DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1988, n. 399

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1988 , n. 399

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola.
Vigente al: 15-12-2020

               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l’art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile
1988 (registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1988, registro n.
78, atti di Governo, foglio n. 31) con il quale all’on. Paolo Cirino
Pomicino, Ministro senza portafoglio, e’ stato conferito l’incarico
della funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 aprile 1988 (registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1988,
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 230) con il quale il Ministro per
la funzione pubblica e’ stato delegato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri all’esercizio, tra l’altro, delle funzioni spettanti al
medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e
degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da
disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di
contrattazione collettiva di cui all’art. 5 della legge 29 marzo
1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo
intercompartimentale, di cui all’art. 12 della legge 29 marzo 1983,
n. 93, relativo al triennio 1988-90;
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 1988, con la quale (respinte o ritenute
inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni
sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare
alle trattative) e’ stata autorizzata, previa verifica delle
compatibilita’ finanziarie, la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo
per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto
scuola di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
5 marzo 1986, n. 68, raggiunto in data 9 giugno 1988 fra la
delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art.
8 e le confederazioni sindacali CISL, UIL, CONFSAL, CIDA, CISAL,
CONFEDIR, CISAS, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad
esse aderenti (CISL – Scuola, CISL-SISM, CISL-SINASCEL, UIL-Scuola,
CONFSAL-SNALS, CONFEDIR-LANDS e CONFEDIR-ANP, CISAL-Scuola,
CISAS-Scuola, USPPI-Scuola) e le organizzazioni sindacali SNIA ed
UNAMS; accordo sottoscritto, successivamente, in data 15 giugno 1988
dalla FIS, in data 8 luglio 1988 dalla GILDA, in data 27 luglio 1988
dalla CGIL e CGIL-Scuola, in data 3 agosto 1988 dalla CISNAL e
CISNAL-Scuola, partecipanti alle trattative ed al quale hanno aderito
le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle
trattative: CILDI in data 16 giugno 1988, CONF.A.I.L. in data 30
giugno 1988, CONFILL.FILS in data 7 luglio 1988, SEIOS in data 8
luglio 1988, CONFSAL in data 27 luglio 1988 e la C.I.D.I.L. in data 9
agosto 1988;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 1988 ai sensi dell’art. 6 della legge 29 marzo
1983, n. 93, ai fini del recepimento e dell’emanazione con decreto
del Presidente della Repubblica delle norme risultanti dalla
disciplina prevista dall’accordo sindacale riguardante il personale
del comparto scuola, di cui all’art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-90;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica di concerto con i Ministri della
pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale;

                            EMANA 
                    il seguente decreto: 
                           Art. 1. 
               Campo di applicazione e durata 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al
    personale di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della
    Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 1°
    gennaio 1988-31 dicembre 1990.
  2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1988 e quelli
    economici dal 1° luglio 1988.
    Art. 2
    Classificazione del personale
  3. Il personale di cui all’art. 1 e’ individuato, ai fini del
    presente decreto, sulla base dell’appartenenza alle seguenti aree
    funzionali:
    a) area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi;
    b) area della funzione docente;
    c) area della funzione direttiva ed ispettiva.
    Art. 3.
    Trattamento economico
    Al personale di cui all’articolo 1 competono, nelle misure e con le
    decorrenze sottoindicate, gli stipendi annui iniziali lordi
    sottoindicati:
    Area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi:
    a) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi:
    dal 1° luglio 1988: L. 6.031.000
    dal 1° gennaio 1989: L. 6.325.000
    dal 1° maggio 1990: L. 6.564.000
    a1) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi, con sei anni di
    anzianita’ giuridica di servizio:
    dal 1° luglio 1988: L. 6.759.000
    dal 1° gennaio 1989: L. 7.306.000
    dal 1° maggio 1990: L. 7.752.000
    b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri e
    cuochi:
    dal 1° luglio 1988: L. 7.247.000
    dal 1° gennaio 1989: l. 7.962.000
    dal 1° maggio 1990: L. 8.544.000
    b1) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri
    e cuochi, con sei anni di anzianita’ giuridica di servizio:
    dal 1° luglio 1988: L. 8.161.000
    dal 1° gennaio 1989: L. 9.212.000
    dal 1° maggio 1990: L. 10.068.000
    c) coordinatori amministrativi:
    dal 1° luglio 1988: L. 9.104.000
    dal 1° gennaio 1989: L. 10.224.000
    dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000
    Gli stipendi annui lordi del personale appartenente ai profili di
    guardarobiere e aiutante-cuoco sono incrementati, in ciascuna
    posizione stipendiale, dell’importo pari a due aumenti biennali
    convenzionali nelle misure indicate in calce alla tabella A allegata
    al presente decreto.
    Area della funzione docente:
    a) docenti della scuola materna; docenti della scuola elementare;
    accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti
    diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo dei
    convitti e degli educandati femminili; assistenti delle scuole
    speciali statali:
    dal 1° luglio 1988: L. 9.143.000
    dal 1° gennaio 1989: L. 10.242.000
    dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000
    b) docenti della scuola media; vice rettori aggiunti dei convitti;
    docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di
    secondo grado ed artistica; assistenti delle accademie di belle arti
    e dei licei artistici;
    dal 1° luglio 1988: L. 10.628.000
    dal 1° gennaio 1989: l. 11.984.000
    dal 1° maggio 1990: L. 12.924.000
    c) docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti
    e dell’accademia nazionale di danza:
    dal 1° luglio 1988: L. 12.519.000
    dal 1° gennaio 1989: L. 14.548.000
    dal 1° maggio 1990: L. 16.200.000
    d) docenti confermati dai conservatori di musica, delle accademie di
    belle arti e dell’accademia nazionale di danza:
    dal 1° luglio 1988: L. 14.163.00
    dal 1° gennaio 1989: L. 16.278.000
    dal 1° maggio 1990: L. 18.000.000
    Area della funzione direttiva ed ispettiva:
    a) direttori didattici; presidi delle scuole medie; presidi delle
    scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed
    artistica; direttori dei conservatori di musica; direttori delle
    accademie nazionali di arte drammatica e di danza; rettori e vice
    rettori dei convitti nazionali; direttrici e vice direttrici degli
    educandati femminili; direttori delle scuole speciali dello Stato;
    dal 1° luglio 1988: L. 14.991.000
    dal 1° gennaio 1989: L. 17.748.000
    dal 1° maggio 1990: L. 19.992.000
    b) ispettori tecnici periferici:
    dal 1° luglio 1988: L. 15.789.000
    dal 1° gennaio 1989: L.18.933.000
    dal 1° maggio 1990: L. 21.492.000.
  4. Al personale supplente competono, oltre all’indennita’ integrativa
    speciale prevista dalle norme vigenti, gli stipendi annui iniziali
    lordi previsti nel comma 1.
  5. La progressione economica per tutto il personale di ruolo di cui
    all’art. 1 si sviluppa secondo le posizioni stipendiali indicate
    nella tabella A allegata al presente decreto.
  6. Nel periodo di permanenza, in ciascuna posizione stipendiale sono
    altresi’ attribuiti, per nascita di figli o altre situazioni previste
    dalle disposizioni vigenti, aumenti biennali convenzionali, nella
    misura indicata per ciascuna qualifica in calce alla tabella di cui
    al comma 3. Detti aumenti biennali convenzionali, maturati in
    ciascuna posizione stipendiale, salvo che la norma attributiva non
    disponga diversamente, sono riassorbiti al conseguimento delle
    posizioni stipendiali successive. L’anzianita’, riconosciuta ai soli
    fini economici, e’ considerata utile per l’attribuzione di aumenti
    biennali convenzionali nella posizione stipendiale del primo
    inquadramento ed in quelle successive.
  7. Al personale docente preposto alla direzione delle accademie di
    belle arti, limitatamente ai periodi di effettiva preposizione alla
    predetta direzione, compete la differenza, non pensionabile tra
    l’importo dello stipendio iniziale spettante ai direttori dei
    conservatori di musica e quello iniziale della qualifica di
    appartenenza.
  8. Il personale docente di cui all’ultimo comma dell’art. 53 della
    legge 11 luglio 1980, n.312, che si trovi nelle condizioni previste
    dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico
    corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio,
    a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria
    superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare. Il
    posto orario di insegnamento con trattamento economico intero e’
    costituito nelle scuole materne con ventisette ore settimanali a
    decorrere dal 1 settembre 1988 e con venticinque ore settimanali dal
    1 settembre 1990.
  9. Nei confronti del personale che maturi i requisiti previsti
    dall’ultimo comma dell’art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
    successivamente al 30 giugno 1988, i periodi computati ai sensi della
    normativa concernente l’attribuzione degli aumenti periodici di
    stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di
    ruolo, per l’inquadramento economico di cui all’art. 4. Le predette
    disposizioni si applicano anche al personale con orario settimanale
    di attivita’ educativa o di insegnamento non inferiore a dodici ore
    nelle scuole materne ed elementari, nonche’ qualora sia stato imposto
    da ragioni strutturale, nelle scuole secondarie. Il relativo
    trattamento economico e’ corrisposto in misura proporzionale
    all’orario settimanale di attivita’ educativa di insegnamento
    rispetto a quello previsto per la costituzione del posto orario.
