DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 417

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed
ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
dello Stato.
(GU n.239 del 13-9-1974 – Suppl. Ordinario)
Vigente al: 12-11-1974
TITOLO I
FUNZIONE DOCENTE, DIRETTIVA E ISPETTIVA

               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo
per l’emanazione di norme sullo stato giuridico del personale
direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna,
elementare, secondaria e artistica dello Stato;
Udito il parere della commissione prevista dall’art. 18 della legge
30 luglio 1973, n. 477;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica
amministrazione;

                          Decreta:
                           Art. 1.
                  Liberta' di insegnamento

Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della
scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti e’ garantita la
liberta’ di insegnamento. L’esercizio di tale liberta’ e’ inteso a
promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la
piena formazione della personalita’ degli alunni.
Tale azione di promozione e’ attuata nel rispetto della coscienza
morale e civile degli alunni stessi.
Art. 2.
Funzione docente

La funzione docente e’ intesa come esplicazione essenziale
dell’attivita’ di trasmissione della cultura, di contributo alla
elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a
tale processo e alla formazione umana e critica della loro
personalita’.
I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il
loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attivita’
connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti
alla natura dell’attivita’ didattica e della partecipazione al
governo della comunita’ scolastica.
In particolare, essi:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale,
anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno
parte;
c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative
della scuola, deliberate dai competenti organi;
d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive
classi;
e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso
di cui siano stati nominati componenti.
Art. 3.
Funzione direttiva

Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di
coordinamento delle attivita’ di circolo o di istituto; a tal fine
presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura
l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita
le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le
competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato che
non implichino assunzione di responsabilita’ proprie delle funzioni
di ordine amministrativo.
In particolare, al personale direttivo spetta:
a) la rappresentanza del circolo o dell’istituto;
b) presiedere il collegio dei docenti, il consiglio di disciplina
degli alunni, il comitato per la valutazione del servizio degli
insegnanti, i consigli di interclasse o di classe, la giunta
esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;
c) curare l’esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti
organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
d) procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad
esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base
dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto
e delle proposte del collegio dei docenti;
e) promuovere e coordinare, nel rispetto della liberta’
d’insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attivita’
didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell’ambito dei
circoli o dell’istituto;
f) adottare o proporre, nell’ambito della propria competenza, i
provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale
docente e non docente;
g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o
nell’istituto;
h) tenere i rapporti con l’amministrazione scolastica nelle sue
articolazioni centrali e periferiche e con gli enti locali che hanno
competenze relative al circolo e all’istituto e con gli organi del
distretto scolastico;
i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano
medico e socio-psico-pedagogico;
l) curare l’attivita’ di esecuzione delle norme giuridiche e
amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la
vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico, l’ammissione
degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell’orario e
del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei
congedi e delle aspettative, l’assunzione dei provvedimenti di
emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della
scuola.
Nulla e’ innovato per quanto riguarda le attribuzioni dei rettori e
dei vice-rettori dei convitti nazionali e delle direttrici e
vice-direttrici degli educandati femminili dello Stato, salvo le
modifiche derivanti da quanto stabilito dall’art. 125 sulle funzioni
degli ispettori scolastici.
In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione
direttiva e’ esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o
dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo
all’istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica.
Art. 4.
Funzione ispettiva

La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro
per la pubblica istruzione, e nel quadro delle norme generali
sull’istruzione, alla realizzazione delle finalita’ di istruzione e
di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.
Essa e’ esercitata da ispettori tecnici centrali e periferici. Gli
ispettori tecnici centrali operano in campo nazionale e gli ispettori
tecnici periferici in campo regionale o provinciale.
Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le
attivita’ di aggiornamento del personale direttivo e docente delle
scuole di ogni ordine e grado formulano proposte e pareri in merito
ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento,
all’impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di
apprendimento, nonche’ alle iniziative di sperimentazione di cui
curano il coordinamento; possono essere sentiti dai consigli
scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono
attivita’ di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni
scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministro per la
pubblica istruzione o dal provveditore agli studi.
Gli ispettori tecnici svolgono altresi’ attivita’ di studio, di
ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori
generali, i capi dei servizi centrali, i soprintendenti scolastici e
i provveditori agli studi.
Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una
relazione sull’andamento generale dell’attivita’ scolastica e dei
servizi.
TITOLO II
RECLUTAMENTO

Capo I
NORME GENERALI

                           Art. 5.
                      Accesso ai ruoli

L’accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo ha luogo
mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli
titoli.
L’accesso ai ruoli del personale direttivo ed ispettivo ha luogo
mediante concorsi per titoli ed esami.
Art. 6.
Forme particolari di assunzione

Sono fatte salve altre forme di assunzione sulla base di quanto
gia’ stabilito dagli ordinamenti in vigore per gli insegnamenti di
natura tecnica, professionale e artistica che richiedano particolari
doti di preparazione e di esperienza non riferibili ai normali titoli
di studio o di abilitazione.
Capo II
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE INSEGNANTE

Sezione I. – Concorsi per titoli ed esami

                           Art. 7.
              Requisiti specifici di ammissione

Salvo i casi in cui gli insegnamenti richiedano particolari
competenze di natura tecnica, professionale ed artistica, per
l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami e’ richiesta una
formazione universitaria completa da conseguire presso le universita’
od altri istituti di istruzione superiore.
Art. 8.
Requisiti generali di ammissione

Unitamente al titolo di studio indicato nel precedente articolo, e’
richiesto il possesso, alla data di scadenza dei termini di
presentazione della domanda, dei requisiti previsti per l’ammissione
ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato, ad eccezione
del limite di eta’ che e’ fissato al 40° anno.
Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite predetto
previste dalle norme vigenti.
I requisiti, di cui al precedente primo comma, ad eccezione del
limite massimo di eta’ e del titolo di studio sono richiesti anche
per le assunzioni previste dal precedente art. 6.
Per l’ammissione ai concorsi dei candidati non vedenti si applicano
le disposizioni in vigore.
Art. 9.
Bandi di concorso

I bandi dei concorsi per titoli ed esami stabiliscono il numero dei
posti messi a concorso, i requisiti e le modalita’ di partecipazione,
il calendario delle prove, le sedi di esame, il termine di
presentazione delle domande e dei documenti necessari.
I concorsi sono distintamente banditi per ciascun tipo e grado di
scuola e per ciascun tipo di istituzione educativa, e, relativamente
agli istituti e scuole di istruzione secondaria, ai licei artistici e
agli istituti d’arte per ciascuna materia o gruppo di materie secondo
le classi di concorso stabilite con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione.
Art. 10.
Competenza ad emanare i bandi di concorso

Per il personale insegnante della scuola materna ed elementare e
per il personale educativo, i concorsi sono provinciali e vengono
indetti dal provveditore agli studi in base a direttive impartite con
ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.
I bandi relativi al personale educativo, alla scuola materna e alla
scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, e, ove
previsti, di ruolo soprannumerario, i posti delle scuole e sezioni
speciali, da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di
specializzazione richiesti, ne facciano domanda.
Per il personale insegnante della scuola media, compreso quello
delle scuole annesse ai convitti nazionali e quello di materie
culturali delle scuole medie annesse agli istituti d’arte e ai
conservatori di musica, i concorsi sono regionali e vengono indetti,
relativamente ai posti vacanti e disponibili in ogni regione, dai
soprintendenti scolastici regionali o interregionali in base a
direttive impartite con ordinanza del Ministro per la pubblica
istruzione.
Per il personale insegnante, appartenente ai ruoli nazionali, i
concorsi per titoli ed esami, vengono indetti con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione, il quale puo’ disporre che i
concorsi siano effettuati sulla base di una ripartizione regionale o
interregionale dei posti, con procedure curate dai soprintendenti
scolastici e con la formazione di distinte graduatorie.
Nei casi in cui vengono indetti concorsi a livello regionale ai
sensi dei precedenti commi terzo e quarto, nella regione
Trentino-Alto Adige i concorsi sono indetti a livello provinciale.
Art. 11.
Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici sono composte, avuto riguardo alle
finalita’ e alle materie dei singoli concorsi, da:
a) un professore universitario o preside, con funzione di
presidente;
b) un membro scelto fra il personale direttivo delle scuole o
istituzioni cui si riferisce il concorso;
c) un membro scelto fra il personale docente o fra gli istitutori
e le istitutrici, con almeno cinque anni di servizio di ruolo,
parimenti appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il
concorso.
Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, la
commissione e’ integrata con altri tre membri di cui 2 da scegliere
tra quelli della lettera b) e uno tra quelli della lettera c) per
ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce in
sottocommissioni.
Art. 12.
Formazione delle commissioni esaminatrici

L’organo che ha indetto il concorso nomina, con proprio decreto, le
commissioni esaminatrici scegliendo:
a) il presidente, se docente universitario, da un elenco proposto
dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; se
preside, da un elenco proposto dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione;
b) i membri da un elenco proposto dai consigli scolastici
provinciali, se trattasi di concorsi provinciali; da un elenco
proposto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se
trattasi di concorsi regionali o nazionali.
Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le persone
che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici non possono
essere nominate nel quadriennio successivo.
Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto
tempestivamente alle integrazioni, l’organo competente nomina
direttamente i componenti le commissioni medesime.
Art. 13.
Svolgimento del concorso per il personale docente

I concorsi per titoli ed esami, per il personale insegnante,
constano di una o piu’ prove scritte o pratiche, della frequenza di
un corso della durata effettiva di 4 mesi e di una prova orale.
Le prove scritte o pratiche e la prova orale verteranno sulle
discipline attinenti all’insegnamento.
I candidati, che hanno superato le prove scritte o pratiche,
partecipano al corso di cui al precedente primo comma, ai fini
dell’accertamento della preparazione professionale e delle capacita’
attitudinali.
I candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole d’istruzione
secondaria ed artistica, che hanno superato le prove scritte o
pratiche e siano in possesso della specifica abilitazione, non
partecipano al corso e sono ammessi alla prova orale.
I corsi sono organizzati su base provinciale, regionale e nazionale
e si svolgono sotto la guida di una commissione formata da docenti
universitari e da personale direttivo e docente di ruolo, in servizio
negli istituti e scuole cui si riferisce il concorso, e presieduta da
un docente universitario o da un preside o da un direttore didattico.
I corsi hanno carattere teorico-pratico. I relativi piani di studio
devono favorire la conoscenza dei problemi dell’educazione,
sviluppare le attitudini e le capacita’ professionali, promuovere
l’approfondimento della didattica delle materie d’insegnamento. I
corsi debbono altresi’ prevedere la partecipazione attiva ad
esercitazioni, a seminari e a gruppi di studio. Possono essere
chiamati a tenere lezioni docenti ed esperti delle materie comprese
nei piani.
I piani di studio e le modalita’ di attuazione dei corsi e di
formazione delle commissioni sono stabiliti con decreto del Ministro
per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
Al termine del corso, ciascun candidato sostiene innanzi alla
commissione di cui al precedente quinto comma una prova rivolta ad
accertare la preparazione specifica, nonche’ la capacita’ di
rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle
esperienze sviluppate nel corso. Detta prova consiste nella
trattazione scritta e nella discussione di un argomento proposto
dalla commissione in merito agli studi compiuti nel corso ed alle
esercitazioni svolte durante lo stesso, nonche’ alle attivita’
didattiche eventualmente prestate. La prova si intende superata se il
candidato riporta una votazione non inferiore a 24 quarantesimi. Il
candidato che ha concluso il corso con una votazione non inferiore a
24 quarantesimi e’ ammesso alla prova orale; per i candidati dei
concorsi a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria ed
artistica l’esito positivo del corso ha anche valore abilitante.
Le commissioni giudicatrici del concorso dispongono di 100 punti,
di cui 40 alle prove scritte, 40 alla prova orale e 20 ai titoli.
Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che
abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40 in
ciascuna delle prove scritte o pratiche e nella prova orale.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento
di materie artistiche nei licei artistici e negli istituti d’arte
dispongono di 100 punti, di cui 30 alle prove scritte, 30 alla prova
orale, 20 ai titoli artistico-professionali e 20 ad altri titoli.
Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che
abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in
ciascuna delle prove scritte o pratiche e nella prova orale.
Le prove d’esame del concorso, i relativi programmi, i titoli
valutabili e i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
Art. 14.
Prove d’esame per il personale educativo

