DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1987, n. 209

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1987 , n. 209

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola.
Vigente al: 15-12-2020
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 agosto
1986 (registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1986 – Atti di
Governo, registro n. 61, foglio n. 39) con il quale all’on. Remo
Gaspari, Ministro senza portafoglio, e’ stato conferito l’incarico
per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5 agosto 1986 (registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1986,
registro n. 8 Presidenza, foglio n. 326) con il quale il Ministro per
la funzione pubblica e’ stato delegato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri all’esercizio, tra l’altro, delle funzioni spettanti al
medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e
degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da
disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68, concernente determinazione e composizione dei comparti di
contrattazione collettiva di cui all’art. 5 della legge-quadro sul
pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,
n. 13, concernente norme risultanti dalla disciplina prevista
dall’accordo intercompartimentale, di cui all’art. 12 della
legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al
triennio 1985-1987;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1987);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 marzo 1987, con la quale (respinte o ritenute
inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni
sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare
alle trattative) e’ stata autorizzata, previa verifica delle
compatibilita’ finanziarie, la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo
per il triennio 1985-1987 riguardante il personale del comparto
scuola di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
5 marzo 1986, n. 68, raggiunto in data 9 febbraio 1987 fra la
delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art.
8 e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CIDA,
CISNAL, CISAL, CISAS, USPPI e le organizzazioni sindacali di
categoria ad esse aderenti (CGIL-Scuola, CISL-Scuola, CISL-SISM,
CISL-SINASCEL, UIL-Scuola, CONFSAL-SNALS, CISNAL-Scuola,
CISAL-Scuola, CISAS-Scuola, USPPI-Scuola), e le organizzazioni
sindacali SNIA ed UNAMS; accordo cui hanno aderito successivamente le
seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative:
la CONFILL in data 26 febbraio 1987 e la CILDI in data 5 marzo 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 marzo 1987, ai sensi dell’art. 6 della legge 29 marzo
1983, n. 93, concernente l’approvazione della nuova ipotesi di
accordo sottoscritto in data 20 marzo 1987 dalle stesse
Confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza
indicate ed il recepimento e l’emanazione delle norme risultanti
dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale riguardante il
personale del comparto scuola, di cui all’art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio
1985-1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della
pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale;

                            EMANA

il seguente decreto:
Art. 1.
Campo di applicazione e durata

  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al
    personale di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della
    Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 1 gennaio
    1985-31 dicembre 1987.
  2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1985 e quelli
    economici dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
    Capo II
    TRATTAMENTO RETRIBUTIVO Art. 2. Stipendi
  3. Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto
    allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono cosi’
    determinati:

=====================================================================

Qualifica |Dal 1 gennaio 1986 |Dal 1 gennaio 1987 |Dal 1 gennaio 1988

3 | 345.000 | 747.500 | 1.150.000
4 | 390.000 | 845.000 | 1.300.000
5 | 513.000 | 1.111.500 | 1.710.000
6 | 510.000 | 1.105.000 | 1.700.000
7 | 675.000 | 1.462.500 | 2.250.000
8 | 780.000 | 1.690.000 | 2.600.000
9 |1.410.000 | 3.055.000 | 4.700.000

  1. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1988 gli stipendi annui
    lordi di cui agli articoli 2 e 3 delle norme allegate al decreto del
    Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, sono cosi’
    modificati:

Qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stipendio
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800.000
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.800.000
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.450.000
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500.000
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.900.000

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.400.000
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500.000
  3. Lo stipendio annuo del nono livello compete al personale
    direttivo.
  4. A decorrere dal 1 gennaio 1988, agli ispettori tecnici
    periferici compete lo stipendio annuo lordo iniziale di lire
    tredicimilionicentomila; il maggiore importo annuo lordo di lire
    quattromilionisettecentomila rispetto al precedente stipendio di lire
    ottomilioniquattrocentomila, e’ attribuito nella misura di lire
    unmilionequattrocentodiecimila annue dal 1 gennaio 1986, di lire
    unmilioneseicentoquarantacinquemila annue dal 1 gennaio 1987 e di
    ulteriori lire unmilioneseicentoquarantacinquemila annue dal 1
    gennaio 1988.
  5. Ai docenti confermati in ruolo dei conservatori di musica, delle
    accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte
    drammatica e di danza, appartenenti all’ottava qualifica, e’
    attribuito dalla data del 1 gennaio 1988 lo stipendio annuo lordo di
    L. 12.000.000. Il maggiore importo di L. 4.200.000, rispetto al
    precedente stipendio di L. 7.800.000, e’ attribuito nelle misure di
    L. 1.260.000 annue dal 1 gennaio 1986, di L. 1.470.000 dal 1 gennaio
    1987 e di ulteriori L. 1.470.000 dal 1 gennaio 1988.
  6. L’indennita’ di cui all’art. 54 della legge 11 luglio 1980, n.
    312, come rideterminata dall’art. 5 del decreto del Presidente della
    Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, e’ ulteriormente rideterminata
    nelle misure di lire duemilionitrecentomila annue lorde per il
    personale direttivo, e di lire duemilionicinquecentomila, per il
    personale ispettivo tecnico periferico. Le differenze annue
    rispettivamente di lire trecentomila e di lire cinquecentomila sono
    corrisposte in ragione di L. 90.000 dal 1 gennaio 1986, di L. 105.000
    dal 1 gennaio 1987 e di ulteriori L. 105.000 dal 1 gennaio 1988 al
    personale direttivo ed in ragione di L. 150.000 dal 1 gennaio 1986,
    di L. 175.000 dal 1 gennaio 1987 e di ulteriori L. 175.000 dal 1
    gennaio 1988 al personale ispettivo tecnico periferico. Detta
    indennita’, salvi gli altri casi previsti dal predetto art. 54, e’
    corrisposta pro-quota, nel periodo in cui il capo di istituto, di
    ruolo o incaricato, fruisce del congedo ordinario, anche in favore
    del docente vicario che, a norma dell’art. 3 del decreto del
    Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, lo sostituisce.
  7. La stessa indennita’ prevista per il personale direttivo e’
    integrata per il personale docente preposto alla direzione delle
    accademie di belle arti, limitatamente e proporzionalmente ai periodi
    di effettiva preposizione alla predetta direzione della differenza
    tra l’importo dello stipendio iniziale spettante ai direttori dei
    conservatori di musica e quello in godimento.
  8. Il personale docente di cui all’ultimo comma dell’art. 53 della
    legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste
    dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico
    corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio,
    a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria
    superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare.
  9. Ai fini dell’applicazione del comma 8, ferma restando
    l’obbligatorieta’ dell’orario complessivo di servizio previsto
    dall’art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
    1974, n. 417, e successive modificazioni, il posto orario
    d’insegnamento con trattamento economico intero e’ costituito con un
    numero di 30, 24 e 18 ore settimanali, rispettivamente, nelle scuole
    materne, elementari e secondarie.
  10. Ai fini dell’applicazione dell’art. 3, nei confronti del
    personale di cui al comma 9 i periodi computati ai sensi della
    normativa concernente l’attribuzione degli aumenti periodici di
    stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale di ruolo
    per la determinazione del valore per classi e scatti e relativi ratei
    che costituiscono la retribuzione individuale di anzianita’ degli
    insegnanti di cui all’art. 3.
  11. Il valore per classi e scatti e’ determinato secondo il sistema
    e sulla base degli stipendi tabellari previsti dal decreto del
    Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345.
    Art. 3.
    Retribuzione individuale di anzianita’
  12. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986,
    compreso quello relativo all’indennita’ di funzione di cui all’art. 5
    del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345,
    maggiorato degli importi risultanti dall’allegato A del presente
    decreto, con l’aggiunta dei ratei di classi e scatti maturati alla
    medesima data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita’.
    Tale retribuzione e’ corrisposta in dodicesimi dal 1 gennaio 1987
    nella misura intera per la parte costituita dalle classi e scatti e
    relativi ratei individuali maturati al 31 dicembre 1986. I valori
    annui risultanti dalla tabella allegato A, sono corrisposti con le
    modalita’ indicate nella medesima.
  13. I ratei di anzianita’ ricadenti in classi triennali si valutano
    con riferimento a 36 mesi; ove nelle medesime classi sia stato
    corrisposto lo scatto biennale del 2,5%, il corrispondente valore
    sara’ posto in detrazione.
  14. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al
    trattamento stipendiale di cui all’art. 2 del decreto del Presidente
    della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, ed ai valori percentuali
    delle classi e scatti nello stesso articolo previsti.
    ((4. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989,
    che dovra’ provvedere in materia di salario di anzianita’, la
    retribuzione individuale di anzianita’ di cui ai commi precedenti
    verra’ incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di un importo
    corrispondente al valore delle classi e/o degli scatti secondo il
    sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25
    giugno 1983, n. 345, e sulla base dei valori stipendiali di cui al
    predetto decreto. Al personale assunto in data successiva al 31
    dicembre 1986 il predetto importo compete in ragione del numero di
    mesi maturati dalla data di assunzione del servizio fino al 31
    dicembre 1988. Nel caso di passaggio a qualifica funzionale o livello
    retributivo superiori, l’importo stesso compete in ragione del numero
    di mesi maturati, dalla predetta data del 31 dicembre 1986, nella
    qualifica o livello di provenienza ed in quelli di nuovo
    inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988)).
  15. Le classi o gli scatti di stipendio maturati nel 1987 ed
    eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del
    presente decreto costituiscono retribuzione individuale di anzianita’
    per la parte maturata fino al 31 dicembre 1986; la restante parte
    viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al
    1986.
  16. L’anzianita’ complessiva conseguente ai riconoscimenti di
    servizi e benefici che, ai sensi della normativa vigente, vengano
    disposti con decorrenza successiva al 31 dicembre 1986, e’ valutata
    ai fini della determinazione della retribuzione individuale di
    anzianita’, dedotto il periodo compreso tra il 1 gennaio 1987 e la
    data di decorrenza del provvedimento di riconoscimento.
  17. Anche ai fini dell’applicazione dell’art. 3, sesto comma, del
    decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, il
    settimo comma dello stesso articolo va interpretato nel senso che
    l’anzianita’ riconosciuta ai soli fini economici e’ considerata utile
    per l’attribuzione degli aumenti biennali di stipendio nella classe
    di primo inquadramento e nelle classi successive.
  18. Le nuove misure degli stipendi risultanti dalla applicazione dei
    precedenti commi compresi gli aumenti decorrenti dal 1 gennaio 1986 e
    dal 1 gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilita’, sul
    trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla
    indennita’ di buonuscita e di licenziamento, sull’assegno alimentare
    previsto dall’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10
    gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo,
    sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
    comprese le ritenute in conto entrate del Tesoro o altre analoghe ed
    i contributi di riscatto, nonche’ sulla determinazione degli importi
    dovuti per indennita’ integrativa speciale.
  19. Le presenti norme, in quanto compatibili, si applicano anche al
    personale non di ruolo.
    Art. 4.
    Passaggi di qualifica o di livello retributivo
  20. Nei passaggi a qualifica o livello retributivo superiori
    conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre allo stipendio
    base del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione
    individuale di anzianita’ in godimento alla data del passaggio.
  21. I benefici di cui al comma 1, non sono cumulabili con quelli
    derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti agli effetti della
    carriera dalle vigenti norme.
    Art. 5.
    Lavoro straordinario
  22. Il lavoro straordinario non puo’ essere utilizzato come fattore
    ordinario di programmazione del lavoro ed e’ consentito solo per
    esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.
  23. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, le ore
    di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, possono essere
    compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo con
    modalita’ che tengano conto dell’organizzazione e delle esigenze
    dell’amministrazione.
  24. Le autorizzazioni all’attuazione di prestazioni straordinarie
    sono disciplinate sulla base della normativa vigente.
  25. Dal 31 dicembre 1987 la misura oraria dei compensi per lavoro
    straordinario e’ determinata maggiorando quella di lavoro ordinario
    calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi
    retributivi:
    stipendio tabellare base iniziale di livello mensile;
    indennita’ integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di
    dicembre dell’anno precedente;
    rateo di tredicesima delle due precedenti voci.
  26. La maggiorazione di cui al comma 4 e’ pari al 15% per lavoro
    straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei
    giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del
    giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno
    festivo. In concomitanza con l’incremento della tariffa sara’
    proporzionalmente diminuito il numero di prestazioni straordinarie
    autorizzabili.
  27. Per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal
    personale docente in attivita’ non di insegnamento in eccedenza al
    normale orario di servizio, si applicano i commi 3, 4, e 5.
    Art. 6.
    Prestazioni eccedenti
    l’orario obbligatorio di insegnamento
  28. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei
    artistici e negli istituti d’arte, i docenti di ruolo e non di ruolo
    che, sulla base di dichiarata disponibilita’, suppliscono i docenti
    che si assentino per non piu’ di 6 giorni, nonche’, nei tempi
    strettamente tecnici per la nomina del supplente temporaneo, i
    docenti che si assentino per un periodo piu’ lungo, hanno diritto,
    per l’effettiva prestazione, ad una retribuzione commisurata, per
    ogni ora eccedente l’orario settimanale obbligatorio di insegnamento
    di 18 ore, ad 1/78 della retribuzione mensile iniziale di livello,
    ivi compresa la quota di indennita’ integrativa speciale.
  29. Al personale docente che presta servizio su cattedre con orario
    settimanale superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali
    e’ compensata, ai sensi dell’art. 88, quarto comma, del decreto del
    Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l’intera
    durata dell’anno scolastico o della nomina.
    Art. 7.
    Indennita’ di istituto
  30. Al personale direttivo spetta, a decorrere dal 1 settembre 1987,
    oltre all’indennita’ di funzione di cui all’art. 5 delle norme
    allegate al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,
    n. 345, nella misura rideterminata dal comma 6 dell’art. 2, anche una
    indennita’ di istituto, non utile ai fini dei trattamenti di
    previdenza e di quiescenza, da commisurare ai carichi di lavoro
    connessi con la dimensione e la complessita’ dell’istituzione
    scolastica cui esso e’ preposto.
  31. Detta indennita’ di istituto e’ volta a compensare tutte le
    prestazioni rese dal predetto personale direttivo al di fuori del
    normale orario di servizio, in connessione con il funzionamento
    dell’istituzione scolastica cui esso e’ preposto; essa assorbe,
    pertanto, i compensi per lavoro straordinario.
  32. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base
    di apposito accordo in sede di negoziazione decentrata nazionale,
    saranno stabiliti i parametri di riferimento per la determinazione
    della misura dell’indennita’ medesima che tengano conto dei criteri
    indicati nel comma 1.
  33. L’indennita’ di istituto e’ corrisposta su un fondo costituito
    dagli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario del
    personale direttivo, incrementati, per ciascuno degli anni a partire
    dall’anno scolastico 1987-1988, compresi nel periodo di vigenza del
    presente decreto, di una somma pari a L. 200.000 annue per il numero