  10. Il personale docente di cui al comma 6, in servizio nelle scuole
    di ogni ordine e grado, ha diritto ad assentarsi dal servizio per
    gravi motivi per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio
    scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la
    retribuzione spettante e’ corrisposta per intero nel primo mese e
    nella misura del cinquanta per cento nel secondo e terzo mese. Per il
    restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione
    del posto senza assegni.
  11. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano al personale
    docente supplente annuale, nominato ai sensi dell’art. 15, commi
    primo e terzo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, il quale si trovi
    almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo.
  12. Il personale docente della scuola secondaria, ivi compreso quello
    dei licei artistici e degli istituti di arte, puo’ prestare, a
    domanda, limitatamente agli anni scolastici 1988-89 e 1989-90,
    servizio di insegnamento, in eccedenza all’orario d’obbligo, fino a
    ventiquattro ore settimanali. Le ore eccedenti prestate per la
    sostituzione dei docenti assenti sono retribuite nella misura
    prevista dal comma 1 dell’art. 6 del decreto del Presidente della
    Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, aumentata del venti per cento; per
    le ore eccedenti prestate in classi collaterali, in quanto
    disponibili per l’intero anno scolastico, ferma restando la struttura
    delle singole cattedre funzionanti, i compensi sono stabiliti nella
    misura prevista dal comma 2 del medesimo art. 6.
  13. I nuovi stipendi di cui al presente articolo rappresentano
    l’avvio del ripristino del rapporto, da definire contrattualmente nel
    triennio 1991-93, fra i livelli retributivi del personale dell’area
    docente ed i livelli retributivi previsti per i docenti universitari.
    Art. 4.
    Inquadramento economico
    Passaggi di qualifica funzionale
  14. L’inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali, di
    cui alla allegata tabella A, e’ effettuato alla data del 1 luglio
    1988 sulla base dell’anzianita’ giuridica ed ((economica)) maturata
    alla data del 30 giugno 1988. Per la valutazione dell’anzianita’
    riconosciuta ai soli fini economici si applica il comma 4 dell’art.
    1. L’inquadramento del nuovo reticolo retributivo avverra’ sulla base
      delle anzianita’ come sopra determinate. L’eventuale eccedenza
      temporale viene utilizzata ai fini dell’ulteriore progressione di
      carriera.
  15. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della
    scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori
    amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare,
    della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria
    superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e
    collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei
    conservatori di musica e delle accademie, l’anzianita’ utile ai soli
    fini economici e’ interamente valida ai fini dell’attribuzione delle
    successive posizioni stipendiali.
  16. per il personale che, nel periodo compreso tra il 1› gennaio 1987
    ed il 30 giugno 1988, abbia conseguito il passaggio a qualifica
    funzionale o livello retributivo superiore, l’anzianita’ per
    l’inquadramento di cui al comma 1 e’ quella determinata con i criteri
    e secondo i valori retributivi previsti dall’art. 6 del decreto del
    Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, maggiorata del
    periodo di servizio prestato dalla data del passaggio fino al 30
    giugno 1988.
  17. In sede di primo inquadramento il beneficio minimo contrattuale a
    regime non potra’ essere inferiore alla differenza tra il
    preesistente stipendio iniziale del livello retributivo di
    appartenenza, incrementato di L. 1.081.000, corrispondente alla quota
    di indennita’ integrativa speciale conglobata nello stipendio in
    applicazione dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
    10 aprile 1987, n. 209, come integrato dall’art. 69 del decreto del
    Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e quello
    iniziale previsto dal presente decreto per la corrispondente area e
    figura professionale.
  18. I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il
    trattamento economico alla data del 1› luglio 1988, determinato ai
    sensi dei commi 1 e 2, e quello in godimento alla data del 30 giugno
    1988, ivi compresa la somma di L. 1.081.000, di cui al comma 5, sono
    attribuiti come segue:
    a) dal 1° luglio 1988, nella misura del ventidue per cento;
    b) dal 1° gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per cento,
    comprensiva dell’incremento percentuale del ventidue per cento di cui
    alla lettera a);
    c) dal 1 maggio 1990, per l’intero ammontare.
  19. Gli incrementi relativi alle posizioni stipendiali, maturati
    successivamente al 1 luglio 1988, sono aggiunti per intero al
    trattamento economico come sopra determinato, ancorche’ esso non sia
    stato corrisposto nella misura intera.
  20. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo
    alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato e’ attribuito
    lo stipendio iniziale previsto a “regime” per la nuova qualifica,
    maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio
    tabellare a “regime” relativo alla posizione stipendiale in godimento
    nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
  21. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni
    stipendiali, il personale interessato e’ inquadrato nella posizione
    stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la
    corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i
    due stipendi, previa temporizzazione, e’ considerata utile ai fini
    dell’ulteriore progressione economica.
  22. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con
    quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli
    effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.
  23. Nel caso di passaggio ad una qualifica funzionale superiore,
    intervenuto nel periodo dal 1 luglio 1988 al 30 aprile 1990, il
    beneficio spettante con riferimento allo stipendio iniziale della
    nuova qualifica verra’ corrisposto nell’aliquota percentuale vigente
    al momento in cui si verifica il passaggio.
  24. Per il personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi
    si procedera’, in sede contrattuale, alla ridefinizione dei profili
    professionali sulla base dell’individuazione cui si perverra’ a
    seguito dell’attuazione dell’art. 67 del decreto del Presidente della
    Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.
  25. Ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianita’ giuridica
    ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed
    amministrativi e’ determinata valutando anche il servizio pre-ruolo,
    comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore,
    nella misura prevista dall’art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970,
    n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n.
    576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le
    anzianita’ giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti
    disposizioni, se piu’ favorevoli.
    Art. 5.
    Effetti dei nuovi stipendi
  26. Le nuove misure degli stipendi risultanti dell’applicazione del
    presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita’, sul
    trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle
    indennita’ di buonuscita e di licenziamento, sull’assegno alimentare
    previsto dall’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10
    gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo,
    sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
    compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i
    contributi di riscatto nonche’ sulla determinazione degli importi
    dovuti per indennita’ integrativa speciale.
  27. In ottemperanza al disposto dell’art. 13 della legge quadro 29
    marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall’applicazione
    del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze
    previste dall’art. 3 e nelle percentuali di cui all’art. 4, al
    personale comunque cessato da servizio, con diritto a pensione, nel
    periodo di vigenza contrattuale.
  28. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti
    dall’applicazione del presente decreto si applica l’art. 172 della
    legge 11 luglio 1980, n. 312.
    Art. 6.
    Indennita’ di funzione per il personale ispettivo e direttivo
  29. L’indennita’ di funzione prevista dall’art. 5 del decreto del
    Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 345, a favore del
    personale di cui all’art. 3, lettera a) e b), dell’area della
    funzione ispettiva e direttiva, e’ rideterminata in L. 4.940.000
    annue lorde per il personale direttivo al livello iniziale ed in L.
    5.460.000 annue lorde per gli ispettori tecnici periferici al livello
    iniziale.
  30. I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra
    l’indennita’ di cui al comma 1 e quella spettante alla data del 30
    giugno 1988, sono attribuiti come segue:
    a) dal 1› luglio 1988, nella misura del ventidue per cento;
    b) dal 1› gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per cento,
    comprensiva dell’incremento percentuale del ventidue per cento di cui
    alla lettera a);
    c) dal 1› maggio 1990, per l’intero ammontare.
  31. L’indennita’ di cui ai commi 1 e 2 e’ corrisposta in ragione di
    tredici mensilita’ ad anno. Le misure annue, correlate alle
    anzianita’ di servizio prestato nella qualifica di appartenenza, sono
    indicate nella tabella B allegata al presente decreto.
  32. L’indennita’ di cui al comma 1, e’ prevista per il personale
    direttivo di cui all’art. 3, lettera a), dell’area della funzione
    direttiva ed ispettiva, e’ attribuita, nella misura iniziale, anche
    al personale docente incaricato di cui all’art. 54, quinto e sesto
    comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come integrato dall’art.
    2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
    1987, n. 209, ed al personale preposto alla direzione delle accademie
    di belle arti, limitatamente ai periodi di effettiva preposizione
    alla predetta direzione. Si applica, altresi’, il comma 2, con le
    stesse decorrenze.
    Art. 7.
