DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato.
(GU n.22 del 25-1-1957 – Suppl. Ordinario n. 220)
Vigente al: 9-2-1957

               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l’art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all’art. 3
della legge predetta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                          Decreta: 

E’ approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 10 gennaio 1957

                           GRONCHI 
                                         SEGNI - MEDICI - GONELLA 

Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi’ 24 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 52. – RELLEVA
PARTE PRIMA
Stato giuridico

TITOLO I
CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE
AGLI
IMPIEGHI

CAPO I
Classificazione delle carriere

         STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO 
                           Art. 1. 
                (Distinzione delle carriere) 

Le carriere degli impiegati civili dello Stato, amministrativi e
tecnici, sono distinte come segue:
carriere direttive;
carriere di concetto;
carriere esecutive;
carriere del personale ausiliario.
Le singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite per
ciascuna amministrazione nei quadri annessi al presente decreto.
CAPO II
Ammissione agli impieghi

                           Art. 2.
                    (Requisiti generali)

Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che
posseggono i seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana;
2) eta’ non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Gli
ordinamenti delle singole amministrazioni possono, tuttavia, ridurre
il limite superiore. Per le categorie di candidati a cui favore leggi
speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo’ superare,
anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di eta’ o i
quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro
ai quali e’ esteso lo stesso beneficio;
3) buona condotta;
4) idoneita’ fisica all’impiego.
L’Amministrazione ha facolta’ di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
Per l’ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle
singole amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti.
Il titolo di studio per l’accesso a ciascuna carriera e’ stabilito
dagli articoli seguenti.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione.
Art. 3.
(Concorsi di ammissione)

L’assunzione agli impieghi civili dello Stato e’ effettuata
mediante pubblico concorso per esami alle qualifiche iniziali, salvo
quanto diversamente disposto dal presente decreto.
L’Amministrazione stabilisce, di volta in volta, il numero dei
posti disponibili nel ruolo da mettere a concorso nelle qualifiche
iniziali, previa valutazione dell’effettivo fabbisogno di personale
in relazione alle accertate esigenze del servizio.
E’ in facolta’ dell’Amministrazione mettere a concorso, oltre i
posti gia’ disponibili alla data del bando, anche quelli che si
faranno vacanti nelle qualifiche superiori, in dipendenza di
collocamento a riposo di ufficio, nel semestre successivo alla data
di pubblicazione del decreto che indice il concorso. Le nomine a tali
posti in eccedenza sono conferite al verificarsi delle singole
vacanze qualora il concorso venga espletato prima.
Il concorso e’ indetto con decreto del ministro da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale.
Il termine per la presentazione delle domande non puo’ essere
inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
Salve le eccezioni previste dal presente decreto, l’assunzione agli
impieghi senza il concorso prescritto per le singole carriere e’
nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico
dell’Amministrazione, ferma restando la responsabilita’
dell’impiegato che vi ha provveduto.
Art. 4.
(Esclusione dal concorso)

L’esclusione dal concorso puo’ essere disposta soltanto per difetto
dei requisiti prescritti e con decreto motivato del ministro.
Art. 5.
(Riserva dei posti e preferenze)

Nei concorsi per l’ammissione alle carriere direttive e di concetto
le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di
particolari categorie di cittadini non possono complessivamente
superare la meta’ dei posti messi a concorso.
Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti
da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per
ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
Salvo quanto disposto dall’art. 207, i titoli che danno luogo a
riserva di posti o preferenze nell’ammissione alle diverse carriere
non sono influenti ai fini della progressione in carriera.
Nei concorsi per l’ammissione alle varie carriere sono preferiti a
parita’ di merito:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche’ i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di
preparazione o di integrazione previsti dall’art. 150, tenendo conto
del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o
nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o
nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o
nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno d’un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.
A parita’ di titoli, la preferenza e’ determinata:
a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
dello Stato;
c) dall’eta’.
Art. 6.
(Svolgimento delle prove)

Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati
ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell’inizio di
esse.
Del diario delle prove e’ dato avviso, nello stesso termine, nella
Gazzetta Ufficiale.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve
esserne data comunicazione con l’indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla
prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni
prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con
l’indicazione dei voti da ciascuno riportati.
L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e’ affisso nel medesimo giorno nell’albo
dell’amministrazione.
Art. 7.
(Graduatoria del concorso)

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la
graduatoria di merito con l’indicazione del punteggio conseguito da
ciascun candidato.
Il ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarita’ del
procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del
concorso.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati
idonei sono pubblicate nel bollettino ufficiale del ministero. Di
tale pubblicazione si da’ notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica. Dalla data della pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le
eventuali impugnative.
Art. 8.
(Conferimento di posti disponibili agli idonei)

L’amministrazione ha facolta’ di conferire, oltre i posti messi a
concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di
approvazione della graduatoria.
Detti posti, da conferire secondo l’ordine della graduatoria, non
possono superare il decimo di quelli messi a concorso per le carriere
direttive ed il quinto per le altre carriere.
Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per
rinuncia o per decadenza dei vincitori la amministrazione ha facolta’
di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo
l’ordine della graduatoria.
Art. 9.
(Nomina in prova)

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, che viene
disposta con decreto del ministro, salvo che la legge prescriva
diversamente.
La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume
servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti
economici, dal giorno in cui prende servizio.
Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza
giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.
Art. 10.
(Periodo di prova)

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.
L’impiegato in prova svolge le mansioni affidategli nei vari
servizi ai quali viene applicato e frequenta i corsi di formazione
istituiti dall’amministrazione.
Compiuto il periodo di prova, l’impiegato consegue la nomina in
ruolo con decreto del ministro, previo giudizio favorevole del
consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi
dei servizi ai quali e’ stato applicato e sull’esito dei corsi
eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il
periodo di prova e’ prorogato di altri sei mesi, al termine dei
quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il ministro dichiara
la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal
caso spetta all’impiegato una indennita’ pari a due mensilita’ del
trattamento relativo al periodo di prova.
Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia
intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio
sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.
E’ esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che
provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra
amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e
disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale
ha concorso. L’amministrazione ha facolta’ di obbligarlo a
frequentare i corsi di formazione.
Per l’impiegato nominato in ruolo il servizio di prova e’ computato
come servizio di ruolo a tutti gli effetti.
TITOLO II
DOVERI – RESPONSABILITA’ – DIRITTI

CAPO I
Doveri

                          Art. 11.
               (Promessa solenne e giuramento)

L’impiegato, all’atto dell’assunzione in prova, deve fare, davanti
al capo dell’ufficio o ad un suo delegato, in presenza di due
testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente:
“Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente
la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del
mio ufficio nell’interesse dell’Amministrazione per il pubblico
bene”.
Prima di assumere servizio di ruolo l’impiegato deve prestare
giuramento davanti al capo dell’ufficio, o ad un suo delegato, in
presenza di due testimoni, secondo la formula seguente:
“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la
Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio
ufficio nell’interesse della Amministrazione per il pubblico bene”.
La promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel caso di
passaggio ad altro impiego.
Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa
la decadenza dall’impiego.
Art. 12.
(Obbligo della residenza)

L’impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio cui e’
destinato.
Il capo dell’ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza l’impiegato
a risiedere altrove, quando cio’ sia conciliabile col pieno e
regolare adempimento d’ogni altro suo dovere; dell’eventuale diniego
e’ data comunicazione scritta all’interessato.
Art. 13.
(Comportamento in servizio)

L’impiegato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle
mansioni che gli sono affidate curando, in conformita’ delle leggi,
con diligenza e nel miglior modo, l’interesse dell’Amministrazione
per il pubblico bene.
L’impiegato deve conformare la sua condotta al dovere di servire
esclusivamente la Nazione, di osservare lealmente la Costituzione e
le altre leggi e non deve svolgere attivita’ incompatibili con
l’anzidetto dovere.
Nei rapporti con i superiori e con i colleghi l’impiegato deve
ispirarsi al principio di un’assidua e solerte collaborazione; deve
essere di guida e di esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il
piu’ efficace rendimento del servizio.
Nei rapporti con il pubblico, il comportamento dell’impiegato deve
essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione
fra i cittadini e l’Amministrazione.
Qualora non sussistano particolari ragioni da sottoporre al capo
dell’ufficio l’impiegato deve, di regola, trattare gli affari
attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro
ordine cronologico.
Fuori dell’ufficio, l’impiegato deve mantenere condotta conforme
alla dignita’ delle proprie funzioni.
Art. 14.
(Orario di servizio)

L’orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in
vigore.
Quando le esigenze dell’Amministrazione lo richiedano l’impiegato
e’ tenuto a prestare servizio con diritto alla retribuzione per
lavoro straordinario anche in ore non comprese nell’orario normale,
salvo che sia esonerato per giustificati motivi.
Art. 15.
(Segreto d’ufficio)

L’impiegato deve mantenere il segreto d’ufficio e non puo’ dare a
chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti,
informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni
amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia
venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne
danno per l’Amministrazione o per i terzi.
Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’impiegato preposto ad un
ufficio rilascia, a chi ne abbia interesse, copie ed estratti di atti
e documenti di ufficio nei casi non vietati dalle leggi, dai
regolamenti o dal capo del servizio.
Art. 16.
(Dovere verso il superiore)

L’impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal
superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni o mansioni.
Quando, nell’esercizio delle sue funzioni, l’impiegato rilevi
difficolta’ od inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite
dai superiori per l’organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve
riferirne per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso
opportune per rimuovere la difficolta’ o l’inconveniente. Parimenti
per via gerarchica deve essere inoltrata ogni altra comunicazione od
istanza dell’impiegato.
Tuttavia l’impiegato ha diritto di consegnare al proprio superiore
pieghi suggellati diretti al ministro, esclusivamente per questioni
personali di particolare gravita’ e delicatezza attinenti al rapporto
d’impiego.
Tali pieghi devono essere inoltrati d’ufficio senza indugio.
Art. 17.
(Limiti al dovere verso il superiore)

L’impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un
ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne
rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.
Se l’ordine e’ rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di
darvi esecuzione.
L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore
quando l’atto sia vietato dalla legge penale.
CAPO II
Responsabilita’

                          Art. 18.
  (Responsabilita' dell'impiegato verso l'Amministrazione)

L’impiegato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e’ tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni
derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
Se l’impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire
va esente da responsabilita’, salva la responsabilita’ del superiore
che ha impartito l’ordine.
L’impiegato, invece, e’ responsabile se ha agito per delega del
superiore.
Art. 19.
(Giurisdizione della Corte dei conti)

L’impiegato, per la responsabilita’ di cui al precedente articolo,
e’ sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi
previsti dalle leggi in materia.
La Corte, valutate le singole responsabilita’, puo’ porre a carico
dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso.
Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine
di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile.
Art. 20.
(Obbligo di denuncia)

Il direttore generale e il capo del servizio che vengano a
conoscenza, direttamente od a seguito di rapporto cui sono tenuti gli
organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilita’ ai sensi
dell’art. 18 devono farne denuncia al procuratore generale della
Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per
l’accertamento della responsabilita’ e la determinazione dei danni.
Qualora il fatto dannoso venga accertato da un impiegato con
qualifica di ispettore generale, nel corso di una ispezione, questi
e’ tenuto a farne immediatamente denuncia al procuratore generale
della Corte dei conti, informandone nel contempo il direttore
generale o il capo del servizio competente.
Se il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale o al capo
di un servizio posto alle dirette dipendenze del ministro, la
denuncia e’ fatta a cura del ministro stesso.
Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per
dolo o colpa grave, la Corte puo’ condannare al risarcimento anche i
responsabili della omissione.
Art. 21.
(Responsabilita’ dell’agente contabile)

Resta regolata dalle norme vigenti la speciale responsabilita’
dell’agente contabile.
Art. 22.
(Responsabilita’ verso i terzi)

L’impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso
conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno
ingiusto ai sensi dell’art. 23 e’ personalmente obbligato a
risarcirlo. L’azione di risarcimento nei suoi confronti puo’ essere
esercitata congiuntamente con l’azione diretta nei confronti
dell’Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi
vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilita’
dello Stato.
L’amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato
dal dipendente si rivale agendo contro quest’ultimo a norma degli
articoli 18 e 19. Contro l’impiegato addetto alla conduzione di
autoveicoli o di altri mezzi meccanici l’azione dell’Amministrazione
e’ ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave.
Art. 23.
(Danno ingiusto)

E’ danno ingiusto, agli effetti previsti dall’art. 22, quello
derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’impiegato
abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le
responsabilita’ piu’ gravi previste dalle leggi vigenti.
La responsabilita’ personale dell’impiegato sussiste tanto se la
violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti
od operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione
o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento
l’impiegato sia obbligato per legge o per regolamento.
Art. 24.
(Responsabilita’ degli organi collegiali)

Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni
di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido,
il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto
od all’operazione. La responsabilita’ e’ esclusa per coloro che
abbiano fatto constare nei verbale il proprio dissenso.
Art. 25.
(Diffida)

L’omissione di atti o di operazioni, al cui compimento l’impiegato
sia tenuto per legge o per regolamento, deve essere fatta constare da
chi vi ha interesse mediante diffida notificata all’impiegato e
all’Amministrazione a mezzo di ufficiale giudiziario.
Quando si tratti di atti o di operazioni da compiersi ad istanza
dell’interessato, la diffida e’ inefficace se non siano trascorsi
sessanta giorni dalla data di presentazione della istanza stessa.
Qualora l’atto o l’operazione faccia parte di un procedimento
amministrativo, la diffida e’ inefficace se non siano trascorsi
sessanta giorni dalla data di compimento dell’atto od operazione
precedente ovvero, qualora si tratti di atti od operazioni di
competenza di piu’ uffici, dalla data in cui l’atto precedente,
oppure la relazione o il verbale della precedente operazione,
trasmesso dall’ufficio che ha provveduto, sia pervenuto all’ufficio
che deve attendere agli ulteriori incombenti.
Se le leggi ed i regolamenti amministrativi, ovvero i capitolati
generali o speciali e i disciplinari di concessione, stabiliscono per
il compimento di determinati atti od operazioni termini piu’ brevi o
piu’ ampi di quelli previsti nei commi precedenti la diffida e’
efficace se notificata dopo la scadenza del termine entro il quale
gli atti o le operazioni debbono essere compiuti, secondo la
specifica norma che li concerne.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione della
diffida, l’interessato puo’ proporre l’azione di risarcimento, senza
pregiudizio del diritto alla riparazione dei danni che si siano gia’
verificati in conseguenza della omissione o del ritardo.
Art. 26.
(Inesecuzione del giudicato amministrativo)

Qualora il danno del terzo derivi dalla mancata esecuzione del
giudicato formatosi contro l’Amministrazione, l’azione di
risarcimento puo’ essere iniziata soltanto dopo che siano trascorsi
sessanta giorni dalla notificazione, con diffida a provvedere, della
decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale che, ai
sensi dell’art. 27, n. 4, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054,
dichiara l’obbligo dell’autorita’ amministrativa di conformarsi ai
giudicato, salvo il diritto alla riparazione dei danni che si siano
gia’ verificati.
Art. 27.
(Comunicazione della diffida)

L’impiegato convenuto in giudizio ai sensi dell’art. 22 o quello
cui sia stata notificata una delle diffide previste dagli articoli 25
e 26 ha il dovere di darne, senza indugio, notizia al capo
dell’ufficio dal quale dipende.
Il capo dell’ufficio ha il dovere di informare senza indugio il
ministro degli atti di citazione e delle diffide che siano notificati
a lui stesso, ovvero ad impiegati dipendenti.
Debbono altresi’ essere comunicate al capo dell’ufficio ed al
ministro, ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo,
le sentenze, rinuncie e transazioni intervenute nei detti giudizi.
La difesa dell’impiegato convenuto in giudizio puo’ essere assunta
dall’Avvocatura dello Stato, nei casi e con le forme previste
dall’art. 44 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.
Art. 28.
(Esclusione della responsabilita’ verso i terzi)

Alla responsabilita’ dell’impiegato verso i terzi si applicano le
disposizioni del secondo comma dell’art. 18.
Art. 29.
(Altri casi di esclusione della responsabilita’ verso i terzi)

La responsabilita’ personale verso i terzi di cui agli articoli
precedenti e’ esclusa, oltre che negli altri casi previsti dalla
legge, quando l’impiegato ha agito per legittima difesa di se o di
altri o quando sia stato costretto all’azione od omissione dannosa da
violenza fisica esercitata sulla persona. Quando ha agito perche’
costrettovi dalla necessita’ di salvare se o altri dal pericolo
attuale di un danno grave alla persona ed il pericolo non e’ stato da
lui volontariamente causato ne’ era altrimenti evitabile, al
danneggiato e’ dovuto dall’amministrazione cui l’impiegato appartiene
un indennizzo.
Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al precedente
comma l’impiegato ha l’obbligo di informare i superiori prima di
essere convenuto in giudizio per il risarcimento del danno o prima
che gli siano notificate le diffide previste dagli articoli 25 e 26.
Nelle ipotesi previste nei commi precedenti l’amministrazione puo’
valutare se sussista responsabilita’ dell’impiegato verso di essa.
Art. 30.
(Concorso di danno verso l’Amministrazione e verso i terzi)

Il mancato esercizio dell’azione di risarcimento nei confronti
dell’impiegato da parte del terzo danneggiato, la reiezione della
domanda da parte del giudice adito, come pure le rinuncie o
transazioni non escludono che il fatto, la omissione o il ritardo
dell’impiegato siano valutati dall’Amministrazione ai sensi
dell’ultimo comma dell’art. 29.
CAPO III
Diritti

                          Art. 31.
                   (Funzioni - Qualifica)

L’impiegato ha diritto all’esercizio delle funzioni inerenti alla
sua qualifica e non puo’ essere privato del suo ufficio, tranne che
nei casi previsti dalla legge.
Puo’ essere destinato a qualunque altra, funzione purche’
corrispondente alla qualifica che riveste ed al ruolo cui
appartiene.
Quando speciali esigenze di servizio lo richiedano, l’impiegato
puo’ temporaneamente essere destinato a mansioni di altra qualifica
della stessa carriera.
L’impiegato ha diritto di essere qualificato, tanto nei rapporti di
servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo conferitogli
nell’atto di nomina o di ultima promozione. Egli puo’ usare il titolo
ufficiale anche nella vita privata.
All’atto del collocamento a riposo, puo’ essere conferito
all’impiegato il titolo ufficiale onorifico inerente alla qualifica,
immediatamente superiore.
Dopo la cessazione dal servizio, purche’ non determinata, da un
provvedimento disciplinare, l’impiegato ha diritto di conservare il
titolo che aveva al momento in cui ha, lasciato il servizio o di
portare quello onorifico concessogli ai sensi del precedente comma.
Art. 32.
(Trasferimenti)

L’Amministrazione da’ periodicamente notizia nel proprio bollettino
ufficiale delle, sedi vacanti che non abbia ritenuto di ricoprire per
esigenze di servizio.
I trasferimenti dell’impiegato da una ad altra sede possono essere
disposti a domanda dell’interessato ovvero per motivate esigenze di
servizio.
Nel disporre il trasferimento, l’Amministrazione deve tener conto,
oltre che delle esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia,
di eventuali necessita’ di studio del dipendente e dei propri figli,
nonche’ del servizio gia’ prestato in sedi disagiate.
Il trasferimento da una ad altra sede puo’ essere disposto anche
quando la permanenza dell’impiegato in una sede nuoce al prestigio
dell’ufficio.
Il Consiglio di amministrazione e’ competente a decidere su
eventuali ricorsi prodotti dall’impiegato in materia di
trasferimento.
Art. 33.
(Trattamento economico – Assistenza Miglioramento professionale)

L’impiegato ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi
di famiglia, nella misura stabilita dalla legge, in relazione alla
quantita’ e qualita’ delle prestazioni rese. Durante il periodo di
prova compete all’impiegato il trattamento economico della qualifica
iniziale della carriera di appartenenza.
Per le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale
orario d’ufficio quando siano autorizzate o prescritte dal superiore
competente, l’impiegato ha diritto ad un compenso per lavoro
straordinario, nella misura stabilita dalla legge in base alla
retribuzione per le prestazioni ordinarie integrata da un
coefficiente di maggiorazione.
All’impiegato della carriera direttiva avente qualifica non
inferiore a direttore di divisione il compenso per il lavoro
straordinario puo’ essere attribuito in misura forfettaria nel limite
massimo consentito dalla legge.
All’impiegato che svolge mansioni di carattere discontinuo o di
semplice attesa e di custodia puo’ essere concesso, a titolo di
retribuzione per lavoro straordinario un compenso nella misura e con
le modalita’ stabilite da leggi speciali.
Ai piu’ meritevoli fra gli impiegati che hanno riportato giudizio
complessivo di ottimo nell’ultimo anno puo’ essere concesso, su
proposta motivata del Consiglio di amministrazione, l’aumento
periodico di stipendio con anticipazione di un anno del periodo
prescritto per conseguirlo.
L’impiegato puo’ fruire nella qualifica rivestita una sola volta
del beneficio previsto dal precedente comma: il numero degli
impiegati ai quali puo’ essere attribuito il predetto beneficio non
puo’ superare, per ciascuna qualifica, il venti per cento dei
relativi posti di organico.
Alla cessazione dal servizio l’impiegato ha diritto al trattamento
di quiescenza e di previdenza nei limiti e con le modalita’ previsti
dalla legge.
La cessione, il sequestro o il pignoramento del trattamento
economico spettante all’impiegato, in servizio o in quiescenza,
possono aver luogo solo nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi
in materia e non possono superare l’aliquota di un quinto dello
stipendio.
Le leggi stabiliscono, altresi’, le forme e i limiti
dell’assistenza prestata dallo Stato ai propri impiegati anche nella
posizione di quiescenza, nonche’ le provvidenze necessarie per
assicurare agli stessi la disponibilita’ della casa.
Lo Stato provvede alla, formazione professionale degli impiegati in
prova nonche’ all’aggiornamento ed al perfezionamento di quelli in
carriera mediante appositi corsi organizzati dall’Amministrazione e
fornisce le riviste e le altre pubblicazioni all’uopo necessarie.
Art. 34.
(Diritti derivanti da invenzione industriale)

I diritti derivanti dall’invenzione industriale fatta
nell’esecuzione del rapporto d’impiego, in cui l’attivita’ inventiva
e’ prevista come oggetto del rapporto ed a tale scopo retribuita
appartengono allo Stato salvo il diritto spettante all’inventore di
esserne riconosciuto autore.
Se non e’ prevista la retribuzione spetta all’inventore anche un
equo premio, per la determinazione del quale si tiene conto della
importanza dell’invenzione.
Qualora non ricorrano le condizioni previste nel comma precedente e
si tratti di invenzione industriale che rientra nel campo di
attivita’ dell’amministrazione a cui e’ addetto l’inventore,
l’amministrazione stessa ha il diritto di prelazione per l’uso
esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del
brevetto nonche’ per la facolta’ di chiedere od acquistare per la
medesima invenzione brevetti all’estero, verso corresponsione del
canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma
corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti
dall’amministrazione per pervenire all’invenzione.
L’amministrazione puo’ esercitare il diritto di prelazione entro
tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto.
I rapporti costituiti con l’esercizio della prelazione si risolvono
di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il
corrispettivo dovuto.
Il premio, il canone od il prezzo e le rispettive modalita’ di
corresponsione sono stabilite con decreto del ministro competente.
Agli effetti dei commi precedenti si considera fatta durante
l’esecuzione del rapporto di impiego l’invenzione industriale per la
quale sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando
l’inventore ha lasciato l’amministrazione nel cui campo di attivita’
l’invenzione stessa rientra.
Art. 35.
(Riposo settimanale)

L’impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di
regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli
altri giorni riconosciuti festivi.
Qualora per esigenze dell’amministrazione l’impiegato debba
prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo egli ha diritto
di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito
dall’amministrazione.
Per i servizi speciali l’amministrazione puo’ disporre che siano
eseguiti turni di servizio anche nei giorni festivi diversi dalla
domenica, salvo il diritto dell’impiegato ai compensi stabiliti per
il lavoro straordinario nella misura prevista, per i giorni festivi.
Art. 36.
(Congedo ordinario)

L’impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo
ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo
continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Egli puo’
chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che
non eccedano nel complesso la durata di un mese.
Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.
L’impiegato non puo’ rinunciare al congedo.
Il godimento del congedo entro l’anno puo’ essere rinviato o
interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso
l’impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre
dell’anno successivo.
Art. 37.
(Congedo straordinario)

All’impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi
per gravi motivi congedi straordinari.
Il congedo straordinario compete di diritto quando l’impiegato
debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di
mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle
cure richieste dallo stato di invalidita’. Nel caso di matrimonio
l’impiegato ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario.
In ogni caso il congedo straordinario non puo’ superare
complessivamente nel corso dell’anno la durata di due mesi.
Il congedo straordinario e’ concesso, in base a motivato rapporto
del capo dell’ufficio, dall’organo competente secondo gli ordinamenti
particolari delle singole amministrazioni.
Art. 38.
(Congedo straordinario per richiamo alle armi)

L’impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o
per altre esigenze di carattere temporaneo e’ considerato in congedo
straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo
massimo di due mesi.
Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le
disposizioni delle leggi speciali.
Art. 39.
(Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario)

L’impiegato che ha usufruito del congedo straordinario previsto
dagli articoli precedenti conserva il diritto al congedo ordinario.
Art. 40.
(Trattamento economico durante il congedo)

Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di
congedo straordinario spettano all’impiegato tutti gli assegni,
escluse le indennita’ per servizi e funzioni di carattere speciale o
per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di
congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un
quinto.
All’impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono
corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia
provvisto, nonche’ l’eventuale eccedenza degli assegni per carichi di
famiglia su quelli che risultano dovuti dall’amministrazione
militare.
I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri
effetti.
Art. 41.
(Congedo straordinario per gravidanza e puerperio)

All’impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si
applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa ha
diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennita’ per
servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro
straordinario.
Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi
delle norme richiamate nel precedente comma, l’impiegata ha diritto
di astenersi dal lavoro, essa considerata in, congedo straordinario
per maternita’.
Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica la
disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 40.
TITOLO III
RAPPORTI INFORMATIVI
ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI – GRAVAMI – DOCUMENTI

CAPO I
Rapporto informativo – Organi competenti

                          Art. 42.
        (Rapporto informativo e giudizio complessivo)

Per ogni impiegato con qualifica inferiore a direttore generale
deve essere redatto entro il mese di gennaio di ciascun anno un
rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di
“ottimo”, “distinto”, “buono”, “mediocre”, “insufficiente”.
Il giudizio complessivo deve essere motivato.
All’impiegato al quale, nell’anno cui si riferisce il rapporto
informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu’ grave
della censura non puo’ essere attribuito un giudizio complessivo
superiore a “buono”.
Art. 43.
(Rapporto informativo per l’impiegato della carriera direttiva)

Il rapporto informativo per l’impiegato della carriera direttiva
deve essere redatto in base ai seguenti elementi: doti intellettuali
e di cultura; qualita’ morali e di carattere; preparazione e
capacita’ professionale; natura specifica delle attribuzioni;
qualita’ delle prestazioni di servizio e rendimento; capacita’
organizzativa, ed attitudine ad esercitare funzioni di maggiore
responsabilita’; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori.
Nel rapporto stesso deve essere tenuto, altresi’, conto della
eventuale attivita’ scientifica, nonche’ di ogni altro elemento che
possa concorrere a meglio delineare la personalita’ dell’impiegato.
Art. 44.
(Rapporto informativo per l’impiegato della carriera di concetto)

Per il rapporto informativo dell’impiegato della carriera di
concetto si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal primo
comma dell’art. 43 in relazione alle diverse funzioni svolte e
relative responsabilita’.
Art. 45.
(Rapporto informativo per l’impiegato della carriera esecutiva)

Il rapporto informativo per l’impiegato della carriera esecutiva
deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualita’ morali e
di carattere; capacita’ professionale; mansioni disimpegnate e
rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e
fuori.
Art. 46.
(Rapporto informativo per l’impiegato della carriera ausiliaria)

Il rapporto informativo per l’impiegato della carriera ausiliaria
deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualita’ morali e
di carattere; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al
servizio; comportamento in servizio e fuori.
Art. 47.
(Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale
della carriera direttiva dell’amministrazione centrale)

Il rapporto informativo di cui all’art. 43 e’ compilato:
a) per gli impiegati con qualifiche di ispettore generale e di
direttore di divisione, dal direttore generale. Il giudizio
complessivo e’ espresso dal Consiglio di amministrazione;
b) per gli impiegati con qualifica di direttore di sezione, dal
direttore di divisione. Il rapporto e’ vistato dal direttore generale
il quale lo trasmette con le proprie osservazioni al Consiglio di
amministrazione per il giudizio di cui alla lettera d);
c) per gli impiegati con qualifica inferiore a direttore di
sezione, dal direttore di divisione; il giudizio complessivo e’
espresso dal direttore generale.
Art. 48.
(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il
personale delle carriere direttive presso l’amministrazione
periferica)

Salvo diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle
singole amministrazioni, il rapporto informativo per l’impiegato
appartenente a carriera direttiva in servizio presso
l’amministrazione periferica e’ compilato dal capo dell’ufficio
periferico cui l’impiegato appartiene. Il capo dell’ufficio predetto
esprime anche il giudizio complessivo per l’impiegato con qualifica
inferiore a direttore di sezione.
Per l’impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione
il giudizio complessivo e’ dato dal Consiglio di amministrazione.
Per l’impiegato preposto alla direzione di un ufficio periferico
con circoscrizione provinciale o superiore il rapporto informativo e’
compilato dal capo del personale dell’amministrazione centrale; il
giudizio complessivo e’ espresso dal Consiglio di amministrazione.
Art. 49.
(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il
personale delle carriere di concetto)

Il rapporto informativo di cui all’art. 44 e’ compilato:
a) per l’impiegato con qualifica non inferiore a segretario
principale, dal direttore di divisione. Il giudizio complessivo e’
espresso dal direttore generale;
b) per l’impiegato con qualifica inferiore a segretario
principale, dal direttore di sezione. Il giudizio complessivo e’
espresso dal direttore di divisione.
Art. 50.
(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il
personale della carriera di concetto in servizio presso
l’amministrazione periferica)

Salvo diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle
singole amministrazioni, il rapporto informativo per l’impiegato
appartenente a carriera di concetto in servizio presso
l’amministrazione periferica, e’ compilato:
a) per l’impiegato con qualifica non inferiore a segretario
principale dal direttore della divisione o del reparto dal quale
dipende. Il giudizio complessivo e’ espresso dal capo dell’ufficio
periferico che secondo l’ordinamento dell’amministrazione periferica
e’ preposto al ramo dell’amministrazione cui gli impiegati stessi
appartengono; qualora il capo dell’ufficio periferico sia lo stesso
direttore della divisione o del reparto, il giudizio complessivo e’
espresso dal direttore generale o in mancanza dal capo del servizio
che amministra il personale;
b) per l’impiegato con qualifica inferiore a segretario
principale dal direttore della sezione. Il giudizio complessivo e’
espresso dal direttore della divisione o del reparto.
Art. 51.
(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il
personale delle carriere esecutive)

Il rapporto informativo per l’impiegato appartenente a carriera
esecutiva in servizio presso una sezione o ufficio equiparato
dell’amministrazione centrale, e’ compilato dal direttore della
sezione o dell’ufficio. Il giudizio complessivo e’ espresso dal
competente direttore di divisione.
Il rapporto informativo per l’impiegato che presti servizio in
uffici di copia o di archivio costituiti presso una direzione
generale o un ufficio centrale, e’ compilato da un direttore di
sezione designato dal competente direttore generale o capo
dell’ufficio centrale; il giudizio complessivo e’ espresso da un
direttore di divisione egualmente designato.
Salve le diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle
singole amministrazioni, il rapporto informativo per l’impiegato
appartenente a carriera, esecutiva che presti servizio in uffici di
copia o di archivio costituiti presso gli uffici periferici e’
compilato da un direttore di sezione designato dal capo dell’ufficio
periferico; il giudizio complessivo e’ espresso da un direttore di
divisione o di reparto egualmente designato. Per l’impiegato in
servizio presso una sezione od ufficio equiparato, il rapporto e’
compilato dal direttore della sezione o dell’ufficio; il giudizio
complessivo e’ espresso dal direttore di divisione o del reparto.
Art. 52.
(Organi compenti alla compilazione del rapporto informativo per il
personale delle carriere ausiliarie)

Il rapporto informativo per l’impiegato appartenente a carriera
ausiliaria e’ compilato dal direttore della sezione. Il giudizio
complessivo e’ espresso dal direttore della divisione o del reparto.
Rimangono salve le diverse disposizioni dei regolamenti particolari
delle singole amministrazioni per il personale che presta servizio
presso uffici periferici.
Art. 53.
(Impossibilita’ di compilazione del rapporto informativo.
Compilazione del rapporto per il personale comandato e fuori ruolo)

Qualora per uno o piu’ anni non sia stata possibile la compilazione
del rapporto informativo da parte degli organi competenti, il
giudizio complessivo e’ formulato dal Consiglio di amministrazione,
valutati gli elementi in possesso dell’amministrazione.
Il rapporto informativo relativo all’impiegato che alla fine
dell’anno si trova in servizio nella posizione di comandato o fuori
ruolo presso altra amministrazione dello Stato e’ compilato dagli
organi di questa.
Nel caso che il servizio prestato nelle suindicate posizioni sia di
durata inferiore all’anno, l’amministrazione anzidetta provvede alla
compilazione del rapporto sulla base anche degli elementi di giudizio
forniti dall’amministrazione presso cui l’impiegato ha prestato
servizio nel precedente periodo dell’anno.
Per l’impiegato in servizio presso amministrazioni diverse da
quelle statali, il rapporto informativo e’ compilato
dall’amministrazione di appartenenza tenendo conto anche degli
elementi di giudizio forniti dalla amministrazione presso cui
l’impiegato presta servizio.
In tutte le ipotesi previste nei precedenti commi resta ferma la
competenza dell’amministrazione cui appartiene l’impiegato ad
esprimere il giudizio complessivo.
CAPO II
Gravami

                          Art. 54.
    (Ricorso gerarchico avverso il giudizio complessivo)

Il giudizio complessivo e’ comunicato su apposito modulo
all’impiegato che vi appone la data di comunicazione e la firma.
Qualora ne faccia richiesta, l’impiegato ha diritto di prendere
visione del rapporto informativo.
Entro trenta giorni dalla comunicazione l’impiegato puo’ ricorrere
al Consiglio di amministrazione, con facolta’ di inoltrare il ricorso
in piego chiuso. Il Consiglio, sentiti l’ufficio del personale e
l’organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio
definitivo.
La deliberazione del Consiglio di amministrazione e’ provvedimenti
definitivo.
CAPO III
Documenti – Ruoli di anzianita’

                          Art. 55. 

