) Disegno tecnico gr.
    Indirizzo: Termotecnica
    1) Termotecnica, macchine a fluido sc.
    2) Impianti termotecnici e disegno gr.
    Tabella n. 2 (articolo 472)
    TABELLA DEI PASSAGGI FRA RUOLI DEL PERSONALE INSEGNANTE
    TABELLA DEI PASSAGGI FRA RUOLI DEL PERSONALE INSEGNANTE
    ! Ruolo e cattedra da | Ruolo e cattedra a cui | Condizioni |
    ! cui e’ ammesso il | e’ ammesso il passaggio | |
    ! passaggio | | |
    ! | | |
    ! | | |
    ! 1) Insegnanti di | Scuola media: tutte le | Possesso del |
    ! scuola elementare; | cattedre | titolo di studio |
    ! | | prescritto e |
    ! | | della specifica |
    ! | | abilitazione; |
    ! | | |
    ! | Istituti di istruzione | Id. |
    ! | secondaria di 2o grado: | |
    ! | tutte le cattedre; | |
    ! | | |
    ! 2) Insegnanti di | Istituti di istruzione | Id. |
    ! scuola media. | secondaria di 2o grado: | |
    ! | tutte le cattedre. | |
    ! | | |
    I passaggi di ruolo possono essere
    disposti anche da un ruolo ad altro inferiore nei medesimi casi in
    cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi
    sono consentiti altresi’ al personale educativo, al personale
    insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche ed al
    personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti
    previsti dalla presente tabella.
    Tabella n. 3 (articolo 548)
    ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. DEI CONVITTI NAZIONALI E
    DEGLI EDUCANDATI FEMMINILI DELLO STATO, DEI CONVITTI ANNESSI
    AGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI, DEGLI ISTITUTI E SCUOLE
    SPECIALI STATALI
    Numero del Coordinatori Collaboratori Ausiliari
    convittori amministrativi amministrativi (a) (b)
    e semiconvittori (a) (a)
    fino a 25 1 2 11
    ” 50 1 2 14
    ” 75 1 2 16
    ” 100 1 3 20
    ” 125 1 3 21
    ” 150 1 3 23
    ” 175 1 4 24
    ” 200 1 4 27
    Numero dei Guardarobieri Cuochi Aiutanti Infermieri
    convittori e cuochi
    semiconvittori
    fino a 25 2 1 2 1
    ” 50 2 1 2 1
    ” 75 2 1 2 1
    ” 100 3 1 2 1
    ” 125 3 1 2 1
    ” 150 3 1 2 1
    ” 175 3 1 3 1
    ” 200 3 1 3 1
    Nei convitti con numero di convittori e semiconvittori superiore a
    200 il numero dei collaboratori amministrativi, degli ausiliari e dei
    guardarobieri aumenta di una unita’ per ogni gruppo di 50 convittori
    e semiconvittori. Negli istituti e scuole speciali statali il numero
    degli infermieri e’ aumentato di una unita’. Negli istituti e scuole
    speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo
    le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o
    scuola in relazione alle specifiche esigenze.
    (a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello
    Stato e negli istituti e scuole speciali statali.
    (b) Nei convitti una unita’ di personale in piu’ per ogni spazio
    scoperto di 200 mq. oltre i 500, comunque non oltre sei unita’; una
    unita’ ulteriore in piu’ per ogni gruppo di 10 locali oltre i 100.
    ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. DEI CIRCOLI DIDATTICI DELLE
    SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI
    Numero delle Coordinatori Collaboratori Ausiliari
    classi o delle (a)
    sezioni
    fino a 10 1 –
    ” 15 1 –
    ” 20 1 –
    ” 25 1 1
    ” 30 1 1
    ((” 35 1 1))
    ” 40 1 2
    ” 45 1 2
    ” 50 1 2
    Nei circoli didattici con numero di classi o sezioni superiori a 50
    il numero dei collaboratori amministrativi aumenta di una unita’ per
    ogni gruppo di otto classi, a partire dalla quinta classe di ogni
    gruppo, ed il numero degli ausiliari aumenta di una unita’ per ogni
    gruppo di quattro classi, a partire dalla prima classe di ogni
    gruppo. Fino a quando non saranno istituiti i circoli per le scuole
    materne, il numero delle sezioni si aggiunge a quello delle classi
    del circolo didattico in cui funzionano le stesse. Le classi di
    doposcuola o a funzionamento serale concorrono a formare il numero
    complessivo di classi in rapporto al quale sono determinati gli
    organici. Qualora nella scuola funzionino corsi integrativi
    sperimentali, nonche’ di attivita’ di educazione permanente, il
    numero dei collaboratori e degli ausiliari e’ aumentato di una unita’
    rispettiva.
    a) a carico dei comuni.
    ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. DELLE SCUOLE MEDIE
    Numero delle Coordinatori Collaboratori Ausiliari
    classi Amministrativi
    fino a 3 1 – 2
    ” 5 1 – 2
    ” 8 1 – 3
    ” 12 1 1 4
    ” 16 1 1 5
    ” 20 1 2 6
    ” 24 1 2 7
    Qualora la scuola funzioni con numero di classi superiori a 24, il
    numero dei collaboratori amministrativi aumenta di una unita’ per
    ogni gruppo di 8 classi, a partire dalla quinta classe di ogni
    gruppo, ed il numero degli ausiliari aumenta di una unita’ per ogni
    gruppo di quattro classi, a partire dalla prima classe di ogni
    gruppo. Le classi di doposcuola o a funzionamento serale concorrono a
    formare il numero complessivo di classi in rapporto al quale sono
    determinati gli organici. Qualora nella scuola funzionino corsi
    integrativi, sperimentali, nonche’ di attivita’ di educazione
    permanente, il numero dei collaboratori amministrativi e degli
    ausiliari e’ aumentato di una unita’ rispettiva. Qualora la scuola
    funzioni in piu’ sedi (succursali e sezioni staccate) il numero degli
    ausiliari aumenta di una unita’ per ogni succursale e sezione
    staccata. Nelle scuole fornite di palestra il numero degli ausiliari
    e’ aumentato di 1 o 2 unita’ a seconda che vi siano almeno 9 classi o
    che ve ne siano piu’ di 22. Quando la palestra e’ comune a piu’
    scuole le rispettive classi si sommano e gli ausiliari sono assegnati
    alla scuola che amministra la palestra.
    ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. DEI LICEI ARTISTICI E DEGLI
    ISTITUTI D’ARTE
    Numero Coordinatori Collaboratori Ausiliari Collaboratori
    delle Amministrativi amministrativi Tecnici
    classi
    fino a 3 1 2 2 1
    ” 5 1 2 2 1
    ” 8 1 2 3 1
    ” 12 1 2 4 1
    ” 16 1 3 5 1
    ” 20 1 3 6 1
    ” 24 1 3 7 1
    ” 28 1 4 8 1
    ” 32 1 4 9 1
    ” 36 1 5 9 1
    ” 40 1 5 10 1
    ” 44 1 6 11 1
    ” 48 1 6 12 1
    ” 50 1 7 13 1
    Negli istituti con numero di classi superiori a 50, il numero dei
    collaboratori amministrativi aumenta di una unita’ per ogni gruppo di
    8 classi, a partire dalla quinta classe di ogni gruppo, ed il numero
    degli ausiliari aumenta di una unita’ per ogni gruppo di 4 classi, a
    partire dalla prima classe di ogni gruppo. Le classi a funzionamento
    serale concorrono a formare il numero complessivo delle classi in
    rapporto al quale sono determinati gli organici. Qualora l’istituto
    funzioni in piu’ sedi (succursali e sezioni staccate) il numero degli
    ausiliari aumenta di una unita’ per ogni succursale e sezione
    staccata. Negli istituti forniti di palestra il numero degli
    ausiliari e’ aumentato di una o due unita’ a seconda che vi siano
    almeno 9 classi o che ve ne siano piu’ di 22. Quando la palestra e’
    comune a piu’ istituti le rispettive classi si sommano e gli
    ausiliari sono assegnati all’istituto che amministra la palestra.
    Qualora nell’istituto funzionino corsi integrativi, sperimentali,
    nonche’ di attivita’ di educazione permanente, il numero dei
    collaboratori amministrativi e degli ausiliari e’ aumentato di una
    unita’ rispettiva. Negli istituti d’arte il numero dei collaboratori
    amministrativi aumenta ulteriormente di una unita’ per ogni gruppo di
    2 sezioni; il numero degli ausiliari aumenta ulteriormente di una
    unita’ per ogni sezione; il numero dei collaboratori amministrativi
    aumenta ulteriormente di una unita’ per ogni gruppo di 10 classi a
    partire da 20 classi. Nei licei artistici il numero dei collaboratori
    amministrativi e quello degli ausiliari aumenta di una unita’ per
    ogni corso completo.
    ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. A CARICO DELLO STATO DEGLI
    ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
    Numero Coordinatori Collaboratori Ausiliari Collaboratori
    delle Amministrativi Amministrativi tecnici (a)
    classi
    fino a 3 1 2 2
    ” 5 1 2 2
    ” 8 1 2 3
    ” 12 1 2 4
    ” 16 1 3 5
    ” 20 1 3 6
    ” 24 1 3 7
    ” 28 1 4 8
    ” 32 1 4 9
    ” 36 1 6 9
    ” 40 1 6 10
    ” 44 1 7 11
    ” 48 1 7 12
    ” 50 1 8 13
    Negli istituti con numero di classi superiori a 50, il numero dei
    collaboratori amministrativi aumenta di una unita’ per ogni gruppo di
    8 classi, a partire dalla quinta classe di ogni gruppo, ed il numero
    degli ausiliari aumenta di una unita’ per ogni gruppo di 4 classi, a
    partire dalla prima classe di ogni gruppo. Le classi a funzionamento
    serale concorrono a formare il numero complessivo delle classi in
    rapporto al quale sono determinati gli organici.