    Indennita’ di funzione docente
  33. Al personale dell’area della funzione docente di cui all’art. 3 e’
    attribuita una indennita’ di funzione, per le attivita’ connesse con
    la funzione docente, nelle misure iniziali annue lorde sotto
    indicate:
    a) docenti della scuola materna; docenti della scuola elementare;
    accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti
    diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo dei
    convitti e degli educandati femminili; assistenti delle scuole
    speciali statali:
    dal 1› luglio 1988: L. 270.000
    dal 1› gennaio 1989: L. 797.000
    dal 1› maggio 1990: L. 1.224.000
    b) docenti della scuola media; vice rettori aggiunti dei convitti;
    docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di
    secondo grado ed artistica; assistenti delle accademie di belle arti
    e dei licei artistici:
    dal 1› luglio 1988: L. 313.000
    dal 1› gennaio 1989: L. 924.000
    dal 1› maggio 1990: L. 1.416.000
    c) docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti
    e dell’accademia nazionale di danza:
    dal 1› luglio 1988: L. 396.000
    dal 1› gennaio 1989: L. 1.152.000
    dal 1› maggio 1990: L. 1.764.000
    d) docenti confermati dei conservatori di musica, delle accademie di
    belle arti e dell’accademia nazionale di danza:
    dal 1› luglio 1988: L. 436.000
    dal 1› gennaio 1989: L. 1.288.000
    dal 1› maggio 1990: L. 1.980.000
  34. Le indennita’ in cui al comma 1, competono nelle misure annue
    lorde, correlate alla anzianita’ di servizio maturata nella qualifica
    di appartenenza, stabilite nell’allegata tabella B.
  35. l’indennita’ di cui al comma 1, e’ corrisposta:
    a) dal 1› luglio 1988, nella misura del ventidue per cento;
    b) dal 1› gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per cento,
    comprensiva dell’incremento del ventidue per cento di cui alla
    lettera a);
    c) dal 1› maggio 1990, per l’intero ammontare.
    Art. 8.
    Indennita’ di funzione per il personale amministrativo
    tecnico ed ausiliario
  36. Al personale di cui all’art. 3, lettera a), b) e c), dell’area dei
    servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi e attribuita una
    indennita’ di funzione, nelle misure annue lorde sotto indicate:
    a) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi:
    dal 1› luglio 1988: L. 144.000
    dal 1› gennaio 1989: L. 420.000
    dal 1› maggio 1990: L. 648.000
    b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi; infermieri e
    cuochi:
    dal 1› luglio 1988: L. 192.000
    dal 1› gennaio 1989: L. 552.000
    dal 1› maggio 1990: L. 852.000
    c) coordinatori amministrativi:
    dal 1› luglio 1988: L. 270.000
    dal 1› gennaio 1989: L.797.000
    dal 1› maggio 1990: L. 1.224.000
  37. Le indennita’ di cui al comma 1, competono nelle misure annue
    lorde, correlate alla anzianita’ di servizio maturata nella qualifica
    di appartenenza, stabilite nell’allegata tabella B.
  38. L’indennita’ di cui al comma 1 e’ corrisposta:
    a) dal 1› luglio 1988, nella misura del ventidue per cento;
    b) dal 1› gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per cento,
    comprensiva dell’incremento percentuale del ventidue per cento di cui
    alla lettera a);
    c) dal 1› maggio 1990, per l’intero ammontare.
    Art. 9.
    Effetti delle indennita’ di funzione
  39. Le indennita’ di funzione previste dagli articoli 6, 7 ed 8 hanno
    effetto sulla tredicesima mensilita’, sul trattamento ordinario di
    quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita’ di buonuscita e
    di licenziamento. Le predette indennita’ sono assoggettate ad ogni
    effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subiscono, in
    pari misura, la sospensione, la riduzione o il ritardo. La predetta
    indennita’ e’ attribuita anche al personale di ruolo, comandato o
    collocato in posizione di stato, che non comporti l’effettivo
    esercizio della funzione inerente alla qualifica rivestita.
  40. In ottemperanza al disposto dell’art. 13 della legge 29 marzo
    1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall’applicazione del
    presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e
    nelle percentuali previste dagli articoli 6, 7 ed 8 al personale
    comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
    vigenza dell’accordo recepito nel presente decreto.
  41. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui agli articoli 6,
    7 ed 8, derivanti dall’applicazione del presente decreto, si applica
    l’art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
    Art. 10.
    Indennita’ di istituto
  42. Il fondo di cui al comma 4 dell’art. 7 del decreto del Presidente
    della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, a decorrere dal 1› maggio
    1990 e’ incrementato di lire 1.500 milioni in ragione d’anno per la
    corresponsione al personale direttivo dell’indennita’ di istituto
    prevista dalla stessa norma.
  43. Analoga indennita’ e’ attribuita, a decorrere dal 1› maggio 1990,
    ai coordinatori amministrativi. Detta indennita’ sara’ determinata,
    ferma restando la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni per
    il lavoro straordinario, con le modalita’ ed i criteri stabiliti per
    l’indennita’ di istituto di cui all’art. 7 del decreto del Presidente
    della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209. Il relativo fondo e’
    costituito da un importo pari a lire 2.500 milioni in ragione d’anno.
  44. Restano confermate le modalita’ della contrattazione decentrata a
    livello nazionale per la ripartizione del fondo di cui ai commi 1 e
    2:
    Art. 11.
    Indennita’ aggiuntiva per la funzione docente
  45. Al personale docente che abbia esercitato la facolta’ prevista
    dall’art. 14, comma 8, e’ attribuita, a decorrere dal 1 settembre
    1990 e per la durata del periodo di effettivo maggiore impegno nella
    scuola, una indennita’ aggiuntiva, non utile ai fini pensionistici e
    previdenziali, nella misura mensile lorda sotto indicata, da
    corrispondersi per dieci mesi per anno scolastico:
    a) docenti della scuola elementare; docenti diplomati della scuola
    secondaria superiore: L. 250.000;
    b) docenti della scuola media; docenti laureati delle scuole ed
    istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica: L.
    290.000.
    Art. 12.
    Indennita’ di funzione per il personale supplente
  46. Le indennita’ di funzioni nelle misure iniziali di cui agli
    articoli 6, 7 ed 8 competono anche al personale supplente, con le
    decorrenze e le percentuali previste per il corrispondente personale
    di ruolo, in misura correlata alle ore di impegno lavorativo.
    Art. 13
    Lavoro straordinario
  47. Per il triennio 1988-90, continua ad applicarsi la disciplina di
    cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
    1987, n. 209.
  48. Limitatamente al periodo 1› luglio-31 dicembre 1988 la misura
    oraria dei compensi per lavoro straordinario e’ determinata
    maggiorando quella di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente
    dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
    a) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile;
    b) indennita’ integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre
    dell’anno precedente, diminuita di 1/12 dell’importo di L. 1.081.000;
    c) rateo di tredicesima delle due precedenti voci.
  49. In concomitanza con l’incremento della tariffa sara’
    proporzionalmente diminuito il numero di prestazioni straordinarie
    autorizzabili.
    Art. 14.
    Orario di servizio
  50. La funzione docente della scuola materna, della scuola elementare,
    degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i
    licei artistici e gli istituti d’arte si articola in attivita’ di
    insegnamento ed in attivita’ connesse con il funzionamento della
    scuola.
  51. Gli obblighi di servizio comprendono ogni impegno inerente alla
    funzione docente, incluse la preparazione delle lezioni, la
    correzione degli elaborati, le valutazioni periodiche e finali, i
    rapporti con le famiglie, gli scrutini e gli esami.
  52. Le attivita’ connesse con il funzionamento della scuola
    assicurano, nel quadro del principio della liberta’ di insegnamento,
    la piena esplicazione della funzione docente nella dimensione
    individuale e collegiale, la partecipazione agli organi di gestione
    della scuola ed i rapporti con le famiglie.
  53. L’attivita’ di insegnamento per la scuola materna si svolge in
    ventisette ore settimanali dal 1› settembre 1988 ed in venticinque
    ore settimanali dal 1› settembre 1990, nonche’ in ventiquattro ore
    settimanali per la scuola elementare ed in diciotto ore settimanali
    per gli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i
    licei artistici e gli istituti d’arte.
  54. Prima dell’inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, il
    capo di istituto, nell’esercizio delle competenze previste dall’art.
    3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,
    predispone, sulla base delle eventuali proposte formulate dal
    collegio dei docenti, dai consigli di circolo o di istituto e dai
    consigli di classe o di interclasse o intersezione, il piano annuale
    delle attivita’ specificamente connesse con l’attivita’ didattica,
    inclusa la programmazione didatticoeducativa, e con il funzionamento
    della scuola, ivi compresi i criteri di organizzazione degli scutini
    ed i rapporti con le famiglie. Detto piano, che prevedera’, in
    particolare, le modalita’ operative di attuazione ed i conseguenti
    impegni orari del personale docente,dovra’ essere deliberato dal
    collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione
    educativa. Con la stessa procedura il piano sara’ modificato, nel
    corso dell’anno scolastico, per far fronte ad eventuali esigenze
    sopravvenute. Il disposto di cui al comma 7 dell’art. 12 del decreto
    del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, e’ abrogato.
  55. Nelle scuole elementari, in cui si svolge la sperimentazione dei
    moduli didattici previsti dai nuovi programmi o si attuano esperienze
    di tempo pieno, il collegio dei docenti destinera’ due delle ore di
    cui al comma 4. alla attivita’ di programmazione.
