DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1987 , n. 209
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola.
Vigente al: 15-12-2020
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 agosto
1986 (registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1986 – Atti di
Governo, registro n. 61, foglio n. 39) con il quale all’on. Remo
Gaspari, Ministro senza portafoglio, e’ stato conferito l’incarico
per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5 agosto 1986 (registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1986,
registro n. 8 Presidenza, foglio n. 326) con il quale il Ministro per
la funzione pubblica e’ stato delegato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri all’esercizio, tra l’altro, delle funzioni spettanti al
medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e
degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da
disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68, concernente determinazione e composizione dei comparti di
contrattazione collettiva di cui all’art. 5 della legge-quadro sul
pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,
n. 13, concernente norme risultanti dalla disciplina prevista
dall’accordo intercompartimentale, di cui all’art. 12 della
legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al
triennio 1985-1987;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1987);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 marzo 1987, con la quale (respinte o ritenute
inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni
sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare
alle trattative) e’ stata autorizzata, previa verifica delle
compatibilita’ finanziarie, la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo
per il triennio 1985-1987 riguardante il personale del comparto
scuola di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
5 marzo 1986, n. 68, raggiunto in data 9 febbraio 1987 fra la
delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art.
8 e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CIDA,
CISNAL, CISAL, CISAS, USPPI e le organizzazioni sindacali di
categoria ad esse aderenti (CGIL-Scuola, CISL-Scuola, CISL-SISM,
CISL-SINASCEL, UIL-Scuola, CONFSAL-SNALS, CISNAL-Scuola,
CISAL-Scuola, CISAS-Scuola, USPPI-Scuola), e le organizzazioni
sindacali SNIA ed UNAMS; accordo cui hanno aderito successivamente le
seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative:
la CONFILL in data 26 febbraio 1987 e la CILDI in data 5 marzo 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 marzo 1987, ai sensi dell’art. 6 della legge 29 marzo
1983, n. 93, concernente l’approvazione della nuova ipotesi di
accordo sottoscritto in data 20 marzo 1987 dalle stesse
Confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza
indicate ed il recepimento e l’emanazione delle norme risultanti
dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale riguardante il
personale del comparto scuola, di cui all’art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio
1985-1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della
pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
Campo di applicazione e durata
- Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al
personale di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 1 gennaio
1985-31 dicembre 1987. - Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1985 e quelli
economici dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
Capo II
TRATTAMENTO RETRIBUTIVOArt. 2. Stipendi
- Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto
allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono cosi’
determinati:
=====================================================================
Qualifica |Dal 1 gennaio 1986 |Dal 1 gennaio 1987 |Dal 1 gennaio 1988
3 | 345.000 | 747.500 | 1.150.000
4 | 390.000 | 845.000 | 1.300.000
5 | 513.000 | 1.111.500 | 1.710.000
6 | 510.000 | 1.105.000 | 1.700.000
7 | 675.000 | 1.462.500 | 2.250.000
8 | 780.000 | 1.690.000 | 2.600.000
9 |1.410.000 | 3.055.000 | 4.700.000
- Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1988 gli stipendi annui
lordi di cui agli articoli 2 e 3 delle norme allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, sono cosi’
modificati:
Qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stipendio
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800.000
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.800.000
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.450.000
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500.000
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.900.000
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.400.000
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500.000
- Lo stipendio annuo del nono livello compete al personale
direttivo. - A decorrere dal 1 gennaio 1988, agli ispettori tecnici
periferici compete lo stipendio annuo lordo iniziale di lire
tredicimilionicentomila; il maggiore importo annuo lordo di lire
quattromilionisettecentomila rispetto al precedente stipendio di lire
ottomilioniquattrocentomila, e’ attribuito nella misura di lire
unmilionequattrocentodiecimila annue dal 1 gennaio 1986, di lire
unmilioneseicentoquarantacinquemila annue dal 1 gennaio 1987 e di
ulteriori lire unmilioneseicentoquarantacinquemila annue dal 1
gennaio 1988. - Ai docenti confermati in ruolo dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza, appartenenti all’ottava qualifica, e’
attribuito dalla data del 1 gennaio 1988 lo stipendio annuo lordo di
L. 12.000.000. Il maggiore importo di L. 4.200.000, rispetto al
precedente stipendio di L. 7.800.000, e’ attribuito nelle misure di
L. 1.260.000 annue dal 1 gennaio 1986, di L. 1.470.000 dal 1 gennaio
1987 e di ulteriori L. 1.470.000 dal 1 gennaio 1988. - L’indennita’ di cui all’art. 54 della legge 11 luglio 1980, n.
312, come rideterminata dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, e’ ulteriormente rideterminata
nelle misure di lire duemilionitrecentomila annue lorde per il
personale direttivo, e di lire duemilionicinquecentomila, per il
personale ispettivo tecnico periferico. Le differenze annue
rispettivamente di lire trecentomila e di lire cinquecentomila sono
corrisposte in ragione di L. 90.000 dal 1 gennaio 1986, di L. 105.000
dal 1 gennaio 1987 e di ulteriori L. 105.000 dal 1 gennaio 1988 al
personale direttivo ed in ragione di L. 150.000 dal 1 gennaio 1986,
di L. 175.000 dal 1 gennaio 1987 e di ulteriori L. 175.000 dal 1
gennaio 1988 al personale ispettivo tecnico periferico. Detta
indennita’, salvi gli altri casi previsti dal predetto art. 54, e’
corrisposta pro-quota, nel periodo in cui il capo di istituto, di
ruolo o incaricato, fruisce del congedo ordinario, anche in favore
del docente vicario che, a norma dell’art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, lo sostituisce. - La stessa indennita’ prevista per il personale direttivo e’
integrata per il personale docente preposto alla direzione delle
accademie di belle arti, limitatamente e proporzionalmente ai periodi
di effettiva preposizione alla predetta direzione della differenza
tra l’importo dello stipendio iniziale spettante ai direttori dei
conservatori di musica e quello in godimento. - Il personale docente di cui all’ultimo comma dell’art. 53 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste
dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico
corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio,
a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria
superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare. - Ai fini dell’applicazione del comma 8, ferma restando
l’obbligatorieta’ dell’orario complessivo di servizio previsto
dall’art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, e successive modificazioni, il posto orario
d’insegnamento con trattamento economico intero e’ costituito con un
numero di 30, 24 e 18 ore settimanali, rispettivamente, nelle scuole
materne, elementari e secondarie. - Ai fini dell’applicazione dell’art. 3, nei confronti del
personale di cui al comma 9 i periodi computati ai sensi della
normativa concernente l’attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale di ruolo
per la determinazione del valore per classi e scatti e relativi ratei
che costituiscono la retribuzione individuale di anzianita’ degli
insegnanti di cui all’art. 3. - Il valore per classi e scatti e’ determinato secondo il sistema
e sulla base degli stipendi tabellari previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345.
Art. 3.
Retribuzione individuale di anzianita’ - Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986,
compreso quello relativo all’indennita’ di funzione di cui all’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345,
maggiorato degli importi risultanti dall’allegato A del presente
decreto, con l’aggiunta dei ratei di classi e scatti maturati alla
medesima data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita’.
Tale retribuzione e’ corrisposta in dodicesimi dal 1 gennaio 1987
nella misura intera per la parte costituita dalle classi e scatti e
relativi ratei individuali maturati al 31 dicembre 1986. I valori
annui risultanti dalla tabella allegato A, sono corrisposti con le
modalita’ indicate nella medesima. - I ratei di anzianita’ ricadenti in classi triennali si valutano
con riferimento a 36 mesi; ove nelle medesime classi sia stato
corrisposto lo scatto biennale del 2,5%, il corrispondente valore
sara’ posto in detrazione. - Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al
trattamento stipendiale di cui all’art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, ed ai valori percentuali
delle classi e scatti nello stesso articolo previsti.
((4. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989,
che dovra’ provvedere in materia di salario di anzianita’, la
retribuzione individuale di anzianita’ di cui ai commi precedenti
verra’ incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di un importo
corrispondente al valore delle classi e/o degli scatti secondo il
sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n. 345, e sulla base dei valori stipendiali di cui al
predetto decreto. Al personale assunto in data successiva al 31
dicembre 1986 il predetto importo compete in ragione del numero di
mesi maturati dalla data di assunzione del servizio fino al 31
dicembre 1988. Nel caso di passaggio a qualifica funzionale o livello
retributivo superiori, l’importo stesso compete in ragione del numero
di mesi maturati, dalla predetta data del 31 dicembre 1986, nella
qualifica o livello di provenienza ed in quelli di nuovo
inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988)). - Le classi o gli scatti di stipendio maturati nel 1987 ed
eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto costituiscono retribuzione individuale di anzianita’
per la parte maturata fino al 31 dicembre 1986; la restante parte
viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al
1986. - L’anzianita’ complessiva conseguente ai riconoscimenti di
servizi e benefici che, ai sensi della normativa vigente, vengano
disposti con decorrenza successiva al 31 dicembre 1986, e’ valutata
ai fini della determinazione della retribuzione individuale di
anzianita’, dedotto il periodo compreso tra il 1 gennaio 1987 e la
data di decorrenza del provvedimento di riconoscimento. - Anche ai fini dell’applicazione dell’art. 3, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, il
settimo comma dello stesso articolo va interpretato nel senso che
l’anzianita’ riconosciuta ai soli fini economici e’ considerata utile
per l’attribuzione degli aumenti biennali di stipendio nella classe
di primo inquadramento e nelle classi successive. - Le nuove misure degli stipendi risultanti dalla applicazione dei
precedenti commi compresi gli aumenti decorrenti dal 1 gennaio 1986 e
dal 1 gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilita’, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla
indennita’ di buonuscita e di licenziamento, sull’assegno alimentare
previsto dall’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo,
sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
comprese le ritenute in conto entrate del Tesoro o altre analoghe ed
i contributi di riscatto, nonche’ sulla determinazione degli importi
dovuti per indennita’ integrativa speciale. - Le presenti norme, in quanto compatibili, si applicano anche al
personale non di ruolo.