Per il personale educativo, i concorsi per titoli ed esami constano
di una prova scritta e di un colloquio.
Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 da
attribuire alla prova scritta, 40 al colloquio e 20 ai titoli.
Sono ammessi al colloquio coloro che abbiano riportato nella prova
scritta una votazione non inferiore a punti 24 su 40.
Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato
una votazione non inferiore a punti 24 su 40.
La prova di esame, i relativi programmi, i titoli valutabili ed i
relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
Art. 15.
Graduatoria dei concorsi per il personale docente

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale docente,
dopo la conclusione delle prove di esame, procedono alla valutazione
dei titoli dei soli candidati che hanno riportato una votazione non
inferiore a punti 48 su 80 o, per i concorsi a cattedre
d’insegnamento di materie artistiche nei licei artistici e negli
istituti d’arte, non inferiore a punti 36 su 60.
La graduatoria e’ compilata sulla base della somma dei voti
riportati nelle prove scritte o pratiche e nelle prove orali, di
quello conclusivo del corso e del punteggio assegnato per i titoli.
Per i candidati di cui al quarto comma del precedente art. 13 va
computato, in sostituzione del voto conclusivo del corso, quello di
abilitazione rapportato in quarantesimi.
Nei casi di parita’ di punteggio complessivo si applicano i criteri
di preferenza stabiliti dall’art. 5 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell’accertamento
dei requisiti di ammissione all’impiego, con decreto dell’organo che
ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere definitivo.
Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina
hanno diritto, nell’ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori
che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro
un anno dalla data di approvazione della graduatoria.
Art. 16.
Graduatorie dei concorsi per il personale educativo

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale
educativo, dopo la conclusione delle prove di esame, procedono alla
valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno riportato, nelle
prove stesse, una votazione non inferiore a punti 48 su 80.
La graduatoria e’ compilata sulla base della somma dei voti delle
prove d’esame e del punteggio assegnato per i titoli.
Nei casi di parita’ di punteggio complessivo, si applicano i
criteri di preferenza stabiliti dall’art. 5 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell’accertamento
dei requisiti di ammissione all’impiego, con decreto dell’organo che
ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere definitivo.
Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina,
hanno diritto, nell’ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori
che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro
un anno dalla data di approvazione della graduatoria.
Art. 17.
Esclusione

L’esclusione dal concorso per titoli ed esami e’ disposta per
difetto dei requisiti o per intempestivita’ della domanda o di
documenti la cui presentazione sia richiesta dal bando a pena di
decadenza.
L’esclusione e’ disposta dall’organo che ha indetto il concorso con
provvedimento motivato di cui e’ data comunicazione all’interessato.
Art. 18.
Periodicita’ dei concorsi e posti conferibili

I concorsi per titoli ed esami sono banditi entro il 31 dicembre,
ad anni alterni.
Sono messi a concorso, nella misura del cinquanta per cento, i
posti che si prevedono vacanti e disponibili al 1° ottobre dell’anno
al quale si riferisce il concorso e di quello successivo.
Sezione II. – Concorsi per soli titoli

                          Art. 19.
              Requisiti specifici di ammissione

Per l’ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di insegnante
sono richiesti:
a) una formazione universitaria completa conseguita presso le
universita’ o altri istituti di istruzione superiore, salvo i casi in
cui gli insegnamenti richiedano particolari competenze di natura
tecnica, professionale ed artistica;
b) l’abilitazione valida per i posti messi a concorso, ove
richiesta;
c) servizio di insegnamento di ruolo o non di ruolo prestato
negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado per almeno due
anni scolastici, dopo il conseguimento del titolo di studio, ove
richiesto, valido per l’insegnamento stesso.
Per l’ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di personale
educativo sono richiesti:
a) un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) aver riportato nelle prove di esame di un corrispondente
concorso per titoli ed esami una votazione non inferiore a 6 decimi;
c) servizio di ruolo o non di ruolo prestato in qualita’ di
insegnante, di istitutore, di istitutrice o di assistente, per almeno
due anni dopo il conseguimento del titolo di studio valido per
l’ammissione al servizio di cui trattasi, presso istituti o scuole
statali di ogni ordine e grado od istituzioni educative statali.
Art. 20.

              Requisiti generali di ammissione 

Unitamente ai requisiti indicati nel precedente articolo, per
l’ammissione ai concorsi per soli titoli e’ richiesto, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, il possesso dei
requisiti previsti per l’ammissione ai concorsi di accesso agli
impieghi civili dello Stato, ad eccezione del limite massimo di eta’.
Il bando stabilisce le modalita’ di partecipazione e i documenti e
i titoli da presentare insieme con la domanda.
Valgono per i presenti concorsi le disposizioni dei precedenti
articoli 8, 9 e 17.
Art. 21.
Bandi di concorso e commissioni esaminatrici

I concorsi per soli titoli sono indetti in sede provinciale,
regionale o nazionale a seconda del tipo di scuola e di istituzione
educativa cui si riferiscono, come stabilito dal precedente art. 10.
Si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 relative
ai corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
Art. 22.
Valutazione dei titoli

Nei concorsi per soli titoli le commissioni dispongono di cento
punti, dei quali trenta vanno attribuiti all’attivita’ didattica ed
educativa ed i rimanenti ai titoli culturali, professionali,
scientifici, tecnici ed artistici.
Ai fini della valutazione dell’attivita’ didattica ed educativa, il
servizio prestato in diverso tipo di scuola o di istituzione
educativa o per diversa materia e’ valutato per meta’ rispetto a
quello prestato nella cattedra o posto cui si riferisce il concorso.
Per gli anni in cui al candidato sia stata irrogata una sanzione
disciplinare superiore alla censura e’ operata una detrazione di
punteggio secondo i criteri indicati dal decreto di cui all’ultimo
comma del presente articolo, salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione.
I titoli valutabili, entro i limiti indicati nel presente articolo,
e i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
Art. 23.
Periodicita’ dei concorsi
Compilazione e aggiornamento delle graduatorie

I concorsi per soli titoli contemplati nei precedenti articoli sono
indetti entro il 31 dicembre, ad anni alterni.
Le commissioni procedono alla compilazione della graduatoria in
base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.
Nei casi di parita’ di punteggio si applicano i criteri di
preferenza stabiliti dall’art. 5 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni e integrazioni.
Le graduatorie hanno carattere permanente e sono soggette ad
aggiornamento biennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli
successivi al primo che verra’ indetto secondo le norme del presente
decreto, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base
al punteggio complessivo, mentre i concorrenti gia’ compresi in
graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto alla modifica del
punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all’attivita’
didattica ed educativa nonche’ culturale, professionale, scientifica,
tecnica ed artistica, purche’ presentati nel termine di cui al bando
di concorso.
A parita’ di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a
preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia
partecipato al concorso meno recente.
Le graduatorie del primo concorso per soli titoli e quelle che
vengono aggiornate al termine delle operazioni di ciascun concorso
successivo sono approvate con decreto del provveditore agli studi,
dei soprintendenti scolastici regionali o interregionali o del
Ministro per la pubblica istruzione a seconda che trattasi di
concorsi indetti in sede provinciale, regionale o nazionale. Il
provvedimento ha carattere definitivo.
Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al presente
decreto, sono utilizzabili sino all’esaurimento, nell’ordine in cui i
candidati vi risultino compresi, con esclusione di qualsiasi riserva
di posti, per una aliquota pari al quaranta per cento dei posti
vacanti e disponibili all’inizio di ogni anno scolastico.
L’aggiornamento della posizione di graduatoria non e’ ammesso per
coloro che siano risultati vincitori del concorso ed abbiano
rinunciato alla nomina.
La collocazione nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli non
costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per
titoli ed esami ed in altri concorsi per titoli.
Non e’ consentita l’inclusione in piu’ di una graduatoria relativa
al medesimo insegnamento.
Capo III
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO

                          Art. 24.
             Requisiti di ammissione ai concorsi

I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale
direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per
tipi di istituzioni educative.
A tali concorsi possono partecipare gli insegnanti ed il personale
educativo, forniti di laurea, che appartengano ai ruoli del tipo e
grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo
e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di
almeno cinque anni effettivamente prestato.
Fermo restando il requisito dell’anzianita’ di servizio, si
osservano, per l’accesso ai posti direttivi di ciascun tipo e grado
di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui ai
successivi articoli.
Art. 25.
Scuola materna e scuola elementare

Ai concorsi a posti di direttrice didattica di scuola materna e di
direttore didattico di scuola elementare sono ammessi gli insegnanti
delle rispettive scuole forniti di una delle lauree che saranno
determinate dal bando, o di diploma di abilitazione alla vigilanza
scolastica.
Art. 26
Scuola media

Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi:
a) gli insegnanti di ruolo della scuola media forniti di una
delle lauree richieste per l’ammissione ai concorsi a cattedre in
tale tipo di scuola, nonche’ gli insegnanti di ruolo di educazione
fisica forniti di laurea;
b) gli insegnanti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli
istituti d’arte, nonche’ i vice rettori aggiunti del ruolo ad
esaurimento, che nelle prove d’esame di un concorso a cattedre di
scuola media abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.
Art. 27.
Scuole secondarie di secondo grado

Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo
scientifico, di istituto magistrale, di istituti tecnici e di
istituti professionali, esclusi quelli di cui al terzo comma del
presente articolo, sono ammessi gli insegnanti laureati appartenenti
ai ruoli del tipo di scuola o di istituto cui si riferisce il posto
direttivo, nonche’ gli insegnanti laureati che, nominati per effetto
di concorso unico valevole per piu’ tipi di scuole e istituti di
istruzione secondaria di secondo grado e di istruzione artistica,
abbiano titolo al passaggio a cattedre d’insegnamento del tipo di
scuola o istituti cui si riferisce il posto direttivo.
Ai medesimi concorsi sono altresi’ ammessi i presidi di ruolo della
scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice
direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove
d’esame di un concorso a cattedre del tipo di istituti o scuola cui
si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di
almeno 7 decimi.
Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari,
industriali e nautici e degli istituti professionali per
l’agricoltura, per l’industria e l’artigianato e per le attivita’
marinare sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli dei
rispettivi tipi di istituto forniti di una delle lauree richieste per
l’ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli
istituti stessi.
Gli insegnanti di materie non tecniche degli istituiti di cui al
precedente comma sono ammessi ai concorsi indicati nel primo comma
del presente articolo, purche’ abbiano titolo al passaggio a cattedre
di insegnamento degli istituti e scuole ivi indicati.
Art. 28.
Licei artistici ed istituti d’arte

Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti
d’arte sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli di materie
artistiche, professionali, di storia dell’arte o di storia dell’arte
applicata, delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli
istituti d’arte, forniti di laurea o del diploma di accademia di
belle arti.
Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel
precedente comma, nei casi in cui per l’accesso all’insegnamento non
sia richiesto alcun titolo di studio ai sensi del precedente art. 7.
Art. 29.
Istituiti di educazione

Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice
direttrice degli educandati femminili dello Stato, sono ammessi
rispettivamente gli istitutori e le istitutrici delle predette
istituzioni, forniti di laurea e di abilitazione all’insegnamento
negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che abbiano
maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni
effettivamente prestato nonche’ i vice rettori aggiunti del ruolo ad
esaurimento con un servizio di almeno cinque anni effettivamente
prestato. Partecipano inoltre gli insegnanti di ruolo nelle scuole
elementari forniti di laurea e di abilitazione all’insegnamento negli
istituti e scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato
almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo, nonche’ gli
insegnanti di ruolo, forniti di laurea, che abbiano prestato almeno
cinque anni di servizio effettivo nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria ed artistica.
Ai concorsi a posti di rettore dei convitti nazionali e di
direttrice degli educandati femminili dello Stato sono ammessi
rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con anzianita’
nel relativo ruolo di almeno due anni di servizio effettivamente
prestato.
Art. 30.
Bandi di concorso