(Fascicolo personale, stato matricolare e ruoli di anzianita’)

Per ogni impiegato sono tenuti, presso l’Ufficio del personale
dell’amministrazione centrale, un fascicolo personale ed uno stato
matricolare.
Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti che possono
interessare la carriera. Questi devono essere registrati, numerati e
classificati senza discontinuita’.
Nello stato matricolare devono essere indicati: i servizi di ruolo
e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad
altri enti pubblici; i provvedimenti relativi alla nomina, allo
stato, alla carriera e al trattamento economico, i decreti di
riscatto dei servizi non di ruolo e le decisioni giurisdizionali
sugli atti predetti.
Nello stato matricolare devono essere inoltre annotati tutti gli
atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di
valutazione per le promozioni. Deve altresi’ essere indicato lo stato
di famiglia con le relative variazioni che l’impiegato ha l’obbligo
di comunicare all’ufficio.
Ciascuna amministrazione deve pubblicare a stampa, nel mese di
marzo di ogni anno, ruoli di anzianita’ dei propri dipendenti,
secondo la situazione al primo gennaio, dandone avviso nel proprio
bollettino ufficiale.
Il ruolo di anzianita’ e’ diviso in quadri, secondo le carriere e
le qualifiche previste dal presente decreto, ed indica, per ciascun
impiegato, anche il numero di iscrizione nell’albo dei dipendenti
civili dello Stato, ai sensi dell’art. 152.
Nel termine di trenta giorni dalla ricezione da parte dei singoli
uffici del bollettino ufficiale nel quale e’ stato pubblicato
l’avviso di cui al quinto comma del presente articolo gli impiegati
possono ricorrere al ministro per ottenere la rettifica della loro
posizione di ruolo o di anzianita’.
TITOLO IV
COMANDO E COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

CAPO I
Comando

                          Art. 56.
           (Comando presso altra amministrazione)

L’impiegato puo’ essere comandato a prestare servizio presso altra
amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli
sottoposti alla vigilanza dell’amministrazione cui l’impiegato stesso
appartiene.
Il comando e’ disposto, per tempo determinato e in via eccezionale,
per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una
speciale competenza.
Al comando si provvede con decreto dei ministri competenti di
concerto con il ministro per il Tesoro, sentiti l’impiegato ed il
Consiglio di amministrazione.
Per l’impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale,
si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri
competenti di concerto con quello per il Tesoro.
E’ vietata l’assegnazione anche temporanea di impiegati ad uffici
diversi da quelli per i quali sono istituiti i ruoli cui essi
appartengono.
Art. 57.
(Trattamento del personale comandato e carico della spesa)

L’impiegato in posizione di comando e’ ammesso agli scrutini ed
agli esami per la promozione alla qualifica superiore in base alle
normali disposizioni sull’avanzamento in carriera.
Alle promozioni ed agli aumenti periodici di stipendio provvede
l’amministrazione cui l’impiegato appartiene.
Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a
proprio carico l’amministrazione o l’ente pubblico presso cui detto
personale va a prestare servizio. Per il personale comandato presso
un ente pubblico questo e’ altresi’ tenuto a versare
all’amministrazione statale cui il personale stesso appartiene
l’importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico
previsti dalla legge.
Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando e gli
stipendi che l’amministrazione statale di appartenenza avrebbe dovuto
corrispondere sono computati agli effetti del trattamento di
quiescenza e di previdenza.
CAPO II
Collocamento fuori ruolo

                          Art. 58.
                (Presupposti e procedimento)

Il collocamento fuori ruolo puo’ essere disposto per il disimpegno
di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli
interessi dell’amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei
compiti istituzionali dell’amministrazione stessa.
L’impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica
del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo
stesso e’ lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato
fuori ruolo.
Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri
competenti di concerto con il ministro per il Tesoro, sentiti
l’impiegato ed il Consiglio di amministrazione.
Al collocamento fuori ruolo dell’impiegato con qualifica non
inferiore a direttore generale si provvede in conformita’ al quarto
comma dell’art. 56.
I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori
ruolo, sono determinati col regolamento.
Art. 59.
(Promozione del personale fuori ruolo)

All’impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell’art.
57.
L’impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione
rientra in organico andando ad occupare, secondo l’ordine della
graduatoria dei promossi, un posto di ruolo.
Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione
permanga la, possibilita’ di collocamento fuori ruolo, il decreto
ministeriale di promozione puo’ disporre il collocamento fuori ruolo
anche nella nuova qualifica.
TITOLO V
INCOMPATIBILITA’ E CUMULO DI IMPIEGHI

CAPO I
Incompatibilita’

                          Art. 60. 
                 (Casi di incompatibilita') 

L’impiegato non puo’ esercitare il commercio, l’industria, ne’
alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o
accettare cariche in societa’ costituite a fine di lucro, tranne che
si tratti di cariche in societa’ o enti per le quali la nomina e’
riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del
ministro competente.
Art. 61.
(Limiti dell’incompatibilita’)

Il divieto di cui all’articolo precedente non si applica nei casi
di societa’ cooperative fra impiegati dello Stato.
L’impiegato puo’ essere prescelto come perito od arbitro previa’
autorizzazione del ministro o del capo di ufficio da lui delegato.
Art. 62.
(Partecipazione all’amministrazione di enti e societa’)

Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con
deliberazione del Consiglio dei ministri, l’impiegato puo’
partecipare all’amministrazione o far parte di collegi sindacali in
societa’ o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca,
in quelli che siano concessionari dell’amministrazione di cui
l’impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.
Art. 63.
(Provvedimenti per casi d’incompatibilita’)

L’impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli articoli 60 e
62 viene diffidato dal ministro o dal direttore generale competente,
a cessare dalla situazione di incompatibilita’.
La circostanza che l’impiegato abbia obbedito alla diffida non
preclude l’eventuale azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la
incompatibilita’ sia cessata, l’impiegato decade dallo impiego.
La decadenza e’ dichiarata con decreto del ministro competente,
sentito il Consiglio di amministrazione.
Art. 64.
(Denuncia dei casi d’incompatibilita’)

Il capo del servizio e’ tenuto a denunciare al ministro o
all’impiegato da questi delegato i casi di incompatibilita’ dei quali
sia venuto comunque a conoscenza.
CAPO II
(Cumulo di impieghi)

                          Art. 65.
          (Divieto di cumulo di impieghi pubblici)

Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni
stabilite da leggi speciali.
I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici
sono tenuti, sotto la loro personale responsabilita’, a riferire al
ministro competente, il quale ne da’ notizia alla Corte dei conti, i
casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale.
L’assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente
il cumulo importa di diritto la cessazione dall’impiego precedente,
salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente
spettante, ai sensi dell’art. 125, alla data di assunzione del nuovo
impiego.
TITOLO VI
ASPETTATIVA E DISPONIBILITA’

CAPO I
Aspettativa

                          Art. 66.
                  (Cause dell'aspettativa)

L’impiegato puo’ essere collocato in aspettativa per servizio
militare, per infermita’ o per motivi di famiglia.
Il collocamento in aspettativa, e’ disposto, su domanda
dell’impiegato, dall’organo cui tale competenza e’ attribuita dagli
ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Puo’ anche
essere disposto d’ufficio, per servizio militare o per infermita’; in
tale caso l’impiegato puo’ chiedere di usufruire dei congedi prima di
essere collocato in aspettativa.
Non puo’ in alcun caso disporsi del posto dell’impiegato collocato
in aspettativa.
Art. 67.
(Aspettativa per servizio militare)

L’impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva
o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento
volontario e’ collocato in aspettativa per servizio militare, senza
assegni.
L’impiegato richiamato alle armi in tempo di pace e’ collocato in
aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo;
per il tempo eccedente tale periodo compete all’impiegato richiamato
lo stipendio piu’ favorevole tra quello civile e quello militare,
oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.
Il tempo trascorso in aspettativa e’ computato per intero ai fini
della progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Art. 68.
(Aspettativa per infermita’ – Equo indennizzo per perdita della
integrita’ fisica dipendente da causa di servizio)

L’aspettativa per infermita’ e’ disposta, d’ufficio o a domanda,
quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto
dall’amministrazione, l’esistenza di una malattia, che impedisca
temporaneamente la regolare prestazioni del servizio.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia
dell’impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa
relativa.
L’aspettativa per infermita’ ha termine col cessare della causa per
la quale fu disposta; essa non puo’ protrarsi per piu’ di diciotto
mesi.
L’amministrazione puo’, in ogni momento, procedere agli opportuni
accertamenti sanitari.
Durante l’aspettativa l’impiegato ha diritto all’intero stipendio
per i primi dodici mesi ed alla meta’, di esso per il restante
periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di
famiglia.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermita’ e’ computato per
intero ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione
degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza
e previdenza.
Qualora l’infermita’ che e’ motivo dell’aspettativa sia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per
tutto il periodo dell’aspettativa il diritto dell’impiegato a tutti
gli assegni escluse le indennita’ per prestazioni di lavoro
straordinario.
Per l’infermita’ riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono
altresi’, a carico dell’amministrazione le spese di cura, comprese
quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonche’ un
equo indennizzo per la perdita della integrita’ fisica eventualmente
subita dall’impiegato.
Avverso le deliberazioni del Collegio medico e delle Commissioni
mediche ospedaliere, di cui ai regi decreti 5 novembre 1895, n. 603 e
15 aprile 1928, n. 1029, adottate nei procedimenti di accertamento
della dipendenza dell’infermita’ da causa di servizio e di
determinazione dell’equo indennizzo, previsti dal presente articolo,
gli impiegati possono esperire le impugnative stabilite dai decreti
sopracitati.
Art. 69.
(Aspettativa per motivi di famiglia)

L’impiegato che aspira ad ottenere l’aspettativa per motivi di
famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.
L’amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha
facolta’, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di
respingere la domanda, di ritardarne l’accoglimento e di ridurre la
durata della aspettativa richiesta.
L’aspettativa puo’ in qualunque momento essere revocata per ragioni
di servizio.
Il periodo di aspettativa non puo’ eccedere la durata di un anno.
L’impiegato non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e’
computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione
degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza
e previdenza.
L’impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto
di anzianita’ che gli spetta, dedotto il tempo passato in
aspettativa.
Art. 70.
(Cumulo di aspettative)

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli
effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto
dall’art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio
attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di
salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite
massimo di durata previsto dal terzo comma dell’art. 68, quando tra
essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre
mesi.
La durata complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia e per
infermita’ non puo’ superare in ogni caso due anni e mezzo in un
quinquennio.
Per motivi di particolare gravita’ il Consiglio di amministrazione
puo’ consentire all’impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti
dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di
aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.
Art. 71.
(Dispensa dal servizio per infermita’)

Scaduto il periodo massimo previsto per l’aspettativa per
infermita’ dall’articolo 68 o dall’articolo 70, l’impiegato che
risulti non idoneo per infermita’ a riprendere servizio e’ dispensato
ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti
attinenti alla sua qualifica.
Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli
articoli 129 e 130.
CAPO II
Disponibilita’

                          Art. 72.
                        (Presupposti)

L’impiegato e’ collocato in disponibilita’, per soppressione di
ufficio o per riduzione di ruoli organici, qualora non si possa far
luogo alla utilizzazione presso altra amministrazione statale.
Nei casi in cui occorre procedere al collocamento in
disponibilita’, il Consiglio di amministrazione designa, in relazione
alle varie qualifiche, gli impiegati da porre in tale posizione,
tenendo conto dei precedenti di carriera e delle eventuali richieste
degli interessati.
Se il collocamento in disponibilita’ e’ deliberato nei confronti di
un impiegato che si trovi in aspettativa per infermita’ o per motivi
di famiglia, l’aspettativa cessa di diritto alla data del
collocamento in disponibilita’.
Art. 73.
(Trattamento economico)

L’impiegato in disponibilita’ e’ esonerato dal prestare servizio.
Allo stesso competono lo stipendio e gli assegni per carichi di
famiglia con esclusione delle indennita’ o compensi per servizi e
funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro
straordinario.
Art. 74.
(Trasferimento ad altre amministrazioni)

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri l’impiegato
collocato in disponibilita’ puo’ essere trasferito, anche a domanda,
ad un posto vacante nei ruoli di altra amministrazione, sentiti i
rispettivi Consigli di amministrazione.
Il trasferimento puo’ essere effettuato solo a carriere e
qualifiche corrispondenti a quelle dell’impiegato collocato in
disponibilita’. Il trasferimento ad altra carriera o ad altra
qualifica puo’ essere disposto soltanto con il consenso
dell’impiegato.
Il trasferimento non e’ consentito nei ruoli nei quali si abbiano
gia’ impiegati in disponibilita’ che possano essere richiamati in
servizio ai sensi dell’art. 75. In ogni caso l’impiegato conserva
anzianita’ ed il trattamento economico di cui godeva, eventualmente,
a titolo di assegno personale; nel nuovo ruolo e’ collocato dopo gli
impiegati del suo grado gia’ appartenenti ad esso.
Art. 75.
(Richiamo in servizio)

L’impiegato in disponibilita’ e’ richiamato in servizio, sentito il
Consiglio di amministrazione, quando entro due anni dalla data del
collocamento in tale posizione abbia luogo una vacanza nella medesima
qualifica del suo ruolo.
L’impiegato riassunto in servizio prende posto nel ruolo in cui e’
richiamato con l’anzianita’ che aveva alla data del collocamento in
disponibilita’ e con lo stipendio inerente.
Art. 76.
(Servizio temporaneo presso altra amministrazione)

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i ministri competenti, l’impiegato in disponibilita’ puo’ essere
destinato a prestare servizio temporaneo presso altra amministrazione
con funzioni adeguate alla sua qualifica.
In questo caso egli percepisce tutti gli assegni inerenti alla sua
qualifica.
Ove per il servizio temporaneo l’impiegato sia destinato a sede
diversa da quella cui era assegnato gli compete il trattamento di
missione secondo le norme vigenti.
Alla spesa provvede direttamente ed a proprio carico
l’amministrazione presso cui l’impiegato e’ destinato a prestare
servizio temporaneo.
Il tempo trascorso in servizio temporaneo e’ valutato a tutti gli
effetti nel caso di trasferimento ad altra amministrazione o di
richiamo in servizio ai sensi dei precedenti articoli 74 e 75.
Art. 77.
(Dispensa dal servizio)

L’impiegato in disponibilita’ e’ collocato a riposo ed ammesso al
trattamento di quiescenza e previdenza cui abbia diritto ove, allo
scadere di due anni dal collocamento in disponibilita’, non sia stato
richiamato in servizio ai sensi dell’art. 75 o trasferito ad altra
amministrazione ai sensi dell’art. 74.
Egli e’ altresi’ collocato a riposo ed ammesso al trattamento di
quiescenza e previdenza cui abbia diritto qualora non riassuma
servizio nel posto cui sia stato richiamato o rifiuti di assumere
servizio nel posto cui sia stato trasferito od al quale sia stato
destinato in servizio temporaneo ai sensi dell’art. 76.
La destinazione a servizio temporaneo sospende il decorso del
termine di due anni stabilito dal primo comma del presente articolo.
TITOLO VII
DISCIPLINA

CAPO I
Infrazioni e sanzioni disciplinari

                          Art. 78.
                         (Sanzioni)

L’impiegato che viola i suoi doveri e’ soggetto alle seguenti
sanzioni disciplinari:
1) la censura;
2) la riduzione dello stipendio;
3) la sospensione dalla qualifica;
4) la destituzione.
Per l’impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si
applica l’art. 123.
Art. 79.
(Censura)

La censura e’ una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed e’
inflitta per lievi trasgressioni.
Art. 80.
(Riduzione dello stipendio)

La riduzione dello stipendio non puo’ essere inferiore ad un decimo
ne’ superiore ad un quinto d’una mensilita’ di stipendio e non puo’
avere durata superiore a sei mesi.
La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno
nell’aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui
verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.
La riduzione dello stipendio e’ inflitta:
a) per grave negligenza in servizio;
b) per irregolarita’ nell’ordine di trattazione degli affari;
c) per inosservanza dei doveri di ufficio;
d) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i
dipendenti ed il pubblico;
e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
f) per violazione del segreto di ufficio.
Art. 81.
(Sospensione dalla qualifica)

La sospensione dalla qualifica consiste nell’allontanamento dal
servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e
non piu’ di sei mesi.
La sospensione e’ inflitta:
a) nei casi previsti dall’articolo precedente qualora le
infrazioni abbiano carattere di particolare gravita’;
b) per denigrazione dell’Amministrazione o dei superiori;
c) per uso dell’impiego ai fini di interessi personali;
d) per violazione dei segreto di ufficio che abbia prodotto grave
danno;
e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella
regolarita’ o nella continuita’ del servizio e per volontario
abbandono del servizio, salvo restando quanto e’ disposto dall’art. 4
della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli
interessi collettivi ed individuali degli impiegati;
f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.
Art. 82.
(Assegno alimentare)

All’impiegato sospeso e’ concesso un assegno alimentare in misura
non superiore alla meta’ dello stipendio, oltre gli assegni per
carichi di famiglia.
Art. 83.
(Effetti della sospensione dalla qualifica)

L’impiegato al quale e’ inflitta la sospensione non puo’ essere
promosso se non siano decorsi due anni dalla data dell’infrazione e
subisce un ritardo di due anni nell’aumento periodico dello
stipendio; tale ritardo e’ portato a tre anni se la sospensione dalla
qualifica e’ superiore a tre mesi.
Il tempo durante il quale l’impiegato sia stato sospeso dalla
qualifica con privazione dello stipendio deve essere dedotto dal
computo della anzianita’.
Art. 84.
(Destituzione)

La destituzione e’ inflitta:
a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell’onore e del
senso morale;
b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedelta’
dell’impiegato;
c) per grave abuso di autorita’ o di fiducia;
d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato
grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici od a privati;
e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute
in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da
impiegati dipendenti;
f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in
relazione ad affari trattati dall’impiegato per ragioni d’ufficio;
g) per gravi atti d’insubordinazione commessi pubblicamente o per
eccitamento all’insubordinazione;
h) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell’articolo
81.
Art. 85.
(Destituzione di diritto)

L’impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento
disciplinare:
a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la
personalita’ dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del
titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitti di
peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro
la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498
del Codice penale, per delitti contro la moralita’ pubblica, ed il
buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533,
531, 535, 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina,
estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione
indebita;
b) per condanna, passata in giudicato, che importi la
interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero la applicazione di
una misura di sicurezza detentiva o della liberta’ vigilata.
Salvo quanto previsto nell’art. 123, comma terzo, nei casi
contemplati dall’art. 84 e dal presente articolo il trattamento di
quiescenza e previdenza e’ regolato dalle disposizioni vigenti in
materia.
Art. 86.
(Recidiva)

All’impiegato che incorre in una infrazione disciplinare dopo
essere stato punito per una infrazione della stessa specie puo’
essere inflitta la sanzione piu’ grave di quella prevista per
l’infrazione stessa.
Art. 87.
(Riabilitazione)

Trascorsi due anni dalla data dell’atto con cui fu inflitta la
sanzione disciplinare e sempre che l’impiegato abbia riportato nei
due anni la qualifica di “ottimo”, possono essere resi nulli gli
effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresi’
essere modificati i giudizi complessivi riportati dall’impiegato dopo
la sanzione ed in conseguenza di questa.
Il provvedimento e’ adottato con decreto ministeriale, sentiti il
Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina.
Art. 88.
(Reintegrazione dell’impiegato assolto in sede di giudizio penale di
revisione)

L’impiegato destituito ai sensi dell’art. 85 e successivamente
assolto nel giudizio penale di revisione con Codice di procedura
penale, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in
soprannumero salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di
assoluzione, e con la medesima qualifica ed anzianita’ che aveva allo
atto della destituzione.
Se durante il periodo della destituzione l’impiegato non ha potuto
partecipare ad esami di promozione, partecipa alla prima sessione
successiva, alla riammissione in servizio; in tal caso si applicano
le disposizioni dell’art. 94 e la promozione viene conferita anche in
soprannumero, salvo riassorbimento.
Se durante il periodo della destituzione si siano svolti scrutini
di promozione, si procede ai sensi dell’art. 95 e la promozione
eventuale e’ conferita ai sensi del comma precedente di questo
articolo.
All’impiegato assolto in seguito a giudizio di revisione spettano,
per il periodo di destituzione, tutti gli assegni non percepiti,
escluse le indennita’ o compensi per servizi e funzioni di carattere
speciale o per prestazioni di carattere straordinario qualunque sia
la durata della destituzione stessa; detto periodo e’ altresi’ utile
ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
L’impiegato, gia’ destituito ed assolto in sede di revisione, puo’
entro sessanta giorni dalla riammissione in servizio, chiedere di
essere collocato a riposo con trattamento di quiescenza e previdenza
spettantegli ai sensi del successivo art. 125.
Art. 89.
(Reintegrazione dell’impiegato prosciolto in sede di revisione del
procedimento disciplinare)

Le disposizioni dell’art. 88 si applicano all’impiegato destituito
a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo, terzo e
quarto comma dello stesso articolo all’impiegato punito con sanzione
superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del
procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni
addebito.
Il comma precedente e’ applicabile anche nei casi di annullamento
del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo
procedimento.
Art. 90.
(Premorienza dell’impiegato alla sentenza di assoluzione in sede di
revisione)

Se l’impiegato decede prima della sentenza di assoluzione in sede
di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni
addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la
vedova ed i figli minorenni hanno diritto a tutti gli assegni non
percepiti durante il periodo di sospensione o di destituzione,
escluse le indennita’ o compensi per servizi e funzioni di carattere
speciale o per prestazioni di carattere straordinario, in relazione
alla qualifica rivestita dall’impiegato al momento della sospensione
o della destituzione, nonche’ agli aumenti periodici di stipendio
successivamente maturati fino alla data in cui l’impiegato stesso
avrebbe raggiunto i limiti massimi di eta’ e di servizio per la
permanenza nell’impiego o fino a quella del decesso, se anteriore.
CAPO II
Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.

                          Art. 91.
            (Sospensione cautelare obbligatoria)

L’impiegato sottoposto a procedimento penale puo’ essere, quando la
natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con
decreto del ministro; ove sia, stato emesso mandato od ordine di
cattura, l’impiegato deve essere immediatamente sospeso dal servizio
con provvedimento del capo dell’ufficio.
Il capo dell’ufficio che ha notizia dell’emissione di un mandato o
ordine di comparizione o della convalida del fermo, nei confronti
d’un impiegato da lui dipendente, deve riferirne immediatamente
all’ufficio del personale del ministero.
Art. 92.
(Sospensione cautelare facoltativa)

Il ministro puo’, per gravi motivi, ordinare la sospensione
dell’impiegato dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato
il procedimento disciplinare.
La sospensione disposta prima, dell’inizio del procedimento
disciplinare e’ revocata, e l’impiegato ha diritto alla riammissione
in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti,
escluse le indennita’ o compensi per servizi e funzioni di carattere
speciale o per prestazioni di carattere straordinario, se la
contestazione degli addebiti, ai sensi del secondo comma
dell’articolo 103, non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in
cui e’ stato comunicato all’impiegato, nelle forme dell’art. 104, il
provvedimento di sospensione.
All’impiegato sospeso ai sensi del precedente e del presente
articolo si applicano, le disposizioni dell’articolo 82.
Art. 93.
(Esclusione dagli esami e dagli scrutini)

L’impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e’ escluso
dagli esami o dagli scrutini di promozione.
Quando l’impiegato e’ stato deferito al giudizio della Commissione
di disciplina, il ministro, anche se non ha disposto la sospensione
cautelare, puo’, sentito il Consiglio d’amministrazione, escludere
l’impiegato dall’esame o dallo scrutinio.
Art. 94.
(Ammissione agli esami dell’impiegato prosciolto da addebiti
disciplinari)

L’impiegato escluso dall’esame che sia stato prosciolto da ogni
addebito disciplinare o punito con la censura e’ ammesso al primo
esame successivo e, qualora riporti una, votazione in virtu’ della
quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell’esame originario, e’
collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione
stessa, ed e’ promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento,
con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze
gia’ maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita
la promozione in base al detto esame.
L’impiegato ammesso all’esame di cui al precedente comma, qualora
non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere
promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore
all’ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto
nella graduatoria nella quale puo’ trovare utile collocazione ed e’
promosso con la medesima anzianita’ degli altri impiegati compresi
nella graduatoria in cui e’ collocato.
Art. 95.
(Ammissione agli scrutini dell’impiegato prosciolto da addebiti
disciplinari)

L’impiegato escluso dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli
addebiti dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda
con l’irrogazione della censura, e’ scrutinato per la promozione.
Se il Consiglio di amministrazione delibera che l’impiegato
scrutinato sia maggiormente meritevole almeno dell’ultimo promosso
con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando
il posto che deve occupare in graduatoria.
La promozione e’ conferita, anche in soprannumero salvo
riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni
disposte in base allo scrutinio originario.
Se durante il periodo di esclusione si siano svolti piu’ scrutini
di promozione ai quali l’impiegato avrebbe potuto essere sottoposto,
il Consiglio d’amministrazione deve valutare l’impiegato per ciascuno
dei successivi scrutini e stabilire in quale di questi avrebbe potuto
essere promosso. La data di decorrenza della promozione e’ quella
dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio del Consiglio
d’amministrazione, si sarebbe dovuta conferire la promozione.
Art. 96.
(Computo della sospensione cautelare)

Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta
all’impiegato la sospensione dalla qualifica, il periodo di
sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.
Se la sospensione dalla qualifica viene inflitta per durata
inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una
sanzione minore o se il procedimento si conclude con il
proscioglimento dell’impiegato, debbono essere corrisposti
all’impiegato tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennita’
o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per
prestazioni di carattere straordinario, per il tempo eccedente la
durata della punizione o per effetto della sospensione.
Sono dedotte in ogni caso le somme corrisposte a titolo di assegno
alimentare.
Art. 97.
(Revoca della sospensione)

Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza
del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di
proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perche’ il
fatto non sussiste o perche’ l’impiegato non lo ha commesso, la
sospensione e’ revocata e l’impiegato ha diritto a tutti gli assegni
non percepiti, escluse le indennita’ per servizi e funzioni di
carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva
deduzione dell’assegno alimentare eventualmente corrisposto.
Se il procedimento penale si conclude con sentenza di
proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi
diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione
puo’ essere mantenuta qualora nei termini previsti dal successivo
comma venga iniziato a carico dell’impiegato procedimento
disciplinare.
Il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la
contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui e’
divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento od
entro 40 giorni dalla data in cui l’impiegato abbia notificato
all’amministrazione la sentenza stessa.
La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha
luogo entro il detto termine ed il procedimento disciplinare, per i
fatti che formarono oggetto del procedimento penale, non puo’ piu’
essere iniziato. In tal caso l’impiegato ha diritto agli assegni
previsti nel primo comma.
Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di
denuncia all’autorita’ giudiziaria, la scadenza del termine predetto
estingue altresi’ il procedimento disciplinare che non puo’ piu’
essere rinnovato.
Art. 98.
(Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale)

L’impiegato condannato a pena detentiva con sentenza passata in
giudicato, qualora non venga destituito, e’ sospeso dalla qualifica
fino a che non abbia scontato la pena.
Art. 99.
(Revoca di diritto della sospensione)

Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l’impiegato
gia’ condannato sia stato assolto ai sensi dell’art. 566 del Codice
di procedura penale, la sospensione inflitta ai sensi dell’articolo
precedente e’ revocata di diritto e si applicano le disposizioni
degli articoli 94, 95 e 97.
CAPO III
Procedimento disciplinare

SEZIONE I
Procedimento per l’irrogazione della censura

                          Art. 100.
                          (Censura)

La censura e’ inflitta dal capo dell’ufficio che secondo
l’ordinamento dell’amministrazione centrale o delle circoscrizioni
periferiche e’ preposto ad un ramo della amministrazione.
Salvo quanto previsto dall’art. 123 per i direttori generali, al
capo del servizio o dell’ufficio centrale ed al capo dell’ufficio
periferico che dipendono direttamente dall’autorita’ centrale la
sanzione e’ inflitta dal ministro.
Art. 101.
(Procedimento per l’irrogazione della censura)

Il superiore competente a norma dell’art. 100 ad infliggere la
censura contesta l’addebito per iscritto, nella forma stabilita
dall’art. 104 assegnando all’impiegato un termine non maggiore di
dieci giorni per presentare, per iscritto, le proprie
giustificazioni.
La sanzione deve essere motivata e comunicata all’impiegato per
iscritto.
Copia della comunicazione e’ immediatamente rimessa al capo del
personale insieme con le contestazioni e le giustificazioni.
Art. 102.
(Ricorso gerarchico)

Contro il provvedimento con cui viene inflitta la censura e’
ammesso ricorso gerarchico al ministro che provvede con decreto
motivato.
SEZIONE II
Procedimento per l’irrogazione della riduzione dello stipendio, della
sospensione dalla qualifica e della destituzione

                          Art. 103.
                       (Accertamenti)

Il capo dell’ufficio che a norma dell’art. 100 e’ competente ad
irrogare la censura deve compiere gli accertamenti del caso e, ove
ritenga che sia da irrogare una sanzione piu’ grave della censura,
rimette gli atti all’ufficio del personale.
L’ufficio del personale che abbia comunque notizia di una
infrazione disciplinare commessa da un impiegato svolge gli opportuni
accertamenti preliminari e, ove ritenga che il fatto sia punibile con
la sanzione della censura, rimette gli atti al competente capo
ufficio; negli altri casi contesta subito gli addebiti all’impiegato
invitandolo a presentare le giustificazioni.
Art. 104.
(Formalita’ per la contestazione)