Art. 4.
Passaggi di qualifica o di livello retributivo - Nei passaggi a qualifica o livello retributivo superiori
conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre allo stipendio
base del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione
individuale di anzianita’ in godimento alla data del passaggio. - I benefici di cui al comma 1, non sono cumulabili con quelli
derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti agli effetti della
carriera dalle vigenti norme.
Art. 5.
Lavoro straordinario - Il lavoro straordinario non puo’ essere utilizzato come fattore
ordinario di programmazione del lavoro ed e’ consentito solo per
esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili. - Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, le ore
di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, possono essere
compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo con
modalita’ che tengano conto dell’organizzazione e delle esigenze
dell’amministrazione. - Le autorizzazioni all’attuazione di prestazioni straordinarie
sono disciplinate sulla base della normativa vigente. - Dal 31 dicembre 1987 la misura oraria dei compensi per lavoro
straordinario e’ determinata maggiorando quella di lavoro ordinario
calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi
retributivi:
stipendio tabellare base iniziale di livello mensile;
indennita’ integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di
dicembre dell’anno precedente;
rateo di tredicesima delle due precedenti voci. - La maggiorazione di cui al comma 4 e’ pari al 15% per lavoro
straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei
giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del
giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno
festivo. In concomitanza con l’incremento della tariffa sara’
proporzionalmente diminuito il numero di prestazioni straordinarie
autorizzabili. - Per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal
personale docente in attivita’ non di insegnamento in eccedenza al
normale orario di servizio, si applicano i commi 3, 4, e 5.
Art. 6.
Prestazioni eccedenti
l’orario obbligatorio di insegnamento - Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei
artistici e negli istituti d’arte, i docenti di ruolo e non di ruolo
che, sulla base di dichiarata disponibilita’, suppliscono i docenti
che si assentino per non piu’ di 6 giorni, nonche’, nei tempi
strettamente tecnici per la nomina del supplente temporaneo, i
docenti che si assentino per un periodo piu’ lungo, hanno diritto,
per l’effettiva prestazione, ad una retribuzione commisurata, per
ogni ora eccedente l’orario settimanale obbligatorio di insegnamento
di 18 ore, ad 1/78 della retribuzione mensile iniziale di livello,
ivi compresa la quota di indennita’ integrativa speciale. - Al personale docente che presta servizio su cattedre con orario
settimanale superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali
e’ compensata, ai sensi dell’art. 88, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l’intera
durata dell’anno scolastico o della nomina.
Art. 7.
Indennita’ di istituto - Al personale direttivo spetta, a decorrere dal 1 settembre 1987,
oltre all’indennita’ di funzione di cui all’art. 5 delle norme
allegate al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,
n. 345, nella misura rideterminata dal comma 6 dell’art. 2, anche una
indennita’ di istituto, non utile ai fini dei trattamenti di
previdenza e di quiescenza, da commisurare ai carichi di lavoro
connessi con la dimensione e la complessita’ dell’istituzione
scolastica cui esso e’ preposto. - Detta indennita’ di istituto e’ volta a compensare tutte le
prestazioni rese dal predetto personale direttivo al di fuori del
normale orario di servizio, in connessione con il funzionamento
dell’istituzione scolastica cui esso e’ preposto; essa assorbe,
pertanto, i compensi per lavoro straordinario. - Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base
di apposito accordo in sede di negoziazione decentrata nazionale,
saranno stabiliti i parametri di riferimento per la determinazione
della misura dell’indennita’ medesima che tengano conto dei criteri
indicati nel comma 1. - L’indennita’ di istituto e’ corrisposta su un fondo costituito
dagli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario del
personale direttivo, incrementati, per ciascuno degli anni a partire
dall’anno scolastico 1987-1988, compresi nel periodo di vigenza del
presente decreto, di una somma pari a L. 200.000 annue per il numero
di unita’ di personale interessato. ((2))
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, ha disposto (con l’art. 10) che il
fondo di cui al presente comma, a decorrere dal 1› maggio 1990, e’
incrementato di lire 1.500 milioni in ragione d’anno per la
corresponsione al personale direttivo dell’indennita’ di istituto
prevista dalla stessa norma.
Art. 8.
(( (Indennita’ di carica)
- Le misure delle indennita’ di carica che possono essere
attribuite ai presidenti ed ai segretari degli istituti di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativi, della biblioteca di
documentazione pedagogica e del Centro europeo dell’educazione,
previa deliberazione dei consigli direttivi, indennita’ da imputare a
carico dei bilanci dei rispettivi istituti, sono fissate con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
del tesoro. - Il decreto di cui al comma 1 determina anche la misura delle
indennita’ di carica relative agli anni precedenti)).
Art. 9.
Fondo di incentivazione - Il fondo di incentivazione, previsto dall’art. 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, sara’
destinato alla realizzazione di programmi finalizzati a migliorare
l’efficienza e la qualita’ dei servizi scolastici. L’accesso al fondo
e’ aperto a tutto il personale della scuola sulla base della
dichiarata disponibilita’ a partecipare a programmi relativi in
particolare ad attivita’ di tipo didattico, di collaborazione con gli
organi direttivi e collegiali, di orientamento e di innovazione
didattica anche in rapporto con il mondo produttivo, di documentata
partecipazione ad iniziative di aggiornamento, di miglioramento della
gestione amministrativa delle scuole, con specifico riferimento al
processo di autonomia delle stesse e dell’informatizzazione dei
servizi. - Il fondo sara’ pertanto utilizzato per corrispondere, a
decorrere dall’anno scolastico 1987-1988, un compenso al personale
della scuola materna, elementare, secondaria, degli istituti e dei
licei artistici, e delle istituzioni educative che – essendosi
preventivamente dichiarato disponibile alle attivita’ di cui sopra,
ivi comprese le supplenze brevi da retribuire ai sensi dell’art. 6 –
abbia partecipato con maggior impegno di lavoro ai programmi di cui
sopra. Per i coordinatori amministrativi si terra’ conto degli
specifici carichi di lavoro. - Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, indica, per ciascun ordine e
grado di scuola, gli obiettivi prioritari con riferimento alle
attivita’ di cui al comma 1. - Le modalita’ ed i criteri per la ripartizione del fondo di cui
al presente articolo e per la erogazione dei compensi vengono
definiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
in sede di negoziazione decentrata nazionale. - Sulla base dei criteri di cui al comma 4, analoghi compensi
possono essere corrisposti a carico del fondo al personale comandato
presso gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, la Biblioteca di documentazione pedagogica
ed il Centro europeo dell’educazione a seguito delle apposite
procedure concorsuali. - Al personale collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi
dell’art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, a quello di cui al
comma decimo dell’art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonche’
al personale mantenuto ad esaurimento ai sensi del quarto comma
dell’art. 63 della medesima legge, e a quello in servizio presso il
Ministero degli affari esteri ai sensi delle vigenti disposizioni, il
compenso e’ corrisposto a carico del fondo.
Capo III
AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E MOBILITA’ DEL PERSONALE
ORGANIZZAZIONE DEL LAVOROArt. 10. Aggiornamento e formazione in servizio del personale
- Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni
sindacali firmatarie dell’accordo recepito dal presente decreto,
definisce un programma pluriennale delle attivita’ di aggiornamento e
di formazione in servizio, comprese anche iniziative di formazione a
distanza. In relazione a detto programma, saranno, con la stessa
procedura, definiti i criteri e le modalita’ di utilizzazione delle
risorse finanziarie, tenendo conto sia delle esigenze per le
attivita’ di aggiornamento programmate dalle unita’ scolastiche, che
costituiscono il riferimento primario per lo sviluppo delle attivita’
di aggiornamento, sia di quelle relative all’attivita’ degli
I.R.R.S.A.E. e dell’Amministrazione. - Gli obiettivi da perseguire come prioritari sono i seguenti:
A) Personale ispettivo tecnico. Problematiche attinenti ai processi innovativi nella scuola ed
ai compiti di promozione e verifica propri della funzione ispettiva.