I concorsi a posti direttivi di ogni tipo e grado di scuola e delle
istituzioni educative sono indetti entro il 30 giugno, ad anni
alterni, per i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 1
ottobre dell’anno in cui viene indetto il concorso e di quello
successivo.
I bandi stabiliscono le modalita’ di partecipazione, le lauree
valide per i concorsi e il termine di presentazione delle domande,
dei titoli di ammissione, dei titoli valutabili e delle relative
tabelle di valutazione, il calendario delle prove scritte e le sedi
di esame.
Art. 31.
Competenza ad emanare i bandi

I concorsi vengono indetti con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione, il quale puo’ disporre che i concorsi siano effettuati
sulla base di una ripartizione regionale od interregionale di posti,
con procedura curata dai soprintendenti scolastici e con la
formazione di distinte graduatorie.
Art. 32.
Commissioni esaminatrici

Le commissioni dei concorsi previsti dal presente capo sono
nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono
composte da:
a) un professore universitario, con funzione di presidente;
b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di
scuola cui si riferisce il concorso;
c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle
scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;
d) un funzionario dell’amministrazione della pubblica istruzione
con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.
I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti
universitari ed il personale direttivo che abbia superato il periodo
di prova, compresi negli elenchi di cui al precedente art. 12.
Si applica l’ultimo comma del citato art. 12.
Art. 33.
Prove di esame e valutazione

I concorsi di cui al presente capo constano di una prova scritta e
di una prova orale dirette ad accertare l’attitudine e la capacita’
del candidato all’esercizio della funzione direttiva.
Le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 40 da assegnare
alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi
alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40
assegnati alla prova scritta.
Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli
istituti d’arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25
da assegnare alla prova scritta 25 alla prova orale e 50 ai titoli.
Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti
17,50 su 25 assegnati alla prova scritta.
Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato
almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d’esame, con non meno
di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di
preside dei licei artistici e degli istituti d’arte, almeno 35 dei 50
punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.
La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalita’
formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di
scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e ai
mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di
carattere socio-culturale e pedagogico dell’azione direttiva nella
scuola, nonche’ sull’ordinamento scolastico e la relativa
legislazione.
Art. 34.
Determinazione degli orientamenti programmatici di esam
e e criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti per i
concorsi di cui al presente capo:
a) gli orientamenti programmatici per le prove di esami dei
concorsi relativi a ciascun tipo di scuola e di istituzione
educativa, nell’ambito degli argomenti indicati nel precedente art.
33;
b) i titoli valutabili, con particolare riguardo ad incarichi
direttivi espletati, e le relative tabelle di valutazione.
Art. 35.
Graduatorie

Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono
compilate sulla base del punteggio risultante, per ciascun
concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e
dei punti assegnati per i titoli.
Nei casi di parita’ di punteggio si applicano i criteri di
preferenza stabiliti dall’art. 5 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni e integrazioni.
Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente indicata
per ogni concorrente la votazione di esame.
Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione e sono utilizzabili, nello ordine in cui i
concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti
messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari
categorie.
I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti
messi a concorso hanno diritto, nello ordine della graduatoria, a
surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati
decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria
stessa.
Art. 36.
Esclusioni

Nei limiti del successivo art. 98, sono esclusi dai concorsi a
posti del personale direttivo, con provvedimento motivato del
Ministro per la pubblica istruzione, coloro che abbiano riportato,
dopo la nomina nei ruoli del personale insegnante ed educativo, una
sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione.
Capo IV
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ISPETTIVO

                          Art. 37.
      Concorsi a posti di ispettore tecnico periferico

L’accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico periferico si
consegue mediante concorsi per titoli ed esami, distinti a seconda
dei contingenti di cui al successivo art. 119.
Ai predetti concorsi sono ammessi:
a) per il contingente relativo alla scuola materna, le direttrici
e le insegnanti di scuola materna;
b) per il contingente relativo alla scuola elementare, i
direttori didattici di scuola elementare, gli insegnanti elementari e
gli istitutori e le istitutrici;
c) per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti
di istruzione secondaria di secondo grado, nonche’ agli istituti
d’arte ed ai licei artistici, i presidi e gli insegnanti della scuola
media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i
vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i
rettori dei convitti nazionali, le vice direttrici e le direttrici
degli educandati femminili dello Stato nonche’ i presidi e gli
insegnanti dei licei artistici e degli istituti d’arte, gli
insegnanti dei conservatori di musica e delle accademie di belle
arti.
Per l’ammissione ai concorsi di cui al presente articolo e’
richiesto il possesso della laurea, salvi i casi in cui,
limitatamente all’istruzione artistica, per l’accesso
all’insegnamento o a posti di preside non sia prevista.
Il personale docente ed educativo dovra’ avere una anzianita’
complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.
Art. 38.
Concorsi a posti di ispettore tecnico centrale

L’accesso a posti di ispettore tecnico centrale si consegue
mediante concorsi per titoli integrato da un colloquio, ai quali sono
ammessi gli ispettori tecnici periferici con tre anni di anzianita’
di servizio nel ruolo, e, limitatamente al contingente riservato alla
istruzione artistica, anche i direttori dei conservatori di musica,
dell’Accademia nazionale di danza e dell’Accademia nazionale di arte
drammatica.
Art. 39.
Bandi di concorso a posti di ispettori tecnici

I concorsi a posti di ispettore tecnico centrale e quelli a posti
di ispettore tecnico periferico sono indetti ogni due anni con
decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nei limiti dei posti
disponibili nei contingenti relativi ai gradi e tipi di scuola e
tenuto conto dei settori d’insegnamento di cui al successivo art.

  1. I bandi stabiliscono altresi’ le modalita’ di partecipazione, il
    termine di presentazione delle domande, i titoli di ammissione e i
    titoli valutabili, nonche’ il calendario delle prove scritte.
    Art. 40.
    Commissioni esaminatrici Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono
    nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono
    composte da:
    a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino
    una disciplina compresa nel settore di insegnamenti di cui trattasi;
    b) un funzionario dell’amministrazione della pubblica istruzione
    con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore;
    c) un ispettore tecnico centrale.
    Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d’arte e i
    licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a
    seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti
    delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica,
    dell’Accademia nazionale di danza e dell’Accademia nazionale d’arte
    drammatica.
    Il presidente e’ nominato tra i membri di cui alla lettera a) del
    precedente primo comma.
    Art. 41.
    Prove di esame e valutazione nei concorsi
    a posti di ispettori tecnici periferici I concorsi per titoli ed esami a posti di ispettore tecnico
    periferico constano di tre prove scritte e di una prova orale.
    Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 45 da
    attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla
    valutazione dei titoli.
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
    nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su
    45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova
    orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una
    votazione non inferiore a punti 20 su 25.
    Nei concorsi relativi ai contingenti per le scuole materna ed
    elementare, la prima prova scritta verte su problemi
    pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola; la
    seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza
    sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare
    riguardo a quelli dei Paesi della Comunita’ europea.
    Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola media, per gli
    istituti di istruzione secondaria di secondo grado e per gli istituti
    d’arte e i licei artistici, la prima prova scritta verte su problemi
    pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti alle
    discipline comprese nei settori di insegnamenti indicati dal
    successivo articolo 119; la terza sugli ordinamenti scolastici
    italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della
    Comunita’ europea.
    La prova orale e’ intesa ad accertare la capacita’ di elaborazione
    personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la
    discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonche’ sulla
    legislazione scolastica italiana.
    La valutazione dei titoli e’ effettuata soltanto nei riguardi dei
    candidati che abbiano superato la prova orale.
    Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il
    Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i
    programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.
    Art. 42.
    Svolgimento del concorso a posti di ispettore tecnico centrale Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ispettore
    tecnico centrale dispongono di 100 punti di cui 50 da attribuire ai
    titoli e 50 al colloquio.
    Il colloquio si intende superato dai candidati che abbiano
    riportato una votazione non inferiore a punti 40 su 50.
    Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il
    Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i
    titoli valutabili e gli argomenti del colloquio.
    Art. 43.
    Graduatorie Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono
    approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
    Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di
    esame o il colloquio con la votazione prescritta, sono collocati in
    base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove
    anzidette e dei punti assegnati per i titoli.
    A parita’ di punteggio si applicano i criteri di preferenza
    stabiliti dall’art. 5 del testo unico approvato con decreto del
    Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
    modificazioni e integrazioni.
    I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il
    numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell’ordine della
    graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne
    siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione
    della graduatoria stessa.
    Art. 44.
    Esclusioni Nei limiti di cui al successivo art. 98, sono esclusi dai concorsi
    a posti, del personale ispettivo tecnico, con provvedimento motivato
    del Ministro per la pubblica istruzione, oltre coloro che risultino
    sforniti dei requisiti prescritti, coloro che abbiano riportato, dopo
    la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione
    disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la
    riabilitazione.
    Capo V
    RECLUTAMENTO DEL PERSONALE INSEGNANTE, DIRETTIVO E ISPETTIVO DELLE
    SCUOLE CON LINGUA DI INSEGNAMENTO DIVERSA DALL’ITALIANO
    SEZIONE I- SCUOLE CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA DI TRIESTE E GORIZIA Art. 45. Reclutamento del personale insegnante Per l’accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola
    materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di
    istruzione secondaria e degli istituti d’arte e dei licei artistici
    con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e di
    Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli
    titoli a norma del presente decreto.
    A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna
    slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli.
    Per l’ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di
    lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di
    insegnamento slovena e’ richiesta adeguata conoscenza della lingua
    slovena, da dimostrare, sia per l’ammissione ai concorsi per titoli
    ed esami sia per l’ammissione ai concorsi per soli titoli, con un
    colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata dal
    soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.
    Sono esonerati dal colloquio di cui al precedente comma gli
    aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni
    nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
    Nei concorsi a posti di insegnante della scuola materna e della
    scuola elementare e a cattedre di scuole di istruzione secondaria e
    degli istituti d’arte e licei artistici diverse da quelle di lingua
    italiana e di lingua e lettere italiane le prove dei concorsi per
    titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli
    titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato
    l’anzianita’ di servizio di cui alla lettera c) dell’art. 19 nelle
    scuole con lingua di insegnamento slovena.
    Art. 46.
    Bandi di concorso e commissioni esaminatrici I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con
    lingua di insegnamento slovena sono provinciali e sono indetti dai
    provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la
    scuola media, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di
    secondo grado e per gli istituti d’arte e licei artistici con lingua
    di insegnamento slovena sono regionali e sono indetti dal
    soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.
    I predetti organi approvano le relative graduatorie con
    provvedimenti aventi carattere definitivo.
    Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi
    per l’insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane,
    sono formate da personale che abbia piena conoscenza della lingua
    slovena, scelto secondo i criteri indicati nel precedente art. 12.