    Qualora l’istituto funzioni in piu’ sedi (succursali e sezioni
    staccate) il numero degli ausiliari aumenta di una unita’ per ogni
    succursale e sezione staccata. Negli istituti forniti di palestra il
    numero degli ausiliari e’ aumentato di 1 o 2 unita’ a seconda che vi
    siano almeno 9 classi o che ve ne siano piu’ di 22. Quando la
    palestra e’ comune a piu’ istituti le rispettive classi si sommano e
    gli ausiliari sono assegnati all’istituto che amministra la palestra.
    Qualora nell’istituto funzionino corsi integrativi, sperimentali,
    nonche’ di attivita’ di educazione permanente, il numero dei
    collaboratori amministrativi e degli ausiliari e’ aumentato di una
    unita’ rispettiva.
    Limitatamente agli istituti tecnici industriali, agrari, nautici ed
    aeronautici e negli istituti professionali per l’industria e
    l’artigianato, per l’agricoltura e per le attivita’ marinare il
    numero dei collaboratori amministrativi aumenta – rispetto alla
    tabella – di una unita’ per ogni gruppo di 10 classi a partire dalla
    quinta classe di ogni gruppo. Dopo la ventesima classe essi aumentano
    di una ulteriore unita’ per ogni gruppo di 10 classi a partire dalla
    prima di ogni gruppo. Il numero degli ausiliari aumenta ulteriormente
    di una unita’ per ogni gruppo di 5 classi a partire dalla prima
    classe di ogni gruppo. Negli istituti tecnici femminili, negli
    istituti tecnici commerciali e per geometri, negli istituti
    professionali di Stato per “i servizi sociali” e per “i servizi
    commerciali turistici e della pubblicita'”, il numero dei
    collaboratori amministrativi e degli ausiliari aumenta di una unita’
    per ogni gruppo di 10 classi a partire dalla quinta classe di ogni
    gruppo, ma in ogni caso fino al massimo di 6 collaboratori
    amministrativi e 13 ausiliari.
    Agli istituti tecnici per il turismo si applicano le tabelle
    organiche previste per gli istituti tecnici commerciali; agli
    istituti professionali di Stato per i “servizi alberghieri e della
    ristorazione” si applicano le tabelle organiche previste per istituti
    professionali per l’industria e l’artigianato, purche’ cio’ non
    determini aumenti delle dotazioni organiche provinciali.
    (a) Secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di
    ciascun istituto, in relazione alle specifiche esigenze, con le
    modalita’ di cui all’art. 8 della legge 22 novembre 1961, n. 1282.
    ORGANICI DEL PERSONALE A.T.A. A CARICO DELLO STATO DEI LICEI
    CLASSICI E SCIENTIFICI, DEGLI ISTITUTI MAGISTRALI E DELLE
    SCUOLE MAGISTRALI
    Numero Coordinatori Collaboratori Ausiliari Collaboratori
    delle Amministrativi Amministrativi tecnici
    classi
    fino a 3 1 – 2 1
    ” 5 1 – 2 1
    ” 8 1 – 3 1
    ” 12 1 1 4 1
    ” 16 1 1 5 1
    ” 20 1 2 6 1
    ” 24 1 2 7 1
    ” 28 1 2 8 1
    ” 32 1 2 9 1
    ” 36 1 3 9 1
    ” 40 1 3 10 1
    ” 44 1 3 11 1
    ” 48 1 3 12 1
    ” 50 1 4 13 1
    Negli istituti con numero di classi superiore a 50, il numero dei
    collaboratori amministrativi aumenta di una unita’ per ogni gruppo di
    8 classi, a partire dalla quinta classe di ogni gruppo, ed il numero
    degli ausiliari aumenta di una unita’ per ogni gruppo di 4 classi, a
    partire dalla prima classe di ogni gruppo. Le classi a funzionamento
    serale concorrono a formare il numero complessivo delle classi in
    rapporto al quale sono determinati gli organici. Qualora l’istituto o
    la scuola funzioni in piu’ sedi (succursali e sezioni staccate) il
    numero degli ausiliari aumenta di una unita’ per ogni succursale e
    sezione staccata. Negli istituti forniti di palestra, il numero degli
    ausiliari e’ aumentato di 1 o 2 unita’ a seconda che vi siano almeno
    9 classi o che ve ne siano piu’ di 22. Quando la palestra e’ comune a
    piu’ istituti le rispettive classi si sommano e gli ausiliari sono
    assegnati all’istituto che amministra la palestra. Qualora
    nell’istituto e scuola funzionino corsi integrativi, sperimentali,
    nonche’ di attivita’ di educazione permanente, il numero dei
    collaboratori amministrativi e degli ausiliari e’ aumentato di una
    unita’ rispettiva.
    Portale Normattiva, Versione 2.0.4

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