DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1981, n. 271

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1981, n. 271

Corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola
di ogni ordine e grado.
(GU n.153 del 5-6-1981)
Vigente al: 20-6-1981

               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l’art. 87 della Costituzione;
Visto l’art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255;
Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1979-81, conclusi il
16 gennaio 1981 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione
unitaria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. e i sindacati della scuola
confederali, i sindacati autonomi SNALS-CONFSAL, CISAS e
CISAS-FISAFI, SNSM, CISAL (SNAP-CISAL scuola) e SNIA, nonche’, a
parte, con i rappresentanti della Federazione nazionale
CISNAL-Scuola;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

                          Decreta: 
                           Art. 1. 

Con decorrenza 1 febbraio 1981, al personale ispettivo tecnico
periferico, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole
materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni
educative e delle scuole speciali dello Stato, inquadrato nelle
qualifiche funzionali ai sensi dell’art. 46 della legge 11 luglio
1980, n. 312, ivi compreso il personale non docente delle carriere
ausiliaria, esecutiva e di concetto di cui al successivo art. 66
della legge medesima, compete i seguenti stipendi annui lordi
iniziali:

seconda qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.682.000
terza qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.060.000
quarta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000
quinta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500.000
sesta qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.716.000
settima qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.400.000
ottava qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.300.000

Al compimento di tre, sei, otto, dieci, dodici, quattordici, sedici
e diciotto anni di anzianita’ di servizio senza merito nella
qualifica di appartenenza, sono attribuite successive classi di
stipendio con un aumento costante dell’8 per cento dello stipendio
iniziale di livello.
Per i docenti di ruolo della scuola secondaria superiore, dei licei
artistici e degli istituti d’arte, gia’ compresi nella tabella C,
quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, le
classi stipendiali successive all’iniziale sono attribuite al
compimento di due, quattro, sei, otto, dieci, dodici, quattordici e
sedici anni di anzianita’ di servizio senza demerito nella qualifica
di appartenenza.
Per ogni biennio di servizio prestato senza demerito nella medesima
classe stipendiale sono corrisposti aumenti periodici in ragione del
2,50 per cento dello stipendio della classe stessa.
Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio sono
altresi’ attribuiti o anticipati, per nascita di figli o altre
situazioni previste dalle disposizioni vigenti, aumenti periodici
biennali, anche convenzionali, del 2,50 per cento dello stipendio
della classe stessa.
Gli aumenti periodici di stipendio maturati in ciascuna classe sono
riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.


Nota redazionale
Il testo delle premesse e’ riportato gia’ integrato con le
correzioni apportate dall’avviso di rettifica pubblicato in G.U.
11/06/1981, n. 159 durante il periodo di “vacatio legis”.
E’ possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 2.

Il personale accudiente di convitto dopo un anno di effettivo
servizio di ruolo consegue lo stipendio annuo lordo di L. 3.060.000.
Le classi di stipendio, da computarsi su detto importo, sono
attribuite al compimento di tre, sei, otto, dieci, dodici,
quattordici, sedici e diciotto anni di anzianita’ di servizio senza
demerito, maturata successivamente all’attribuzione dell’importo
medesimo.
Art. 3.

L’inquadramento nei nuovi livelli retributivi del personale di cui
al precedente art. 1, in servizio di ruolo alla data del 1 febbraio
1981, e’ effettuato sulla base dell’anzianita’ di servizio
determinata alla data del 31 gennaio 1981, secondo le modalita’
indicate nei successivi commi.
Per il personale docente ed educativo si considera l’anzianita’ di
servizio corrispondente al parametro e agli aumenti biennali
conseguiti secondo l’ordinamento preesistente alla legge 11 luglio
1980, n. 312, alla quale si aggiunge il periodo di servizio prestato
fino al 31 gennaio 1981, fermo restando quanto disposto dal
successivo ultimo comma per quanto concerne i benefici attribuiti ai
soli fini economici.
Per il personale direttivo si considera sia l’anzianita’ relativa
al servizio prestato nel ruolo del personale docente di provenienza
sia l’anzianita’ di servizio maturata nel ruolo attuale.
Ai fini della valutazione dell’anzianita’ nel ruolo inferiore si
determina, preliminarmente, nel livello retributivo corrispondente al
ruolo di provenienza, lo stipendio relativo all’anzianita’
complessiva di servizio, di ruolo e non di ruolo, nella misura
riconosciuta dalla normativa vigente, prestato nel ruolo stesso; si
calcola quindi la differenza tra lo stipendio cosi’ determinato e
quello iniziale del livello corrispondente al ruolo di provenienza;
l’importo di tale differenza si aggiunge allo stipendio iniziale del
livello spettante per la qualifica direttiva. All’anzianita’
corrispondente a tale importo si aggiungono i periodi di servizio
prestati nel ruolo direttivo, ivi compresi quelli derivanti da
eventuali benefici economici e di carriera maturati alla data del 31
gennaio 1981, secondo l’ordinamento preesistente alla legge 11 luglio
1980, n. 312, esclusi quelli riferiti ai servizi sopra contemplati e
fermo restando quanto disposto dal successivo ultimo comma per quanto
concerne i benefici attribuiti ai soli fini economici.
Per gli ispettori tecnici periferici, che provengono dai ruoli
direttivi della scuola, si considerano, in aggiunta all’anzianita’
calcolata secondo i criteri esposti nel comma precedente, i periodi
di servizio prestati nel ruolo degli ispettori tecnici periferici,
ivi compresi quelli derivanti da eventuali benefici economici e di
carriera maturati, alla data del 31 gennaio 1981, secondo
l’ordinamento preesistente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, esclusi
quelli riferiti ai servizi contemplati nel precedente comma e fermo
restando quanto disposto dal successivo ultimo comma per quanto
concerne i benefici attribuiti ai soli fini economici.
Per il personale non docente, che provenga da carriere inferiori,
l’anzianita’ e’ determinata con criteri analoghi a quelli previsti
dal presente articolo per il personale direttivo. Per il personale
non docente, le cui carriere, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono strutturate su due
qualifiche, l’anzianita’ come sopra determinata, corrispondente al
servizio prestato nella qualifica iniziale e all’eventuale servizio
prestato in carriere diverse, non potra’ superare, in ogni caso,
sedici anni. Il predetto limite e’ elevato a diciotto anni per il
personale che abbia conseguito, rispettivamente, la qualifica di
segretario capo e applicato superiore od equiparata entro la data del
30 giugno 1976.
I benefici, che in base alle vigenti disposizioni sono attribuiti
ai soli fini economici, si computano unicamente per l’attribuzione di
aumenti periodici, anche convenzionali, in ragione del 2,50 per cento
dello stipendio della classe di inquadramento.
Art. 4.

La classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici risultanti
dall’applicazione del precedente art. 3 sono attribuiti con
decorrenza dal 1 febbraio 1981.
Qualora non vi sia coincidenza tra l’anzianita’ determinata ai
sensi del medesimo art. 3 in sede di inquadramento nel livello di
appartenenza e l’anzianita’ corrispondente alle classi e aumenti
biennali in cui e’ articolato il livello stesso, e’ conferita la
classe o aumento biennale immediatamente inferiore, con
l’attribuzione dell’anzianita’ residua ai fini del conseguimento
della classe o aumento biennale di stipendio successivi.
Per i docenti di ruolo di cui al sesto comma dell’art. 50 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno sedici anni di anzianita’ di
servizio, e per i docenti di ruolo degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado, gia’ inquadrati nella sesta qualifica
funzionale ai sensi della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, con
piu’ di diciotto anni di servizio, sono aggiunti nella classe di
stipendio attribuita due aumenti biennali non riassorbibili del 2,50
per cento computati nella classe stessa.
Per il personale ispettivo tecnico periferico, in servizio alla
data del 1 febbraio 1981, sono parimenti aggiunti nella classe di
stipendio attribuita due aumenti biennali non riassorbibili del 2,50
per cento computati nella classe stessa.
Per il personale non docente, che abbia conseguito la qualifica,
rispettivamente, di segretario capo e di applicato superiore od
equiparata a seguito di esami per merito distinto, si aggiungono due
aumenti biennali non riassorbibili del 2,50 per cento nella classe di
stipendio attribuita.
Per il medesimo personale che abbia conseguito le qualifiche stesse
a seguito di esami di idoneita’, si aggiunge un aumento biennale non
riassorbibile del 2,50 per cento nella classe di stipendio
attribuita.
Per il personale stesso, che abbia conseguito la qualifica,
rispettivamente, di segretario capo e di applicato superiore od
equiparata a seguito di scrutinio per merito comparativo,
l’anzianita’ e’ aumentata di un anno agli effetti della successiva
progressione economica.
Per il personale che ha conseguito, entro la data del 10 febbraio
1981, la qualifica di aiutante tecnico superiore ovvero ha maturato
l’anzianita’ necessaria per conseguirla senza scrutinio, il primo
aumento biennale nell’ultima classe di stipendio e’ attribuito in
ragione dell’88 per cento della classe iniziale di livello.
Art. 5.

Per il personale docente, educativo e non docente non di ruolo si
ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di
corrispondente qualifica.
Per il personale incaricato, al quale l’ordinamento precedente alla
legge 11 luglio 1980, n. 312, attribuiva aumenti periodici per ogni
biennio di servizio prestato, si considerano, per l’attribuzione
degli aumenti periodici di stipendio, anche quei periodi che
antecedentemente al 1 giugno 1977 erano computabili ai fini
dell’attribuzione di aumenti periodici in base al predetto
ordinamento.
Art. 6.

I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il
trattamento economico determinato ai sensi dei precedenti articoli e
quello spettante alla data del 31 gennaio 1981 in applicazione della
legge 11 luglio 1980, n. 312, e, per la somma di L. 40.000 mensili,
in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 4
novembre 1980, n. 720, vengono attribuiti come segue:
dal 1 febbraio 1981 nella misura del 70 per cento;
dal 1 febbraio 1982 nella misura di un ulteriore 21 per cento;
dal 1 gennaio 1983 per l’intero ammontare.
Gli importi relativi alle classi e agli aumenti periodici di
stipendio, maturati successivamente al 1 febbraio 1981, sono aggiunti
per intero al trattamento economico come sopra determinato ancorche’
esso non sia stato corrisposto nella misura intera.
Art. 7.

A decorrere dal 1 febbraio 1981, gli importi annui lordi della
indennita’ di cui al primo comma dell’art. 54 della legge 11 luglio
1980, n. 312, sono aumentati di L. 500.000.
Art. 8.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita’, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle
indennita’ di buonuscita e di licenziamento, sull’assegno alimentare
previsto dall’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la
ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi
di riscatto.
Le nuove misure degli stipendi hanno effetto altresi’ sulla
retribuzione prevista dall’art. 4, quinto comma, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n.
1599, ratificato, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1953, n.
326.
I nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno
conguagliati con quanto gia’ corrisposto per gli stessi periodi a
titolo di stipendio e di acconto nella misura di L. 40.000 mensili,
emolumento non piu’ dovuto.
Art. 9.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dall’applicazione del
presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 255.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 2 giugno 1981

                           PERTINI
                                              FORLANI - BODRATO -
                                               DARIDA - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi’ 5 giugno 1981
Atti di Governo, registro n. 33, foglio n. 18

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