La comunicazione delle contestazioni deve risultare da
dichiarazione dell’impiegato, scritta sul foglio contenente le
contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata.
L’eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione predetta deve
risultare da attestazione scritta del capo dell’ufficio incaricato
della consegna.
Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione
delle contestazioni viene fatta mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non
possono effettuarsi nelle forme previste dai due commi precedenti,
sono fatte mediante pubblicazione nell’albo dell’ufficio cui
l’impiegato appartiene.
Art. 105.
(Giustificazioni dell’impiegato)

Le giustificazioni debbono essere presentate, entro venti giorni
dalla comunicazione delle contestazioni, all’ufficio del personale od
al capo dell’ufficio presso il quale l’impiegato presta servizio, che
vi appone la data di presentazione e ne cura l’immediata trasmissione
all’ufficio del personale. In quest’ultimo caso l’impiegato ha
facolta’ di consegnare in piego chiuso le giustificazioni perche’
siano cosi’ trasmesse all’ufficio del personale.
Il termine della presentazione delle giustificazioni puo’ essere
prorogato per gravi motivi, e per non piu’ di quindici giorni, dal
capo del personale.
E’ in facolta’ dell’incolpato di rinunciare al termine, purche’ lo
dichiari espressamente per iscritto.
Art. 106.
(Archiviazione degli atti)

Il capo del personale, quando in base alle indagini preliminari ed
alle giustificazioni dell’impiegato ritenga che non vi sia luogo a
procedere disciplinarmente, ordina l’archiviazione degli atti dandone
comunicazione all’interessato.
Qualora ritenga che l’infrazione sia punibile con la censura
trasmette gli atti al capo del servizio o dell’ufficio competente
perche’ provveda alla irrogazione della punizione.
Art. 107.
(Procedimento)

Il capo del personale, quando attraverso le indagini preliminari e
le giustificazioni dell’impiegato ritenga che possa applicarsi una
sanzione piu’ grave della censura e che il caso sia sufficientemente
istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina, agli
effetti degli articoli 80 e seguenti, entro il quindicesimo giorno da
quello in cui sono pervenute le giustificazioni.
Se, invece, ritenga opportune ulteriori indagini nomina, entro il
termine indicato nel comma precedente, un funzionario istruttore
scegliendolo tra gli impiegati aventi qualifica superiore a quella
dell’impiegato.
Quando la natura delle indagini investe l’esercizio di mansioni
tecniche proprie della carriera cui l’impiegato appartiene ed il
funzionario istruttore sia di carriera diversa, il capo del personale
puo’ designare un funzionario della stessa carriera dell’impiegato
sottoposto al procedimento ma di qualifica o di anzianita’ superiore
perche’, in qualita’ di consulente tecnico, collabori nello
svolgimento delle indagini con il funzionario istruttore.
La nomina a funzionario istruttore od a consulente non puo’ essere
affidata agli addetti ai gabinetti ed alle segreterie particolari.
Art. 108.
(Funzionario istruttore e consulente tecnico)

Le nomine del funzionario istruttore e del consulente tecnico
debbono essere comunicate all’impiegato entro cinque giorni.
Valgono per il funzionario istruttore ed il consulente le norme
circa l’astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni
di disciplina.
L’istanza di ricusazione e’ proposta per iscritto al capo del
personale che decide in via definitiva, sentito il funzionario
ricusato, anche sull’opportunita’ di rinnovare gli atti istruttori
gia’ compiuti.
Il provvedimento che respinge l’istanza di ricusazione puo’ essere
impugnato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la
punizione disciplinare.
La mancata proposizione della ricusazione non preclude la facolta’
di far valere, in tale sede, i vizi del provvedimento derivanti
dall’incompatibilita’ del funzionario istruttore o del consulente.
Art. 109.
(Facolta’ del funzionario istruttore e del consulente)

Il funzionario istruttore, nel corso delle indagini, puo’ sentire
senza giuramento testimoni e periti, compresi quelli indicati
dall’impiegato e puo’ avvalersi all’uopo della cooperazione di altri
uffici della stessa o di altre amministrazioni.
Il consulente, oltre a svolgere le particolari indagini affidategli
dall’istruttore, ha facolta’ di assistere alla assunzione di ogni
mezzo di prova e di proporre al funzionario istruttore domande da
rivolgersi ai testimoni ed ai periti.
Art. 110.
(Termini per l’espletamento dell’inchiesta)

L’inchiesta disciplinare deve essere conclusa entro novanta giorni
dalla nomina del funzionario istruttore. Per gravi motivi, il
funzionario istruttore, prima della scadenza del detto termine, puo’
chiedere al capo del personale la proroga del termine per non oltre
trenta giorni.
Il funzionario istruttore ed il consulente che, nel corso delle
indagini siano collocati a riposo, le proseguono fino al loro
compimento.
Essi possono essere sostituiti, con decreto motivato del ministro,
per destinazione, con il loro consenso, ad altro ufficio che sia,
incompatibile con le funzioni di istruttore o di consulente o che,
per gravi esigenze di servizio, sia inconciliabile con lo svolgimento
di tali funzioni.
Il provvedimento di sostituzione del funzionario istruttore o del
consulente puo’ essere impugnato dall’impiegato soltanto insieme con
il provvedimento che infligge la punizione.
Art. 111.
(Atti preliminari al giudizio disciplinare)

Terminate le indagini e comunque entro il termine originario o
prorogato di cui all’articolo precedente, il funzionario istruttore
riunisce gli atti in fascicoli, numerandoli progressivamente in
ordine cronologico ed apponendo su ciascun foglio la propria firma;
correda il fascicolo di un indice da lui sottoscritto e rimette il
fascicolo stesso, entro dieci giorni dalla data dell’ultimo atto
compiuto, al capo del personale che lo trasmette, con le sue
eventuali osservazioni, nei dieci giorni successivi alla commissione
di disciplina.
Entro dieci giorni successivi a quello in cui gli atti sono
pervenuti, il segretario della commissione da’ avviso all’impiegato
nelle forme previste dall’art. 104 che nei venti giorni successivi
egli ha facolta’ di prendere visione di tutti gli atti del
procedimento e di estrarne copia.
Trascorso tale termine il presidente della commissione stabilisce
la data della trattazione orale che deve aver luogo entro trenta,
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente e,
quando non ritenga di riferire personalmente, nomina un relatore fra
i membri della commissione.
La data della seduta fissata per la trattazione orale deve essere
comunicata dal segretario all’ufficio del personale e, nelle forme
previste dall’art. 104, all’impiegato almeno venti giorni prima, con
avvertenza che egli ha facolta’ di intervernirvi per svolgere
oralmente le proprie difese e di far pervenire alla commissione,
almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie
difensive.
Art. 112.
(Modalita’ per la trattazione orale e per la deliberazione della
Commissione di disciplina)

Nella seduta, fissata per la trattazione orale, il relatore
riferisce in presenza dell’impiegato senza prendere conclusioni in
merito al provvedimento da adottare.
L’impiegato puo’ svolgere oralmente la propria, difesa ed ha per
ultimo la parola. Il presidente o, previa, sua autorizzazione, i
componenti della commissione possono rivolgergli domande in merito ai
fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e
chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.
Alla seduta puo’ intervenire il capo del personale o un impiegato
da lui delegato.
Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal
segretario e vistato dal presidente.
Chiusa la trattazione orale e ritiratisi il capo del personale,
l’impiegato ed il segretario, la commissione, sentite le conclusioni
del relatore, delibera a maggioranza, di voti, con le modalita’
seguenti:
a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni
pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata
differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni
contestate e quindi, se occorre, quelle sull’applicazione delle
sanzioni. Tutti i componenti della commissione di disciplina danno il
loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello sulle
altre;
b) il presidente raccoglie i voti cominciando dal componente di
qualifica meno elevata od a parita’ di qualifica dal componente meno
anziano e vota per ultimo;
c) se i componenti presenti alla seduta eccedono il numero
legale, quelli di qualifica meno elevata, od i meno anziani non
possono partecipare alla votazione a pena di nullita’, salvo che uno
di essi sia stato relatore nella seduta di trattazione, nel qual caso
egli prende il posto del componente di qualifica meno elevata, o del
meno anziano fra coloro che avrebbero dovuto votare;
d) qualora nella votazione si manifestino piu’ di due opinioni, i
componenti la commissione che hanno votato per la sanzione piu’ grave
si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente
inferiore fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro
caso, quando su una, questione vi e’ parita’ di voti, prevale la
opinione piu’ favorevole all’impiegato.
La deliberazione e’ sempre segreta e nessuno puo’ opporre la
inosservanza delle modalita’ precedenti come causa di nullita’ o
d’impugnazione, salvo quanto e’ stabilito sub c)
Non possono partecipare alla deliberazione a pena di nullita’ i
membri della commissione che abbiano riferito all’ufficio del
personale o svolte indagini ai sensi dell’art. 103 o che abbiano
partecipato come funzionari istruttori o consulenti alla inchiesta.
Art. 113.
(Supplemento di istruttoria)

Se il procedimento e’ stato rimesso ai sensi del primo comma
dell’art. 107 alla commissione questa, ove ritenga necessarie
ulteriori indagini, rinvia con ordinanza gli atti all’ufficio del
personale perche’ provveda ai sensi del secondo comma dell’art. 107.
Se il procedimento e’ stato rimesso ai sensi del primo comma
dell’art. 111 alla commissione questa, ove ritenga necessarie
ulteriori indagini, rinvia con ordinanza gli atti all’ufficio del
personale, indicando quali sono i fatti e le circostanze da chiarire
e quali le prove da assumere richiedendo, se del caso, la nomina del
consulente previsto dal terzo comma dell’art. 107. La commissione
assegna il termine entro il quale il funzionario istruttore deve
espletare le ulteriori indagini e restituire gli atti alla
commissione, agli effetti dell’art. 111. Il termine puo’ essere
prorogato, per gravi motivi, dal presidente della commissione.
La commissione puo’ sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di
prova, nel quale caso stabilisce con ordinanza la seduta dandone
avviso, nelle forme e con i termini di cui al quarto comma dell’art.
111, all’impiegato, che puo’ assistervi e svolgere le proprie
deduzioni.
Art. 114.
(Deliberazione della Commissione di disciplina)

La commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi
all’impiegato, lo dichiara nella deliberazione.
Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti
propone la sanzione da applicare.
La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro
componente la commissione ed e’ firmata dal presidente,
dall’estensore e dal segretario.
Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e la copia
del verbale della trattazione orale, viene trasmessa, entro venti
giorni dalla deliberazione, all’ufficio del personale.
Il ministro provvede con decreto motivato a dichiarare prosciolto
l’impiegato da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in
conformita’ della deliberazione della commissione, salvo che egli non
ritenga di disporre in modo piu’ favorevole all’impiegato.
Il decreto deve essere comunicato all’impiegato entro dieci giorni
dalla sua data, nei modi previsti dall’articolo 104.
Art. 115.
(Rinvio della decisione)

Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola
seduta, e nell’intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale
o parziale dei componenti della commissione, la trattazione continua
innanzi alla commissione quale era originariamente costituita, fino
alla deliberazione prevista dall’art. 112.
Se la commissione ha provveduto con ordinanza, ai sensi del primo e
del secondo comma dell’art. 113, la trattazione orale in esito
all’espletamento delle ulteriori indagini e’ rinnovata, con la
osservanza delle disposizioni degli articoli 111 e 112 dinanzi alla
commissione, quale e’ costituita al momento in cui si fa luogo alla
rinnovazione.
Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di
incompatibilita’, di ricusazione o di astensione del presidente o di
uno dei membri, ovvero taluno di costoro per impedimento fisico non
sia piu’ in grado di intervenire, la trattazione orale deve essere
rinnovata, con la osservanza delle disposizioni degli articoli 111 e
112.
Art. 116.
(Rimborso spese all’impiegato prosciolto)

L’impiegato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di
viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione ed alle
relative indennita’ di missione.
Puo’ chiedere, altresi’, che gli sia corrisposto il rimborso delle
spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente
indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed
estrarne copia. Il rimborso delle spese di soggiorno e’ dovuto nella
misura stabilita dalla legge per l’indennita’ di missione.
La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro
trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie
l’impiegato da ogni addebito; su di essa provvede il capo del
personale.
Art. 117.
(Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio
penale)

Qualora per il fatto addebitato all’impiegato sia stata iniziata
azione penale il procedimento disciplinare non puo’ essere promosso
fino al termine di quello penale e, se gia’ iniziato, deve essere
sospeso.
Art. 118.
(Rapporto tra giudizio disciplinare e cessazione del rapporto di
impiego)

Qualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto
d’impiego cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a
riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti
dell’eventuale trattamento di quiescenza e previdenza.
Art. 119.
(Rapporto tra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo)

Quando il decreto del ministro che infligge la sanzione
disciplinare sia annullato per l’accoglimento di ricorso
giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la
facolta’ dell’amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il
procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire
dal primo degli atti annullati entro trenta giorni dalla data in cui
sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione
giurisdizionale ai sensi dell’art. 87 comma primo del regio decreto
17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data di registrazione alla Corte
dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario od entro
trenta giorni dalla data in cui l’impiegato abbia notificato al
ministero la decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in mora
per la esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario.
Decorso tale termine il procedimento disciplinare non puo’ essere
rinnovato.
Art. 120.
(Estinzione del procedimento)

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi
novanta giorni dall’ultimo atto senza che, nessun ulteriore atto sia
stato compiuto.
Il procedimento disciplinare estinto non puo’ essere rinnovato.
L’estinzione determina, altresi’, la revoca della sospensione
cautelare e dell’esclusione degli esami dagli scrutini con gli
effetti previsti dagli articoli 94, 95 e 97.
Nello stato matricolare dell’impiegato non deve essere fatta
menzione del procedimento disciplinare estinto.
Art. 121.
(Riapertura del procedimento)

Il procedimento disciplinare puo’ essere riaperto se l’impiegato
cui fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni che
possono avere diritto al trattamento di quiescenza adducano nuove
prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o
possa essere dichiarato il proscioglimento dall’addebito.
La riapertura del procedimento e’ disposta dal ministro su
relazione dell’ufficio del personale ed il nuovo procedimento si
svolge nelle forme previste dagli articoli 104 e seguenti.
Il ministro, qualora non ritenga di disporre la riapertura del
procedimento, provvede con decreto motivato sentito il Consiglio di
amministrazione.
Art. 122.
(Effetti della riapertura del procedimento)

Nel caso previsto dal primo comma dell’articolo 121 la riapertura
del procedimento sospende gli effetti della sanzione gia’ inflitta.
All’impiegato gia’ punito, nei confronti del quale sia stata
disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non puo’ essere
inflitta una sanzione piu’ grave di quella gia’ applicata.
Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una
sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in
parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennita’ per servizi e
funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro
straordinario, salva la deduzione dell’eventuale assegno alimentare.
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in
cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o
dai figli minorenni.
Art. 123.
(Esonero del direttore generale)

Nel procedimento disciplinare a carico di un impiegato con
qualifica non inferiore a direttore generale, la contestazione degli
addebiti viene fatta con atto del ministro, al quale debbono essere
dirette le giustificazioni dell’impiegato.
Si osservano le disposizioni degli articoli 104 e 105.
Il ministro, qualora non accolga le giustificazioni, riferisce al
Consiglio dei ministri il quale delibera sulla incompatibilita’
dell’impiegato ad essere mantenuto in servizio e sul diritto al
trattamento di quiescenza e previdenza.
L’impiegato riconosciuto incompatibile e’ dispensato dal servizio
con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro
competente.
TITOLO VIII
CESSAZIONE DEL RAPPORTO D’IMPIEGO
RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

CAPO I
Dimissioni e relativo trattamento

                          Art. 124.
                        (Dimissioni)

L’impiegato puo’ in qualunque tempo dimettersi dallo ufficio.
Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.
L’impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire
nell’adempimento dei doveri d’ufficio finche’ non gli venga
comunicata l’accettazione delle dimissioni.
L’accettazione puo’ essere rifiutata o ritardata per motivi di
servizio, previo parere del Consiglio di amministrazione, o quando
sia in corso procedimento disciplinare a carico dell’impiegato.
Agli effetti del comma precedente s’intende che sia in corso
procedimento disciplinare anche se al momento della presentazione
delle dimissioni, pur non essendo avvenuta la contestazione degli
addebiti, abbia avuto luogo la sospensione cautelare dall’impiego.
Se al momento in cui l’impiegato non sospeso cautelamente presenta
le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari
preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro
trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni ed in
mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono
essere accettate.
Art. 125.
(Trattamento di quiescenza)

L’impiegato dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora
abbia raggiunto un’eta’ non inferiore a quella prevista per il
collocamento a riposo ridotta di cinque anni e conti almeno venti
anni di servizio effettivo oppure a qualunque eta’ qualora abbia
prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo. Negli altri
casi l’impiegato dimissionario ha diritto all’indennita’ per una sola
volta in luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni, purche’ abbia prestato almeno un anno intero di
servizio effettivo.
Art. 126.
(Dimissioni dell’impiegata coniugata)

L’impiegata che abbia contratto matrimonio, anche se sia rimasta
successivamente vedova con prole a carico, puo’ presentare le
dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla
data di risoluzione del rapporto d’impiego, secondo le disposizioni
di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive
modificazioni.
Ai fini del compimento dell’anzianita’ minima richiesta per la
maturazione del diritto a pensione e’ concesso all’impiegata predetta
un aumento del servizio utile fino al massimo di cinque anni.
CAPO II
Decadenza dall’impiego

                          Art. 127.
                         (Decadenza)

Oltre che nel caso previsto dall’art. 63, l’impiegato incorre nella
decadenza dall’impiego:
a) quando perda la cittadinanza italiana;
b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorita’
straniera senza autorizzazione del ministro competente;
c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma
servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente
dall’ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli
ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non
stabiliscano un termine piu’ breve;
d) quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita’ non sanabile.
La decadenza di cui alle lettere c) e d) e’ disposta sentito il
consiglio di amministrazione.
Art. 128.
(Effetti della decadenza)

La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di
quiescenza secondo le norme vigenti qualora non derivi da perdita
della cittadinanza.
L’impiegato decaduto ai sensi della lettera d) dell’art. 127 non
puo’ concorrere ad altro impiego nell’Amministrazione dello Stato.
CAPO III
Dispensa dal servizio

                          Art. 129.
                         (Dispensa)

Puo’ essere dispensato dal servizio l’impiegato divenuto inabile
per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai
sensi dell’art. 71, nonche’ quello che abbia dato prova di
incapacita’ o di persistente insufficiente rendimento.
Ai fini del precedente comma e’ considerato di persistente
insufficiente rendimento l’impiegato che, previamente ammonito,
riporti al termine dell’anno nel quale e’ stato richiamato una
qualifica inferiore al “buono”.
All’impiegato proposto per la dispensa dal servizio e’ assegnato un
termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.
L’impiegato puo’ chiedere di essere sentito personalmente dal
consiglio di amministrazione.
La dispensa e’ disposta con decreto motivato del ministro, sentito
il consiglio di amministrazione.
E’ fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza
e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.
Art. 130.
(Accertamento sanitario per la dispensa)

Quando la dispensa debba avvenire per motivi di sariposo d’ufficio
od a domanda, secondo le disposizioni di salute dell’impiegato
mediante visita medica collegiale.
L’impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria
fiducia.
CAPO IV
Collocamento a riposo

                          Art. 131.
                   (Collocamento a riposo)

Il rapporto d’impiego, oltre che negli altri casi previsti dal
presente decreto, cessa con il collocamento a riposo d’ufficio o a
domanda, secondo le disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio
1895, n. 70, e successive modificazioni.
CAPO V
Riammissione in servizio.

                          Art. 132.
                       (Riammissione)

L’impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato
dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per
decadenza dall’impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c)
dell’art. 127, puo’ essere riammesso in servizio, sentito il parere
del Consiglio di amministrazione.
Puo’ essere riammesso in servizio l’impiegata dichiarata decaduta
ai sensi della, lettera a) dell’art. 127, quando la perdita della
cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio
contratto con cittadino straniero e l’impiegata abbia riacquistata la
cittadinanza per effetto dell’annullamento o dello scioglimento del
matrimonio.
L’impiegato riammesso e’ collocato nel ruolo e nella qualifica cui
apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza
di anzianita’ nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di
riammissione.
La riammissione in servizio e’ subordinata alla vacanza del posto e
non puo’ aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in
applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE AUSILIARIO

CAPO I
Personale ausiliario

                          Art. 133.
                          (Rinvio)

Al persona ausiliario si applicano le disposizioni dei titoli
precedenti in quanto non sia diversamente previsto dai seguenti
articoli.
Art. 134.
(Sanzioni pecuniarie)

Salva l’applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni del
titolo VII, al personale ausiliario puo’ essere inflitta dal capo
dell’ufficio dal quale dipende la sanzione della pena pecuniaria,
determinata in misura non eccedente una giornata di stipendio, per
una delle seguenti infrazioni:
a) mancanza di decoro nella persona;
b) trascuratezza nella pulizia dei locali e dei mobili o nella
conservazione della divisa o degli oggetti di corredo forniti
dall’amministrazione;
c) negligenza nel vigilare sulla conservazione dei locali, degli
incartamenti e dei beni mobili ivi esistenti ovvero del materiale
affidato.
Durante l’anno l’importo complessivo di piu’ pene pecuniarie non
puo’ eccedere mezza mensilita’ di stipendio.
Della pena pecuniaria di cui al presente articolo non si fa
menzione nello stato matricolare.
Art. 135.
(Uniforme)

Il personale ausiliario e’ tenuto a portare l’uniforme secondo le
disposizioni stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei
ministri.
La spesa dell’uniforme e del corredo relativo, determinato con le
stesse modalita’ di cui al precedente comma, e’ a carico
dell’amministrazione.
Art. 136.
(Uso dell’alloggio)

Per speciali esigenze di servizio e per determinate mansioni puo’
essere concesso, sentito il ministro per le finanze, l’uso gratuito
dell’alloggio.
TITOLO X
ORGANI COLLEGIALI DELL’AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI
SERVIZI E L’ORDINAMENTO DEL PERSONALE

CAPO I
Consiglio superiore della pubblica amministrazione

                          Art. 137.
                        (Istituzione)

Presso la presidenza del Consiglio dei ministri e’ istituito il
Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Art. 138.
(Composizione)

Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, distinto in
due sezioni, e’ presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri
o da un ministro da lui delegato e si compone di membri ordinari e di
membri straordinari.
Art. 139.
(Nomina dei membri ordinari)

I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica
amministrazione sono nominati con decreto del presidente della
Repubblica su proposta del presidente del Consiglio dei ministri.
Sono membri ordinari:
a) il Ragioniere generale dello Stato;
b) due magistrati del Consiglio di Stato e due della Corte dei
conti con qualifica non inferiore a consigliere designati dai
rispettivi presidenti;
c) quattro impiegati designati dal presidente del Consiglio dei
ministri con qualifica non inferiore ad ispettore generale, di cui
almeno due preposti ad uffici periferici;
d) un direttore generale per ciascun ministero designato dal
rispettivo ministro;
e) due sostituti avvocati generali dello Stato designati
dall’avvocato generale;
f) due professori ordinari di universita’ designati dal ministro
per la pubblica istruzione;
g) quindici dipendenti dello Stato di cui tre delle carriere
direttive, tre delle carriere di concetto, tre delle carriere
esecutive, tre delle carriere del personale ausiliario e tre del
personale salariato eletti con sistema maggioritario mediante
votazione di due candidati, dagli impiegati appartenenti alle
rispettive carriere e, per i rappresentanti del personale salariato,
dai salariati stessi.
I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica
amministrazione, ad eccezione di quello di cui alla lettera a) del
comma precedente, permangono in carica tre anni e possono essere
confermati.
Il Consiglio elegge in adunanza generale due presidenti di sezione
da scegliersi tra i membri ordinari di cui alle lettere b), c), d).
Art. 140.
(Guarentigie)

I membri ordinari, durante l’esercizio di tale loro ufficio,
possono essere collocati a riposo solo a domanda o per raggiungimento
dei limiti massimi di eta’ o di servizio.
Gli stessi non possono essere collocati di ufficio in aspettativa
od a riposo per infermita’, ne’ sottoposti a procedimento
disciplinare, se non previo parere favorevole del Consiglio superiore
della pubblica amministrazione. Tale parere e’ altresi’ necessario
perche’ possa iniziarsi, dopo la cessazione dalla carica,
procedimento per addebiti relativi all’esercizio di questa o ad essa
connessi.
I membri ordinari durante lo stesso periodo non possono essere
trasferiti, se non a domanda o con il loro consenso, a sede di
servizio diversa da quella in cui si trovavano assegnati al momento
della nomina.
Art. 141.
(Membri straordinari)

Sono membri straordinari del Consiglio superiore della pubblica
amministrazione e partecipano alle sue adunanze con voto
deliberativo:
a) il capo dello stato maggiore della Difesa per le materie
concernenti la militarizzazione del personale civile, il
riconoscimento di benefici al personale civile in rapporto ai servizi
ed alle benemerenze di guerra, l’ammissione ad impieghi civili dei
sottufficiali delle Forze armate;
b) il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici per
le materie concernenti problemi tecnico costruttivi riguardanti la
sistemazione di uffici e servizi statali;
c) il presidente del Consiglio superiore di sanita’ quando si
tratti di problemi igienico-sanitari relativi alla sistemazione degli
uffici, alla loro dislocazione territoriale, alle condizioni in cui
deve svolgersi il lavoro del personale, alle cautele particolari da
adottarsi in caso di epidemia;
d) il vice presidente del Consiglio superiore della pubblica
istruzione per gli affari concernenti il personale insegnante d’ogni
ordine e grado ed in genere per i problemi che interferiscono con
l’organizzazione degli studi;
e) il capo della polizia, il comandante generale dell’arma dei
Carabinieri, il comandante generale della Guardia di finanza, in
tutti i casi in cui occorre disciplinare la collaborazione o
partecipazione delle forze di polizia a servizi amministrativi;
f) il presidente dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i dipendenti statali per i problemi attinenti alla previdenza ed
assistenza;
g) il direttore generale degli Istituti di prevenzione e pena per
gli affari attinenti all’ordinamento del personale addetto a tali
servizi;
h) i direttori generali delle amministrazioni autonome dello
Stato, qualora non ne facciano parte come membri ordinari, per gli
affari attinenti agli ordinamenti particolari delle amministrazioni
stesse.
Art. 142
(Attribuzioni del Consiglio superiore della pubblica amministrazione)

Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione e’ organo di
consulenza del Governo sulle questioni comuni a tutti i rami
dell’Amministrazione dello Stato in materia di ordinamento del
personale civile, organizzazione, funzionamento e perfezionamento
tecnico dei servizi.
Il Consiglio superiore e’ sentito in tutte le questioni di massima
concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale civile dello Stato nonche’ l’organizzazione ed il
funzionamento della pubblica Amministrazione. Puo’ essere sentito
altresi’ su ogni questione generale interessante l’Amministrazione
dello Stato.
Il Consiglio superiore e’ convocato dal presidente del Consiglio
dei ministri che ne richiede il parere di propria iniziativa o su
richiesta dei ministri interessati.
Il Governo puo’ affidare al Consiglio superiore della pubblica
amministrazione, nelle materie predette, lo studio di particolari
questioni e la formulazione di proposte.
Sono inoltre devolute al Consiglio superiore della pubblica
amministrazione le attribuzioni della soppressa commissione centrale
per l’avventiziato.
Art. 143
(Sezioni)

Il presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto,
stabilisce entro il mese di gennaio, di ogni anno la destinazione dei
membri del Consiglio superiore a ciascuna sezione nonche’ la
ripartizione fra queste degli affari di competenza del Consiglio
stesso.
E’ pero’ in facolta’ del presidente del Consiglio superiore
deferire alle sezioni riunite in adunanza generale gli affari di
particolare importanza.
Art. 144.
(Segreteria)

Il segretario del Consiglio superiore della pubblica
amministrazione e’ nominato con decreto del presidente del Consiglio
dei ministri di concerto col ministro preposto all’amministrazione
cui l’impiegato appartiene ed e’ scelto tra gli impiegati delle
amministrazioni dello Stato con qualifica non inferiore a direttore
di divisione.
Con le stesse modalita’ di cui al comma precedente sono nominati
due segretari di sezione.
Il segretario del Consiglio superiore ed i segretari di sezione
sono collocati nella posizione di fuori ruolo.
All’ufficio di segreteria sono comandati impiegati dello Stato
entro i limiti stabiliti con decreto del presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il ministro per il tesoro.
Art. 145.
(Adunanze)

Il presidente del Consiglio superiore della pubblica
amministrazione distribuisce i singoli affari tra le sezioni, secondo
la competenza a ciascuna di esse attribuita a norma dell’art. 143.
Il presidente di sezione nomina il relatore tra i membri ordinari e
fissa l’adunanza per la discussione. Alla adunanza assiste il
segretario della sezione.
Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del
Consiglio superiore e vi assiste il segretario del Consiglio stesso.
Le deliberazioni dell’adunanza generale sono prese a maggioranza di
voti e con la presenza di almeno la meta’ dei membri ordinari del
Consiglio superiore.
Le deliberazioni di ciascuna sezione sono prese a maggioranza, di
voti e con la presenza di almeno la meta’ dei propri membri ordinari.
CAPO II
Consiglio di amministrazione

                          Art. 146.
                 (Composizione e competenza)

Presso ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra
amministrazione centrale e’ costituito un Consiglio
d’amministrazione, presieduto dal ministro o da un alto commissario
o, per delega, da un sottosegretario di Stato oppure dall’impiegato
con qualifica piu’ elevata. Il Consiglio e’ composto:
a) dai direttori generali e dagli impiegati con qualifica
superiore, che hanno l’effettiva direzione di un servizio centrale;
b) dagli ispettori generali preposti a servizi centrali
dell’amministrazione organicamente dipendenti dal ministro;
c) dal presidente del Consiglio superiore eventualmente esistente
presso l’amministrazione;
d) da due rappresentanti del personale scelti dagli altri membri
del Consiglio d’amministrazione e nominati con decreto del ministro
all’inizio di ogni biennio. Nelle amministrazioni aventi ruoli
centrali e periferici i rappresentanti del personale devono
appartenere uno ai ruoli centrali ed uno ai ruoli periferici.
I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di assenza o di
legittimo impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono
sostituiti da coloro che secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le
veci.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato
dell’ufficio del personale con qualifica non inferiore a direttore di
sezione.
Il Consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite
dalla legge in materia di personale ed esprime il proprio avviso sul
coordinamento dell’attivita’ dei vari uffici, sulle misure idonee ad
evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere l’efficacia, la
tempestivita’ e la semplificazione dell’azione amministrativa nonche’
su tutte le altre questioni sulle quali il ministro ritenga di
sentirlo.
Quando il Consiglio si e’ pronunciato, il suo parere e’ unito alle
proposte dei capi degli uffici negli affari per i quali occorre la
decisione del ministro.
Nelle amministrazioni civili il Consiglio viene altresi’ sentito,
con la partecipazione del direttore della ragioneria centrale
competente, sulle proposte annuali relative allo stato di previsione
della spesa.
Per gli impiegati con qualifica non inferiore a direttore generale
le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal
Consiglio dei ministri.
Qualora la situazione dei ruoli dei personali dipendenti non
consenta la costituzione del Consiglio di amministrazione secondo le
norme del primo comma, questo e’ composto con i quattro impiegati
delle carriere direttive di qualifica piu’ elevata, comunque in
servizio presso l’amministrazione interessata; a parita’ di qualifica
la precedenza e’ data dall’ordine di ruolo e, in caso di ruoli
diversi, dall’anzianita’ posseduta nella qualifica stessa.
La composizione dei consigli di amministrazione delle
amministrazioni autonome, della Ragioneria generale dello Stato, del
Commissariato per il turismo e dei servizi dello spettacolo, delle
informazioni e della proprieta’ intellettuale e’ regolata dai
rispettivi ordinamenti, salvo quanto previsto alla lettera d) del
primo comma.
Il Consiglio di amministrazione dell’amministrazione per le
attivita’ assistenziali italiane ed internazionali e’ presieduto dal
presidente dell’amministrazione medesima ed e’ costituito con le
modalita’ di cui all’ottavo comma.
Ai Consigli di amministrazione previsti nei commi nono e decimo,
sono conferite in aggiunta alle attribuzioni stabilite dagli
ordinamenti particolari anche quelle di cui ai commi 4 e 6.
In aggiunta ai membri previsti dal primo comma, del Consiglio di
amministrazione del Ministero dei lavori pubblici fanno parte i tre
presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici
piu’ anziani nella qualifica.
Il Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario e’
composto dal capo del personale, che lo presiede, da due impiegati
con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da un
rappresentante del personale ausiliario con qualifica non inferiore a
commesso, nominati con decreto del ministro all’inizio di ogni
biennio. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato
con qualifica non superiore a direttore di sezione.
Art. 147.
(Adunanze del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al
mese; almeno ogni trimestre delibera sul conferimento in tutto od in
parte dei posti disponibili per promozioni e, in caso affermativo,
procede agli scrutini.
Per la validita’ delle deliberazioni del Consiglio di
amministrazione e’ necessaria la presenza di almeno due terzi dei
componenti e, in ogni caso, di non meno di tre membri.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in
caso di parita’, prevale il voto del presidente.
CAPO III
Commissione di disciplina