SEZIONE II-
SCUOLE CON LINGUA DI INSEGNAMENTO TEDESCA E SCUOLE DELLE LOCALITA’ LADINE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

                          Art. 47.
            Reclutamento del personale insegnante

Per l’accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola
elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli
istituti d’arte e licei artistici con lingua di insegnamento tedesca
e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle localita’
ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per
titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente decreto.
A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna
tedesca e, limitatamente alle scuole delle localita’ ladine, i
cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116.
Ai concorsi per l’accesso al ruolo degli insegnanti di lingua
italiana delle scuole elementari in lingua tedesca ed ai concorsi a
cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli
istituti e scuole di istruzione secondaria, negli istituti d’arte e
licei artistici in lingua tedesca sono ammessi esclusivamente i
cittadini di lingua materna italiana che dimostrino in un colloquio
dinanzi ad apposita commissione di tre membri, nominata dal
competente intendente scolastico di Bolzano, adeguata conoscenza
della lingua tedesca. Sono esonerati dal predetto colloquio gli
aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni
nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca.
Ai concorsi per l’accesso al ruolo degli insegnanti di lingua
tedesca delle scuole elementari in lingua italiana ed ai concorsi a
cattedre di lingua tedesca e di lingua e letteratura tedesca negli
istituti e scuole di istruzione secondaria, negli istituti d’arte e
nei licei artistici in lingua italiana sono ammessi esclusivamente i
cittadini di lingua materna tedesca che dimostrino in un colloquio
dinanzi ad apposita commissione di tre membri, nominata dal
sovrintendente scolastico di Bolzano, adeguata conoscenza della
lingua italiana. Sono esonerati dal predetto colloquio gli aspiranti
che abbiano insegnato lingua tedesca per almeno tre anni nelle scuole
con lingua di insegnamento italiana.
Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad
eccezione di quelli per l’insegnamento dell’italiano, le prove si
svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi
esclusivamente coloro che hanno maturato l’anzianita’ di servizio di
cui alla lettera c) dell’art. 19 nelle scuole con lingua di
insegnamento tedesca o nelle scuole delle localita’ ladine.
Art. 48.
Bandi di concorso e commissioni esaminatrici

I concorsi di cui al precedente articolo sono provinciali e sono
indetti dai competenti intendenti scolastici.
Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con
provvedimenti aventi carattere definitivo.
Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento
nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi
per il ruolo degli insegnanti di lingua italiana nelle scuole
elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per
l’insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane
negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti
d’arte e licei artistici, sono formate, di norma, da personale di
lingua materna tedesca.
Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento
nelle scuole delle localita’ ladine sono formate da personale di
madre lingua corrispondente a quella nella quale e’ impartito
l’insegnamento cui si riferisce il concorso.

SEZIONE III-
DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLE SCUOLE IN LINGUA SLOVENA, DELLE SCUOLE IN LINGUA TEDESCA E DELLE SCUOLE DELLE LOCALITA’ LADINE
.

                          Art. 49.
            Reclutamento del personale direttivo

Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di ogni
tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento
slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle localita’
ladine sono ammessi gli insegnanti ed il personale educativo di ruolo
delle rispettive scuole od istituzioni in possesso dei requisiti
prescritti dal presente decreto.
Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena, sono
regionali e sono indetti dal soprintendente scolastico regionale del
Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua tedesca
o delle localita’ ladine sono provinciali e sono indetti dai
competenti intendenti scolastici.
Gli organi predetti approvano le graduatorie con provvedimenti
aventi carattere definitivo.
Art. 50.
Reclutamento del personale ispettivo tecnico periferico

Nei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico e’ riservato
apposito contingente da destinare alle scuole, di cui al presente
capo.
Concorre ai posti del predetto contingente il personale insegnante
e direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni
educative con lingua di insegnamento diversa dall’italiano, purche’
in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.
Art. 51.
Prove di esame e valutazione dei titoli

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, stabilisce per i concorsi per
titoli ed esami del personale insegnante e per i concorsi a posti del
personale direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al presente
capo, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili.
Con lo stesso decreto sono stabilite le valutazioni per i concorsi
per soli titoli a posti del personale insegnante.
Art. 52.
Rinvio

Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente capo,
valgono le norme degli articoli contenuti nei capi I, II, III e IV
del presente titolo e, limitatamente alle scuole in lingua tedesca e
alle scuole delle localita’ ladine, le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, contenente le
norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.
Capo VI
NORME COMUNI

                          Art. 53.
                      Incompatibilita'

Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso di
cui al presente decreto coloro che abbiano relazioni di parentela o
affinita’ entro il quarto grado con uno o piu’ concorrenti.
Art. 54.
Esonero dall’insegnamento

Il personale direttivo e insegnante puo’ essere esonerato, a
domanda, dagli obblighi di servizio per tutto il periodo di
partecipazione ai lavori delle commissioni.
Se detti lavori si concludono dopo il 31 marzo, il personale
insegnante, eventualmente esonerato, che nel corso dell’anno
scolastico abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi,
riprende il suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i
lavori della commissione si concludano dopo il 30 aprile, viene
utilizzato nella scuola in supplenze o in attivita’ parascolastiche o
nei corsi di recupero e di sostegno.
Il posto occupato dal personale esonerato non puo’ essere conferito
per incarico a tempo indeterminato durante il periodo dell’esonero.
Art. 55.
Validita’ del servizio

Il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni
esaminatrici e’ valido a tutti gli effetti come servizio di istituto
nella scuola.
Capo VII
NOMINA IN RUOLO

                          Art. 56.
          Nomina in prova e decorrenza della nomina

Il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e delle
istituzioni educative e’ nominato in prova.
La nomina decorre dalla data di inizio dell’anno scolastico.
Art. 57.
Assegnazione della sede e decadenza dalla nomina

L’assegnazione della sede e’ disposta secondo l’ordine di
graduatoria dei concorsi, tenuto conto delle preferenze espresse
dagli aventi diritto.
Il personale che ha conseguito la nomina in prova, nel caso di
mancata accettazione della nomina stessa entro il termine stabilito,
o di accettazione condizionata, decade dalla nomina. Il personale,
che ha accettato la nomina con l’assegnazione della sede, decade da
eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con
effetto dalla data stabilita per l’assunzione del servizio. La
cattedra o il posto precedentemente occupato e’ immediatamente
disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale
contemplato dal presente decreto.
Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola
accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il
termine stabilito.
Art. 58.
Prova

La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine, il
servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180
giorni nell’anno scolastico.
Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il
periodo di prova e’ valido anche se prestato per un orario inferiore
a quello di cattedra.
Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato
nella cattedra, nel posto o nell’ufficio per il quale la nomina e’
stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo
di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti,
dall’amministrazione scolastica.
Compiuto il periodo di prova, il personale insegnante consegue la
conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi, tenuto
conto degli elementi forniti dal direttore didattico o dal preside,
sentito il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo
all’istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica, e di elementi acquisiti
a seguito di eventuale visita ispettiva.
Per il personale direttivo la conferma in ruolo e’ disposta con
decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto degli
elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti
a seguito di eventuale visita ispettiva.
Per il personale ispettivo tecnico la conferma in ruolo e’ disposta
con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto
degli elementi forniti dal competente direttore generale o capo
servizio.
Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di
effettivo servizio, la prova e’ prorogata di un anno scolastico, con
provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in
ruolo.
I provvedimenti, di cui al presente articolo, sono definitivi.
Art. 59.
Esito sfavorevole della prova

In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli
studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di
personale appartenente ai ruoli provinciali, o il Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali,
provvede:
alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro
ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza
nel quale assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe
derivata dalla permanenza nel ruolo stesso;
ovvero a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine
di acquisire maggiori elementi di valutazione.
TITOLO III
DIRITTI E DOVERI

Capo I
DIRITTI SINDACALI – CONGEDI ED ASPETTATIVE

                          Art. 60. 
                     Liberta' sindacali 

Le liberta’ sindacali del personale docente, educativo, direttivo e
ispettivo delle scuole ed istituzioni educative, di cui al presente
decreto, sono disciplinate dagli articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50
della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni.
L’uso gratuito di appositi spazi, ai fini di cui al citato art. 49
della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, e’
concesso alle organizzazioni sindacali in ogni edificio scolastico.
Il personale docente ha diritto di riunione nei locali della
scuola, fuori dell’orario normale delle lezioni. Per il personale
educativo il diritto di riunione e’ concesso nei locali della
istituzione educativa.
Il personale direttivo ha diritto di riunione nei locali di una
scuola od istituzione educativa liberamente scelta. Quando la
riunione debba essere tenuta nei locali di una scuola, l’orario
stabilito per il suo svolgimento non puo’ coincidere con l’orario
normale delle lezioni.
Il personale ispettivo tecnico ha diritto di riunione nei locali
degli uffici in cui ha la sede di servizio.
Le riunioni, che possono riguardare la generalita’ del personale o
gruppi di esso, sono indette singolarmente o congiuntamente dai
sindacati che organizzano, su scala nazionale, le rispettive
categorie del personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo.
Va in ogni caso riconosciuto per il personale ispettivo, direttivo,
docente ed educativo il diritto di riunione durante l’orario di
lavoro, nei limiti di 10 ore per ogni anno scolastico, da utilizzare
per la partecipazione negli stessi giorni e nella stessa ora ad
assemblee indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni
sindacali di cui al precedente sesto comma, in locali della stessa
scuola o di scuole diverse o dell’istituzione educativa. A tal fine,
le assemblee, ove necessario, possono essere tenute, a richiesta
delle organizzazioni sindacali, anche nelle ore di lezioni, previa
sospensione delle lezioni stesse con congruo preavviso alle famiglie
degli alunni. Le modalita’ per la utilizzazione delle 10 ore secondo
i criteri sopra indicati saranno stabilite con decreto del Ministro
per la pubblica istruzione sentite le organizzazioni sindacali di cui
al precedente sesto comma.
L’ordine del giorno, che deve riguardare materie di interesse
sindacale, deve essere comunicato al direttore didattico o al
preside, per il personale direttivo al provveditore agli studi e, per
il personale ispettivo, al capo dell’ufficio interessato almeno tre
giorni prima della data fissata.
Il direttore didattico o il preside, il provveditore agli studi ed
il capo dell’ufficio potranno disporre il rinvio della riunione,
soltanto se sia gia’ pervenuta da parte di altra organizzazione
sindacale avente titolo precedente comunicazione di assemblea per lo
stesso giorno ed ora.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti
delle organizzazioni sindacali anche se estranei alla scuola.
I periodi di esonero o di aspettativa per motivi sindacali sono
validi a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola,
salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto
al congedo ordinario.
Art. 61.
Congedo ordinario

Il personale ispettivo, direttivo e docente ha diritto ad un mese
di congedo ordinario nell’anno scolastico.
Il predetto diritto e’ irrinunciabile.
Il congedo ordinario deve essere fruito nei periodi di chiusura
delle scuole od istituzioni educative.
Art. 62.
Congedi straordinari e aspettative

Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le
disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Sono abrogati l’ultimo comma dell’art. 21 del regio decreto 6
maggio 1923, n. 1054 e l’art. 8 della legge 1° giugno 1942, n. 675.
Il periodo massimo di due mesi stabilito, per il congedo
straordinario, dall’art. 37 del citato testo unico 10 gennaio 1957,
n. 3, e’ computato per anno scolastico.
Il personale docente, che dopo l’aspettativa per infermita’ o per
motivi di famiglia debba riprendere servizio d’insegnamento nel
periodo successivo al 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in
supplenze o in attivita’ parascolastiche o nei corsi di recupero e di
sostegno.
Art. 63.
Organi competenti a disporre congedi ed aspettative

I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono
concessi dal Ministro per la pubblica istruzione per il personale
ispettivo tecnico; dal provveditore agli studi per il personale
direttivo; dal direttore didattico o dal preside per il personale
insegnante.
Art. 64.
Proroga eccezionale dell’aspettativa

L’organo competente a concedere l’aspettativa puo’ eccezionalmente
consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di particolare gravita’,
una proroga, senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, delle
aspettative quando sia stato esaurito il periodo massimo fruibile di
cui all’art. 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Il periodo di proroga eccezionale non e’ valido ne’ ai fini della
carriera ne’ ai fini del trattamento di quiescenza.
Art. 65.
Incarichi e borse di studio, congedi per attivita’
artistiche e sportive