di unita’ di personale interessato. ((2))

AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, ha disposto (con l’art. 10) che il
fondo di cui al presente comma, a decorrere dal 1› maggio 1990, e’
incrementato di lire 1.500 milioni in ragione d’anno per la
corresponsione al personale direttivo dell’indennita’ di istituto
prevista dalla stessa norma.
Art. 8.
(( (Indennita’ di carica)

  1. Le misure delle indennita’ di carica che possono essere
    attribuite ai presidenti ed ai segretari degli istituti di ricerca,
    sperimentazione ed aggiornamento educativi, della biblioteca di
    documentazione pedagogica e del Centro europeo dell’educazione,
    previa deliberazione dei consigli direttivi, indennita’ da imputare a
    carico dei bilanci dei rispettivi istituti, sono fissate con decreto
    del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
    del tesoro.
  2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la misura delle
    indennita’ di carica relative agli anni precedenti)).
    Art. 9.
    Fondo di incentivazione
  3. Il fondo di incentivazione, previsto dall’art. 14 del decreto
    del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, sara’
    destinato alla realizzazione di programmi finalizzati a migliorare
    l’efficienza e la qualita’ dei servizi scolastici. L’accesso al fondo
    e’ aperto a tutto il personale della scuola sulla base della
    dichiarata disponibilita’ a partecipare a programmi relativi in
    particolare ad attivita’ di tipo didattico, di collaborazione con gli
    organi direttivi e collegiali, di orientamento e di innovazione
    didattica anche in rapporto con il mondo produttivo, di documentata
    partecipazione ad iniziative di aggiornamento, di miglioramento della
    gestione amministrativa delle scuole, con specifico riferimento al
    processo di autonomia delle stesse e dell’informatizzazione dei
    servizi.
  4. Il fondo sara’ pertanto utilizzato per corrispondere, a
    decorrere dall’anno scolastico 1987-1988, un compenso al personale
    della scuola materna, elementare, secondaria, degli istituti e dei
    licei artistici, e delle istituzioni educative che – essendosi
    preventivamente dichiarato disponibile alle attivita’ di cui sopra,
    ivi comprese le supplenze brevi da retribuire ai sensi dell’art. 6 –
    abbia partecipato con maggior impegno di lavoro ai programmi di cui
    sopra. Per i coordinatori amministrativi si terra’ conto degli
    specifici carichi di lavoro.
  5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni
    sindacali maggiormente rappresentative, indica, per ciascun ordine e
    grado di scuola, gli obiettivi prioritari con riferimento alle
    attivita’ di cui al comma 1.
  6. Le modalita’ ed i criteri per la ripartizione del fondo di cui
    al presente articolo e per la erogazione dei compensi vengono
    definiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro
    sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
    in sede di negoziazione decentrata nazionale.
  7. Sulla base dei criteri di cui al comma 4, analoghi compensi
    possono essere corrisposti a carico del fondo al personale comandato
    presso gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
    aggiornamento educativi, la Biblioteca di documentazione pedagogica
    ed il Centro europeo dell’educazione a seguito delle apposite
    procedure concorsuali.
  8. Al personale collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi
    dell’art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, a quello di cui al
    comma decimo dell’art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonche’
    al personale mantenuto ad esaurimento ai sensi del quarto comma
    dell’art. 63 della medesima legge, e a quello in servizio presso il
    Ministero degli affari esteri ai sensi delle vigenti disposizioni, il
    compenso e’ corrisposto a carico del fondo.
    Capo III
    AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E MOBILITA’ DEL PERSONALE
    ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Art. 10. Aggiornamento e formazione in servizio del personale
  9. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni
    sindacali firmatarie dell’accordo recepito dal presente decreto,
    definisce un programma pluriennale delle attivita’ di aggiornamento e
    di formazione in servizio, comprese anche iniziative di formazione a
    distanza. In relazione a detto programma, saranno, con la stessa
    procedura, definiti i criteri e le modalita’ di utilizzazione delle
    risorse finanziarie, tenendo conto sia delle esigenze per le
    attivita’ di aggiornamento programmate dalle unita’ scolastiche, che
    costituiscono il riferimento primario per lo sviluppo delle attivita’
    di aggiornamento, sia di quelle relative all’attivita’ degli
    I.R.R.S.A.E. e dell’Amministrazione.
  10. Gli obiettivi da perseguire come prioritari sono i seguenti:
    A) Personale ispettivo tecnico. Problematiche attinenti ai processi innovativi nella scuola ed
    ai compiti di promozione e verifica propri della funzione ispettiva.
    B) Personale direttivo. Problematiche organizzative e didattiche attinenti ai processi
    innovativi nella scuola;
    Problematiche relative ai compiti di coordinamento e di
    gestione conseguenti alla prospettata piu’ ampia autonomia delle
    istituzioni scolastiche.
    C) Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado. Problematiche culturali e didattiche relative agli specifici
    insegnamenti, anche in relazione all’uso delle nuove tecnologie
    educative.
    Riconversione dei docenti interessati a processi di mobilita’
    professionale.
    Problematiche attinenti all’educazione plurilingue nelle zone
    di minoranza linguistica.
    Problematiche attinenti all’integrazione degli alunni portatori
    di handicaps.
    Problemi attinenti all’educazione all’ambiente.
    D) Personale docente della scuola materna. Problemi relativi alla programmazione educativa.
    Problemi connessi alla continuita’ pedagogica – curriculare ed
    organizzativa tra scuola materna ed elementare, a partire dal
    personale delle sezioni del III anno, impegnati in specifici progetti
    di sperimentazione finalizzati agli obiettivi di cui sopra.
    E) Personale docente della scuola elementare. Problemi connessi all’attuazione dei nuovi ordinamenti e dei
    nuovi programmi con riferimento alle fasce di personale
    progressivamente interessato.
    Problemi connessi al raccordo con la scuola materna e con la
    scuola media.
    Preparazione dei docenti per l’attivazione dell’insegnamento della
    lingua straniera, nel quadro dei nuovi ordinamenti per la scuola
    elementare avendo riguardo alle esigenze derivanti dalla tutela delle
    minoranze linguistiche, ove presenti.
    F) Personale docente della scuola media. Problemi connessi alla programmazione interdisciplinare ai fini
    di una piu’ completa applicazione dei programmi di insegnamento
    vigenti. Problemi dell’orientamento scolastico.
    Problemi relativi alla valutazione degli alunni.
    Problemi connessi ai fenomeni di abbandono e ripetenza con
    particolare riferimento alle aree di crisi ed ai transiti dalla
    scuola dell’obbligo alla scuola secondaria superiore.
    Problemi connessi all’educazione alla salute ed alla
    prevenzione delle tossicodipendenze.
    G) Personale docente della scuola dell’obbligo. Problemi relativi alle attivita’ di istruzione degli adulti
    finalizzate al conseguimento dei titoli di studio.
    Formazione polivalente degli insegnanti di sostegno a partire
    dalla riconversione del titolo monovalente per il personale in
    servizio, compresi gli insegnanti di scuola materna.
    H) Personale docente della scuola secondaria superiore.
    Problemi connessi alla programmazione ed alla valutazione nella
    scuola secondaria superiore.
    Problemi connessi ai nuovi programmi ed a nuovi ordinamenti
    della scuola secondaria superiore.
    Problemi connessi alla diffusione delle metodologie e dei
    linguaggi informatici, anche in collegamento con il piano nazionale
    per l’informatica gia’ in atto.
    Problemi relativi all’orientamento ed al passaggio dalla scuola
    alla vita attiva, con particolare riferimento alle esperienze di
    alternanza scuola-lavoro.
    Problemi dell’educazione alla salute e della prevenzione delle
    tossico-dipendenze.
    I) Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Problemi connessi alla nuova organizzazione del lavoro
    derivante dall’introduzione dei profili professionali.
    Problemi conseguenti alla rafforzata autonomia delle
    istituzioni scolastiche.
    Problemi connessi con l’introduzione delle tecnologie
    informatiche per la gestione amministrativa delle scuole.
    L) Personale delle istituzioni educative. Problematiche relative alle esigenze specifiche delle
    istituzioni educative.
  11. La quota parte dei fondi da riservare in bilancio secondo quanto
    previsto dall’art. 10, comma 1, e’ ripartita sentite le
    organizzazioni sindacali, in relazione alle categorie di personale
    cui si riferiscono le attivita’ finanziate, tenendo particolarmente
    conto delle iniziative di aggiornamento finalizzate ai processi di
    innovazione in atto.
  12. I fondi sono ripartiti annualmente, di norma, entro il 1
    settembre tra le province secondo un parametro definito in
    proporzione al numero dei circoli didattici delle scuole medie, degli
    istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica e
    delle altre istituzioni scolastiche ed educative funzionanti in
    ciascuna provincia e del numero delle unita’ di personale direttivo,
    docente, educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario in
    servizio. Tale parametro sara’ integrato mediante la maggiorazione
    fino ad 1/3 degli indici sopra indicati per le province che, sentite
    le organizzazioni sindacali, saranno individuate dal Ministro della
    pubblica istruzione come aree richiedenti interventi particolari.
  13. I criteri di ripartizione sopra definiti possono essere
    modificati, con la stessa procedura di cui al comma 1, qualora
    vengano ad emergere nuove esigenze.
  14. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni
    sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce i criteri e le
    modalita’ per la partecipazione del personale interessato alle
    iniziative di aggiornamento di carattere nazionale.
  15. Per le iniziative di aggiornamento e formazione in servizio,
    programmate per ambiti di utenza piu’ ampi di quelli della singola
    unita’ scolastica, i provveditori agli studi dispongono l’affissione
    di apposito avviso all’albo dell’ufficio scolastico provinciale. Si
    osserva la stessa procedura per le iniziative di aggiornamento e
    formazione in servizio, organizzata a livello nazionale o regionale,
    delle quali deve essere data comunicazione ai singoli provveditori.
  16. Delle iniziative medesime e’ data altresi’ comunicazione a tutte
