DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104
               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
RITENUTA la straordinaria necessita’ ed urgenza, per l’avvio
dell’anno scolastico, di emanare disposizioni a favore degli
studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, dirette a
rendere effettivo il diritto allo studio, ad assicurare la tutela
della salute nelle scuole, a ridurre le spese per l’istruzione, ad
arricchire l’offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare
il funzionamento delle istituzioni dell’alta formazione artistica e
musicale e a semplificare le procedure nelle universita’ e negli enti
di ricerca;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 settembre 2013;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

                            EMANA 
                 il seguente decreto-legge: 
                           ART. 1 
                  (Welfare dello studente) 
  1. Al fine di favorire il raggiungimento dei piu’ alti livelli
    negli studi nonche’ il conseguimento del pieno successo formativo,
    incrementando l’offerta di servizi per facilitare l’accesso e la
    frequenza dei corsi nell’anno scolastico 2013-2014, e’ autorizzata la
    spesa di euro 15 milioni per l’anno 2014 per l’attribuzione di
    contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie
    di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla
    base di requisiti inerenti a:
    a) merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del
    profitto conseguito nel percorso formativo;
    b) esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non
    soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche;
    c) condizioni economiche individuate sulla base dell’Indicatore
    della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo
    31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
  3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
    della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
    finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
    del presente decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i
    rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
    di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero
    degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la
    tipologia dei benefici e i requisiti per l’accesso agli stessi,
    nonche’ le modalita’ di monitoraggio dei risultati ottenuti. Nei
    successivi 30 giorni ciascuna Regione pubblica un bando per
    l’erogazione dei benefici agli studenti, nel quale sono indicati la
    natura e l’entita’ dei benefici, le modalita’ per la presentazione
    delle domande, anche in via telematica, nonche’ i criteri per la
    formazione delle graduatorie. Le risorse sono attribuite sulla base
    delle graduatorie regionali fino a esaurimento delle risorse stesse.
  4. I pagamenti relativi all’attuazione degli interventi di cui al
    comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei
    limiti dell’importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di
    stabilita’ interno delle regioni.

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