B) Personale direttivo. Problematiche organizzative e didattiche attinenti ai processi
innovativi nella scuola;
Problematiche relative ai compiti di coordinamento e di
gestione conseguenti alla prospettata piu’ ampia autonomia delle
istituzioni scolastiche.
C) Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado. Problematiche culturali e didattiche relative agli specifici
insegnamenti, anche in relazione all’uso delle nuove tecnologie
educative.
Riconversione dei docenti interessati a processi di mobilita’
professionale.
Problematiche attinenti all’educazione plurilingue nelle zone
di minoranza linguistica.
Problematiche attinenti all’integrazione degli alunni portatori
di handicaps.
Problemi attinenti all’educazione all’ambiente.
D) Personale docente della scuola materna. Problemi relativi alla programmazione educativa.
Problemi connessi alla continuita’ pedagogica – curriculare ed
organizzativa tra scuola materna ed elementare, a partire dal
personale delle sezioni del III anno, impegnati in specifici progetti
di sperimentazione finalizzati agli obiettivi di cui sopra.
E) Personale docente della scuola elementare. Problemi connessi all’attuazione dei nuovi ordinamenti e dei
nuovi programmi con riferimento alle fasce di personale
progressivamente interessato.
Problemi connessi al raccordo con la scuola materna e con la
scuola media.
Preparazione dei docenti per l’attivazione dell’insegnamento della
lingua straniera, nel quadro dei nuovi ordinamenti per la scuola
elementare avendo riguardo alle esigenze derivanti dalla tutela delle
minoranze linguistiche, ove presenti.
F) Personale docente della scuola media. Problemi connessi alla programmazione interdisciplinare ai fini
di una piu’ completa applicazione dei programmi di insegnamento
vigenti. Problemi dell’orientamento scolastico.
Problemi relativi alla valutazione degli alunni.
Problemi connessi ai fenomeni di abbandono e ripetenza con
particolare riferimento alle aree di crisi ed ai transiti dalla
scuola dell’obbligo alla scuola secondaria superiore.
Problemi connessi all’educazione alla salute ed alla
prevenzione delle tossicodipendenze.
G) Personale docente della scuola dell’obbligo. Problemi relativi alle attivita’ di istruzione degli adulti
finalizzate al conseguimento dei titoli di studio.
Formazione polivalente degli insegnanti di sostegno a partire
dalla riconversione del titolo monovalente per il personale in
servizio, compresi gli insegnanti di scuola materna.
H) Personale docente della scuola secondaria superiore.
Problemi connessi alla programmazione ed alla valutazione nella
scuola secondaria superiore.
Problemi connessi ai nuovi programmi ed a nuovi ordinamenti
della scuola secondaria superiore.
Problemi connessi alla diffusione delle metodologie e dei
linguaggi informatici, anche in collegamento con il piano nazionale
per l’informatica gia’ in atto.
Problemi relativi all’orientamento ed al passaggio dalla scuola
alla vita attiva, con particolare riferimento alle esperienze di
alternanza scuola-lavoro.
Problemi dell’educazione alla salute e della prevenzione delle
tossico-dipendenze.
I) Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Problemi connessi alla nuova organizzazione del lavoro
derivante dall’introduzione dei profili professionali.
Problemi conseguenti alla rafforzata autonomia delle
istituzioni scolastiche.
Problemi connessi con l’introduzione delle tecnologie
informatiche per la gestione amministrativa delle scuole.
L) Personale delle istituzioni educative. Problematiche relative alle esigenze specifiche delle
istituzioni educative. - La quota parte dei fondi da riservare in bilancio secondo quanto
previsto dall’art. 10, comma 1, e’ ripartita sentite le
organizzazioni sindacali, in relazione alle categorie di personale
cui si riferiscono le attivita’ finanziate, tenendo particolarmente
conto delle iniziative di aggiornamento finalizzate ai processi di
innovazione in atto. - I fondi sono ripartiti annualmente, di norma, entro il 1
settembre tra le province secondo un parametro definito in
proporzione al numero dei circoli didattici delle scuole medie, degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica e
delle altre istituzioni scolastiche ed educative funzionanti in
ciascuna provincia e del numero delle unita’ di personale direttivo,
docente, educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario in
servizio. Tale parametro sara’ integrato mediante la maggiorazione
fino ad 1/3 degli indici sopra indicati per le province che, sentite
le organizzazioni sindacali, saranno individuate dal Ministro della
pubblica istruzione come aree richiedenti interventi particolari. - I criteri di ripartizione sopra definiti possono essere
modificati, con la stessa procedura di cui al comma 1, qualora
vengano ad emergere nuove esigenze. - Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce i criteri e le
modalita’ per la partecipazione del personale interessato alle
iniziative di aggiornamento di carattere nazionale. - Per le iniziative di aggiornamento e formazione in servizio,
programmate per ambiti di utenza piu’ ampi di quelli della singola
unita’ scolastica, i provveditori agli studi dispongono l’affissione
di apposito avviso all’albo dell’ufficio scolastico provinciale. Si
osserva la stessa procedura per le iniziative di aggiornamento e
formazione in servizio, organizzata a livello nazionale o regionale,
delle quali deve essere data comunicazione ai singoli provveditori. - Delle iniziative medesime e’ data altresi’ comunicazione a tutte
le scuole della provincia. I capi di istituto dispongono
conseguentemente l’affissione di apposito avviso all’albo della
scuola. Le iniziative di aggiornamento e formazione in attuazione del
programma nazionale dovranno essere decise ogni anno, di norma, entro
il mese di aprile a livello regionale ed entro il mese di giugno a
livello provinciale e delle singole scuole. - Alle attivita’ di aggiornamento o di formazione in servizio da
realizzare nell’ambito di ciascuna unita’ scolastica, sara’ destinato
almeno un quinto dell’orario di servizio riguardante le attivita’ non
di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola di cui
all’art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417. - Il Ministro della pubblica istruzione, di intesa con le
organizzazioni sindacali, definisce i criteri con cui procedere
all’elaborazione graduale di un’anagrafe dei formatori per
l’aggiornamento del personale docente, direttivo educativo, ATA, che
costituira’ la base per la compilazione di albi provinciali. A tal
fine sara’ definita, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, una apposita scheda di rilevazione, la cui
impostazione sara’ concordata con le organizzazioni sindacali
firmatarie dell’accordo recepito dal presente decreto. - L’elaborazione di tale anagrafe avra’ come fase preliminare la
ricognizione di coloro che sono stati chiamati ad operare, quali
formatori, nelle attivita’ documentate di aggiornamento sinora svolte
dall’Amministrazione direttamente o in regime di convenzione con enti
o associazioni professionali o da IRRSAE, CEDE, BDP, registrandone,
mediante la scheda di cui al comma 10, i requisiti culturali e
professionali, nonche’ le esperienze da essi compiute nelle attivita’
specifiche di cui trattasi. - Saranno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, definiti i requisiti e titoli di accesso agli albi
provinciali. A cio’ si provvede con decreto del Ministro della
pubblica istruzione da emanarsi sulla base di intese raggiunte in
sede di accordo decentrato a livello nazionale con le organizzazioni
sindacali firmatarie dell’accordo recepito dal presente decreto. - Nel definire i requisiti per l’iscrizione all’albo, si tiene
conto dei titoli universitari, dei titoli di specializzazione
post-laurea e delle esperienze documentate di formazione, siano esse
quelle compiute in qualita’ di docente siano esse quelle compiute in
qualita’ di discente, nonche’ delle esperienze documentate in
attivita’ di innovazione e sperimentazione didattica delle
esperienze, sempre documentate, compiute nei gruppi di lavoro presso
i provveditorati agli studi. - In sede di prima applicazione del presente decreto potranno
accedere, a domanda, agli albi provinciali dei formatori coloro che
risulteranno inclusi nell’anagrafe in base alla ricognizione
preliminare di cui al comma 11 che risultino in possesso dei
requisiti stabiliti dall’apposito decreto del Ministro della pubblica
istruzione e che dichiarino disponibilita’ a frequentare i corsi di
formazione di cui al comma 15. - Contestualmente alla progressiva formazione dell’anagrafe e
degli albi provinciali sara’ data attuazione ad un piano pluriennale
di formazione dei formatori, i cui criteri saranno definiti previa
consultazione delle organizzazioni sindacali sopra indicate. Per le
attivita’ di formazione svolte dopo la costituzione degli albi
provinciali, in caso di mancanza in questo ambito delle competenze
necessarie, queste saranno ricercate all’interno dell’anagrafe
periodicamente aggiornata. - Con la stessa procedura di cui al comma 10 saranno definite le
modalita’ di verifica dell’attuazione dei criteri previsti per
l’aggiornamento e la formazione in servizio, modalita’ che dovranno
prevedere anche la sistematica utilizzazione del servizio ispettivo
tecnico e nell’ambito delle rispettive funzioni specifiche, del
personale direttivo. - Per il personale direttivo e ATA l’aggiornamento puo’ svolgersi
durante l’orario di servizio ordinario e, in via prioritaria, durante
i periodi di sospensione delle lezioni. - Fermo restando il diritto al rimborso delle spese viaggio ed al
trattamento di missione previsto dalla vigente normativa, per le
attivita’ di aggiornamento fuori sede, senza esonero dal servizio,
rientranti in programmi specificamente approvati dall’Amministrazione
le ore eccedenti il normale obbligo di servizio verranno retribuite
secondo il regime dello straordinario per tutto il personale della
scuola, sempre che l’attivita’ non risulti compensata con il fondo di
incentivazione. - Le spese conseguenti alle attivita’ di cui ai precedenti commi,
a qualunque titolo dovute, ivi compresi i compensi e i rimborsi
previsti dal comma 18, devono far carico sugli stanziamenti iscritti
negli appositi capitoli di bilancio per l’aggiornamento.