    le scuole della provincia. I capi di istituto dispongono
    conseguentemente l’affissione di apposito avviso all’albo della
    scuola. Le iniziative di aggiornamento e formazione in attuazione del
    programma nazionale dovranno essere decise ogni anno, di norma, entro
    il mese di aprile a livello regionale ed entro il mese di giugno a
    livello provinciale e delle singole scuole.
  17. Alle attivita’ di aggiornamento o di formazione in servizio da
    realizzare nell’ambito di ciascuna unita’ scolastica, sara’ destinato
    almeno un quinto dell’orario di servizio riguardante le attivita’ non
    di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola di cui
    all’art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
    1974, n. 417.
  18. Il Ministro della pubblica istruzione, di intesa con le
    organizzazioni sindacali, definisce i criteri con cui procedere
    all’elaborazione graduale di un’anagrafe dei formatori per
    l’aggiornamento del personale docente, direttivo educativo, ATA, che
    costituira’ la base per la compilazione di albi provinciali. A tal
    fine sara’ definita, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
    del presente decreto, una apposita scheda di rilevazione, la cui
    impostazione sara’ concordata con le organizzazioni sindacali
    firmatarie dell’accordo recepito dal presente decreto.
  19. L’elaborazione di tale anagrafe avra’ come fase preliminare la
    ricognizione di coloro che sono stati chiamati ad operare, quali
    formatori, nelle attivita’ documentate di aggiornamento sinora svolte
    dall’Amministrazione direttamente o in regime di convenzione con enti
    o associazioni professionali o da IRRSAE, CEDE, BDP, registrandone,
    mediante la scheda di cui al comma 10, i requisiti culturali e
    professionali, nonche’ le esperienze da essi compiute nelle attivita’
    specifiche di cui trattasi.
  20. Saranno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto, definiti i requisiti e titoli di accesso agli albi
    provinciali. A cio’ si provvede con decreto del Ministro della
    pubblica istruzione da emanarsi sulla base di intese raggiunte in
    sede di accordo decentrato a livello nazionale con le organizzazioni
    sindacali firmatarie dell’accordo recepito dal presente decreto.
  21. Nel definire i requisiti per l’iscrizione all’albo, si tiene
    conto dei titoli universitari, dei titoli di specializzazione
    post-laurea e delle esperienze documentate di formazione, siano esse
    quelle compiute in qualita’ di docente siano esse quelle compiute in
    qualita’ di discente, nonche’ delle esperienze documentate in
    attivita’ di innovazione e sperimentazione didattica delle
    esperienze, sempre documentate, compiute nei gruppi di lavoro presso
    i provveditorati agli studi.
  22. In sede di prima applicazione del presente decreto potranno
    accedere, a domanda, agli albi provinciali dei formatori coloro che
    risulteranno inclusi nell’anagrafe in base alla ricognizione
    preliminare di cui al comma 11 che risultino in possesso dei
    requisiti stabiliti dall’apposito decreto del Ministro della pubblica
    istruzione e che dichiarino disponibilita’ a frequentare i corsi di
    formazione di cui al comma 15.
  23. Contestualmente alla progressiva formazione dell’anagrafe e
    degli albi provinciali sara’ data attuazione ad un piano pluriennale
    di formazione dei formatori, i cui criteri saranno definiti previa
    consultazione delle organizzazioni sindacali sopra indicate. Per le
    attivita’ di formazione svolte dopo la costituzione degli albi
    provinciali, in caso di mancanza in questo ambito delle competenze
    necessarie, queste saranno ricercate all’interno dell’anagrafe
    periodicamente aggiornata.
  24. Con la stessa procedura di cui al comma 10 saranno definite le
    modalita’ di verifica dell’attuazione dei criteri previsti per
    l’aggiornamento e la formazione in servizio, modalita’ che dovranno
    prevedere anche la sistematica utilizzazione del servizio ispettivo
    tecnico e nell’ambito delle rispettive funzioni specifiche, del
    personale direttivo.
  25. Per il personale direttivo e ATA l’aggiornamento puo’ svolgersi
    durante l’orario di servizio ordinario e, in via prioritaria, durante
    i periodi di sospensione delle lezioni.
  26. Fermo restando il diritto al rimborso delle spese viaggio ed al
    trattamento di missione previsto dalla vigente normativa, per le
    attivita’ di aggiornamento fuori sede, senza esonero dal servizio,
    rientranti in programmi specificamente approvati dall’Amministrazione
    le ore eccedenti il normale obbligo di servizio verranno retribuite
    secondo il regime dello straordinario per tutto il personale della
    scuola, sempre che l’attivita’ non risulti compensata con il fondo di
    incentivazione.
  27. Le spese conseguenti alle attivita’ di cui ai precedenti commi,
    a qualunque titolo dovute, ivi compresi i compensi e i rimborsi
    previsti dal comma 18, devono far carico sugli stanziamenti iscritti
    negli appositi capitoli di bilancio per l’aggiornamento.
    Art. 11.
    Criteri di attuazione della mobilita’
  28. I passaggi di ruolo previsti dall’art. 77 del decreto del
    Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e, dall’art. 57
    della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono disposti annualmente dopo i
    trasferimenti ed i passaggi di cattedra per una percentuale delle
    cattedre e dei posti disponibili non inferiore al 30 per cento e non
    superiore al 50 per cento. La percentuale da applicare annualmente e’
    concordata con le organizzazioni sindacali, firmatarie dell’accordo
    recepito dal presente decreto, sulla base delle esigenze connesse
    alle situazioni di organico di volta in volta accertate con
    riferimento ai vari tipi di scuola, tenuto conto anche della
    necessita’ di assorbimento di eventuali soprannumero. Nella tabella
    di valutazione di titoli sara’ prevista, ai fini dei passaggi di
    ruolo dalla scuola media a quella secondaria superiore,
    l’attribuzione di un particolare punteggio a favore del personale
    docente di ruolo della scuola media comandato, per l’attuazione di
    sperimentazioni, presso istituti e scuole di istruzione secondaria
    superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte.
  29. Restano fermi i requisiti stabiliti dalle norme di legge vigenti
    ai fini dell’accesso ai passaggi di cui al presente articolo.
  30. La verifica dell’attualita’ e gli eventuali adeguamenti delle
    vigenti ordinanze di carattere permanente, relative alla mobilita’ od
    all’utilizzazione del personale della scuola, hanno luogo in sede di
    negoziazione decentrata nazionale.
  31. Le disposizioni conseguenti avranno effetto a partire
    dall’inizio del secondo anno scolastico successivo a quello in cui
    sono state definite in sede di negoziazione decentrata, in modo da
    poter consentire all’Amministrazione di programmare i necessari
    interventi operativi. Le stesse disposizioni potranno avere effetto a
    decorrere da data anteriore, sempre che, a giudizio
    dell’Amministrazione, siano compatibili con le esigenze della
    programmazione operativa.
  32. Sono, comunque, fatti salvi i principi e le garanzie di stato
    giuridico stabiliti dalla legge, nonche’ le competenze proprie degli
    organi di governo della scuola.
  33. Nel definire gli eventuali adeguamenti si terra’ conto dei
    seguenti principi e criteri generali:
    a) i trasferimenti si attuano annualmente;
    b) tutto il personale direttivo e docente di ruolo ha titolo a
    partecipare alle operazioni di trasferimento definitivo ed annuale;
    il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ha titolo a
    partecipare alle operazioni di trasferimento definitivo;
    c) saranno individuate le categorie di personale aventi diritto
    alla precedenza assoluta, fermo restando che, in ogni caso, il
    personale trasferito d’ufficio per soppressione di posto conserva per
    un triennio, a domanda, la titolarita’ nella scuola o plesso di
    provenienza;
    d) l’ordine delle operazioni di trasferimento deve essere
    determinato, per quanto possibile, con criteri di omogeneita’ tra i
    vari settori;
    e) le situazioni di soprannumero relative ai posti di sostegno
    vanno individuate con riferimento alle singole tipologie; per i
    trasferimenti d’ufficio si terra’ conto delle tabelle di
    viciniorieta’ definite sulla base delle distanze reali determinate, a
    livello provinciale, con riferimento a ciascun comune.
  34. I passaggi di cattedra previsti dall’art. 75 del decreto del
    Presidente della Repubblica n. 417/1974, sono effettuati con i
    criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi nel
    limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili.
  35. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i
    trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni sui posti vacanti e
    disponibili dell’organico di fatto ad eccezione di quelli richiesti
    dal personale trasferito d’ufficio il quale ritrovi nell’organico di
    fatto una disponibilita’ di posto nella scuola di precedente
    titolarita’.
  36. I provvedimenti di utilizzazione riguardano il personale di
    ruolo che si trovi in posizione di soprannumerarieta’ ed il personale
    docente dei posti DOA che non richieda ed ottenga la conferma su
    posti di effettivo insegnamento o su posti comunque vacanti e
    disponibili nell’organico di fatto della scuola.
  37. Nell’ordine delle operazioni relative ai provvedimenti di cui
    al presente articolo, deve essere prevista la precedenza assoluta per
    la utilizzazione del docente trasferito quale soprannumerario nella
    scuola o plesso da cui e’ stato disposto il trasferimento; cio’
    qualora l’interessato ne faccia richiesta e sempreche’ per lo stesso
    anno scolastico si determini, dopo i trasferimenti ed i passaggi per
    qualunque causa, una disponibilita’ di cattedra, di posto orario
    ovvero di posto della medesima tipologia.
  38. Per la copertura dei posti delle attivita’ di sostegno, per i
    quali non vi sia personale di ruolo o non di ruolo in possesso dei
    titoli di specializzazione, viene data precedenza all’utilizzazione
    del personale di ruolo che ne faccia domanda, dando priorita’ a
    quello che abbia gia’ maturato esperienze didattiche sul sostegno.
  39. I docenti rientranti nel contingente dei posti DOA sono
    utilizzati su cattedra o posto corrispondente alla classe di concorso
    di titolarita’. Qualora cio’ non sia possibile, l’utilizzazione
    potra’ essere effettuata, a domanda, anche per classi di concorso
    dichiarato affine.
  40. Sono consentiti per i docenti delle accademie e dei
    conservatori di musica a domanda ed in presenza di disponibilita’ di
    posto, utilizzazioni annuali e assegnazioni provvisorie per
    insegnamenti diversi da quelli di titolarita’, secondo nuove apposite