Il personale di cui al presente decreto, purche’ abbia conseguito
la conferma in ruolo, puo’ essere autorizzato dal Ministro per la
pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze del servizio, e,
per quanto possibile, nel rispetto dell’esigenza di continuita’
dell’insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la
partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e
per l’espletamento di attivita’ di studio, di ricerca e di consulenza
tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti
stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non
piu’ di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni
professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.
E’ consentito, anche indipendentemente da specifici accordi
culturali, lo scambio di insegnanti con altri Paesi e, in
particolare, con quelli della Comunita’ europea.
Per la durata dell’incarico il personale puo’ essere esonerato dai
normali obblighi di servizio.
Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell’anno
scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non possono essere
confermati oltre l’anno scolastico successivo.
Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano
trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell’ultimo
incarico conferito.
Il periodo trascorso nello svolgimento delle attivita’ previste dal
presente articolo e’ valido, a tutti gli effetti, come servizio
d’istituto nella scuola.
Le stesse disposizioni trovano applicazione allorche’ il personale
di cui sopra risulti assegnatario di borse di studio da parte di
amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri,
di organismi o enti internazionali.
Nei casi di incarichi relativi all’espletamento di attivita’ di
studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre
amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri,
organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico
dell’amministrazione o dell’ente presso cui vengono svolti gli
incarichi stessi.
Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l’autorizzazione di
cui al precedente primo comma e’ disposta di concerto con il Ministro
per il tesoro, qualora al personale interessato sia concesso
l’esonero dai normali obblighi di servizio.
Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile,
nel rispetto del criterio di continuita’ dell’insegnamento, possono
essere concessi congedi straordinari per la durata di 30 giorni con
diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale
ispettivo, direttivo o docente di materie artistiche degli istituti
di istruzione artistica per lo svolgimento di attivita’ artistiche e
agli insegnanti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per
particolari esigenze di attivita’ tecnico-sportiva. Detti congedi non
possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore
a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari di cui
all’art. 62 del presente decreto.
Art. 66.
Valutazione del servizio del personale docente

Il personale docente puo’ chiedere la valutazione del servizio
prestato per un periodo non superiore all’ultimo triennio.
Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la
valutazione del servizio di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all’istituzione e
riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica, sulla base di apposita relazione del
direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente
abbia prestato servizio in altra scuola, acquisira’ gli opportuni
elementi di informazione.
La valutazione e’ motivata tenendo conto delle qualita’
intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche
con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del
comportamento nella scuola, dell’efficacia dell’azione educativa e
didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell’attivita’ di
aggiornamento, della partecipazione ad attivita’ di sperimentazione,
della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola,
dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonche’ di attivita’
speciali nell’ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a
delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione
alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo,
ne’ analitico, ne’ sintetico e non e’ traducibile in punteggio.
Avverso la valutazione del servizio e’ ammesso ricorso al
provveditore agli studi che, sentita la competente sezione per
settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in
via definitiva.
Sono abrogate le disposizioni concernenti le note di qualifica del
personale docente.
Nulla e’ innovato per quanto riguarda la valutazione del servizio
del restante personale del presente decreto.
Capo II
TRASFERIMENTI, ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E PASSAGGI DI CATTEDRA E DI
RUOLO

                          Art. 67.
             Trasferimenti a domanda e d'ufficio

I trasferimenti del personale di cui al presente decreto sono
disposti a domanda o d’ufficio.
Art. 68.
Trasferimenti a domanda

I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto
dall’inizio dell’anno scolastico successivo.
Essi sono disposti tenuto conto dell’anzianita’ di servizio di
ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla
base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione. Nella detta tabella la valutazione del ricongiungimento
al coniuge avviene indipendentemente dalla attivita’ professionale
dello stesso. Per il personale direttivo ed ispettivo tecnico e’
valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza.
I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali
sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del personale
appartenente ai ruoli nazionali dal Ministro per la pubblica
istruzione.
I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare
domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente,
indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.
Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il
provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al
trasferimento appartengono.
I provveditori agli studi competenti a provvedere al trasferimento
formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di
cui al precedente secondo comma.
Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno,
annualmente, stabiliti il termine per la presentazione delle domande,
i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle
domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi
competente a provvedere.
Art. 69.
Trasferimenti nell’ambito dello stesso comune

I trasferimenti nell’ambito dello stesso comune sono disposti con
precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso.
Art. 70.
Trasferimento d’ufficio

Si fa luogo al trasferimento d’ufficio soltanto in caso di
soppressione di posto o di cattedra ovvero per accertata situazione
di incompatibilita’ di permanenza del personale nella scuola o nella
sede.
In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene conto, ai
fini della scelta del personale da trasferire, ove piu’ siano gli
interessati, delle esigenze di famiglia di cui alla tabella prevista
dall’art. 68 e della complessiva anzianita’ di servizio di ruolo.
Art. 71.
Organi competenti a disporre il trasferimento d’ufficio

Il trasferimento d’ufficio del personale appartenente ai ruoli
provinciali e’ disposto dal provveditore agli studi. Qualora sia
determinato da accertata situazione di incompatibilita’ di permanenza
nella scuola o nella sede, esso e’ disposto su conforme parere del
competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico
provinciale.
Il trasferimento d’ufficio del personale appartenente ai ruoli
nazionali e’ disposto dal Ministro per la pubblica istruzione.
Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilita’
di permanenza nella scuola o nella sede, esso e’ disposto su conforme
parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
Qualora il trasferimento d’ufficio del personale appartenente ai
ruoli provinciali debba aver luogo per provincia diversa, la sede e’
stabilita con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione.
Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d’ufficio per
accertata situazione di incompatibilita’ di permanenza nella scuola o
nella sede puo’ essere disposto anche durante l’anno scolastico. Se
ricorrano ragioni di particolare urgenza, puo’ essere nel frattempo
disposta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore
didattico o del preside sentito il collegio dei docenti se trattasi
di personale docente, e del provveditore agli studi, se trattasi di
personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato
per la convalida all’autorita’ competente a disporre il trasferimento
d’ufficio. In mancanza di convalida, ed in ogni caso di mancanza di
presentazione della richiesta di parere dell’organo collegiale
competente, nel termine di 10 giorni dall’adozione, il provvedimento
di sospensione dal servizio e’ revocato di diritto.
Art. 72.
Ricorso avverso i trasferimenti

Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d’ufficio per
soppressione di posto o di cattedra o a domanda e’ ammesso ricorso al
Ministro per la pubblica istruzione, che decide su conforme parere
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 73.
Assegnazioni provvisorie di sede

Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole
elementari, della scuola media, delle scuole secondarie superiori e
degli istituti d’arte e dei licei artistici, che abbia chiesto e non
ottenuto il trasferimento, puo’, a domanda, essere provvisoriamente
assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.
Puo’ essere altresi’ presentata domanda di assegnazione provvisoria
di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non
abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti.
Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o
posti comunque disponibili per l’intero anno scolastico.
Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti
di personale di prima nomina.
L’assegnazione provvisoria degli insegnanti elementari in
soprannumero da una provincia ad altra provincia puo’ essere disposta
soltanto per compensazione.
Art. 74.
Organo competente a disporre l’assegnazione
provvisoria e durata dell’assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria e’ disposta dal provveditore agli studi
subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo, ed ha
durata di un anno scolastico.
Con la stessa ordinanza di cui all’art. 68 il Ministro per la
pubblica istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i criteri di
valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le
assegnazioni provvisorie di sede, nonche’ le modalita’ e i termini di
presentazione delle domande.
Art. 75.
Passaggi di cattedra e di presidenza

Possono essere disposti passaggi di cattedra e di presidenza
secondo quanto previsto dalle allegate tabelle A, B, C, D, E, F e G.
I passaggi predetti sono effettuati con i criteri stabiliti per i
trasferimenti e successivamente ad essi, nel limite di un quinto dei
posti disponibili.
Le tabelle previste dal precedente primo comma possono essere
modificate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 76.
Passaggi di cattedra per situazioni particolari

Nei casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di programmi
di insegnamento, i docenti di materia o di gruppi di materie non piu’
previste o comunque diversamente denominate o raggruppate; sono
assegnati dal Ministro per la pubblica istruzione, su conforme parere
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a materia o gruppo
di materie affini, conservando a tutti gli effetti lo stato giuridico
ed economico in godimento.
Su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione il
Ministro per la pubblica istruzione puo’ disporre la frequenza
obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e qualificazione.
Art. 77.
Passaggi di ruolo

Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo
ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla
allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una
anzianita’ di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non
inferiore a cinque anni.
I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri previsti per
i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia.
I passaggi medesimi sono disposti ogni biennio dopo i trasferimenti
e dopo i passaggi di cattedra per non oltre il 10% delle cattedre che
risultino disponibili dopo i trasferimenti.
L’assegnazione della sede e’ disposta secondo l’ordine di
graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli
interessati.
Art. 78.
Organi competenti a disporre i passaggi di cattedra,
di presidenza e di ruolo

I provvedimenti relativi ai passaggi di cui agli articoli 75 e 77
sono adottati dagli organi competenti a disporre i trasferimenti a
domanda.
Capo III
COMANDI E COLLOCAMENTI FUORI RUOLO

                          Art. 79. 
                           Comandi 

Il Ministro per la pubblica istruzione e’ autorizzato a disporre
comandi annuali del personale di cui al presente decreto, presso
amministrazioni statali o enti o associazioni aventi personalita’
giuridica, per lo svolgimento di compiti inerenti ad attivita’
formative, educative ed assistenziali, nel numero, per ciascun grado
di scuola, determinato biennalmente d’intesa con il Ministro per il
tesoro, tenuto anche conto dei contingenti previsti dalle leggi
vigenti alla data dell’entrata in vigore del presente decreto.
Nessun altro comando puo’ essere disposto in eccedenza al limite
numerico di cui al precedente comma.
I comandi possono essere disposti soltanto nei riguardi del
personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.
Il periodo trascorso in posizione di comando ai sensi del presente
articolo e’ valido a tutti gli effetti, come servizio d’istituto
nella scuola.
Art. 80.
Collocamento fuori ruolo

I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al presente decreto
restano disciplinati dalle disposizioni vigenti.
Essi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale
che abbia conseguito la conferma in ruolo.
Capo IV
RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLA CARRIERA

                          Art. 81.
      Riconoscimento del servizio al personale docente

Al personale docente di cui al presente decreto, il servizio
eccedente i quattro anni previsto dal secondo comma dell’art. 3 del
decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 luglio 1970, n. 576, viene riconosciuto nella misura
di due terzi agli effetti giuridici ed economici e per il restante
terzo ai soli fini economici.
Agli stessi effetti e negli stessi limiti e’ riconosciuto il
servizio prestato dal personale di cui al comma precedente in
qualita’ di professore incaricato o assistente incaricato o
straordinario nelle universita’.
Art. 82.
Riconoscimento del servizio del personale direttivo

Al personale direttivo di cui al presente decreto e’ riconosciuto
soltanto il servizio effettivamente prestato in qualita’ di
insegnante di ruolo nella carriera di provenienza, nella misura di un
terzo ai fini giuridici ed economici.
Il riconoscimento di cui al precedente comma non e’ cumulabile con
quello previsto dall’articolo unico della legge 28 gennaio 1963, n.