  56. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i
    licei artistici e gli istituti di arte, i docenti, il cui orario di
    cattedra sia inferiore alle diciotto ore settimanali, sono tenuti ai
    sensi dell’art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31
    maggio 1974, n. 417, al completamento dell’orario di insegnamento,
    entro il predetto limite, mediante l’utilizzazione nella stessa
    scuola in eventuali supplenze, anche per la copertura di ore di
    insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la
    costituzione di cattedre-orario, ferma restando l’inscindibilita’
    degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra, o in corsi di
    recupero, di integrazione ed extracurriculari e, in mancanza,
    rimanendo a disposizione della scuola per attivita’ parascolastiche
    ed interscolastiche. Per i docenti impegnati nelle classi in cui si
    realizzano attivita’ di sperimentazione autorizzata, nei corsi
    sperimentali di scuola media per lavoratori (150 ore) o nelle classi
    a tempo prolungato resta ferma l’articolazione dell’orario
    obbligatorio secondo le modalita’ stabilite dai rispettivi decreti
    autorizzativi o di costituzione degli obblighi di insegnamento.
  57. Nelle scuole elementari e secondarie, ivi compresi gli istituti di
    arte ed i licei artistici, a decorrere dal 1› settembre 1990 i
    docenti possono, prima dell’inizio delle lezioni di ciascun anno
    scolastico, dichiarare la propria disponibilita’ a svolgere per
    l’intero anno scolastico altre tre ore settimanali di servizio in
    aggiunta a quelle previste dal presente articolo. Dette attivita’
    sono preordinate alla predisposizione ed all’attuazione di
    isegnamenti individualizzati, ad interventi di prevenzione e recupero
    dello svantaggio scolastico, di arricchimento e di integrazione
    dell’offerta formativa, di orientamento e di studio-lavoro. Le
    predette ore, che possono essere utilizzate con cadenze diverse da
    quelle settimanali ed anche in orari pomeridiani, vanno inserite nel
    programma deliberato dal collegio dei docenti ed effettivamente
    svolte. La concreta applicazione della normativa di cui al presente
    comma sara’ definita in sede di negoziazione decentrata a livello
    nazionale, sulla base di criteri definiti per gli aspetti finanziari
    dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del
    tesoro e per la funzione pubblica.
  58. I docenti che abbiano optato per l’orario aggiuntivo di cui al
    comma 8 non possono ottenere l’autorizzazione all’esercizio di libere
    professioni prevista dal sesto comma dell’art. 92 del decreto del
    Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
  59. Al fine di assicurare il funzionamento della scuola, una delle
    tre ore settimanali di cui al comma 8 e’ riservata, nel caso si renda
    necessario, allo svolgimento di attivita’ di insegnamento nella
    stessa scuola.
  60. I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria,
    dei licei artistici e degli istituti di arte, che abbiano optato per
    l’orario aggiuntivo di cui al comma 8, sono tenuti alla copertura di
    ore di insegnamento disponibili in classi collaterali, non utilizzate
    per la costituzione delle cattedre-orario, con priorita’ rispetto ai
    docenti di cui al comma 7, nonche’ ad eventuali supplenze nel limite
    di diciannove ore settimanali.
  61. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i
    licei artistici e gli istituti di arte, i docenti che si assentino
    per un periodo non superiore a dieci giorni sono sostituiti dal
    personale in servizio nella scuola. Nel caso in cui nella stessa
    classe un docente si assenti, anche in periodi diversi,
    complessivamente per piu’ di trenta giorni, si provvedera’ alla sua
    sostituzione con un docente a disposizione solo se della stessa
    disciplina, a condizione che possa essere garantito dal medesimo
    docente l’insegnamento nella classe per tutte le ore previste.
  62. L’orario di servizio dei docenti dei conservatori di musica,
    delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte
    drammatica e di danza resta confermato, in attesa della riforma delle
    predette istituzioni, in quello previsto dalle vigenti disposizioni.
  63. L’orario di servizio del personale direttivo ed ispettivo resta
    confermato in trentasei ore settimanali.
  64. L’orario di servizio del personale amministrativo, tecnico ed
    ausiliario di trentasei ore settimanali puo’ essere articolato
    secondo i criteri previsti negli articoli 35, 36 e 37 del decreto del
    Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209. Per i
    collaboratori tecnici l’organizzazione dell’orario di lavoro dovra’
    tenere conto dell’attivita’ di manutenzione delle attrezzature
    tecnico-scientifiche del laboratorio e di preparazione del materiale
    per le esercitazioni pratiche; le modalita’ di attuazione della
    predetta articolazione dell’orario di lavoro saranno definite in sede
    di negoziazione decentrata a livello nazionale.
  65. L’orario di servizio del personale educativo dei convitti
    nazionali, degli educandati femminili dello Stato e dei convitti
    annessi agli istituti tecnici e professionali e’ stabilito in
    ventiquattro ore settimanali, a cui si aggiungono altre nove ore
    settimanali di servizio ordinario per assicurare il funzionamento
    delle predette istituzioni.
  66. L’orario di servizio del personale assistente delle istituzioni
    scolastiche speciali, individuato nella tabella organica di cui alla
    legge 30 luglio 1973, n. 488 e dell’istituto statale “A. Romagnoli”
    di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di
    cui alla tabella allegata alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, resta
    fissata nella misura attualmente in vigore. Le prestazioni eccedenti
    l’orario d’obbligo di ventiquattro ore settimanali sono retribuite
    nella misura stabilita dall’art. 10 del decreto del Presidente della
    Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, maggiorata del trenta per
    cento.
  67. L’orario del personale di cui ai commi 14, 16 e 17 viene
    articolato secondo criteri di flessibilita’ in relazione ad una
    programmazione che consenta l’espletamento delle funzioni dell’ambito
    di competenza.
  68. Le disposizioni di cui all’art. 6 del decreto del Presidente
    della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, concernenti le prestazioni
    eccedenti l’orario obbligatorio di insegnamento, non trovano
    applicazione nei confronti del personale docente che abbia optato per
    l’orario aggiuntivo di cui al comma 8.
  69. Il personale comandato presso le scuole magistrali o presso gli
    istituti magistrali per le attivita’ di tirocinio ha un obbligo di
    servizio, per lo svolgimemnto delle attivita’ stesse, rispettivamente
    di venti e diciotto ore settimanali.
  70. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione assumera’
    iniziative volte a raggiungere una intesa con il Ministero
    dell’interno e con l’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI) al
    fine di definire i rapporti inerenti al servizio mensa per il
    personale insegnante preposto alla vigilanza ed all’assistenza degli
    alunni durante il servizio medesimo.
    Art. 15.
    Orario di servizio a tempo parziale
  71. A decorrere dal 1› settembre 1989 il personale di cui all’art. 1
    puo’ esercitare il diritto di opzione per il regime di orario a tempo
    parziale che e’, di norma, pari al cinquanta per cento del normale
    orario di servizio, fermo restando il principio dell’unita’
    dell’insegnamento delle discipline da impartire, che puo’ comportare
    anche un obbligo diverso di orario rispetto alla misura del cinquanta
    per cento. Nei confronti del personale dell’area della funzione
    ispettiva e di direzione scolastica e dei coordinatori amministrativi
    dell’area di servizio ausiliari, tecnici ed amministrativi si applica
    esclusivamente il regime di orario ordinario di servizio di cui ai
    commi 14 e 15 dell’art. 14.
  72. Il diritto di opzione di cui al comma 1 puo’ essere esercitato,
    con domanda da presentare al provveditore agli studi almeno nove mesi
    prima dell’inizio dell’anno scolastico, con effetto per il triennio
    successivo. La domanda di opzione conserva la sua validita’ anche per
    il triennio scolastico successivo se non espressamente revocata
    almeno nove mesi prima della scadenza del relativo triennio.
  73. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare
    entro il 31 dicembre 1988, di concerto con i Ministri del tesoro e
    per la funzione pubblica, sentito il Consiglio nazionale della
    pubblica istruzione e le organizzazioni sindacali maggiormente
    rappresentative, saranno determinati i raggruppamenti orari degli
    insegnamenti per i quali e’ possibile il regime di orario a tempo
    parziale.
  74. Il trattamento stipendiale del personale con orario a tempo
    parziale e’ dovuto, in proporzione dell’orario di servizio prestato,
    applicando la proporzione a tutte le competenze fisse e periodiche
    ivi compresa l’indennita’ integrativa speciale, spettanti al
    personale con normale orario di servizio di pari anzianita’; nella
    stessa proporzione competono eventuali trattamenti economici
    accessori.
  75. Con apposita legge sara’ disciplinato il trattamento di quiescenza
    e di previdenza spettante al personale con orario di servizio a tempo
    parziale.
    Art. 16.
    Funzionamento degli organi collegiali
  76. Il collegio dei docenti, nel piano annuale delle attivita’
    previste dall’art. 14, riserva, per il funzionamento e la
    partecipazione agli organi collegiali, comprese le riunioni
    obbligatorie, ad eccezione delle riunioni previste per le operazioni
    di scrutinio, di norma ottanta ore.