                          Art. 148.
                 (Commissione di disciplina)

All’inizio di ogni biennio e’ costituita, con decreto del ministro,
una Commissione di disciplina presso ciascun Ministero, Alto
Commissariato od altra amministrazione centrale.
La Commissione e’ presieduta da un direttore generale ed e’
composta da due impiegati con qualifica di ispettore generale. Non
possono essere nominati membri della Commissione impiegati che sono
tra loro parenti od affini di primo o secondo grado.
Nell’ipotesi prevista dall’ottavo comma dell’art. 146 il presidente
ed i membri della Commissione di disciplina sono nominati tra gli
impiegati delle carriere direttive di qualifica non inferiore a
direttore di divisione, comunque in servizio presso le
amministrazioni stesse.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della
carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di
sezione.
Per la validita’ delle riunioni e’ necessaria la presenza di tutti
i componenti.
Per ciascuno dei due membri della Commissione e per il segretario
e’ nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del
titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente,
ne fa le veci il membro piu’ anziano il quale e’, a sua volta,
sostituito da uno dei membri supplenti.
Qualora, durante il biennio il presidente o taluno dei membri della
Commissione od il segretario venga a cessare dall’incarico si
provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del
biennio, con le modalita’ previste nel presente articolo.
Nessuno puo’ far parte della Commissione per piu’ di quattro anni
consecutivi, salvo che la sostituzione non sia possibile.
Art. 149.
(Ricusazione del giudice disciplinare)

Il componente della Commissione di disciplina puo’ essere ricusato:
a) se ha interesse personale nel procedimento se l’impiegato
giudicabile e’ debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;
b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto
del procedimento fuori dell’esercizio delle sue funzioni;
c) se vi e’ un’inimicizia grave tra lui od alcuno dei suoi
prossimi congiunti e l’impiegato sottoposto a procedimento;
d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie e’
offeso dall’infrazione disciplinare o ne e’ lo autore;
e) se e’ parente od affine di primo o secondo grado del
funzionario istruttore o del consulente tecnico.
La ricusazione e’ proposta con dichiarazione notificata dal
giudicabile, comunicata al presidente della Commissione prima
dell’adunanza, od inserita nel verbale della seduta in cui il
giudicabile sia personalmente comparso.
Sulla istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente
sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente questi
trasmette al ministro la dichiarazione con le proprie controdeduzioni
e decide definitivamente il ministro stesso.
Il provvedimento che respinge l’istanza di ricusazione puo’ essere
impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la
punizione.
Il presidente ed il membro della Commissione ricusabili a termine
del primo comma hanno il dovere di astenersi anche quando non sia
stata proposta l’istanza di ricusazione.
I vizi della composizione della Commissione di disciplina possono
essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo
che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li
abbia rilevati in precedenza.
TITOLO XI
FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE

CAPO I
Scuola superiore della pubblica amministrazione

                          Art. 150 
                  (Istituzione e finalita') 

E’ istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri la
Scuola superiore della pubblica amministrazione con il compito di
attuare corsi di preparazione, di formazione per impiegati in prova,
di aggiornamento per gli impiegati con qualifiche inferiori a
direttore di sezione ed equiparati, di perfezionamento per i
direttori di sezione ed equiparati, di integrazione per il passaggio,
nei casi previsti dalla legge, dalla carriera di concetto a quella
direttiva degli impiegati non provvisti del diploma di laurea, di
specializzazione scientifica e di qualificazione tecnica, per i
servizi propri di ciascuna carriera ed amministrazione.
La Scuola superiore promuove e compie per studi per il
miglioramento tecnico-amministrativo delle amministrazioni dello
Stato, organizza presso ciascuna di esse corsi dalle stesse
richiesti, sovrintende agli istituti, scuole e corsi eventualmente
organizzati presso le singole amministrazioni e ne coordina le
attivita’.
Per il raggiungimento degli scopi di cui ai precedenti commi, la
Scuola superiore puo’ anche avvalersi delle universita’, dei
ministeri, degli enti pubblici, degli istituti ed enti culturali.
Art. 151.
(Ordinamento)

Per l’insegnamento e, per le attivita’ di studio si provvede
mediante professori titolari di universita’ ed impiegati dello Stato
comandati presso la Scuola superiore. Inoltre possono essere affidati
incarichi di insegnamento o di studio, secondo, le norme di legge per
il conferimento d’incarichi e supplenze.
L’ammissione ai corsi per il personale avviene su domanda
dell’interessato in relazione all’anzianita’ nella qualifica ed ai
giudizi complessivi riportati. La frequenza ai corsi puo’, pero’,
essere obbligatoria.
L’esito favorevole degli esami per ogni tipo di corso indicato
nell’art. 150 costituisce titolo di merito per conseguire la
promozione, sia per esame che per scrutinio, alle qualifiche
superiori.
Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per il tesoro e
con il ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio dei
ministri ed il Consiglio di Stato, saranno stabiliti gli organi
direttivi ed esecutivi, l’ordinamento didattico ed amministrativo
nonche’ le norme di attuazione delle disposizioni del presente
titolo.
TITOLO XII
ALBO DEI DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

                          Art. 152.
                           (Albo)

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e’ istituto in albo
dei dipendenti civili dello Stato, alla cui tenuta provvede l’ufficio
di segreteria del Consiglio superiore della pubblica
amministrazione.
All’atto dell’assunzione di ogni impiegato civile o salariato dello
Stato, anche da parte delle amministrazioni autonome, l’ufficio che
vi provvede deve farne segnalazione con la indicazione del titolo
dell’assunzione, alla segreteria del Consiglio superiore che,
provveduto all’iscrizione all’albo del dipendente assunto, ne
trasmette il numero di iscrizione all’ufficio predetto, dandone
contemporaneamente comunicazione, con gli estremi del titolo di
assunzione, alla Ragioneria centrale competente ed alla Corte dei
conti.
Debbono essere altresi’ comunicati alla segreteria del Consiglio
superiore i nomi di tutti gli impiegati e salariati che cessano dal
servizio per qualunque causa.
L’albo e’ suddiviso in cinque quadri corrispondenti rispettivamente
alle carriere degli impiegati ed ai salariati dello Stato.
Ciascun quadro si suddivide in sezioni distinte per le diverse
amministrazioni centrali da cui gli impiegati ed i salariati
dipendono.
In ciascun quadro si inseriscono i numeri di iscrizione all’albo
progressivamente attribuiti ai dipendenti predetti.
I numeri di iscrizione, gia’ appartenenti agli impiegati o
salariati cessati dal servizio, devono essere attribuiti ai nuovi
assunti.
Gli atti concernenti la destinazione di servizio degli impiegati e
dei salariati previsti dai commi precedenti nonche’ i relativi titoli
di pagamento degli assegni ad essi spettanti non possono aver corso
se non risulti da essi anche il numero di iscrizione all’albo dei
dipendenti predetti.
Per gli impiegati civili ed i salariati gia’ in servizio
all’entrata in vigore del presente decreto gli uffici competenti,
anche delle amministrazioni autonome, faranno alla segreteria del
Consiglio superiore della pubblica amministrazione le segnalazioni
previste dai commi precedenti entro sei mesi dalla istituzione
dell’albo.
Le segnalazioni predette saranno fatte mediante elenchi distinti
per le carriere degli impiegati e per i salariati.
Con apposito regolamento saranno emanate le norme eventualmente
necessarie per l’attuazione dell’albo.
PARTE SECONDA
Ordinamento delle carriere

TITOLO I
CARRIERE DIRETTIVE

CAPO I
Qualifiche ed attribuzioni

                          Art. 153.
                        (Qualifiche)

Le carriere direttive del personale delle Amministrazioni dello
Stato comprendono le seguenti qualifiche:
direttore generale;
ispettore generale;
direttore di divisione;
direttore di sezione;
consigliere di I classe;
consigliere di II classe;
consigliere di III classe.
Per le carriere direttive che contemplano qualifiche diverse, la
equiparazione alle precedenti ai fini dell’applicazione del presente
decreto risulta dagli annessi, quadri distinti con i numeri da 1 a
20, 82, 83 e 84.
Le carriere direttive del personale tecnico per l’accesso alle
quali e’ richiesto il possesso di lauree per il cui conseguimento e’
previsto un corso di studi universitari della durata, di almeno
cinque anni o di altra laurea seguita da corsi di specializzazione
attinenti alla specifica carriera hanno inizio dalla qualifica di
consigliere di 2ª classe o equiparata.
Art. 154.
(Attribuzioni del personale direttivo)

Il personale delle carriere direttive con qualifica non inferiore a
direttore di sezione svolge attivita’ normativa in applicazione di
leggi e regolamenti, di coordinamento, di propulsione e di controllo;
cura l’organizzazione tecnico scientifica del lavoro degli uffici e
dei servizi anche per adeguarne l’efficienza alle esigenze sociali ed
economiche; attende a compiti di studio e ricerche; partecipa ad
organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno
all’Amministrazione; nei casi stabiliti dalla legge, rappresenta
l’Amministrazione e ne cura gli interessi presso gli enti e le
societa’ sottoposti alla vigilanza dello Stato; e’ preposto alla
direzione dei vari rami dell’amministrazione centrale e degli organi
periferici provinciali o di circoscrizione piu’ estesa, da essa
dipendenti.
Il personale delle carriere direttive con qualifica inferiore a
direttore di sezione collabora all’attivita’ dei dirigenti predetti
ai sensi dell’art. 159.
Art. 155.
(Attribuzioni del direttore generale)

Il direttore generale ed il capo di ufficio centrale equiparato
alla direzione generale esercitano le funzioni che ad essi sono
direttamente attribuite da leggi e regolamenti; provvedono nelle
materie ad essi delegate dal ministro; coadiuvano il ministro nello
svolgimento dell’azione amministrativa; propongono al ministro i
provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli
uffici da essi diretti; predispongono gli elementi per la relazione
al Parlamento sul bilancio preventivo; dirigono e coordinano
l’attivita’ dei dipendenti uffici, assicurandone la legalita’,
l’imparzialita’ e la rispondenza al pubblico interesse; promuovono la
migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi; provvedono
direttamente agli atti vincolati di competenza della amministrazione
centrale e dispongono per quelli dovuti da organi inferiori, qualora
siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all’uopo
previsto dalla legge l’intervento di altri organi amministrativi.
Art. 156.
(Attribuzioni dell’ispettore generale)

L’ispettore generale provvede, secondo le direttive del ministro e
del competente direttore generale, alla vigilanza sugli organi ed
uffici inferiori nonche’ sugli enti soggetti alla, vigilanza della,
amministrazione mediante ispezioni ed altri mezzi consentiti dalla
legge; riferisce all’organo dal quale dipende sull’esito delle
ispezioni od inchieste affidategli; segnala tutte le irregolarita’
accertate formulando proposte sui provvedimenti da adottare, ed
adotta in caso di urgenza i provvedimenti necessari, consentiti dalla
legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.
Il ministro, con proprio decreto, puo’ conferire ad un ispettore
generale l’incarico di sostituire il direttore generale in caso di
assenza od impedimento od altro speciale incarico.
L’ispettore generale puo’ essere preposto ad uffici
dell’amministrazione centrale o periferici particolarmente
importanti.
Art. 157.
(Attribuzioni del direttore di divisione)

Il direttore di divisione organizza e dirige il servizio di
competenza ed adotta tutti i provvedimenti sugli affari attribuitigli
dalla legge, dai regolamenti e, per delega, dal ministro o dal
direttore generale; riferisce periodicamente al direttore generale
sull’andamento del ramo di servizio affidatogli; adotta o propone i
provvedimenti per ridurne il costo o migliorarne l’efficienza anche
in relazione a nuove esigenze; promuove il perfezionamento dei metodi
di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Art. 158.
(Attribuzioni del direttore di sezione)

Il direttore di sezione dirige la sezione, l’ufficio od il reparto
cui e’ preposto; provvede agli affari di competenza e predispone gli
atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dei
superiori; dispone per quelli di mera esecuzione ed esercita le altre
attribuzioni devolutegli dagli organi superiori.
Art. 159.
(Attribuzioni dei consiglieri)

I consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe collaborano con i superiori
gerarchici nell’ambito dei servizi ai quali sono addetti; istruiscono
le pratiche loro affidate, provvedono anche agli adempimenti di
carattere interlocutorio e riferiscono su di essi al direttore di
sezione; comunicano agli interessati i provvedimenti adottati
dall’Amministrazione; rilasciano certificazioni e partecipano a
commissioni o comitati od altri organi collegiali operanti
nell’amministrazione periferica, quando manchino impiegati con
qualifica superiore.
Il personale di cui al precedente comma, durante il periodo di
permanenza complessiva nelle qualifiche ivi previste, deve essere
adibito almeno a tre diversi settori di attivita’. Tale requisito e’
indispensabile ai fini dell’ammissione agli esami di concorso e di
idoneita’ per la promozione a direttore di sezione, salvo che non
sussista possibilita’ di avvicendamento o che l’amministrazione non
vi abbia provveduto.
Art. 160.
(Attribuzioni di funzioni particolari)

I singoli ordinamenti stabiliscono, in relazione alle esigenze dei
vari rami di servizio, le attribuzioni particolari del direttore
generale, del direttore di divisione, del direttore di sezione, dei
consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe.
CAPO II
Accesso alle carriere direttive

                          Art. 161.
              (Nomina alla qualifica iniziale)

La nomina in prova a consigliere di 3ª classe, o a consigliere di
2ª classe per le carriere previste dal terzo comma dell’art. 153, si
consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono
partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in
possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 2.
Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo
specifico titolo di studio per l’ammissione al= concorso, le materie
che formano oggetto degli esami scritti ed orali e le prove pratiche
quando siano previste da speciali ordinamenti.
Le prove scritte debbono essere almeno tre.
Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle
carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo
di studio, purche’ rivestano qualifica non inferiore a quella di
segretario aggiunto ed abbiano il diploma, di istituto di istruzione
secondaria di 20 grado. Va tenuto conto della frequenza e dell’esito
dei corsi di integrazione previsti dal presente decreto.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano per l’accesso
alle carriere direttive del personale tecnico.
CAPO III
Svolgimento della carriera

                          Art. 162.
           (Promozione a consigliere di 2ª classe)

La promozione a consigliere di 2ª classe si consegue, a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono
ammessi i consiglieri di 3ª classe dello stesso ruolo che abbiano
compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 163.
(Promozione a consigliere di 1ª classe)

La promozione a consigliere di 1ª classe si consegue mediante
scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri
di 2ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di
effettivo servizio nella qualifica.
Art. 164.
(Promozione a direttore di sezione)

I posti disponibili nella qualifica di direttore di sezione sono
conferiti per un quarto mediante concorso per merito distinto,
computando per posto intero la frazione di posto, e per tre quarti
mediante esame di idoneita’.
Il concorso per merito distinto e l’esame di idoneita’ sono indetti
contemporaneamente ogni anno.
Al concorso per merito distinto sono ammessi a partecipare gli
impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del
decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente
nove anni di effettivo servizio nella carriera.
All’esame di idoneita’ sono ammessi a partecipare gli impiegati
dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che
indice l’esame, abbiano compiuto complessivamente undici anni di
effettivo servizio nella carriera.
Per gli impiegati provenienti dalle carriere di concetto il
servizio prestato con qualifica non inferiore a segretario aggiunto
e’ valutato per meta’ e per non piu’ di quattro anni complessivi.
L’ammissione ai concorso per merito distinto ed all’esame di
idoneita’ e’ subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di
amministrazione il quale, a tal fine, tiene conto della qualita’ del
servizio prestato, delle attitudini all’esercizio delle funzioni
direttive e del profitto tratto dalla frequenza dei corsi di
aggiornamento previsti dal presente decreto.
Art. 165.
(Concorso per merito distinto ed esame di idoneita’)

Il concorso per merito distinto consiste in quattro prove scritte
ed una prova orale. L’esame di idoneita’ consiste in tre prove
scritte ed una prova orale. Le prove scritte sono a carattere
teorico-pratico ed almeno una deve avere particolare attinenza ai
servizi d’istituto dell’amministrazione.
Le prove di esame devono tendere ad accertare la cultura
professionale, la capacita’ organizzativa e l’attitudine dei
concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e
tecnico.
I singoli ordinamenti stabiliscono le materie delle prove scritte
ed orali nonche’ delle prove pratiche quando siano previste da
speciali ordinamenti.
Nel concorso per merito distinto sono ammessi alla prova orale i
candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi
nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.
La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga
almeno la votazione di otto decimi.
Nell’esame d’idoneita’ sono ammessi alla prova orale i candidati i
quali abbiano riportata una media di almeno sette decimi nelle prove
scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale
non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la
votazione di sette decimi.
Ai soli effetti della eventuale promozione per idoneita’, di cui al
precedente comma, sono ammessi alla prova orale del concorso per
merito distinto anche i candidati che abbiano riportato la media di
almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in
ciascuna di esse.
I candidati del concorso per merito distinto che abbiano
conseguita, l’idoneita’ ai sensi del precedente comma sono collocati,
qualora abbiano l’anzianita’ richiesta per la ammissione agli esami
di idoneita’, in unica graduatoria, in base alla votazione riportata,
con gli impiegati che abbiano superato l’esame di idoneita’. A
parita’ di votazione costituisce titolo di preferenza l’aver
conseguito l’idoneita’ nei concorso per merito distinto. Qualora i
candidati predetti non abbiano l’anzianita’ prevista dal quarto comma
dell’art. 164, sono collocati nella graduatoria unica formata per
l’esame di idoneita’ al quale essi avrebbero potuto partecipare dopo
aver compiuto undici anni di servizio nella carriera.
La votazione complessiva, tanto negli esami di merito distinto
quanto in quelli di idoneita’, e’ stabilita dalla somma della media
dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in
quella orale. A parita’ di voto ha la precedenza il candidato
collocato prima nel ruolo di anzianita’.
Al concorso per merito distinto ed all’esame di idoneita’ si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7; le
pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto sul bollettino
ufficiale dell’amministrazione.
I vincitori del concorso per merito distinto hanno la precedenza,
sui promossi mediante esame di idoneita’.
Art. 166.
(Promozione a direttore di divisione)

La promozione a direttore di divisione si consegue mediante:
1) concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti
disponibili, al quale possono partecipare i direttori di sezione
dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre un anno di
anzianita’ nella, qualifica. La frazione di posto superiore alla
meta’ si computa come posto intero. Ove in base a tale ripartizione
non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i
posti disponibili sono conferiti mediante lo scrutinio di cui al
successivo numero 2;
2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti
posti disponibili, al quale sono ammessi i direttori di sezione dello
stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre tre anni di anzianita’
nella qualifica.
Entro il mese di settembre di ogni anno nel bollettino ufficiale
del ministero, e’ pubblicato il bando del concorso speciale nel quale
vanno indicati il numero dei posti, il termine di presentazione delle
domande e le modalita’ di partecipazione.
Ove non sia stato possibile bandire il concorso speciale per esami
in applicazione dei precedenti commi, i posti resi disponibili dal 30
settembre al 31 dicembre e che secondo la ripartizione di cui ai
numeri 1 e 2 si sarebbero dovuti attribuire al concorso speciale per
esami, si riportano nella disponibilita’ dell’anno successivo.
Lo scrutinio per merito comparativo deve essere tenuto nel mese di
dicembre di ogni anno. Entro lo stesso termine devono essere
effettuate almeno le prove scritte del concorso speciale.
Le promozioni avranno effetto dal primo gennaio successivo. Ove
siano stati effettuati tanto il concorso speciale per esami che lo
scrutinio per merito comparativo i vincitori del concorso speciale
precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio ed i
provvedimenti di promozione non potranno essere emanati se non dopo
l’espletamento del concorso predetto, ferma restando la decorrenza
prevista dal presente comma.
Art. 167.
(Concorso speciale e scrutinio per merito comparativo per la
promozione a direttore di divisione)

L’esame del concorso speciale e’ costituito da due prove scritte e
da un colloquio, al quale sono ammessi i candidati che abbiano
riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle prove scritte.
Una di queste deve essere diretta ad accertare l’attitudine dei
concorrenti alla soluzione di questioni connesse all’attivita’
dell’amministrazione cui appartengono.
Per ciascun candidato che partecipa al concorso speciale il capo
del personale deve far pervenire alla Commissione giudicatrice i
rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato
matricolare.
Nello scrutinio per merito comparativo il Consiglio di
amministrazione forma la graduatoria dei promovibili in base
all’esame dei titoli ed all’esito di un colloquio al quale devono
essere ammessi tutti gli scrutinabili.
Il colloquio integrativo dello scrutinio per merito comparativo e’
effettuato davanti al Consiglio d’amministrazione o davanti ad una
sottocommissione da questo costituita e composta di almeno tre membri
del Consiglio stesso.
Il colloquio del concorso speciale e quello integrativo dello
scrutinio per merito comparativo devono concorrere con gli altri
elementi di giudizio ad una adeguata valutazione della personalita’
dell’impiegato, della di lui preparazione professionale con
particolare riguardo ai servizi prestati, nonche’ all’attitudine alle
funzioni superiori.
Nel concorso speciale e nello scrutinio per merito comparativo va
tenuto conto del profitto tratto nei corsi di perfezionamento.
Per il concorso speciale si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto
sul bollettino ufficiale dell’amministrazione.
Art. 168.
(Promozione ad ispettore generale)

La promozione ad ispettore generale si consegue mediante scrutinio
per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori di divisione
che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 169.
(Norme generali sullo scrutinio per merito comparativo)

Nel procedere allo scrutinio per merito comparativo il Consiglio di
amministrazione deve preliminarmente determinare, mediante
coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli in
relazione alle esigenze delle singole carriere, con riguardo alle
qualita’ del servizio prestato, ai lavori originali elaborati per il
servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto dai corsi
di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento previsti dal
presente decreto, all’attitudine ad assolvere le funzioni della
qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche
nonche’ alla cultura ed ai requisiti intellettuali e di preparazione
professionale. L’anzianita’ nella qualifica immediatamente inferiore
e l’anzianita’ di carriera possono costituire titolo di preferenza
solo in caso di parita’ di merito.
I titoli valutati per ogni scrutinio devono risultare dalle schede
personali. Ogni scrutinato ha diritto di ottenere, a proprie spese,
copia del provvedimento con cui si sono predeterminati i criteri di
valutazione, dei quaderni di scrutinio e della propria scheda
personale.
Art. 170.
(Nomina a direttore generale)

I direttori generali e gli impiegati con qualifiche superiori sono
nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione
del Consiglio dei ministri.
Le nomine possono essere conferite anche ad impiegati di altri
ruoli o di altre amministrazioni, ovvero a persone estranee
all’amministrazione dello Stato.
TITOLO II
CARRIERE DI CONCETTO

CAPO I
Qualifiche e attribuzioni

                          Art. 171.
                        (Qualifiche)

Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche:
segretario capo;
segretario principale;
primo segretario;
segretario;
segretario aggiunto;
vice segretario.
Per le carriere di concetto che contemplano qualifiche diverse, la
equiparazione alle precedenti ai fini della applicazione del presente
decreto risulta dagli annessi quadri distinti con i numeri da 21 a
39, 82, 83 e 84.
Art. 172.
(Attribuzioni)

Il personale delle carriere di concetto addetto agli uffici
dell’amministrazione centrale e periferica svolge i compiti di
carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli
ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso vengono
affidati.
Nell’espletamento dei propri compiti ha la responsabilita’ della
corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti.
CAPO II
Accesso alle carriere

                          Art. 173.
                 (Nomina a vice segretario)

La nomina in prova a vice segretario si consegue mediante pubblico
concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini
italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria, di
secondo grado ed in possesso degli altri requisiti stabiliti
dall’art. 2.
Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo
specifico titolo di studio, le materie che formano oggetto degli
esami scritti ed orali nonche’ le prove pratiche, quando siano
previste da speciali ordinamenti.
Le prove scritte devono essere almeno due.
Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle
carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di
studio, purche’ rivestano qualifica non inferiore a quella di
archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria
di primo grado.
La disposizione del comma precedente non si applica per l’accesso
alle carriere di concetto del personale tecnico.
CAPO III
Svolgimento delle carriere

                          Art. 174.
             (Promozione a segretario aggiunto)

La promozione a segretario aggiunto si consegue, a ruolo aperto,
mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i
vice segretari dello stesso ruolo che abbiano compiuto quattro anni
di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 175.
(Promozione a segretario)

La promozione a segretario si consegue mediante scrutinio per
merito comparativo al quale sono ammessi i segretari aggiunti dello
stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio
nella qualifica.
Art. 176.
(Promozione a primo segretario)

I posti disponibili nella qualifica di primo segretario sono
conferiti, per un quarto, mediante concorso per merito distinto
computando per posto intero la frazione di posto e, per tre quarti,
mediante esami di idoneita’.
Il concorso per merito distinto e l’esame di idoneita’ sono indetti
contemporaneamente ogni anno.
Al concorso per merito distinto sono ammessi a partecipare gli
impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del
decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente
nove anni di effettivo servizio nella carriera.
All’esame di idoneita’ sono ammessi a partecipare gli impiegati
dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che
indice l’esame, abbiano compiuto complessivamente undici anni di
effettivo servizio nella carriera.
Gli indicati periodi di anzianita’ sono ridotti di due anni per gli
impiegati forniti di laurea o titoli equipollenti.
Per gli impiegati provenienti dalle carriere esecutive il servizio
prestato con qualifica non inferiore ad archivista e’ valutato per
due terzi e per non piu’ di quattro anni complessivi.
L’ammissione al concorso per merito distinto ed all’esame di
idoneita’ e’ subordinato al giudizio favorevole del Consiglio di
amministrazione il quale, a tale fine, tiene conto delle qualita’ del
servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni della
qualifica superiore e del risultato conseguito nei corsi di
formazione.
Art. 177.
(Esami per le promozioni a primo segretario)

Il concorso per merito distinto consiste in tre prove scritte, in
una prova orale ed in prove pratiche, quando siano richieste da
speciali ordinamenti.
L’esame di idoneita’ consiste in due prove scritte, in una prova
orale ed in prove pratiche quando siano previste da speciali
ordinamenti. Le prove scritte sono a carattere prevalentemente
pratico ed una di esse deve avere particolare attinenza ai servizi
d’istituto della amministrazione. I singoli ordinamenti stabiliscono
le materie delle prove predette.
Al concorso per merito distinto ed all’esame di idoneita’ si
applicano le disposizioni di cui ai commi quarto e successivi
dell’articolo 165.
Art. 178.
(Promozioni alle qualifiche superiori a primo segretario)

Le promozioni a segretario principale ed a segretario capo sono
conferite mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono
ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data dello
scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella
qualifica immediatamente inferiore.
Art. 179.
(Procedimento dello scrutinio)

Nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni previste
dal presente capo si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui all’art. 169.
TITOLO III
CARRIERE ESECUTIVE

CAPO I
Qualifiche ed attribuzioni

                          Art. 180.
                        (Qualifiche)

Le carriere esecutive comprendono le seguenti qualifiche:
archivista capo;
primo archivista;
archivista;
applicato;
applicato aggiunto.
Per le carriere esecutive che contemplano qualifiche diverse
l’equiparazione alle precedenti, ai fini dell’applicazione del
presente decreto, risulta dagli annessi quadri distinti con i numeri
da 40 a 60.
Art. 181.
(Attribuzioni)

Il personale delle carriere esecutive, addetto agli uffici
dell’Amministrazione centrale e periferica, disimpegna mansioni di
archivio, di protocollo, di registrazione e di copia anche con
l’utilizzazione di macchine, nonche’ quelle di collaborazione
contabile, tecnica ed amministrativa previste nei regolamenti delle
singole amministrazioni.
CAPO II
Accesso alle carriere

                          Art. 182.
               (Nomina ad applicato aggiunto)

La nomina in prova ad applicato aggiunto o ad applicato per quelle
carriere che eccezionalmente iniziano con tale qualifica si consegue
mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i
cittadini muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di
primo grado ed in possesso degli altri requisiti stabiliti dall’art.
2.
Gli esami comprendono, oltre a due prove scritte ed una orale, una
prova pratica obbligatoria di dattilografia o stenografia o su mezzi
meccanici indicati nel bando di concorso.
Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo
specifico titolo di studio necessario per l’ammissione agli esami e
le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali.
CAPO III
Svolgimento delle carriere

                          Art. 183.
                  (Promozione ad applicato)

La promozione ad applicato si consegue, a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli applicati
aggiunti dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di
effettivo servizio nella qualifica.
Art. 184.
(Promozione ad archivista)

La promozione ad archivista si consegue mediante scrutinio per
merito comparativo al quale sono ammessi gli applicati dello stesso
ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di
effettivo servizio nella qualifica.
Art. 185.
(Promozione a primo archivista)

La promozione a primo archivista si consegue mediante:
1) concorso per esami, nel limite di un terzo dei posti
disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli archivisti e gli
applicati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del
decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente
undici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori. La
frazione di posto superiore alla meta’ si computa come posto intero;
ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un
posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi
del successivo numero 2);
2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti
posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli archivisti
e gli applicati dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio,
abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio
nelle qualifiche inferiori.
Art. 186.
(Promozione ad archivista capo e qualifica superiore)

La promozione ad archivista capo si consegue mediante scrutinio per
merito comparativo, al quale sono ammessi i primi archivisti dello
stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre
anni di effettivo servizio nella qualifica.
Per le carriere esecutive per le quali e’ eccezionalmente prevista
una qualifica superiore ad archivista capo, la promozione alla
qualifica stessa si consegue mediante scrutinio per merito
comparativo al quale sono ammessi gli archivisti capi della stessa
carriera con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 187.
(Esame e scrutinio per le promozioni)

Lo scrutinio per merito comparativo previsto dall’articolo 185 n.
2, deve essere tenuto, sempre che vi sia disponibilita’ di posti, nel
mese di giugno di ogni anno. Entro lo stesso termine devono essere
effettuate almeno le prove scritte del concorso previsto dal n. 1 del
citato articolo.
Entro il mese di febbraio deve essere pubblicato nel bollettino
ufficiale del ministero il bando di concorso, nel quale sono indicati
il numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le
modalita’ di partecipazione. Qualora dopo il bando del concorso ed
entro il 30 giugno si verifichino nuove vacanze nella qualifica di
primo archivista, queste sono computate ai fini della ripartizione
prevista dall’art. 185.
L’esame di concorso consta di due prove scritte a carattere pratico
sui servizi di istituto e di una prova orale, alla quale sono ammessi
i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi
nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La prova orale non s’intende superata e il candidato non ottenga
almeno la votazione di sette decimi.
Le materie delle prove scritte ed orali sono determinate dai
singoli ordinamenti i quali, per le carriere che non comportano
mansioni di archivio e di copia, possono prevedere una prova pratica
in sostituzione di una delle due prove scritte. Si applicano al
concorso le disposizioni contenute negli articoli 6 e 7; le
pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto nel bollettino
ufficiale dell’amministrazione.
I vincitori del concorso per esame hanno la precedenza, sui
promossi per merito comparativo.
Nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni previste
dal presente capo si osservano in quanto applicabili le disposizioni
di cui all’art. 169.
TITOLO IV
CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

CAPO I
Qualifiche e mansioni

                          Art. 188.
                        (Qualifiche)

Le carriere del personale ausiliario comprendono le seguenti
qualifiche:
commesso capo;
commesso;
usciere capo;
usciere;
inserviente.
Le carriere del personale ausiliario tecnico comprendono le
seguenti qualifiche:
agente tecnico capo;
agente tecnico.
Per le carriere che contemplano qualifiche diverse la equiparazione
alle precedenti ai fini dell’applicazione dei presente decreto
risulta dagli annessi quadri distinti con i numeri da 61 a 81.
Art. 189.
(Mansioni)