    tabelle stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il
    CNPI, per tutto il personale docente dei corsi ordinari e dei corsi
    speciali.
  41. Tali norme sono applicate anche al personale assistente.
  42. Sono altresi’ consentite per detto personale, oltre che su
    corsi corrispondenti o affini, anche utilizzazioni e assegnazioni
    provvisorie che tengano conto delle competenze e dei titoli
    artistico-culturali e professionali dei richiedenti medesimi.
    Art. 12.
    Orario di lavoro
  43. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e
    l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo
    impiegato nelle predette attivita’ rientra a tutti gli effetti
    nell’orario di attivita’ didattica.
  44. Le funzioni dell’insegnante di scuola materna sono quelle di cui
    all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
    1974, n. 417, nonche’ quelle previste dall’art. 8, comma ottavo,
    della legge 9 agosto 1978, n. 463, il cui espletamento sia limitato
    esclusivamente all’ambito dell’istituzione scolastica.
  45. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore a decorrere
    dall’anno scolastico 1987-88.
  46. Al fine di disciplinare il completamento di orario dei docenti
    che si trovano nelle situazioni di cui all’art. 88, terzo comma, del
    decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il
    collegio dei docenti formula le proposte per l’utilizzazione del
    personale tenuto al completamento, individuando la collocazione degli
    impegni entro il quadro orario settimanale secondo i criteri di
    certezza e di professionalita’.
  47. Il collegio dei docenti programma annualmente le attivita’, non
    di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola di cui
    all’art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
    1974, n. 417, tenendo conto anche di eventuali deliberazioni adottate
    dai consigli di circolo o di istituto ai sensi dell’art. 6, lettere
    d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
    1974, n. 416.
  48. Il programma di cui al comma 5 comprende, oltre alla
    partecipazione alle sedute dei consigli di interclasse o di classe e
    dei collegi dei docenti, i rapporti con le famiglie e con gli
    studenti, l’aggiornamento e altre attivita’ connesse con la funzione
    docente.
  49. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 AGOSTO 1988, N. 399))
  50. Nella programmazione delle varie attivita’ il collegio dei
    docenti terra’ conto degli adempimenti connessi con l’attivita’
    specifica di ciascun docente, in modo da realizzare la massima
    omogeneita’ possibile nella ripartizione degli impegni.
  51. La convocazione ordinaria per le attivita’ collegiali deve
    avvenire con un preavviso di almeno cinque giorni.
  52. L’orario di servizio del personale direttivo ed ispettivo puo’
    essere articolato secondo i criteri di flessibilita’ in relazione ad
    una programmazione che consenta l’espletamento delle funzioni
    nell’ambito territoriale di competenza.
  53. La partecipazione alle commissioni di esame nelle scuole di
    ogni ordine e grado non da’ diritto a compensi ad esclusione di
    quella relativa alle commissioni degli esami di maturita’.
  54. Restano fermi comunque i compensi spettanti ai presidenti ed ai
    componenti che siano di provenienza esterna alla scuola.
    Capo IV
    NEGOZIAZIONE DECENTRATA Art. 13. Accordi
  55. La negoziazione decentrata di cui all’art. 14 della legge 19
    marzo 1983, n. 93, e’ da riferire, per il comparto scuola a livello
    provinciale, alle seguenti materie:
    a) criteri generali dell’organizzazione del lavoro del personale
    ATA e del personale educativo nel rispetto delle competenze che la
    normativa vigente riserva agli organi della scuola;
    b) determinazione del fabbisogno e utilizzazione del lavoro
    straordinario del personale ATA;
    c) proposte per la sicurezza, la salubrita’ e l’igiene
    dell’ambiente di lavoro, nonche’ per l’utilizzazione delle strutture
    dei locali, delle attrezzature, ferme restando le competenze degli
    organi collegiali secondo gli articoli 5 e 6 del decreto del
    Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e l’art. 12 della
    legge 4 agosto 1977, n. 517;
    d) criteri e modalita’ per l’utilizzazione dei servizi sociali da
    mettere a disposizione del personale;
    e) criteri e modalita’ per l’attuazione delle iniziative di
    aggiornamento e di formazione in servizio del personale ATA, docente,
    direttivo;
    f) individuazione di priorita’ e distribuzione delle risorse
    relative al fondo di incentivazione;
    g) misure rivolte all’attuazione delle garanzie del personale e
    allo sviluppo delle relazioni sindacali.
    Art. 14.
    Titolari del potere di negoziazione decentrata
  56. I titolari del potere di negoziazione decentrata sono:
    a) per la parte pubblica, una delegazione composta dal Ministro
    competente, che la presiede, o da un suo delegato ovvero dal
    commissario di Governo, nei casi previsti dal secondo comma dell’art.
    14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e da una rappresentanza dei
    titolari degli uffici direttamente interessati alle questioni oggetto
    della trattativa;
    b) per la parte sindacale, una delegazione composta da
    rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente
    rappresentativa nel settore interessato che abbiano adottato codici
    di autoregolamentazione dello esercizio del diritto di sciopero
    uguali a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie
    dell’accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni
    maggiormente rappresentative su base nazionale;
    1. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a
      quella provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di
      particolare rilevanza non riconducibile alla circoscrizione
      provinciale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega
      da parte del Ministro, e’ presieduta dal titolare di uno degli uffici
      interessati all’accordo, che rivesta qualifica dirigenziale.
  57. Allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle trattative
    per la stipula degli accordi decentrati cui e’ affidata l’attuazione
    di istituti di rilevante interesse, la facolta’ di delega potra’
    essere esercitata dal Ministro con un provvedimento anche a carattere
    permanente in riferimento a particolari materie; con tale
    provvedimento, nel rispetto dei principi indicati dalla legge-quadro
    e dai criteri stabiliti dal presente decreto, dovranno essere
    impartite direttive intese a conseguire uniformita’ di conduzione e
    di risultati fra gli organi periferici dell’Amministrazione.
  58. Per quanto riguarda gli accordi relativi ad una pluralita’ di
    uffici dipendenti da amministrazioni diverse, ma aventi sede nella
    medesima regione, la delegazione di parte pubblica e’ presieduta dal
    commissario di Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a
    statuto speciale e dal prefetto di Palermo per la Sicilia.
    Art. 15.
    Livelli di negoziazione decentrata
  59. La negoziazione decentrata puo’ articolarsi a livello nazionale
    e, per aree territorialmente delimitate, per uffici, istituti o
    servizi di particolare rilevanza purche’ diretti da funzionari con
    qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione
    individuate nell’accordo recepito dal presente decreto.
    Art. 16.
    Tempi di inizio e termine della negoziazione decentrata
  60. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, il Ministro, salvi i casi in cui ritenga di dover presiedere
    la delegazione di parte pubblica, delega con atto formale il
    funzionario da preporre alla presidenza delle predette delegazioni.
  61. Le trattative per la stipula degli accordi decentrati devono, in
    ogni caso, avviarsi entro tre giorni dalla richiesta di apertura
    ovvero dall’insorgenza di conflitto e devono comunque essere concluse
    entro il quindicesimo giorno dal loro inizio.
  62. Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso
    l’accordo, il Ministro, di propria iniziativa o su richiesta della
    delegazione sindacale, puo’ disporre con l’osservanza dei termini di
    cui al comma 2, che, per la negoziazione decentrata su materie
    attribuite dal presente decreto a livello territoriale inferiore a
    quello nazionale, la delegazione di parte pubblica sia integrata e
    presieduta da un funzionario con qualifica dirigenziale
    dell’amministrazione centrale o da un Sottosegretario di Stato se non
    intende presiederla personalmente.
    ((4. Trascorso l’ulteriore termine di quindici giorni senza che si
    sia raggiunta una ipotesi di accordo, si fara’ ricorso all’intervento
    delle delegazioni trattanti di cui all’art. 8 del decreto del
    Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, limitando la
    composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la
    funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro della pubblica
    istruzione.
  63. All’intervento delle medesime delegazioni si fara’ ricorso nel
    caso in cui, nei termini di cui al comma 2, non fosse raggiunto
    l’accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di
    livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata
    territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta
    dal Ministro o dal commissario del Governo)).
    Art. 17.
    Procedure
  64. L’accordo va redatto per iscritto e deve essere sottoscritto
    dalla parte sindacale.
  65. Le organizzazioni sindacali dissenzienti, o che non abbiano
    partecipato alla trattativa, possono esprimere le proprie
    osservazioni nel merito prima che l’accordo venga tradotto in
    provvedimento amministrativo e comunque entro il termine di quindici
    giorni dalla sua conclusione.
  66. L’accordo e’ recepito con decreto del Ministro, oppure con altri
    atti a firma del competente dirigente, entro trenta giorni dalla
    scadenza del termine di cui al comma 2.
  67. Il decreto del Ministro e’ comunque necessario:
    a) quando l’accordo ha efficacia in tutto il territorio
    nazionale, o comunque investe tutti gli uffici dell’Amministrazione
    interessata;
    b) quando l’accordo ha efficacia per gli uffici periferici, non
    ricompresi nell’ambito di competenza territoriale di un unico organo
    amministrativo periferico;
    c) se le norme, introdotte dall’accordo, innovano altre norme
    previste da un precedente decreto ministeriale, a meno che il
    Ministro non abbia previsto esplicitamente tale possibilita’ nel
    provvedimento di delega relativo a quell’accordo decentrato.
  68. Gli accordi decentrati, riguardanti una pluralita’ di uffici
    locali dello Stato aventi sede nella medesima regione, sono recepiti,
    con decreto del commissario di Governo e, ove necessario, con decreto
    del Presidente del Consiglio dei Ministri.
    Capo V Art. 18. Permessi e ritardi - Recuperi
  69. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente di