Art. 11.
Criteri di attuazione della mobilita’ - I passaggi di ruolo previsti dall’art. 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e, dall’art. 57
della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono disposti annualmente dopo i
trasferimenti ed i passaggi di cattedra per una percentuale delle
cattedre e dei posti disponibili non inferiore al 30 per cento e non
superiore al 50 per cento. La percentuale da applicare annualmente e’
concordata con le organizzazioni sindacali, firmatarie dell’accordo
recepito dal presente decreto, sulla base delle esigenze connesse
alle situazioni di organico di volta in volta accertate con
riferimento ai vari tipi di scuola, tenuto conto anche della
necessita’ di assorbimento di eventuali soprannumero. Nella tabella
di valutazione di titoli sara’ prevista, ai fini dei passaggi di
ruolo dalla scuola media a quella secondaria superiore,
l’attribuzione di un particolare punteggio a favore del personale
docente di ruolo della scuola media comandato, per l’attuazione di
sperimentazioni, presso istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte. - Restano fermi i requisiti stabiliti dalle norme di legge vigenti
ai fini dell’accesso ai passaggi di cui al presente articolo. - La verifica dell’attualita’ e gli eventuali adeguamenti delle
vigenti ordinanze di carattere permanente, relative alla mobilita’ od
all’utilizzazione del personale della scuola, hanno luogo in sede di
negoziazione decentrata nazionale. - Le disposizioni conseguenti avranno effetto a partire
dall’inizio del secondo anno scolastico successivo a quello in cui
sono state definite in sede di negoziazione decentrata, in modo da
poter consentire all’Amministrazione di programmare i necessari
interventi operativi. Le stesse disposizioni potranno avere effetto a
decorrere da data anteriore, sempre che, a giudizio
dell’Amministrazione, siano compatibili con le esigenze della
programmazione operativa. - Sono, comunque, fatti salvi i principi e le garanzie di stato
giuridico stabiliti dalla legge, nonche’ le competenze proprie degli
organi di governo della scuola. - Nel definire gli eventuali adeguamenti si terra’ conto dei
seguenti principi e criteri generali:
a) i trasferimenti si attuano annualmente;
b) tutto il personale direttivo e docente di ruolo ha titolo a
partecipare alle operazioni di trasferimento definitivo ed annuale;
il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ha titolo a
partecipare alle operazioni di trasferimento definitivo;
c) saranno individuate le categorie di personale aventi diritto
alla precedenza assoluta, fermo restando che, in ogni caso, il
personale trasferito d’ufficio per soppressione di posto conserva per
un triennio, a domanda, la titolarita’ nella scuola o plesso di
provenienza;
d) l’ordine delle operazioni di trasferimento deve essere
determinato, per quanto possibile, con criteri di omogeneita’ tra i
vari settori;
e) le situazioni di soprannumero relative ai posti di sostegno
vanno individuate con riferimento alle singole tipologie; per i
trasferimenti d’ufficio si terra’ conto delle tabelle di
viciniorieta’ definite sulla base delle distanze reali determinate, a
livello provinciale, con riferimento a ciascun comune. - I passaggi di cattedra previsti dall’art. 75 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 417/1974, sono effettuati con i
criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi nel
limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili. - Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i
trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni sui posti vacanti e
disponibili dell’organico di fatto ad eccezione di quelli richiesti
dal personale trasferito d’ufficio il quale ritrovi nell’organico di
fatto una disponibilita’ di posto nella scuola di precedente
titolarita’. - I provvedimenti di utilizzazione riguardano il personale di
ruolo che si trovi in posizione di soprannumerarieta’ ed il personale
docente dei posti DOA che non richieda ed ottenga la conferma su
posti di effettivo insegnamento o su posti comunque vacanti e
disponibili nell’organico di fatto della scuola. - Nell’ordine delle operazioni relative ai provvedimenti di cui
al presente articolo, deve essere prevista la precedenza assoluta per
la utilizzazione del docente trasferito quale soprannumerario nella
scuola o plesso da cui e’ stato disposto il trasferimento; cio’
qualora l’interessato ne faccia richiesta e sempreche’ per lo stesso
anno scolastico si determini, dopo i trasferimenti ed i passaggi per
qualunque causa, una disponibilita’ di cattedra, di posto orario
ovvero di posto della medesima tipologia. - Per la copertura dei posti delle attivita’ di sostegno, per i
quali non vi sia personale di ruolo o non di ruolo in possesso dei
titoli di specializzazione, viene data precedenza all’utilizzazione
del personale di ruolo che ne faccia domanda, dando priorita’ a
quello che abbia gia’ maturato esperienze didattiche sul sostegno. - I docenti rientranti nel contingente dei posti DOA sono
utilizzati su cattedra o posto corrispondente alla classe di concorso
di titolarita’. Qualora cio’ non sia possibile, l’utilizzazione
potra’ essere effettuata, a domanda, anche per classi di concorso
dichiarato affine. - Sono consentiti per i docenti delle accademie e dei
conservatori di musica a domanda ed in presenza di disponibilita’ di
posto, utilizzazioni annuali e assegnazioni provvisorie per
insegnamenti diversi da quelli di titolarita’, secondo nuove apposite
tabelle stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il
CNPI, per tutto il personale docente dei corsi ordinari e dei corsi
speciali. - Tali norme sono applicate anche al personale assistente.
- Sono altresi’ consentite per detto personale, oltre che su
corsi corrispondenti o affini, anche utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie che tengano conto delle competenze e dei titoli
artistico-culturali e professionali dei richiedenti medesimi.
Art. 12.
Orario di lavoro - Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e
l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo
impiegato nelle predette attivita’ rientra a tutti gli effetti
nell’orario di attivita’ didattica. - Le funzioni dell’insegnante di scuola materna sono quelle di cui
all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, nonche’ quelle previste dall’art. 8, comma ottavo,
della legge 9 agosto 1978, n. 463, il cui espletamento sia limitato
esclusivamente all’ambito dell’istituzione scolastica. - La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore a decorrere
dall’anno scolastico 1987-88. - Al fine di disciplinare il completamento di orario dei docenti
che si trovano nelle situazioni di cui all’art. 88, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il
collegio dei docenti formula le proposte per l’utilizzazione del
personale tenuto al completamento, individuando la collocazione degli
impegni entro il quadro orario settimanale secondo i criteri di
certezza e di professionalita’. - Il collegio dei docenti programma annualmente le attivita’, non
di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola di cui
all’art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, tenendo conto anche di eventuali deliberazioni adottate
dai consigli di circolo o di istituto ai sensi dell’art. 6, lettere
d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 416. - Il programma di cui al comma 5 comprende, oltre alla
partecipazione alle sedute dei consigli di interclasse o di classe e
dei collegi dei docenti, i rapporti con le famiglie e con gli
studenti, l’aggiornamento e altre attivita’ connesse con la funzione
docente. - ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 AGOSTO 1988, N. 399))
- Nella programmazione delle varie attivita’ il collegio dei
docenti terra’ conto degli adempimenti connessi con l’attivita’
specifica di ciascun docente, in modo da realizzare la massima
omogeneita’ possibile nella ripartizione degli impegni. - La convocazione ordinaria per le attivita’ collegiali deve
avvenire con un preavviso di almeno cinque giorni. - L’orario di servizio del personale direttivo ed ispettivo puo’
essere articolato secondo i criteri di flessibilita’ in relazione ad
una programmazione che consenta l’espletamento delle funzioni
nell’ambito territoriale di competenza. - La partecipazione alle commissioni di esame nelle scuole di
ogni ordine e grado non da’ diritto a compensi ad esclusione di
quella relativa alle commissioni degli esami di maturita’. - Restano fermi comunque i compensi spettanti ai presidenti ed ai
componenti che siano di provenienza esterna alla scuola.