Il personale ausiliario provvede a mantenere l’ordine e la pulizia
degli uffici cui e addetto, disimpegna il servizio di anticamera,
vigila l’accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei
fascicoli e di altri oggetti dell’ufficio ed adempie agli incarichi
di carattere materiale inerenti al servizio.
Il personale ausiliario tecnico esplica le mansioni previste dai
singoli ordinamenti.
CAPO II
Accesso alle carriere

                          Art. 190.
         (Nomina ad inserviente o ad agente tecnico)

La nomina ad inserviente in prova e quella ad agente tecnico in
prova si consegue mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi a
partecipare i cittadini italiani che abbiano compiuto gli studi di
istruzione obbligatoria e siano in possesso degli altri requisiti
stabiliti dall’art. 2.
Il concorso e’ per titoli ed e’ integrato da una prova pratica di
scrittura sotto dettato oltre ad una prova di idoneita’ tecnica per
gli aspiranti a posti di agente tecnico.
I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli
uffici aventi sede in determinate regioni o province salva per tutti
i cittadini la facolta’ di parteciparvi
CAPO III
Svolgimento delle carriere

                          Art. 191.
                   (Promozione ad usciere)

La promozione ad usciere si consegue, a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli inservienti
dello stesso ruolo che abbiano compiuto un anno di effettivo
servizio.
Nello scrutinio il Consiglio di amministrazione designa, secondo
l’ordine di ruolo, gli impiegati che abbiano dimostrato diligenza e
buona condotta.
Art. 192.
(Promozione ad usciere capo)

La promozione ad usciere capo si consegue mediante scrutinio per
merito assoluto, al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso
ruolo. Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma
dell’articolo precedente.
Art. 193.
(Promozioni a commesso ed a commesso capo)

Le promozioni a commesso ed a commesso capo sono conferite a
scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli
impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella qualifica
immediatamente inferiore cinque anni di effettivo servizio.
Art. 194.
(Promozione ad agente tecnico capo)

La promozione ad agente tecnico capo e’ conferita a scelta, su
designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti tecnici
dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto
dieci anni di effettivo servizio.
TITOLO V
CARRIERE SPECIALI

CAPO I
Ordinamento

                          Art. 195.
                        (Qualifiche)

Le carriere del personale degli uffici periferici per le quali
anteriormente al 1 luglio 1956 erano stabiliti per le medesime
funzioni ruoli di gruppo A e B si distinguono nelle carriere di cui
agli allegati quadri indicati con i numeri 82, 83 e 84.
Le carriere direttive comprendono le seguenti qualifiche:
ispettore generale e compartimentale;
direttore di 1ª classe;
direttore di 2ª classe;
vice direttore.
Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche:
segretario;
segretario aggiunto;
vice segretario.
Per le carriere che contemplano qualifiche diverse la equiparazione
alle precedenti, ai fini dell’applicazione del presente decreto,
risulta dai citati quadri distinti con i numeri 82, 83 e 84.
Al personale delle carriere direttive e di concetto di cui ai
precedenti commi sono estese le disposizioni stabilite negli altri
titoli del presente decreto in quanto siano applicabili e non si sia
diversamente provveduto nel presente titolo.
CAPO II
Accesso alle carriere direttive

                          Art. 196.
                  (Nomina a vice direttore)

L’accesso a ciascuna delle carriere direttive istituite per gli
uffici periferici di cui al precedente articolo e’ riservato, agli
impiegati appartenenti alle carriere di concetto degli stessi uffici.
La nomina alla qualifica di vice direttore si consegue mediante
concorso per esami al quale sono ammessi gli impiegati delle predette
cariche di concetto che, alla data di pubblicazione del decreto che
indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di
effettivo servizio nella carriera e siano in possesso di diploma di
laurea o titolo equipollente.
Allo stesso concorso sono ammessi anche gli impiegati dello stesso
ruolo che non siano in possesso del titolo di studio previsto dal
comma precedente purche’ abbiano il diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado ed abbiano complessivamente compiuto,
alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso,
tredici anni di effettivo servizio nella carriera.
L’ammissione al concorso e’ subordinata al giudizio favorevole del
Consiglio di amministrazione il quale, a tal fine, tiene conto delle
qualita’ del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le
funzioni direttive e del risultato conseguito nei corsi di formazione
ed integrazione previsti dal presente decreto.
Il concorso consiste in tre prove scritte ed una orale. Le prove
scritte sono a carattere teorico-pratico ed almeno una deve avere
particolare attinenza ai servizi di istituto. Sono ammessi alla prova
orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette
decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di
esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non
ottenga almeno la votazione di sette decimi.
Le materie delle prove scritte ed orali sono determinate dai
singoli ordinamenti.
Art. 197.
(Promozione a direttore di 2ª classe)

La promozione alla qualifica di direttore di 2ª classe si consegue
mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i
vice direttori dello stesso ruolo i quali abbiano compiuto tre anni
di servizio effettivo nella qualifica.
Art. 198.
(Inquadramento)

Gli impiegati gia’ di gruppo B che anteriormente al 1 luglio 1956
siano stati inquadrati nel gruppo A e non vi abbiano potuto ottenere
la promozione al grado superiore per mancanza di posti disponibili,
mentre i pari grado rimasti al gruppo. B con uguale o minore
anzianita’ sono stati gia’ promossi al grado superiore, potranno,
previo giudizio del Consiglio di amministrazione, essere promossi
anche in soprannumero alla qualifica superiore. I posti cosi’
conferiti in soprannumero saranno riassorbiti con le prime vacanze
che verranno a verificarsi.
Gli impiegati delle carriere speciali che non abbiano ottenuto
l’inquadramento nelle carriere direttive ai sensi del primo e secondo
comma dell’art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 16, conservano “ad personam” la qualifica acquisita.
Gli stessi possono essere scrutinati per la promozione alle
qualifiche superiori previste dal soppresso ruolo di provenienza in
occasione e nella stessa proporzione delle promozioni effettuate
nella corrispondente qualifica della carriera direttiva. Agli
impiegati promossi e’ attribuita “ad personam” la qualifica
immediatamente superiore prevista dal precedente ordinamento.
Nella qualifica di vice direttore della carriera direttiva sono
tenuti scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati che a norma del
precedente comma conservano “ad personam” la qualifica del ruolo di
provenienza.
Gli impiegati delle carriere speciali inquadrati nelle carriere
direttive non potranno essere scrutinati per la promozione alla
qualifica superiore sino a quando non avranno maturato le anzianita’
prescritte per la promozione medesima gli impiegati di pari qualifica
provenienti dal ruolo di gruppo A.
TITOLO VI
PASSAGGIO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE
O AD ALTRA CARRIERA

CAPO I
Passaggio ad altra amministrazione

                          Art. 199. 
                         (Modalita') 

L’amministrazione che, per speciali esigenze di determinati
servizi, ritenga necessario avvalersi stabilmente dell’opera di un
impiegato appartenente alla carriera direttiva di altra
amministrazione, in quanto dotato di particolare competenza in tali
servizi, puo’ avanzare motivata richiesta al Presidente del Consiglio
dei ministri che, sentiti l’amministrazione cui l’impiegato
appartiene ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione,
ne dispone, con il consenso dell’interessato, il trasferimento nei
ruoli dell’amministrazione richiedente.
Analoga richiesta puo’ essere avanzata dalle amministrazioni che,
in relazione alla situazione di organico ed alle esigenze di
servizio, ritengono di poter utilizzare contingenti di impiegati di
altre amministrazioni, appartenenti a carriere diverse da quelle
direttive, tanto dei ruoli organici che dei corrispondenti ruoli
aggiunti.
Il Presidente del Consiglio, sentita l’amministrazione cui
appartengono i contingenti richiesti e previo parere del Consiglio
superiore della pubblica amministrazione, ne dispone il trasferimento
con proprio decreto.
Alle conseguenti variazioni di organico si provvede con regolamento
di esecuzione.
L’iniziativa di chiedere il trasferimento di contingenti di
impiegati di carriere diverse da quelle direttive dall’una all’altra
amministrazione spetta altresi’ al Consiglio superiore della pubblica
amministrazione.
Gli impiegati che, ai sensi delle disposizioni precedenti, sono
trasferiti ad altra amministrazione sono inseriti nei nuovi ruoli nel
posto che loro spetta secondo la data di nomina alla qualifica gia’
ricoperta e con la relativa anzianita’ di carriera e di qualifica.
CAPO II
Passaggio ad altra carriera

                          Art. 200. 
                         (Modalita') 

Gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso
degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun
limite di eta’ ai pubblici concorsi per l’accesso a qualsiasi
carriera delle amministrazioni dello Stato.
Il ministro competente, su conforme parere del Consiglio di
amministrazione e con il consenso degli interessati, puo’ disporre il
trasferimento degli impiegati civili da un ruolo ad altro di
corrispondente carriera della stessa amministrazione.
Gli impiegati trasferiti conservano l’anzianita’ di carriera e di
qualifica acquisita, e sono collocati nei nuovi ruoli con la
qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro
spetta secondo l’anzianita’ nella qualifica gia’ ricoperta.
Art. 201.
(Valutazione di anzianita’)

Ai fini del computo dell’anzianita’ di servizio richiesta per
l’ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 2ª classe,
segretario aggiunto od applicato, per l’ammissione ai concorsi per
merito distinto ed agli esami di idoneita’ per le promozioni a
direttore di sezione ed a primo segretario, nonche’ per l’ammissione
al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo archivista, il
servizio prestato in carriere corrispondenti o superiori e’ valutato
per intero e per non piu’ di quattro anni complessivi, ivi compresa
la valutazione dell’anzianita’ eventualmente spettante ai sensi
dell’articolo 164, quinto comma, e dell’art. 176, sesto comma.
In ogni caso la promozione a consigliere di 2ª classe, segretario
aggiunto ed applicato non potra’ aver luogo se nella nuova carriera
non sia stato prestato servizio effettivo per almeno un anno, se
trattasi di carriera direttiva od esecutiva e, per almeno due anni,
se trattasi di carriera di concetto.
Art. 202.
(Assegno personale nei passaggi di carriera)

Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa
amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello
spettante nella nuova qualifica e’ attribuito un assegno personale,
utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio gia’ goduto
ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio
per la progressione di carriera anche se semplicemente economica.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CARRIERE

CAPO I
Attribuzioni del personale di particolari ruoli

                          Art. 203.
      (Attribuzioni del personale ispettivo e tecnico)

Le attribuzioni del personale appartenente ai ruoli ispettivi o
addetto a servizi ispettivi e del personale degli uffici tecnici
speciali delle Amministrazioni centrali sono stabilite dai singoli
ordinamenti.
Art. 204.
(Attribuzioni del personale degli uffici periferici)

I capi degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato
esercitano le funzioni attribuite dalle leggi alla competenza di
detti uffici.
I singoli ordinamenti stabiliscono i compiti specifici del
personale addetto agli uffici periferici.
CAPO II
Svolgimento delle carriere

                          Art. 205.

(Requisito generale di ammissibilita’ ai concorsi, agli esami ed agli
scrutini di promozione)

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 93, 94 e 95, non sono
ammessi ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione gli
impiegati che nell’ultimo triennio abbiano riportato un giudizio
complessivo inferiore a “buono”.
Art. 206.
(Promozioni e posti disponibili)

Le promozioni non possono essere conferite se non ci sia
disponibilita’ di posti nella qualifica cui si deve accedere od in
quelle ad essa superiori.
Art. 207.
(Valutazione del servizio militare)

Ai fini del computo dell’anzianita’ di servizio richiesta per
l’ammissione al concorso per merito distinto od agli esami di
idoneita’ per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione o
di primo segretario, nonche’ per l’ammissione al concorso per esami
od allo scrutinio per la promozione alla qualifica di primo
archivista, il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina
ad impiego di ruolo, in reparti combattenti e’ valutato per intero
come servizio civile di ruolo.
Il servizio valutato ai sensi del precedente comma e’ cumulabile
con quello valutato ai sensi degli articoli 164, comma quinto, 176,
comma sesto, e 201.
In ogni caso, ai fini della partecipazione ai concorsi, agli esami
od agli scrutini suddetti, e’ richiesta una permanenza minima, di
quattro anni di effettivo servizio nel ruolo.
I criteri stabiliti dai commi precedenti per la valutazione del
servizio militare prestato in reparti combattenti si osservano anche
per l’ammissione al concorso di cui all’art. 196.
Le stesse disposizioni si applicano ai fini della ammissione agli
scrutini per la promozione alla qualifica di commesso, o agente
tecnico capo, con la permanenza minima nel ruolo di due anni.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli
impiegati ai quali sono stati estesi i benefici spettanti ai
combattenti per la progressione nella carriera.
Art. 208.
(Indennita’ di missione per partecipazione ad esami di promozione)

Agli impiegati che debbano trasferirsi fuori della sede di impiego
per partecipare ad esami di promozione spetta) il rimborso delle
spese di viaggio e la corresponsione dell’indennita’ di missione dal
giorno che precede gli esami fino al giorno successivo al loro
espletamento.
Perdono il diritto al rimborso ed alla indennita’ coloro che non si
siano presentati, senza giustificato motivo, ad una delle prove o
siano stati espulsi da qualcuna di esse.
PARTE TERZA
Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

TITOLO I
CARRIERE – STATO GIURIDICO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO I
Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l’igiene
e la sanita’ Istituto Superiore di Sanita’

SEZIONE I
Organi

                          Art. 209.
                  (Comitato amministrativo)

Le funzioni di Consiglio di amministrazione dell’Istituto Superiore
di Sanita’ sono esercitate dal Comitato amministrativo composto come
segue:
dall’Alto commissario per l’igiene e la sanita’, presidente;
dal direttore generale dell’Istituto, vice presidente;
da un consigliere di Stato;
da un consigliere della Corte dei conti;
da un impiegato della Ragioneria generale dello Stato con
qualifica non inferiore ad ispettore generale;
da due capi di laboratorio dell’Istituto;
dal capo dei servizi amministrativi e del personale
dell’Istituto.
Fanno parte altresi’ del Comitato amministrativo due rappresentanti
del personale per gli affari previsti dall’art. 146, da nominarsi
all’inizio di ogni biennio con le modalita’ ivi indicate.
Le funzioni di segretario vengono esercitate da uno dei componenti
del Comitato designato dal direttore generale.
SEZIONE II
Personale

                          Art. 210.
               (Nomina ad assistente aggiunto)

La nomina ad assistente aggiunto si consegue mediante concorso per
titoli ed esami.
Art. 211.
(Promozione ad aiuto)

La promozione ad aiuto si consegue mediante concorso per titoli e
per esami al quale possono, partecipare gli assistenti dello stesso
ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il
concorso, abbiano compiuto complessivamente sette anni di effettivo
servizio nella carriera.
L’esame consiste in una lezione e due prove pratiche.
Al concorso sono ammessi a partecipare gli appartenenti ai ruoli
aggiunti corrispondenti che abbiano compiuto in detti ruoli sette
anni di effettivo servizio.
Art. 212.
(Promozioni a primo aiuto ed aiuto principale – Nomina a capo
laboratorio di 2ª classe)

Le promozioni alle qualifiche di primo aiuto ed aiuto principale
nelle carriere direttive dei laboratori sono conferite mediante
scrutinio per merito comparativo su designazione del Comitato
amministrativo, preceduta dal parere sui titoli scientifici degli
scrutinandi dato da una Commissione composta dal direttore, generale
dell’Istituto, che la presiede, e da quattro professori universitari
di ruolo.
I capi di laboratorio di 2ª classe sono nominati tra gli, aiuti
principali dei rispettivi ruoli con decreto dell’Alto commissario per
l’igiene e la sanita’ su proposta del direttore generale
dell’Istituto.
Art. 213.
(Promozione a primo aiuto)

Allo scrutinio di promozione a primo aiuto sono ammessi gli aiuti
dello stesso laboratorio che abbiano compiuto tre anni di effettivo
servizio nella qualifica.
Art. 214.
(Promozione a capo laboratorio di 1ª classe)

La promozione a capo laboratorio di la classe e’ conferita, ai
sensi dell’art. 170, primo comma, ai capi di laboratorio di 2ª classe
che abbiano esercitato le relative funzioni da oltre cinque anni, in
base a giudizio di merito comparativo espresso dalla speciale
Commissione prevista dall’art. 212.
Nel ruolo del laboratorio cui e’ preposto un capo laboratorio di 1ª
classe resta vacante il posto di capo laboratorio di 2ª classe.
Art. 215.
(Promozione a sorvegliante capo)

Per le promozioni alla qualifica di sorvegliante capo si applica il
disposto del precedente art. 193.
Art. 216.
(Rapporto informativo e giudizio complessivo per gli impiegati con
qualifica non inferiore ad aiuto)

Il direttore generale compila i rapporti informativi dei capi di
laboratorio di 2ª classe e dei capi servizio; il giudizio complessivo
e’ espresso dal Comitato amministrativo.
I rapporti informativi degli impiegati con qualifica di aiuto
principale, primo aiuto, aiuto o equiparati, sono compilati dai
rispettivi capi di laboratorio e di servizi, visitati dal direttore
generale dell’Istituto che li trasmette, con le proprie osservazioni,
al Comitato amministrativo per il giudizio complessivo.
Art. 217.
(Rapporto informativo per gli impiegati con qualifica inferiore ad
aiuto)

Il rapporto informativo per il personale delle carriere direttive
con qualifica inferiore ad aiuto od equiparata e per il personale
delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie e’ compilato dai
rispettivi capi di laboratorio o di servizio. Il giudizio complessivo
e’ espresso dal direttore generale dell’Istituto.
Art. 218.
(Distacco temporaneo)

Nell’interesse del servizio il direttore generale dell’Istituto
superiore di sanita’, sentito l’interessato, puo’ disporre il
distacco temporaneo di personale da un laboratorio o da un servizio
ad un altro.
Art. 219.
(Attivita’ professionale consentita)

Al personale tecnico della carriera direttiva dell’Istituto e’
consentito l’espletamento di attivita’ professionali connesse con i
compiti dell’Istituto stesso.
Art. 220.
(Collocamento a riposo del direttore generale)

Il direttore generale dell’Istituto superiore di sanita’ e’
collocato a riposo al compimento del 75° anno di eta’.
CAPO II
Ministero degli Affari Esteri

SEZIONE I
Consiglio di amministrazione e Commissione di disciplina

                          Art. 221.
               (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri
e’ composto:
a) dal ministro, che lo presiede;
b) dal segretario generale;
c) dal capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica;
d) dagli impiegati preposti alle direzioni generali ed ai servizi
alle dirette dipendenze del ministro;
e) da due rappresentanti del personale da nominarsi all’inizio di
ogni biennio con le modalita’ previste dall’art. 146.
Gli impiegati di cui alle lettere c) e d) possono essere
sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci
purche’ di qualifica non inferiore a quella di consigliere
d’Ambasciata.
La presidenza del Consiglio di amministrazione puo’ essere delegata
dal ministro al sottosegretario di Stato od al segretario generale o,
in assenza di questo, all’impiegato di qualifica piu’ elevata.
Art. 222.
(Commissione di disciplina)

La Commissione di per il personale dipendente dal Ministero degli
affari esteri e’ composta da cinque funzionari del ruolo diplomatico
dei quali uno di qualifica non inferiore a ministro plenipotenziario
di 2ª classe e gli altri quattro di qualifica non inferiore a
consigliere d’Ambasciata.
SEZIONE II
Personale delle carriere con ordinamento speciale

                          Art. 223.
            (Ammissione alle carriere direttive)

Ai concorsi di ammissione alle carriere diplomatico – consolare,
per l’emigrazione, carriera commerciale, per l’Oriente e per la
stampa sono ammessi i cittadini i quali, oltre che dei requisiti di
cui all’art. 2 sono forniti anche dei seguenti:
a) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima
ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state
contratte in guerra e per causa di guerra e sempreche’ non siano di
impedimento all’esercizio delle funzioni proprie della carriera, cui
il candidato aspira;
b) attitudine professionale da accertarsi mediante un colloquio
vertente sui principali problemi internazionali.
Art. 224.
(Periodo di prova)

Il periodo di prova nelle carriere di cui all’articolo precedente
ha la durata di mesi dodici, di cui almeno sei in servizio presso
l’amministrazione centrale.
Al termine del periodo di prova e nel caso di giudizio sfavorevole
del Consiglio di amministrazione la risoluzione del rapporto
d’impiego e’ dichiarata con decreto del ministro per gli Affari
esteri.
Art. 225.
(Funzioni all’estero)

Il personale in servizio all’estero assume la qualifica
corrispondente alle funzioni delle quali e’ incaricato.
Art. 226.
(Carriera per l’Oriente)

La carriera, per l’Oriente comprende impiegati specializzati in
vari settori per l’Asia e per l’Africa, secondo quanto previsto dal
regolamento.
Gli impiegati della carriera per l’Oriente possono essere
incaricati nei paesi dell’Asia e dell’Africa, di funzioni consolari
sia di direzione che di collaborazione.
Art. 227.
(Promozioni nella carriera diplomatico-consolare)

Le promozioni nella carriera diplomatico-consolare sono subordinate
alla permanenza minima di due anni nella qualifica rivestita ed alla
condizione che l’impiegato non abbia riportato giudizi complessivi
inferiori a distinto nel precedente triennio ed a buono nei due anni
anteriori a tale triennio.
Le promozioni stesse, ad eccezione di quelle previste nel
successivo comma, vengono effettuate per merito comparativo, su
designazione del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati
della qualifica inferiore che si trovino nelle condizioni previste al
precedente comma.
Le promozioni alla qualifica di consigliere di legazione sono
effettuate mediante concorso per titoli. Al concorso possono
partecipare i primi segretari di legazione che, oltre ai requisiti di
promovibilita’ di cui al primo comma del presente articolo, abbiano
prestato servizio nella carriera per almeno dieci anni complessivi e
che abbiano compiuto almeno due anni di servizio presso
l’Amministrazione centrale, due nelle rappresentanze diplomatiche o
presso organismi internazionali o in missione all’estero e due negli
uffici consolari.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, la graduatoria definitiva
degli impiegati della carriera diplomatico-consolare dichiarati
idonei in almeno, uno dei concorsi precedentemente espletati per la
promozione al grado VI del soppresso ordinamento e’ formata tenendo
conto del massimo punteggio tra quelli riportati nei concorsi, cui
ciascun impiegato abbia partecipato.
Art. 228.
(Promozioni nelle altre carriere)

Le promozioni nelle carriere per l’emigrazione, commerciale, per
l’Oriente e per la stampa sono subordinate:
a) alla permanenza minima di tre anni nella qualifica rivestita
ad eccezione delle promozioni ad addetto per l’emigrazione di 2ª
classe, ad addetto commerciale di 2ª classe e a secondo segretario
per l’Oriente per le quali e’ richiesta una permanenza minima di
quattro anni nella qualifica inferiore;
b) alla condizione che l’impiegato non abbia riportato giudizi
complessivi inferiori a “distinto” nel precedente triennio ed a
“buono” nei due anni anteriori a tale triennio.
Le promozioni stesse, ad eccezione di quelle previste nel
successivo comma, vengono effettuate per merito comparativo, su
designazione del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati
della qualifica inferiore delle carriere stesse che si trovino nelle
condizioni previste dal precedente comma.
Le promozioni alla qualifica di addetto per l’emigrazione di 1ª
classe, di addetto commerciale di 1ª classe, di primo segretario per
l’Oriente e di addetto per la stampa di 1ª classe sono effettuate
mediante concorso per titoli. A tali concorsi sono ammessi gli
impiegati della qualifica inferiore delle rispettive carriere che,
oltre ai requisiti di promovibilita’ di cui ai precedenti commi,
abbiano prestato almeno dieci anni di servizio complessivo nella
carriera, di cui almeno tre anni all’estero e tre presso
l’Amministrazione centrale.
Art. 229.
(Divieto di cariche onorifiche)

Non e’ consentito il passaggio nella carriera diplomatico-consolare
da altre carriere o da altre amministrazioni.
Salvo quanto disposto nell’art. 31 ultimo comma, non possono essere
conferite a titolo onorifico qualifiche diplomatiche e consolari ed
altre qualifiche proprie delle carriere dell’amministrazione degli
affari esteri.
E’ parimenti vietato il conferimento di incarichi di qualsiasi
genere, a titolo onorifico, presso le rappresentanze diplomatiche e
gli uffici consolari.
Art. 230.
(Rinvio)

Le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 23 ottobre 1925,
n. 2006, ad eccezione dell’art. 3 che e’ abrogato, si applicano al
personale delle carriere direttive e di concetto dell’amministrazione
degli affari esteri.
Art. 231.
(Collocamento a disposizione)

Gli ambasciatori, gli inviati straordinari e ministri
plenipotenziari di 1ª classe, gli inviati straordinari e ministri
plenipotenziari di 2ª classe ed i consiglieri di ambasciata possono,
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, essere collocati a disposizione del
Ministero, quando cio’ sia richiesto dall’interesse del servizio.
Il periodo di tempo nel quale i medesimi possono rimanere in tale
disposizione non puo’ eccedere i due anni.
Trascorso questo periodo, senza che si sia altrimenti disposto,
l’impiegato e’ collocato a riposo.
Gli impiegati a disposizione per motivi di servizio continuano a
percepire lo stipendio e l’eventuale aggiunta di famiglia. Il loro
numero non puo’ essere superiore a dodici, oltre quello dei posti del
ruolo organico.
Art. 232.
(Collocamento a riposo)

Gli ambasciatori, gli inviati straordinari e ministri
plenipotenziari di 1ª classe, gli inviati straordinari e ministri
plenipotenziari di 2ª classe possono, con decreto del Presidente
della Repubblica e previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
essere collocati a riposo per motivi di servizio.
I predetti impiegati possono, con decreto del Presidente della
Repubblica, essere collocati a riposo dopo dodici anni di permanenza
nella stessa qualifica.
Possono altresi’ essere collocati a riposo con le stesse modalita’
di cui al comma precedente gli impiegati delle altre qualifiche della
carriera diplomatico-consolare nonche’ quelli delle altre carriere
direttive contemplate nel presente capo rispettivamente dopo dieci o
dodici anni di permanenza nella stessa qualifica.
Agli impiegati collocati a riposo a norma del precedente e del
presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6
secondo comma e 52 del testo unico sulle pensioni approvato con regio
decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni, nonche’
il disposto dell’art. 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441.
Art. 233.
(Disposizione transitoria)

Le disposizioni previste dal primo comma dell’art. 227 circa la
permanenza minima di due anni nella qualifica, non si applicano agli
impiegati della carriera diplomatico-consolare che si trovavano in
servizio alla data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 1952,
n. 106.
Agli impiegati stessi non si applicano le disposizioni dell’art.
227 circa i termini di carriera e di servizio per l’ammissione al
concorso di consigliere di legazione.
Le disposizioni del primo comma dell’art. 227 circa la permanenza
minima di due anni nella qualifica nonche’ quelle dello stesso
articolo circa i termini di carriera e di servizio per l’ammissione
al concorso a consigliere di legazione non si applicano agli
impiegati della carriera diplomatico-consolare che rivestivano il
grado 7° di gruppo A al 1 luglio 1956.
Le promozioni al grado di addetto per l’emigrazione di 1ª classe,
di addetto commerciale di 1ª classe, di primo segretario per
l’Oriente e di addetto stampa di 1ª classe sono conferite per merito
comparativo con le modalita’ previste dall’art. 228 agli impiegati:
a) che anteriormente al 1 luglio 1956 rivestivano il grado 8° nei
ruoli del personale per i servizi tecnici, del personale di gruppo A
degli uffici commerciali all’estero, dei commissari tecnici per
l’Oriente e degli addetti stampa all’estero;
b) che abbiano conseguito la qualifica di addetto per la
emigrazione di 2ª classe, di addetto commerciale di 2ª classe e di
secondo segretario per l’Oriente a seguito di esami di promozione per
il grado 8° banditi anteriormente al 1 luglio 1956.
SEZIONE III
Disposizioni comuni a tutte le carriere

                          Art. 234.
                   (Esami di avanzamento)

Il concorso per esame speciale previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dall’art. 365 del presente
decreto e’ sostituito da un concorso per titoli.
Gli esami per l’avanzamento nelle carriere di concetto ed esecutive
sono limitati alle prove scritte.
Art. 235.
(Valutazione del servizio prestato all’estero. Destinazione
all’estero del personale amministrativo)

Ai fini del trattamento di quiescenza e’ aumentato di quattro o sei
dodicesimi il servizio prestato nelle residenze all’estero
determinate con decreto del ministro per gli affari esteri di
concerto con quello per il tesoro, con riguardo alla distanza dal
territorio nazionale, ai disagi ed alle condizioni di clima o di vita
che le residenze stesse presentano.
Il personale direttivo per i servizi amministrativi
dell’amministrazione centrale puo’ essere destinato a prestare
servizio presso gli uffici all’estero nel limite del 25% del totale
dei posti previsti in organico.
CAPO III
Ministero dell’interno

SEZIONE I
Personale dell’Amministrazione civile

                          Art. 236.
         (Riserva di posti nella nomina di prefetto)

I posti di prefetto previsti in organico debbono essere coperti,
per almeno tre quinti, dal personale amministrativo della carriera
direttiva dell’amministrazione civile dell’interno.
Art. 237.
(Collocamento a disposizione dei prefetti)

I prefetti della Repubblica possono, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, essere collocati a disposizione del Ministero
dell’interno, quando sia richiesto dall’interesse del servizio.
I prefetti collocati a disposizione vi possono rimanere per tre
anni, salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual
caso lo stato di disposizione si protrae per tutta la durata
dell’incarico stesso.
I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di nove
oltre quelli dei posti del ruolo organico.
Art. 238.
(Collocamento a riposo dei predetti per ragioni di servizio)

I prefetti della Repubblica collocati a riposo per ragioni di
servizio ai sensi dell’art. 6 del T.U. 21 febbraio 1895, n. 70, e
successive modificazioni, conseguono il diritto al trattamento di
pensione nella misura stabilita dal titolo III capo I del citato
testo unico dopo dieci anni di servizio prestato nella loro qualita’
od anche promiscuamente in altri uffici precedenti.
Negli altri casi hanno diritto all’indennita’ per una sola volta in
luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni,
purche’ abbiano prestato almeno un anno intero di uguale servizio.
SEZIONE II
Organi e personale degli archivi di Stato

                          Art. 239.
              (Giunta del Consiglio superiore)

Per il personale degli archivi di Stato avente qualifica non
superiore ad ispettore generale, soprintendente di 1ª classe e
direttore capo di 1ª classe le attribuzioni del Consiglio di
amministrazione sono esercitate dalla Giunta del Consiglio superiore
degli archivi, integrata da due rappresentanti del personale, da
nominarsi all’inizio di ogni biennio con le modalita’ previste
dall’art. 146.
Art. 240.
(Scuole di paleografia e diplomatica e di archivistica per il
personale degli archivi di Stato)

Negli archivi di Stato designati dal ministero dello interno sono
istituite scuole di paleografia e diplomatica e di archivistica.
A coloro che abbiano regolarmente frequentato i corsi e superato
gli esami viene rilasciato apposito attestato.
Le norme relative all’istituzione ed al funzionamento delle scuole
sono stabilite con regolamento su proposta del ministro per l’interno
di concerto coi ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione.
Art. 241.
(Promozioni alle qualifiche di soprintendente di 2ª classe e
direttore capo di 2ª classe)

Le promozioni alle qualifiche di soprintendente di 2ª classe e
direttore capo di 2ª classe sono conferite mediante concorso per
titoli e per ogni singola sede di soprintendenza e di direzione degli
archivi indicati nell’allegato 2 della tabella A annessa alla legge
13 aprile 1953, n. 340, ai direttori di 1ª classe che abbiano
compiuto almeno un triennio di effettivo servizio nella qualifica.
I trasferimenti da sede a sede di soprintendenza e di direzione
degli archivi suddetti sono disposti mediante concorso per titoli.
Art. 242.
(Nomina a soprintendente dell’archivio centrale e conferimento della
qualifica di ispettore generale)

La nomina a soprintendente dell’archivio centrale dello Stato e’
deliberata dal Consiglio dei ministri, udito il parere del Consiglio
superiore degli archivi.
La qualifica di ispettore generale e’ conferita mediante concorso
per titoli, al quale possono partecipare, oltre i soprintendenti di
la classe ed i direttori capi di 1ª classe, anche i soprintendenti ed
i direttori capi di 2ª classe che abbiano compiuto un triennio di
servizio nella qualifica e siano in possesso degli altri requisiti di
legge.
Art. 243.
(Giudizio complessivo per gli allievi delle scuole di paleografia e
di archivistica)

Non puo’ essere attribuito un giudizio complessivo superiore a
“mediocre” agli archivisti che, tenuti a frequentare le scuole di
paleografia e di archivistica, trascurino senza giustificati motivi
la frequenza dei corsi o nell’esame finale non conseguano il diploma
di idoneita’.
Art. 244.
(Speciali casi di incompatibilita’ per il personale degli archivi di
Stato)

Fermo il disposto degli articoli 60 e 62, agli impiegati degli
archivi di Stato e’ vietato:
essere archivisti, bibliotecari o segretari di case private e di
far collezione o commercio di autografi, documenti o manoscritti;
eseguire, per conto di enti morali o di privati, indagini di
indole nobiliare, araldica o genealogica nonche’ qualunque altra
ricerca o lavoro nell’archivio cui sono addetti;
portare fuori d’ufficio o trattenere nella propria stanza
registri, volumi, schede, libri, documenti appartenenti all’archivio,
nonche’ darne notizia a chicchesia, in modo diverso da quello
prescritto nel regolamento;
alterare l’ordine dei documenti dalle serie originarie dei
singoli uffici per farne collezione speciale o instituire arbitrari
riordinamenti;
pubblicare studi particolari su materiale archivistico senza
l’autorizzazione della direzione.
Essi hanno l’obbligo di dare avviso al proprio, superiore immediato
di qualunque sottrazione, disordine od abuso, che giunga a loro
notizia relativamente alle carte dell’archivio.
SEZIONE III
Personale della pubblica sicurezza

                          Art. 245.