    Art. 17.
    Organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario
  77. Sulla base delle proposte formulate dalla commissione mista di cui
    all’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
    1987, n. 209, si procedera’ al riesame dei criteri di determinazione
    delle dotazioni organiche delle scuole ed istituti di ogni ordine e
    grado, compresi i conservatori di musica e le accademie di belle arti
    e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
    Art. 18.
    Mobilita’ del personale della scuola
  78. I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo, previsti
    dall’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
    1974, n. 417, e dall’art. 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono
    disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra
    per una percentuale delle cattedre e dei posti disponibili, accertati
    dopo tali operazioni, non inferiore al trenta per cento e non
    superiore al cinquanta per cento. La percentuale da applicare
    annualmente e’ concordata con le organizzazioni sindacali firmatarie
    dell’accordo recepito dal presente decreto. Ai fini dell’eliminazione
    di eventuali soprannumeri i passaggi di ruolo possono essere disposti
    per quote superiori al cinquanta per cento per le classi di concorso
    ed i posti di insegnamento che rendono possibile l’assorbimento. Ai
    fini dei passaggi di ruolo dalla scuola media a quella secondaria
    superiore e’ prevista l’attribuzione di particolare punteggio a
    favore del personale docente di ruolo della scuola media comandato,
    per l’attuazione di sperimentazioni, presso istituti e scuole di
    istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli
    istituti di arte.
  79. La verifica dell’attualita’ e gli eventuali adeguamenti delle
    vigenti ordinanze di carattere permanente relative alla mobilita’ od
    all’utilizzazione di tutto il personale della scuola hanno luogo in
    sede di negoziazione decentrata nazionale. Le disposizioni
    conseguenti avranno effetto a partire dall’inizio del secondo anno
    scolastico successivo a quello in cui sono state definite in sede di
    negoziazione decentrata, in modo da poter consentire
    all’amministrazione di programmare i necessari interventi operativi.
    Le stesse disposizioni potranno avere effetto a decorrere anche da
    data anteriore sempre che, a giudizio dell’amministrazione, siano
    compatibili con le esigenze della programmazione operativa.
  80. Nel definire gli eventuali adeguamenti si terra’ conto dei
    seguenti principi e criteri generali:
    a) i trasferimenti ed i passaggi si attuano annualmente;
    b) tutto il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo,
    ausiliario, tecnico ed amministrativo di ruolo ha titolo a
    partecipare alle operazioni di trasferimento definitivo annuale;
    c) saranno individuate le categorie di personale aventi diritto alla
    precedenza assoluta, fermo restando che, in ogni caso, il personale
    trasferito d’ufficio per soppressione di posto conserva per un
    triennio, a domanda, i diritti inerenti alla titolarita’ della scuola
    o plesso di provenienza; in caso di soppressione di detta scuola o
    plesso, il diritto e’ ugualmente riconosciuto qualora l’interessato
    chieda, per la durata del triennio, il trasferimento nella scuola o
    plesso piu’ vicini secondo tabelle di viciniorita’;
    d) l’ordine di operazione di trasferimento deve essere determinato,
    per quanto possibile, con criteri di omogeneita’ tra i vari settori;
    e) le situazioni di soprannumero relative ai posti di sostegno vanno
    individuate con riferimento alle singole tipologie;
    f) per i trasferimenti d’ufficio si terra’ conto delle tabelle di
    viciniorita’ definite sulla base delle distanze reali determinate, a
    livello provinciale, con riferimento a ciascun comune;
    g) potranno essere modificate, secondo le modalita’ previste dalla
    vigente normativa, le tabelle di valutazione dei titoli per i
    trasferimenti a domanda e d’ufficio, per i passaggi, le utilizzazioni
    e le assegnazioni provvisorie, anche al fine di realizzare una
    maggiore equita’ tra le varie situazioni, un piu’ puntuale equilibrio
    fra i vari titoli e l’omogeneita’ di trattamento tra le categorie del
    personale; sara’ previsto, in particolare, un punteggio aggiuntivo
    per il servizio prestato nelle piccole isole e nelle zone montane e
    per agevolare il trasferimento nelle predette localita’.
  81. I passaggi di cattedra previsti dall’art. 75 del decreto del
    Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono effettuati
    con i criteri stabiliti per i trasferimenti e, successivamente ad
    essi, nel limite massimo del trenta per cento dei posti disponibili.
    Si applica ad essi la disposizione di cui al comma 1 per quanto
    riguarda la deroga al limite percentuale in caso di soprannumeri.
  82. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i
    trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni sui posti vacanti e
    disponibili dell’organico di fatto, ad eccezione di quelli richiesti
    dal personale trasferito d’ufficio il quale ritrovi nell’organico di
    fatto una disponibilita’ di posto nella scuola di precedente
    titolarita’.
  83. Le operazioni sull’organico di fatto, nell’ambito della provincia,
    nei confronti del personale appartenente alle categorie speciali
    previste dall’art. 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono
    disposte a domanda, con precedenza rispetto a tutte le operazioni
    sull’organico di fatto, ad eccezione dell’utilizzazione nell’istituto
    di precedente titolarita’ del personale trasferito, nel triennio,
    quale soprannumerario.
  84. I provvedimenti di utilizzazione riguardano il personale di ruolo
    che si trovi in posizione di soprannumerarieta’ ed il personale
    docente dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) che non
    richieda ed ottenga la conferma su posti di effettivo insegnamento o
    su posti comunque vacanti e disponibili nell’organico di fatto della
    scuola. La contrazione di ore di insegnamento, fino a quattro
    settimanali, verificatasi nell’organico di fatto all’inizio dell’anno
    scolastico non comporta l’obbligo di completamento in altra scuola,
    limitatamente allo stesso anno scolastico. Il docente nei cui
    confronti si sia verificata tale parziale soprannumerarieta’ e’
    utilizzato, nell’ambito dell’istituto dove sussiste la maggiore
    disponibilita’ di ore, prioritariamente per lo svolgimento di
    supplenze temporanee.
  85. Nell’ordine delle operazioni relative ai provvedimenti di cui ai
    commi 5 e 7 deve essere prevista la precedenza assoluta per la
    utilizzazione del docente trasferito quale soprannumerario nel
    triennio precedente nella scuola o plesso da cui e’ stato disposto il
    trasferimento. La precedenza assoluta compete qualora l’interessato
    ne faccia richiesta e sempreche’ per lo stesso anno scolastico si
    determini, dopo i trasferimenti ed i passaggi per qualunque causa,
    una disponibilita’ di cattedra, di posto orario ovvero di posto della
    medesima tipologia, anche in altro ordine di scuola. Il docente
    trasferito quale soprannumerario nel triennio precedente ha titolo,
    altresi’, ad essere utilizzato, a domanda, contestualmente ai docenti
    soprannumerari sull’organico di fatto, in altri istituti della sede
    di precedente titolarita’ o di sedi viciniori, a condizione che nel
    medesimo triennio abbia chiesto il trasferimento anche nella scuola
    di precedente titolarita’.
  86. Per la copertura dei posti delle attivita’ di sostegno, per i
    quali non vi sia personale di ruolo o non di ruolo in possesso dei
    titoli di specializzazione, viene data precedenza all’utilizzazione
    del personale di ruolo che ne faccia domanda, dando priorita’ a
    quello che abbia gia’ maturato esperienze didattiche sul sostegno; le
    operazioni di assegnazione del personale di ruolo precedono comunque
    quelli relative al personale non di ruolo.
  87. I docenti rientranti nel contingente dei posti delle dotazioni
    organiche aggiuntive (DOA) sono utilizzati su cattedra o posto
    corrispondente alla classe di concorso di titolarita’; qualora cio’
    non sia possibile, l’utilizzazione potra’ essere effettuata, a
    domanda, anche per classi di concorso dichiarate affini. Gli
    insegnanti tecnico-pratici in soprannumero, purche’ in possesso di
    indonei titoli, possono essere utilizzati, a domanda, nei laboratori
    di informatica degli istituti di istruzione secondaria di secondo
    grado.
  88. I docenti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) e quelli in
    soprannumero potranno essere utilizzati per supplenze brevi secondo
    quanto disposto dal comma 12 dell’art. 24 della legge 11 marzo 1988,
    n. 67.
  89. Il personale appartenente al ruolo dei docenti diplomati degli
    istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, che
    non possa essere utilizzato nell’ambito della classe di concorso o
    del ruolo di appartenenza, puo’ essere utilizzato, a domanda, per
    insegnamenti del ruolo dei docenti laureati, limitatamente alle
    cattedre per le quali sia in possesso del titolo di abilitazione o,
    subordinatamente, del solo titolo di studio richiesto. Il personale
    cosi’ utilizzato continua a percepire la retribuzione spettantegli in
    relazione al ruolo di appartenenza. Si osservano in ogni caso le
    disposizioni dell’art. 24, commi 12 e 13, della legge 11 marzo 1988,
    n. 67. Analogamente il personale educativo in posizione
    soprannumeraria, in possesso di titoli culturali, professionali e di
    specializzazione, puo’ essere utilizzato, a domanda, per attivita’ di
    sostegno degli alunni handicappati.