Capo IV
NEGOZIAZIONE DECENTRATAArt. 13. Accordi
- La negoziazione decentrata di cui all’art. 14 della legge 19
marzo 1983, n. 93, e’ da riferire, per il comparto scuola a livello
provinciale, alle seguenti materie:
a) criteri generali dell’organizzazione del lavoro del personale
ATA e del personale educativo nel rispetto delle competenze che la
normativa vigente riserva agli organi della scuola;
b) determinazione del fabbisogno e utilizzazione del lavoro
straordinario del personale ATA;
c) proposte per la sicurezza, la salubrita’ e l’igiene
dell’ambiente di lavoro, nonche’ per l’utilizzazione delle strutture
dei locali, delle attrezzature, ferme restando le competenze degli
organi collegiali secondo gli articoli 5 e 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e l’art. 12 della
legge 4 agosto 1977, n. 517;
d) criteri e modalita’ per l’utilizzazione dei servizi sociali da
mettere a disposizione del personale;
e) criteri e modalita’ per l’attuazione delle iniziative di
aggiornamento e di formazione in servizio del personale ATA, docente,
direttivo;
f) individuazione di priorita’ e distribuzione delle risorse
relative al fondo di incentivazione;
g) misure rivolte all’attuazione delle garanzie del personale e
allo sviluppo delle relazioni sindacali.
Art. 14.
Titolari del potere di negoziazione decentrata - I titolari del potere di negoziazione decentrata sono:
a) per la parte pubblica, una delegazione composta dal Ministro
competente, che la presiede, o da un suo delegato ovvero dal
commissario di Governo, nei casi previsti dal secondo comma dell’art.
14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e da una rappresentanza dei
titolari degli uffici direttamente interessati alle questioni oggetto
della trattativa;
b) per la parte sindacale, una delegazione composta da
rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente
rappresentativa nel settore interessato che abbiano adottato codici
di autoregolamentazione dello esercizio del diritto di sciopero
uguali a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie
dell’accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni
maggiormente rappresentative su base nazionale;- Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a
quella provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di
particolare rilevanza non riconducibile alla circoscrizione
provinciale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega
da parte del Ministro, e’ presieduta dal titolare di uno degli uffici
interessati all’accordo, che rivesta qualifica dirigenziale.
- Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a
- Allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle trattative
per la stipula degli accordi decentrati cui e’ affidata l’attuazione
di istituti di rilevante interesse, la facolta’ di delega potra’
essere esercitata dal Ministro con un provvedimento anche a carattere
permanente in riferimento a particolari materie; con tale
provvedimento, nel rispetto dei principi indicati dalla legge-quadro
e dai criteri stabiliti dal presente decreto, dovranno essere
impartite direttive intese a conseguire uniformita’ di conduzione e
di risultati fra gli organi periferici dell’Amministrazione. - Per quanto riguarda gli accordi relativi ad una pluralita’ di
uffici dipendenti da amministrazioni diverse, ma aventi sede nella
medesima regione, la delegazione di parte pubblica e’ presieduta dal
commissario di Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a
statuto speciale e dal prefetto di Palermo per la Sicilia.
Art. 15.
Livelli di negoziazione decentrata - La negoziazione decentrata puo’ articolarsi a livello nazionale
e, per aree territorialmente delimitate, per uffici, istituti o
servizi di particolare rilevanza purche’ diretti da funzionari con
qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione
individuate nell’accordo recepito dal presente decreto.
Art. 16.
Tempi di inizio e termine della negoziazione decentrata - Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro, salvi i casi in cui ritenga di dover presiedere
la delegazione di parte pubblica, delega con atto formale il
funzionario da preporre alla presidenza delle predette delegazioni. - Le trattative per la stipula degli accordi decentrati devono, in
ogni caso, avviarsi entro tre giorni dalla richiesta di apertura
ovvero dall’insorgenza di conflitto e devono comunque essere concluse
entro il quindicesimo giorno dal loro inizio. - Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso
l’accordo, il Ministro, di propria iniziativa o su richiesta della
delegazione sindacale, puo’ disporre con l’osservanza dei termini di
cui al comma 2, che, per la negoziazione decentrata su materie
attribuite dal presente decreto a livello territoriale inferiore a
quello nazionale, la delegazione di parte pubblica sia integrata e
presieduta da un funzionario con qualifica dirigenziale
dell’amministrazione centrale o da un Sottosegretario di Stato se non
intende presiederla personalmente.
((4. Trascorso l’ulteriore termine di quindici giorni senza che si
sia raggiunta una ipotesi di accordo, si fara’ ricorso all’intervento
delle delegazioni trattanti di cui all’art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, limitando la
composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la
funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro della pubblica
istruzione. - All’intervento delle medesime delegazioni si fara’ ricorso nel
caso in cui, nei termini di cui al comma 2, non fosse raggiunto
l’accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di
livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata
territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta
dal Ministro o dal commissario del Governo)).
Art. 17.
Procedure - L’accordo va redatto per iscritto e deve essere sottoscritto
dalla parte sindacale. - Le organizzazioni sindacali dissenzienti, o che non abbiano
partecipato alla trattativa, possono esprimere le proprie
osservazioni nel merito prima che l’accordo venga tradotto in
provvedimento amministrativo e comunque entro il termine di quindici
giorni dalla sua conclusione. - L’accordo e’ recepito con decreto del Ministro, oppure con altri
atti a firma del competente dirigente, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 2. - Il decreto del Ministro e’ comunque necessario:
a) quando l’accordo ha efficacia in tutto il territorio
nazionale, o comunque investe tutti gli uffici dell’Amministrazione
interessata;
b) quando l’accordo ha efficacia per gli uffici periferici, non
ricompresi nell’ambito di competenza territoriale di un unico organo
amministrativo periferico;
c) se le norme, introdotte dall’accordo, innovano altre norme
previste da un precedente decreto ministeriale, a meno che il
Ministro non abbia previsto esplicitamente tale possibilita’ nel
provvedimento di delega relativo a quell’accordo decentrato. - Gli accordi decentrati, riguardanti una pluralita’ di uffici
locali dello Stato aventi sede nella medesima regione, sono recepiti,
con decreto del commissario di Governo e, ove necessario, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Capo VArt. 18. Permessi e ritardi - Recuperi
- Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente di
ruolo e non di ruolo possono essere concessi, per particolari
esigenze personali, ed, a domanda, brevi permessi di durata non
superiore alla meta’ dell’orario giornaliero. Per il personale
docente i permessi brevi si riferiscono ad unita’ orarie. - Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso
concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo. - I permessi complessivamente concessi non possono accedere 36 ore
nel corso dell’anno scolastico per il personale ATA. Per il personale
docente il limite e’ rapportato all’orario settimanale di
insegnamento. - Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso,
il dipendente e’ tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o
piu’ soluzione in relazione alle esigenze di servizio, dando
priorita’, per il personale docente, alle supplenze. - Nei casi in cui per eccezionali motivi non sia possibile il
recupero, per cause dipendenti dal lavoratore, l’Amministrazione
provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al
dipendente per il numero di ore non recuperate. - Per il personale docente la concessione dei permessi e’
subordinata alla possibilita’ della sostituzione con personale in
servizio.
Art. 19.
Visite mediche di controllo - Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per
malattia del personale sono espletate dalle unita’ sanitarie locali
alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al
fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione
sara’ portata a conoscenza dell’Amministrazione di appartenenza nella
parte in cui e’ contenuta la sola prognosi.
Art. 20.
Informazione - L’Amministrazione della pubblica istruzione assicura una
preventiva, costante e tempestiva informazione ai sindacati piu’
rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le categorie del
personale ispettivo tecnico periferico direttivo, docente, educativo
e non docente delle istituzioni scolastiche ed educative, con
particolare riferimento alle materie che riguardano il personale,
l’organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il
funzionamento dei servizi e le innovazioni tecnologiche inerenti all’
organizzazione del lavoro. - A livello centrale l’informazione e’ assicurata attraverso
incontri periodici, in cui potra’ essere effettuata anche la verifica
delle modalita’ e dei tempi di applicazione delle intese
contrattuali. - A livello regionale e provinciale l’informazione e’ assicurata
attraverso le commissioni sindacali previste, rispettivamente,
dall’art. 6 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dall’art. 24 della
legge 9 agosto 1978, n. 463. Si osservano le norme procedurali di cui
al citato art. 24 della legge n. 463 del 1978. - In occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi
informativi a base informatica o di modifica dei sistemi
preesistenti, concernenti i servizi amministrativi della scuola, le
organizzazioni sindacali saranno informate sulle loro caratteristiche
generali. Potranno essere altresi’ costituiti gruppi misti con
funzioni consultive. - L’informazione sara’ fornita secondo modalita’ tali da
assicurare, in ogni caso, la continuita’ dell’azione amministrativa.
Art. 21.
Verifica - Con decorrenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le
delegazioni stipulanti l’accordo recepito dal presente decreto,
effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell’accordo
stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla
programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttivita’,
ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all’efficacia dei
servizi in favore dell’utenza. - Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti
potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione
indicata dall’art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29
marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a
rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione
delle intese.
Art. 22.