(Rapporto dei prefetti al termine del periodo di prova per i
volontari di pubblica sicurezza)

Trascorso il periodo di prova i prefetti riferiscono se i volontari
di pubblica sicurezza abbiano dimostrato di possedere tutti i
requisiti necessari ad un buon funzionario di pubblica sicurezza e se
abbiano inoltre prestato lodevole servizio e serbato ottima condotta.
Art. 246.
(Dispensa dei funzionari di pubblica sicurezza da servizi speciali)

I funzionari di pubblica sicurezza si considerano permanentemente
in funzione e sono esenti dal servizio di giudice popolare e da
qualsiasi altro servizio obbligatorio estraneo alle loro funzioni.
Art. 247.
(Disposizioni speciali per gli ufficiali di polizia giudiziaria)

Per i funzionari di pubblica sicurezza aventi qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria rimangono ferme le disposizioni
della legge 18 giugno 1955, n. 517.
Art. 248.
(Avanzamento del personale di pubblica sicurezza per merito
straordinario)

Per l’avanzamento alle qualifiche inferiori a vice questore rimane
ferma l’applicabilita’ dell’art. 1 del D.C.P.S. 28 giugno 1946, n.
14.
Art. 249.
(Collocamento a riposo di ufficio degli ispettori generali capi e dei
questori per gravi ragioni di servizio)

Gli ispettori generali capi ed i questori di pubblica sicurezza
possono, su proposta del Consiglio di amministrazione, essere
dispensati o collocati a riposo per gravi ragioni di servizio
indipendentemente da qualsiasi limite di eta’ e di servizio, con il
trattamento di cui all’art. 238.
Art. 250.
(Compiti degli aiutanti di polizia)

Gli aiutanti di polizia hanno l’incarico di coadiuvare i funzionari
di pubblica sicurezza nella trattazione degli affari di polizia
amministrativa.
Art. 251.
(Accesso alla qualifica di aiutante di polizia)

Ai posti disponibili nella, qualifica di aiutante di polizia della
carriera esecutiva del personale della pubblica sicurezza si accede
mediante esame di concorso fra il personale della carriera esecutiva
dell’amministrazione della pubblica sicurezza con la qualifica di
archivista o di applicato.
SEZIONE IV
Personale dei servizi antincendi

                          Art. 252.

(Procedimento e sanzioni disciplinari per il personale dei servizi
antincendi)

Al personale della carriera, direttiva dei servizi antincendi si
applicano il procedimento e le sanzioni disciplinari previsti dal
regolamento di disciplina approvato con regio decreto 16 marzo 1942,
n. 701.
CAPO IV
Ministero delle Finanze

SEZIONE I
Personale dell’amministrazione centrale

                          Art. 253.
              (Accesso alla carriera direttiva)

Salvo quanto previsto dagli articoli 199 e 200 secondo comma la
nomina a consigliere di 3ª classe nella carriera direttiva
dell’amministrazione centrale si consegue mediante concorso per esami
al quale sono ammessi a partecipare:
a) gli impiegati delle carriere direttive dello stesso ministero
con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe e che abbiano
prestato almeno un anno di effettivo servizio nella carriera di
provenienza;
b) gli impiegati delle carriere di concetto dello stesso
ministero con qualifica non superiore a quella di segretario o, se
sprovvisti di laurea, con qualifica non inferiore a segretario
aggiunto e che abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio
nella carriera, di provenienza.
Art. 254.
(Scuola di perfezionamento)

Il ministero delle finanze e’ autorizzato ad effettuare corsi
speciali di perfezionamento tecnico per gli impiegati
dell’amministrazione centrale e di quelle periferiche.
Art. 255.
(Nomina a statistico)

La nomina a statistico nella carriera direttiva della
amministrazione centrale, equiparato a tutti gli effetti a
consigliere di 1ª classe, si consegue mediante concorso per esami.
Art. 256.
(Attribuzioni di funzioni ispettive)

Le funzioni ispettive relative ai servizi dell’imposta generale
sull’entrata e della finanza straordinaria sono esercitate anche da
impiegati dell’amministrazione centrale, mediante incarico da
conferirsi con decreto del ministro delle Finanze ad impiegati con
qualifica non inferiore a direttore di sezione, in numero complessivo
non superiore ad otto.
Art. 257.
(Carriera degli agenti agronomi)

Le qualifiche equiparate a consigliere di 1ª classe, direttore di
sezione e direttore di divisione nella carriera ad esaurimento degli
agenti agronomi sono conferite, previo giudizio favorevole del
Consiglio di amministrazione, agli agenti agronomi che abbiano
compiuto nella qualifica immediatamente inferiore sei anni di
effettivo servizio.
Art. 258.
(Attribuzione della qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo)

La qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo del ministero delle
Finanze e’ conferita, con decreto del ministro delle Finanze, sentito
il parere del Consiglio di amministrazione, ad un impiegato della
carriera esecutiva dell’amministrazione centrale e delle intendenze
di finanza che rivesta qualifica non inferiore a quella di
archivista, alla quale e’ inizialmente equiparato a tutti gli
effetti.
Le qualifiche equiparate a primo archivista, archivista capo ed
archivista superiore sono conferite, previo giudizio favorevole del
Consiglio di amministrazione, al capo ufficio cifra e telegrafo che
abbia compiuto nella qualifica immediatamente inferiore sei anni di
effettivo servizio.
SEZIONE II
Personale dell’Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici
erariali

                          Art. 259.

(Promozione a qualifiche superiori ad assistente disegnatore e
computista)

Le promozioni alla qualifica di primo assistente, primo disegnatore
e primo computista nel ruolo della carriera esecutiva
dell’Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici
erariali sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo
agli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore abbiano
compiuto quattro anni di effettivo servizio.
Per la promozione alla qualifica di assistente principale,
disegnatore principale e computista principale nel ruolo della
carriera esecutiva dell’amministrazione provinciale del catasto e dei
servizi tecnici erariali l’anzianita’ di effettivo servizio nelle
qualifiche inferiori richieste per l’ammissione al concorso per esami
ed allo scrutinio di merito comparativo sono rispettivamente
stabilite in otto ed in dieci anni.
SEZIONE III
Personale dell’Amministrazione provinciale delle dogane e delle
imposte indirette

                          Art. 260.
               (Promozione a primo ufficiale)

Per la promozione alla qualifica di primo ufficiale nei ruoli delle
carriere esecutive delle dogane e degli uffici tecnici delle imposte
di fabbricazione, i periodi di servizio nelle qualifiche inferiori
richiesti per la ammissione al concorso per esami ed allo scrutinio
per merito comparativo sono rispettivamente stabiliti in nove e
tredici anni.
SEZIONE IV
Personale dei laboratori chimici

                          Art. 261.

(Attribuzione della qualifica di direttore dei laboratori chimici)

La qualifica di direttore dei laboratori chimici delle dogane e
delle imposte indirette e’ conferita ad un ispettore generale dei
laboratori chimici con decreto del ministro delle Finanze, sentito il
Consiglio di amministrazione.
SEZIONE V
Personale dell’Amministrazione provinciale delle tasse e delle
imposte indirette sugli affari

                          Art. 262.
            (Attribuzioni di funzioni ispettive)

I direttori di 1ª classe, di 2ª classe ed i vice direttori della
carriera direttiva dell’amministrazione provinciale delle tasse e
delle imposte indirette sugli affari possono essere incaricati, con
decreto del ministro per le Finanze, di esercitare la funzione
ispettiva, assumendo, rispettivamente, la qualifica, di ispettore
capo, di ispettore superiore e di ispettore.
Art. 263.
(Nomina a conservatore di 2ª classe)

La nomina alla qualifica di conservatore di 2ª classe dei registri
immobiliari e’ conferita con decreto del ministro per le finanze, su
conforme parere del Consiglio di amministrazione, agli impiegati
della carriera speciale dell’amministrazione provinciale delle tasse
ed imposte indirette sugli affari che rivestano qualifica non
inferiore a vice direttore.
Art. 264.
(Promozione a conservatore di 1ª classe)

La promozione alla qualifica di conservatore di 1ª classe dei
registri immobiliari si consegue mediante scrutinio per merito
comparativo al quale sono ammessi i conservatori di 2ª classe che
abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 265.
(Riserve di posti)

Il passaggio alle qualifiche superiori a conservatore di 2ª classe
dei registri immobiliari, ai sensi dell’articolo 200, secondo comma,
non puo’ avvenire per un numero di posti superiore alla meta’ delle
vacanze in ciascuna delle predette qualifiche.
Art. 266.
(Carriera dei cassieri)

Fermo restando quanto previsto nel primo comma dell’articolo 5, un
terzo dei posti messi a concorso nella qualifica di vice cassiere e’
riservato al personale della carriera esecutiva degli uffici del
registro in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 173
quarto comma.
I posti riservati non coperti per mancanza di aspiranti vanno
aggiunti agli altri posti messi a concorso.
Art. 267.
(Reggenza di uffici)

Fermo restando il disposto dell’art. 31, comma terzo, all’impiegato
della carriera speciale di concetto del personale
dell’amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari puo’ essere affidata la temporanea reggenza di
un ufficio del registro o di un ufficio misto.
CAPO V
Ministero del tesoro

SEZIONE I
Ispettori per i servizi della direzione generale del tesoro

                          Art. 268.
              (Nomina alla qualifica iniziale)

Gli ispettori superiori per i servizi della direzione generale del
tesoro sono nominati, a domanda, su parere del Consiglio di
amministrazione, tra gli impiegati che rivestono la qualifica di
direttore di sezione od equiparata nei ruoli della carriera direttiva
dell’amministrazione centrale del tesoro, della Ragioneria generale
dello Stato, dell’amministrazione centrale delle finanze e delle
intendenze di finanza, nonche’ tra gli impiegati che rivestono la
qualifica stessa nei ruoli della carriera direttiva delle altre
amministrazioni centrali e prestano o hanno prestato servizio per
almeno sei mesi presso l’amministrazione centrale del tesoro,
compresi gli esperti statistici di 2ª classe di cui all’art. 9 della
legge 22 febbraio 1951, n. 64.
SEZIONE II
Ispettori per i servizi della direzione generale degli Istituti di
previdenza

                          Art. 269.
        (Nomina alla qualifica iniziale e promozioni)

Gli ispettori superiori per i servizi della direzione generale
degli istituti di previdenza sono nominati, a domanda, su parere del
Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati che rivestono la
qualifica di direttore di sezione o equiparata nei ruoli della
carriera direttiva dell’amministrazione centrale del tesoro, della
Ragioneria generale e delle ragionerie provinciali dello Stato e
degli uffici provinciali del tesoro.
La promozione alla qualifica di ispettore capo per i servizi della
direzione generale degli Istituti di previdenza puo’ essere
conferita, oltre che agli ispettori superiori, anche ai direttori di
sezione della carriera direttiva dell’amministrazione centrale del
tesoro, che abbiano i requisiti prescritti dal presente decreto.
La promozione alla qualifica di direttore di divisione della
carriera direttiva dell’amministrazione centrale del tesoro puo’
essere conferita, oltre che ai direttori di sezione, anche agli
ispettori superiori dei servizi della direzione generale degli
Istituti di previdenza che abbiano i requisiti prescritti dal
presente decreto.
Art. 270.
(Norma transitoria)

I posti della soppressa qualifica di vice ispettore per i servizi
della direzione generale degli Istituti di previdenza sono assorbiti
da quelli della qualifica iniziale della carriera.
SEZIONE III
Attuari per i servizi della direzione generale degli istituti di
previdenza

                          Art. 271.
              (Nomina alla qualifica iniziale)

Il posto di vice attuario per i servizi della direzione generale
degli istituti di previdenza e’ conferito mediante pubblico concorso
per titoli e per esami.
Art. 272.
(Carriera degli attuari)

Il vice attuario consegue la promozione ad attuario, ad attuario
superiore e ad attuario capo, senza esami, previo favorevole giudizio
del Consiglio di amministrazione, rispettivamente, dopo tre anni di
effettivo servizio nella qualifica di vice attuario, sei anni di
effettivo servizio nella qualifica di attuario e tre anni di
effettivo servizio nella qualifica di attuario superiore.
Art. 273.
(Promozione alla qualifica di ispettore generale)

Dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica l’attuario capo
e’ ammesso, unitamente ai direttori di divisione del ruolo della
carriera direttiva dell’amministrazione centrale del tesoro, allo
scrutinio per merito comparativo per la promozione ad ispettore
generale.
SEZIONE IV
Personale della Ragioneria Generale dello Stato

                          Art. 274.

(Organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi)

I rapporti informativi per i direttori delle Ragionerie centrali,
regionali e provinciali sono compilati dall’ispettore generale capo
di finanza; il giudizio complessivo e’ espresso dal Consiglio di
amministrazione.
I rapporti informativi dei direttori di divisione delle Ragionerie
centrali, regionali e provinciali sono compilati dai competenti
direttori; il giudizio complessivo e’ espresso dal Consiglio di
amministrazione.
Art. 275.
(Nomina ed impiego)

La nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera
direttiva dell’Ispettorato generale di finanza ha luogo mediante
concorsi per titoli ed esami fra laureati in giurisprudenza od in
economia e commercio.
Ai predetti concorsi possono partecipare:
a) gli impiegati delle carriere direttive, anche speciali di
tutte le amministrazioni dello Stato, i quali, alla data di
pubblicazione del decreto ministeriale che indice il concorso,
abbiano compiuto complessivamente otto anni di servizio nelle
carriere medesime, ancorche’ sforniti della laurea predetta ai sensi
del quarto comma dell’articolo 161;
b) i professori ordinari di ruolo A o di ruolo B degli Istituti
di istruzione secondaria e gli assistenti ordinari delle Universita’
degli Studi, i quali abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del
bando, almeno cinque anni di insegnamento come ordinari;
c) gli iscritti, alla data di pubblicazione del decreto
ministeriale che indice il concorso, da almeno quattro anni negli
albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti, i
quali posseggano i requisiti richiesti per l’assunzione negli
impieghi statali e non abbiano superato l’eta’ di 35 anni, salva,
l’elevazione del limite di eta’ prevista dalle disposizioni vigenti.
I posti della soppressa qualifica di consigliere di 1° classe della
carriera direttiva dell’ispettorato generale di finanza sono
assorbiti da quelli della qualifica iniziale della carriera stessa.
Nei confronti del personale delle carriere direttive della
Ragioneria generale dello Stato che, alla data del 1 luglio 1956,
rivestiva la qualifica di direttore di ragioneria centrale di 2ª
classe od equiparata, resta ferma, sino al 30 giugno 1959,
l’applicazione dell’art. 16 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.
Il personale delle carriere direttive e della carriera esecutiva
della Ragioneria generale dello Stato puo’ essere utilizzato presso
le ragionerie regionali per le esigenze di detti uffici, con il
trattamento previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno
1945, n. 320, e successive modificazioni.
CAPO VI
Ministero della Pubblica Istruzione

SEZIONE I
Personale ispettivo dell’Amministrazione centrale

                          Art. 276.

(Nomina ad ispettore centrale per l’istruzione media, classica,
scientifica, magistrale, tecnica ed elementare)

I posti di ispettore centrale di 2ª classe per l’istruzione media,
classica, scientifica, magistrale e tecnica sono conferiti in seguito
a concorso per titoli, integrato da un colloquio, cui e’ ammesso a
partecipare il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti
categorie, provvisto di laurea:
a) presidi di 1ª e 2ª categoria e direttori di istituti e scuole
statali di istruzione secondaria;
b) professori appartenenti ai ruoli A o B dei predetti istituti e
scuole che abbiano compiuto, rispettivamente, almeno 14 o 18 anni di
anzianita’;
c) appartenenti ad uno dei ruoli delle carriere direttive del
ministero della pubblica istruzione i quali rivestano la qualifica di
direttore di divisione o, da almeno tre anni, quella di direttore di
sezione.
I posti di ispettore centrale di 2ª classe per l’istruzione
elementare sono conferiti al personale ispettivo e direttivo delle
scuole elementari provviste di laurea come segue:
a) per un terzo in seguito a concorso per titoli fra gli
ispettori scolastici, i quali abbiano almeno tre anni di anzianita’;
b) per gli altri due terzi in seguito a concorso per titoli e per
esami fra gli ispettori scolastici aventi anzianita’ inferiore a tre
anni e i direttori didattici i quali abbiano almeno sei anni di
anzianita’ nella qualifica equiparata, per il trattamento economico,
a quella di segretario principale.
I posti del concorso di cui alla lettera a) andranno in aumento
alla aliquota dei posti del concorso di cui alla lettera b) e
viceversa, in mancanza di aspiranti aventi titolo al conferimento dei
posti medesimi.
Art. 277.
(Ripartizione dei posti di organico degli ispettori centrali per
l’istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica)

Il ministro provvede, nel limite del contingente dei posti di
organico, alla ripartizione del numero dei posti degli ispettori
centrali tra la direzione generale della istruzione media, classica,
scientifica e magistrale, quella dell’istruzione tecnica e
l’ispettorato per l’istruzione media non governativa, specificando la
materia od il gruppo di materie di insegnamento, ai fini anche della
determinazione dei posti da mettere a concorso.
Art. 278.
(Valutazione di servizio precedente nella carriera degli ispettori
centrali per l’istruzione media, classica, scientifica, magistrale e
tecnica)

Il servizio prestato nella carriera di provenienza in qualifica
equiparata o superiore, per il trattamento economico, a quella di
ispettore centrale di 2ª classe e’ valutato per intero, tanto agli
effetti dello svolgimento della carriera che della progressione
economica.
Art. 279.
(Nomina ad ispettore centrale di 2ª classe per le antichita’ e belle
arti)

La nomina ad ispettore centrale di 2ª classe per le antichita’ e
belle arti e’ conferita in seguito a concorso per titoli, integrato
da un colloquio, riservato agli impiegati della carriera direttiva
delle soprintendenze alle antichita’ e belle arti, se trattasi di
posti di ispettore per le antichita’ o per l’arte medioevale e
moderna, ovvero ai direttori o professori di accademie, istituti e
scuole di istruzione artistica, se trattasi di posti di ispettori per
l’istruzione artistica.
I concorrenti devono rivestire la qualifica equiparata, per il
trattamento economico, a quella di direttore di sezione o, da almeno
cinque anni, la qualifica equiparata, per il trattamento economico, a
quella di consigliere di la classe.
Art. 280.
(Nomina ad ispettore centrale di 1ª classe per l’istruzione musicale)

Il posto di ispettore centrale di 1ª classe attribuito alla
categoria degli ispettori per l’istruzione musicale e’ conferito
mediante concorso per titoli riservato ai direttori od insegnanti di
composizione nei conservatori di musica.
Art. 281.
(Ripartizione dei posti di organico nella carriera degli ispettori
centrali per le antichita’ e belle arti e per l’istruzione musicale)

Nei bandi di concorso e’ specificato a quale delle categorie
previste, rispettivamente, dagli articoli 279 e 280,
l’amministrazione intenda riservare il posto od i posti da conferire.
SEZIONE II
Personale del Provveditorati agli studi

                          Art. 282.
     (Conferimento di posti di provveditore agli studi)

Alla qualifica di provveditore agli studi di 2ª classe si accede:
a) per la meta’ dei posti disponibili, mediante promozione dei
vice provveditori, ai sensi degli articoli 166, 167 e 369;
b) per l’altra meta’ di posti, mediante concorso per titoli,
integrato da un colloquio e riservato:
1) ai presidi di 1ª e 2ª categoria ed ai direttori di istituti
e scuole statali d’istruzione secondaria;
2) agli impiegati della carriera direttiva della
amministrazione centrale della pubblica istruzione aventi qualifica
non inferiore a quella di direttore di sezione;
3) ai professori di istituti statali di istruzione secondaria
di primo e secondo grado, equiparati, per il trattamento economico,
almeno alla qualifica di direttore di sezione;
4) agli ispettori scolastici delle scuole elementari.
Nel computo dei posti da riservare al concorso di cui alla
lettera b) deve tenersi conto dei provveditori agli studi gia’ in
servizio che, pur non provenendo da concorso per titoli, abbiano
ottenuto la nomina diretta al posto in virtu’ di precedenti
disposizioni legislative non piu’ in vigore.
Per la nomina a provveditore agli studi ai sensi della lettera b),
e’ necessario il possesso di una laurea.
Art. 283.
(Accesso alla qualifica di provveditore agli studi di 1ª classe)

La promozione a provveditore agli studi di prima classe si
consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo
al quale sono ammessi i provveditori agli studi di seconda classe che
abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
A coloro che, avendo titolo, a norma del precedente articolo, alla
qualifica di provveditore agli studi, rivestano gia’ qualifica,
equiparata, per il trattamento economico, a quella di provveditore di
1ª classe e’ attribuita la qualifica di provveditore di 1ª classe.
Art. 284.
(Valutazione di anzianita’)

Per il personale previsto dalla lettera b) dell’art. 282 il
servizio prestato nella carriera di provenienza, in qualifica
equiparata, per il trattamento economico, a quella di provveditore
agli studi di 2ª classe, e’ valutato per intero tanto agli effetti
dello svolgimento della carriera che della progressione economica.
Art. 285.
(Nomina definitiva a provveditore agli studi)

La nomina a provveditore agli studi di prima o di seconda classe
disposta in seguito al concorso per titoli di cui alla lettera b) del
primo comma dell’art. 282 diventa definitiva dopo un biennio di
prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.
Ove il giudizio sia sfavorevole, il provveditore viene restituito
al ruolo ed alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero e
salvo riassorbimento, e gli e’ attribuito lo stipendio che avrebbe
conseguito se fosse rimasto nella stessa.
SEZIONI III
Personale delle soprintendenze alle antichita’ e belle arti

                          Art. 286.
            (Promozione a direttore di 1ª classe)

La promozione alla qualifica di direttore di 1ª classe della
carriera direttiva delle soprintendenze alle antichita’ e belle arti
si consegue mediante concorso per titoli al quale sono ammessi a
partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di
pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto
complessivamente sei anni di effettivo servizio nella carriera.
Art. 287.
(Nomina a vice disegnatore)

La nomina in prova alla qualifica di vice disegnatore nella
carriera di concetto delle soprintendenze alle antichita’ e belle
arti si consegue mediante concorso per titoli ed esami.
Art. 288.
(Nomina ad aiutante ed a restauratore)

La nomina in prova alle qualifiche di aiutante e di restauratore
nelle carriere esecutive delle soprintendenze alle antichita’ e belle
arti si consegue mediante concorso per titoli ed esami.
Art. 289.
(Promozione a primo custode)

La promozione alla qualifica di primo custode nella carriera
ausiliaria delle soprintendenze alle antichita’ e belle arti e’
conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione,
ai custodi ed alle guardie notturne che abbiano compiuto cinque anni
di effettivo servizio nella carriera.
SEZIONE IV
Personale dell’Istituto centrale del restauro

                          Art. 290.

(Promozione alle qualifiche superiori nella carriera direttiva)

Gli impiegati con qualifiche di chimico e di fisico della carriera
direttiva dell’Istituto centrale del restauro conseguono, previo
parere favorevole del Consiglio di amministrazione, la promozione
alle qualifiche equiparate a consigliere di prima classe e direttore
di sezione, rispettivamente dopo sette e quattordici anni
dall’ingresso in carriera.
Art. 291.
(Promozioni alle qualifiche superiori nella carriera di concetto)

Le promozioni alle qualifiche superiori a quelle iniziali nella
carriera di concetto dell’istituto centrale del restauro sono
conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono
ammessi gli impiegati che abbiano compiuto cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica immediatamente inferiore.
SEZIONE V
Personale della Calcografia nazionale, dell’Opificio delle pietre
dure e del Gabinetto fotografico nazionale.

                          Art. 292.
                    (Nomina a direttore)

La nomina alla qualifica di direttore della calcografia nazionale,
dell’opificio delle pietre dure e del Gabinetto fotografico nazionale
si consegue mediante concorso per titoli e per esame.
SEZIONE VI
Personale del Gabinetto nazionale delle stampe

                          Art. 293.
                    (Nomina a direttore)

La nomina in prova alla qualifica di direttore del Gabinetto
nazionale delle stampe si consegue mediante concorso per titoli al
quale sono ammessi coloro che abbiano esercitato, per almeno dieci
anni, attivita’ tecnica, scientifica ed artistica nelle materie
inerenti alle funzioni della qualifica.
Resta fermo il (disposto dell’art. 2 salvo per il limite di eta’
che e’ elevato ad anni 35.
Art. 294.
(Carriera del direttore)

Il direttore del Gabinetto nazionale delle stampe e’ promosso,
previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, alla
qualifica equiparata a quella di segretario principale delle carriere
di concetto dopo cinque anni di effettivo servizio dall’ingresso in
carriera.
SEZIONE VII
Personale dei convitti nazionali

                          Art. 295.

(Nomina a vice rettore aggiunto di 3ª classe)

La nomina in prova alla qualifica di vice rettore aggiunto di 3ª
classe nella carriera direttiva dei convitti nazionali si consegue
mediante concorso per titoli ed esami.
Art. 296.
(Promozione a vice rettore aggiunto di 1ª classe)

La promozione alla qualifica di vice rettore aggiunto di 1ª classe
nella carriera direttiva dei convitti nazionali si consegue a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono
ammessi i vice rettori aggiunti di 2ª classe dello stesso ruolo che
abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 297.
(Valutazione di anzianita’ per la promozione a vice rettore aggiunto
di 1ª e 2ª classe)

Ai fini del computo dell’anzianita’ prescritta per l’ammissione
agli scrutini per la promozione alle qualifiche di vice rettore
aggiunto di 1ª e 2ª classe nella carriera direttiva dei convitti
nazionali, il servizio prestato, in qualunque tempo, anche se
interrotto, nel ruolo del personale insegnante e direttivo delle
scuole elementari od in altri ruoli di insegnamento di corrispondente
carriera, e’ valutato in ragione della meta’ e per non piu’ di cinque
anni.
Art. 298.
(Valutazione di anzianita’ per la promozione a vice rettore)

Ai fini del computo dell’anzianita’ richiesta per l’ammissione al
concorso per merito distinto ed all’esame di idoneita’ per la
promozione alla qualifica di vice rettore nella carriera direttiva
dei convitti nazionali non si applicano le disposizioni degli
articoli 164, quinto comma, e 201, primo comma.
Art. 299.
(Nomina a vice economo)

La nomina in prova alla qualifica di vice economo nella carriera di
concetto dei convitti nazionali si consegue mediante concorso per
titoli ed esami.
SEZIONE VIII
Personale non insegnante delle scuole e degli Istituti di istruzione
media, classica, scientifica magistrale e tecnica

                          Art. 300.
     (Personale di segreteria, vigilanza e di servizio)

Restano salvi i posti di ruolo del personale tecnico e ausiliario
delle universita’ ed istituti di istruzione superiore; i posti di
ruolo relativi al personale di segreteria, di vigilanza e di servizio
previsti dalle tabelle organiche degli istituti e scuole d’arte; i
posti del personale di vigilanza e ausiliario degli istituti e scuole
di istruzione tecnica; i posti di segretario economo, segretario e
bidello custode degli istituti statali per sordomuti, della scuola
magistrale di metodo per educatori dei ciechi e delle scuole
professionali per ciechi; nonche’ quelli del restante personale non
insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado.
Art. 301.
(Assunzione del personale femminile nella carriera del personale
ausiliario)

Le donne accedono alla qualifica di bidello negli istituti di
istruzione media, classica, scientifica e magistrale per il numero di
posti ad esse riservato.
La riserva e’ stabilita di volta in volta nel relativo bando di
concorso in rapporto alle classi miste e femminili funzionanti.
Nella valutazione dei titoli per i concorsi a bidello deve
adottarsi un criterio preferenziale per i concorrenti che abbiano
prestato lodevole servizio in qualita’ di bidello supplente.
CAPO VII
Ministero dei lavori pubblici

SEZIONE I
Personale dell’Amministrazione centrale

                          Art. 302.

