DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1985, n. 751
Esecuzione dell’intesa tra l’autorita’ scolastica italiana e la
Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche.
(GU n.299 del 20-12-1985)
Vigente al: 4-1-1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed
esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma
il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato
lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede;
Visto il regio decreto 14 novembre 1901, n. 466;
Acquisita l’autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri
nella riunione del 14 dicembre 1985;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Piena ed intera esecuzione e’ data all’intesa fra il Ministro della
pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale
italiana, firmata il 14 dicembre 1985 in attuazione del punto 5,
lettera b), del protocollo addizionale dell’accordo firmato a Roma il
18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede,
accordo ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 16 dicembre 1985
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi’ 19 dicembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 27
INTESA TRA AUTORITA’ SCOLASTICA E CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA PER
L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
quale autorita’ statale che sovraintende all’istruzione pubblica
impartita in ogni ordine e grado di scuola, debitamente autorizzato
dal Consiglio dei Ministri con delibera del 14 dicembre 1985 a norma
dell’art. 1, n. 13, del regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, e
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa
ai sensi dell’art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1,
del codice di diritto canonico,
in attuazione dell’art. 9, n. 2, dell’accordo tra la Santa Sede e
la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni
al Concordato lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro
delle finalita’ della scuola, l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e
grado,
determinano, con la presente intesa, gli specifici contenuti per le
materie previste dal punto 5, lettera b), del protocollo addizionale
relativo al medesimo accordo, fermo restando l’intento dello Stato di
dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di
religione.
- Programmi dell’insegnamento della religione cattolica.
1.1. Premesso che l’insegnamento della religione cattolica e’
impartito, nel rispetto della liberta’ di coscienza degli alunni,
secondo programmi che devono essere conformi alla dottrina della
Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalita’ della scuola, le
modalita’ di adozione dei programmi stessi sono determinate come
segue:
1.2. I programmi dell’insegnamento della religione cattolica sono
adottati per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione previa intesa con la Conferenza episcopale italiana, ferma
restando la competenza esclusiva di quest’ultima a definirne la
conformita’ con la dottrina della Chiesa.
Con le medesime modalita’ potranno essere determinate, su
richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche dei programmi.
1.3. Le Parti s’impegnano, nell’ambito delle rispettive
competenze, a ridefinire entro due anni dalla firma della presente
intesa i programmi di insegnamento della religione cattolica, tenendo
conto anche della revisione dei programmi di ciascun ordine e grado
di scuola, e a definire entro sei mesi dallo stesso termine gli
“orientamenti” della specifica attivita’ educativa in ordine
all’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna.
Fino a quando non venga disposta l’adozione di nuovi programmi
rimangono in vigore quelli attualmente previsti. - Modalita’ di organizzazione dell’insegnamento della religione
cattolica.
2.1. Premesso che:
a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato
non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in
relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata
dell’orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto
insegnamento nel quadro orario delle lezioni;
b) la scelta operata su richiesta dell’autorita’ scolastica
all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui
si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui e’
prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle
modalita’ di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se
avvalersi o non avvalersi dello insegnamento della religione
cattolica;
c) e’ assicurata, ai fini dell’esercizio del diritto di
scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione
agli interessati da parte del Ministero della pubblica istruzione
sulla nuova disciplina dell’insegnamento della religione cattolica e
in ordine alla prima attuazione dell’esercizio di tale diritto;
d) l’insegnamento della religione cattolica e’ impartito ai
sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale da
insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorita’
ecclesiastica, le modalita’ di organizzazione dell’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come
segue:
2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi i
licei artistici e gli istituti d’arte, l’insegnamento della religione
cattolica e’ organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell’orario
settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici
attualmente in vigore, salvo successive intese.
La collocazione oraria di tali lezioni e’ effettuata dal capo di
istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti, secondo
il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse
discipline nella giornata e nella settimana, nell’ambito della scuola
e per ciascuna classe.
2.3. Nelle scuole elementari, in aderenza a quanto stabilito in
ordine ai valori religiosi nel decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, sono organizzate specifiche e
autonome attivita’ di insegnamento della religione cattolica secondo
i programmi di cui al punto 1.
A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore
nell’arco della settimana.
2.4. Nelle scuole materne, in aderenza a quanto stabilito nel
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647,
sono organizzate specifiche e autonome attivita’ educative in ordine
all’insegnamento della religione cattolica nelle forme definite
secondo le modalita’ di cui al punto 1.
A tali attivita’ sono assegnate complessivamente due ore
nell’arco della settimana.
2.5. L’insegnamento della religione cattolica e’ impartito da
insegnanti in possesso di idoneita’ riconosciuta dall’ordinario
diocesano e da esso non revocata, nominati, d’intesa con l’ordinario
diocesano, dalle competenti autorita’ scolastiche ai sensi della
normativa statale.