    ruolo e non di ruolo possono essere concessi, per particolari
    esigenze personali, ed, a domanda, brevi permessi di durata non
    superiore alla meta’ dell’orario giornaliero. Per il personale
    docente i permessi brevi si riferiscono ad unita’ orarie.
  70. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso
    concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.
  71. I permessi complessivamente concessi non possono accedere 36 ore
    nel corso dell’anno scolastico per il personale ATA. Per il personale
    docente il limite e’ rapportato all’orario settimanale di
    insegnamento.
  72. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso,
    il dipendente e’ tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o
    piu’ soluzione in relazione alle esigenze di servizio, dando
    priorita’, per il personale docente, alle supplenze.
  73. Nei casi in cui per eccezionali motivi non sia possibile il
    recupero, per cause dipendenti dal lavoratore, l’Amministrazione
    provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al
    dipendente per il numero di ore non recuperate.
  74. Per il personale docente la concessione dei permessi e’
    subordinata alla possibilita’ della sostituzione con personale in
    servizio.
    Art. 19.
    Visite mediche di controllo
  75. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per
    malattia del personale sono espletate dalle unita’ sanitarie locali
    alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al
    fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione
    sara’ portata a conoscenza dell’Amministrazione di appartenenza nella
    parte in cui e’ contenuta la sola prognosi.
    Art. 20.
    Informazione
  76. L’Amministrazione della pubblica istruzione assicura una
    preventiva, costante e tempestiva informazione ai sindacati piu’
    rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le categorie del
    personale ispettivo tecnico periferico direttivo, docente, educativo
    e non docente delle istituzioni scolastiche ed educative, con
    particolare riferimento alle materie che riguardano il personale,
    l’organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il
    funzionamento dei servizi e le innovazioni tecnologiche inerenti all’
    organizzazione del lavoro.
  77. A livello centrale l’informazione e’ assicurata attraverso
    incontri periodici, in cui potra’ essere effettuata anche la verifica
    delle modalita’ e dei tempi di applicazione delle intese
    contrattuali.
  78. A livello regionale e provinciale l’informazione e’ assicurata
    attraverso le commissioni sindacali previste, rispettivamente,
    dall’art. 6 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dall’art. 24 della
    legge 9 agosto 1978, n. 463. Si osservano le norme procedurali di cui
    al citato art. 24 della legge n. 463 del 1978.
  79. In occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi
    informativi a base informatica o di modifica dei sistemi
    preesistenti, concernenti i servizi amministrativi della scuola, le
    organizzazioni sindacali saranno informate sulle loro caratteristiche
    generali. Potranno essere altresi’ costituiti gruppi misti con
    funzioni consultive.
  80. L’informazione sara’ fornita secondo modalita’ tali da
    assicurare, in ogni caso, la continuita’ dell’azione amministrativa.
    Art. 21.
    Verifica
  81. Con decorrenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le
    delegazioni stipulanti l’accordo recepito dal presente decreto,
    effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell’accordo
    stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla
    programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttivita’,
    ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all’efficacia dei
    servizi in favore dell’utenza.
  82. Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti
    potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione
    indicata dall’art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29
    marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a
    rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione
    delle intese.
    Art. 22.
    (( (Procedure per l’istituzione, la modifica o la
    soppressione dei profili professionali).
  83. I profili professionali ed i relativi contenuti, definiti dal
    decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, possono
    essere, nell’ambito delle declaratorie delle qualifiche funzionali di
    cui all’art. 45 della legge 11 luglio 1980, n. 312, modificati, in
    relazione alle esigenze derivanti da variazioni all’organizzazione
    del lavoro o alle competenze dell’amministrazione, da innovazioni
    tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi.
  84. Il Ministro della pubblica istruzione individuera’, d’intesa con
    le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito dal
    presente decreto, i profili professionali da istituire, modificare o
    sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della
    funzione pubblica per l’attivazione della procedura prevista
    dall’art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
  85. Nella stessa sede si fara’ luogo, ove necessario, alla revisione
    delle modalita’ di accesso ai singoli profili e dei requisiti
    necessari)).
    Art. 23.
    Mutamento di mansioni per inidoneita’ fisica
  86. Nei confronti del personale ATA riconosciuto fisicamente
    inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del
    proprio profilo professionale, l’Amministrazione non potra’ procedere
    alla dispensa dal servizio per fisica inidoneita’ prima di aver
    esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture
    organizzative dei vari settori e con le disponibilita’ organiche
    dell’Amministrazione stessa, per recuperarlo al servizio attivo, in
    mansioni diverse, ma affini a quelle proprie del profilo rivestito,
    appartenenti alla stessa qualifica funzionale o, ove in essa non
    esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore.
  87. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguira’ la
    dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun
    riassorbimento del trattamento gia’ in godimento.
    Capo VI
    RELAZIONI SINDACALI Art. 24. Locali per le rappresentanze sindacali
  88. Salvo quanto disposto dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, in
    ciascuna unita’ scolastica con almeno 200 dipendenti e’ consentito
    alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per
    l’esercizio delle loro funzioni, l’uso di un idoneo locale, se
    disponibile all’interno della struttura.
  89. Nelle unita’ scolastiche con un numero inferiore di dipendenti
    le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno
    diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo
    per le loro riunioni, se sia disponibile nell’ambito della struttura.
    Art. 25.
    Diritto di affissione
  90. Le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno diritto di
    affiggere, in appositi spazi che l’Amministrazione ha l’obbligo di
    predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno
    dell’unita’ scolastica, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a
    materie di interesse sindacale e del lavoro.
    Art. 26.
    Garanzie nelle procedure disciplinari
  91. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve
    essere garantito ai dipendenti l’esercizio del diritto di difesa con
    l’assistenza, se richiesta dall’interessato, di un legale o di un
    rappresentante sindacale.
    Art. 27.
    (( (Patronato sindacale).
  92. I lavoratori in attivita’ o in quiescenza possono farsi
    rappresentare dal sindacato o dall’istituto di patronato sindacale,
    per l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni
    assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi
    dell’amministrazione di appartenenza.
  93. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro
    attivita’ nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla tutela
    dell’igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva,
    come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello
    Stato 29 luglio 1947, n. 804)).
    Art. 28.
    Referendum
  94. L’Amministrazione deve consentire lo svolgimento, fuori
    dell’orario di lavoro, di “referendum”, sia generale che di
    categoria, su materie inerenti all’attivita’ sindacale indetti dalle
    organizzazioni sindacali tra i lavoratori, con diritto di
    partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all’unita’
    scolastica e alla categoria particolarmente interessata.
    Art. 29.
    Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
  95. Il trasferimento d’ufficio per incompatibilita’ dei dirigenti
    sindacali, componenti di organi statuari delle organizzazioni
    sindacali, puo’ essere disposto previo nulla osta delle
    organizzazioni sindacali di competenza.
  96. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine
    dell’anno successivo alla data di cessazione dell’incarico.
    Art. 30.
    Assemblea
  97. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali
    per dieci ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.
    Sono fatte salve le procedure previste dalle norme vigenti.
    Capo VII
    TRATTAMENTO DI MISSIONE E QUIESCENZA Art. 31. Trattamento di missione
  98. Al personale inviato in missione fuori sede l’Amministrazione
    deve anticipare, a richiesta dell’interessato, una somma pari al 75
    per cento del trattamento complessivo previsto dalle vigenti
    disposizioni in materia.
  99. Al medesimo personale e’ data facolta’ di chiedere, dietro
    presentazione di regolari fatture o di ricevute fiscali integrate con
    nominativo del cliente, l’anticipo del rimborso, nel limite
    complessivo del 75 per cento, delle spese di albergo sostenute.
    Art. 32.
    Trattamento di quiescenza
  100. Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal
    servizio per raggiunti limiti di eta’ o di servizio ovvero per
    decesso o per inabilita’ permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno
    effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
    privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di
    cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1
    gennaio 1987 e del 1 gennaio 1988, con decorrenza dalle date
    medesime.
    Art. 33.
    (( (Conglobamento di quota dell’indennita’ integrativa
    speciale).
  101. Con decorrenza 30 giugno 1988 verra’ conglobata nello stipendio
    iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di
    indennita’ integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
  102. Con la medesima decorrenza la misura dell’indennita’ integrativa
    speciale spettante al personale in servizio e’ ridotta di L.
    1.081.000 annue lorde.
  103. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza
    successiva al 30 giugno 1988, la misura dell’indennita’ integrativa