  1. Art. 83.
    Passaggio ad altro ruolo In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale
    direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed
    artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato
    nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo,
    mediante ricostruzione di carriera.
    Art. 84.
    Riconoscimento del servizio militare Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile
    sostitutivo di quello di leva nonche’ l’opera di assistenza tecnica
    in Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 8 novembre 1966, n.
    1033, e successive modificazioni, resi con il possesso del titolo di
    studio richiesto per l’accesso alla carriera di appartenenza, sono
    valutati nella stessa carriera, agli effetti di cui al precedente
    art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di
    servizio di insegnamento non di ruolo.
    Art. 85.
    Periodi di servizi utili al riconoscimento Al fine del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il
    servizio di insegnamento e’ da considerarsi come anno scolastico
    intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validita’
    dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della
    prestazione.
    I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per
    gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del
    periodo richiesto per il riconoscimento.
    Art. 86.
    Cumulo di riconoscimenti e decorrenza dei benefici Il riconoscimento dei servizi di cui al presente decreto non e’
    disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi che risultino
    gia’ considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di
    nomina in ruolo prevista da leggi speciali.
    I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti
    da altre leggi per il riconoscimento del servizio ai fini della
    carriera.
    I riconoscimenti di servizi gia’ effettuati in applicazione di
    norme piu’ favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli
    previsti dal presente decreto, relativi a periodi precedentemente non
    riconoscibili.
    I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono
    disposti all’atto della conferma in ruolo.
    Salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 15 della legge 30
    luglio 1973, n. 477, le nuove misure per il riconoscimento dei
    servizi, previste dagli articoli 81 e 82, hanno effetto da data non
    anteriore al 1 luglio 1975.
    Capo V
    DOVERI Art. 87. Orario di servizio del personale direttivo Il personale direttivo delle scuole materne ed elementari, degli
    istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, e’ tenuto ad
    un orario di servizio di 36 ore settimanali.
    Quando le esigenze della scuola lo richiedano, il predetto
    personale e’ tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese
    nell’orario normale, alle condizioni previste e con il compenso
    stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
    n. 418, relativo alla corresponsione di un compenso per lavoro
    straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola
    materna, elementare, secondaria ed artistica.
    L’orario di servizio del personale direttivo dei convitti
    nazionali, degli educandati femminili dello Stato e’ disciplinato
    dalle norme del presente articolo, in quanto compatibili.
    Art. 88.
    Orario di servizio dei docenti L’orario obbligatorio di servizio per le insegnanti della scuola
    materna e’ di 36 ore settimanali. L’orario obbligatorio di servizio
    per i docenti delle scuole elementari e degli istituti e scuole di
    istruzione secondaria e artistica e’ costituito: a) delle ore da
    destinare all’insegnamento in ragione di 24 ore settimanali per i
    docenti delle scuole elementari e di 18 ore settimanali, da svolgere
    in non meno di cinque giorni alla settimana, per i docenti degli
    istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica; b) delle ore
    riguardanti le attivita’ non di insegnamento connesse con il
    funzionamento della scuola in ragione di 20 ore mensili.
    Nell’ambito dell’orario di servizio, gli insegnanti tecnico-pratici
    e gli insegnanti di arte applicata sono tenuti a rimanere a
    disposizione dell’istituto per tre ore settimanali, per le esigenze
    connesse con la preparazione delle esercitazioni e la cura delle
    attrezzature.
    I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria e
    artistica il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore
    settimanali sono tenuti al completamento dell’orario di insegnamento,
    entro il predetto limite, mediante l’utilizzazione in eventuali
    supplenze o corsi di recupero, d’integrazione ed extracurriculari e,
    in mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attivita’
    parascolastiche o interscolastiche.
    Fermo restando l’obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli
    altri impegni connessi con la normale attivita’ della scuola, nella
    scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per
    qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di
    insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e
    quelle eventualmente incluse nell’orario di cattedra, e’ compensata
    per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di
    1/18° del trattamento economico in godimento, con esclusione della
    sola aggiunta di famiglia e dell’assegno di cui all’art. 12 della
    legge 30 luglio 1973, n. 477.
    Ogni ora di servizio eventualmente prestata, in eccedenza
    all’obbligo di 20 ore mensili ed entro il limite massimo di 3 ore
    settimanali, per l’attivita’ di insegnamento nei corsi di recupero,
    di integrazione ed extracurriculari, compresa nei programmi compilati
    in attuazione della lettera d) dell’art. 6 del decreto del Presidente
    della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all’istituzione e
    riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare,
    secondaria ed artistica, per quella di direttore di scuola coordinata
    di istituto professionale e di addetto alla vigilanza di sezione
    staccata, e per quella svolta con funzione vicaria dal docente di cui
    all’ultimo comma del precedente art. 3, e’ compensata secondo
    l’importo orario stabilito dal decreto legislativo presidenziale 27
    giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni. Tali prestazioni
    devono essere mensilmente documentate mediante dichiarazione del
    direttore didattico o del preside.
    Il precedente comma ha effetto dal 1° luglio 1975.
    Art. 89.
    Lezioni private Al personale docente non e’ consentito impartire lezioni private ad
    alunni del proprio istituto.
    Il personale docente, ove assuma lezioni private, e’ tenuto ad
    informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresi’
    comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
    Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il
    direttore didattico o il preside possono vietare l’assunzione di
    lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio
    di circolo o di istituto.
    Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside e’
    ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via
    definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
    Nessun alunno puo’ essere giudicato da docente dal quale abbia
    ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame
    svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
    Art. 90.
    Divieto di lezioni private per il personale ispettivo e direttivo Al personale ispettivo e direttivo e’ fatto divieto di impartire
    lezioni private.
    Art. 91.
    Divieto di cumulo di impieghi L’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di
    ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal
    presente decreto non e’ cumulabile con altro rapporto di impiego
    pubblico.
    Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico e’ tenuto a
    darne immediata notizia all’amministrazione.
    L’assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto
    dall’impiego precedente, salva la concessione del trattamento di
    quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in
    vigore.
    Art. 92.
    Altre incompatibilita’ – Decadenza Il personale, di cui al presente decreto, non puo’ esercitare
    attivita’ commerciale, industriale e professionale, ne’ puo’ assumere
    o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche
    in societa’ costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di
    cariche in societa’ od enti per i quali la nomina e’ riservata allo
    Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministro per la pubblica
    istruzione.
    Il divieto, di cui al precedente comma, non si applica nei casi di
    societa’ cooperative tra dipendenti dello Stato.
    Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi precedenti
    viene diffidato dal Ministro per la pubblica istruzione o dal
    provveditore agli studi a cessare dalla situazione di
    incompatibilita’.
    L’ottemperanza alla diffida non preclude l’azione disciplinare.
    Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l’incompatibilita’
    sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del
    Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
    della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli
    nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il
    consiglio scolastico provinciale, per il personale appartenente ai
    ruoli provinciali.
    Al personale docente e’ consentito, previa autorizzazione del
    direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni
    che non siano di pregiudizio allo assolvimento di tutte le attivita’
    inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di
    insegnamento e di servizio.
    Avverso il diniego di autorizzazione e’ ammesso ricorso al
    provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
    Art. 93.
    Norme di rinvio Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di diritti
    e di obblighi del personale docente, educativo, direttivo ed
    ispettivo, si rinvia, nei limiti in cui siano applicabili, alle
    disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente
    della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed
    integrazioni.
    TITOLO IV
    DISCIPLINA

Capo I
SANZIONI DISCIPLINARI

                          Art. 94.
                          Sanzioni

Al personale di cui al presente decreto, nel caso di violazione dei
propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni
disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un
mese;
c) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un
mese a sei mesi;
d) la destituzione.
Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare e’
costituito dall’avvertimento scritto consistente nel richiamo
all’osservanza dei propri doveri.
Art. 95.
Censura

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e
motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i
doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.
Art. 96.
Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese

In sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio consiste nel
divieto di esercitare la funzione docente, direttiva o ispettiva, con
la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto
dal successivo art. 101. La sospensione dall’insegnamento o
dall’ufficio fino a un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilita’, ai doveri e alla
correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in
servizio;
b) per violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o
attivita’ non soggetti a pubblicita’;
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai
doveri di vigilanza.
Art. 97.
Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei
mesi

La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a
sei mesi e’ inflitta:
a) nei casi previsti dall’articolo precedente qualora le
infrazioni abbiano carattere di particolare gravita’;
b) per uso dell’impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il
regolare funzionamento della scuola o per concorso negli stessi
atti;
d) per abuso di autorita’.
Art. 97-bis
(((Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un
periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi).

  1. La sanzione della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per
    un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, dopo che sia trascorso il
    tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli
    inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al
    rapporto educativo, e’ inflitta per il compimento di uno o piu’ atti
    di particolare gravita’ integranti reati puniti con pena detentiva
    non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata
    pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di
    condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello,
    e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria
    dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione
    dall’esercizio della potesta’ dei genitori. In ogni caso gli atti per
    i quali e’ inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri
    specifici inerenti alla funzione e denotare l’incompatibilita’ del
    soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell’esplicitazione
    del rapporto educativo.
  2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti
    i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso
    l’Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e
    provinciali ai quali e’ assegnato il personale che ha riportato detta
    sanzione.
  3. Il termine previsto dall’articolo 102 e’ fissato in anni cinque
    per il personale che ha riportato la sanzione di cui alla lettera c-
    bis) dell’articolo 94)).
    Art. 98.
    Effetti della sospensione dell’insegnamento o dall’ufficio La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio di cui al
    precedente art. 96 comporta il ritardo di un anno nell’attribuzione
    dell’aumento periodico dello stipendio.
    La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio di cui al
    precedente art. 97 se non superiore a tre mesi comporta il ritardo di
    due anni nell’aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e’
    elevato a tre anni se la sospensione e superiore a tre mesi.
    Il ritardo di cui ai commi precedenti ha luogo a decorrere dalla
    data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla
    punizione inflitta.
    Per un biennio dalla data in cui e’ irrogata la sospensione da uno
    a tre mesi o per un triennio, se la sospensione e’ superiore a tre
    mesi, il personale ispettivo, direttivo e docente non puo’ ottenere
    il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non puo’
    altresi’ partecipare a concorsi per l’accesso a carriera superiore ai
    quali va ammesso con riserva se e’ pendente ricorso avverso il
    provvedimento che ha inflitto la sanzione.
    Il tempo di sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio e’
    detratto dal computo dell’anzianita’ di carriera.
    Art. 99.
    Destituzione La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto
    d’impiego, e’ inflitta:
    a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti
    alla funzione;
    b) per attivita’ dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla
    scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
    c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di
    somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi
    fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della
    medesima scuola o ufficio sui quali, in relazione alla funzione, si
    abbiano compiti di vigilanza;
    d) per gravi atti di in ottemperanza a disposizioni legittime
    commessi pubblicamente nell’esercizio delle funzioni, o per concorso
    negli stessi;
    e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in
    relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
    f) per gravi abusi di autorita’.
    Il personale di cui al presente decreto incorre nella destituzione,
    senza procedimento disciplinare, nei casi previsti dall’art. 85 del
    testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
    gennaio 1957, numero 3.
    Art. 100.
    Recidiva In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa
    specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione
    dell’avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la
    sanzione immediatamente piu’ grave di quella prevista per
    l’infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della
    stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione
    di cui alla lettera b) o alla lettera c) del precedente art. 94, va
    inflitta rispettivamente la sanzione prevista nella misura massima
    per la infrazione commessa e nel caso in cui tale misura massima sia
    stata gia’ irrogata la sanzione prevista per l’infrazione commessa
    puo’ essere aumentata sino a un terzo.
    Art. 101.
    Assegno alimentare Nel periodo di sospensione dall’ufficio e’ concesso un assegno
    alimentare in misura pari alla meta’ dello stipendio oltre agli
    assegni per carichi di famiglia.
    La concessione dell’assegno alimentare va disposta dalla stessa
    autorita’ competente ad infliggere la sanzione.
    Art. 102.
    Riabilitazione Trascorsi due anni dalla data dell’atto con cui fu inflitta la
    sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per
    la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole,
    puo’ chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione,
    esclusa ogni efficacia retroattiva.
    Capo II
    COMPETENZE, PROVVEDIMENTI CAUTELARI E PROCEDURE Art. 103. Censura e avvertimento La censura e’ inflitta dal Ministro per la pubblica istruzione al
    personale ispettivo tecnico e dal provveditore agli studi al
    personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni
    scolastiche della provincia. L’avvertimento scritto e’ inflitto dal
    competente direttore didattico o preside al personale docente.
    Art. 104.
    Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio e destituzione Organi competenti per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art.
    94, lettere b) e c), sono:
    a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale
    appartenente ai ruoli provinciali;
    b) il Ministro per la pubblica istruzione, se trattasi di
    personale appartenente ai ruoli nazionali.
    Competente ad irrogare la sanzione di cui alla lettera d) dell’art.
    94 e’ in ogni caso il Ministro per la pubblica istruzione.
    Il provveditore agli studi o il Ministro per la pubblica istruzione
    provvedono con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento di
    ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformita’ del parere
    del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o
    del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica
    istruzione, in relazione all’appartenenza ai ruoli provinciali o
    nazionali, salvo che non ritengano di disporre in modo piu’
    favorevole al dipendente.
    Art. 105.
    Ricorsi Contro i provvedimenti del direttore didattico o del preside o del
    provveditore agli studi con cui vengono irrogate sanzioni
    disciplinari nell’ambito delle rispettive competenze, e’ ammesso
    ricorso gerarchico al Ministro per la pubblica istruzione che decide
    su parere conforme del competente consiglio, per il contenzioso del
    Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
    Art. 106.
    Provvedimenti di riabilitazione Il provvedimento di riabilitazione di cui al precedente art. 102 e’
    adottato:
    a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente
    consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, se
    trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;
    b) con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito
    il competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della
    pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli
    nazionali.
    Art. 107.
    Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale Al personale di cui al presente decreto si applica quanto disposto
    dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del
    Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono
    disposti:
    a) dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale
    appartenente ai ruoli provinciali;
    b) dal Ministro per la pubblica istruzione, quando si tratta di
    personale appartenente ai ruoli nazionali.
    La sospensione cautelare facoltativa e’ disposta, in ogni caso, dal
    Ministro per la pubblica istruzione.
    Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione
    cautelare puo’ essere disposta dal direttore didattico o dal preside
    sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal
    provveditore agli studi per il personale direttivo, salvo convalida
    da parte dell’autorita’ competente cui il provvedimento dovra’ essere
    immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il termine
    di dieci giorni dall’adozione, il provvedimento di sospensione e’
    revocato di “diritto”.
    Art. 108.
    Rinvio Per quanto non previsto dal presente decreto in materia
    disciplinare si applicano in quanto compatibili le norme del Titolo
    VII del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con
    decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
    successive modificazioni ed integrazioni.
    TITOLO V
    CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO
    UTILIZZAZIONE IN ALTRI COMPITI
    RESTITUZIONE E RIAMMISSIONE

Capo I
CESSAZIONI

                          Art. 109. 

Collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta’ e a domanda

Il personale di cui al presente decreto e’ collocato a riposo, per
raggiunti limiti di eta’, dal 1° ottobre successivo alla data di
compimento del 65° anno di eta’.
Esso puo’ essere collocato a riposo, su domanda, al 1° ottobre
successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al
pensionamento.
Art. 110.
Dimissioni dall’impiego

Il personale di cui al presente decreto puo’ dimettersi
dall’impiego. Le dimissioni presentate per iscritto decorrono
normalmente dal 1° ottobre successivo a quello in cui sono state
presentate.
Il personale e’ tenuto a prestare servizio fino a quando non gli
venga comunicata l’accettazione delle dimissioni.
L’accettazione delle dimissioni puo’ essere rifiutata o ritardata
quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del personale.
Art. 111
Decadenza dall’impiego

Al personale di cui al presente decreto si applicano, in materia di
decadenza dall’impiego, le disposizioni di cui al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modificazioni.
I provvedimenti di decadenza sono adottati dal provveditore agli
studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di
personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
Art. 112.
Dispensa dal servizio

Salvo quanto previsto dall’articolo successivo, il personale di cui
al presente decreto e’ dispensato dal servizio per inidoneita’ fisica
o incapacita’ o persistente insufficiente rendimento.
I provvedimenti di dispensa sono adottati dal provveditore agli
studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di
personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
Capo II
UTILIZZAZIONE IN ALTRI COMPITI, RESTITUZIONI E RIAMMISSIONI

                          Art. 113.

Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo
per motivi di salute

Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di
salute puo’, a domanda, essere utilizzato in altri compiti, tenuto
conto della preparazione culturale e professionale.
La utilizzazione di cui al comma precedente e’ disposta dal
Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
Il personale interessato e’ collocato fuori ruolo per l’intera
durata dell’accertata inidoneita’.
Art. 114.
Restituzione ai ruoli di provenienza

Il personale di cui al presente decreto, se gia’ appartenente ad
altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente, puo’, a
domanda, essere restituito al ruolo di provenienza.
La restituzione ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico
successivo alla data del relativo provvedimento.
Il provvedimento di restituzione e’ adottato dal Ministro per la
pubblica istruzione e, per il personale appartenente ai ruoli
provinciali, dal provveditore agli studi.
Il personale direttivo puo’ essere restituito all’insegnamento, nei
casi di incapacita’ o di preesistente insufficiente rendimento
attinenti alla funzione direttiva, con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la
posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata nel caso di
permanenza nel ruolo stesso.
Art. 115.
Riammissione in servizio

Al personale di cui al presente decreto si applicano, per quanto
concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, numero 3.
La riammissione in servizio e’ subordinata alla disponibilita’ del
posto o della cattedra e non puo’ aver luogo se la cessazione dal
servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere
transitorio o speciali.
Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione
giuridica ed economica che vi occupava all’atto della cessazione dal
rapporto di servizio.
Il provvedimento di riammissione in servizio e’ adottato dal
Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli
nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il consiglio
scolastico provinciale, per il personale appartenente ai ruoli
provinciali.
La riammissione in servizio ha effetto dall’anno scolastico
successivo alla data del relativo provvedimento.
TITOLO VI
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA

                          Art. 116.

Servizi utili o riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza

Per la valutazione dei servizi o periodi ai fini del trattamento di
quiescenza si applicano le disposizioni previste dal testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e
militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente
riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano stati
retribuiti. Il relativo contributo di riscatto e’ fissato nella
misura del 18 per cento.
Art. 117.
Servizi utili o riscattabili ai fini previdenziali

Per la valutazione dei servizi speciali ai fini previdenziali si
applicano le disposizioni previste dal testo unico delle norme sul
trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1032.
Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti
nel secondo comma del precedente art. 116.
TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo I
NORME FINALI

                          Art. 118.
                       Applicabilita'

Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale
ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole
statali di ogni ordine e grado, escluse le universita’, compresi gli
insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli
istituti tecnici, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti
delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli
accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonche’ al
personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli
educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti
di istruzione tecnica e professionale si applicano altresi’, in
quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa
particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo
statale.
Art. 119.
Ruolo degli ispettori tecnici periferici

E’ istituito il ruolo degli ispettori tecnici periferici con la
seguente dotazione organica:
45 posti per la scuola materna;
245 posti per la scuola elementare;
160 posti per la scuola media;
150 posti per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di
secondo grado, compresi gli istituti d’arte e i licei artistici.
Il Ministro per la pubblica istruzione provvede, nel limite dei
contingenti dei posti di organico previsti nel precedente comma per
la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria
di secondo grado, alla ripartizione dei posti per i settori
dell’insegnamento linguistico-espressivi, delle scienze storiche e
sociali, delle scienze matematiche e naturali, delle materie
tecnologiche e di altre specialita’ professionali, dell’educazione
fisica e sportiva.
Per gli istituti d’arte e i licei artistici la ripartizione e’
effettuata in relazione ai vari insegnamenti plastico-visuali e
tecnico-professionali.
I contingenti di cui ai precedenti commi possono essere modificati
ogni due anni, nel limite della complessiva dotazione, con decreto
del Ministro per la pubblica istruzione.
Gli ispettori tecnici periferici sono assegnati, con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione, a svolgere le proprie funzioni
nell’ambito di una regione o di una provincia, presso le
sovrintendenze scolastiche o gli uffici scolastici provinciali.
In prima applicazione del presente decreto gli ispettori tecnici
periferici provenienti dal soppresso ruolo degli ispettori scolastici
sono assegnati con le modalita’ di cui al precedente comma, ed
utilizzati, per quanto possibile, nelle zone che gia’ costituivano le
circoscrizioni di ispettorato scolastico di rispettiva titolarita’.
Per accertamenti relativi ai singoli insegnamenti o gruppi di
insegnamenti possono essere conferiti incarichi ispettivi dal
Ministro per la pubblica istruzione o dai provveditori agli studi a
personale direttivo e docente compreso negli elenchi di cui al
precedente art. 12.
Art. 120.
Ruoli dei presidi dei licei artistici e degli istituti d’arte

E’ istituito il ruolo dei presidi dei licei artistici.
I direttori degli istituti d’arte assumono la denominazione di
presidi.
Ai presidi di cui ai precedenti commi si applicano, salva
particolare diversa disposizione, le norme sul trattamento giuridico
ed economico dei presidi degli istituti di istruzione secondaria
superiore.
Art. 121.
Ruoli del personale educativo

Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli
educandati femminili dello Stato e il ruolo provinciale degli
istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali.
Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo
stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti
elementari.
Art. 122.
Trasformazione dei ruoli

Il ruolo nazionale del personale docente della scuola media e’
trasformato in ruolo provinciale.
La presente norma ha effetto dal 1° ottobre successivo alla
costituzione del consiglio scolastico provinciale.
Art. 123.
Competenze per l’amministrazione dei ruoli
ed in materia di quiescenza

I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati
dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici scolastici
provinciali. Gli uffici scolastici provinciali per il personale
appartenente ai ruoli provinciali provvedono a tutti gli atti e
provvedimenti di stato giuridico e di carriera, ivi compresi i
trattamenti di quiescenza e di previdenza.
Restano ferme le vigenti disposizioni sul decentramento dei servizi
del Ministero della pubblica istruzione.
Dette disposizioni sono estese al personale dei ruoli degli
istituti d’arte e dei licei artistici.
L’attribuzione delle competenze in materia di trattamento di
quiescenza e di previdenza si riferisce al personale che cessa dal
servizio dal 1° ottobre dell’anno scolastico successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Gli atti e provvedimenti attinenti ai trattamenti di quiescenza e
di previdenza spettanti al personale cessato dal servizio
anteriormente alla data sopra indicata, continueranno ad essere
curati dall’ispettorato per le pensioni del Ministero della pubblica
istruzione.
Alle eventuali riliquidazioni dei trattamenti di quiescenza
disposte successivamente alla data di cui al precedente quarto comma
provvederanno, per il personale appartenente ai ruoli provinciali,
gli uffici scolastici provinciali, anche se trattasi di trattamenti
di quiescenze spettanti a personale cessato anteriormente ala data
stessa.
Art. 124.
Esercizio delle funzioni di ispettore tecnico centrale

Le funzioni di ispettore tecnico centrale sono esercitate dagli
ispettori centrali dei settori scolastici di cui alla dotazione
organica stabilita dall’allegato II, tabella IX, quadro B, annesso al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Art. 125.
Soppressione di ruoli e devoluzione dei compiti gia’ propri degli
ispettori scolastici

Sono soppressi il ruolo nazionale degli ispettori scolastici, i
ruoli delle maestre istitutrici degli educandati femminili dello
Stato e dei censori di disciplina dei convitti annessi agli istituti
di istruzione tecnica e professionale.
Le attribuzioni non ispettive gia’ spettanti agli ispettori
scolastici del ruolo soppresso sono devolute ai direttori didattici
eccezione fatta per il conferimento della reggenza dei circoli
didattici privi di titolare e per la decisione di ricorsi avverso
provvedimenti dei direttori didattici, che sono devoluti al
provveditore agli studi.
Con la soppressione del ruolo nazionale degli ispettori scolastici
cessano di funzionare gli uffici degli ispettori scolastici.
Art. 126.
Norme particolari per il personale direttivo e docente
delle accademie e dei conservatori

Le norme contenute nel presente decreto si applicano anche al
personale direttivo dei conservatori di musica, dell’Accademia
nazionale di danza e dell’Accademia nazionale di arte drammatica e al
personale docente delle predette istituzioni e delle accademie di
belle arti.
Restano ferme le vigenti disposizioni sul reclutamento e
sull’orario di servizio e d’insegnamento del predetto personale
direttivo e docente.
Art. 127.
Dotazioni organiche

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con
il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l’organizzazione
della pubblica amministrazione, sono determinate, entro il 31 marzo
di ogni biennio, le dotazioni organiche del ruolo del personale
direttivo della scuola elementare, e dei ruoli del personale
educativo, tenuto conto del numero delle classi, delle unita’
scolastiche e, per quanto riguarda il ruolo del personale educativo,
del numero dei convittori.
(L’articolo 127 non e’ stato ammesso al “Visto” della Corte dei
conti).
Capo II
NORME TRANSITORIE VARIE

                          Art. 128. 
       Inquadramento nei ruoli e trattamento giuridico 
                        ed economico 

