Circolare n. 65 del 9 febbraio 1996: Comparto scuola

Circolare n. 65 del 9 febbraio 1996: Comparto scuola –
Riconoscimento dei servizi pre-ruolo al personale docente, educativo e A.T.A.

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti si forniscono chiarimenti su
alcuni aspetti relativi al riconoscimento di servizi pre-ruolo nei
confronti del personale docente, educativo ed A.T.A.

A – Personale docente

1) Insegnamento prestato nelle scuole popolari

Con riferimento all’argomento di cui trattasi, si precisa che la C.M. n.
33 del 15 febbraio 1992 afferma, tra l’altro, che l’insegnamento nelle
scuole popolari è disciplinato da una specifica normativa (D.L.C.P.S. n.
1599/47, Legge n. 326/53, art. 2 Legge n. 576/70, O.M. n. 251/70, C.M.
n. 256/77, art. 47 Legge n. 270/82) e che, pertanto, le modalità di
riconoscimento del relativo servizio non sono state modificate dalla
O.M. n. 262/91. La materia rimane, quindi, disciplinata dalle precedenti
disposizioni, riprese, per la loro attuale statuizione, dall’art. 485,
comma 3, del D.L.Vo n. 297/94.

2) Servizio prestato nei centri di lettura

Con particolare riferimento al servizio prestato nei Centri di lettura
si precisa l’esatta interpretazione da fornire alla su citata C.M. n.
33/92. Tale tipo di servizio potrà essere valutato, ai sensi dell’O.M.
n. 251/70, così come modificata dalla successiva C.M. n. 256/77, «quando
sia stato qualificato e sia stato reso nell’anno per almeno 5 mesi o per
tutta la durata fissata, di volta in volta, per ciascun tipo di
istituzione con il possesso del prescritto titolo di studio».

3) Numero minimo di ore settimanali di insegnamento necessarie per il
riconoscimento

Perplessità sono state segnalate in ordine alla possibilità di procedere
alla valutazione dei servizi prestati per meno di sei ore settimanali di
insegnamento.

Al riguardo, si rammenta come ad una prima circolare (C.M. 7 settembre
1970, n. 275, ed allegata O.M. 7 settembre 1970) di natura restrittiva,
con la quale viene introdotta la condizione della prestazione minima di
sei ore di insegnamento per la valutabilità del servizio, ha fatto poi
seguito la C.M. 23 maggio 1980, n. 147, nella quale, dopo essere stato
evidenziato come il suddetto minimo non trovava riscontro in alcuna
disposizione di legge (circostanza messa in rilievo da vari organi
giurisdizionali), si riteneva possibile il riconoscimento dei servizi ai
fini della progressione di carriera indipendentemente dal numero delle
ore settimanali per le quali i medesimi erano stati prestati.

Il suddetto criterio, peraltro, è stato più di recente condiviso dalla
Corte dei Conti con la deliberazione della Sezione del controllo n. 22
del 18 marzo 1992.

4) Servizio prestato su posti di sostegno per alunni portatori di handicap

Incertezze interpretative sono state poi manifestate anche per ciò che
concerne la possibilità di valutare i servizi prestati su posti di
sostegno per alunni portatori di handicap da parte di docenti forniti
del titolo di studio ma privi di quello di specializzazione, peculiare
per l’espletamento di tale attività.

Per siffatta problematica si segnala che la Corte dei Conti con la
deliberazione 14 maggio 1990, n. 19, ha ritenuto che non possa essere
riconosciuto il servizio «de quo» prestato senza il titolo di
specializzazione, tesi, questa, condivisa anche dalla Magistratura
Amministrativa (vedasi T.A.R. Emilia Romagna – Bologna – II Sezione –
Sentenza n. 361 dell’8 ottobre 1993; Consiglio di Stato in sede
consultiva – Ricorso straordinario al Capo dello Stato, Sezione II,
adunanza del 4 maggio 1994 – parere n. 1423/93).

Tale principio si deve intendere applicabile al servizio prestato in
scuole di ogni ordine e grado.

5) Servizio prestato nelle scuole di diverso ordine e grado nel medesimo
anno scolastico

Ulteriori quesiti, infine, vengono proposti per quanto concerne la
possibilità di procedere alla valutazione di servizi pre-ruolo prestati,
nel corso del medesimo anno scolastico, in scuole di ordine e grado diversi.

Al riguardo, soccorre la nota 7 ottobre 1982 n. 30655 indirizzata al
Provveditorato agli Studi di Cremona e, per conoscenza, alle SS.VV.
(pubblicata anche nel supplemento ordinario n. 2 al B.U. 19 – 26
dicembre 1985 n. 51/52, pag. 101) nella quale viene precisato come nulla
osti al riconoscimento in argomento a condizione che sussistano i
requisiti essenziali e cioè:

1) la durata del servizio prevista, agli effetti della valutabilità
dell’anno, dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione;

2) possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto e, comunque,
valido per effetto di apposito provvedimento legislativo;

3) attribuzione della qualifica, ove prevista.