Ai fini del raggiungimento dell’intesa per la nomina dei singoli
docenti l’ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall’autorita’
scolastica delle esigenze anche orarie relative all’insegnamento in
ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone
ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione
professionale di cui al successivo punto 4.
2.6. Nelle scuole materne ed elementari, in conformita’ a quanto
disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo
addizionale, l’insegnamento della religione cattolica, nell’ambito di
ogni circolo didattico, puo’ essere affidato dall’autorita’
scolastica, sentito l’ordinario diocesano, agli insegnanti
riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo.
2.7. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte
della componente docente negli organi scolastici con gli stessi
diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle
valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono
avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto
previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla
valutazione per tale insegnamento. - Criteri per la scelta dei libri di testo.
3.1. Premesso che i libri per l’insegnamento della religione
cattolica, anche per quanto concerne la scuola elementare, sono testi
scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa
disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la
loro adozione sono determinati come segue:
3.2. I libri di testo per l’insegnamento della religione
cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti
del nulla osta della Conferenza episcopale italiana e
dell’approvazione dell’ordinario competente, che devono essere
menzionati nel testo stesso.
3.3. L’adozione dei libri di testo per l’insegnamento della
religione cattolica e’ deliberata dall’organo scolastico competente,
su proposta dell’insegnante di religione, con le stesse modalita’
previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.- Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di
religione.
4.1. Premesso che:
a) l’insegnamento della religione cattolica, impartito nel
quadro delle finalita’ della scuola, deve avere dignita’ formativa e
culturale pari a quella delle altre discipline;
b) detto insegnamento deve essere impartito in conformita’ alla
dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei
dall’autorita’ ecclesiastica e in possesso di qualificazione
professionale adeguata, i profili della qualificazione professionale
sono determinati come segue:
4.2. Per l’insegnamento della religione cattolica si richiede il
possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito
indicati:
4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado
l’insegnamento della religione cattolica puo’ essere affidato a chi
abbia almeno uno dei seguenti titoli:
a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in
teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una
facolta’ approvata dalla Santa Sede;
b) attestato di compimento del regolare corso di studi
teologici in un Seminario maggiore;
c) diploma accademico di magistero in scienze religiose,
rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa
Sede;
d) diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano,
unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze
religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.
4.4. Nella scuola materna ed elementare l’insegnamento della
religione cattolica puo’ essere impartito, ai sensi del punto 2.6,
dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel
corso degli studi secondari superiori l’insegnamento della religione
cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall’ordinario
diocesano.
Nel caso in cui l’insegnamento della religione cattolica non
venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso puo’
essere affidato:
a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di
qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in
attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e
attestata dall’ordinario diocesano;
b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l’insegnamento
nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di
cui al primo comma del presente punto 4.4; oppure a chi, fornito di
altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno
un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose
riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.
4.5. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero
della pubblica istruzione l’elenco delle facolta’ e degli istituti
che rilasciano i titoli di cui ai punti 4.3 e 4.4 nonche’ delle
discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3, lettera a).
4.6. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti
4.3 e 4.4 sono richiesti a partire dall’anno scolastico 1990-91.
4.6.1. Sino a tale data l’insegnamento della religione cattolica
puo’ essere affidato a chi non e’ ancora in possesso dei titoli
richiesti, purche’ abbia conseguito un diploma di scuola secondaria
superiore e sia iscritto alle facolta’ o agli istituti di cui al
punto 4.5.
4.6.2. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione
necessaria per l’insegnamento della religione cattolica:
a) gli insegnanti della scuola materna e della scuola
elementare in servizio nell’anno scolastico 1985-86;
b) gli insegnanti di religione cattolica delle scuole
secondarie e quelli incaricati di sostituire nell’insegnamento della
religione cattolica l’insegnante di classe nelle scuole elementari,
che con l’anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio.
4.7. Per l’aggiornamento professionale degli insegnanti di
religione in servizio, la Conferenza episcopale italiana e il
Ministero della pubblica istruzione attuano le necessarie forme di
collaborazione nell’ambito delle rispettive competenze e
disponibilita’, fatta salva la competenza delle regioni e degli enti
locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe
forme di collaborazione rispettivamente con le conferenze episcopali
regionali o con gli ordinari diocesani.
Nell’addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si
manifestasse l’esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno
alla stipulazione di una nuova intesa.
Parimenti le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per
l’attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonche’ a
ricercare un’amichevole soluzione qualora sorgessero difficolta’ di
interpretazione.
Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente,
dell’avvenuta emanazione e dell’avvenuta promulgazione dell’intesa
nei propri ordinamenti.
Roma, addi’ 14 dicembre 1985Il Ministro della pubblica istruzione Franca FALCUCCI
della Conferenza episcopale italiana
Card. Ugo POLETTI - Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di