  90. Sono consentiti per i docenti delle accademie di belle arti delle
    accademie nazionali di arte drammatica e di danza e dei conservatori
    di musica, a domanda, ed in presenza di disponibilita’ di posto,
    utilizzazioni annuali ed assegnazioni provvisorie per insegnamenti
    diversi da quelli di titolarita’, secondo apposite tabelle stabilite
    dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
    nazionale della pubblica istruzione, per tutto il personale docente
    dei corsi ordinari e dei corsi speciali. Sono altresi’ consentite per
    detto personale, oltre che su corsi corrispondenti o affini, anche
    utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che tengono conto delle
    competenze e dei titoli artistico-culturali e professionali dei
    richiedenti.
  91. Le norme di cui al comma 12 si applicano anche al personale
    assistente.
  92. Sono comunque fatti salvi i principi e le garanzie di stato
    giuridico stabiliti dalla legge nelle materie sottratte alla
    disciplina degli accordi.
    Art. 19.
    Mobilita’ professionale del personale amministrativo tecnico ed
    ausiliario
  93. Annualmente, dopo l’effettuazione dei movimenti provinciali ed
    interprovinciali, nel limite del trenta per cento della
    disponibilita’ dei posti nell’organico provinciale destinata alla
    mobilita’, e’ disposto, a domanda, il passaggio ad altri profili
    della stessa qualifica, su deliberazione del consiglio di
    amministrazione provinciale, nei riguardi del personale che sia in
    possesso dei prescritti requisiti.
    Art. 20.
    Mobilita’ territoriale del personale amministrativo tecnico ed
    ausiliario
  94. Per la mobilita’ territoriale del personale amministrativo,
    tecnico ed ausiliario saranno individuati, in sede di negoziazione
    decentrata a livello nazionale, i criteri, le modalita’ ed i termini
    sulla base dei principi indicati nell’art. 18 per la mobilita’ del
    personale docente, ivi compreso il trasferimento annuale.
    Art. 21.
    Mobilita’ per incompatibilita’
  95. Il trasferimento d’ufficio per incompatibilita’, ferma restando la
    normativa vigente, puo’ essere disposto solo dopo la contestazione
    dei fatti determinativi delle incompatibilita’ da parte dell’organo
    competente a predisporre il trasferimento stesso.
  96. Il dipendente che e’ proposto per il trasferimento d’ufficio ha
    diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il
    procedimento e di controdedurre e avanzare richieste di accertamenti
    suppletivi che, se positivi per il dipendente, fanno decadere la
    proposta.
  97. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutto il
    personale della scuola.
  98. Resta fermo il disposto di cui all’art. 29 del decreto del
    Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, sulla tutela dei
    dipendenti dirigenti sindacali.
    Art. 22.
    Mobilita’ per l’assegnazione a posti vacanti dell’amministrazione di
    appartenenza o di altre amministrazioni.
  99. Il personale di cui all’art. 1 che, per qualsiasi causa, venga a
    trovarsi in posizione soprannumeraria e non possa essere utilizzato
    nelle istituzioni scolastiche, ubicate nella provincia di residenza,
    per l’esercizio delle attribuzioni proprie del ruolo di appartenenza,
    e’ inserito in un contingente di mobilita’ per essere assegnato a
    posti vacanti dell’amministrazione di appartenenza o di altre
    amministrazioni. Nel predetto contingente e’ inserito, a domanda,
    anche personale non in soprannumero, purche’ in servizio in provincie
    nelle quali si sono determinate posizioni soprannumerarie, che aspiri
    a partecipare alle procedure di mobilita’.
  100. La mobilita’ di cui al comma 1 deve ispirarsi ai seguenti criteri:
    a) trasferimento suppletivo, a domanda, per posti del ruolo di
    appartenenza disponibili in altra provincia, che residuano dopo le
    operazioni di trasferimenti e passaggi;
    b) trasferimento, a domanda, in posti vacanti in strutture di altre
    amministrazioni pubbliche ubicate nella stessa provincia, con
    decorrenza dal 1› settembre 1989, secondo criteri, modalita’,
    condizioni e limiti che saranno stabiliti con apposito provvedimento
    legislativo.
  101. Attivate le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 2,
    qualora dovessero permanere posizioni soprannumerarie, per la
    mobilita’ all’interno del comparto provvedera’ il Ministro della
    pubblica istruzione, di intesa con le organizzazioni sindacali
    maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
    Art. 23.
    Negoziazione decentrata
  102. Si applicano in materia di negoziazione decentrata le disposizioni
    di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 10
    aprile 1987, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni.
    Art. 24.
    Santo patrono
  103. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata
    lavorativa, e’ considerata aggiuntiva al congedo ordinario di cui
    all’art. 25.
    Art. 25.
    Congedo ordinario
  104. Al personale di cui all’art. 1 si applicano, in materia di congedo
    ordinario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica recettivo dell’accordo intercompartimentale per il periodo
    1› gennaio 1988-31 dicembre 1990, salve le particolari disposizioni
    di cui al comma 2.
  105. Il congedo ordinario deve essere fruito dal personale ispettivo e
    direttivo, dal personale docente ed educativo, a domanda e
    compatibilmente con le esigenze di servizio, durante il periodo delle
    sospensioni delle attivita’ didattiche. Per un periodo non superiore
    a sei giornate lavorative e’ consentita la fruizione del congedo
    ordinario durante la rimanente parte dell’anno; limitatamente al
    personale docente ed educativo, l’esercizio di tale facolta’ e’
    consentito a condizione che, nell’ambito dell’istituzione scolastica,
    vi sia possibilita’ di sostituzione con altro personale in attivita’
    di servizio nella stessa sede e non comporti, comunque, oneri
    aggiuntivi anche relativamente all’eventuale corresponsione di
    compensi di ore eccedenti.
    Art. 26.
    Aggiornamento e formazione in servizio del personale ispettivo,
    direttivo, docente ed educativo, amministrativo, tecnico ed
    ausiliario.
  106. Nei limiti e con le modalita’ stabilite dall’art. 14, comma 12, e
    sempre che sia possibile la sostituzione con personale in servizio,
    considerato anche il contingente delle dotazioni organiche aggiuntive
    (DOA) o di personale in soprannumero assegnato ai circoli ed istituti
    ai sensi dell’art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono
    essere programmati dal collegio dei docenti ed autorizzati dal capo
    di istituto periodi di esonero totale o parziale dall’insegnamento,
    allo scopo di consentire la partecipazione individuale ad iniziative
    anche straordinarie di aggiornamento disciplinare e
    metodologico-didattico realizzate presso universita’ ed istituti di
    ricerca o attraverso corsi organizzati dal Ministero della pubblica
    istruzione o dallo stesso autorizzati presso istituti scientifici,
    enti culturali o associazioni professionali del personale della
    scuola, giuridicamente riconosciuti. Le iniziative di aggiornamento
    sono gestite tenendo conto anche dei criteri stabiliti per
    l’utilizzazione annua del personale.
  107. Il collegio dei docenti, sulla base del programma pluriennale
    definito, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo
    recepito dal presente decreto, dal Ministero della pubblica
    istruzione, formula obiettivi, criteri e modalita’ organizzative per
    la partecipazione e la realizzazione delle iniziative di formazione
    in servizio e per la verifica collegiale delle iniziative stesse. I
    docenti che hanno partecipato a tali iniziative stesse presentano al
    collegio dei docenti, alla conclusione delle esperienze formative,
    una relazione scritta o altri materiali strutturati, appositamente
    elaborati, che illustrino contenuti, metodi ed obbiettivi delle
    esperienze stesse, per attivare processi di trasferimento e di
    pratica attuazione nell’ambito della scuola. La predetta relazione e
    la certificazione rilasciata a conclusione delle attivita’ formative
    sono inserite, a richiesta del docente, nel fascicolo personale. Il
    piano deliberato dal collegio dei docenti di cui all’art. 14, comma
    5, riserva alla formazione in servizio dei docenti un impegno fino a
    quaranta ore.
  108. Per le attivita’ di aggiornamento deliberate dal collegio dei
    docenti, quest’ultimo definisce gli obiettivi e le modalita’
    organizzative per la realizzazione e la verifica delle iniziative
    stesse, nonche’ per la partecipazione dei docenti, fermi restando gli
    obblighi di servizio.
  109. Prima dell’inizio di ogni anno scolastico, in sede di negoziazione
    decentrata a livello nazionale, il Ministro della pubblica istruzione
    presenta alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo
    recepito dal presente decreto il piano nazionale di aggiornamento per
    il personale appartenente alle tre aree del comparto scuola; in tale
    sede saranno, altresi’, definiti modalita’ e criteri di esonero dal
    servizio per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento del
    personale ispettivo, direttivo, amministrativo, tecnico ed
    ausiliario.