B – Personale educativo

Si ritiene di dover precisare su questa materia le modalità e le
condizioni che devono sussistere perché si possa procedere alla
valutazione del servizio pre-ruolo reso da tale personale.

Com’è noto, infatti, nelle suddette istituzioni scolastiche prestano
servizio gli istitutori e le istitutrici (molti dei quali già censori di
disciplina, maestre istitutrici e istitutori assistenti) che, per le
caratteristiche della loro attività, non possono propriamente definirsi
«insegnanti» mentre l’art. 121, secondo comma, del D.P.R. 31 maggio
1974, n. 417 – attualmente art. 398, comma 2, del D.L.vo n. 297/94 -,
stabilisce che nei loro confronti «si applicano le disposizioni
concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli
insegnanti elementari».

In ordine all’interpretazione e all’esatta portata di quest’ultima
prescrizione normativa, molte sono state le incertezze, anche in sede
giurisdizionale, incertezze che, nella sostanza, si sono incentrate
nelle seguenti due questioni:

1) natura del servizio e sua classificazione – docente o non docente –
alla luce delle disposizioni di cui alla sopra menzionata Legge 576/70
che ne consente o meno la valutabilità ai fini della progressione della
carriera;

2) valutabilità o meno, sempre ai fini della progressione di carriera,
del servizio pre-ruolo prestato prima dell’entrata in vigore del D.P.R.
n. 417/74 che ha previsto il ruolo degli istitutori.

Al riguardo occorre fare riferimento alla pronuncia della Corte dei
Conti – Sezione del controllo del 12 novembre 1992 – la quale con
deliberazione n. 58/93, dopo essersi richiamata alla equiparazione di
«status» tra istitutori ed insegnanti elementari prevista dall’art. 121
del D.P.R. n. 417/74, ha sancito l’assimilazione tra le due categorie di
personale, assimilazione che consente di «qualificare come attività di
insegnamento anche quella degli istitutori dei Convitti nazionali», con
specifico riferimento alle questioni inerenti la determinazione del
trattamento giuridico-economico sopra rappresentate.

Partendo, quindi, da tale presupposto, non ha ritenuto che sussistano
motivi validi per negare la valutazione anche dei servizi prestati prima
del 12 novembre 1974, data di entrata in vigore del più volte citato
D.P.R. n. 417/74.

Alla luce di quanto fin qui esposto è possibile, quindi, procedere al
riconoscimento del servizio non di ruolo prestato in qualità di
personale educativo nei confronti del personale appartenente al ruolo
docente e viceversa, dovendosi ritenere a questo fine gli istitutori
pienamente equiparati agli insegnanti elementari.

Peraltro, questo Ministero ha già, di fatto, seguito il predetto
criterio interpretativo, predisponendo in tal senso il programma del
sistema informativo finalizzato alla produzione dei decreti di
ricostruzione di carriera del personale scolastico.

C – Personale A.T.A.

Specifici quesiti sono pervenuti anche in merito al personale A.T.A. che
può vantare un precedente servizio in posizione di non di ruolo prestato
in varie qualifiche: a) A.T.A.; b) docente; c) educativo.

Al riguardo si precisa che la materia è attualmente regolata dall’art.
569 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il quale al 1° comma
dispone che «al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il
servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative
statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti
giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due
terzi, ai soli fini economici». Condizione richiesta per il
riconoscimento dei servizi in questione è quindi soltanto quella che il
servizio stesso sia prestato nelle scuole o istituzioni statali, non
ponendo la norma alcun limite alla natura o al tipo di servizio,
compreso quello prestato in qualità di docente.

Restano confermate le istruzioni diramate con le circolari ministeriali
n. 10 dell’11 gennaio 1983 (con cui è stata trasmessa la deliberazione
della Sezione di Controllo della Corte dei Conti n. 1281 del 7 ottobre
1982), n. 189 del 6 giugno 1992 e n. 44 del 19 febbraio 1992.

La normativa sul riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo è
stata successivamente confermata dall’art. 66 – comma 6 – del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale della scuola
sottoscritto il 4 agosto 1995.

D – Servizio prestato presso enti locali

È appena il caso di segnalare come non può essere riconosciuto il
precedente servizio non di ruolo reso alle dipendenze degli enti locali,
sia nei confronti del personale docente ed educativo, sia nei confronti
del personale A.T.A.

In proposito si richiama la delibera della Sezione del controllo della
Corte dei Conti n. 743 del 24 luglio 1977, nella quale viene precisato
che «il presupposto logico-giuridico per il riconoscimento dei servizi
pregressi è che questi siano stati prestati esclusivamente nell’ambito
di un rapporto istituito direttamente con lo Stato e non già di un
servizio reso nell’interesse dello Stato medesimo».

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