    speciale, spettante ai sensi dell’art. 2 della legge 27 maggio 1959,
    n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di
    pensione diretta, e’ ridotta a cura della competente direzione
    provinciale del tesoro dell’importo lordo mensile di L. 72.067. Detto
    importo, nel caso in cui l’indennita’ integrativa speciale e’ sospesa
    o non spetta, e’ portata in detrazione dalla pensione dovuta
    all’interessato.
  104. Ai titolari di pensione di reversibilita’ aventi causa del
    personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988,
    o deceduto in attivita’ di servizio a decorrere dalla stessa data, la
    riduzione dell’importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in
    proporzione dell’aliquota di riversibilita’ della pensione spettante,
    osservando le stesse modalita’ di cui al comma 3. Se la pensione di
    riversibilita’ e’ attribuita a piu’ compartecipi, la predetta
    riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun
    compartecipe)).
    Capo VIII
    NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED
    AUSILIARIO Art. 34. Organici
  105. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto sara’ costituita una commissione mista, composta da
    rappresentanti dei Ministeri della pubblica istruzione, del tesoro,
    del Dipartimento della funzione pubblica e delle organizzazioni
    sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, presso il
    Ministero della pubblica istruzione, che dovra’ formulare, entro la
    vigenza del presente decreto, proposte per la modifica dei criteri di
    determinazione delle dotazioni organiche delle scuole ed istituti di
    ogni ordine e grado compresi i conservatori e le accademie, a
    modifica ed integrazione delle tabelle annesse al decreto del
    Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420. Tali proposte
    saranno assunte a base per le eventuali iniziative in sede
    legislativa.
    Art. 35.
    Orario di lavoro
  106. L’orario di lavoro giornaliero si articola, ordinariamente, in 6
    ore continuative.
  107. Qualora, pero’, particolari esigenze di funzionamento delle
    istituzioni scolastiche ovvero l’esigenza di migliorare efficienza e
    produttivita’ dei servizi lo richiedano, e’ possibile articolare
    diversamente il monte ore settimanale di servizio che puo’ essere
    distribuito anche su 5 giornate lavorative.
  108. L’articolazione dell’orario di lavoro puo’ essere perseguita sia
    attraverso l’istituto della flessibilita’ dell’orario che la
    turnazione. Tali istituti possono anche coesistere al fine di rendere
    concreta la gestione flessibile e mirata dall’organizzazione dei
    servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di Lavoro.
  109. Ove necessario, qualora con le predette modalita’ di
    articolazione dell’orario non siano perseguibili le finalita’
    connesse alla garanzia di funzionamento di tutte le attivita’
    scolastiche e della piu’ proficua efficienza dei servizi
    amministrativi, tecnici ed ausiliari, e’ consentita la programmazione
    plurisettimanale dell’orario di lavoro, in coincidenza con i periodi
    di particolare intensita’ del servizio scolastico.
  110. Il rispetto dell’orario di lavoro deve poter essere accertato
    anche mediante saltuari controlli di tipo automatico ed obiettivo.
    Art. 36.
    Orario flessibile
  111. In sede di accordo decentrato saranno individuati i criteri, i
    limiti e le procedure da adottare, in ambito provinciale, per
    l’assunzione dell’orario flessibile quale nuovo modello di
    organizzazione del lavoro.
  112. L’orario flessibile, ordinariamente, consiste nel posticipare
    l’orario di inizio del lavoro ovvero nell’anticipare l’orario di
    uscita o nell’avvalersi di entrambe le facolta’.
  113. Durante i periodi di interruzione delle attivita’ didattiche e
    salvaguardando i periodi in cui siano previste attivita’ programmate
    dagli organi collegiali, e’ possibile la chiusura della scuola nelle
    giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell’orario
    settimanale d’obbligo del personale.
  114. L’adozione della flessibilita’ dell’orario di lavoro presuppone
    una analisi delle caratteristiche dell’attivita’ svolta dalle
    istituzioni scolastiche interessate, dei conseguenti servizi
    amministrativi, tecnici ed ausiliari, dei riflessi che una modifica
    dell’orario di servizio provoca o puo’ provocare nei confronti
    dell’utenza, dei rapporti con altri uffici ed amministrazioni
    collegate alle stesse istituzioni scolastiche, nonche’ delle
    caratteristiche del territorio in cui la scuola e’ collegata.
  115. All’adozione dell’orario di lavoro si giunge salvaguardando il
    ruolo e la competenza prevista dalla normativa vigente per gli organi
    collegiali delle scuole previo confronto con le organizzazioni
    sindacali eventualmente presenti nella istituzione scolastica.
  116. Le ore di servizio pomeridiane prestate a completamento
    dell’orario dell’obbligo devono, di norma, essere programmate per
    almeno tre ore consecutive.
  117. L’orario flessibile, in alcuni casi specifici, puo’ riguardare
    tutto il personale di un medesimo profilo professionale; in altri,
    quando sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti
    dell’organizzazione del lavoro, puo’ essere attuato anche secondo
    criteri di avvicendamento all’interno del personale dello stesso
    profilo professionale.
    Art. 37.
    Turnazione
  118. Qualora nelle istituzioni scolastiche l’orario ordinario e
    l’orario flessibile non riescano ad assicurare l’effettuazione di
    determinati servizi legati ad attivita’ didattiche, pomeridiane o
    serali, l’organizzazione del lavoro puo’ essere articolata
    ordinariamente su turni.
  119. L’adozione di una organizzazione del lavoro su turni puo’ essere
    altresi’ attuata quando la collocazione fuori dell’orario
    antimeridiano di alcune mansioni o funzioni previste dai profili
    professionali concorre oggettivamente a realizzare migliori livelli
    di efficienza ed efficacia dei servizi, rispondendo anche alle
    complesse e diversificate domande di attivita’ di supporto
    all’iniziativa didattica, di aggiornamento e di sperimentazione.
  120. In sede di accordo decentrato saranno individuati i criteri, i
    limiti e le procedure da adottare, in ambito provinciale, per il
    ricorso alle turnazioni quale diverso modello di organizzazione del
    lavoro, salvaguardando il ruolo e la competenza degli organi
    collegiali, previo confronto con le organizzazioni sindacali
    eventualmente presenti nella scuola. Potranno essere tenute presenti
    le possibilita’ di adesione volontaria da parte dei singoli ai
    diversi turni per l’intero anno scolastico in considerazione della
    mobilita’ territoriale e della funzionalita’ della scuola.
  121. Gli accordi decentrati, comunque, non potranno prescindere dai
    seguenti criteri:
    a) prima di ricorrere all’organizzazione per turni del lavoro
    occorre valutare se non si possa conseguire lo stesso risultato
    adottando altri modelli di organizzazione del lavoro (orario
    flessibile);
    b) l’adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze
    non sopprimibili o comprimibili.
    Art. 38.
    Mobilita’ professionale
  122. Annualmente, dopo l’effettuazione dei movimenti provinciali, nei
    limiti del 20% della disponibilita’ di posti nell’organico
    provinciale, e’ disposto, a domanda, il passaggio ad altri profili
    della stessa qualifica, su deliberazione del consiglio di
    amministrazione provinciale nei riguardi del personale che sia in
    possesso dei prescritti requisiti.
    Art. 39.
    Mobilita’ per incompatibilita’
  123. Il trasferimento d’ufficio per incompatibilita’, ferma restando
    la normativa vigente, puo’ essere disposto solo dopo la contestazione
    dei fatti determinativi delle incompatibilita’ da parte dell’organo
    competente a predisporre il trasferimento stesso.
  124. Il dipendente che e’ proposto per il trasferimento d’ufficio ha
    diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il
    procedimento e di controdedurre e avanzare richieste suppletive di
    accertamento.
  125. Le disposizioni che precedono si applicano a tutto il personale
    della scuola.
    Capo IX
    VARIE Art. 40. Commissione mista per gli inquadramenti
  126. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, sara’ istituita una commissione mista che dovra’ definire,
    entro il 30 giugno 1988, nuove modalita’ e criteri di inquadramento,
    di progressione professionale e di mobilita’ nell’ambito
    dell’unicita’ della funzione docente.
  127. La medesima commissione procedera’ analogamente per il personale
    amministrativo, tecnico ed ausiliario.
    Art. 41.
    Diritto alla salute
  128. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, saranno attivate le procedure per la rilevazione delle
    malattie professionali sulla base delle proposte avanzate
    dall’apposita commissione ministeriale.
    Art. 42.
    Acconti
  129. Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti
    dall’applicazione del presente decreto, si applica l’art. 172 della
    legge 11 luglio 1980, n. 312.
    Art. 43.
    Copertura finanziaria
  130. All’onere di lire 2.178 miliardi derivante dall’applicazione del
    presente decreto per l’anno 1987, al netto delle somme dovute a
    titolo di anzianita’ e ivi compreso l’onere relativo all’anno 1986,
    si provvede quanto a lire 700 miliardi con utilizzo di lire 350
    miliardi e lire 350 miliardi, rispettivamente, delle disponibilita’
    in conto residui dei capitoli 6858 e 6868 dello stato di previsione
    del Ministero del tesoro per l’anno 1987; quanto a lire 1.349
    miliardi e lire 129 miliardi, mediante corrispondente riduzione,
    rispettivamente, dei capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione
    del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
  131. All’onere di lire 2.306 miliardi derivante dall’applicazione del
    presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle
    somme dovute a titolo di anzianita’, si provvede quanto a lire 2.152
    miliardi e lire 154 miliardi con utilizzo, rispettivamente, di quota
    parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti
    iscritti sui capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del
    Ministero del tesoro per l’anno 1987.
  132. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri
    decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
    Art. 44.
    Entrata in vigore
  133. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
    quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. Dato a Roma, addi’ 10 aprile 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GASPARI, Ministro per la funzione pubblica FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione GORIA, Ministro del tesoro ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale</code></pre></li>

