DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1983, n. 345
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 20 aprile
1983 concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado.
(GU n.197 del 20-7-1983 – Suppl. Ordinario)
Vigente al: 21-7-1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n.
271 e 23 agosto 1981 n. 507;
Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1983), la quale all’articolo 9, tra l’altro, stabilisce
in lire 1.350 miliardi il limite massimo di spesa per l’anno 1983
relativo ai rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni
dello Stato, compreso quello delle aziende autonome;
Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, concernente approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1983 e
bilancio pluriennale per il triennio 1983-85;
Verificate le compatibilita’ finanziarie degli oneri derivanti
dall’attuazione dell’accordo di cui al presente decreto;
Visti gli accordi per il rinnovo contrattuale da valere dal 1
gennaio 1982 ai fini giuridici e dal 1 gennaio 1983 ai fini economici
sino al 30 giugno 1985, conclusi in data 20 aprile 1983 tra il
Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e
dei sindacati di categoria ad essa aderenti (SNS-CGIL, Federazione
CISL-Scuola, UIL-Scuola), della CONFSAL e del sindacato di categoria
ad essa aderente SNALS-CONFSAL, del sindacato SNIA, nonche’, a parte,
con i rappresentanti della CISNAL e del sindacato ad essa aderente
CISNAL-Scuola, della CISAL e del sindacato ad essa aderente
CISAL-Scuola e della FIS;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 giugno 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della
pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
Art. 1.
Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista
dall’accordo del 20 aprile 1983 nel testo annesso al presente
decreto.
Art. 2.
L’onere derivante dall’applicazione del presente decreto viene
valutato in lire 651 miliardi per l’anno finanziario 1983, in lire
1.488 miliardi per l’anno finanziario 1984 e in lire 1.860 miliardi
per l’anno finanziario 1985.
All’onere relativo all’anno 1983 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui al cap. 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario,
utilizzando l’apposita voce “miglioramenti economici ai pubblici
dipendenti”; per gli anni 1984 e 1985 si provvedera’ in sede di legge
finanziaria mediante utilizzo delle disponibilita’ che per i medesimi
anni risultano preordinate nel bilancio pluriennale dello Stato
1983-85 approvato con l’art. 26 della legge 28 aprile 1983, n. 133.
Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 25 giugno 1983
PERTINI
FANFANI - SCHIETROMA
- FALCUCCI - GORIA
- BODRATO - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi’ 14 luglio 1983
Atti di Governo, registro n. 47, foglio n. 3
NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL’ACCORDO 20 APRILE
1983, CONCERNENTE IL PERSONALE DELLA SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO.
Art. 1.
La disciplina del presente accordo si applica al personale
ispettivo tecnico periferico, direttivo, docente, educativo e non
docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche,
delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato,
inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi dell’art. 46 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale docente, agli assistenti
delle accademie di belle arti, agli accompagnatori al pianoforte dei
conservatori di musica, ai pianisti accompagnatori dei corsi normali,
dei corsi superiori e di perfezionamento dell’Accademia nazionale di
danza, ai direttori dei conservatori di musica e delle accademie
nazionali, di arte drammatica e di danza e al personale delle
soppresse carriere ausiliaria, esecutiva e di concetto delle predette
istituzioni, inquadrati nelle qualifiche funzionali ai sensi
dell’art. 66 della legge medesima.
L’accordo di cui al precedente comma ha decorrenza dal 1 gennaio
1982 ai fini giuridici e dal 1 gennaio 1983 ai fini economici, fatto
salvo quanto previsto dal successivo art. 7; esso ha validita’ fino
al 30 giugno 1985.
Art. 2.
Al personale di cui al precedente art. 1 competono i seguenti
stipendi lordi annui iniziali:
seconda qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.500.000
terza qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.650.000
quarta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500.000
quinta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.600.000
sesta qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.800.000
settima qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.650.000
ottava qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.800.000
Con le stesse decorrenze e modalita’ di cui al precedente articolo,
agli ispettori tecnici periferici compete lo stipendio annuo lordo
iniziale di L. 8.400.000, ferma restando la progressione economica
prevista per il personale direttivo della scuola.
Per il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in
vigore delle presenti norme e per il personale che sara’ assunto per
effetto di concorsi pubblici gia’ indetti alla stessa data o,
comunque, immesso in ruolo in applicazione della legge 20 maggio
1982, n. 270 e della legge 25 agosto 1982, n. 604, la progressione
economica si sviluppa secondo le modalita’ previste, rispettivamente,
dai decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271 e
23 agosto 1981, n. 507, con riferimento allo stipendio iniziale di
livello stabilito dal presente articolo.
Per il personale che sara’ assunto nel periodo di validita’
contrattuale mediante concorso pubblico indetto dopo la data di
entrata in vigore delle presenti norme, e limitatamente a tale
periodo di validita’, la progressione economica si articola in otto
classi biennali del 6 per cento dello stipendio iniziale ed in
successivi aumenti biennali del 2,50 per cento computati sull’ultima
classe.
Fino all’approvazione dei profili professionali di cui al
successivo art. 4, il personale accudiente di convitto, dopo un anno
di effettivo servizio di ruolo, consegue lo stipendio lordo annuo di
L. 3.650.000. Resta fermo quanto disposto dal secondo comma dell’art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.
