DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2013, n. 122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2013, n. 122

Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e
degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma
dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

  1. (13G00166)
    (GU n.251 del 25-10-2013)
    Vigente al: 9-11-2013 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione;
    Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Visto l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
    98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
    111, che – al fine di assicurare il consolidamento delle misure di
    razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico
    impiego prevede la possibilita’ di disporre, tra l’altro – con uno o
    piu’ regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
    legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la
    pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle
    finanze – la proroga di un anno dell’efficacia delle vigenti
    disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale
    delle pubbliche amministrazioni, nonche’ la fissazione delle
    modalita’ di calcolo relative all’indennita’ di vacanza contrattuale
    per gli anni 2015-2017;
    Considerato che la proroga di un anno dell’efficacia delle vigenti
    disposizioni in materia di assunzioni del pubblico impiego, di cui
    all’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio
    2011, n. 98, e’ gia’ stata attuata dall’articolo 14, comma 1, del
    decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in
    legge 7 agosto 2012, n. 135;
    Valutata la necessita’ di adottare le ulteriori misure di
    razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico
    impiego di cui all’articolo 16, comma 1, attraverso lo strumento
    regolamentare ivi previsto;
    Visto l’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
    98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
    111, ai sensi del quale le disposizioni recate dal citato articolo
    16, comma 1, lettera b), si applicano anche al personale
    convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;
    Vista la norma di interpretazione autentica del predetto articolo
    16, comma 2, recata dall’articolo 15, comma 25, primo periodo, del
    decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
    Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11 ottobre 2012, n.
    223;
    Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri,
    adottata nella riunione del 21 marzo 2013;
    Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
    consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza dell’11 aprile 2013;
    Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
    deputati e del Senato della Repubblica;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
    riunione dell’8 agosto 2013;
    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
    Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del
    Ministro dell’economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 </code></pre>Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego
  2. In attuazione a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, del
    decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
    a) le disposizioni recate dall’articolo 9, commi 1, 2 nella parte
    vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
    sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. Sono pertanto escluse da
    tale proroga, per effetto della declaratoria di illegittimita’
    costituzionale del decreto-legge n. 78 del 2010 citato in parte qua,
    sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, le
    disposizioni dell’articolo 9, comma 2, nella parte in cui viene
    disposta la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei
    singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai
    rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel
    conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
    individuate dall’ISTAT, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della
    legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5 per cento per la
    parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e del 10 per cento per
    quella superiore a 150.000 euro lordi annui. Resta altresi’ ferma la
    inapplicabilita’ delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e
    terzo periodo, prevista dal comma 22, ultimo periodo, del predetto
    decreto-legge nei confronti del personale di cui alla legge 19
    febbraio 1981, n. 27, nonche’, ai sensi della citata sentenza n. 223
    del 2012, del comma 21, primo periodo, nei confronti del personale
    dalla medesima contemplato;
    b) le disposizioni recate dall’articolo 9, comma 23, del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31
    dicembre 2013;
    c) si da’ luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti
    negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni
    pubbliche cosi’ come individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
    della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per
    la sola parte normativa e senza possibilita’ di recupero per la parte
    economica. Per il medesimo personale non si da’ luogo, senza
    possibilita’ di recupero, al riconoscimento degli incrementi
    contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall’anno 2011;
    d) in deroga alle previsioni di cui all’articolo 47-bis, comma 2,
    del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
    modificazioni, ed all’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre
    2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014 non si da’ luogo, senza
    possibilita’ di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di
    indennita’ di vacanza contrattuale che continua ad essere
    corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all’articolo 9,
    comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
    L’indennita’ di vacanza contrattuale relativa al triennio
    contrattuale 2015-2017 e’ calcolata secondo le modalita’ ed i
    parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in
    materia e si aggiunge a quella corrisposta ai sensi del precedente
    periodo.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d) si
    applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato
    con il Servizio sanitario nazionale.
  4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. Dato a Roma, addi’ 4 settembre 2013 NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei ministri D'Alia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze </code></pre></li>

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 123

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