(( (Procedure per l’istituzione, la modifica o la
soppressione dei profili professionali). - I profili professionali ed i relativi contenuti, definiti dal
decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, possono
essere, nell’ambito delle declaratorie delle qualifiche funzionali di
cui all’art. 45 della legge 11 luglio 1980, n. 312, modificati, in
relazione alle esigenze derivanti da variazioni all’organizzazione
del lavoro o alle competenze dell’amministrazione, da innovazioni
tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi. - Il Ministro della pubblica istruzione individuera’, d’intesa con
le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito dal
presente decreto, i profili professionali da istituire, modificare o
sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della
funzione pubblica per l’attivazione della procedura prevista
dall’art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. - Nella stessa sede si fara’ luogo, ove necessario, alla revisione
delle modalita’ di accesso ai singoli profili e dei requisiti
necessari)).
Art. 23.
Mutamento di mansioni per inidoneita’ fisica - Nei confronti del personale ATA riconosciuto fisicamente
inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del
proprio profilo professionale, l’Amministrazione non potra’ procedere
alla dispensa dal servizio per fisica inidoneita’ prima di aver
esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture
organizzative dei vari settori e con le disponibilita’ organiche
dell’Amministrazione stessa, per recuperarlo al servizio attivo, in
mansioni diverse, ma affini a quelle proprie del profilo rivestito,
appartenenti alla stessa qualifica funzionale o, ove in essa non
esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore. - Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguira’ la
dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun
riassorbimento del trattamento gia’ in godimento.
Capo VI
RELAZIONI SINDACALIArt. 24. Locali per le rappresentanze sindacali
- Salvo quanto disposto dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, in
ciascuna unita’ scolastica con almeno 200 dipendenti e’ consentito
alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per
l’esercizio delle loro funzioni, l’uso di un idoneo locale, se
disponibile all’interno della struttura. - Nelle unita’ scolastiche con un numero inferiore di dipendenti
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno
diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo
per le loro riunioni, se sia disponibile nell’ambito della struttura.
Art. 25.
Diritto di affissione - Le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno diritto di
affiggere, in appositi spazi che l’Amministrazione ha l’obbligo di
predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno
dell’unita’ scolastica, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a
materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 26.
Garanzie nelle procedure disciplinari - Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve
essere garantito ai dipendenti l’esercizio del diritto di difesa con
l’assistenza, se richiesta dall’interessato, di un legale o di un
rappresentante sindacale.
Art. 27.
(( (Patronato sindacale). - I lavoratori in attivita’ o in quiescenza possono farsi
rappresentare dal sindacato o dall’istituto di patronato sindacale,
per l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni
assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi
dell’amministrazione di appartenenza. - Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro
attivita’ nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla tutela
dell’igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva,
come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804)).
Art. 28.
Referendum - L’Amministrazione deve consentire lo svolgimento, fuori
dell’orario di lavoro, di “referendum”, sia generale che di
categoria, su materie inerenti all’attivita’ sindacale indetti dalle
organizzazioni sindacali tra i lavoratori, con diritto di
partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all’unita’
scolastica e alla categoria particolarmente interessata.
Art. 29.
Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali - Il trasferimento d’ufficio per incompatibilita’ dei dirigenti
sindacali, componenti di organi statuari delle organizzazioni
sindacali, puo’ essere disposto previo nulla osta delle
organizzazioni sindacali di competenza. - Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine
dell’anno successivo alla data di cessazione dell’incarico.
Art. 30.
Assemblea - Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali
per dieci ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.
Sono fatte salve le procedure previste dalle norme vigenti.
Capo VII
TRATTAMENTO DI MISSIONE E QUIESCENZAArt. 31. Trattamento di missione
- Al personale inviato in missione fuori sede l’Amministrazione
deve anticipare, a richiesta dell’interessato, una somma pari al 75
per cento del trattamento complessivo previsto dalle vigenti
disposizioni in materia. - Al medesimo personale e’ data facolta’ di chiedere, dietro
presentazione di regolari fatture o di ricevute fiscali integrate con
nominativo del cliente, l’anticipo del rimborso, nel limite
complessivo del 75 per cento, delle spese di albergo sostenute.
Art. 32.
Trattamento di quiescenza - Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal
servizio per raggiunti limiti di eta’ o di servizio ovvero per
decesso o per inabilita’ permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno
effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di
cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1
gennaio 1987 e del 1 gennaio 1988, con decorrenza dalle date
medesime.
Art. 33.
(( (Conglobamento di quota dell’indennita’ integrativa
speciale). - Con decorrenza 30 giugno 1988 verra’ conglobata nello stipendio
iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di
indennita’ integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. - Con la medesima decorrenza la misura dell’indennita’ integrativa
speciale spettante al personale in servizio e’ ridotta di L.
1.081.000 annue lorde. - Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza
successiva al 30 giugno 1988, la misura dell’indennita’ integrativa
speciale, spettante ai sensi dell’art. 2 della legge 27 maggio 1959,
n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di
pensione diretta, e’ ridotta a cura della competente direzione
provinciale del tesoro dell’importo lordo mensile di L. 72.067. Detto
importo, nel caso in cui l’indennita’ integrativa speciale e’ sospesa
o non spetta, e’ portata in detrazione dalla pensione dovuta
all’interessato. - Ai titolari di pensione di reversibilita’ aventi causa del
personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988,
o deceduto in attivita’ di servizio a decorrere dalla stessa data, la
riduzione dell’importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in
proporzione dell’aliquota di riversibilita’ della pensione spettante,
osservando le stesse modalita’ di cui al comma 3. Se la pensione di
riversibilita’ e’ attribuita a piu’ compartecipi, la predetta
riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun
compartecipe)).
Capo VIII
NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED
AUSILIARIOArt. 34. Organici
- Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sara’ costituita una commissione mista, composta da
rappresentanti dei Ministeri della pubblica istruzione, del tesoro,
del Dipartimento della funzione pubblica e delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, presso il
Ministero della pubblica istruzione, che dovra’ formulare, entro la
vigenza del presente decreto, proposte per la modifica dei criteri di
determinazione delle dotazioni organiche delle scuole ed istituti di
ogni ordine e grado compresi i conservatori e le accademie, a
modifica ed integrazione delle tabelle annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420. Tali proposte
saranno assunte a base per le eventuali iniziative in sede
legislativa.
Art. 35.
Orario di lavoro - L’orario di lavoro giornaliero si articola, ordinariamente, in 6
ore continuative. - Qualora, pero’, particolari esigenze di funzionamento delle
istituzioni scolastiche ovvero l’esigenza di migliorare efficienza e
produttivita’ dei servizi lo richiedano, e’ possibile articolare
diversamente il monte ore settimanale di servizio che puo’ essere
distribuito anche su 5 giornate lavorative. - L’articolazione dell’orario di lavoro puo’ essere perseguita sia
attraverso l’istituto della flessibilita’ dell’orario che la
turnazione. Tali istituti possono anche coesistere al fine di rendere
concreta la gestione flessibile e mirata dall’organizzazione dei
servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di Lavoro. - Ove necessario, qualora con le predette modalita’ di
articolazione dell’orario non siano perseguibili le finalita’
connesse alla garanzia di funzionamento di tutte le attivita’
scolastiche e della piu’ proficua efficienza dei servizi
amministrativi, tecnici ed ausiliari, e’ consentita la programmazione
plurisettimanale dell’orario di lavoro, in coincidenza con i periodi
di particolare intensita’ del servizio scolastico. - Il rispetto dell’orario di lavoro deve poter essere accertato
anche mediante saltuari controlli di tipo automatico ed obiettivo.
Art. 36.
Orario flessibile - In sede di accordo decentrato saranno individuati i criteri, i
limiti e le procedure da adottare, in ambito provinciale, per
l’assunzione dell’orario flessibile quale nuovo modello di
organizzazione del lavoro. - L’orario flessibile, ordinariamente, consiste nel posticipare
l’orario di inizio del lavoro ovvero nell’anticipare l’orario di
uscita o nell’avvalersi di entrambe le facolta’. - Durante i periodi di interruzione delle attivita’ didattiche e
salvaguardando i periodi in cui siano previste attivita’ programmate
dagli organi collegiali, e’ possibile la chiusura della scuola nelle
giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell’orario
settimanale d’obbligo del personale. - L’adozione della flessibilita’ dell’orario di lavoro presuppone
una analisi delle caratteristiche dell’attivita’ svolta dalle
istituzioni scolastiche interessate, dei conseguenti servizi
amministrativi, tecnici ed ausiliari, dei riflessi che una modifica
dell’orario di servizio provoca o puo’ provocare nei confronti
dell’utenza, dei rapporti con altri uffici ed amministrazioni
collegate alle stesse istituzioni scolastiche, nonche’ delle
caratteristiche del territorio in cui la scuola e’ collegata. - All’adozione dell’orario di lavoro si giunge salvaguardando il
ruolo e la competenza prevista dalla normativa vigente per gli organi
collegiali delle scuole previo confronto con le organizzazioni
sindacali eventualmente presenti nella istituzione scolastica. - Le ore di servizio pomeridiane prestate a completamento
dell’orario dell’obbligo devono, di norma, essere programmate per
almeno tre ore consecutive. - L’orario flessibile, in alcuni casi specifici, puo’ riguardare
tutto il personale di un medesimo profilo professionale; in altri,
quando sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti
dell’organizzazione del lavoro, puo’ essere attuato anche secondo
criteri di avvicendamento all’interno del personale dello stesso
profilo professionale.