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi’ 30 maggio 1987
Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 32, con esclusione di:
art. 3, comma 4; art. 8; art. 16, commi 4 e 5; art. 22; art. 27 e
art. 33, ai sensi della delibera n. 1773 della sezione del
controllo Stato in data 26 maggio 1987.
ALLEGATO A

IMPORTI ANNUI AGGIUNTIVI, PER LIVELLO E CLASSI DI ANZIANITA’, VALIDI
PER LA COSTITUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI ANZIANITA’, SPETTANTI DAL 1
gennaio 1988

          Parte di provvedimento in formato grafico
                         ALLEGATO B 

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Confederazioni sindacali: CGIL – CISL – UIL – CONFSAL – CIDA – CISAL

  • CISAS-USPPI. Organizzazioni sindacali: CGIL Scuola, CISL Scuola, CISL SISM, CISL
  • SINASCEL, UIL Scuola, CONFSAL – SNALS, CISAL
    Scuola, CISAS Scuola, USPPI Scuola, SNIA, UNAMS. Premessa Le sottoscritte organizzazioni sindacali decidono autonomamente il
    presente codice di autoregolamentazione dello sciopero per allargare
    il consenso sociale alle iniziative sindacali, e per garantire i
    diritti degli alunni.
    L’efficacia del presente codice di comportamento sara’ pienamente
    realizzata con l’assunzione e il rispetto di corrispondenti norme di
    corretto comportamento sindacale da parte della pubblica
    amministrazione. Art. 1. Diritto di sciopero Il diritto di sciopero costituisce un diritto costituzionalmente
    garantito. Esso si attua secondo le procedure previste dall’art. 11
    della legge n. 93/1983 ed in conformita’ ai principi fissati dal
    presente codice di autoregolamentazione; si esercita in piena
    liberta’ e senza preventiva comunicazione individuale.
    L’esercizio del diritto di sciopero non costituisce assenza dal
    servizio e comporta solo la trattenuta della retribuzione
    corrispondente alla durata dello sciopero.
    In ogni caso, indipendentemente dall’adesione o meno alle
    iniziative di sciopero, resta fermo l’obbligo per il capo di istituto
    di preavvertire l’utenza di non essere in grado di garantire la
    vigilanza dei minori.
    Il capo di istituto che aderisce ad azioni di sciopero ha l’obbligo
    di preavvertire l’amministrazione di non essere in grado di garantire
    l’apertura e la chiusura degli edifici, nonche’ la conservazione dei
    beni patrimoniali di pertinenza dell’istituto.
    Il personale ausiliario tenuto alla chiusura e all’apertura della
    scuola in caso di adesione allo sciopero deve dare preventiva
    comunicazione al capo di istituto.
    Le organizzazioni sindacali si riservano di indicare le modalita’
    atte a salvaguardare il patrimonio deperibile.
    Art. 2.
    Ambito di applicazione Le organizzazioni sindacali sottoscritte si impegnano ad osservare
    il presente codice nelle azioni sindacali di tutto il personale del
    comparto scuola.
    Nelle vertenze di carattere generale, fermo restando in merito
    l’autonomia decisionale dei sindacati di comparto saranno applicate
    le modalita’ di sciopero stabilite dai livelli confederali.
    Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative alle
    politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli;
    non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali
    delle liberta’ civili e sindacali, della democrazia e della pace.
    Art. 3.
    Titolarita’ Gli organismi competenti a proclamare lo sciopero, a definire le
    modalita’, a sospenderlo o revocarlo sono le strutture sindacali
    nazionali, regionali o territoriali e comunque secondo le norme
    statutarie delle singole organizzazioni sindacali.
    Art. 4.
    Modalita’ di effettuazione dello sciopero 4.1. – Pubblicita’.
    All’atto della programmazione dello sciopero sara’ data ampia
    informazione ai lavoratori della scuola, alle famiglie, agli
    studenti, all’opinione pubblica dei contenuti della vertenza, delle
    motivazioni che l’hanno determinata e delle modalita’ dell’azione
    sindacale.
    4.2. – Preavviso.
    In conformita’ all’art. 11 della legge n. 93/1983 il preavviso
    della proclamazione dello sciopero non sara’ inferiore ai quindici
    giorni per gli scioperi concernenti le materie contrattuali.
    La proclamazione dello sciopero con il preavviso dovuto esonera i
    partecipanti da ogni obbligo di servizio.
    4.3. – Durata.
    L’azione di sciopero all’inizio di qualsiasi vertenza non puo’
    superare la durata di un’intera giornata; ciascuna azione successiva
    relativa alla stessa vertenza non puo’ superare le due giornate
    consecutive. Resta ferma la possibilita’ di indire scioperi brevi,
    con modalita’ e durate diverse, sia delle ore di insegnamento che di
    quelle di non insegnamento, nonche’ delle prestazioni eccedenti i
    normali obblighi di servizio.
    4.4. – Comunicazioni alle controparti.
    La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di
    comparto sara’ comunicata alla Presidenza del Consiglio –
    Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero della pubblica
    istruzione cosi’ pure per la proclamazione di scioperi relativi a
    vertenze decentrate nazionali.
    La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione
    di livello territoriale o di posto di lavoro sara’ comunicata alle
    suddette controparti e in ogni caso al provveditore agli studi o al
    sovrintendente scolastico competente per territorio, con le modalita’
    di cui al precedente punto 4.2.
    Per gli scioperi sul posto di lavoro nel periodo di preavviso
    saranno esperiti obbligatori tentativi di conciliazione con le
    strutture competenti per territorio.
    4.5. – Quando lo sciopero e’ proclamato per le attivita’ non di
    insegnamento, la durata di esso e’ stabilita con riferimento
    all’orario predeterminato in sede di programmazione cui dovranno
    attenersi le relative convocazioni; conseguentemente le trattenute
    dovranno essere riferite all’orario predeterminato relativamente alle
    attivita’, cui si riferisce lo sciopero.
    Art. 5.
    Garanzie per l’utenza Con riferimento alla particolare funzione sociale del servizio
    scolastico le sottoscritte organizzazioni sindacali nella
    proclamazione dello sciopero si impegnano al rispetto dei termini di
    preavviso, a realizzare la piu’ ampia informazione verso la categoria
    e l’utenza, ad assicurare i servizi indispensabili nelle istituzioni
    educative e nelle aziende annesse agli istituti scolastici.
    Art. 6.
    Sospensione ed esclusione degli scioperi Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di
    effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti
    eccezionali che, a giudizio delle singole organizzazioni sindacali,
    rivestano carattere di particolare gravita’.
    Per gli stessi motivi e con le stesse modalita’ di valutazione, le
    organizzazioni sindacali si impegnano ad escludere il ricorso a
    qualsiasi iniziativa di lotta.
    In caso di controversie o conflitti sindacali in atto, le
    organizzazioni sindacali si impegnano ad esperire nella competente
    sede negoziale, ogni tentativo per dare adeguate e persuasive
    soluzioni ai problemi aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni
    forma di lotta nella fase finale dell’anno scolastico, con
    particolare riferimento ai periodi degli esami di Stato e alla
    relativa certificazione che rivestono una peculiare rilevanza
    sociale.
    Art. 7.
    Sanzioni Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli
    di ciascuna organizzazione firmataria.
    Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi
    statuti di organizzazione ed e’, come tale, soggetto alle relative
    sanzioni.
    Art. 8.
    Termini di validita’ Il presente codice di autoregolamentazione ha validita’ fino al
    termine della vigenza contrattuale.
    ALLEGATO C