Per il personale non di ruolo e per i docenti di religione restano
ferme le disposizioni rispettivamente previste dall’art. 53 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.
Art. 3.
Con la stessa decorrenza di cui al precedente art. 1, al personale
della soppressa carriera di concetto di segreteria di cui alla
tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 420, viene attribuito un aumento periodico computato
sullo stipendio in godimento e valutabile ai fini dell’ulteriore
progressione economica.
Art. 4.
Fermo restando quanto previsto in materia di inquadramenti
giuridici dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 e dai decreti del
Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271 e 23 agosto 1981,
n. 507, gli inquadramenti derivanti dai profili professionali
determinati ai sensi dell’art. 45 della legge medesima avranno
decorrenza dalla data di approvazione dei predetti profili.
Art. 5.
Con la stessa decorrenza di cui al precedente art. 1, l’indennita’
di cui all’art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e’
rideterminata nella misura unica di L. 2.000.000 annue lorde.
Per il personale ispettivo tecnico periferico e direttivo di ruolo
la predetta indennita’ e’ resa pensionabile, e’ assoggettata ad ogni
effetto, in relazione all’anzianita’ di effettivo espletamento delle
predette funzioni anche nella posizione di incaricato, alla medesima
disciplina dello stipendio, tranne che ai fini della tredicesima
mensilita’, e ne subisce in pari misura la progressione, la
sospensione, la riduzione o il ritardo.
Essa compete anche quando detto personale di ruolo e’ comandato o
collocato in posizione di stato che non comporti l’effettivo
esercizio della funzione.
Al personale di cui al quinto e al sesto comma dell’art. 54 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, compete una indennita’ annua lorda
nella misura fissa di L. 2.000.000 nell’ipotesi in cui sostituisce il
capo di istituto per assenza o impedimento. Negli altri casi e’
attribuita con le modalita’ di cui al citato art. 54.
I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra le nuove
misure derivanti dall’applicazione del presente articolo e quelle
vigenti alla data del 31 dicembre 1982 saranno corrisposti con le
modalita’ di cui al successivo art. 7.
Art. 6.
Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello
retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello
nominativo nel nuovo ruolo successivamente al 1 febbraio 1981, e’
attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il
nuovo livello, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza
tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella
qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
Per il personale proveniente dal ruolo degli accudienti di
convitto, con anzianita’ di effettivo servizio di ruolo non inferiore
ad un anno, si fa’ riferimento allo stipendio iniziale conseguibile
nel corrispondente livello al maturare di detta anzianita’.
Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due
aumenti biennali dell’ultima classe, il personale interessato e’
inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore,
ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La
differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, e’ considerata
ai fini dell’ulteriore progressione economica.
I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con
quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli
effetti della carriera, dalle vigenti norme.
Art. 7.
I miglioramenti economici risultanti dalla differenza fra il
trattamento economico determinato ai sensi del precedente art. 2,
sulla base dell’anzianita’ tabellare posseduta al 1 gennaio 1983, e
quello determinato alla stessa data in applicazione dei decreti del
Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271 e 23 agosto 1981,
n. 507, sono attribuiti come segue:
dal 1 gennaio 1983 nella misura del 35 per cento;
dal 1 gennaio 1984 nella misura di un ulteriore 45 per cento;
dal 1 gennaio 1985 per l’intero ammontare.
Gli importi relativi alle classi e agli aumenti biennali di
Stipendio, maturati successivamente al 1 gennaio 1983, sono aggiunti
per intero al trattamento economico come sopra determinato, ancorche’
esso non sia stato corrisposto nella misura intera.
Nel caso di passaggio ad una qualifica funzionale o livello
superiore, intervenuto nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre
1984, il beneficio spettante con riferimento agli stipendi iniziali
delle due qualifiche o livelli verra’ corrisposto nell’aliquota
vigente al momento in cui si verifica il passaggio.
Art. 8.
Limitatamente ai casi di sostituzione di docenti assenti previsti
dall’art. 17 della legge 20 maggio 1982, n. 270, il trattamento
economico per le prestazioni rese oltre il normale orario di
insegnamento stabilito dall’art. 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e’ pari a quello spettante ai
sensi del quarto comma dello stesso art. 88, maggiorato del 20 per
cento.
Art. 9.
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione delle
presenti norme hanno effetto sulla tredicesima mensilita’, sul
trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato,
sull’indennita’ di buonuscita e di licenziamento, sull’assegno
alimentare previsto dall’art. 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle
ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi,
compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, e i
contributi di riscatto.
Art. 10.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disciplina,
con decreto del Ministro per la funzione pubblica sara’ istituita una
commissione per lo studio di forme di progressione economica del
personale della scuola, coerenti con le peculiarita’ del personale
medesimo.
La predetta commissione, presieduta da un Sotto segretario di Stato
o, per sua delega, da un dirigente generale, sara’ costituita
pariteticamente da rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel
comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative su base
nazionale e da funzionari designati dai Ministri per la funzione
pubblica, del tesoro, della pubblica istruzione, del lavoro e della
previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica.
Art. 11.
Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti
dall’applicazione del presente decreto si applica l’art. 172 della
legge 11 luglio 1980, n. 312.