Art. 37.
Turnazione - Qualora nelle istituzioni scolastiche l’orario ordinario e
l’orario flessibile non riescano ad assicurare l’effettuazione di
determinati servizi legati ad attivita’ didattiche, pomeridiane o
serali, l’organizzazione del lavoro puo’ essere articolata
ordinariamente su turni. - L’adozione di una organizzazione del lavoro su turni puo’ essere
altresi’ attuata quando la collocazione fuori dell’orario
antimeridiano di alcune mansioni o funzioni previste dai profili
professionali concorre oggettivamente a realizzare migliori livelli
di efficienza ed efficacia dei servizi, rispondendo anche alle
complesse e diversificate domande di attivita’ di supporto
all’iniziativa didattica, di aggiornamento e di sperimentazione. - In sede di accordo decentrato saranno individuati i criteri, i
limiti e le procedure da adottare, in ambito provinciale, per il
ricorso alle turnazioni quale diverso modello di organizzazione del
lavoro, salvaguardando il ruolo e la competenza degli organi
collegiali, previo confronto con le organizzazioni sindacali
eventualmente presenti nella scuola. Potranno essere tenute presenti
le possibilita’ di adesione volontaria da parte dei singoli ai
diversi turni per l’intero anno scolastico in considerazione della
mobilita’ territoriale e della funzionalita’ della scuola. - Gli accordi decentrati, comunque, non potranno prescindere dai
seguenti criteri:
a) prima di ricorrere all’organizzazione per turni del lavoro
occorre valutare se non si possa conseguire lo stesso risultato
adottando altri modelli di organizzazione del lavoro (orario
flessibile);
b) l’adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze
non sopprimibili o comprimibili.
Art. 38.
Mobilita’ professionale - Annualmente, dopo l’effettuazione dei movimenti provinciali, nei
limiti del 20% della disponibilita’ di posti nell’organico
provinciale, e’ disposto, a domanda, il passaggio ad altri profili
della stessa qualifica, su deliberazione del consiglio di
amministrazione provinciale nei riguardi del personale che sia in
possesso dei prescritti requisiti.
Art. 39.
Mobilita’ per incompatibilita’ - Il trasferimento d’ufficio per incompatibilita’, ferma restando
la normativa vigente, puo’ essere disposto solo dopo la contestazione
dei fatti determinativi delle incompatibilita’ da parte dell’organo
competente a predisporre il trasferimento stesso. - Il dipendente che e’ proposto per il trasferimento d’ufficio ha
diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il
procedimento e di controdedurre e avanzare richieste suppletive di
accertamento. - Le disposizioni che precedono si applicano a tutto il personale
della scuola.
Capo IX
VARIEArt. 40. Commissione mista per gli inquadramenti
- Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sara’ istituita una commissione mista che dovra’ definire,
entro il 30 giugno 1988, nuove modalita’ e criteri di inquadramento,
di progressione professionale e di mobilita’ nell’ambito
dell’unicita’ della funzione docente. - La medesima commissione procedera’ analogamente per il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario.
Art. 41.
Diritto alla salute - Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, saranno attivate le procedure per la rilevazione delle
malattie professionali sulla base delle proposte avanzate
dall’apposita commissione ministeriale.
Art. 42.
Acconti - Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti
dall’applicazione del presente decreto, si applica l’art. 172 della
legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 43.
Copertura finanziaria - All’onere di lire 2.178 miliardi derivante dall’applicazione del
presente decreto per l’anno 1987, al netto delle somme dovute a
titolo di anzianita’ e ivi compreso l’onere relativo all’anno 1986,
si provvede quanto a lire 700 miliardi con utilizzo di lire 350
miliardi e lire 350 miliardi, rispettivamente, delle disponibilita’
in conto residui dei capitoli 6858 e 6868 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l’anno 1987; quanto a lire 1.349
miliardi e lire 129 miliardi, mediante corrispondente riduzione,
rispettivamente, dei capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. - All’onere di lire 2.306 miliardi derivante dall’applicazione del
presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle
somme dovute a titolo di anzianita’, si provvede quanto a lire 2.152
miliardi e lire 154 miliardi con utilizzo, rispettivamente, di quota
parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti
iscritti sui capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno 1987. - Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
Art. 44.
Entrata in vigore - Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. Dato a Roma, addi’ 10 aprile 1987COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GASPARI, Ministro per la funzione pubblica FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione GORIA, Ministro del tesoro ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale</code></pre></li>
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi’ 30 maggio 1987
Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 32, con esclusione di:
art. 3, comma 4; art. 8; art. 16, commi 4 e 5; art. 22; art. 27 e
art. 33, ai sensi della delibera n. 1773 della sezione del
controllo Stato in data 26 maggio 1987.
ALLEGATO A
IMPORTI ANNUI AGGIUNTIVI, PER LIVELLO E CLASSI DI ANZIANITA’, VALIDI
PER LA COSTITUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI ANZIANITA’, SPETTANTI DAL 1
gennaio 1988
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO B
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Confederazioni sindacali: CGIL – CISL – UIL – CONFSAL – CIDA – CISAL
- CISAS-USPPI. Organizzazioni sindacali: CGIL Scuola, CISL Scuola, CISL SISM, CISL
- SINASCEL, UIL Scuola, CONFSAL – SNALS, CISAL
Scuola, CISAS Scuola, USPPI Scuola, SNIA, UNAMS. Premessa Le sottoscritte organizzazioni sindacali decidono autonomamente il
presente codice di autoregolamentazione dello sciopero per allargare
il consenso sociale alle iniziative sindacali, e per garantire i
diritti degli alunni.
L’efficacia del presente codice di comportamento sara’ pienamente
realizzata con l’assunzione e il rispetto di corrispondenti norme di
corretto comportamento sindacale da parte della pubblica
amministrazione.Art. 1. Diritto di sciopero
Il diritto di sciopero costituisce un diritto costituzionalmente
garantito. Esso si attua secondo le procedure previste dall’art. 11
della legge n. 93/1983 ed in conformita’ ai principi fissati dal
presente codice di autoregolamentazione; si esercita in piena
liberta’ e senza preventiva comunicazione individuale.
L’esercizio del diritto di sciopero non costituisce assenza dal
servizio e comporta solo la trattenuta della retribuzione
corrispondente alla durata dello sciopero.
In ogni caso, indipendentemente dall’adesione o meno alle
iniziative di sciopero, resta fermo l’obbligo per il capo di istituto
di preavvertire l’utenza di non essere in grado di garantire la
vigilanza dei minori.
Il capo di istituto che aderisce ad azioni di sciopero ha l’obbligo
di preavvertire l’amministrazione di non essere in grado di garantire
l’apertura e la chiusura degli edifici, nonche’ la conservazione dei
beni patrimoniali di pertinenza dell’istituto.
Il personale ausiliario tenuto alla chiusura e all’apertura della
scuola in caso di adesione allo sciopero deve dare preventiva
comunicazione al capo di istituto.
Le organizzazioni sindacali si riservano di indicare le modalita’
atte a salvaguardare il patrimonio deperibile.
Art. 2.
Ambito di applicazione Le organizzazioni sindacali sottoscritte si impegnano ad osservare
il presente codice nelle azioni sindacali di tutto il personale del
comparto scuola.
Nelle vertenze di carattere generale, fermo restando in merito
l’autonomia decisionale dei sindacati di comparto saranno applicate
le modalita’ di sciopero stabilite dai livelli confederali.
Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative alle
politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli;
non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali
delle liberta’ civili e sindacali, della democrazia e della pace.
Art. 3.
Titolarita’ Gli organismi competenti a proclamare lo sciopero, a definire le
modalita’, a sospenderlo o revocarlo sono le strutture sindacali
nazionali, regionali o territoriali e comunque secondo le norme
statutarie delle singole organizzazioni sindacali.
Art. 4.
Modalita’ di effettuazione dello sciopero 4.1. – Pubblicita’.
All’atto della programmazione dello sciopero sara’ data ampia
informazione ai lavoratori della scuola, alle famiglie, agli
studenti, all’opinione pubblica dei contenuti della vertenza, delle
motivazioni che l’hanno determinata e delle modalita’ dell’azione
sindacale.
4.2. – Preavviso.
In conformita’ all’art. 11 della legge n. 93/1983 il preavviso
della proclamazione dello sciopero non sara’ inferiore ai quindici
giorni per gli scioperi concernenti le materie contrattuali.
La proclamazione dello sciopero con il preavviso dovuto esonera i
partecipanti da ogni obbligo di servizio.
4.3. – Durata.
L’azione di sciopero all’inizio di qualsiasi vertenza non puo’
superare la durata di un’intera giornata; ciascuna azione successiva
relativa alla stessa vertenza non puo’ superare le due giornate
consecutive. Resta ferma la possibilita’ di indire scioperi brevi,
con modalita’ e durate diverse, sia delle ore di insegnamento che di
quelle di non insegnamento, nonche’ delle prestazioni eccedenti i
normali obblighi di servizio.
