DECRETO-LEGGE 19 giugno 1970 , n. 370
Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica.
Vigente al: 15-12-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita’ e l’urgenza di emanare norme per il
riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal
personale insegnante e non insegnante delle scuole d’istruzione
elementare, secondaria ed artistica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto
con il Ministro per il tesoro e con quello per il bilancio e la
programmazione economica;
Decreta:
Art. 1.
Al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria
ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali
e pareggiate ((comprese quelle allo estero)) in qualita’ di
insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a “buono” o che
risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata
attribuita la qualifica, e’ riconosciuto, all’atto del superamento
del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle
condizioni stabilite dagli articoli che seguono.
((Parimenti e’ riconosciuto il servizio prestato presso le scuole
degli educandati femminili statali.))
((Agli stessi fini e nella stessa misura e’ riconosciuto il
servizio prestato dal personale di cui al comma precedente in
qualita’ di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole
elementari statali o degli educandati femminili statali, o
parificate, comprese quelle all’estero, nelle scuole popolari,
sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a “buono” o che
risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata
attribuita la qualifica.))
Art. 2.
Al personale docente delle scuole elementari statali il servizio,
prestato in qualita’ di insegnante non di ruolo nelle scuole
elementari statali ((o degli educandati femminili statali)) o
parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o
pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con
qualifica non inferiore a “buono” o che risulti prestato senza
demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, e’
riconosciuto, all’atto del superamento del periodo di prova, come
servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite negli
articoli che seguono.
Sono altresi’ riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e
non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, con
qualifica non inferiore a “buono” o corrispondente.
Art. 3.
Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli
viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e
fino ad un massimo di quattro anni, purche’ prestato con il possesso,
ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque
riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento
legislativo.
Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a
quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di
un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi.((3))
I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio
previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in
tutte le classi successive di stipendio.
Ai docenti di cui al primo comma dell’articolo 1, che siano privi
della vista, e al personale direttivo e docente delle scuole
elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo
comunque prestato e’ riconosciuto per intero agli effetti giuridici
ed economici.
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 ha disposto (con l’art. 81, comma
1) che “Al personale docente di cui al presente decreto, il servizio
eccedente i quattro anni previsto dal secondo comma dell’art. 3 del
decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 luglio 1970, n. 576, viene riconosciuto nella misura
di due terzi agli effetti giuridici ed economici e per il restante
terzo ai soli fini economici.”
Art. 4.
Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il
servizio di insegnamento e’ da considerarsi come anno scolastico
intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validita’
dell’anno, dall’ordinamento scolastico vigente al momento della
prestazione.
I periodi di congedo retribuiti ((e quelli per gravidanza e
Puerperio)) sono considerati utili ai fini del calcolo del periodo
richiesto per il riconoscimento.
Art. 5.
Il riconoscimento dei servizi di cui al presente provvedimento non
e’ disposto per il servizio non di ruolo compreso in periodi che
risultino gia’ considerati servizio di ruolo per effetto di
retrodatazione di nomina in ruolo, previste da leggi speciali.
Art. 6.
Il beneficio di cui ai precedenti articoli assorbe quello previsto
dal primo comma dell’art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e non
e’ cumulabile con quello di cui all’ultimo comma dello stesso
articolo 6.
A coloro che per effetto della prima applicazione del presente
decreto dovesse essere attribuito uno stipendio inferiore a quello in
godimento la differenza sara’ conservata a titolo di assegno
personale, utile a pensione riassorbibile con i miglioramenti
derivanti dalla ulteriore applicazione del presente decreto.
Art. 7.
Al personale insegnante contemplato dal presente decreto viene
ricostruita la carriera, secondo i criteri enunciati negli articoli
precedenti, riconoscendo, con decorrenza 1 luglio 1970, non piu’ di
due anni di servizio. Il rimanente servizio utile ai fini della
progressione di carriera e’ riconosciuto con decorrenza 1 luglio
1971.
Gli effetti economici del riconoscimento del restante servizio
decorrono dal 1 gennaio 1972.
I riconoscimenti di servizio previsti dal precedente comma operano
anche nei confronti di coloro che, per qualsiasi motivo, cesseranno
dal servizio nel periodo compreso tra il 1 luglio 1970 ed il 1
gennaio 1972.
Art. 8.
Al personale direttivo delle scuole elementari, secondarie ed
artistiche in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del
presente decreto il servizio di insegnamento non di ruolo di cui
l’interessato non ha beneficiato ai sensi del primo comma
dell’articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165 o quello eccedente
i limiti previsti dallo stesso comma e’ riconosciuto, ai soli fini
economici, con decorrenza per un terzo dal 1 luglio 1970, per un
altro terzo dal 1 luglio 1971 e per il restante terzo dal 1 gennaio
1972.
Il beneficio potra’ essere applicato a richiesta nella classe di
stipendio successiva alla prima. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 402
(in G.U. 1a s.s. 13/4/1988, n. 15) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del presente articolo ” nella parte in cui non prevede
che i riconoscimenti di servizio ivi previsti operano anche nei
confronti di coloro che, per qualsiasi motivo, siano cessati dal
servizio nel periodo compreso tra il 1 luglio 1970 ed il 1 gennaio
1972.”
Art. 9.
Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme
vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti
e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale
dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il
servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, e’
riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo.((4))
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420 ha disposto (con l’art. 23, comma
1) che “Al personale non docente di cui al presente decreto, il
servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative
statali e’ riconosciuto, a modifica dell’art. 9 del decreto-legge 19
giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26
luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti
giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due
terzi, ai soli fini economici.”
Art. 10.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, il Ministro per la pubblica istruzione e’ tenuto ad emanare
un’ordinanza che stabilisca le modalita’ e i termini per la
presentazione delle domande di riconoscimento del servizio.
Art. 11.
((Per l’attuazione del presente decreto gli stanziamenti iscritti
nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero della pubblica istruzione per l’anno finanziario 1970, sono
aumentati delle seguenti somme per gli esercizi sottoindicati:
milioni 15.000 per l’anno 1970; milioni 45.000 per l’anno 1971 e
milioni 59.600 a partire dall’anno 1972.))
Art. 12.
All’onere derivante dall’applicazione del presente decreto, ((di
lire 15.000 milioni)) per l’anno finanziario 1970, si provvede con
corrispondente riduzione del fondo di cui al cap. n. 3523 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l’anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara’ presentato alle Camere
per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 19 giugno 1970
SARAGAT
RUMOR - MISASI -
COLOMBO - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi’ 19 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 53. – CARUSO