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Confederazione sindacale: CISNAL.
Organizzazione sindacale: CISNAL-Scuola.

                           Premessa 

Le sottoscritte organizzazioni sindacali decidono autonomamente il
presente codice di autoregolamentazione dello sciopero per allargare
il consenso sociale alle iniziative sindacali, e per garantire i
diritti degli alunni.
L’efficacia del presente codice di comportamento sara’ pienamente
realizzata con l’assunzione e il rispetto di corrispondenti norme di
corretto comportamento sindacale da parte della pubblica
amministrazione.

                           Art. 1. 
                     Diritto di sciopero 

Il diritto di sciopero costituisce un diritto costituzionalmente
garantito. Esso si attua secondo le procedure previste dall’art. 11
della legge n. 93/1983 ed in conformita’ ai principi fissati dal
presente codice di autoregolamentazione; si esercita in piena
liberta’ e senza preventiva comunicazione individuale.
L’esercizio del diritto di sciopero non costituisce assenza dal
servizio e comporta solo la trattenuta della retribuzione
corrispondente alla durata dello sciopero.
In ogni caso, indipendentemente dall’adesione o meno alle
iniziative di sciopero, resta fermo l’obbligo per il capo di istituto
di preavvertire l’utenza di non essere in grado di garantire la
vigilanza dei minori.
Il capo di istituto che aderisce ad azioni di sciopero ha l’obbligo
di preavvertire l’amministrazione di non essere in grado di garantire
l’apertura e la chiusura degli edifici, nonche’ la conservazione dei
beni patrimoniali di pertinenza dell’istituto.
Il personale ausiliario tenuto alla chiusura e all’apertura della
scuola in caso di adesione allo sciopero deve dare preventiva
comunicazione al capo di istituto.
Le organizzazioni sindacali si riservano di indicare le modalita’
atte a salvaguardare il patrimonio deperibile.
Art. 2.
Ambito di applicazione

Le organizzazioni sindacali sottoscritte si impegnano ad osservare
il presente codice nelle azioni sindacali di tutto il personale del
comparto scuola.
Nelle vertenze di carattere generale, fermo restando in merito
l’autonomia decisionale dei sindacati di comparto saranno applicate
le modalita’ di sciopero stabilite dai livelli confederali.
Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative alle
politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli;
non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali
delle liberta’ civili e sindacali, della democrazia e della pace.
Art. 3.
Titolarita’

Gli organismi competenti a proclamare lo sciopero, a definire le
modalita’, a sospenderlo o revocarlo sono le strutture sindacali
nazionali, regionali o territoriali e comunque secondo le norme
statutarie delle singole organizzazioni sindacali.
Art. 4.
Modalita’ di effettuazione dello sciopero

4.1. – Pubblicita’.
All’atto della programmazione dello sciopero sara’ data ampia
informazione ai lavoratori della scuola, alle famiglie, agli
studenti, all’opinione pubblica dei contenuti della vertenza, delle
motivazioni che l’hanno determinata e delle modalita’ dell’azione
sindacale.
4.2. – Preavviso.
In conformita’ all’art. 11 della legge n. 93/1983 il preavviso
della proclamazione dello sciopero non sara’ inferiore ai quindici
giorni per gli scioperi concernenti le materie contrattuali.
La proclamazione dello sciopero con il preavviso dovuto esonera i
partecipanti da ogni obbligo di servizio.
4.3. – Durata.
L’azione di sciopero all’inizio di qualsiasi vertenza non puo’
superare la durata di un’intera giornata; ciascuna azione successiva
relativa alla stessa vertenza non puo’ superare le due giornate
consecutive. Resta ferma la possibilita’ di indire scioperi brevi,
con modalita’ e durate diverse, sia delle ore di insegnamento che di
quelle di non insegnamento, nonche’ delle prestazioni eccedenti i
normali obblighi di servizio.
4.4. – Comunicazioni alle controparti.
La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di
comparto sara’ comunicata alla Presidenza del Consiglio –
Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero della pubblica
istruzione cosi’ pure per la proclamazione di scioperi relativi a
vertenze decentrate nazionali.
La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione
di livello territoriale o di posto di lavoro sara’ comunicata alle
suddette controparti e in ogni caso al provveditore agli studi o al
sovrintendente scolastico competente per territorio, con le modalita’
di cui al precedente punto 4.2.
Per gli scioperi sul posto di lavoro nel periodo di preavviso
saranno esperiti obbligatori tentativi di conciliazione con le
strutture competenti per territorio.
4.5.
Quando lo sciopero e’ proclamato per le attivita’ non di
insegnamento, la durata di esso e’ stabilita con riferimento
all’orario predeterminato in sede di programmazione cui dovranno
attenersi le relative convocazioni; conseguentemente le trattenute
dovranno essere riferite all’orario predeterminato relativamente alle
attivita’, cui si riferisce lo sciopero.
Art. 5.
Garanzie per l’utenza

Con riferimento alla particolare funzione sociale del servizio
scolastico le sottoscritte organizzazioni sindacali nella
proclamazione dello sciopero si impegnano al rispetto dei termini di
preavviso, a realizzare la piu’ ampia informazione verso la categoria
e l’utenza, ad assicurare i servizi indispensabili nelle istituzioni
educative e nelle aziende annesse agli istituti scolastici.
Art. 6.
Sospensione ed esclusione degli scioperi

Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di
effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti
eccezionali che, a giudizio delle singole organizzazioni sindacali,
rivestano carattere di particolare gravita’.
Per gli stessi motivi e con le stesse modalita’ di valutazione, le
organizzazioni sindacali si impegnano ad escludere il ricorso a
qualsiasi iniziativa di lotta.
In caso di controversie o conflitti sindacali in atto, le
organizzazioni sindacali si impegnano ad esperire nella competente
sede negoziale, ogni tentativo per dare adeguate e persuasive
soluzioni ai problemi aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni
forma di lotta nella fase finale dell’anno scolastico con particolare
riferimento ai periodi degli esami di Stato e alla relativa
certificazione che rivestono una peculiare rilevanza sociale.
Art. 7.
Sanzioni

Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli
di ciascuna organizzazione firmataria.
Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi
statuti di organizzazione ed e’, come tale, soggetto alle relative
sanzioni.
Art. 8.
Termini di validita’

Il presente codice di autoregolamentazione ha validita’ fino al
termine della vigenza contrattuale.

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