4.4. – Comunicazioni alle controparti.
La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di
comparto sara’ comunicata alla Presidenza del Consiglio –
Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero della pubblica
istruzione cosi’ pure per la proclamazione di scioperi relativi a
vertenze decentrate nazionali.
La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione
di livello territoriale o di posto di lavoro sara’ comunicata alle
suddette controparti e in ogni caso al provveditore agli studi o al
sovrintendente scolastico competente per territorio, con le modalita’
di cui al precedente punto 4.2.
Per gli scioperi sul posto di lavoro nel periodo di preavviso
saranno esperiti obbligatori tentativi di conciliazione con le
strutture competenti per territorio.
4.5. – Quando lo sciopero e’ proclamato per le attivita’ non di
insegnamento, la durata di esso e’ stabilita con riferimento
all’orario predeterminato in sede di programmazione cui dovranno
attenersi le relative convocazioni; conseguentemente le trattenute
dovranno essere riferite all’orario predeterminato relativamente alle
attivita’, cui si riferisce lo sciopero.
Art. 5.
Garanzie per l’utenza Con riferimento alla particolare funzione sociale del servizio
scolastico le sottoscritte organizzazioni sindacali nella
proclamazione dello sciopero si impegnano al rispetto dei termini di
preavviso, a realizzare la piu’ ampia informazione verso la categoria
e l’utenza, ad assicurare i servizi indispensabili nelle istituzioni
educative e nelle aziende annesse agli istituti scolastici.
Art. 6.
Sospensione ed esclusione degli scioperi Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di
effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti
eccezionali che, a giudizio delle singole organizzazioni sindacali,
rivestano carattere di particolare gravita’.
Per gli stessi motivi e con le stesse modalita’ di valutazione, le
organizzazioni sindacali si impegnano ad escludere il ricorso a
qualsiasi iniziativa di lotta.
In caso di controversie o conflitti sindacali in atto, le
organizzazioni sindacali si impegnano ad esperire nella competente
sede negoziale, ogni tentativo per dare adeguate e persuasive
soluzioni ai problemi aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni
forma di lotta nella fase finale dell’anno scolastico, con
particolare riferimento ai periodi degli esami di Stato e alla
relativa certificazione che rivestono una peculiare rilevanza
sociale.
Art. 7.
Sanzioni Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli
di ciascuna organizzazione firmataria.
Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi
statuti di organizzazione ed e’, come tale, soggetto alle relative
sanzioni.
Art. 8.
Termini di validita’ Il presente codice di autoregolamentazione ha validita’ fino al
termine della vigenza contrattuale.
ALLEGATO C
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Confederazione sindacale: CISNAL.
Organizzazione sindacale: CISNAL-Scuola.
Premessa
Le sottoscritte organizzazioni sindacali decidono autonomamente il
presente codice di autoregolamentazione dello sciopero per allargare
il consenso sociale alle iniziative sindacali, e per garantire i
diritti degli alunni.
L’efficacia del presente codice di comportamento sara’ pienamente
realizzata con l’assunzione e il rispetto di corrispondenti norme di
corretto comportamento sindacale da parte della pubblica
amministrazione.
Art. 1.
Diritto di sciopero
Il diritto di sciopero costituisce un diritto costituzionalmente
garantito. Esso si attua secondo le procedure previste dall’art. 11
della legge n. 93/1983 ed in conformita’ ai principi fissati dal
presente codice di autoregolamentazione; si esercita in piena
liberta’ e senza preventiva comunicazione individuale.
L’esercizio del diritto di sciopero non costituisce assenza dal
servizio e comporta solo la trattenuta della retribuzione
corrispondente alla durata dello sciopero.
In ogni caso, indipendentemente dall’adesione o meno alle
iniziative di sciopero, resta fermo l’obbligo per il capo di istituto
di preavvertire l’utenza di non essere in grado di garantire la
vigilanza dei minori.
Il capo di istituto che aderisce ad azioni di sciopero ha l’obbligo
di preavvertire l’amministrazione di non essere in grado di garantire
l’apertura e la chiusura degli edifici, nonche’ la conservazione dei
beni patrimoniali di pertinenza dell’istituto.
Il personale ausiliario tenuto alla chiusura e all’apertura della
scuola in caso di adesione allo sciopero deve dare preventiva
comunicazione al capo di istituto.
Le organizzazioni sindacali si riservano di indicare le modalita’
atte a salvaguardare il patrimonio deperibile.
Art. 2.
Ambito di applicazione
Le organizzazioni sindacali sottoscritte si impegnano ad osservare
il presente codice nelle azioni sindacali di tutto il personale del
comparto scuola.
Nelle vertenze di carattere generale, fermo restando in merito
l’autonomia decisionale dei sindacati di comparto saranno applicate
le modalita’ di sciopero stabilite dai livelli confederali.
Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative alle
politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli;
non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali
delle liberta’ civili e sindacali, della democrazia e della pace.
Art. 3.
Titolarita’
Gli organismi competenti a proclamare lo sciopero, a definire le
modalita’, a sospenderlo o revocarlo sono le strutture sindacali
nazionali, regionali o territoriali e comunque secondo le norme
statutarie delle singole organizzazioni sindacali.
Art. 4.
Modalita’ di effettuazione dello sciopero
4.1. – Pubblicita’.
All’atto della programmazione dello sciopero sara’ data ampia
informazione ai lavoratori della scuola, alle famiglie, agli
studenti, all’opinione pubblica dei contenuti della vertenza, delle
motivazioni che l’hanno determinata e delle modalita’ dell’azione
sindacale.
4.2. – Preavviso.
In conformita’ all’art. 11 della legge n. 93/1983 il preavviso
della proclamazione dello sciopero non sara’ inferiore ai quindici
giorni per gli scioperi concernenti le materie contrattuali.
La proclamazione dello sciopero con il preavviso dovuto esonera i
partecipanti da ogni obbligo di servizio.
4.3. – Durata.
L’azione di sciopero all’inizio di qualsiasi vertenza non puo’
superare la durata di un’intera giornata; ciascuna azione successiva
relativa alla stessa vertenza non puo’ superare le due giornate
consecutive. Resta ferma la possibilita’ di indire scioperi brevi,
con modalita’ e durate diverse, sia delle ore di insegnamento che di
quelle di non insegnamento, nonche’ delle prestazioni eccedenti i
normali obblighi di servizio.
4.4. – Comunicazioni alle controparti.
La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di
comparto sara’ comunicata alla Presidenza del Consiglio –
Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero della pubblica
istruzione cosi’ pure per la proclamazione di scioperi relativi a
vertenze decentrate nazionali.
La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione
di livello territoriale o di posto di lavoro sara’ comunicata alle
suddette controparti e in ogni caso al provveditore agli studi o al
sovrintendente scolastico competente per territorio, con le modalita’
di cui al precedente punto 4.2.
Per gli scioperi sul posto di lavoro nel periodo di preavviso
saranno esperiti obbligatori tentativi di conciliazione con le
strutture competenti per territorio.
4.5.
Quando lo sciopero e’ proclamato per le attivita’ non di
insegnamento, la durata di esso e’ stabilita con riferimento
all’orario predeterminato in sede di programmazione cui dovranno
attenersi le relative convocazioni; conseguentemente le trattenute
dovranno essere riferite all’orario predeterminato relativamente alle
attivita’, cui si riferisce lo sciopero.
Art. 5.
Garanzie per l’utenza
Con riferimento alla particolare funzione sociale del servizio
scolastico le sottoscritte organizzazioni sindacali nella
proclamazione dello sciopero si impegnano al rispetto dei termini di
preavviso, a realizzare la piu’ ampia informazione verso la categoria
e l’utenza, ad assicurare i servizi indispensabili nelle istituzioni
educative e nelle aziende annesse agli istituti scolastici.
Art. 6.
Sospensione ed esclusione degli scioperi
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di
effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti
eccezionali che, a giudizio delle singole organizzazioni sindacali,
rivestano carattere di particolare gravita’.
Per gli stessi motivi e con le stesse modalita’ di valutazione, le
organizzazioni sindacali si impegnano ad escludere il ricorso a
qualsiasi iniziativa di lotta.
In caso di controversie o conflitti sindacali in atto, le
organizzazioni sindacali si impegnano ad esperire nella competente
sede negoziale, ogni tentativo per dare adeguate e persuasive
soluzioni ai problemi aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni
forma di lotta nella fase finale dell’anno scolastico con particolare
riferimento ai periodi degli esami di Stato e alla relativa
certificazione che rivestono una peculiare rilevanza sociale.
Art. 7.
Sanzioni
Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli
di ciascuna organizzazione firmataria.
Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi
statuti di organizzazione ed e’, come tale, soggetto alle relative
sanzioni.
Art. 8.
Termini di validita’
Il presente codice di autoregolamentazione ha validita’ fino al
termine della vigenza contrattuale.