Il personale appartenente ai ruoli nazionali trasformati in ruoli
provinciali e’ inquadrato nel ruolo della provincia in cui ha la sede
di titolarita’ alla data di applicazione del precedente art. 122.
Le maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono
chiedere, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto,
l’inquadramento nel ruolo delle istitutrici degli educandati
femminili dello Stato o nel ruolo degli insegnanti elementari della
provincia nella quale sono titolari.
In sede di prima applicazione del presente decreto, le maestre
istitutrici, che hanno optato per l’inquadramento nel ruolo
provinciale degli insegnanti elementari, conservano il posto di
insegnante elementare nell’educandato di titolarita’; in caso di
insufficienza di posti, si applicano ad esse le stesse norme vigenti
per i maestri elementari di ruolo trasferiti in altra scuola per
soppressione di posto.
Per i posti di insegnante elementare degli educandati femminili
dello Stato si provvede con l’osservanza delle disposizioni del
decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 576.
I censori di disciplina dei convitti annessi agli istituti di
istruzione tecnica e professionale, in servizio di ruolo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nel ruolo
degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi, con
conservazione dell’attuale trattamento economico e di carriera sino
al riordinamento dei ruoli previsto dall’art. 3 della legge 30 luglio
1973, n. 477.
I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali, in servizio di
ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento.
Gli ispettori scolastici in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono inquadrati, anche in soprannumero, nei
posti di ispettore tecnico periferico relativi al contingente per la
scuola elementare, utilizzando a tal fine anche il contingente
previsto per la scuola materna. Il personale inquadrato ai sensi del
presente comma conserva il trattamento economico e di carriera in
godimento, sino al riordinamento dei ruoli previsto dall’art. 3 della
legge 30 luglio 1973, numero 477.
Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono disposti
secondo i criteri di anzianita’ di cui all’articolo 15, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
concernente le norme di attuazione del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per la
determinazione del trattamento economico spettante al predetto
personale si ha riguardo all’anzianita’ maturata nei ruoli di
provenienza.
Art. 129.

Restituzione ai ruoli di provenienza del personale ispettivo,
direttivo e docente dell’istruzione elementare collocato
permanentemente fuori ruolo.
Entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto gli
insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori
scolastici collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art. 8
della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, possono chiedere la
restituzione alla funzione docente, direttiva ed ispettiva in una
sede della provincia richiesta.
Si applicano le modalita’ stabilite dal precedente art. 114.
Capo III
NORME TRANSITORIE SUI CONCORSI

                          Art. 130. 
       Titoli di studio validi ai fini dell'ammissione 
                      all'insegnamento 

Fino all’attuazione dell’art. 7 del presente decreto, continuano ad
essere validi, ai fini dell’ammissione all’insegnamento, i titoli di
studio previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Parimenti continuano ad avere valore
abilitante i titoli di studio cui tale valore e’ riconosciuto dalle
predette vigenti disposizioni. Nei casi da queste previsti, si
prescinde dal possesso di una specifica abilitazione.
Le abilitazioni all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo
grado, conseguite anteriormente all’attuazione della legge 15
dicembre 1955, n. 1440, sono valide ai fini dell’ammissione ai
concorsi per titoli ed esami e per soli titoli, previsti dal presente
decreto, nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado per le
discipline alle quali ciascuna abilitazione si riferisce.
Art. 131.
Concorsi per titoli e conferimenti di incarichi
per istitutori

Ai fini della maturazione del requisito di cui alla lettera c)
dell’art. 19, comma secondo, i servizi di istitutore assistente nei
convitti nazionali, di istitutrice con retribuzione a carico degli
educandati femminili dello Stato e di censore di disciplina nei
convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale
sono validi per l’ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di
istitutore e di istitutrice.
Al primo concorso per soli titoli, che sara’ indetto, ai sensi del
presente decreto, a posti di istitutore e di istitutrice nei convitti
nazionali e negli educandati femminili dello Stato, e nei convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali, possono partecipare,
rispettivamente, gli istitutori e le istitutrici assistenti dei
convitti nazionali e le maestre istitutrici degli educandati
femminili dello Stato, i censori di disciplina non di ruolo, dei
collegi annessi agli istituti tecnici e professionali, e agli
istituti e scuole speciali statali, che abbiano prestato, nelle
corrispondenti istituzioni, almeno due anni di servizio lodevole.
In attesa dell’espletamento dei concorsi per l’immissione in ruolo
degli istitutori e delle istitutrici, gli incarichi relativi sono
conferiti al personale che abbia prestato servizio senza demerito
nelle predette istituzioni nell’anno scolastico 1973-74.
Art. 132.
Commissioni esaminatrici

Fino a quando non sia possibile chiamare a far parte delle
commissioni di cui ai precedenti articoli 11 e 32 i membri scelti tra
il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, fra
gli istitutori e le istitutrici dei convitti nazionali, degli
educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti
di istruzione tecnica e professionale, nelle commissioni dei concorsi
per titoli ed esami e di quelli per soli titoli relativi a detto
personale sono nominati:
a) come membri di cui alle lettere b) e c) dell’art. 11 per la
scuola materna, un direttore didattico e un insegnante di ruolo della
scuola elementare;
b) come membro di cui alla lettera c) del medesimo art. 11, per
il personale educativo delle indicate istituzioni, rispettivamente un
vice rettore dei convitti nazionali, una maestra istitutrice degli
educandati femminili dello Stato, un insegnante di materie letterarie
degli istituti tecnici e professionali;
c) come membri di cui alle lettere b) e c) dell’art. 32 per la
scuola materna, un ispettore tecnico del contingente della scuola
elementare, e due direttori didattici della scuola elementare.
I membri di cui al presente articolo sono nominati con le modalita’
stabilite dal precedente art. 12.
Art. 133.
Norme particolari per concorsi a posti direttivi

Nella prima applicazione del presente decreto, e’ indetto un
concorso per titoli, integrato da un colloquio, per i posti vacanti e
disponibili, determinati secondo le modalita’ di cui al precedente
art. 30, di preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria,
dei licei artistici e degli istituti d’arte. Tale concorso e’
riservato al personale insegnante di ruolo nelle predette scuole,
incaricato da almeno due anni della presidenza dei corrispondenti
tipi di istituto e in possesso dei requisiti richiesti dal presente
decreto per la partecipazione ai rispettivi concorsi a preside.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i
titoli valutabili, il punteggio da attribuire ai titoli stessi, che
non puo’ essere superiore a 50 sui 100 punti complessivi, e gli
argomenti del colloquio, relativi al concorso riservato di cui al
precedente primo comma.
Alla prova orale del primo concorso a posti di direttore didattico
che sara’ bandito dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, saranno ammessi i candidati che in precedenti concorsi a
posti di direttore didattico non siano stati ammessi alla prova
orale, avendo riportato nella prova scritta di cultura generale una
votazione non inferiore a sette decimi, e in quella di legislazione
scolastica una votazione non inferiore a sei decimi. Il voto della
prova scritta di cultura generale sara’ rapportato in
trentacinquesimi.
Art. 134.
Concorsi riservati ai vice rettori aggiunti

Nei concorsi che verranno indetti a norma dell’art. 29 del presente
decreto per posti di vice rettore dei convitti nazionali, e’
riservata una aliquota dei posti messi a concorso, non superiore al
50%, ai vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento.
Art. 135.
Utilizzazione delle graduatorie nelle scuole elementari

Non possono essere indetti concorsi per titoli a posti di maestri
elementari fino a quando non saranno state esaurite le graduatorie
provinciali previste dalla legge 25 giugno 1966, n. 574, e successive
modificazioni, le quali non saranno ulteriormente aggiornate ed
integrate dopo l’entrata in vigore del presente decreto, salva la
facolta’ degli aspiranti inclusi nelle graduatorie stesse di
chiedere, per una sola volta, entro un triennio, il trasferimento
definitivo alla graduatoria di altre province, anche se esse
risultino utilizzate per intero.
L’utilizzazione delle predette graduatorie e’ disposta per
un’aliquota di posti pari al 50% di quelli vacanti e disponibili
all’inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1° ottobre 1975.
Sono abrogate le disposizioni concernenti la formazione e
l’aggiornamento di graduatorie permanenti previste dalla citata legge
25 giugno 1966, n. 574, e successive modificazioni.
Art. 136.
Utilizzazione delle graduatorie nelle scuole secondarie

Non possono essere indetti concorsi per titoli ai sensi del
presente decreto, fino a quando non saranno state esaurite le
graduatorie nazionali per gli istituti e le scuole di istruzione
secondaria ed artistica, gia’ compilate alla data di entrata in
vigore del presente decreto ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n.
831, e successive modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio
1966, n. 603, e successive modificazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2
aprile 1968, n. 468, nonche’ quelle da compilare ai sensi dell’art. 7
della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.
L’utilizzazione delle predette graduatorie e’ disposta per
un’aliquota di posti pari al cinquanta per cento di quelli vacanti e
disponibili all’inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1°
ottobre 1975.
Salvo quanto disposto dai precedenti commi, sono abrogate le
disposizioni concernenti la formazione di graduatorie permanenti
previste dalle citate leggi.
Art. 137.
Deroga dai limiti di eta’

Per l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami previsti dal
titolo II, capo II, del presente decreto si prescinde dal limite di
eta’ per gli insegnanti dichiarati non licenziabili ai sensi del
decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366 convertito, con modificazioni,
nella legge 26 luglio 1970, n. 571.
Art. 138.
Regioni a statuto speciale

Nella materia disciplinata dal presente decreto, sono fatte salve
le disposizioni contenute nelle norme di attuazione degli statuti di
regioni a statuto speciale.
Art. 139.
Norme finali di rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme
concernenti gli impiegati civili dello Stato.
Art. 140.
Abrogazione di norme

Con l’entrata in vigore del presente decreto cessano di avere
efficacia tutte le disposizioni di legge e di regolamento, con esso
comunque incompatibili, nonche’ le disposizioni contenute nel decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 e
quelle successive concernenti i trasferimenti di sede del personale
docente per concorso speciale.
Art. 141.
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre successivo alla
data della sua pubblicazione o, qualora fra la data della
pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un periodo di tempo
inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data
della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 31 maggio 1974

                            LEONE 
                              RUMOR - MALFATTI - 
                              COLOMBO - GUI 

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
(Ammesso al “Visto”, con esclusione dell’art. 127, giusta
deliberazione della sezione del controllo in data 9 settembre 1974,
n. 583).
Per quanto sopra registrato parzialmente il 10 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 69. – CARUSO
TABELLA A

TABELLA DEI PASSAGGI DEI PRESIDI DA UNO AD ALTRO TIPO DI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE TECNICA

          Parte di provvedimento in formato grafico
                                                        TABELLA B 

TABELLA DI PASSAGGIO DEI PRESIDI DA ISTITUTI DI ISTRUZIONE
PROFESSIONALE A ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA, DI ISTRUZIONE
CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE

          Parte di provvedimento in formato grafico
                                                        TABELLA C 

TABELLA DEI PASSAGGI DI PRESIDI DAGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA
A ISTITUTI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE, DI ISTRUZIONE CLASSICA,
SCIENTIFICA E MAGISTRALE

          Parte di provvedimento in formato grafico
                                                        TABELLA D 

TABELLA DEI PASSAGGI DEI PRESIDI DA ISTITUTI DI ISTRUZIONE CLASSICA,
SCIENTIFICA E MAGISTRALE AD ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA,
PROFESSIONALE

          Parte di provvedimento in formato grafico
                                                        TABELLA E 
 TABELLA DEI PASSAGGI DEI PRESIDI FRA ISTITUTI PROFESSIONALI 
          Parte di provvedimento in formato grafico
                                                        TABELLA F 

TABELLA DEI PASSAGGI DEI PRESIDI FRA ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA

          Parte di provvedimento in formato grafico
                                                        TABELLA G 
  TABELLA DEI PASSAGGI DI CATTEDRA DEL PERSONALE INSEGNANTE 
          Parte di provvedimento in formato grafico
                                                        TABELLA H 
   TABELLA DEI PASSAGGI FRA RUOLI DEL PERSONALE INSEGNANTE 
          Parte di provvedimento in formato grafico

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