    Art. 27.
    Libretto personale
  110. Nel processo di sviluppo e di estensione del sistema informativo
    della pubblica istruzione sara’ gradualmente organizzata una
    procedura per dotare i dipendenti di cui all’art. 1 di un libretto
    personale contenente tutti gli elementi attinenti allo stato di
    servizio e la documentazione della carriera, anche ai fini
    pensionistici.
    Art. 28.
    Attribuzione di classi stipendiali per particolari meriti
  111. Al personale dell’area di funzione docente di cui all’art. 3,
    comma 1, possono essere attribuite, per particolari meriti, anche
    tenendo conto degli specifici titoli di studio, mediante procedura
    concorsuale, anticipazioni stipendiali con i limiti, i criteri, le
    condizioni e le modalita’ di cui al presente articolo.
  112. Il personale docente, durante l’attivita’ di servizio, puo’ fruire
    soltanto per due volte del beneficio di cui al comma 1 purche’ abbia
    una anzianita’ di ruolo non inferiore a sei anni per l’attribuzione
    della prima anticipazione stipendiale ed a quattordici anni per
    l’attribuzione della seconda anticipazione stipendiale. La
    quantificazione del beneficio economico sara’ determinata in sede di
    negoziazione decentrata a livello nazionale, di cui al comma 3, entro
    un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  113. Il beneficio di cui al comma 1 e’ attribuito ai vincitori di
    concorsi indetti annualmente. Il limite dei posti annualmente
    riservati a concorso per ciascun ordine di scuola, le modalita’ di
    espletamento di tali concorsi e le condizioni di ammissibilita’
    saranno definite con decreto del Ministro della Pubblica istruzione,
    di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,
    previa negoziazione decentrata a livello nazionale.
  114. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a
    decorrere dal 31 dicembre 1990.
    Art. 29.
    Assemblee
  115. In sede di accordo intercompartimentale saranno definiti
    modalita’, criteri e limiti per lo svolgimento delle assemblee del
    personale nei locali scolastici nell’ambito della revisione della
    normativa concernente i diritti sindacali.
    Art. 30.
    Norme di rinvio
  116. Per quanto non stabilito dal presente decreto, nei confronti del
    personale di cui all’art. 1 si applicano le disposizioni legislative
    vigenti e quelle di cui ai precedenti decreti del Presidente della
    Repubblica recettivi degli accordi triennali, se non incompatibili
    con le disposizioni del presente decreto.
    Art. 31.
    Copertura finanziaria
  117. All’onere di lire 976 miliardi per l’anno 1988, di lire 5.037
    miliardi per l’anno 1989 e di lire 6.518 miliardi per l’anno 1990,
    derivante dall’applicazione del presente decreto, si provvede con le
    disposizioni di cui all’art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 6
    agosto 1988, n. 323.
  118. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri
    decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Dato a Roma, addi’ 23 agosto 1988
    COSSIGA
    DE MITA, Presidente del Consiglio
    dei Ministri
    CIRINO POMICINO, Ministro
    per la funzione pubblica
    GALLONI, Ministro della
    pubblica istruzione
    AMATO, Ministro del tesoro
    FANFANI, Ministo del bilancio
    e della programmazione economica
    FORMICA, Ministro del lavoro
    e della previdenza sociale
    Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
    Registrato alla Corte dei conti, addi’ 3 settembre 1988
    Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 4
    TABELLA A Parte di provvedimento in formato grafico

((1))


AGGIORNAMENTO (1)
L’Errata-Corrige pubblicata in G.U. 6/12/1988, n. 286 ha disposto
che “Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 17 del sopra indicato
supplemento ordinario, nella tabella A – Posizioni stipendiali annue,
nella colonna dell’area della funzione docente: “Scuola media
equiparati (b)” in corrispondenza della voce “aumenti biennali
convenzionali” la cifra “324.000” deve essere rettificata in
“384.000”.”
TABELLA B

          Parte di provvedimento in formato grafico
                         ALLEGATO 1 
             COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 
             (ART. 8. D.P.R. 5 MARZO 1986, N. 68) 
        CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO 
                   DEL DIRITTO DI SCIOPERO 

Confederazioni sindacali: CGIL- CISL- UIL- COMPSAL- CIDA- CONFEDIR-
CISAL- CISAS- USPPI
Organizzazioni sindacali: CGIL Scuola, CISL Scuola, CISL SISM, CISL
SINASCEL,
UIL Scuola, CONFSAL SNALS, CONFSAL ANCII, CONFEDIR LANDS, CONFEDIR
ANP, CISAL Scuola, CISAS Scuola,
USPPI Scuola, FIS, SNIA, UNAMS, GILDA.
PREMESSA
Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali decidono autonomamente il
presente codice di autoregolamentazione dello sciopero per allargare
il consenso sociale alle iniziative sindacali, e per garantire i
diritti degli alunni.
L’efficacia del presente codice di comportamento sara’ pienamente
realizzata con l’assunzione ed il rispetto di corrispondenti norme di
corretto comportamento sindacale da parte della pubblica
amministrazione.
ARTICOLO 1
(Diritto di sciopero)
Il diritto di sciopero costituisce un diritto costituzionalmente
garantito. Esso si attua secondo le procedure previste dall’articolo
11 della legge n. 93/1983 ed in conformita’ ai principi fissati dal
presente codice di autoregolamentazione; si esercita in piena
liberta’ e senza preventiva comunicazione individuale.
L’esercizio del diritto di sciopero non costituisce assenza dal
servizio e comporta solo la trattenuta della retribuzione
corrispondente alla durata dello sciopero.
In ogni caso, indipendentemente dall’adesione o meno alle iniziative
di sciopero, resta fermo l’obbligo per il Capo di Istituto di
preavvertire l’utenza di non essere in grado di garantire la
vigilanza dei minori.
Il Capo di Istituto che aderisce ad azioni di sciopero ha l’obbligo
di preavvertire l’Amministrazione di non essere in grado di garantire
l’apertura e la chiusura degli edifici, nonche’ la conservazione dei
beni patrimoniali di pertinenza dell’Istituto.
Il personale ausiliario tenuto alla chiusura ed all’apertura della
scuola in caso di adesione allo sciopero deve dare preventiva
comunicazione al Capo di Istituto.
Le organizzazioni sindacali si riservano di indicare le modalita’
atte a salvaguardare il patrimonio deperibile.
ARTICOLO 2
(Ambito di applicazione)
Le Organizzazioni sindacali sottoscritte si impegnano ad osservare il
presente codice nelle azioni sindacali di tutto il personale del
comparto scuola.
Nelle vertenze di carattere generale, fermo restando in merito
l’autonomia decisionale dei sindacati di comparto, saranno applicate
le modalita’ di sciopero stabilite dai livelli confederali.
Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative alle
politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli;
non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali
delle liberta’ civili e sindacali, della democrazia e della pace.
ARTICOLO 3
(Titolarita’)
Gli organismi competenti a proclamare lo sciopero, a definirne le
modalita’, a sospenderlo o revocarlo sono le strutture sindacali
nazionali, regionali o territoriali e comunque secondo le norme
statutarie delle singole organizzazioni sindacali.
ARTICOLO 4
(Modalita’ di effettuazione dello sciopero)
4.1 – Pubblicita’.
All’atto della programmazione dello sciopero sara’ data ampia
informazione ai lavoratori della scuola, alle famiglie, agli
studenti, all’opinione pubblica dei contenuti della vertenza, delle
motivazioni che l’hanno determinata e delle modalita’ dell’azione
sindacale.
4.2. – Preavviso.
In conformita’ dell’articolo 11 della legge n. 93/1983 il preavviso
della proclamazione dello sciopero non sara’ inferiore ai quindici
giorni per gli scioperi concernenti le materie contrattuali.
La proclamazione dello sciopero con il preavviso dovuto esonera i
partecipanti da ogni obbligo di servizio.
4.3 – Durata.
L’azione di sciopero all’inizio di qualsiasi vertenza non puo’
superare la durata di una intera giornata; ciascuna azione successiva
relativa alla stessa vertenza non puo’ superare le due giornate
consecutive. Resta ferma la possibilita’ di indire scioperi brevi,
con modalita’ e durate diverse, sia delle ore di insegnamento che di
quelle di non insegnamento, nonche’ delle prestazioni eccedenti i
normali obblighi di servizio.
4.4 – Comunicazioni alle controparti.
La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di
comparto sara’ comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

  • dipartimento per la Funzione Pubblica – ed al Ministero della
    Pubblica Istruzione cosi’ pure la proclamazione di scioperi relativi
    a vertenze decentrate nazionali.
    La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione di
    livello territoriale o di posto di lavoro sara’ comunicata alle
    suddette controparti ed in ogni caso al Provveditore agli Studi o al
    sovraintendente scolastico competente per territorio, con le
    modalita’ di cui al precedente punto 4.2.
    Per gli scioperi sul posto di lavoro nel periodo di preavviso saranno
    esperiti obbligatori tentativi di conciliazione con le strutture
    competenti per territorio.