(Scrutini di promozione alle qualifiche superiori a direttore di
sezione)

Per le promozioni alle qualifiche di ispettore generale e di
direttore di divisione nella, carriera, direttiva
dell’amministrazione centrale costituisce titolo di merito l’aver
prestato lodevole servizio per almeno un anno presso uffici
periferici.
Art. 303.
(Impiego del personale dell’amministrazione centrale presso i
provveditorati alle opere pubbliche)

Il personale appartenente ai ruoli dell’amministrazione centrale
puo’ essere utilizzato presso i provveditorati regionali alle opere
pubbliche, per le esigenze dei predetti uffici, con il trattamento
previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n.
320, e successive modificazioni.
SEZIONE II
Personale delle nuove costruzioni ferroviarie

                          Art. 304.
               (Stato giuridico ed economico)

Al personale delle nuove costruzioni ferroviarie di cui al R.D. 4
agosto 1924 n. 1262, art. 1, e al R.D. 21 ottobre 1926, n. 1857, art.
1, si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico ed
economico nonche’ all’avanzamento in carriera del personale delle
Ferrovie dello Stato.
CAPO VIII
Ministero dell’agricoltura e delle foreste

SEZIONE I
Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica

                          Art. 305.
     (Concorso per la nomina a direttore straordinario)

Per l’ammissione al concorso per titoli per la nomina a direttore
straordinario di istituto di sperimentazione agraria o
talassografica, si osservano le disposizioni vigenti sui concorsi per
l’assunzione ad impieghi statali, prescindendo dal limite massimo di
eta’.
Art. 306.
(Svolgimento della carriera dei direttori)

I direttori straordinari degli istituti di sperimentazione agraria
e talassografica sono nominati per la durata di tre anni, durante i
quali in caso di insufficiente attitudine possono essere dispensati
dal servizio, su conforme parere della Sezione la del Consiglio
superiore dell’agricoltura e delle foreste.
Al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto
servizio possono essere promossi ordinari, in base a giudizio sulla
loro operosita’ scientifica reso da una commissione nominata dal
ministro per l’agricoltura e le foreste, su designazione della
sezione la del Consiglio superiore dell’agricoltura e delle foreste,
e composta di cinque membri effettivi e due supplenti, scelti fra i
direttori ordinari di istituti di sperimentazione agraria e
talassografica e i professori ordinari di universita’.
Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari, su
parere conforme della sezione 1ª del Consiglio superiore
dell’agricoltura e delle foreste, possono essere mantenuti in
servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno
sottoposti al giudizio di una nuova commissione costituita da persone
diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.
Coloro che al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio
non conseguano la promozione ad ordinario, sono dispensati dal
servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio
sfavorevole nei loro riguardi e’ divenuto definitivo.
La promozione a direttore ordinario ha effetto dal giorno
successivo a quello del compimento del triennio ed eventualmente del
quinquennio di servizio come direttore straordinario.
I direttori ordinari al compimento del quinto anno di anzianita’
nella predetta qualifica conseguono la promozione a direttore
ordinario principale.
I direttori ordinari principali al compimento del quarto anno di
anzianita’ nella predetta qualifica conseguono la promozione a
direttore ordinario superiore.
Nei limiti delle disponibilita’ di organico i direttori ordinari
superiori, che nella predetta qualifica abbiano maturato almeno
quattro anni di effettivo servizio, conseguono la promozione a
direttore ordinario capo secondo l’ordine di anzianita’.
Art. 307.
(Nomina a direttore)

La nomina a direttore di istituto di sperimentazione agraria o
talassografica ha luogo a seguito di pubblico concorso per titoli a
norma dell’art. 305.
Si puo’ prescindere dalla procedura del concorso:
a) quando si tratti di persona che ricopra l’ufficio di
professore ordinario di universita’ e sulla cui nomina a direttore di
istituto di sperimentazione agraria o talassografica abbia espresso
parere favorevole la sezione la del Consiglio superiore
dell’agricoltura e delle foreste;
b) quando si tratti di persona giunta a meritata fama di
singolare perizia nella materia o nelle materie nelle quali rientra
l’attivita’ di sperimentazione agraria o talassografica demandata
all’Istituto e sulla nomina abbia espresso parere favorevole, ad
unanimita’ di voti, la sezione la del Consiglio superiore
dell’agricoltura e delle foreste.
I professori universitari ordinari, nominati a seguito di pubblico
concorso o ai sensi della lettera a) del precedente comma, direttori
di istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono
esonerati dal compiere il servizio straordinario e sono inquadrati
nella qualifica corrispondente a quella di provenienza e conservano
la relativa anzianita’ acquisita nel ruolo di provenienza. Ai
direttori nominati a termini della lettera b) del secondo comma del
presente articolo e’ attribuita, all’atto della nomina, la qualifica
di direttore ordinario.
Sul modo di provvedere al posto vacante di direttore decide il
ministro su proposta del Consiglio di amministrazione dell’istituto e
sentita la sezione 1ª del Consiglio superiore dell’agricoltura e
delle foreste.
Durante la vacanza del posto di direttore la direzione
dell’istituto e’ affidata, per incarico, ad uno dei reggenti delle
sezioni o ad uno degli aiuti addetti all’istituto stesso.
Art. 308.
(Approvazione dei lavori delle Commissioni)

Gli atti della commissione giudicatrice del concorso per la nomina
a direttore straordinario e quelli delle commissioni previste
dall’art. 306 sono soggetti alla approvazione del ministro per
l’agricoltura e le foreste, previo parere sulla regolarita’ di essi,
della sezione 1ª del Consiglio superiore dell’agricoltura e delle
foreste.
Art. 309.
(Trasferimento del direttore)

Il trasferimento del direttore di un istituto di sperimentazione
agraria o talassografica ad altro istituto puo’ essere disposto dal
ministro per l’agricoltura e le foreste previo consenso
dell’interessato e sentito il parere della sezione 1ª del Consiglio
superiore dell’agricoltura e delle foreste.
Art. 310.
(Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo dei direttori degli
istituti di sperimentazione)

I direttori degli istituti di sperimentazione agraria e
talassografica sono collocati a riposo al compimento del 75° anno di
eta’.
Al compimento del 70° anno di eta’ sono collocati fuori ruolo a
disposizione del Ministero dell’agricoltura e delle foreste ed i
relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni vigenti.
Ai direttori fuori ruolo spetta lo stesso, trattamento del
personale di ruolo agli effetti economici e di carriera.
I direttori d’istituto di sperimentazione agraria e talassografica
collocati fuori ruolo ai sensi del precedente comma, sono tenuti a
svolgere attivita’ scientifiche secondo le modalita’ da determinarsi
dal ministero.
I direttori possono inoltre essere dispensati dal servizio previo
motivato parere della sezione la del Consiglio superiore
dell’agricoltura e foreste nei casi e con le modalita’ previste dal
presente, decreto.
Art. 311.
(Passaggio dei direttori nei ruoli dei professori universitari)

I direttori degli istituti di sperimentazione agraria e
talassografica che, a seguito di concorso, conseguano la nomina a
posto di ruolo di professore di universita’ o di istituto superiore
d’istruzione universitaria conservano la propria anzianita’ ed
assumono la qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo
organico di provenienza.
Art. 312.
(Disposizioni particolari per i direttori)

Nei riguardi dei direttori degli istituti di sperimentazione
agraria e talassografica, non si applicano le disposizioni della
parte prima, titolo III, capi I e II, e della parte seconda titoli I,
VI, VII, articoli 205 e 206, del presente decreto e le attribuzioni
della commissione di disciplina e del Consiglio di amministrazione
sono demandate alla sezione la del Consiglio superiore
dell’agricoltura e delle foreste.
Art. 313.
(Disposizioni transitorie per i direttori ordinari provenienti dal
Consiglio nazionale delle ricerche)

Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui
all’art. 5, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica
27 febbraio 1955, n. 450, inquadrato ai sensi degli articoli 72 e 73
del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16,
con la qualifica di direttore ordinario nella carriera direttiva,
ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di
cui alla tabella IV del quadro 15 a), annesso al decreto stesso,
consegue la promozione alla qualifica di direttore ordinario
principale, qualora abbia maturato almeno otto anni di anzianita’,
associata all’effettivo esercizio delle relative funzioni, in una
delle qualifiche contemplate dall’art. 5, 1° comma del decreto
legislativo 27 febbraio 1955, n. 450 e, successivamente, la
promozione alla qualifica di direttore ordinario superiore se detta
anzianita’, sempre associata all’effettivo esercizio delle relative
funzioni, sia superiore agli anni dodici.
Art. 314
(Nomina a sperimentatore)

La nomina a sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti
di sperimentazione agraria e talassografica ha luogo in seguito a
concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che, oltre ad
essere in possesso di una delle lauree prescritte, si trovino, alla
data di scadenza del bando in una delle seguenti condizioni:
a) aver prestato effettivo servizio, per almeno due anni, in
qualita’ di aiuto o di assistente ordinario nelle universita’;
b) aver prestato effettivo servizio per almeno tre anni in
qualita’ di aiuto volontario o di assistente straordinario o
volontario nelle universita’;
c) aver frequentato almeno un triennio di tirocinio, in qualita’
di borsista, negli istituti di sperimentazione agraria e
talassografica o presso gli osservatori per le malattie delle
piante.
Gli sperimentatori provenienti dai candidati di cui alle lettere b)
e c) sono assunti in servizio per un periodo di esperimento della,
durata di un anno e conseguono la nomina in ruolo in seguito al
risultato favorevole dell’esperimento, accertato da apposita
ispezione e previo parere favorevole della sezione la del Consiglio
superiore dell’agricoltura e delle foreste.
In caso di risultato sfavorevole dell’esperimento, il ministro
dichiara la risoluzione del rapporto d’impiego con decreto motivato,
ed in tal caso spetta all’impiegato una indennita’ pari a due
mensilita’ del trattamento relativo al periodo di prova.
Art. 315.
(Promozione ad aiuto direttore di 2ª classe)

La promozione ad aiuto direttore di seconda classe negli istituti
di sperimentazione agraria o talassografica ha luogo a seguito di
concorso per titoli e per esami, al quale possono partecipare gli
sperimentatori che, alla data del bando di concorso, contino almeno
cinque anni di effettivo servizio. Per il detto concorso si osservano
le norme relative al concorso per merito distinto a direttore di
sezione.
L’aiuto direttore di seconda classe consegue la promozione ad aiuto
direttore di prima classe mediante scrutinio per merito comparativo
dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 316.
(Disposizioni transitorie per gli aiuto direttori di 2ª classe
provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche)

Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui
all’art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
27 febbraio 1955, n. 450, e inquadrato ai sensi degli articoli 72 e
73 del decreto del Presidente della, Repubblica 11 gennaio 1956, n.
16, con la qualifica di aiuto direttore di 2ª classe nella carriera
direttiva, ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e
talassografica di cui alla tabella IV, del quadro 15-a, annesso al
decreto stesso, consegue la promozione alla qualifica di aiuto
direttore di 1ª classe quando abbia, maturato almeno otto anni di
anzianita’, associata all’effettivo esercizio delle relative
funzioni, in una delle qualifiche contemplate dall’articolo 6, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955,
n. 450.
Art. 317.
(Applicazione del personale dell’amministrazione dell’agricoltura e
delle foreste presso le stazioni agrarie e talassografiche)

Presso gli istituti di sperimentazione agraria e talassografica
puo’ essere utilizzato personale dell’amministrazione
dell’agricoltura e foreste appartenente alle seguenti categorie:
a) direttore di istituto di sperimentazione;
b) aiuto direttore e sperimentatore degli istituti di
sperimentazione;
c) esperti e segretari contabili;
d) personale delle carriere esecutive dell’amministrazione
centrale e periferica;
e) personale delle carriere ausiliarie dell’amministrazione
centrale e periferica e degli istituti di sperimentazione.
SEZIONE II
Personale dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante
coltivate dalle avversita’ meteoriche gia’ dell’ufficio centrale di
meteorologia ed ecologia agraria

                          Art. 318.
                (Nomina ad ecologo aggiunto)

La nomina ad ecologo aggiunto si consegue mediante concorso
pubblico per esami consistente in una prova scritta, una prova
pratica ed una prova orale.
La prova scritta ha carattere teorico in materia di ecologia
agraria e di climatologia. La prova pratica consiste in una
esercitazione di laboratorio. La prova orale consiste in una
discussione sulle materie attinenti al servizio di istituto.
Il personale addetto ai servizi di ecologia agraria e di difesa
delle piante coltivate dalle avversita’ meteoriche puo’ essere anche
organicamente assegnato agli osservatori dipendenti dall’ufficio
stesso.
Art. 319.
(Promozione ad ecologo superiore)

La qualifica di ecologo superiore e’ conferita, mediante concorso
per titoli ed esami, agli ecologi principali che, alla data di
pubblicazione del decreto che bandisce il concorso, abbiano compiuto
non meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 320.
(Promozione a vice direttore)

La qualifica di vice direttore nel ruolo di ecologia agraria e di
difesa dalle piante dalle avversita’, meteoriche e’ conferita
soltanto mediante scrutinio per merito comparativo, integrato da
colloquio al quale sono ammessi gli ecologi superiori con almeno tre
anni di anzianita’ nella qualifica.
Art. 321.
(Promozione a direttore)

Il direttore dell’ufficio centrale di ecologia agraria e di difesa,
delle piante dalle avversita’ meteoriche e’ nominato mediante
concorso per titoli al quale possono partecipare: il personale
tecnico della carriera direttiva, ruolo per i servizi di ecologia
agraria e di difesa delle piante dalle avversita’ meteoriche, che
abbia qualifica non inferiore a quella di ecologo superiore e che
conti non meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica
stessa, e persone estranee alla amministrazione.
SEZIONE III
Personale proveniente dal Consiglio nazionale delle ricerche

                          Art. 322.
                          (Rinvio)

Nei riguardi del personale nominato nei ruoli organici o collocato
nei ruoli speciali transitori del Ministero dell’agricoltura e delle
foreste a norma degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450, restano ferme
le disposizioni degli articoli 10, primo comma, 11, 12, 13 e 14 dello
stesso decreto.
SEZIONE IV
Personale per i servizi statistico-economici di cui alla tabella
allegata alla legge 22 febbraio 1951, n. 64

                          Art. 323.
     (Trattamento di quiescenza ed esami di promozione)

Al personale nominato in attuazione dell’art. 9 della legge 22
febbraio 1951, n. 64, si applicano le disposizioni del presente
decreto nonche’ quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed
assistenza degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni
dello Stato.
Detto personale, al compimento della prescritta anzianita’, e’
ammesso al concorso per merito distinto ed agli esami di idoneita’
per la promozione alla qualifica di direttore di sezione nelle
carriere direttive del ministero dell’agricoltura e delle foreste; a
tali fini e’ valutato, oltre il periodo di servizio prestato
successivamente alla nomina, quello prestato in modo ininterrotto e
lodevole alle dipendenze del soppresso ufficio nazionale statistico
economico dell’agricoltura.
CAPO IX
Ministero dell’industria e commercio

SEZIONE I
Organi e personale delle stazioni sperimentali

                          Art. 324.
 (Consiglio di amministrazione per le stazioni sperimentali)

Le attribuzioni in materia di personale gia’ spettanti al Comitato
per le stazioni sperimentali dell’industria istituito con regio
decreto 19 novembre 1931, n. 1488, sono devolute al Consiglio di
amministrazione del ministero dell’industria e commercio il quale si
pronuncia anche sui provvedimenti riguardanti i direttori superiori.
Art. 325.
(Nomina degli assistenti)

La nomina alla qualifica di assistente si consegue mediante
concorso per titoli ed esami.
Art. 326.
(Periodo di prova degli assistenti)

Gli assistenti sono assunti in servizio per un periodo di prova
della durata di un anno.
La nomina in ruolo ha luogo dopo compiuto il detto periodo ed in
seguito all’esito favorevole del periodo di prova accertato da
apposita ispezione.
Gli assistenti che allo scadere del periodo di prova non conseguono
la nomina in ruolo sono dispensati dal servizio, su conforme parere
del Consiglio di amministrazione. In tale caso spetta all’assistente
una indennita’ pari a due mensilita’ del trattamento relativo al
periodo di prova.
Art. 327.
(Promozione a vice direttore)

La promozione a vice direttore si consegue mediante concorso per
titoli ed esami al quale sono ammessi gli assistenti e gli aiuto
direttori della stessa stazione sperimentale che alla data di
pubblicazione del decreto che indice il concorso abbiano compiuto
complessivamente nove anni di effettivo servizio nelle qualifiche
anzidette.
Si osservano le norme relative al concorso per merito distinto di
cui all’art. 165.
Art. 328.
(Nomina a direttore straordinario)

La nomina a direttore straordinario di stazione sperimentale e’
fatta in seguito a pubblico concorso per titoli, prescindendosi dal
limite massimo di eta’.
Art. 329.
(Promozione a direttore ordinario di stazione sperimentale)

I direttori straordinari sono, nominati per la durata di tre anni,
durante i quali ove non si dimostrino idonei alle funzioni assegnate,
possono essere dispensati su conforme parere del Consiglio di
amministrazione.
Al termine del terzo anno possono essere promossi direttori
ordinari in base a giudizio sulla loro operosita’ scientifica, reso
da una commissione nominata dal ministro per l’industria ed il
commercio su designazione del Consiglio di amministrazione e composta
di tre persone scelte tra professori universitari di ruolo di materia
affine alla disciplina relativa all’industria per cui la stazione
sperimentale e’ preordinata.
Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari
possono, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, essere
mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale
saranno sottoposti al giudizio di una nuova commissione la quale deve
essere costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il
precedente giudizio.
I direttori straordinari ai quali non venga riconosciuta
l’idoneita’ alla promozione a direttore ordinario cessano
dall’ufficio e perdono ogni diritto inerente all’ufficio stesso.
Art. 330.
(Carriera dei direttori)

I direttori ordinari conseguono la qualifica di direttore
principale dopo cinque anni di permanenza nella qualifica di
ordinario e quella di direttore superiore dopo quattro anni di
permanenza nella qualifica di direttore principale.
Art. 331.
(Periodo di prova dei vice periti analisti)

Il periodo di prova dei vice periti analisti della stazione
sperimentale per i combustibili in Milano e’ di due anni.
SEZIONE II
Personale del corpo delle miniere

                          Art. 332.

(Corsi di perfezionamento per il personale della carriera direttiva
del corpo delle miniere)

Il ministro per l’industria e commercio ha facolta’ di far compiere
agli impiegati della carriera direttiva del servizio minerario e
metallurgico e del servizio geologico che rivestano la qualifica di
ingegnere o di ingegnere aggiunto e di vice geologo o di geologo
aggiunto, un corso di perfezionamento teorico e pratico della durata
di uno o due anni presso facolta’ e scuole superiori delle miniere in
Italia e all’estero da designarsi dal ministro stesso.
Al termine di ciascun anno di corso i predetti impiegati devono
sostenere gli esami sulle materie oggetto del corso; quelli che non
superano gli esami cessano di appartenere al corpo delle miniere.
Il ministro per l’industria e commercio ha facolta’ di far compiere
agli impiegati del corpo delle miniere viaggi di istruzione e di
perfezionamento in Italia e all’estero.
Art. 333.
(Corsi di perfezionamento per il personale della carriera di concetto
del corpo delle miniere)

Il ministro per l’industria e commercio ha facolta’ di fare
compiere ai vice periti o periti aggiunti che non siano in possesso
di diploma di perito minerario un corso di perfezionamento della
durata di un anno presso un istituto tecnico industriale ad indirizzo
minerario.
Al personale predetto si applicano le disposizioni del 2° e 3°
comma dell’art. 332.
Art. 334.
(Conferimento della qualifica di agente tecnico preparatore)

I posti di agente tecnico preparatore sono conferiti in seguito a
domanda, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli
uscieri capi ed agli uscieri del corpo delle miniere che abbiano
attitudine e capacita’ per i posti ai quali aspirano.
In caso di mancanza di personale idoneo nel ruolo suddetto, gli
agenti tecnici preparatori possono essere scelti tra gli uscieri capi
e gli uscieri dell’amministrazione centrale dell’industria e
commercio.
Gli agenti tecnici preparatori hanno il trattamento economico dei
commessi tecnici addetti ai laboratori chimici delle dogane.
SEZIONE III
Personale del servizio metrico

                          Art. 335.
        (Promozione ad ispettore capo interregionale)

Fermo restando il disposto dell’art. 178, ai fini dell’ammissione
allo scrutinio per la promozione ad ispettore capo interregionale del
servizio metrico e’ necessario essere stato, nelle qualifiche di
ispettore metrico principale e di primo ispettore, titolare di
ufficio metrico per un periodo non inferiore a sei anni od aver
prestato servizio per lo stesso periodo presso l’amministrazione
centrale.
CAPO X
Ministero del lavoro e della previdenza sociale

SEZIONE I
Disposizioni comuni alle varie carriere

                          Art. 336.
                    (Incarichi ispettivi)

Per le ispezioni sia presso gli uffici centrali che periferici, sia
presso gli enti vigilati, il ministro si avvale degli impiegati
dell’amministrazione centrale, degli ispettori del lavoro e, ove
occorra, degli impiegati degli uffici periferici.
Per le ispezioni presso gli uffici dell’Ispettorato del lavoro e
degli uffici del lavoro ove non siano incaricati impiegati
dell’amministrazione centrale, si provvede con impiegati dei
rispettivi ruoli periferici.
SEZIONE II
Personale dell’Ispettorato del lavoro

                          Art. 337.
 (Mansioni ispettive del personale della carriera esecutiva
                dell'Ispettorato del lavoro)

Agli impiegati della carriera, esecutiva dell’ispettorato del
lavoro possono essere attribuite mansioni ispettive mediante concorso
per esame da indire fra gli impiegati della medesima carriera aventi
qualifica di archivista i quali abbiano conseguito giudizio
complessivo di “ottimo” negli ultimi tre anni e non inferiore a
quello di “distinto” negli anni precedenti e che, a giudizio del
Consiglio di amministrazione, siano ritenuti idonei all’esercizio
delle mansioni ispettive.
L’attribuzione delle mansioni ispettive comporta per i suddetti
impiegati il cambiamento di qualifica ma non variazioni nella
posizione di ruolo, ne’ corresponsione di particolare assegno.
Gli impiegati che hanno conseguito la qualifica e la mansione
ispettiva conservano la qualifica, stessa e le relative mansioni
anche nelle promozioni alle qualifiche superiori. Tuttavia il
ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del
Consiglio di amministrazione, puo’ revocare in ogni momento per
motivate esigenze di servizio l’attribuzione della qualifica e delle
mansioni ispettive concesse a norma del presente articolo.
La qualifica ispettiva non puo’ essere attribuita a piu’ di 80
impiegati della carriera esecutiva.
SEZIONE III
Personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione

                          Art. 338.
              (Promozione a ispettore generale)

La promozione alla qualifica di ispettore generale nella carriera
del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione,
inquadrato nella qualifica di direttore capo in applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, non
puo’ essere conferita prima, che siano decorsi quattro anni
dall’inquadramento predetto.
Art. 339.
(Esercizio di funzioni direttive da parte del personale della
carriera di concetto)

Gli impiegati appartenenti alla carriera di concetto prevista dalla
tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1955, n. 520 che alla data di inquadramento siano gia’ da
almeno un anno preposti alla direzione di un ufficio regionale o
provinciale del lavoro e della massima occupazione, conservano le
funzioni direttive predette, ferma l’appartenenza ad ogni effetto,
alla carriera di concetto.
Art. 340.
(Anzianita’ di servizio del personale inquadrato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520)

L’anzianita’ di servizio maturata dal personale che ha conseguito
l’inquadramento ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (tabella c)
nella categoria di appartenenza all’atto dell’inquadramento stesso e’
valutata, nei limiti previsti dall’art. 41 del citato D.P.R. n. 520,
ai fini dell’ammissione agli esami di concorso e di idoneita’ per le
promozioni a direttore principale o a primo segretario; nonche’ per
l’ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo
archivista.
L’anzianita’ di servizio attribuita in applicazione del precedente
comma e’ utile anche ai fini dell’ammissione agli esami di promozione
alle qualifiche di direttore, segretario od archivista previsti dagli
artt. 361, 362 e 363.
L’anzianita’ acquisita anteriormente all’ammissione in ruolo nella
qualifica corrispondente o superiore al grado di inquadramento
attuato ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, e’ valutata agli
effetti dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.
Art. 341.
(Riduzione di anzianita’)

Per la prima promozione da conferire dopo effettuato
l’inquadramento nei singoli ruoli ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1955,
n. 520, i periodi di anzianita’ richiesti per l’avanzamento, mediante
scrutinio, a direttore principale, primo segretario e primo
archivista ai sensi degli artt. 368 lettera a, 370 lettera a, 371
lettera a, e qualifiche superiori sono ridotti di un anno;
quelli per la partecipazione ai concorsi di merito, distinto per la
promozione alle qualifiche di direttore e segretario, ai sensi degli
artt. 361 e 362, e al concorso per esami per la promozione alla
qualifica di archivista di cui all’art. 363 lettera a, nonche’ i
periodi prescritti per l’avanzamento, mediante esami, alle qualifiche
di direttore principale, primo segretario e primo archivista sono
ridotti di un anno e mezzo. La presente disposizione non e’
applicabile nei confronti di coloro che si siano gia’ avvalsi della
riduzione di anzianita’ prevista dal terzo comma dell’art. 41 del
citato D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.
Art. 342.
(Indisponibilita’ di posti)

Il personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione
non immesso nei ruoli organici continua nell’attuale rapporto di
impiego contrattuale secondo le disposizioni di cui al D.L. 15 aprile
1948 n. 381.
In corrispondenza alle unita’ trattenute in servizio a norma del
precedente comma e fino alla loro cessazione dal servizio devono
essere mantenuti vacanti, nei ruoli delle carriere di concetto,
esecutivo e del personale ausiliario, altrettanti posti di qualifica
corrispondente a quella rivestita dalle predette unita’.
Art. 343.
(Rinvio)

Restano ferme le disposizioni degli articoli 36, 37, 39, 40, 42, 47
e 48 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.
PARTE QUARTA
Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni

TITOLO I
RUOLI AGGIUNTI

CAPO I
Carriere

                          Art. 344.
             (Inquadramento nei ruoli aggiunti)

I ruoli aggiunti, istituiti in sostituzione dei ruoli speciali
transitori, comprendono le seguenti qualifiche:
per le carriere direttive: le qualifiche di consigliere di 3ª
classe e di consigliere di 2ª classe o equiparate;
per le carriere di concetto: le qualifiche di vice segretario e
segretario aggiunto o equiparate;
per le carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto ed
applicato o equiparate;
per le carriere del personale ausiliario: le qualifiche di
inserviente ed usciere o equiparate e, per le carriere del personale
ausiliario tecnico, quella di agente tecnico.
Al compimento dell’anzianita’ complessiva nei ruoli speciali
transitori e nei ruoli aggiunti, rispettivamente di anni cinque per
le carriere direttive, di anni sei per le carriere di concetto, di
anni tre per le carriere esecutive e di anni due per le carriere del
personale ausiliario, gli impiegati sono collocati nelle qualifiche
superiori all’iniziale previste nel primo comma.
Nei ruoli aggiunti possono essere collocati anche gli impiegati
civili non di ruolo assunti in servizio posteriormente alla data del
1 maggio 1948, purche’ la loro assunzione sia avvenuta in conformita’
a specifiche disposizioni di legge. Il loro collocamento nei ruoli
aggiunti non puo’ decorrere da data anteriore al 5 giugno 1955.
L’anzianita’ di servizio stabilita dall’art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 7 aprile 1948, n. 262, decorre dalla data
di assunzione in qualita’ di impiegato civile non di ruolo nelle
amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento
autonomo.
Nei confronti del personale assunto in base alla legge 9 gennaio
1951, n. 10, ed alla legge 22 febbraio 1951, n. 64, l’immissione nei
ruoli aggiunti e’ disposta con effetto dal 5 giugno 1955 per quegli
impiegati che anteriormente all’assunzione della qualita’ di
impiegato civile dello Stato avessero prestato nelle amministrazioni
di provenienza quattro anni di servizio, o con effetto, in ogni caso
non anteriore al 5 giugno 1955, dal compimento di sette anni di
servizio complessivo, di cui almeno tre in qualita’ di impiegato
civile dello Stato.
Il collocamento nei ruoli aggiunti puo’ essere chiesto soltanto da
coloro che trovandosi nelle condizioni previste dal precedente terzo
comma, alla data di entrata in vigore del presente decreto non
abbiano maturato ancora la prescritta anzianita’ di servizio o
l’abbiano maturata da non oltre due mesi. La domanda deve essere
presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento
della prescritta anzianita’ di servizio.
Il collocamento nei ruoli aggiunti richiesto ai sensi del
precedente comma e’ disposto nell’ordine risultante dalla data di
assunzione alla categoria d’impiego non di ruolo cui il personale
appartiene e con effetto dalla data nella quale venga maturata la
prescritta anzianita’.
A parita’ di tale anzianita’ si osserva l’ordine delle preferenze
stabilito dall’art. 5.
Art. 345.
(Passaggio nei ruoli organici delle carriere esecutive)

Salva l’osservanza delle disposizioni per le assunzioni.
degli invalidi di guerra, un terzo dei posti disponibili nelle
qualifiche iniziali delle carriere esecutive e’ conferito almeno una
volta all’anno al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti
nell’ordine in cui e’ collocato nei ruoli stessi, sempreche’ con
giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione ne sia
ritenuto meritevole per operosita’, diligenza e condotta lodevoli.
Art. 346.
(Passaggio nei ruoli organici della carriera del personale
ausiliario)

Con la modalita’ di cui all’articolo 345 i posti disponibili nelle
qualifiche iniziali della carriera del personale ausiliario sono
conferiti almeno una volta all’anno al personale dei corrispondenti
ruoli aggiunti.
Art. 347.
(Trattamento economico degli impiegati dei ruoli aggiunti passati nei
ruoli organici)

Nei casi di passaggio previsti dagli articoli 345 e 346 e’
attribuito lo stipendio della qualifica iniziale, uguale od
immediatamente superiore a quello in godimento nel ruolo aggiunto.
Art. 348.
(Esami di promozione degli impiegati dei ruoli aggiunti)

Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti i quali abbiano maturato
nei ruoli transitori e nei ruoli aggiunti un’anzianita’ di servizio
pari a quella richiesta dagli articoli 164, 176, 185 e 196, secondo e
terzo comma, sono ammessi a partecipare, rispettivamente, al con.
corso per merito distinto ed all’esame di idoneita’ per le
promozioni alle qualifiche di direttore di sezione e di primo
segretario nonche’ al concorso per esami per la nomina alla qualifica
di vice direttore nelle carriere speciali e per la promozione alla
qualifica di primo archivista, nei ruoli corrispondenti, ove
esistano.
Art. 349.
(Impiegati dei ruoli aggiunti della Corte dei conti)

Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti delle carriere direttive
della Corte dei conti a norma dell’art. 11 della legge 5 giugno 1951,
n. 376, sono, ai sensi ed agli effetti dell’art. 348, ammessi a
partecipare agli esami per la promozione alla qualifica di direttore
di sezione nel ruolo transitorio di revisione della Corte, per un
numero di posti non superiore a quello previsto dallo art. 9 del
regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404 modificato dall’art. 10 del
decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589.
Art. 350.
(Trattamento economico del personale dei ruoli aggiunti)

Al personale dei ruoli aggiunti spetta il trattamento economico
previsto per la corrispondente qualifica del ruolo organico con la
relativa progressione economica. Ai fini dell’attribuzione degli
aumenti periodici di stipendio si computa l’anzianita’ posseduta
tanto nel ruolo aggiunto che nel ruolo speciale transitorio.
Qualora nel computo dell’anzianita’ resti una frazione di tempo
inferiore al numero degli anni richiesti per ciascun aumento
periodico, tale frazione e’ valutata ai fini del successivo aumento.
TITOLO II
INVALIDI DI GUERRA E DI SERVIZIO – PERSONALE PROVENIENTE DAI
SOTTUFFICIALI – PERSONALE IN SERVIZIO AL 23 MARZO 1939.

CAPO I
Riserva di posti – Assunzione – Carriera

                          Art. 351.
(Assunzione di invalidi e mutilati di guerra e per servizio)

Fermo il disposto dell’art. 5, l’assunzione agli impieghi civili
dello Stato degli invalidi e mutilati di guerra e degli invalidi e
mutilati per servizio e’ regolata dalle speciali disposizioni
vigenti. Rimangono ferme le norme relative agli orfani di caduti in
guerra o per servizio.
Art. 352.
(Riserva di posti a favore dei sottufficiali e graduati delle FF. AA.
e dei Corpi di polizia)

Tutti i posti di applicato, o qualifica equiparata, disponibili
nelle carriere esecutive dei ministeri dell’interno (amministrazione
della pubblica sicurezza), Difesa-esercito, Difesa-marina,
Difesa-aeronautica, Grazia e giustizia (amministrazione degli
Istituti di prevenzione e piena), Finanze (carriera esecutiva
dell’amministrazione centrale e delle intendenze di finanza e
carriera degli ufficiali di dogana) sono rispettivamente riservati ai
sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia dipendenti,
in possesso dei requisiti prescritti dai relativi ordinamenti.
Un terzo dei posti di applicato o qualifica equiparata delle
carriere esecutive di tutte le altre amministrazioni dello Stato,
comprese quelle con ordinamento autonomo, e’ riservato ai
sottufficiali delle Forze Armate e dei corpi di polizia, in possesso
dei prescritti requisiti.
Un terzo dei posti di applicato o qualifica equiparata delle
carriere del personale ausiliario dei ministeri dell’interno
(amministrazione della pubblica sicurezza), Finanze (carriera del
personale ausiliario dell’amministrazione centrale e delle intendenze
di finanza), Difesa-esercito, Difesa-marina, Difesa-aeronautica,
Grazia e giustizia (carriera del personale ausiliario
dell’amministrazione centrale) e’ riservato agli appuntati e gradi
equiparati, dei corpi rispettivamente dipendenti.
I posti riservati che rimanessero eventualmente non utilizzati per
mancanza di aspiranti sono conferiti mediante i normali pubblici
concorsi.
All’assegnazione dei posti nelle amministrazioni di cui al primo e
terzo comma, provvedono le amministrazioni stesse. Alla assegnazione
dei posti nelle altre amministrazioni provvede, in proporzione al
numero delle domande rispettivamente presentate, il ministero della
difesa,.
I sottufficiali, gli appuntati ed equiparati sono collocati in
ruolo e vengono all’uopo intercalati, nella misura di uno a due, con
gli impiegati appartenenti rispettivamente alle carriere esecutive e
del personale ausiliario promossi o nominati alla qualifica di
applicato ed equiparata, o di inserviente ed equiparata.
Art. 353.
(Promozione ad archivista degli applicati invalidi di guerra)

Gli applicati invalidi di guerra sono, al compimento del terzo
aumento periodico di stipendio, promossi in soprannumero alla
qualifica di archivista, mediante scrutinio per merito comparativo,
indipendentemente dalle promozioni conferibili per vacanza di posti.
In corrispondenza alle promozioni conferite in soprannumero sono
lasciati vacanti altrettanti posti Pella qualifica di applicato.
Art. 354.
(Promozione a primo archivista degli impiegati provenienti dai
sottufficiali)

Per gli impiegati provenienti dai sottufficiali in base all’art.
352 o alle preesistenti analoghe disposizioni l’anzianita’ di
servizio richiesta dall’art. 185 per la promozione a primo archivista
e’ ridotta di quattro anni.
Art. 355.
(Promozione ad usciere capo degli uscieri invalidi di guerra)

Gli uscieri invalidi di guerra sono, al compimento del quarto
aumento periodico di stipendio, promossi in soprannumero alla
qualifica di usciere capo mediante scrutinio per merito assoluto,
indipendentemente dalle promozioni conferibili per vacanze di posti.
Gli uscieri promossi in base alle disposizioni del comma precedente
e quelli che ottengono la promozione in applicazione delle altre
norme vigenti sono collocati nella qualifica di usciere capo secondo
l’ordine determinato rispettivamente dalla data del compimento del
quarto aumento periodico di stipendio nella qualifica di usciere e da
quella in cui si siano resi vacanti i posti di usciere capo.
Ove esistano invalidi di guerra che conseguono il cennato quarto
aumento periodico posteriormente ad altri invalidi che li seguono nel
ruolo, le promozioni sono disposte con riserva di anzianita’ a favore
dei primi; e la riserva di anzianita’ ha efficacia non soltanto nei
confronti dei soli invalidi ma anche nei confronti del personale non
invalido che, nel frattempo, abbia ottenuto la promozione e che
conserva la posizione relativa gia’ acquisita nel ruolo di
anzianita’.
In corrispondenza delle promozioni conferite in soprannumero ai
sensi del precedente secondo comma sono lasciati altrettanti posti
vacanti nella qualifica di usciere.
Art. 356.
(Disposizione speciale per il personale in servizio al 23 marzo 1939)

Agli effetti dell’ammissione al concorso per merito distinto ed
all’esame di idoneita’ per la promozione a direttore di sezione o a
primo segretario nonche’ per l’ammissione al concorso ed agli
scrutini per la promozione a primo archivista, agli impiegati
previsti dal 1°, 3° e 6° comma dell’art. 13 della legge 5 giugno
1951, n. 376, e dal 1° comma dell’art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, e’ attribuita
complessivamente un’anzianita’ di quattro anni in aggiunta a quella
effettivamente maturata.
La disposizione prevista dal comma precedente si applica ai fini
dell’ammissione al concorso per la nomina a vice direttore nelle
carriere speciali.
PARTE QUINTA
Disposizioni transitorie

TITOLO I
STATO GIURIDICO

CAPO I
Disciplina – Esodo volontario

                          Art. 357.

