DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1985, n. 751

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1985, n. 751

Esecuzione dell’intesa tra l’autorita’ scolastica italiana e la
Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche.
(GU n.299 del 20-12-1985)
Vigente al: 4-1-1986

               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed
esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma
il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato
lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede;
Visto il regio decreto 14 novembre 1901, n. 466;
Acquisita l’autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri
nella riunione del 14 dicembre 1985;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                          Decreta:

Piena ed intera esecuzione e’ data all’intesa fra il Ministro della
pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale
italiana, firmata il 14 dicembre 1985 in attuazione del punto 5,
lettera b), del protocollo addizionale dell’accordo firmato a Roma il
18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede,
accordo ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 16 dicembre 1985

                           COSSIGA
                          FALCUCCI,   Ministro   della   pubblica
                            istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi’ 19 dicembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 27
INTESA TRA AUTORITA’ SCOLASTICA E CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA PER
L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE.

            IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

quale autorita’ statale che sovraintende all’istruzione pubblica
impartita in ogni ordine e grado di scuola, debitamente autorizzato
dal Consiglio dei Ministri con delibera del 14 dicembre 1985 a norma
dell’art. 1, n. 13, del regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, e

     IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa
ai sensi dell’art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1,
del codice di diritto canonico,
in attuazione dell’art. 9, n. 2, dell’accordo tra la Santa Sede e
la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni
al Concordato lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro
delle finalita’ della scuola, l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e
grado,
determinano, con la presente intesa, gli specifici contenuti per le
materie previste dal punto 5, lettera b), del protocollo addizionale
relativo al medesimo accordo, fermo restando l’intento dello Stato di
dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di
religione.

