DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2013, n. 122
Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e
degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma
dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
- (13G00166)
(GU n.251 del 25-10-2013)
Vigente al: 9-11-2013IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, che – al fine di assicurare il consolidamento delle misure di
razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico
impiego prevede la possibilita’ di disporre, tra l’altro – con uno o
piu’ regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle
finanze – la proroga di un anno dell’efficacia delle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale
delle pubbliche amministrazioni, nonche’ la fissazione delle
modalita’ di calcolo relative all’indennita’ di vacanza contrattuale
per gli anni 2015-2017;
Considerato che la proroga di un anno dell’efficacia delle vigenti
disposizioni in materia di assunzioni del pubblico impiego, di cui
all’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, e’ gia’ stata attuata dall’articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in
legge 7 agosto 2012, n. 135;
Valutata la necessita’ di adottare le ulteriori misure di
razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico
impiego di cui all’articolo 16, comma 1, attraverso lo strumento
regolamentare ivi previsto;
Visto l’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, ai sensi del quale le disposizioni recate dal citato articolo
16, comma 1, lettera b), si applicano anche al personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;
Vista la norma di interpretazione autentica del predetto articolo
16, comma 2, recata dall’articolo 15, comma 25, primo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11 ottobre 2012, n.
223;
Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 marzo 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza dell’11 aprile 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell’8 agosto 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del
Ministro dell’economia e delle finanze;Emana il seguente regolamento: Art. 1 </code></pre>Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego
- In attuazione a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) le disposizioni recate dall’articolo 9, commi 1, 2 nella parte
vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. Sono pertanto escluse da
tale proroga, per effetto della declaratoria di illegittimita’
costituzionale del decreto-legge n. 78 del 2010 citato in parte qua,
sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, le
disposizioni dell’articolo 9, comma 2, nella parte in cui viene
disposta la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei
singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai
rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall’ISTAT, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5 per cento per la
parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e del 10 per cento per
quella superiore a 150.000 euro lordi annui. Resta altresi’ ferma la
inapplicabilita’ delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e
terzo periodo, prevista dal comma 22, ultimo periodo, del predetto
decreto-legge nei confronti del personale di cui alla legge 19
febbraio 1981, n. 27, nonche’, ai sensi della citata sentenza n. 223
del 2012, del comma 21, primo periodo, nei confronti del personale
dalla medesima contemplato;
b) le disposizioni recate dall’articolo 9, comma 23, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31
dicembre 2013;
c) si da’ luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti
negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche cosi’ come individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per
la sola parte normativa e senza possibilita’ di recupero per la parte
economica. Per il medesimo personale non si da’ luogo, senza
possibilita’ di recupero, al riconoscimento degli incrementi
contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall’anno 2011;
d) in deroga alle previsioni di cui all’articolo 47-bis, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ed all’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre
2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014 non si da’ luogo, senza
possibilita’ di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di
indennita’ di vacanza contrattuale che continua ad essere
corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all’articolo 9,
comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
L’indennita’ di vacanza contrattuale relativa al triennio
contrattuale 2015-2017 e’ calcolata secondo le modalita’ ed i
parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in
materia e si aggiunge a quella corrisposta ai sensi del precedente
periodo. - Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d) si
applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale. - Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. Dato a Roma, addi’ 4 settembre 2013NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei ministri D'Alia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze </code></pre></li>
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 123