(Infrazioni disciplinari commesse anteriormente al 1 luglio 1956)

Alle infrazioni disciplinari commesse anteriormente al 1 luglio
1956 si applicano le sanzioni previste dal regio decreto 30 dicembre
1923, n. 2960. Se il presente decreto prevede una sanzione meno
grave, si applica la norma piu’ favorevole all’impiegato.
Qualora l’infrazione consista in un comportamento 3 in una
pluralita’ di fatti connessi, in parte anteriori in parte successivi
al 1 luglio 1956, per i quali debba essere irrogata una sola
sanzione, si applica in ogni caso la norma piu’ favorevole
all’impiegato.
Art. 358.
(Procedimenti gia’ trasmessi alle Commissioni di disciplina)

I procedimenti disciplinari, gia’ trasmessi alle commissioni di
disciplina ai sensi dell’art. 69 ultimo comma del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 2960, e dei quali, alla data del 1 luglio 1956, sia
stata fissata nei modi previsti dall’art. 73 dello stesso regio
decreto la trattazione orale, proseguiranno innanzi alle commissioni
predette, sulle cui deliberazioni, adottate ai sensi dell’art. 74 del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il ministro provvede ai
sensi dell’art. 114 quinto comma, del presente decreto.
I procedimenti disciplinari, dei quali anteriormente al 1 luglio
1956 non sia stata fissata la trattazione orale, debbono essere
trasmessi alle commissioni di cui all’art. 148.
Nel caso previsto dal comma precedente il procedimento disciplinare
e’ estinto se entro novanta giorni dal 1 luglio 1956 non sia stata
comunicata all’impiegato la data della trattazione orale innanzi alla
Commissione.
Art. 359.
(Procedimenti non trasmessi alle Commissioni)

Rimane fermo a tutti gli effetti il termine previsto dall’art. 146
del decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 17.
Art. 360.
(Proroga dell’esodo volontario)

Le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53
concernente l’esodo volontario dei dipendenti civili
dell’Amministrazione dello Stato, sono prorogate di due anni con
effetto dal 24 marzo 1956.
TITOLO II
CARRIERE

CAPO I
Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al
31 dicembre 1959

                          Art. 361.

(Promozioni a consigliere di 1ª classe per i posti disponibili al 30
giugno ed al 31 dicembre 1957)

La promozione a consigliere di 1ª classe per i posti disponibili
fino al 31 dicembre 1957 si consegue mediante:
a) concorso per merito distinto ai sensi del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) concorso per esame speciale di cui all’art. 365;
c) scrutinio per merito comparativo ai sensi dello art. 163.
Il concorso per merito distinto e quello per esame speciale sono
entrambi indetti e si ritengono espletati il 30 giugno ed il 31
dicembre per i posti disponibili alle date medesime immediatamente
dopo l’approvazione delle graduatorie dei due concorsi di cui alle
lettere a) e b) e’ tenuto lo scrutinio per merito comparativo tra gli
scrutinandi alle stesse date. Ove non sia possibile indire i concorsi
predetti semestralmente gli stessi sono indetti al 31 dicembre e si
ritengono espletati alla stessa data.
Le promozioni, salvo i casi di retroattivita’ ai sensi dell’art.
366, sono conferite a tutti gli effetti con decorrenza dalle date
indicate nel precedente comma. L’ordine di inserimento in ruolo e’ il
seguente:
a) vincitori del concorso per merito distinto aventi anche i
requisiti per partecipare al concorso per esame speciale;
b) vincitori del concorso per esame speciale, per i quali la
promozione deve essere riportata, ai sensi dell’art. 366, ad. una
data anteriore all’anno in cui e’ stato espletato il concorso e che
nella graduatoria del concorso medesimo precedono i vincitori di cui
alla successiva lettera d);
c) vincitori del concorso per merito distinto non aventi i
requisiti per partecipare al concorso per esame speciale;
d) vincitori del concorso per esame speciale la cui promozione
non e’ riportata a data anteriore all’anno in cui e’ stato espletato
il concorso. Nello stesso ordine di ruolo sono collocati anche i
vincitori la cui promozione, pur essendo riportata alla data
anzidetta, seguono nella graduatoria del concorso un vincitore la cui
promozione non puo’ essere retrodatata oltre l’anno.
Per determinare il numero dei posti da conferire mediante concorso
per esame speciale, si ripartiscono i posti disponibili nella
qualifica, rispettivamente al 30 giugno ed al 31 dicembre,
proporzionalmente tra il numero degli impiegati che hanno titolo a
partecipare al concorso per esame speciale ed il numero degli
impiegati che, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2960, e
del decreto legislativo 7 aprile 1948 n. 262, e successive
modificazioni, hanno titolo a partecipare al concorso per merito
distinto, ma non hanno i requisiti per partecipare al concorso per
esame speciale.
La differenza tra i posti disponibili e quelli assegnati al
concorso per esame speciale, in applicazione del precedente comma, e’
ripartita in ragione di un terzo al concorso per merito distinto e di
due terzi allo scrutinio per merito comparativo.
Ove i posti assegnati al concorso per esame speciale non dovessero
risultare sufficienti per la promozione di tutti i candidati
dichiarati idonei nel concorso stesso, si fa luogo all’applicazione
del soprannumero nel limite massimo del 15% della dotazione organica
prevista per la qualifica di consigliere di 1ª classe. Inoltre, per
gli impiegati ex combattenti, gli invalidi di guerra cui agli
articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, le vedove di guerra
non rimaritate e gli orfani di guerra che, per il posto occupato
nella graduatoria di merito degli esami di concorso speciale, non
conseguano la promozione, i posti cosi’ spettanti al concorso per
esame speciale sono ulteriormente aumentati del 20% della dotazione
organica dell’anzidetta qualifica.
Nei posti in soprannumero previsti nel precedente comma vanno
computati quelli eventualmente gia’ conferiti in soprannumero in
applicazione dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1956 n. 4.
In corrispondenza ai posti in soprannumero di cui ai precedenti
commi sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica
iniziale.
I posti in soprannumero non utilizzati nel primo concorso possono
essere conferiti nel successivo concorso per esame speciale.
L’assorbimento di detti posti e’ effettuato con le vacanze che si
verificheranno nella qualifica dopo lo espletamento dell’ultimo
concorso per esame speciale.
Gli impiegati che conseguono la sola idoneita’ nel concorso per
esame speciale cui partecipano, hanno titolo ad essere inseriti nella
graduatoria dei successivi concorsi per esame speciale in base alla
votazione riportata.
Art. 362.
(Promozione a segretario per i posti disponibili sino al 31 dicembre
1959)

La promozione a segretario per i posti disponibili sino al 31
dicembre 1959 si consegue mediante:
a) concorso per merito distinto ai sensi del R.D. 30 dicembre
1923, n. 2960 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) concorso per esame speciale di cui all’articolo 365;
c) scrutinio per merito comparativo ai sensi dell’art. 175.
Alle promozioni che saranno conferite al 30 giugno e al 31 dicembre
degli anni 1957, 1958 e 1959 si applicano i criteri stabiliti con le
disposizioni di cui ai commi secondo e successivi dell’art. 361.
Art. 363.
(Promozioni ad archivista per i posti disponibili sino al 31 dicembre
1958)

La promozione ad archivista si consegue per i posti disponibili
sino al 31 dicembre 1958, mediante:
a) concorso per esame ai sensi del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960
e successive modificazioni ed integrazioni;
b) concorso per esame speciale di cui all’articolo 365;
c) scrutinio per merito comparativo ai sensi del precedente art.
184.
Alle promozioni che saranno conferite al 30 giugno ed al 31
dicembre degli anni 1957 e 1958 si applicano i criteri stabiliti con
le disposizioni di cui ai commi secondo, e successivi dall’art. 361.
Art. 364.
(Promozioni a vice direttore per i posti disponibili sino al 31
dicembre 1957)

La nomina alla qualifica di vice direttore nelle carriere speciali
previste dalla parte II titolo V del presente decreto si consegue per
i posti disponibili sino al 31 dicembre 1957, mediante:
a) concorso per esami di cui all’art. 196;
b) concorso per esame speciale di cui all’art. 365.
Al concorso per esami previsto dalla lettera a) sono ammessi, oltre
che gli impiegati in possesso dei requisiti prescritti (dall’art.
196, anche gli impiegati che anteriormente al 1 luglio 1956 erano
pervenuti al grado IX-B o che vi pervengano anche a seguito dei
normali esami di concorso in via di espletamento al 30 giugno 1956.
Al concorso per esame speciale sono ammessi gli impiegati delle
carriere speciali muniti di laurea pervenuti al grado nono di gruppo
B del soppresso ordinamento anteriormente al primo luglio 1956 o
anche a seguito dei normali esami di concorso in via di espletamento
al 30 giugno 1956 nonche’ gli impiegati sprovvisti di laurea con
almeno quattro anni di anzianita’ nella qualifica di segretario.
Le promozioni conseguite mediante concorso per esame speciale o
mediante il concorso di cui alla lettera a) da coloro che hanno
titolo a partecipare anche all’esame speciale, fermo l’ordine di
graduatoria, sono riportate ad ogni effetto, con esclusione delle
competenze arretrate, alla data in cui i promossi conseguirono il
grado IX di gruppo B del soppresso ordinamento.
I concorsi di cui sopra sono indetti entrambi, e si ritengono
espletati, il 30 giugno ed il 31 dicembre 1957.
Le promozioni, salvo i casi di retroattivita’ ai sensi del
precedente comma sono conferite, a tutti gli effetti, con decorrenza
dalle date suddette.
Salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo si
applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di cui ai commi
secondo, terzo, quarto, sesto e successivi dell’art. 361.
Art. 365.
(Concorso per esame speciale)

Il concorso per esame speciale gia’ previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e di cui alla
lettera b) degli articoli 361, 362, 363 e 364, consiste in un
colloquio vertente sui servizi di istituto dell’amministrazione cui
appartiene il candidato.
Salvo quanto previsto dall’art. 364 al concorso per esame speciale
sono ammessi:
a) gli impiegati nominati in ruolo organico in base a concorsi
banditi entro il 31 dicembre 1951 che, alla data del bando di
concorso, hanno compiuto, nel ruolo di appartenenza, un servizio
effettivo compreso quello di prova pari a due terzi dell’anzianita’
di servizio che, a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960
e successive modificazioni, era richiesta per l’avanzamento mediante
esame di idoneita’ ai gradi ottavo di gruppo A, nono di gruppo B e
mediante scrutinio per anzianita’ congiunta al merito per l’accesso
al grado undicesimo di gruppo C. Tali periodi di servizio sono
ridotti di due anni per gli ex combattenti, gli invalidi di guerra,
di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, le
vedove di guerra non rimaritate e gli orfani di guerra. Qualora per
gli ex combattenti il servizio militare prestato in reparti
combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, ecceda i due anni si
applica la maggiore riduzione;
b) gli impiegati che alla data di pubblicazione del decreto che
indice il concorso abbiano maturato l’anzianita’ prescritta dal
citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive
modificazioni per il concorso di merito distinto per le promozioni ai
gradi ottavo di gruppo A, nono di gruppo B e per il concorso per
esame per la promozione al grado undicesimo di gruppo C;
c) gli impiegati in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939 e
inquadrati nei ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti i
quali, ai sensi del terzo comma dell’art. 13 della legge 5 giugno
1951, n. 376, avrebbero potuto ottenere l’ammissione ai gradi
iniziali dei corrispondenti ruoli organici di gruppo A, B e C e che
alla data del decreto che indice il concorso hanno maturato
l’anzianita’ prescritta nella precedente lettera a)
Per gli impiegati di cui alle lettere a) e b) si osservano i
limiti minimi di permanenza nel ruolo stabiliti dall’art. 6, ultimo
comma, del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367.
Chi ha partecipato o partecipa ad un concorso per esame speciale
non puo’ ripeterlo. Coloro che pur avendo i requisiti prescritti non
hanno preso o non prendono parte al primo concorso cui hanno diritto
di partecipare, o al concorso successivo quando e’ stata accertata
l’impossibilita’ per ragioni di salute di partecipare al primo, non
possono ulteriormente avvalersi di questo speciale sistema, di
avanzamento.
Per le categorie previste dall’art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 il concorso per esame speciale
sostituisce l’esame di idoneita’ riservato previsto dal secondo comma
del predetto articolo e ne produce tutti gli effetti.
Art. 366.
(Decorrenza delle promozioni conseguite mediante esame speciale)

Le promozioni conseguite mediante il concorso per esame speciale
previsto dall’art. 365 o mediante i concorsi previsti dalla lettera
a) dei precedenti articoli 361, 362 e 363, per coloro i quali hanno
titolo anche a partecipare al concorso per esame speciale, fermo
l’ordine di graduatoria, hanno decorrenza ad ogni effetto, con
esclusione delle competenze arretrate, dalla data in cui i promossi
hanno compiuto l’anzianita’ minima richiesta per l’ammissione al
concorso stesso.
La decorrenza non puo’ essere anteriore al 31 dicembre 1951 e, in
ogni caso, a quella delle promozioni conferite mediante esami o per
merito comparativo in applicazione della legge 1 dicembre 1949, n.
868.
Agli impiegati in servizio di ruolo e non di ruolo al 23 marzo 1939
che conseguono l’idoneita’ nel concorso per esame speciale si
applicano, ove piu’ favorevoli, le disposizioni dei commi quarto e
quinto dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1955, n. 448.
Qualora nell’ordine di ruolo delle qualifiche di consigliere di 1ª
classe, vice direttore delle carriere speciali, segretario ed
archivista vi siano impiegati che precedono vincitori del concorso
per esame speciale che in virtu’ della retrodatazione prevista dal
primo comma abbiano, nella qualifica, una maggiore anzianita’, questa
si considera posseduta anche dai primi, ai fini della promozione alla
qualifica superiore.
Art. 367.
(Composizione della Commissione e procedura del concorso speciale)

Per la composizione delle Commissioni giudicatrici, il procedimento
degli esami e le votazioni minime necessarie per il conseguimento
dell’idoneita’ nel concorso per esame speciale previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4 e dal presente
decreto si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni che
anteriormente al 1 luglio 1956 regolavano gli esami di promozione per
idoneita’ ai gradi ottavo di gruppo A e nono di gruppo B, il concorso
per l’accesso alla carriera di gruppo A degli appartenenti alle
carriere speciali ed il concorso per esame di promozione al grado
undicesimo di gruppo C.
Art. 368.
(Promozione a direttore di sezione degli impiegati inquadrati nella
qualifica di consigliere di 1ª classe)

Gli impiegati inquadrati al 1 luglio 1956 nella qualifica di
consigliere di 1ª classe o che a tale qualifica pervengono mediante
gli esami previsti dall’articolo 361 del presente decreto e dall’art.
74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.
16, possono conseguire la promozione a direttore di sezione mediante:
a) scrutinio per merito comparativo, quando abbiano compiuto
complessivamente tre anni di effettivo servizio nella qualifica di
consigliere di 1ª classe, salvo il disposto del terzo comma dell’art.

  1. Nel procedere agli scrutini secondo i criteri indicati nell’art.
    169 il Consiglio di amministrazione valutera’ come titolo di merito
    aver conseguito la promozione al grado 8° di gruppo A ed alla
    qualifica di consigliere di la classe attraverso concorsi per merito
    distinto, per esami di idoneita’ o mediante concorso per esame
    speciale, attribuendo per le tre differenti ipotesi diversi
    coefficienti;
    b) concorso per merito distinto od esame di idoneita’ ai sensi
    dell’art. 164 quando abbiano compiuto rispettivamente nove o undici
    anni di servizio complessivo nella carriera, ovvero quando abbiano
    compiuto complessivamente nel grado 8° di gruppo A o nella qualifica
    di consigliere di 1ª classe tre anni di effettivo servizio.
    Nei confronti del personale di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art.
    74 dei decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.
    16, il periodo di tre anni stabilito nelle lettere a) e b) del
    presente articolo decorre dalla data di approvazione delle relative
    graduatorie.
    Le promozioni a direttore di sezione da effettuare mediante lo
    scrutinio per merito comparativo sono conferite, entro il limite
    delle disponibilita’ di organico, per un numero di posti da
    determinare sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati che
    ai sensi del precedente primo comma, lettera a), hanno titolo a
    partecipare allo scrutinio stesso e il numero dei consiglieri di 1ª,
    2ª e 3ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di
    effettivo servizio nella carriera.
    Art. 369.
    (Promozione a direttore di divisione degli impiegati provenienti dal
    grado di capo sezione) Ai fini della prima applicazione degli articoli 25 e 26 del Decreto
    del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, fermi
    restando il possesso al 31 dicembre 1956 dell’anzianita’ di qualifica
    richiesta e la decorrenza delle promozioni dal 1 gennaio 1957, il
    termine per il bando di concorso e per lo scrutinio e’ prorogato ad
    un mese dopo la data di pubblicazione del presente decreto.
    Entro il 30 giugno 1959, gli impiegati inquadrati al 1 luglio 1956
    nella qualifica di direttore di sezione possono conseguire la
    promozione a direttore di divisione mediante scrutinio per merito
    comparativo, senza colloquio, ai quale sono ammessi gli impiegati
    dello stesso ruolo al compimento di tre anni di complessivo ed
    effettivo servizio nel grado 7° e nella qualifica, di direttore di
    sezione.
    Art. 370.
    (Promozione a primo segretario degli impiegati inquadrati nella
    qualifica di segretario) Gli impiegati inquadrati al 1 luglio 1956 nella qualifica di
    segretario o che a tale qualifica pervengano mediante gli esami
    previsti dal precedente art. 362 e dell’art. 78 del decreto del
    Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, possono
    conseguire la promozione a primo segretario mediante:
    a) scrutinio per merito comparativo. Nel procedere agli scrutini
    secondo i criteri dell’art. 169 il Consiglio di amministrazione
    valuta, come titolo di merito l’aver conseguito la promozione al
    grado 9° gruppo B od alla qualifica di segretario mediante concorso
    per merito distinto, per esame di idoneita’ o concorso per esame
    speciale;
    b) concorso per merito distinto od esame di idoneita’ ai sensi
    dell’art. 176 prescindendo dall’anzianita’.
    Le promozioni a primo segretario da effettuare mediante scrutinio
    per merito comparativo sono conferite, entro il limite delle
    disponibilita’ di organico, per un numero di posti da determinare
    sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati che ai sensi
    del precedente comma hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso
    e il numero di vice segretari, segretari aggiunti e segretari dello
    stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio
    nella carriera.
    Art. 371.
    (Promozione a primo archivista degli impiegati inquadrati nella
    qualifica di archivista) Gli impiegati inquadrati al 1 luglio 1956 nella qualifica di
    archivista, o che a tale qualifica pervengano mediante gli esami
    previsti dall’art. 363 e dall’art. 81 del decreto del Presidente
    della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, possono conseguire la
    promozione a primo archivista mediante:
    a) scrutinio per merito assoluto ai sensi dell’art. 28 del regio
    decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
    b) esami di concorso ai sensi dell’art. 185, prescindendosi
    dall’anzianita’.
    La promozione a primo archivista da effettuare ai sensi del
    precedente comma mediante scrutino per merito assoluto e’ conferita,
    entro il limite delle disponibilita’ di organico, per un numero di
    posti da determinare sulla base del rapporto tra il numero degli
    impiegati con qualifica di archivista che hanno titolo a partecipare
    allo scrutinio ed il numero degli archivisti e degli applicati che
    abbiano compiuto undici anni di complessivo effettivo servizio.
    Art. 372.
    (Riduzione dei periodi di permanenza per l’accesso alle qualifiche di
    direttore di sezione, segretario principale, primo archivista) I periodi di permanenza prescritti per l’accesso alle qualifiche di
    direttore di sezione, segretario principale e primo archivista sono
    ridotti nei confronti degli impiegati che, per mancanza di posti
    disponibili, non conseguirono, rispettivamente, il grado
    immediatamente inferiore per merito comparativo in applicazione della
    legge 1 dicembre 1949, n. 868, del tempo intercorso tra il 1 gennaio
    1952 e la data delle promozioni ad essi conferite successivamente
    mediante esami di concorso.
    La detta riduzione dei periodi di permanenza non opera quando i
    predetti impiegati siano preceduti in ruolo da coloro che, pur non
    trovandosi nelle condizioni di usufruire dell’applicazione della
    legge 1 dicembre 1949, n. 868; hanno conseguito la promozione agli
    stessi gradi mediante concorso per merito distinto od esami di
    idoneita’ espletati successivamente al 1 gennaio 1952.
    Art. 373.
    (Anzianita’ acquisite) Gli impiegati in servizio al 1 luglio 1956 conservano, a tutti gli
    effetti, l’anzianita’ complessiva di cui sono in possesso.
    Conservano, altresi’, nella nuova qualifica, l’anzianita’ maturita’
    nel grado di provenienza,.
    I consiglieri di 3ª classe, gia’ appartenenti al grado 10° di
    gruppo A, conservano, nella qualifica, l’anzianita’ di servizio
    complessivamente posseduta nel grado di provenienza e in quello
    inferiore dello stesso ruolo.
    Gli impiegati i quali anteriormente all’entrata in vigore del
    D.P.R. 11 gennaio 1956 n. 16 erano in possesso dei requisiti
    prescritti per la promozione ai gradi X e IX di gruppo A, X di gruppo
    B, XII di gruppo C, se scrutinati e promossi dopo la predetta data,
    sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche di consigliere di 2ª
    classe, segretario aggiunto ed applicato a decorrere, a tutti gli
    effetti, con esclusione delle competenze arretrate, dal 1 luglio
    1956.
    Art. 374.
    (Determinazione del trattamento economico del personale in servizio) Agli impiegati in servizio al 1 luglio 1956 sono attribuiti gli
    stipendi delle qualifiche nelle quali essi vengono inquadrati.
    Ai fini delle attribuzioni degli aumenti periodici si computa
    l’anzianita’ del grado di provenienza determinata ai sensi dell’art.
  2. Qualora nel computo della anzianita’ resti una frazione di tempo
    inferiore al numero degli anni richiesti per ciascun aumento
    periodico, tale frazione e’ valutata ai fini del successivo aumento.
    Art. 375.
    (Inquadramento nelle nuove qualifiche) In tutti i casi nei quali si deve ancora provvedere
    all’equiparazione ed all’inquadramento di personale nelle nuove
    carriere e qualifiche si osservano i criteri di cui ai decreti del
    Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 e n. 18.
    Art. 376.
    (Norme sullo svolgimento degli esami) Le norme sullo svolgimento degli esami di ammissione alle carriere
    e sullo svolgimento dei concorsi ed esami di promozione sono
    stabilite, per quanto non previsto dal presente decreto, con il
    regolamento di esecuzione.
    Fino a che tali norme non saranno emanate, ed in quanto non sia
    diversamente disposto dal presente decreto, si continuano ad
    applicare le disposizioni sullo svolgimento degli esami di ammissione
    e di promozione contenute nel capo sesto del regio decreto 30
    dicembre 1923, n. 2960.
    Art. 377.
    (Personale con ordinamento particolare) Le disposizioni degli artt. 361, 362, 363, 365, 366 e 367 si
    applicano al personale statale delle varie carriere i cui ordinamenti
    stabiliscono l’avanzamento per esame di concorso a qualifiche diverse
    da quelle menzionate nei predetti articoli, operando la riduzione di
    anzianita’ prevista dall’art. 365 sui periodi di anzianita’ stabiliti
    dai predetti ordinamenti.
    Art. 378.
    (Riconoscimento di anzianita’ agli ex combattenti partecipanti ad
    esami riservati) In favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo
    mediante concorsi riservati banditi ai sensi dell’art. 1 del regio
    decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e dell’art. 1 del decreto legislativo
    26 marzo 1946, n. 141 e che erano in possesso dei requisiti
    prescritti dall’art. 1 del predetto decreto n. 27 per la
    partecipazione ai concorsi originari, e’ riconosciuto, ai soli fini
    del computo del servizio utile per la pensione, il periodo di tempo
    intercorso tra la data di decorrenza della, loro nomina in ruolo e
    quella anteriore con la quale venne effettuata la nomina in ruolo di
    coloro che parteciparono ai concorsi originari.
    Art. 379.
    (Retrodatazione di nomina di vincitori di concorsi annullati) Ai soli fini del computo del servizio utile per il trattamento di
    quiescenza, e’ retrodatata ai 26 luglio 1943 la decorrenza della
    nomina in ruolo degli impiegati civili in servizio all’entrata, in
    vigore del presente decreto avvenuta dopo la predetta data con
    graduatorie di merito formate in sostituzione di quelle gia’
    approvate alla, data del 26 luglio 1943 e successivamente annullate
    per la eliminazione delle preferenze e del relativo punteggio
    attribuito ad alcuni candidati per meriti fascisti e demografici.
    PARTE SESTA
    Disposizioni finali

TITOLO I
INCARICHI SPECIALI – APPLICABILITA’ – ENTRATA IN VIGORE

                          Art. 380.
            (Conferimento di speciali incarichi)

Per esigenze speciali i Ministri possono affidare lo studio e la
soluzione di particolari problemi attinenti agli affari di loro
competenza a professori universitari ed a membri degli organi
consultivi istituiti presso le amministrazioni centrali.
In casi eccezionali in cui i problemi da studiare richiedono la
particolare competenza tecnica di estranei alle amministrazioni dello
Stato, gli incarichi predetti possono essere affidati a questi ultimi
qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica
competenza richiesta.
Gli incarichi previsti dai precedenti commi sono conferiti a tempo
determinato, con decreto del Ministro interessato, sentito il
Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il
tesoro; non possono superare l’anno finanziario e possono essere
rinnovati per non piu’ di due volte.
Con lo stesso o con successivo decreto e’ determinato il compenso
globale da corrispondere in relazione alla importanza del lavoro
affidato ed ai risultati conseguiti.
Gli incarichi gia’ conferiti in base alle precedenti disposizioni
cessano alla scadenza dell’esercizio finanziario in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto e potranno essere rinnovati
in base alle norme di cui ai precedenti commi.
Art. 381.
(Forma dei provvedimenti riguardanti lo stato del personale)

I provvedimenti riguardanti lo stato del personale per i quali
occorre la deliberazione del Consiglio dei ministri sono adottati con
decreto del Presidente della Repubblica; gli altri sono emanati con
decreto ministeriale qualora non siano attribuiti alla competenza di
altro organo.
Art. 382.
(Ruoli organici)

Le dotazioni dei ruoli organici del personale disciplinato dal
presente decreto rimangono stabilite dai provvedimenti di
approvazione dei ruoli stessi.
Rimangono in vigore i ruoli ed i posti aggiunti ai ruoli ordinari
concernenti il personale del soppresso Ministero dell’africa
italiana, istituiti alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato
con i decreti del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n.
1496 e 16 settembre 1955, n. 1304.
Art. 383.
(Carriere del personale dipendente dal Ministero delle finanze)

Con legge ordinaria sara’ provveduto all’unificazione dei ruoli e
delle carriere del personale dell’Amministrazione centrale e
provinciale dipendente dal Ministero delle finanze ed
all’inquadramento nei nuovi ruoli del personale stesso.
Art. 384.
(Applicabilita’)

Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli
impiegati civili dello Stato, salve le disposizioni speciali vigenti
per i personali previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 20
dicembre 1954, n. 1181, per quelli addetti agli uffici giudiziari, al
Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, ai Tribunali militari ed
all’Avvocatura dello Stato, nonche’ per il personale contemplato
dall’art. 300.
Rimangono pure ferme le disposizioni speciali vigenti per il Corpo
forestale dello Stato con esclusione di quelle riguardanti la
composizione e le attribuzioni del relativo Consiglio
d’amministrazione.
Art. 385.
(Norme incompatibili)

Sono abrogati il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e
successive integrazioni e modificazioni; il regio decreto 30 dicembre
1923, n. 2960 e successive integrazioni e modificazioni, salvo il
disposto dell’art. 106 primo comma, nonche’ tutte le altre norme
incompatibili con il presente decreto.
Rimangono in vigore le disposizioni regolamentari particolari delle
singole amministrazioni non incompatibili con le norme del presente
decreto nonche’ le attuali disposizioni sul trattamento economico dei
dipendenti dello Stato.
Art. 386.
(Decorrenza)

Il presente testo unico ha effetto dal 1 aprile 1957, salva la
diversa decorrenza prevista dall’art. 369, primo comma.

                                         SEGNI - MEDICI - GONELLA
              CARRIERE DEL PERSONALE DIRETTIVO
                          QUADRO 1
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 2
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 3
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 4
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 5
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 6
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 7
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 8
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 9
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 10
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 11
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 12
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 13
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 14
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 15
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 16
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 17
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 18
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 19
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 20
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----


             CARRIERE DEL PERSONALE DI CONCETTO
                          QUADRO 21
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 22
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 23
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 24
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 25
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 26
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 27
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 28
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                          QUADRO 29
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 30
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 31
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 32
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                          QUADRO 33
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 34
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 35
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 36
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 37
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 38
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 39
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----


              CARRIERE DEL PERSONALE ESECUTIVO
                          QUADRO 40
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 41
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 42
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 43
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 44
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 45
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 46
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 47
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 48
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 49
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 50
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 51
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 52
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 53
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 54
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 55
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 56
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 57
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 58
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 59
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 60
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----


             CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO
                          QUADRO 61
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 62
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 63
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 64
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 65
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 66
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 67
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 68
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 69
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 70
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 71
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 72
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 73
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 74
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 75
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 76
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 77
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 78
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 79
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 80
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 81
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----


                      CARRIERE SPECIALI
                          QUADRO 82
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 83
---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

                          QUADRO 84

—-> Parte di provvedimento in formato grafico <—-

           RUOLO DEI SOTTUFFICIALI, GUARDIE SCELTE
         E GUARDIE DEI SERVIZI DELL'ECONOMIA MONTANA
                       E DELLE FORESTE
                          QUADRO 85

—-> Parte di provvedimento in formato grafico <—-

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