  1. Programmi dell’insegnamento della religione cattolica.
    1.1. Premesso che l’insegnamento della religione cattolica e’
    impartito, nel rispetto della liberta’ di coscienza degli alunni,
    secondo programmi che devono essere conformi alla dottrina della
    Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalita’ della scuola, le
    modalita’ di adozione dei programmi stessi sono determinate come
    segue:
    1.2. I programmi dell’insegnamento della religione cattolica sono
    adottati per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del
    Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica
    istruzione previa intesa con la Conferenza episcopale italiana, ferma
    restando la competenza esclusiva di quest’ultima a definirne la
    conformita’ con la dottrina della Chiesa.
    Con le medesime modalita’ potranno essere determinate, su
    richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche dei programmi.
    1.3. Le Parti s’impegnano, nell’ambito delle rispettive
    competenze, a ridefinire entro due anni dalla firma della presente
    intesa i programmi di insegnamento della religione cattolica, tenendo
    conto anche della revisione dei programmi di ciascun ordine e grado
    di scuola, e a definire entro sei mesi dallo stesso termine gli
    “orientamenti” della specifica attivita’ educativa in ordine
    all’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna.
    Fino a quando non venga disposta l’adozione di nuovi programmi
    rimangono in vigore quelli attualmente previsti.
  2. Modalita’ di organizzazione dell’insegnamento della religione
    cattolica.
    2.1. Premesso che:
    a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
    dell’insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato
    non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in
    relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata
    dell’orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto
    insegnamento nel quadro orario delle lezioni;
    b) la scelta operata su richiesta dell’autorita’ scolastica
    all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui
    si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui e’
    prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle
    modalita’ di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se
    avvalersi o non avvalersi dello insegnamento della religione
    cattolica;
    c) e’ assicurata, ai fini dell’esercizio del diritto di
    scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione
    agli interessati da parte del Ministero della pubblica istruzione
    sulla nuova disciplina dell’insegnamento della religione cattolica e
    in ordine alla prima attuazione dell’esercizio di tale diritto;
    d) l’insegnamento della religione cattolica e’ impartito ai
    sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale da
    insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorita’
    ecclesiastica, le modalita’ di organizzazione dell’insegnamento della
    religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come
    segue:
    2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi i
    licei artistici e gli istituti d’arte, l’insegnamento della religione
    cattolica e’ organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell’orario
    settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici
    attualmente in vigore, salvo successive intese.
    La collocazione oraria di tali lezioni e’ effettuata dal capo di
    istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti, secondo
    il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse
    discipline nella giornata e nella settimana, nell’ambito della scuola
    e per ciascuna classe.
    2.3. Nelle scuole elementari, in aderenza a quanto stabilito in
    ordine ai valori religiosi nel decreto del Presidente della
    Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, sono organizzate specifiche e
    autonome attivita’ di insegnamento della religione cattolica secondo
    i programmi di cui al punto 1.
    A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore
    nell’arco della settimana.
    2.4. Nelle scuole materne, in aderenza a quanto stabilito nel
    decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647,
    sono organizzate specifiche e autonome attivita’ educative in ordine
    all’insegnamento della religione cattolica nelle forme definite
    secondo le modalita’ di cui al punto 1.
    A tali attivita’ sono assegnate complessivamente due ore
    nell’arco della settimana.
    2.5. L’insegnamento della religione cattolica e’ impartito da
    insegnanti in possesso di idoneita’ riconosciuta dall’ordinario
    diocesano e da esso non revocata, nominati, d’intesa con l’ordinario
    diocesano, dalle competenti autorita’ scolastiche ai sensi della
    normativa statale.
    Ai fini del raggiungimento dell’intesa per la nomina dei singoli
    docenti l’ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall’autorita’
    scolastica delle esigenze anche orarie relative all’insegnamento in
    ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone
    ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione
    professionale di cui al successivo punto 4.
    2.6. Nelle scuole materne ed elementari, in conformita’ a quanto
    disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo
    addizionale, l’insegnamento della religione cattolica, nell’ambito di
    ogni circolo didattico, puo’ essere affidato dall’autorita’
    scolastica, sentito l’ordinario diocesano, agli insegnanti
    riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo.
    2.7. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte
    della componente docente negli organi scolastici con gli stessi
    diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle
    valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono
    avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto
    previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla
    valutazione per tale insegnamento.
  3. Criteri per la scelta dei libri di testo.
    3.1. Premesso che i libri per l’insegnamento della religione
    cattolica, anche per quanto concerne la scuola elementare, sono testi
    scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa
    disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la
    loro adozione sono determinati come segue:
    3.2. I libri di testo per l’insegnamento della religione
    cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti
    del nulla osta della Conferenza episcopale italiana e
    dell’approvazione dell’ordinario competente, che devono essere
    menzionati nel testo stesso.
    3.3. L’adozione dei libri di testo per l’insegnamento della
    religione cattolica e’ deliberata dall’organo scolastico competente,
    su proposta dell’insegnante di religione, con le stesse modalita’
    previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.
    1. Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di
      religione.
      4.1. Premesso che:
      a) l’insegnamento della religione cattolica, impartito nel
      quadro delle finalita’ della scuola, deve avere dignita’ formativa e
      culturale pari a quella delle altre discipline;
      b) detto insegnamento deve essere impartito in conformita’ alla
      dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei
      dall’autorita’ ecclesiastica e in possesso di qualificazione
      professionale adeguata, i profili della qualificazione professionale
      sono determinati come segue:
      4.2. Per l’insegnamento della religione cattolica si richiede il
      possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito
      indicati:
      4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado
      l’insegnamento della religione cattolica puo’ essere affidato a chi
      abbia almeno uno dei seguenti titoli:
      a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in
      teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una
      facolta’ approvata dalla Santa Sede;
      b) attestato di compimento del regolare corso di studi
      teologici in un Seminario maggiore;
      c) diploma accademico di magistero in scienze religiose,
      rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa
      Sede;
      d) diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano,
      unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze
      religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.
      4.4. Nella scuola materna ed elementare l’insegnamento della
      religione cattolica puo’ essere impartito, ai sensi del punto 2.6,
      dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel
      corso degli studi secondari superiori l’insegnamento della religione
      cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall’ordinario
      diocesano.
      Nel caso in cui l’insegnamento della religione cattolica non
      venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso puo’
      essere affidato:
      a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di
      qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in
      attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e
      attestata dall’ordinario diocesano;
      b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l’insegnamento
      nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di
      cui al primo comma del presente punto 4.4; oppure a chi, fornito di
      altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno
      un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose
      riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.
      4.5. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero
      della pubblica istruzione l’elenco delle facolta’ e degli istituti
      che rilasciano i titoli di cui ai punti 4.3 e 4.4 nonche’ delle
      discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3, lettera a).
      4.6. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti
      4.3 e 4.4 sono richiesti a partire dall’anno scolastico 1990-91.
      4.6.1. Sino a tale data l’insegnamento della religione cattolica
      puo’ essere affidato a chi non e’ ancora in possesso dei titoli
      richiesti, purche’ abbia conseguito un diploma di scuola secondaria
      superiore e sia iscritto alle facolta’ o agli istituti di cui al
      punto 4.5.
      4.6.2. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione
      necessaria per l’insegnamento della religione cattolica:
      a) gli insegnanti della scuola materna e della scuola
      elementare in servizio nell’anno scolastico 1985-86;
      b) gli insegnanti di religione cattolica delle scuole
      secondarie e quelli incaricati di sostituire nell’insegnamento della
      religione cattolica l’insegnante di classe nelle scuole elementari,
      che con l’anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio.
      4.7. Per l’aggiornamento professionale degli insegnanti di
      religione in servizio, la Conferenza episcopale italiana e il
      Ministero della pubblica istruzione attuano le necessarie forme di
      collaborazione nell’ambito delle rispettive competenze e
      disponibilita’, fatta salva la competenza delle regioni e degli enti
      locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe
      forme di collaborazione rispettivamente con le conferenze episcopali
      regionali o con gli ordinari diocesani.
      Nell’addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si
      manifestasse l’esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno
      alla stipulazione di una nuova intesa.
      Parimenti le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per
      l’attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonche’ a
      ricercare un’amichevole soluzione qualora sorgessero difficolta’ di
      interpretazione.
      Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente,
      dell’avvenuta emanazione e dell’avvenuta promulgazione dell’intesa
      nei propri ordinamenti.
      Roma, addi’ 14 dicembre 1985 Il Ministro della pubblica istruzione Franca FALCUCCI
    Il Presidente
    della Conferenza episcopale italiana
    Card. Ugo POLETTI

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