    4.5 – Quando lo sciopero e’ proclamato per le attivita’ non di
    insegnamento, la durata di esso e’ stabilito con riferimento
    all’orario predeterminato in sede di programmazione cui dovranno
    attenersi le relative convocazioni; conseguentemente le trattenute
    dovranno essere riferite all’orario predeterminato relativamente alle
    attivita’, cui si riferisce lo sciopero.
    ARTICOLO 5
    (Garanzie per l’utenza)
    Con riferimento alla particolare funzione sociale del servizio
    scolastico le sottoscritte organizzazioni sindacali nella
    proclamazione dello sciopero di impegnano al rispetto dei termini di
    preavviso, a realizzare la piu’ ampia informazione verso la categoria
    e l’utenza, ad assicurare i servizi indispensabili nelle istituzioni
    educative e nelle aziende annesse agli istituti scolastici.
    ARTICOLO 6
    (Sospensione ed esclusione degli scioperi)
    Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di
    effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti
    eccezionali che, a giudizio delle singole organizzazioni sindacali,
    rivestano carattere di particolare gravita’.
    Per gli stessi motivi e con le stesse modalita’ di valutazione, le
    organizzazioni sindacali si impegnano ad escludere il ricorso a
    qualsiasi iniziativa di lotta.
    In caso di controversie o conflitti sindacali in atto, le
    organizzazioni sindacali si impegnano ad esperire, nella competente
    sede negoziale, ogni tentativo per dare adeguate e persuasive
    soluzioni ai problemi aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni
    forma di lotta nella fase finale dell’anno scolastico, con
    particolare riferimento ai periodi degli esami di Stato ed alla
    relativa certificazione che rivestono una peculiare rilevanza
    sociale.
    ARTICOLO 7
    (Sanzioni)
    Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli
    di ciascuna Organizzazione firmataria.
    Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi
    statuti di organizzazione ed e’, come tale, soggetto alle relative
    sanzioni.
    ARTICOLO 8
    (Termini di validita’)
    Il presente codice di autoregolamentazione ha validita’ fino al
    termine della vigenza contrattuale.
    ALLEGATO 2
    COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
    (ART. 8 – D.P.R. 5 MARZO 1986, N. 68)
    CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL’ESERCIZIO
    DEL DIRITTO DI SCIOPERO
    Confederazione sindacale: C.I.S.N.A.L.
    Organizzazione sindacale: CISNAL-SCUOLA
    PREMESSA
    Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali decidono autonomamente il
    presente codice di autoregolamentazione dello sciopero per allargare
    il consenso sociale alle iniziative sindacali, e per garantire i
    diritti degli alunni.
    L’efficacia del presente codice di comportamento sara’ pienamente
    realizzata con l’assunzione ed il rispetto di corrispondenti norme di
    corretto comportamento sindacale da parte della pubblica
    amministrazione.
    ARTICOLO 1
    (Diritto di sciopero)
    Il diritto di sciopero costituisce un diritto costituzionalmente
    garantito. Esso si attua secondo le procedure previste dall’articolo
    11 della legge n. 93/1983 ed in conformita’ ai principi fissati dal
    presente codice di autoregolamentazione; si esercita in piena
    liberta’ e senza preventiva comunicazione individuale.
    L’esercizio del diritto di sciopero non costituisce assenza dal
    servizio e comporta solo la trattenuta della retribuzione
    corrispondente alla durata dello sciopero.
    In ogni caso, indipendentemente dall’adesione o meno alle iniziative
    di sciopero, resta fermo l’obbligo per il Capo di Istituto di
    preavvertire l’utenza di non essere in grado di garantire la
    vigilanza dei minori.
    Il Capo di Istituto che aderisce ad azioni di sciopero ha l’obbligo
    di preavvertire l’Amministrazione di non essere in grado di garantire
    l’apertura e la chiusura degli edifici, nonche’ la conservazione dei
    beni patrimoniali di pertinenza dell’Istituto.
    Il personale ausiliario tenuto alla chiusura ed all’apertura della
    scuola in caso di adesione allo sciopero deve dare preventiva
    comunicazione al Capo di Istituto.
    Le organizzazioni sindacali si riservano di indicare le modalita’
    atte a salvaguardare il patrimonio deperibile.
    ARTICOLO 2
    (Ambito di applicazione)
    Le organizzazioni sindacali sottoscritte si impegnano ad osservare il
    presente codice nelle azioni sindacali di tutto il personale del
    comparto scuola.
    Nelle vertenze di carattere generale, fermo restando in merito
    l’autonomia decisionale dei sindacati di comparto, saranno applicate
    le modalita’ di sciopero stabilite dai livelli confederali.
    Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative alle
    politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli;
    non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali
    delle liberta’ civili e sindacali, della democrazia e della pace.
    ARTICOLO 3
    (Titolarita’)
    Gli organismi competenti a proclamare lo sciopero, a definire le
    modalita’, a sospenderlo o revocarlo sono le strutture sindacali
    nazionali, regionali o territoriali e comunque secondo le norme
    statutarie delle singole organizzazioni sindacali.
    ARTICOLO 4
    (Modalita’ di effettuazione dello sciopero)
    4.1 – Pubblicita’.
    All’atto della programmazione dello sciopero sara’ data ampia
    informazione ai lavoratori della scuola, alle famiglie, agli
    studenti, all’opinione pubblica dei contenuti della vertenza, delle
    motivazioni che l’hanno determinata e delle modalita’ dell’azione
    sindacale.
    4.2 – Preavviso.
    In conformita’ all’articolo 11 della legge n. 93/1983 il preavviso
    della proclamazione dello sciopero non sara’ inferiore ai quindici
    giorni per gli scioperi concernenti le materie contrattuali.
    La proclamazione dello scioper con il preavviso dovuto esonera i
    partecipanti da ogni obbligo di servizio.
    4.3 – Durata.
    L’azione di sciopero all’inizio di qualsiasi vertenza non puo’
    superare la durata di una intera giornata; ciascuna azione successiva
    relativa alla stessa vertenza non puo’ superare le due giornate
    consecutive. Resta ferma la possibilita’ di indire scioperi brevi,
    con modalita’ e durate diverse, sia delle ore di insegnamento che di
    quelle di non insegnamento, nonche’ delle prestazioni eccedenti i
    normali obblighi di servizio.
    4.4 – Comunicazioni alle controparti.
    La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di
    comparto sara’ comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
  • Dipartimento per la Funzione Pubblica – ed al Ministero della
    Pubblica Istruzione cosi’ pure per la proclamazione di scioperi
    relativi a vertenze decentrate nazionali.
    La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione di
    livello territoriale o di posto di lavoro sara’ comunicata alle
    suddette controparti ed in ogni caso al Provveditore agli Studi o al
    Sovraintendente scolastico competente per territorio, con le
    modalita’ di cui al precedente punto 4.2.
    Per gli scioperi sul posto di lavoro nel periodo di preavviso saranno
    esperiti obbligatori tentativi di conciliazione con le strutture
    competenti per territorio.
    4.5 – Quando lo sciopero e’ proclamato per le attivita’ non di
    insegnamento, la durata di esso e’ stabilita con riferimento
    all’orario predeterminato in sede di programmazione cui dovranno
    attenersi le relative convocazioni; conseguentemente le trattenute
    dovranno essere riferite all’orario predeterminato relativamente alle
    attivita’, cui si riferisce lo sciopero.
    ARTICOLO 5
    (Garanzie per l’utenza)
    Con riferimento alla particolare funzione sociale del servizio
    scolastico le sottoscritte organizzazioni sindacali nella
    proclamazione dello sciopero si impegnano al rispetto dei termini di
    preavviso, a realizzare la piu’ ampia informazione verso la categoria
    e l’utenza, ad assicurare i servizi indispensabili nelle istituzioni
    educative e nelle aziende annesse agli istituti scolastici.
    ARTICOLO 6
    (Sospensione ed esclusione degli scioperi)
    Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di
    effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti
    eccezionali che, a giudizio delle singole organizzazioni sindacali,
    rivestano carattere di particolare gravita’.
    Per gli stessi motivi e con le stesse modalita’ di valutazione, le
    organizzazioni sindacali si impegnano ad escludere il ricorso a
    qualsiasi iniziativa di lotta.
    In caso di controversie o conflitti sindacali in atto, le
    organizzazioni sindacali si impegnano ad esperire, nella competente
    sede negoziale, ogni tentativo per dare adeguate e persuasive
    soluzioni ai problemi aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni
    forma di lotta nella fase finale dell’anno scolastico, con
    particolare riferimento ai periodi degli esami di Stato ed alla
    relativa certificazione che rivestono una peculiare rilevanza
    sociale.
    ARTICOLO 7
    (Sanzioni)
    Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli
    di ciascuna Organizzazione firmataria.
    Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi
    statuti di organizzazione ed e’, come tale, soggetto alle relative
    sanzioni.
    ARTICOLO 8
    (Termini di validita’)
    Il presente codice di autoregolamentazione ha validita’ fino al
    termine della vigenza contrattuale.

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